Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare n. 6 del 6 agosto 2026 che illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale e fornisce risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Il documento di prassi firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, offre un quadro organico delle novità introdotte dalla riforma fiscale e approfondisce le modifiche apportate dalla legge delega e dai successivi decreti attuativi. Inoltre, la circolare fornisce chiarimenti operativi sui principali istituti interessati dalla riforma, con particolare riguardo all’ampliamento della platea dei soggetti ammessi, al rafforzamento del Tax Control Framework, al potenziamento degli effetti premiali e ai nuovi meccanismi applicativi del regime.

 

Il nuovo quadro

 

La circolare offre un inquadramento sistematico dell’istituto dell’adempimento collaborativo e ne ripercorre origini, finalità e principi ispiratori. Il documento inoltre descrive l’impatto dei principali interventi innovativi apportati dalla riforma, tra cui la progressiva estensione per quanto riguarda le possibilità di accesso, l’evoluzione del Tax Control Framework attraverso la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, la maggiore premialità del regime e l’introduzione di nuovi strumenti di dialogo preventivo tra l’Agenzia e i contribuenti.

 

Le risposte ai quesiti applicativi

 

Attraverso il ricorso allo schema “domanda & risposta”, nel documento di prassi l’Agenzia affronta rilevanti questioni interpretative e operative relative ai singoli istituti interessati dalla riforma. I chiarimenti forniti, inoltre, danno indicazioni concrete sui requisiti di accesso e sulle nuove modalità procedurali, con l’obiettivo di agevolare gli operatori alle prese con la corretta applicazione della disciplina.

 

Il confronto con imprese e professionisti

 

Le delucidazioni confluite nella circolare odierna rappresentano la sintesi del lavoro svolto nell’ambito del Forum delle imprese aderenti al regime e del confronto sviluppato negli ultimi mesi con le principali associazioni di categoria e gli ordini professionali. Il documento di prassi recepisce, infatti, i più ricorrenti dubbi interpretativi e applicativi sottoposti all’Agenzia durante questo percorso di interlocuzione, con l’obiettivo di chiarire i punti più dibattuti e assicurare la massima certezza nell’applicazione delle nuove regole. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 agosto 2026)




Rischio fiscale e principi contabili, nuove linee guida Entrate-OIC: indicazioni utili anche oltre la cooperative compliance

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, integra le linee guida sul Tax Control Framework con due nuove schede dedicate alle cripto-valute e al diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Sebbene predisposte principalmente per la mappatura dei rischi fiscali nell’ambito dell’adempimento collaborativo e eventualmente nel regime opzionale previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs, n. 128/2015, le istruzioni rivestono un interesse più ampio. Le ricostruzioni contabili curate dall’OIC e i relativi inquadramenti fiscali elaborati  possono infatti costituire un autorevole riferimento tecnico anche per la generalità delle imprese chiamate ad affrontare le medesime fattispecie.

Le indicazioni devono, tuttavia, essere applicate tenendo conto delle caratteristiche concrete dell’operazione: le schede precisano che le conclusioni valgono esclusivamente per i casi descritti e non possono essere automaticamente estese a fattispecie caratterizzate da elementi differenti.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, sono state approvate ulteriori istruzioni operative per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Le nuove indicazioni aggiornano e integrano il corpus documentale avviato con il provvedimento del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320, e successivamente ampliato con il provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321934, e con quello del 28 gennaio 2026, prot. n. 33973.

Le due nuove schede riguardano:

  • il trattamento contabile delle cripto-valute;
  • il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Le istruzioni sono state predisposte nell’ambito del tavolo tecnico costituito da rappresentanti dell’Agenzia delle entrate e dell’Organismo italiano di contabilità: l’OIC cura la parte contabile delle schede, mentre l’Agenzia ne definisce l’inquadramento fiscale.

 

Le linee guida possono orientare anche le imprese esterne alla cooperative compliance

 

La portata operativa delle linee guida non deve essere circoscritta alle sole imprese già ammesse all’adempimento collaborativo.

Il Tax Control Framework costituisce, infatti, un modello strutturato di governo del rischio fiscale utilizzabile anche dalle imprese che non possiedono ancora i requisiti per l’accesso al regime. Sotto il profilo organizzativo, le linee guida rappresentano quindi un riferimento per la definizione della strategia fiscale, l’attribuzione di ruoli e responsabilità, la costruzione delle procedure di controllo, il monitoraggio e la mappatura dei rischi connessi ai processi aziendali e ai principi contabili.

Questa possibile estensione non deriva soltanto da una valutazione di buona governance. L’articolo 7-bis del Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, prevede espressamente che i contribuenti privi dei requisiti per aderire all’adempimento collaborativo possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale conforme all’articolo 4, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate. La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.

La destinazione delle linee guida anche a tali soggetti è espressamente confermata nelle istruzioni relative alla Mappa dei rischi del settore assicurativo, nelle quali si precisa che il documento si rivolge anche ai contribuenti che, pur non avendo i requisiti per accedere alla cooperative compliance, intendono optare per un TCF ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Occorre, tuttavia, distinguere due piani:

  • qualsiasi impresa può utilizzare le linee guida come benchmark volontario di governance e controllo interno;
  • gli effetti giuridici e sanzionatori del regime opzionale richiedono, invece, l’esercizio formale dell’opzione e il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

Il regime opzionale non determina l’ingresso nella cooperative compliance e non attribuisce integralmente i benefici propri dell’adempimento collaborativo. Riconosce, però, specifiche tutele per i rischi fiscali comunicati preventivamente mediante interpello, alle condizioni previste dall’articolo 7-bis, comprese la protezione sul piano delle sanzioni amministrative e, nei casi indicati dalla norma, la non punibilità per il delitto di dichiarazione infedele. Più nel dettaglio, all’esercizio di tale opzione sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie riferite a rischi di natura fiscale comunicati all’Agenzia delle entrate con apposita istanza di interpello presentata prima dell’invio delle dichiarazioni fiscali o comunque prima del decorso delle relative scadenze. Ciò vale a condizione che il comportamento adottato dal contribuente sia conforme a quanto illustrato nell’istanza di interpello e che non siano state commesse violazioni tributarie basate su condotte simulatorie o fraudolente.Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui al richiamato articolo 7-bis

 

Il nuovo sistema di aggiornamento continuo

 

Il provvedimento del 6 luglio 2026 non si limita ad aggiungere due casistiche.

Viene previsto che le istruzioni possano essere periodicamente integrate con ulteriori fattispecie relative ai rischi fiscali derivanti dai principi contabili. I futuri aggiornamenti potranno inoltre essere adottati anche mediante la pubblicazione della versione integrata nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate dedicata all’adempimento collaborativo.

Si consolida così un sistema documentale dinamico: il TCF non deve essere costruito come un assetto immutabile, ma deve essere aggiornato in funzione dell’evoluzione dei principi contabili, delle operazioni aziendali e dei relativi riflessi tributari (cfr. provvedimento prot. n. 200904/2026, punti 1.4 e 1.5).

 

Cripto-valute: classificazione contabile legata alla destinazione

 

La prima nuova scheda prende in esame una società che redige il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e detiene Bitcoin, Ethereum e Solana.

Le linee guida precisano che la fattispecie riguarda cripto-valute:

  • prive di consistenza fisica;
  • non emesse da un’autorità;
  • non rappresentative di un diritto contrattuale nei confronti di un’altra parte;
  • separatamente trasferibili.

L’assenza di una disciplina specifica nei principi contabili nazionali impone di applicare il percorso previsto dall’OIC 11 per le fattispecie non espressamente regolate.

 

Detenzione durevole

 

Quando le cripto-valute sono destinate a permanere durevolmente nel patrimonio della società, devono essere classificate tra le immobilizzazioni immateriali e inizialmente iscritte al costo di acquisto.

Secondo le linee guida, tali attività non devono essere assoggettate ad ammortamento, poiché la loro utilità non si esaurisce secondo un periodo predeterminato. Restano invece applicabili le regole dell’OIC 9 sulle perdite durevoli di valore; il valore recuperabile è individuato nel fair value, al netto dei costi di vendita.

 

Detenzione per la vendita

 

Quando, invece, le cripto-valute sono destinate alla vendita nell’ambito dell’ordinaria attività della società, devono essere classificate tra le rimanenze di magazzino.

In tal caso, l’iscrizione iniziale avviene al costo di acquisto e la valutazione successiva al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dal mercato, rappresentato dal fair value al netto dei costi di vendita.

 

Cripto-attività: neutralità fiscale delle valutazioni

 

Sul piano tributario, la scheda richiama l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR, secondo il quale i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito.

La neutralità opera sia ai fini IRES sia ai fini IRAP e prescinde dalla classificazione contabile adottata.

Ne consegue che:

  • se le cripto-valute sono iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, le eventuali svalutazioni per perdite durevoli rilevate a conto economico non assumono rilevanza fiscale;
  • se sono iscritte tra le rimanenze, le variazioni contabili derivanti dalla valutazione del magazzino devono essere neutralizzate nella dichiarazione dei redditi mediante variazioni in aumento o in diminuzione.

L’irrilevanza riguarda i soli fenomeni valutativi. Restano fiscalmente rilevanti gli eventi realizzativi, quali la cessione contro valuta avente corso legale o la permuta con altri beni o con altre cripto-attività, secondo quanto precisato nella scheda (cfr. allegato al provvedimento prot. n. 200904/2026, «Trattamento contabile delle cripto-valute»).

 

Diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura: prevale la natura obbligatoria

 

La seconda scheda prende in esame un contratto decennale con il quale una società acquisisce l’utilizzo esclusivo di un’infrastruttura identificata, quale una determinata tratta di fibra ottica, versando anticipatamente l’intero corrispettivo.

La proprietà dell’infrastruttura e gli obblighi di manutenzione restano in capo al fornitore.

Secondo le istruzioni, la qualificazione dell’operazione dipende dall’analisi concreta del contratto. Nella fattispecie esaminata, il diritto attribuito all’utilizzatore ha natura obbligatoria, e non reale, perché:

  • il fornitore mantiene la proprietà del bene;
  • il cessionario non può intervenire autonomamente sull’infrastruttura;
  • la manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico del fornitore;
  • sono necessarie attività del concedente affinché il diritto possa essere esercitato.

Il contratto risulta pertanto assimilabile a una locazione. La corresponsione anticipata e in unica soluzione del prezzo non è sufficiente, da sola, a trasformare il rapporto in un trasferimento di diritto reale.

 

Corrispettivo anticipato da ripartire lungo la durata del contratto

 

Sul piano contabile, la società deve iscrivere il corrispettivo anticipato tra i risconti attivi e imputare annualmente la quota di competenza alla voce B8 del conto economico, relativa ai costi per godimento di beni di terzi.

Sul piano fiscale, occorre distinguere:

  • se il contratto è qualificabile come locazione operativa, la ripartizione contabile del costo lungo la durata del contratto assume rilevanza fiscale in base al principio di derivazione dell’articolo 83 del TUIR;
  • se il contratto presenta i caratteri della locazione finanziaria, la deduzione deve rispettare il periodo minimo previsto dall’articolo 102, comma 7, del TUIR.

In nessuno dei due casi il corrispettivo iniziale può essere integralmente dedotto nel periodo in cui viene pagato: il costo deve essere ripartito secondo competenza, lungo la durata contrattuale o, se più lungo, lungo il periodo fiscale minimo previsto per il leasing (cfr. allegato al provvedimento prot. n. 200904/2026, «Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura»).

 

 

Il percorso delle linee guida

 

Provvedimento 10 gennaio 2025, prot. n. 5320

 

Il provvedimento costituisce l’atto di base del nuovo sistema standardizzato. Ha approvato:

  • le linee guida per la redazione del documento che disciplina il Tax Compliance Model;
  • le indicazioni per la certificazione del TCF;
  • la Mappa standardizzata dei rischi e dei controlli fiscali per il settore industriale.

Lo stesso provvedimento ha previsto che il sistema possa essere periodicamente aggiornato mediante ulteriori istruzioni dedicate ai rischi fiscali derivanti dai principi contabili.

Provvedimento 7 agosto 2025, prot. n. 321934

 

Il primo aggiornamento ha approvato tre schede operative:

  • Recesso anticipato da un commodity swap – Il provento derivante dall’estinzione anticipata dello strumento di copertura assume rilevanza contabile e fiscale secondo il progressivo riversamento della riserva di cash flow hedge, anziché integralmente nell’esercizio dell’incasso.
  • Concessione a tempo determinato del diritto di superficie – Il canone periodico è qualificato contabilmente e fiscalmente come ricavo, e non come plusvalenza, e concorre al reddito secondo la maturazione contrattuale.
  • Prestito obbligazionario convertibile a tasso zero – La scheda disciplina la separazione contabile tra componente di debito e componente di patrimonio netto, la rilevanza fiscale degli interessi passivi sostanziali determinati con il costo ammortizzato e gli effetti della conversione o del mancato esercizio del diritto.

Provvedimento 7 agosto 2025, prot. n. 321940

 

Con un distinto provvedimento adottato nella stessa data sono state approvate le linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali delle imprese assicurative.

Il documento individua i processi, le attività e i rischi fiscali minimi del settore, le modalità di valutazione del rischio inerente e residuo, i controlli di primo e secondo livello e gli adempimenti del certificatore.

La Mappa standardizzata costituisce un minimum standard: deve essere integrata da ciascuna impresa in funzione delle proprie caratteristiche organizzative, operative e contabili. Le stesse linee guida dichiarano espressamente di rivolgersi anche alle imprese che adottano volontariamente un TCF certificato ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Provvedimento 28 gennaio 2026, prot. n. 33973

 

Il successivo aggiornamento ha approvato due ulteriori schede.

La prima riguarda la retrodatazione di una Business Combination Under Common Control in ambito IFRS. In assenza di una disciplina specifica nell’IFRS 3, la società può adottare, nel rispetto dello IAS 8, una policy basata sulla continuità dei valori e sulla retrodatazione contabile. In presenza delle condizioni previste dall’articolo 172, comma 9, del TUIR, la retrodatazione contabile consente anche la retrodatazione fiscale della fusione.

La seconda scheda disciplina i piani di stock option e stock grant dei soggetti OIC adopter. L’OIC 11 consente, in assenza di una disciplina nazionale specifica, di assumere come riferimento l’IFRS 2, purché compatibile con i postulati del bilancio. Per i piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o successivi, la deduzione fiscale è rinviata al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti; in caso di mancato esercizio, gli oneri restano indeducibili e la riserva assume, ai fini fiscali, natura di riserva di utili.

 

Un modello di compliance progressivamente esteso

 

Il nuovo provvedimento conferma, dunque, la progressiva trasformazione del TCF da modello organizzativo costruito liberamente dal contribuente a sistema maggiormente standardizzato, certificabile e soggetto ad aggiornamento continuo.

Le nuove schede non costituiscono principi contabili generali né interpretazioni applicabili automaticamente a ogni operazione. Ogni documento precisa che le conclusioni valgono per la specifica fattispecie descritta e possono essere riconsiderate qualora, in sede di controllo, emerga un quadro informativo diverso o più completo.

La loro rilevanza operativa resta comunque ampia: oltre a guidare le imprese ammesse o interessate alla cooperative compliance, esse forniscono un catalogo di rischi e di soluzioni organizzative utilizzabile anche dalle imprese di minori dimensioni per costruire un presidio fiscale coerente, documentabile e, quando ricorrono le condizioni, certificabile.




Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti  | Si chiude a Milano il roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia Entrate. In Lombardia più di 4.300 aziende potenzialmente interessate

Si è tenuto oggi a Milano, presso l’auditorium Assolombarda, l’evento finale di “Patti chiari, per imprese forti”, il roadshow promosso da Confindustria, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate per far conoscere l’istituto dell’adempimento collaborativo alle imprese italiane. In Lombardia dal prossimo anno saranno circa 1.500 le aziende che potranno accedere al regime (volume d’affari di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno oltre 4.300 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scenderà a 100 milioni. Il ciclo di eventi si è chiuso oggi a Milano dopo aver fatto tappa nei mesi scorsi in 6 grandi città italiane (Bologna e Venezia a maggio; Napoli, Roma e Firenze a giugno; Torino lo scorso 23 settembre) con l’obiettivo di offrire una panoramica su vantaggi, modalità di adesione e modelli di successo in vista del progressivo ampliamento della platea potenziale nei prossimi anni.

La giornata di oggi è stata aperta dal Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, dal Vicepresidente di Confindustria, Angelo Camilli e dal Presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini. Hanno partecipato anche Luigi Vinciguerra, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza; Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e Vittorio Minervini, Coordinatore della Commissione Diritto Tributario del Consiglio Nazionale Forense.

 

Adempimento collaborativo: patti chiari, per imprese forti

 

Il titolo dell’iniziativa esprime il principio fondante dell’adempimento collaborativo: promuovere una relazione trasparente e strutturata tra imprese e Amministrazione finanziaria, basata sul confronto preventivo, sulla fiducia reciproca e sulla certezza del diritto. Il format degli incontri prevede una prima sessione di presentazione dell’istituto, seguita da una tavola rotonda sugli aspetti più operativi.

Al panel di oggi, moderato dalla caporedattrice di “Norme e Tributi” del Sole 24 Ore, Maria Carla De Cesari, hanno preso parte, tra gli altri, Paola Monica Giachetto, Tax Director Finecobank; Giuseppe Nicosia, Tax Director Snam; Massimo Ferrari, Group Tax Director Pirelli e Sergio Dompé President & CEO di Dompé farmaceutici.

 

L’adempimento collaborativo in breve

 

L’istituto dell’adempimento collaborativo, noto anche come cooperative compliance, è stato introdotto in Italia (D.Lgs n. 128/2015) con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di cooperazione trasparente e preventiva tra fisco e contribuenti. Rivolto alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo costante finalizzato a individuare e risolvere in anticipo le potenziali situazioni di rischio, contribuendo così a rafforzare la certezza del diritto e l’affidabilità del sistema tributario. La soglia dimensionale per l’accesso è stata negli anni progressivamente ridotta fino a includere, dal 2024, i soggetti con volume d’affari di almeno 750 milioni di euro, 500 milioni dal 2026 e di almeno 100 milioni di euro a partire dal 2028, quando la platea potenziale sarà di oltre 11mila aziende a livello nazionale.

 

Tutte le tappe del roadshow

 

Il ciclo di eventi, organizzato in collaborazione con le Associazioni territoriali di Confindustria, ha toccato Bologna (9 maggio), Venezia (20 maggio), Napoli (9 giugno), Roma (12 giugno), Firenze (27 giugno) e Torino (23 settembre), prima di chiudersi oggi a Milano.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 settembre 2025)




Cooperative compliance. La posizione nell’ambito dell’istituto si gestisce online | Sul sito dell’Agenzia delle entrate il nuovo servizio dedicato

I contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell’ambito dell’istituto. Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

 

Il nuovo servizio

 

L’applicativo “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023 (“soggetti aderenti”), sia da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).

In particolare, il servizio consente di:

  • scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
  • caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
  • caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ), la relazione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 D.Lgs. n. 128/2015);
  • consultare e aggiornare la propria documentazione.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2025)

 




Cooperative compliance, l’Agenzia delle entrate approva le linee guida sul rischio fiscale | Una “bussola” per le nuove adesioni al regime

Pronte le indicazioni in materia di gestione del rischio fiscale per le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Con un provvedimento, (del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025) firmato oggi dal direttore vicario dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, sono approvate le “Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema” a supporto delle nuove richieste.

Con il documento di oggi, inoltre, vengono fornite indicazioni sugli adempimenti necessari per la certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio e approvate le “Linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale”.

 

A chi sono destinate le linee guida

 

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che di conseguenza necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale. I soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione, in quanto già ammessi al regime o perché hanno presentato istanza prima della data di entrata in vigore del decreto delegato (D.Lgs. n. 221/2023), devono, invece, attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda che il regime di adempimento collaborativo dal 2024 ha ampliato la platea includendo anche i soggetti con volume di affari non inferiore a 750 milioni di euro.

Dal 2026, questa asticella si abbasserà a 500 milioni e dal 2028 ulteriormente a 100 milioni di euro.

 

La Cooperative compliance

 

Il regime di adempimento collaborativo o Cooperative compliance, istituito con il D.Lgs. n. 128/2015, si rivolge ai contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario. L’istituto si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente al fine di aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Questo obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320/2025, recante: «Approvazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 10.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il documento pubblicato contiene:

Il Provvedimento prot. n. 5320/2025
Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema
Allegato 1 – Linee Guida TCF
Allegato 2 – Linee Guida TCF
Linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale

Link alla Mappa dei rischi

 

Documentazione richiamata dal provvedimento:

 

Rischio fiscale cooperative compliance: i requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2024 n. 212, recante: «Regolamento recante disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025. Il decreto, in vigore dal 18 gennaio 2025, stabilisce i requisiti, i compiti e gli adempimenti per i professionisti abilitati a svolgere tali certificazioni.

 

Contribuenti che hanno aderito o richiesto l’accesso all’istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2024, recante: «Modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 (Link alla relazione illustrativa del D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo). L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024 recante le «modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall’obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.




Cooperative compliance. DM Mef e provvedimento Ae per disciplinare il restyling dei requisiti di accesso | Approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221 ha esteso l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

  • a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di

Inoltre in relazione ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», ha previsto l’estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128

Infine, in merito ai requisiti oggettivi, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 221, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 del medesimo articolo deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Ciò, premesso considerato che il modello “Adesione al regime di adempimento collaborativo”, deve essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.221, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”.

Il modello sostituisce, a far data del 17.12.2024 quello approvato con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153271 del 4 maggio 2022.

Il modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello. Per i soggetti non residenti privi di PEC la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello. Nel dettaglio, modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, ovvero, per i soggetti non residenti privi di PEC alla seguente casella di posta elettronica ordinaria dc.gci.adempimentocollaborativo@agenziaentrate.it .

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, recante: «Approvazione del nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” di cui agli articoli 3 e ss. del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 17.12.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il Decreto Mef recante le condizioni soggettive e le modalità di accesso al regime di adempimento collaborativo, coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica)

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024. Aggiornamento modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – Relazione illustrativa e tecnica

(Aggiornamento del 18.12.2024) – Il Decreto Mef è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale:  Serie Generale n. 295 del 17-12-2024

 

 

 

 




Contribuenti che hanno aderito o richiesto l’accesso all’istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo

L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024 recante le «modalità di attestazione dell’efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur esonerati dall’obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l’efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.




Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni in materia in materia di adempimento collaborativo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023,, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale recante i principi e criteri direttivi per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame preliminare)

In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo attraverso:

  • l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;
  • l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
  • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
  • la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;
  • nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
  • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
  • l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
  • la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;
  • il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.




Regime di adempimento collaborativo. Alle direzioni regionali il ruolo di ascolto e interlocuzione attiva

L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di Adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

L’istituto dell’Adempimento collaborativo si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale obiettivo è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Il regime comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

In attuazione del regime di adempimento collaborativo, il Mef con decreto del 30 dicembre 2016 ha fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di Adempimento collaborativo e, successivamente, il decreto Mef del 31 gennaio 2022 ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro.

Ciò premesso, con il provvedimento del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le previsioni in materia di competenza e modalità di applicazione del regime già declinate, con riferimento esclusivo alla fase di prima applicazione, dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017, confermando le scelte organizzative effettuate nel citato provvedimento e coordinando le stesse con le disposizioni contenute nell’Atto Direttoriale del 13 gennaio 2022 prot. n. 9694 denominato “Gestione del regime di adempimento collaborativo – integrazione delle attribuzioni di taluni uffici centrali e regionali”.

Il nuovo provvedimento, nel confermare la competenza esclusiva dell’ufficio Adempimento collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, per l’esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti aderenti, consolida le strategie adottate nella gestione del regime, in vista di una progressiva estensione della platea di contribuenti ammessa per legge (in coerenza con le previsioni dell’art. 7, comma 4, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128).

Viene così declinato, con maggior grado di dettaglio rispetto a quanto già definito nel citato Atto Direttoriale, il ruolo di ascolto ed interlocuzione attiva degli uffici Grandi contribuenti delle Direzioni Regionali (aventi competenza su contribuenti di rilevanti dimensioni – con volume d’affari, ricavi e compensi di importo non inferiore a 100 milioni di euro – e presenti nelle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) che divengono partecipi del processo di risk- analysis dei contribuenti e di controllo sulle relative dichiarazioni presentate, supportando l’azione dell’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale.

All’ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale vengono affidati compiti di indirizzo attraverso cui orientare e valorizzare il contributo delle nove strutture regionali coinvolte. L’assegnazione di nuove attribuzioni punta a potenziare le attività di gestione dell’istituto in un’ottica proattiva, ponendo le basi, infatti, anche per la gestione di evoluzioni normative che prevedano una progressiva estensione del regime.

Resta confermata, per i periodi d’imposta in cui è operante il regime di Adempimento collaborativo, la competenza, in via esclusiva, dell’ufficio Adempimento collaborativo, per la gestione del complesso delle attività di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, del decreto, così come la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il controllo formale e per la rettifica delle dichiarazioni presentate.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022, prot. n. 74913/2022, recante: «Disposizioni per l’attuazione del regime di Adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128», pubblicato il 9.03.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Il decreto Mef del 31 gennaio 2022 che ha individuato gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime dell’Adempimento collaborativo, per gli anni 2022, 2023 e 2024, ampliando la possibilità di accesso ai contribuenti con volume di affari e ricavi non inferiore a un miliardo di euro

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2022, recante: «Estensione del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2022

 

Il decreto del Mef del 30 marzo 2020, nel quale è stato consentito l’ingresso al regime dell’adempimento collaborativo, per il biennio 2020/2021, a soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a cinque miliardi di euro

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2020, recante: «Modifica dell’ambito di operatività del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 11 maggio 2020

 

Il decreto Mef del 30 dicembre 2016 nel quale è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2016, recante: «Termine finale della prima fase di applicazione del regime dell’adempimento collaborativo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017

 

Sulle interlocuzioni costanti e preventive di cui al punto 4 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e formalizzazione delle posizioni assunte nel corso della procedura, sugli adempimenti di chiusura del periodo d’imposta di cui al punto 6 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017 e sulla riduzione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, vedi la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 49 E del 22 luglio 2021.




Interpello sui nuovi investimenti. Il provvedimento delle Entrate che individua l’Ufficio competente alla trattazione delle istanze

A partire da oggi (20 maggio 2016) le imprese italiane ed estere possono presentare richiesta per l’interpello previsto dal cd. “decreto Internazionalizzazione” (D.Lgs n. 147/2015) per i nuovi investimenti effettuati in Italia. Con un Provvedimento del Direttore, protocollo n. 77220/2016 recante: «Individuazione dell’Ufficio competente alla trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti e alla verifica della corretta applicazione delle risposte rese. – Attuazione dell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”» infatti, l’Agenzia individua gli uffici competenti a trattare le istanze presentate dagli investitori e gli uffici che si occuperanno della verifica della corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate. Il provvedimento del direttore fa seguito alla pubblicazione del D.M. del 29 aprile 2016, che ha definito le modalità applicative del nuovo istituto.

A chi va presentata la domanda

In generale, le domande vanno indirizzate alla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti. I contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance), invece, dovranno presentare le istanze alla Direzione Centrale Accertamento competente per la gestione delle attività relative al predetto regime. La Direzione Centrale Normativa, Ufficio Interpelli Nuovi Investimenti, è inoltre competente sulle istanze relative ai nuovi investimenti eseguiti dai gruppi di società o raggruppamenti di imprese, anche se uno o più dei partecipanti abbiano avuto accesso al regime della cooperative compliance. Gli Uffici sopra indicati sono altresì competenti ad effettuare, ove necessario, gli accessi e le interlocuzioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (in “Finanza & Fisco” n. 18/2015, pag. 1331), anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate dall’attività istruttoria.

La risposta dell’Agenzia

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, le Entrate comunicano la risposta al contribuente sulla base del piano di investimento proposto e di tutti gli elementi informativi forniti dall’investitore, anche a seguito di eventuali contatti instaurati dall’Agenzia con l’impresa. Nel caso in cui le Entrate debbano acquisire ulteriori documenti, la risposta all’istanza dovrà essere resa entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione.

Il controllo sull’applicazione delle risposte

La verifica sulla corretta applicazione delle risposte fornite dalle Entrate in via generale viene svolta dalla Direzione Provinciale competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente. La verifica per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro spetta invece all’ufficio Grandi Contribuenti o all’ufficio controlli Fiscali della Direzione Regionale.

Casi particolari per la procedura di verifica

Il provvedimento del 20 maggio 2016 individua la competenza per la verifica della corretta applicazione delle risposte nei casi di istanze presentate:

– dai soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (l’ufficio competente è la Direzione Provinciale ovvero l’ufficio Grandi Contribuenti o l’ufficio Controlli Fiscali della Direzione Regionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell’impresa che effettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento stesso);

– dai contribuenti ammessi al regime dell’adempimento collaborativo (ufficio Cooperative Compliancedella Direzione Centrale Accertamento).

Per saperne di più:

Il testo del D.M. 29 aprile 2016 (G.U. n.110 del 12 maggio 2016) recante individuazione delle modalità applicative dell’interpello sui nuovi investimenti emanato in attuazione dell’art. 2, comma 6, del decreto legislativo n.147 del 2015 recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese, prescrive le modalità di presentazione e contenuto dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti che le imprese potranno presentare all’Agenzia delle Entrate.

La traduzione del testo in lingua inglese a cura del Mef (link al sito www.finanze.it)




Parte la cooperative compliance italiana. Pubblicato il provvedimento con le prime disposizioni attuative del regime di adempimento collaborativo

Il Titolo III del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.

L’articolo 7, comma 5, del citato decreto legislativo 128 rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

In attuazione delle citate disposizioni, è stata emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016. Il Provvedimento declina le condizioni e le modalità di accesso al regime e detta specifiche disposizioni in merito ai requisiti essenziali che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve avere ai fini dell’accesso al regime. Come spiega la parte motiva del provvedimento, “la definizione dei requisiti per l’ammissibilità al regime è stata attuata in conformità alle previsioni del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 218, e tenendo conto degli esiti dei tavoli tecnici cui hanno preso parte, insieme all’Agenzia delle entrate, le società selezionate tra quelle che hanno presentato istanza per la partecipazione al Progetto Pilota di cui all’invito pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2013. Si è tenuto conto, altresì, delle raccomandazioni dell’OCSE in tema di requisiti del Tax Control Framework contenute nel Report OCSE del mese di maggio 2013 ‘Cooperative Compliance; A Framework – From Enhanced Relationship to Cooperative Compliance’e dei conseguenti lavori in materia di Tax Control Framework”.

Riguardo i requisiti per l’ammissibilità al regime, individuate caratteristiche essenziali del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, fermo restando il rispetto dell’autonomia del contribuente nella scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, prot. n. 54237/2016, recante: «Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128».

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016