Incompatibilità tra professione e CED: il CNDCEC fornisce ulteriori chiarimenti sul criterio del 20%

I nuovi chiarimenti dell’Informativa n. 70/2026: il parametro del 20% si applica al fatturato complessivo imputabile al professionista. Focus su disciplina transitoria e impatti operativi.

 

Con l’Informativa n. 70/2026 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili interviene su uno degli aspetti più delicati affrontati nelle Note interpretative 2025 in materia di incompatibilità: il criterio di calcolo della soglia del 20% per le società di servizi/CED. Nel nuovo chiarimento contenuto nella citata informativa n. 70 viene superata una lettura letterale che ancorava il parametro al solo fatturato professionale, affermando invece che la verifica deve essere effettuata sul fatturato “complessivo” imputabile al professionista. Ne deriva una significativa compressione degli spazi operativi delle strutture societarie non strettamente ausiliarie. Contestualmente, viene chiarita la decorrenza (fatturati 2026, verifiche dal 2027) e definito un regime transitorio quadriennale che accompagna il passaggio dal 50% quinquennale al 20% triennale.

 

Il punto centrale dell’informativa

 

Con particolare riferimento alle modalità di determinazione della soglia del 20% ai fini della verifica della strumentalità delle società di servizi/CED, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

In primis, si rammenta che il principio generale che sorregge la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005 è quello della valutazione sostanziale del peso economico dell’attività esercitata tramite strutture societarie, al fine di evitare che queste assumano autonoma rilevanza imprenditoriale.

 

“[…] si osserva che, sebbene il tenore letterale di un passaggio del documento possa indurre a ritenere che il limite del 20% debba essere rapportato al solo fatturato professionale del singolo iscritto, una lettura sistematica e coerente con la ratio della disciplina conduce a ritenere preferibile la diversa interpretazione secondo cui la verifica debba essere effettuata con riferimento al fatturato complessivo imputabile al professionista. Tale grandezza deve essere intesa come comprensiva sia del fatturato professionale diretto […] sia della quota di fatturato della società di servizi riferibile al medesimo iscritto […]”

 

Ne consegue che il parametro del 20% non costituisce un criterio di confronto tra fatturato professionale e fatturato del CED, bensì un indice di incidenza della componente societaria sul complessivo volume economico riconducibile al professionista.

 

“[…] diversamente opinando […] si perverrebbe a risultati distorsivi […] finendo per amplificare artificialmente il peso della componente societaria […]”

“[…] la soluzione interpretativa […] appare, inoltre, maggiormente coerente con la finalità della norma, che è quella di valutare il peso economico effettivo dell’attività svolta tramite la società […]”

 

Pertanto, occorre far riferimento ad una base di calcolo unitaria, costituita dalla somma del fatturato professionale diretto (derivante dalla posizione IVA individuale e/o dalla partecipazione a studio associato o STP), e della quota di fatturato della società di servizi imputabile all’iscritto, al fine di verificare se l’attività esercitata tramite il CED mantenga carattere meramente strumentale o assuma autonoma rilevanza imprenditoriale.

In pratica, affermato che il “limite del 20% debba essere rapportato” non al solo “fatturato professionale del singolo iscritto”, ma alla somma del “fatturato complessivo imputabile al professionista”.

Al riguardo, l’esempio contenuto nell’Informativa rende più chiare le modalità di calcolo ai fini della verifica della soglia del 50%/20% su base complessiva, evidenziando come il parametro percentuale debba essere applicato al fatturato complessivo imputabile al professionista – dato dalla somma del fatturato professionale e della quota di fatturato della società di servizi – e non già al solo fatturato professionale, così da misurare correttamente l’incidenza economica dell’attività svolta tramite il CED.

Di seguito, l’esempio allegato all’Informativa n. 70/2026:

 

 

 

Alla luce di tale impostazione, dunque, la soglia del 20% assume la funzione di criterio sostanziale di qualificazione dell’attività, nel senso che, ove la quota di fatturato riferibile al CED ecceda la soglia come sopra determinata, la società di servizi non può più essere considerata meramente strumentale o ausiliaria; di conseguenza, viene meno la causa di esclusione dell’incompatibilità prevista dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 139/2005.

 

La ratio delle nuove precisazioni

 

Il chiarimento si colloca nel perimetro dell’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, che:

  • vieta l’esercizio di attività d’impresa, anche non prevalente;
  • consente le società di servizi solo se strumentali o ausiliarie.

Il parametro del 20% diventa quindi uno strumento di verifica della reale natura dell’attività:

  • sotto soglia = attività ausiliaria (compatibile);
  • sopra soglia = attività economicamente autonoma (incompatibile).

 

Decorrenza della nuova disciplina

 

Il Consiglio Nazionale chiarisce in modo puntuale il profilo temporale:

 

 “[…] la nuova disciplina trovi applicazione […] con riferimento ai fatturati dell’anno 2026 […] rilevanti ai fini delle autocertificazioni da rendere nel 2027 e delle verifiche effettuate dal 1° gennaio 2027 in avanti.”

 

Ne consegue che:

  • per il 2025 (verifiche 2026) resta il regime previgente;
  • dal 2026 si applica il nuovo criterio.

Il passaggio è duplice:

  • riduzione drastica della soglia;
  • accorciamento dell’orizzonte temporale.

Il nuovo parametro è introdotto in modo progressivo:

Il periodo di osservazione è:

  • quadriennale nella fase transitoria;
  • triennale a regime.

 

Effetti operativi: anticipazione della soglia di incompatibilità

 

Il CED può risultare incompatibile anche senza superare il fatturato professionale, essendo sufficiente il superamento del 20% del totale.

 

Centralità del fatturato complessivo

 

Non rileva più il rapporto tra due grandezze isolate, ma: la struttura economica complessiva del professionista.

 

Rafforzamento del presidio antielusivo

 

Il nuovo criterio:

  • impedisce lo “spostamento” di ricavi verso il CED;
  • neutralizza frammentazioni artificiali dell’attività.

 

Necessità di revisione degli assetti organizzativi

 

I professionisti sono chiamati a:

  • monitorare le medie triennali;
  • riequilibrare i flussi economici;
  • valutare il ruolo effettivo delle società di servizi.

 

Per il foglio di calcolo relativo ai fatturati che potrà essere utile per valutazione incompatibilità dei Centri di Elaborazione Dati (CED). (Link a https://commercialisti.it/informative/70-note-interpretative-sulla-disciplina-delle-incompatibilita-ex-art-4-d-lgs-n-139-2005- precisazioni-in-merito-alle-modalita-di-calcolo-della-soglia-del-20-per-le-soci/)

 

Conclusioni

 

L’interpretazione contenuta nell’Informativa n. 70/2026 segna un passaggio decisivo nella disciplina delle incompatibilità; la società di servizi resta compatibile solo se conserva carattere meramente strumentale o ausiliario rispetto all’attività professionale

Diversamente, essa diventa il veicolo attraverso cui si realizza, sia pure indirettamente, l’esercizio di attività d’impresa, con conseguente incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005.

 

Incompatibilità professionale e CED
Sintesi

 

Disciplina transitoria

Anno Criterio applicato
2026 2023–2025 → 50% ; 2026 → 20%
2027 2024–2025 → 50% ; 2026–2027 → 20%
2028 2025 → 50% ; 2026–2028 → 20%
Dal 2029 Media triennale → 20%

 

Confronto tra regime previgente e nuovo regime

Profilo Regime previgente Nuovo regime
Soglia 50% 20%
Periodo di osservazione 5 anni (media quinquennale) 3 anni (media triennale)
Logica Prevalenza ampia Incidenza economica selettiva

Note

  • La soglia del 20% rappresenta un indice di incidenza economica e non un mero confronto tra fatturati.
  • Il periodo transitorio consente un adeguamento graduale ma richiede monitoraggio costante.
  • Dal 2029 il sistema sarà pienamente triennale.



Responsabilità del Commercialista: in Commissione VI Finanze della Camera il Mef frena sugli automatismi sanzionatori

Interrogazione n. 5-05272 – Commissione Finanze della Camera – Risposta del 15 aprile 2026 – Concorso del professionista nelle violazioni della società-cliente – Necessaria una verifica concreta degli obblighi di controllo e della diligenza qualificata

Nella risposta all’interrogazione n. 5-05272, il Ministero dell’economia e delle finanze chiarisce che la responsabilità del professionista in ambito tributario non può essere affermata in via automatica per il solo fatto della trasmissione telematica della dichiarazione. Anche alla luce dell’Ordinanza della Cassazione n. 5638/2026, il controllo fiscale deve fondarsi su una valutazione analitica, in concreto, degli obblighi di controllo e di diligenza qualificata gravanti sull’intermediario, anche in relazione al contenuto del mandato professionale. Ne emerge un criterio di particolare rilievo per il contenzioso: il concorso del commercialista è configurabile solo ove sia provato uno specifico contributo causale alla violazione contestata.

La  novità della risposta Mef non è un arretramento rispetto alla Cassazione, ma il tentativo di ricondurre il tema entro coordinate processualmente sostenibili. La responsabilità del professionista non è esclusa; non è però neppure presunta. L’accertamento, per essere legittimo e tenere in giudizio, deve individuare il contributo causale del consulente, dimostrare la violazione di doveri professionali concretamente gravanti su di lui e confrontarsi con il contenuto del mandato. In assenza di tale dimostrazione, la “mera trasmissione” resta un dato insufficiente.

 

Conclusioni

 

Per il contenzioso tributario il messaggio è chiaro. Dopo Cass. n. 5638/2026, il professionista esterno non può più confidare in una immunità di sistema fondata sull’art. 7 del D.L. n. 269/2003. Ma, dopo la risposta del Mef del 15 aprile 2026, l’Amministrazione non può nemmeno trattare l’intermediario come coautore automatico dell’illecito della società. Tra questi due poli si colloca il vero criterio di giudizio: l’analisi concreta degli obblighi professionali violati, del contenuto del mandato e del contributo causalmente rilevante ascrivibile al consulente. È su questo crinale, più che su formule di principio, che si misureranno la tenuta degli atti impositivi e l’effettiva tutela del professionista in giudizio.

 

 

 




Uso dell’Intelligenza Artificiale: I Commercialisti pubblicano la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l’obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo “L’Aiuto Intelligente al Commercialista“, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

La clausola, elaborata dalla Commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del CNDCEC con la collaborazione della Commissione Deontologia e della Commissione Compensi Professionali, rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti. L’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale:

  • Finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
  • Responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
  • Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
  • Trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
  • Diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 ottobre 2025)

Link ad un esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

(da Guida operativa di intelligenza artificiale)

Vedi anche il modulo informativo realizzato da ANF (Associazione Nazionale Forense) e Confprofessioni destinato ai professionisti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.




Legge n. 132/2025. Intelligenza artificiale nelle professioni solo di supporto | Cenni sulle regole per avvocati, commercialisti e consulenti (art. 13)

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» La L. 132/2025 entra in vigore il  10 ottobre 2025  e si applica “in coerenza” con l’AI Act Regolamento UE 2024/1689: quindi l’“AI Act” resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

 

La legge n. 132/2025 tra riferimenti all’AI Act e deleghe al Governo

 

Secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire, riguardo a quest’ultima, dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984), il Regolamento ha preminenza sulla legge italiana. La L. n. 132/2025, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nostrana e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest’ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri. Si ricorda, l’AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 24, commi 1 e 2, contiene una delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi che adeguino la normativa nazionale al citato regolamento (UE) 2024/1689.

 

Professioni intellettuali. Uso dell’Ai limitata solo alle attività strumentali e di supporto

 

Del contenuto della “legge italiana” sulla intelligenza artificiale, si evidenza che con l’articolo 13 (Disposizioni in materia di professioni intellettuali), con l’inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i limiti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all’uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale.

L’articolo 13, limita alle attività strumentali e di supporto l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di informativa ai clienti da parte dei professionisti in esame.

Più nel dettaglio, l’articolo 13 concerne l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a) – nelle professioni intellettuali. Peraltro, le definizioni di “sistema di IA” e “modelli di IA” rinviano direttamente all’AI Act.

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

 Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2024/1689;

b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;

c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall’articolo 3, punto 63), del regolamento (UE) 2024/1689.

2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2024/1689.

 

Il comma 1, dell’articolo 13, (testo di seguito riportato) come anticipato, limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Nella relazione illustrativa osservato che, in base al comma in esame, il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della qualità della prestazione (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo). Il successivo comma 2 dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente). Riguardo all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale da parte dei professionisti, cfr. anche la disciplina di delega di cui all’articolo 24, comma 2, lettera f), della legge in esame.

 

 

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Art. 13
Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

 

Si sottolinea che la disciplina di cui al presente articolo 13 è inerente ai contratti di prestazione d’opera intellettuale e non anche a contratti (quali, per esempio, i contratti di edizione) di cessione o utilizzo di opere intellettuali precedentemente realizzate senza un incarico sottostante – opere che restano quindi al di fuori della disciplina limitativa in oggetto.

 

 

 

 




Il Consiglio dei ministri approva tre disegni di legge di delega per la Riforma generale delle professioni, dell’ordinamento forense e professioni sanitarie

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 4 settembre 2025, su proposta dei Ministri competenti, ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. È stato rinviato a una prossima riunione l’esame del disegno di legge delega relativo alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

 

1. Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense (disegno di legge)

 

Il testo, approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce importanti novità per la professione di avvocato.

Si ribadiscono la libertà e l’indipendenza dell’avvocato e si ripristina il giuramento professionale. Fatte salve le competenze attribuite ad altre professioni regolamentate, si considerano esclusive dell’avvocato le attività di consulenza e assistenza legale se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale.

La delega interviene anche sulla disciplina del codice deontologico, prevedendo che la sua emanazione e il suo aggiornamento siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF), e rafforzando la disciplina del segreto professionale. Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche quando l’avvocato opera all’interno di un’associazione o società professionale e si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

Un altro punto di rilievo è la disciplina delle reti professionali, che permette agli avvocati di esercitare la professione partecipando a reti, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Viene precisato che un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo. La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge si occupa anche della formazione e dell’aggiornamento professionale, mantenendo l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizzando la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità e amplia il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato. A tal fine, vengono aggiunte cariche o funzioni quali amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. Si armonizza, inoltre, la disciplina degli avvocati degli enti pubblici, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni professionali siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

2. Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali

 

Il disegno di legge, approvato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, contiene la delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali. L’obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione e un riordino organici delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei.

Tra gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, si segnala la previsione di:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

 

3. Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

 

Il testo, approvato su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci con procedura d’urgenza e collegato alla legge di bilancio per il 2025, mira a un’ampia rimodulazione dell’attuale sistema delle professioni sanitarie, sia dal punto di vista formativo che ordinistico. L’obiettivo è quello di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale e di garantire elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.

Tra le principali previsioni vi è una complessiva rimodulazione del sistema formativo, con l’avvio di un processo di aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, al fine di renderli più adeguati alle esigenze della sanità moderna e integrati con le nuove tecnologie.

In materia di responsabilità professionale, il disegno di legge sostituisce la disciplina della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, limitando la punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, purché siano state rispettate dal sanitario le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le predette raccomandazioni o buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Inoltre, si introduce un articolo in materia di colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado (es. la scarsità delle risorse umane e materiali disponibili, le eventuali carenze organizzative nonché la complessità della patologia del paziente).

 




Commercialisti, approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il testo arriva a otto anni dal precedente. Nuove sanzioni dopo le novità introdotte nelle scorse settimane con il codice deontologico

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

 

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

 

Nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno. In tema di obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, mentre per la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura.

 

Nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave.

 

Nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi. Per chi, invece, suggerisce comportamenti fraudolenti scatta la sospensione fino a un anno. Per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

 

Per quanto riguarda il capitolo delle critiche a mezzo social, a seguito della modifica della disposizione deontologica, si passa dalla precedente sanzione della censura ad una sospensione fino ad un massimo di tre mesi.

 

“L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni – commenta il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

 

Per il delegato a Compensi professionali e deontologia, Pasquale Mazza, “questo nuovo Codice costituisce un importante passo in avanti per la professione. L’auspicio è che, assieme al Codice deontologico, esso possa contribuire a adottare comportamenti virtuosi senza la necessità di doverlo attivare”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 17 aprile 2024)

Link al testo del nuovo Regolamento recante Codice delle sanzioni disciplinari aggiornato al 17 aprile 2024 e in vigore da 18 aprile

 




Commercialisti, rinnovata la convenzione per le procure via web per l’attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia

Rinnovata la convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia. Lo rende noto il Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini territoriali attraverso l’informativa n. 122 del 4 ottobre 2023, di cui di seguito si riporta ampio stralcio.

Il Servizio consente ai Commercialisti di precaricare nei sistemi dell’Agenzia delle Entrate i dati delle procure ricevute dai propri clienti nonché i dati dei collaboratori dello studio eventualmente delegati dal professionista, al fine di poterli rappresentare presso gli Uffici dell’Agenzia senza dover più produrre, all’atto dell’accesso, l’esemplare cartaceo della procura ricevuta dal cliente e la copia del suo documento d’identità nonché la delega che il professionista ha rilasciato al proprio collaboratore di studio, qualora sia quest’ultimo a fare accesso presso gli Uffici. Gli originali delle procure dovranno essere conservati presso lo studio del commercialista per le eventuali successive verifiche.

Più nel dettaglio, il Servizio web permette di:

  • registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
    • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex 41-bis del D.P.R. n. 600/1973;
    • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
    • presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
    • consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso ex 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
    • consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
    • richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
    • presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS;
  • accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.

Grazie al Servizio web “Procure”, con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.

L’accesso al Servizio è riservato ai professionisti, regolarmente iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:

  • A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A
  • A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
  • A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B.

Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.

Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca. Si suggerisce di salvarlo tra i servizi preferiti per averlo sempre a disposizione.

Le informazioni acquisite mediante l’applicazione web sono rese disponibili anche agli operatori degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’autorizzazione del professionista a svolgere attività di assistenza per i contribuenti che hanno conferito la procura.




In Gazzetta la legge sull’equo compenso delle prestazioni professionali

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, la legge 21 aprile 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti, con l’intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

La legge composta da 13 articoli interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (in vigore dal 20 maggio 2023).

In particolare:

  • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche (professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4), sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);

 

Il comma 3 dell’articolo 2 estende, altresì, l’applicazione della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle società partecipate dalla P.A. Sono espressamente escluse dall’ambito di applicazione della disciplina le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione ed è posto nel contempo a carico di questi ultimi l’obbligo di garantire comunque, all’atto del conferimento dell’incarico, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo in ogni caso conto dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

 

  • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

 

In particolare, l’articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d’opera (comma 1). Si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all’articolo 1.

Il comma 2 prevede, inoltre, la nullità di qualsiasi pattuizione:

  • che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
  • che imponga allo stesso l’anticipazione di spese;
  • che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

La stessa disposizione prevede la nullità di qualsivoglia clausola e pattuizione che consista:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
  • con esclusivo riferimento al caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l’importo previsto in convenzione sia maggiore;
  • nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • nell’obbligo per il professionista di rimborsare il cliente per l’utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali.

Il comma 4 specifica che la nullità:

  • quando riguarda le clausole contrattuali, non travolge l’intero contratto;
  • opera solo a vantaggio del professionista;
  • può essere rilevata anche d’ufficio.

Il comma 5 specifica che l’azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.

Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale.

Al riguardo si specifica: che il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata; che il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio (comma 6).

 

  • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso (art. 5);
  • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
  • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo (art. 7);

 

In particolare, l’articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e seguenti del c.p.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all’art. 14 del D.Lgs 1° settembre 2011, n. 150 acquisti l’efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 281-undecies c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia di titolo esecutivo si svolge davanti al tribunale del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che lo ha emesso, nelle forme del rito semplificato di cognizione, regolato dal capo III-quater del titolo I del libro II c.p.c. (artt. 281-decies ss. c.p.c.), introdotto dalla citata “Riforma Cartabia“; le parti possono stare in giudizio personalmente; la sentenza non è appellabile.

 

  • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
  • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
  • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10);
  • prevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (art. 11);
  • abroga la disciplina previgente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13).

Link al testo della legge 21 aprile 2023, n. 49, recante: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali». Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 e in vigore dal 20 maggio 2023