In Gazzetta i decreti “Proroghe” e “Energia”

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 i Decreti Legge “Proroghe “e “Energia” con la sanatoria speciale per gli scontrini.

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi

 

L’articolo 4 del D.L. “Energia“, rubricato: (Violazione degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi) consente ai contribuenti che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazioni dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche qualora le stesse siano state già oggetto di constatazione non oltre la data del 31 ottobre 2023.

La regolarizzazione è consentita a condizione che il contribuente non abbia ricevuto la notifica dell’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro il 15 dicembre 2023.

Precisato, infine, che ove la regolarizzazione abbia ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale ovvero quelle relative all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

“Regolarizzazione” quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 forfetari entro il 30 novembre 2024

 

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 132/2023 prorogato il termine entro il quale i contribuenti in regime forfetario potranno “regolarizzare” il RS  (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022.  In particolare, l’articolo 6 del D.L. “Proroghe“, dispone che gli obblighi informativi obbligatori richiesti, ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti in regime forfetario, che hanno compilato la sezione II del quadro LM relativo al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di compliance inviate ai destinatari sono comunicazioni “bonarie” finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni. Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d’imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall’Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. 

 

 




Nelle misure contro il caro bollette e caro energia approvate dal Governo inserita la sanatoria sugli scontrini

Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 25 settembre 2023, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

 

Link al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2023 – In vigore dal 30/09/2023

 

Di seguito alcune delle misure previste.

 

Sostegno al potere di acquisto delle famiglie e alle giovani coppie

 

Si prorogano anche per il 4° trimestre 2023, fino al 31 dicembre 2023:

  • la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi, in modo tale che i livelli obiettivo di riduzione della spesa siano pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata;
  • l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
  • la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, si integra il beneficio di riduzione delle bollette di energia elettrica e gas con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 e si consente l’uso della social card (oggi utilizzata per l’acquisto di generi alimentari dai nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro) anche per l’acquisto di carburanti: a tal fine le risorse destinate alla social card sono incrementate di 100 milioni di euro.

Si incrementa di 12 milioni di euro il fondo destinato all’attribuzione di un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o di trasporto ferroviario nazionale, spettante alle persone fisiche che, nell’anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Si incrementa di 7,5 milioni di euro il fondo destinato alle borse di studio per l’accesso agli studi universitari, così da garantire anche gli studenti idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali.

 

Salvataggio di piccoli esercizi commerciali

 

Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.

 

Sostegno alle imprese

 

Si modifica il regime delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette “imprese energivore”), prevedendo, tra l’altro, i presupposti di accesso al regime agevolativo a decorrere dal 1° gennaio 2024 e il superamento del sistema degli scaglioni per la modulazione del beneficio – in funzione dell’intensità elettrica delle singole imprese – a favore di un valore unico per tutte le imprese che versino in determinate condizioni.

 

Tutela del risparmio assicurativo

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia che, nell’esercizio in corso, acquisiscano il compendio aziendale di un’impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa potranno registrare, in sede di rilevazione iniziale, gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate dell’impresa in liquidazione al “valore di carico alla data di trasferimento” invece che “al prezzo di cessione”.

 

Trasporto aereo

 

Tenuto conto che è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno una discontinuità aziendale tra Alitalia-Società Aerea Italiana e ITA-Italia Trasporto Aereo S.p.a., e considerato che tale incertezza è suscettibile di determinare riflessi negativi sia sui rapporti giuridici sia sulla finanza pubblica, si è ritenuto necessario approvare una norma interpretativa che, in coerenza con le decisioni della Commissione europea, esclude che nel passaggio da Alitalia a ITA vi sia continuità fra le due aziende.




Tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici. In arrivo gli alert del Fisco | Possibile la regolarizzazione con le disposizioni della cd. “Tregua fiscale”

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023 dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni nel provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).

Si ricorda che l’accesso alla sanatoria delle irregolarità formali permette di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi. In sostanza, per quello che interessa in questa sede, regolarizzabili la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997) e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Ai sensi dei commi 166 e 167, dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le violazioni formali possono essere regolarizzate con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. In forza del successivo comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la «rimozione delle irregolarità od omissioni». Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse – per ciascun periodo d’imposta – al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). (Cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023)

Tuttavia, qualora alla tardiva trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici corrisponda anche ad una tardiva/errata liquidazione dell’IVA la violazione diviene sostanziale. In tal caso, si dovrà utilizzare il ravvedimento (speciale o ordinario). Si ricorda che in deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la regolarizzazione cd. “speciale” (applicabile alla violazioni prodromiche non formali) avviene con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute. È ammesso, infatti, il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno – sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. (Vedi speciale: Speciale “Tregua fiscale”).

Nel provvedimento, infine, sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Link ai documenti richiamati:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2023, prot. n. 61196/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici», pubblicato il 06.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 




Registratori telematici. C’è tempo fino al 1° gennaio 2022 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati (versione 7.0 del giugno 2020)

 

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, con provvedimento delle Entrate del 7 settembre 2021, prot. 228725/2021 prorogata dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data definitiva di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Adeguati, infine, al 31 dicembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 settembre 2021, prot. n. 228725/2021, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri», pubblicato il 07.09.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Corrispettivi giornalieri. C’è tempo fino al 1° ottobre 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati (versione 7.0 del giugno 2020)

 

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l’art.1, comma 10, del Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41 (“Sostegni”) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2021, prot. n. 83884 recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020 e n. 389405 del 23 dicembre 2020, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri»




Aggiornata la guida “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”

Pubblicata dall’Agenzia della entrate la nuova guida alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Nel documento evidenziato, che “la chiusura della moratoria – inizialmente prevista al 1° luglio 2020 – è stata differita dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all’emergenza da Coronavirus”. La “proroga”, peraltro, non si applica agli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro che hanno dovuto necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020.

Link alla guida – Aggiornamento maggio 2020




Emergenza da coronavirus. Guida agli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la nuova guida agli adempimenti fiscali legati ai corrispettivi telematici in tempi di coronavirus. Oltre a fornire informazioni sulle sospensioni e proroghe degli invii dei corrispettivi telematici, indica agli esercenti come gestire eventuali problemi in fase di trasmissione

Nella Guida evidenziato che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha disposto la proroga del termine della fase transitoria.

Nel dettaglio, l’utile strumento informativo, ricorda che le norme fiscali che hanno disposto l’obbligo della memorizzazione elettronica dei corrispettivi con emissione del documento commerciale e della successiva trasmissione telematica, hanno previsto per l’esercente la possibilità di avvalersi della cosiddetta fase transitoria, che consente di avere a disposizione ulteriori sei mesi di tempo per dotarsi degli strumenti che consentono di adempiere.

Per gli esercenti che scelgono di avvalersi della fase transitoria, in tale periodo resta obbligatoria l’emissione di ricevute e scontrini ed è previsto l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo alle operazioni di vendita. Per quanto riguarda gli esercenti con volume d’affari superiore ai 400.00 euro, la fase transitoria è iniziata il 1° luglio 2019 e si è conclusa il 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda, invece, gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro, la fase transitoria è cominciata il 1° gennaio 2020 ed era in corso quando si è verificata l’emergenza Coronavirus.

Date le condizioni di obiettiva difficoltà che gli esercenti ed i distributori di registratori telematici si sono trovati ad affrontare, il decreto Rilancio differisce al 1° gennaio 2021 la conclusione della fase transitoria per gli esercenti con volume d’affari inferiore ai 400.000 euro.

Tali operatori economici potranno quindi ancora emettere scontrini e ricevute fino a fine 2020, avendo come solo obbligo la trasmissione mensile dei corrispettivi giornalieri. Dovranno comunque attivarsi per adottare entro il 1° gennaio 2021 uno degli strumenti che consenta loro di adempiere all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: il registratore telematico o la procedura web “Documento Commerciale on line”, disponibile gratuitamente sul portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’agenzia delle entrate.




Scontrino elettronico, dai buoni pasto all’acquisto in leasing dei registratori telematici: una circolare delle Entrate scioglie i dubbi più frequenti degli operatori

È possibile utilizzare il credito d’imposta per i registratori telematici se l’acquisto avviene tramite leasing? Come comportarsi con la trasmissione dei corrispettivi nel caso dei cosiddetti ticket restaurant? Sono alcuni dei dubbi sciolti dalla circolare n. 3/E di oggi, che mette a sistema le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

 

Il credito d’imposta apre al leasing

 

Pronti anche i chiarimenti sul credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adattamento riguarda sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l’acquisto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in leasing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.

 

Come calcolare il credito d’imposta, Iva inclusa se non detratta

 

Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

 

Come memorizzare i “buoni pasto”

 

Nel caso in cui il “pagamento” avvenga tramite l’utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.

 

Primi sei mesi senza sanzioni, memorizzazione e trasmissione sono una cosa sola

 

Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’articolo 2 del D.Lgs. n.127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori.

Il documento di prassi di oggi precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2020)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 21 febbraio 2020, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Chiarimenti – Articolo 2, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»




Operazioni documentate con fatture. Esclusi gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri

Non sussiste l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Va ricordato, infatti, come peraltro desumibile anche dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, che:

  • le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e modalità che restano quindi validi ed applicabili;
  • l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non solo è possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del cliente.

Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019.

Questa è solo una delle precisazioni principale contenute nella risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del D.P.R. IVA – Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e – Primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell’impianto sanzionatorio – Applicazione l’esimente prevista dall’art.10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente- Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127




Trasmissione telematica corrispettivi. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, ritardo non punibile. Sanzioni solo per la trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.

In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

È questa, l’importante statuizione contenuta nella risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 in tema sanzioni per la mancata trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020, oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del D.P.R. IVA – Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e – Primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell’impianto sanzionatorio – Applicazione l’esimente prevista dall’art.10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente- Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

 




Sono “amichevoli” le comunicazioni di anomalia per la mancata trasmissione dei corrispettivi

“L’Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere amichevoli agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l’apposita procedura web del portale “Fatture e corrispettivi”. Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura”.

Questo il testo del comunicato pubblicato nella home page del sito dell’Agenzia delle Entrate, in risposta alle sollecitazioni avanzate nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Assistenza fiscale – CIVIS




Commercialisti alle Entrate, in assenza di anomalie no al canale Civis per le comunicazioni sui corrispettivi telematici

Negli ultimi giorni l’Agenzia delle entrate sta recapitando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT).

In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all’adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Tenuto conto che nella maggior parte dei casi la situazione segnalata risulta del tutto normale in considerazione della scelta di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali, il Consiglio nazionale dei commercialisti si è prontamente attivato nei confronti dell’Agenzia delle entrate al fine di evitare l’utilizzo del canale CIVIS per i contribuenti non tenuti all’adempimento.

Abbiamo pertanto chiesto all’Agenzia di emanare un comunicato che, nell’ottica della massima collaborazione reciproca, rassicuri i contribuenti e i Commercialisti che li assistono sulla non necessità di fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie, con il sensibile auspicio di un intervento tempestivo in tal senso

(Così, comunicato del Consiglio nazionale dei commercialisti del 31 gennaio 2020)




Distributori di carburanti. Avvio graduale della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Un provvedimento del 30 dicembre 2019 adottato dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, modifica quello del 28 maggio 2018 e stabilisce termini di avvio differenziati in base ai volumi erogati lo scorso anno presso i singoli impianti. L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Ai soggetti con liquidazione trimestrale IVA viene inoltre data la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi trimestralmente anziché ogni mese.

 

Tempi di avvio differenziati per gli impianti

 

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (introdotto dalla Manovra 2018 – articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015) è scattato il 1° luglio 2018 per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio “a elevata automazione”, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato. Il nuovo provvedimento, a seguito del confronto con le associazioni di categoria, definisce termini di avvio differenziati per soggetto in relazione alla quantità di benzina e gasolio erogata lo scorso anno presso i singoli impianti.

 

Il nuovo calendario

 

L’avvio dal 1° gennaio 2020 riguarda gli impianti che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio per oltre 3 milioni di litri, i quali potranno trasmettere i dati dei primi tre mesi del 2020 entro fine aprile. Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. “Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021. Il provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con IVA trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate -Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 dicembre 2019)

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 dicembre 2019, recante: «Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127», pubblicato il 30.12.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




Fatture elettroniche e corrispettivi telematici. L’Agenzia delle entrate mette nero su bianco le modalità di certificazione delle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

In tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi, per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo possibile utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. In tale evenienza, come già chiarito in altre occasioni (cfr. risposta ad interpello n. 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all’Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente. Quanto, all’ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale quanto sopra già chiarito, nel senso che ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti che arrivano con la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 486 del 14 novembre 2019.

Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 486 del 14 novembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

Link al testo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 419 del 23 ottobre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Pagamento con buoni pasto (ticket restaurant) di cui al Decreto 7 giugno 2017, n. 122.
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite ticket restaurant e gestire il rischio di un’incongruenza da “corrispettivi non riscossi” sul versamento dell’IVA dovuta.

 




Lotteria degli scontrini, stabilite le regole per l’invio dei dati per le estrazioni e le modalità di dialogo tra registratori telematici e Agenzia

Definite le istruzioni per l’invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori che, dal 1° gennaio 2020, comunicheranno i corrispettivi tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 ottobre 2019, prot. n. 739122/2019 indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico. Esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.

Strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (Legge n. 232/2016). In particolare, nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”. Fino al 30 giugno 2020 non possono “partecipare” alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.

“Scontrini” validi per la lotteria

I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. Infatti, per poter partecipare all’estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all’esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.

Ok dal Garante Trattamento

I dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.

Il perimetro dei registratori telematici

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante registratore telematico (RT, un registratore di cassa che può connettersi a internet), oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida – pdf disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia comunica”, l’area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” oppure le clip presenti sul canale YouTube “Entrate in video”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019)




Scontrini elettronici. La circolare che spiega i nuovi termini del Decreto crescita

Dal 1° luglio gli operatori IVA con volume d’affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate (articolo 17 del D.L. n. 119/2018). In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Questi dati, come spiega la circolare 15/E del 29 giugno 2019, possono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, come stabilito dal “Decreto crescita” (D.L.n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Più tempo per l’invio

La circolare spiega che, come stabilito dal D.L.  n. 34, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti. (Cfr. comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29 giugno 2019)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 29 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Anno 2019 – Operazioni di commercio al minuto e attività assimilate – Primi chiarimenti – Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 17, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Art. 12-quinquies del D.L 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla legge del 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art.22, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C’è tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La finestra temporale, più ampia di quella inizialmente disposta dai provvedimenti del 28 ottobre scorso, viene stabilita dal Fisco per consentire a contribuenti e intermediari di valutare attentamente l’opportunità di esercitare le due opzioni vincolanti per 5 anni.

Inoltre, per semplificare ulteriormente gli adempimenti, lo stesso provvedimento introduce la possibilità, per chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.

Esercizio e durata dell’opzione

Entrambe le opzioni per la trasmissione dei dati, introdotte dal D.Lgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre scorso, vanno esercitate ordinariamente:

  • esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Una volta esercitate, le opzioni vincolano i contribuenti per 5 anni. Al fine di consentire, sia ai contribuenti che agli intermediari, una più serena e attenta analisi delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi e della loro correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi e, quindi, permettere un’accurata valutazione dell’opportunità di esercitare le predette opzioni, il provvedimento garantisce un’ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione per il primo anno di applicazione. Pertanto, in questo caso, la scelta potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.

Un ulteriore chance per modificare i dati delle fatture dopo l’invio

Il provvedimento di oggi (primo dicembre) del direttore attribuisce ai contribuenti la possibilità di modificare i dati trasmessi, relativi alle fatture di un trimestre, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro trasmissione. L’opportunità viene introdotta nel provvedimento del 28 ottobre scorso, relativo alla trasmissione dei dati delle fatture. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2016, prot. n. 212804/2016, recante: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

I provvedimento modificati (versione non aggiornata).

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi “Registratori telematici”

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l’opzione per l’invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»




Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: approvato il provvedimento con le modalità per l’esercizio dell’opzione

Disponibili, sul sito delle Entrate, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Con un provvedimento 28 ottobre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene data attuazione alla disposizione introdotta dal D.Lgs n. 127/2015, che prevede la facoltà, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il provvedimento definisce, inoltre, le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell’invio telematico dei dati, le modalità per l’esercizio dell’opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione.

Opzione al via con il nuovo anno

A partire dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati, potranno esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I dati viaggiano con il nuovo “Registratore Telematico”

Il documento di prassi chiarisce che per l’invio telematico dei dati giornalieri, gli esercenti dovranno dotarsi di un apposito “Registratore Telematico”; si tratta di uno strumento che consentirà in automatico di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente – al momento di chiusura giornaliera della cassa – i dati fiscali, avvalendosi dei servizi online disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo strumento agevolerà gli adempimenti dei contribuenti che non dovranno più registrare i corrispettivi.

Come si esercita la scelta

L’opzione va esercitata, esclusivamente in modalità telematica, mediante un’apposita funzionalità presente all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non viene revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha efficacia a decorrere dall’anno solare in cui è esercitata. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file che contiene le informazioni. (Così, comunicato stampa del 28 ottobre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»