Oic ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali

Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Gli emendamenti, che interessano i principi contabili OIC 13 – Rimanenze, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, OIC 25 – Imposte sul reddito e OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

Particolare rilevanza assumono le modifiche introdotte ai principi contabili relativi agli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24). È stato specificato che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata. Questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.

In tema di ammortamenti è stato modificato il paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile (ad esempio in caso di vendita di diritti per lo sfruttamento di un film), è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa.

Quanto all’OIC 25, l’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, la versione aggiornata del principio specifica che l’imposta sostitutiva vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre è stato indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.

Infine, sono stati modificati i principi OIC 16 e OIC 31 in tema di attualizzazione dei fondi oneri chiarendo la classificazione degli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso. Se rilevanti, vanno esplicitati in una voce ad hoc della classe C di conto economico, quale “17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.

(Così, comunicato stampa OIC 8 dicembre 2025)

Link al testo degli emendamenti
(Link esterno al sito della fondazioneoic.it: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2025/12/Emendamenti-ai-PCN.pdf)

 




Oic: in consultazione il “pacchetto” annuale di modifiche ai principi contabili principi contabili nazionali

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha messo in consultazione il “pacchetto” annuale di modifiche ai principi contabili nazionali* approvati dal consiglio di amministrazione dell’Organismo Italiano di Contabilità. Le proposte di cambiamento, che tengono conto dei suggerimenti venuti dagli stakeholder, fanno parte dell’attività ordinaria di manutenzione degli standard contabili rinnovati periodicamente in relazione a problemi applicativi riscontrati nella prassi, per i quali non è possibile trovare una soluzione meramente interpretativa.

La consultazione si concluderà a fine luglio. L’obiettivo è di rendere disponibile agli operatori la versione finale degli emendamenti entro la fine dell’anno.

In dettaglio gli emendamenti proposti * riguardano i seguenti principi contabili:

  • emendamenti all’ OIC 13 Rimanenze, all’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
  • emendamenti all’OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una Si propone di modificare il paragrafo 6 dell’OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
  • emendamenti all’OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
  • emendamenti all’OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
  • emendamenti all’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità dell’6 giugno 2025)

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)  invita ad inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il giorno 31 luglio 2025 all’indirizzo e-mail  staffoic@fondazioneoic.eu

*Link esterni verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/)




Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

L’OIC 35, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci, è stato approvato dall’OIC nel febbraio dello scorso anno. Il testo originario prevedeva, solo per coloro che utilizzavano l’OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione. In particolare consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa. Le semplificazioni sono ora state estese, appunto, a tutti gli enti che per la prima volta applicheranno l’OIC 35 per redigere il loro bilancio.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti del Terzo Settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC 9. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 2 marzo 2023)

 

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

 

Vedi anche:

“Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




L’OIC pubblica in consultazione il documento Interpretativo 10 in tema di rivalutazione e riallineamento e emendamenti ai principi contabili nazionali

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, la bozza di documento interpretativo n. 10 sugli “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” (link sito della fondazione Oic) contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

 

Novità per “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”

 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre posto in pubblica consultazione, sempre fino al prossimo 18 marzo, gli emendamenti ai principi contabili nazionali (link sito della fondazione Oic) approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dalla novella normativa introdotta dall’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, comma 2, lett c), che all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma ha aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo (riguardante il bilancio delle micro-imprese), dal sesto comma dell’articolo 2435-bis (secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale) e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D (Ratei e risconti) dell’attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo)». La disposizione recepisce il disposto dell’articolo 36, comma 7, della direttiva 2013/34/UE.

Di conseguenza, per recepire tale modifica normativa l’OIC propone di modificare il testo dei seguenti principi contabili:

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 15 Crediti

OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 Ratei e Risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

 




Modifiche agli OIC: pubblicate in consultazione le proposte emendative

Gli emendamenti, approvati dal Consiglio di Gestione OIC del 9 ottobre 2017 (osservazioni entro il 13 novembre 2017), hanno riguardato i seguenti principi contabili:

OIC 12 – Contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima;
OIC 12 e OIC 25 – Rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata;
OIC 16 e OIC 24 – Svalutazione di beni precedentemente rivalutati;
OIC 17 – Eliminazione paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte;
OIC 19 – Classificazione di un debito commerciale scaduto e rinegoziato;
OIC 19 – Trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito;
OIC 21- Determinazione del costo di acquisto di una partecipazione in caso di pagamento differito;
OIC 29 – Classificazione dei cambiamenti di stima -Eccedenze dei fondi;
OIC 32 – Classificazione a conto economico delle variazioni di fair value dei derivati non di copertura al momento dell’eliminazione contabile del derivato;
OIC 32 – Significato della previsione di rilascio della riserva di copertura in presenza di perdite non recuperabili;
OIC 32 – Modifica al paragrafo delle motivazioni alla base delle decisioni assunte per i contratti di acquisto/vendita di Merci;
OIC 32 – Acquisto/vendita di merci;
OIC 32 – Derivati incorporati -valutazione dell’elemento coperto nelle Coperture di fair value.

Link al testo delle proposte di emendamenti ad alcuni principi contabili pubblicati nel 2016 (Link al sito web della l’Oic – Organismo italiano di contabilità)