Modello Redditi SP 2026: soggetti obbligati, termini e novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72272/2026, è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi SP 2026”, con le relative istruzioni, che le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti equiparati devono presentare nell’anno 2026 ai fini delle imposte sui redditi. Con il medesimo provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

Il modello “Redditi SP 2026”, deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, esso riguarda pertanto i redditi prodotti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Le Istruzioni generali precisano che si considera coincidente con l’anno solare il periodo d’imposta di durata pari o inferiore a 365 giorni, purché termini il 31 dicembre 2025.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello Redditi SP 2026. Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello “Redditi SP 2026” relativo al periodo d’imposta 01.01.2025- 31.12.2025).(Si veda la risoluzione n. 92 del 20 settembre 2011 in “Finanza & Fisco” n. 31/2011, pag. 2676).

Come chiariscono le istruzioni generali pubblicate nel n. 36-37/2025, pag. 2, “anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l’individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2025-SP approvato nel corso del 2025”

 

I soggetti obbligati alla presentazione del modello Redditi SP 2026

 

Sono obbligate alla presentazione del modello Redditi SP 2026 le società e le associazioni residenti nel territorio dello Stato riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 5 del TUIR, nonché gli altri soggetti equiparati indicati nelle istruzioni.

 

In particolare, devono utilizzare il modello:

  • le società semplici;
  • le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
  • le società di armamento, equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
  • le società di fatto o irregolari, equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale;
  • le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le aziende coniugali, quando l’attività sia esercitata in società fra i coniugi, ossia nei casi in cui i coniugi siano cointestatari della licenza ovvero entrambi imprenditori;
  • i Gruppi europei di interesse economico – GEIE.

 

Il modello Redditi SP assolve una funzione propria del regime di trasparenza delle società di persone: esso consente di determinare il reddito o la perdita prodotti dal soggetto collettivo e la quota imputabile a ciascun socio o associato, indipendentemente dall’effettiva percezione, ai fini della successiva tassazione personale.

 

I soggetti che non devono utilizzare il modello Redditi SP

 

Non devono presentare il modello Redditi SP:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria; in tal caso, i coniugi dichiarano i redditi mediante il modello Redditi Persone fisiche, utilizzando i quadri pertinenti;
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato, per le quali trovano applicazione, secondo la natura del soggetto, il modello REDDITI SC oppure il modello REDDITI ENC;
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

 

Termini di presentazione

 

Le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine ordinario, teoricamente fissato al 31 ottobre 2026, slitta al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e il 1° novembre è giorno festivo.

 

Restano fermi i termini speciali previsti dagli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per le dichiarazioni riferite a periodi interessati da liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Particolare attenzione deve essere riservata alle società in liquidazione ordinaria, poiché il modello REDDITI SP 2026 recepisce la nuova disciplina dell’art. 182 del TUIR, applicabile alle liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025. La dichiarazione non assume, in tali ipotesi, una funzione meramente ricognitiva: attraverso i nuovi campi del frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS diviene lo strumento per gestire l’eventuale utilizzo delle perdite residue alla chiusura della liquidazione a riduzione dei redditi degli esercizi compresi nella procedura.

 

Dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa

 

La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario è considerata valida, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Decorso tale termine, la dichiarazione si considera omessa, pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte eventualmente risultanti dovute.

Per una società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine ordinario di presentazione del modello Redditi SP 2026 è quindi il 2 novembre 2026; l’eventuale dichiarazione trasmessa oltre tale data, ma entro i successivi 90 giorni, conserva validità secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 322 del 1998.

Ne deriva che il termine ultimo per l’invio ‘‘tardivo’’ da parte dei “soggetti solari” è il 29 gennaio 2027 (Venerdì), ovvero 90 giorni dal termine originario del 31 ottobre 2026. Il termine del 29 gennaio 2027 è indicato in via prudenziale, potendosi ritenere che il termine di novanta giorni decorra dalla scadenza effettiva dell’adempimento, coincidente con il termine del 2 novembre 2026, con conseguente slittamento al 31 gennaio 2027 (ulteriormente differito al 1º febbraio 2027, cadendo il 31 gennaio di domenica).

 

Attenzione ai 90 giorni – la dichiarazione tardiva può allungare i tempi di accertamento

 

Ove si intenda avvalersi degli ulteriori novanta giorni (dichiarazione tardiva), si ritiene opportuno, al fine di evitare la “rigenerazione dei termini” ai sensi dell’art. 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, trasmettere la dichiarazione entro il 31 dicembre 2026, pur in presenza del più ampio termine di novanta giorni, evitando così l’estensione del termine di accertamento.

 

Regime sanzionatorio attenuato per le dichiarazioni omesse presentate prima dell’inizio di una attività di controllo

 

Si ricorda che per le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni, per effetto del nuovo comma 1-bis inserito dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2024, pag. 1211) dell’articolo 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 «se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo (pari al 75% delle imposte dovute). Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.». In altri termini, se non sono dovute le imposte, la sanzione è compresa da 250 euro e 1.000 euro. In caso di soggetti tenuti alle scritture contabili, la sanzione può essere aumentata fino al doppio.

 

Definito brevemente l’ambito soggettivo e temporale del modello, l’analisi delle modifiche introdotte nelle istruzioni REDDITI SP 2026 richiede particolare cautela: non tutte le novità presenti nel modello relativo al periodo d’imposta 2025 incidono sulla determinazione del reddito dello stesso periodo. Alcune disposizioni operano immediatamente sul 2025; altre sono state inserite nel modello per gestire operazioni o componenti destinati a rilevare dal 1° gennaio 2026 ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. È quindi necessario esaminare separatamente ciascuna innovazione, individuandone non soltanto il quadro interessato e la fonte normativa, ma anche l’effettiva decorrenza applicativa

 

Le Novità del Modello Redditi SP 2026

 

Il modello Redditi SP 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, recepisce un insieme articolato di modifiche derivanti dalla revisione del regime impositivo dei redditi, dai correttivi al concordato preventivo biennale e dalla legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il dato di particolare interesse è quello temporale: accanto alle innovazioni già applicabili alla dichiarazione del reddito 2025 – quali la nuova disciplina della liquidazione ordinaria, il coordinamento del quadro RE, l’affrancamento straordinario delle riserve e le detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2025 – il modello contiene anche quadri e campi predisposti per fattispecie che acquistano rilievo dal 2026.

È il caso dell’iper-ammortamento per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, del nuovo regime di rateizzazione delle plusvalenze applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, dell’aliquota del 33 per cento sulle cripto-attività realizzate dal 1° gennaio 2026, dell’aumento al 21 per cento della sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni e dell’assegnazione agevolata disposta dalla legge di bilancio 2026.

 

Un modello “2026” per dichiarare il 2025, ma con regole che guardano già al periodo successivo

 

Il modello Redditi SP 2026 rappresenta il punto di confluenza dichiarativa di interventi normativi appartenenti a fasi temporali diverse. Da un lato, esso deve essere utilizzato per dichiarare i redditi del periodo d’imposta 2025; dall’altro, contiene sezioni e istruzioni che accolgono disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1563), destinate a produrre effetti, in tutto o in parte, dal 1° gennaio 2026 o dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, la presenza di una nuova sezione o di un nuovo codice nel modello non implica automaticamente che la corrispondente disciplina debba essere applicata alla generalità dei soggetti per il reddito 2025. Occorre invece verificare, per ciascuna fattispecie:

  • il periodo d’imposta cui la disposizione si riferisce;
  • la data di effettuazione dell’investimento o dell’operazione;
  • l’eventuale coincidenza o non coincidenza dell’esercizio con l’anno solare;
  • la necessità di compilare il quadro nel modello relativo al 2025 oppure in quello relativo al periodo successivo.

È questa la chiave di lettura delle principali novità del modello.

 

Concordato preventivo biennale: nel quadro CP il biennio 2025-2026, nel frontespizio la nuova adesione 2026-2027

 

Il quadro CP viene aggiornato per recepire le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo biennale dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (in “Finanza & Fisco” n. 19/2025, pag. 727), intervenuto sul decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Nella sezione I del quadro CP, i righi CP1 e CP2, dedicati rispettivamente al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, contengono le nuove caselle “Comma 1-bis”, destinate alla gestione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 13 del 2024. “riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (…)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni).

 

Nei righi CP3, CP4 e CP5 viene invece esposta l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza.

 

 

Nei righi CP6 e CP8 assumono rilievo anche gli effetti della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni.

 

 

Nei righi CP11 e CP12 sono gestite le nuove cause di esclusione e cessazione.

 

 

La novità del quadro CP incide direttamente sul modello relativo al periodo d’imposta 2025, perché riguarda i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

 

Diverso è il profilo della comunicazione presente nel frontespizio: le istruzioni disciplinano l’adesione e la revoca riferite al nuovo biennio 2026-2027.

Nel medesimo modello convivono, quindi, la dichiarazione degli effetti del CPB già operativo sul 2025 e la comunicazione relativa al successivo biennio.

Quanto alla nuova comunicazione inserita nel frontespizio, le istruzioni precisano: “La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (‘CPB’) per il periodo 2026 – 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità […]”. (Cfr. pag. 4 delle istruzioni Redditi SP 2026).

 

 

In sostanza, le società di persone e le associazioni professionali interessate dovranno tenere distinti tre livelli di controllo: il reddito concordato in capo al soggetto collettivo; la quota imputata per trasparenza ai soci o associati; l’eventuale assoggettamento dell’imponibile incrementale all’imposta sostitutiva. La stessa dichiarazione può inoltre veicolare, mediante il frontespizio, l’adesione o la revoca per il biennio successivo.

 

Liquidazione ordinaria: la nuova gestione delle perdite opera per le liquidazioni iniziate dal 2025

 

La nuova disciplina della liquidazione ordinaria viene recepita nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS. La modifica deriva dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180) che ha riformulato l’art. 182 del TUIR.

Il nuovo assetto consente, in presenza delle condizioni previste dalla norma, di utilizzare le perdite d’impresa residue alla chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo esercizio compreso nella procedura e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti.

Nel frontespizio compaiono i campi:

  • “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24”;
  • “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)”.

 

 

 

La novità rileva già nel periodo d’imposta 2025, ma esclusivamente per le liquidazioni ordinarie iniziate successivamente al 31 dicembre 2024, ossia dal 1° gennaio 2025. Le istruzioni precisano inoltre che la data di chiusura della liquidazione assume rilievo in caso di dichiarazione integrativa diretta a rideterminare il reddito d’impresa computando in diminuzione le perdite residue alla chiusura.

In particolare, le istruzioni precisano: “Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti […]”. (cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026),

Inoltre, le istruzioni relative al frontespizio chiariscono: “I campi ‘Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24’ e ‘Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)’ possono essere compilati solo con riferimento alle liquidazioni ordinarie di cui all’art. 182 del TUIR che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024).” (Cfr. pagg. 7-8 delle istruzioni Redditi SP 2026).

In particolare:

  • la casella “Liquidazione art. 18 d.lgs. 192/24” va barrata nel caso in cui il periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione sia compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione ordinaria;
  • il campo “Data chiusura liquidazione (art. 182 TUIR)” va compilato in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 182, comma 2, lett. b), del TUIR al fine di rideterminare il reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, computando a riduzione dello stesso le perdite che residuano alla data di chiusura della liquidazione ordinaria. In particolare, nel presente campo va indicata la predetta data.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 192/24 nel sostituire il citato articolo 182 TUIR “ribalta” il criterio di tassazione: il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell’articolo 8 del TUIR. Tuttavia, se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l’impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio c.d. carry back, cioè a riduzione del reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente del reddito di ciascuno degli esercizi precedenti fino a concorrenza del reddito degli stessi. In tal caso l’imprenditore individuale e i soci delle società personali possono chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 17 e 21 del TUIR. Il biennio di riferimento per la determinazione dell’aliquota IRPEF a tassazione separata è sempre quello anteriore all’anno in cui è iniziata la liquidazione, a prescindere dal momento in cui i redditi sono conseguiti o imputati ai soci. (Nuovo articolo 182, comma 2).

 

Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande: il rigo RE15 viene adeguato dal periodo d’imposta 2025

 

Il quadro RE, utilizzato dalle associazioni professionali e dagli altri soggetti che determinano redditi di lavoro autonomo, viene modificato anche in relazione alle spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande.

Nel rigo RE15 viene eliminato il riferimento alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e analiticamente addebitate al committente, precedentemente trattate sulla base dell’art. 54, comma 2, lettera b), del TUIR.

 

 

 

La modifica costituisce un coordinamento dichiarativo con la revisione della disciplina del reddito di lavoro autonomo operata dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2043).

La novella rileva già periodo d’imposta 2025.

Nelle istruzioni chiarito che “nel quadro RE, nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).” (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

 

Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto: la tracciabilità rileva già per il periodo d’imposta 2025

 

Sempre nel quadro RE vengono recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea.

La disposizione è ricondotta dalle istruzioni all’art. 54, comma 2-bis, del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809). Le somme percepite a titolo di rimborso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non siano eseguiti mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi tracciabili. La nuova disciplina rileva nel modello relativo al periodo d’imposta 2025. L’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce, infatti, che le disposizioni relative alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea si applicano alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, entrato in vigore il 18 giugno 2025; per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disciplina interessa quindi il periodo d’imposta 2025.

 

Così estratto dalle istruzioni: “Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RE, pag. 49 e ss.).

Per associazioni professionali e società tra professionisti, il controllo dichiarativo deve pertanto essere preceduto dalla verifica dei mezzi di pagamento utilizzati. La documentazione della spesa e l’analitico riaddebito al cliente non sono sufficienti quando il pagamento originario non soddisfa il requisito della tracciabilità richiesto dalla norma.

 

Iper-ammortamento: il modello accoglie una misura applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026

 

Nei quadri RF e RG vengono introdotti nuovi codici per rappresentare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all’autoproduzione o autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

La disposizione trova fondamento nell’art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Nel testo definitivo delle istruzioni viene inoltre puntualizzato che i beni devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Decorrenza verificata. Questa novità non riguarda, in via ordinaria, il reddito del periodo d’imposta 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Le istruzioni stabiliscono espressamente che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il modello SP 2026 risulta, quindi, già strutturato per accogliere la disciplina con riferimento alle fattispecie che intercettano tale decorrenza, in particolare nei casi di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Estratto dalle istruzioni: “Iper-ammortamento. Nei quadri RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 […]”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

Il dato operativo più rilevante consiste, dunque, nella necessità di non anticipare l’applicazione della maggiorazione ai beni acquisiti nel 2025 sulla sola base della presenza dei nuovi codici nel modello. Occorrerà verificare puntualmente la data di effettuazione dell’investimento, la localizzazione della struttura produttiva e l’appartenenza del bene agli allegati previsti dalla legge n. 199 del 2025.

 

Rateizzazione delle plusvalenze: la nuova disciplina non opera sul reddito 2025 dei soggetti solari

 

Il modello viene adeguato alla nuova disciplina della rateizzazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, prevista dall’art. 86, comma 4, del TUIR, come modificato dall’art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Nelle istruzioni chiarito che la novità riguarda non soltanto il quadro RF, ma anche il quadro RG, interessando dunque sia i soggetti in contabilità ordinaria sia quelli in contabilità semplificata. La nuova disciplina decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare, essa si applica quindi dal periodo d’imposta 2026 e non incide sulla determinazione del reddito dichiarato nel modello relativo al 2025.

Estratto dalle istruzioni: “Rateizzazione delle plusvalenze. Nei quadri RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1591)”. (Cfr. pag. 2 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadri RF e RG, pagg. 12 e ss. e 34 e ss.).

La presenza della novità nel modello impone una cautela interpretativa: per le operazioni realizzate nel 2025 restano applicabili le regole riferibili al periodo dichiarato, mentre il nuovo regime dovrà essere utilizzato solo quando sia maturata la specifica decorrenza prevista dalla norma.

 

Cripto-attività: l’aliquota del 33 per cento opera dal 1° gennaio 2026; per il 2025 resta distinta la disciplina già applicabile

 

Il quadro RT viene riorganizzato per accogliere la nuova imposizione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da cripto-attività. Le istruzioni prevedono:

  • la sezione V-A1 e la sezione V-B1 per le plusvalenze e gli altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva del 33 per cento;
  • la sezione V-A2 per i proventi relativi ai token di moneta elettronica denominati in euro, soggetti all’aliquota del 26 per cento.

La disciplina si collega all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), del TUIR, all’art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all’art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1587).

 

L’imposta sostitutiva del 33 per cento sulle plusvalenze e sugli altri proventi da cripto-attività si applica ai realizzi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Anche la disciplina specifica dei token di moneta elettronica denominati in euro, assoggettati al 26 per cento, riguarda operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026. Le istruzioni di dettaglio chiariscono che le nuove sezioni riferite alle operazioni dal 2026 devono essere compilate, nel modello SP 2026, dai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per le operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025, permane invece la gestione delle plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26 per cento secondo la disciplina applicabile al periodo dichiarato.

 

Estratto dalle istruzioni: “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 […]”.

“Nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento […]”. (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.)

La gestione dichiarativa dovrà quindi distinguere:

  • operazioni realizzate entro il 31 dicembre 2025;
  • operazioni realizzate dal 1° gennaio 2026;
  • cripto-attività ordinarie soggette al 33 per cento;
  • token di moneta elettronica denominati in euro soggetti al 26 per cento;
  • eventuale rilevanza del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

 

Rivalutazione delle partecipazioni: l’aliquota del 21 per cento decorre dal 1° gennaio 2026

 

Nella sezione X del quadro RT viene recepito l’aumento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, previsto dalla modifica all’art. 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L’intervento è disposto dall’art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1652) e innalza l’aliquota dal 18 al 21 per cento.

Decorrenza verificata. L’aliquota del 21 per cento si applica alle rideterminazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’aumento non rappresenta una regola di tassazione riferita al reddito 2025, benché la relativa gestione sia già introdotta nel modello SP 2026.

 

Estratto dalle istruzioni: “Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RT, pag. 85 e ss.).

 

Sismabonus ed Ecobonus: la detrazione del 36 per cento comprende le spese sostenute nel 2025 e nel 2026

 

I quadri RP e RN vengono aggiornati per la gestione delle detrazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica.

La disposizione di riferimento è l’art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1576), che prevede la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026.

Diversamente dalle novità esclusivamente proiettate sul periodo d’imposta 2026, la disciplina del Sismabonus e dell’Ecobonus interessa immediatamente anche il periodo d’imposta 2025, oggetto del modello Redditi SP 2026. Le istruzioni comprendono espressamente le spese sostenute sia nel 2025 sia nel 2026; nel modello in commento assumono immediata rilevanza le spese sostenute nel 2025, da attribuire ai soci o associati secondo le regole applicabili.

Estratto dalle istruzioni: “Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi ‘Sismabonus’ ed ‘Ecobonus’, effettuati nel 2025 e nel 2026 (art. 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).” (cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RP, pag. 116 e ss.; quadro RN, pag. 120 e ss.)

Le istruzioni di dettaglio del quadro RN confermano, per le spese antisismiche e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, l’applicazione della misura del 36 per cento alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, mentre per le spese sostenute nel 2027 è prevista la misura del 30 per cento.

 

Assegnazione agevolata dei beni ai soci: nel quadro RQ convivono la disciplina 2025 e la riapertura per le operazioni entro il 30 settembre 2026

 

La sezione XXII del quadro RQ gestisce l’assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci e la trasformazione in società semplice.

La disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, interessa le società in nome collettivo e in accomandita semplice che, entro il 30 settembre 2026, assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione oppure beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, nonché le società che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, si trasformano in società semplici entro la stessa data.

La nuova riapertura disposta dalla legge di bilancio 2026 riguarda operazioni effettuate entro il 30 settembre 2026 e non costituisce, quindi, in via generale, una fattispecie riferita al reddito 2025 dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare. Tuttavia, le istruzioni precisano che la medesima sezione deve essere compilata anche dalle società che, entro il 30 settembre 2025, hanno effettuato operazioni agevolate in applicazione dell’art. 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2405). Il quadro RQ assolve dunque una duplice funzione: accoglie le operazioni già rilevanti nel 2025 e predispone la gestione della riapertura 2026.

Estratto dalle istruzioni “La sezione deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice che entro il 30 settembre 2026 assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, entro la medesima data.” “La predetta sezione va compilata anche dalle società che entro il 30 settembre 2025 hanno assegnato o ceduto ai soci i predetti beni immobili o beni mobili oppure che si sono trasformate in società semplici, e entro la medesima data, hanno applicato l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP […]”. (cfr. quadro RQ, sezione XXII, pagg. 110-111 delle istruzioni Redditi SP 2026)

L’imposta sostitutiva è pari all’8 per cento, elevata al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’operazione sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. Per il contribuente è indispensabile distinguere l’annualità normativa dell’operazione: le assegnazioni eseguite nel 2025 e quelle realizzate nel 2026 poggiano su riaperture differenti e richiedono la verifica dei rispettivi requisiti soggettivi, inclusa la data di iscrizione dei soci nel libro soci o la data certa del titolo di trasferimento.

 

Affrancamento straordinario delle riserve: l’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025

 

La sezione VII del quadro RQ viene aggiornata per gestire l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta.

La disciplina riguarda le poste esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora presenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1593).

Decorrenza. L’affrancamento è una novità direttamente rilevante nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Le istruzioni stabiliscono espressamente che l’imposta sostitutiva deve essere liquidata nella presente dichiarazione REDDITI SP 2026. Non si tratta, quindi, di una misura soltanto prospettica, nonostante la fonte normativa sia la legge di bilancio 2026.

Estratto dalle istruzioni: “I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 44 e 45, legge 30 dicembre 2025, n. 199).”

“L’imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025.”(Cfr. quadro RQ, sezione VII, pag. 108 delle istruzioni Redditi SP 2026).

L’affrancamento avviene mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10 per cento, da indicare nel rigo RQ29 e versare, con il “codice tributo “1867”, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo.

Per le società di persone il controllo dovrà estendersi alla ricostruzione delle riserve esistenti nei bilanci interessati, alla loro permanenza alla chiusura del periodo d’imposta 2025 e agli effetti dell’affrancamento nei rapporti con i soci.

 

Disallineamenti da ibridi: la comunicazione nel quadro RS segue il periodo cui si riferisce la documentazione

 

Il quadro RS contiene un nuovo prospetto destinato alle imprese che abbiano predisposto la documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi.

La previsione deriva dall’art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in “Finanza & Fisco” n. 7/2024, pag. 430) e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024.

La comunicazione deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la documentazione predisposta. Pertanto, nel modello REDDITI SP 2026 la compilazione assume rilievo quando la documentazione riguarda il periodo d’imposta 2025.

Estratto dalle istruzioni: “Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).” (Cfr. pag. 3 delle istruzioni Redditi SP 2026; quadro RS, pag. 134 e ss.).

La compilazione del prospetto dovrà essere coordinata con la documentazione materialmente predisposta dall’impresa e con il periodo al quale essa si riferisce. L’omessa comunicazione non può essere trattata come mero errore di compilazione in presenza di un regime documentale collegato a specifici effetti protettivi.




Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Bonus mobili: aggiornate le Guide dell’Agenzia delle entrate con le novità 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (edizione febbraio 2026), che fa seguito alla recente pubblicazione della Guida “Bonus mobili ed elettrodomestici” (edizione gennaio 2026).

Il pregevole intervento editoriale dell’Agenzia fornisce chiarimenti sulle ultime novità normative e, in particolare, la proroga al 2026 disposta dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) delle detrazioni “rafforzate” già previste fino al 2025 dalla legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).

 

Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (febbraio 2026): cosa chiarisce e cosa cambia nel 2026

 

La Guida riepiloga, con taglio operativo, l’intero perimetro delle misure agevolative sotto forma di detrazione “edilizie.”

Aliquote e limiti: conferma della “doppia aliquota” anche per il 2026.

Per le spese 2025-2026:

  • 50 per cento (limite 96.000 euro) se l’intervento riguarda l’abitazione principale ed è sostenuto dal proprietario o da chi è titolare di un diritto reale di godimento;
  • 36 per cento (limite 96.000 euro) negli altri casi in cui la detrazione è ammessa.

La Guida dettaglia anche le modifiche alla disciplina in arrivo (salvo ulteriori proroghe): nel 2027 le aliquote scendono al 36%/30% (sempre con limite 96.000 euro), mentre dal 2028 al 2033 la detrazione è al 30% con limite 48.000 euro (e dal 2034 al 36% con limite 48.000 euro).

 

Quando spetta davvero l’aliquota più alta (50% nel 2025-2026)

 

Per ottenere le percentuali maggiorate, la Guida ribadisce due condizioni chiave:

  • titolarità (proprietà/diritto reale) già al momento di avvio lavori (o della spesa, se precedente);
  • immobile adibito ad abitazione principale (dimora abituale del titolare o dei suoi familiari, secondo i criteri indicati).

 

Stop alle caldaie a combustibili fossili (dal 2025)

 

La Guida recepisce l’esclusione dalla detrazione, dal 1° gennaio 2025, degli interventi di sostituzione o nuova installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

Il “plafond” per redditi elevati: l’effetto dell’art. 16-ter TUIR

 

Nella Guida viene evidenziata la disciplina che ha introdotto un tetto massimo di oneri detraibili per contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, calcolato su importi base e coefficienti legati ai figli a carico.

 

Guida ai “Bonus mobili ed elettrodomestici” (gennaio 2026): proroga al 2026 e le regole “per non sbagliare”

 

La Guida conferma che la detrazione è pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La legge n. 199/2025 (lett. b), n. 3 del comma 22, art. 1,) ha prorogato l’agevolazione alle spese sostenute anche nel 2026.

 

Importo massimo: 5.000 euro anche per il 2026

 

Il 50 per cento si calcola su un tetto che, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è pari a 5.000 euro (complessivi per mobili + grandi elettrodomestici), con ripartizione in 10 quote annuali.

Attenzione all’effetto “scomputo” se i lavori sono iniziati l’anno prima e si è già fruito della detrazione su acquisti dell’anno precedente: il limite va considerato al netto delle spese già agevolate.

 

Pagamenti e documenti: regole operative

 

Pagamenti ammessi: bonifico o carta di debito/credito; esclusi contanti, assegni e altri mezzi. Se si paga con bonifico non è necessario usare quello “speciale” per ristrutturazioni (soggetto a ritenuta). Sono ammesse anche spese di trasporto e montaggio e l’acquisto con finanziamento, a condizioni puntuali.

Documentazione: ricevute del bonifico o transazioni con carta, addebito su conto, fatture con natura/qualità/quantità, e documenti sulla classe energetica quando richiesti.

 

Casi esclusi e “attenzione caldaie”

 

La Guida ribadisce che:

  • gli interventi agevolati con Ecobonus non consentono il bonus mobili;
  • la realizzazione/acquisto di box pertinenziali non dà diritto al bonus mobili.

Inoltre, nella Guida chiarito che “non sono più detraibili, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili e, dunque, da tale data non è possibile fruire del bonus per l’acquisto di mobili collegati ai predetti interventi”.




Fringe benefit auto aziendali, regole 2025 e focus sul periodo transitorio

La nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 per i veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno. Nulla cambia per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 10 del 3 luglio 2025 con cui le Entrate illustrano la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal Decreto “Bollette” (D.L. n. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.

 

Le novità della legge di Bilancio

 

Dal 1° gennaio di quest’anno sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

 

Il periodo transitorio

 

Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La circolare precisa inoltre che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 luglio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 3 luglio 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Beni e servizi forniti al dipendente (fringe benefit) – Fringe benefit per uso promiscuo autovettura aziendale – Concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori – Modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Disciplina transitoria introdotta all’art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito dalla legge 24 aprile 2025, n. 60 – Applicazione delle nuove percentuali forfetarie – Requisiti per l’accesso alla nuova disciplina – Definizione di “veicoli di nuova immatricolazione”, “contratti stipulati” e “concessione in uso” – Criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale – Proroga e riassegnazione del veicolo – Art. 51, comma 4, lett. a), del DPR 22/12/1986, n. 917, come modificato dall’art. 1, comma 48, della L 30/12/2024, n. 207 – Comma 48-bis dell’art. 1 della L 30/12/2024, n. 207 dall’art. 6, comma 2-bis, inserito dal DL 28/02/2025, n. 19, conv. con mod., dalla L. 24/04/2025, n. 60

 




Riordino delle detrazioni. L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Tetto più alto per spese scolastiche e per cani guida

L’Agenzia delle entrate ha diffuso la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 29 maggio 2025 che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità. Il documento contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a mille euro, su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida.

 

Riordino delle detrazioni

 

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico. La norma prevede quindi una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata. Con riferimento a questa platea di soggetti, la circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.

 

Le altre novità

 

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Fino al 2024 il tetto di spesa su cui applicare la detrazione era pari a 800 euro. Sale, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 29 maggio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 29 maggio 2025, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Novità in tema di detrazioni – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Novità in tema di detrazioni – Detrazioni dall’imposta sul reddito – Riordino delle detrazioni – Limiti per la fruizione parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare – Art. 1, comma 10, L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) – Art. 12 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 16-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica – Art. 1, comma 13, L. 30/12/2024, n. 207 – Art. 15 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida – Art. 1, comma 229, L. 30/12/2024, n. 207

 

 




Online le bozze dei modelli Redditi 2025 e IRAP aggiornate con le ultime novità normative

Disponibili sul sito dell’Agenzia i modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e IRAP, in veste non definitiva. Dopo le bozze di 730 e 770, il Fisco si prepara alla stagione dichiarativa 2025 mettendo a disposizione un primo schema della modulistica. Già definitivamente approvate a metà gennaio, invece, la dichiarazione IVA e la Certificazione Unica (CU) 2025.

 

Il modello Redditi 2025 persone fisiche (Pf)

 

Nella bozza spiccano diverse novità, tra cui la rimodulazione delle aliquote per scaglioni di reddito, il nuovo regime agevolato per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli e quelle in materia di tassazione delle locazioni brevi. Il modello fa spazio, nel quadro Rc, al “bonus tredicesima” così come alle nuove regole relative al regime agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Il quadro LM del modello Redditi Persone fisiche, riservato ai contribuenti forfetari, è in corso di definizione e quindi non è incluso nella bozza.

 

I modelli per le Società e gli Enti non commerciali (Sc, Sp, Enc) e la dichiarazione Irap 

 

In pista anche le bozze dei modelli riservati alle dichiarazioni dei redditi delle Società di persone, di Capitali, degli Enti non commerciali e dei gruppi di imprese che aderiscono ai consolidati fiscali (CNM). Online, infine, il modello IRAP, aggiornato con le novità che hanno interessato la relativa disciplina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2025)

 

Modelli in bozza – Aggiornamento: 4 febbraio 2025

Modello e istruzioni 730/2025 (bozze)

Modello e istruzioni 770/2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi persone fisiche 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi società di persone 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi società di capitali 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Redditi enti non commerciali 2025 (bozze)

Modello e istruzioni Consolidato nazionale e mondiale 2025 (bozze)

Modello e istruzioni IRAP 2025 (bozze)

 

 




Bonus per riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. I codici tributo per la compensazione da parte dei sostituti d’imposta

I commi da 4 a 8 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 hanno introdotto disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.

In particolare, il comma 4, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:

 

Il comma 7 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

La somma erogata è recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ciò premesso, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).

Per il modello F24:

  • “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

  • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

 

In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “175E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 9 del 31 gennaio 2025, con oggetto: RISCOSSIONE – Riconoscimento per i titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro di una somma che non concorre alla formazione del reddito – Codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della L. 30/12/2024, n. 207




Maxi deduzioni per le nuove assunzioni. Pronte le istruzioni operative

Arrivano le indicazioni delle Entrate in seguito alla proroga della misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato. Il beneficio fiscale, introdotto dal Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in “Finanza & Fisco” n. 4/2024, pag. 197), ed esteso al 2027 dall’ultima legge di Bilancio, consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che sale al 30% per i dipendenti meritevoli di maggior tutela. Con la circolare (n. 1 del 20 gennaio 2025) di oggi, l’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari. 

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

Il beneficio è rivolto ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, a condizione che il reddito sia determinato analiticamente e che l’attività, antecedentemente all’inizio del periodo d’imposta agevolato, sia stata effettivamente avviata da almeno un anno. La maggiorazione spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato.

 

In cosa consiste il bonus

 

L’incentivo consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato. La maggiorazione è pari al 20% e aumenta di un ulteriore 10% in caso di assunzione di persone meritevoli di maggior tutela, come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 gennaio 2025)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 20 gennaio 2025, con oggetto: INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – Art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2024 – Art. 1, commi 399 e 400, della legge 30 dicembre 2024, n. 207




Legge di Bilancio 2025: conferma strutturale dei tre scaglioni dell’IRPEF, revisione del cuneo fiscale, decontribuzione Sud, ADI, SFL e altre le misure per lavoratori e imprese

La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», contiene una serie di misure che vanno ad interessare lavoratori, imprese e famiglie.

Di seguito alcune delle disposizioni di interesse.

 

Conferma strutturale dell’IRPEF a tre scaglioni, no tax area e trattamento integrativo

 

Stabilizza e porta a regime la riduzione a tre scaglioni di reddito dell’IRPEF, con le seguenti aliquote progressive:

– 23% per redditi fino a 28.000 euro;
– 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
– 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento limite di esenzione fiscale.

 

Cuneo fiscale

 

Si introduce un nuovo strumento che prevede il riconoscimento di una somma per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF,  determinata da una percentuale applicata al reddito da lavoro dipendente:

– 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
– 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
– 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Se il reddito è compreso tra 20.000 e 32.000, la detrazione di riferimento equivale a 1.000 euro; oltre questo tetto, si applica una detrazione decrescente e graduale che si azzera alla soglia di 40.000 euro.

Per questa misura si tiene conto delle esenzioni concernenti il rientro dei lavoratori in Italia e delle detrazioni relative all’abitazione principale.

 

Riordino delle detrazioni

 

Introduce nel TUIR disposizioni che pongono limiti a oneri e spese ammissibili alle detrazioni fiscali, con la previsione di un limite complessivo per redditi oltre i 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli. Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro. Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, e altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024. Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

 

Prestazioni di formazione (ai fini IVA)

 

Diventano imponibili ai fini IVA le prestazioni di formazione rese da Enti e Società di formazione finanziate attraverso il fondo bilaterale costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

 

Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

 

Per favorire la transizione ecologica ed energetica, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, viene modificata una disposizione del TUIR relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Pertanto, concorre alla formazione del reddito il 50% dell’importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

 

Tracciabilità delle spese

 

Subordina la deducibilità di alcune spese per prestazioni di lavoro alla tracciabilità del pagamento. In particolare, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute o rimborsate ai dipendenti, e quelle per trasferte tramite taxi e noleggio con conducente, è limitata ai pagamenti tracciabili, effettuati tramite sistemi bancari o di pagamento elettronico (carte di credito, debito, prepagate, assegni), anche nel caso di spese sostenute dai professionisti per le trasferte dei dipendenti. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Inoltre, l’obbligo di verifica preventiva, che già riguarda la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica per pagamenti superiori a 5.000 euro, viene esteso al pagamento di stipendi e indennità superiori a 2.500 euro, a condizione che l’importo dovuto per inadempimenti fiscali sia pari o superiore a 5.000 euro. L’applicazione di questa modifica è prevista dal primo gennaio 2026, per consentire i necessari adeguamenti tecnici ai sistemi di gestione dei pagamenti.

 

Lavoratori frontalieri

 

Introduce diverse misure per facilitare l’adattamento alle modifiche dell’Accordo Italia-Svizzera, in attesa della ratifica del Protocollo di modifica. Tra queste, la previsione che dal 1° gennaio 2024 e fino all’entrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri possano svolgere fino al 25% del loro lavoro in modalità telelavoro, senza perdere lo status di frontaliere, e questa attività sarà considerata come svolta nel Paese di lavoro ai fini fiscali. Inoltre, precisa che i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, con soggiorno di oltre 183 giorni all’anno, siano determinati anche per i lavoratori che rientrano in Italia una volta alla settimana.

 

Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola

 

Avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il fondo è destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilirà i criteri di riparto, le modalità di rendicontazione e il monitoraggio delle risorse.

 

Pubblico impiego

 

Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale delle pubbliche amministrazioni potranno essere incrementate a partire dal 2025, con una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui, distribuiti attraverso un apposito Fondo per le amministrazioni statali e sui bilanci delle altre amministrazioni.

 

Personale INPS

 

Prevede l’istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale presso l’INPS al fine di supportare l’attuazione delle riforme PNRR e migliorare i servizi. Contestualmente, aumenta la dotazione organica della dirigenza di prima fascia e sopprime posizioni equivalenti in termini finanziari, senza creare nuovi oneri per la finanza pubblica. Inoltre, con un decreto di questo Dicastero e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sarà determinata la misura percentuale delle suddette risorse provenienti da attività di controllo ispettivo e amministrativo da destinare, a partire dal 2025, a potenziare la capacità amministrativa dell’INPS e a finanziare misure di welfare aziendale per i dipendenti dell’Istituto.

 

Personale Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

Prevede l’assunzione di 250 unità di personale a tempo indeterminato da parte dell’INL, inquadrate nell’area funzionari, ispettori di vigilanza tecnica salute e sicurezza, secondo il contratto collettivo del comparto Funzioni centrali. La modifica del Decreto legge n. 19/2024 raddoppia le assunzioni già autorizzate, stabilendo che queste debbano avvenire entro il 2025 o 2026, con incremento della dotazione organica e l’esclusione dall’obbligo delle procedure di mobilità. Gli oneri finanziari per le assunzioni sono pari a 3,17 milioni di euro per il 2025 e 12,69 milioni annui dal 2026, con ulteriori 290.000 euro per la procedura concorsuale e 737.000 euro per il funzionamento nel 2025, aumentati a 1,36 milioni dal 2026.

 

Indennità di esclusività del personale medico INAIL

 

Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL con rapporto esclusivo e di favorirne l’attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2025 l’indennità di esclusività per tale categoria sarà rideterminata secondo quanto previsto per i dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della Salute dal DL n. 4/2022 (cd. D.L. Sostegni-ter, convertito in legge n. 25/2022). Per tale intervento è autorizzata una spesa di 960.000 euro annui a partire dal 2025. Inoltre, le indennità di esclusività, relative alle anzianità contributive maturate dal 2025, saranno utili ai fini del TFR o TFS, con una spesa di 343.021 euro annui a partire dal 2025.

 

Misure in materia di trattenimento in servizio

 

Si introducono modifiche al cd. Bonus Maroni, relativamente al trattenimento in servizio e la pensione anticipata flessibile (Quota 103). I lavoratori che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per la pensione anticipata, possono rinunciare all’accredito dei contributi a loro carico per l’AGO e forme equivalenti, esentando così il datore di lavoro dal versare i contributi relativi. A fronte di questa scelta, la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare sarà interamente corrisposta al lavoratore e non concorrerà a formare reddito ai fini fiscali. La norma precisa che i diritti relativi alla pensione anticipata flessibile, se acquisiti entro il 31 dicembre 2024, possono essere esercitati anche successivamente. Le principali novità includono un allargamento della misura, che ora riguarda anche coloro che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2025, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, oltre ai soggetti con 62 anni e 41 anni di contributi. Inoltre, viene confermata l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrisposta al lavoratore. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni è previsto che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie, sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal provvedimento); viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).

 

Maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore

 

Prevede che gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a 2 punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. Con decreto di questo Dicastero, di concerto con MEF, saranno disciplinate le modalità attuative della misura.

 

Misure di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro

 

Conferma “Opzione Donna” nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma Quota 103 anche per il 2025, nella versione prevista dall’ultima legge di bilancio e conseguentemente, porta il termine entro il quale il personale del comparto scuola e AFAM può presentare la relativa domanda dal 28 febbraio 2024 al 28 febbraio 2025.

Conferma per il 2025 la versione dell’APE sociale prevista dall’ultima legge di bilancio e incrementa di 114 milioni di euro per l’anno 2025, 240 milioni di euro per l’anno 2026, 208 milioni di euro per l’anno 2027, 151 milioni di euro per l’anno 2028, 90 milioni di euro per l’anno 2029 e 35 milioni di euro per l’anno 2030 l’autorizzazione di spesa prevista nella norma originaria che dispone la misura. Sempre con riferimento ad APE Sociale, conferma anche la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

Aumento pensioni minime

 

A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, proroga a esaurimento gli incrementi transitori previsti a legislazione vigente, con una determinazione del décalage della percentuale di incremento fissata in 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.

 

Incremento maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

 

Limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo per il riconoscimento di tale incremento.

 

Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli

 

Innalza da 12 a 16 mesi il limite massimo di anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia per la lavoratrice madre di quattro o più figli quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.

 

Previdenza complementare

 

Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell’assicurato. Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare. Prevede, inoltre, specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla misura. Con decreto questo Dicastero (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola.

 

Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti

 

Prevede che i lavoratori che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfettario, possano chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. Prevede l’attribuzione della suddetta riduzione contributiva per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

 

Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma GOL

 

Prevede il finanziamento, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2025, dell’indennità omnicomprensiva (di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l’anno 2025) per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in caso di cd. fermo pesca.

Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, prevede lo stanziamento di ulteriori 70 milioni di euro per il 2025 che le regioni possono destinare, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle finalità previste dalla norma originaria (per le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa e previo accordo presso il MLPS, che abbiano presentato piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori), nonché alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale – oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata – può essere concesso anche in deroga alla disciplina vigente, che subordinava il trattamento anche al fatto che il datore avesse occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Proroga quindi, per il 2025, il suddetto trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando 100 milioni di euro (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

Proroga per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.

Proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per l’accesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) l’efficacia delle misure della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso questo Dicastero con la presenza delle regioni interessate, destinando 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.

Proroga al 31 dicembre 2025 le convenzioni sottoscritte tra questo Dicastero e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione), allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili, nelle more dell’attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni.

Prevede il finanziamento – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025 – delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.

Prevede in via eccezionale in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate con decreto di questo Dicastero (a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate) a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. Prevede che all’ipotesi in parola non si applichino alcune disposizioni previste in via ordinaria relativamente al procedimento per la richiesta di CIG. Prevede che tale ulteriore trattamento sia riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025 (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma GOL, prevede che le risorse assegnate alle regioni nell’ambito del programma stesso possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL

 

In primo luogo, modifica la disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) e in particolare:

– il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato a 10.140 euro (a fronte degli attuali 9.360 euro);
– il valore del reddito familiare da non superare sale a 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 annui), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, porta a 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Prevede che, in ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare sia aumentato a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;
– adegua quindi il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui), ovvero di 8.190 euro annui (a fronte degli attuali 7.560 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
– del pari, adegua anche l’altra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato. Mantiene l’attuale secondo cui il beneficio economico è altresì composto, in tali casi, da un’integrazione del reddito per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, portando però il massimo previsto a 3.640 euro annui (a fronte degli attuali 3.360 euro annui), ovvero a 1.950 euro annui (a fronte degli attuali 1.800 euro annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

 

In secondo luogo, modifica la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e in particolare:

– porta a 10.140 euro annui (a fronte degli attuali 6.000 euro annui) il requisito del valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, per l’utilizzabilità di SFL;
– mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola a 10.140 euro annui, a fronte degli attuali 6.000 euro annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;
– l’importo mensile di SFL viene incrementato a 500 euro (a fronte degli attuali 350 euro);
– prevede che il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

 

Rifinanziamento del sistema duale

 

Incrementa le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per l’anno 2025, di 170 milioni di euro per l’anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

 

Si Le risorse sono aumentate di 500mila euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Bonus per le nuove nascite

 

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, prevede il riconoscimento per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 di un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo). Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’importo deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (nella cui determinazione non rilevano le erogazioni dell’assegno unico e universale).

 

Esclusione del computo dell’assegno unico e universale per il bonus asili nido

 

Prevede che le erogazioni relative all’assegno unico e universale non rilevino nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 l’autorizzazione di spesa prevista.

 

Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido

 

Si estende la platea dei beneficiari. Eliminata la condizione (prima prevista per l’accesso alla maggiorazione) della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni. Inoltre, incrementa l’autorizzazione di spesa prevista di 97 milioni di euro per l’anno 2025, 131 milioni di euro per l’anno 2026, 194 milioni di euro per l’anno 2027, 197 milioni di euro per l’anno 2028 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

 

Incardinato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, persegue l’obiettivo di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono bambini e adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale; di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi. La dotazione economica è di 3 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 4 milioni di euro per l’anno 2027.

 

Congedi parentali

 

Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino (prima era al 60%); per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, a regime dal 2025, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.

 

Decontribuzione per le lavoratrici con figli

 

Rende strutturale – modificandone la disciplina – la misura prevista dalla legge di Bilancio per il 2024. Dal 2025, è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS, a carico del lavoratore per le lavoratrici, madri di due o più figli, dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. L’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto di questo Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno disciplinate la misura dell’esonero, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.

 

Formazione delle donne vittime di violenza e rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per incremento del Reddito di libertà e per interventi di formazione

 

Incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro delle donne vittime di violenza e di favorirne l’emancipazione e l’effettiva indipendenza economica. Per i medesimi fini, aumentato di 1 milione di euro annuo a partire dal 2025 anche il Fondo di riferimento per l’erogazione del reddito di libertà. Inoltre, si incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 500.000 euro per l’anno 2025, al fine di promuovere, nell’ambito dei piani triennali dell’offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell’educazione sessuale e affettiva.

 

Contributi per enti, organismi e associazioni di promozione dei diritti delle persone con disabilità e misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare

 

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri) un Fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale. Per l’implementazione della riforma in materia di disabilità, si concede all’INPS la facoltà di conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre P.A., per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali, utile al riconoscimento della condizione di disabilità, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025.

Si prevede, inoltre, che le risorse del “Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare” siano destinate a garantire le stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, ossia a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

 

Interventi in materia di premi di produttività

 

Si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall’ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

 

Misure fiscali in materia di welfare aziendale

 

Si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

 

Fondo per incentivare i programmi di screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro

 

Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la legge di bilancio istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese. Le modalità e i criteri di ripartizione dei 500.000 euro annui (a decorrere dal 2026) del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

 

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a euro 40.000.

 

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

 

Si proroga la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per il 2024 con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. In particolare, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due si dovrà considerare l’imposta dell’anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 216/2023 e che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si debba tener conto delle citate disposizioni.

 

Limiti temporale applicazione Decontribuzione Sud e tetti di spesa per Bonus Giovani, donne e ZES

 

A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, si prevede che:

  • la disciplina dell’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato cd. Decontribuzione Sud, trovi applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus Giovani sia incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per il 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni di euro per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus Donne sia incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027;
  • il limite di spesa per il cd. Bonus ZES unica Mezzogiorno sia incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per il 2024, 68,9 milioni di euro per il 2025, 73,5 milioni di euro per il 2026 e 28,7 milioni di euro per il 2027.

Esonero contributivo Sud per microimprese e PMI

 

Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, riconosce a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico) l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e PMI che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Prevede che tale agevolazione sia concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Specifica che nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa rientrano i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (ai sensi del Regolamento UE). Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato con un decalàge negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025 con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.

La misura non è cumulabile con i seguenti incentivi: Bonus Giovani, Bonus Donne, Bonus ZES unica ed esonero per i soggetti che avviano sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

 

Esonero contributivo Sud per datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa

 

Specularmente, si prevede il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico), che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’efficacia della disposizione in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Incremento Fondo sviluppo e coesione Programmazione 2021-2027

 

Si aumentano le risorse di 28 milioni di euro nel 2026, di 1.748 milioni di euro nel 2027 e 310 milioni di euro nel 2028.

 

Riduzione aliquota IRES

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è prevista, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dall’ordinario 24% al 20%.

 

Fondo di garanzia PMI

 

Proroga al 31 dicembre 2025 la disciplina (in scadenza al 31 dicembre 2024) introdotta dal decreto legge n. 145/2023 (cosiddetto D.L. Anticipi, convertito in legge n. 191/2023), relativa alle modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI ed alla possibilità di accedere al Fondo anche per gli Enti del Terzo Settore, purché iscritti al RUNTS nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60 mila e senza l’applicazione del modello di valutazione previsto per il medesimo fondo.

 

Disposizioni in materia portuale

 

In considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, stabilisce che le Autorità di sistema portuale possano erogare risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel limite di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

 

Fondo ai fini dell’attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa

 

Istituisce il detto Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con una dotazione di 70 milioni di euro nell’anno 2025 e di 2 milioni di euro nell’anno 2026, ai fini dell’attuazione di disposizioni (anche di carattere fiscale) in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

 

Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro

 

Prevede che il regime relativo alle mance si applichi:
– entro il limite del 30% (a fronte del precedente limite del 25%) del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
– ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 75 mila euro (prima il limite era 50 mila euro).

Tale regime è applicabile salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

 

Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo

 

Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all’intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone la ripartizione degli 8 milioni di euro del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche a partire dal 2025. Si incrementa, inoltre, il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di 500mila euro per l’anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Prevede alcune modifiche con riferimento alla indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (introdotta con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175).

 

Istituzione Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo ha una dotazione di 500mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e persegue il fine di contrastare i fenomeni di reclutamento illegale della manodopera straniera, con particolare riferimento all’impiego irregolare di ospiti delle strutture temporanee, o nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione. Al Fondo accedono gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal codice del Terzo settore, regolarmente iscritti alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che operano in favore degli immigrati, autorizzati all’esercizio dell’attività di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità di attuazione.

 

Fonte: Il portale www.lavoro.gov.it  sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.




Manovra 2025. Le principali misure della legge n. 207/2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Di seguito le principali misure della Legge di bilancio 2025.

 

 

Aggiornamento del 2/01/2024

 

Legge di bilancio 2025 – Disposizioni in materia di contributo unificato – Circolare ministeriale prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024

 

Legge di Bilancio 2025. Prime istruzioni in tema di contributo unificato

La legge di bilancio 2025, ha modificato (al commi 812 e ss) il D.P.R. 115/23002, introducendo importanti modifiche in materia di versamento del contributo unificato nei processi civili. Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2025, sull’iscrizione a ruolo delle cause. Per le prime istruzioni, vedi la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024.

Link al testo della circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari interni – prot. DAG n. 265462.U del 30/12/2024, con oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2025 – (CU) CONTRIBUTO UNIFICATO – T.U. in materia di spese di giustizia – Modifiche in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Articolo 1, commi 812 e 813, L. 30 dicembre 2024, n. 207 – Nota informativa

 

 

Taglio del cuneo fiscale e aliquote IRPEF

 

Reso strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20.000 euro mentre per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro il taglio diventa fiscale, con una detrazione fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro, detrazione che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi (decalage) tra i 32.000 e i 40.000 euro. Reso strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni (23, 35 e 43 per cento), già introdotta per il 2024, che prevede l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con l’applicazione dell’aliquota al 23% sugli imponibili fino a 28.000 euro lordi (anziché fino a 15.000 euro).

Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Le due misure (taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote IRPEF) determinano un effetto complessivo pari a circa 18 miliardi annui (cfr. articolo 1, commi da 2 a 9).

 

Aumento detrazioni per scuole

 

Viene innalzato, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

In dettaglio la norma modifica l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi elevando la spesa massima detraibile per alunno o studente ai fini dell’imposta sui redditi da 800 euro a 1.000 euro per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (cfr. articolo 1, comma 13).

 

Bonus elettrodomestici

 

Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 è previsto un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro (cfr. articolo 1, commi da 107 a 111).

 

Detrazioni

 

Introdotto un limite massimo alle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro, garantendo però maggiori agevolazioni alle famiglie con più di due figli a carico e alle famiglie con figli disabili. Le spese sanitarie e quelle relative ai mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni. Esclusi anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative. La detrazione potrà arrivare fino a un massimo di 14.000 euro nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro, mentre per la fascia di reddito tra 100.000 e 120.000 la detrazione massima sarà di 8.000 euro. È inoltre previsto lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni, con l’eccezione dei figli disabili, per i quali le detrazioni continuano a essere garantite senza limiti di età (cfr. articolo 1, comma 10).

 

Sale da 30mila a 35mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente o da pensione che permette di beneficiare della flat tax al 15%

 

Per l’anno 2025 è elevato da 30 mila euro a 35 mila euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario. La norma modifica il comma 57, lettera d-ter) dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che preclude la possibilità di avvalersi del regime forfetario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia è elevata a 35 mila euro (cfr. articolo 1, comma 12).

 

Imposta sui servizi digitali e imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività

 

Viene modificato il campo soggettivo di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax), mantenendo la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo (cfr. articolo 1, commi 21 e 22). Viene chiarito, con una norma di interpretazione autentica, che l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi è pari al 26 per cento (cfr. articolo 1, comma 23).

Apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto attività realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, innalzando la relativa aliquota al 33 per cento ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2 mila euro (cfr. articolo 1, commi da 24 a 29).

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni

 

Introdotto a regime la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva del 18 per cento. Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno (cfr. articolo 1, comma 30).

 

Assegnazione agevolata di beni ai soci

 

Riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. La nuova disposizione prevede che le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2025 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (cfr. articolo 1, commi da 31 a 36).

 

Estromissione dei beni delle imprese individuali

 

Riproposto per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. La norma precisa, altresì, che i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente e che gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2025 (cfr. articolo 1, comma 37).

 

IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro

 

Disposta l’imponibilità, ai fini IVA, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro. Stante l’incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi e non si fa luogo a rimborsi d’imposta. Con riguardo alle liti pendenti in materia, in ogni stato e grado di giudizio, su istanza di parte, si riconosce la possibilità di definire le stesse mediante il versamento della maggiore IVA accertata, senza pagamento di interessi e sanzioni (cfr. articolo 1, commi da 38 a 44).

 

Concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori

 

Modificata la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (cfr. articolo 1, comma 48).

 

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

 

Novellata la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia (cfr. articolo 1, comma 49).

 

Applicazione flat tax al 5% agli straordinari degli infermieri

 

Dal 2025 gli straordinari degli infermieri saranno tassati con la flat tax al 5%. In particolare, stabilito che i compensi per il lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle Addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025, fatto salvo quando previsto dall’art. 51, comma 1, secondo periodo, T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986). Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi (cfr. articolo 1, commi 354 e 355).

 

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

 

Prorogata, per i prossimi tre anni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro derivante da nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato effettuate da imprese e professionisti. La deduzione può arrivare fino al 130%, nel caso di assunzioni stabili di particolari categorie di soggetti (disabili, giovani under 30 ammessi agli incentivi occupazione, mamme con almeno due figli, donne vittime di violenza, ex percettori del reddito di cittadinanza). Disposta una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definiti, altresì, i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti. (cfr. articolo 1, commi 399 e 400).

 

Detassazione premi di produttività

 

Prorogata fino al 2027 la riduzione – dal 10% al 5% – dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati (cfr. articolo 1, comma 385).

 

Fringe benefit – Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati

 

Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell’anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Più nel dettaglio, introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025; l’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza (cfr. articolo 1, commi da 386 a 389).

 

Fringe benefit – Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori

 

Confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Più nel dettaglio, previsto, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore  per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio in esame è identico a quello previsto per il periodo d’imposta 2024. Il regime transitorio più favorevole consiste: nell’elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d’imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell’inclusione nel regime di esenzione (nell’ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale (cfr. articolo 1, commi 390 e 391).

 

IRES premiale per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

 

Riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota IRES per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30%per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumano l’1% di lavoratori in più. In pratica, riconosciuto, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento. Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di decadenza, nonché di esclusione, da tale agevolazione (cfr. articolo 1, commi da 436 a 444).

 

Bonus quotazione – Credito d’imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese

 

Per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, viene prorogato per tre anni il credito d’imposta del 50% delle spese di consulenza sostenute. Disposta un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d’imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d’imposta (cfr. articolo 1, comma 449).

 

 

Vedi anche: “Legge di Bilancio 2025: conferma strutturale dei tre scaglioni dell’IRPEF, revisione del cuneo fiscale, decontribuzione Sud, ADI, SFL e altre le misure per lavoratori e imprese“

 




Parte dalla Camera la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2025 | Testo e relazioni

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del Ddl bilancio 2025

Il testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio disegno di legge A.C. 2112) – (Relazione tecnica: Parte I – Sezione I del disegno di legge).

Il disegno di legge di bilancio 2025

Il testo del disegno di legge A.C. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – Disegno di legge A.C. 2112 – Articoli da 1 a 144