Enti terzo settore, dai Commercialisti la relazione dell’organo di controllo sul bilancio d’esercizio

Il Consiglio nazionale della categoria aggiorna precedenti edizioni del documento. La pubblicazione contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato anche quest’anno un aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (ETS) sul bilancio di esercizio. (Link esterno: https://commercialisti.it/documenti-studio/la-relazione-dellorgano-di-controllo-degli-enti-del-terzo-settore-allassemblea-degli-associati-o-di-altro-organo-equivalente-delle-fondazioni-in-occasione-dellapprovazion/). La relazione trova come destinatari di riferimento gli associati e i componenti di altro organo equivalente delle fondazioni, anche se poi è rivolta, nei fatti, a tutti gli stakeholder che intendono comprendere se l’attività dell’ETS può essere legittimata dal punto di vista comportamentale e se, quindi, l’ente risulta credibile agli occhi anche delle istituzioni e dell’opinione pubblica.

Il documento pubblicato contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019.

Quest’anno la pubblicazione del CNDCEC è stata arricchita dalle relazioni al bilancio sociale delle imprese sociali, tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e del predetto decreto. Gli schemi erano già stati inclusi nella pubblicazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca “L’impresa sociale non cooperative sociale”, presentata al Congresso nazionale del CNDCEC dell’ottobre 2025.

Al riguardo, si deve rilevare che non è stata prodotta alcuna relazione sul bilancio d’esercizio delle imprese sociali in quanto tale relazione deve essere articolata sulla base della forma giuridica di riferimento che può variare dalle società di capitali o di persone sino agli enti non lucrativi retti in forma associativa o fondativa.

Nello specifico, i sindaci delle imprese sociali potranno opportunamente adattare gli schemi di relazione già prodotti da questo Consiglio per le società di capitali non quotate. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 5 maggio 2026)




ETS, governance interna e RUNTS: con la Nota MinLavoro n. 5003/2026 chiarimenti su autonomia statutaria e presidi di democraticità, trasparenza e corretto adempimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 5003 del 27 marzo 2026, affronta alcuni aspetti applicativi di particolare rilievo nella disciplina del Terzo settore, offrendo un quadro interpretativo che investe tanto la fisiologia dei rapporti associativi quanto i profili organizzativi e “pubblicitari” degli enti iscritti o iscrivendi nel RUNTS. Il documento di prassi risponde a 5 quesiti concernenti l’esame dei libri sociali, la qualificazione come volontaria dell’attività resa dai titolari di cariche sociali, la remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo, la nomina di membri supplenti dell’organo di controllo e, infine, il regime della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni nel Registro unico.

 

 

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L’intervento interpretativo, sollecitato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si colloca in un contesto più ampio di progressivo assestamento della disciplina degli ETS. Ne sono indice, su piani diversi ma convergenti, sia il recente D.M. 2/2026, che ha aggiornato il D.M. n. 106/2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888) in materia di funzionamento del RUNTS, recependo – tra l’altro – la possibilità di presentazione della domanda di iscrizione e di aggiornamento delle informazioni anche tramite soggetto terzo delegato, sia il successivo D.M. 18 febbraio 2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1891) sul nuovo Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata. Si delinea, in tal modo, una linea regolatoria unitaria: alleggerire gli oneri amministrativi e procedurali ove compatibile con la struttura del sistema, ma senza arretrare sul terreno della trasparenza, della tracciabilità degli adempimenti e della affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS e, più in generale, per il corretto funzionamento degli enti del Terzo settore.

 

A) Esame dei libri sociali: diritto statutariamente regolabile, ma che non può essere negato

 

Sul primo quesito, concernente l’articolo 15, comma 3, del Codice del Terzo settore, il MinLavoro assume una posizione netta: il diritto degli associati o aderenti di esaminare i libri sociali è espressione diretta della natura democratica, partecipativa e trasparente degli ETS e, pertanto, non può essere sacrificato da una clausola statutaria che ne sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta. La funzione del diritto è chiaramente individuata nella garanzia di informazione, controllo diffuso e verifica dell’operato degli organi sociali.

Nella Nota ministeriale, tuttavia, si evidenzia che il diritto di esame non è concepito come potere assoluto e incondizionato del singolo associato, ma come facoltà da esercitarsi secondo correttezza e buona fede, in modo da non compromettere il regolare funzionamento dell’ente. Da qui la piena legittimazione di regole statutarie che ne disciplinino le modalità, anche in termini non analitici, purché tali regole non si risolvano in ostacoli tali da svuotarlo nella sostanza. Il Ministero richiama, a titolo esemplificativo, l’inammissibilità di richieste generiche o indeterminate capaci di paralizzare l’attività dell’ente, e al contempo riconosce la necessità di contemperare il diritto di consultazione con la tutela della riservatezza, specie in presenza di dati personali, sanitari o di contenuti suscettibili di rilievo penale.

Particolarmente interessante è il passaggio dedicato agli enti organizzati su più livelli. In simili strutture, una previsione statutaria che riservi l’accesso ai libri degli organi di vertice non ai singoli associati di base, ma a loro rappresentanze o delegazioni, può ritenersi ragionevole, purché non si traduca in opacità irragionevole o in ostacolo sostanziale all’esercizio del controllo. La democraticità, in questa chiave, non richiede necessariamente una consultazione indiscriminata e atomistica, ma esige che i meccanismi predisposti restino effettivamente idonei a garantire informazione e controllo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si deve ritenere non ammissibile una clausola statutaria che sancisca l’inaccessibilità totale e assoluta dei libri sociali di uno o più specifici organi, previsione che si pone in oggettivo contrasto con il dettato della norma e con la sua ratio.”

 

Sul piano operativo, la Nota suggerisce una linea di prudenza: disciplinare l’accesso sì, ma con criteri di ragionevolezza, predeterminazione e proporzionalità; prevedere eventualmente limiti, oscuramenti o filtri organizzativi; evitare, invece, qualunque costruzione che trasformi il diritto di consultazione in un mero simulacro. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per i soci di far valere in sede giudiziale la tutela dei propri diritti.

 

B) Attività volontaria e titolarità di carica sociale: gratuità necessaria, ma non sufficiente

 

Il secondo chiarimento riguarda il rapporto tra attività volontaria e titolarità di carica sociale. MinLavoro, richiamando espressamente una precedente Nota, la n. 6214 del 9 luglio 2020, conferma che l’attività di volontariato non coincide soltanto con quella direttamente riferita allo svolgimento di attività di interesse generale, ma può comprendere anche l’attività resa nell’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all’attuazione dell’oggetto sociale dell’ente. Si tratta di un passaggio importante, perché evita di relegare il volontariato alla sola sfera “esecutiva” o “operativa” dell’ente e ne riconosce la possibile dimensione organizzativa e gestoria.

Il Ministero insiste però su un punto decisivo: la gratuità non basta da sola a qualificare come volontaria l’attività resa dal titolare della carica. Occorre che ricorrano in concreto i requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, del Codice e, in particolare, quel carattere di apporto spontaneo, personale e disinteressato che connota il volontariato in senso proprio. La Nota n. 5003/2026 riprende qui, sviluppandola, la linea già espressa nella citata nota del 2020: il tempo e le capacità del soggetto possono essere spesi sia nell’organizzazione interna sia nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che l’una dimensione escluda l’altra.

La risposta enuclea, inoltre, alcuni corollari. Anzitutto, il volontario non può ricavare alcun vantaggio economico, nemmeno indiretto. In secondo luogo, non possono coesistere, con riferimento al medesimo ente, la posizione del volontario e quella del prestatore di lavoro o d’opera retribuito. Tale incompatibilità era già stata ribadita dalla Nota n. 6214/2020 e viene qui confermata. Infine, l’ente che si avvale di volontari, anche occasionali, è tenuto all’obbligo assicurativo per infortuni, malattie e responsabilità civile verso i terzi.

Interessante è anche la precisazione sulla mancata inclusione tra i volontari dell’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali: il Ministero ne individua la ratio nella volontà di non caricare inutilmente l’ente di adempimenti e costi in presenza di apporti trascurabili per frequenza e impegno. Il legislatore, cioè, distingue volutamente la collaborazione episodica dalla vera e propria prestazione volontaria, che implica una più intensa dimensione di “dono” di sé.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Tale tempo e capacità possono essere impiegati sia nell’ambito dell’organizzazione dell’ente sia propriamente nello svolgimento di attività di interesse generale, senza che necessariamente l’una cosa escluda o limiti l’altra.”

 

Per gli enti, il chiarimento impone un’attenta verifica delle qualificazioni soggettive utilizzate nella gestione interna: non ogni amministratore gratuito è automaticamente volontario; se però l’ente lo considera tale, ne discendono obblighi assicurativi, regole di incompatibilità e limiti stringenti sul piano economico.

 

C) Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione: ammissibile per gli ETS diversi dalle ODV anche senza clausola statutaria espressa, salvo divieto

 

Sul tema della remunerazione degli amministratori, il Ministero opera una distinzione netta tra ODV e altri ETS. Solo per le organizzazioni di volontariato, infatti, l’articolo 34, comma 2, del Codice del Terzo settore impone il principio della gratuità delle cariche sociali, con la sola eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali. Per tutti gli altri ETS, invece, il Ministero ritiene ammissibile che l’assemblea deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione anche se tale compenso non è previsto in modo espresso dallo statuto, purché quest’ultimo non contenga un divieto esplicito di remunerazione.

Il chiarimento è rilevante perché esclude la necessità di una base statutaria positiva per ogni forma di remunerazione della carica, facendo invece leva sull’assenza di un divieto statutario e, soprattutto, sul rispetto dei criteri fissati dall’articolo 8 del Codice, a presidio del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Ciò significa che il problema non è tanto la remunerabilità in sé della funzione amministrativa, quanto la congruità e coerenza del compenso rispetto alla natura dell’ente e ai limiti legali di non lucratività.

Sotto questo profilo, il coordinamento con la Nota n. 6214/2020 è particolarmente utile. Già allora il Ministero aveva chiarito che, per gli ETS diversi dalle ODV, la previsione di un compenso a favore dei titolari di cariche sociali è rimessa all’autonoma scelta dell’ente, da esercitarsi nel rispetto dell’articolo 8, comma 3, lettera a), del CTS. La Nota n. 5003/2026 si pone, dunque, in linea di continuità con quell’impostazione, rafforzandone la valenza applicativa.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Per tutti gli ETS diversi dalle ODV, si deve ritenere ammissibile che l’organo assembleare deliberi un compenso per i componenti dell’organo di amministrazione, anche se tale compenso non è espressamente previsto dallo statuto, purché dallo stesso non sia espressamente vietata la remunerazione della carica sociale.”

 

Il chiarimento suggerisce una duplice cautela. Da un lato, gli enti che intendano precludere in radice ogni compenso dovrebbero esplicitarlo chiaramente nello statuto. Dall’altro, gli enti che ammettono la remunerazione devono comunque presidiare la congruità del compenso deliberato, anche mediante verbalizzazioni e criteri oggettivi, per evitare che l’erogazione possa essere riletta come utilità indiretta incompatibile con il regime degli ETS.

 

D) Membri supplenti dell’organo di controllo: la nomina è possibile solo se prevista dallo statuto e il RUNTS va aggiornato solo al momento del subentro

 

Di notevole interesse pratico è il chiarimento dedicato ai membri supplenti dell’organo di controllo. L’articolo 30 del Codice del Terzo settore non contempla espressamente tale figura; il MinLavoro ritiene tuttavia che, in forza dell’articolo 21 del Codice, che rimette allo statuto le norme sull’ordinamento e funzionamento dell’ente, sia rimessa all’autonomia statutaria la facoltà di prevedere o meno la nomina di supplenti. La conseguenza è molto chiara: solo una espressa previsione statutaria legittima l’assemblea alla loro nomina.

Una volta ammessa la figura, il MinLavoro ritiene applicabile l’articolo 2401 del codice civile, per effetto del rinvio di cui all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. Il supplente subentra in caso di morte, rinuncia o decadenza del titolare e l’assemblea dovrà poi procedere all’integrazione dell’organo, con nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari. Il nuovo componente scadrà insieme agli altri in carica, secondo il principio di unitarietà della durata del collegio.

D’interesse, poi, il chiarimento sul piano pubblicitario. Il RUNTS deve essere aggiornato solo quando il componente supplente diviene effettivo; i supplenti, in quanto tali, non devono essere iscritti nel Registro, giacché la disciplina regolamentare fa riferimento ai titolari delle cariche sociali e non agli eventuali sostituti potenziali. La soluzione appare coerente sia col dato letterale sia con l’esigenza di evitare oneri informativi sproporzionati. Ciò non esime, però, dall’obbligo di verificare, già al momento della designazione, il possesso da parte del supplente dei requisiti richiesti per i componenti titolari, così da garantire la regolare composizione dell’organo al momento del subentro.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Pertanto, solo un’espressa previsione statutaria in tal senso legittima il competente organo assembleare alla nomina del supplente (o dei supplenti).”

 

In pratica, se si vuole assicurare continuità all’organo di controllo senza convocazioni urgenti o disfunzioni funzionali, la figura del supplente va costruita statutariamente; in difetto, non vi è spazio per soluzioni di fatto o per nomine assembleari non assistite da base statutaria. Sul versante RUNTS, invece, il chiarimento delimita in modo utile gli obblighi pubblicitari e consente di evitare comunicazioni superflue.

 

E) Delega a terzi per deposito atti e aggiornamento RUNTS: l’adempimento è delegabile, la sanzione amministrativa resta in capo agli amministratori

 

L’ultima risposta contenuta nella Nota affronta il tema, assai sensibile nella pratica, della delega a terzi per il deposito di atti e l’aggiornamento delle informazioni sul RUNTS. Il Ministero ricostruisce il quadro normativo risultante dall’intervento della legge 4 luglio 2024, n. 104, che ha modificato l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, e dalle conseguenti modifiche regolamentari apportate al D.M. n. 106/2020 dal D.M. n. 2/2026 (in “Finanza & Fisco” n. 38/2028, pag. 1888). La delega viene letta come strumento di semplificazione amministrativa, volto ad alleggerire il carico operativo del legale rappresentante e degli amministratori.

Il punto più significativo riguarda però il regime delle responsabilità. Il Ministero afferma che, qualora il delegato non rispetti le tempistiche di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 48, comma 5, del Codice, in collegamento con l’articolo 2630 del codice civile, è applicabile soltanto agli amministratori e non anche al delegato. La conclusione è fondata sul principio di tipicità dell’illecito amministrativo. Il delegato potrà eventualmente rispondere nei confronti del delegante sul piano privatistico, quale mandatario inadempiente, ma questa responsabilità resta estranea alla sfera del RUNTS e dei relativi uffici.

La distinzione, tutt’altro che teorica, è essenziale. Essa chiarisce che la delega non determina uno spostamento della titolarità dell’obbligo pubblicistico né della connessa responsabilità sanzionatoria. In altri termini, l’ente può esternalizzare la materiale esecuzione dell’adempimento, ma non il presidio giuridico del corretto e tempestivo aggiornamento delle informazioni rilevanti. Ne discende l’opportunità, sul piano contrattuale, di disciplinare con cura i rapporti con il delegato, prevedendo termini, verifiche e clausole di responsabilità per il caso di ritardo o omissione.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato.”

 

Il chiarimento delimita con precisione il rapporto tra semplificazione procedurale e responsabilità. La delega diventa così uno strumento utile, ma non neutro: alleggerisce l’attività materiale, non il dovere di vigilanza dell’ente sui propri obblighi pubblicitari.

 

Considerazioni conclusive

 

La Nota n. 5003 del 27 marzo 2026 merita attenzione perché fornisce indicazioni immediatamente utilizzabili nella prassi statutaria e gestionale degli ETS. La linea di fondo è chiara: ammesse differenziazioni organizzative, mediazioni rappresentative, supplenze, deleghe e forme di remunerazione, ma soltanto quando esse non si traducano in compressione dei diritti associativi, in aggiramento dei presidi di trasparenza o in sviamento dei principi di non lucratività.

L’autonomia statutaria è ampia, ma non neutrale; deve sempre restare compatibile con la funzione dell’ente, con la tutela della base sociale e con l’affidabilità delle informazioni rilevanti per il RUNTS.

 

Riepilogo

TEMA PRINCIPALE SINTESI CONTENUTI
Diritto di esame libri sociali Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali; clausole statutarie che lo vietano sono incompatibili.
Attività volontaria e cariche sociali Chiarimenti su attività volontaria e titolarità cariche sociali negli ETS.
Remunerazione amministratori Regole e limiti per la remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione.
Organo di controllo e membri supplenti Indicazioni su composizione e nomina, inclusi membri supplenti.
Delega per deposito atti e aggiornamenti RUNTS Profili di responsabilità del delegato per atti e aggiornamenti presso il RUNTS.

 

Prassi richiamata:

 

ETS: i libri sociali restano sempre accessibili ai soci, la carica può assumere natura volontaria se gratuita, gli amministratori possono essere remunerati fuori dalle ODV e la delega RUNTS non trasferisce al terzo la responsabilità in tema di sanzioni

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 5003 del 27 marzo 2026, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Libri sociali – Diritto di esame degli associati – Attività volontaria e titolarità di carica sociale – Remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione – Organo di controllo – Nomina dei membri supplenti – RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Delega al terzo per il deposito di atti e per l’aggiornamento delle informazioni – Profili di responsabilità del delegato – Articoli 8, 15, comma 3, 17, comma 6, 21, 30, 34, comma 2, 47, comma 1, e 48, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articolo 4, comma 1, lettera i), della legge 4 luglio 2024, n. 104 – Articoli 8, comma 2-bis, e 20, comma 6, del DM 15 settembre 2020, n. 106, come modificato dal DM 2/2026 – Articolo 2401 del codice civile – Articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – Articolo 2630 del codice civile.

 

Enti del Terzo settore: la carica sociale può integrare attività di volontariato se gratuita e incompatibile con prestazioni retribuite; nelle ODV tutti gli amministratori devono provenire dalla base associativa e le modifiche statutarie richiedono quorum rafforzati effettivi

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – n. 6214 del 9 luglio 2020, con oggetto: TERZO SETTORE – Codice del Terzo settore – Volontariato – Incompatibilità con prestazioni retribuite – Titolarità di cariche sociali – Organizzazioni di volontariato – Nomina dei componenti dell’organo di amministrazione – Partecipazione di enti pubblici alla base associativa – Modifiche statutarie – Quorum assembleari – Articoli 4, comma 2, 8, commi 2 e 3, lettera a), 17, 25, comma 2, 26, 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 21, comma 2, e 2397 del codice civile.

 




Aggiornato il Decreto Runts del 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 2/2026 recante modifiche al D.M 106/2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026 che modifica il Decreto n. 106 del 15 settembre 2020. Il decreto contiene disposizioni modificative e integrative del cd. decreto Runts, che, come è noto, definisce le procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il fine è quello di assicurare omogeneità dei procedimenti e conoscibilità degli elementi informativi su tutto il territorio nazionale. Tali procedimenti sono attribuiti all’esclusiva competenza degli Uffici regionali del RUNTS per quel che concerne ODV, APS, enti filantropici, SOMS minori e altri ETS. Sono attribuiti all’Ufficio statale del RUNTS i procedimenti relativi alle reti associative.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione della semplificazione, della trasparenza e della pubblicità dei dati del RUNTS, rispettando la necessità di aggiornare il Decreto preesistente 106/2020 con il recepimento delle modifiche apportate dall’articolo 4 della Legge 104 del 4 luglio 2024, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo settore») e dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809).

 

Il delegato del rappresentante legale

 

La novità più rilevante è l’introduzione, all’art.8, comma 2-bis, del D.M. 106/2020 (in linea con l’art. 47 Codice Terzo Settore), della figura del delegato del rappresentante legale, introdotta per rispondere alle esigenze operative degli enti. Si tratta di un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell’ente o il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce (su specifico mandato) conferiscono una delega a gestire nel RUNTS le proprie pratiche.

La delega può essere di 2 tipi:

  • delega alla compilazione e invio; il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
  • delega alla compilazione, sottoscrizione e invio; il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l’istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

 

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

Il decreto introduce inoltre diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, perseguendo l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento della digitalizzazione dei processi e della procedimentalizzazione di alcune procedure.

 

Di seguito solo alcune delle novità introdotte.

 

Modifica dei termini per il deposito dei bilanci

 

L’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 è modificato nel senso che il termine per il deposito del bilancio d’esercizio non è più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica recepisce l’art. 48, comma 3, del CTS e favorisce gli enti che hanno un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.

 

Aggiornamento annuale dei dati sociali

 

Modifica l’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 nel senso che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Si evidenzia che, in ossequio al principio di trasparenza, l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV) per garantire maggiore conoscibilità degli assetti, modificandosi in tal senso l’art.8, comma 6, lett. r) D.M. 106/2020.

 

Procedure per l’acquisto della Personalità Giuridica

 

Il decreto opera una modifica all’art. 17 del D.M 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al Runts, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l’ente sia soggetto a revisione legale); mentre l’art. 16, comma 2, modificato chiarisce che il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso

 

Cancellazione dal Runts

 

Viene introdotto all’art. 23, comma 1, la lett. a-bis) che contempla l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie; in tale ipotesi l’art. 24 comma 3, come modificato precisa che la cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts.

 

Devoluzione del Patrimonio

 

Vengono dettagliate all’art. 25 del D.M. 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio distinguendo i casi di cancellazione di cui all’art.23 e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. Si esplicita in tale ultima ipotesi, al secondo comma dell’art. 25, il principio per cui l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al Runts ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al Runts, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo (nuovo comma 1-bis) e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente (commi 1-ter e 1-quater). Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari.

 

Comunicazioni e notifiche

 

All’art. 6, comma 3 del D.M. 106/2020 la novella stabilisce che il portale RUNTS resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Importante è evidenziare che viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale o di un fondatore o di un associato).

 

I comitati

 

Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025, includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22 CTS, la personalità giuridica.

 

Modelli standard di statuto e altre novità

 

Per beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali (prevista dall’art. 47, comma 5 del CTS), l’ente dovrà semplicemente indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard (art. 6 DM 2/2026). Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”, poiché la prima è considerata un ETS tipico (art. 16 D.M. 2/2026). Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all’art. 20 comma 1, lett. b) D.M. 106/2020 anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.

In conseguenza della soppressione dell’anagrafe delle ONLUS a decorrere dal primo gennaio 2026 viene esplicitato che il 31 marzo 2026 è il termine ultimo entro il quale gli enti già iscritti nella predetta anagrafe potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS (o al Registro delle imprese), al fine di acquisire la qualifica di ETS non dovendo in tal caso devolvere il proprio patrimonio.

 

Le nuove funzionalità legate al Decreto n. 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.




Comitati ed enti del Terzo settore: ammessa l’iscrizione al RUNTS anche senza personalità giuridica e applicabile il procedimento ex articolo 22 CTS per l’acquisto della personalità giuridica, con patrimonio minimo allineato a quello delle fondazioni

 

Aggiornamento del 20 Marzo 2026 

La soluzione interpretativa accolta dalla Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 ha successivamente trovato un espresso consolidamento sul piano regolamentare con il D.M. 13 gennaio 2026, n. 2, (cfr. artt. 10, 11 e 12) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, il quale, intervenendo sul D.M. n. 106/2020, ha esteso ai comitati le disposizioni regolamentari in materia di iscrizione e di acquisto della personalità giuridica mediante RUNTS. In particolare, l’inserimento della figura del comitato negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento attuativo recepisce in via positiva l’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore a tale fattispecie organizzativa, superando definitivamente ogni residuo dubbio interpretativo circa la possibilità che il comitato, ove in possesso dei requisiti dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017, possa non solo conseguire la qualifica di ETS, ma altresì acquisire la personalità giuridica attraverso il procedimento speciale fondato sull’iscrizione nel RUNTS. Il passaggio dalla prassi amministrativa alla fonte regolamentare attribuisce così stabilità sistematica a una lettura inclusiva del perimetro soggettivo del Terzo settore, coerente con i principi della legge delega n. 106/2016 e con la logica non concessoria del modello delineato dall’articolo 22 CTS.

 

Con Circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene sul tema dell’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore ai Comitati già in possesso di personalità giuridica che intendono iscriversi al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) o a quelli che intendono acquisire la personalità giuridica tramite l’iscrizione al Registro.

Dal Ministero viene offerta una lettura apertamente inclusiva della disciplina, attraverso la quale si consente ai comitati, già personificati o intenzionati a conseguire la personalità giuridica, di entrare a far parte del Terzo settore senza subire irragionevoli preclusioni derivanti dalla forma organizzativa adottata. Il documento non si limita a chiarire la mera iscrivibilità dei comitati al RUNTS, ma affronta anche il rapporto tra articolo 22 del Codice del Terzo settore e procedimento di riconoscimento ex decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il tema del patrimonio minimo e quello, ulteriore, della devoluzione dei fondi nelle ipotesi previste dall’articolo 42 del codice civile.

La circolare si colloca nel quadro di una progressiva sistemazione interpretativa della categoria degli «altri enti del Terzo settore», rispetto ai quali il Ministero valorizza l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 quale norma-cardine di accesso al perimetro del Terzo settore. L’approccio seguito è significativamente sistematico: la forma giuridica del Comitato non è letta come elemento ostativo, ma come possibile contenitore organizzativo compatibile con la qualifica di ETS, purché risultino integrati i requisiti sostanziali di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, assenza di scopo di lucro, svolgimento di attività di interesse generale e iscrizione al RUNTS.

 

Il comitato può essere ETS: l’articolo 4 CTS prevale su una lettura tipologica restrittiva

 

Il primo chiarimento di rilievo riguarda la possibilità, che il Ministero del Lavoro considera ormai pacifica, di iscrivere nel RUNTS un comitato privo di personalità giuridica. La soluzione viene fondata sulla ampia formulazione dell’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore, che, accanto agli ETS “tipici”, ricomprende gli “altri enti di diritto privato diversi dalle società” in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma. In tale cornice, il comitato viene ricondotto alla sezione residuale di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata agli «altri enti del Terzo settore».

Il Ministero rafforza la soluzione con tre argomenti convergenti. In primo luogo, richiama l’orientamento giurisprudenziale che riconosce al comitato, indipendentemente dalla personalità giuridica, la qualità di autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. In secondo luogo, valorizza il carattere altruistico e di interesse generale che emerge dall’articolo 39 del codice civile. In terzo luogo, sottolinea l’assenza dello scopo di lucro. Né assume rilievo ostativo il carattere tendenzialmente temporaneo del comitato, poiché anche gli ETS possono avere una durata limitata, come emerge dall’articolo 21, comma 1, del CTS.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Sulla base del cennato inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata (come peraltro risulta da provvedimenti adottati da alcuni uffici del RUNTS) la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS.”

 

Sul piano operativo, il passaggio è rilevante perché chiude lo spazio per letture amministrative eccessivamente formalistiche, che avrebbero potuto escludere dal Registro soggetti in concreto perfettamente compatibili con la nozione sostanziale di ETS. La circolare, dunque, consolida una lettura funzionale del Codice: il baricentro si sposta dalla nomen iuris alla verifica dei requisiti sostanziali.

 

La sezione RUNTS dei comitati è quella residuale degli “altri ETS”

 

Dopo avere affermato la compatibilità tra comitato e qualifica di ETS, il Ministero affronta il tema della corretta collocazione del soggetto all’interno del RUNTS. Sul punto la conclusione è definita “obbligata”: il comitato può accedere esclusivamente alla sezione di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), riservata agli altri enti del Terzo settore. Ciò in quanto le sezioni speciali risultano incompatibili con la forma giuridica del comitato: ODV, APS e reti associative postulano una struttura associativa; gli enti filantropici, necessariamente dotati di personalità giuridica, possono assumere solo forma di associazione riconosciuta o fondazione; le società di mutuo soccorso richiedono, per definizione, una diversa conformazione soggettiva.

Di particolare utilità pratica è la precisazione con cui il Ministero invita a non confondere i comitati ex articolo 39 del codice civile con quei livelli territoriali di associazioni complesse che, sul piano organizzativo interno, assumono la denominazione di “comitati” pur mantenendo natura giuridica associativa. Il riferimento, tra gli altri, ai comitati territoriali della Croce Rossa Italiana o ai livelli territoriali di enti di promozione sportiva segnala la volontà di evitare improprie assimilazioni nominalistiche.

 

Punto centrale della risposta:

 

“L’individuazione della sezione deve ritenersi obbligata in quanto le categorie particolari di ETS risultano incompatibili con la forma giuridica di comitato, la quale rimane distinta dagli altri enti del libro primo del codice civile.”

 

L’indicazione ministeriale assume rilievo non solo classificatorio, ma anche sostanziale, poiché evita errori nella domanda di iscrizione e contribuisce a ordinare il rapporto tra figura civilistica del comitato e tassonomia interna del RUNTS.

 

Articolo 22 CTS applicabile anche ai comitati: il procedimento non è derogatorio, ma alternativo a quello del D.P.R. n. 361/2000

 

Il punto centrale della circolare è costituito dal chiarimento relativo all’applicabilità ai comitati dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, vale a dire della procedura che consente l’acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RUNTS o, per i soggetti già personificati ex D.P.R. n. 361/2000, il conseguimento della qualifica di ETS.

Il Ministero prende le mosse da un’obiezione legata alla formulazione letterale delle disposizione in esame: l’articolo 22 del CTS menziona espressamente associazioni e fondazioni, mentre l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000 si riferisce più ampiamente anche alle “altre istituzioni di carattere privato”. Una lettura meramente testuale potrebbe, dunque, condurre a escludere i comitati dal meccanismo di cui all’articolo 22. La circolare, però, supera questa impostazione in chiave sistematica. Secondo il Ministero, il procedimento previsto dal Codice del Terzo settore non ha natura derogatoria rispetto a quello di cui al D.P.R. n. 361/2000, ma natura alternativa: mutano i soggetti destinatari, le amministrazioni competenti, le modalità di verifica, i requisiti patrimoniali e, soprattutto, il modello di acquisto della personalità giuridica, fondato non più su una logica concessoria tradizionale, ma sul meccanismo speciale costruito attorno al RUNTS.

Da qui la conclusione favorevole: negare l’accesso al procedimento di cui all’articolo 22 ai comitati si porrebbe in contrasto sia con i principi e criteri direttivi della legge delega n. 106 del 2016, sia con il principio costituzionale di eguaglianza formale. La circolare insiste, infatti, sull’“essenziale e irrinunciabile autonomia” che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore e considera irragionevole subordinare l’accesso alla disciplina ETS a una distinzione formale basata sulla sola disponibilità della personalità giuridica.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Una lettura sistemica delle norme richiamate deve tuttavia portare alla conclusione favorevole circa l’applicabilità dell’articolo 22 ai comitati.”

 

La portata applicativa del chiarimento è notevole. Il Ministero evita, infatti, un duplice effetto distorsivo: da un lato, impedire ai comitati già personificati di accedere al RUNTS come ETS; dall’altro, precludere ai comitati non personificati già iscritti o iscrivendi la possibilità di acquisire, tramite il Registro, anche la personalità giuridica. La soluzione accolta, oltre a essere coerente col sistema, rimuove aporie e disparità di trattamento difficilmente giustificabili.

 

Il comitato già dotato di personalità giuridica può acquisire la qualifica di ETS; quello già ETS può conseguire la personalità giuridica

 

La circolare non si limita a una generica apertura all’articolo 22, ma esplicita i due versanti dell’applicabilità. In primo luogo, il comitato già dotato di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 può conseguire la qualifica di ETS tramite iscrizione al RUNTS. In secondo luogo, il comitato privo di personalità giuridica, già iscritto o candidato all’iscrizione nel Registro, può acquisire la personalità giuridica attraverso il procedimento speciale previsto dal CTS. Proprio questa duplice possibilità consente al Ministero di neutralizzare quelle incongruenze sistemiche che deriverebbero da una lettura restrittiva della disciplina.

La circolare sottolinea, in particolare, che sarebbe irragionevole ammettere l’accesso al regime ETS per il comitato già personificato e negarlo a quello che intenda conseguire la personalità giuridica in via contestuale o successiva all’iscrizione, ovvero viceversa ammettere il comitato non personificato nel RUNTS e impedirgli di completare il proprio percorso organizzativo attraverso il meccanismo dell’articolo 22. L’argomentazione ministeriale, dunque, si muove chiaramente lungo una direttrice di parità di trattamento tra soggetti sostanzialmente omogenei.

 

Punto centrale della risposta:

 

“La lettura sopra esposta consente pertanto di evitare aporie sistemiche capaci di generare ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che, viceversa, intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo.”

 

Per notai, professionisti e uffici RUNTS, la conseguenza pratica è evidente: nella gestione delle domande di iscrizione o delle istanze relative al riconoscimento della personalità giuridica occorre abbandonare un approccio meramente formalistico e valorizzare, invece, l’alternatività dei procedimenti e la piena compatibilità del comitato con entrambe le dimensioni – ETS e personalità giuridica.

 

Patrimonio minimo: per i comitati si assume la soglia di 30.000 euro prevista per le fondazioni

 

Una volta ammessa l’applicabilità dell’articolo 22 CTS ai comitati, si pone inevitabilmente il problema del patrimonio minimo necessario ai fini dell’acquisto della personalità giuridica. Su questo punto il Ministero compie una scelta interpretativa di particolare interesse: il parametro di riferimento deve essere quello di 30.000 euro previsto dal comma 4 dell’articolo 22 per le fondazioni. La ragione di tale opzione viene rinvenuta nella specifica fisiologia del comitato, nella cui evoluzione organizzativa assume rilievo primario l’elemento patrimoniale, legato alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi.

La circolare non assimila il comitato alla fondazione sul piano tipologico, ma individua nella struttura patrimoniale della fattispecie un elemento di prossimità funzionale tale da giustificare l’utilizzo di quel parametro come soglia minima. Si tratta di una soluzione che, pur non espressamente prevista dalla lettera dell’articolo 22, appare coerente con la logica complessiva della fattispecie e con la centralità del fondo raccolto nella definizione civilistica del comitato.

 

Punto centrale della risposta:

 

“All’applicabilità dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore anche ai comitati, è necessariamente collegato, inoltre, il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.”

 

Dal punto di vista applicativo, l’indicazione è preziosa perché colma una lacuna che avrebbe potuto generare incertezza istruttoria e prassi difformi a livello territoriale. Resta naturalmente fermo che il patrimonio dovrà essere effettivo, adeguatamente documentato e coerente con la struttura e l’operatività concreta dell’ente.

 

Devoluzione dei fondi: i poteri dell’articolo 42 c.c. spettano all’ufficio RUNTS territorialmente competente

 

La circolare affronta, da ultimo, una questione ulteriormente sistematica: chi esercita, per i comitati iscritti nel RUNTS, i poteri che l’articolo 42 del codice civile attribuisce all’autorità governativa in materia di devoluzione dei fondi quando essi risultino insufficienti per il raggiungimento dello scopo originario, quando lo scopo divenga inattuabile o, ancora, quando, raggiunto lo scopo, residui una parte dei fondi raccolti.

Sul punto il Ministero attribuisce tali poteri all’ufficio del RUNTS territorialmente competente. Spetterà dunque a quest’ultimo individuare una destinazione diversa o ulteriore rispetto a quella prevista nell’atto costitutivo o nello statuto, ove la destinazione originaria non sia più concretamente attuabile. Anche qui la circolare mostra una chiara volontà di concentrare nel circuito RUNTS non solo le funzioni di iscrizione e controllo formale, ma anche quelle connesse alla fisiologia finale del rapporto tra ente e patrimonio destinato allo scopo.

 

Punto centrale della risposta:

 

“Da ultimo, sempre nell’ottica dell’inquadramento sistematico della materia, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.”

 

L’indicazione appare coerente con la centralità del Registro nel nuovo assetto del Terzo settore e consente di evitare incertezze sulla competenza amministrativa nelle fasi patologiche o finali della vita del comitato-ETS.

 

Considerazioni conclusive

 

La Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 costituisce un documento di notevole rilievo sistematico, perché estende al comitato una lettura pienamente coerente con la logica sostanziale del Codice del Terzo settore. Il Ministero muove da una concezione inclusiva della nozione di ETS e, attraverso una lettura coordinata degli articoli 4, 22 e 46 del CTS con gli articoli 39, 41 e 42 del codice civile e con il D.P.R. n. 361/2000, giunge a una conclusione di forte impatto pratico: il comitato non è figura marginale o incompatibile con il Terzo settore, ma può pienamente accedere al relativo regime giuridico, anche sul versante della personalità giuridica.

Il documento ha il pregio di evitare disparità di trattamento e di sciogliere nodi interpretativi che avrebbero potuto condurre a esiti irragionevolmente differenziati tra comitati già personificati, comitati non personificati iscritti al RUNTS e comitati intenzionati a conseguire contestualmente personalità giuridica e qualifica di ETS. Al tempo stesso, la circolare completa il quadro applicativo dettando criteri anche in ordine al patrimonio minimo e alla devoluzione dei fondi.

Per gli operatori del Terzo settore, per i professionisti e per gli uffici RUNTS, la circolare rappresenta dunque un chiarimento di sistema, destinato a incidere stabilmente sulla prassi: la forma del comitato, se coerente con i requisiti sostanziali dell’articolo 4 CTS, non costituisce un limite all’ingresso nel Terzo settore, né sul piano della qualifica, né su quello della personalità giuridica.

 

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie – n. 5 del 26 marzo 2025, con oggetto: TERZO SETTORE – Comitati – Iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) – Altri enti del Terzo settore – Acquisto della personalità giuridica – Procedimento alternativo a quello del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – Patrimonio minimo – Devoluzione dei fondi residui – Articoli 4, comma 1, 22, commi 1, 1-bis e 4, e 46, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Articoli 39, 41 e 42 del codice civile – Articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – Articolo 2, comma 1, lettere a) e c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

 




Migrazione delle Onlus verso il RUNTS. Iscrizione entro il 31  marzo 2026

Dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa.

Entro o non oltre il 31 marzo 2026 le Onlus già iscritte all’Anagrafe, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo settore e mantenere il diritto al contributo del cinque per mille dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

Si ricorda inoltre che le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Modalità di presentazione dell’istanza

 

L’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato raggiungibile al seguente link (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/), accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.

Per le Onlus con personalità giuridica la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.

L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.

 

Iscrizione al RUNTS

 

Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione nella quale intende essere iscritta allegando:

Inoltre, si ricorda che – sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero con Note del 2 novembre 2020 n. 11560 e del 22 dicembre 2023 n. 14432 – laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.

La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all’articolo 14 del D.M. 106/2020.

 

Contributo cinque per mille

 

Ai fini della percezione del contributo sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del cinque per mille, secondo i termini e le modalità reperibili nella sezione “Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore”.




Associazioni sportive dilettantistiche (Asd): al via le iscrizioni al 5 per mille 2026. Niente domanda per quelle già incluse nell’elenco permanente

Da oggi e fino al 10 aprile 2026, le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2026. Nessun adempimento è invece richiesto alle Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

 

Il timing per le iscrizioni delle Asd

 

Da oggi, martedì 10 marzo, e fino a venerdì 10 aprile sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo le Associazioni sportive dilettantistiche che non risultano già inserite nel relativo elenco permanente: si tratta, quindi, delle Asd di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.

 

Come fare domanda

 

Per le Associazioni sportive dilettantistiche, il software per l’iscrizione è disponibile sul sito del Coni, tramite collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-anno-2026/associazioni-sportive-dilettantistiche-enti). Le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026 – purché in possesso dei requisiti alla stessa data – inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115). (cfr. Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018)

 

Entro il 10 maggio gli elenchi definitivi

 

Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche. Entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all’Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori. Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.

 

Le regole per gli altri enti

 

Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. L’Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti nell’elenco permanente degli enti iscritti 2026 (Onlus accreditate al 31/12/2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 marzo 2026)

 

Vedi anche:

Modello e istruzioni – Associazioni sportive dilettantistiche

Istanza per l’accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2026

Il software Istanza accreditamento 5 per mille – ASD -2026 consente la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda: per l’iscrizione all’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (articolo 1 comma 1, lettera e), articolo 2, comma 1, lettera d), e articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2026.

 

 




Terzo settore: dal 2026 fiscalità “a regime”. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità” | Focus sui regimi forfetari

È online sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con cui l’Agenzia fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva. Il testo, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

 

Le modalità d’iscrizione al Runts

 

Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Il test di non commercialità

 

Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro

 

La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2026)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA – TERZO SETTORE – Ets e Runts – Criteri di non commercialità IRES e qualificazione fiscale – Decorrenza Titolo X CTS dal 2026 – Abrogazione regime ONLUS e soppressione anagrafe – Nuovo regime forfettario per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale (Art. 86 CTS) – Semplificazioni e regole IVA per ODV/APS – Primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore – Artt. 79, 86, 102 e 104 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (CTS)




Dai Commercialisti le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore

Il documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aggiorna il precedente del 2020

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato nella sua versione definitiva le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, (il link rimanda a una pagina esterna del sito commercialisti.it) che rivedono ed aggiornano il testo in precedenza pubblicato nel dicembre 2020. Le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti, affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non professionisti) che compongono l’organo di controllo degli enti del Terzo settore.

Le Norme degli organi di controllo degli enti del Terzo settore partono dall’analisi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, considerato che le funzioni attribuite all’organo di controllo dal legislatore dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza dell’articolo affidati dall’articolo 2403 del Codice civile al collegio sindacale.

La normativa del Terzo settore attribuisce però all’organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall’altro lato, che l’attività svolta sia orientata, per quanto possibile e nel rispetto delle funzioni attribuite, a garantire che l’ente persegua effettivamente “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Con riferimento a tali controlli, le Norme individuano il comportamento da adottare in parte, in via analogica, sulle best practice applicabili, seppur adattate, a livello nazionale e internazionale e, in altra parte, traendo spunto dalle prassi operative esistenti.

Ad ogni modo, le Norme configurano un corpus di disposizioni autonomo articolato su principi di carattere generale (principles based) che, in quanto tale, necessita di essere applicato in modo razionale ai casi concreti che il professionista si trova ad affrontare in ragione delle tipicità proprie dell’ente e delle problematiche affrontate.

Le Norme, che accolgono anche talune specifiche integrazioni avvenute a seguito dei commenti pervenuti nel periodo di pubblica consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, sono state riviste anche al fine di tenere conto delle disposizioni in essere e delle evoluzioni della prassi dei controlli delle società e degli ETS stessi. In questa prospettiva, sono state aggiunte la Norma 3.2.1. sui controlli specificamente destinati alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale che, da sole, costituiscono circa l’80% degli enti iscritti nel RUNTS, e le novellate Norma 3.9. in materia di controlli correlati all’implementazione della normativa sul “whistleblowing” e Norma 4.2. concernente la partecipazione alle assemblee totalitarie.

Le Norme non sono applicabili, se non in via analogica da parte dei professionisti, ai controlli delle “imprese sociali”. La disciplina delle imprese sociali, infatti, segue le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. n. 112 del 2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 18 febbraio 2026)

 

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Disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In consultazione la bozza di circolare

È disponibile da oggi in consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts.

Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

 

Come inviare i contributi

 

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026 all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it.

Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi.

Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

(Così, comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 19 dicembre 2025)




D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

 

Focus sul riordino delle disposizione IVA per ETS e coordinamento con il 5% per imprese sociali “Titolo V”

 

Con gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, il legislatore delegato interviene in modo mirato sul DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), con l’obiettivo di coordinamento tra disciplina IVA e Terzo settore.

Modifica per diversi numeri dell’art. 10;  in sostanza si riparte dal testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’art. 89, comma 7, CTS, sostituendo i riferimenti alle ONLUS con quelli agli enti del Terzo settore (ETS), una clausola selettiva di esclusione per le imprese sociali costituite in forma societaria (Libro V, Titolo V c.c.).

Il decreto sopprime il comma 7 dell’art. 89 del CTS citato per evitare sovrapposizioni e riportare la disciplina dentro il Decreto IVA.

Il riassetto riguarda le esenzioni di cui all’art. 10, comma 1, nn. 15) (trasporto di malati/feriti), 19), 20) e 27-ter) (socio-sanitario/assistenziale ed educativo) del DPR IVA.

Per i nn. 19), 20) e 27-ter) la sostituzione da ONLUS in ETS avviene con una specificazione: «enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Di conseguenza l’accesso al perimetro di esenzione viene riconosciuto agli ETS, ma viene negato (ai fini di questi numeri) alle imprese sociali in forma societaria ex Titolo V.

 

 

 

 

IVA al 5% per imprese sociali “Titolo V” 

 

Il decreto estende l’aliquota IVA 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1) anche alle imprese sociali costituite nelle forme del Libro V, Titolo V c.c., inserendole accanto a cooperative sociali e consorzi.

L’applicazione del IVA al 5% non è “generalizzata”: si applica alle prestazioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10, rese in favore dei soggetti indicati nel n. 27-ter). Ne consegue che l’agevolazione è condizionata al requisito del destinatario 27-ter (anziani, inabili adulti, persone con disabilità, malati di AIDS, ecc.).

 

Decorrenza

 

Le modifiche agli artt. 3 e 10 DPR IVA operate dall’art. 3 del decreto si applicano «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025» ex dall’art. 104, comma 2, CTS.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, recante: «Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025

 




Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025. Brevi sui provvedimenti approvati in tema di Fisco, incentivi alle imprese e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri riunitosi giovedì 20 novembre 2025 ha licenziato una serie misure con impatto diretto su investimenti, transizione energetica e disciplina fiscale. Di seguito il quadro dei provvedimenti adottati.

 

Decreto-legge “Investimenti ed Energia da Fonti Rinnovabili”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di investimenti e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le norme introdotte intervengono in materia di crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0. al fine di incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici.

Inoltre, si apportano modifiche alle norme relative alle modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

 

Terzo settore, crisi d’impresa, Sport e IVA – Decreto legislativo (esame definitivo)

 

Su proposta del Ministro Giancarlo Giorgetti, il Governo ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge 111/2023). Tra gli interventi più rilevanti figura la proroga al 2036 dell’entrata in vigore degli obblighi IVA relativi agli enti del Terzo settore. La proroga garantisce continuità gestionale agli enti del Terzo Settore non commerciali, preservando il regime agevolato e la non imposizione fino all’entrata in vigore piena delle nuove regole.

 

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo contenente interventi su:

  • IRPEF e IRES – armonizzazioni, adeguamenti tecnici e modifiche puntuali;
  • FISCALITÀ INTERNAZIONALE – aggiornamenti alle norme anti-abuso e ai meccanismi di tassazione estera;
  • IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – adeguamenti sistematici;
  • IMPOSTA DI REGISTRO – razionalizzazione delle disposizioni applicative;
  • STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – modifiche conseguenti alla revisione della disciplina tributaria;
  • SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI – aggiornamento dei testi unici;
  • TRIBUTI ERARIALI MINORI E GIUSTIZIA TRIBUTARIA – misure di coordinamento e ottimizzazione;
  • VERSAMENTI E RISCOSSIONE – interventi sulla funzionalità dei processi e sui flussi procedurali.

Si tratta di un blocco normativo di natura prevalentemente correttiva e sistematica, destinato ad allineare la disciplina ai principi della delega fiscale.

 

Approvazione del “Codice degli incentivi”

 

In attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b) della legge 160/2023, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il nuovo Codice degli incentivi.

Il decreto legislativo si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.

Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.

Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

Il testo è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale con le amministrazioni centrali, la Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio di Stato e il Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. Il Codice entrerà in vigore il primo gennaio 2026.

Il Codice:

  • razionalizza il quadro degli incentivi statali,
  • introduce criteri uniformi di accesso, monitoraggio e valutazione,
  • mira a ridurre la frammentazione normativa,
  • supporta la trasparenza degli strumenti di sostegno alle imprese.

 

Inoltre, il decreto introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

 

 

 

 

 




Proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore. Le dichiarazioni del Sottosegretario Mantovano

La proroga al 2036 delle norme sull’IVA per il Terzo Settore, approvata oggi (giovedì 20 novembre 2025), dal Consiglio dei ministri, è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati.

Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale.

Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione.

 

 




Schema di D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d’impresa. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto. (Atto n. 295).

Si allega, di seguito, il testo, accompagnato da una breve sintesi e dalle Relazioni (illustrativa e tecnica con ATN e AIR).

 

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione ad alcuni dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 1, comma 6, e degli artt. 3, 7 e 9 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), volti, in particolare, ad adeguare il diritto tributario nazionale ai princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e a semplificare e razionalizzare i regimi agevolativi e la disciplina IVA previsti per gli enti del Terzo settore, nonché i diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore di questi ultimi.

Lo schema composto di 11 articoli contiene:

  • interventi di coordinamento del Codice del Terzo settore con il TUIR e l’IVA; misure su passaggi di beni tra attività commerciali e non commerciali; semplificazioni per ODV/APS in regimi agevolati.
  • l’aggiornamento della disciplina fiscale delle riduzioni di debito e dei principali strumenti del CCII, in chiave di neutralità e coerenza sistematica.
  • l’allineamento del perimetro soggettivo e dei regimi fiscali agevolati con la riforma dello sport;
  • interventi di semplificazione IVA (rettifiche/detrazione) e coordinamento con il diritto UE, inclusi i servizi connessi agli scambi internazionali e gli obblighi informativi dei prestatori di servizi di pagamento.

 

 

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Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all’esame delle commissioni parlamentari.

 

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 1 (Inserimento dell’articolo 79-bis – “Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata” nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

L’articolo 1 interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l’articolo 79-bis, rubricato «Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata”. Si riconosce agli enti del Terzo settore la possibilità di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza derivante dal passaggio dall’attività commerciale a quella non commerciale dei beni relativi all’impresa. Affinché tale opzione possa operare è necessario il realizzarsi di una duplice condizione. Si richiede, anzitutto, che il suddetto passaggio al mutamento della qualificazione fiscale di tali attività sulla base dei nuovi criteri qualificatori delle attività di interesse generale introdotti dall’articolo 79 del codice del Terzo settore. Inoltre, occorre che i beni relativi all’attività di impresa siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le plusvalenze, “sospese” secondo la disciplina illustrata, concorrono invece a formare il reddito imponibile dell’ente, oltre che in caso di destinazione dei beni dell’ente a finalità diverse da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in caso di cessione a titolo oneroso di tali beni ovvero di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la loro perdita o danneggiamento.

Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Articolo 2 (Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L’articolo 2 innalza da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima dei ricavi entro la quale è consentito alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale di accedere, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, al regime forfetario. La norma, inoltre, prevede che tali enti possano applicare il regime forfetario anche per le attività commerciali svolte, se nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori alla soglia di 85.000 euro (anziché di 130.000 euro) o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. In particolare, il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 – il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l’applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 – al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l’accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014. Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS – che prevede l’applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell’IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea – al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l’accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

Articolo 3 (Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)

L‘articolo 3 prevede che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale aderenti al regime forfetario siano esonerate sia dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – dall’obbligo di certificazione fiscale delle cessioni e delle prestazioni effettuate. Il comma 1, interviene sull’articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Il successivo comma 2 modifica, conseguentemente, l’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l’esonero dall’obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore

Capo III – Disposizioni in materia di sport

Articolo 4 (Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)

L’articolo 4, in materia di associazioni sportive dilettantistiche, ridefinisce, con una norma di coordinamento, l’ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, prevedendo che tale regime sia applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche diverse dagli enti del Terzo settore, a condizione che abbiano conseguito proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400 mila euro. Più nel dettaglio, l’articolo 4 modifica l’articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l’ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86. In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l’estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all’art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato D.Lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all’aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell’art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

 

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

 

Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L’articolo 5 reca delle modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, al fine di aggiornare, nell’ambito delle procedure volte alla risoluzione dello stato di crisi o di insolvenza dell’impresa, le fattispecie di riduzione dei debiti non imponibili ai fini IRES. L’intervento nel sostituire l’articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l’attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell’impresa derivanti dall’accesso alle procedure di gestione della crisi, nell’escludere, totalmente o parzialmente, l’imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Inoltre, mediante l’intervento di cui all’articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all’aggiornamento di un riferimento normativo.

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I – Revisione della disciplina della detrazione

Articolo 6 (Modifiche alla disciplina della rettifica della detrazione)

L’articolo 6 abroga una disposizione in materia di rettifica della detrazione dell’IVA. Ciò – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – al fine di eliminare una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell’articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione. La novella modifica l’articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell’IVA, abrogando il comma 3. L’intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L’abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

Articolo 7 (Modifiche alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)

L’articolo 7 stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni di beni e servizi in parte destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività economica, è detraibile esclusivamente per la quota imputabile a tale attività economica. La disposizione sostituisce integralmente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, con l’obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Articolo 8 (Modifiche alle definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento di cui all’articolo 40-bis del Testo unico IVA)

L’articolo 8 interviene sulle norme del Testo unico IVA relative alla conservazione e trasmissione dei dati sugli acquisti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, esclude dalla definizione di prestatore di servizi di pagamento la BCE, le banche centrali e i soggetti pubblici, mentre vi include gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, nonché banche e Poste italiane S.p.a., quando prestano servizi di pagamento. Inoltre, l’articolo in esame ridefinisce anche il servizio di pagamento e le operazioni di pagamento. Più nel dettaglio la novella proposta apporta modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell’ottica di una piena attuazione all’articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA).

In particolare, interviene sulle definizioni di:

  • «prestatore di servizi di pagamento», contenuta nella lettera a), comma 1, dell’articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall’altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all’articolo 114-sexiesdecies, del D.Lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
  • «servizio di pagamento», prevista dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 218 del 2017;
  • «operazione di pagamento», di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

Articolo 9 (Non imponibilità IVA dei servizi di trasporto resi a intermediari dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni o dello spedizioniere)

L’articolo 9 estende il regime della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto internazionale resi all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, al destinatario dei beni o al prestatore dei servizi di spedizione, ivi inclusi i servizi doganali, anche se svolti da intermediari. L’articolo apporta modifiche all’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE sentenza 8 novembre 2018, C-495/17, (Cartrans Spedition SRL), la quale stabilisce che l‘esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l’intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono invece soggette all’IVA.

Capo III – Abrogazioni

Articolo 10 (Abrogazione comma 151 della legge di bilancio 2023)

L’articolo 10 abroga l’articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.». L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l’obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all’Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell’articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione di quest’ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the Digital Age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali.

Articolo 11 (Entrata in vigore)

L’articolo 11 disciplina l’entrata in vigore. In particolare, si prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Link al Testo dell’atto trasmesso (Atto n. 295) alle commissioni parlamentati, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi tecnico-normativa (ATN) e dell’analisi di impatto della regolazione (AIR)

 




Riforma fiscale. In arrivo nuove disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA | Testo Unico Registro: il Governo approva il definitivo

1. Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 22 luglio 2025, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

In vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

Si interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali. Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze “figurative”: in questi casi, l’imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

Un ulteriore intervento riguarda l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

Nel provvedimento trovano spazio anche misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi, con l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

Completano il quadro alcune ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti.

In particolare, viene abrogato l’art. 24 del DPR 633/72, che disciplina(va) il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi.

 

2. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti (decreto legislativo – esame definitivo)

Inoltre, in attuazione della stessa delega, è stato approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

Il testo tiene conto dei pareri espressi in sede di Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.




Le Disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. Decreto Fiscale) pubblicate in Gazzetta | Pubblicata la Relazione illustrativa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025

 

Relazione illustrativa sulla conversione in legge del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 – Aggiornamento 19.06.2025

Si pubblicano le Relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale».

Il documenti chiarificatori, depositati presso la Camera dei Deputati il 17 giugno 2025, illustrano nel dettaglio le motivazioni e gli effetti delle numerose misure fiscali contenute nel decreto, tra cui:

  • modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese di trasferta per lavoratori dipendenti e autonomi;

  • interventi in materia di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità di specifiche spese;

  • ridefinizione della tassazione delle plusvalenze per i professionisti;

  • nuove regole sul riporto delle perdite fiscali;

  • disposizioni in tema di IMU, biodiesel, split payment e regime fiscale del Terzo Settore.

La Relazione illustrativa chiarisce, inoltre, il coordinamento delle nuove norme con la recente riforma fiscale attuata con i decreti legislativi n. 192 e n. 209 del 2024.

 

Si riporta l’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 che per il 2025, che differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA (compresi i soggetti che partecipano i predetti soggetti ISA “trasparenti”), forfetari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

 

La disposizione che riscrive il calendario dei versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024

 

Art. 13
Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

L’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti a effettuare, entro il 30 giugno 2025, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto. In favore di detti soggetti viene previsto (comma 1) il differimento del citato termine al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione.
I contribuenti interessati dal differimento potranno avvalersi della possibilità di applicare l’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435; pertanto, i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo termine, fissato al 21 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con riferimento al versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, resta comunque ferma l’applicazione degli interessi dovuti qualora il versamento fosse stato effettuato entro il 30 giugno 2025.
Si precisa, per completezza, che il differimento dei termini di versamento riguarda anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

Link al testo del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025

 




Decreto Fiscale. Il Consiglio dei ministri approva nuove «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari

Il Consiglio dei ministri di giovedì 12 giugno 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
  • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

  • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
  • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
  • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

In ambito IVA, si prevede:

  • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
  • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, le Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” (decreto legislativo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.




5 per mille 2024. Pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2024: si tratta di oltre 91mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno quasi 523 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

 

Gli enti beneficiari nel dettaglio

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 91.012 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica Enti del Terzo Settore e Onlus (68.452), seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (13.825), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (467), quelli che operano nel settore della sanità (107), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (228) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco sono presenti anche 7.909 Comuni.

 

La distribuzione degli importi

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2024 distribuirà poco meno di 523 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 330 milioni di euro, alla ricerca sanitaria oltre 86 milioni di euro, mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso poco più di 69 milioni di euro. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (oltre 18 milioni), i Comuni (oltre 15 milioni di euro), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (quasi 3 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (oltre 667mila euro).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 maggio 2025)

 

Elenco complessivo dei beneficiari e l’elenco degli ammessi ed esclusi per categoria, con i dati sulle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione.




Modifiche al Codice del Terzo settore. Primi chiarimenti

L’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore», in vigore dal 3 agosto 2024, detta alcune importanti modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. La novella legislativa interviene in particolare sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore, involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali. Con le modifiche in esame, il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, avuto particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti.

Le modifiche, lettera per lettera, dell’unico comma articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104.

La lettera a) introduce un periodo, dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alla fine all’articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. È aggiunta una previsione che tratta delle attività diverse esercitate dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per tali enti è fatta salva la disposizione che stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, ricevuti in qualità di associazione sportiva dilettantistica, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che devono essere rispettati per iscriversi al citato Registro, ma solo a condizione che i medesimi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche .

Si ricorda che citato articolo 6 del Codice del Terzo settore, dispone in particolare che, per gli enti del Terzo settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate.

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento fa salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società̀ sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la definizione di attività sportiva dilettantistica, all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2021. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, all’interno dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto l’oggetto sociale, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, in possesso dei necessari requisiti. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

La lettera b) integra l’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore.

In particolare, all’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente Codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580». Trattasi di disposizione che attribuisce efficacia costitutiva all’iscrizione delle fondazioni ed associazioni aventi la qualifica di impresa sociale nell’apposita sezione speciale del registro imprese. Il citato articolo 11 prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel Registro unico nazionale, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In base alla novella di cui alla lettera b) in esame, l’iscrizione oggetto del comma 3 è efficace, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 22del Codice del Terzo settore. Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

La lettera c) modifica l’articolo 13 del Codice del Terzo settore.

La novella di cui al numero 1) eleva a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e limita la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica; la novella di cui al successivo numero 2) introduce, per tutti gli enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro;

La novella di cui al successivo numero 4) introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Si evidenzia che la successiva lettera m), con una disposizione di coordinamento riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore, modifica l’articolo 87, comma 3, del Codice del Terzo settore. Nel testo modificato dalla novella di cui alla presente lettera m), il citato articolo 87, comma 3, prevede la possibilità, per gli enti del Terzo settore non commerciali e che non applichino il regime forfettario di cui all’articolo 86 del medesimo Codice, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto per cassa ovvero per cassa in forma aggregata, qualora i proventi, comunque denominati, non superino i relativi limiti summenzionati; tale possibilità̀ prescinde dalla circostanza che l’ente abbia o meno personalità giuridica. Resta fermo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale eventualmente esercitata.

La lettera d) sostituendo il comma 4 dell’articolo 24 del citato Codice del Terzo settore, disciplinante l’assemblea delle associazioni del Terzo settore, dispone che salvo divieto espresso contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.

La lettera e), reca alcune modifiche nell’articolo 30 (Organo di controllo), comma 2, del citato Codice del Terzo settore.

Le modifiche riguarda l’innalzamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina, per le associazioni del Terzo settore, dell’organo di controllo interno.

Si ricorda, che l’articolo 30  reca disposizioni in materia dell’organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 1, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 2, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro (ora 150.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro (ora 300.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (ora 7 unità).

Ai sensi del comma 3, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di controllo sulla base delle previsioni di cui al comma 2 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera e) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:

  • 150.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 300.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
  • 7 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera f), reca alcune modifiche nell’articolo 31 (Revisione legale dei conti), comma 1, del citato Codice del Terzo settore.

L’articolo 31 reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.

Il comma 1 dispone che – fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 30 – le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del decreto legislativo n. 39/2010) quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro (ora 1.500.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro (ora 3.000.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità (ora 20 unità).

Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera f) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:

  • 1.500.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 3.000.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
  • 20 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera g) apporta alcune modifiche nell’articolo 36 del Codice del Terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.

Il citato articolo 36 prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento (ora 20 per cento) del numero degli associati.

In base alla riformulazione operata dalla novella, viene elevata al venti per cento del numero degli associati la percentuale di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività̀ di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale e viene aggiunto l’inciso diretto a salvaguardare espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. La modifica quindi intende consentire, nel rispetto della prevalenza dell’apporto volontario degli associati, la capacità delle APS di implementare lo svolgimento di attività di interesse generale, ricadenti in ambiti dotati anche di rilevanza sociale, senza trascurare i positivi effetti derivanti dall’incremento dei livelli occupazionali assicurati in tal modo dal Terzo settore.

La lettera h) inserisce un comma 2-bis nell’articolo 41 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante le reti associative.

Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

  • associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
  • svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).

Viene poi stabilito (comma 2) che sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. supra), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La lettera i), concerne l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La modifica interviene sul procedimento di iscrizione al RUNTS, prevedendo in coerenza con le regole civilistiche generali in tema di rappresentanza la possibilità che l’istanza di iscrizione possa essere presentata anche da un soggetto delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.

La lettera l), modifica l’articolo 48 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del suddetto RUNTS.

La novella di cui al numero 1) della lettera l) interviene sul comma 3, primo periodo, dell’articolo 48, riguardante i termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.

La novella modificativa in esame prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili.

La novella di cui al numero 2) della lettera l) integra il comma 4 del citato articolo 48 del Codice del Terzo settore. Il suddetto comma 4 dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. La novella specifica che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere non inferiore a trenta giorni.

La lettera m), va riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore (vedasi sopra lettera c).

La lettera n), inserisce il comma 15-bis nell’articolo 89 del Codice del Terzo settore (coordinamento normativo). Il nuovo comma prevede che le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del medesimo Codice, possano essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La disposizione estende la possibilità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore alle associazioni incluse nell’albo di cui all’articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità dì cui al medesimo articolo 937. In aggiunta è previsto che il requisito della strumentalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017 sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime

La lettera o), interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del Terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. L’ipotesi prevista dalla norma vigente concerne la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale.

Con la novella di cui alla lettera o) si inseriscono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 sopra citato, diretti ad estendere le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. La disposizione, è volta ad estendere anche ai trust dotati della qualifica di ONLUS e alle ONLUS “partecipate” la previsione dell’articolo 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017, riguardante la perdita di tale qualifica in conseguenza dell’iscrizione nel RUNTS. In particolare, il suddetto articolo 101, al comma 8, prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integri un’ipotesi di scioglimento dell’ente, con la non applicazione della disciplina anche fiscale della devoluzione del patrimonio. La misura in esame estende la stessa disposizione anche ai trust dotati di qualifica ONLUS e alle ONLUS che non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. La garantisce continuità nello svolgimento di attività non commerciali da parte di soggetti, i quali solo per l’attuazione della disciplina del Terzo settore, e non per un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ricadrebbero nella disciplina della devoluzione patrimoniale. Inoltre, la stessa disposizione in esame prevede che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS devolvano il patrimonio ad altro ente nel rispetto della disciplina anche fiscale vigente.

Vedi anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, avente ad oggetto: Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La Circolare, fornisce i primi chiarimenti operativi concernenti la prima adozione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della predetta legge 4 luglio 2024 n. 104 su temi concernenti la disciplina contabile, gli effetti derivanti dalle previsioni emendative sugli incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti. Il documento di prassi esamina i seguenti punti:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica – Interiori novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – DM 05/03/2020

Link al testo della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»




5 per mille Irpef 2023. Online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi | Dalle preferenze dei contribuenti oltre 520 milioni di euro per quasi 81mila enti

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023: si tratta di quasi 81mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

 

I numeri 2023

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 80.838 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica si trovano gli Enti del Terzo Settore e Onlus (58.870), a seguire le Associazioni sportive dilettantistiche (13.306), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (446), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (177) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.909 Comuni.

 

Gli importi assegnati

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2023 distribuirà oltre 520 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 332 milioni (64%), alla ricerca sanitaria oltre 83 milioni (16%) mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso quasi 70 milioni (13%). Seguono i Comuni (oltre 15 milioni di euro), le Associazioni sportive dilettantistiche (17,8 milioni), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (2,8 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (716mila euro).

 

I beneficiari

 

Il 5 per mille della propria Irpef può essere destinato a sostegno degli Enti del Terzo settore e delle Onlus, al finanziamento della Ricerca scientifica e sanitaria e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Inoltre, può essere destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal proprio Comune di residenza, delle Associazioni sportive dilettantistiche e degli Enti gestori delle aree protette. Nella categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus sono compresi sia gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 giugno 2024)




Bilanci enti Terzo settore. Dai Commercialisti la versione aggiornata della relazione dell’organo di controllo

Pubblicato dal Consiglio nazionale della categoria il modello aggiornato che si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall’organo di controllo degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre. (link esterno verso: Press – Testata ufficiale del CNDCEC: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/05/20240520relazioneocets-1.pdf)

Il modello di relazione si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dallo stesso Consiglio nazionale nel dicembre 2020, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.

La pubblicazione del documento rientra nell’attività delle aree Enti del Terzo Settore e Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non Financial) cui sono delegati rispettivamente il Vicepresidente del Consiglio nazionale Michele de Tavonatti e il consigliere nazionale David Moro e i consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 20 maggio 2024)

 

Vedi anche, “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS”. Volume pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione.




Richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati. Aggiornato il modello RAP. Data autonoma evidenza alla figura del “mediatore” e inserite le novità per il Terzo settore

Al fine di adeguare il modello per la richiesta di registrazione degli atti privati al quadro normativo attuale e per agevolarne la compilazione tramite il relativo applicativo web, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2023, prot. n. 414541/2023 aggiornato il modello RAP, nonché le relative istruzioni per la compilazione. Sono, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica. In particolare, il modello RAP è stato adeguato alle ultime disposizioni agevolative previste per il “Terzo settore” (art. 26, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. 21/06/2022, n. 73, conv., con mod., dalla L. 04/08/2022, n. 122). In presenza di determinate condizioni, per la registrazione di atti, contratti, convenzioni e ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.

 

Si ricorda che il citato articolo 26 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, conv., con mod., dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in tema di  agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo, alla lettera b) del comma 1 ha modificato articolo 82, rubricato Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, stabilendo: al comma 3, il quale riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale da applicare agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie degli enti, che per tutti gli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alte convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con l’Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.

 

Con la nuova versione del modello di richiesta viene, inoltre, data autonoma evidenza alla figura del “mediatore”, tramite una precisa “profilazione” all’interno del modello; il mediatore è uno dei soggetti tenuti a richiedere la registrazione del contratto.

Infine, per agevolare l’utente nella compilazione ed invio della richiesta di registrazione, nell’applicativo web vengono introdotte nuove funzionalità che ne agevolano la navigazione e l’usabilità; inoltre, vengono semplificate le istruzioni per la compilazione del modello.

Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it saranno resi disponibili i prodotti di compilazione e controllo per la predisposizione del nuovo modello.

La presentazione telematica del modello RAP aggiornato è consentita a partire dal 6 dicembre 2023.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2023, prot. n. 414541/2023, recante: «Aggiornamento del modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (Modello RAP), delle relative istruzioni e approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati», pubblicato il 29.11.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Enti del Terzo settore, entro l’estate la piattaforma per chiedere il contributo energia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario.

I Ministeri competenti stanno procedendo alla stipula della convenzione con Invitalia S.p.a. a cui sarà delegata la gestione della piattaforma informatica dedicata all’istruttoria delle domande inviate dagli enti per il “contributo energia”, riservato agli enti del Terzo Settore dall’articolo 8 del decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha destinato 100 milioni di euro del proprio bilancio a sostegno degli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), inserendoli nell’apposito fondo di cui al comma 2, articolo 8, dell’Aiuti-ter. Sosterranno, proporzionalmente agli incrementi, i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia e gas naturale nei primi tre trimestri del 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021.

Fonte: Portale web: www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali




Bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore. Pubblicata la Checklist Assirevi

Assirevi ha pubblicato nella apposita sezione “Checklist” del sito web: http://www.assirevi.com, la lista di controllo integrativa dei principi di redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile OIC 35 e successivi emendamenti, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci.

La lista è stata elaborata da Assirevi, per tenere conto di quanto previsto dall’OIC 35, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, che tratta gli aspetti contabili e la connessa informativa per gli Enti del Terzo Settore alla luce delle specifiche disposizioni ad essi relative. La lista è da leggersi congiuntamente con la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)”, ove compatibile.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

 

 

Vedi anche:

Il principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

“Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




5 per mille 2023. Da oggi fino all’11 aprile 2023, le Onlus e le Asd possono presentare domanda

Tutto pronto per le iscrizioni al 5 per mille 2023. Da oggi fino all’11 aprile 2023, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al contributo.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è inoltre disponibile per la consultazione l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023. L’elenco, aggiornato in base alle verifiche svolte dall’Agenzia e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus, comprende le organizzazioni già inserite nel precedente elenco permanente e quelle regolarmente iscritte nel corso del 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

 

Da oggi via alle nuove iscrizioni di Onlus e Asd

 

Il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 2022) ha previsto anche per l’anno finanziario 2023 che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020. Le organizzazioni che sono iscritte all’Anagrafe, ma non sono presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, possono presentare domanda online all’Agenzia delle Entrate da oggi, 8 marzo, fino a martedì 11 aprile. Il termine previsto dalla legge (il 10 aprile), infatti, è un giorno festivo e viene quindi prorogato al giorno successivo.

C’è tempo fino all’11 aprile anche per le associazioni sportive dilettantistiche: sono tenute a presentare la domanda in via telematica quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2022 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.

 

Come presentare la domanda

 

L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del Coni (mediante collegamento con il sito dell’Agenzia).

 

Cosa fare in caso di iscrizione tardiva

 

Possono partecipare al riparto del 5 per mille anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato) versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando il codice tributo 8115). I requisiti per l’iscrizione devono essere comunque posseduti al momento della data di scadenza (11 aprile 2023).

 

Entro il 20 aprile gli elenchi provvisori, appuntamento al 10 maggio per i definitivi

 

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2023. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio 2023.

 

Calendario 5 per mille 2023

 

 

 

Enti della Ricerca e del Terzo settore

 

Gli altri enti previsti dal DPCM 23 luglio 2020 presentano la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti: gli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca, gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

Sui siti web di questi ministeri e sul sito del Coni sono pubblicati, entro il termine del 31 marzo, i rispettivi elenchi permanenti (enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2023)

 

 

08/03/2023 – Iscrizione 5 per mille per l’esercizio finanziario 2023 per le onlus e per le associazioni sportive dilettantistiche

Da oggi è possibile trasmettere i file contenenti l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille anno finanziario 2023.
Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” sono disponibili, le applicazioni “Entratel” e “File Internet” che consentono la predisposizione e l’invio dei file contenenti tali documenti.
Nella sezione software del sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le applicazioni per la generazione di file contenenti, rispettivamente, le:

“Istanza di accreditamento al 5 per mille – ONLUS” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/software-di-compilazione), per le onlus (elenco dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e articolo 1, comma 2, articolo 2, comma 1, lettera e), e articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) tramite specifico software“Istanza di accreditamento al 5 per mille – onlus“;

“Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/software-di-compilazione), per le associazioni sportive dilettantistiche (elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), articolo 2, comma 1, lettera d), e articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) tramite specifico software “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD“. La medesima sezione è raggiungibile dal sito del CONI “www.coni.it“.

 

 

 

 

 

 

Comunicato del 7 marzo 2023 pubblicato nel sito web del Coni

 

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi (A), esclusi (E) e revocati dal beneficio del 5 per mille per l’anno 2022, avvenuto in data 9 febbraio 2023, si rende disponibile l’elenco permanente 2023, costituito dalle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille nell’anno 2022.

Resta salvo l’esito dei ricorsi relativi all’elenco 2022 non ancora oggetto di analisi da parte della Giunta Nazionale del CONI – si ricorda che i ricorsi avverso le decisioni assunte potranno essere proposti alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco cioè fino al 13 marzo 2023 (perché l’11 è sabato).

Si rammenta che in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’asd, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette al Comitato Regionale CONI ove ha sede l’asd la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’asd in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 (art. 8 DPCM 23/7/2020).

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2023 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Per tutti gli altri la domanda di accesso può essere presentata entro l’11 aprile 2023 dal legale rappresentante della asd, oppure tramite gli intermediari abilitati, attraverso il software disponibile sul sito del CONI mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate nonché direttamente sul sito della stessa Agenzia – sezione 5 per mille 2023.

Il modello dell’istanza di accreditamento e le relative istruzioni sono scaricabili dal sito del CONI e da quello dell’Agenzia delle Entrate.

Non è più necessario il successivo invio della dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei requisiti in capo all’associazione sportiva dilettantistica, in quanto la domanda già contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.

Link ELENCO PERMANENTE 5 PER MILLE 2023

Link alla sito del Coni: https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html




5 per mille. Pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023

È online l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023. Dall’8 marzo all’11 aprile 2023 è possibile presentare domanda d’iscrizione per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche. Gli enti già presenti in questo elenco non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5×1000 per l’anno in corso.

L’elenco permanente pubblicato ricomprende esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2023.

L’articolo 9, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, stabilisce, infatti, che, anche per l’anno finanziario 2023, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020 . Per tale tipologia di enti resta ferma, dunque, la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nel presente elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2022 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2023 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Il rappresentante legale dell’ente, presente nell’elenco permanente, comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

Vedi anche: area tematica “5 per mille” del sito web dell’Agenzia delle entrate

 

Elenco permanente delle Onlus accreditate – 7 marzo 2023

Link sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/

 




Trasmigrazione al registro unico Terzo settore e personalità giuridica del Ente del Terzo. I chiarimenti in merito all’iscrizione al Runts per “silenzio assenso”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore (al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo del CTS).




Economia sociale. Pronto il decreto Mise con le modalità di presentazione delle domande di agevolazione

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2022 n. 195
Comunicato relativo al decreto direttoriale 8 agosto 2022

 

 Attuazione della nuova disciplina delle agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale.

 

Con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 8 agosto 2022 è stata completata la revisione della disciplina del regime di aiuto istituito nel 2015 per promuovere la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Il predetto decreto fornisce le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura di sostegno all’economia sociale e al settore delle imprese culturali e creative, individua i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e stabilisce i criteri per la corretta valutazione e per il monitoraggio dei programmi di investimento presentati dalle imprese.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it




In Gazzetta il decreto MinLavoro che adotta le Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 9 giugno 2022, recante: «Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore», ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi. Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

Quanto alle tecniche della raccolta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:

  • il Direct mail;
  • il Telemarketing;
  • il face-to-face;
  • il Direct response television;
  • eventi, anche di piazza;
  • il merchandising;
  • i salvadanai;
  • tramite imprese for profit;
  • attività di sostegno a distanza;
  • i lasciti testamentari;
  • numerazioni solidali;
  • donazioni online.

Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.

 

Link al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali decreto 9 giugno 2022, recante: «Adozione delle linee guida sulla raccolta fondi degli enti del Terzo settore». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2022




Terzo settore, dai Commercialisti il modello di relazione dell’organo di controllo per il bilancio di esercizio

Un Documento Cndcec-Fnc ispirato alle indicazioni delle Norme di comportamento dell’organo di controllo

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento con il modello della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) redatta dall’organo di controllo – anche monocratico – degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2020.

Il modello della relazione interessa l’organo di controllo di un ente del Terzo settore che non ha conferito, a un revisore esterno o all’organo di controllo stesso, l’incarico di revisione legale dei conti ex art. 31 del Codice del Terzo Settore. (Cosi, comunicato stampa Cndcec del 13 aprile 2022)

Vedi anche, “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS”. Volume pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione.




5xmille 2022. Al via le domande per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche

Via libera alle iscrizioni al 5 per mille. Da oggi e fino al prossimo 11 aprile, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare domanda per accedere al contributo. Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione, che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate. Entro il 10 maggio verranno resi noti gli elenchi definitivi dei soggetti iscritti.

 

C’è tempo fino all’11 aprile per iscriversi

 

Il ‘Decreto Milleproroghe’ (D.L. n. 228 del 2021) ha previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ (DPCM 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono essere presentate all’Agenzia delle entrate. Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti. Il termine del 10 aprile previsto dalla legge cade di domenica e viene quindi prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 11. Possono partecipare al riparto anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione purché regolarizzino la propria posizione entro il 30 settembre 2022. I requisiti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).

 

Come presentare la domanda

 

L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.

 

Entro il 20 aprile gli elenchi provvisori, appuntamento al 10 maggio per i definitivi

 

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio.

 

 

Calendario 5 per mille 2022
Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione 9 marzo 2022
Termine presentazione domanda d’iscrizione 11 aprile 2022
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2022
Richiesta correzione domande entro il 2 maggio 2022
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2022

 

 

Enti del Terzo Settore

 

Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo, infatti, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e, pertanto, a partire dal 2022, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022)