Legge di bilancio. Le proposte emendative del Governo per la proroga delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alcune proposte emendative che saranno presentato al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S.

Nel dettaglio, le proposte emendative riguarderanno:

  • la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia;
  • la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione;
  • la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate;
  • la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

(Così, nota 9 Dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)




Parte dalla Camera la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2023

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 643, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

La ratio del Ddl bilancio 2023

Il testo della relazione illustrativa al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Sezioni I e II del disegno di legge A.C. 643

 

La relazione tecnica del Ddl bilancio 2023

Il testo della relazione tecnica al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Parte I (Sezione I del disegno di legge A.C 643) – Parte II (Sezione II del disegno di legge A.C. 643)

 

Il disegno di legge di bilancio 2023

Il testo del disegno di legge n. 643, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» – Disegno di legge A.C. 643 – Articoli, Parte I




Esonero parziale contributivo del 2% per i lavoratori dipendenti: ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e istruzioni per i datori di lavoro

La legge di bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La condizione per poter usufruire dell’esonero è che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superi il limite mensile di 2.692 euro.

L’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43. Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Con messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro.

 

Link al testo del messaggio INPS del 26 settembre 2022, n. 3499, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravi di oneri contributivi derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (2%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 – Ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro – Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, conv., con mod., dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 – Articolo 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021

Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234




Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pronti i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Con la circolare n. 14/E, le Entrate illustrano la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

 

Tax credit beni strumentali nuovi e ricerca e sviluppo

 

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sul credito d’imposta, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. Focus anche sul credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch’esso prorogato e rimodulato dalla Legge n. 234/2021.

 

Tax credit librerie e impianti di compostaggio

 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Un paragrafo a parte è dedicato al bonus acqua potabile, il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 maggio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234




Bonus affitto giovani, proroga dei bonus edilizi e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Nuovo bonus affitto giovani fino a 2mila euro, proroga al 2024 delle detrazioni per la casa (ecobonus, bonus ristrutturazioni, “verde” e mobili), agevolazioni per eventi sismici, stabilizzazione del tetto a 2 milioni di euro per compensazioni e rimborsi di crediti di imposta e contributi, possibilità per ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 di usufruire dell’imposta forfetaria prevista per il rientro dei cervelli.

Sono alcune delle novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) illustrate dalla circolare n. 9/E di oggi. Nel documento di prassi, l’Agenzia fornisce una guida alle modifiche di maggior interesse per i contribuenti.

 

Il nuovo bonus affitto per gli under 31

 

La circolare illustra le novità per i giovani che prendono in affitto un appartamento. In particolare, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021 viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

 

Bonus casa, proroghe ad ampio raggio

 

La circolare si sofferma inoltre sull’estensione al 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus verde”) e ricorda che lo sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate è stato prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%. Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da IRPEF e IRES fino al 31 dicembre 2021 (un anno in più rispetto al precedente limite fissato a fine 2020).

 

Bonus “rientro dei cervelli” allargato

 

Docenti e ricercatori, che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (D.L. n. 78/2010) possono optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

 

Limite crediti compensabili

 

Elevato a 2 milioni di euro il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili. Come ricorda la circolare, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700mila euro per anno solare). Successivamente, il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) ha previsto l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021. L’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° aprile 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Società di capitali svolgenti attività di locazione immobiliare in via prevalente non quotate (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il “rientro dei cervelli” (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Limite crediti compensabili (comma 72)»




Esclusione dal 2022 dall’Irap delle persone fisiche (imprenditori individuali e autonomi): il Mef, in Commissione finanze della Camera, esclude effetti retroattivi | La giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP per professionisti e imprenditori

Camera dei Deputati, Mercoledì 16 marzo 2022 – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari – Finanze (VI)

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-07710 Aprile, recante: «Applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell’IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali»

Presidenza del vicepresidente Giovanni Currò.

Nadia Aprile (Misto) illustra l’interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2 di seguito riportato).

Nadia APRILE (Misto), ringraziando il sottosegretario per la risposta, segnala che la propria interrogazione era volta ad evitare che ai professionisti privi di autonoma organizzazione venisse richiesto il versamento dell’IRAP relativo agli anni precedenti, posto che la legge di bilancio per il 2022 ha stabilito che detta imposta non è dovuta da tali soggetti. Ritiene pertanto un’inutile complicazione che si provveda ancora alla riscossione coattiva dell’IRAP relativa ai periodi di imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022 nei confronti dei professionisti privi di autonoma organizzazione, ai quali l’Agenzia delle entrate ha già riconosciuto l’esenzione dal pagamento dell’imposta.

 

Testo della risposta

 

5-07710 Aprile: Applicazione delle disposizioni in materia di abolizione dell’IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali.

“Con il documento in esame l’Onorevole interrogante fa riferimento al comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) ai sensi del quale l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni a decorrere dal 2022, in tal modo mettendo fine, con specifico riferimento alle persone fisiche esercenti attività professionali, in assenza di autonoma organizzazione, a una querelle che ha dato origini a numerosi contenziosi a causa della poca chiarezza normativa in merito all’effettiva debenza dell’IRAP da parte di tale fascia di contribuenti, risolti in favore di coloro che hanno tempestivamente adito l’autorità Giudiziaria.

Tuttavia l’onorevole lamenta che detta disposizione, non tenendo conto della situazione pregressa, ha creato una inaccettabile disparità di trattamento e, pertanto, lo stesso professionista, esentato dall’IRAP a partire dal 2022, dovrà continuare a coltivare inutili e costosi ricorsi tributari per vedersi riconoscere tale diritto anche per gli anni precedenti.

Tale incongruenza è stata già portata all’attenzione della Camera dallo stesso onorevole con un ordine del giorno, accolto in data 21 febbraio 2022, in sede di esame dell’A.C. 3431.

Pertanto, l’onorevole interrogante chiede “quali iniziative legislative il Ministro intenda adottare per prevedere che le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021 abbiano effetto retroattivo, fatte salve le prescrizioni già maturate, e se ritenga, medio tempore, di comunicare all’Agenzia delle entrate di soprassedere da qualsiasi tipo di riscossione relativamente ai detti tributi”.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La disposizione di cui al citato comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo IRAP iniziato già con la legge Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante riduzione delle basi imponibili del tributo, con puntuali modifiche dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino ad arrivare, con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, che ha interessato successivamente, in parte, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche i soggetti che fanno ricorso all’assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato.

La medesima legge n. 208 del 2015 ha previsto, altresì, l’esclusione dal tributo in favore dei soggetti che esercitano un’attività agricola e determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

Pertanto, l’esclusione soggettiva delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni conferma il progressivo ridimensionamento dell’IRAP anche alla luce di quanto annunciato dal disegno di legge di delega fiscale che, all’articolo 5, prevede, nell’ambito della revisione dell’imposizione personale (articolo 2 del disegno di legge) e dell’imposizione sul reddito d’impresa (articolo 3 del disegno di legge) un graduale superamento dell’IRAP.

Giova evidenziare inoltre che, prima dell’intervento normativo adottato con la legge di bilancio, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo – il cui presupposto, per le persone fisiche, è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997) – ancorché dovessero dimostrare, ove richiesto, l’assenza del presupposto secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza.

Alla luce di un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, sentenza della Cassazione a sezioni Unite del 10 maggio 2016, n. 9451) il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

L’accertamento di tali condizioni, come evidenziato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 156/2001, e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto…” e deve, quindi, essere effettuato con una valutazione del caso concreto.

Di conseguenza, per questi soggetti, alla luce della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l’esclusione dal tributo si estende ora a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione.

Ne consegue, dunque, che le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell’esercizio individuale di arti e professioni.

Tanto premesso, all’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio per il 2022 che introduce un’esclusione soggettiva dall’obbligo di versamento dell’IRAP non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.

La menzionata riforma non determina una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.

Fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.

Alla luce dell’attuale quadro normativo e interpretativo non esista alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione”.

 

Per saperne di più sui presupposti impositivi Irap per le persone fisiche nella disciplina previgente alla legge di bilancio per il 2022, vedi;

 

IRAP professionisti/imprenditori individuali: lo stato dell’arte della più recente giurisprudenza. Aspetti di riflessione  di Alvise Bullo e Elena De Campo

C.d. “scissione” dell’imponibile IRAP. Il pensiero agenziale e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a confronto  di Dario Festa

Professionisti, agenti, promotori ed altri contribuenti della cd. “area grigia” che svolgono attività ausiliarie di cui all’art. 2195 c.c. senza un'”autonoma organizzazione”: breve guida sulle scelte in tema di dichiarazione, pagamento e richiesta …

… organizzata va valutata caso per caso per stabilire se sono soggetti a IRAP i professionisti oi contribuenti della cd. “area grigia” che svolgono le …
www.pianetafiscale.it/files/Autori/2010/A1020570.pdf 

Professionisti, agenti, promotori e piccoli imprenditori individuali al test per la verifica della presenza della c.d. autonoma organizzazione a fini Irap – di Salvatore Sardella

… in rassegna è l’estensione dell’area di esclusione … non vi è luogo ad applicazione dell’IRAP. L’esistenza di una “zona grigia” tra lavoro autonomo …
www.pianetafiscale.it/files/Autori/2010/A1038359.pdf 

 

La giurisprudenza recente della Corte di cassazione in tema di ricorrenza del presupposto impositivo dell’IRAP per professionisti e imprenditori

 

Lo svolgimento dell’attività di “medicina di gruppo” non costituisce ex lege presupposto dell’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Coso di specie – Adesione al modulo associativo della medicina di gruppo – Equiparazione ad un associazione tra professionisti – Esclusione – Presenza di un infermiere e di una segretaria al servizio comune dei medici di gruppo – Rilevanza in ordine all’individuazione dei presupposti impositivi – Condizioni – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 48 della L. 23/12/1978, n. 833 – Art. 22 del D.P.R. 28/07/2000, n. 270 – Art. 40, comma 9, lettera d), del D.P.R. 28/07/2000, n. 270»

 

L’esercizio di professioni in forma “associata” costituisce “ex lege” presupposto dell’IRAP, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto d’imposta – Esercizio associato di professione liberale – Esercizio di professioni in forma societaria – Sufficienza – Fondamento – Accertamento della presenza dell’autonoma organizzazione – Necessità – Esclusione – Fattispecie – Società semplice svolgente attività di amministratore condominiale – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Esclusa l’autonoma organizzazione per uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Caso di specie – Utilizzo da parte di un avvocato di un dipendente con mansioni di segretario in assenza di beni strumentali di rilievo – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni esecutive o di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta: in sede di opposizione alla cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 emendabile e ritrattabile la dichiarazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 14496 del 15 luglio 2016: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Cartella di pagamento – Compilazione della dichiarazione IRAP e omissione del versamento della relativa imposta – Procedura ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Omissione del versamento dell’IRAP – Motivazione dell’omissione – Non assoggettamento ad IRAP dei redditi professionali relativi all’attività per mancanza dell’autonoma organizzazione – Dichiarazione IRAP – Natura – Dichiarazione di scienza e non un atto negoziale – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Possibilità – Ammissibilità – Fondamento – Fattispecie – Indicazione dell’imposta nel modello di dichiarazione dell’IRAP – Automatica fonte dell’imposta ovvero riconoscimento dell’esistenza incontestabile del presupposto d’imposta – Esclusione – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 53 e 97 Cost.»

 

Un lavoratore dipendente o un collaboratore non occasionale e la presenza di beni strumentali non determina necessariamente l’assoggettamento all’IRAP del professionista

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 22027 del 21 settembre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento – Svolgimento di attività autonomamente organizzata (auto-organizzazione) con i caratteri dell’abitualità ed autonomia – Irrilevanza – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Quid pluris rilevante ai fini dell’imposizione – Fondamento – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza del giudice di merito – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 132 e 360, c.p.c.»

 

Impresa familiare: il collaboratore con mansioni esecutive da solo non integra il presupposto impositivo IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 17429 del 30 agosto 2016: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” – Condizioni per l’assoggettamento – Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività professionale – Rilevanza – Imprenditore familiare – Imprenditori individuali che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (attività d’impresa di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani e commercianti) – Assoggettabilità – Fondamento – Condizioni – Familiari collaboratori – Collaboratore che non svolgono solo mansioni di segreteria o meramente esecutive – Conseguenti obblighi motivazionali della sentenza che esclude l’assoggettamento ad IRAP sulle mansioni esecutive o meno del collaboratore – Necessità della valutazione “qualitativa” delle quote di partecipazione dei familiari collaboratori – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Un medico di base convenzionato con il SSN non può essere assoggettato all’IRAP soltanto perché assume un dipendente part time o con funzioni meramente esecutive

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24585 del 18 ottobre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Medici convenzionati con il SSN – Presenza di personale dipendente (segretaria occupata part-time) – Autonoma organizzazione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento -Fattispecie – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Il medico con un dipendente non paga l’IRAP. Va esclusa l’autonoma organizzazione per il solo utilizzo nell’esercizio della professione di “lavoro altrui”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 26331 del 7 novembre 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di un solo dipendente con mansioni di segreteria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Il commercialista con segretaria part-time non paga l’IRAP. Per l’autonoma organizzazione serve “quel qualcosa in più”

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 26654 del 10 novembre 2017: «GIUDIZIO CIVILE – Cosa giudicata civile – Interpretazione del giudicato – Giudicato esterno – Giudicato – Efficacia in un diverso giudizio – Effetti nei giudizi concernenti altre annualità d’imposta – Condizioni – Fattispecie riguardante sussistenza dei presupposti impositivi IRAP in diverse annualità – Art. 2909 c.c. • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) -Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi ovvero altre figure “di confine” (agenti di commercio, promotori, imprenditori individuali artigiani) – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’«autonoma organizzazione» – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di un solo lavoratore dipendente non occasionale e segnatamente di una segretaria part time possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Non soggetti ad IRAP i compensi di componente di collegio sindacale o di amministratore prodotti senza l’utilizzo della propria autonoma organizzazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 16372 del 3 luglio 2017: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive)  – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni»

 

Senza il supporto dello studio autonomamente organizzato, i redditi realizzati nell’esercizio di attività di sindaco, amministratore di società o consulente tecnico esclusi dall’IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3790 del 15 febbraio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Studio di dottori commercialisti – Redditi prodotti dalla partecipazione ai collegi sindacali di società terze – Attività scindibile e rivolta alla partecipazione dei professionisti ai collegi sindacali di società terze – Assoggettabilità ad imposta – Esclusione – Ragioni – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e amministratore di società e di consulente tecnico – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Necessità – Prova – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Art. 53 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Non soggetto ad IRAP il revisore che svolge l’attività all’interno di una struttura “organizzata” di altri

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 6439 del 15 marzo 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione – Necessità – Entità elevata del reddito prodotto – Elemento da solo non decisivo per integrare il presupposto impositivo – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Condizioni per l’assoggettamento -Autonoma organizzazione – Utilizzo di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati dell’attività potenziandone le possibilità – Rilevanza – Attività libero-professionale (caso di specie: revisore dei conti) – Utilizzazione struttura organizzata di beni e servizi di terzi – Necessità per l’assoggettamento ad IRAP di struttura “autonoma”, cioè faccia capo al contribuente stesso – Conseguenze – Non assoggettamento – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Commercialista con autonoma organizzazione: i compensi netti provenienti dall’attività di sindaco e revisore di società, da lezioni e diritti d’autore e da consulenze tecniche d’ufficio non sono soggetti ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 12052 del 17 maggio 2018: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all’attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottore commercialista – Redditi prodotti in qualità di sindaco e revisore di società, docente, autore, e consulente tecnico (d’ufficio e di parte) – Applicazione della c.d. “scissione” della base imponibile IRAP – Possibilità – Condizioni – Prova della “separatezza” dei redditi di cui si chiede lo scorporo – Funzioni esercitate senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446 – Artt. 53 e 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Non spetta il rimborso dell’IRAP all’avvocato che si è avvalso di una collaborazione continuativa di collega

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 3865 del 15 febbraio 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero professionale – Presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione – Domanda di rimborso – Avvocato – Compensi non occasionali erogati ad altro avvocato per attività continuativa svolta per suo conto – Sussistenza – Ragioni – La collaborazione di collega avvocato non può essere assimilata a attività esecutiva di segreteria che non integra invece il presupposto impositivo – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Commercialista o avvocato. I compensi per la carica di amministratore, sindaco, revisore o perito non sono soggetti a IRAP anche se il professionista fa parte di uno studio associato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 7182 del 15 marzo 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità alle attività libero professionale – Base imponibile – Determinazione – Commercialisti e avvocati di studio associato – Attività di sindaco di società – Scorporo dalle ulteriori attività – Necessità – Compensi percepiti da associati in qualità di amministratori o di sindaci di società – Non assoggettabilità ad IRAP -Fondamento – Artt. 2, 3 e 8, del D.Lgs. 15/12/1992, n. 446»

 

Medici. Il sostituto e la collaboratrice con funzioni di segretaria con mansioni esecutive non fanno scattare l’assoggettamento ad IRAP

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16704 del 14 giugno 2021: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Esercente la professione medica – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ricorrenza – Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’impiego di una collaboratrice/dipendente con funzioni di segretaria possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 • IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Esercente la professione medica – Condizioni per l’assoggettamento – Presupposto dell’autonoma organizzazione – Ricorrenza -Rilevanza – Caso di specie – Esclusione che l’avvalersi della collaborazione di altri medici per sostituzioni, necessarie per garantire la funzionalità dello studio senza soluzione di continuità, anche in occasioni di ferie o di assenza per motivi di salute del titolare, possa integrare il requisito dell’autonoma organizzazione – Artt. 2 e 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446»

 

Dichiarazione IRAP emendabile e ritrattabile in sede di impugnazione della cartella di pagamento

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 18581 del 30 giugno 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione di assoggettamento ad IRAP – Omissione del versamento – Conseguenze – Cartella di pagamento – Legittimità – Fondamento – Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno – Ammissibilità in sede contenziosa – Conseguenze – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale – Onere della prova del contribuente – Contenuto – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 2697 cod. civ.»

 

Per le più risalenti:

 

Applicabilità dell’IRAP a professionisti e lavoratori autonomi – Una selezione di sentenze depositate nel periodo novembre 2012 e maggio 2013 dalla Corte di Cassazione

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 20190 del 16 novembre 2012 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Applicabilità all’attività libero-professionale – Base imponibile – Determinazione – Dottori …

IRAP TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI IRAP (Imposta regionale sulle …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 21228 del 28 novembre 2012 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione necessaria per

IRAP TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 382 del 9 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto – Libera professione di commercialista, avvocato, consulente del lavoro che

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI IRAP – COLLABORAZIONE CON UNO STUDIO ASSOCIATO (LEGALE) …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 674 dell’11 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento –

CONSULENTE AZIENDALE – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 2131 del 29 gennaio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Tassazione dei lavoratori autonomi – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione –

STRUTTURA ORGANIZZATIVA AI FINI IRAP EROGAZIONI DI COMPENSI A TERZI IRAP …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 4003 del 19 febbraio 2013 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Compilazione della dichiarazione IRAP e

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Sentenza n. 4923 del 27 febbraio 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Autonoma organizzazione – Nozione – Utilizzo di una significativa …

TASSAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Sentenza n. 6050 dell’11 marzo 2013 – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Motivazione dell’esistenza dell’autonoma organizzazione necessaria per

COMMERCIALISTA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP CONTENZIOSO …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 6923 del 29 marzo 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Richiesta di rimborso – Condizioni per l’assoggettamento – Utilizzo …

GEOMETRA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP IRAP (Imposta …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 8741 del 10 aprile 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Presupposto dell’imposta – Tassazione dei lavoratori autonomi – Richiesta di rimborso –

DOTTORE COMMERCIALISTA – CONDIZIONI PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IRAP …
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Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Ttibutaria – Sentenza n. 8962 del 12 aprile 2013 – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Ricorso in forma continuativa al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi …

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Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – V – Ordinanza n. 10647 del 7 maggio 2013 – RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600 del

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE …
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Lavoratori dipendenti: le istruzioni per l’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

La legge di Bilancio 2022 ha previsto un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.

Si tratta di una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

L’esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43 l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo e illustra le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS

 

Link al testo della circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti – Sgravio di oneri contributivi, derivanti dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (0,8%), per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 – Articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

 

 




L’OIC pubblica in consultazione il documento Interpretativo 10 in tema di rivalutazione e riallineamento e emendamenti ai principi contabili nazionali

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, la bozza di documento interpretativo n. 10 sugli “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” (link sito della fondazione Oic) contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

 

Novità per “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”

 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre posto in pubblica consultazione, sempre fino al prossimo 18 marzo, gli emendamenti ai principi contabili nazionali (link sito della fondazione Oic) approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dalla novella normativa introdotta dall’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, comma 2, lett c), che all’articolo 2435-ter, dopo il quarto comma ha aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo (riguardante il bilancio delle micro-imprese), dal sesto comma dell’articolo 2435-bis (secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale) e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D (Ratei e risconti) dell’attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esericizo successivo)». La disposizione recepisce il disposto dell’articolo 36, comma 7, della direttiva 2013/34/UE.

Di conseguenza, per recepire tale modifica normativa l’OIC propone di modificare il testo dei seguenti principi contabili:

OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio

OIC 15 Crediti

OIC 17 Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto

OIC 18 Ratei e Risconti

OIC 19 Debiti

OIC 20 Titoli di debito

OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali

OIC 25 Imposte sul reddito

OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera

OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR

OIC 32 Strumenti finanziari derivati

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

 




Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento fiscale. Tutte le risposte delle Entrate

Diffusa l’attesa circolare sul regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento previsti dal “Decreto Agosto” e sulla disciplina della rivalutazione dei beni per i settori alberghiero e termale. La circolare fornisce risposte ai dubbi espressi dai contribuenti in sede di interpello e a quelli manifestati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria. La Parte I (per quanto attiene ai profili sostanziali) e la parte III (per quanto riguarda gli aspetti procedurali), del documento di prassi, è dedicata ai chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. “Decreto Agosto”) utilizzando la forma della domanda-risposta. La Parte II – articolata sempre secondo il suddetto schema domanda-risposta – contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

La circolare è stata elaborata anche alla luce dei numerosi contributi inviati dagli operatori nell’ambito della consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 7 dicembre 2021, sia delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi 622, 623 e 624 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022).

La circolare conclude stabilendo che gli uffici dell’Agenzia delle entrate valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi eventualmente adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del documento di prassi, considerando, altresì, superate le risposte alle istanze di interpello già fornite in precedenza non coerenti con i nuovi chiarimenti resi.




Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti

I sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 4/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi, che fornisce indicazioni sulle novità relative alla tassazione dell’Irpef e all’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, così come previsto dall’ultima Legge di Bilancio (L. n. 234/2021). Il documento di prassi si sofferma sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta, sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi, oltre a riportare alcuni esempi e simulazioni di casi pratici.

 

Come cambia l’IRPEF

 

La nuova Irpef, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, viene rimodulata su 4 aliquote invece che 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%. La circolare fornisce utili indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Chi non è riuscito ad adeguare per tempo i software per la lavorazione delle buste paga, per esempio, potrà applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno.

 

I soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap

 

Il documento di prassi precisa che tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022, oggetto: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali –  Artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2 del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, comma da 2 a 8 del L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»

 




Bonus prima casa under 36 per tutto il 2022. Ancora tre mesi di IVA “leggera” per il gas metano. In una circolare le novità della legge di Bilancio in tema di imposte indirette

Più tempo per usufruire del bonus prima casa per gli under 36, meno Iva sulle somministrazioni di gas metano per tutto il primo trimestre dell’anno, IVA ridotta sui prodotti di igiene intima femminile, stop ai versamenti degli enti sportivi fino al 30 aprile. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in una circolare, firmata oggi dal Direttore dell’Agenzia, che illustra le novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, contenute nella legge di Bilancio 2022 (articolo 1 legge n. 234/2021).

Prima casa, “sconti” prolungati per gli under 36

L’ultima legge di Bilancio ha prorogato di sei mesi, fino al 31 dicembre 2022, la scadenza (in precedenza prevista per gli atti stipulati fino al 30 giugno 2022) dell’agevolazione introdotta con il decreto Sostegni-bis a favore dei giovani di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro che acquistano il primo immobile. La norma di favore permette di fruire dell’esenzione, al momento del rogito, dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore.

IVA soft per le forniture di gas metano

Viene prorogata la riduzione dell’aliquota IVA al 5%, già prevista dal “Decreto Energia” (D.L. n. 130/2021) per l’ultimo trimestre 2021, per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento ai consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Dallo sport ai beni strumentali, gli altri chiarimenti

Tra le altre novità la sospensione, fino al 30 aprile 2022, di alcuni versamenti fiscali da parte degli enti sportivi, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali nell’ambito di cessioni di aziende con il mantenimento degli assetti occupazionali, l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta sui prodotti di igiene intima femminile e la proroga a tutto il 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica.

(Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 4 febbraio 2022, con oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»




Bonus edilizi. Dal 4 febbraio aggiornato il canale per la comunicazione dell’opzione di cessione o sconto in fattura

Alcune Faq forniscono primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio

 

Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021). In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022. Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.

Nelle Faq appena pubblicate sul proprio sito istituzionale, inoltre, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2022)




Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni. Dai Commercialisti le check list per guidare i professionisti al rilascio del visto di conformità

Ecobonus, Sismabonus e Bonus ristrutturazioni. Le guide per i professionisti scaricabili gratuitamente dal sito della Fondazione nazionale della categoria

Tre check list che forniscono una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto all’“Ecobonus”, al “Sismabonus” e al “Bonus ristrutturazioni” nella versione ordinaria. Le ha pubblicate oggi la Fondazione nazionale dei commercialisti, fornendo uno strumento utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l’apposizione del visto. I tre documenti sono scaricabili gratuitamente in versione editabile sul sito della stessa Fondazione (www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

La legge di bilancio 2022, ha prorogato, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la facoltà di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura”.

Nei casi in cui il beneficiario intenda avvalersi di una delle predette opzioni, la legge di bilancio, al fine di arginare possibili abusi, ha esteso altresì alle detrazioni edilizie ordinarie – tra cui l’“Ecobonus”, il “Sismabonus” e il “Bonus ristrutturazioni” – l’obbligo, già previsto per gli interventi rientranti nel c.d. Superbonus 110%, di dotarsi del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, fatti salvi gli interventi minori (comunque diversi da quelli rientranti nel c.d. Bonus facciate), intendendosi per tali gli interventi classificati come attività di edilizia libera e quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’obbligo del visto e dell’asseverazione è stato infine previsto anche in caso di cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui accordo di cessione sia stato perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

La Fondazione nazionale dei commercialisti sottolinea come le tre check list rappresentano strumenti di supporto per il professionista di carattere generale, che non possono ritenersi comunque esaustivi circa i controlli da effettuare.

Spetta infatti esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

(Così, comunicato stampa 26 gennaio 2022 della Fondazione nazionale dei commercialisti)

 

Allegati (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

Check list Ecobonus

Check list Bonus ristrutturazioni

Check list Sismabonus




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

Legge di Bilancio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234

La mappa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

 

Disposizioni attuative

 

Modello di cartella di pagamento

 

Addio all’aggio. Approvato il nuovo modello di cartella per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 gennaio 2022, prot. n. 14113/2022: «Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

 

Primi chiarimenti

 

Indennità di disoccupazione per collaboratori (Dis-Coll)

 

Indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” 2022. Istruzioni su requisiti, importo, calcolo e domanda

Circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – n. 3 del 4 gennaio 2022: «LAVORO – Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL – Art. 15, del D.Lgs. 04/03/2015, n. 22 – Art. 1, comma 223, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40 del 2021

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Speciale – Manovra 2022

 

La Legge di Bilancio 2022

 

Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022

Il testo della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

La guida alla normativa

Comma per comma, l’analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti e imprese

 

Chiarimenti

 

Bonus affitto giovani, proroghe in materia di detrazioni fiscali in edilizia e stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite per le compensazioni. L’Agenzia delle entrate spiega le novità della legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 1° aprile 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Principali novità in materia di agevolazioni ai fini della imposte su redditi, regimi sostitutivi e compensazione contenute nella L. 30/12/2021, n. 234 – Proroga dell’esenzione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali (comma 25) – Proroga delle detrazioni per interventi di efficientamento energetico, di ristrutturazione edilizia e del bonus mobili (comma 37) – Proroga del bonus verde (comma 38) – Proroga del bonus facciate (comma 39) – Bonus affitto per i giovani (comma 155) – Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (commi da 185 a 190) – Proroga delle agevolazioni fiscali per eventi sismici (comma 456) – Regime di tassazione delle Società di investimento immobiliare quotate e non (Siiq e Siinq) (comma 718) – Estensione a ricercatori e docenti della possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il «rientro dei cervelli» (comma 763) – Enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano (comma 1006) – Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72)»

 

Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234»

 

Nuova curva IRPEF e esclusione dall’Irap delle persone fisiche: primi chiarimenti sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sul perimetro “no Irap” per i professionisti e imprese individuali

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 18 febbraio 2022: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Trattamento integrativo – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Istituzione dell’assegno unico e universale – Modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia – Esclusione dall’ambito soggettivo IRAP per professionisti e imprenditori individuali – Artt. 11, 12 e 13, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21 – Art. 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 – Art. 1, commi da 2 a 8, della L. 30/12/2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Art. 1, del D.Lgs. 29/12/2021, n. 230»

 

Sospensione termini per gli adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o di infortunio. Procedura e termini

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 13 marzo 2023: «PROFESSIONI – Adempimenti tributari – Disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio (nella specie, Dottore Commercialista) – Scadenze sospese e oneri comunicativi – Adempimenti che beneficiano di sospensione – Computo dei termini – Oneri comunicativi da espletare nei confronti dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione – Art. 1, commi dal 927 al 944, della L. 30/12/2021, n. 234 – Art. 2704 del c.c.»

 

Nuovo Regime Patent Box
Le regole per la maxi deduzione

 

I chiarimenti sulla nuova disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 24 febbraio 2023: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – PATENT BOX -Nuovo Regime – Deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo -Requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo – Condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria – Soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box – Art. 6, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215, così come modificato dall’art. 1, commi 10 e 11, della L. 30/12/2021, n. 234 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, così come modificato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023»

 

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Legge di Bilancio 2022. Il punto Inps sul riordino della disciplina NASpI

La legge di Bilancio 2022, ha apportato importanti modificazioni e integrazioni alle disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l’ambito di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI, i requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione medesima.

Con la circolare 4 gennaio 2022, n. 2 l’Inps illustra le novità legislative e le modalità di applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022 e precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.

Nella circolare sono inoltre individuate le diverse tipologie di destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI: i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Si ricorda che sono esclusi dalla tutela dell’indennità di disoccupazione NASpI, i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Si fa presente che gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

Fonte: www.inps.it

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali- Direzione Centrale Entrate – n. 2 del 4 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Indennità di disoccupazione NASpI – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali – Ambito soggettivo di applicazione dell’indennità di disoccupazione NASpI – Requisiti di accesso alla prestazione, nonché la misura e la durata della prestazione – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).




Legge di Bilancio 2022: prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della formazione, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei nuovi criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro.

Con la citata circolare il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in genere e, in particolare, a quello straordinario. Nel documento interpretativo, evidenziato che le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49/L del 31 dicembre 2021 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Prime istruzioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).




Legge di Bilancio 2022. Le nuove misure per la tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e in materia di congedo obbligatorio e facoltativo di paternità

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che «alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità». Si tratta di lavoratrici:

  • iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151);
  • iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.Lgs. n. 151/2001);
  • di libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.Lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).

La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.Lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 04/04/2002).

 

Nella medesima legge di bilancio 2022, l’articolo 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

L’Inps con la prima circolare del 2022 ha fornito le istruzioni sulla citata estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi e sulla stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

La circolare definisce nel dettaglio destinatari, requisiti di accesso e periodo indennizzabile degli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità, e richiama le indicazioni contenute nella precedente circolare dell’ 11 marzo 2021, n. 42 di riferimento per il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità.

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali n. 1 del 3 gennaio 2022, con oggetto: LAVORO – Tutela della maternità e della paternità – Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

 




234 è numero della legge di bilancio 2022

Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (Legge di Bilancio 2022).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (Legge di Bilancio 2022).




Misure sul lavoro e politiche sociali contenute nella Legge di Bilancio 2022: Le slide di MinLavoro

Con il definitivo via libera alla Camera dei Deputati, è stata approvata la Legge di Bilancio per il 2022 che include rilevanti misure per il lavoro e le politiche sociali.

Il provvedimento contiene interventi che cambiano in modo significativo il quadro normativo vigente su numerosi tra i più importanti temi del lavoro e delle politiche sociali: riforma degli ammortizzatori sociali, gestione delle crisi aziendali, rilancio dell’apprendistato formativo e tirocini extracurriculari, riforma della sicurezza sui luoghi di lavoro, interventi per giovani e donne, contrasto alla delocalizzazione, riforma del Reddito di cittadinanza, misure per la non autosufficienza.

Per il quadro completo delle misure per il lavoro e le politiche sociali inserite nella Legge di Bilancio 2022, vai alle slide di presentazione.

Fonte: Portale: www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali




Legge di Bilancio 2022 approvata in via definitiva. Le nuove misure in favore di imprese e professionisti

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (A.C. 3424) e la Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.C. 3424/I).

 

Le nuove misure in favore di imprese e professionisti

 

Nuovi incentivi per aziende in crisi. Rifinanziati Contratti di sviluppo, Nuova Sabatini, Fondo di Garanzia e Bonus Tv-decoder

 

Nella legge di bilancio 2022 approvata dal Parlamento sono state introdotte numerose misure per favorire la competitività del sistema produttivo del Paese. Dal sostegno alle imprese attraverso investimenti legati alla transizione digitale e green alle norme anti delocalizzazioni che puntano a tutelare i lavoratori senza penalizzare gli imprenditori. Nella Manovra 2022 sono stati inoltre rifinanziati, il Bonus tv con una nuova agevolazione in favore degli anziani over 70 che potranno ricevere a casa il decoder, i Contratti di sviluppo, la Nuova Sabatini, il Fondo di garanzia. Riformata anche la misura agevolativa Patent box, finanziato l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette e istituito il fondo per la transizione industriale.

Le nuove misure:

 

Incentivi e norma anti delocalizzazioni

 

Sono state introdotte misure per i lavoratori di aziende in crisi: un fondo speciale di 100 milioni di euro per favorire il prepensionamento ma anche la decontribuzione totale per chi assume a tempo indeterminato questi lavoratori. Previste inoltre agevolazioni per l’acquisto di immobili da imprese in crisi.

Un’altra misura che si rivolge alle imprese, già operativa, è la direttiva del ministro Giorgetti del 6 agosto 2021, indirizzata a tutte le Direzioni del Ministero per dare priorità, nella richiesta di incentivi di vario tipo, alle aziende che investono in aree già dichiarate di crisi e che si impegnano ad assumere i percettori di sostegno al reddito, i disoccupati e i lavoratori per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise.

La norma antidelocalizzazione si applicherà alle aziende con più di 250 dipendenti che non risultano in crisi ma che decidono di chiudere una sede, licenziando più di 50 dipendenti. In questo caso l’azienda dovrà darne comunicazione tre mesi prima a sindacati, regioni interessate, ministero del Lavoro, Mise, Anpal e presentare un piano per gestire la cessazione delle attività che tuteli i lavoratori.

 

Contratti di sviluppo

 

È stato rifinanziato con 450 milioni di euro lo strumento di politica industriale dei Contratti di sviluppo per agevolare i progetti di investimento a sostegno della competitività.

 

Patent box

 

Presente anche la modifica della misura agevolativa Patent box: l’incentivo passa dal 90% al 110%, escludendo dall’ambito dei beni agevolabili i marchi di impresa e limitandolo quindi ai brevetti o ai beni comunque giuridicamente tutelati. Allo stesso tempo, elimina il divieto di cumulo tra il Patent box e il credito di imposta per ricerca e sviluppo e ridisegna il regime transitorio.

 

Riduzione costi bollette elettriche e gas

 

Finanziato l’intervento per contrastare il rincaro delle bollette con 3,8 miliardi di euro per ridurre i costi delle utenze elettriche e gas. Previsto anche 1 miliardo per consentire piani di rateizzazione fino a 10 mesi delle bollette per i clienti domestici.

 

Bonus tv e decoder a domicilio per over 70

 

Ulteriori 68 milioni di euro sono stati destinati agli incentivi per i bonus tv – decoder. Introdotta inoltre la possibilità per i cittadini over 70, che hanno un reddito inferiore a 20 mila euro, di ricevere il decoder a domicilio, attraverso un accordo tra Mise e Poste italiane.

 

Nuova Sabatini e Fondo di Garanzia

 

A sostegno delle imprese sono state rifinanziate anche la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026 e il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

 

Fondo transizione industriale

 

E’ stato istituito al Mise il fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, che ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo e l’impiego produttivo di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

 

Investimenti 4.0 e per internazionalizzazione

 

Previsto anche un incremento delle risorse a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e la proroga dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica.

 

Sgravio contributivo per contratti apprendistato

 

Via libera allo sgravio contributivo al 100% per tre anni a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25. La norma prevede un’esenzione per tre anni per i contratti di apprendistato di primo livello firmati nel 2022 dalle piccole imprese fino a 9 dipendenti.

 

Credito d’imposta per collocamento in Borsa Pmi

 

Prorogato a fine 2022 il credito d’imposta pari al 50% delle spese di consulenza per le piccole e medie imprese che si collocano in Borsa in un paese dell’Unione europea. La norma riduce il massimale del beneficio da 500 mila e 200 mila euro.

 

Riforma IRPEF e cancellazione Irap per autonomi e professionisti

 

Oltre alla riforma dell’Irpef (le aliquote passano da cinque a quattro), per cui sono stati messi in campo 8 miliardi di euro per il taglio delle tasse, è stata approvata la cancellazione dell’Irap per le ditte individuali, gli autonomi e i professionisti. La misura riguarderà 835 mila autonomi e professionisti con partita Iva, pari al 41,2% della platea complessiva (2 milioni circa), e avrà un costo stimato di poco più di un miliardo nel 2022 e di 1,2 miliardi dal 2023.

 

Rinvio sugar e plastic tax

 

Rinviato al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore della sugar e plastic tax.

 

Rinvio entrata in vigore IVA terzo settore

 

Viene rinviata di due anni l’entrata in vigore del regime Iva per il terzo settore e il mondo dello spettacolo.

 

Rinvio pagamento cartelle esattoriali ed esenzione Tosap/Cosap

 

Rinvio fino a sei mesi per il pagamento, senza interessi di mora, delle cartelle esattoriali notificate dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Infine è stata prorogata per tre mesi l’esenzione Tosap/Cosap per esercenti e ambulanti.

Fonte: Ministero dello sviluppo economico – sito www.mise.gov.it




Legge di Bilancio 2022, posta la questione di fiducia

La Camera ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (A.C. 3424​) e della Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424​/I).

Successivamente il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424​), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

La fiducia sarà votata nella seduta di domani.




Aula della Camera dei deputati. Iniziato l’esame della Legge di bilancio 2022

In aula della Camera dei deputati l’esame del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Approvato dal Senato) (C. 3424) e della Nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424/I).




Legge di bilancio 2022. Il Senato Approva

Con 215 voti favorevoli e 16 contrari, l’Assemblea del Senato della Repubblica, nella seduta del 23 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2448 di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. L’Aula ha poi approvato la Nota di variazioni e il ddl nel suo complesso (194 voti favorevoli e 12 contrari) che passa all’esame della Camera.

Link all’emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del ddl n. 2448 (Ddl Legge di bilancio 2022)




Legge di Bilancio 2022. Gli emendamenti “fiscali” depositati dal Governo in commissione Bilancio al Senato

Di seguito, il testo delle modifiche riguardanti la deduzione per costi di ricerca e sviluppo, la patent box, la riforma dell’Irpef e la cancellazione dell’Irap per autonomi e ditte individuali.

Il testo di parte dell’emendamento del Governo alla Manovra 2022 all’esame della commissione Bilancio al Senato.

 

2.2000

Il Governo

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

 

L’articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«Art. 2. – (Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche) – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) all’articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.”;

 

 b) all’articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;

b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

”2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.”;

  3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro.”;

  5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

”a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;

b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;

c) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.”;

  6) dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

”5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.”.

 

2. Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 a) all’articolo 1:

1) al comma 1, le parole: ”28.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: ”15.000 euro” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate, relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico e di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.”;

2) al comma 3, secondo periodo, le parole: ”, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2” sono soppresse;

 

 b) l’articolo 2 è abrogato.

Art. 2-bis. – (Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche) – 1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall’articolo 2, il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il temine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Esclusione IRAP per le persone fisiche

 

Art. 2-ter. – (Esclusione IRAP per le persone fisiche) – 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.

2. A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 di euro finalizzato a compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti derivante dal presente articolo e dall’articolo 2. Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere del fondo sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 1-bis annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 ”Trasferimenti correnti da Ministeri”.

 

Modifiche alla disciplina del patent box

 

Art. 2-quater. – (Modifiche alla disciplina del patent box) – 1. All’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 ”3. Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1”;

 b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

”8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta”;

 c) il comma 9 è soppresso;

 d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

”10. Con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai successivi periodi d’imposta non sono più esercitabili le opzioni previste dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato o che esercitino opzioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del secondo periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”;

 e) dopo il comma 10 è aggiunto i seguenti:

 ”10-bis. Qualora in uno o più periodi di imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale”.

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge».

 

Per saperne di più:

Lavori V Commissione permanente (Bilancio) Senato – Seduta n. 495

Legislatura 18ª – 5ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 495 del 17/12/2021

 BILANCIO (5ª) – Venerdì 17 dicembre 2021 – 495ª Seduta




Bonus edilizi: Commercialisti, il visto di conformità sia detraibile

Il Consiglio nazionale della categoria in audizione parlamentare: “Fare chiarezza normativa sugli interventi trainati del Superbonus”

 

Prevedere che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione esteso a tutti i bonus edilizi rientrino tra le spese detraibili. E’ una delle proposte contenute nel documento consegnato alle Commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti in occasione dell’audizione svoltasi oggi sulla legge di Bilancio, alla quale hanno preso parte i due delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal.

Nel documento il Consiglio nazionale della categoria spiega che la proposta è finalizzata “a non gravare i contribuenti del costo dei nuovi controlli previsti dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, attualmente in corso di conversione, in caso di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni d’imposta relative agli interventi edilizi elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”. 

Tra le proposte avanzate dalla categoria anche quella, relativa al superbonus fiscale, di “chiarire espressamente in via normativa che le proroghe previste per i lavori sulle parti comuni condominiali valgono anche per gli interventi “trainati” sulle singole unità immobiliari del condominio, come, ad esempio, la sostituzione delle finestre o della caldaia autonoma dei singoli appartamenti”.

Nel corso dell’audizione, Gelosa ha poi ribadito la richiesta già più volte formulata dalla categoria di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo, al fine di “favorire e incentivare concretamente le società tra professionisti”.

Si tratta, secondo Gelosa, di “garantire la necessaria parità di trattamento fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo rispetto alle analoghe operazioni straordinarie poste in essere nell’ambito delle attività commerciali, favorendo lo sviluppo di una forma societaria, la società tra professionisti, attualmente ancora poco utilizzata, proprio per le incertezze sulla normativa fiscale applicabile a tali fattispecie”.

Sempre a proposito di Società tra i professionisti, la categoria ha infine ribadito anche la proposta di un regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito delle stesse società. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 19 novembre 2021)

 

Link al testo del documento presentato in audizione preliminare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Disegno di legge – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – (Atto Senato n. 2448).

Il documento, oltre alle osservazioni relative ad alcune misure previste nel disegno di legge in esame, contiene altresì ulteriori proposte che CNDCEC ritieni utili per integrare il quadro delle misure da inserire nel provvedimento, che si sottopongono alla valutazione Commissioni parlamentari riunite. Queste ulteriori proposte sono state predisposte in forma di emendamento, con corrispondente relazione illustrativa, al fine di agevolare i lavori di esame e di eventuale approvazione delle medesime.




Parte dal Senato della Repubblica la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2022

 

 

Presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge 2448, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»

Il disegno di legge sarà assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

 

Di seguito i link per prelevare i documenti.

 

La ratio del Ddl bilancio 2022

Il testo della relazione illustrativa alla sezione prima del disegno di legge di bilancio 2022

 

La relazione tecnica del Ddl bilancio 2022

Il testo della-relazione tecnica al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» – Sezione I

 

Il disegno di legge di bilancio 2022

Il testo del disegno di legge 2448, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» – Sezioni I e II




Approvato il Ddl di Bilancio 2022

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024 (disegno di legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 28 ottobre 2021, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi, Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.

La legge di bilancio per il 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al Def, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La legge di bilancio si articola in diversi interventi che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell’economia italiana. Di seguito i principali punti di intervento.

 

Fisco

 

Per ridurre il cuneo fiscale e l’Irap è previsto un intervento da complessivi 8 miliardi di euro, di cui 6 con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza. Con uno stanziamento di 650 milioni, la plastic tax e la sugar tax sono rinviate al 2023. L’aggio sulla riscossione per le operazioni successive al primo gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato. Viene ridotta dal 22% al 10% l’Iva su prodotti assorbenti per l’igiene femminile. Vengono stanziati 2 miliardi di euro nel 2022 per contenere l’aumento dei costi dell’energia.

 

Investimenti pubblici

 

Vengono stanziati circa 70 miliardi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036: le risorse sono destinate al completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, nonché interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l’edilizia scolastica. Vengono stanziate risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 con complessivi 23,5 miliardi. Sono rifinanziati con circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia.

 

Investimenti privati e imprese

 

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati, gli incentivi al 50% e al 65% e le relative maggiorazioni sono prorogati fino al 2024 alle medesime aliquote. Gli incentivi al 110% sono estesi al 2023 per i condomini e gli IACP, con riduzione al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025. Per le altre abitazioni, l’incentivo al 110% è esteso per il secondo semestre del 2022 per le abitazioni principali di persone fisiche con la previsione di un tetto Isee. Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60%.

Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia Pmi (per 3 miliardi di euro), la cosiddetta ‘Nuova Sabatini’ e le misure per l’internazionalizzazione delle imprese. La possibilità di trasformare le Deferred Tax Assets (DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.

 

Sanità

 

Per il 2022 sono previsti circa 1,8 miliardi per l’acquisto di vaccini e medicinali anti-Covid. Il Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato con 2 miliardi di euro aggiuntivi ogni anno fino al 2024. Ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per complessivi 600 milioni nel triennio. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate in via permanente a 12.000 l’anno. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l’emergenza.

 

Scuola, ricerca e università

 

Viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l’Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l’emergenza Covid-19. Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti. E’ finanziata l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.

 

Regioni ed enti locali

 

Vengono stanziati complessivamente circa 1,5 miliardi per, fra le altre misure, incrementare il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale e prevedere risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido e per la manutenzione della viabilità provinciale.

 

Politiche sociali

 

Il Reddito di cittadinanza è finanziato con un ulteriore miliardo di euro ogni anno, confermando l’importo del finanziamento sui livelli del 2021: vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, un decalage del beneficio mensile per i soggetti occupabili, sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito e benefici fiscali per gli intermediari.

Sono attuati interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Viene prorogata ‘Opzione Donna’ e prorogata e allargata l’APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.

Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un’estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Sono previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l’estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

 

Giovani

 

È previsto il finanziamento permanente del Bonus Cultura per i diciottenni. Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l’acquisto della prima casa da parte degli under36 e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili.

 

Pubblico impiego

 

Vengono disposti il finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l’incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.