Revisione legale. I Commercialisti aggiornano la metodologia

Nel documento del Consiglio nazionale, corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi, focus sull’approccio per i collegi sindacali nelle imprese di minori dimensioni

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha reso disponibile la seconda edizione del Manuale Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” corredato da un Audit Tool in Excel per la gestione degli incarichi di revisione legale, entrambi elaborati nell’ambito dell’Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)” coordinata dai Consiglieri Nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

Il Manuale fornisce orientamenti, indicazioni metodologiche e procedure operative non vincolanti per favorire un’applicazione coerente dei principi di revisione nel contesto di una revisione dei bilanci di un’impresa di minori dimensioni svolta dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

L’Audit Tool contiene esemplificazioni di modelli e carte di lavoro, tra loro interfacciate e collegate ai capitoli del Manuale, utili alla documentazione e archiviazione del lavoro di revisione svolto. Il Manuale e l’Audit Tool completano il set documentale, del quale fa parte anche il Toolkit per la gestione della qualità già pubblicato a dicembre (si veda l’Informativa n. 188/2025), che il Consiglio Nazionale mette a disposizione degli iscritti che ricoprono il doppio ruolo di sindaco-revisore di un’impresa meno complessa.

Il set di strumenti operativi è disponibile nell’area riservata del sito del Consiglio Nazionale.

“Questo volume – afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio – muove dall’assunto che la revisione legale venga svolta in conformità ad un unico set di principi di revisione internazionali ISA Italia confezionati per essere applicati, seppur in maniera scalabile e proporzionata, sia in contesti aziendali di medie e grandi dimensioni, società quotate e altri enti di interesse pubblico, sia in contesti di dimensioni e complessità minore. L’auspicio del Consiglio Nazionale è che presto si possa migrare verso un principio di revisione “ad hoc” per i bilanci delle imprese meno complesse che consenta di ottenere lo stesso livello qualitativo di una revisione dei bilanci più complessi ma con regole e linee guida più chiare, comprensibili e concise”.

 

“Il documento – spiegano Ancarani e Masini – fornisce un approccio metodologico comune orientato a perseguire la qualità nello svolgimento degli incarichi di revisione legale. Al tempo stesso, al fine di perseguire l’obiettivo complessivo della qualità, il Consiglio Nazionale ha realizzato un Toolkit per la gestione interna della qualità per il sindaco-revisore che fornisce un supporto operativo alla configurazione, all’implementazione e alla messa in atto di un sistema di gestione della qualità conforme ai principi di gestione della qualità in vigore dal 1° gennaio 2025. Auspichiamo che il presente documento, unitamente al Tool Excel ed al Toolkit per la gestione della qualità, opportunatamente declinati alle singole fattispecie, possano continuare a rappresentare una solida metodologia generalmente condivisa da tutti i colleghi”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2026)




Uso dell’Intelligenza Artificiale: I Commercialisti pubblicano la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l’obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo L’Aiuto Intelligente al Commercialista, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

La clausola, elaborata dalla Commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del CNDCEC con la collaborazione della Commissione Deontologia e della Commissione Compensi Professionali, rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti. L’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale:

  • Finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
  • Responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
  • Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
  • Trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
  • Diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 ottobre 2025)

Link ad un esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

(da Guida operativa di intelligenza artificiale)

Vedi anche il modulo informativo realizzato da ANF (Associazione Nazionale Forense) e Confprofessioni destinato ai professionisti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.




Legge n. 132/2025. Intelligenza artificiale nelle professioni solo di supporto | Cenni sulle regole per avvocati, commercialisti e consulenti (art. 13)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» La L. 132/2025 entra in vigore il  10 ottobre 2025  e si applica “in coerenza” con l’AI Act Regolamento UE 2024/1689: quindi l’“AI Act” resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

 

La legge n. 132/2025 tra riferimenti all’AI Act e deleghe al Governo

 

Secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire, riguardo a quest’ultima, dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984), il Regolamento ha preminenza sulla legge italiana. La L. n. 132/2025, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nostrana e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest’ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri. Si ricorda, l’AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 24, commi 1 e 2, contiene una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2024/1689.

 

Professioni intellettuali. Uso dell’Ai limitata solo alle attività strumentali e di supporto

 

Del contenuto della “legge italiana” sulla intelligenza artificiale, si evidenza che con l’articolo 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali), con l’inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i limiti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all’uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale.

L’articolo 13, limita alle attività strumentali e di supporto l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

Più nel dettaglio, l’articolo 13 concerne l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) nelle professioni intellettuali. Peraltro, le definizioni di “sistema di IA” e “modelli di IA” rinviano direttamente all’AI Act.

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

 Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall’articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

 

Il comma 1, dell’articolo 13, (testo di seguito riportato) come anticipato, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Nella relazione illustrativa osservato che, in base al comma in esame, il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo). Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente). Riguardo all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti, cfr. anche la disciplina di delega di cui all’articolo 24, comma 2, lettera f), della legge in esame.

 

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Art. 13
Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

 

Si sottolinea che la disciplina di cui al presente articolo 13 è inerente ai contratti di prestazione d’opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante – opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto.

 

 

 

 




Revisione EE.LL.: dai commercialisti il parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza | Uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali 

La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenzaè il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti nell’ambito dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica” dei Consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri per di fornire uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

Il testo riguarda, in particolare, la predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui all’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Testo Unico degli enti locali. L’istituto giuridico della “somma urgenza” è un istituto che, negli ultimi anni, ha visto una frequenza di utilizzo sempre maggiore in ragione del verificarsi di eventi naturali, fenomeni atmosferici, etc. che comportano il sostenimento di spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità, caratteristica che comunque richiede sempre un utilizzo attentamente valutato e giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.

Il documento è articolato in due sezioni dedicate a definire l’approccio metodologico che il revisore deve adottare per l’espressione del proprio giudizio: la prima sulle specifiche verifiche da effettuare e una seconda dedicata al modello di verbale che il revisore può utilizzare per la redazione del proprio parere.

A tal proposito, gli autori ricordano che non compete all’organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall’ente locale nell’esercizio della propria autonomia: la funzione di collaborazione dell’organo con il Consiglio dell’ente deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell’ente e deve essere disciplinata in ordine all’individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto consente all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, permette di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche. Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’ente locale, errori del tipo non rilevato.

Il modello, senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio. Si tratta di uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato, integrato e utilizzato a discrezione del revisore. L’organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo. (Così, comunicato stampa Cndcec del 14 luglio 2025)

Link al documento pubblicato dal Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti

(Link esterno verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: https://www.commercialisti.it/)




Regime di responsabilità dei sindaci. Il nuovo articolo 2407 del codice civile in vigore dal 12 aprile

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 la Legge 14 marzo 2025, n. 35 (di seguito riportata), recante la modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Legge 14 marzo 2025, n. 35

 Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

 In G.U. n. 73 del 28 marzo 2025 e in vigore dal 12 aprile 2025

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

 

1. L’articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2407 (Responsabilità). – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 14 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Brevi sulla cd. “perimetrazione” della responsabilità dei componenti del collegio sindacale

 

L’ unico articolo della legge n. 35/2025, modifica l’articolo 2407 del codice civile, al fine di sostituire il regime la responsabilità, solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei collegi sindacali con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

 

Nel dettaglio, le modifiche sostituiscono il secondo comma e aggiungono un comma finale; la modifiche incideno radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci.

 

Si ricorda che i commi non modificati, ovvero il primo ed il terzo, stabiliscono, rispettivamente che:

  • i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio (responsabilità esclusiva);
  • all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari (terzo comma).

 

Più nel dettaglio, il terzo comma (non modificato) dell’art. 2407 c.c. prevede che all’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari. Più nel dettaglio si tratta dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.), dell’azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis c.c.), dell’azione proposta dai creditori sociali (art. 2394 c.c.); delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 2394-bis c.c.) e infine dell’azione individuale del socio e del terzo (art. 2395 c.c.).

 

Le novelle

 

Il limite massimo alla responsabilità di ciascun membro del collegio sindacale. Il sistema del multiplo del compenso

 

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri (al di fuori delle ipotesi di dolo), sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l’entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni:

  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
  • da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

 

Tali limitazioni non trovano applicazione nei casi in cui i sindaci abbiano agito con dolo.

 

Da punto di vista soggettivo, la responsabilità ex nuovo comma secondo dell’articolo 2407 c.c. riguarda ovviamente i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi e si applica a tutti i componenti degli organi di controllo delle società di capitali e delle società cooperative, siano essi sindaci unici o membri di un collegio sindacale. La nuova disciplina non si applica ai revisori legali di S.R.L. nominati ai sensi dell’articolo 2477 c.c.

 

I nuovi termini di prescrizione

 

L’ultimo comma, aggiunto dalla legge in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell’art. 2429 c.c.

 

 

Il Testo dell’art. 2407 del Codice civile (previgente e modificato dalla legge 14 marzo 2025, n. 35)

Normativa previgente

Normativa post Legge 14 marzo 2025, n. 35

Codice civile

Art. 2407

Responsabilità

Responsabilità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio

Non modificato

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso

All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Non modificato
 

L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.




Revisori della sostenibilità. Le regole per l’abilitazione delle persone fisiche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Con decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) è stato affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all’obbligo di marcatura, nonché all’osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, «il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».

 

Pubblicato sulla G.U. il DM relativo all’abilitazione dei revisori allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

 

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis prevedendo due diverse fasi per l’invio delle domande di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità – cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione tenuto conto della numerosità dei soggetti coinvolti e della relativa modalità di processare le domande pervenute.

Con l’entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis del Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025,  recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.» (cd. “Decreto Milleproroghe).

 

Modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione

 

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l’articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione:

 

Fase 1  (a decorrere dal 4 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.M. 19/02/2025)

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

Le istanze di abilitazione presentate da soggetti diversi da quelli individuati nell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 prima della data indicata nella determina saranno considerate inammissibili.

Per maggiori informazioni su come trasmettere l’istanza di abilitazione relativa alla Fase 1 visita l’apposita pagina (clicca qui). Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial. (link esterno verso il sito: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 

Fase 2 – (a decorrere dalla data indicata nella determina del ragioniere generale dello stato, da adottare a conclusione dell’implementazione dell’applicativo di gestione e controllo automatico delle istanze di abilitazione il cui rilascio è previsto nel secondo semestre 2025)

 

Nella Fase 2 si completa la possibilità di ottenere l’abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi – riferiti integralmente al 2024 o al 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all’istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

 

Fase 3 – (abilitazione a regime)

 

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all’articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle Fasi 1 e 2.

Fonte: portale della revisione legale – https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 




Triennio formativo 2023-2025 revisori. Obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità

È stata pubblicata nel sito della Ragioneria Generale dello Stato, la circolare del 12 novembre 2024, n. 37, con ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo del 6 settembre 2024, n. 125, di recepimento della direttiva UE 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive”. 




Revisori legali. Cancellati dal registro 817 revisori persone fisiche e 5 società

Con n. 2 decreti Mef-Rgs dell’Ispettore generale capo di Finanza del 7 novembre 2024 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 5 società di revisione e n. 817 revisori persone fisiche ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01.

Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr. FAQ n. 10 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

Link al testo del Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 231974 del 7 novembre 2024, che dispone la cancellazione di n. 422 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, per mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)
Link esterno verso il sito:
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/decreto_cancellazione_422PF_5PG.pdf

 

Link al testo del Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 231976 del 7 novembre 2024, che dispone la cancellazione di n. 395 revisori persone fisiche, per mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Link esterno verso il sito:
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/decreto_cancellazione_395PF.pdf

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 901 revisori persone fisiche e 3 società

Visto il provvedimento MEF – RGS – Prot. 278175 del 6 dicembre 2023 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 15 società di revisione legale e n. 2.243 revisori persone fisiche che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2023 e/o annualità precedenti e rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 3 società di revisione e n. 901 revisori persone fisiche risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva, con decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 209538 del 26 settembre 2024, (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 3 società di revisione (vedi allegato A, al Decreto) e n. 901 revisori persone fisiche (vedi allegato B, al Decreto), ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può re-iscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr.  FAQ n. 6 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

 

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 538 persone fisiche e 1 società. Sospesi 4.478 persone fisiche e 35 società

Con tre diversi provvedimenti decreto Mef-Rgs, rispettivamente dell’8 luglio 2024, del 22 luglio 2024 e 23 luglio 2024 cancellati n. 538 revisori persone fisiche e n. 1 società di revisione dal Registro dei revisori legali; solo sospesi n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche.

Si seguito i link ai provvedimenti dell’Ispettore generale capo di finanza

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 181761 del 08/07/2024, con il quale è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 2 revisori persone fisiche, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 187803 del 22 luglio 2024, con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 188332 del 23 luglio 2024, con il quale disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 536 revisori persone fisiche e n. 1 società di revisione, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

 




Esame revisore legale 2023. Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 22 del 15 marzo 2024 è stato pubblicato il diario (di seguito riportato) delle prove scritte dell’esame di abilitazione per l’esercizio della revisione legale – sessione 2023.

Le prove di svolgeranno nei giorni 27 e 28 maggio 2024 presso la sede della Pontificia facoltà teologica San Bonaventura – Seraphicum in via del Serafico 1, Roma.

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIARIO

Diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Sessione 2023. (GU n. 22 del 15-3-2024)

Si avvisano i candidati all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 65 del 29 agosto 2023, che le prove d’esame si terranno presso la Pontificia Facoltà teologica San Bonaventura -Seraphicum in via del Serafico 1, 00142, Roma.

L’accesso dei candidati alla sede di svolgimento delle prove è stabilita a partire dalle ore otto e fino alle ore nove di ciascun giorno di esame come di seguito indicato:

27 maggio 2024: prima e seconda prova scritta;
28 maggio 2024: terza prova scritta.

I candidati per essere ammessi allo svolgimento delle prove devono essere in possesso di idoneo documento d’identità personale in corso di validità e della ricevuta di iscrizione all’esame di cui all’art. 2, comma 2 del bando.

Ogni eventuale modifica riguardante la sede, la data e l’ora delle prove d’esame potrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» –n. 32 del 19 aprile 2024 nel caso in cui non sia pubblicata alcuna ulteriore comunicazione, il diario delle prove d’esame di cui al presente avviso si intende confermato.

La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati.

L’elenco dei candidati ammessi è depositato almeno venti giorni prima dell’inizio delle prove presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it

 

Per saperne di più:
vedi nel sito revisionelegale.mef.gov.it la pagina dedicata:
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/esameDiIdoneitaProfessionalePerRevisoreLegale/Esame-2023/




Contributo annuale 2024 per gli iscritti al registro dei revisori. Il pagamento tardivo (entro 3 mesi) evita la sospensione per morosità

Si avvisano gli iscritti al registro dei revisori che non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale per l’anno 2024, determinato nella misura di 47,00 euro, di procedere al più presto al fine di evitare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010 (sospensione per morosità).

Gli accertamenti per il mancato pagamento del contributo annuale da parte del Mef avverranno nei termini di cui al citato articolo 24-ter, ovvero decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il versamento, fissata nel 31 gennaio di ciascun anno.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda, infine, che è possibile consultare lo stato dei pagamenti accedendo alla propria area riservata presente nel sito della revisione.  

(Così, nota del 08/02/2024 pubblicata nel sito istituzionale della revisione legale: www.revisionelegale.mef.gov.it)




Revisori legali. Pubblicato l’elenco dei 424 candidati per l’esame di abilitazione professionale

Pubblicato l’elenco dei 424 candidati ammessi alle prove scritte dell’esame di idoneità professionale all’esercizio della revisione legale, sessione 2023.

La commissione esaminatrice dell’esame di idoneità professionale all’esercizio della revisione legale, nominata con Decreto del Direttore generale del Dipartimento degli Affari di Giustizia – Direzione generale per gli affari interni, del 2 gennaio 2024, nella seduta del 2 febbraio 2024, ha proceduto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.M. 63/2016, alla verifica della regolarità delle domande di ammissione all’esame e alla formazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. L’elenco è stato pubblicato sul sito web del Mef, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione.

Ai candidati non ammessi sarà inviata comunicazione scritta.

La data, l’ora e la sede delle prove di esame saranno comunicate con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale Concorsi ed esami n. 22, del 15 marzo 2024, almeno trenta giorni prima della prima prova scritta.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede indicata, nel giorno e nell’ora specificati nella predetta Gazzetta Ufficiale.

Elenco candidati ammessi alle prove scritteLink esterno verso: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/rev_elenco-generale-424-ammessi_esame.pdf

Componenti della Commissione esaminatrice per l’esame di idoneità professionale per l’abilitazione dell’esercizio di revisione legale.

Fonte: portale della revisione legale (Mef) – https://www.revisionelegale.mef.gov.it/




Iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. Adempimenti per il versamento del contributo annuale di iscrizione

Si fa presente che ciascun soggetto iscritto all’Elenco dei revisori degli enti locali è tenuto a pagare il contributo annuo, di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n.79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.131, entro il termine del 30 aprile di ogni anno come previsto dal decreto del Ministro dell’interno del 21 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.214 del 12 settembre 2013.

A partire dal 2024, ciascun revisore iscritto nell’Elenco in vigore dal 1° gennaio riceverà, sulla propria casella PEC indicata in sede di domanda, apposito avviso di pagamento PagoPA per il versamento annuo di euro 25,00.

Ad avvenuto pagamento, il revisore non dovrà più procedere all’inserimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato.

Il sistema non trasmetterà l’avviso PagoPA nel caso in cui il pagamento del contributo per l’iscrizione all’Elenco 2024 sia stato già effettuato con altre modalità e gli estremi del versamento siano stati già inseriti dal revisore nell’area riservata.

Nel caso di avvenuto pagamento senza l’inserimento a sistema dei relativi dati, il revisore riceverà l’avviso PagoPA e, in tal caso, non ne dovrà tener conto e trasmettere copia del pagamento effettuato alla mail supporto.revisori@interno.it per la successiva regolarizzazione da parte dell’Ufficio.

(Così, comunicato del 1° febbraio 2024 pubblicato nella sezione “Direzione Centrale per la Finanza Locale” del sito del Ministero dell’Interno: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-1deg-febbraio-2024)




Registro dei revisori. Disposta la sospensione di 2.243 persone fisiche e 15 società

Con decreto prot. n. 278175 dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 dicembre 2023 (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/REV_decreto_sospensione_15pg_2243pf.pdf) è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di n. 15 società di revisione legale di cui all’allegato A del decreto Mef-Rgs e di complessivi n. 2.243 revisori persone fisiche iscritti al Registro di cui agli allegati B, C, D, E e F al citato decreto, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La sospensione dal Registro dei revisori legali è motivata dal mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

In particolare, nel decreto Mef-Rgs, evidenziato che, decorso il termine assegnato, risulta la mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva per:

  • 15 società di revisione legale di cui all’allegato A, morose per l’annualità 2023;
  • 16 revisori persone fisiche di cui all’allegato B, morosi per le annualità 2022 e 2023;
  • 2 revisori persone fisiche di cui all’allegato C, morosi per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
  • 1 revisore persona fisica di cui all’allegato D, moroso per l’annualità 2021;
  • 3 revisori persone fisiche di cui all’allegato E, morosi per l’annualità 2022;
  • 2.221 revisori persone fisiche di cui all’allegato F, morosi per l’annualità 2023.

Peraltro, lo stesso decreto avverte, che «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del presente provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Link al decreto MEF-RGS – prot. n. 278175 dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 dicembre 2023

Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Del decreto è dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.




Revisori legali. Applicate le prime sanzioni per la mancata comunicazione incarichi e domicilio digitale

Sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

A seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuative il Mef ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del D.M. 145/2012) e la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 – da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.




Revisori legali. Cancellati dal registro 724 revisori persone fisiche e 5 società di revisione già oggetto di sospensione

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 18 settembre 2023 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Link al Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023

 – Link esterno verso il sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

La cancellazione segue il Decreto MEF – RGS – Prot. 177279 del 23 giugno 2022 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. complessivi 2.500 revisori persone fisiche e n. 25 società di revisione, che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per le annualità 2021 e 2022.

Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva; il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023, ne ha disposto la cancellazione.




Pubblicato il bando per l’esame di idoneità professionale per Revisore Legale 2023

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il bando per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. 

 

Modalità di presentazione della domanda

 

Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dall’articolo 2 del bando. È stata predisposta, a tal fine, un’apposita applicazione informatica che resterà accessibile su questo sito istituzionale fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

 

Termine di presentazione delle domande

 

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.

 

Requisiti

 

I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Avvertenze

 

Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando. Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Ai fini della regolarità della domanda, si rammenta che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

Resta inteso che la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese di luglio 2023,  anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame.

 

Pagamento

 

Il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame di cui all’articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nella misura di euro 100,00. Dovrà, inoltre, assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente. Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA»

 

Per saperne di più:  vai alla sezione tematica del portale della revisione legale

 




Revisione legale, adottati nuovi principi professionali internazionali sulla gestione della qualità

Con determina del Ministero dell’economia e delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) n. RR 184 dell’8 agosto 2023 sono stati adottati alcuni principi professionali internazionali (Italia).

In particolare, i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali ISQM (Italia) 1 (Gestione della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete o limitate del bilancio o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione “Incarichi di assurance” o servizi connessi), ISQM (Italia) 2 (Riesame della qualità degli incarichi) e il principio di revisione ISA (Italia) 220 (Gestione della qualità dell’incarico di revisione contabile del bilancio) aggiornato, preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati.

Tali principi sono stati predisposti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220, salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l’ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e l’ISA Italia 220.

Il testo della determina e i principi professionali di revisione sono stati pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale all’indirizzo:

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale

Il testo della determina MEF-RGS, RR 184 dell’8 agosto 2023, pubblicata il 5 settembre

Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia)




Registro dei revisori legali. Sospese 2 società e 1.208 persone fisiche

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 24 luglio 2023, prot. 204669 è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 di n. 2 società di revisione legale e di complessivi n. 1.208 revisori persone fisiche indicati negli allegati A, B, e C del citato decreto. (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/REV_decreto_sospensione_2pg_1208pf.pdf).

La sospensione dal Registro dei revisori legali è motivata dal mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  2 società di revisione legale e 1.205 revisori persone fisiche, di cui agli allegati A e B, hanno omesso di pagare l’annualità 2022, mentre 3 revisori di cui all’allegato C sono morosi per le annualità 2021 e 2022.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data provvedimento del 24 luglio 2023, prot. 204669, senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Link al decreto MEF-RGS – 24 luglio 2023, prot. 204669  – Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it




Adottato il Codice italiano di etica e indipendenza dei revisori

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il «Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti», anche denominato “Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento si compone della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, di una Introduzione, di un Glossario e del corpo dei principi. Il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

Il testo del codice, l’introduzione, il glossario, la guida e la determina di adozione sono consultabili per mezzo dei sottostanti link. (https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

 

Il Testo della Determina

Introduzione

Glossario

Codice

Guida al codice etico e di indipendenza




Collegio sindacale, dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i nuovi modelli di relazione aggiornati

Pubblicata anche la versione aggiornata del verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato le versioni aggiornate dei documenti sulla “Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti e sulla “Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022”. Entrambi i lavori rientrano nell’attività dell’area di delega dei Consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini.

Il documento sulla relazione unitaria – a cura della Commissione del Consiglio nazionale “Sfida Qualità”, presieduta da Ermando Bozza -, giunto all’ottava edizione, nell’ottica di fornire uno strumento tecnico e operativo ai sindaci-revisori, propone una disamina delle principali novità caratterizzanti il bilancio d’esercizio 2022 e dei conseguenti riflessi sulla relazione unitaria dei sindaci-revisori.

Le casistiche che si possono presentare sono molteplici e non standardizzabili, per cui il documento si prefigge di fornire utili indicazioni nella delicata fase di reporting ai soci, senza avere pretesa di esaustività. La relazione unitaria dei sindaci-revisori è, infatti, la sintesi finale dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio sociale e delle procedure di revisione svolte in risposta ai rischi di errori significati identificati e valutati. Le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione, seppur caratterizzati da evidenti differenze, presentano aspetti sinergici che trovano la migliore capacità informativa laddove si opti per una relazione unitaria che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell’attività di vigilanza e di revisione. Il documento comprende anche le ipotesi di coordinamento delle osservazioni e proposte che l’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., deve fare ai soci al fine dell’approvazione del bilancio, con i diversi casi di giudizio di revisione con modifica.

Vengono inoltre fornite nella sezione “Allegati” due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza o in presenza di esercizio di deroghe straordinarie quali quelle relative alla sospensione degli ammortamenti (misura prorogata con L. n. 25/2022, ai bilanci dell’esercizio 2022) e al rinvio dell’obbligo “ricapitalizza o liquida” delle perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (ovvero degli artt. 2482-bis e 2482-ter per le S.r.l.), misura estesa, con legge 24 febbraio 2013, n. 14, anche alle perdite 2022. Completa il set degli allegati il modello di rinuncia ai termini concessi ai soci dall’art. 2429, co. 3, c.c.

Come di consueto, il Consiglio Nazionale ha pubblicato anche il modello della relazione all’assemblea dei soci redatta dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale della società.

Si tratta del modello di relazione ex art. 2429, comma 2, c.c. che il collegio sindacale o il sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l., redigono e depositano in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Il documento è stato curato dalla Commissione “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, presieduta da Nicola Cavalluzzo. Tutta l’attività svolta nel corso dell’esercizio dall’organo di controllo trova la sua sintesi nel “rapporto” annuale ai soci. Pertanto, anche quest’anno si è proceduto ad aggiornare il modello della relazione all’assemblea dei soci, rivedendo e approfondendo quello dello scorso anno, alla luce delle significative novità normative intervenute nel frattempo. Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, pubblicate da questo Consiglio nazionale nel 2020 e aggiornate a gennaio 2021 e, più specificatamente, alle raccomandazioni contenute nella Norma 7.1. “Struttura e contenuto della relazione dei sindaci”.

Per quanto sopra, e considerate le disposizioni del c.d. decreto Milleproroghe in ordine alla possibilità di “sterilizzare” le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, al fine di fornire un utile strumento di lavoro per i Professionisti il Consiglio nazionale ha messo a disposizione anche l’aggiornamento del “Verbale di presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina temporanea di cui all’art. 6 D.L. n. 23/2020 in caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c. e osservazioni del collegio sindacale. (Così, comunicato stampa Cndcec del 29 marzo 2023)

 Link ai documenti

La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti

Link  esterno verso: https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1502832




Assirevi pubblica un documento di ricerca che contiene le linee guida utili per l’attività del revisore finalizzate all’espressione del giudizio sulla conformità alle disposizioni del Regolamento ESEF

Assirevi – Associazione Italiana Revisori Contabili ha pubblicato, nel proprio sito web (http://www.assirevi.com), il documento di ricerca n. 252 che contiene le linee guida utili per l’attività del revisore con riferimento alla seconda fase temporale scandita dal Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 e successive modifiche, che prevede la marcatura con il linguaggio XBRL delle informazioni contenute nelle note illustrative o esplicative del bilancio consolidato IFRS che corrispondono agli elementi obbligatori della tassonomia di base contenuti nella Tabella 2 dell’Allegato II del Regolamento Delegato. Il documento di Ricerca ha lo scopo di definire linee guida utili per il revisore incaricato dello svolgimento delle procedure previste dal principio di revisione (SA Italia) 700B, finalizzate all’espressione del giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018 e successive modifiche.

 

 




Contributo annuale 2023 per il registro dei revisori legali. In arrivo l’avviso di pagamento a mezzo PEC

Il 31 gennaio 2023 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2023, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 318 del 23/12/2020)è pari ad euro 35,00.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) e, in via residuale, tramite posta ordinaria.

In caso di mancata ricezione dell’avviso è possibile in ogni caso procedere al pagamento del contributo con le modalità indicate nella sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda infine che nell’area riservata, accessibile tramite SPID, sarà possibile per ciascun revisore consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l’indirizzo PEC.

Riguardo all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) si sollecita, per coloro che non avessero ancora provveduto, l’inserimento di tale dato, al fine di non incorrere nelle sanzioni espressamente previste dall’articolo 13 del Regolamento n. 135 del 2021 in caso di inosservanza di tale obbligo.

(Così, comunicazione pubblicata 4 gennaio 2023 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)

 

Link al testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, recante: «Regolamento concernente la procedura per l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. In vigore dal 19 ottobre 2021

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2023. Alle ore 12.00 del 19 dicembre 2022 scade il termine di presentazione delle nuove domande di iscrizione e gli adempimenti per i soggetti già iscritti

Avviso pubblico della Direzione centrale per la finanza locale – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno – per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali – Anno 2023 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti.

“Si rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del 3 novembre 2022, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, formato in applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012, di seguito Regolamento, sono tenuti, ai sensi dell’articolo 8 dello stesso Regolamento, a dimostrare il permanere dei requisiti previsti dall’articolo 3 a pena di cancellazione dall’elenco.

Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del Regolamento.

Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.

1. Termine utile per la presentazione delle domande

Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 19 dicembre 2022.

A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate”.

Come si evince dal sopra riportato stralcio dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Interno, opportunamente segnalato con l’informativa n. 100 dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili – per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2023, dal quale verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2023entro il termine perentorio del 19 dicembre 2022 alle ore 12.00, i residenti nelle regioni a statuto ordinario iscritti nell’Albo, nonché nel Registro dei revisori legali, possono presentare domanda per l’inserimento nell’elenco ovvero, se già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2022, comprovare il permanere dei requisiti per l’iscrizione, secondo le modalità indicate nel predetto avviso.