Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026

Le nuove risposte consolidano orientamenti su fiscalità dei trust esteri e operazioni straordinarie negli studi professionali, con indicazioni puntuali su presupposti impositivi e utilizzo dei crediti.

Trust esteri e IVAFE

– escluso il presupposto impositivo in capo al beneficiario residente privo di diritti reali o poteri dispositivi sui beni
– rileva la sola titolarità del reddito, non la detenzione delle attività finanziarie
– confermata la distinzione tra obblighi IVAFE e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Trasformazione di associazione professionale in STP srl e ritenute riattribuite

– le ritenute 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato
– l’eventuale eccedenza è trasferibile alla STP risultante dalla trasformazione
– utilizzo in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6830), in coerenza con la neutralità fiscale ex articolo 177-bis TUIR

 

 

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Di seguito la rassegna completa.

 

Risposta n. 84 del 25/03/2026

Beneficiario residente di trust estero “trasparente”: nessuna IVAFE se non detiene i prodotti finanziari del trust, non ha diritti reali o poteri dispositivi sui beni e vanta soltanto il diritto a percepirne i redditi

 

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 84 del 25 marzo 2026 Oggetto: TRUST – IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche) – Trust estero “trasparente” – Beneficiario individuato residente in Italia – Assenza di diritto alla distribuzione del capitale – Mancanza di poteri gestori o dispositivi sui beni in trust – Esclusione del presupposto impositivo – Articolo 19, commi 18 e 18-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214 – Articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Tuir).

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2012, n. 28 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2012, pag. 1578) e circolare dell’Agenzia delle entrate 20 ottobre 2022, n. 34: «TRUST – IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con L 16/10/1989, n. 364 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità -Trust istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd. “Legge Dopo di Noi”) – Obblighi di monitoraggio fiscale – IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) – IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute dall’estero) – Art. 2, commi da 47 a 49, del D.L. 03/10/2006, n. 262, conv., con mod., dalla L. 24/11/2006, n. 286 – Art. 13, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv., con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – DL 28/06/1990, n. 167, conv., con mod., dalla L. 04/08/1990, n. 227 – Art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 06/12 2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214» (in “Finanza & Fisco” n. 34/2022, pag. 2011)

L’istanza d’interpello riguarda un cittadino statunitense che diventerà fiscalmente residente in Italia e che è beneficiario di un trust irrevocabile fiscalmente residente negli Stati Uniti, amministrato da un trustee indipendente e dotato di un patrimonio composto da quote di fondi monetari esteri, azioni, ETF e titoli obbligazionari depositati all’estero. L’Istante rappresenta di non avere alcun diritto alla distribuzione del capitale, né poteri di gestione, di disposizione o di influenza sui beni segregati, ma soltanto il diritto a ricevere il reddito netto del trust per tutta la durata della propria vita, qualificando quindi il trust come “trasparente” e sé stesso come beneficiario individuato ai fini delle imposte dirette.

L’Agenzia delle entrate assume tale qualificazione come presupposta e ricostruisce il quadro normativo dell’IVAFE, richiamando l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e il rinvio ai soggetti monitoranti di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Dopo avere ricordato che, secondo la circolare n. 34/E del 2022, i beneficiari residenti di trust esteri devono comunque indicare in quadro RW il credito vantato nei confronti del trust e gli investimenti detenuti all’estero, la risposta ribadisce che il presupposto dell’IVAFE richiede pur sempre la detenzione delle attività finanziarie estere o la titolarità di un diritto reale o assimilabile sulle stesse.

Nel caso in esame, proprio perché l’Istante non detiene i beni in trust, non ne dispone, non impiega capitale proprio e non assume alcun rischio diretto connesso agli investimenti del trust, i tecnici di Via Giorgione concludono che non sussiste il presupposto impositivo IVAFE. La posizione giuridica del contribuente istante resta, infatti, quella di beneficiario del solo reddito del trust e non di detentore dei prodotti finanziari intestati al trustee. Da ciò deriva l’assenza dell’obbligo di versare l’IVAFE sui beni del trust, ferma restando – come espressamente precisato dall’Istante e richiamato nel parere – la distinta rilevanza degli obblighi di monitoraggio fiscale, che non formavano oggetto del quesito.

 

 

Risposta n. 85 del 26/03/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP Srl: le ritenute d’acconto 2025, riattribuite dai soci dopo lo scomputo in dichiarazione, possono confluire nello studio associato e, per l’eccedenza, essere utilizzate dalla STP come credito in F24 con codice 6830, in coerenza con la neutralità fiscale sancita dall’articolo 177-bis TUIR e con la continuità soggettiva ex articolo 2498 c.c.

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 85 del 26 marzo 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – COMPENSAZIONE – Operazioni straordinarie e attività professionali- Trasformazione di associazione professionale in STP srl – Riattribuzione delle ritenute da parte degli associati – Utilizzo da parte della STP – Art. 22 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 177-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, introdotto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Credito da ritenute – Compensazione in F24 con codice tributo 6830.

L’istanza d’interpello è presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro che, con decorrenza 1° gennaio 2026, si è trasformato in STP Srl. Lo studio produceva, fino al 2025, reddito di lavoro autonomo imputato per trasparenza ai soci ex articolo 5 TUIR; i compensi erano assoggettati a ritenuta d’acconto, attribuita pro quota agli associati e da questi scomputata in dichiarazione. Il dubbio nasce dalla circostanza che, all’atto della compilazione dei modelli Redditi PF 2026 dei soci e del modello Redditi SP 2026 relativo all’ultimo periodo pre-trasformazione, potrebbe residuare una quota di ritenute non utilizzate dagli associati.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce anzitutto il quadro della neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali introdotto dall’articolo 177-bis TUIR, evidenziando che la trasformazione in STP non determina realizzo di plusvalenze o minusvalenze e che il soggetto conferitario/subentrante continua nelle posizioni attive e passive facenti capo all’ente trasformato. Richiama poi l’articolo 22 TUIR e la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 56/E del 2009, secondo cui i soci o associati possono espressamente consentire che le ritenute eventualmente eccedenti il proprio debito IRPEF siano riattribuite alla società o associazione che le aveva originariamente imputate per trasparenza.

In applicazione di tali principi, la risposta conferma che i soci, una volta scomputate le ritenute in Redditi PF 2026, possono ritrasferire l’eventuale quota residua allo studio associato, che dovrà evidenziarla nell’ultima dichiarazione relativa al periodo d’imposta pre-trasformazione (Redditi SP 2026 per il 2025). Se, a quel punto, una parte delle ritenute così riattribuite dovesse eccedere le imposte dovute dall’associazione, l’eccedenza potrà essere utilizzata dalla STP risultante dalla trasformazione come credito. La soluzione è ancorata, da un lato, alla continuità fiscale di cui all’articolo 177-bis TUIR e, dall’altro, al principio civilistico dell’articolo 2498 c.c., secondo cui il soggetto trasformato conserva diritti e obblighi e prosegue nei rapporti giuridici dell’ente originario.

L’Agenzia delle entrate reputa, quindi, condivisibile la soluzione proposta dall’Istante: la STP S.r.l. potrà utilizzare le ritenute riattribuite in compensazione per il pagamento di altre imposte e contributi, tramite modello F24, avvalendosi del codice tributo 6830. La risposta fornisce così un chiarimento operativo rilevante per le trasformazioni “professionali” realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2040), evitando salti o duplicazioni nel trattamento fiscale delle ritenute maturate in capo allo studio associato nel periodo anteriore alla trasformazione.

Chiarimenti richiamati: circolare dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2009, n. 56/E (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047)