L’Agenzia delle entrate indica la competenza per interpelli e consulenza giuridica

 

Aggiornamento dell’ 8 giugno 2026 – L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).

 

 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La disposizione direttoriali è figlia del precedente atto del Direttore dell’Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo provvedimento, alla luce del citato riassetto organizzativo, prevede che:

  • gli interpelli di maggiore rilevanza, per i quali la competenza ai fini della istruttoria e della firma resta assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, sono quelli relativi a norme di recente introduzione, per tali intendendosi quelle entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti;
  • la competenza per la trattazione delle istanze di consulenza giuridica che abbiano ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, è assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento

Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.

Resta ferma, altresì, la validità degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali indicati nell’Allegato A al Provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 per tutte le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente e per le consulenze giuridiche, e l’individuazione, a seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, della previsione degli indirizzi telematici cui inviare le istanze di interpello “centrali”, contenuti nel punto 3 del provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, recante: «Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica», pubblicato il 31 maggio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




La Guida del Fisco all’istituto dell’interpello

Pronto il “vademecum” delle Entrate sull’istituto dell’interpello. Con la circolare n. 9/E del 1 aprile 2016  l’Agenzia traccia un quadro completo della nuova disciplina, complessivamente riordinata dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801), in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge delega (L. n. 23/2014). Dopo le indicazioni di carattere procedurale contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 4 gennaio 2016, prot. n. 27/2016, le Entrate offrono così una guida integrata sulla materia. In particolare, il decreto delegato ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotto i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività (per gli interpelli “ordinari”, per esempio, i tempi sono ridotti da 120 a 90 giorni) e, a garanzia del contribuente, esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

Dall’interpello “puro” all’interpello anti-abuso, il punto delle Entrate

La circolare passa in rassegna le diverse tipologie di interpello, che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 156, entrano sotto “l’ombrello” dello Statuto del contribuente. Dall’interpello come strumento “generale” di dialogo – che può essere attivato in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale – all’interpello qualificatorio, che amplia di fatto il perimetro delle ipotesi su cui è possibile chiedere il parere dell’Agenzia, passando per la sistematizzazione della categoria dell’interpello “probatorio”. Quest’ultima raggruppa tutte quelle istanze, fino a oggi disciplinate in maniera eterogenea, volte a ottenere un parere sull’idoneità degli elementi probatori a disposizione del contribuente ai fini di un determinato regime fiscale. Il documento di prassi traccia inoltre i confini del nuovo interpello anti-abuso, e ricorda l’ambito del “disapplicativo” – di fatto l’unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema – con cui il contribuente richiede un parere sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta.

Le principali novità

Per quanto riguarda l’istruttoria una significativa novità è costituita dalla richiesta di regolarizzazione, cioè dall’opportunità, data al contribuente, di sanare l’istanza nei casi in cui siano comunque rispettati i requisiti minimi necessari. Una chance prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione. Quanto alla lavorazione delle domande, la circolare ricorda i tempi di risposta a disposizione dell’Amministrazione, ridotti su impulso della Legge delega: per gli interpelli ordinari 90 giorni dalla ricezione dell’istanza al posto dei “vecchi” 120. Per tutte le altre tipologie il termine resta fermo a 120 giorni. Focus sul “silenzio-assenso” esteso ad ogni tipologia di interpello: quando la risposta non è comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Dall’istanza alla risposta, le nuove regole comuni

 A sistema tutte le novità che riguardano il procedimento di lavorazione degli interpelli: il fatto che tutte le istanze siano state ricondotte nell’ambito dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente ha consentito, infatti, di omogeneizzare la disciplina. La circolare spiega quindi chi sono i soggetti legittimati a presentare istanza, torna sul tema della corretta individuazione degli uffici competenti (secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del 4 gennaio 2016) e definisce nei dettagli il contenuto e le modalità di presentazione, anche con riferimento alla procedura semplificata via posta elettronica libera (dedicata alle sole istanze da parte dei contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato). (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate dell’1 aprile 2016)