Incompatibilità tra professione e CED: il CNDCEC fornisce ulteriori chiarimenti sul criterio del 20%

I nuovi chiarimenti dell’Informativa n. 70/2026: il parametro del 20% si applica al fatturato complessivo imputabile al professionista. Focus su disciplina transitoria e impatti operativi.

 

Con l’Informativa n. 70/2026 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene su uno degli aspetti più delicati affrontati nelle Note interpretative 2025 in materia di incompatibilità: il criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED. Nel nuovo chiarimento contenuto nella citata informativa n. 70 viene superata una lettura letterale che ancorava il parametro al solo fatturato professionale, affermando invece che la verifica deve essere effettuata sul fatturato “complessivo” imputabile al professionista. Ne deriva una significativa compressione degli spazi operativi delle strutture societarie non strettamente ausiliarie. Contestualmente, viene chiarita la decorrenza (fatturati 2026, verifiche dal 2027) e definito un regime transitorio quadriennale che accompagna il passaggio dal 50% quinquennale al 20% triennale.

 

Il punto centrale dell’informativa

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della soglia del 20% ai fini della verifica della strumentalità delle società di servizi/CED, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primis, si rammenta che il principio generale che sorregge la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 è quello della valutazione sostanziale del peso economico dell’attività esercitata tramite strutture societarie, al fine di evitare che queste assumano autonoma rilevanza imprenditoriale.

 

“[…] si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista. Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale diretto […] sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto […]”

 

Ne consegue che il parametro del 20% non costituisce un criterio di confronto tra fatturato professionale e fatturato del CED, bensì un indice di incidenza della componente societaria sul complessivo volume economico riconducibile al professionista.

 

“[…] diversamente opinando […] si perverrebbe a risultati distorsivi […] finendo per amplificare artificialmente il peso della componente societaria […]”

“[…] la soluzione interpretativa […] appare, inoltre, maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell’attività svolta tramite la società […]”

 

Pertanto, occorre far riferimento ad una base di calcolo unitaria, costituita dalla somma del fatturato professionale diretto (derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP), e della quota di fatturato della società di servizi imputabile all’iscritto, al fine di verificare se l’attività esercitata tramite il CED mantenga carattere meramente strumentale o assuma autonoma rilevanza imprenditoriale.

In pratica, affermato che il “limite del 20% debba essere rapportato” non al solo “fatturato professionale del singolo iscritto”, ma alla somma del “fatturato complessivo imputabile al professionista”.

Al riguardo, l’esempio contenuto nell’Informativa rende più chiare le modalità di calcolo ai fini della verifica della soglia del 50%/20% su base complessiva, evidenziando come il parametro percentuale debba essere applicato al fatturato complessivo imputabile al professionista – dato dalla somma del fatturato professionale e della quota di fatturato della società di servizi – e non già al solo fatturato professionale, così da misurare correttamente l’incidenza economica dell’attività svolta tramite il CED.

Di seguito, l’esempio allegato all’Informativa n. 70/2026:

 

 

 

Alla luce di tale impostazione, dunque, la soglia del 20% assume la funzione di criterio sostanziale di qualificazione dell’attività, nel senso che, ove la quota di fatturato riferibile al CED ecceda la soglia come sopra determinata, la società di servizi non può più essere considerata meramente strumentale o ausiliaria; di conseguenza, viene meno la causa di esclusione dell’incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005.

 

La ratio delle nuove precisazioni

 

Il chiarimento si colloca nel perimetro dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, che:

  • vieta l’esercizio di attività d’impresa, anche non prevalente;
  • consente le società di servizi solo se strumentali o ausiliarie.

Il parametro del 20% diventa quindi uno strumento di verifica della reale natura dell’attività:

  • sotto soglia = attività ausiliaria (compatibile);
  • sopra soglia = attività economicamente autonoma (incompatibile).

 

Decorrenza della nuova disciplina

 

Il Consiglio Nazionale chiarisce in modo puntuale il profilo temporale:

 

 “[…] la nuova disciplina trovi applicazione […] con riferimento ai fatturati dell’anno 2026 […] rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.”

 

Ne consegue che:

  • per il 2025 (verifiche 2026) resta il regime previgente;
  • dal 2026 si applica il nuovo criterio.

Il passaggio è duplice:

  • riduzione drastica della soglia;
  • accorciamento dell’orizzonte temporale.

Il nuovo parametro è introdotto in modo progressivo:

Il periodo di osservazione è:

  • quadriennale nella fase transitoria;
  • triennale a regime.

 

Effetti operativi: anticipazione della soglia di incompatibilità

 

Il CED può risultare incompatibile anche senza superare il fatturato professionale, essendo sufficiente il superamento del 20% del totale.

 

Centralità del fatturato complessivo

 

Non rileva più il rapporto tra due grandezze isolate, ma: la struttura economica complessiva del professionista.

 

Rafforzamento del presidio antielusivo

 

Il nuovo criterio:

  • impedisce lo “spostamento” di ricavi verso il CED;
  • neutralizza frammentazioni artificiali dell’attività.

 

Necessità di revisione degli assetti organizzativi

 

I professionisti sono chiamati a:

  • monitorare le medie triennali;
  • riequilibrare i flussi economici;
  • valutare il ruolo effettivo delle società di servizi.

 

Per il foglio di calcolo relativo ai fatturati che potrà essere utile per valutazione incompatibilità dei Centri di Elaborazione Dati (CED). (Link a https://commercialisti.it/informative/70-note-interpretative-sulla-disciplina-delle-incompatibilita-ex-art-4-d-lgs-n-139-2005- precisazioni-in-merito-alle-modalita-di-calcolo-della-soglia-del-20-per-le-soci/)

 

Conclusioni

 

L’interpretazione contenuta nell’Informativa n. 70/2026 segna un passaggio decisivo nella disciplina delle incompatibilità; la società di servizi resta compatibile solo se conserva carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all’attività professionale

Diversamente, essa diventa il veicolo attraverso cui si realizza, sia pure indirettamente, l’esercizio di attività d’impresa, con conseguente incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.

 

Incompatibilità professionale e CED
Sintesi

 

Disciplina transitoria

Anno Criterio applicato
2026 2023–2025 → 50% ; 2026 → 20%
2027 2024–2025 → 50% ; 2026–2027 → 20%
2028 2025 → 50% ; 2026–2028 → 20%
Dal 2029 Media triennale → 20%

 

Confronto tra regime previgente e nuovo regime

Profilo Regime previgente Nuovo regime
Soglia 50% 20%
Periodo di osservazione 5 anni (media quinquennale) 3 anni (media triennale)
Logica Prevalenza ampia Incidenza economica selettiva

Note

  • La soglia del 20% rappresenta un indice di incidenza economica e non un mero confronto tra fatturati.
  • Il periodo transitorio consente un adeguamento graduale ma richiede monitoraggio costante.
  • Dal 2029 il sistema sarà pienamente triennale.



Uso dell’Intelligenza Artificiale: I Commercialisti pubblicano la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l’obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo L’Aiuto Intelligente al Commercialista, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

La clausola, elaborata dalla Commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del CNDCEC con la collaborazione della Commissione Deontologia e della Commissione Compensi Professionali, rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti. L’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale:

  • Finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
  • Responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
  • Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
  • Trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
  • Diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 ottobre 2025)

Link ad un esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

(da Guida operativa di intelligenza artificiale)

Vedi anche il modulo informativo realizzato da ANF (Associazione Nazionale Forense) e Confprofessioni destinato ai professionisti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.




Commercialisti, approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il testo arriva a otto anni dal precedente. Nuove sanzioni dopo le novità introdotte nelle scorse settimane con il codice deontologico

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

 

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

 

Nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno. In tema di obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, mentre per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura.

 

Nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.

 

Nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi. Per chi, invece, suggerisce comportamenti fraudolenti scatta la sospensione fino a un anno. Per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

 

Per quanto riguarda il capitolo delle critiche a mezzo social, a seguito della modifica della disposizione deontologica, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

 

“L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni – commenta il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

 

Per il delegato a Compensi professionali e deontologia, Pasquale Mazza, “questo nuovo Codice costituisce un importante passo in avanti per la professione. L’auspicio è che, assieme al Codice deontologico, esso possa contribuire a adottare comportamenti virtuosi senza la necessità di doverlo attivare”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 17 aprile 2024)

Link al testo del nuovo Regolamento recante Codice delle sanzioni disciplinari aggiornato al 17 aprile 2024 e in vigore da 18 aprile

 




Revisione legale dei conti 2022: dal Consiglio nazionale dei commercialisti corso e-learning gratuito per gli iscritti all’albo

Realizzato dal Consiglio nazionale della categoria, è articolato in 20 moduli e permetterà di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente per assolvere l’obbligo formativo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile per gli iscritti all’Albo il corso e-learning gratuito “Revisione legale dei conti 2022, utile per assolvere l’obbligo formativo previsto dal D.Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010 (art. 5).

Il corso formativo, articolato in 20 moduli per un totale di 20 ore, è incentrato sui nuovi principi di revisione ISA Italia, che sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi all’esercizio 2022, e su altre novità e prospettive inerenti alla revisione legale.

I commercialisti potranno seguire le lezioni sulla piattaforma Concerto, acquisendo in questo modo la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente in quanto i 20 moduli hanno per oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.

I relatori sono: Valerio Antonelli, Cristina Bauco, Marcello Bessone, Ermando Bozza, Nicola Cavalluzzo, Annalisa De Vivo, Ciro Di Carluccio, Giuseppe D’Onza, Riccardo Losi, Maurizio Masini, Claudio Miglio, Alessandra Pagani, Laura Pedicini, Alfonsina Pisano, Luisa Polignano, Matteo Pozzoli, Amedeo Sacrestano.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 24 novembre 2022)

 

 




Ragionieri commercialisti. Aggiornati i codici ateco

A partire da aprile, i soggetti interessati (in particolare i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo) dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione di variazione dati IVA per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi dovranno poi indicare il nuovo codice attività

Con l’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, sono state riorganizzate – anche su sollecitazione del Consiglio Nazionale dei commercialisti – le sottocategorie all’interno della categoria Ateco 69.20.1Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile. In particolare, è stato modificato il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, che ora è invece dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”, includendovi pertanto tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico e quindi anche i ragionieri commercialisti, ai quali era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12 (già “servizi forniti da ragionieri e periti commerciali”). Il contenuto del codice Ateco 69.20.12 è stato, conseguentemente, anch’ esso modificato, per cui ora accoglie i “servizi forniti da esperti contabili”, ossia da soggetti iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

La novità è stata comunicata con un’informativa ai presidenti degli Ordini territoriali dei commercialisti firmata dai tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani.

La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, poiché essa viene utilizzata da parte delle pubbliche amministrazioni anche per finalità amministrative, per consentire la sua implementazione operativa tale nuova classificazione sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.

Nell’informativa si spiega che i soggetti che a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente e della modifica della descrizione del codice risultano interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività da loro esercitata dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico. In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare a decorrere dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.

I soggetti interessati dalla nuova codifica (in particolare, i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12) potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile, la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l’unico adempimento da svolgere. (Così, comunicato stampa Cndcec del 21 marzo 2022)

 

 




Cancellati dal registro dei revisori legali cinquemilacinquantanove revisori persone fisiche e quattordici società di revisione legale

 

Ministero dell’economia e delle finanze
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n.35 del 4 maggio 2021

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 9 aprile 2021, è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di n. 5.059 revisori persone fisiche e n. 14 società di revisione legale, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il testo integrale del Decreto MEF – RGS n. 66352 del 09/04/2021 è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it

 

  A tal proposito si ricorda che con la  risposta n. 26 delle “Domande Frequenti”  pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it  si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)

 

 

 

 




Cassa di Previdenza Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita a marzo non deve rifare domanda.

E’ attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione “Indennità Covid-19” in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

b) Chi non ha beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile DEVE PRESENTARE DOMANDA.

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell’indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell’area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all’8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00″.

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – https://www.cassaragionieri.it/

 




Sciopero dei Commercialisti, le comunicazioni per aderire alla protesta di ottobre indetta dalle associazioni sindacali dei professionisti

 

Con un informativa, la n. 81/2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha trasmesso agli Ordini territoriali le comunicazioni e i modelli di lettera delle organizzazioni sindacali della categoria per aderire allo sciopero di ottobre.

L’astensione riguarderà:

  • l’attività d’invio dei modelli F24 degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 01/10/2019

  •  l’attività di presenza in udienza presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali da parte degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

inizio alle ore 24:00 del giorno 29/09/2019

conclusione alle ore 24:00 del giorno 07/10/2019

 

Le comunicazioni dei sindacati riguardano:

(Link al sito web ufficiale del CNDCEC, disponibile all’indirizzo http://www.commercialisti.it/)

Nella lettera ai clienti si ricorda che gli studi professionali aderiscono “all’astensione solo per le due attività sopra elencate, come previsto dall’astensione proclamata delle sigle sindacali di categoria”. Pertanto, prosegue la missiva “non verranno modificati gli orari di apertura e di chiusura dell’ufficio e saranno altresì espletate regolarmente tutte le altre attività dello studio”.




I revisori legali cancellati per morosità potranno richiedere una nuova iscrizione a condizione che provvedano al versamento dei contributi dovuti

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 52/2019 del 17 giugno 2019, richiama l’attenzione sul Decreto Mef protocollo n.88426 del 03/05/2019 con il quale è stata disposta la cancellazione di 12.554 persone fisiche morosi dal Registro dei revisori legali, già sospesi ai sensi dell’articolo 24-ter del Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Nel documento, il Consiglio Nazionale informa che, a seguito di precisa richiesta chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla reiscrizione nel registro a seguito del pagamento dei contributi dovuti, il Mef ha confermato che il revisore legale destinatario di un provvedimento di cancellazione, ai sensi dell’art. 24-ter, D.Lgs. 39/2010, potrà richiedere la nuova iscrizione a condizione che provveda al versamento dei contributi dovuti. Peraltro, aggiunge l’informativa CNDCEC, lo stesso Ministero “ci ha altresì informati che numerosi soggetti interessati dai recenti provvedimenti di cancellazione, una volta soddisfatta la predetta condizione, hanno già visto accogliere l’istanza di reiscrizione”.

La risposta fornita è stata poi pubblicata sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it ed inserita nella FAQ n. 26 delle “Domande Frequenti” dove si legge:

Domanda n.26

Il revisore cancellato per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010 può iscriversi nuovamente al registro?

Risposta

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Data ultimo aggiornamento 12 giugno 2019)




Commercialisti: l’89% esercita la professione in uno studio organizzato. Contabilità e bilancio l’area di specializzazione più gettonata

I dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

In merito al titolo di studio posseduto, la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%

Una professione esercitata per l ’89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.

Sono alcuni dei dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, presentati oggi a Milano.

Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l’indagine statistica condotta nel 2012 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.

Al momento dell’elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più “robusto” se confrontato con le altre indagini.

I dati qui presentati costituiscono un’anteprima dei risultati dell’indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all’esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall’assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest’ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell’organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.

Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l’analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.

In merito al titolo di studio posseduto, dall’indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l’1% un dottorato di ricerca.

Sul fronte dell’esercizio della professione se l’89% dei rispondenti all’Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l’uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell’elenco speciale o perché inattivo.

L’area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l’89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest’ultima si trova l’area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po’ più distanti troviamo Valutazioni d’azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d’impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese con il 9,4%. (Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018)

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)




Cumulo Inps-Casse professionali. Cassa Forense e Cassa dei Ragionieri hanno sottoscritto le convenzioni

Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

Questi accordi consentono di coprire oltre l’80% della platea potenzialmente interessata al cumulo gratuito dei contributi previdenziali con l’Inps, sommando i periodi non coincidenti. Confidiamo in una rapida adesione anche da parte delle rimanenti Casse.

La sottoscrizione delle convenzioni ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande pervenute.

È stata inoltre completata l’attività di formazione che permette alle Casse di previdenza dei professionisti, che hanno sottoscritto l’accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche. (Così, comunicato stampa INPS del 15 maggio 2018)




Esercizio della consulenza del lavoro. Dal 1° marzo 2018 comunicazione telematica per commercialisti e avvocati

Istituito il portale per la comunicazione di inizio dell’attività di gestione del personale ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro, ha diramato una nota con la quale da notizia che dal 1° marzo 2018 i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e all’Albo degli Avvocati, qualora svolgano, per conto delle aziende, adempimenti in materia di lavoro, devono comunicarlo tramite una nuova procedura telematica. Nel documento, inoltre, evidenziata l’opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all’obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità, ciò al fine di semplificare ed accelerare eventuali controlli che dovessero essere avviati. Tale strumento, a giudizio dell’Ispettorato, rappresenta una forte semplificazione per i professionisti i quali, a partire dall’1° marzo 2018, lo utilizzeranno per effettuare la comunicazione di cui all’art. 1, della Legge n. 12/1979 secondo le modalità indicate nella predetta Nota n. 32 del 15 febbraio 2018.

Fonte normativa dell’obbligo di comunicazione di inizio dell’attività

L’articolo 1 al comma 1 della Legge n. 12/1979 stabilisce che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra». Pertanto, detti adempimenti possono essere altresì svolti dai professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati o a quello dei Dottori commercialisti ed esperti contabili, i quali sono però tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgerli.

In particolare, per lo svolgimento dell’attività di consulenza del lavoro da parte del professionista iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (Sezioni A e B), necessaria:

  • l’abilitazione professionale;
  • l’iscrizione all’ODCEC (territoriale)
  • la comunicazione ex art.1, legge n. 12/1979.

La predetta comunicazione deve avvenire sulla base degli ambiti territoriali provinciali in cui la prestazione professionale sarà svolta, e non in base al domicilio professionale di colui che la svolgerà. Pertanto, dovranno essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli ambiti territoriali nei quali il commercialista intenda assistere le aziende per gli adempimenti inerenti il personale

La mancata comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale di esercizio abusivo della professione

Riguardo le sanzione per l’omessa comunicazione obbligatoria tramite di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, la circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, ha evidenziato “che, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, è ammesso l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, previa la prescritta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. L’omesso invio di tale comunicazione deve ritenersi pure sanzionabile, ma non ex art. 348 cod. pen., bensì per effetto della disposizione di cui all’art. 7 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Ndr. legge abrogata dall’art. 10, comma 11, L. 183/2011)”. Dello stesso avviso, la sentenza n. 31432 del 16 luglio 2004 della Corte di Cassazione, VI sezione Penale, sentenza (Presidente: Sansone L., Estensore: Ippolito F) nella quale si è “osservato che il delitto – punibile ai sensi dell’art. 348 Cp – non si configura allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, atteso che l’omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale.”.

Eventuali sanzioni «improprie»

Limiti nell’utilizzo dei servizi telematici in materia di lavoro e nell’acquisire deleghe dai datori di lavoro per lo svolgimento di pratiche presso l’inps e/o l’Inail.

Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12




Cndcec. Un’informativa ricorda agli Ordini territoriali della pubblicazione della Guida al Codice delle sanzioni disciplinari operativo dal 2017

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’informativa n. 61/2017 del 17 novembre 2017, richiama l’attenzione sul documento, già inviato agli Ordini territoriali con una precedente l’Informativa (la n. 23/2017), contenente un vademecum sul tema della disciplina e del Codice delle sanzioni disciplinari. L’importante strumento operativo per l’attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina è corredato da una utile e corposa tabella che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.

 

 




Mandato professionale: il CNDCEC metterà a disposizione un software gratuito per la predisposizione di preventivi

Disponibili 24 esempi di mandato per altrettante tipologie di incarico professionale

Sarà disponibile da domani 21 settembreMandato 2.0, la versione completamente rivisitata del software gratuito per la predisposizione del mandato professionale messa a punto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti negli scorsi anni. Quindici gli esempi di mandato – e relativi budget preventivi di onorari e spese – disponibili per altrettante tipologie di incarico professionale.

 “Mandato 2.0” sarà a fruibile da tutti gli iscritti all’Albo sul sito www.mandatoprofessionale.it e su quello del Consiglio nazionale della categoria, all’indirizzo www.commercialisti.it.

La versione rinnovata del software per la predisposizione di preventivi risulta di estrema utilità. La legge sulla concorrenza ha infatti, introdotto il preventivo scritto obbligatorio.

I facsimile di lettera di incarico professionale disponibili sono 24 e riguardano:

  1. Apertura ditta individuale
  2. Costituzione società
  3. Contabilità semplificata, dichiarazioni e consulenza generica
  4. Contabilità ordinaria, dichiarazioni e consulenza generica
  5. Contabilità ordinaria, bilancio, dichiarazioni e consulenza generica
  6. Bilancio, dichiarazioni e consulenza generica
  7. Dichiarazioni e consulenza generica
  8. Consulenza generica ad enti non commerciali
  9. Consulenza finanziaria
  10. Consulenza gestionale
  11. Controllo di gestione
  12. Perizia di stima
  13. Cessione quote srl
  14. Contratto di hosting su server di studio
  15. Costruzione e adozione del modello di organizzazione e gestione
  16. Mandato professionale consulenza e adempimenti area lavoro
  17. Mandato professionale modello 231
  18. Preventivo incarico generico (al momento non disponibile)
  19. Preventivo di massima ordinaria, bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  20. Preventivo di massima ordinaria, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  21. Preventivo di massima semplificata, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  22. Preventivo di massima bilancio, dichiarazioni, consulenza (al momento non disponibile)
  23. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da AdE
  24. Delega/autorizzazione del cliente ad utilizzo servizio FE fornito da terzi

 

Link al testo della Legge 4 agosto 2017, n. 124recante: «Legge annuale per il mercato e la concorrenza». Pubblicata nella Gazzetta ufficiale – Serie Generale – n. 189 del 14 agosto 2017. È quindi entrata in vigore dal 29 agosto 2017.

Le disposizioni sulle professioni regolamentate (articolo unico, commi 150-152)

Il comma 150 interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria del compenso ai clienti. Il comma 152 obbliga i professionisti iscritti a ordini e collegi a indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

 




Cassa previdenza ragionieri. A partire dal 2017 i contributi previdenziali e assistenziali si versano anche con F24

A partire dal 2017 anche i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili, che esercitano attività libero professionale con continuità, potranno utilizzare il modello F24 per pagare i contributi previdenziali e assistenziali. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha firmato oggi una convenzione con la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (Cnpr), che prevede la possibilità di utilizzare il modello di pagamento F24 per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il pagamento unificato apre alla compensazione

L’accordo, valido per un triennio, rientra nelle previsioni del D.M. del 10 gennaio 2014, che ha riconosciuto agli Enti previdenziali di categoria dei professionisti che ne fanno richiesta la possibilità di riscuotere i contributi tramite F24, e fa seguito a quelli già in vigore con altri istituti di previdenza.

Dal 2017, quindi, anche gli iscritti alla Cnpr potranno, con un’unica operazione, effettuare il pagamento delle somme dovute e utilizzare eventuali crediti tributari in compensazione. L’Agenzia provvederà a breve, su richiesta dello stesso Ente, a definire i codici da indicare nel modello F24.

Versamenti più agevoli, riscossione più efficiente

L’intesa prevede che l’Agenzia fornisca alla Cnpr i dati relativi alle operazioni di riscossione e riversamento dei contributi. Da una parte, dunque, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti alla Cassa dei Ragionieri potranno utilizzare l’agevole sistema dei versamenti unitari, dall’altra l’Ente previdenziale potrà ottenere informazioni con maggiore tempestività e adottare, quindi, misure di controllo più immediate ed efficienti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 novembre 2016)

Aggiornamenti:

È stata pubblicata, nella sezione “Normativa e prassi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 111/E del 5 dicembre 2016 che istituisce i codici tributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali.

Con la risoluzione, per consentire il versamento dei contributi in parola tramite il modello F24, secondo le indicazioni fornite dalla CNPR, si istituiscono le seguenti causali contributo:

E075” denominato “CNPR – Contributi anno corrente”;

E076” denominato “CNPR – Contributi anni precedenti”;

E077” denominato “CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anno corrente”;

E078” denominato “CNPR – Sanzioni, interessi e spese legali anni precedenti”;

E079” denominato “CNPR – Contributi da ricongiunzione”;

E080” denominato “CNPR – Contributi da riscatto” ;

E081” denominato “CNPR – Contributi volontari”;

E082” denominato “CNPR – Rateazione”.

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “codice ente”, il codice “0010”;

– nel campo “codice sede”, nessun valore;

– nel campo “codice posizione”, nessun valore;

– nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.