Professionisti: la partecipazione a una rete-contratto tra non fa perdere, di per sé, il regime forfetario

Con la Risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sull’ambito applicativo del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), fornendo un importante chiarimento in merito alla partecipazione di un professionista forfetario a un contratto di rete di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017.

Il quesito assume rilievo pratico perché affronta una delle principali cause ostative al regime agevolato, vale a dire quella prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, che preclude l’accesso (o la permanenza) nel forfetario ai soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllano S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente.

 

Il caso esaminato

 

L’istanza riguarda una professionista in regime forfetario che intende aderire, a una “rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete contratto”, con dei colleghi.

Tale rete è finalizzata alla realizzazione di un programma comune, con possibilità di ricorrere alla codatorialità di personale dipendente, i cui costi sarebbero ripartiti pro-quota tra i professionisti, senza alcuna remunerazione aggiuntiva per il soggetto incaricato degli adempimenti amministrativi.

L’istante chiede se tale partecipazione possa integrare la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57.

 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

 

Nel parere, l’Agenzia richiama anzitutto la ratio della causa ostativa, chiarita dalla circolare n. 9/E del 2019: evitare l‘assoggettamento a diversi regimi di tassazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti; tuttavia, l’effetto segregativo è ora più accentuato, al fine di evitare il frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

Successivamente, l’Amministrazione analizza la natura giuridica e fiscale del contratto di rete, richiamando i propri precedenti di prassi (circolari n. 4/E del 2011 e n. 20/E del 2013), secondo cui:

  • la rete-contratto non è un soggetto autonomo ai fini tributari;
  • non determina l’estinzione né la modifica della soggettività dei partecipanti;
  • costi e ricavi derivanti dall’attuazione del programma di rete restano imputati direttamente ai singoli aderenti, ciascuno secondo le regole fiscali proprie.

Tali principi, osserva l’Agenzia delle entrate, sono applicabili mutatis mutandis anche alle reti­contratto costituite tra esercenti arti e professioni.

 

L’esclusione della causa ostativa

 

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia conclude che la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra, di per sé, la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014.

La rete, infatti:

  • non ”esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”;
  • non realizza un effetto di frazionamento dell’attività professionale;
  • non determina la produzione di redditi imputabili a un soggetto diverso dal professionista.

Ne consegue che il professionista può aderire alla rete e permanere nel regime forfetario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e che non ricorrano ulteriori cause ostative.

 

Il limite: il rischio di una società di fatto

 

L’Agenzia, tuttavia, puntualizza che qualora l’attività svolta tramite la rete­contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa in commento, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo [cfr. citata lettera b)].

 

Considerazioni conclusive

 

La Risposta n. 24/2026 rappresenta un chiarimento favorevole per i professionisti in regime forfetario che intendono collaborare in forma strutturata, confermando che:

  • la rete-contratto è compatibile con il regime forfetario;
  • la verifica va condotta sul piano sostanziale, evitando che la rete si trasformi in un centro autonomo di imputazione dell’attività economica.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 9 febbraio 2026, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Causa ostativa ex art. 1, comma 57, lett. b), della L. n. 190 del 2014 – Contratto di rete – Reti­contratto costituite tra esercenti arti e professioni (nella specie medici) – Art. 12, comma 3, della L. 22/05/2017, n. 81 – Non applicabilità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190




Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell’attività comporterebbe altrimenti l’applicazione del regime del margine

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l’Agenzia delle entrate affronta l’interazione tra il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra  il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell’Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l’ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un’attività “astrattamente rientrante” tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (ex art. 36, D.L. 41/1995), l’ostacolo all’accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

  • sia formalizzata all’avvio dell’attività (per i soggetti neoimprenditori);
  • ovvero nell’anno precedente (per soggetti già attivi).

Il regime del margine, in tal senso, rileva solo se effettivamente adottato, e non in ragione della mera riconducibilità oggettiva dell’attività.

Il principio è stato già delineato dalla prassi amministrativa. In particolare:
– nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, § 2.3.1, l’Agenzia ha chiarito che l’incompatibilità con il forfetario scatta solo in caso di concreta applicazione del regime speciale IVA;
– nella Risposta n. 215/2019, si è ammesso l’accesso al forfetario da parte del socio superstite di una snc estinta, che proseguiva individualmente l’attività, previa opzione per il regime ordinario IVA;
– infine, nella Risposta n. 48/2020, si è ritenuto non ostativa la mera appartenenza al comparto “compro oro” qualora il regime del margine non sia mai stato applicato, a condizione che l’opzione per il regime ordinario sia esercitata sull’intera attività.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 181 del 7 luglio 2025: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime speciale IVA ex articolo 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 – Attività di commercio di beni usati di modico valore – Applicabilità del regime forfetario in caso di inizio attività – Opzione, avendone la possibilità, per il regime ordinario IVA – Inapplicabilità delle cause ostative in assenza di utilizzo effettivo del regime speciale – Art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Articolo 36, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85

 




Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)




Vexata quaestio della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’art. 1 L. n. 190/2014, introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Gli interventi del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 8 del 2020,  ha evidenziato di aver sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria la questione della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.00.

Di seguito uno stralcio del documento CNDCEC e gli allegati.

Decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta dalla Legge di bilancio 2020

Con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica (di seguito riprodotta) che il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Sotto il profilo più eminentemente “politico”, al fine di ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dei competenti organi istituzionali che recepisca la predetta soluzione interpretativa, abbiamo promosso le seguenti allegate interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell’economia e delle finanze: la n. 5-03395 (allegato 3) e la n. 5-03396 (allegato 4) presentate il 15 gennaio u.s. in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall’on.le Trano (M5S) e dall’on.le Centemero (L-Sp). Un’analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata anche in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica da parte dell’on.le De Bertoldi (FdI).

Sul punto, il Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, ha annunciato in tempi brevissimi un chiarimento ufficiale che propenderà invece per l’immediata applicabilità della predetta causa ostativa. Alla luce di tali anticipazioni, il CNDCEC ha già predisposto gli emendamenti per un intervento normativo che fissi la decorrenza delle nuove cause ostative dal prossimo anno.

 

Allegato 2

Nota tecnica

Regime forfetario – Nuova causa di esclusione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190

Il comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordinario n. 45) ha aggiunto la nuova lettera d-ter) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario: «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, senza una disciplina specifica relativa alla decorrenza della sua efficacia, che occorre dunque chiarire in via interpretativa.

Al riguardo, va osservato che tale causa di esclusione era stata già introdotta, una prima volta, dall’articolo 1, comma 111, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70), con l’aggiunta della lettera d-bis) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Anche in tale occasione, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, senza una disciplina specifica circa la sua decorrenza. Causa di esclusione che è stata successivamente abrogata per effetto della sostituzione della citata lettera d-bis) ad opera dell’articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), che ha introdotto una nuova causa di esclusione dal regime forfetario per «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro» a cui sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» per effetto dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto in sede di conversione avvenuta con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In occasione dell’originaria introduzione, con legge n. 208/2015, della causa di esclusione per coloro che nell’anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 10 del 4 aprile 2016 (par. 2.3), ebbe modo di precisare che tale causa di esclusione “preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro”.

Tale interpretazione non teneva tuttavia nella giusta considerazione i principi di attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 che contiene disposizioni che, ai sensi del suo stesso articolo 1, comma 1, «costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

In particolare, con riferimento all’efficacia temporale delle norme tributarie, l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, dispone che «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti».

Ne consegue che le modifiche introdotte con disposizione entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno n «si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», ossia dall’anno n+1, e, in ogni caso, «non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore».

È per questo che in occasione delle più recenti modifiche alla causa di esclusione di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 introdotte dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), l’Agenzia delle entrate ha avvertito la necessità di rispettare il principio statutario innanzi richiamato.

In particolare, con riferimento alla riformulata causa di esclusione prevista per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni», l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2), ha precisato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto in tal modo che, in assenza di una specifica norma di decorrenza, l’efficacia temporale immediata di una disposizione che, cambiando le “regole del gioco”, prevede una causa di esclusione che non può essere rimossa dal contribuente, in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione stessa tale causa già sussisteva, si pone in aperto contrasto con i richiamati principi di rango costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. E tanto, si badi bene, con riferimento ad una modifica della causa ostativa di cui alla lettera d) del più volte citato comma 57 di tipo soltanto parziale, essendo già previsto, anche precedentemente alle modifiche recate dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non potessero avvalersi del regime forfetario «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

A maggior ragione dunque l’immediata efficacia di una causa di esclusione non prevista nell’anno in cui la sua assenza deve essere verificata determina la medesima violazione dello Statuto del contribuente che la più recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate ha voluto giustamente evitare con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2).

Ed è proprio questa la fattispecie che si è venuta a determinare in relazione alla nuova causa di esclusione prevista per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, di cui alla nuova lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale nuova causa di esclusione è stata infatti introdotta dal comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con una disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ma che fa riferimento all’anno precedente (già trascorso) quale momento di verifica della sua sussistenza, con conseguente impossibilità di rimozione da parte di coloro che si siano trovati nel 2019 nelle condizioni previste dalla nuova disposizione.

Per cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla data di entrata in vigore della norma il contribuente si trovasse nelle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Allegato 3

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03395

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

TRANO, CURRÒ, GIULIODORI, APRILE, RADUZZI, MARTINCIGLIO, PARISSE, MIGLIORINO e CASO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2020, reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l’imposta sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e lavoro accessorio e l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro;

numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, si applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai «paletti» stabiliti dalla legge di bilancio 2020; a tal fine, per l’anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata, anche per chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30 mila euro, da pensione o lavoro dipendente, così come non sarebbe peraltro previsto l’avvio per quest’anno, dell’altro limite, relativo a 20 mila euro di compensi a collaboratori o spese per l’acquisto di beni strumentali;

gli interroganti evidenziano al riguardo che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

a tal fine, gli interroganti rilevano altresì, che i «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020;

la necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall’Aiga nazionale, che auspica un intervento chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare – :

se intenda confermare l’intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario.
(5-03395)

 

Allegato 4

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03396

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

CENTEMERO, GUSMEROLI, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è mistero sui requisiti più stringenti per l’accesso nel 2020 al regime forfettario, di cui ai commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019;

l’attuale Governo ha voluto operare una vera e propria stretta sul regime forfettario introdotto dalla LegaSp al Governo con il decreto fiscale 2018, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20 per cento per le partite Iva che ricavano fra i 65 mila e i 100 mila euro e mantenendo la tassazione agevolata al 15 per cento con tetto di 65 mila euro condizionato ai «paletti» che le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20 mila euro lordi e che siano esclusi i soggetti, che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro;

secondo quanto pubblicato su La Stampa – Economia & Finanza – l’11 gennaio 2020, in base allo statuto del contribuente, che fissa in 60 giorni il limite di tempo che deve intercorrere tra l’approvazione delle modifiche in materia fiscale e la loro applicazione, non dovrebbe trovare applicazione la stretta sulla flat tax per il 2020;

lo stesso articolo di stampa ricorda che anche l’Agenzia dell’entrate nel 2019, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, aveva fatto slittare di un anno l’esclusione dalla flat tax per chi possedeva quote di controllo in società a responsabilità limitata, in considerazione dell’approvazione della norma a ridosso della fine dell’anno;

appare, dunque, più che mai razionale e logico per gli interroganti che, applicando lo stesso principio, chi nel 2019 ha superato i nuovi limiti fissati dalla legge di bilancio 2020 resta per tutto l’anno in corso in regime di flat tax, dovendo tuttavia adeguarsi nell’anno in corso ai nuovi «paletti» per poter rimanere in tale regime anche nel 2021;

tuttavia, l’obiettivo dichiarato del Governo di far cassa con le nuove restrizioni, indicando risparmi per poco meno di 1,5 miliardi di euro, lascia presumere agli interroganti che l’attuale maggioranza intenda «forzare» sull’applicazione da subito delle nuove regole di accesso al regime della tassazione piatta – :

se il Governo intenda far chiarezza su quanto esposto in premessa.

(5-03396)

 




Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020

In attesa dell’approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all’esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche in arrivo alla disciplina del regime forfetario.

L’articolo 88 del DDL rubricato (Regime forfetario), innanzitutto, abroga dal 2020 l’articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario, prevedendo:

a) l’introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
b) l’esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro;
c) la previsione di un regime premiale per favorire l’uso della fatturazione elettronica.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 88 del disegno di legge reca importanti modifiche al regime forfetario.

La norma, fermo restando il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro, reintroduce il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi.

Viene, inoltra reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente a quello in cui si intende avvalersi del forfait, di redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro.

Resta immutato tutto l’impianto relativo alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito con i coefficienti di redditività, in materia di IVA e contributiva, all’inapplicabilità delle ritenute e, pertanto, i contribuenti in regime agevolato non subiranno le ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non saranno obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, ad eccezione di quelle da effettuare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni previste dal comma 70 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa.

Si prevede la riduzione di un anno, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973.

Infine, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione che applica il regime forfetario per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l’ISEE.

Si tiene conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.

 

Si riporta il testo dell’art. 88 (Regime forfetario) del disegno di legge (A.S. n. 1586), recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)».

1. I commi da 17 a 22, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente: «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dell986, e successive modificazioni.»;

b) al comma 55 le parole «comma 54» sono sostituite dalle seguenti: «comma 54, lettera a)»;

c) al comma 56, le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti»;

d) al comma 57, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.».

e) al comma 71 le parole: «il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno. »;

2) al terzo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

g) il comma 75 è sostituito dal seguente: «75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

2) al terzo periodo, le parole: «sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le condizioni»;

3) al quarto periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.




Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società Srl, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla Srl “controllata” . Questo in sintesi il contenuto delle risposte nn. 146 e 151 rispettivamente del 20 e 21 maggio 2020 in tema di cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 20 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ingegnere che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. operante nel settore della progettazione – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 21 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Consulente amministrativo che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. dello stesso settore ATECO – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019




Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, configura controllo indiretto di società a responsabilità limitata di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 la circostanza che il coniuge partecipi con una quota dell’80 per cento alla S.r.l. di famiglia, di cui il contribuente è anche membro del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la causa ostativa di cui alla citata lettera d) non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata indirettamente è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l’effettiva attività esercitata del contribuente. Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 137 del 13 maggio 2019.

Tuttavia, si evidenzia che il mero riferimento alle sezioni di ATECO può comportare, come nel caso di specie, che due attività appartenenti a sezioni diverse (M – Attività professionali, scientifiche e tecniche e J – Servizi di informazione e comunicazione) siano in realtà molto simili.

 

Classificazione delle attività economiche

Adozione della tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate»

Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)

Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007

 

 




Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di Srl applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

 

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 121/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società Srl controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

La causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.120 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR. – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti- Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

La causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella l’effettiva esercitata del contribuente. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 119/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Commercialista socio al 50% di Stp srl con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 118/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO- Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Stp srl “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa la detenzione di quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” (i genitori del professionista detengono il 60% delle quote) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui il contribuente è anche presidente del consiglio di amministrazione, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.117 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Regime forfettario. Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Confermata, la linea interpretativa contenuta nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, con la quale è stato chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) (n.d.r. dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”, con l’ulteriore precisazione che, “qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale”. Questo è quanto si evince dalla risposta ad interpello n.116 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato- Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Regime forfettario. Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, la lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Pertanto, in virtù dell’ultimo inciso della citata lettera d-bis) del comma 57, non può precludersi all’ex praticante l’applicazione e/o la permanenza nel regime forfetario ha causa della circostanza che la fatturazione sia espletata in misura prevalente nei confronti del proprio ex “dominus”. In pratica, l’aver svolto un periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio della professione di dottore commercialista presso il proprio committente principale, esclude dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 115/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Regime forfettario. La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa. Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, il contribuente qualora opti per il modello 730, deve compilare nel Quadro B la Colonna 2 indicando come utilizzo il codice “16” relativo al reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU); il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. Diversamente, nel caso di utilizzo del Modello REDDITI Persone Fisiche il contribuente dovrà dichiarare tale reddito compilando il quadro RH. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia nella risposta n. 114/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)

 




Regime forfetario anno 2019. Irrilevante aver maturato provvigioni prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro nel corso del 2018

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, diversamente dalla precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020, anche nel caso in cui nell’anno 2018 abbia maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 134/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) – Attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)