SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 2 del 2025
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Gli approfondimenti
Le prove costituende e costituite, la decisione, gli elementi e i mezzi (di prova), i presupposti (non più di fatto). La nuova L. n. 212 del 2000 è oltremodo chiara, tuttavia merita un approfondimento
di Alvise Bullo e Elena De Campo
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta con imposta sostitutiva del 10%
di Marco Orlandi
Il trattamento tributario delle indennità e dei c.d. gettoni di presenza corrisposti dalle federazioni nazionali di medicina (F.I.M.M.G., F.I.M.P.) per lo svolgimento delle attività istituzionali
di Dario Festa
Giurisprudenza
Corte Suprema di Cassazione:
- Sezioni tributarie
Avviso di accertamento – Motivazione e diritto alla difesa
Integrazione dell’atto impositivo lacunoso. Inammissibile in giudizio
Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1755 del 24 gennaio 2025: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Motivazione – Motivazione insufficiente – Illegittimità – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie – Mancanza di una dettagliata indicazione delle fatture poste alla base dei recuperi – Mancata allegazione di fatture poste alla base dell’avviso di accertamento non individuate con numero e nominativo – L’omessa indicazione di elementi che ne consentano l’individuazione (delle fatture), unitamente alla mancata allegazione, determina un vizio di motivazione dell’atto impositivo che non può essere sanato mediante una successiva integrazione in sede processuale – Affermazione – Condizioni – Prova “di resistenza” che ostensione dei documenti indicati nell’atto impugnato, e ad esso non allegato, ha influenzato (avrebbe potuto influenzare) l’esito dell’accertamento – Art. 42, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212»
Prassi
Agenzia delle entrate
Distacco del personale – Rilevante ai fini IVA anche senza “mark-up”
Come cambiano le regole IVA per i distacchi di personale
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 18 febbraio 2025: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Distacchi e/o prestiti di personale – Personale dipendente di una società distaccato presso altra – Imponibilità – Abrogazione dell’art. 8 comma 35, della L. 11/03/1988, n. 67 – Art. 16-ter del D.L. 17/09/2024, n. 131, conv., con mod., dalla L. 14/11/2024, n. 267 – Art. 30 del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276»
Comunicazione ex ante al GSE per gli investimenti Industria 4.0 effettuati dal 30 marzo 2024
Credito d’imposta “Transizione 4.0”. Il punto sugli obblighi comunicativi
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 69 del 7 marzo 2025: «INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – Monitoraggio degli incentivi fiscali legati ai Piani Transizione 4.0 e 5.0 – Differenti modalità di comunicazione in base al periodo in cui vengono effettuati gli investimenti, se antecedente o meno alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 – Investimenti realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024) – Crediti d’imposta, destinati a supportare gli investimenti in beni strumentali e le attività di ricerca e innovazione -Comunicazione preventiva – Necessità – Per investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il beneficiario del credito deve inviare una comunicazione preventiva con i relativi dettagli e, a seguire, un’ulteriore comunicazione a investimento completato – Art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67»
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Incentivi agli investimenti 2025
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
Co.Co.Co., professionisti senza cassa e collaboratori sportivi
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 27 del 30 gennaio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione separata – Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – Collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate del lavoro sportivo – Professionisti del settore sportivo dilettantistico – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025 – Art. 2, comma 26, della L 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 – D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 29/08/2023, n. 120»
Artigiani ed esercenti attività commerciali – Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2025
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 38 del 7 febbraio 2025: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2025 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile -Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»
Tribunali
Ultime dai Tribunali, Sezioni Lavoro, sui requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di S.r.l. per l’obbligo contributivo alla gestione commercianti
La tematica attinente l’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti (e del conseguente obbligo contributivo), per i soci di società a responsabilità limitata è stata oggetto di diverse pronunce da parte dei tribunali. Le decisioni contribuiscono a chiarire in ordine agli obblighi motivazionali e di prova della presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività svolta dal socio per l’iscrizione alla citate gestioni previdenziali. I giudici hanno evidenziato che, per l’iscrizione alle Gestione INPS, non basta essere socio e/o amministratore della società. È necessaria la prova che il socio partecipi abitualmente e prevalentemente all’attività della società.
Le ultime Sentenze
Tribunale di Monza n. 177/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Nella sentenza i giudici hanno sottolineato che l’iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzano congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione in proprio di impresa organizzata con prevalenza del lavoro proprio; la piena responsabilità dell’impresa con assunzione dei conseguenti rischi ed oneri; la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. L’iscrizione nella gestione dei commercianti ed il perdurare di tale iscrizione, quindi, risulta subordinata allo svolgimento di attività lavorativa commerciale nell’ambito della società, non essendo sufficiente la mera qualità di socio o amministratore. Ne consegue che, ove il socio amministratore non svolga attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, non opera l’obbligo di iscrizione nella corrispondente gestione previdenziale, non essendo in tal sussistente il presupposto dell’obbligo contributivo. Tribunale di Ancona n. 134/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – In tema di onere probatorio per presenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, i giudici anconetani, hanno evidenziato che grava sull’Inps ex art. 2697 c.c. provare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla gestione commercianti a fronte della pretesa vantata con titolo esecutivo stragiudiziale quale l’avviso di addebito. Nella sentenza viene, inoltre, rilevato “che a fronte di tali risultanze non è provato che la cancellazione della partita IVA e dell’iscrizione al registro delle imprese sia avvenuta con effetto retroattivo sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente senza ulteriori indagini da parte degli enti preposti come sostenuto dall’opponente tenuto conto che per effettuare la cancellazione della partita IVA con effetto retroattivo è necessario che dai dati e dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate non risulti lo svolgimento dell’attività di impresa (peraltro, la presenza di inattività del titolare della partita IVA per un periodo di tre anni può portare anche alla chiusura d’ufficio)”. Tribunale di Bari n. 411/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Anche per i giudici di pugliesi, la qualità di socio di S.r.l. non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore. Inoltre, la previsione di automatismi si risolve in un’inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell’eventuale provvedimento amministrativo d’apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa. Tribunale di Napoli n. 1439/2025 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) – Per i giudici partenopei, se il dipendente imprenditore, socio o collaboratore ha un contratto part-time in ogni caso, l’obbligo di versare contributi doppi all’Inps non è, comunque, automatico, ma dipende dall’abitualità e prevalenza dell’attività svolta. La verifica dell’abitualità e prevalenza non dipende strettamente dall’orario previsto nel contratto (part-time sotto o sopra il 50%), né dall’attività che produce il reddito maggiore, ma è solo l’attento esame del caso concreto (un elemento di valutazione può essere, ad esempio, il tempo dedicato all’attività artigiana o commerciale) che può stabilire l’obbligo, o meno, di pagare contribuzione doppia, cosa di cui non vi è traccia nell’accertamento impugnato.
Vedi anche: Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro – Sentenza n. 11246 dell’11 dicembre 2023: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Socio di società Srl – Socio e amministratore di S.r.l. – Requisiti che devono ricorrere affinché sorga l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti Inps – Partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza – Onere della prova – Art. 1, comma 203, della L 23/12/1996, n. 662» Conforme: Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – Sentenza n. 3720 dell’9 giugno 2023
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