D.L. n. 89/2026, proroga dei versamenti al 20 luglio per i contribuenti ISA e forfetari e nuove misure su carburanti, autotrasporto e agricoltura

Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2026, reca un pacchetto di misure urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche, con effetti immediati sul versante tributario, energetico e settoriale. Il decreto proroga al 20 luglio 2026, senza maggiorazioni, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali in scadenza il 30 giugno per i soggetti ISA, per i contribuenti in regime forfetario e in regime di vantaggio, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti aventi i relativi requisiti. Il versamento può essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi, ma qui si colloca la vera novità: la maggiorazione è fissata allo 0,80 per cento, e non più allo 0,40 per cento come nella prassi dei precedenti differimenti. Accanto alla proroga, il provvedimento estende fino a giugno 2026 il credito d’imposta per l’autotrasporto, amplia il credito per il gasolio agricolo, introduce un nuovo credito d’imposta fino al 30 per cento per l’acquisto di fertilizzanti agricoli, ridetermina fino al 6 giugno 2026 le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL, gas naturale, HVO e biodiesel e riduce da 60 a 30 giorni, dal 1° ottobre 2026, il termine per la formazione del silenzio assenso sui rimborsi in materia di accisa per gli autotrasportatori. Il testo comprende inoltre il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, un nuovo finanziamento oneroso fino a 100 milioni per Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria e l’autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo con il FMI per l’istituzione a Roma del centro SEETAC.

 

Proroga al 20 luglio dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari con maggiorazione raddoppiata allo 0,8% per chi paga entro il 20 agosto 2026

 

Tra le misure contenute nel D.L. n. 89/2026 merita un rilievo particolare l’annunciato differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni fiscali. In un decreto nato formalmente per fronteggiare il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, per contenere gli effetti del rincaro dei carburanti e per sostenere alcune attività economiche maggiormente esposte, trova dunque spazio anche una disposizione di immediata rilevanza per professionisti e contribuenti, destinata a incidere sul calendario dei versamenti di metà anno.

L’articolo 6 stabilisce infatti che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti per ciascun indice, possono effettuare i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione. La disposizione si applica, secondo la consueta formulazione estensiva, non soltanto ai soggetti ISA in senso stretto, ma anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, ai contribuenti in regime di vantaggio, ai soggetti in regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, purché ricorrano i requisiti previsti dalla norma.

Va tuttavia segnalato che rispetto alla prassi degli anni precedenti, il decreto consente sì di eseguire il versamento anche entro i trenta giorni successivi al 20 luglio 2026, ma assoggetta questo ulteriore differimento a una maggiorazione dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Ed è precisamente qui che si colloca la novità più rilevante del provvedimento. Negli ultimi anni, infatti, il rinvio “breve” dei versamenti fiscali era stato normalmente accompagnato dalla maggiorazione dello 0,40 per cento; per il 2026, invece, la misura viene raddoppiata.

La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca ed al versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, si applica anche ai contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (“non trasparenti”), artigiane o commerciali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.

La proroga che conserva il beneficio del rinvio al 20 luglio senza aggravio, rendendo però economicamente più onerosa la scelta di collocare il pagamento nel segmento successivo. In termini pratici, il decreto continua a offrire ai contribuenti interessati una finestra temporale più ampia rispetto alla scadenza ordinaria del 30 giugno, ma rende meno neutrale, sotto il profilo finanziario, l’utilizzo del differimento ulteriore. È questo l’aspetto che dovrà essere immediatamente segnalato alla clientela, perché modifica in modo sensibile la convenienza del rinvio rispetto agli schemi ormai consolidati negli anni più recenti.

 

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

Sostegno ai costi energetici dei settori più esposti

 

Il decreto-legge dedica l’articolo 2 a un duplice intervento in favore di autotrasporto e agricoltura. In primo luogo, viene prorogato il credito d’imposta previsto dal D.L. n. 33/2026 in favore dell’autotrasporto per i maggiori costi di carburante: l’arco temporale di riferimento viene esteso dai mesi di marzo, aprile e maggio 2026 ai mesi da marzo a giugno 2026, mentre il limite di spesa viene elevato da 100 milioni a 300 milioni di euro per l’anno 2026. Si tratta, dunque, di una proroga accompagnata da un significativo rifinanziamento, che amplia sia la durata del beneficio sia la sua dotazione finanziaria.

Sempre l’articolo 2 rafforza il sostegno alle imprese agricole. Da un lato, modifica l’articolo 8-ter del D.L. n. 38/2026, portando da 30 a 90 milioni di euro la dotazione del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio agricolo e ampliando il periodo di riferimento dal solo mese di marzo ai mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Dall’altro lato, introduce un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2026. Il beneficio è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti, comprovati dalle relative fatture di acquisto, al netto dell’IVA. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 entro il 31 dicembre 2026; non si applicano i limiti generali di utilizzo dei crediti d’imposta e il beneficio non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, né rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. È inoltre prevista la cumulabilità con altre agevolazioni riferite ai medesimi costi, a condizione che, tenuto conto anche della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, non si superi il costo sostenuto. Il comma 5 collega poi espressamente la misura alla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 29 aprile 2026, recante il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente, mentre il comma 6 rimette a un successivo decreto interministeriale MASAF-MEF, da adottare entro sessanta giorni, la definizione dei criteri e delle modalità applicative.

Un ulteriore intervento settoriale riguarda i rimborsi in materia di accisa per gli autotrasportatori. Il comma 7 dell’articolo 2 riduce da sessanta a trenta giorni il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 5, del Testo Unico Accise (TUA) per la formazione del silenzio assenso e stabilisce che, per fruire del rimborso con tale modalità, la dichiarazione debba essere presentata esclusivamente in forma telematica. La disposizione ha effetto dal 1° ottobre 2026.

 

Misure in materia di accise

 

Sul terreno delle accise, l’articolo 4 ridetermina, dal 23 maggio 2026 al 6 giugno 2026, le aliquote applicabili a benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti. In particolare, l’accisa sulla benzina è fissata a 622,90 euro per mille litri, quella sul gasolio usato come carburante a 572,90 euro per mille litri, quella sul GPL a 242,77 euro per mille chilogrammi, mentre per il gas naturale usato come carburante l’aliquota è fissata a zero euro per metro cubo. Per il medesimo periodo, l’aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, viene anch’essa rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri. Il costo della misura è valutato in 133,8 milioni di euro per il 2026 e in 1,8 milioni di euro per il 2028.

 


 

Se vuoi una sintesi rapida oppure, al contrario, vuoi approfondire davvero il contenuto di questo decreto-legge o di un altro provvedimento in materia di agevolazioni e fiscalità, c’è uno strumento pensato per il lavoro professionale quotidiano:

 

ai.finanzaefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

 

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

 

Con ai.finanzaefisco.com hai a disposizione:

– normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
– risposte documentate in pochi secondi;
– archivio strutturato Finanza & Fisco;
– uno strumento progettato per professionisti veri: commercialisti, tributaristi, consulenti e operatori fiscali.

 

È la soluzione ideale per passare
dalla lettura del provvedimento all’applicazione operativa,
con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

 

 

Attualmente disponibile con l’ Offerta Benvenuto -30%:

Abbonamento Expert All Digital (rivista in .pdf via email + AI)

 




Professionisti: la partecipazione a una rete-contratto tra non fa perdere, di per sé, il regime forfetario

Con la Risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate è tornata a pronunciarsi sull’ambito applicativo del regime forfetario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014), fornendo un importante chiarimento in merito alla partecipazione di un professionista forfetario a un contratto di rete di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017.

Il quesito assume rilievo pratico perché affronta una delle principali cause ostative al regime agevolato, vale a dire quella prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014, che preclude l’accesso (o la permanenza) nel forfetario ai soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero controllano S.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili a quella esercitata dal contribuente.

 

Il caso esaminato

 

L’istanza riguarda una professionista in regime forfetario che intende aderire, a una “rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete contratto”, con dei colleghi.

Tale rete è finalizzata alla realizzazione di un programma comune, con possibilità di ricorrere alla codatorialità di personale dipendente, i cui costi sarebbero ripartiti pro-quota tra i professionisti, senza alcuna remunerazione aggiuntiva per il soggetto incaricato degli adempimenti amministrativi.

L’istante chiede se tale partecipazione possa integrare la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57.

 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

 

Nel parere, l’Agenzia richiama anzitutto la ratio della causa ostativa, chiarita dalla circolare n. 9/E del 2019: evitare l‘assoggettamento a diversi regimi di tassazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti; tuttavia, l’effetto segregativo è ora più accentuato, al fine di evitare il frazionamento delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte.

Successivamente, l’Amministrazione analizza la natura giuridica e fiscale del contratto di rete, richiamando i propri precedenti di prassi (circolari n. 4/E del 2011 e n. 20/E del 2013), secondo cui:

  • la rete-contratto non è un soggetto autonomo ai fini tributari;
  • non determina l’estinzione né la modifica della soggettività dei partecipanti;
  • costi e ricavi derivanti dall’attuazione del programma di rete restano imputati direttamente ai singoli aderenti, ciascuno secondo le regole fiscali proprie.

Tali principi, osserva l’Agenzia delle entrate, sono applicabili mutatis mutandis anche alle reti­contratto costituite tra esercenti arti e professioni.

 

L’esclusione della causa ostativa

 

Sulla base di tali premesse, l’Agenzia conclude che la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra, di per sé, la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190/2014.

La rete, infatti:

  • non ”esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”;
  • non realizza un effetto di frazionamento dell’attività professionale;
  • non determina la produzione di redditi imputabili a un soggetto diverso dal professionista.

Ne consegue che il professionista può aderire alla rete e permanere nel regime forfetario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e che non ricorrano ulteriori cause ostative.

 

Il limite: il rischio di una società di fatto

 

L’Agenzia, tuttavia, puntualizza che qualora l’attività svolta tramite la rete­contratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa in commento, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo [cfr. citata lettera b)].

 

Considerazioni conclusive

 

La Risposta n. 24/2026 rappresenta un chiarimento favorevole per i professionisti in regime forfetario che intendono collaborare in forma strutturata, confermando che:

  • la rete-contratto è compatibile con il regime forfetario;
  • la verifica va condotta sul piano sostanziale, evitando che la rete si trasformi in un centro autonomo di imputazione dell’attività economica.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 24 del 9 febbraio 2026, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Causa ostativa ex art. 1, comma 57, lett. b), della L. n. 190 del 2014 – Contratto di rete – Reti­contratto costituite tra esercenti arti e professioni (nella specie medici) – Art. 12, comma 3, della L. 22/05/2017, n. 81 – Non applicabilità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190




Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell’attività comporterebbe altrimenti l’applicazione del regime del margine

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l’Agenzia delle entrate affronta l’interazione tra il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra  il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell’Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l’ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un’attività “astrattamente rientrante” tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (ex art. 36, D.L. 41/1995), l’ostacolo all’accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

  • sia formalizzata all’avvio dell’attività (per i soggetti neoimprenditori);
  • ovvero nell’anno precedente (per soggetti già attivi).

Il regime del margine, in tal senso, rileva solo se effettivamente adottato, e non in ragione della mera riconducibilità oggettiva dell’attività.

Il principio è stato già delineato dalla prassi amministrativa. In particolare:
– nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, § 2.3.1, l’Agenzia ha chiarito che l’incompatibilità con il forfetario scatta solo in caso di concreta applicazione del regime speciale IVA;
– nella Risposta n. 215/2019, si è ammesso l’accesso al forfetario da parte del socio superstite di una snc estinta, che proseguiva individualmente l’attività, previa opzione per il regime ordinario IVA;
– infine, nella Risposta n. 48/2020, si è ritenuto non ostativa la mera appartenenza al comparto “compro oro” qualora il regime del margine non sia mai stato applicato, a condizione che l’opzione per il regime ordinario sia esercitata sull’intera attività.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 181 del 7 luglio 2025: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime speciale IVA ex articolo 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 – Attività di commercio di beni usati di modico valore – Applicabilità del regime forfetario in caso di inizio attività – Opzione, avendone la possibilità, per il regime ordinario IVA – Inapplicabilità delle cause ostative in assenza di utilizzo effettivo del regime speciale – Art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Articolo 36, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85

 




Passaggio al regime forfettario “start-up” dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

L’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfetario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell’aliquota del 15%. Con la risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota “ultraridotta”, nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all’interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l’aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall’origine dei requisiti per l’accesso all’agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l’aliquota start-up non trova applicazione in caso di adesione al regime forfetario in corsa”. Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività ­ anche per effetto della presenza di una causa di esclusione ­ in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 226 del 22 novembre 2024, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità dell’aliquota super agevolata per gli anni residui del primo quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando l’aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità – Ragioni – Per l’applicazione del regime agevolato per le start-up si devono possedere i requisiti fin dall’origine, ossia all’atto dell’apertura della partita IVA, a nulla rilevando l’ottenimento degli stessi nell’arco del tempo residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015)

 

 




Pubblicato in Gazzetta il Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 2024, il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2024, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario». 

Il D.M. Mef in attuazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», approva a metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall’art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, è individuato il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 28 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Il reddito così individuato con la metodologia approvata, rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024.

L’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili “eventi straordinari” comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

Link al testo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 luglio 2024, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario». Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 2024

 

 




Forfetari.  Possibile accedere alla proposta concordato preventivo tramite RedditiOnline o la dichiarazione precompilata

Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Per i contribuenti in regime forfetario, l’adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti ISA, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell’Agenzia il software Il tuo ISA 2024 CPB per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

 

Concordato al via anche per autonomi, ditte individuali e professionisti forfetari

 

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l’adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

 

Come aderire

 

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) tramite il servizio RedditiOnline oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata. La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024. L’adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini IVA.

 

Il Cpb per i contribuenti ISA

 

Imprenditori e professionisti che applicano gli ISA possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2024)

Normativa e prassi

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

Il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato (o la riduzione in percentuale dei redditi)

Contribuenti ISA. La metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

Le disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

ISA 2024. I chiarimenti relativi all’applicazione degli indici per il periodo d’imposta 2023

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all’attività di agriturismo – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024 – D.M. del 18 marzo 2024 – D.M. del 29 aprile 2024»




Regime forfetario. I chiarimenti sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione

Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i punti clou della circolare 32/E di oggi. Nel documento di prassi, che nell’ultimo paragrafo riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore, l’Agenzia fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. In particolare, applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l’intero triennio nello stesso regime.

 

Le novità in sintesi

 

Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti. È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita “immediata” dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.

 

Come funzionano le nuove soglie

 

In base alle novità, se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza IVA prima del suddetto incasso.

 

Le risposte ai quesiti

 

Nell’ultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novità. Ad esempio, il documento di prassi precisa che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività. Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 dicembre 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 32 del 5 dicembre 2023, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e dall’art. 1, comma 54, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)

 

La prassi recente in tema di applicazione del cd. regime forfettario

 

Regime forfetario. L’Imposta di bollo addebitata in fattura assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva

Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022 OGGETTO: Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata in fattura…

 

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari e enti non commerciali (sopra soglia dei 25.000, fino al 31 dicembre 2023), compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, che rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 66 del 9 giugno 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari in merito al regime contributivo agevolato.

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario: la soglia dei 30.000 euro si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero. Fuori i residenti extra UE. Possibile lo svolgimento di attività verso committenti esteri

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 257 del 16 aprile 2021: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto – Lettera b), comma 57, dell’articolo 1, della legge n. 190/2014 – Esclusione dal regime per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro – Causa di esclusione applicabile anche in caso di rapporti di lavoro all’estero – Lettera d-ter), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Possibilità per il contribuente forfettario di svolgere l’attività nei confronti dei committenti esteri – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190»

 

Regimi agevolati che determinano il reddito secondo il criterio di cassa. Compensi riscossi ad attività cessata

 

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 299 del 2 settembre 2020: «REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Sostituti medici in continuità assistenziale. Producono redditi professionali ex art. 53 del TUIR e sono soggetti passivi IVA. Ammesso, qualora ricorrano tutte le condizioni, l’accesso al regime forfettario

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 15 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato – Emolumenti inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo occasionale – Esclusione – In via generale – Compensi inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – Affermazione – Assoggettamento ad IVA – Sussistenza – Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Risposta ad interpello n. 161 del 29 maggio 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del ...

Per l‘aliquota agevolata ridotta (al cinque per cento) per le nuove iniziative produttive nel regime forfetario va verificato se l’attività si rivolge alla medesima clientela e necessita per lo svolgimento delle stesse competenze lavorative.

 

Risposta ad interpello n. 103 del 14 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Cause ..

Riguardo al requisito della non “prevalenza” del lavoro esercitato nei confronti dell’ex titolare, un contribuente che nel 2019 ha percepito dal precedente ex datore di lavoro un importo che supera il limite del 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfetario di cui fruiva in precedenza ma lo potrà fare trascorsi i due anni richiesti dalla normativa, cioè dal 1° gennaio 2021, Naturalmente in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge potrà rientrare nel regime forfetario a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

 

Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del …

Ribadito che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

 

Risposta ad interpello n. 119 del 24 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 – Applicazione del .

Il regime forfetario di cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non può essere applicato a un contribuente extra UE (non residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, SEE).

 

Ammesso al forfetario il “compro oro” che non ha mai utilizzato i regime del margine

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 dell’11 febbraio 2020: «REGIME FORFETARIO – Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività».

Nella risposta affermato che il titolare di una gioielleria al primo anno di attività può applicare il forfetario senza effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’applicazione del regime speciale, condizione che, prevista dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 10 aprile 2019, non riguarda, infatti, le nuove partite IVA, ma i soggetti passivi preesistenti che esercitano un’attività già sottoposta al regime del margine. Pertanto, spiega la risposta n. 48/2020 non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2019, si ritiene che il contribuente, “in relazione all’ulteriore attività di compro oro che intende svolgere, possa applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019, a condizione che lo stesso, come sembra emergere dall’Istanza, non abbia mai applicato il regime del margine.
L’adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, dove l’Istante comunica lo svolgimento di un’ulteriore attività, e la casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B. L’adesione al regime forfetario va poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative (rigo LM 21). L’Istante, quindi, non è tenuto a effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’adozione del regime forfetario, atteso che quanto affermato in tal senso dalla circolare n. 9 del 10 aprile 2019, sopra riportato, deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine”.

 

Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Ai soggetti che iniziano una nuova attività e già hanno la certezza di percepire nell’anno somme superiori alla soglia il regime forfetario è precluso, non potendo effettuare la comunicazione di cui al comma 56 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 195 del 17 giugno 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Soglia di accesso al regime – Dichiarazione ex art. 1, comma 56, della L. 23/12/2014, n. 190 di presumere il non raggiungimento della soglia, in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il regime – Certezza del superamento del limite di 65.000 euro (ora 85.000) – Conseguenze -Inapplicabilità del regime forfetario

 

 

 

 

Regime forfetario: le nuove regole dal 2019

 

Le modifiche al regime forfetario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Applicazione e disapplicazione – Modalità di determinazione del reddito imponibile – Utilizzo delle perdite fiscali pregresse – Applicazione dell’imposta sostitutiva – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

 

Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 484 del 13 novembre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 401 del 9 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di datore e l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria – Conseguenze – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 399 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta (nella specie 2019) – Affermazione – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l’ingegnere non decade dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 398 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Non configurabilità di un controllo di diritto né dell’esercizio di una influenza dominante – Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all’80 per cento dal coniuge – Configurabilità di una forma di controllo indiretto – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora l’attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di Dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Stp S.r.l. “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società S.r.l. controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Periodo d’imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall’esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Trasformazione “progressiva” da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, salvo l’applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Donazione dell’usufrutto della partecipazione – Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone – Tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione – Irrilevanza – Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»

 




Regime forfetario nel periodo d’imposta 2021. In arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare gli errori ed omissioni nel quadro RS

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell’articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righi da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Come spiegano le istruzioni del modello Redditi 2022, il “predetto comma 73 della Legge n. 190/2014, prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all’attività svolta.

 

 

A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:

  • Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
  • Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

 

Esercenti attività d’impresa

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

  • nel rigo RS375, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta;
  • nel rigo RS376, l’ammontare del costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
  • nel rigo RS377, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
    • i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
    • i canoni di noleggio;
    • i canoni d’affitto d’azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;

  • nel rigo RS378, l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

 

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo RS381, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per:

  • i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  • i consumi di energia elettrica;
  • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.

 

In sostanza, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM, per il periodo d’imposta 2021, omettendo le sopra citate l’indicazione, nel quadro RS del modello Redditi 2022.

Nelle cd. “lettere di compliance” il contribuente è invitato a:

  • non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a indicare le sopra citate informazioni;
  • eventualmente tener conto della comunicazione anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2022 (il cui invio è previsto entro il prossimo 30 novembre 2023).
  • richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, atti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Una volta ricevuta la predetta “lettera”, il contribuente è chiamato a verificare se occorre integrare la dichiarazione presentata usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso. Come chiarisce la parte motiva del provvedimento, il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, per rimediare alle violazioni segnalate attraverso le comunicazioni di compliance e integrare la dichiarazione presentata, potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma», pubblicato il 19.09.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Ddl di Bilancio 2023. Le modifiche al regime forfetario (con una raccolta della prassi in materia)

L’articolo 12, rubricato: «Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni», innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.

Nel dettaglio il disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» nel testo risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all’Assemblea il 1° dicembre 2022, degli articoli 109 e 153, comma 9, all’articolo 12 così prevede:

«1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 54, lettera a), le parole: «euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85.000»;
b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».

 

La disposizione innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 della legge n. 190 del 2014, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d’imposta 2023.
Pertanto, applicano il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia.

Ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti in regime forfettario, l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a 85.000 euro; la medesima direttiva prevede che se nel corso dell’anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d’affari di 100.000 euro il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.

In attesa del recepimento della citata direttiva, l’innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla presente disposizione, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee.  Tale richiesta, presentata il 4 novembre u.s., è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee. Il regime dì franchigia IVA è stato già oggetto di autorizzazione da parte degli organismi dell’Unione Europea; da ultimo il regime è stato autorizzato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell’11 maggio 2020, per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65.000 EUR.

La disposizione della lettera b) dell’articolo 12 del disegno di legge modifica, altresì, il successivo comma 71 per prevedere l’ipotesi di cessazione del regime forfetario dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro; per espressa previsione normativa, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Per il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie. Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.

Pertanto, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:

  • in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.

Si ricorda che la disciplina del regime forfetario, a legislazione vigente, è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti vantaggi:

  • determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
  • applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

 

La prassi recente in tema di applicazione del cd. regime forfettario

 

Regime forfetario. L’Imposta di bollo addebitata in fattura assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva

Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022 OGGETTO: Articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (regime forfetario). Imposta di bollo addebitata in fattura…

 

Nuovo esterometro. La circolare con le risposte ai quesiti

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 13 luglio 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “Esterometro”) – Fatturazione elettronica – Ambito di applicazione dell’esterometro – Regole di compilazione dei file xml per la trasmissione e conservazione dei dati delle operazioni transfrontaliere – Risposte ai quesiti – Articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del D.L. 21/06/2022, n. 73, in corso di conversione»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari e enti non commerciali (sopra soglia dei 25.000, fino al 31 dicembre 2023), compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, che rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2022 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 66 del 9 giugno 2022: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2022-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

La circolare fornisce istruzioni ai forfetari in merito al regime contributivo agevolato.

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Cause ostative all’applicazione del regime cd. Forfetario: la soglia dei 30.000 euro si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero. Fuori i residenti extra UE. Possibile lo svolgimento di attività verso committenti esteri

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 257 del 16 aprile 2021: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto – Lettera b), comma 57, dell’articolo 1, della legge n. 190/2014 – Esclusione dal regime per i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro – Causa di esclusione applicabile anche in caso di rapporti di lavoro all’estero – Lettera d-ter), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Possibilità per il contribuente forfettario di svolgere l’attività nei confronti dei committenti esteri – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190»

 

Regimi agevolati che determinano il reddito secondo il criterio di cassa. Compensi riscossi ad attività cessata

 

Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 299 del 2 settembre 2020: «REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Art. 67, comma 1, lett. l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Regime forfetario – Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Sostituti medici in continuità assistenziale. Producono redditi professionali ex art. 53 del TUIR e sono soggetti passivi IVA. Ammesso, qualora ricorrano tutte le condizioni, l’accesso al regime forfettario

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41 E del 15 luglio 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Attività di sostituto medico in continuità assistenziale (c.d. guardia medica) con contratto a tempo determinato – Emolumenti inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo occasionale – Esclusione – In via generale – Compensi inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni – Affermazione – Assoggettamento ad IVA – Sussistenza – Art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 3 e 5, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Risposta ad interpello n. 161 del 29 maggio 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del ...

Per l‘aliquota agevolata ridotta (al cinque per cento) per le nuove iniziative produttive nel regime forfetario va verificato se l’attività si rivolge alla medesima clientela e necessita per lo svolgimento delle stesse competenze lavorative.

 

Risposta ad interpello n. 103 del 14 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, lettera d-bis) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Cause ..

Riguardo al requisito della non “prevalenza” del lavoro esercitato nei confronti dell’ex titolare, un contribuente che nel 2019 ha percepito dal precedente ex datore di lavoro un importo che supera il limite del 50% degli incassi totali, dal 1° gennaio 2020 non potrà applicare il regime forfetario di cui fruiva in precedenza ma lo potrà fare trascorsi i due anni richiesti dalla normativa, cioè dal 1° gennaio 2021, Naturalmente in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge potrà rientrare nel regime forfetario a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

 

Risposta ad interpello n. 106 del 15 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Applicazione del …

Ribadito che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

 

Risposta ad interpello n. 119 del 24 aprile 2020 – OGGETTO: Articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n.160 – Applicazione del .

Il regime forfetario di cui all’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non può essere applicato a un contribuente extra UE (non residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, SEE).

 

Ammesso al forfetario il “compro oro” che non ha mai utilizzato i regime del margine

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 48 dell’11 febbraio 2020: «REGIME FORFETARIO – Applicabilità del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni a un soggetto neo costituito al primo anno di attività».

Nella risposta affermato che il titolare di una gioielleria al primo anno di attività può applicare il forfetario senza effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’applicazione del regime speciale, condizione che, prevista dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 10 aprile 2019, non riguarda, infatti, le nuove partite IVA, ma i soggetti passivi preesistenti che esercitano un’attività già sottoposta al regime del margine. Pertanto, spiega la risposta n. 48/2020 non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2019, si ritiene che il contribuente, “in relazione all’ulteriore attività di compro oro che intende svolgere, possa applicare il regime forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019, a condizione che lo stesso, come sembra emergere dall’Istanza, non abbia mai applicato il regime del margine.
L’adesione al regime forfetario va comunicata direttamente nella dichiarazione di inizio attività (Modello AA9/12), barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, dove l’Istante comunica lo svolgimento di un’ulteriore attività, e la casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B. L’adesione al regime forfetario va poi successivamente confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza delle relative cause ostative (rigo LM 21). L’Istante, quindi, non è tenuto a effettuare l’opzione per il regime ordinario nell’anno d’imposta precedente all’adozione del regime forfetario, atteso che quanto affermato in tal senso dalla circolare n. 9 del 10 aprile 2019, sopra riportato, deve intendersi riferito a soggetti preesistenti che esercitano un’attività già assoggettata al regime del margine”.

 

Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Regime forfetario: le nuove regole dal 2019

 

Le modifiche al regime forfetario

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Applicazione e disapplicazione – Modalità di determinazione del reddito imponibile – Utilizzo delle perdite fiscali pregresse – Applicazione dell’imposta sostitutiva – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

 

Requisiti per l’ingresso e permanenza

 

Il contratto “misto” lavoro autonomo e subordinato non esclude l’applicazione del regime forfettario a patto che non si facciano transitare redditi da dipendente nella quota di quelli di lavoro autonomo

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 484 del 13 novembre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Stipula successivamente al 1° gennaio 2019, in forza di un accordo sindacale, di contratti misti in cui il contribuente intrattiene, con lo stesso soggetto (datore di lavoro e committente), sia un rapporto di lavoro subordinato sia uno di natura professionale – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Condizioni – Assenza di un preesistente rapporto di lavoro dipendente – Ragioni – Riscontro che il rapporto misto non nasconde una trasformazione artificiosa di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Disapplicata la causa ostativa all’applicazione del regime se la fatturazione prevalentemente nei confronti del datore di lavoro è dipesa da cause estranee alla volontà della professionista

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 401 del 9 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), comma 57, dell’art. 1, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare artificiosamente una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Fattispecie – Obbligo di fatturare al proprio datore di lavoro, non imputabile al contribuente, ma derivante da accordo concluso tra il datore di datore e l’Agenzia per la tutela della salute (ATS) in adempimento di obbligo imposto dall’autorità giudiziaria – Conseguenze – Applicazione del regime forfetario anche in presenza del duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La verifica della prevalenza sul fatturato alla fine del periodo di imposta di applicazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 399 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Perito industriale che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo nuovo datore di lavoro con riguardo al 2019, compensi professionali superiori al 50 per cento del fatturato annuo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta (nella specie 2019) – Affermazione – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata al termine dell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Socio al 40% e co-amministratore di società di ingegneria Srl. Salvo la verifica di un controllo c.d. di fatto, l’ingegnere non decade dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 398 dell’8 ottobre 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Società di ingegneria S.r.l., di cui il contribuente ingegnere è anche co-amministratore – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società S.r.l. partecipata al 40% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Non configurabilità di un controllo di diritto né dell’esercizio di una influenza dominante – Esclusione della presenza della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 137 del 13 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ragioniere che “collabora” con la società S.r.l. posseduta all’80 per cento dal coniuge – Configurabilità di una forma di controllo indiretto – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora l’attività economica svolta dalla società controllata non è ricompresa nella stessa sezione Ateco di quella esercitata dal contribuente in regime forfetario – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Regime forfetario anno 2019. Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro) – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare titolare al 72% del capitale di SRL dello stesso settore, nonché amministratore della stessa. Le condizioni per evitare la decadenza dal regime forfetario nel 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 133 del 30 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale della società S.r.l. (codice Ateco 68.31.00) nella misura del 72 per cento, nonché amministratore della stessa – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il contribuente non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di Dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla Lettera d-bis), comma 57, dell’articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Stp S.r.l. “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio al 50% di Stp S.r.l. con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di S.r.l. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa S.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di S.r.l. applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società S.r.l. controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57, dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se il professionista non emette alcuna fattura nei confronti della società controllata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista e avvocato che detiene una quota di partecipazione in una S.r.l. pari al 50% – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Periodo d’imposta 2019. La partecipazione nel 2018 in una società di persone, quale socio accomandatario non esclude dal regime forfettario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Medico detentore di una quota di partecipazione in società di persone. La trasformazione in S.r.l. della società salva dall’esclusione dal 2020 dal regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Trasformazione “progressiva” da società di persone a società a responsabilità limitata nel 2019 – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, salvo l’applicazione delle disposizioni riguardanti la causa ostativa prevista per la detenzione di partecipazioni di controllo in S.r.l. – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Commercialista socio accomandante di S.a.s. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l’applicazione del c.d. nuovo regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Donazione dell’usufrutto della partecipazione – Irrilevanza- Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione in una STP S.r.l. pari al 49%. Esclusa la decadenza dal regime forfetario anche nel 2020, se non emetterà alcuna fattura alla società partecipata dopo il 10 aprile 2019

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Dottore commercialista che detiene una quota di partecipazione al 49 per cento in una STP S.r.l. – Configurabilità di una forma di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. – Decorrenza della decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata dopo il 10 aprile 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il possesso a titolo della nuda proprietà di una partecipazione di una società di persone costituisce causa ostativa al regime forfetario

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 23 aprile 2019: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR – Titolare di nuda proprietà di una partecipazione, come socio accomandante, di una società di persone – Tassazione dell’utile d’esercizio in capo all’usufruttuario della quota di partecipazione – Irrilevanza – Causa ostativa anche in caso di possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti – Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)»

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»




Contribuenti nei regimi agevolati (Minimi e Forfetari). Il compenso fatturato, prima della chiusura della Partita IVA, riscosso dopo la cessazione dell’attività va nei redditi “diversi”

 

Nel caso in cui il contribuente in regime dei minimi, lo stesso discorso vale per i forfettari, non si sia avvalso della facoltà (1) di dichiarare nell’ultimo anno di attività i ricavi/compensi ancora da incassare, prima di chiudere la partita IVA, deve nel momento della riscossione dei crediti, non svolgendo più  alcuna attività professionale in maniera abituale, dichiarare i predetti ricavi/compensi come reddito diverso, ai sensi del comma 1, lettera l), dell’articolo 67 del TUIR, indicandoli nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Persone fisiche 2020. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 299 del 2 settembre 2020.


Nota (1) – Facoltà concessa in via amministrativa, prima con circolare n. 17/E del 30 maggio 2012, (par.5.1 in “Finanza & Fisco” n. 15/2012, pag. 1110), in tema di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e successivamente confermata con circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 (par. 4.3.5. in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 60) concernente il regime forfetario. Si tratta della possibilità, “in un’ottica di semplificazione che tiene conto delle dimensioni dell’impresa e, in particolare, dall’esiguità delle operazioni economiche che ne caratterizzano l’attività, (…) rimessa alla scelta del contribuente (…) di determinare il reddito relativo all’ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell’anno manifestazione finanziaria”. Tale precisazione, vale a prescindere dal tipo di attività (professionale o d’impresa) esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 299 del 2 settembre 2020, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI AGEVOLATI – Regime fiscale di vantaggio (cd. “dei Minimi”) – Regime forfetario – Regimi che determinano il reddito secondo il criterio di cassa – Cessazione dell’attività – Compensi riscossi ad attività cessata – Fatturazione di compenso prima della chiusura della Partita IVA – Modalità di Indicazione in dichiarazione dell’emolumento riscosso dopo la cessazione dell’attività esercitata – Qualificazione della tipologia di reddito – Redditi diversi – Affermazione – Articolo 67, comma 1, lettera l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa. Entro il 28 febbraio 2020 l’opzione di entrata

Per i contribuenti, esercenti attività d’impresa, che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS.

Peraltro, l’articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato non ha apportato alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2020, (con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18 e n. 25/19 alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio).

Il regime previdenziale agevolato facoltativo, come ricorda l’INPS con la recente circolare n. 28 del 17 febbraio 2020, consiste nella riduzione contributiva del 35%; si applicherà nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Nel dettaglio secondo il  comma 77 dell’art. 1, della  legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto secondo le modalità descritte con la circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016.

Pertanto, i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.




Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Con la risoluzione n. 7/E dell’11 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d’imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell’aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Nel documento di prassi, evidenziato infine, che quanto rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati.

Si segnala, tuttavia, che con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate una nota tecnica nella quale sono stati evidenziati i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 11 febbraio 2020, oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Requisiti di applicazione – Cause di esclusione – Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020 – Decorrenza dal periodo di imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificati dall’articolo 1, comma 692, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)




Forfettari, fuori dal 2020 se hanno erogato stipendi per più di 20 mila euro o hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per più di 30 mila euro nel 2019

 

Nella VI Commissione Finanze della Camera, mercoledì 5 febbraio 2020, sono state svolte le interrogazioni n. 5-03471 Trano e n. 5-03472 Centemero sull’applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Di seguito, la risposta del Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA.

5-03471 Trano: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfettario di tassazione  a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

 

Carla RUOCCO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

Raffaele TRANO (M5S), replicando, ringrazia il Sottosegretario per aver fatto chiarezza ed aver fugato le incertezze dei possessori di partita Iva. Rammenta che l’interrogazione presentata era in effetti volta unicamente a stabilire un quadro di garanzie a tutela dei contribuenti, rendendo chiara l’effettiva entrata in vigore della nuova disciplina, e non certo ad un condizionamento dell’Esecutivo, che auspica possa mettere in campo – nel solco di quanto sinora già fatto – ulteriori misure agevolative e di sostegno per le piccole e medie imprese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ringrazia il Sottosegretario Villarosa per essersi fatto carico di chiarire le questioni poste dalla sua interrogazione, ma non può certamente dichiararsi soddisfatto. Evidenzia infatti come solo oggi, il

5 febbraio, senza che sinora sia stata diramata alcuna circolare, è stato reso noto che la nuova disciplina in materia di regime forfetario introdotta dall’ultima Legge di Bilancio si applicherà già a decorrere dall’anno di imposta 2020.

Si colpiscono quindi, con un aumento violento della tassazione, dipendenti e pensionati che svolgono in più un lavoro autonomo, con il solo risultato di far chiudere loro la partita Iva o di spingerli verso il sommerso. Il Governo, che ha impostato la manovra finanziaria nella prospettiva del recupero dell’evasione fiscale, rischia di determinare l’effetto opposto e di ottenere inoltre una sensibile perdita di gettito.

Rammenta che il regime forfetario, voluto dal Governo a guida Lega e M5S, ha determinato una notevole crescita del numero delle partite Iva, poiché ha introdotto un regime semplice e poco oneroso per le imprese. Ad un anno dalla sua entrata in vigore, ritornare al regime precedente per alcune categorie – peraltro in contrasto con lo Statuto del Contribuente rappresenta una sconfitta, non solo per l’attuale Governo ma per tutto il Paese. Il Sottosegretario Villarosa aveva peraltro preannunciato la presentazione di possibili emendamenti sul tema, nell’ambito dell’esame, alla Camera, del decreto-legge cosiddetto 1000 proroghe, che tuttavia, anche alla luce della risposta fornita, dubita saranno presentati.

Invita quindi il Governo ad impegnarsi per una migliore soluzione, ed auspica almeno che possano essere prese in considerazione le proposte emendative depositate dal gruppo della Lega. Riterrebbe in ogni caso doveroso che si valutasse la possibilità di non applicare sanzioni a coloro che, preso atto delle decorrenze comunicate oggi, decideranno ad anno avviato di chiudere la propria partita Iva: si tratterà infatti di una decisione la cui tardività non potrà che essere imputata all’Esecutivo, che così tanto ha atteso prima di comunicare ai cittadini la decorrenza delle nuove disposizioni.

 

Allegato 4

 

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda confermare che le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio 2020 entreranno in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno introdurre un intervento legislativo ad hoc finalizzato a prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto affermato dagli On.li interroganti, il requisito del limite dei beni strumentali non è stato reintrodotto nella vigente disciplina e, pertanto, il superamento di detta soglia è, comunque, ininfluente ai fini dell’applicazione del regime forfetario.

Ciò premesso, con l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione.

In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (in precedenza il limite era fissato in 5.000 euro).

Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall’applicazione del regime forfetario l’ipotesi in cui nel periodo d’imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all’accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall’espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E (in “Finanza & Fisco” n. 1/2016, pag. 41) in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

Ciò premesso, con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l. e per la quale l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 (par. 2.3.2), ha affermato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 di- cembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque appli- care nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”, le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.

Inoltre, la fuoriuscita dal regime forfetario comporta l’adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario; in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempi- menti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». Per quanto sopra esposto, si ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d’imposta 2020.

Infine, si segnala che sono in corso di predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate, i documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020.




Vexata quaestio della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’art. 1 L. n. 190/2014, introdotta dalla Legge di bilancio 2020. Gli interventi del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’informativa n. 8 del 2020,  ha evidenziato di aver sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione Finanziaria la questione della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.00.

Di seguito uno stralcio del documento CNDCEC e gli allegati.

Decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 L. 23 dicembre 2014, n. 190, introdotta dalla Legge di bilancio 2020

Con riferimento all’incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica (di seguito riprodotta) che il CNDCEC ha inviato all’Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l’interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Sotto il profilo più eminentemente “politico”, al fine di ottenere una presa di posizione ufficiale da parte dei competenti organi istituzionali che recepisca la predetta soluzione interpretativa, abbiamo promosso le seguenti allegate interrogazioni a risposta immediata rivolte al Ministro dell’economia e delle finanze: la n. 5-03395 (allegato 3) e la n. 5-03396 (allegato 4) presentate il 15 gennaio u.s. in Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispettivamente, dall’on.le Trano (M5S) e dall’on.le Centemero (L-Sp). Un’analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata anche in Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica da parte dell’on.le De Bertoldi (FdI).

Sul punto, il Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, Maria Cecilia Guerra, ha annunciato in tempi brevissimi un chiarimento ufficiale che propenderà invece per l’immediata applicabilità della predetta causa ostativa. Alla luce di tali anticipazioni, il CNDCEC ha già predisposto gli emendamenti per un intervento normativo che fissi la decorrenza delle nuove cause ostative dal prossimo anno.

 

Allegato 2

Nota tecnica

Regime forfetario – Nuova causa di esclusione di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190

Il comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (in G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordinario n. 45) ha aggiunto la nuova lettera d-ter) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario: «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».

La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020, senza una disciplina specifica relativa alla decorrenza della sua efficacia, che occorre dunque chiarire in via interpretativa.

Al riguardo, va osservato che tale causa di esclusione era stata già introdotta, una prima volta, dall’articolo 1, comma 111, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70), con l’aggiunta della lettera d-bis) al comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Anche in tale occasione, la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, senza una disciplina specifica circa la sua decorrenza. Causa di esclusione che è stata successivamente abrogata per effetto della sostituzione della citata lettera d-bis) ad opera dell’articolo 1, comma 9, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), che ha introdotto una nuova causa di esclusione dal regime forfetario per «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro» a cui sono state aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» per effetto dell’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto in sede di conversione avvenuta con legge 11 febbraio 2019, n. 12.

In occasione dell’originaria introduzione, con legge n. 208/2015, della causa di esclusione per coloro che nell’anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 10 del 4 aprile 2016 (par. 2.3), ebbe modo di precisare che tale causa di esclusione “preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. Ne consegue che coloro che intendono applicare nel 2016 il regime di favore non devono aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro”.

Tale interpretazione non teneva tuttavia nella giusta considerazione i principi di attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 che contiene disposizioni che, ai sensi del suo stesso articolo 1, comma 1, «costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

In particolare, con riferimento all’efficacia temporale delle norme tributarie, l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, dello Statuto del contribuente, dispone che «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti».

Ne consegue che le modifiche introdotte con disposizione entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno n «si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», ossia dall’anno n+1, e, in ogni caso, «non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore».

È per questo che in occasione delle più recenti modifiche alla causa di esclusione di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 introdotte dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62), l’Agenzia delle entrate ha avvertito la necessità di rispettare il principio statutario innanzi richiamato.

In particolare, con riferimento alla riformulata causa di esclusione prevista per «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni», l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2), ha precisato che “In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020”.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto in tal modo che, in assenza di una specifica norma di decorrenza, l’efficacia temporale immediata di una disposizione che, cambiando le “regole del gioco”, prevede una causa di esclusione che non può essere rimossa dal contribuente, in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione stessa tale causa già sussisteva, si pone in aperto contrasto con i richiamati principi di rango costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. E tanto, si badi bene, con riferimento ad una modifica della causa ostativa di cui alla lettera d) del più volte citato comma 57 di tipo soltanto parziale, essendo già previsto, anche precedentemente alle modifiche recate dall’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che non potessero avvalersi del regime forfetario «gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

A maggior ragione dunque l’immediata efficacia di una causa di esclusione non prevista nell’anno in cui la sua assenza deve essere verificata determina la medesima violazione dello Statuto del contribuente che la più recente interpretazione dell’Agenzia delle entrate ha voluto giustamente evitare con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (par. 2.3.2).

Ed è proprio questa la fattispecie che si è venuta a determinare in relazione alla nuova causa di esclusione prevista per coloro che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, di cui alla nuova lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale nuova causa di esclusione è stata infatti introdotta dal comma 692, lettera d), dell’articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con una disposizione entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ma che fa riferimento all’anno precedente (già trascorso) quale momento di verifica della sua sussistenza, con conseguente impossibilità di rimozione da parte di coloro che si siano trovati nel 2019 nelle condizioni previste dalla nuova disposizione.

Per cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla data di entrata in vigore della norma il contribuente si trovasse nelle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

 

Allegato 3

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03395

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

TRANO, CURRÒ, GIULIODORI, APRILE, RADUZZI, MARTINCIGLIO, PARISSE, MIGLIORINO e CASO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

la legge di bilancio 2020, reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l’imposta sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e lavoro accessorio e l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30 mila euro;

numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito dall’Agenzia delle entrate nel 2019, la cosiddetta flat tax al 15 per cento sul reddito da lavoro autonomo, si applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai «paletti» stabiliti dalla legge di bilancio 2020; a tal fine, per l’anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata, anche per chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30 mila euro, da pensione o lavoro dipendente, così come non sarebbe peraltro previsto l’avvio per quest’anno, dell’altro limite, relativo a 20 mila euro di compensi a collaboratori o spese per l’acquisto di beni strumentali;

gli interroganti evidenziano al riguardo che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

a tal fine, gli interroganti rilevano altresì, che i «paletti» alla flat tax, contenuti nella manovra economica per il 2020, sono stati approvati definitivamente dal Parlamento, soltanto nel mese di dicembre 2019 per entrare in vigore pochi giorni dopo, ovvero il 1° gennaio 2020;

la necessità di opportune precisazioni, in relazione alle osservazioni in precedenza esposte, risulta pertanto urgente e indispensabile, come peraltro sostenuto anche dall’Aiga nazionale, che auspica un intervento chiarificatore, valutato che sia gli operatori del settore, che oltre mezzo milione di professionisti con partite Iva, rivendicano il diritto di conoscere quale sia il regime fiscale effettivo da applicare – :

se intenda confermare l’intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario.
(5-03395)

 

Allegato 4

Atto Camera – Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03396

testo di

Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

CENTEMERO, GUSMEROLI, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. —

Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
è mistero sui requisiti più stringenti per l’accesso nel 2020 al regime forfettario, di cui ai commi 691 e 692 della legge n. 160 del 2019;

l’attuale Governo ha voluto operare una vera e propria stretta sul regime forfettario introdotto dalla LegaSp al Governo con il decreto fiscale 2018, cancellando il nuovo regime agevolato con aliquota al 20 per cento per le partite Iva che ricavano fra i 65 mila e i 100 mila euro e mantenendo la tassazione agevolata al 15 per cento con tetto di 65 mila euro condizionato ai «paletti» che le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio non superino i 20 mila euro lordi e che siano esclusi i soggetti, che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30 mila euro;

secondo quanto pubblicato su La Stampa – Economia & Finanza – l’11 gennaio 2020, in base allo statuto del contribuente, che fissa in 60 giorni il limite di tempo che deve intercorrere tra l’approvazione delle modifiche in materia fiscale e la loro applicazione, non dovrebbe trovare applicazione la stretta sulla flat tax per il 2020;

lo stesso articolo di stampa ricorda che anche l’Agenzia dell’entrate nel 2019, con circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, aveva fatto slittare di un anno l’esclusione dalla flat tax per chi possedeva quote di controllo in società a responsabilità limitata, in considerazione dell’approvazione della norma a ridosso della fine dell’anno;

appare, dunque, più che mai razionale e logico per gli interroganti che, applicando lo stesso principio, chi nel 2019 ha superato i nuovi limiti fissati dalla legge di bilancio 2020 resta per tutto l’anno in corso in regime di flat tax, dovendo tuttavia adeguarsi nell’anno in corso ai nuovi «paletti» per poter rimanere in tale regime anche nel 2021;

tuttavia, l’obiettivo dichiarato del Governo di far cassa con le nuove restrizioni, indicando risparmi per poco meno di 1,5 miliardi di euro, lascia presumere agli interroganti che l’attuale maggioranza intenda «forzare» sull’applicazione da subito delle nuove regole di accesso al regime della tassazione piatta – :

se il Governo intenda far chiarezza su quanto esposto in premessa.

(5-03396)

 




Regime forfetario. Le novità contenute nel DDL bilancio 2020

In attesa dell’approvazione del disegno di legge di Bilancio 2020, ora all’esame del Senato, si analizzano brevemente le modifiche in arrivo alla disciplina del regime forfetario.

L’articolo 88 del DDL rubricato (Regime forfetario), innanzitutto, abroga dal 2020 l’articolo 1, commi da 17 a 22 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che prevedeva l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari al 20% applicata al reddito determinato in modo analitico per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro.

La disposizione, inoltre, interviene sulla disciplina del regime forfetario, prevedendo:

a) l’introduzione del limite di 20.000 euro di spesa sostenuta per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori quale condizione di accesso al regime forfetario;
b) l’esclusione dal regime forfetario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro;
c) la previsione di un regime premiale per favorire l’uso della fatturazione elettronica.

Nel dettaglio, il comma 2 dell’articolo 88 del disegno di legge reca importanti modifiche al regime forfetario.

La norma, fermo restando il rispetto del limite di ricavi o compensi pari a 65.000 euro, reintroduce il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi.

Viene, inoltra reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente a quello in cui si intende avvalersi del forfait, di redditi di lavoro dipendente o assimilato eccedenti la soglia di 30.000 euro.

Resta immutato tutto l’impianto relativo alle agevolazioni in materia di determinazione del reddito con i coefficienti di redditività, in materia di IVA e contributiva, all’inapplicabilità delle ritenute e, pertanto, i contribuenti in regime agevolato non subiranno le ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui ricavi e sui compensi percepiti e non saranno obbligati a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, ad eccezione di quelle da effettuare sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Rimangono, inoltre, ferme le disposizioni previste dal comma 70 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 per il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario e viceversa.

Si prevede la riduzione di un anno, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, del termine di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973.

Infine, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva deve essere computato nel reddito complessivo del soggetto esercente attività d’impresa, arte o professione che applica il regime forfetario per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, l’ISEE.

Si tiene conto del reddito assoggettato a imposta sostitutiva anche nelle ipotesi in cui al maggior reddito complessivo sia collegato un maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di detrazioni per le erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), del TUIR, spettanti nel limite massimo del 2 per cento del reddito complessivo.

 

Si riporta il testo dell’art. 88 (Regime forfetario) del disegno di legge (A.S. n. 1586), recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)».

1. I commi da 17 a 22, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono abrogati.

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente: «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell’anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dell986, e successive modificazioni.»;

b) al comma 55 le parole «comma 54» sono sostituite dalle seguenti: «comma 54, lettera a)»;

c) al comma 56, le parole: «del requisito» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti»;

d) al comma 57, dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: «d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.».

e) al comma 71 le parole: «il requisito» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

f) al comma 74:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno. »;

2) al terzo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

g) il comma 75 è sostituito dal seguente: «75. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

h) al comma 82:

1) al primo periodo, le parole: «la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «taluna delle condizioni»;

2) al terzo periodo, le parole: «sussista la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le condizioni»;

3) al quarto periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «della condizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni»;

l) al comma 89, il primo periodo è soppresso.




Dipendente coniugato con professionista “forfetario”: detrazioni per figli a carico al 100% solo se ha il reddito più alto

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l’Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che le detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all’Irpef nella sola ipotesi in cui quest’ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell’altro coniuge. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfetario rileverà, ex comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 22 luglio 2019, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche)Detrazioni per carichi di famiglia – Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori – Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario – Condizioni poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento – Genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato – Art.12, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190

 

I documenti richiamati nella risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019

 

Nuova curva IRPEF: le prime spiegazioni sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sulle nuove modalità di determinazione e di versamento dell’addizionale comunale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 16 marzo 2007: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’addizionale comunale all’IRPEF – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 6 a 9, 142, 143 e da 1324 a 1327, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)» – (Vedi: par. 1.4.3. e 1.4.4.)

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)» – (Vedi: par. 4.3.7.)




Transazione del Forfetario: nota di credito emessa senza versare l’IVA come avvenuto per il documento originario

Ai fini dell’emissione delle nota di variazione in diminuzione, il sopravvenuto accordo transattivo è riconducibile agli eventi «simili» di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, sempre che la nota in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.

La predetta conclusione vale anche nella particolare ipotesi in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario ai sensi del comma 59 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede: «Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633…».

Pertanto, considerato che l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 5 da 54 ad 89 della legge n. 190 del 2014; tale regime forfetario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione, da emettere ai sensi del citato art. 26.

Questo è quanto precisano le Entrate con la risposta ad istanza di interpello del 11 luglio 2019 n. 227, con oggetto: “Note di variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo – Note di credito emesse in relazione ad operazioni fatturate in base al regime forfetario ex art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014 – Articolo 26 DPR n. 633 del 1972 

 




Professionista al 50 per cento di una Srl operante nello stesso settore. Confermata la decadenza dal forfetario a partire dal 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società Srl, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando, in ogni caso, l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Peraltro, il possesso della partecipazione non comporterà la decadenza nemmeno nel 2020, se il contribuente non effettuerà cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla Srl “controllata” . Questo in sintesi il contenuto delle risposte nn. 146 e 151 rispettivamente del 20 e 21 maggio 2020 in tema di cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 146 del 20 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Ingegnere che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. operante nel settore della progettazione – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 151 del 21 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Consulente amministrativo che detiene una quota di partecipazione al 50% in una S.r.l. dello stesso settore ATECO – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 – Possibilità di aderire per il 2019 al regime forfettario potendo la causa ostativa comportare la decadenza solo nell’anno 2020 – Condizioni per la permanenza nel regime nel periodo d’imposta 2020 – Qualora a decorrere dal 10 aprile 2019 il professionista non effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo alla S.r.l. controllata – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019




Commercialista che “collabora” con la società della moglie. Esclusa la decadenza dal regime forfetario se le attività non sono nella stessa sezione Ateco

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, configura controllo indiretto di società a responsabilità limitata di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 la circostanza che il coniuge partecipi con una quota dell’80 per cento alla S.r.l. di famiglia, di cui il contribuente è anche membro del consiglio di amministrazione. Tuttavia, la causa ostativa di cui alla citata lettera d) non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata indirettamente è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella cui è riconducibile l’effettiva attività esercitata del contribuente. Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 137 del 13 maggio 2019.

Tuttavia, si evidenzia che il mero riferimento alle sezioni di ATECO può comportare, come nel caso di specie, che due attività appartenenti a sezioni diverse (M – Attività professionali, scientifiche e tecniche e J – Servizi di informazione e comunicazione) siano in realtà molto simili.

 

Classificazione delle attività economiche

Adozione della tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate»

Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)

Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007

 

 




Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Il libero professionista in regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011 che supera la soglia di permanenza per più del 50%, può transitare direttamente al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 già dall’anno del superamento. In tale ipotesi, il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Non trova pertanto applicazione la disposizione di cui comma 111 della legge n. 244 del 2007 che obbligava coloro che uscivano dal regime dei minimi per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime dei forfetari che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella risposta 140/2019 ad una richiesta di interpello.

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Attività inquadrate nella medesima sezione ATECO: per l’anno 2019, l’imprenditore individuale e socio/liquidatore al 60% di Srl applica il forfetario. Decadenza dal regime solo dal periodo d’imposta 2020

 

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 60 per cento di una società srl di cui il contribuente è anche liquidatore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 121/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Liquidatore della società Srl controllata – Esercizio per mezzo di impresa individuale di attività riconducibile allo stesso codice Ateco della società controllata – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Avvocato detentore di una quota di partecipazione in società di persone. Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore e il risultato in termini di utili

La causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili. Tuttavia, nel 2019, in applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) il contribuente può ugualmente applicare il regime forfetario e non decadrà dallo stesso nel 2020 se entro la fine del 2019 dismetterà la partecipazione. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.120 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR. – Causa ostativa per la permanenza nel regime, qualunque sia il valore della partecipazione e il risultato in termini di utili – Anno d’imposta 2019 – Applicazione dell’articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – Conseguenze – Possibilità del contribuente di applicare comunque nell’anno 2019 il regime forfetario – Dismissione della partecipazione nella società della società di persone entro la fine del 2019 – Effetti- Possibilità del contribuente di non decadere dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della “riconducibilità” rileva l’attività esercitata di fatto

La causa ostativa di cui alla lettera d), del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 non si realizza qualora, in linea con i codici ATECO formalmente dichiarati, l’attività in fatto esercitata dalla società a responsabilità limitata controllata è riconducibile ad una sezione ATECO differente rispetto a quella l’effettiva esercitata del contribuente. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 119/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario ai codici ATECO formalmente dichiarati – Necessità – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Commercialista socio al 50% di Stp srl con attività inquadrata nella medesima sezione ATECO della società partecipata. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa il possesso di quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp), di cui il contribuente è anche amministratore, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questa in sintesi la risposta ad interpello n. 118/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 50 per cento di una società tra professionisti (Stp) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti controllata al 50% inquadrate nella medesima sezione ATECO- Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Stp srl “di famiglia” e professionista con attività inquadrate nella medesima sezione ATECO. Decadenza dal regime forfetario solo dal periodo d’imposta 2020

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d), comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituisce causa ostativa la detenzione di quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” (i genitori del professionista detengono il 60% delle quote) costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui il contribuente è anche presidente del consiglio di amministrazione, che svolge una attività riconducibile nella medesima sezione ATECO del contribuente. Integrata la causa ostativa, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.117 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Commercialista proprietario di una quota pari al 20 per cento di una società tra professionisti (Stp) “Familiare” costituita nella forma della società a responsabilità limitata, di cui è anche presidente del consiglio di amministrazione – Codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal professionista e dalla società tra professionisti “di famiglia” (possesso da parte dei genitori del professionista del restante 60% delle quote) indirettamente controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M) – Integrazione della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 – Decorrenza delle decadenza dal regime forfetario – Nel periodo d’imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1 – Conseguenze – Applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Regime forfettario. Applicabile in presenza di duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) senza modifiche sostanziali fino allo scadere del periodo di sorveglianza

Confermata, la linea interpretativa contenuta nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, con la quale è stato chiarito che “nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della lettera d-bis) (n.d.r. dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) in esame, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza. In tal caso, non può verificarsi alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa”, con l’ulteriore precisazione che, “qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale”. Questo è quanto si evince dalla risposta ad interpello n.116 del 23 aprile 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Medico chirurgo, che percepisce dall’Azienda U.S.L. un compenso di reddito di lavoro autonomo, che svolge contemporaneamente, l’attività di “Continuità Assistenziale”, per la quale percepisce dalla stessa U.S.L. un reddito qualificabile di lavoro dipendente – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis) comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Condizioni – Nel periodo di sorveglianza, duplice rapporto di lavoro, autonomo e dipendente senza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo in regime agevolato- Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Regime forfettario. Non esce dal regime agevolato l’ex praticante che fattura principalmente nei confronti ex dominus

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, la lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Pertanto, in virtù dell’ultimo inciso della citata lettera d-bis) del comma 57, non può precludersi all’ex praticante l’applicazione e/o la permanenza nel regime forfetario ha causa della circostanza che la fatturazione sia espletata in misura prevalente nei confronti del proprio exdominus”. In pratica, l’aver svolto un periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio della professione di dottore commercialista presso il proprio committente principale, esclude dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 115/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Emissione di fatture principalmente nei confronti del precedente datore di lavoro – Fatturazione prevalente nei confronti del proprio “dominus” nel precedente periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della professione di dottore commercialista – Esclusione dall’ambito di applicazione della specifica causa ostativa prevista dalla lettera d-bis), comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Fondamento – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Regime forfettario. La detenzione di partecipazioni in società semplice immobiliare non costituisce causa ostativa

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d) comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non costituisce causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa. Per quanto riguarda gli aspetti dichiarativi del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare, il contribuente qualora opti per il modello 730, deve compilare nel Quadro B la Colonna 2 indicando come utilizzo il codice “16” relativo al reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini IRPEF (fabbricati locati o con esenzione IMU); il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. Diversamente, nel caso di utilizzo del Modello REDDITI Persone Fisiche il contribuente dovrà dichiarare tale reddito compilando il quadro RH. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall’Agenzia nella risposta n. 114/2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 114 del 23 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Cause ostative – Professionista (psicologo) che detiene partecipazioni in società semplice immobiliare – Esclusione che la detenzione di partecipazioni in una società possa costituire causa ostativa (tranne nei casi in cui la S.S. produca redditi di lavoro autonomo o d’impresa) – Istruzioni per l’indicazione in dichiarazione (Modello 730/2019 – Redditi 2019 Pf) del reddito derivante dalla partecipazione alla società semplice immobiliare – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)

 




Regime forfetario anno 2019. Irrilevante aver maturato provvigioni prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro nel corso del 2018

In tema di requisiti per l’applicazione del regime cd. forfetario, ai sensi della lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituita dall’articolo 1, comma 9, lett. c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, diversamente dalla precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Dunque, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020, anche nel caso in cui nell’anno 2018 abbia maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro. Questa la sintesi del contenuto della risposta n. 134/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 134 del 6 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso e permanenza – Requisiti di applicazione – Causa ostativa di cui alla lettera d-bis) – Attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro – Intermediario che percepisce nel periodo di sorveglianza dal suo ex datore di lavoro con riguardo al 2019, provvigioni inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo – Verifica del requisito della prevalenza effettuata solo al termine del periodo d’imposta 2019 – Irrilevanza che nel corso del 2018 il contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro – Fondamento – Conseguenze – Possibilità del contribuente ad aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata nell’anno 2019 – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della riconducibilità delle attività non basta il codice ATECO

In tema di cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario, l’articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Per la verifica della sussistenza di tali ultimo requisito, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo operate nei confronti della società a responsabilità limitata, necessario il controllo della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati.

 

Vedi: Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 122 del 23 aprile 2019 – OGGETTO: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata ed esercizio da parte della stessa srl di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati – Criteri

Vedi: Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello n. 124 del 23 aprile 2019 – OGGETTO: REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario previste – Controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata (nella specie, società cooperativa a r.l.) ed esercizio da parte della stessa cooperativa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni – Verifica della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati – Criteri