Novità del “Decreto Rilancio” in materia di riscossione: sul sito di Agenzia-Riscossione le prime Faq

 

 

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) in merito alle nuove misure in favore dei contribuenti introdotte in materia di riscossione dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020.

Il provvedimento, in particolare, prevede la sospensione fino al 31 agosto dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre. Scatta anche lo stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e arrivano regole più soft per le rateizzazioni. Novità anche per i pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Attraverso i contenuti delle Faq, l’Agenzia diretta da Ernesto Maria Ruffini prosegue con gli approfondimenti sulle modifiche alla normativa della riscossione nel periodo di emergenza Covid-19, già illustrate nel vademecum fiscale pubblicato nei giorni scorsi.

Vediamo nel dettaglio le misure del decreto e alcuni importanti chiarimenti forniti nelle Faq pubblicate sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

 

Sospese notifiche e versamenti di cartelle e avvisi

 

Il Decreto Rilancio estende l’arco temporale di alcuni interventi agevolativi già previsti nel precedente decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). In particolare il nuovo provvedimento differisce al 31 agosto (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo, che resteranno sospesi – anche in questo caso – fino al 31 agosto 2020 (prima era il 31 maggio). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione la cui domanda, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.

 

Stop a pignoramenti già avviati su stipendi e pensioni

Tra le novità c’è anche la sospensione dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e non sono rimborsabili le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

 

La “Rottamazione” si può pagare entro il 10 dicembre.

 

Il Decreto dispone una maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per l’anno 2020 della “rottamazione-ter” (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del “saldo e stralcio” (marzo e luglio) che, se non eseguiti alle relative scadenze, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Per la scadenza del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.

 

Ammesso il ritardo fino a 10 rate

 

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra 8 marzo e 31 agosto 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Il Decreto introduce poi una nuova disciplina che amplia i termini di decadenza. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

 

Dilazioni anche per le rottamazioni decadute.

 

Con una modifica alla normativa sulla “rottamazione-ter e sul “saldo e stralcio” (D.L. 119/2018 e Legge 145/2018), il Decreto prevede che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati.

 

Crediti PA, pagamenti oltre 5 mila euro senza verifiche.

Nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento, eventualità che secondo la norma ordinaria (ex art. 48-bis DPR n. 602/1973) determina il blocco dell’accredito. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 25 maggio 2020)

Consulta le risposte alle domande più frequenti sulle nuove disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal “Decreto Rilancio

 




Le misure fiscali del Dl Rilancio. Pronto il vademecum per cittadini e imprese

 

 

Dai contributi a fondo perduto alle agevolazioni per casa e risparmio energetico

È online il vademecum di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate–Riscossione sul Decreto Rilancio. Con una presentazione agile e schematica vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono sintetizzate tutte le novità di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall’emergenza del coronavirus.

 

Aiuti per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro

 

Il vademecum illustra come imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico possono usufruire del credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per l’adeguamento alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19, la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

 

I bonus per casa, energia e vacanze

 

Spazio anche alle detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l’installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni possono essere fruite in 5 rate annuali di pari importo oppure si può optare per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione. I nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro possono usufruire anche di un credito, fino a 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi. Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.

 

Mascherine senza Iva

 

Fino al 31 dicembre di quest’anno sono esenti da Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un’aliquota Iva pari al 5%.

 

Contributi a fondo perduto per le imprese e niente Irap

 

Piccole e medie imprese e autonomi titolari di partita Iva che nel mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto. Il contributo riconosciuto non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap. A proposito di Irap, l’Agenzia ricorda che gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell’acconto 2020. Occhio anche al bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo: è previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

 

Sospensione cartelle di pagamento e attività di riscossione

 

Nel vademecum vengono riepilogate le misure in favore dei contribuenti riguardanti l’attività di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il decreto, infatti, ha disposto la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto. È inoltre consentita la possibilità di rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della “rottamazioni-ter” o del “saldo e stralcio” decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.

L’Agenzia delle Entrate, infine, chiarisce che pur emettendo entro il 31 dicembre gli atti relativi a controlli in scadenza nel 2020, li notificherà ai contribuenti solo nel 2021, senza l’addebito degli interessi. (Così, comunicato stampa congiunto Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle entrate–Riscossione del 21 maggio 2020)




Le novità del “Decreto Rilancio” in materia di riscossione

Il Decreto Legge n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – Suppl. Ordinario n. 21, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha introdotto importanti novità in materia di riscossione. In particolare, segnaliamo il contenuto degli articoli da 152 a 154 del decreto legge (di seguito riportati).

 

 

Sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi

 

 

Art. 152

Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,7 milioni di euro per l’anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 26,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

 

L’articolo 152, prevede la sospensione fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 agosto 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

 

Art. 153

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

 

1. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l’anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

 

L’articolo 153, dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

 

 

Art. 154

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

 

1. All’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”;

b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: “2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.”;

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.”.

 

L’articolo 154, introduce un serie di modifiche all’articolo 68 del  Decreto “Cura Italia“,  rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione».

Di seguito, in estrema sintesi, le novelle.

Il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio 2020.

Il differimento al 31 agosto 2020 del termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 (in precedenza tale termine era stato fissato nel 31 maggio 2020.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.

Per i piani di dilazione gin essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possibilità di chiedere la dilazione del pagamento (art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. Per il pagamento entro questo termine “ultimo” di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Emergenza COVID-19. Sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino a nuova comunicazione

Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che la chiusura al pubblico dei propri sportelli sul territorio nazionale, prevista in precedenza fino al 3 aprile, è stata prorogata fino a nuova comunicazione. Nell’attuale situazione straordinaria, dovuta alle misure introdotte per far fronte all’emergenza COVID-19, i contribuenti possono utilizzare i servizi web, disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick.

Si ricorda che i provvedimenti in materia di riscossione contenuti nel decreto legge “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) prevedono la sospensione delle attività di notifica e delle procedure di riscossione fino al 31 maggio, mentre le cartelle di pagamento già notificate prima della sospensione e con termini in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, dovranno essere pagate entro il 30 giugno.

Sul sito web di Agenzia Riscossione è possibile consultare l’apposita sezione sull’emergenza Coronavisrus con tutte le informazioni utili e le risposte alle domande più frequenti (Faq) relative alle disposizioni introdotte dal decreto e trovare i nuovi contatti email attivati per eventuali richieste urgenti e indifferibili relative, ad esempio, a procedure avviate prima del periodo di sospensione.

Per informazioni e assistenza è anche disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da rete fissa che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 3 aprile 2020)




Coronavirus: sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino al 3 aprile

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che è stata prolungata che è stata prolungata fino al 3 aprile la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo.

Potenzati i servizi web: sportello digitale e assistenza h24.

Durante il periodo di chiusura al pubblico degli sportelli, il personale dell’Agenzia, attraverso attività di back office, sta garantendo l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick.

In tale situazione straordinaria, quindi, i contribuenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello digitale con i consueti canali di assistenza che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi email per eventuali richieste urgenti e indifferibili, relative, ad esempio, a procedure avviate prima del periodo di sospensione.

Inoltre, sul portale di Agenzia Riscossione sono disponibili i chiarimenti e le risposte alle domande più frequenti (Faq) relative alle nuove disposizioni introdotte in materia di riscossione dal decreto legge “Cura Italia.

Il provvedimento, infatti, prevede una serie di misure fiscali a favore di cittadini e imprese, come la temporanea sospensione dell’invio degli atti di riscossione, la sospensione dei pagamenti di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, comprese le relative rateizzazioni, nonché il differimento, al 31 maggio 2020, della rata della “Rottamazione-ter” “, scaduta il 28 febbraio 2020, e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020. Sul portale è comunque disponibile un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 con tutte le informazioni utili.

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 24 marzo 2020)




Decreto “Cura Italia”. Per gli accertamenti esecutivi solo sospensione breve

Con circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’articolo 68 del Decreto “Cura Italia si riferisce solo alla sospensione dei termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati ex lett. b), dell’articolo 29 del D.L. n. 78/2010.

Va, pertanto, esclusa l’applicazione agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78 della sospensione dei termini – in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 – per il versamento, recata dall’articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione».

Per i predetti avvisi esecutivi, opera solo l’articolo 83, comma 2, Decreto “Cura Italia, che nel disporre la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sospende anche il relativo termine di pagamento. In pratica, i termini di pagamento ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 20 marzo 2020, con oggetto: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Art 29, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 68 e 83 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia)

 




Coronavirus: sospensione della riscossione | Sul sito AdER le faq su D.L. “Cura Italia” 

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n.18/2020 (“Cura Italia”).

Il Decreto prevede, in particolare, la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Il Decreto sospende (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.

Il decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter“, scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.

 

Sospesi pagamenti, notifiche e procedure: alcuni chiarimenti

 

Vediamo alcuni importanti chiarimenti forniti nelle risposte alle domande più frequenti (Faq) pubblicate da Agenzia delle entrate-Riscossione. Viene precisato, tra l’altro, che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione e che, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.

Altro importante chiarimento riguarda le rateizzazioni: il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020.

Nel quesito successivo si precisa anche che, durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e invierà riscontro alle istanze di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione. Altre Faq riguardano lo stop alle procedure di riscossione fino al 31 maggio.

Sportelli chiusi, servizi web rafforzati

In considerazione delle misure contenute nel decreto “Cura Italia”, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli che svolgono servizi al pubblico dell’Agenzia restano chiusi fino al 25 marzo 2020. Durante questo periodo il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali che, per l’occasione, saranno potenziati con nuovi indirizzi email per eventuali richieste urgenti relative procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione.

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione del 20 marzo 2020)

 




Emergenza sanitaria COVID-19: le novità del D.L.“Cura Italia” e le misure adottate da Agenzia delle entrate-Riscossione

Il Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ha disposto le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento e le attività di riscossione:

  • sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);
  • fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
  • differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

In relazione alle misure contenute nel Decreto Legge n. 18/2020, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo.

In questa situazione straordinaria, sarà comunque garantita l’operatività dell’Agenzia e la fruibilità dei servizi online, oltre all’assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.

Servizi web h24

I servizi online sono disponibili h24 sul portale e sull’App Equiclick. Per chi dispone delle credenziali di accesso all’area riservata (Pin dell’Agenzia delle Entrate o dell’Inps, della Carta nazionale servizi o di Spid), può controllare la propria situazione debitoria, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro (attraverso il servizio “Rateizza adesso”), pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge. Senza registrazione è possibile effettuare pagamenti online.

Inoltre è possibile presentare istanze di rateizzazione di qualsiasi importo e dichiarazioni di sospensione legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012, inviando la relativa documentazione mediante posta elettronica agli indirizzi mail indicati nella modulistica di riferimento.

Per saperne di più, consulta le sezioni rateizzazione e sospensione.

Sempre attraverso il canale mail, utilizzando gli specifici indirizzi presenti nelle comunicazioni ricevute, è altresì possibile richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, tramite accredito sul conto corrente.

Casi urgenti e non differibili

Per richiedere assistenza su procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione e far fronte così anche a quelle situazioni urgenti e non differibili, quali la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al pagamento integrale del debito oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di rottamazione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha istituito nuovi indirizzi di posta elettronica ai quali è possibile, tramite mail ed allegando i documenti di riconoscimento, inoltrare richieste di assistenza aventi tali caratteristiche di straordinarietà e urgenza.

ELENCO CASELLE MAIL

Assistenza telefonica

Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare (secondo piano tariffario).

Così, comunicato pubblicato nel sito: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/news/Emergenza-sanitaria-COVID-19-le-novita-del-DL-n.-18-2020-e-le-misure-adottate-da-Agenzia-delle-entrate-Riscossione/




Coronavirus, sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi | Agenzia Riscossione chiude gli sportelli. Servizi web e call center h24

L’Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giungo 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta “rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto “saldo e stralcio”.

In considerazione delle misure contenute nel decreto legge e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, Il Presidente ha dato disposizione per la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico.

Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, disponibili h24 sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare, secondo il proprio piano tariffario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 17 marzo 2020)

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

 




Coronavirus: immediata attuazione al decreto del Mef. Nella zona rossa sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti e cartelle di pagamento

A seguito del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Direttore Ernesto Maria Ruffini ha dato disposizione alle strutture dell’Agenzia delle entrate e di Agenzia delle entrate-Riscossione di dare applicazione alle misure che dispongono la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, nei comuni di Lombardia e Veneto colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19. In particolare, nelle zone interessate sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione.

Contribuenti interessati

Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo’ Euganeo, in Provincia di Padova.

Adempimenti e versamenti sospesi

Rientrano nella sospensione gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020. Per tutto il periodo di sospensione, i sostituti d’imposta con sede legale o operativa negli stessi comuni non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. (Così, comunicato Agenzia delle entrate stampa del 26 febbraio 2020)




Coronavirus: firmato il decreto per sospensione versamenti e adempimenti tributari

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19.

Vengono sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi.

Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

 

Aggiornamenti

CORONAVIRUS – SOSPENSIONE TERMINI ADEMPIMENTO OBBLIGHI TRIBUTARI NEI COMUNI INTERESSATI

In G.U. n. 48 del 26 febbraio 2020 è pubblicato il Decreto 24 febbraio 2020: Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Di seguito l’elenco dei comuni coinvolti:

LOMBARDIA

Bertonico (LO)

Casalpusterlengo (LO)

Castelgerundo (LO)

Castiglione D’Adda (LO)

Codogno (LO)

Fombio (LO)

Maleo (LO)

San Fiorano (LO)

Somaglia (LO)

Terranova dei Passerini (LO)

VENETO

Vo’ (PD)

(Così, comunicato Stampa Mef n. 36 del 24 febbraio 2020)

Link al D.M. Proroga Termini Zone Rosse (in corso di pubblicazione in G.U)

 




Il CNDCEC riassume la disciplina sulla stretta sulle ritenute negli appalti

Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti nuovo documento di studio che analizza le nuove misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali introdotte dall’articolo 4, D.L. 124/2019 come modificato dalla L. 157/2019, riguardante: «Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera».

Il documento “Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi a cura del gruppo di lavoro del CNDCEC “Sfida Qualità” riassume la disciplina sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti come aggiornata dall’articolo 17-bis del D.lgs. 241/1997 introdotto dall’articolo 4 del D.L. 124/2019 modificato in sede di conversione con L. 157/2019.

Link  per prelevare il documento: http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2020/02/verifica-ritenute-e-compensazioni-in-appalti_cl.pdf
(Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – è la testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)).

Il documento, recepisce anche le recenti risoluzioni, provvedimenti e circolari pubblicate dall’Agenzia delle Entrate seguenti:

  • risoluzione 108 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto “Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124– Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Chiarimenti”;
  • risoluzione 109 del 24 dicembre 2019 avente ad oggetto “Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24”;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 54730 del 6 febbraio 2020 recante “Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241”;
  • circolare 1/E del 12 febbraio 2020 recante “Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Primi chiarimenti”.

Il documento comprende anche una check list per le procedure da svolgere nell’ambito dell’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio della società committente (Allegato 1) e della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice (Allegato 2).

 




Rottamazione delle cartelle, il 28 febbraio rata per un milione di contribuenti. Chi non paga perde i benefici

Nuovo appuntamento con la rottamazione delle cartelle per oltre un milione di contribuenti. Il 28 febbraio 2020 è il termine stabilito dalla legge per il versamento della rata prevista dal piano dei pagamenti già comunicato nei mesi scorsi agli interessati e disponibile in copia, con i relativi bollettini, sul sito internet dell’ente di riscossione.

La cosiddetta rottamazione-ter (Decreto Legge n. 119/2018) prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo (affidati dagli enti creditori all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rispettare i termini di scadenza delle rate consente di mantenere i benefici della “rottamazioneche altrimenti verrebbero meno in modo irrevocabile. La legge prevede infatti che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

Come e dove pagare

È possibile pagare la rata della “rottamazione-ter” presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa oppure direttamente agli sportelli.

Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it sono attivi i servizi online per richiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” con i relativi bollettini.

Le scadenze

Chi ha aderito alla rottamazione-ter ha la possibilità di pagare quanto dovuto in massimo 18 rate in 5 anni, secondo la scelta effettuata in fase di adesione. Le prime due scadenze erano fissate a luglio e novembre 2019. Per le restanti rate, ciascuna di pari importo, i termini di scadenza sono fissati al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 21 febbraio 2020)




Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in contesti c.d. labour intensive. Diffusa la circolare che spiega i nuovi obblighi per committenti e appaltatori

Pronti i chiarimenti per committenti e appaltatori. Con la prima circolare dell’anno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso le prime indicazioni sulla stretta sulle ritenute negli appalti.

La circolare  fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. La circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

 

Il perimetro della nuova normativa

 

Le  nuove norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

I soggetti inclusi e quelli esclusi

 

La circolare chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Sono esclusi dall’ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973). Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale. Per le stesse ragioni sono esclusi dall’ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti.

Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La circolare inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

 

Presupposti di applicabilità

 

Il comma 1 dell’articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede i seguenti presupposti al ricorrere dei quali si applica l’intera disciplina di cui al medesimo articolo, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero:

  • l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  • l’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • i contratti devono essere caratterizzati da:
    • prevalente utilizzo di manodopera;
    • prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
    • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

Decorrenza nuovi obblighi

 

Nel documento chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell’anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. “cassa allargata”) non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 17-bis.

 

La stretta in sintesi

 

L’ articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per mezzo dell’introdotto art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha previsto l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.

Nel dettaglio, comma 1 del citato articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 impone ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria  e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 12 febbraio 2020, con oggetto: «RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro – Nuovi obblighi a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) –Art. 4, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020recante: «Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato il 06.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all’ulteriore stretta sulla compensazioni

Il Bonus 80 euro e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Elencati i codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

 

A seguito delle novità introdotte con l’articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato “Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta” della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019. L’obbligo, però, non sussiste qualora, qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne”, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate. 

Per esempio: nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Al riguardo, tuttavia, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Peraltro, nella tabella allegata alla risoluzione sono stati indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro superato il quale scatta l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Bonus Renzi e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

 

Nella risoluzione evidenziato che con riferimento ai «crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta», l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

 

Decorrenza

 

Le nuove norme, previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 124 del 2019, come ricorda l’Agenzia delle entrate con il citato documento di prassi, si applicano «ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019» (cfr. il successivo comma 3). Ne deriva, che le novelle in esame non si applicheranno ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – n. 110 del 31 dicembre 2019 RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Modello F24 – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito – Estensione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) – Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione – Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Obbligo di adozione di tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA – Articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248

 

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione 110/2019

I vincoli introdotti dalla stretta sulle compensazioni orizzontali dei crediti IVA 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi – Compensazione orizzontale di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli trimestrali relativi al 2009 – Utilizzo senza i vincoli imposti dalla stretta sulle compensazioni ex DL 78/2009 – Compensazione orizzontale crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui – Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti»

Istruzioni sulle compensazioni IVA e compilazione del modello F24Compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni: il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.1): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compilazione del modello di pagamento F24 – Nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA – Applicazione solo alla compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA – Fondamento – Compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione crediti IVA con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico – Esclusione dalla nuova disciplina – Precisazioni sulla nozione di compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni – Compensazione utilizzabile solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito – Il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare – Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

(§. 1.2): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Precisazioni sull’utilizzo del Codice “62” denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito” – Funzione – Istituito per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulta dalla dichiarazione dell’utilizzatore ed identificare le fattispecie in cui il trasferimento di disponibilità del credito non trova un immediato riscontro nella dichiarazione del ricevente – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.3): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Indicato anche nel caso in cui il credito attribuito alla fiscal unit provenga (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione fiscale individuale della società consolidante l’utilizzatrice finale – A ciascun codice identificativo deve necessariamente essere associato un codice fiscale – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.4): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Crediti d’imposta di diversa natura (ad es. Iva e Irap) ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato – Esposizione nella medesima delega di pagamento di diverse tipologie di credito ricevute, indicando il codice identificativo “61” ed il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il credito di ammontare maggiore – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.5): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Decorrenza – Utilizzazione a partire dalla data di istituzione a prescindere dall’anno di riferimento dei crediti compensati – Sovrapposizione di codici identificativi – Criteri per l’esposizione dei codici in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva»

 




Ritenute in appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Nuovi obblighi a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020)

Chiarimenti in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Riguardo, all’«elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato», la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), va effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa). Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 108 E del 23 dicembre 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni in merito all’applicazione del comma 2 del nuovo articolo 17-bis D.Lgs. 241/97 che «al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese» prevede taluni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici).

A tal fine, si ricorda che il comma 2 citato, prevede che l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici debbano trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento (di cui al comma 1 del nuovo articolo 17-bis);
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

Ambito di applicazione dei nuovi obblighi

 

L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 (inserito dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo introdotto in sede di conversione in legge come risultante dall’atto Senato 1638) , al comma 1, ha introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, «tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» (1), l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute «trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione».

La norma, quindi, al comma 1 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997 pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate «con distinte deleghe per ciascun committente» e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.

 

Decorrenza degli obblighi

 

Con riferimento, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni «si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020». In proposito, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 108 E del 23 dicembre 2019, ha chiarito che la nuova previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

 


Nota (1) Il comma 5 dell’’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce alcune esclusioni dalla disciplina introdotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. In sostanza, gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (lettera a));
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (lettera b)).

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – n.108 E del 23 dicembre 2019 – RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro – Primi chiarimenti – Decorrenza degli obblighi – Art. 4, del D.L. 26/10/2019, n. 124, nel testo risultante dopo le modifiche della legge di conversione (in corso di pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale)




Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e reverse charge manodopera. Le novità del decreto fiscale “convertito”

Appalti e subappalti e altri contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Il Fisco arruola forzatamente i committenti per tutelare l’Erario nei confronti degli omessi versamenti di ritenute ed IVA

L’articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, interamente sostituito nel corso della conversione in legge del provvedimento (di seguito riportato), reca una serie di misure volte sia a tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell’omesso versamento dell’IVA. In particolare, dispone l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l’inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame introduce un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a fine di tutelare l’erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi.

 

Di seguito si illustrano le disposizioni del nuovo articolo 17-bis.

 

Il comma 1 dell’articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, n. 446, e 1, comma 5, del D.Lgs. 360/98).

In sintesi, la comunicazione circa il pagamento delle ritenute dei lavoratori presenti nel mese precedente presso il committente per le attività appaltate deve avvenire:

  • in caso di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa;
  • qualora vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  • qualora vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione, in deroga all’articolo 17 dello stesso D.Lgs. 241/97.

Pertanto, l’applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d labour intensive – presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.

Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis «al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese» specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici). In particolare l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento (di cui al comma 1 del nuovo articolo 17-bis);
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il comma 3 introduce l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione previsti al precedente comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In particolare la disposizione prevede che nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Il committente inoltre, ne dà comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, infine, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Il comma 4 introduce una sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti ai commi 1 e 3. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Il comma 5 stabilisce alcune esclusioni dalla disciplina introdotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. In sostanza, gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (lettera a));
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (lettera b)).

Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ulteriori modalità dì trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.

Il comma 8 del nuovo articolo 17-bis – in deroga all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo 241 – esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

Il comma 2 dell’articolo 4 in commento prevede che le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Reverse charge nei contratti di appalto e simili caratterizzati da un consistente utilizzo di manodopera

 

Il comma 3 dell’articolo 4 (di seguito riportato),inserisce una nuova lettera (a-quinquies)) all’articolo 17, comma sesto, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in cui sono riportate le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia applica il meccanismo dell’inversione contabile detto reverse charge.

Nel dettaglio, la nuova lett. a-quinquies) dell’art. 17, comma sesto, del D.P.R. n. 633/1972, estende l’inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni (diverse da quelle previste alle lettere da a) ad a-quater) del medesimo art. 17), effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive ovvero tutti i settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La norma, pertanto, aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni a cui è già prevista l’applicazione dell’inversione contabile quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d’ opera soggette a IVA verranno fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’IVA e di conseguenza il committente integrerà la fattura dell’imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante.

La norma prevede, infine, che l’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggette al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il comma 4 dell’articolo in esame specifica che l’efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, tra l’altro, che il Consiglio deliberando all’unanimità su proposta della Commissione può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

 

Il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate corso della conversione in legge
 in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (prevista per sabato 21 dicembre 2019).

Art. 4
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

 

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera) 1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

All’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

3. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

 

 




È online la guida che illustra le comunicazioni di irregolarità da controllo automatico e formale

Pubblicata la versione aggiornata della Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni. Nel documento, a cura dell’Agenzia delle Entrate, illustrate tutte principali novità e le caratteristiche degli “avvisi” emessi a seguito dell’attività di controllo delle dichiarazioni.

Si ricorda che l’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nelle dichiarazioni fiscali presentate.

 

Il controllo sulle dichiarazioni si distingue in due tipologie:

— un controllo “automatico” effettuato su tutte le dichiarazioni presentate che consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall’Anagrafe tributaria;

— un controllo “formale” effettuato sulle dichiarazioni selezionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che consiste in un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti.

 

Il versamento delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato (articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis D.P.R. 633/1972) e controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter D.P.R. 600/1973) può essere rateizzato (articolo 3-bis D.Lgs 462/1997).

 

Il D.Lgs. 159/2015 (entrato in vigore il 22 ottobre 2015) ha modificato la disciplina della rateazione.

La nuova disciplina prevede:

  • l’aumento del numero massimo di rate trimestrali, per importi dovuti fino a 5.000 euro, che passa da 6 a 8 (resta fermo, invece, il numero massimo di 20 rate per importi superiori a 5.000 euro)
  • l’introduzione del principio di “lieve inadempimento” (articolo 15-ter D.P.R. 602/1973)
  • in caso di decadenza dalla rateazione, l’iscrizione a ruolo dei soli “residui” importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena
  • la modifica dei termini di notifica delle cartelle di pagamento relative alle ipotesi di decadenza dalla rateazione e di tardività nel versamento delle rate successive alla prima (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione, mentre la disciplina previgente stabiliva che la notifica della cartella fosse effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo).

La nuova disciplina si applica anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata.

 

Link alla “La Guida alla comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni” – Aggiornamento al 16 dicembre 2019

 

Per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un’ applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24 per effettuare il pagamento.

 

Documentazione:

 

Commenti

 

La rateazione o versamento in un’unica soluzione degli avvisi bonari
di Eugenio Grimaldi

 

Prassi

 

Il pagamento a rate o in unica soluzione di somme dovute a seguito di “avvisi bonari” e in esito all’applicazione di istituti definitori alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 159/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 29 aprile 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Razionalizzazione delle norme in materia – Pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate – Rateizzazione dei debiti tributari in esito all’applicazione degli istituti definitori – Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate – Disciplina del lieve inadempimento in tema di pagamento -Art. 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Artt. 8 e 15, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 38, del D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Art. 15-ter, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.Lgs. 24/09/2015, n. 159»

 

Legislazione

 

Riforma del sistema della riscossione

Raffica di modifiche nell’ennesima riforma per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

Comma per comma, tutte le novità

Il testo del Decreto Legislativo per la mini riforma del sistema della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante: «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 




Ultima chiamata per “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” delle cartelle. Rata entro il 9 dicembre, chi non paga perde i benefici

Ultima chiamata per pagare la rata della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. I contribuenti che hanno aderito ai due provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle hanno tempo fino a lunedì 9 dicembre, grazie alla possibilità di avvalersi della cosiddetta tolleranza per i versamenti effettuati in ritardo.

La tolleranza di 5 giorni, prevista dalla  legge n. 136/2018 (articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) ha di fatto spostato il termine del 2 dicembre per i pagamenti (già posticipato rispetto a quello iniziale del 30 novembre che cadeva di sabato) al 7 dicembre che, coincidendo nuovamente con il sabato, fa slittare la scadenza a lunedì prossimo.

Si tratta di un appuntamento molto importante perché il mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rata determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

Rientrano nel “Saldo e stralcio (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La “Rottamazione-ter (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

Come e dove pagare

Per effettuare il pagamento non è necessario andare agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. I contribuenti hanno a disposizione molteplici canali, inclusi quelli telematici che consentono di procedere al versamento a qualsiasi ora del giorno, anche di sabato e domenica quando i tradizionali uffici sono chiusi.
In particolare, si può pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, sul portale


www.agenziaentrateriscossione.gov.it


e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Infine, è possibile pagare mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Per il pagamento si devono utilizzare i bollettini Rav contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione insieme al piano complessivo dei pagamenti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 6 dicembre 2019)




“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” delle cartelle. Tollerato il pagamento della rata effettuato entro il 9 dicembre 2019

Ultimi giorni per pagare la rata in scadenza il prossimo 2 dicembre per tutti coloro che nei mesi scorsi hanno aderito alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” delle cartelle.

Si tratta di una platea di 1,8 milioni di contribuenti per oltre 15 milioni di cartelle e avvisi che saranno pagati in modo agevolato (11,4 milioni per la “Rottamazione-ter” e 4,2 milioni per il “Saldo e stralcio”).

La scadenza del 2 dicembre (il termine fissato al 30 novembre cade di sabato ed è posticipato al lunedì successivo) riguarda il pagamento della prima rata di circa 385 mila contribuenti che hanno aderito al “Saldo e stralcio e di circa 267 mila “ritardatari” della “Rottamazione-ter, cioè chi ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 per presentare la domanda (la scadenza iniziale era fissata al 30 aprile 2019). A questa platea si aggiungono circa 1 milione 170 mila contribuenti che hanno aderito alla “Rottamazione-ter” entro il 30 aprile, compresi coloro che hanno mancato l’appuntamento della prima rata fissato allo scorso 31 luglio. Per questi ultimi, infatti, è prevista la possibilità di rientrare nei benefici della “rottamazione” saldando prima e seconda rata entro il 2 dicembre. Alla stessa data è fissato il termine per il pagamento della seconda rata della “Rottamazione-ter” per i contribuenti che hanno versato la prima entro lo scorso 31 luglio.

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge (sono validi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2019), determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero.

Rientrano nel “Saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La “Rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

Come e dove pagare

È possibile pagare le rate del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione-ter” presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa oppure direttamente agli sportelli. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it sono attivi i servizi online per richiedere la copia della “Comunicazione delle somme dovute” con i relativi bollettini e per scegliere le cartelle/avvisi che si intendono effettivamente pagare in via agevolata. (Così, Comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 29 novembre 2019)




Istanza di sospensione immediata della procedura cautelare/esecutiva. La mancata risposta entro 220 giorni costituisce motivo sufficiente a determinare l’annullamento del diritto del credito

 

 

In applicazione dei commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (nel testo vigente ratione temporis), nel caso in cui il contribuente chieda la sospensione della riscossione, l’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che all’Agente della riscossione l’esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto. In altri termini, la mancata risposta entro 220 giorni dalla data di presentazione della domanda di sospensione legale della riscossione costituisce di per sé motivo sufficiente per l’applicazione della previsione di cui al comma 540 secondo cui le partite sono annullate di diritto, il concessionario della riscossione è automaticamente discaricato dei relativi ruoli e sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dalla Sezione V Civile Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019 (di seguito riportata).

Nella sentenza evidenziato che alla fattispecie non può essere applicata la novella introdotta dal D.Lgs. 159/2015, che, modificando il citato comma 540, dell’art. 1, della legge 228/2012, ha previsto che «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito».

Anche per la recente sentenza 1539, depositata l’8 febbraio 2019 della Corte d’appello di Lecce, Sez. Lavoro, la mancata risposta entro il termine di 220 giorni comporta l’annullamento delle partite. In particolare, i Giudici leccesi hanno evidenziato che il “decorso del termine di 220 giorni dalla presentazione delle domande ex art. 1, comma 537, (della L. 24/12/2012, n. 228), senza alcun pronunciamento sulle stesse da parte del Concessionario e dell’INPS, è già di per sé sufficiente a determinare l’annullamento di diritto del credito oggetto delle istanze medesime. E tanto atteso che la norma di riferimento, come in vigore al tempo di causa, non subordinava in alcun modo l’operatività di tale annullamento di diritto alla condizione che l’istanza fosse stata proposta per uno degli specifici casi elencati nel comma 538 (specificazione che, al contrario, è stata introdotta con la modifica normativa di cui al D.Lgs. 159/2015) né a quella che le istanze medesime fossero state corredate da documenti. Se, dunque, come si legge nella pronuncia appellata, il — ha omesso di documentare le ragioni elencate nelle proprie domande, ciò non esimeva l’Ente creditore dal rispondere anche semplicemente per contestare tale mancanza, in tal modo respingendo le istanze”.

In ambito tributario, vedi conformi: Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. V, Sent. n. 1531 del 5 aprile 2017 (Presidente: Venditti M., Relatore: Monterisi V.); Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. I, Sent. n. 114 del 9 gennaio 2017 (Presidente: D’Orsi G.M., Relatore: Chiametti); Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sez. IV, Sent. n. 2674 del 2 novembre 2016 (Presidente: D’Antonio P.L., Relatore: De Blasi F.)

Vedi anche il Tribunale di Pordenone – Esecuzione n. 286 del 29 aprile 2016, (Giudice: De Biasi – in “Finanza & Fisco” n. 10/2016, pag. 702), che in applicazione dei commi da 537 a 543 dell’art. 1 della L. 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha stabilito che nel caso in cui il contribuente chieda – anche tramite il servizio on line del sito del concessionario – la sospensione della riscossione adducendo la prescrizione/decadenza del diritto di credito (nel caso in questione l’INPS per i contributi previdenziali) sotteso ad una esecuzione mobiliare, il concessionario della riscossione deve immediatamente bloccare il procedimento esecutivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo. In queste ipotesi il concessionario non può procedere nell’esecuzione essendo tenuto a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso in cui l’Agente nonostante l’istanza proceda ad ulteriori iniziative finalizzate alla riscossione, legittimo sia l’intervento del giudice dell’esecuzione in accoglimento dell’istanza di sospensione sia la condanna alla rifusione in favore della controparte costituita delle spese della fase dell’opposizione esecutiva.

Riguardo al potenziale eccesso di delega da parte del Governo nell’esercizio del potere delegato dal Parlamento, vedi “Raffica di modifiche nell’ennesima riforma perlasemplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione(in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1382)

 

 

Il testo integrale della sentenza n. 28354 del 5 novembre 2019 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione V Civile Tributaria 
Presidente: Cirillo, Relatore: D’Orazio

 

OGGETTO: RISCOSSIONE – Riscossione delle somme iscritte a ruolo – Disposizioni per la sospensione e l’annullamento di procedure di recupero coattivo – Sospensione della riscossione ad iniziativa del debitore – Sospensione della procedura cautelare/esecutiva – Disciplina previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 – Istanza del contribuente per sospendere le procedure di riscossione – Mancata risposta nel termine di 220 giorni di cui all’art. 1, comma 540, legge n. 228/2012, (nella specie, istanza presentata il 20.03.2013) – Effetti – Annullamento delle somme contestate – Art. 1, commi da 537 a 543 della L 24/12/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) – Artt. 29 e 30, del DL 31/05/2010, n. 78, conv. con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – DPR 29/09/1973, n. 602

 

Nel testo integrale

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore Cirillo (Presidente), Dott. Luigi D’Orazio (Relatore/Consigliere), Dott. Roberta Crucitti, Dott. Pasqualina A.P. Condello, Dott. Francesco Federici (Consiglieri), ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. —/2017 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata

(ricorrente)

contro

 

S.n.c. di V.R. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. M.U., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza, giusta procura a margine del ricorso

(controricorrente)

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1443/2016 depositata il 13 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 settembre 2019 dal Consigliere Luigi D’Orazio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso

udito l’Avv. Carlo Maria Pisana per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Fatti di causa

 

1. L’Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento nei confronti della S. S.n.c. di V.R. & C., per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 54-bis D.P.R. 633 del 1972, per un importo di e 338.017,25, relativa al mancato pagamento dell’IVA, in quanto la società aveva omesso di versare imposte dalla stessa dichiarate erroneamente come versate ed aveva effettuato compensazioni in eccesso rispetto al credito che la stessa aveva dichiarato.

2. La Commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso della contribuente per il mancato invio della prescritta comunicazione dell’esito della liquidazione e dell’invio bonario a produrre documenti e fornire chiarimenti.

3. La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate in quanto la detrazione di una eccedenza IVA maturata in una annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione annuale non integrava un errore materiale, sicché l’Amministrazione non poteva utilizzare la procedura di cui all’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, concernente solo la correzione di errori materiali o di calcolo.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

5. Resiste con controricorso la società che chiede dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l’Agenzia delle entrate non ha fornito risposta nel termine di 220 giorni di cui all’art. 1, comma 540 legge 2012, n. 228, all’istanza presentata il 20.03.2013 per la sospensione della riscossione.

6. La Cassazione, sezione VI, con ordinanza interlocutoria 11356/2018, disponeva la rimessione della causa alla pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, in quanto il giudice di appello ha travisato i fatti di causa, rigettando il gravame sul presupposto che la questione atteneva alla detrazione di una eccedenza IVA maturata per una annualità per la quale non era stata presentata la dichiarazione annuale, sicché non si trattava di un errore materiale, che consentiva l’emissione della cartella di pagamento a seguito di controllo automatico ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972. In realtà, la cartella di pagamento riguardava la diversa ipotesi in cui la dichiarazione era stata presentata e sottoposta al controllo automatico. La cartella riguardava imposte dichiarate ma non versate dalla società, che aveva anche proceduto a compensazioni in eccesso rispetto al credito dalla stessa dichiarato.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, in quanto la contestazione mossa alla società concerneva il recupero di imposte dichiarate, ma, in realtà, non versate dalla società, oltre alle compensazioni effettuate in eccesso rispetto al credito vantato e dichiarato. In particolare, non risultano effettuati i versamenti per e 106.443,00, con compensazioni effettuate per e 133.265,00 a fronte di crediti dichiarati per e 12.179,00. Pertanto, la società ha effettuato fraudolentemente compensazioni per e 121.086,00 (e 133.265-12.179) ed ha indicato di aver versato la somma di e 106.443,00, mentre ha versato solo e 245,00.

L’iscrizione a ruolo, quindi, è scaturita dal mero controllo automatico.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis, comma 3 D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis D.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, in quanto pur nel caso, erroneamente considerato in sentenza, di un credito derivante dalla mancata presentazione della dichiarazione è comunque consentito l’utilizzo del controllo automatico, senza necessità del preventivo invio della comunicazione di irregolarità, in assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.

4. Va esaminata preliminarmente, in quanto pregiudiziale, l’eccezione sollevata dalla società controricorrente di sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 1 comma 540 della legge 228 del 2012.

4.1. Con l’obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subìto, iscrizioni a ruolo, e quindi con l’esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 06/05/2010 — in “Finanza & Fisco” n. 16/2010, pag. 1286). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione.

Nella direttiva indicata si prevedeva che “l’attività di recupero coattivo non può prescindere dall’esistenza di un valido titolo esecutivo … Riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell’ente creditore, dovrete attenervi nell’espletamento dell’attività di riscossione … Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

a) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela da parte del debitore;

b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore citato;

c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;

d) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell’ente creditore, sempre che sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo …;

dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato … Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo. Entro i successivi 10 giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all’ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell’esistenza delle ragioni di quest’ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai vostri sistemi informativi. Dovrete, infine, avvertire l’ente creditore che in caso di silenzio dei suoi uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese …”.

4.2. Tale prassi è stata disciplinata con l’art. 1, commi 537-542 della legge 228/2012 (in tal senso direttiva di gruppo n. 2 dell’11/01/2013, prot. 2013/­500 — in “Finanza & Fisco” n. 45/2012, pag. 3899).

L’art. 1 comma 537 legge 228/2012, prima delle modifiche di cui all’art. 1 D.Lgs. 24/09/2015, n. 159, prevede che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538».

Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lettera f) di una clausola generale, costituita «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso» (comma 538 «ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono interessati:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»).

Il comma 539 dell’art. 1, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell’ente impositore.

Pertanto, il comma 539 prevede che «entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo».

Il comma 540 dell’art. 1 legge 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l’annullamento di diritto dei ruoli (comma 540 «in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi»).

Il comma 543 dell’art. 1 disegna la disciplina transitoria prevedendo, in relazione alla “prassi” dei contribuenti di presentare dichiarazioni per la sospensione della riscossione, che «le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’ente creditore invia alla comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi».

4.3. L’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 ha modificato l’art. 1 commi 538-540 della legge 228/2012 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1409), prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la «decadenza» l’eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lettera f) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»).

Nel comma 539 non si prevede più il termine dilatorio di 60 giorni per il creditore, che deve quindi provvedere a fornire risposte in tempi più rapidi.

Il comma 539-bis, aggiunto, dispone che «La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione».

Il comma 540 rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l’ultimo periodo, che «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito». L’annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa. Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa.

L’art. 15 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2015, pag. 1438) prevede una disciplina transitoria, in base alla quale «le disposizioni dell’articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche».

5. L’eccezione sollevata dalla società controricorrente, già in precedenza fatta valere in sede di appello (cfr. controricorso della società “giova ribadire quanto già rilevato davanti alla Commissione regionale e cioè la sopravvenuta cessazione della materia del contendere atteso che, nelle more del giudizio di secondo grado, in data 20.03.2013, il V.R. ha presentato istanza ai sensi della legge n. 228/2012 e l’amministrazione non ha risposto con conseguente sgravio del denegato tributo”), è fondata.

Infatti, poiché la dichiarazione di cui al comma 538 è stata presentata dalla società in data 20.03.2013, trova applicazione il comma 538, articolo 1 della legge 228/2012, nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 159. Invero, l’art. 15 del D.Lgs. 159/2015 detta una specifica norma transitoria, sopra richiamata, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24/09/2015.

Per le dichiarazioni presentate prima di tale data, tra cui innegabilmente quella presentata dalla società controricorrente, trova applicazione la precedente normativa di cui alla legge 24/12/2012, n. 228.

Pertanto, non può essere applicata la porzione di norma introdotta dal D.Lgs. 159/2015, che, modificando il comma 540, dell’art. 1, della legge 228/2012, ha previsto che «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito». Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell’istituto per “le casse erariali” e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.

Nella specie, il credito della Agenzia delle entrate è stato annullato in via non definitiva sia in primo che in secondo grado, mentre l’Agenzia delle entrate non ha provveduto nel termine di 220 giorni a fornire la dovuta comunicazione alla debitrice ed a trasmettere i «conseguenti flussi informativi» al concessionario della riscossione. Pertanto, trova applicazione la previsione di cui al comma 540 per cui «le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest’ultimo [il concessionario della riscossione] è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli». Inoltre, «contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi».

6. Deve essere, quindi, pronunciata sentenza declaratoria della cessata materia del contendere.

7. Le spese dell’intero giudizio devono essere compensare per intero tra le parti, stante l’intervenuta novella legislativa nel corso del processo di appello.

 

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 228/2012.

 

Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2019

 

 




Ampia, ma non assoluta, la discrezionalità dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nella scelta del difensore del libero Foro

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 (di seguito riportata), decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno enunciato i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cod. proc. civ.:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale:

— dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit.,

— di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 D.L. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

 

 Il testo integrale della Sentenza n. 30008 del 19 novembre 2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili
Presidente: Mammone, Relatore: De Stefano

 

OGGETTO: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – Rappresentanza e difesa in giudizio – Obbligatorietà dell’Agenzia di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato – Esclusione – Possibilità e condizioni di farsi difendere anche da avvocati del libero foro, oltre che dall’Avvocatura dello Stato o da dipendenti delegati – Art. 1, comma 8, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225Art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546Art. 43, quarto comma, del R.D. 30/10/1933, n. 1611

 

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Unite Civili, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giovanni Mammone (Primo Presidente), Francesco Tirelli, Antonio Manna (Presidenti Sezione), Franco De Stefano (Relatore/Consigliere), Maria Giovanna Sambito, Antonio Oricchio, Alberto Giusti, Francesco Maria Cirillo, Antonio Pietro Lamorgese (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

sul ricorso —/2017 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), in persona del Presidente pro tempore, per legge domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

(ricorrente)

contro

R.O., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato L.P., rappresentato e difeso dall’avvocato M.P.;

(controricorrente)

avverso la sentenza n. 845/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 06/09/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.10.2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso affinché sia affermato il principio che: “la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro”;

udito l’Avvocato Gianni De Bellis per l’Avvocatura Generale dello Stato.

 

Fatti di causa

 

1. L’Agenzia delle entrate-Riscossione chiese la cassazione della sentenza n. 845 del 06/09/2016 della Corte di appello di Lecce, nella parte in cui aveva rigettato – per prescrizione nel più breve termine previsto per i crediti originari ed esclusa l’applicazione di quello decennale nonostante la mancata contestazione delle cartelle ritualmente notificate – l’appello della sua dante causa Equitalia E.T.R. S.p.A. contro l’accoglimento – con sentenza della sezione distaccata di Maglie del tribunale di quel capoluogo – dell’opposizione dispiegata da R.O. al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del suo autoveicolo, fondato sul mancato pagamento delle somme recate da cartelle esattoriali non meglio identificate in ricorso ed a titolo di crediti non tributari del pari non diversamente ivi specificati.

2. La ricorrente si affidò ad un ricorso articolato su di un unitario motivo (di violazione dell’art. 2946 cod. civ.), a ministero di Avvocato del libero foro, nel quale diede atto di essere subentrata “in virtù dell’art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, … a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società Equitalia S.d.R. S.p.A., che aveva incorporato Equitalia SUD S.p.A., la quale aveva incorporato Equitalia ETR S.p.A.”, originaria parte in causa.

3. Notificato controricorso dall’intimato R.O., la terza sezione civile di questa Corte, all’esito dell’udienza del 25.06.2019 e con ordinanza interlocutoria 09/07/2019, n. 18350, ha chiesto al Primo Presidente di valutare l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (e, in particolare, la sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell’obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell’Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell’Agenzia in sede di convenzione con l’Avvocatura, con l’avvalimento di avvocati del libero foro).

4. Tanto disposto dal Primo Presidente, per la pubblica udienza del 22.10.2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato memoria, con la quale si è costituita, in sostituzione del precedente Avvocato del libero foro che l’aveva assistita e rappresentata per la proposizione del ricorso, l’Avvocatura Generale dello Stato, dichiarando preliminarmente di rinunciare al ricorso e chiedendo comunque di pronunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ.

5. Dal canto suo, il P.G. di udienza ha richiamato la requisitoria scritta già depositata, con cui ha concluso per l’affermazione del principio che “la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro”.

 

Ragioni della decisione

 

I. Le posizioni delle parti sul merito della controversia.

 

1. L’unitario motivo di ricorso prospetta “violazione dell’art. 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.: la sentenza contro cui si ricorre si prospetta viziata nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento notificate e non impugnate dal debitore; in particolare, pur premesso di ben conoscere la pronuncia di Cass. Sez. U. n. 23397/2016 (in “Finanza & Fisco” n. 22/2016, pag. 1768), la ricorrente invoca comunque la prescrizione ordinaria decennale in base ad ordini di argomentazioni prospettati come ulteriori e diversi: benché vada esclusa l’actio iudicati in ragione della letterale formulazione dell’art. 2953 cod. civ., la natura di titolo esecutivo del ruolo esattoriale comporterebbe, al momento della formazione del primo e con il suo conseguente richiamo nella cartella, una novazione oggettiva e soggettiva delle singole obbligazioni – in origine dovute a separate ragioni di credito – in un nuovo ed unitario credito, per il quale sarebbe operativo un altrettanto unitario termine prescrizionale allora da riportare alla generale previsione della sua durata decennale.

2. Ancora, l’Agenzia delle entrate-Riscossione argomenta ampiamente in base agli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 112/99 – qualificate come norme riferibili a tutte le esazioni e non solo a quelle dei crediti non tributari – per il caso di scoperta di sopravvenienze utilmente aggredibili in capo al debitore entro il termine prescrizionale decennale; ed invoca come rispondente ad un criterio di efficacia, economicità e ragionevolezza l’uniformazione dei termini prescrizionali in dipendenza del carattere cumulativo ed unitario della riscossione nei confronti del debitore per tutti i carichi iscritti a ruolo e dell’irrazionalità della pretesa dall’agente di riscossione di frazionare la azione avendo riguardo al regime di prescrizione dei singoli crediti: sicché, divenuta irretrattabile la pretesa con la notifica della cartella di pagamento e la mancata reazione a quest’ultima, il termine di prescrizione sarebbe unico, riferibile al diritto alla riscossione, come unica è l’azione affidata all’agente della riscossione.

3. Va però dato atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso, da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato subentrata nella difesa della ricorrente Agenzia delle Entrate-Riscossione, con atto oltretutto ritualmente notificato all’intimato, che non ha in alcun modo a tanto reagito: tanto impone la declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità e preclude la disamina della questione agitata con l’unitario motivo di doglianza dell’Agenzia, già valutata dalla giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte (per tutte: Cass. ord. 17/04/2019, nn. 10797 e 10799; Cass. ord. 16/04/2019, n. 10595; Cass. 03/04/2019, n. 9293; Cass. 08/03/2019, n. 6888; Cass. 06/12/2018, n. 31658; 04/12/2018, n. 31352).

 

II. I presupposti per l’enunciazione del principio di diritto: la questione.

 

4. E tuttavia la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle Sezioni Unite della Corte sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta all’emissione del decreto di fissazione della pubblica udienza di discussione (o di adunanza in camera di consiglio), non preclude certo alla medesima Corte, in composizione collegiale, di usare del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 cod. proc. civ., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all’esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell’inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio (per prima: Cass. Sez. U. ord. 06/09/2010, n. 19051; più di recente, Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438).

5. Questa Corte reputa invero necessario, nell’interesse della legge e nonostante la rinuncia della ricorrente, esaminare la questione rimessa all’attenzione di queste Sezioni Unite dalla richiamata ordinanza interlocutoria, al fine di pronunciare il principio di diritto idoneo a regolare in astratto la fattispecie.

6. L’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti comportato la necessità di identificare il regime della sua rappresentanza in giudizio, avendo questa Corte di legittimità, nelle sue prime pronunce, concluso che il testo normativo sostanzialmente escludesse la facoltà di avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro senza l’adozione delle onerose forme del patrocinio c.d. autorizzato dell’Avvocatura erariale e quindi senza l’adozione, volta per volta, di apposita motivata delibera da sottoporre al competente organo di vigilanza (e da produrre a pena di inammissibilità, se non altro per il giudizio di legittimità), non mancando talora l’occasione di adombrare che la conclusione avrebbe dovuto valere pure per il processo tributario.

7.Al riguardo, la sezione tributaria di questa Corte è intervenuta statuendo che “l’Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933” (Cass. ord. 09/11/2018, n. 28741; nello stesso senso, v. pure, successivamente: Cass. ord. 28/12/2018, n. 33639; Cass. 24/01/2019, n. 1992; in precedenza, v. Cass. ordd. nn. 15003 e 15689 del 2018 e Cass. n. 28684/2018).

8. La conclusione dell’invalidità del conferimento del mandato ad avvocato del libero foro in difetto tanto dell’atto organizzativo generale che di un’apposita delibera specifica (per la precisione, dell’atto organizzativo generale, contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati privati, nonché della specifica e motivata deliberazione dell’ente stesso che indichi le ragioni per cui non si sia fatto ricorso all’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato) è stata riferita ad ogni ipotesi di contenzioso, tributario e non, senza distinguere neppure al grado del giudizio; ed è stata fondata sui seguenti passaggi argomentativi:

a) il testo normativo condiziona il conferimento del mandato difensivo ad avvocati del libero foro al rispetto dei criteri generali di selezione previsti dal codice dei contratti pubblici (artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e di quegli specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma quinto del medesimo art. 1 del D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016;

b) lo stesso Regolamento di amministrazione dell’AdER, deliberato il 26.03.2018 ed approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 19/05/2018, qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell’ente al controllo della Corte dei conti, l’avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall’Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione;

c) il richiamo al patrocinio autorizzato di cui all’art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (con la sola eccezione delle ipotesi di conflitto), implica l’applicazione dell’elaborazione giurisprudenziale sul punto, come di recente compendiata da Cass. Sez. U. 20/10/2017, n. 24876, a mente della quale, tranne i casi di vera e propria urgenza, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933 – come modificato dall’art. 11 della L. 3 aprile 1979, n. 103 – la facoltà per le Università statali di derogare, in casi speciali al patrocinio autorizzato spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente da sottoporre agli organi di vigilanza per un controllo di legittimità, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell’ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;

d) in definitiva, il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di AdER nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell’Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro: la diretta derivazione statuale dell’attività di riscossione, la dichiarata posizione di strumentalità nella quale il nuovo ente pubblico, dismessa la veste di società per azioni, si colloca rispetto all’Agenzia delle Entrate (della cui natura giuridica, pur in assenza di rapporto organico, partecipa); il generalizzato recepimento del R.D. 1611/1933 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’avvocatura dello Stato costituiscono fattori denotanti la volontà legislativa di instaurare, nell’alternativa tra difesa tramite avvocatura dello Stato e difesa tramite avvocati del libero foro, una relazione che non è di indifferenza, ma di regola-eccezione;

e) la violazione di tale regola e quindi la carenza dei presupposti normativi costituiti dalla motivata delibera e della relativa produzione documentale comporta la nullità del mandato difensivo conferito ad avvocato del libero foro, privo di ius postulandi, nullità neppure emendabile – se non altro – nel giudizio di legittimità, nel quale non si applica l’art. 182 cod. proc. civ.

9. Con l’ordinanza interlocutoria della terza sezione di questa Corte (deliberata prima e pubblicata subito dopo la pubblicazione della norma di interpretazione autentica di cui appresso), viceversa, sono stati posti in luce i seguenti alternativi passaggi argomentativi:

a) la disposizione di legge istituisce un quid novi rispetto ai precedenti casi di patrocinio c.d. autorizzato dell’Avvocatura dello Stato, una figura sui generis in relazione alla peculiarità del nuovo ente pubblico istituito alla fine del 2016 quale organismo unificato preposto alla riscossione dei crediti di Stato ed alcuni enti pubblici, cui assicurare, in ragione della natura del soggetto creditore, una peculiare efficienza ed effettività del patrocinio ed al contempo il contenimento delle pur sempre limitate risorse a sostegno della difesa in giudizio delle ragioni erariali;

b) la stessa formulazione letterale prevede su di un piano di perfetta parità le fattispecie di patrocinio dell’AdER, visto l’impiego dell’avverbio «altresì» in esordio del secondo periodo del comma ottavo dell’art. 1 in esame: parola che equivale a “inoltre, anche, pure” ed introduce quindi una proposizione il cui significato si aggiunge a quello della precedente, senza istituire una relazione di subordinazione rispetto a quella;

c) la disposizione può avere ad oggetto, accanto alla facoltà (resa evidente dal formale conferimento dell’autorizzazione) di avvilimento dell’avvocatura erariale, in ogni caso in base ed in forza di apposita convenzione (con l’esclusione dei soli casi di conflitto), la pariordinata facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro, in base a criteri specifici definiti negli atti di carattere generale e nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici: essendo adietta a questa seconda una facoltà alternativa ed una finale complessiva limitazione, con la rappresentanza personale a mezzo di propri dipendenti nei giudizi in tribunale e dinanzi al giudice di pace e comunque con la facoltà per l’avvocatura erariale di assumere direttamente il patrocinio nei casi di interesse generale («questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici»);

d) la parificazione tra le due facoltà non viene meno neppure in base alle premesse della convenzione pure intervenuta col Protocollo d’intesa del 22/06/2017 tra AdER ed Avvocatura Generale dello Stato, nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell’organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell’Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l’agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso;

e) può revocarsi in dubbio che la regola generale sia l’avvalimento dell’avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un’eccezione, non solo perché il primo resta subordinato ad una convenzione e così ad un evento futuro ed incerto (benché in concreto verificatosi), la cui mancanza sarebbe incongruamente in grado di impedire l’operatività di quella facoltà invece prospettata come normale, ma soprattutto perché il tenore testuale della norma ­a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario – esclude con chiarezza sia l’organicità che l’esclusività del patrocinio erariale, per quanto “autorizzato”, attesa la chiara alternatività equiordinata delle due facoltà radicate in capo all’AdER;

f) in tal caso, il richiamo all’art. 43 del R.D. del T.U. del 1933 ben si intende riferito alle ipotesi in cui, determinandosi all’opzione tra l’una e l’altra facoltà ed in base alle previsioni della convenzione con la stessa avvocatura erariale, l’ente abbia in concreto optato per il patrocinio di quest’ultima; resta salva ogni volontaria autolimitazione in questa pattuita da parte dell’Agenzia nell’opzione per gli avvocati del libero foro, in un sistema che prevede limitate eccezioni.

 

III. I testi normativi rilevanti.

 

10. La norma il cui ambito va qui definitivamente identificato è il comma ottavo dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale recita:

«L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

11. Le norme richiamate dalla norma appena ricordata sono:

a) l’art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il quale recita:

«L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti»;

b) il comma 5 del medesimo art. 1 D.L. 193/2016, il quale, al quarto periodo, recita: «Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto»;

gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita:

«L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica» (mentre l’altro prevede una serie di esenzioni in ragione soprattutto della natura dell’affare);

c) l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che prevede:

«L’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».

12. La norma di interpretazione autentica è invece l’art. 4-novies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (pubblicata il 29/06/2019, sul S.O. n. 26 della G.U. n. 151 di quel giorno), il quale recita:

«Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio».

13. Completano il quadro normativo di riferimento:

— il regolamento di amministrazione di AdER, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 dello Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018 ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 300 del 1999;

— il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, stipulato tra l’Avvocatura dello Stato e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, attuativo dell’art. 1, comma 8, primo periodo, D.L. n. 193 del 2016 (reperibile anche on-line sul sito dell’Avvocatura dello Stato);

— il regolamento-bando di AdER per la costituzione e la gestione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016, reperibile anch’essa on-line, sul sito dell’Agenzia delle Entrate ­Riscossione).

 

IV La peculiarità del patrocinio c.d. autorizzato.

 

14. La norma di interpretazione autentica del giugno 2019 non giustifica più l’applicazione dell’istituto del patrocinio c.d. autorizzato da parte dell’Avvocatura erariale nella sua impostazione tradizionale, fatta propria dalle pronunce della sezione tributaria di questa Corte, ma non sostenibile già in precedenza, alla stregua del tenore testuale della norma istitutiva dell’Agenzia e di una sua interpretazione sistematica.

15. L’istituto del patrocinio c.d. autorizzato – definito come tale da conferire all’Avvocatura erariale la rappresentanza e la difesa in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi – e la sua applicazione alla peculiare fattispecie della neoistituita Agenzia esigono invero una sua ricostruzione più flessibile rispetto a quella tradizionale finora elaborata (e compiutamente ridefinita dalla recente e già richiamata Cass. Sez. U. 20/10/2017, n. 24876), per adeguarlo alle peculiarità dell’Ente od ufficio pubblico da assistere e rappresentare, investito di un contenzioso unico nel suo genere per consistenza numerica in ragione, tra l’altro, dell’esasperata conflittualità tra enti impositori e soggetti passivi di imposte e tasse o simili propria e tipica del contesto socioculturale e giuridico italiano.

16. La lettera della norma, già nel suo tenore originario, era chiara ed univoca: da un lato, nel prevedere l’avvalimento del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale e, comunque, con la consueta eccezione dei casi di conflitto; dall’altro lato ed evidentemente riferendosi ad ogni altro caso, nell’impiego dell’avverbio «altresì» per fondare la facoltà di avvalimento degli avvocati del libero foro: un tale lemma non postula alcuna struttura logica gerarchica tra le proposizioni correlate, per cui, almeno in linea di principio, la facoltà di avvalersi di avvocati del libero foro è sullo stesso piano della precedente.

17. Il quid novi della riforma del 2016 dei soggetti incaricati della riscossione sta nella notevole ed innovativa peculiarità della devoluzione ad una convenzione dell’ambito di concreta operatività del patrocinio c.d. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane pur sempre organico ed esclusivo; è una forma nuova o speciale di tale patrocinio, verosimilmente imposta dall’assoluta peculiarità del contenzioso da fronteggiare, che evidentemente comporta: da un lato, che, finché la convenzione non vi sia stata, la piena equivalenza tra le due facoltà ha reso in concreto esercitabile solo la seconda (l’avvalimento di avvocati del libero foro, sia pure previa l’adozione ­in concreto avutasi – degli atti di carattere generale di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge istitutiva) e pertanto senza alcuna formalità di alcun genere; al contempo e dall’altro lato, che, una volta adottata quella convenzione, si è avuta un’autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovvero generalizzata, della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro.

18. Ne consegue che ormai, a maggior ragione a convenzione intervenuta tra l’Agenzia e l’Avvocatura, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell’avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre:

— in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma;

— in ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto dell’art. 1);

— e salve le eccezioni all’una e all’altra categoria, di cui si dirà.

 

V. La ratio legis del sistema.

 

19. L’intenzione del legislatore all’atto dell’istituzione dell’Agenzia è resa evidente dall’iter di approvazione del relativo decreto-legge nella parte in cui è stata aggiunta – con la vista innovativa formula della delimitazione convenzionale dell’ambito di estrinsecazione della facoltà di avvalimento – la previsione del patrocinio ad opera di avvocati del libero foro: invero, proprio la considerazione dell’iter di formazione della disposizione normativa può assurgere a valido criterio ermeneutico (Cass. Sez. U. 23/07/2019, n. 19889).

20. Se dall’originaria previsione di devoluzione integrale del patrocinio al sistema c.d. autorizzato dell’art. 43 del R.D. 1611/33 si è passati a questo ben più articolato istituto, è evidente che si è tenuta in conto l’esigenza di ampliare e rendere effettive le potenzialità della difesa in giudizio del neo istituito Ente: e, quindi, la norma non poteva certo rendere più difficoltoso od incongruo l’approdo ermeneutico del sistema raggiunto con riguardo alla previgente figura istituzionale del preesistente agente di riscossione a partecipazione pubblica.

21. La consapevolezza, da parte del riformatore del 2016, dell’accentramento delle relative ingenti attività in capo ad un Ente statale ha da subito imposto che, nel bilanciamento tra l’esigenza di effettività della difesa delle ragioni delle finanze pubbliche e quella del contenimento della relativa spesa, fosse necessario avvalersi non solo dell’organo istituzionalmente deputato alla rappresentanza in giudizio di ogni altro organo dello Stato, ma pure, in realistica considerazione della limitatezza delle sue risorse e della necessità di un razionale impiego di quelle esistenti fino ad improbabili altrimenti inevitabili futuri ingenti incrementi di personale, delle potenzialità prima offerte dalla normativa previgente.

22. Tali potenzialità già il testo originario dell’art. 1, comma ottavo, D.L. cit. ha voluto quindi con ogni evidenza non certo limitare, ma anzi valorizzare, esaltare, adeguare e razionalizzare; evidentemente nella consapevolezza che affidare la difesa di un tale mastodontico contenzioso esclusivamente alla difesa interna dei propri dipendenti delegati o al personale, pur sempre limitato e dimensionato su di un organico ancora inadeguato all’improvviso impatto derivante dalla trasformazione del precedente esattore in Agenzia statale, dell’Avvocatura erariale avrebbe comportato il sacrificio di un’apprezzabile effettività di tutela delle ragioni creditorie pubbliche, drammaticamente sproporzionato rispetto ad astratte esigenze di contenimento della spesa necessaria per la difesa esterna.

23. L’esigenza di razionalizzazione delle risorse pubbliche e, segnatamente, delle modalità dell’avvalimento dell’Avvocatura erariale è poi riconosciuta, con ogni evidenza, dalla norma di interpretazione autentica del giugno 2019, che, della complessa fattispecie, si preoccupa di sottolineare almeno un aspetto: e cioè che nessuna delibera specifica e motivata (da sottoporre poi agli organi di vigilanza, di cui al quarto comma dell’art. 43 R.D. 1611/33) è richiesta all’Agenzia per avvalersi degli avvocati del libero foro, al di fuori dei casi riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale o perfino pure in quelli, ove essa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

 

VI Il sistema del patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

24. Tanto è però soltanto una conferma della ricostruzione del sistema della rappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente come articolato: sistema che si completa con la facoltà dell’Avvocatura erariale di assumere comunque la difesa pure nei casi non convenzionalmente previsti e con quella di avvalimento di dipendenti delegati nei giudizi dinanzi ai giudici di pace ed ai tribunali; sistema che esige il rafforzamento e la razionalizzazione e non già alcuna limitazione delle facoltà di avvalimento di una rappresentanza tecnica pure non istituzionale, già in precedenza riconosciute anche solo in via ermeneutica: come nel caso anche della rappresentanza e difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, secondo quanto è reso evidente dall’espressa salvezza di una norma generalmente ricondotta a quegli istituti, quale l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 546/92 (nonostante altre siano più direttamente a quelli riferibili: invero, la possibilità di stare in giudizio di persona riconosciuta da quella norma non è stata, per consistente indirizzo ermeneutico, ritenuta ostativa all’avvalimento di avvocati del libero foro: Cass. 06/09/2004, n. 17936; Cass. 23/10/2006, n. 22804; Cass. 07/12/2005, n. 27035; Cass. 04/02/2005, n. 2302; Cass. ord. 15/10/2018, n. 25625).

25. Può concludersi così che in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura erariale su base convenzionale è possibile per l’Agenzia avvalersi anche di avvocati del libero foro (per di più persistendo la facoltà aggiuntiva – ed alternativa rispetto ad entrambe quelle opzioni – di rappresentanza o avvalimento di dipendenti delegati davanti al giudice di pace ed al tribunale), secondo un meccanismo sostanzialmente automatico:

— temperato dalla sola possibilità di derogare con delibera motivata e specifica nel primo dei due casi;

— nel secondo, regolato dalla necessità di rispettare – nella nomina – i criteri generali dell’atto generale di cui al comma quinto dello stesso art. 1 e dei principi del codice dei contratti pubblici, temperato dall’eccezione della volontaria assunzione del patrocinio da parte dell’Avvocatura erariale;

— derogabile, in entrambi i casi, pure dalla facoltà di avvilimento anche di dipendenti delegati per i soli giudizi dinanzi a giudici di pace e tribunali.

26. Pertanto:

a) se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell’art. 43, co. 4, R.D. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile;

b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);

c) in tutti i casi è in facoltà dell’Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.

27. Un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità.

28. Beninteso, ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall’eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all’Avvocatura, sarà – ­come di consueto – indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all’avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/2017: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare – a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l’art. 182 cod. proc. civ. – l’avvenuta rituale adozione di tale delibera.

29. L’ulteriore eccezione, stavolta alla seconda categoria di evenienze e cioè l’assunzione del patrocinio erariale in casi non riservati convenzionalmente alla Avvocatura erariale, non avrà invece bisogno di alcuna specifica allegazione, documentazione o prova, per l’autoevidenza della determinazione di quella di attivare la sua istituzionale potestà, anche e se del caso – come del resto è avvenuto nella presente fattispecie – in evidente revoca del precedente incarico professionale e con immediata sostituzione del professionista del libero foro originariamente officiato.

30. In questo senso non può condividersi, nella sua assolutezza, la richiesta conclusiva del Procuratore generale di dichiarare che “la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-­Riscossione, tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, risulta facoltativa, e non obbligatoria, rispetto al patrocinio degli avvocati del libero foro”: il patrocinio erariale non può mai dirsi sempre e comunque facoltativo, perché esso è la norma, sia pure solo, nei casi convenzionalmente identificati da Agenzia ed Avvocatura. La formulazione appena riportata non può condividersi, perché non si fa adeguato carico della peculiarità del sistema, che si fonda pur sempre sull’autolimitazione, su base convenzionale, della altrimenti tendenzialmente generale ed illimitata facoltà dell’Agenzia di avvalersi – sia pure e beninteso nel rispetto dei criteri stabiliti dai propri atti di carattere generale e dal codice dei contratti pubblici – di avvocati del libero foro (salva la facoltà di assunzione diretta del patrocinio in casi di particolare rilevanza, anche solo economica, da parte dell’Avvocatura erariale, nonché l’altra, di avvalersi di propri dipendenti delegati).

31. Il sistema si completa con la considerazione, valida peraltro de praeteritu, della piena operatività della sola facoltà di avvalimento degli avvocati del libero Foro nel periodo in cui la convenzione non era ancora intervenuta, anche in tal caso senza bisogno di allegazioni o produzioni specifiche ad opera dell’Agenzia: invero, in quel periodo era impossibile l’operatività della facoltà di avvalimento del patrocinio erariale, non essendo ancora venuto a giuridica esistenza lo speciale presupposto, previsto dalla norma, della previa base convenzionale.

 

VI Conclusioni.

 

32. Dall’ambito della questione devoluta a queste Sezioni Unite dall’ordinanza interlocutoria, mantenuta rilevante dalla valutazione dell’interesse della legge nonostante l’intervenuta rinuncia della ricorrente, esulano altre tematiche, tra cui quella della natura della successione dell’Agenzia ad Equitalia e quella oggetto delle doglianze originariamente dispiegate dalla ricorrente: le quali restano, pertanto, del tutto impregiudicate.

33. Possono così enunciarsi i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cod. proc. civ.:

“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate-­Riscossione si avvale:

— dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,

ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, R.D. cit.,

— di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 D.L. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”;

“quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.

34. La novità della preliminare questione in rito su cui è stata valutata opportuna l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge integra poi i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità, benché definito per rinuncia della ricorrente.

35. Va infine dato atto che, tale essendo la ragione della definizione del presente giudizio di legittimità (Cass. ord. 30/09/2015, n. 19560; Cass. Sez. U. 12/06/2019, n. 15751), se non anche perché ne sarebbe stata esente istituzionalmente la ricorrente (Cass. 14/03/2014, n. 5955), non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

 

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese.

Ai sensi dell’art. 363, comma terzo, cod. proc. civ., enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge di cui al punto 33 della motivazione.

Così deciso in Roma il 22/10/2019.




Acconti novembre 2019: riduzione per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Acconti novembre 2019

 

L’articolo 58 (Quota versamenti in acconto) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), in corso di conversione in legge, ha previsto, per soggetti ISA e loro “Collegati”,  che la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, deve essere rimodulata in due rate di pari importo, vale a dire entrambe del 50 per cento, anziché 40 e 60 per cento.

Di conseguenza, già la seconda rata dell’acconto (di novembre 2019) è dovuta, in ogni caso, nella misura del 50 per cento, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40 per cento; quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90 per cento.

Stante il richiamo contenuto nell’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019 ai soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, sui quali sono stati forniti chiarimenti con le risoluzioni n. 64/E del 28 giugno 2019 e n. 71/E del 1° agosto 2019.

Si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, si applica anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

Quanto all’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019, anche:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari. E ciò in considerazione di quanto chiarito, in relazione all’ambito soggettivo, con la citata risoluzione n. 64/E del 2019;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Questi i generosi chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 E del 12 novembre 2019.

Perimetro di applicazione degli acconti al 50%. Ricalcolo per gli stessi soggetti che hanno usufruito della proroga al 30 settembre 2019

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 93 del 12 novembre 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – Rideterminazione delle rate degli acconti d’imposta – Perimetro di applicazione degli acconti calcolati al 50% – Ambito soggettivo – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Ambito oggettivo – IRPEF, IRES, IRAP, Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE – Art. 58 del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

La legislazione e la prassi richiamata dalla risoluzione:

Il testo del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

La relazione con la ratio del provvedimento

 

Alla proroga per i soggetti ISA ammessi anche forfetari e contribuenti nel regime di vantaggio

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 E del 28 giugno 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Periodo d’imposta 2018 – Proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA – Ambito applicativo – Art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»




Pace fiscale, rata entro il 2 dicembre. Nuova chance per chi ha saltato pagamenti. Al via i servizi online

Al via i servizi online per oltre 1,8 milioni di contribuenti che hanno aderito ai due provvedimenti della pace fiscale, la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio” delle cartelle, e che entro il 2 dicembre dovranno versare la rata prevista dal loro piano dei pagamenti. Da oggi si può richiedere sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione la copia della “Comunicazione delle somme dovute”, la lettera già inviata ai contribuenti con il conto degli importi da pagare e i relativi bollettini. Un servizio utile in particolare per coloro che, per qualsiasi motivo (assenza, recapito postale non andato a buon fine o altro), non sono entrati in possesso della comunicazione originaria.

Al via anche “ContiTu”, il servizio web che consente di scegliere, in pochi passaggi e in autonomia, quali degli avvisi o cartelle contenuti nella “Comunicazione” si vogliono effettivamente pagare.

Rientrano nel “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

I Numeri

Sono circa 1 milione 820 mila i contribuenti chiamati a versare la rata prevista dal proprio piano dei pagamenti entro il 2 dicembre (la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata del sabato, slitta al lunedì successivo). In particolare, la scadenza riguarda il pagamento della prima rata di circa 385 mila contribuenti che hanno aderito al “saldo e stralcio” e di circa 267 mila “ritardatari” della “rottamazione-ter”, cioè chi ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 per presentare la domanda (la scadenza iniziale era fissata al 30 aprile 2019). A questa platea si aggiungono circa 1 milione 170 mila contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il 30 aprile, compresi coloro che hanno mancato l’appuntamento della prima rata fissato allo scorso 31 luglio. Per questi ultimi, infatti, il recente Decreto Fiscale (art. 37 del Decreto Legge n. 124/2019 in fase di conversione in Parlamento) prevede la possibilità di rientrare nei benefici previsti dalla rottamazione saldando prima e seconda rata entro il 2 dicembre. Alla stessa data è fissato il termine per il pagamento della seconda rata della rottamazione-ter per i contribuenti che hanno versato la prima entro lo scorso 31 luglio. Anche loro possono richiedere online, in caso l’avessero smarrita, la copia della lettera con il conto degli importi dovuti e i relativi bollettini.

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’Agenzia della riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni coattive di recupero.

Bollettini e importi via web.

I contribuenti che hanno aderito al “saldo e stralcio” e alla “rottamazione-ter” possono chiedere una copia della “Comunicazione” accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. È possibile ottenere la copia della lettera sia nell’area riservata del portale, accendendo con le credenziali personali e scaricandola direttamente, sia nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda “Richiesta comunicazione” presente nelle sezioni del sito dedicate ai due provvedimenti, alla voce “Comunicazione delle somme dovute”, allegando un documento di riconoscimento. In tal caso, verranno inviate tutte le comunicazioni relative a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” riferite al codice fiscale inserito nella richiesta.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato ai contribuenti interessati via Pec o tramite posta raccomandata, in base alla modalità scelta in fase di adesione, la “Comunicazione delle somme dovute” ovvero la lettera con cui si informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione alla definizione agevolata, così come su possibili debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze entro cui effettuare il pagamento.

Parte il Servizio ContiTu.

Sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione prende il via anche “ContiTu”, il servizio web che consente di scegliere in pochi passaggi e in autonomia quali degli avvisi o cartelle contenuti nella “Comunicazione” e ammessi al pagamento agevolato si vogliono effettivamente pagare e ricalcolare l’importo dovuto. Ad esempio, chi ha chiesto la “rottamazione” per 7 cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto 4, può scegliere i debiti che intende definire e “ContiTu” fornirà un nuovo totale e i relativi bollettini indispensabili per poter saldare i debiti prescelti.  Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” che non saranno oggetto di versamento, la definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero. Le cartelle e gli avvisi contenuti nella domanda presentata e per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, non potranno essere rateizzati. La scelta delle cartelle e il ricalcolo delle somme dovute si possono effettuare accedendo nella sezione dedicata al servizio ContiTu, presente nella home page del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Sarà sufficiente compilare la scheda online e specificare le cartelle/avvisi che si intendono “rottamare”. Il servizio calcolerà il nuovo totale e l’importo di ciascuna rata. Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all’indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 11 novembre 2019)




Crediti per imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP). Necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito per la compensazione di importi annui superiori a 5 mila euro. Sanzione di euro 1000 per ogni tentativo di compensazione di crediti non utilizzabili

L’articolo 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) rubricato: «Contrasto alle indebite compensazioni» modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

  • l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Si ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. 241 del 1997 disciplina la compensazione dei crediti. Al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Tale requisito (la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, per importi annui del credito superiori a 5 mila euro) è proprio ciò che viene introdotto dalle disposizioni in commento per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette.

Nel dettaglio, i commi da 1 a 3 modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA.

In particolare, il comma 1 sostituisce l’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, al fine di limitare la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, già prevista per i crediti IVA, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, “aggiungendo il requisito della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, è possibile rendere ancora più efficace e tempestiva l’attività di controllo, in quanto, già in fase di ricezione del modello F24, è possibile stabilire se il credito compensato sia vistato e non superi il credito dichiarato; di conseguenza, è possibile scartare all’origine i modelli F24 che contengano compensazioni di crediti non vistati oppure eccedenti l’importo dichiarato, riducendo l’onere per il bilancio dello Stato in termini di spesa”.

Il comma 2 estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24. A tal fine è modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA di cui al comma 49 del medesimo articolo (lettera a)). Per effetto della modifica, la norma si applica quindi a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione. Tale obbligo è esteso anche alle “compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)”. (Così, relazione illustrativa).

Il comma 3 chiarisce che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Quindi, per i cd. “solari” con riferimento ai crediti che saranno indicati nei modelli “Redditi”2020, relativi al 2019. Pertanto, nel migliore dei casi lo slittamento sarà di 4 mesi e 10 giorni.

Il comma 4 prevede che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24. Nell’ambito di tali procedure, gli istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure illustrate e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

I commi 5 e 6, introducono infine, a decorrere dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020, una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato un tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

A tal fine, il comma 5 introduce un nuovo comma, il 49-quater, al citato articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Ai sensi del nuovo comma, qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal successivo comma 6).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto il richiamato comma 49-ter nell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Il citato comma prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega di pagamento è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Per l’attuazione delle disposizioni del comma 49-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2018, prot. n. 195385/2018 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1275), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per bloccare le deleghe di pagamento.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.

Come anticipato, il successivo comma 6 introduce un nuovo comma 2-ter all’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del quale, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. E’ esplicitamente esclusa l’applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Naturalmente, rimangono sempre dovute le sanzioni previste per gli omessi versamenti o per le violazioni in materia di compensazioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 471/97.

Il comma 7 reca la norma di invarianza finanziaria, mentre il comma 8 prevede la decorrenza delle nuove procedure ex nuovo comma 49-quater e delle nuove sanzioni a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.

 

Il testo dell’articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

 

Art. 3
Contrasto alle indebite compensazioni

 

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 , dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (1), dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

 


Nota (1)

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

 

Art. 15
Incompletezza dei documenti di versamento (1)

 

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio o all’ente impositore.

2-bis. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . (Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6, del DL 26/10/2019, n. 124. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, del DL n. 124/2019, tale aggiunta si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020)

(1) Articolo così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2015, pag. 1497).

 




Cessazione d’ufficio della partita IVA e cancellazione dal Vies: inibita la compensazione

 

L’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, inserendo tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) per inibire della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La disposizione, “intende contrastare l’abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, subordinando a specifiche verifiche l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef).

In particolare, l’articolo in esame dispone che, in deroga alla generale previsione ex articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione,  per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del citato provvedimento, della compensazione dei crediti (comma 2-quater dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) ha dettato le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento stabilisce le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini IVA e per individuare le eventuali frodi. Nel dettaglio, previsto che entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al VIES (la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita IVA o dell’iscrizione al VIES.  Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal VIES. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel VIES.

A tali contribuenti, come anticipato, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. Il comma prosegue stabilendo inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. A questo proposito, nella relazione illustrativa ha evidenziato che “i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che anche i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (cancellazione dal Vies) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA. Detta inibizione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Si ricorda che in base al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) che fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

Il comma 2-sexies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

 

Il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

 

Art. 2
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

 

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

 


Nota (1)

 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

 

Art. 35, comma 15-bis

Disposizione regolamentare concernente
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

 

15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima. (I periodi da «Gli Uffici, avvalendosi» fino a «dalla banca dati medesima.» sono stati aggiunti dall’art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. Comma aggiunto dall’art. 37, comma 18, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248. Tale disposizioni si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 01.11.2006)

 




Debiti tributari accollati: preclusa la compensazione

L’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) interviene sulla disciplina l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dell’art. 8, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). In particolare, le novella vieta expressis verbis il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In pratica, chi si accolla un debito tributario altrui non può più pagarlo tramite la compensazione in F24. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto a tutti gli effetti di legge e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. In deroga alla disciplina generale, gli atti di recupero in conseguenza della violazione del divieto di compensazione sono notificati entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento. La disposizione, “intende contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni effettuate mediante l’accollo del debito tributario da parte di soggetti che ne effettuano il pagamento tramite compensazione con crediti inesistenti precostituiti in capo a società cartiere”. (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef)

L’accollo d’imposta di cui all’art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212

L’accollo del debito tributario è un istituto, previsto dallo Statuto del Contribuente all’articolo 8 L. 212/2000, rubricato: «Tutela dell’integrità patrimoniale», che ammette l’estinzione delle obbligazioni tributarie «anche per compensazione» (comma 1) e «l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario» (comma 2). La disciplina dell’accollo del debito d’imposta rimanda, per le disposizioni attuative, ad un decreto del Ministro delle finanze, ad oggi mai emanato.

Rispetto l’accollo civilistico (cfr. l’articolo 1273 c.c.), le disposizioni sull’accollo tributario non consentono l’adesione del creditore, né la possibilità di opporre allo stesso le eccezioni fondate sull’accordo sotteso. Con la risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E (in “Finanza & Fisco” n. 37/2017, pag. 2677), l’Agenzia delle entrate ha affrontato il problema dell’accollo del debito di imposta di cui all’art. 8, della legge 212/2000, per il quale «… è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

Fornendo un’interpretazione anticipatoria, l’Agenzia fiscale, nel citato documento di prassi, ha precisato che l’istituto dell’accollo, seppur praticabile in ambito tributario, non è esperibile attraverso l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In base a tali presupposti l’Agenzia ha negato la possibilità di soddisfare il debito tributario mediante compensazione nel caso di accollo. Infine, nella risoluzione citata, l’Agenzia ha ritenuto opportuno distinguere, ai fini sanzionatori, la posizione dell’accollato da quella dell’accollante:

  • nei confronti dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13 comma 1 D.Lgs. n. 471 del 1997;
  • in capo all’accollante, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie) o la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti di cui all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La nuova disciplina

Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 in esame, mantiene la possibilità di accollo ai sensi della citata norme dello Statuto del contribuente, disponendo che i relativi pagamenti seguano le modalità imposte da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 2 esplicita il divieto di pagamento del debito accollato mediante compensazione.

Nel caso di violazione del divieto di compensazione dell’accollante (comma 3), i pagamenti effettuati in compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge, generando così conseguenze sanzionatorie in capo ai soggetti coinvolti.

Il comma 4 dispone, in deroga alla disciplina generale, che i relativi atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi potranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. Si dispone che l’accollante sia coobbligato in solido con l’accollato per l’imposta e gli interessi.

Le sanzioni irrogate, in adesione alla “profetica” interpretazione dell’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 140 del 2017 sono le seguenti:

a) all’accollante sono comminate le sanzioni pari al trenta per cento del credito, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal cento al duecento per cento dell’importo, ove il credito sia inesistente (articolo 13, commi 4 o 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);

b) all’accollato è comminata la sanzione pari al trenta per cento del dovuto (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali l’accollante è coobbligato in solido.

 

I commi 1, 4 e 5 dell’articolo 13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

(Omissis)

4. Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.
5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Il comma 5 demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle ulteriori disposizioni attuative.

 

 

Il testo dell’articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili»

Art. 1
Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

 

1. Chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (1), si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.

2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.

3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento, sono irrogate:

a) all’accollante le sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 o 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b) all’accollato la sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l’importo di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l’importo di cui al comma 3 e per gli interessi l’accollante è coobbligato in solido.

5. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le modalità tecniche necessarie per attuare il presente articolo.

 


Nota (1)

 

L. 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

 Art. 8
Tutela dell’integrità patrimoniale

 

  1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
  2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
  3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
  4. L’amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
  5. L’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
  6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
  8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall’anno d’imposta 2002, l’applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

 

 




Saldo e stralcio e rottamazione cartelle, l’Agenzia riscossione comunica esito della domanda e importi

In arrivo 700 mila comunicazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione in risposta ai contribuenti che hanno chiesto di aderire ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle. Le lettere sono rivolte a tutti coloro che hanno presentato la domanda per il “Saldo e stralcio”, ma anche i “ritardatari” della “rottamazione-ter”, cioè chi ha mancato l’appuntamento entro la scadenza iniziale del 30 aprile scorso e ha usufruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019. Le comunicazioni, che informano gli interessati sull’esito della richiesta con l’indicazione dell’importo dovuto e delle modalità di pagamento, sono trasmesse da Agenzia delle entrate-Riscossione tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, mentre a tutti gli altri mediante lettera raccomandata. L’invio sarà completato, come previsto dalla legge, entro il prossimo 31 ottobre.

Vediamo i numeri nel dettaglio. Complessivamente si tratta di circa 690 mila “Comunicazioni delle somme dovute” di cui poco più di 380 mila relative alle domande di “saldo e stralcio” e quasi 310 mila alle richieste di “rottamazione-ter” nella fase di riapertura dei termini. In precedenza, entro il termine del 30 giugno 2019 previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato circa un 1 milione 400 mila comunicazioni ai contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-ter” entro il termine del 30 aprile.

Rientrano nel “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018) i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare inferiore a 20 mila euro). Per questa tipologia di agevolazione è previsto il pagamento nella misura che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto, già scontato di sanzioni e interessi. La “rottamazione-ter” (Decreto Legge n. 119/2018) prevede invece l’annullamento esclusivamente delle sanzioni e degli interessi di mora.

Le tipologie di comunicazione

Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto due tipologie di comunicazione: la “Comunicazione delle somme dovute relativa alla definizione per estinzione dei debiti” in risposta alle dichiarazioni presentate per il “saldo e stralcio” e la “Comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata” in risposta alle domande di adesione alla “rottamazione-ter” nella fase di riapertura.  

In particolare, nella prima sono indicati per tutte le cartelle, sia gli importi dovuti per il “saldo e stralcio” sia quelli esclusi da tale misura agevolativa (perché non sussistono i requisiti di grave e comprovata difficoltà economica o perché i tributi non rientrano nell’ambito applicativo del “saldo e stralcio”) e ricondotti, come previsto dalla legge, nell’ambito della “rottamazione-ter”.

Per ciascuna delle due tipologie di comunicazioni, sono previste 5 differenti lettere. La prima AT (Accoglimento totale della richiesta) comunica che tutti i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono definibili e riporta il calcolo di quanto dovuto; AP (Accoglimento parziale della richiesta) riguarda quei contribuenti che hanno una parte degli importi da pagare in forma agevolata ma anche debiti non “rottamabili”; il terzo caso-tipo (identificabile con le lettere AD) è riservato alle adesioni con tutti i debiti definibili per i quali nessun importo risulta dovuto; ancora, un quarto tipo (AX) si riferisce ai contribuenti che hanno una parte degli importi definibili per i quali non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non “rottamabili“. Infine, la tipologia RI che riguarda le adesioni alla “rottamazione-ter” o al “saldo e stralcio” che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione non rientrano in nessuno dei due istituti e quindi l’importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione invierà, per ciascuna, una specifica lettera.

La Comunicazione contiene inoltre i bollettini di pagamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione (per il saldo e stralcio fino a 5 rate in tre anni, per la “rottamazione-ter” fino a 17 rate in cinque anni). La scadenza della prima rata è fissata dalla legge al 30 novembre 2019, che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre. Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate, la Comunicazione di ottobre conterrà i primi 10 bollettini di pagamento mentre i rimanenti saranno inviati successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata. Per maggiori informazioni consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Come pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma pagoPA e infine, direttamente agli sportelli. Inoltre, le somme dovute potranno essere versate anche mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi liquidi ed esigibili maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione. Per avvalersi del servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario presentare la richiesta di attivazione del mandato alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario. Per esempio, per la scadenza del 30 novembre 2019, il servizio andrà richiesto entro il 10 novembre. Oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva e, di conseguenza, il pagamento del 30 novembre 2019 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità. Si ricorda che il mancato o insufficiente o tardivo versamento (oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge) anche di una sola rata determina l’inefficacia della definizione agevolata.

Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento anche solo per alcuni dei carichi compresi nella dichiarazione di adesione. In questo caso, a partire dal mese di novembre sarà disponibile un servizio sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it per scaricare i relativi bollettini da utilizzare per il versamento. Per i carichi esclusi dal pagamento, invece, la definizione non produrrà effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le attività di recupero. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 ottobre 2019)




Decreto fiscale: nella bozza previsto lo “slittamento” delle compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro per le imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP)

Il tanto temuto prestito forzoso a carico del settore privato dell’economia sta diventando realtà, infatti, nella bozza del Decreto fiscale si stanno materializzando le disposizioni per il differimento della compensabilità dei crediti Irpef, Ires e Irap fino a dopo la presentazione delle relative dichiarazioni per la parte eccedente i 5.000 euro, come già avviene per i crediti IVA. In pratica, il blocco delle compensazioni fino alla presentazione delle dichiarazioni. In questo modo i legittimi crediti di imposta dei contribuenti resteranno bloccati fino all’autunno dell’anno successivo la formazione.

Analisi normativa

I primi tre commi dell’art. 3, rubricato: «Contrasto alle indebite compensazioni» della proposta modifica normativa contenuta nella bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2010 modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

La proposta novella modifica i requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive. In particolare, introducono:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli novellati alla bozza di decreto

 

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Di seguito il testo dell’art. 3, della bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2010.

Art. 3
(Contrasto alle indebite compensazioni)

1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.».

2. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) le parole «di cui al comma 49,» e le parole «ritenute alla fonte,» sono soppresse;

b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

4. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale previdenza sociale e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nell’ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

5. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49-ter è inserito il seguente: «49-quater. Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate.».

6. All’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: “2-ter. Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di cui all’articolo 49-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.

 

 

 




Ritenute soci attribuite dalla società: visto di conformità per il socio, anche se la società è esonerata da misure premiali Isa

Il contribuente è tenuto a richiedere il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997 relativamente al modello “REDDITI PF” se, scomputate le ritenute dall’imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerge un credito IRPEF che lo stesso intende compensare “orizzontalmente” per un importo superiore a 5.000 euro. A nulla rilevando che l’unico dato significativo indicato nella propria dichiarazione dei redditi è quello relativo alla quota del credito trasferitogli dalla società partecipata, (o associazione o impresa) di cui all’articolo 5 del TUIR, che ha un livello di affidabilità fiscale, conseguente all’applicazione degli ISA, tale da beneficiare dell’esonero all’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 598).

Questo è, in estrema sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 411 dell’11 ottobre 2019, in risposta ad un socio di società “virtuosa”, esonerata dal visto in ragione del suo alto livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA 8,56), che chiedeva lumi sulla necessità di apposizione il visto alla propria dichiarazione, in quanto l’unico dato nella stessa indicato consisteva nella quota di ritenute attribuitegli dalla società partecipata. Al riguardo, spiega, l’Agenzia, il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione, ma sulla totalità dei dati esposti nel modello, dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre la soglia fissata dalla norma. Per effetto del D.L. n. 50 del 2017, determinata in Euro 5.000.

Pertanto, se in seguito allo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio, associato o partecipante si determina un’eccedenza di IRPEF a credito, qualora la stessa sia utilizzata ex articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è necessario «richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997» E ciò a prescindere dal fatto che la società, l’associazione o l’impresa di cui all’articolo 5 del TUIR non sia tenuta all’apposizione del visto di conformità in relazione alla propria dichiarazione (perché beneficia, ad esempio, di una clausola normativa di esonero).

I visti per riattribuire alla società le ritenute

Peraltro, nel caso in cui il socio non benefici completamente delle ritenute, l’eccedenza non utilizzata può essere riattribuito alla società affinché la utilizzi in compensazione con i propri versamenti. In tal caso, al fine di chiarire il corretto comportamento da adottare, soccorrono le istruzioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 25 settembre 2014 (par. 6 in “Finanza & Fisco” n. 25/2014, pag. 1874). In particolare secondo il citato documento di prassi: “Un’ipotesi particolare di “cessione” del credito è quella disciplinata dall’articolo 22 del TUIR, secondo cui «Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti». Con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 (in “Finanza & Fisco” n. 45/2009, pag. 4047), è stato chiarito che la società che subisce in proprio le ritenute, dovendo poi trasferire le stesse ai soci in proporzione alla quote di partecipazione, possa avocare a sé le ritenute che residuano dopo il loro scomputo dall’Irpef dovuta dai soci medesimi. In tal caso, le ritenute si trasformano al momento della dichiarazione in un credito d’imposta compensabile dalla società ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per le considerazioni sopra esposte in relazione alla cessione dei crediti, si è dell’avviso che i soci/associati/partecipanti non siano tenuti all’apposizione del visto di conformità in sede di riattribuzione delle ritenute per importi superiori a 15.000 euro (per effetto del D.L. n. 50 del 2017, leggasi 5.000 euro). Il visto dovrà, invece, essere apposto sulla dichiarazione della società o associazione (salvo esoneri per effetto di provvedimenti premiali), laddove la stessa utilizzi tale credito per un importo superiore a 15.000 (leggasi 5.000) euro. Parimenti, il socio o associato che utilizza in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 il credito derivante dalla propria dichiarazione per importo superiore a euro 15.000 (leggasi 5.000) euro è tenuto all’apposizione del visto di conformità”.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 411 dell’11 ottobre 2019, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Modalità e ambito di applicazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità – Utilizzo in compensazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte – Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 5.000 euro – Necessità – Trasferimento ai soci/associati/partecipanti dei crediti d’imposta delle società di persone/associazioni – Fattispecie – Cessione del credito disciplinato dall’articolo 22 del TUIR – Irrilevanza dell’esonero dall’obbligo del visto di conformità della società partecipata – Art. 5, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv. con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96