Misure introdotte da Decreto Legge 59/2016: la ratio del Governo

La relazione illustrativa del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante: disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione (Atto senato della Repubblica n. 2362)

Si illustra di seguito il contenuto del decreto-legge, distinto per articoli.

CAPO I

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DI ACCELERAZIONE DEL RECUPERO CREDITI

Articolo 1 (Pegno mobiliare non possessorio)

Per semplificare e rendere più flessibile il sistema delle garanzie, si introduce la disciplina del pegno non possessorio per garantire crediti concessi agli imprenditori, determinati o determinabili, anche relativi a rapporti futuri, con la previsione dell’importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa.

Il principale elemento di novità della riforma è dato dal fatto che l’imprenditore potrà costituire un pegno su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa anche senza subire lo spossessamento, con la conseguenza che potrà continuare ad utilizzare il bene oggetto del pegno, nonché disporre dello stesso. Invero, l’impresa debitrice spesso è restia a perdere il possesso del bene necessario all’esercizio dell’attività impresa.

Per costruire il pegno è necessaria l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori».

L’esigenza di porre mano ad una riforma organica del diritto delle garanzie mobiliari è stata segnalata da molti anni dalla dottrina più autorevole, nonché ribadita da molteplici studi e rapporti internazionali, i quali individuano nella rigidità e nella frammentarietà della disciplina in oggetto uno degli ostacoli più incisivi all’efficienza del sistema di finanziamento delle imprese e, dunque, un fattore frenante per lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione.

Le ragioni di tale inadeguatezza sono sia di ordine formale sia di ordine sostanziale. In primo luogo le regole vigenti hanno un carattere disorganico, essendo contenute in una pluralità di fonti, anche di derivazione europea, e in un articolato corpus di sentenze giurisprudenziali.

In secondo luogo, l’impianto tradizionale del diritto delle garanzie reali mobiliari, di cui al codice civile del 1942, appare ormai largamente superato, alla luce delle profonde trasformazioni nel sistema economico e del contesto degli scambi, dando luogo ad un regime delle garanzie rigido e disfunzionale.

Finora si è cercato di porre rimedio a tali criticità attraverso interventi puntuali della legislazione speciale o mediante il ricorso a tecniche di interpretazione evolutiva da parte della giurisprudenza. Dal primo punto di vista è opportuno menzionare, a titolo esemplificativo, l’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), che ha introdotto un privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, la cui opponibilità non è subordinata allo spossessamento, ma alla trascrizione dell’atto da cui risulta il privilegio nel registro di cui all’articolo 1524 del codice civile; oppure i decreti legislativi n. 170 del 2004 e n. 48 del 2011 (di recepimento delle direttive 2002/47/CE e 2009/44/CE), in materia di garanzie finanziarie, i quali delineano una disciplina maggiormente liberale sia in ordine all’oggetto e alle modalità di costituzione della garanzia sia in ordine alle condizioni di realizzo. Dal secondo punto di vista meritano di essere ricordati gli orientamenti espressi dalla Corte di cassazione in ordine ai limiti di ammissibilità del pegno «rotativo» e del patto marciano.

Per supplire alle lacune dell’impianto tradizionale e limitare il ricorso agli interventi legislativi di dettaglio, diversi ordinamenti di civil law hanno di recente posto in essere una riforma organica del sistema delle garanzie reali mobiliari: tra questi spiccano l’ordinamento francese, l’ordinamento olandese e quello del Québec (anche il Belgio ha di recente intrapreso un analogo processo di riforma). La disposizione introdotta si muove sulla medesima linea, prefigurando una modernizzazione del regime delle garanzie, volta a semplificare e rendere più flessibili ed efficaci le regole applicabili, allineando il diritto italiano ai più recenti sviluppi registrati in ambito europeo e internazionale (specie in ambito UNCITRAL).

La riforma si ispira, in particolare ai seguenti criteri:

a) superamento del requisito dello spossessamento quale presupposto di opponibilità ai terzi del diritto di prelazione e sua sostituzione con un regime di pubblicità personale;

b) introduzione di un apposito registro informatizzato al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, stabilendosi che la garanzia prenda grado e sia opponibile ai terzi dal momento della sua iscrizione nel registro;

c) affievolimento del principio di specialità e previsione dell’ammissibilità di una garanzia mobiliare avente ad oggetto beni individuati anche per tipologie o categorie funzionali (ad esempio beni in corso di lavorazione, riserve di magazzino, eccetera) e in relazione al loro valore, fermo restando il requisito della determinabilità per l’ipotesi di beni futuri;

d) previsione dell’ammissibilità di una garanzia mobiliare costituita per uno o più crediti, determinati o determinabili anche in relazione a rapporti futuri, ferma restando la specifica indicazione dell’ammontare massimo garantito;

e) accettazione del principio per cui, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia ha la facoltà di utilizzare, nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia; la facoltà d’uso si estende anche alla disposizione del bene, con surrogazione reale della prelazione dai beni originali a quelli risultanti all’esito degli atti di disposizione;

f) maggiore semplicità ed efficacia delle tecniche di realizzo dei diritti del creditore, previa adozione di specifiche misure volte alla tutela degli interessi del debitore concedente.

Articolo 2 (Finanziamento alle imprese)

Si introduce nel TUB l’articolo 48-bis, il quale prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico possa essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o collegata, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell’imprenditore o di un terzo. Tale trasferimento si intende sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.

In particolare, si verifica inadempimento quando il mancato pagamento si protrae, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili, per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive ovvero, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile, per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata o infine, laddove non sia prevista la restituzione in via rateale, per oltre sei mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.

Tale patto può essere concluso sia al momento della conclusione del contratto, sia successivamente.

Si prevede altresì che in caso di inadempimento il creditore sia tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto. Lo stesso creditore, inoltre, chiede al presidente del tribunale del luogo nel quale si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto del patto, soggetta a contestazione da parte del debitore.

Si precisa che, anche in caso di contestazione della stima, il creditore ha comunque diritto di avvalersi degli effetti del patto e l’eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da versare al titolare del diritto reale immobiliare.

La condizione sospensiva di inadempimento si considera avverata al momento della comunicazione al creditore del valore di stima ovvero al momento dell’avvenuto versamento all’imprenditore della differenza, qualora il valore di stima sia superiore all’ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte le spese ed i costi del trasferimento.

A fini pubblicitari, il creditore provvede, mediante atto notarile, a dichiarare l’inadempimento del debitore ovvero il mancato definitivo avveramento della condizione sospensiva.

Si prevede, infine, che possa farsi luogo al trasferimento anche quando il diritto reale immobiliare già oggetto del patto sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione.

Articolo 3 (Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

La creazione di un mercato per i crediti deteriorati (di seguito anche non performing loans o NPL) richiede che si consenta ai soggetti interessati all’acquisto di NPL di disporre — senza dover sopportare costi eccessivi e difficoltà spesso insuperabili — di un adeguato set informativo. Ciò, al fine di permettere loro di stimare il valore di tali crediti e identificare i titolari da cui eventualmente poterli acquistare.

In una prospettiva di supporto alla domanda di NPL, è fondamentale quindi modificare l’ordinamento al fine di superare l’attuale opacità del sistema verso i possibili acquirenti. Tale opacità rappresenta, infatti, un ostacolo allo sviluppo di un mercato dei crediti deteriorati poiché impedisce ai potenziali acquirenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare il valore di tali crediti e individuarne i titolari o, comunque, impone costi (in termini di dispendio di risorse e di tempo) che possono scoraggiare la formulazione di un’offerta e, in ogni caso, riducono la valutazione di mercato degli NPL (che scontano il costo per l’acquisizione delle informazioni e la intuibile ridotta concorrenza). La disponibilità di informazioni accurate sullo stato delle procedure esecutive di crisi è altresì essenziale per l’autorità di vigilanza sul settore creditizio, ai fini di un efficace monitoraggio sulle posizioni di rischio degli intermediari, a tutela della stabilità finanziaria.

Alla luce di quanto detto, la norma prevede la creazione di un registro elettronico presso il Ministero della giustizia che contenga informazioni in merito alle procedure esecutive, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione nonché, quando pubblicati dal debitore, ai piani di risanamento. Tale registro è accessibile dalla Banca d’Italia, la quale può trarre da esso informazioni utili ai fini dell’esercizio dei compiti di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari. Esso è diviso in due sezioni, una pubblica e una ad accesso limitato. Nella sezione ad accesso limitato e — salve specifiche esenzioni da individuare ad opera del decreto attuativo — oneroso, vengono pubblicati tutti gli atti relativi alle procedure e agli strumenti di cui alla norma, salve le limitatissime eccezioni individuate dal medesimo decreto attuativo in relazione alle esigenze di riservatezza del contenuto di alcune tipologie di documenti o della assenza, già ex ante percepibile, di qualsiasi valore informativo per i terzi.

Con l’occasione, la norma si propone altresì di dare attuazione al nuovo regolamento (UE) 2015/848 (che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1346/2000), che ha imposto agli Stati membri di creare uno o più registri elettronici, accessibili gratuitamente a tutti, contenenti alcune informazioni relative alle procedure di insolvenza, e dunque, per l’Italia, ai fallimenti, alle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione, alle procedure di sovraindebitamento e alla liquidazione dei beni. La norma prevede, pertanto, di inserire le informazioni previste dal regolamento (UE) 2015/848 all’interno di una sezione del registro (ossia, come previsto dal regolamento, nella sezione ad accesso pubblico).

Ciò si ritiene opportuno alla luce del fatto che molte delle informazioni che il regolamento (UE) 2015/848 prevede siano rese pubbliche sono altresì funzionali all’obiettivo di fornire al mercato informazioni a supporto della domanda di NPL e, in ogni caso, in considerazione della inopportunità di una “proliferazione” dei registri.

L’introduzione di un registro che renda accessibili al pubblico le informazioni e i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli strumenti di gestione della crisi, con l’intento di creare i presupposti per lo sviluppo di un mercato degli NPL, trova ampio riscontro nell’esperienza maturata in tal senso nell’ambito di altri ordinamenti. In particolare, negli USA è operativo da alcuni decenni un database pubblico chiamato PACER attraverso il quale è possibile acquisire informazioni dettagliate sulle procedure (non solo fallimentari) incardinate presso le corti americane. Tale database è molto utilizzato da fondi e banche d’investimento, consulenti finanziari, studi legali e altri soggetti che a vario titolo sono interessati a ricevere informazioni sul mercato degli NPL.

L’archivio PACER è consultabile on-line(https://pacer.login.uscourts.gov/csologin/login.jsf). L’accesso all’archivio è subordinato ad una previa registrazione e attribuzione di password ed è consentito, con diversa ampiezza delle informazioni consultabili, a varie categorie di soggetti (in particolare: avvocati e utenti individuali che vi abbiano interesse). Esso permette la consultazione in tempo reale di pressoché tutti i documenti relativi a ciascuna procedura.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di espropriazione forzata)

Si prevedono misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, tramite modifiche al codice di procedura civile.

In particolare, al comma 1:

— lettere a) e l): prevedono l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato; l’opposizione può invece essere proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero e l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;

— lettera b): si dettano disposizioni relative alla determinazione del prezzo del bene nell’incanto;

— lettera c): nel caso in cui la vendita dei beni pignorati sia affidata ad un commissionario, si dispone, in particolare, che il numero complessivo degli esperimenti di vendita non sia superiore a tre;

— lettera d): si semplifica l’iter di liberazione dell’immobile pignorato e si prevede il diritto degli interessati a presentare l’offerta di acquisto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta;

— lettera e): al fine di migliorare il tasso di efficienza e di trasparenza del mercato delle vendite forzate, si prevede che le vendite del beni immobili pignorati abbiano luogo obbligatoriamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 32 del 2015, adottato in attuazione del disposto dell’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. In tal modo si estende anche al settore delle vendite immobiliari la regola introdotta nell’articolo 530 del codice di procedura civile dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, che ha disposto che la vendita dei beni mobili pignorati deve aver luogo con modalità telematiche. È importante rilevare che, a norma del predetto decreto ministeriale, il giudice dell’esecuzione può disporre che la vendita abbia luogo con modalità mista e cioè contestualmente sia con modalità telematiche che tradizionali;

— lettere f) e g): si prevede la possibilità che il bene pignorato venga assegnato a favore di un terzo da nominare;

— lettera h): si prevede la facoltà per il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanze di assegnazione, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà;

— lettera i): si chiarisce che i giudici dell’esecuzione e i professionisti delegati possono effettuare distribuzioni anche parziali delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare, al fine di superare le divergenze esistenti nella prassi applicativa e di ridurre i tempi di recupero del credito;

— lettera m): si esplicita che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo così la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

Al comma 2 si prevede che il professionista delegato alle operazioni di vendita sia tenuto a depositare un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, entro dieci giorni dalla pronuncia dell’ordinanza di vendita, nonché rapporti periodici con cadenza semestrale.

I successivi commi recano alcune disposizioni transitorie ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono.

Articolo 5 (Accesso degli organi delle procedure  concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

Si consente al curatore, al commissario e al liquidatore giudiziale di accedere con modalità telematiche ai dati relativi ai soggetti che risultano debitori di procedure concorsuali, ai fini del recupero o della cessione dei crediti anche in mancanza di titolo esecutivo nei confronti del debitore.

Articolo 6 (Modifiche alla legge fallimentare)

Si apportano talune modifiche alla legge fallimentare, al fine di velocizzare la tempistica.

Quanto ai comma 1, si rappresenta quanto segue:

— lettera a): prevede la possibilità di costituire il comitato dei creditori anche in via telematica;

— lettera b): si statuisce che il giudice delegato possa stabilire che l’udienza sia svolta in via telematica;

— lettera c): si inserisce, tra le giuste cause di revoca del curatore, anche il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme tutte le volte che siano disponibili somme per la ripartizione ai creditori;

— lettere d) ed e): rendono possibile lo svolgimento in via telematica dell’adunanza dei creditori.

Articolo 7 (Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.)

La norma proposta è finalizzata a chiarire che la SGA, società cessionaria costituita nell’ambito del piano di salvataggio e risanamento del Banco di Napoli, può acquistare e gestire crediti ed altre attività non immobiliari anche da soggetti diversi dal Banco di Napoli. Tale precisazione consentirebbe il coinvolgimento della SGA in tutte le operazioni coerenti con la sua natura di intermediario finanziario, in vista della conclusione dell’intervento pubblico. Propedeutica all’ampliamento dell’attività è la definizione della vicenda Banco di Napoli con il trasferimento al Ministero dell’economia e delle finanze delle azioni della società al valore nominale. Il trasferimento al suddetto Ministero al valore nominale delle azioni rappresentative del capitale è giustificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 497 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 588 del 1996, il quale prevede, ancorché nell’ambito della disciplina del meccanismo per la determinazione del corrispettivo da pagare agli azionisti nel caso in cui il Ministero si fosse avvalso della facoltà di acquisto di cui all’articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, che sono attributi al Tesoro gli eventuali utili di bilancio realizzati dalle società cessionarie di cui all’articolo 3, comma 6. In ogni caso, il principio di neutralità che informa l’erogazione di aiuti di Stato impedisce che eventuali surplus patrimoniali possono essere attributi al Banco di Napoli (ora Intesa), una volta rimborsato il finanziamento (come avvenuto nel 2009).

 CAPO II

MISURE IN FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE

Articolo 8 (Definizioni)

La norma in esame detta le definizioni, in specie quella di «investitore» avente causa delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione, acquistate direttamente dall’istituto di emissione o da un intermediario, e beneficiario delle prestazioni del Fondo di solidarietà.

Articolo 9 (Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta)

 

Gli investitori che abbiano acquistato gli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, possono chiedere al Fondo interbancario di tutela dei depositi l’erogazione di un indennizzo forfetario pari all’80 per cento del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all’operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. La presentazione dell’istanza di indennizzo forfetario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale di cui ai commi da 857 a 860 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

La norma chiarisce che le risorse del Fondo di solidarietà assicurano, in via alternativa a quella diretta, il ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati. La disposizione reca norme di raccordo con la procedura arbitrale prevista dall’articolo 1, commi da 857 a 860, della legge di stabilità per il 2016. L’attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di accesso diretto al Fondo di solidarietà di cui ai commi da 1 a 9. Ove la predetta procedura sia stata già attivata la relativa istanza è improcedibile. L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l’accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.

Articolo 10 (Disposizioni transitorie ed abrogazione di norme)

Sono apportate modifiche alle disposizioni della legge di stabilità 2016 di cui all’articolo 1, commi 856 (eliminazione del limite di 100 milioni al Fondo di solidarietà) e 857 (modifica, conseguente all’introduzione della modalità di accesso diretto al Fondo di solidarietà, del termine per l’emanazione dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di definizione delle modalità di gestione e di accesso al predetto Fondo di solidarietà e di attuazione dei commi da 855 a 858 della stessa legge di stabilità 2016 . Il termine è portato da novanta a centottanta giorni).

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 11 (Attività per imposte anticipate)

La norma è volta a superare le criticità sollevate dalla Commissione europea in merito alla legittimità, sotto il profilo della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della convertibilità in crediti d’imposta delle imposte anticipate (deferred tax asset-DTA) cosiddette «qualificate» ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, (cosiddetto milleproroghe) e successive modificazioni, ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali.

Come noto, la disciplina contenuta nell’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto-legge n. 225 del 2010, prevede in quali ipotesi le DTA qualificate iscritte in bilancio sono trasformate in credito d’imposta. In particolare, la norma individua ipotesi di trasformazione delle DTA qualificate: 1) in presenza di perdita civilistica; 2) in presenza di perdita fiscale; 3) in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. La stessa norma, al comma 57, dispone le modalità con le quali il credito d’imposta derivante da ognuna delle tre ipotesi di trasformazione può essere utilizzato. L’articolo 1, commi da 167 a 171, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della disciplina in questione relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi (rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali).

La Commissione europea, analogamente a quanto richiesto alla Spagna, ha richiesto che la trasformabilità in credito d’imposta della quota di DTA qualificate cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 2) sia garantita solo qualora venga corrisposto un canone su tali DTA. Resta ferma invece l’ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte (cosiddetto DTA di tipo 1).

La norma, pertanto, subordina il mantenimento della trasformabilità delle DTA di tipo 2 al pagamento di un canone pari all’1,5 per cento dell’ammontare delle stesse e stabilisce che le DTA di tipo 2 siano calcolate annualmente come differenza tra l’ammontare di DTA qualificate che si è creato dal 2008 all’anno di riferimento, incluse le DTA qualificate che sono state trasformate in credito d’imposta, e la somma delle imposte che sono state versate con riferimento agli stessi anni.

In particolare, con i commi 1 e 2 si stabilisce, per le imprese interessate dalle disposizioni di cui ai citati commi da 55 a 58 del decreto-legge n. 225 del 2010, la possibilità di continuare ad avvalersi delle citate disposizioni, con riguardo alle DTA di tipo 2, previa opzione per il pagamento di un canone annuo, deducibile dall’IRES e dall’IRAP, da corrispondere entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi; il canone deve essere corrisposto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 (comma 7) fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina in commento secondo modalità che potranno essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La misura è rivolta a tutte le imprese, in particolare quelle finanziarie che detengono la quasi totalità delle DTA interessate relative alle rettifiche su crediti e ai maggiori valori fiscali affrancati di avviamento e di altri beni immateriali per le quali l’opzione per il pagamento del canone consente di mantenere la computabilità delle DTA ai fini della determinazione del patrimonio netto di vigilanza.

Il canone è determinato annualmente applicando l’aliquota dell’1,5 per cento alle DTA di tipo 2, pari alla differenza, se positiva, tra l’ammontare delle DTA iscritte in bilancio (determinate secondo quanto indicato al comma 3) e le imposte versate (individuate nel comma 4).

Il comma 3 fornisce le indicazioni per il calcolo del corretto ammontare delle DTA quale minuendo della differenza sopra citata. Più in dettaglio, esso è determinato in ciascun anno come differenza (positiva o negativa) tra le DTA qualificate iscritte in bilancio al termine dell’esercizio e quelle iscritte al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, aumentata delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nel caso di cessione di crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione di DTA, ai fini del comma 3 le DTA trasformate nei crediti d’imposta oggetto di cessione continuano a rilevare in capo al cedente e non rilevano in capo al cessionario.

Il comma 4, invece, fornisce le indicazioni per la rilevazione della corretta entità delle imposte versate da considerare quale sottraendo della differenza su cui applicare il canone annuo. In particolare, si deve tenere conto, non solo dell’IRES, comprese le relative addizionali, versate con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi, e dell’IRAP versata con riferimento ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi, ma anche dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 2 del 2009, e dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), versate con riferimento ai periodi d’imposta da quello in corso al 31 dicembre 2008 a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Secondo il comma 5, il pagamento del canone, tuttavia, non è dovuto qualora l’importo delle imposte versate, come sopra determinato, superi l’ammontare delle DTA calcolate ai sensi del comma 3.

Il comma 10 chiarisce che nel caso in cui l’opzione non sia esercitata, i commi da 55 a 57 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010 si applicano solo alle DTA di tipo 1, cioè all’ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio diminuite della differenza, se positiva, di cui al comma 2 (ossia, diminuite delle DTA, di tipo 2). In sostanza, la mancata opzione, dalla quale scaturisce l’obbligo del pagamento del canone annuo, produce l’effetto di far perdere il diritto alla conversione in crediti d’imposta delle DTA tipo 2, vale a dire per l’ammontare che avrebbe costituito la base imponibile sul quale si sarebbe determinato il canone annuo dovuto.

I commi da 6 a 9 recano particolari disposizioni per i soggetti aderenti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR e per quelli interessati da operazioni straordinarie.

In sostanza, per i soggetti aderenti al consolidato la determinazione della base imponibile su cui calcolare il canone è effettuata per massa, nel senso che si tiene conto della somma delle DTA qualificate delle singole imprese e della somma delle imposte versate dalla consolidante (per quanto attiene all’IRES) e dalle singole imprese (per quanto attiene alle altre imposte). In tal caso, il pagamento del canone annuo è effettuato dalla consolidante. In caso di mancata opzione, le eventuali DTA di tipo 2 sono attribuite alle società partecipanti in proporzione alle DTA qualificate detenute da ciascuna di esse.

Nel caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008, e quindi l’impresa incorporante o risultante dalla fusione o dalla scissione abbia incrementato le proprie DTA qualificate per effetto di tali operazioni, ai fini del calcolo della base imponibile su cui determinare il canone, si tiene conto anche dell’ammontare delle DTA qualificate e delle imposte versate da tutte le imprese incorporate, fuse o scisse. Il comma 8 non si applica alle operazioni di cessione all’ente-ponte di diritti, attività e passività dell’ente sottoposto a risoluzione, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Il comma 9 inoltre dispone che per i soggetti interessati da operazioni di fusioni e scissioni a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, che non hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 nei termini ivi previsti, essendo mutate le condizioni per effetto delle stesse operazioni adottate, sono, nella sostanza, riaperti i termini per l’esercizio dell’opzione in quanto la stessa è effettuabile entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.

Il comma 11, infine, stabilisce che al canone, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso, si applicano le norme dettate per le imposte sui redditi.

Viene previsto che una quota parte delle maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l’anno 2016 siano destinate al Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 12 (Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito)

L’innalzamento dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma pensionistica ha ridotto i bacini dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie il cui utilizzo ha, finora, favorito una gestione socialmente «sostenibile» degli esuberi. Alla luce di quanto sopra, ed al fine di mantenere gli obiettivi delle parti sociali di gestire in maniera responsabile le operazioni di ristrutturazione del settore del credito, si rende quindi necessario prolungare la durata massima delle prestazioni del Fondo di solidarietà di tale settore dagli attuali 60 ad 84 mesi, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

CAPO IV

OPERTURA FINANZIARIA

Articolo 13 (Copertura finanziaria)

La disposizione reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame




Più brevi i tempi per il recupero crediti: sintesi di alcune misure introdotte da Decreto Legge 59/2016

Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016) recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» (Atto Senato n. 2362) contiene importanti misure sia per velocizzare il recupero dei crediti, sia per modificare disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets(imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione Ue.

Di seguito, sintesi dei più rilevanti interventi contenuti nel Decreto legge:

(Link alla relazione illustrativa)

Articolo 1 – (Pegno mobiliare non possessorio)

L’articolo 1, che apre il Capo recante misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti, disciplina una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata “pegno mobiliare non possessorio”. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore – diversamente che nel pegno (possessorio) – non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell’iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. In particolare, il comma 1 prevede che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possano garantire i crediti che gli vengono concessi per l’esercizio dell’impresa costituendo un pegno non possessorio. I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, salva la necessaria indicazione dell’ammontare massimo garantito. Il comma 2 individua l’oggetto del pegno non possessorio nei beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa. Sono espressamente esclusi i beni mobili registrati. Il pegno non possessorio potrà avere ad oggetto beni mobili: esistenti o futuri; determinati o determinabili, anche facendo riferimento a una categoria merceologica o a un valore complessivo. Il debitore che costituisce il pegno non possessorio – salvo diversi accordi con il creditore – potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell’esercizio della sua attività economica, senza tuttavia mutarne la destinazione economica. Il debitore (o il terzo concedente il pegno) potrà anche trasformare o alienare il bene mobile; in tal caso la garanzia si trasferisce al prodotto che risulta dalla trasformazione o al corrispettivo della vendita o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che questo comporti la costituzione di una nuova garanzia.

Articolo 2 – (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato)

L’articolo 2 reca la disciplina del finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare, di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione. A tal fine al Testo unico bancario (TUB, decreto legislativo n. 385 del 1993) è introdotto il nuovo articolo 48-bis.

Articolo 3 – (Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi)

L’articolo 3, istituisce presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi.

Articolo 4 – (Disposizioni in materia di espropriazione forzata)

L’articolo 4 del decreto-legge reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile. Di estrema rilevanza, tra le numerose modifica al codice di procedura è l’integrazione dell’articolo 492, che ora stabilisce che il pignoramento debba contenere l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l’autorizzazione della vendita). L’opposizione può essere invece proposta oltre il termine nel caso in cui sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero se l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

La disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 3).

Il testo a fronte, ante e post modifiche, degli articoli 492, 615 e 648 del Codice di procedura civile

 

Normativa previgente al D.L. Normativa vigente (post D.L.)
Codice di procedura civile

Art. 492

Forma del pignoramento

Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi . Identico
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Identico
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. Identico
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti. Identico
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma. Identico
[In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario]
Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonchè sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. Identico
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’articolo 488, secondo comma. Identico

Altra modifica di grande rilievo riguarda l’articolo 615 c.p.c., sulla forma dell’opposizione all’esecuzione: viene previsto che l’opposizione, nell’esecuzione per espropriazione, è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato a norma degli articoli 530 (provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita), 552 (assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo) e 569 (provvedimento per l’autorizzazione della vendita). Può essere proposta opposizione, invece, nel caso in cui essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (lettera l)). La nuova disposizione si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (comma 3).

 

Normativa previgente al D.L.

Normativa vigente (post D.L.)

Codice di procedura civile

Art. 615

Forma dell’opposizione

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.

Identico

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

 

Da ultimo la lettera m) modifica l’articolo 648, primo comma, c.p.c., esplicitando che, nel caso in cui il debitore contesti un credito solo parzialmente, il giudice sia obbligato a concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla parte non contestata, garantendo in tal modo la provvisoria esecutività del credito avente prova certa.

 

Normativa previgente D.L. Normativa vigente (post D.L.)
Codice di procedura civile

Art. 648

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni. Identico

L’articolo 5 interviene sulla disciplina già prevista dall’articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; in tale disposizione, vengono inseriti due ulteriori periodi, in base ai quali:Articolo 5 – (Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati)

  • ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni recate dalla norma in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche, anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.
  • quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.

Articolo 6 – (Modifiche alla legge fallimentare)

L’articolo 6 del decreto-legge apporta modifiche puntuali alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), con la dichiarata finalità di velocizzare le procedure.

Articolo 11 – (Attività per imposte anticipate)

L’articolo 11 del decreto legge reca modifiche alla vigente disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets(imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato.

In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d’imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010, modificato nel tempo) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l’applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge. L’opzione è esercitata entro il 4 giugno 2016 (salva la fissazione di diversi termini per gli enti coinvolti in operazioni straordinarie o che optano per il consolidato), è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.