Agenzia delle entrate: tre risoluzioni, nuovi codici per il trattamento integrativo (recupero), reverse charge logistica e credito formazione agricola

Con un tris di risoluzioni (51/E, 53/E e 54/E) l’Agenzia delle Entrate aggiorna codici e modalità di versamento: la 51/E istituisce i codici 7909 e 7910 (e 700E, 701E per F24 EP) per il recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito da trattamento integrativo indebitamente compensato, da versare senza ulteriore compensazione ai sensi dell’art. 38-bis DPR 600/1973; la 53/E introduce il codice identificativo “66” per indicare nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile nell’inversione contabile IVA per il settore logistica; la 54/E istituisce il codice tributo “7040” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione sulla gestione dell’azienda agricola.

 

Link al testo delle risoluzioni:

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 54 E del 7 ottobre 2025 – oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda …

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 53 E del 7 ottobre 2025 – oggetto: Inversione contabile settore logistica – Versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore …

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 51 E del 6 ottobre 2025 – oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione …

 




ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura. Istituiti i codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti

L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Con decreto 18 settembre 2024 del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state definite le modalità di attuazione del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

 

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 6 del 24 gennaio 2025 è stato istituito il seguente codice tributo:

 

·  “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124”.

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei  costi, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.




Razionalizzazione dell’imposta sulle successioni. Istituiti i nuovi codici tributo

Pubblicata, dalle Entrate, la Risoluzione n. 2/E di oggi che istituisce i codici tributo per i versamenti, attraverso F24, in seguito a successioni

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 2 del 10 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Imposta sulle successioni e donazioni – Utilizzo modello “F24” per imposte e sanzioni dovute per la dichiarazione di successione – Versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni in sede di ravvedimento – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme – Ridenominazione di codici tributo esistenti – Artt. 19, 33 e 38, D.Lgs. 31/10/1990, n. 346, TUS – Modifiche alla disciplina introdotte da D.Lgs. 18/09/2024, n. 139 – Modifiche applicabili alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

 

Vedi anche:

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

 

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l’11 ottobre 2024

 

 

 

 




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione da parte di società o associazioni “trasparenti”

Pubblicata dall’Agenzia della entrate, la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025 che fornisce le indicazioni per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni “trasparenti”, di cui all’articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

 

Il documento di prassi, “integra” il contenuto della risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La prima risoluzione del 2025 fornisce, ora, le attese indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

 

Le nuove indicazioni per l’adesione di società e associazioni “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4 novembre 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2024, pag. 1713) sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento.

In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che «Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati».

 

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

  • “73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.




Transizione 5.0, imposta sostitutiva con riferimento alle società estere controllate (CFC) e tax credit per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore. Un Tris di risoluzioni per l’istituzione di codici tributo

Sono state pubblicate, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, le seguenti risoluzioni del 18 dicembre 2024:

 

  • la n. 63/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti che rientrano nel Piano Transizione 5.0 (articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024).
  • la n. 64/E con cui l’Agenzia istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva con riferimento al società estere controllate (CFC) (articolo 3 del decreto legislativo n. 209/2023);
  • la n. 65/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore (articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017)




“Nuova” definizione agevolata dei PVC. Pronti i codici tributo e causali

L’articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto l’inserimento dell’articolo 5-quater nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Tale articolo prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione (PVC) di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. La definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge, nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 del nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la risoluzione n. 44 del 2 agosto 2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della predetta adesione ai verbali di constatazione.

Questi i codici tributo istituiti:

  • “9976” denominato “IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9977” denominato “IRES e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9978” denominato “IVA e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9979” denominato “RITENUTE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9982” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9983” denominato “IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTI MINORI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9984” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9985” denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA E AGEVOLATIVI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9986” denominato “SANZIONE RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9987” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9988” denominato “IRAP e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9989” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9990” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9991” denominato “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “9992” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati negli atti di definizione;
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
    • per i codici tributo 9987, 9988, 9989 e 9990, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet agenziaentrate.gov.it;
    • per i codici tributo 9991 e 9992, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella ““Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet agenziaentrate.gov.it.

  

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Per il pagamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si istituiscono le seguenti causali:

  • “APM1” denominato “Contributi artigiani – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “CPM1” denominato “Contributi commercianti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
  • “LPM1” denominato “Contributi gestione separata liberi professionisti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva;
  • nel campo ““matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 44 del 2 agosto 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione- Art. 5-quater del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218

 

Vedi anche:

Adesione ai “PVC” emessi dal 30 aprile 2024. “Approvato” il modello di comunicazione
di Enrico Molteni

 

Si ricorda che la comunicazione, per la quale è disponibile un modello fac-simile va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.

Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:

  • il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
  • la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione;
  • gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;
  • tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
  • nel caso di comunicazione di adesione condizionata l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione;
  • la sottoscrizione della comunicazione.

Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, la predetta comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

 

 




Registro, istituiti i codici tributo per le imposte dovute a seguito di controlli, conciliazione giudiziale, ravvedimento e riliquidazione

Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35 di oggi, istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti. I codici tributo istituiti con la risoluzione saranno operativi a partire dal 22 luglio 2024.

I relativi codici tributo per il versamento spontaneo oppure a seguito degli avvisi di liquidazione sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni nn. 14/E del 24 gennaio 2014, 57/E del 18 luglio 2018, 9/E del 20 febbraio 2020 e 76/E del 2 dicembre 2020.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35 dell’11 luglio 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta, in relazione alla registrazione di atti – DM 08/11/2011




Crediti da bonus edilizi. Nuovi codici tributi per le opzioni dal 1° aprile 2023 e per le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni

Istituiti con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 2 maggio 2023 (di seguito riportata) i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, ceduti o fruiti come sconto in fattura, relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, relativi alle opzioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° aprile 2023. Mentre, i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate.

Nella stessa risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023, istituiti anche i codici tributo da utilizzare per distinguere le “nuove” rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria degli stessi crediti, a seguito della comunicazione per la rateizzazione lunga, prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023. Le “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite. La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 2 maggio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – BONUS EDILIZI – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell’articolo 121 del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023 – Articolo 9, comma 4, del DL 18/11/2022, n. 176, conv., con mod., dalla L 13/01/2023, n. 6, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del DL 16/02/2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L 11/04/2023, n. 38»

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 prevede che «Per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente la ripartizione in dieci rate annuali di pari importo della quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus), all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Sismabonus) e all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° aprile 2023.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, in aggiunta ai codici tributo 7708 e 7718 istituiti con la risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “7709” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7719” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7738” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7739” denominato “SCONTO – SISMABONUS 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7710” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
  • “7740” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I suddetti codici tributo sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto relative alle fattispecie in argomento comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° aprile 2023. I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020, n. 12/E del 14 marzo 2022 e n. 71/E del 7 dicembre 2022, restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 marzo 2023, per le ipotesi e secondo le indicazioni ivi riportate.

* * *

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 132123 del 18 aprile 2023 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022. Il citato provvedimento, tra l’altro, al punto 2.3 dispone che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita.

Tanto premesso, allo scopo di distinguere le rate annuali dei crediti risultanti dalla ripartizione della rata originaria, a seguito della comunicazione prevista dal punto 3.1 del richiamato provvedimento del 18 aprile 2023, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
  • “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”.

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In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione in dieci rate di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.




Pagamenti società sportive entro il 29 dicembre. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per i versamento dei tributi sospesi

In favore di società e gli enti sportivi,  il comma 160, del Ddl “di Bilancio 2023” ha riaperto i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’IVA, già sospese da precedenti provvedimenti e scaduti il 22 dicembre 2022.

Si seguito il testo dei commi 160 e 161 del Ddl.

«160. I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto già sospesi ai sensi dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dell’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall’articolo 13 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e con scadenza il 22 dicembre 2022 si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata.

161. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.».

Sulla rimessione in termini dei versamenti delle ritenute e dei tributi da parte delle società e gli enti sportivi entro i 29 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 80 del 27 dicembre 2022 (di seguito riportata) ha fornito chiarimenti sulla compilazione del modello di pagamento F24.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 80 del 27 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – Disposizioni in materia di sport – Versamenti già sospesi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche – Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022 – Art. 13, comma 1, del D.L. 18/11/2022, n. 176»

 

Il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, contiene all’articolo 1, commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022, relativamente ai quali si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24.

I versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023.

In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del tre per cento delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022”.

 




Pronto il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi

Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022 che contiene le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012), ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 D.L. n. 34/2020).

Tale comunicazione, come spiega la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 del 6 ottobre 2022, è possibile trasmetterla anche successivamente agli ordinari termini previsti dall’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. È infatti possibile ampliare la finestra temporale di invio per coloro che non hanno trasmesso entro i termini la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”: istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

In altri termini, l’effetto salvifico del suddetto istituto, è ammesso anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:

— sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;

— i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;

— non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;

— sia versata la misura minima della sanzione prevista.

Come anticipato, se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione. In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle indicazioni fornite nella citata circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.

Per usufruire della remissione in bonis, come accennato, è necessario versare un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, corrispondente a 250 euro. Detta sanzione:

— deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;

— non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame

Per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 15 ottobre 2022, la sanzione è dovuta solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 58 dell’11 ottobre 2022, con oggetto: «COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LO SCONTO IN FATTURA O LA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS EDILIZI – REMISSIONE IN BONIS – Adempimenti formali per la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali – Assolvimento tardivo – Versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012) – Art. 121, del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Art. 2, comma 1, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L 26/04/2012, n. 44»

 

Vedi anche:

Cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi. Le novità introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-bis. Nuovi chiarimenti sulla cessione crediti e istruzioni su come rimediare in caso di ritardi o errori nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33 E del 6 ottobre 2022: «BONUS EDILIZI – Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Attività di controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti – Circolazione e utilizzo dei crediti derivanti da bonus edilizi – Disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione – Modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti” – Regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione – Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti – Comunicazione di opzioni – Remissione in bonis – Criticità relative ai rapporti tra cedente e cessionario – Adempimenti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio) – Art. 14, del D.L. 17/05/2022, n. 50, conv., con mod., dalla L. 15/07/2022, n. 91 – Art. 33-ter, del D.L. 09/08/2022, n. 115, conv., con mod., dalla L. 21/09/2022, n. 142»




Istituti nuovi codici tributo. Da oggi possibile versare le somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

Diffuse dall’Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

 

 




Tax credit per lo sviluppo della formazione dei manager, per il rafforzamento del sistema delle società benefit, nonché per gli interventi conservativi su immobili storici. Tris di causali e codici tributo | Le ultime sulla disciplina CFC

Diffuse dall’Agenzia delle Entrate, la seguenti risoluzioni:

  • risoluzione n. 42/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit (articolo 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  • risoluzione n. 43/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite F24, del credito d’imposta per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (art. 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
  • risoluzione n. 44/E del 27 luglio 2022, che istituisce il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali (articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

On-line, inoltre, la circolare n. 29/E del 28 luglio 2022, che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina sulle Società Controllate Estere (CFC) (articolo 167 del TUIR, come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 142/2018), con specifico riferimento ai seguenti profili:

  • tassazione per trasparenza e fuoriuscita dal regime CFC;
  • trasferimento di sede e operazioni straordinarie che comportano la confluenza della CFC nel soggetto residente.

I chiarimenti integrano i paragrafi 7.3 e 8 della circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.




Bonus energia e gas naturale: i codici tributo per fruire delle agevolazioni dei decreti “Energia”

Pubblicati i codici tributo per le aziende a forte consumo di energia elettrica e gas naturale e per le imprese diverse da quelle a forte consumo che intendono usufruire dei contributi straordinari previsti dai decreti “Energia” n. 17 e n. 21 del 2022. Con la risoluzione n. 18/E di oggi (di seguito riportata) vengono infatti istituiti i codici che possono essere utilizzati dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, finalizzata a garantire una parziale compensazione degli extra costi sostenuti l’acquisto di energia e gas.

 

In cosa consistono i bonus energia e gas

 

In particolare, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per le imprese a forte consumo di gas naturale, invece, il contributo è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Rientrano nelle agevolazioni anche le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia e gas, per le quali il bonus è pari al 12% e al 20% rispettivamente (articoli 3 e 4 del D.L. n. 21/2022). I crediti d’imposta, in base alle condizioni indicate nelle rispettive discipline, sono utilizzati in compensazione mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.

 

I codici tributo

 

I codici tributo da indicare nell’F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono:

“6961” – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022);
“6962” – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6963” – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
“6964” – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

 

La risoluzione di oggi spiega che il termine del 31 dicembre 2022 si applica anche al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” (risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 14 aprile 2022)

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 18 del 14 aprile 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare:

  • l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello stesso articolo 5, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 20 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
  • l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno

 

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

“6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.

“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.

“6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Si evidenzia che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti d’imposta indicati nella presente risoluzione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo “6960” con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022.




Bonus per imprese energivore. Pronto il codice tributo per fruire dell’agevolazione

Pronte le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) di ottenere il credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni-ter, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. La risoluzione n. 13/E pubblicata oggi (di seguito riportata) istituisce infatti il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017.

 

Un credito d’imposta a sostegno dei consumi

 

L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

 

I requisiti per fruire del beneficio

 

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

 

Il codice tributo

 

Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è “6960”. Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 marzo 2022)

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 21 marzo 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

 

L’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

In proposito, il comma 2 dello stesso articolo 15 stabilisce che il suddetto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

·    “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

 

 




Superbonus e altri bonus edilizi: i codici tributo per individuare crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate a decorrere dal 17 febbraio 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 (di seguito riportata) ha istituito il codici tributo identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto di bonus edilizi comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 12 del 14 marzo 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022

 

L’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121 possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati.

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di:

1) recupero del patrimonio edilizio, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

2) efficienza energetica, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ecobonus) e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

3) adozione di misure antisismiche, di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 (c.d. sismabonus) e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

4) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. bonus facciate), di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5) installazione di impianti fotovoltaici, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

6) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. superbonus);

7) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Tanto premesso, tenuto conto che il recente intervento normativo sopra richiamato ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7717” denominato   “SCONTO    –     ELIMINAZIONE    BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti cedibili o utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121 (da ultimo, il provvedimento del 3 febbraio 2022).

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.

Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti; i successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022.

I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.




F24: tris di codici tributo dall’Agenzia delle entrate

Pubblicate dall’Agenzia delle entrate le risoluzioni:

  • 69/E del 10 dicembre 2021 che istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81 del D.L. n. 104/2020;
  • 70/E del 10 dicembre 2021 che istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ACE, di cui all’articolo 19 del D.L. n. 73/2021;
  • 71/E del 10 dicembre 2021 che rinomina il codice tributo per il versamento della commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 178/2020.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 69 del 10 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 70 del 10 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta ACE di cui all’articolo 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 10 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE – Ridenominazione del codice tributo “2900” per il versamento, tramite modello F24, della commissione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta, di cui all’articolo 1, comma 241, della legge 30 dicembre 2020, n. 178