In Gazzetta il nuovo Testo Unico IVA in vigore dal 2027

Le disposizioni del nuovo testo unico dell’IVA si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 24 del 30 gennaio 2026, il decreto legislativo del 19 gennaio 2026, n. 10, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto».

 

 

Il decreto delegato entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione 30 gennaio 2026: 31 gennaio 2026). Mentre, il Testo unico IVA si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2027 (Art. 171 TU IVA). In coerenza con l’applicazione del nuovo TU, anche le abrogazioni ex art. 170 opereranno dalla medesima data del 1° gennaio 2027. Inoltre, nel citato articolo 170 Testo unico IVA previsto che «Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo».

Il testo unico, di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), il quale, a seguito di modifica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2025, dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all’articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  2. coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge delega;
  3. abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

La materia dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è disciplinata da diverse norme a partire dalle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (armonizzazione delle disposizioni in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE) si sono aggiunte nel tempo norme introdotte in testi legislativi eterogenei (nel Testo Unico sono stati inseriti anche regolamenti governativi emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Si ricorda, infine, che l’imposta sul valore aggiunto è una imposta armonizzata a livello europeo (articolo 113 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), disciplinata dalla cosiddetta direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), che ha istituito il Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Ciò significa che i lineamenti fondamentali della disciplina e i livelli minimi di aliquote sono stabiliti dal legislatore europeo, lasciando agli Stati membri il compito di innalzare o mantenere le aliquote e dettare la disciplina di dettaglio, anche in materia di fatturazione e documentazione necessaria al corretto adempimento dell’obbligo tributario, coerentemente agli indirizzi forniti in sede UE.

Il nuovo Testo Unico dell’IVA: definisce ambito e territorialità, identifica i soggetti passivi, disciplina le operazioni imponibili (incluse quelle intra-UE e importazioni), stabilisce luogo, fatto generatore/esigibilità, base imponibile e aliquote (con tabelle), poi tratta esenzioni/non imponibilità e la rivalsa/detrazione.

Stabilisce gli obblighi (fatture/registri/adempimenti) e le modalità di riscossione/rimborsi, Infine disciplina il gruppo IVA, i regimi speciali e le franchigie.

L’Allegato Testo unico IVA è composto da 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate (Tabella A, Tabella B, Tabella C, Tabella D.)

Di seguito il sommario per Titoli e Capi.

 

TITOLO I – Oggetto e ambito di applicazione

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO II – Ambito territoriale di applicazione

Capo I – Definizioni

 

TITOLO III – Soggetti passivi

Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioni

 

TITOLO IV – Operazioni imponibili

Capo I – Cessione di beni

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Prestazioni di servizi

Capo IV – Importazioni

Capo V – Buono corrispettivo

 

TITOLO V – Luogo delle operazioni imponibili

Capo I – Cessioni di beni

Capo II – Operazioni intraunionali

Capo III – Prestazioni di servizi

 

TITOLO VI – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta

Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi

Capo II – Cessioni e acquisti intraunionali

 

TITOLO VII – Base imponibile

Capo I – Disposizioni generali

Capo II – Acquisti intraunionali di beni

Capo III – Importazioni

 

TITOLO VIII – Aliquote

Capo I – Aliquote dell’imposta

 

TITOLO IX – Esenzioni e non imponibilità

Capo I – Operazioni esenti

Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali

Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni

Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione

Capo V – Operazioni non imponibili assimilate

Capo VI – Depositi IVA

 

TITOLO X – Rivalsa e detrazione

Capo I – Rivalsa

Capo II – Detrazione

 

TITOLO XI – Volume d’affari ed esercizio di più attività

Capo I – Volume d’affari

 

TITOLO XII – Obblighi dei soggetti passivi

Capo I – Debitori dell’imposta

Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali

Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni

Capo IV – Inizio, variazione e cessazione attività

Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni

Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali

Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

 

TITOLO XIII – Riscossione

Capo I – Liquidazione e versamenti

 

TITOLO XIV – Rimborsi

Capo I – Disposizioni varie

 

TITOLO XV – Gruppo IVA

Capo I – Disposizioni generali

 

TITOLO XVI – Regimi speciali

Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici

Capo III – Disposizioni relative a determinati settori

Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo

Capo V – Attività spettacolistiche

Capo VI – Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione

Capo VII – Regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)

Capo VIII – Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi

Capo IX – Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti

Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

 

 

TITOLO XVII – Regimi di franchigia

Capo I – Regime nazionale di franchigia

Capo II – Regime transfrontaliero di franchigia

 

TITOLO XVIII – Disposizioni di coordinamento finale

Capo I – Disposizioni varie

 

Al Testo Unico sono annesse quattro Tabelle allegate che ripropongono, con i dovuti aggiornamenti, le tabelle A, B e C allegate al D.P.R. n. 633 del 1972, nonché la tabella di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che individua gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione il cui commercio è soggetto al cd. regime del margine.

 

Si tratta, in particolare, della:

Tabella A:

Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;

Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;

Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;

Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”;

Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;

Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;

Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.




Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, e relazione illustrativa “finale”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Il decreto legislativo prevede interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali

 

La Relazione illustrativa

 

Link al testo delle relazione illustrativa del Decreto Legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

 

 

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Milleproroghe 2026. Il decreto-legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale | Le misure su imprese e fisco

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 31 dicembre 2025 e in vigore dal 31 dicembre 2025 (data di pubblicazione in G.U.) il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi».

Di seguito le principali misure su imprese e fisco.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

 

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Il rinvio della decorrenza al 2027 dei Testi unici tributari

 

L’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, proroga al 1° gennaio 2027 la decorrenza di applicazione rispettivamente: del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1); del testo unico dei tributi erariali minori (comma 2); del testo unico della giustizia tributaria (comma 3); del testo unico in materia di versamenti e di riscossione (comma 4); del testo unico in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5)

 

Proroga al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020

 

La disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, si occupa dello svolgimento delle assemblee di società ed enti. È prorogato fino al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020 (assemblee “a distanza, e per i casi previsti, ricorso al rappresentante designato).

A tal fine si ricorda che l’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto la possibilità per le società con azioni quotate di ricorrere in via esclusiva e in deroga alle disposizioni statutarie, all’istituto del rappresentante designato previsto dall’articolo 135-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o TUF) per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e che allo stesso possano essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. L’applicazione di tali disposizioni è stata estesa anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. L’applicazione dell’articolo in parola, inizialmente prevista per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, è stata successivamente prorogata; da ultimo, con il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine è stato differito al 31 dicembre 2025.

Si rileva, altresì, che la legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta «legge capitali») ha espressamente statuito che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove previsto dallo statuto della società.

Ciò premesso, il comma 11 è volto a prorogare ulteriormente l’applicazione della disposizione normativa in questione fino al 30 settembre 2026, per le ragioni che seguono.

L’esperienza emergenziale degli ultimi anni e, a seguire, le novità introdotte dalla legge capitali sul ricorso esclusivo al rappresentante designato hanno dimostrato che l’accessibilità della riunione a distanza è un fattore propulsore della partecipazione assembleare.

Su tali basi, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331, vedasi l’articolo 6, comma 1, lettera i)) introduce un nuovo articolo al TUF alla stregua del quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall’organo amministrativo nel rispetto di taluni presidi di tutela. In particolare, il nuovo articolo oggetto del suddetto schema di decreto sancisce espressamente la possibilità per l’organo amministrativo di prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, laddove tale possibilità non sia prevista nello statuto.

Il predetto schema di decreto legislativo è attualmente all’esame delle competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 331).

Dunque, in attuazione della legge delega di cui alla citata legge capitali, è prevista l’introduzione di una normativa in materia finalizzata a favorire, in via definitiva, la funzionalità e la fluidità di svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione in presenza, in una logica efficientista, di semplificazione organizzativa, di piena trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare. Ciò in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell’illustrazione dell’organo amministrativo sulle questioni più rilevanti, nonché di snellimento degli interventi.

Pertanto, la presente disposizione trova la propria ratio nel principio di certezza del diritto, al fine di evitare un vuoto normativo tra la data del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore del predetto decreto legislativo attualmente trasmesso al Consiglio dei ministri per il relativo iter parlamentare.

In tale ottica e per tutto quanto sopra considerato, si prevede l’ulteriore proroga del termine sino al 30 settembre 2026, al fine di assicurare continuità di disciplina. Pratica, la proroga evita un “vuoto” tra la scadenza del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore della riforma collegata alla legge capitali e allo schema di D.Lgs. in itinere (Atto Governo n. 331).

 

Concessionari della riscossione dei tributi locali. Proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine di adeguamento del capitale sociale

 

Il comma 12 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 è diretto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di adeguare il proprio capitale sociale in tempi più lunghi, vale a dire entro il 30 aprile 2026, rispetto a quelli che si iscrivono per la prima volta nell’albo stesso. Tale ulteriore proroga si fonda sulla circostanza che la legge di delega n. 111 del 2023 prevede all’articolo 14, comma 1, lettera f), la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali che deve riguardare, tra l’altro, anche il sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l’attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Pertanto, la proroga dell’adeguamento appare necessaria proprio in virtù dei tempi richiesti per l’emanazione del decreto delegato concernente i tributi locali che attualmente rientra nella proroga del termine di attuazione della legge di delega n. 111 del 2023, prevista dalla legge n. 120 del 2025.

 

Estesa anche per l’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni per le violazioni al Codice della strada

 

Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi dell’articolo 195 del codice della strada, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento, con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento. Si ricorda che l’articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) aveva introdotto una misura volta a sospendere, per le annualità 2023 e 2024, l’aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, come previsto dall’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della stradaCdS).

In particolare, il citato articolo 195 del Codice della strada, al comma 3, dispone che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada sia aggiornata con cadenza biennale in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

A tal fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia provvede, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, a fissare i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, sulla base dei criteri ivi previsti.

La sospensione disposta con il citato comma 497 si era resa necessaria in considerazione dell’eccezionale incremento dei prezzi nel periodo 2021-2022, posto che, a causa dell’inflazione registrata, la variazione dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato da ISTAT, nel periodo tra dicembre 2020 e novembre 2022, aveva subìto un aumento pari al +15,6 per cento.

Con la modifica apportata al comma 497 della legge n. 197 del 2022 dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, oltre ad essere stato sospeso il prescritto aggiornamento biennale delle sanzioni anche per l’annualità 2025, è stato previsto che il decreto di aggiornamento di cui all’articolo 195, comma 3, del codice della strada, potesse recuperare l’inflazione relativa al biennio 2024-2025. Ciò al fine di evitare il duplice effetto di incremento delle sanzioni derivanti, da un lato, dall’entrata in vigore della legge n. 177 del 2024 che ha inciso in modo significativo sull’apparato sanzionatorio del codice della strada e, dall’altro, la scadenza del termine di proroga fissato dal citato comma 497 che avrebbero comportato una eccessiva onerosità per i cittadini.

Orbene, la disposizione in esame proroga ulteriormente di un anno la sospensione dell’aggiornamento biennale disposto ai sensi del citato articolo 195, nonché il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento prevedendo che lo stesso recuperi l’inflazione relativa al biennio 2025-2026.

Tale proroga è intesa a mantenere la stabilità degli importi delle sanzioni pecuniarie, evitando che queste subiscano un incremento automatico derivante dall’applicazione degli indici di variazione dei prezzi al consumo registrati nel biennio 2024-2025.

In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche al primo periodo del comma 497 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 al fine di estende anche all’annualità 2026 la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni per le violazioni al codice della strada.

Il comma 1, lettera b), apporta modifiche al secondo periodo del comma 497 al fine di prorogare di un anno il termine previsto per l’adozione del decreto di aggiornamento (numero 1), con conseguente differimento della decorrenza dell’efficacia delle sanzioni eventualmente aggiornate (numero 2) e coerente modifica del biennio di riferimento per la determinazione dell’incremento percentuale da applicare all’aggiornamento (numero 3).

In pratica:

  • sospensione estesa anche al 2026 (anni 2023, 2024, 2025 e 2026);
  • decreto di aggiornamento entro 1° dicembre 2026;
  • nuovi importi efficaci dal 1° gennaio 2027;
  • indice riferito al biennio 2025-2026.

 

Proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)

 

Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, interviene in materia di proroga del Fondo di garanzia per le PMI.

Il predetto Fondo, di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662/1996, è uno strumento di sostegno pubblico finalizzato a garantire la liquidità delle PMI. Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (D.L. Anticipi), come da ultimo modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, all’articolo 15-bis, comma 1, ha dettato la disciplina transitoria dell’operatività del Fondo, applicabile fino al 31 dicembre 2025. La norma proroga ulteriormente la predetta disciplina anche per l’anno 2026. L’accesso al fondo è previsto anche per gli ETS non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una sezione speciale istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Differimento di tre mesi del termine per l’adempimento di un obbligo relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura

 

Il comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga fino al 31 marzo 2026 il termine per l’assolvimento dell’obbligo assicurativo, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura. Si fa presente che tale obbligo già non si applica alle imprese agricole per le quali resta fermo quanto stabilito relativamente ad AGRICAT. La proroga, pertanto, si rende necessaria per consentire alle imprese della pesca e dell’acquacoltura di beneficiare di un maggior periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla norma originaria, riconoscendo le specificità del settore e le difficoltà operative che possono derivare da tempistiche più ristrette.

 

Aiuti di Stato. Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di notifica di taluni atti di recupero

 

Il comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 modifica l’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine, già prorogato di due anni dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, per la notifica degli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali economico n. 115 del 2017. In particolare, la proroga di un ulteriore anno riguarda la notifica dei citati atti di recupero la cui scadenza, in base alla disposizione in esame, è prevista tra il 31 dicembre 2023 ed il 31 dicembre 2027.

 

Proroga del termine assegnato alle piccole e microimprese del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la stipula delle polizze assicurative per rischi catastrofali

 

Il comma 2 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 proroga al 31 marzo 2026 il termine assegnato alle piccole e microimprese, con particolare riferimento a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Viene, pertanto, accordato un periodo di tempo aggiuntivo di soli tre mesi, che mira a garantire alle imprese tenute all’assicurazione l’effettuazione di una scelta consapevole tra i prodotti assicurativi, facendo sì che in questo limitato frangente temporale siano conosciuti gli elementi necessari per individuare la soluzione assicurativa più idonea e sostenibile rispetto alle proprie esigenze.

 

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 del termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento

 

L’intervento normativo di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha sancito l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto. Nello specifico, si rappresenta che tale articolo 7-quinquies prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, maxicaravan e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all’aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l’attività di monitoraggio.

In particolare, il comma 3 del citato articolo 7-quinquies prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 dicembre 2025 (ora al 15 dicembre 2026), presentino:

  • atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante «Semplificazione delle procedure catastali»), per l’aggiornamento della mappa catastale;
  • atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del catasto fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L’odierno intervento normativo proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di consentire agli intestatari catastali di avere più tempo a disposizione per procedere agli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati, secondo le indicazioni fornite, sotto il profilo catastale, dall’Agenzia delle entrate, e quindi di potere indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare a tali fini.

Si evidenzia che gli intestatari delle strutture ricettive, che non hanno ancora presentato gli atti di aggiornamento previsti dall’articolo 7-quinquies, dovrebbero aver pagato entro il 16 dicembre 2025 il saldo IMU dovuto per l’anno in corso sulla base della rendita in atti, non modificata. L’eventuale presentazione dei predetti atti di aggiornamento nel corso dell’anno 2026 (entro il 15 dicembre) potrebbe comportare la necessità di un eventuale conguaglio (positivo o negativo) per l’imposta dovuta per l’anno 2025 per effetto di quanto indicato (in deroga alla regola generale) dal comma 6 del medesimo articolo 7-quinquies secondo cui le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

 

 

 

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Milleproroghe 2026: più tempo per garanzie PMI, incentivi per lo sviluppo occupazionale nella Zes unica e Testi Unici della riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 11 dicembre 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

 

Aggiornamento del 28 febbraio 2026

Testo del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2025), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2026)

Il decreto-legge convertito in legge si compone di 17 articoli.

 

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

Sostegno a imprese e lavoro: proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). 

Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale (“scudo penale”) degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.

Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.

Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.

Riforma fiscale: proroga di un anno per l’entrata in vigore dei Testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori,  versamenti e di riscossione, giustizia tributaria e imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.

 

La bozza del decreto Milleproroghe (articoli 3, 13, 14, 15 e 16)

 

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga, alla revisione o all’abrogazione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del dicembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA
il seguente decreto-legge:

 

Art. 3
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze)

1. All’articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All’articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. All’articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. All’articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
5. All’articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
6. All’articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) comma 2, primo periodo, riguardante la disapplicazione nei confronti della società AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall’ISTAT, le parole: «2021, 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021 al 2026»;
c) alla rubrica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), pari a 500.000 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all’Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All’articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello, le parole «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All’articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 settembre 2026.

Art.13
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.
2. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 21, comma 1, relativo agli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026” ovunque ricorrano;
b) All’articolo 22, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l’occupazione giovanile, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
c) All’articolo 23, comma 1, relativo agli incentivi per favorire l’occupazione delle lavoratrici svantaggiate, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;
d) All’articolo 24, comma 1, relativo agli incentivi per sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, le parole “31 dicembre 2025” sono sostitute dalle seguenti: “31 dicembre 2026”

Art. 14
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. All’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo alle tecniche di evoluzione assistita, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
2. Al fine di tutelare l’integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l’autorizzazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n.68, non è soggetta, ove previsto, all’obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.
3. All’articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024 , n. 202, come convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, le parole “al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2026”.

Art. 15
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

1. All’articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 dicembre 2026.
3. All’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.




Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 novembre 2025 ha licenziato una serie misure con impatto diretto su investimenti, transizione energetica e disciplina fiscale. Di seguito il quadro dei provvedimenti adottati.

 

Decreto-legge “Investimenti ed Energia da Fonti Rinnovabili”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le norme introdotte intervengono in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, si apportano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Terzo settore, crisi d’impresa, Sport e IVA – Decreto legislativo (esame definitivo)

 

Su proposta del Ministro Giancarlo Giorgetti, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge 111/2023). Tra gli interventi più rilevanti figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore degli obblighi IVA relativi agli enti del Terzo settore. La proroga garantisce continuità gestionale agli enti del Terzo Settore non commerciali, preservando il regime agevolato e la non imposizione fino all’entrata in vigore piena delle nuove regole.

 

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo contenente interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali.

Si tratta di un blocco normativo di natura prevalentemente correttiva e sistematica, destinato ad allineare la disciplina ai principi della delega fiscale.

 

Approvazione del “Codice degli incentivi”

 

In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 160/2023, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi.

Il decreto legislativo si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.

Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.

Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

Il testo è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale con le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

Il Codice:

  • razionalizza il quadro degli incentivi statali,
  • introduce criteri uniformi di accesso, monitoraggio e valutazione,
  • mira a ridurre la frammentazione normativa,
  • supporta la trasparenza degli strumenti di sostegno alle imprese.

 

Inoltre, il decreto introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

 

 

 

 

 




Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

 

Aggiornamento del 19 dicembre 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

 

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. (Atto n. 292).

Lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il provvedimento delegato “correttivo”) apporta ulteriori modifiche alle discipline in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, statuto dei diritti del contribuente, già incise dai decreti legislativi di attuazione della legge delega.

Lo schema in esame reca un insieme eterogeneo di disposizioni.

 

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

 

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CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

 

L’articolo 1 modifica, con finalità di coordinamento normativo, le vigenti definizioni di «familiari a carico» cui si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all’articolo 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le deduzioni IRPEF per carichi di famiglia. La misura è volta a neutralizzare gli effetti negativi derivanti da disposizioni normative che hanno circoscritto l’ambito applicativo delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR. L’intervento normativo consentirà a una platea più ampia di soggetti di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che spettano in relazione ai familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR. Le norme in esame, come anche chiarito dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non introducono nuove agevolazioni, limitandosi a disporre che le norme fiscali che fanno riferimento ai familiari continuano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione, per i soggetti già individuati dall’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi – TUIR, per i quali la detrazione spettava fino al 31 dicembre 2024, ovvero gli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti. Rispetto alla formulazione vigente, che si riferisce esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene così riferita anche agli altri familiari a carico, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di Bilancio per il 2025.

L’articolo 2 apporta una modifica all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR, allo scopo di confermare l’esclusione dalle imposte sui redditi per alcune quote di retribuzione corrisposte agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS; si tratta, più in dettaglio, delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia – prevista da norme pensionistiche – all’accredito contributivo pensionistico per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità, in caso di domanda del lavoratore. Si intende coprire una lacuna normativa rispetto al regime fiscale applicabile alle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore iscritto a una forma esclusiva dell’AGO, della facoltà di posticipo del pensionamento prevista dall’art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025); in particolare, si chiarisce che dette quote di retribuzione sono escluse dalla tassazione. Come emerge dalla Relazione illustrativa, tale esenzione è stata ritenuta applicabile in via di prassi. Con la modifica in esame si intende dunque disporre l’agevolazione in norma primaria.

 

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO D’IMPRESA

 

L’articolo 3 interviene sulle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è reso applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, dunque non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, si estende l’ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei princìpi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi princìpi contabili, dunque non più solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano princìpi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i princìpi contabili.

In particolare, il comma 1, è volto ad estendere il regime di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile. A tali soggetti, di conseguenza, si applicheranno anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell’articolo 83 del TUIR. Le modifiche apportate dal comma 2, all’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024, sono volte ad includere nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa.

La novella contenuta nello schema, vuole risolvere una criticità presente nell’attuale ambito soggettivo del regime di derivazione rafforzata del reddito imponibile dal risultato del bilancio di cui all’articolo 83 del TUIR. In particolare, per le micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter, il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale (c.d. derivazione rafforzata) è consentito solo ai soggetti che hanno optato per il bilancio ordinario (bilancio ex articolo 2435 c.c.). In base alla disciplina vigente non possono, dunque, fruire della derivazione rafforzata le micro-imprese che optano per il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis), ancorché le società che naturalmente redigono il bilancio in forma abbreviata ricadano nell’ambito applicativo della derivazione rafforzata. Con l’articolo 3, comma 1, si interviene a estendere la derivazione rafforzata alle micro-imprese che optano per il bilancio abbreviato di cui all’articolo 2435-bis eliminando tale trattamento difforme in ragione delle caratteristiche del bilancio in forma abbreviata il quale consente la rappresentazione delle informazioni in linea con quello ordinario.

Si ricorda che l’articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto la disciplina del nuovo riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

  • riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono;
  • in alternativa, resta ferma la facoltà di riallineare:
    • le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024;
    • i maggiori valori iscritti sugli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento (applicando la disciplina dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

Nell’ambito della disciplina attuale sono, tuttavia, emerse criticità interpretative circa la possibilità di avvalersi della disciplina del riallineamento anche nelle ipotesi in cui, a seguito di un’operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell’operazione stessa. Con le modifiche previste dall’articolo 3, comma 2, si include nell’ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le suddette fattispecie, risolvendo le relative criticità interpretative.

L’articolo 4 modifica il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili. Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale – IRES ed IRAP –, anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili non rilevanti a specifiche condizioni. In particolare, essi rilevano se: la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; la correzione è stata effettuata prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non sia negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. In sostanza, la disposizione dell’articolo 4 si propone di circoscrivere l’ambito applicativo della disciplina del riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili riducendo, altresì, le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

L’articolo 4 interviene a restringere e semplificare l’ambito applicativo della disciplina della correzione degli errori contabili che permette, allo stato attuale, di attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili (rilevanti e non rilevanti), seppur nel limite di quelle correzioni rilevate entro gli ordinari termini per lo svolgimento dell’attività di controllo.

Sin dall’introduzione della disciplina, sono sorti dubbi interpretativi circa il suo ambito oggettivo di applicazione, ossia a quali tipologie di errori contabili fosse applicabile. Inoltre, l’ampiezza dei termini entro cui è possibile effettuare validamente la correzione potrebbe determinare incertezza in relazione all’individuazione delle corrette qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni aziendali, ai fini della determinazione della base imponibile.

Al fine di superare le suddette criticità l’articolo 4 interviene a:

  • limitare la possibilità di effettuare la correzione entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • limitare l’ambito oggettivo di applicazione ai soli errori non rilevanti (senza alcuna distinzione in relazione all’oggetto della correzione).

Ai sensi dell’articolo 5, le disposizioni aventi ad oggetto l’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili, di cui all’articolo 3, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Le disposizioni in materia di trattamento fiscale degli errori contabili, di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame, si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

 

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

 

L’articolo 6 novella l’articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la disposizione quadro in materia di misure fiscali compatibili con i princìpi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato. Sono in particolare, modificate le condizioni alle quali sono riconosciute, ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato contenuta nell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea. Più in dettaglio, viene chiarito che la disciplina in esame riguarda esclusivamente le misure fiscali che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre si sostituisce il riferimento ai soli «incentivi» con il più generico riferimento alle misure fiscali al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa; a titolo esemplificativo, agli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali. Il comma 2, specifica che tali condizioni si applicano anche agli “incentivi fiscali” esistenti

L’articolo 7 apporta modifiche alla disciplina della global minimum tax con riferimento al calcolo dell’imposizione integrativa dovuta per un Paese; introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite. La disposizione modifica e integra le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale). L’obiettivo perseguito consiste nel garantire un livello minimo di imposizione fiscale per i grandi gruppi multinazionali e nazionali, assicurando, al contempo, la coerenza dell’ordinamento interno con l’approccio concordato in sede OCSE. In particolare, l’intervento normativo recato dall’articolo 7 si articola in: i) adeguamenti tecnici e definitori; ii) modifiche agli aspetti sanzionatori riguardanti gli obblighi di notifica. La prima categoria di interventi è caratterizzata dalle integrazioni all’articolo 34, comma 5, e all’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 209/2023 che sono necessarie per l’adeguamento tecnico della normativa nazionale ai chiarimenti forniti dall’OCSE con la Guida Amministrativa pubblicata a gennaio 2025. Tali modifiche non introducono misure sostanziali ma chiariscono e limitano l’ambito applicativo di alcuni benefici previsti dalla vigente normativa, escludendo comportamenti arbitrari e preservando il gettito della Global minimum tax. La modifica dell’allegato A del d.lgs. n. 209 del 2023, con cui si introduce, al numero 33-bis), la definizione di “imposte rilevanti semplificate”, è meramente funzionale alla disposizione del citato articolo 34, comma 5. La seconda categoria di modifiche ha ad oggetto l’articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo n. 209/2023 ed è finalizzata a correggere un refuso e a rendere più proporzionali ed eque le sanzioni previste per l’omessa, ritardata, errata o incompleta notifica prevista nel citato articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo n. 209/2023. Si tratta di un obbligo informativo che consiste nel comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale impresa del gruppo che è stata designata a presentare la Comunicazione Rilevante per conto del soggetto italiano, tenuto a tale adempimento nel nostro Paese.

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI IMPONIBILI DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

 

L’articolo 8 reca disposizioni in tema di determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. In particolare, la novella affida la determinazione di alcuni criteri rilevanti per la formazione della predetta base imponibile a decreti del Ministero dell’economia e finanze, in luogo di atti del Ministro, allo scopo di precisare che le norme di rango secondario sono atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa.

 

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

 

L’articolo 9 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell’interpello probatorio, necessarie a seguito delle novelle dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente operate con il decreto legislativo n. 219 del 2023, attuativo della legge delega. Inoltre, la disposizione modifica la disciplina sull’interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA. In particolare, si sostituisce il riferimento all’interpello probatorio con quello allo «specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l’applicazione del regime opzionale per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia».

L’articolo 10 modifica lo Statuto del contribuente in materia di tutela del medesimo avverso le attività delle amministrazioni finanziarie. In particolare: si chiarisce che il termine di 60 giorni, concesso al contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo, è unitario, non separato tra le due attività; si estende l’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, si regola l’inammissibilità dell’istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.

Il comma 1, lettera a), modifica l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) in tema di contradditorio con l’amministrazione finanziaria. Si specifica che il termine di sessanta giorni per le controdeduzioni allo schema d’atto e l’accesso al fascicolo è da intendersi «complessivamente». In altre parole, il contribuente non ha a disposizione sessanta giorni per l’accesso al fascicolo e l’estrazione di copia e altri sessanta giorni per la presentazione di osservazioni. Il termine si riferisce all’insieme delle due operazioni, introducendo anche una modifica di coordinamento.

L’articolo 6-bis comma 3, nella sua formulazione vigente dispone che, per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo [tale termine, a seguito della modifica introdotta, è da considerarsi complessivamente inteso, nei termini sopra descritti]. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

 

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

 

L’articolo 11 modifica la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – che regola la nomina, la revoca e l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione. In particolare, il novellato articolo 42 prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell’agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione. La novella, inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l’abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell’ufficiale da parte del concessionario. Quanto all’articolo 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l’attuale competenza territoriale dell’agente della riscossione. Riguardo alla revoca dell’agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell’ufficio competente del Ministero delle finanze.

 

CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA IN MATERIA DOGANALE E DI ACCISE

 

L’articolo 12 modifica talune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Oltre a introdurre modifiche di coordinamento, la disposizione in esame prevede che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell’illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’articolo 13 raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell’allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, senza modificarne l’importo.

 

CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE AI TESTI UNICI DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI, DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI, DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E IN MATERIA DI VERSAMENTI E DI RISCOSSIONE

 

Articolo 14, comma 1 (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento), comma 2 (Deroga relativa all’imposta sulle assicurazioni obbligatorie RC auto per la regione Sicilia), comma 3 (Modifiche al codice di giustizia tributaria), comma 4 (Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione)

L’articolo 14 ripropone, nell’ambito del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente, anche per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge. La norma inoltre esclude che le disposizioni sull’imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si applichino alla Regione Siciliana. Al riguardo rammenta che la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2013 ha chiarito che, essendo l’imposta sulle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore un tributo erariale, essa rientra nel novero delle entrate che spettano, in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, alla regione medesima. L’articolo apporta poi modifiche al codice di giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti. La norma detta, poi, disposizioni aventi natura di coordinamento normativo. Sono poi apportate novelle al Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, novellando l’articolo 154 del Testo unico si prevede la possibilità di proporre opposizione – come regolata dal codice di procedura penale – nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.

 

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

 

L’articolo 15 prevede infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Link al testo dell’atto trasmesso (Atto n. 292) alle commissioni parlamentari, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)




In Gazzetta Ufficiale il Testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

È stato pubblicato nel Suppl. Ord. n. 29/L alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025, il Decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti».

Il decreto legislativo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge e tenendo conto delle scelte operate dal legislatore per il riassetto delle predette disposizioni.

Il decreto legislativo costituisce attuazione dell’articolo 21 della legge delega n. 111 del 2023 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, uniformandosi ai principi e ai criteri direttivi in essa indicati.

Il TU raccoglie le principali imposte indirette diverse dall’IVA: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di bollo e IVAFE. Il legislatore delegato ha escluso dalla ricognizione gli ambiti già disciplinati da altri testi unici (in particolare le sanzioni tributarie e il processo tributario), in un’ottica di chiarezza e coerenza sistematica. Il TU non introduce nuove agevolazioni, ma compie una ricognizione delle disposizioni vigenti, eliminando ridondanze e coordinandole con i principi generali delle singole imposte.

Il decreto legislativo si compone di 6 Parti e di 4 Allegati: la Parte I riguarda l’Imposta di registro, la Parte II riguarda le Imposte ipotecaria e catastale, la Parte III riguarda l’Imposta sulle successioni e donazioni, la Parte IV riguarda l’Imposta di bollo e imposta sul valore delle attività finanziarie estere, la Parte V afferisce ai Regimi sostitutivi e agevolazioni contiene e la Parte VI contiene le disposizioni varie, transitorie e finali.

Si precisa che il testo recepisce le modifiche già apportate dal Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139 – con specifico riguardo all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni, maggiormente interessate

Per approfondimenti relativi al contenuto dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 275), vedi, le relative “Schede di lettura” contenute nei dossier degli uffici parlamentari predisposti dai Servizi Studi e di documentazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Vedi anche la Relazione illustrativa e analisi tecnico-normativa (A.T.N.) dello Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 275), successivamente approvato in via definitiva dal Governo il 22 luglio 2025. Il testo definitivo tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

 

Link al testo del Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.».

Link al testo del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.».

 

Vedi anche:

Disciplina dei tributi indiretti diversi dall’IVA

 

Le novità in materia di imposte di registro, ipocatastali, di bollo e altri tributi minori introdotte dai D.Lgs. nn. 87 e 139 del 2024 nell’ambito della Riforma fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 14 marzo 2025: «IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – IMPOSTA DI BOLLO e altri tributi minori – Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale -Aggiornamento delle intestazioni catastali – Tributi speciali per i servizi resi dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate -Interventi modificativi apportati dal D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche al sistema sanzionatorioD.Lgs. 18/09/2024, n. 139Art. 4, del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (TUR) – D.Lgs. 31/10/1990, n. 347 (TUIC) – D.P.R. 26/10/1972, n. 642»

 

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2025, prot. n. 47335/2025, recante: «Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica» – Istruzioni aggiornate al 15 luglio 2025

La Guida per l’utilizzo della procedura webDichiarazione di successione” (aggiornamento 10/07/2025)

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Imposta sulle successioni e donazioni – Utilizzo modello “F24” per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Ridenominazione di codici tributo esistentiArtt. 19, 33 e 38, D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, TUS – Modifiche alla disciplina introdotte da D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Modifiche applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2025

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025: «IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Modifiche alle disposizioni concernenti ex art. 1 del D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Art. 7 della L 04/07/2024, n. 104 – Art. 4 del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87 – Principali novità – Introduzione del principio di autoliquidazione – Modalità di determinazione dell’imposta, delle aliquote e delle franchigie – Modifiche relative alle sanzioni – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 (c.d. TUS)»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024




Testo e Relazione Illustrativa del Decreto Correttivo Ter Luglio 2025 alla Riforma Fiscale

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione».

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni integrative e correttive su IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni, donazioni, imposta di registro, diritti del contribuente, sanzioni tributarie e riscossione.

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione»

Link al testo della bozza di relazione illustrativa del decreto legislativo Correttivo-Ter

 

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Cdm. Via libera preliminare al decreto legislativo correttivo Omnibus della Riforma fiscale e al Nuovo Testo Unico sull’IVA

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lunedì 14 luglio, ha approvato in esame preliminare due importanti decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

 

1. Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo introduce norme di semplificazione per le persone fisiche e le imprese, in un’ottica di maggiore trasparenza ed equità. Inoltre, si modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con l’obiettivo di perfezionare il procedimento accertativo e rafforzare le garanzie nei confronti dei cittadini. In particolare, l’istituto dell’autotutela obbligatoria viene esteso anche agli atti sanzionatori, chiarendo un aspetto la cui interpretazione risultava ancora dubbia.

 

2. Testo unico in materia di imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

Il provvedimento, che ha carattere compilativo, trasfonde in un unico testo la vigente disciplina relativa all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento.

Il nuovo testo unico, strutturato in XVIII Titoli per complessivi 171 articoli, raccoglie le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplinano rispettivamente le operazioni nazionali e intra-unionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al Sistema comune dell’IVA.

Inoltre, raccoglie le disposizioni, presenti in molteplici testi, che, nel corso del tempo, hanno integrato e innovato la disciplina IVA, anche in materia d’arte, antiquariato e collezione.




Approvato (in esame preliminare) il Testo unico sui tributi indiretti

Il Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2025 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che introduce il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

ll provvedimento, che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, si inserisce nel percorso di razionalizzazione e semplificazione del sistema fiscale e tributario italiano, in l’attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

Le disposizioni oggetto del nuovo Testo unico riguardano:

  • imposta di registro;
  • imposta ipotecaria e catastale;
  • imposta sulle successioni e donazioni;
  • imposta di bollo;
  • imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie estere;
  • imposte sostitutive e agevolazioni attinenti all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

Restiamo in attesa della trasmissione del testo presso la Commissioni parlamentari.




Riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario. I primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori) in Gazzetta Ufficiale

Dopo il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024, pubblicati nel Suppl. Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024 i primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori).

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173: Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Per effetto dell’articolo 102 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

 

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)(assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole con osservazione – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024
  • Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024

Esito finale del documento: favorevole con osservazioni il 21 marzo 2024

 

Testo unico tributi erariali minori

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174: Testo unico dei tributi erariali minori. Per effetto dell’articolo 100 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

  • VI Finanze (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 11 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024
  • Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024

Esito finale del documento: favorevole il 17 settembre 2024

 

Testo unico giustizia tributaria

Link al testo del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175: Testo unico della giustizia tributaria. Per effetto dell’articolo 131 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

Camera

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art. 143, co. 4) favorevole con osservazioni – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024
  • Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia)6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024

 

 




L’Agenzia delle entrate avvia la consultazione pubblica delle bozze dei Testi unici “compilativi” previsti dalla Riforma Fiscale

L’Agenzia delle entrate ha avviato la consultazione pubblica delle Bozze dei Testi unici “compilativi” previsti dalla Riforma Fiscale. Lo scopo della consultazione è permettere di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 13 maggio 2024

Come spiega l’Agenzia delle entrate con la nota Prot. n. 120602/2024 , le proposte dei diversi Testi Unici hanno carattere compilativo e sono state elaborate, in conformità all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, «Delega al Governo per la riforma fiscale», nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

  • ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;
  • coordinamento, sotto il profilo sostanziale e formale, delle norme vigenti, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • proposta di abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate da precedenti interventi legislativi.

La raccolta delle disposizioni oggetto di ciascuna delle proposte di testo unico persegue, in via principale, l’obiettivo di fornire una ricognizione puntuale delle disposizioni tributarie attualmente vigenti, organizzandole per specifico settore.

In particolare, le disposizioni normative sono state così sistematizzate:

  • per i presupposti per l’applicazione dei singoli tributi, nelle seguenti proposte di testo unico: Imposte sui redditi; Imposta sul valore aggiunto; Imposta di registro e altri tributi indiretti; Tributi erariali minori;
  • per le agevolazioni tributarie nella proposta di testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori. In tale proposta sono stati raccolti anche i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (ad esempio: terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; associazioni di promozione sociale; agriturismo; );
  • per gli adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento, mantenendone la distinzione per imposta;
  • per le sanzioni, amministrative e penali, nella proposta di testo unico sanzioni tributarie, amministrative e penali;
  • per l’ordinamento della giurisdizione tributaria e il processo tributario nella proposta di testo unico della giustizia tributaria;
  • per la riscossione spontanea (versamenti, ritenute dirette e ritenute d’acconto) e coattiva nella proposta di testo unico versamenti e riscossione, mantenendone la distinzione per imposta.

Di seguito, si riporta quanto illustrato dalla citata nota Prot. n. 120602/2024 dell’Agenzia delle entrate in relazione alle singole proposte di testo unico.

 

Testo unico imposte sui redditi

 

La proposta di testo unico si compone di 7 Titoli e muove dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell’ottica di raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni ivi contenute con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR.

Il Titolo I Imposta sul reddito delle persone fisiche” mantiene la suddivisione originaria in 7 capi. Il capo IV relativo ai redditi di lavoro dipendente è stato suddiviso in due sezioni: la sezione I raccoglie le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati e la sezione II raccoglie le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri.

Il Titolo II “Imposta sul reddito delle società” si articola in 5 capi. Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Pertanto, i capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.

Il Titolo III, “Disposizioni comuni” si compone di 6 capi di cui 1 (precisamente il III) raccoglie la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.

Il Titolo IV, “Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi”, non presente nella versione vigente del TUIR, è stato inserito per raccogliere in appositi 9 capi le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (capo I); determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (capo II); società di investimento immobiliare quotate e non quotate (capo III); gruppo europeo di interesse economico GEIE (capo IV), società di comodo (capo V); forme pensionistiche complementari (capo VI); consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) (capo VII);

Nel capo VIII del titolo IV in esame sono state raccolte le disposizioni relative all’addizionale alle imposte sul reddito per le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Nel capo IX, infine, è stata ricondotta la disciplina dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario (c.d. stock options).

Il Titolo V si compone di 9 capi ed è riservato alle “Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi”. Si tratta di un titolo residuale che raccoglie, tra le altre, le disposizioni in materia di: riallineamento, trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende, disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d’investimento, strumenti finanziari, ecc.

Il Titolo VI riporta le “Disposizioni in materia di imposizione minima globale” (cd Pillar 2) introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Il Titolo VII “Disposizioni temporanee, transitorie e finali” è suddiviso in 4 capi. In particolare, i primi 3 capi raccolgono le discipline con efficacia temporale di carattere temporaneo: Contributo dovuto dalle imprese energivore (capo I); Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (capo II); Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (capo III). Il capo IV del Titolo VII in esame raccoglie, infine, le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.

La proposta infine contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Compongono il testo unico i seguenti allegati:

  • Allegato A previsto dall’articolo 8 del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209; l’allegato riporta le definizioni che si applicano nell’ambito della disciplina dell’imposizione minima globale;
  • Allegato B previsto dall’articolo 55, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, 209; che riporta l’aliquota applicabile ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa nell’ambito della disciplina dell’imposizione minima globale;
  • Allegato C previsto dal comma 64 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, 190, che stabilisce il coefficiente di redditività per i soggetti che applicano il regime forfetario.

 

Testo unico IVA

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Titoli.

La materia è, a tutt’oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.

La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto.

A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (cd. Direttiva IVA).

In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel D.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”, titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.

Si osserva che si è scelto di collocare nel testo unico adempimenti e accertamento le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:

  • la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
  • le dichiarazioni e le comunicazioni;
  • la liquidazione e l’accertamento.

Parimenti, nel testo unico versamenti e riscossione sono state invece inserite le disposizioni concernenti:

  • la riscossione dell’IVA;
  • i rimborsi.

La proposta del testo unico IVA si compone di 4 Titoli e non contiene le disposizioni che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione.

Il Titolo I Disposizioni generali” trae origine dal medesimo titolo I del D.P.R. n. 633 del 1972 e raccoglie le disposizioni che disciplinano le operazioni riconducibili nel campo di applicazione dell’IVA, sistematizzando le previsioni relative alle cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intraunionali, importazioni. Il Titolo è suddiviso nei seguenti 11 capi:

  • il capo I “Oggetto e ambito di applicazione” concerne la disciplina dei presupposti dell’imposta. In tale ambito, è stata ricondotta la definizione delle operazioni intraunionali e delle importazioni;
  • il capo II “Esigibilità dell’imposta” contiene le disposizioni relative al momento di effettuazione delle operazioni nazionali e intraunionali;
  • il capo III “Territorialità” concerne le disposizioni relative al luogo di effettuazione delle operazioni;
  • il capo IV “Operazioni non imponibili” raccoglie le disposizioni relative alle cessioni intraunionali, cessioni all’esportazioni ed operazioni assimilate, servizi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, nonché relative ad altre operazioni non imponibili;
  • il capo V “Esenzioni” contiene e riordina le disposizioni relative alle esenzioni, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa che si sono succedute nel tempo;
  • il capo VI “Altre operazioni non imponibili, esenti o non soggette” contiene le disposizioni relative a particolari operazioni (cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea; acquisti intraunionali non imponibili o esenti; importazioni non soggette);
  • il capo VII “Base imponibile” raccoglie e riordina le disposizioni relative alla base imponibile delle operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
  • il capo VIII “Aliquote” contiene e riordina le disposizioni relative alle aliquote, con particolare riguardo alle disposizioni, anche di natura interpretativa, che si sono succedute nel tempo;
  • il capo IX “Debitori dell’imposta” raccoglie le disposizioni relative al debitore dell’imposta per le operazioni nazionali, intraunionali e importazioni;
  • il capo X “Rivalsa e detrazione” concerne le disposizioni relative all’addebito e all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta;
  • il capo XI “Volume d’affari ed esercizio di più attività” contiene le disposizioni relative al volume d’affari e all’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti che esercitano più attività.

Il Titolo II Gruppo IVA” recepisce, senza operare sostanziali modifiche, il Titolo V-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, accogliendo, in ottica compilativa, le disposizioni relative all’istituto del Gruppo IVA previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, applicabili dal 1° gennaio 2018.

Il Titolo III “Regimi speciali” raccoglie le speciali disposizioni applicabili, in deroga alla disciplina generale, ai soli fini di determinazione dell’IVA è suddiviso in 7 capi:

  • il capo I “Regimi speciali per i produttori agricoli e ittici” contiene le disposizioni recate dagli articoli da 34 a 34-ter del P.R. n. 633 del 1972, per il settore agricolo;
  • il capo II “Regimi speciali relativi a determinati settori” contiene le disposizioni recate dall’articolo 74 del P.R. n. 633 del 1972 per particolari settori (editoria; generi di monopolio; telecomunicazioni; documenti di viaggio; documenti di sosta nei parcheggi; rottami; ecc.);
  • il capo III “Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’imposta all’importazione” raccoglie la disciplina recata dell’art. 1 del medesimo D.P.R. per le importazioni di beni la cui spedizioni o il trasporto si concludono nel territorio dello Stato, in spedizioni di valore trascurabile;
  • il capo IV “Regimi speciali oss e ioss” raccoglie le disposizioni dei regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS);
  • il capo V “Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione” contiene le disposizioni speciali applicabili per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (D.L. 41 del 1995);
  • il capo VI “Depositi IVA” raccoglie le disposizioni relative ai depositi fiscali ai fini IVA, nonché quelle concernenti l’immissione in consumo o l’estrazione di benzina o gasolio introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato;
  • il capo VII “Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi” contiene le relative disposizioni;
  • il capo VIII “Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti” contiene le disposizioni di cui all’articolo 73-bis del P.R. n. 633 del 1972;

Il Titolo IV, infine, rubricato “Disposizioni di coordinamento finale” sostituisce il Titolo VII del D.P.R. n. 633 del 1972 e contiene, in ultimo, l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

In allegato alla proposta di testo unico sono annesse le disposizioni relative alle tabelle A, B, e C annesse al D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti

 

La proposta di testo unico si compone di 8 Titoli e raccoglie la disciplina concernente i presupposti per la corretta applicazione:

  • dell’imposta di registro contenuta nel P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Titolo I).
  • delle imposte ipotecarie e catastali contenuta nel decreto legislativo 31 ottobre 1990, 347 (Titolo II).
  • dell’imposta sulle        successioni           e    donazioni             contenuta nel   decreto legislativo 31 ottobre 1990, 346 (Titolo III).
  • dell’imposta di bollo contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, 642 (Titolo IV);
  • dell’imposta di bollo per le attività finanziarie oggetto di emersione contenuta nell’articolo 19, commi da 6 a 12, del L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Titolo V);
  • dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere, disciplinata dall’articolo 19, commi da 18 a 22, del L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Titolo VI).

Il Titolo VII raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali.

Il Titolo VIII disposizioni finali – riporta l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La proposta di testo unico in esame non contiene le disposizioni relative ai tributi sopra richiamati che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di testo unico: a) adempimenti e accertamento; b) versamenti e riscossione; c) sanzioni tributarie amministrative e penali.

In allegato alla proposta di testo unico sono raccolte le disposizioni delle tariffe e delle tabelle aventi ad oggetto l’imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale e l’imposta di bollo, rispetto alle quali si è lasciata intatta la numerazione esistente nelle tariffe e tabelle allegate ai precedenti testi unici. Si propone di implementare la tariffa dell’imposta di registro con la disciplina in materia di agevolazioni cd. prima casa, prevista dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

Testo unico tributi erariali minori

 

La proposta di testo unico si compone di 10 Titoli e raccoglie la disciplina concernente:

  • le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi (Titolo I);
  • l’imposta sugli intrattenimenti (Titolo II);
  • l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati (Titolo III);
  • l’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE (Titolo IV);
  • l’imposta sulle transazioni finanziarie – c.d. Tobin Tax (Titolo V);
  • canone rai (Titolo VI);
  • imposta sui servizi digitali (Titolo VII);
  • tasse sulle concessioni governative (Titolo VIII).

La proposta di testo unico in esame non contiene le disposizioni relative ai tributi sopra richiamati che, come già anticipato, sono state ricondotte, per ambito di competenza, nelle proposte di: testo unico adempimenti e accertamento, testo unico versamenti e riscossione, sanzioni tributarie amministrative e penali .

Il Titolo IX “Tributi e diritti speciali” raccoglie la relativa disciplina vigente.

Il Titolo X “Disposizioni finali” contiene l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Alla proposta di testo unico sono annessi i seguenti cinque allegati:

  • Allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, composto di due tariffe e di una tabella;
  • Allegato 2, riguardante la tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • Allegato 3, concernente la tabella dell’imposta sulle transazioni finanziarie;
  • Allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative;
  • Allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E ed F.

 

Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Parti e raccoglie le disposizioni concernenti le agevolazioni tributarie e i “regimi” applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA (Terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; enti associativi; enti fondazionali; associazioni di promozione sociale; agriturismo; enoturismo; oleoturismo; enti di assistenza e beneficenza, autorità di sistema portuale; consorzi di bonifica, di irrogazione e di miglioramento fondiario).

Con particolare riguardo alle agevolazioni tributarie la proposta persegue la finalità di riordinare la materia contenuta originariamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 che è stata, nel tempo, oggetto di numerosi interventi normativi con conseguente frammentazione e disorganicità della disciplina delle agevolazioni tributarie.

A tal fine, la proposta di testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni tributarie e di una sistematizzazione delle stesse in categorie omogenee. A tal fine, la proposta si ispira alla classificazione delle spese fiscali del rapporto annuale elaborato dall’apposita commissione di esperti istituita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Tale rapporto, come noto, elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell’imponibile o dell’imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, e classifica le varie “misure fiscali” con riferimento alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato.

La proposta di testo unico non contempla le disposizioni agevolative previste dalle discipline sostanziali dei singoli tributi (ricondotte nei testi unici c.d. d’imposta) e strettamente correlate alla struttura del tributo cui si riferiscono. Si tratta in particolare di:

  • detrazioni e deduzioni ai fini delle imposte sui redditi che influenzano la determinazione della base imponibile;
  • aliquote IVA ridotte;
  • riduzioni e detrazioni ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni;
  • misure previste dalle tabelle e tariffe allegate alla disciplina dei singoli tributi (imposta di registro; imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo; imposta sulle assicurazioni; tasse sulle concessioni governative).

Come anticipato, la proposta di testo unico riordina le agevolazioni tributarie di competenza dell’Agenzia delle entrate in 4 Parti.

La Parte I “Disposizioni generali” contiene la disciplina quadro per gli incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato, introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

La Parte II riguarda le agevolazioni tributarie permanenti ed è suddivisa in 16 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Cultura
VI. Energia
VII. Istruzione
VIII. Lavoro
IX. Politiche Economiche finanziarie
X. Politiche sociali
XI. Ricerca
XII. Salute
XIII. Sport
XIV. Sviluppo territoriale

Nella Parte II sono altresì ricondotte, nel Titolo XV, le disposizioni relative ai regimi applicabili a particolari settori per la determinazione sia delle imposte sui redditi che dell’IVA e delle altre imposte indirette (Terzo settore; onlus; associazioni sportive dilettantistiche; enti associativi; enti fondazionali; associazioni di promozione sociale; agriturismo; enoturismo; oleoturismo; enti di assistenza e beneficenza, autorità di sistema portuale; consorzi di bonifica, di irrogazione e di miglioramento fondiario).

Il Titolo XVI “Disposizioni finali” contiene, infine, l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte I e II della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La Parte III riguarda le agevolazioni tributarie temporanee ed è suddivisa in 13 Titoli , nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Lavoro
VI. Politiche sociali
VII. Ricerca
VIII. Salute
IX. Sport
X. Sviluppo territoriale
XI. Trasporto
XII. Turismo

Il Titolo XIII “Disposizioni finali” contiene, infine, l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte III della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La Parte IV riguarda le agevolazioni tributarie non vigenti ma ancora in corso di fruizione ed è suddivisa in 15 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per le seguenti aree di intervento:

I. Agricoltura
II. Ambiente e territorio
III. Casa e assetto urbanistico
IV. Competitività
V. Cultura
VI. Istruzione
VII. Lavoro
VIII. Politiche economico finanziarie
IX. Politiche sociali
X. Ricerca
XI. Sport
XII. Sviluppo territoriale
XIII. Trasporto
XIV. Turismo

Il Titolo XV “Disposizioni finali” contiene l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella Parte IV della proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico adempimenti e accertamento

 

La proposta di testo unico si compone di 4 Titoli e raccoglie le disposizioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.

Il Titolo I “Adempimenti”, suddiviso in 8 capi, raccoglie le disposizioni relative a:

  • anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti (capo I);
  • anagrafe dei rapporti (capo II);
  • imposte sui redditi con riguardo alle scritture contabili (capo III);
  • imposta sul valore aggiunto con riguardo alla fatturazione e registrazioni delle operazioni; in apposita sezione è contenuta la normativa concernente obblighi di conservazione e trasmissione dei prestatori di servizi di pagamento (capo IV); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate le disposizioni che disciplinano la ricevuta e lo scontrino fiscale che si sono sovrapposte nel tempo, senza mai essere state espressamente abrogate, contemplando una progressiva semplificazione dell’obbligo. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni, senza apportare alcuna modifica sostanziale.
  • opzioni in materia di imposte sui redditi e IVA (capo V);
  • imposta di registro ed altri tributi indiretti con riguardo alla registrazione degli atti; le trascrizioni, annotazioni e formalità ai fini ipotecari e catastali; la registrazione degli atti di donazione (capo VI);
  • tributi erariali minori: imposta sulle assicurazioni; imposta sugli intrattenimenti; imposta sui servizi digitali (capo VII).
  • semplificazione “digitale” degli adempimenti, introdotte dal decreto delegato 8 gennaio 2024, 1, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti (capo VIII).

Il Titolo II “Dichiarazioni”, suddiviso in 5 capi, raccoglie le disposizioni relative a:

  • imposte sui redditi (capo I);
  • imposta sul valore aggiunto (capo II);
  • comunicazioni connesse alle dichiarazioni (capo III), con riguardo rispettivamente alle comunicazioni dati IVA (sezione I) e le comunicazioni ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (sezione II);
  • imposta sulle successioni (IV);

Il capo V “Disposizioni varie” raccoglie, infine, le disposizioni in materia di assistenza fiscale dei contribuenti.

Il Titolo III “Collaborazione, controlli e accertamento” raccoglie le disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento, proponendo anche la riconduzione a unitarietà di alcune disposizioni relative ai poteri dell’amministrazione finanziaria il cui contenuto, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, è sostanzialmente coincidente. Tale titolo è suddiviso in 10 capi concernenti:

  • il concordato preventivo biennale (capo I);
  • la collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria con riguardo agli istituti che si ispirano a forme di collaborazione quali: la promozione per l’adempimento spontaneo, gli accordi preventivi internazionali, i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, la collaborazione e la cooperazione rafforzata, il regime di adempimento collaborativo (capo II);
  • i poteri dell’Amministrazione finanziaria e la cooperazione amministrativa (capo III); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate, proponendo la riconduzione a unitarietà delle disposizioni – di contenuto sostanzialmente coincidente – sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA relative alle attribuzioni e poteri degli uffici, agli accessi, ispezioni e verifiche, alla collaborazione tra organi di Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica sostanziale.
  • le imposte sui redditi (capo IV);
  • l’imposta sul valore aggiunto (capo V);
  • le disposizioni comuni ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA (capo VI); nell’ambito di tale capo sono state, in particolare, razionalizzate e unificate le disposizioni – di contenuto sostanzialmente coincidente – che disciplinano i termini per l’accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IVA. Ciò, al fine di ordinare in modo sistematico le predette disposizioni senza alcuna modifica
  • l’imposta di registro ed altri tributi indiretti (capo VII);
  • i tributi erariali minori: imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); canone rai; imposta sui servizi digitali; tasse sulle concessioni governative (VIII); Il capo IX raccoglie altre disposizioni che attengono a specifiche fattispecie di controllo e di accertamento non riconducibili ad un particolare settore Il capo X raccoglie le disposizioni in materia di accertamento con adesione.

Il Titolo IV “Disposizioni finali” reca l’elenco delle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nella proposta di testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

La proposta di testo unico, come anticipato, raccoglie le disposizioni relative ai tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.

È annesso alla proposta di testo unico l’allegato previsto dall’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, relativo agli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

 

La proposta di testo unico si compone di 8 Titoli e raccoglie i principi generali contenuti nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni sanzionatorie contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Nella proposta di testo unico in esame sono state ricondotte anche le sanzioni penali di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La proposta raccoglie le disposizioni sanzionatorie previste dalle singole leggi d’imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai.

La proposta di testo raccoglie, altresì, le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il Titolo I reca “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”.

Il Titolo II comprende le “Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto”.

Il Titolo III riguarda le “Sanzioni in materia di riscossione”.

Il Titolo IV concerne le “Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative”.

Il Titolo V riguarda le “Sanzioni in materia di tributi erariali minori”.

Il Titolo VI reca “Altre sanzioni”. Questo Titolo ha carattere residuale e raccoglie anche le sanzioni in materia di: anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti; documento di accompagnamento dei beni viaggianti; rilevazione dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori; trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il Titolo VII raccoglie le “Sanzioni penali”.

Il Titolo VIII, “Disposizioni finali”, contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico giustizia tributaria

 

 

La proposta di testo unico si compone di 2 Parti e raccoglie le disposizioni oggi contenute nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, nn. 545 e 546 e nella legge 31 agosto 2022, n. 130 nonché le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 in attuazione della riforma fiscale.

In un’ottica di coerenza sistematica è stata inserita anche la previsione di cui all’articolo 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relativa alla non impugnabilità dell’estratto di ruolo e alle limitazioni dell’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento per vizi di notificazione. Sono state inserite anche le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 concernenti, rispettivamente, l’esecuzione delle sanzioni e le misure cautelari dell’ipoteca giudiziale e del sequestro conservativo a favore dell’ente impositore.

La proposta si compone di 2 Parti:

  • la Parte I riguarda l’ordinamento della giurisdizione tributaria;
  • la Parte II riguarda le disposizioni sul processo tributario.

La Parte I è composta dal Titolo I “Gli Organi” che ripropone il Titolo I del D.Lgs. n. 545 del 1992 concernete la disciplina dell’organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, a eccezione del capo VI trattandosi di disposizioni transitorie e finali non più attuali. Tale Titolo raccoglie, infine, le disposizioni dettate dagli articoli 3 e 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130 riguardanti, rispettivamente, la sezione civile della Corte di cassazione incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria e la cessazione dall’incarico di giudice tributario.

La Parte II è suddivisa in 3 Titoli.

Il Titolo I “Disposizioni generali” recepisce integralmente il Titolo I del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il Titolo II “Il processo” recepisce il Titolo II del D.Lgs. n. 546 del 1992 ad eccezione del capo VI, trattandosi di disposizioni transitorie e finali non più attuali.

Il Titolo III “Disposizioni finali” contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

 

Testo unico versamenti e riscossione

 

La proposta di testo unico si compone di 13 Titoli e intende razionalizzare le disposizioni in materia di «versamenti e riscossione» delle imposte, con riguardo ai soggetti tenuti ai versamenti (contribuente, sostituto e responsabile d’imposta), e delle modalità di riscossione volontaria, a mezzo ruolo e coattiva.

Nel Titolo I Disposizioni in materia di riscossione spontanea”, che si compone di tre capi, sono confluite le disposizioni relative al sistema dei versamenti unitari mediante delega di pagamento modello F24 con facoltà di compensazione. Al riguardo, benché l’utilizzo del modello F24 sia stato progressivamente esteso alla quasi totalità dei tributi erariali, considerato che permane – sia pur in misura residuale e in via di superamento – un ambito circoscritto di gestione dei versamenti (tributi speciali e ipo-catastali) per i quali opera ancora la delega di pagamento modello F23, si è ritenuto opportuno recepire in un apposito Capo anche la disciplina relativa ai predetti versamenti che, attualmente, ha ad oggetto principalmente entrate diverse da quelle tributarie.

Nei successivi titoli: Titolo II “Riscossione delle imposte sul reddito”, Titolo III “Riscossione dell’IVA”, Titolo IV “Riscossione dell’imposta di registro”, Titolo V “Riscossione dell’imposta ipotecaria e catastale” e VI “Riscossione dell’imposta sulle successioni” sono state ricondotte le disposizioni in materia di versamenti e riscossione spontanea relative alle rispettive imposte. Nell’ambito del titolo II dedicato alle imposte sui redditi in cui è confluita la disciplina delle ritenute e degli acconti, è stata proposta una sistematizzazione della normativa relativa, in particolare, ai redditi di capitali.

Il Titolo VII Rimborsi”, attiene alla disciplina delle modalità di erogazione delle eccedenze di versamento con autonomi capi dedicati alle diverse tipologie di imposte. In tale contesto è stata inserita anche la disciplina del conto fiscale la cui operatività – alla luce dell’evoluzione normativa – è, oggi, circoscritta alla gestione dei rimborsi.

Il Titolo VIII Riscossione mediante ruoli”, riporta la normativa attinente alla modalità di riscossione mediante iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento. Al riguardo, si evidenzia che non trova collocazione in tale contesto la normativa in materia di avviso di accertamento c.d. esecutivo ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 confluita nella proposta di testo unico adempimenti e accertamento. L’esecutività dell’atto impositivo rappresenta invero una qualità intrinseca dell’atto stesso da cui l’idoneità all’utilizzo ai fini della riscossione forzosa in luogo dell’iscrizione a ruolo. Si è pertanto ritenuto opportuno che la relativa disciplina confluisse integralmente nel testo unico adempimenti e accertamento nell’ambito delle disposizioni attinenti alle modalità di espletamento dell’attività di controllo sostanziale da parte dell’amministrazione.

Il Titolo IX “Riscossione coattiva”, riporta la disciplina delle attività finalizzate al recupero forzoso del credito dell’amministrazione finanziaria contenuta nell’attuale Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il Titolo X Funzionamento del servizio nazionale della riscossione” è dedicato alla disciplina degli obblighi e degli adempimenti dell’agente della riscossione quale soggetto incaricato della gestione del servizio nazionale di riscossione, attualmente contenuta nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Nella proposta di testo unico sono confluite esclusivamente le disposizioni attinenti alla gestione operativa del servizio e non anche le norme istitutive e organizzative dell’agente della riscossione.

Il Titolo XI “Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo” contempla la normativa, attualmente contenuta nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che estende alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie, l’utilizzo del ruolo ai fini della riscossione richiamando, a tal fine, la specifica disciplina in materia di riscossione delle imposte sul reddito e specificandone i limiti di compatibilità.

Il Titolo XII “Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno stato membro UE” è dedicato all’attività di riscossione internazionale sulla base della direttiva 2010/24/UE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea ai fini della riscossione dei crediti erariali.

Il Titolo XIII “Disposizioni transitorie e finali” contiene la disciplina di coordinamento e l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

Al testo unico sono annessi i seguenti due allegati:

  • Allegato A che individua le forme societarie che devono rivestire i soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea al fine di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 26-quater del D. P.R. n. 600 del 1973;
  • Allegato B che individua le imposte sui redditi applicate nei paesi dell’Unione europea ivi individuati ai fini della fruizione dell’esenzione di cui all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973.