L’Agenzia delle entrate indica la competenza per interpelli e consulenza giuridica

 

Aggiornamento dell’ 8 giugno 2026 L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).

 

 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La disposizione direttoriali è figlia del precedente atto del Direttore dell’Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo provvedimento, alla luce del citato riassetto organizzativo, prevede che:

  • gli interpelli di maggiore rilevanza, per i quali la competenza ai fini della istruttoria e della firma resta assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, sono quelli relativi a norme di recente introduzione, per tali intendendosi quelle entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti;
  • la competenza per la trattazione delle istanze di consulenza giuridica che abbiano ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, è assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento

Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.

Resta ferma, altresì, la validità degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali indicati nell’Allegato A al Provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 per tutte le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente e per le consulenze giuridiche, e l’individuazione, a seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, della previsione degli indirizzi telematici cui inviare le istanze di interpello “centrali”, contenuti nel punto 3 del provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, recante: «Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica», pubblicato il 31 maggio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Interpello sui nuovi investimenti. Il provvedimento delle Entrate che individua l’Ufficio competente alla trattazione delle istanze

A partire da oggi (20 maggio 2016) le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l’interpello previsto dal cd. “decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs n. 147/2015) per i nuovi investimenti effettuati in Italia. Con un Provvedimento del Direttore, protocollo n. 77220/2016 recante: «Individuazione dell’Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”» infatti, l’Agenzia individua gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate. Il provvedimento del direttore fa seguito alla pubblicazione del D.M. del 29 aprile 2016, che ha definito le modalità applicative del nuovo istituto.

A chi va presentata la domanda

In generale, le domande vanno indirizzate alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti. I contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), invece, dovranno presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al predetto regime. La Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, è inoltre competente sulle istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della cooperative compliance. Gli Uffici sopra indicati sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1331), anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate dall’attività istruttoria.

La risposta dell’Agenzia

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, le Entrate comunicano la risposta al contribuente sulla base del piano di investimento proposto e di tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati dall’Agenzia con l’impresa. Nel caso in cui le Entrate debbano acquisire ulteriori documenti, la risposta all’istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.

Il controllo sull’applicazione delle risposte

La verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate in via generale viene svolta dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente. La verifica per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta invece all’ufficio Grandi Contribuenti o all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale.

Casi particolari per la procedura di verifica

Il provvedimento del 20 maggio 2016 individua la competenza per la verifica della corretta applicazione delle risposte nei casi di istanze presentate:

– dai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (l’ufficio competente è la Direzione Provinciale ovvero l’ufficio Grandi Contribuenti o l’ufficio Controlli Fiscali della Direzione Regionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento stesso);

– dai contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (ufficio Cooperative Compliancedella Direzione Centrale Accertamento).

Per saperne di più:

Il testo del D.M. 29 aprile 2016 (G.U. n.110 del 12 maggio 2016) recante individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti emanato in attuazione dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.147 del 2015 recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, prescrive le modalità di presentazione e contenuto dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti che le imprese potranno presentare all’Agenzia delle Entrate.

La traduzione del testo in lingua inglese a cura del Mef (link al sito www.finanze.it)




Interpello sui nuovi investimenti: In Gazzetta le regole operative

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2016, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2016, recante «Individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti». In particolare il decreto Mef fissa le regole operative sull’interpello per i nuovi investimenti in Italia. Questo speciale interpello “dedicato” introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1331), cd. “decreto internazionalizzazione”, permette un’assistenza fiscale completa alle imprese italiane o straniere che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia. L’Agenzia ha 120 giorni di tempo per notificare la risposta, altrimenti le operazioni effettuate dal contribuente saranno ritenute fiscalmente corrette. Con provvedimento del Direttore dell’Agenziadelle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto saranno individuate le strutture competenti al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa. Come evidenziato nella relazione illustrativa, del D.Lgs. 147/2015 l’introduzione del nuovo tipo d’interpello “risponde alla finalità di dare certezza, alle imprese, italiane o estere, che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia, in merito ai profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto. Fondamentale a tal fine è la presentazione da parte dell’investitore di un piano di investimento nel quale debbono necessariamente essere descritti l’ammontare dell’investi-mento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l’incremento occupazionale – da valutare in relazione alla attività in cui avviene l’investimento – e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento ha sul sistema fiscale italiano”.




La Guida del Fisco all’istituto dell’interpello

Pronto il “vademecum” delle Entrate sull’istituto dell’interpello. Con la circolare n. 9/E del 1 aprile 2016  l’Agenzia traccia un quadro completo della nuova disciplina, complessivamente riordinata dal decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801), in attuazione degli indirizzi dettati dalla Legge delega (L. n. 23/2014). Dopo le indicazioni di carattere procedurale contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 4 gennaio 2016, prot. n. 27/2016, le Entrate offrono così una guida integrata sulla materia. In particolare, il decreto delegato ha eliminato diverse forme di interpello obbligatorio per alleggerire gli adempimenti a carico dei contribuenti, ridotto i tempi di risposta da parte dell’Amministrazione per assicurare una maggiore tempestività (per gli interpelli “ordinari”, per esempio, i tempi sono ridotti da 120 a 90 giorni) e, a garanzia del contribuente, esteso la regola del silenzio-assenso a tutte le tipologie di interpello.

Dall’interpello “puro” all’interpello anti-abuso, il punto delle Entrate

La circolare passa in rassegna le diverse tipologie di interpello, che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 156, entrano sotto “l’ombrello” dello Statuto del contribuente. Dall’interpello come strumento “generale” di dialogo – che può essere attivato in relazione a qualsiasi disposizione di legge che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale – all’interpello qualificatorio, che amplia di fatto il perimetro delle ipotesi su cui è possibile chiedere il parere dell’Agenzia, passando per la sistematizzazione della categoria dell’interpello “probatorio”. Quest’ultima raggruppa tutte quelle istanze, fino a oggi disciplinate in maniera eterogenea, volte a ottenere un parere sull’idoneità degli elementi probatori a disposizione del contribuente ai fini di un determinato regime fiscale. Il documento di prassi traccia inoltre i confini del nuovo interpello anti-abuso, e ricorda l’ambito del “disapplicativo” – di fatto l’unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema – con cui il contribuente richiede un parere sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni o crediti d’imposta.

Le principali novità

Per quanto riguarda l’istruttoria una significativa novità è costituita dalla richiesta di regolarizzazione, cioè dall’opportunità, data al contribuente, di sanare l’istanza nei casi in cui siano comunque rispettati i requisiti minimi necessari. Una chance prima riservata ai soli casi caratterizzati da vizio di sottoscrizione. Quanto alla lavorazione delle domande, la circolare ricorda i tempi di risposta a disposizione dell’Amministrazione, ridotti su impulso della Legge delega: per gli interpelli ordinari 90 giorni dalla ricezione dell’istanza al posto dei “vecchi” 120. Per tutte le altre tipologie il termine resta fermo a 120 giorni. Focus sul “silenzio-assenso” esteso ad ogni tipologia di interpello: quando la risposta non è comunicata entro il termine previsto, il silenzio equivale alla condivisione, da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Dall’istanza alla risposta, le nuove regole comuni

 A sistema tutte le novità che riguardano il procedimento di lavorazione degli interpelli: il fatto che tutte le istanze siano state ricondotte nell’ambito dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente ha consentito, infatti, di omogeneizzare la disciplina. La circolare spiega quindi chi sono i soggetti legittimati a presentare istanza, torna sul tema della corretta individuazione degli uffici competenti (secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del 4 gennaio 2016) e definisce nei dettagli il contenuto e le modalità di presentazione, anche con riferimento alla procedura semplificata via posta elettronica libera (dedicata alle sole istanze da parte dei contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato). (Cfr. Comunicato Stampa, Agenzia delle Entrate dell’1 aprile 2016)




Nuova disciplina degli interpelli. Il provvedimento con le regole procedurali per la presentazione delle istanze

Pronte le nuove regole per le istanze di interpello presentate ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000). Con il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, le Entrate danno attuazione all’articolo 8 del D.Lgs. n. 156/2015 che ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli, affidando ad appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali. Di seguito alcune delle novità intervenute dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156/2015.

Competenza per la trattazione delle istanze

Il provvedimento opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente. Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri; fa ancora eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle nuove istanze cd. “antiabuso” che fino al 31.12.2017 saranno presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l’istanza.

Così, per effetto delle novità, ad esempio, le istanze di interpello controlled foreign companies (CFC) saranno presentate non più alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale dell’istante bensì, salvo che per i soggetti di più rilevante dimensione, direttamente alla Direzione regionale.

Canali di comunicazione

In attesa dell’implementazione e dell’avvio dell’apposito servizio telematico dedicato, il provvedimento “allinea” i canali di comunicazione consentiti tra contribuenti ed amministrazione, prediligendo l’utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti che sono obbligati a dotarsi di un indirizzo ovvero per coloro che, pur non essendo obbligati, lo forniscano nell’istanza presentata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016)