Aggiornata la guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Pubblicato il vademecum delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Il documento diffuso sotto forma di circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2019.

Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2020 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.

La guida richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

 

Tutte le guide pubblicate dall’Agenzia delle entrate

 

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle entrate n. 19 E dell’8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.




Software per Isa e modelli Redditi 2020. Raffica di aggiornamenti

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2020 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Nuovo aggiornamento anche per procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità necessaria per controllare le dichiarazioni “Redditi 2020” contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

 

Indici Sintetici di Affidabilità

 

Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2)

 

La versione 1.0.2 del 10/06/2020 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • adeguati i controlli REDDITI/ISA che non gestivano correttamente la causa di esclusione 14;
  • per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo  ***C (controllo bloccante confermabile) tra il rigo H15 del modello ISA  e il  rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo  in assenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo  ***C (controllo bloccante confermabile) tra il rigo  H16 del modello ISA e il  rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo  in assenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo tra il rigo H15 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo tra il rigo H16 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05.

 

Redditi Società di capitali 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

 

Redditi Enti non commerciali 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

 

Redditi Società di persone 2020

 

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • E’ stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

 

 

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • E’ stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

 

 

Redditi Persone fisiche 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)

 

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020

 

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

 

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020




Disco verde all’invio del 730 precompilato 2020

 

Aperto il canale per l’invio del proprio 730 precompilato. È ora possibile accettarlo con i dati inseriti dall’Agenzia, oppure integrarlo. Il tutto online, direttamente da casa utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con Spid, le credenziali dell’Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps. La scadenza per l’invio sulla piattaforma gestita dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30 settembre 2020. Già 1,3 milioni di cittadini hanno consultato la propria dichiarazione nei primi 9 giorni dal lancio. Tra i più attivi i cittadini della Lombardia, seguiti da Lazio, Piemonte e Veneto. Al via da oggi anche le modifiche al modello Redditi, che potrà essere inviato dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Quasi 2 milioni di accessi

 

In poco più di una settimana da quando è stata resa disponibile online, 1,3 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dalle Entrate, per un totale di quasi 2 milioni di accessi. Dal 5 maggio, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia, con 315.814 utenti che hanno fatto l’accesso, seguiti dal Lazio (171.571 utenti), dal Piemonte (124.937) e dal Veneto (123.811).

 

Da oggi ok all’invio del 730

 

 

I contribuenti possono ora accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone. Per farlo è necessario essere in possesso delle credenziali dell’Agenzia (nome utente, password e pin dei servizi online) oppure utilizzare quelle dell’INPS, Spid o ancora la Carta Nazionale dei Servizi. Ok alle modifiche anche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre 2020.

 

Una guida con tutti i passi da seguire

 

Da oggi è disponibile anche una guida dedicata al 730 precompilato, scaricabile dal sito dell’Agenzia. La guida spiega passo passo le procedure da seguire per inviare la propria dichiarazione, da come richiedere le abilitazioni necessarie a come verificare il rimborso spettante, da come annullare un 730 già inviato, se è stato commesso un errore, a come predisporre una dichiarazione congiunta. Inoltre, vengono ricordate tutte le scadenze, le novità di quest’anno e i vantaggi del “fai da te”.

 

Gli altri canali di informazione e assistenza

 

Resta sempre a disposizione dei cittadini il sito “InfoPrecompilata”, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle domande più frequenti. L’assistenza corre anche sul filo del telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06.966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2020)




On-line la guida alla precompilata 2020

Pubblicata dall’Agenzia della entrate la nuova guida alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. A tal proposito si ricorda che a partire da oggi (14 maggio 2020), e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Link alla guida alla dichiarazione dei redditi precompilata – Aggiornamento maggio 2020

 




Precompilata 2020 al via. Dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche

Da oggi (5 maggio 2020) è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l’elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete

 

Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del “Libretto famiglia”. Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

 

Il calendario della dichiarazione precompilata

 

Da oggi (5 maggio 2020) il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Come accedere alla tua dichiarazione

 

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, occorre entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

 

Info sulla precompilata: sito dedicato e call center per sciogliere ogni dubbio

 

Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito dedicato: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. Punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata è, infine, il call center dell’Agenzia. Questi i contatti dell’assistenza telefonica delle Entrate: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero. I numeri sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). (Cfr., comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2020)




Modello REDDITI SC 2020. Novità e scadenze

Approvato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27765, il modello di dichiarazione “Redditi 2020–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi.

Di seguito i soggetti obbligati, le scadenze e alcune novità.

 

Soggetti obbligati alla compilazione

 

Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

  • società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
  • enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
  • società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.
I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

 

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

  • società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
  • società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
  • imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’art. 9-ter del decreto legislativo 124 del 1993 e all’art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.
I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

Termini di presentazione

 

 Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC) scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Pertanto, un contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 30 novembre 2020.

Un contribuente, invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2020) entro il 31 maggio 2021.

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

 

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

 

Le novità del modello REDDITI SC 2020

 

Reddito d’impresa – QUADRO RF

 

Patent box(rigo RF50): deducibilità dei redditi in caso di opzione alternativa all’istanza di ruling (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. n. 658445/2019 in “Finanza & Fisco” n. 24/2019, pag. 1194) e art. 4, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);

 

 

Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55): maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020 (art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 813);

 

 

“Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili” (righi da RF118 a RF122): indicazione degli interessi attivi, passivi e ROL a seguito delle modifiche all’art.96 del TUIR (art. 1 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142);

 

 

“Prospetto per l’indicazione degli strumenti finanziari convertibili” (rigo RF140): indicazione dei valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti (art. 9 del decreto legge 30 apri- le 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

 

Altre imposte – QUADRO RQ

 

“Imposta addizionale IRES” (sezione XI-A): per i soggetti che producono redditi derivanti da attività svolte sulla base di concessioni autostradali, concessioni di gestione aeroportuale, autorizzazioni e concessioni portuali (art. 1, comma 716, legge 27 dicembre 2019, n. 160);

 

“Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni” (sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C): facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e affrancare il saldo di rivalutazione (art. 1, commi da 696 a 704, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);

 

 

“Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni” (sezione XVII): facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 (commi 1053 e 1054 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e del 1° gennaio 2020 (commi 693 e 694 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

 

Determinazione dell’IRES – QUADRO RN

 

“Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici” (rigo RN10, colonna 5): indicazione delle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).

 

“Sport bonus(rigo RN14, colonna 4): previsto il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

 

Bonus bonifica ambientale” (rigo RN14, colonna 5): previsto il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale (art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

Redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (art. 167 del TUIR) – Rivalutazione del valore dei terreni – QUADRO RM

 

“Rivalutazione del valore dei terreni” (sezione II): facoltà di rideterminare il valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019 (commi 1053 e 1054 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145) e del 1° gennaio 2020 (commi 693 e 694 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

 

Prospetti vari – QUADRO RS

 

“Sport bonus(righi RS253): previsto il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (art. 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

 

Bonus bonifica ambientale” (rigo RS254): previsto il credito d’imposta per le erogazioni liberali in de- naro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale (art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145);

 

“Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici” (righi da RS420 a RS422): indicazione delle spese soste-nute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90).

 

Redditi dei soggetti controllati non residenti – QUADRO FC

 

“Interessi passivi non deducibili e c.d. Società di comodo”: introdotte alcune modifiche a seguito del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 a seguito dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 in particolare nel Prospetto per la determinazione degli interessi passivi non deducibili e sulla non applicazione della disciplina delle c.d. “società di comodo” (art. 96 e art. 167, comma 7, del TUIR, come modificati dall’art. 4 del predetto D.Lgs. n. 142 del 2018).

 

Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso QUADRO TR

 

“Prospetto relativo al trasferimento della residenza all’estero”: nuove disposizioni per l’applicazione della disciplina sull’imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso (articoli 166 e 166-bis del TUIR e decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142).

 

Comunicazioni per i regimi opzionali – QUADRO OP

 

Patent box(righi OP21): possibilità di optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa alla procedura di cui art. 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (Provvedimento del Direttore del-l’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019).

Il provvedimento stabilisce che l’opzione, di durata annuale, irrevocabile e rinnovabile, deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent Box e che a seguito dell’esercizio della predetta opzione il contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi (punti 1.2 e 1.3).




Disponibili online i modelli Redditi 2020. Definitivi anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale

Sono pronti i modelli Redditi 2020 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2019. Tra le novità presenti nei modelli di quest’anno, il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico, il nuovo sport bonus e il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia. Nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc entra la quota deducibile del Patent Box, fanno ingresso in Enc i redditi da floricoltura. Trovano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche.

 

Pensionati esteri che spostano la residenza nei piccoli comuni del al Sud

 

Inserita nel quadro RM la sezione XVIIIOpzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del TUIR” per consentire l’esercizio dell’opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all’estero un’aliquota agevolata del 7 per cento.

 

Spese di istruzione e figli a carico

 

Le istruzioni del paragrafo relativo ai familiari a carico sono state aggiornate e riportano l’indicazione che per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro. Per facilitare la determinazione delle spese per previdenza complementare che possono essere detratte dai genitori perché non hanno trovato capienza nel reddito dei figli a carico, è stata inserita la casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” compilabile, con appositi codici, nel rigo RP27 “Previdenza complementare”. Il modello di dichiarazione per l’anno 2019, inoltre, è aggiornato per quanto riguarda l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione per spese di istruzione, adesso pari a 800 euro.

 

Cnm, Sc, Sp, Enc: spazio alle detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche

 

In questi modelli trova spazio la detrazione d’imposta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche. Previsto anche l’utilizzo della detrazione nel modello consolidato.

 

Irap, Sc, Sp, Enc: entra la quota deducibile del Patent Box

 

Entrano nei modelli Redditi e Irap i nuovi campi, denominati “documentazione”, per consentire l’indicazione della quota annuale deducibile relativa al Patent Box. Questo nel caso in cui il contribuente abbia optato nella nuova sezione del quadro OP, in alternativa all’istanza di ruling, per la comunicazione delle informazioni necessarie per determinare il reddito agevolabile con la documentazione predisposta secondo quanto indicato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.

 

Nel modello Enc entrano i redditi della floricoltura

 

Cambia anche il modello riservato agli Enti non commerciali. Fra le novità, la modifica della sezione III del quadro Rd per tenere conto sia dei redditi che derivano dalla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura che delle novità relative all’enoturismo (quest’ultima trova spazio anche nel modello Sp) e all’oleoturismo. L’indicazione dei ricavi da enoturismo e oleoturismo entra invece nel quadro RG. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020)

 

Link ai Modelli dichiarativi 2020, Redditi (PF, SP, SC ENC), CNM e IRAP

 

Redditi 2020–PF

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27759, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2020–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2020, per il periodo d’imposta 2019, ai fini delle imposte sui redditi», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Redditi 2020–SP

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27807, recante: «Approvazione del  devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Redditi 2020–SC

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27765, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Redditi 2020–ENC

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27979, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Consolidato nazionale e mondiale 2020

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 27764, recante: «Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2020”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Irap 2020

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020, prot. 28098, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2020” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2019», pubblicato il 31.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36/37 del 2019

 

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Speciale Modulistica 2020

 

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate 

 

La dichiarazione annuale IVA 2020

 

Le principali novità

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2019

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8938/2020: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

 


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Pronto il modello IVA 2020. Le principali novità

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. n. 8938/2020 il modello IVA 2020 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2019.

Il modello che deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 contiene alcune rilevanti novità.

Di seguito le principali modifiche.

 

Frontespizio

 

Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio di almeno 8 nell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) esonerati dall’apposizione del visto di conformità.

La nuova casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformitàdeve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.

In particolare, il citato comma 11, prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018 ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 13/2019, pag. 598), una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto (lett. a);
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lett. b).

 

 

I benefici per rimborsi e compensazione IVA previsti per i contribuenti più affidabili

 

Come anticipato, ai commi da 11 a 13 dell’articolo 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 sono individuati gli effetti premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA.

In particolare, i benefici per rimborsi e compensazione IVA sono:

a) esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

b) esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

c) esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Relativamente ai crediti IVA maturati nell’anno d’imposta, i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 dell’articolo 9-bis non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per il medesimo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito infrannuale nonché della dichiarazione annuale rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Con riferimento alla lettera a), del comma 11 dell’articolo 9-bis con il richiamato provvedimento del 10 maggio 2019, è stato previsto che l’accesso al beneficio sia subordinato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 50mila euro risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019;
  • alla compensazione dei crediti IVA infrannuali di importo non superiore a 50mila euro annui maturati nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020;
  • alla compensazione del credito di importo annuo non superiore a 20mila euro, risultante dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’IRAP per il periodo d’imposta 2018.

Nello specifico, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5 mila euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del D.L. n. 78 del 2009, come modificato dall’articolo 3 del D.L. n. 50 del 2017.

 

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020.

 

Si ricorda a tal proposito che il paragrafo 2.3 del citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio 2019 prevede che le soglie di esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA sulla dichiarazione annuale ai fini IVA 2020 e sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale 2020 siano cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020. Pertanto, la soglia di 50.000 euro è riferita alla somma di tutti i crediti IVA “beneficiabili” (crediti infrannuali dei primi 3 trimestri 2020 + credito annuale 2019). (Cfr. circolare n. 17/E del 2019 – § 4, in “Finanza & Fisco” n. 24/2019, pag. 1173).

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera b), del comma 11 dell’articolo 9-bis, è previsto che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2019, ovvero del credito infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2020, per un importo non superiore a 50mila euro annui, sia condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi. Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30mila euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

 

Anche in questo caso, l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di rimborso effettuate nel corso dell’anno 2020.

 

Sul punto, la circ. n. 20/E del 2019 (§ 7.4 — in “Finanza & Fisco” n. 25/2019, pag. 1296) ha chiarito ulteriormente che la soglia complessiva dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, pari a 50.000 euro, si riferisce alle richieste di compensazione o di rimborso effettuate nell’anno, sebbene la disciplina applicabile in caso di compensazione o rimborso dei crediti IVA fissi i limiti con riferimento a ciascun periodo d’imposta. È pertanto irrilevante che gli importi chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione siano relativi a due periodi d’imposta diversi.

Tanto premesso, spiega la citata la circolare n. 20 del 2019, “il contribuente che ha già provveduto a richiedere, nel corso del 2020, rimborsi IVA complessivi per 43.000 euro (25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020) se volesse effettuare nei successivi mesi del 2020 una richiesta di rimborso di 22.000 euro relativa al secondo trimestre 2020, non potrebbe fruire dell’esonero previsto dal comma 11, lett. b) dell’art. 9-bis, atteso che tale richiesta porterebbe a superare la soglia dei 50.000 euro annui imposti dalla norma quale importo massimo del beneficio. Ai fini del raggiungimento della soglia, infatti, si devono considerare anche gli importi di 25.000 euro emergenti dalla dichiarazione annuale per il 2019 e 18.000 euro relativi al primo trimestre 2020, a nulla rilevando che gli stessi si riferiscono a due periodi d’imposta diversi”.

 

Visto di conformità

 

Per i contribuenti obbligati al visto – in alternativa possibile sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile – necessario, com’è noto, per l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro, soccorre invece l’apposito riquadro Visto di conformità” riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

 

Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

1. il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

2. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);

3. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 3) , il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. la società tra professionisti (S.T.P.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

 

4. il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

 

5. in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;

6. in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:

  1. la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindaca- li di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, a), b), c) del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  2. la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette asso- ciazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
  3. il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
  4. le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

 

7. in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

 

In merito al punto 7), (cfr. Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017 in “Finanza & Fisco” n. 19/2017, pag. 1515) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

  • la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindaca- li di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  • la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 , comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
  • il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

 

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2019, pag. 1917), ha messo in guardia i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità. In particolare, l’Agenzia dopo aver richiamato le disposizioni normative disciplinanti il rilascio del visto, ha confermato “l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione”. A tal proposito evidenzia che, con la circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, punto 3.1.1, è stato, infatti, chiarito che “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.

Peraltro, la risoluzione, dopo aver di precisato i casi in cui il visto di conformità deve intendersi non validamente rilasciato dai professionisti, elenca le conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità. Prima tra tutte il recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle norme sul rilascio del visto di conformità.

In particolare, con riferimento alle conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità, l’Agenzia con il citato documento di prassi, osserva che l’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1023), ha modificato sia l’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, sia l’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78 del 2009, prevedendo, tra l’altro, che «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.».

Pertanto, in caso di violazione delle regole sopra richiamate, il contribuente:

  • deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA [cfr. articolo 38-bis, comma 4, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972];
  • è sanzionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997, con conseguente recupero del credito superiore a 5.000 euro, utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10, comma 7, del D.L. n. 78 del 2009 o dell’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013.

Quanto poi al soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trovano applicazione rispettivamente l’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che disciplina, appunto, l’ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità, nonché l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità previste nelle ipotesi individuate dal medesimo articolo”.

 

Quadro VA – Informazioni e dati relativi all’attività

 

Nella sezione 2 il rigo VA11 quest’anno è denominato “Gruppo IVA art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA. Conseguentemente è stato eliminato il rigo VA16 dello scorso anno che aveva contenuto analogo.

 

Quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari

 

Nella sezione 1, rigo VE3, è stata prevista l’indicazione delle operazioni attive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi successivi della sezione sono stati rinumerati.

 

Quadro VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

 

Nella sezione 1, rigo VF4, è stata prevista l’indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF4 a VF14 della sezione sono stati rinumerati.

Il rigo VF16 quest’anno è costituito da 2 campi, il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette.

Nella sezione 3 è stata prevista la casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui all’articolo 1, commi da 502 a 505 legge n. 205 del 2017.

Nella sezione 3-B, rigo VF41, è stata prevista la percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i righi successivi della sezione sono stati rinumerati.

 

Quadro VQ – Versamenti periodici omessi

 

Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei.

 

 

Quadro VL – Liquidazione dell’imposta annuale

 

Nella sezione 2, è stato previsto il rigo VL12, per l’indicazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ.

Nella sezione 3, rigo VL30, sono stati previsti i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010.

 

 

 

Quadro VP – Liquidazioni periodiche IVA

 

Il quadro, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai contribuenti avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 896), di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. In tale ipotesi, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio. Pertanto, il quadro, non potrà essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.

Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA.

 

Quadro VX – Determinazione dell’iva da versare o a credito

 

Rigo VX4, campo 4, è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore. Nel campo 7 è stato eliminato il codice 5 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore.

 

Quadro VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Nella sezione 3, è stato previsto il rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

 

Prospetto IVA 26/PR

 

Nel quadro VS, campo 8, il codice 3 quest’anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017. Nel campo 11 è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore.

Nel quadro VW, sezione 2, sono stati previsti nel rigo VW30 i campi 4 e 5 per l’indicazione dell’IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. È stato, inoltre, previsto il rigo VW31 per l’indicazione del credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei, esposto nel nuovo quadro VQ.




730, Certificazione unica, 770, IVA. Approvati i modelli 2020 definitivi

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, Certificazione unica, IVA e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l’estensione dell’utilizzo del modello all’erede e l’ingresso dello sport bonus nel 730, l’introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l’indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l’inserimento, nel modello IVA/2020, della casella “Esonero dal visto di conformità” nel riquadro per la firma.

 

Modello 730: estensione all’erede, nuovo limite di reddito per il figlio a carico

 

Dalla prossima stagione dichiarativa gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. Fra l’altro, le istruzioni sono aggiornate per recepire il nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l’aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.

 

Modello IVA: nuova casella per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità

 

Nel frontespizio del modello IVA/2020 entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e risultino esonerati dall’apposizione del visto di conformità. Da segnalare anche l’introduzione di due nuovi quadri, il VP e il VQ. Il primo, il VP, è riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Il secondo, VQ, è riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d’irregolarità (art. 54-bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010).

 

Certificazione unica: campi per Benefit e detassazione Tfs

 

Nella Certificazione unica 2020 trovano spazio campi appositi per l’indicazione dei premi di risultato relativi agli anni precedenti, per gestire le ipotesi in cui l’anno di effettuazione dell’opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d’imposta in cui avviene l’erogazione dei benefit. Tre nuovi campi anche per consentire di indicare la nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio prevista dal decreto legge n.4/2019.

 

Modello 770: nuovo rigo per intermediario non residente

 

Nel quadro ST del modello è stato inserito un nuovo rigo riguardante i “Dati relativi all’intermediario non residente”, nei casi in cui l’intermediario non residente abbia nominato un rappresentate fiscale in Italia attivo come sostituto d’imposta. Da menzionare anche l’effettuazione di alcune modifiche alle istruzioni del quadro SK per semplificare l’esposizione dei dati in caso di tassazione degli utili maturati in anni diversi. Sempre con riguardo ai sostituti d’imposta, si segnalano inoltre alcuni aggiornamenti alle istruzioni per la compilazione della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020)

 

La modulistica dichiarativa 2020 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2020 concernente l’anno 2019 con le relative istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8938, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2020 concernenti l’anno 2019, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2020 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I modelli 730/2020 relativi all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8945, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

La Certificazione Unica “CU 2020” relativa all’anno 2019

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8932, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il modello 770/2020 relativo all’anno di imposta 2019 con le istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2020, prot. 8963, recante: «Approvazione del modello 770/2020, relativo all’anno di imposta 2019, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni», pubblicato il 15.01.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244