Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all’ulteriore stretta sulla compensazioni

Il Bonus 80 euro e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Elencati i codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

 

A seguito delle novità introdotte con l’articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato “Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta” della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019. L’obbligo, però, non sussiste qualora, qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne”, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate. 

Per esempio: nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Al riguardo, tuttavia, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Peraltro, nella tabella allegata alla risoluzione sono stati indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro superato il quale scatta l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Bonus Renzi e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

 

Nella risoluzione evidenziato che con riferimento ai «crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta», l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

 

Decorrenza

 

Le nuove norme, previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 124 del 2019, come ricorda l’Agenzia delle entrate con il citato documento di prassi, si applicano «ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019» (cfr. il successivo comma 3). Ne deriva, che le novelle in esame non si applicheranno ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – n. 110 del 31 dicembre 2019 RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Modello F24 – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito – Estensione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) – Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione – Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Obbligo di adozione di tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA – Articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248

 

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione 110/2019

I vincoli introdotti dalla stretta sulle compensazioni orizzontali dei crediti IVA 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi – Compensazione orizzontale di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli trimestrali relativi al 2009 – Utilizzo senza i vincoli imposti dalla stretta sulle compensazioni ex DL 78/2009 – Compensazione orizzontale crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui – Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti»

Istruzioni sulle compensazioni IVA e compilazione del modello F24Compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni: il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.1): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compilazione del modello di pagamento F24 – Nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA – Applicazione solo alla compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA – Fondamento – Compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione crediti IVA con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico – Esclusione dalla nuova disciplina – Precisazioni sulla nozione di compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni – Compensazione utilizzabile solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito – Il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare – Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

(§. 1.2): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Precisazioni sull’utilizzo del Codice “62” denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito” – Funzione – Istituito per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulta dalla dichiarazione dell’utilizzatore ed identificare le fattispecie in cui il trasferimento di disponibilità del credito non trova un immediato riscontro nella dichiarazione del ricevente – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.3): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Indicato anche nel caso in cui il credito attribuito alla fiscal unit provenga (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione fiscale individuale della società consolidante l’utilizzatrice finale – A ciascun codice identificativo deve necessariamente essere associato un codice fiscale – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.4): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Crediti d’imposta di diversa natura (ad es. Iva e Irap) ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato – Esposizione nella medesima delega di pagamento di diverse tipologie di credito ricevute, indicando il codice identificativo “61” ed il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il credito di ammontare maggiore – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.5): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Decorrenza – Utilizzazione a partire dalla data di istituzione a prescindere dall’anno di riferimento dei crediti compensati – Sovrapposizione di codici identificativi – Criteri per l’esposizione dei codici in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva»

 




Distributori di carburanti. Avvio graduale della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Un provvedimento del 30 dicembre 2019 adottato dall’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, modifica quello del 28 maggio 2018 e stabilisce termini di avvio differenziati in base ai volumi erogati lo scorso anno presso i singoli impianti. L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Ai soggetti con liquidazione trimestrale IVA viene inoltre data la possibilità di trasmettere i dati dei corrispettivi trimestralmente anziché ogni mese.

 

Tempi di avvio differenziati per gli impianti

 

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (introdotto dalla Manovra 2018 – articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015) è scattato il 1° luglio 2018 per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio “a elevata automazione”, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato. Il nuovo provvedimento, a seguito del confronto con le associazioni di categoria, definisce termini di avvio differenziati per soggetto in relazione alla quantità di benzina e gasolio erogata lo scorso anno presso i singoli impianti.

 

Il nuovo calendario

 

L’avvio dal 1° gennaio 2020 riguarda gli impianti che nel 2018 hanno erogato benzina e gasolio per oltre 3 milioni di litri, i quali potranno trasmettere i dati dei primi tre mesi del 2020 entro fine aprile. Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. “Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021. Il provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con IVA trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate -Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 dicembre 2019)

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 dicembre 2019, recante: «Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127», pubblicato il 30.12.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e reverse charge manodopera. Le novità del decreto fiscale “convertito”

Appalti e subappalti e altri contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Il Fisco arruola forzatamente i committenti per tutelare l’Erario nei confronti degli omessi versamenti di ritenute ed IVA

L’articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, interamente sostituito nel corso della conversione in legge del provvedimento (di seguito riportato), reca una serie di misure volte sia a tutelare l’Erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici sia per contrastare il dilagante fenomeno dell’omesso versamento dell’IVA. In particolare, dispone l’obbligo per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti; estende l’inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in esame introduce un nuovo articolo 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a fine di tutelare l’erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi.

 

Di seguito si illustrano le disposizioni del nuovo articolo 17-bis.

 

Il comma 1 dell’articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73, 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, n. 446, e 1, comma 5, del D.Lgs. 360/98).

In sintesi, la comunicazione circa il pagamento delle ritenute dei lavoratori presenti nel mese precedente presso il committente per le attività appaltate deve avvenire:

  • in caso di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa;
  • qualora vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
  • qualora vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione, in deroga all’articolo 17 dello stesso D.Lgs. 241/97.

Pertanto, l’applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d labour intensive – presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.

Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis «al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese» specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici). In particolare l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento (di cui al comma 1 del nuovo articolo 17-bis);
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il comma 3 introduce l’obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest’ultime degli obblighi di trasmissione previsti al precedente comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In particolare la disposizione prevede che nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Il committente inoltre, ne dà comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, infine, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Il comma 4 introduce una sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti ai commi 1 e 3. In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Il comma 5 stabilisce alcune esclusioni dalla disciplina introdotta dall’articolo in esame, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. In sostanza, gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime (lettera a));
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (lettera b)).

Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ulteriori modalità dì trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.

Il comma 8 del nuovo articolo 17-bis – in deroga all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo 241 – esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.

Il comma 2 dell’articolo 4 in commento prevede che le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Reverse charge nei contratti di appalto e simili caratterizzati da un consistente utilizzo di manodopera

 

Il comma 3 dell’articolo 4 (di seguito riportato),inserisce una nuova lettera (a-quinquies)) all’articolo 17, comma sesto, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in cui sono riportate le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia applica il meccanismo dell’inversione contabile detto reverse charge.

Nel dettaglio, la nuova lett. a-quinquies) dell’art. 17, comma sesto, del D.P.R. n. 633/1972, estende l’inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni (diverse da quelle previste alle lettere da a) ad a-quater) del medesimo art. 17), effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive ovvero tutti i settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

La norma, pertanto, aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni a cui è già prevista l’applicazione dell’inversione contabile quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d’ opera soggette a IVA verranno fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’IVA e di conseguenza il committente integrerà la fattura dell’imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante.

La norma prevede, infine, che l’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggette al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il comma 4 dell’articolo in esame specifica che l’efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, tra l’altro, che il Consiglio deliberando all’unanimità su proposta della Commissione può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

 

Il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate corso della conversione in legge
 in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (prevista per sabato 21 dicembre 2019).

Art. 4
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

 

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera) 1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

All’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

«a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

3. L’efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

 

 




Adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 29 febbraio 2020

Altri due mesi per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture, disponibile sul portale Fatture e corrispettivi. Gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, infatti, potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 29 febbraio 2020.

Il nuovo termine è stabilito da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (n. 1427541 del 17 dicembre 2019), che amplia la finestra temporale precedentemente prevista ( luglio-20 dicembre 2019).

 Termine più ampio per scegliere il servizio dell’Agenzia

Per completare gli interventi tecnici necessari al recepimento delle modifiche introdotte dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) e per consentire inoltre ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi (Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019) porta al 29 febbraio 2020 il termine ultimo per effettuare la scelta. Gli operatori IVA possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2019)

Il testo aggiornato del punto 8-terConsultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2020), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.».

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019 e n. 738239 del 30 ottobre 2019»




Partita IVA. L’omessa dichiarazione per tre anni è causa di chiusura. Con raccomandata (AR) l’avviso preventivo

In attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’articolo 7-quater, comma 44, del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, con  provvedimento del 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha definito la procedura per la chiusura delle partite IVA inattive e le relative forme di comunicazione preventiva al contribuente.

In virtù del provvedimento, l’Agenzia delle entrate potrà procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Naturalmente, fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.

 

Criteri e modalità di chiusura delle partite IVA

 

Le partite IVA, presumibilmente inattive, saranno individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

A ciascun soggetto individuato sarà inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA. La spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).

 

La difesa del contribuente

 

Il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, relativamente alla comunicazione preventiva, potrà  rivolgersi, entro 60 giorni dalla sua ricezione, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.

Gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, potranno archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.

Si ritiene che il provvedimento motivato di diniego sia impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. Nel caso in cui il contribuente abbia “dimenticato” di inviare le dichiarazioni annuali, il ricorso, naturalmente, sarà teso a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2019, prot. n. 1415522/2019, recante: «Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive ai sensi dell’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 22» pubblicato il 03.12.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Ammessa la falcidia dell’IVA anche nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 205 del 29 novembre 2019 (Presidente: Lattanzi, Redattore: Barbera), ha dichiarato illegittimità costituzionale parziale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all’imposta sul valore aggiunto», per violazione dell’art. 3 della Costituzione. In sostanza, dichiarando incostituzionale la parte della legge, in si nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso, cancella dal testo del citato art. 7 le parole «all’imposta sul valore aggiunto».

Nella sentenza, la Corte ricorda che la violazione dell’art. 3 Cost. non  può escludersi muovendo dall’assunto in forza del quale la regola della falcidiabilità dell’IVA, ora ricavabile dall’art. 182-ter della legge fallimentare, costituirebbe un beneficio accordato ai debitori fallibili in deroga al principio generale dell’indisponibilità della obbligazione tributaria. L’art. 182-ter della legge fallimentare non detta, infatti, una specifica regola che in via di eccezione, deroga ad un principio generale. Costituisce, per contro, diretta espressione di una indicazione generale, altro non rappresentando che una diretta declinazione, in relazione alle pretese tributarie, della regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, prevista dall’art. 160, comma 2, della stessa legge in tema di concordato preventivo. Principio, quest’ultimo, che deve ritenersi espressione tipica delle procedure concorsuali, maggiori o minori, con finalità esdebitatoria, tanto da risultare replicato anche per gli strumenti di definizione anticipata delle situazioni di sovraindebitamento prevista dalla legge n. 3 del 2012.

 

Di seguito, il testo della sentenza della Consulta.

 

Il testo integrale della sentenza n. 245 del 29 novembre 2019 della Corte Costituzionale

Presidente: Lattanzi, Redattore: Barbera

 

 

OGGETTO: Fallimento e procedure concorsuali – Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento – Proposta di accordo di ristrutturazione e relativo piano – Possibilità per il piano di prevedere, a pena di inammissibilità, con riguardo ai debiti inerenti all’imposta sul valore aggiunto, esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche la falcidia del credito fiscale – Illegittimità costituzionale parziale – Articolo 7, comma 1, terzo periodo, della L. 27/01/2012, n. 3 – Art. 3 Cost – Conseguenze – Falcidia l’IVA ammessa anche con la legge per il “sovraindebitamento

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), promosso dal Tribunale ordinario di Udine, in composizione monocratica, nel procedimento a carico di D. K., con ordinanza del 14 maggio 2018, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2018.

 

Visto l’atto di costituzione di D.K.;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l’avvocato Pierpaolo Curri per D. K.

 

Ritenuto in fatto

 

1.– Con ordinanza depositata il 14 maggio 2018 (reg. ord. n. 171 del 2018), il Tribunale ordinario di Udine, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto».

2.– Il rimettente premette che il giudizio principale ha ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l’ammissione e la successiva omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, proposto ai sensi dell’art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 3 del 2012. L’incidente di legittimità costituzionale, in particolare, interviene nella fase di valutazione dell’ammissibilità del ricorso, prevista dall’art. 10 della legge n. 3 del 2012, nel corso della quale occorre verificare la presenza dei requisiti pregiudiziali previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge.

3.– Con riguardo ai presupposti soggettivi del relativo ricorso, il rimettente chiarisce che il ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, si sottolinea nell’ordinanza che il ricorrente non esercita attività d’impresa commerciale e che il relativo sovraindebitamento deriva principalmente dalla condizione di responsabile solidale (art. 38 del codice civile) per le obbligazioni contratte da una associazione sportiva (nel cui nome ha agito in passato e di cui è stato legale rappresentante), a sua volta non soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 3 del 2012, perché comunque estranea ai requisiti di cui all’art. 1, comma secondo, del regio decreto 16 maggio 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa; da ora in avanti: legge fallimentare).

4.– In ordine agli ulteriori presupposti legittimanti il ricorso oggetto del giudizio principale, il giudice a quo evidenzia che:

a) il ricorrente è soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni alla luce della complessiva situazione che lo riguarda, considerati i debiti scaduti, i beni patrimoniali suscettibili di liquidazione e i flussi finanziari positivi prospettabili, con cadenza annua, nel quinquennio a venire, coincidente con il periodo di tempo compreso nel piano proposto ai creditori;

b) che il piano prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili e in quota parte dei crediti concorsuali, tutti collocati al chirografo, compresi i privilegiati, attesa l’incapienza totale dei beni gravati;

c) che al ricorso sono allegati tutti i documenti prescritti dall’art. 9, comma 2, della legge n. 3 del 2012 e che il ricorrente non ha mai fatto ricorso in precedenza alle procedure previste da detta legge, né risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nel quinquennio pregresso;

d) che il professionista designato per svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, ai sensi dell’art. 15, comma 9, della legge n. 3 del 2012, ha attestato la fattibilità del piano elaborato nonché la veridicità dei dati contenuti nel ricorso e nei documenti allegati, avuto riguardo, in particolare, al profilo della incapienza dei beni sui quali i creditori privilegiati potrebbero far valere la loro collocazione preferenziale in caso di liquidazione forzata, beni caratterizzati da un valore di molto inferiore alla misura della soddisfazione che potrebbe risultare garantita dalla relativa liquidazione.

5.– Ciò precisato, il rimettente rimarca che tra le poste di credito privilegiate, oggetto della falcidia proposta dal debitore, figura anche l’obbligo di pagare all’erario somme a titolo di imposta sul valore aggiunto (d’ora in poi: IVA), garantite dal privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2752, terzo comma, cod. civ. Previsione del piano, questa, che, tuttavia, sarebbe in immediato conflitto con quanto imposto dalla norma censurata, secondo la quale, avuto riguardo a siffatta pretesa tributaria, il piano «può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».

6.– Il giudice a quo evidenzia che nel ricorso si sollecita, in prima battuta, la non applicazione della disposizione censurata perché assertivamente non conforme con quanto prevede, in materia di IVA, l’ordinamento dell’Unione europea; in subordine, sempre nel ricorso, se ne rimarca l’illegittimità costituzionale, per la ritenuta violazione dell’art. 3 Cost.

7.– Quanto al primo profilo, il rimettente non trascura di valutare criticamente alcune pronunce, rese da altri giudici di merito, attraverso le quali si è ritenuto di poter accedere alla soluzione della non applicazione o comunque di dover procedere ad un’interpretazione conforme della norma censurata alla luce dei principi dettati, nella materia in oggetto, dalla normativa dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 7 aprile 2016, in causa causa C-546/14, Degano Trasporti sas; decisione, questa, assunta in esito al rinvio pregiudiziale disposto dallo stesso Tribunale rimettente con riguardo all’analoga tematica della falcidiabilità dell’IVA nell’affine procedura di concordato preventivo.

7.1.– Segnala il giudice a quo che dette pronunce muovono dalla condivisa riconducibilità della disciplina dell’IVA all’interno della sfera di competenza dell’Unione. Ruotano, in particolare, intorno al ruolo da ascrivere all’art. 273 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (da ora in avanti: direttiva IVA); disposizione, questa, in forza del quale, secondo la costante interpretazione che di tale norma ha offerto la CGUE, ogni Stato membro è obbligato ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitarne le evasioni, nel rispetto della parità di trattamento, beneficiando tuttavia di una certa libertà circa l’individuazione dei mezzi a sua disposizione, ma sempre senza mettere in discussione l’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea.

In questa cornice, sottolinea il rimettente, nella giurisprudenza della CGUE, normative interne che portavano ad una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA sono state ritenute contrarie all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’imposta in esame nel proprio territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione europea; per altro verso, senza smentire il precedente assunto, proprio con la citata sentenza Degano Trasporti sas, è stato ritenuto che non dà luogo ad una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, la possibilità, garantita da una norma interna agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, di pagare solo parzialmente il debito IVA, qualora ciò avvenga nel quadro di una procedura seria, rigorosa e garantita, quale quella del concordato preventivo di cui agli artt. 160 e seguenti della legge fallimentare, che consenta di riscontrare il maggior vantaggio della relativa proposta rispetto alla alternativa liquidatoria del patrimonio posto a garanzia delle obbligazioni da soddisfare.

7.2.– Pur muovendo da tali argomentazioni, ritiene il rimettente che l’ostacolo offerto dal tenore letterale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 non possa essere superato attraverso la non applicazione della norma interna, perché ritenuto conflitto con la disciplina comunitaria o, in alternativa, per il tramite della interpretazione della stessa conforme alle indicazioni di principio provenienti dagli orientamenti dettati, nella materia in oggetto, dalla CGUE.

7.2.1.– Sotto il primo versante, ad avviso del rimettente, per procedersi alla non applicazione di una norma interna in forza di una norma contenuta in una direttiva, occorre che questa sia caratterizzata da un contenuto precettivo chiaro, preciso e incondizionato. Tanto sarebbe da escludere con riguardo all’art. 273 della direttiva IVA, così come interpretato dalla sentenza Degano Trasporti sas: ad avviso del rimettente, infatti, il portato di tale statuizione, se legittima pagamenti parziali dell’IVA all’interno di determinati meccanismi procedurali, non esprime, al contempo, un precetto chiaro, preciso ed incondizionato che imponga agli Stati membri di consentire, a parità di condizioni, la falcidia dell’IVA ad un debitore insolvente. Ciò in quanto rimane, in via di principio, libera l’individuazione dei modi attraverso i quali perseguire l’obiettivo della effettiva riscossione del dovuto per tale risorsa.

7.2.2.– Per altro verso, ad avviso del rimettente, l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione sarebbe impedita dal tenore letterale della disposizione censurata, la quale, escludendo «[i]n ogni caso» la falcidia dell’IVA, rende ardua la possibilità di accedere a siffatta soluzione interpretativa.

7.3.– Il rimettente perviene a valutazioni di segno positivo quanto al denunziato contrasto tra la norma censurata e l’art. 3 Cost.

7.3.1.– Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo rimarca che la prevista falcidiabilità dell’IVA costituisce l’unico profilo ostativo alla ammissibilità della proposta.

7.3.2.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia che la previsione portata allo scrutinio di questa Corte riproduce un principio identico a quello vigente, all’epoca della introduzione della norma censurata, nell’affine procedura del concordato preventivo (art. 182-ter, comma primo, periodo primo, ultima parte, della legge fallimentare).

In sostanza, all’epoca della introduzione della norma censurata, i soggetti legittimati ad avvalersi delle procedure previste dalla legge n. 3 del 2012, alla stessa stregua delle imprese fallibili, potevano proporre, ai creditori, in alternativa alla liquidazione complessiva del relativo patrimonio, un pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché nei limiti della capienza dei beni gravati. Il credito privilegiato per IVA (assieme ad altre specifiche poste di credito di matrice tributaria, estranee al perimetro delimitato dall’oggetto del giudizio principale) faceva tuttavia eccezione a tale regola generale: andava infatti soddisfatto sempre per intero, essendo al più consentita una dilazione dei relativi tempi di adempimento. Il tutto secondo un assetto complessivo che questa stessa Corte (è citata la sentenza n. 225 del 2014) aveva ritenuto conforme a Costituzione (anche se esclusivamente in relazione al versante della disciplina dettata per il concordato preventivo dalla legge fallimentare).

7.3.3.– Il quadro interpretativo e normativo di riferimento, si sottolinea nell’ordinanza di rimessione, è mutato all’indomani della più volte citata sentenza della CGUE, all’esito della questione pregiudiziale sollevata dallo stesso tribunale di Udine.

In forza dell’interpretazione del diritto unionale offerta da tale sentenza, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 27 dicembre 2016, n. 26988, e sentenza 13 gennaio 2017, n. 760 in “Finanza & Fisco” n. 32/2016, pag. 2307) hanno mutato il precedente orientamento interpretativo proprio della giurisprudenza di legittimità, ritenendo possibile la falcidia dell’IVA, anche se limitatamente ai soli concordati preventivi proposti senza avvalersi della disciplina dettata dall’art. 182-ter della legge fallimentare per la “transazione fiscale”.

Successivamente, sempre sulla scia tracciata dal quadro interpretativo emerso dalla citata sentenza Degano Trasporti sas, è intervenuto il legislatore nazionale, procedendo ad una riscrittura dell’art. 182-ter della legge fallimentare tramite l’art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

In virtù di siffatta novella la disciplina di riferimento, attualmente dettata dalla legge fallimentare, impone al debitore, che intenda proporre un concordato preventivo (o che miri alla stipula di un accordo di ristrutturazione) e che debba soddisfare anche obbligazioni tributarie, di avvalersi dello strumento della transazione fiscale disciplinata dal citato art 182-ter della legge fallimentare. Disposizione quest’ultima che, per quanto rimarcato dal giudice a quo, consente ora il pagamento parziale dei tributi, dei contributi previdenziali e dei relativi accessori, senza distinzioni di sorta; e ciò sempre che la soddisfazione offerta a tali crediti privilegiati non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione e purché vengano rispettate le altre prescrizioni procedimentali previste dal detto art. 182-ter della legge fallimentare.

7.4.– Il tribunale rimettente osserva che una evoluzione simile non si è invece manifestata nel settore delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, giacché la disposizione dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, a suo tempo quasi identica sul piano letterale rispetto a quella dell’art. 182-ter, comma primo, ultima parte, della legge fallimentare (vigente all’epoca dell’introduzione della disciplina sul sovraindebitamento), è rimasta immutata malgrado il diverso tenore assunto dalla norma che ebbe ad ispirarne il contenuto.

8.– Tale assetto normativo, ad avviso del giudice a quo pone in dubbio la tenuta costituzionale della disposizione censurata

8.1.– In primo luogo, perché in asserito contrasto con l’art. 3 Cost.

Il rimettente sottolinea che la regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, purché pagati in misura corrispondente al valore ricavabile in via di esecuzione forzata dai beni destinati per legge alla loro soddisfazione, è ormai comune in tutte le procedure concorsuali che consentano una soluzione negoziata di un’insolvenza qualsiasi, prescindendo dai profili di soggettivo accesso all’uno o all’altra procedura: coloro che hanno a disposizione solo le procedure concorsuali negoziate previste dalla legge n. 3 del 2012, tuttavia, sono tenuti a pagare sempre e per intero quella particolare categoria di crediti privilegiati rappresentata dal credito IVA; per contro, gli imprenditori soggetti a fallimento possono invece gestire il medesimo credito con falcidia (nei limiti indicati), al pari di tutti gli altri crediti muniti di causa di prelazione.

8.1.1.– Una tale soluzione non sarebbe compatibile con l’art. 3 Cost., che esige dalla legge uguaglianza di trattamento nei confronti di tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti collettivi in generale) che si trovino nelle medesime condizioni. Condizioni che nella fattispecie consistono in uno stato di crisi economica, comune a tutti i debitori posti in rassegna, coinvolgente anche un debito per IVA.

Né rileva al fine il fatto che i soggetti che possono accedere solo a quanto stabilito dalla legge n. 3 del 2012 hanno in genere dimensioni economiche meno rilevanti (e dunque un impatto della loro insolvenza sull’economia generale inferiore, compresa la probabilità di sussistenza di crediti IVA) rispetto a coloro cui è applicabile la legge fallimentare: in tal caso, infatti, sarebbe più razionale un trattamento di maggior favore per i debitori “non commerciali e piccoli”, e non invece deteriore come nei fatti accade.

8.1.2.– La disciplina contestata, inoltre, conclama, secondo il rimettente, una discriminazione su base censitaria fra gli stessi imprenditori commerciali, favorendo quelli assoggettabili al fallimento, i quali possono prospettare ai creditori il pagamento parziale di ogni pretesa garantita da prelazione, compresa quella legata all’IVA. Ad avviso del tribunale di Udine, tuttavia, la dimensione dell’impresa commerciale in tal caso non pare essere criterio discretivo sufficiente, anche perché essa è mutevole nel tempo sì che un soggetto, nel corso della sua attività economica, potrebbe o meno essere soggetto alle disposizioni della legge fallimentare a seconda di mere contingenze.

Parimenti sarebbe a dirsi per gli imprenditori agricoli, che possono trattare con l’erario per farsi approvare una falcidia del credito IVA nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex artt. 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, ma non possono ottenere lo stesso risultato laddove intendano accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dalla legge n. 3 del 2012. E ciò a prescindere dalle dimensioni della relativa attività di impresa, sicché lo stesso soggetto paradossalmente può godere o no dei vantaggi correlati alla falcidiabilità dell’IVA a seconda dello strumento (pur omologo) che egli stesso scelga di impiegare.

8.1.3.– Del resto, sottolinea il rimettente, alla stessa stregua del concordato preventivo, l’accordo disciplinato dalla legge n. 3 del 2012, è una procedura concorsuale avente un base negoziale: non diversamente dalla affine procedura prevista dalla legge fallimentare, anche quella oggetto del giudizio principale è sottoposta al controllo giurisdizionale e risulta filtrata da valutazioni espresse da esperti indipendenti, ritualmente contestabili dagli interessati.

Nelle procedure negoziate per la gestione del sovraindebitamento, dunque, sono rinvenibili le medesime connotazioni procedurali che hanno indotto la CGUE, nella sentenza Degano Trasporti sas, a ritenere che il pagamento parziale di un credito IVA in tal caso non contrasta con l’ordinamento dell’Unione europea; il che vale a rendere ancora più evidente la diseguaglianza prospettata a sostegno della addotta violazione dell’art. 3 Cost.

8.2.– Sotto altro profilo, la norma in esame sarebbe in contrasto anche con l’art. 97 Cost., secondo il quale la legge deve organizzare i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento.

È ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 225 del 2014, ha già dichiarato insussistente il contrasto fra la regola dell’infalcidiabilità dell’IVA (all’epoca in vigore per tutte le procedure concorsuali negoziate) e tale parametro costituzionale. Ad avviso del tribunale rimettente, tuttavia, in quell’occasione il presupposto fondante del giudizio speso dalla Corte era offerto dall’idea in forza della quale l’obbligo di pagamento integrale dell’IVA, inteso in maniera assoluta e inderogabile, fosse conseguenza della ritenuta indisponibilità del tributo in quanto risorsa propria dell’Unione europea.

8.2.1.– Tale considerazione non sarebbe più attuale ora che la CGUE ha meglio definito l’ambito degli obblighi imposti, nella materia de qua, agli Stati membri, ritenendo compatibile con la disciplina dell’Unione la legge fallimentare italiana anche quando prevede un pagamento parziale dell’IVA, se inserita nel quadro di un piano controllato e controllabile che dimostri come tale soluzione porti un beneficio non inferiore a quello che si otterrebbe all’esito di una liquidazione forzata dei beni del debitore.

8.2.2.– Ciò, ad avviso del rimettente, dovrebbe portare ad una rivalutazione delle considerazioni esposte a sostegno della suddetta sentenza della Corte costituzionale, n. 225 del 2014.

La disposizione oggetto di censura, quando rende necessariamente inammissibile la proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell’IVA, priva la pubblica amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta (al di là delle attestazioni di corredo e del primo vaglio giudiziale) è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o addirittura superiore al ricavato ottenibile nell’alternativa liquidatoria. Non le consente, dunque, di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario (con facoltà di successiva opposizione e reclamo) a seconda delle prospettive di effettivo recupero del dovuto, mettendo in crisi il principio costituzionale del buon andamento, perché preclude in radice criteri di economicità e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto.

8.3.– Considerazioni, queste, che ad avviso del giudice a quo portano nuovamente al centro del discorso la prospettata violazione dell’art. 3 Cost.

Il rimettente dubita anche della razionalità del diverso trattamento cui la norma censurata sottopone, da un lato, la pubblica amministrazione che gestisce il credito IVA e, dall’altro, gli ulteriori creditori privilegiati. Questi ultimi, infatti, mantengono la piena possibilità di valutare liberamente se prestare assenso ad un piano che, pur tramite la falcidia del relativo diritto, in ipotesi ne consenta una realizzazione effettiva e non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria; per altro verso, l’amministrazione finanziaria, invece, è espropriata di tale potere, anche in caso di manifesta convenienza.

9.– Né, ad avviso del rimettente, sono infine possibili interpretazioni della norma che possano ovviare ai vizi denunziati, considerati il tenore letterale della stessa e la sua ratio.

Preclusa, dunque, anche la via dell’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, se ne imporrebbe in coerenza la declaratoria di illegittimità costituzionale, con conseguente ablazione del riferimento all’IVA tra le poste di credito non suscettibili di falcidia.

10.– Nel giudizio è intervenuta la parte privata K. D., ribadendo la fondatezza delle argomentazioni spese dal rimettente nel ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, laddove esclude la falcidiabilità dell’IVA in caso di accordo proposto ai sensi del medesimo art. 7, comma 1.

In data 9 ottobre 2019 la parte privata ha quindi depositato una memoria integrativa.

 

Considerato in diritto

 

1.– Con ordinanza depositata il 14 maggio 2018 (reg. ord. n. 171 del 2018), il Tribunale ordinario di Udine, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra-indebitamento), limitatamente alle parole «all’imposta sul valore aggiunto».

2.– Giova premettere che il giudizio principale ha ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l’ammissione e la successiva omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, proposto ai sensi dell’art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 3 del 2012. L’incidente di legittimità costituzionale, in particolare, interviene nella fase di valutazione dell’ammissibilità del ricorso, prevista dall’art. 10 della legge n. 3 del 2012, nel corso della quale occorre verificare la presenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, ostativi della successiva fase di omologazione della proposta.

2.1.– Così come evidenziato dal tribunale rimettente, il piano proposto ai creditori prevede la soddisfazione solo parziale dei crediti concorsuali, tutti indistintamente collocati al chirografo, compresi quelli privilegiati, attesa l’incapienza dei beni sui quali dovrebbe gravare la relativa prelazione, tale da non consentire prospettive liquidatorie di maggior favore.

Tra le poste di credito privilegiate – che il piano propone di soddisfare solo parzialmente – figura anche l’obbligo di pagare all’erario somme a titolo di imposta sul valore aggiunto (da ora in poi: IVA), garantite dal privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2752, terzo comma, del codice civile. Ed è siffatta previsione del piano che provoca il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Udine: essa si pone, infatti, in immediato contrasto con la regola dettata dall’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, pregiudicando l’ammissibilità del ricorso.

2.2.– In forza del citato articolo 7, comma 1, infatti, il piano nel quale si sostanzia l’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori può prevedere una soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca «allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi». Il medesimo comma 1 del citato articolo 7, al terzo periodo, precisa tuttavia che «[i]n ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».

A differenza delle altre ragioni di credito tributarie, in genere soggette a possibile falcidia alla stessa stregua delle altre poste di credito privilegiate, l’adempimento legato all’IVA (oltre che dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione e delle ritenute non versate dal sostituto d’imposta), può dunque essere oggetto solo di dilazione, mai di parziale decurtazione.

3.– Di qui la ritenuta non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 3 del 2012.

3.1.– Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità di prospettare il pagamento parziale dell’IVA, a pena di inammissibilità del relativo ricorso, viola l’art. 3 Cost., sotto diversi profili.

Per un verso, perché a fronte di situazioni omogenee tra loro, discrimina i debitori soggetti alla procedura prevista dal citato art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa; da ora in avanti: legge fallimentare).

Per altro verso, la norma censurata discrimina la pubblica amministrazione (da ora in poi: PA) chiamata all’esazione del relativo tributo, rispetto agli altri creditori muniti di prelazione, giacché, a differenza di questi ultimi, non consente alla stessa, a monte, la possibilità di aderire alla proposta del debitore, ottimizzando le prospettive di soddisfazione del relativo credito a fronte di un patrimonio di riferimento che, in caso di liquidazione, non garantisce un grado di adempimento maggiore rispetto a quello proposto dal relativo piano.

3.2.– La disposizione censurata sarebbe inoltre in contrasto con l’art. 97 Cost., perché l’inammissibilità del ricorso che non preveda il pagamento integrale dell’IVA priva l’amministrazione finanziaria del potere di valutare, in concreto, la proposta quanto al grado di soddisfazione del credito IVA che la stessa garantisce in alternativa alla prospettiva liquidatoria, precludendole di informare la relativa azione a criteri di economicità e massimizzazione delle risorse, in contrasto con il principio del buon andamento sancito dal parametro evocato.

4.– Lo scrutinio delle questioni prospettate dal rimettente rende imprescindibile una preliminare descrizione del quadro normativo all’interno del quale si colloca la norma sottoposta all’esame di questa Corte. Ciò avuto riguardo non solo all’insieme di disposizioni contenute nella legge n. 3 del 2012, ma anche in riferimento alla disciplina del concordato preventivo prevista dalla legge fallimentare.

Sotto quest’ultimo versante, in particolare, assumono un rilievo fondamentale le vicende giuridiche che hanno interessato nel tempo l’istituto della “transazione fiscale” previsto dall’art. 182-ter della legge fallimentare. Disposizione, quest’ultima, che nella specie, per un verso funge, in relazione al tema della falcidia dell’IVA, quale tertium comparationis della disparità di trattamento denunziata ai sensi dell’art. 3 Cost.; e che, per altro verso, ha ispirato il contenuto della norma indubbiata, che ne replicava sostanzialmente i contenuti vigenti all’epoca di introduzione della stessa.

5.– La legge n. 3 del 2012, radicalmente innovata già nel corso dello stesso anno di introduzione dall’art. 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha messo a disposizione dei soggetti non fallibili, in crisi perché gravemente indebitati o già insolventi, strumenti che consentano in via preventiva una composizione della crisi da indebitamento o, in alternativa, una liquidazione, organizzata e complessiva, del relativo patrimonio. Il tutto in termini di evidente alternatività rispetto alla disciplina comune del codice civile ed alle regole dell’esecuzione individuale dettate dal codice di procedura civile, attraverso le quali, in precedenza, venivano esclusivamente regolati i profili di responsabilità patrimoniale del debitore non fallibile, titolare o no di attività di impresa.

5.1.– Si tratta, all’evidenza, di strumenti di chiara matrice concorsuale, strutturati, in esito alle modifiche apportate dal citato D.L. n. 179 del 2012, in chiave concordataria o meramente liquidatoria ed in termini sostanzialmente analoghi agli affini istituti contenuti nella legge fallimentare. Disciplina, quest’ultima, rispetto alla quale la normativa sul sovraindebitamento, nel suo attuale tenore normativo, mantiene autonomia sistematica, pur replicandone la filosofia di fondo, individuata nella esigenza di garantire anche ai soggetti non fallibili, connotati da gravi situazioni debitorie, l’accesso a misure di carattere esdebitatorio, alternative alla liquidazione o conseguenziali alla stessa, tali da consentire loro di potersi ricollocare utilmente all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato; e ciò alla stessa stregua di quanto riconosciuto dall’ordinamento agli imprenditori assoggettabili a fallimento.

5.2.– La disciplina del sovraindebitamento appare chiaramente dominata dalla posizione di favore riconosciuta al debitore, che resta l’unico legittimato ad attivare le procedure in questione, fatta salva l’ipotesi della conversione di una delle procedure di composizione preventiva in liquidazione, giusta l’art. 14-quater, comma 1, della legge in esame. Impostazione, questa, del resto coerente con l’obiettivo di compensare le distonie di sistema venutesi a creare, nel raffronto comparativo con i debitori legittimati ad accedere alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, all’indomani della riforma di tale ultima disciplina, avviata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80).

Per quel che qui immediatamente interessa, tra le novità all’epoca apportate all’impianto originario della legge fallimentare, assumono un rilievo decisivo l’implementazione dei rimedi preventivi di carattere prevalentemente non liquidatorio e natura non necessariamente concorsuale; ancora, l’avvenuta introduzione, in luogo della riabilitazione, del procedimento di esdebitazione (art. 142 e seguenti della legge fallimentare), tale da consentire al fallito di ottenere la liberazione dai debiti residui all’esito della relativa procedura. Elementi di novità, questi, che se, da un lato, hanno permesso di riconsiderare la fallibilità in termini di vera e propria opportunità, dall’altro hanno marcato la differenza con il debitore non assoggettabile a fallimento, all’epoca privo della possibilità di godere di uno strumento di esdebitazione similare a quello ora previsto dalla legge fallimentare, oltre che di avvalersi di strumenti concordati di definizione anticipata della crisi da indebitamento.

Di qui l’esigenza di introdurre nel sistema procedure che, alla stessa stregua di analoghe esperienze sovranazionali, in alternativa alla esecuzione individuale ed in deroga al principio secondo il quale delle obbligazioni si risponde con i propri beni attuali e futuri, attraverso forme concorsuali di soddisfacimento dei creditori destinate a garantire la par condicio (art. 2741 cod. civ.), fossero in grado di permettere al debitore civile di conseguire il beneficio dell’esdebitazione.

6.– La legge n. 3 del 2012, nel suo attuale assetto, prevede due procedure alternative alla liquidazione complessiva del patrimonio del debitore (art. 14-ter e seguenti), segnatamente identificate nell’accordo di composizione dei debiti con i creditori e nel piano del consumatore, entrambe previste dall’art. 6, comma 1.

6.1.– Sotto il versante dei requisiti soggettivi di legittimazione, la relativa disciplina risulta destinata ad una ampia e variegata categoria di soggetti interessati, tutti legati da un comune denominatore, vale a dire la non assoggettabilità al fallimento o ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

Gli strumenti previsti dalla legge in oggetto sono, dunque, destinati ad operare sia in favore dell’impresa commerciale la cui attività si attesta sotto le soglie di fallibilità; sia dell’imprenditore agricolo, cui si riferisce espressamente l’art. 7, comma 2-bis, della stessa legge; sia dei titolari di attività professionale; nonché, in termini generali e di chiusura, dei debitori che contraggono obbligazioni prescindendo da una attività di impresa o professionale (definiti “consumatori”, nel delimitato perimetro di riferibilità della relativa disciplina, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b).

6.2.– Dal punto di vista oggettivo, i rimedi previsti dalla legge n. 3 del 2012, quale che sia la connotazione tipologica del debitore che intende avvalersene, presuppongono la medesima situazione di sovraindebitamento, descritta dall’art. 6, comma 2, della medesima legge n. 3 del 2012 in termini di «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente». Definizione, questa, che con gli aggiustamenti del caso (determinati dalla presenza, tra i debitori coinvolti, anche di soggetti estranei ad attività di impresa) non si distanzia da quelle (di crisi e insolvenza) che legittimano, per gli imprenditori commerciali, l’accesso alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

6.3.– Le caratteristiche soggettive del debitore recuperano un rilievo dirimente con riguardo ai profili di accesso alle diverse procedure previste dalla legge n. 3 del 2012.

Mentre il debitore imprenditore (anche agricolo) e il professionista possono attivare esclusivamente l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione totale dei beni, il consumatore è legittimato ad attivare anche un piano avente il contenuto previsto dall’art. 8 della citata legge n. 3 del 2012, che prescinde dalla deliberazione favorevole dei creditori.

7.– Il rimettente giudica dell’ammissibilità di un ricorso volto alla omologazione di un accordo di composizione della crisi. L’oggetto del giudizio principale delimita, dunque, lo scrutinio della disciplina di riferimento alle connotazioni proprie di siffatta procedura.

7.1.– L’accordo con i creditori è strutturato ribadendo, nei suoi tratti essenziali, la struttura del concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare.

L’iniziativa sottesa al piano, alla stessa stregua di quanto è previsto per la domanda di concordato preventivo, non ha contenuti necessariamente predeterminati dal legislatore (art. 8) ed è compatibile con la divisione dei creditori in più classi, cui accordare trattamenti differenziati (art. 7, comma 1).

Sempre in ragione di un evidente parallelismo con la disciplina del concordato preventivo dettata nella legge fallimentare, l’intervento giurisdizionale si scompone in una preventiva fase di ammissibilità della proposta, cui segue quella di omologazione, sempre che il piano proposto dal debitore sia stato approvato dalla maggioranza qualificata dei creditori, pari al 60 per cento dei crediti ammessi al voto. Approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal giudice, anche la proposta resa dal debitore non fallibile vincola tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti e preclude la possibilità di aggredire i beni del debitore ai creditori titolari di crediti posteriori alla data in cui è stata effettuata la pubblicità del decreto di ammissione (art. 12, comma 3).

7.2.– Da quanto sopra evidenziato, emerge con chiarezza come entrambe le procedure abbiano una base negoziale (giacché passano imprescindibilmente da una deliberazione di assenso, anche tacito, dei creditori) che non le pone, tuttavia, al di fuori dell’area delle procedure concorsuali: risultano, infatti, pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art. 168, comma 1, della legge fallimentare e art. 10, comma 2, lettera c, della legge n. 3 del 2012); impongono, sin dall’ammissione e sino all’omologazione, un parziale spossessamento della capacità di disporre dei beni (art. 167 della legge fallimentare e art. 10, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012), nonché la cristallizzazione degli accessori (ex artt. 55, cosi come richiamato dall’art. 169, comma 1, della legge fallimentare e 9, comma 3-quater, della legge n. 3 del 2012); infine le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione.

Sia l’accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all’adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria; convenienza che diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologa o laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione.

Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio finalistica: limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione.

8.– In questa complessiva cornice di riferimento assume un rilievo essenziale, nell’ottica che immediatamente interessa lo scrutinio di legittimità sollecitato dal rimettente, il tema della falcidia dei crediti privilegiati.

8.1.– In entrambe le procedure viene lasciata al proponente la più ampia libertà nel predisporre il contenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione e, tra questi, anche di quelli tributari.

L’accordo di composizione, al pari del concordato preventivo, prevede infatti la possibile falcidiabilità dei crediti privilegiati in deroga al principio dettato dall’art. 2741 cod. civ., giacché l’art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012 riproduce, in parte qua, il contenuto dell’art. 160, comma 2, della legge fallimentare.

In particolare, il pagamento parziale dei crediti risulta condizionato al positivo riscontro del favor che la proposta del debitore deve accordare alla soluzione di definizione preventiva della crisi rispetto alla alternativa liquidatoria, secondo indicazioni valutative che il legislatore rimette all’attestazione resa da un terzo, il quale, al di là del profilo relativo alla relativa nomina, deve comunque svolgere la propria attività in modo indipendente. Mentre nel concordato preventivo (art. 160, comma 2, della legge fallimentare) siffatta attività viene demandata ad un professionista terzo che rivesta i requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lettera d), della stessa legge, nella procedura di accordo, qui considerata, il medesimo ruolo, ai sensi del secondo periodo dell’art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, viene svolto dagli organismi di composizione della crisi di cui al successivo art. 15.

8.2.– Le due procedure si disallineano, invece, in relazione al trattamento dei debiti tributari, pur se entrambe, in linea di principio, consentono la falcidia anche di queste poste di credito.

8.2.1.– Nel concordato preventivo, la disciplina di riferimento è attualmente dettata, in forza delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 81, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), dall’art. 182-ter della legge fallimentare (la cui rubrica è oggi denominata «Trattamento dei crediti tributari e contributivi» e non più «Transazione fiscale»).

Prendendo le distanze dal precedente assetto normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto, Corte di cassazione, sezioni unite, 27 dicembre 2016, n. 26988 e 13 gennaio 2017, n. 760, che hanno mutato l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, sezione prima, 4 novembre 2011, n. 22931 e n. 22932), la legge fallimentare nel suo vigente tenore legittima domande di concordato preventivo che prevedano la falcidia dei crediti tributari esclusivamente se proposte attraverso il meccanismo procedurale definito dal citato art. 182-ter della legge fallimentare. In questa cornice, le proposte di concordato possono prevedere «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori», senza imporre deroghe di sorta quanto alle tipologie delle poste di credito falcidiabili. Infine, come nel passato, l’ammissibilità di tali proposte risulta condizionata alla previsione di un grado di soddisfazione del credito falcidiato «in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione», nonché al rispetto del rango di riferimento, laddove il relativo credito sia assistito da privilegio.

8.2.2.– Anche la normativa dettata per l’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile prevede la generale falcidiabilità dei crediti tributari, privilegiati e chirografari, ma, a differenza della legge fallimentare, la esclude in riferimento al regime dell’IVA (oltre che per gli altri crediti descritti dalla disposizione censurata).

8.3.– Ferma dunque la regola comune della generale falcidiabilità delle pretese tributarie, anche se privilegiate, le due discipline trovano un tratto di differenziazione, per quel che immediatamente interessa, proprio nel regime previsto per l’IVA.

8.4.– Per meglio comprendere il tenore di tale differenziazione, tuttavia, occorre soffermarsi sull’evoluzione che nel tempo ha assunto l’art. 182-ter della legge fallimentare, alla luce della stratificazione normativa che ne ha riguardato il disposto, nonché delle letture interpretative che di tale previsione normativa sono state offerte nel tempo dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, proprio con riferimento al tema della deroga al principio della generale falcidiabilità delle pretese tributarie all’interno della procedura di concordato preventivo.

8.4.1.– La disposizione di cui all’art. 182-ter della legge fallimentare è stata inserita all’interno della legge fallimentare in forza di quanto previsto dall’art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 5 del 2006. È stata poi novellata più volte: in primo luogo dall’art. 32, comma 5, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2; successivamente dall’art. 29, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010 n. 122; da ultimo, per quanto già evidenziato, dall’art. 1, comma 81, della legge n. 232 del 2016, tramite il quale si è pervenuti all’attuale versione, evocata dal rimettente quale tertium comparationis della denunziata violazione dell’art. 3 Cost.

8.4.2.– Nella sua originaria versione, la falcidia dei debiti tributari prevista dalla transazione fiscale vedeva un limite espresso nelle sole risorse proprie dell’Unione europea, senza alcun specifico riferimento all’IVA. Ciò malgrado, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualunque concordato preventivo, anche quello modulato avvalendosi della transazione fiscale, non poteva comunque prevedere la falcidia dell’IVA; ciò sull’assunto che si trattasse di un tributo costituente risorsa propria dell’Unione europea (sul punto, le già citate sentenze della Corte di cassazione, sezione prima, n. 22931 e n. 22932 del 2011).

La novella apportata dal D.L. n. 185 del 2008 risolse ogni dubbio sotto questo versante, introducendo espressamente il divieto di falcidia dell’IVA.

Come chiarito dai relativi lavori preparatori, tale previsione venne giustificata della necessità di non contravvenire alla normativa comunitaria che vieta “allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica” (Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1972), secondo i principi contenuti nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (da ora in avanti: direttiva IVA).

Con la novella del 2010, inoltre, il divieto della falcidia previsto per l’IVA e per i tributi costituenti risorse dell’Unione europea è stato esteso alle ritenute fiscali.

8.4.3.– Da tale excursus normativo emerge, dunque, che la disciplina prevista per il concordato preventivo, quanto alle deroghe inerenti al principio generale della falcidiabilità dei crediti di matrice tributaria, recava, alla data di introduzione della norma censurata, intervenuta con il D.L. n. 179 del 2012, contenuti sostanzialmente identici a quelli che ancora oggi connotano il portato dell’art. 7, comma 1 della legge n. 3 del 2012. Sia per il concordato preventivo, sia per l’accordo proposto ai creditori in forza della legge n. 3 del 2012, la falcidia dei crediti tributari era dunque consentita con l’esclusione di quanto dovuto per IVA, per altri tributi costituenti risorse dell’Unione europea, per il versamento delle ritenute fiscali.

Una tale coincidenza di contenuti trovava ragion d’essere nella chiave tipicamente concordataria assunta dai rimedi preventivi offerti dalla disciplina dettata dalla legge n. 3 del 2012 in esito alla riforma apportata dal citato D.L. n. 179 del 2012 (Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Relazione illustrativa al disegno di legge n. 3533); muoveva a conferma, inoltre, della comune ratio che fondava le due discipline in parte qua, legata alla natura dell’IVA quale risorsa dell’Unione europea, in quanto tale intangibile in ordine alla sua integrale riscossione da parte di ciascun Stato membro.

8.5.– Siffatto assetto normativo è stato ritenuto conforme alla Costituzione da questa Corte (sentenza n. 225 del 2014 e ordinanza n. 232 del 2015).

Sollecitata al sindacato di legittimità costituzionale degli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare, nel contenuto vigente all’epoca, in riferimento all’asserita violazione dei medesimi parametri evocati dall’ordinanza in esame, in ragione del divieto di falcidia dell’IVA che tali disposizioni comportavano, questa Corte ha ritenuto non fondate le relative questioni muovendo, per l’appunto, dalla “natura dell’IVA come imposta la cui disciplina è fortemente armonizzata a livello comunitario in quanto “risorsa propria” dell’Unione europea”, tale da giustificare “i vincoli derivanti per gli Stati membri nell’accertamento e nella riscossione dell’imposta in esame” (sentenza n 225 del 2014).

Nelle citate decisioni di questa Corte è stato dato fondamentale rilievo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in relazione ai limiti imposti al legislatore nazionale dalla normativa unionale di riferimento e, in particolare, alla direttiva IVA. Si è così rimarcata l’indisponibilita della relativa disciplina da parte degli stati membri e dunque «l’incompatibilità con la disciplina comunitaria dell’IVA» di normative interne dirette a prevedere la «rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi imposta» (citata sentenza n. 225 del 2014).

Di qui la scelta di negare la fondatezza sia all’addotta violazione dell’art. 97 Cost., perché “la previsione legislativa della sola modalità dilatoria in riferimento alla transazione fiscale avente ad oggetto il credito IVA deve essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo”; sia alle denunziate discriminazioni di trattamento tra le categorie di creditori ammessi a partecipare al concordato preventivo, in presenza di una «disciplina eccezionale attributiva di un “trattamento peculiare e inderogabile”» quale quella prevista per l’IVA, tale da deprivare di rilievo anche la questione prospettata in riferimento all’art. 3 Cost. (così, la medesima sentenza n. 225 del 2014).

8.6.– Rispetto a siffatto consolidato quadro interpretativo, ha assunto una valenza decisiva la decisione della CGUE, sentenza 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano Trasporti sas, resa peraltro in esito ad un rinvio pregiudiziale sollevato dallo stesso odierno tribunale rimettente.

Nell’occasione, il Tribunale ordinario di Udine si trovava a delibare sull’ammissibilità della proposta di un concordato preventivo che, per quanto proposto senza transazione fiscale, prevedeva comunque la falcidia dei crediti tributari e tra questi dell’IVA, sul presupposto della convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria. Ritenendo coerente una lettura del dato normativo interno con i termini di tale proposta, il tribunale interrogò la Corte di Lussemburgo in ordine alla compatibilità di una siffatta normativa con l’art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull’unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 (da ora in poi: TUE), nonché gli artt. 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA, dai quali emerge che gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio.

La CGUE, dopo aver ricordato che, nell’ambito del sistema comune dell’IVA, gli Stati membri beneficiano di una certa autonomia di intervento, ha altresì ribadito che «[t]ale libertà è tuttavia limitata dall’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti, e questo sia all’interno di uno degli Stati membri che nell’insieme dei medesimi».

Muovendo da tale indicazione di principio, la Corte di Lussemburgo ha quindi ritenuto che «l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo come prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, non debba ritenersi contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione».

Con la decisione in oggetto, la CGUE, in particolare, ha attribuito rilievo alle connotazioni della procedura nel corso della quale viene vagliata tale proposta di parziale soddisfazione del credito IVA, rimarcando che il concordato preventivo è soggetto «a presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei crediti IVA. In tal senso, anzitutto, la procedura di concordato preventivo comporta che l’imprenditore in stato di insolvenza liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Se tale patrimonio non è sufficiente a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore. La procedura di concordato preventivo appare quindi tale da consentire di accertare che, a causa dello stato di insolvenza dell’imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore» (paragrafi 23 e 24). Per altro verso, la decisione in questione mette in evidenza che la proposta di concordato preventivo è soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del loro credito e «che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti dei creditori ammessi al voto» (paragrafo 8): nell’assunto argomentativo seguito dalla Corte di Lussemburgo, la relativa procedura offre, dunque, allo Stato membro interessato «la possibilità di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare, non concordi con le conclusioni dell’esperto indipendente» (paragrafo 26); laddove, poi, la proposta venga omologata con il voto contrario dell’amministrazione, consente comunque allo Stato membro interessato di contestare ulteriormente, mediante opposizione, un concordato che preveda un pagamento parziale di un credito IVA, favorendo il controllo giudiziale sul punto.

 

La CGUE ha quindi concluso ritenendo che «l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo […] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio, nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione» (paragrafo 28).

 

8.6.1.– Conclusione, questa, ribadita anche nelle relative argomentazioni della successiva decisione, Corte di Giustizia dell’Unione europea, 17 marzo 2017, in causa C-493/15, Agenzia delle entrate contro Marco Identi, resa in esito alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione, sezione quarta, con ordinanza del 1° luglio 2015, n. 13542, relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea delle norme dettate dalla legge fallimentare (artt. 142 e seguenti) in tema di esdebitazione, nella parte in cui consentono la liberazione del fallito anche con riferimento alla parziale soddisfazione del debito IVA.

8.7.– Tali decisioni della Corte di Lussemburgo hanno determinato un radicale cambio di tendenza quanto al quadro normativo e interpretativo di riferimento sul tema della falcidia del credito IVA all’interno della procedura di concordato preventivo.

In particolare, hanno costituito la ragione fondante dell’attuale tenore dell’art. 182-ter della legge fallimentare, così come modificato dall’art. 1, comma 81, della legge n. 232 del 2016, in forza del quale, con riguardo alle procedure promosse dal 1° gennaio 2017 (data di vigenza della novella apportata dalla legge n. 232 del 2016), le domande di concordato preventivo non trovano più limiti quanto al tipo di tributi possibile oggetto di falcidia: l’odierna previsione legislativa di riferimento (l’art. 182-ter della legge fallimentare, per l’appunto), l’unica che attualmente risulta chiamata a regolare proposte di concordato destinate ad incidere sulle prospettive di soddisfazione del credito tributario, non riproduce più le originarie deroghe.

8.8.– Giova infine segnalare che, con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; da ora in avanti: CCII), il legislatore ha da ultimo operato una revisione complessiva della disciplina relativa alle procedure concorsuali, all’interno della quale risulta anche ridisegnata la normativa relativa alle crisi da sovraindebitamento, attualmente disciplinata dalla legge n. 3 del 2012.

Sono diverse le novità offerte dal CCII, comunque estranee al giudizio principale (e dunque anche all’odierno incidente di illegittimità costituzionale), perché operative solo per le procedure instaurate dopo il 15 agosto 2020 (artt. 389, comma 1, e 390, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 14 del 2019).

Tra queste, per quel che qui direttamente interessa, va rimarcato che le nuove disposizioni sul sovraindebitamento contenute nel CCII, sia con riferimento al concordato minore (ovverosia il vecchio accordo di composizione, ora disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del citato decreto), sia in relazione alla procedura di “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (l’originario piano del consumatore, oggi regolato dagli artt. da 67 a 73), prevedono, una volta entrata in vigore, il possibile pagamento parziale dei crediti privilegiati e tra questi anche di quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia, attualmente previsto dalla norma censurata. Ciò sempre che la proposta sia maggiormente favorevole rispetto alla prospettiva liquidatoria, in termini non diversi da quanto previsto dall’attuale disciplina del concordato preventivo relativamente alla falcidia dei crediti privilegiati (attualmente ai sensi degli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare, destinati ad essere sostituiti dagli artt. 85 e 88 del CCII).

9.– Venendo allo scrutinio delle censure prospettate dal rimettente, giova in primo luogo evidenziare che tale disamina non risulta nel caso impedita da pregiudiziali profili di inammissibilità.

9.1.– Le argomentazioni spese dal rimettente sulle connotazioni del giudizio principale, destinate ad incidere sulla rilevanza della questione, sono da ritenersi compiute e plausibili.

In particolare, il rimettente si è soffermato adeguatamente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso, ricavabili dal complessivo tenore degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3 del 2012, approfondendo in particolare i termini afferenti le precondizioni previste dal comma 2 dell’art. 7, negandone la ricorrenza. In questa ottica, il giudice a quo rimarca con puntualità il rilievo ostativo che deriva dall’applicabilità della disposizione censurata rispetto all’ulteriore corso della procedura posta al suo giudizio.

9.2.– Sempre preliminarmente, va altresì rimarcato che il rimettente ha provveduto ad un pregiudiziale scrutinio di compatibilità della disposizione censurata con il diritto dell’Unione europea e, in particolare, con l’art. 273 della direttiva IVA; ciò in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale il giudizio sulla compatibilità della norma censurata con il diritto dell’Unione europea costituisce un prius logico e giuridico rispetto al sindacato di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché ne mette in discussione la stessa applicabilità nel giudizio principale, così da incidere sulla rilevanza della questione (ex multis, da ultimo, ordinanza n. 47 del 2017).

9.2.1.– Nell’ordinanza, dopo un puntuale confronto con gli orientamenti maturati nella giurisprudenza interna successivamente alle sentenze Degano Trasporti sas e Agenzia delle entrate contro Marco Identi della Corte di Lussemburgo, si esclude che dall’art. 273 della direttiva IVA, così come interpretata dalla CGUE, possa emergere un principio chiaro e incondizionato, suscettibile di applicazione diretta, che si ponga in immediata antinomia con la norma censurata tale da portare alla non applicazione della stessa.

9.2.2.– Le motivazioni spese dal rimettente in parte qua non solo non possono ritenersi implausibili, ma rivelano anche una condivisibile ricostruzione del dato normativo di riferimento.

Con la sentenza Degano Trasporti sas, la Corte di Lussemburgo non ha affermato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione in ambito IVA dell’allora vigente art. 182-ter della legge fallimentare, nella parte in cui imponeva il divieto di falcidia dell’IVA; piuttosto, ha ritenuto la compatibililità con tale diritto di una disposizione interna (l’art. 160, comma 2, della legge fallimentare), che tale falcidia finiva per consentire (nella lettura che ebbe a darne il giudice che sollevò la questione pregiudiziale).

Il quadro normativo offerto dalla disciplina dell’Unione europea in tema di IVA conseguente alle letture che ne hanno dato le sentenze soprarichiamate non mette, peraltro, in discussione il principio fondamentale che si ricava in parte qua dalla direttiva IVA, ovverosia l’esigenza di perseguire l’obiettivo di una riscossione effettiva e integrale dell’IVA; né, ancora, intacca la discrezionalità lasciata agli stati membri nell’individuare gli strumenti più funzionali al fine in oggetto.

Da tali decisioni, piuttosto, emerge che non sono incompatibili con l’esigenza di garantire una riscossione effettiva dell’IVA norme interne che, al verificarsi di determinati presupposti procedurali, consentano una parziale riscossione del dovuto, così da garantire una maggiore soddisfazione degli interessi dell’Unione europea rispetto alla alternativa liquidatoria.

Tanto porta a ritenere compatibile con il diritto dell’Unione l’attuale disposizione dettata in materia di concordato preventivo, come ora formulata in esito alla novella apportata nel 2016, senza che ciò determini, al contempo, l’incompatibilità della scelta, di segno opposto, assunta dal legislatore nazionale nella procedura di sovraindebitamento: quest’ultima, infatti, ben potrebbe costituire una delle vie attraverso il quale lo Stato membro intende perseguire l’obiettivo della piena riscossione del tributo imposto dal diritto dell’Unione europea.

9.3.– Il giudice a quo ha anche escluso di poter accedere ad una interpretazione orientata del dato censurato conforme al diritto dell’Unione, in ragione della chiara ed univoca lettera dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, che non permetterebbe una simile lettura.

9.3.1.– Anche questa valutazione deve ritenersi condivisibile nel merito.

Sul piano letterale, l’uso della locuzione «in ogni caso» non consente all’interprete alcun margine di manovra, precludendo la via dell’interpretazione conforme della disposizione interna ai principi e agli obiettivi espressi nella direttiva di riferimento, non praticabile senza stravolgerne il significato letterale. Ciò in linea, del resto, con la giurisprudenza della CGUE, in forza della quale “l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale” (Corte di Giustizia dell’Unione europea, 24 gennaio 2012, Grande Sezione, in causa C-282/10, Maribel Dominguez).

9.4.– Non diversamente, il tenore letterale della norma censurata, nel suo radicale rigore, preclude a monte, la possibilità sia di accedere a soluzioni interpretative costituzionalmente orientate; sia a letture alternative del complessivo quadro normativo di riferimento che, in una ottica di sistema, consentano di estendere, alle procedure di definizione preventiva del sovraindebitamento del debitore non fallibile, la specifica disciplina attualmente prevista per il concordato preventivo.

10.– Nel merito, le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Udine devono ritenersi fondate in riferimento all’art. 3 Cost.

10.1.– Si è più volte ribadito il parallelismo che corre tra l’accordo di composizione della crisi da indebitamento, previsto dalla normativa censurata e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare.

Il primo riproduce i tratti sostanziali della seconda procedura, ma soprattutto ne ribadisce la filosofia di fondo. Pur a fronte di una chiara disomogeneità di interessi, quanto ai soggetti che possono accedervi, in entrambe le procedure viene consentita l’esdebitazione di chi è gravemente indebitato, evitando l’azione liquidatoria, frazionata o complessiva, del relativo patrimonio e favorendo, al contempo, una immediata ricollocazione del debitore all’interno del circuito economico e sociale, senza il peso delle esposizioni pregresse.

11.– In questo quadro di chiara assonanza, assumono importanza primaria le previsioni che attengono al regime previsto per i crediti privilegiati e tra questi, per quelli di matrice tributaria.

La regola che domina le due procedure è quella della falcidiabilità di tali poste creditorie: la pretesa alla soddisfazione integrale del credito munito di prelazione, anche di natura tributaria, può recedere sull’altare della minor convenienza della alternativa liquidatoria del relativo patrimonio di riferimento.

Infatti, gli artt. 160, comma 2, e 182-ter, comma 1, della legge fallimentare, per un verso, e l’art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, per altro verso, riproducono pedissequamente lo stesso schema: si deroga al principio di cui all’art. 2741 cod. civ. e si determina il conseguenziale sacrificio della posizione del creditore solo perché, nel realizzare la finalità esdebitatoria, viene dato comunque rilievo imprescindibile alle prospettive di effettiva soddisfazione del credito munito di prelazione, che devono essere maggiori rispetto a quella potenzialmente derivante dalla liquidazione dei beni coperti dalla prelazione.

Il tutto all’interno di percorsi procedurali comunque rimessi alla scelta deliberativa e decisiva dei creditori, subordinati a valutazioni estimative di assoluta serietà quanto alla incapienza dei beni da liquidare a garanzia del dovuto; soggetti al controllo giurisdizionale, utile a verificare la fattibilità della proposta e a definire anche i possibili conflitti concernenti la convenienza della stessa.

11.1.– La falcidia delle posizioni garantite da prelazione, del resto, costituisce un passaggio essenziale sul versante della funzionalità delle procedure preventive che mirano alla esdebitazione: il pagamento integrale dei crediti privilegiati, compresi quelli tributari, finirebbe infatti per vanificare il vantaggio legato alla definizione preventiva della crisi per quelle situazioni che, come ordinariamente accade, non risultano garantite da una capienza patrimoniale che consenta un integrale ripianamento delle esposizioni favorite dalla prelazione.

Di qui il rilievo che occorre ascrivere, in tali ambiti procedurali, alla regola afferente alla falcidia dei crediti privilegiati.

11.2.– Trasferendo le precedenti argomentazioni allo specifico settore delle pretese tributarie, non può non rimarcarsi, inoltre, che, in questo ambito, la possibilità di operare la falcidia, compensata dalla maggiore soddisfazione garantita rispetto alla alternativa liquidatoria, costituisce diretta espressione dei canoni di economicità ed efficienza ai quali deve conformarsi, ai sensi dell’art. 97 Cost., l’azione di esazione della PA.

La possibilità di prospettare un pagamento anche parziale dell’obbligazione tributaria, pur se assistita da prelazione, a fronte della grave situazione debitoria del proponente, non adeguatamente supportata da un patrimonio tale da assicurare l’effettività della riscossione anche coattiva della relativa pretesa, garantisce il male minore, sia per il privato debitore, sia per l’amministrazione finanziaria: il primo, attraverso tale decurtazione, può evitare azioni liquidatorie complessive, se del caso anche protraendo l’attività economica sino a quel momento svolta, acquisendo anche il diritto alla esdebitazione; la seconda realizza il miglior risultato possibile alla luce della condizioni patrimoniali e finanziarie del contribuente, evitando di far ricadere sulla comunità l’onere delle conseguenze finanziarie correlate ad una escussione fortemente posta in dubbio quanto alle effettive possibilità di recuperare il credito in termini più favorevoli rispetto al quantum proposto dal debitore.

12.– Rispetto alla generale falcidiabilità dei crediti privilegiati e tra questi anche dei crediti di natura tributaria, il trattamento dell’IVA, per quel che qui direttamente interessa, crea un immediato ed ingiustificato disallineamento tra le procedure in discorso, come rimarcato dal giudice rimettente.

12.1.– Vale ribadire, peraltro, che in origine le disposizioni di riferimento coincidevano. Anzi, proprio il parallelismo tra le due procedure era stata la ragione fondante della disposizione censurata: ricostruite in chiave concordataria, le procedure preventive di definizione della crisi e dell’insolvenza del debitore civile non potevano che riprodurre il divieto di falcidia dell’IVA, alla stessa stregua dell’allora vigente ed identica norma dettata dall’art. 182-ter, comma 1, della legge fallimentare, per il concordato preventivo.

Diversamente si sarebbe creata una irrazionale distonia comportante una illegittimità costituzionale opposta a quella qui denunciata.

12.2.– La ratio della deroga, rispetto alla regola generale della falcidiabilità delle poste di credito privilegiate, contenuta nella disposizione censurata, può dunque essere ricostruita solo guardando alla norma che ne ha ispirato il contenuto: anche per la norma censurata, dunque, assumono valenza dirimente gli effetti attribuiti alla qualificazione dell’IVA come risorsa propria dell’Unione europea.

Secondo una prima impostazione, asseverata anche da questa Corte (con la citata sentenza n. 225 del 2014) in relazione al tenore originario dell’art. 182-ter della legge fallimentare, il legislatore interno, tenuto al prelievo integrale di detta risorsa tributaria, non avrebbe potuto introdurre disposizioni destinate ad incidere su tale obiettivo.

La falcidiabilità, dunque, doveva ritenersi consentita, nelle procedure concorsuali con finalità esdebitatorie, in via generale per tutti i tributi di esclusiva rilevanza interna; ciò non valeva, invece, per i tributi costituenti risorse dell’Unione (come previsto nell’originaria formulazione dell’art. 182-ter della legge fallimentare), e tra questi, per l’IVA (come precisato successivamente con la novella apportata dal D.L. n. 185 del 2008), rispetto alla quale era consentita la sola dilazione del relativo adempimento, per scelta imposta da obblighi sovrannazionali, non derogabili dal legislatore italiano.

Il tutto alla luce di una interpretazione del diritto dell’Unione europea in forza della quale anche la falcidia concorsuale del credito IVA altro non avrebbe rappresentato se non una indebita rinuncia integrale al prelievo di una risorsa propria dell’Unione europea, così da replicare i vizi che, sotto tale profilo, avevano portato l’Italia a patire il giudizio di incompatibilità rispetto alle indicazioni derivanti dal diritto dell’Unione europea, con riferimento ad altre disposizioni di legge sempre incidenti sull’IVA (valga, a tal fine, il riferimento a Corte di Giustizia dell’Unione europea, 17 luglio 2008, in causa C-132/06, Commissione della comunità europea contro Repubblica italiana, relativa al condono “tombale” previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», resa a ridosso della modifica normativa apportata nel 2008 all’art. 182-ter della legge fallimentare)

12.3.– Con la citata sentenza Degano Trasporti sas, la Corte di Lussemburgo ha mutato, però, tale presupposto interpretativo di riferimento, ritenendo compatibile una norma interna (l’art. 160, comma 2, della legge fallimentare) che, inserita in un percorso sottoposto al sindacato giurisdizionale, consenta un pagamento parziale del credito IVA qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all’amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza.

12.4.– Tale decisione, come già evidenziato, ha costituito la ratio ispiratrice della novella apportata dalla legge n. 232 del 2016 alla disciplina del trattamento dell’IVA nel concordato preventivo, in forza della quale oggi la falcidiabilità delle pretese tributarie, anche garantite da prelazione, non vede più deroghe espresse.

Per altro verso, assume rilievo anche in relazione all’odierno scrutinio di legittimità costituzionale, perché, a posteriori, ha tolto ragionevolezza alla scelta adottata dal legislatore con la norma censurata nel definire l’IVA intangibile all’interno delle procedure alternative alla liquidazione prevista dalla legge n. 3 del 2012.

13.– La differenza di disciplina che oggi caratterizza il concordato preventivo e l’accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tale da concretare l’addotta violazione dell’art. 3 Cost.

In particolare, le modifiche da ultimo citate, innovando solo in relazione alla disciplina del concordato preventivo, hanno determinato quella discrasia di sistema che in origine il legislatore aveva inteso evitare ricostruendo il contenuto della norma dettata per il sovraindebitamento del debitore non fallibile in termini sostanzialmente riproduttivi della disciplina all’epoca vigente dettata dall’art. 182-ter della legge fallimentare.

13.1.– Disparità, questa, che tocca in primo luogo i debitori interessati dalle procedure in questione, giacché non v’è motivo per trattare diversamente, sotto questo profilo, i debitori legittimati ad avvalersi della procedura di concordato preventivo in quanto assoggettabili a fallimento: la ragione di fondo che giustifica la falcidia dell’IVA, al pari di quella di tutte le altre poste di credito privilegiate e tributarie, non può porsi in termini differenziati per tutte le categorie di debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria. E ciò a prescindere dal tipo di attività esercitata, imprenditoriale o no, nonché dalle dimensioni di tale attività ed all’incidenza economica che ad esse si correla, trattandosi di elementi indifferenti rispetto all’obiettivo perseguito dalle relative procedure di definizione della crisi.

Semmai, sotto quest’ultimo versante, l’ordinamento dovrebbe dare il giusto rilievo al fatto che l’intera normativa dettata in tema di sovraindebitamento è stata costruita in termini di beneficio riconosciuto a tale vasta categoria di debitori, che non raramente maturano la relativa esposizione in una posizione di debolezza o comunque di asimmetria negoziale con i titolari delle relative poste creditorie.

13.2.– Del resto, la differenza di trattamento sottolineata dal rimettente, trova conferma inequivoca nella normativa prevista per gli imprenditori agricoli gravemente indebitati.

Questi ultimi, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono legittimati ad avvalersi degli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall’art. 182-bis della legge fallimentare, ai quali risulta estesa l’applicabilità del successivo art. 182-ter della legge fallimentare, con conseguente possibile falcidiabilità dei debiti tributari, compresa l’IVA.

Al contempo gli stessi soggetti possono attivare anche l’accordo di composizione della crisi oggetto della odierna censura (art. 7, comma 2-bis, della legge n. 3 del 2012), rispetto al quale, tuttavia, la norma censurata impone il divieto di falcidia dell’IVA.

A fronte dunque di una situazione oggettiva sostanzialmente simile (perché il sovraindebitamento non si distanzia in termini decisivi dai concetti di crisi e insolvenza che legittimano lo strumento di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare), gli stessi soggetti possono o no avvalersi della falcidia IVA a seconda della procedura che scelgono di attivare.

13.3.– Piuttosto, la ragionevole sostenibilità della differenza di trattamento in questione va misurata guardando alla ratio sottesa al divieto di falcidia dell’IVA; ratio, come più volte ribadito, ascritta alla ritenuta indisponibilità del relativo gettito da parte del legislatore interno, siccome assertivamente imposta dal diritto dell’Unione europea.

Siffatto assunto di partenza, tuttavia, è stato decisamente posto in discussione dalla più volte richiamata sentenza Degano Trasporti sas con considerazioni che, seppur rivolte alla disciplina del concordato preventivo (nel suo assetto antecedente alla riforma apportata dalla legge n. 232 del 2016), possono trasporsi in direzione della norma censurata, considerate le più volte rimarcate affinità che connotano le due procedure di riferimento: una volta chiarito che la normativa euro unitaria non impone sempre e comunque l’integrale riscossione della risorsa, anche nell’accordo di composizione della crisi previsto dalla legge n. 3 del 2012 perde coerenza quel giudizio di intangibilità del credito IVA che, in origine, ha rappresentato la ratio del divieto di falcidia della relativa pretesa tributaria.

Di qui l’attuale ingiustificata dissonanza di disciplina che sussiste, in parte qua, tra le due procedure, non essendovi motivi che, secondo il canore della ragionevolezza, legittimino il trattamento differenziato cui risultano assoggettati i debitori non fallibili rispetto a quelli che possono accedere al concordato preventivo.

13.4.– L’attuale assetto normativo, inoltre, crea diseguaglianze ingiustificate a caduta anche con riferimento agli stessi creditori che partecipano all’accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile.

Se per un verso – come evidenziato anche da questa Corte con la sentenza n. 225 del 2014 – prima di tale assetto, era l’indisponibilità dell’IVA, determinata dalla riconducibilità del tributo alle risorse proprie dell’Unione europea, che finiva per porre questa imposta in una posizione di assoluta intangibilità rispetto a tutte le altre voci di credito privilegiate (le quali, anche se di rango poziore, finivano per risultare posposte a siffatta pretesa tributaria); per altro verso, oggi, a seguito del richiamato orientamento della CGUE, tale situazione di preferenza non ha più ragion d’essere.

13.5.– Né pare che la violazione dell’art. 3 Cost. possa ritenersi esclusa muovendo dall’assunto in forza del quale la regola della falcidiabilità dell’IVA, ora ricavabile dall’art. 182-ter della legge fallimentare, costituirebbe un beneficio accordato ai debitori fallibili in deroga al principio generale dell’indisponibilità della obbligazione tributaria. Ciò al fine di richiamare, in ragione di tale condizione presupposta, la giurisprudenza di questa Corte in forza della quale un trattamento diverso di situazioni analoghe non è di per sé illegittimo allorquando quello più favorevole, evocato quale momento di comparazione nell’ottica della denunziata disparita di trattamento, assuma i caratteri della eccezionalità (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 177 e n. 153 del 2017 e n. 111 del 2016).

13.5.1.– Tale assunto non è condivisibile.

Non convince l’affermazione di principio che assegna natura eccezionale alla regola della falcidiabilità dell’IVA, attualmente prevista dall’art. 182-ter della legge fallimentare, anche in sede di concordato preventivo (sul punto, le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 760 del 2017 in “Finanza & Fisco” n. 32/2016, pag. 2307 e n. 26988 del 2016).

A ben vedere tale ultima disposizione non prevede letteralmente la possibilità di procedere ad una soddisfazione parziale dell’IVA; piuttosto, non replica più l’originale divieto di falcidia previsto, tra gli altri, per tale tributo, in un quadro di generale falcidiabilità dei crediti tributari, chirografari e privilegiati.

L’art. 182-ter della legge fallimentare non detta, dunque, una specifica regola che possa, in via di eccezione, derogare ad un principio generale. Costituisce, per contro, diretta espressione di una indicazione generale, altro non rappresentando che una diretta declinazione, in relazione alle pretese tributarie, della regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, prevista dall’art. 160, comma 2, della stessa legge in tema di concordato preventivo. Principio, quest’ultimo, che, come già rimarcato, deve ritenersi espressione tipica delle procedure concorsuali, maggiori o minori, con finalità esdebitatoria, tanto da risultare replicato anche per gli strumenti di definizione anticipata delle situazioni di sovraindebitamento prevista dalla legge n. 3 del 2012.

14.Di qui la fondatezza della questione posta in riferimento all’art. 3 Cost. Resta assorbita la censura riferita all’art. 97 Cost.

15.– L’accoglimento della questione porta, in coerenza, all’ablazione delle parole «all’imposta sul valore aggiunto» dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 7 della legge n. 3 del 2012.

 

Per Questi Motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all’imposta sul valore aggiunto».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

 

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore

 

Roberto MILANA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2019.

 

 




Liquidazione IVA di gruppo: esclusa l’applicazione ai soggetti residenti in Paesi extra UE

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo non può essere utilizzata da soggetti residenti in Paesi extra Ue. Con il principio di diritto n. 24 del 19 novembre 2019 (di seguito riportato), l’Agenzia delle Entrate statuisce la non estensibilità delle istruzioni, impartite con la risoluzione n. 22/2005, nelle quali è stato chiarito che tale procedura di liquidazione trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, sempreché in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e identificati ai fini Iva in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

Si ricorda che la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, è una forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi IVA, disciplinata dall’articolo 73 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come da ultimo novellato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017. Tale procedura consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo.

Per ciò che attiene all’individuazione del profilo soggettivo di applicazione di tali procedura, l’articolo 2, comma 1, del D.M. 13 dicembre 1979, stabilisce che «si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto». Alla procedura in parola possono accedere anche società residenti in altri Stati UE, a condizione che il soggetto non residente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 e che lo stesso sia identificato ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, con un rappresentante fiscale ai fini IVA ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del citato decreto).

Ciò detto, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la procedura in parola, si ricorda, ancora, che l’articolo 1, comma 27, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha modificato, in un’ottica di semplificazione, l’articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che «l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione».

 

Il testo del principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 19 novembre 2019

 

OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione IVA di gruppo per società – Esclusione dei soggetti residenti in Paesi extra UE – Affermazione – Art. 73, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 2 del DM 13/12/1979, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del DM 13/02/2017

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, disciplinata dall’articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e dalle disposizioni applicative di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1979, rappresenta un istituto di matrice comunitaria che trova fondamento nell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva n. 77/388/CEE, poi trasfuso nell’articolo 11 della direttiva n. 2006/112/CE. L’ambito soggettivo di applicazione della procedura in esame è individuato dall’articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 13 febbraio 2017. Con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal citato D.M. ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 o mediante identificazione diretta ai sensi del successivo articolo 35-ter). Tale interpretazione si è resa necessaria “al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell’IVA di gruppo con il diritto comunitario”, con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione. La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra UE che, pertanto, non possono accedere alla liquidazione IVA di gruppo.

 




Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment): pubblicati gli elenchi 2020

Pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, gli elenchi per il 2020 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2017, pag. 2284).

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).

Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

 

Cos’è lo split payment

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore

 

Professionisti e split payment

Si ricorda che l’articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1266), ha previsto l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel dettaglio è stato introdotto un comma 1-sexies al citato articolo 17-ter, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di split payment non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell’articolo 17-ter se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d’acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria). Le  norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

 

Legislazione

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

 

Prassi

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018




Fatture elettroniche e corrispettivi telematici. L’Agenzia delle entrate mette nero su bianco le modalità di certificazione delle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

In tema di certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi, per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo possibile utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”. In tale evenienza, come già chiarito in altre occasioni (cfr. risposta ad interpello n. 419 pubblicata il 23 ottobre 2019), confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all’Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente. Quanto, all’ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale quanto sopra già chiarito, nel senso che ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti che arrivano con la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 486 del 14 novembre 2019.

Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 486 del 14 novembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi

Link al testo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 419 del 23 ottobre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – Pagamento con buoni pasto (ticket restaurant) di cui al Decreto 7 giugno 2017, n. 122.
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite ticket restaurant e gestire il rischio di un’incongruenza da “corrispettivi non riscossi” sul versamento dell’IVA dovuta.

 




Tardiva e-fatturazione. Applicabile il cumulo giuridico ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97 in alternativa al ravvedimento

All’omessa o tardiva emissione di più e-fatture applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/97. Mentre è impossibile applicare il suddetto cumulo per il computo delle sanzioni ridotte per il ravvedimento operoso della mancata (o tardiva) emissione di più fatture nei termini legislativamente previsti. In pratica, confermato il principio secondo cui ai fini del ravvedimento le singole violazioni non possono essere cumulate giuridicamente, ma devono essere definite singolarmente.

Per comprendere appieno la portata principio n. 23 del 11 novembre 2019 (di seguito riportato), nel quale è stata statuita l’applicabilità del cd. cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Concorso di violazioni e continuazione), occorre preliminarmente rilevare, che nella sintetica argomentazione motivazionale adottata dall’Agenzia delle entrate viene espressamente richiamato il paragrafo 2.1 del capitolo secondo della circolare ministeriale n. 23/E del 25 gennaio 1999 (in “Finanza & Fisco” n. 5/99, pag. 558).

Pertanto, nel principio si fa il riferimento alle importanti precisazioni, sul rapporto intercorrente tra l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1992 – richiamato dall’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 – e l’art. 12 del D.Lgs. n. 472 che disciplina il concorso di violazioni e la continuazione, impartite dall’allora Ministero delle Finanze in relazione al comma 2 del citato art. 12, secondo cui è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, «chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo». In particolare, sembra farsi riferimento ai precisi chiarimenti secondo cui “la norma appena citata può trovare applicazione nei casi di ripetute omesse fatturazioni e/o registrazioni commesse dallo stesso soggetto sia quando a tali violazioni non faccia seguito l’infedele dichiarazione (ipotesi di progressione che tende a pregiudicare la determinazione dell’imponibile) sia quando alla mancata fatturazione e/o registrazione segua l’infedele dichiarazione (progressione che pregiudica la determinazione dell’imponibile). Tutto ciò purché la progressione non sia interrotta dalla constatazione della violazione, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 12”.

Dunque, l’Amministrazione finanziaria, attraverso il citato rinvio, ha sostanzialmente esteso il cumulo giuridico delle sanzioni anche nelle ipotesi di tardiva/fatturazione elettronica che abbiano inciso sulla corretta liquidazione del tributo, a nulla rilevando sia la natura sostanziale delle violazioni, sia la natura proporzionale delle sanzioni.

Si è dell’avviso, che il principio in esame ha correttamente interpretato la normativa relativa al cumulo giuridico. La posizione, del tutto logica e corretta, di andare oltre all’ipotesi «di violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo» che pacificamente configurano un’ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni formali, alla quale si applica il cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997 delle sanzioni, (aumentando di 1/4 la sanzione prevista per la violazione più grave), non può che essere salutata con favore.

Il testo del principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 11 novembre 2019

OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni sostanziali – Diverse violazioni “riunibili” in ragione della loro progressione – Violazioni in materia fatturazione – Omessa (o tardiva fatturazione) o registrazione di operazioni imponibili – Caso di specie – Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SdI – Vincolo della progressione delle violazioni – Configurabilità – Cumulo giuridico delle sanzioni per più violazioni tra loro connesse – Possibilità – Ravvedimento operoso e cumulo giuridico – Alternatività dei due istituti – Affermazione – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SANZIONI TRIBUTARIE – Concorso di violazioni e violazioni continuate – Pluralità di violazioni – Violazioni formali della stessa disposizione di legge – Violazioni in materia fatturazione – Tardiva fatturazione per lo scarto dallo SdI di lotto di fatture elettroniche – Caso di specie –  Violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA Configurabilità di un’ipotesi di concorso materiale omogeneo di violazioni di natura formale – Applicazione del cumulo giuridico – Possibilità – Art. 1, comma 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Art. 10-bis, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 – Art. 6, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Art. 12, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

Secondo quanto precisato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 – attuativo dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 – da ultimo aggiornato con il successivo provvedimento prot. n. 164664 del 30 maggio 2019, «La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse» (cfr. il paragrafo 2.4).

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento [cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1 (n.d.r del capitolo secondo, in “Finanza & Fisco” n. 5/99, pag. 558)] – comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997, rubricato: «Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto», ossia, per ciascuna violazione:

  • «fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).

Troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’articolo 13 del medesimo D.Lgs. (c.d. “ravvedimento operoso”).

Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019), tramite l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997):

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile (si veda la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, par.4 in “Finanza & Fisco” n. 18/2019, pag. 786).

 

 

 




Appalti e subappalti e altri contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto. Il Fisco arruola forzatamente i committenti per tutelare l’Erario nei confronti degli omessi versamenti di ritenute ed IVA

Obbligo per il committente al versamento delle ritenute

L’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, reca una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute, in particolare disponendo l’obbligo per il committente al versamento delle ritenute (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio. L’articolo estende, inoltre, l‘inversione contabile in materia di IVA (c.d. reverse charge) di cui all’articolo 17, comma sesto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Come evidenziato dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2020 la disposizione intende contrastare l’illecita somministrazione di manodopera in quanto attraverso la costituzione di false cooperative e false imprese, i soggetti coinvolti nelle frodi evitano di assumere manodopera interna delegando il reperimento delle risorse a finte società affidatarie che aggirano le norme contrattuali, evadono l’IVA e non procedono al versamento delle ritenute operate sui redditi dei lavoratori. Le finte cooperative e le finte imprese interposte non versano le ritenute sui redditi dei lavoratori e l’IVA e conseguentemente possono realizzare l’attività economica a un costo inferiore a quello che verrebbe sostenuto dal committente. La circostanza che i soggetti interposti non siano patrimonializzati e dunque non aggredibili con la riscossione coattiva comporta l’impossibilità dell’Amministrazione finanziaria di recuperare le risorse finanziarie sottratte illecitamente.

Introdotto un regime di “accentramento” del versamento delle ritenute fiscali sui lavoratori impiegati in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio

La novella normativa, al comma 1 introduce l’articolo 17-bis nel corpo del decreto legislativo n. 241 del 1997, al fine di tutelare, “l’erario nei confronti dell’omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell’esecuzione di opere e servizi, introducendo un meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall’omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all’impresa affidataria del lavoro”. (Così, relazione illustrativa).

Di seguito, si illustrano le disposizioni del nuovo articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In primo luogo, il comma 1 dell’articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte dirette) che affida il compimento di un’opera o di un servizio ad un’impresa è tenuto al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, sulle addizionali regionali e comunali, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Si evidenzia che la disposizione non solo non modifica la disciplina prevista dall’articolo 29 del D.Lgs. 276 del 2003 in materia di appalto (in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi), ma anzi ha un ambito applicativo, sia oggettivo che soggettivo, più esteso.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, “l’ambito di applicazione è più esteso rispetto a quello previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 per due ordini di ragioni. In primo luogo l’ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice (rilevando, tuttavia, che parte della giurisprudenza ha inteso estendere a tali contratti anche l’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003). In secondo luogo, la norma non si applica nei confronti dei soli committenti “imprenditori” con la conseguenza che anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati viene imposto il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici. Con riferimento ai soggetti giuridici, la norma non include tra i committenti tenuti per conto degli appaltatori e subappaltatori al versamento delle ritenute i soggetti non residenti e i soggetti che si presumono residenti ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell’articolo 73 comma 5-bis del TUIR, in quanto si ritiene che in tali casi lo spostamento dell’obbligo di versamento dal datore di lavoro al committente non fornisca maggiore tutela degli interessi erariali”.

A tal proposito si evidenzia che nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, successivamente divenuto decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, si segnalava in proposito all’abrogazione dell’articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sulla responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore del versamento all’erario delle ritenute fiscali che tale disciplina, “pur perseguendo l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, ha previsto oneri amministrativi sulle imprese che si sono rivelati non proporzionati rispetto all’esigenza di contrastare i fenomeni di frode e di evasione fiscale riscontrati nell’esperienza operativa da parte di coloro che utilizzano lavoratori in nero”. (vedi: http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0099bis_F001.pdf&leg=XVII#pagemode=none)

Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis specifica che l’obbligo di versamento riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici (nel corso di durata del contratto) sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Il comma 3 dispone che l’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

Il comma 4 prevede che il committente che ha ricevuto le somme necessarie all’effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il termine previsto, ovvero entro il giorno sedici del mese di scadenza (articolo 18 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Il comma 5 introduce l’obbligo per le imprese appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici di trasmettere al committente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento i dati necessari per il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate.

In particolare, le imprese devono trasmettere tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  • tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
  • i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del precedente comma 3.

Il comma 6 prevede che se entro la data prevista per il bonifico l’impresa appaltatrice o affidataria vanta crediti per corrispettivi verso l’impresa committente, alla comunicazione può allegare la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme dovute (anche dalle subappaltatrici) con tali corrispettivi. La disposizione chiarisce, inoltre, che, il committente deve procedere comunque al versamento con le modalità previste al comma 4, ovvero senza compensazione con proprie posizioni creditorie.

Il comma 7 specifica i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione. La responsabilità è delle imprese appaltatrici/subappaltatrici quando:

  • non hanno provveduto all’esecuzione del versamento al committente entro il termine di 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento di cui al comma 3;
  • non hanno trasmesso la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme dovute di cui al comma 6;
  • non hanno trasmesso i dati previsti al richiamato comma 5.

Il comma 8 specifica invece i casi di responsabilità del committente. Il committente è responsabile se non versa quanto ricevuto nei termini ovvero se non versa le ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici. La responsabilità è quantificata entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti nel termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data. La responsabilità è integrale nel caso in cui i committenti non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Il comma 9 dispone che nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine previsto e con le modalità indicate i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine o non inviino la richiesta di compensazione, ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio, dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi è preclusa comunque all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Il comma 10 del nuovo articolo 17-bis stabilisce che laddove entro 90 giorni dal termine di previsto al comma 3, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici effettuino il versamento al committente o richiedano la compensazione e trasmettano i dati richiesti, il committente procede al versamento delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Il comma 11 del nuovo articolo 17-bis prevede l’obbligo per il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici di comunicare entro 5 giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento. Qualora le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso, non hanno ricevuto comunicazione dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, esse comunicano l’inadempimento all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei loro confronti.

Il comma 12 del nuovo articolo 17-bis disciplina i requisiti necessari affinché le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute. Tali imprese possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le procedure previste, comunicando al committente tale opzione entro 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento ed allegando una certificazione dei requisiti richiesti, qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, contemporaneamente:

  • risultino in attività da almeno 5 anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Il comma 13 del nuovo articolo 17-bis stabilisce che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in esame la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate mediante canali telematici e l’autenticità della stessa è riscontrabile dal committente mediante un apposito servizio telematico messo a disposizione sempre dall’Agenzia delle entrate.

Il comma 14 del nuovo articolo 17-bis rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, le modalità per il rilascio ed il riscontro della certificazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative alla posta elettronica certificata, che consentano anche il tempestivo riscontro degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 15 del nuovo articolo 17-bis esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Il comma 16 del nuovo articolo 17-bis dispone che il soggetto obbligato al versamento in base alle disposizioni di cui all’ articolo in esame che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

Il comma 17 del nuovo articolo 17-bis stabilisce inoltre che chiunque non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, come previsto dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate.

Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 prevede che le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Reverse charge nei contratti di appalto e simili caratterizzati da un consistente utilizzo di manodopera

Il comma 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  inserisce una nuova lettera (a-quinquies)) all’articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in cui sono riportate le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia applica il meccanismo dell’inversione contabile detto reverse charge.

Nel dettaglio, la nuova lettera a-quinquies dell’articolo 17, comma sesto, del D.P.R. n. 633/1972, n. 633 estende l’inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive ovvero tutti i settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

La norma pertanto aggiunge le prestazioni d’opera alle operazioni a cui è già prevista l’applicazione dell’inversione contabile quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia. Ne consegue che le prestazioni d’ opera soggette a IVA verranno fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’IVA e di conseguenza il committente integrerà la fattura dell’imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e quindi portandola in detrazione se spettante.

La norma prevede, infine, che l’inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggette al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo n.276 del 2003.

Il comma 4 dell’articolo in esame specifica che l’efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, che prevede, tra l’altro, che il Consiglio deliberando all’unanimità su proposta della Commissione può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.




Lotteria degli scontrini, stabilite le regole per l’invio dei dati per le estrazioni e le modalità di dialogo tra registratori telematici e Agenzia

Definite le istruzioni per l’invio dei dati degli scontrini che parteciperanno alla lotteria da parte degli operatori che, dal 1° gennaio 2020, comunicheranno i corrispettivi tramite i nuovi registratori telematici o la procedura web delle Entrate.

Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 31 ottobre 2019, prot. n. 739122/2019 indicate le modalità tecniche per la trasmissione delle informazioni contenute sugli scontrini e specificate le caratteristiche del file generato dal registratore telematico. Esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.

Strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per la lotteria degli scontrini (Legge n. 232/2016). In particolare, nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”. Fino al 30 giugno 2020 non possono “partecipare” alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.

“Scontrini” validi per la lotteria

I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. Infatti, per poter partecipare all’estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all’esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.

Ok dal Garante Trattamento

I dati acquisiti dall’Agenzia delle entrate saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione come preventivamente concordato con il Garante della protezione dei dati personali.

Il perimetro dei registratori telematici

Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante registratore telematico (RT, un registratore di cassa che può connettersi a internet), oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida – pdf disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia comunica”, l’area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici” oppure le clip presenti sul canale YouTube “Entrate in video”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019)




Adesione servizio di consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019

L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha aggiunto i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevedendo che «i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi», e disponendo un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle suddette fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Pertanto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni del citato articolo 14 del decreto legge n. 124 del 2019 e considerata la necessità di definire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019, prot. n. 738239, ampliando/prorogando il periodo transitorio, prevista la possibilità di effettuare l’adesione servizio di Consultazione delle fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

In pratica, gli operatori IVA o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre 2019.

 

Si ricorda che la modifica introdotta dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, consente la possibilità di utilizzare il patrimonio informativo contenuto nei file XML delle fatture elettroniche (e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/72) per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo di Finanza dal D.Lgs. n. 68 del 2001, potenziando l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale. Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all’intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

 

Il testo aggiornato del punto 8-ter “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio” del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019.

«8-ter – Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 20 dicembre 2019), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati. Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, al termine del periodo transitorio saranno rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute. La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici comporta la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l’adesione.».




Liquidazione IVA di gruppo e versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa: il credito annuale non può essere riportato né compensato in via verticale se fondato su versamenti non ancora eseguiti, ma emerge solo con il pagamento delle rate

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 449 del 30 ottobre 2019 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Liquidazione IVA di gruppo – Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa – Effetti sul credito annuale – Articolo 73, comma 3, del DPR 26/10/1972, n. 633 – Articolo 54-bis DPR 26/10/1972, n. 633.

La risposta ad interpello prende in esame il caso della controllante che, nell’ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo, ha omesso il versamento del debito emerso nel primo trimestre 2018, successivamente oggetto di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con pagamento rateizzato in cinque anni. In presenza, nel quarto trimestre 2018, di un credito IVA di gruppo derivante dal trasferimento di eccedenze della controllata, la società istante chiede se tale credito possa essere riportato al periodo successivo e utilizzato in compensazione interna o “verticale”, nonostante l’omesso versamento del debito periodico precedente.

L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’obbligo di versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche e dal meccanismo di determinazione del credito annuale di cui all’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In coerenza con tale assetto, il documento chiarisce che, nella dichiarazione annuale IVA e, per quanto qui rileva, nel quadro VW relativo all’IVA di gruppo, il credito annuale non può essere determinato tenendo conto di versamenti periodici omessi, ancorché oggetto di rateazione a seguito di controllo automatizzato. Rileva esclusivamente l’IVA periodica effettivamente versata, comprensiva della sola quota d’imposta corrisposta entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario della stessa.

L’Agenzia respinge, quindi, tutte le soluzioni prospettate dall’istante, compresa l’indicazione nella dichiarazione annuale dell’intero importo contestato pur in presenza del pagamento di sole due rate, nonché l’utilizzo del credito nelle comunicazioni periodiche del 2019 in assenza di effettivo emergere del medesimo in dichiarazione.

Punto centrale della risposta:

“In buona sostanza, nell’ipotesi di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.”

Sul piano operativo, la risposta conferma una lettura rigorosa del rapporto tra omesso versamento periodico e formazione del credito annuale: il contribuente non può anticipare, in sede dichiarativa o nelle liquidazioni successive, l’utilizzo di un credito che presuppone versamenti ancora non effettuati. Il credito emergerà soltanto progressivamente, negli anni corrispondenti al piano di rateazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione annuale di ciascun periodo di riferimento. Il chiarimento assume rilievo sistematico perché esclude che il diritto alla detrazione possa tradursi, in simili fattispecie, in una immediata compensazione interna svincolata dall’effettivo assolvimento dell’imposta periodica omessa.




Cessazione d’ufficio della partita IVA e cancellazione dal Vies: inibita la compensazione

 

L’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (di seguito riportato) modifica l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione dei crediti, inserendo tre nuovi commi (2-quater, 2-quinquies e 2-sexies) per inibire della facoltà di compensazione dei crediti di cui appaiono formalmente titolari i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. La disposizione, “intende contrastare l’abuso del meccanismo degli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA, subordinando a specifiche verifiche l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta (Così, sintesi delle misure di contrasto all’evasione e alle frodi a cura del Mef).

In particolare, l’articolo in esame dispone che, in deroga alla generale previsione ex articolo 8 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione,  per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del citato provvedimento, della compensazione dei crediti (comma 2-quater dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) ha dettato le regole per la chiusura delle partite IVA e per l’esclusione dalla banca dati VIES in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento stabilisce le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall’Agenzia per verificare l’esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini IVA e per individuare le eventuali frodi. Nel dettaglio, previsto che entro sei mesi dall’attribuzione della partita IVA o dall’iscrizione al VIES (la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie) l’Agenzia delle Entrate valuta l’eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell’analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell’attribuzione della partita IVA o dell’iscrizione al VIES.  Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l’Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal VIES. L’esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l’operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel VIES.

A tali contribuenti, come anticipato, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall’importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento. Il comma prosegue stabilendo inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. A questo proposito, nella relazione illustrativa ha evidenziato che “i predetti crediti possono pertanto essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso da parte del contribuente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, quali l’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva, con ciò consentendo un più efficace presidio da parte dell’Amministrazione finanziaria, motivato in ragione dei rilevanti profili di frode che hanno determinato l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

Il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che anche i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (cancellazione dal Vies) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA. Detta inibizione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Si ricorda che in base al citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 12/2017, pag. 946) che fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, nel caso in cui, dai controlli venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l’ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita IVA nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

Il comma 2-sexies dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

 

Il testo dell’articolo 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante: «disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»

 

Art. 2
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

 

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

«2-quater. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (1), è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.».

 


Nota (1)

 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

 

Art. 35, comma 15-bis

Disposizione regolamentare concernente
le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività

 

15-bis. L’attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l’eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell’attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima. (I periodi da «Gli Uffici, avvalendosi» fino a «dalla banca dati medesima.» sono stati aggiunti dall’art. 22, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175. Comma aggiunto dall’art. 37, comma 18, del DL 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L 04/08/2006, n. 248. Tale disposizioni si applica alle richieste di attribuzione del numero di partita IVA effettuate a decorrere dal 01.11.2006)

 




Aggiornato il software di compilazione della Fattura Elettronica

Rilasciata una nuova versione del Software di compilazione della Fattura Elettronica (Versione: 2.0.4 del 07/10/2019).

La procedura Compilazione Fattura Elettronica (FEL18) può essere utilizzato da tutti gli operatori IVA per predisporre le fatture elettroniche nel formato (XML) da inviare – attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) – ai propri clienti.

La procedura Compilazione Fattura Elettronica è un software stand alone installabile su PC: le informazioni tecniche sul prodotto e quelle per l’installazione sono presenti nella sezione “software” dell’area Fatture e Corrispettivi del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In particolare il  software consente di predisporre le diverse tipologie di fattura elettronica (Ordinaria, Semplificata e PA) e permette di lavorare anche in assenza di una connessione ad internet: una volta terminata la predisposizione della fattura e salvato il file sul proprio computer, l’utente potrà collegarsi alla rete e trasmettere il file della fattura elettronica effettuando l’upload del file con l’apposita funzionalità “Trasmissione” della sezione “Fatturazione elettronica” presente nel Portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero utilizzando uno dei canali tradizionali previsti dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (PEC o canale telematico Web Service o FTP).

A termine della predisposizione della fattura, la procedura genererà il file (XML) da inviare tramite PEC ovvero mediante il servizio di trasmissione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero mediante canali telematici (web server o FTP) pre-accreditati al SdI.

Le modifiche introdotte nella nuova versione (2.0.4 del 07/10/2019);

  • se il “Codice Destinatario” risulta valorizzato con codice di default0000000’, la PEC inserita non potrà essere una delle caselle PEC di funzionamento del SdI;
  • aggiunta la possibilità di inserimento di un “Codice Destinatario” con valore “XXXXXXX” per la comunicazione dei dati di fatture emesse esclusivamente verso soggetti non residenti;
  • aggiunta del codice “OO” alla lista dei codici nazione previsti nel campo “IdPaese” e possibilità di aggiunta del codice univoco del contratto nel campo “IdCodice”, al fine di gestire i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 con mancanza del codice fiscale del cliente;
  • in presenza di un formato trasmissione FPA12 non è più consentito l’utilizzo di un codice destinatario valorizzato a “999999”;
  • innalzamento (da 50 a 100) del numero massimo di linee di dettaglio ammesse dall’ applicazione.

Link per scaricare la relativa Guida

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019
Testo coordinato – pdf

 




Consultazione delle fatture elettroniche. Adesione entro il prossimo 31 ottobre 2019

 

Online, sul portale Fatture e corrispettivi, la funzionalità che consente agli operatori Iva di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Stessa opportunità anche per i consumatori finali, che possono sottoscrivere l’adesione al servizio all’interno dell’area riservata di Fisconline. Per accedere al proprio archivio di e-fatture trasmesse fin dal 1° gennaio 2019 è necessario aderire al servizio di consultazione entro il prossimo 31 ottobre 2019.

Come aderire

Come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modifiche, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito che consente agli operatori IVA e ai loro intermediari delegati di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche, o dei loro duplicati informatici, emesse e ricevute. Stesso servizio anche per i consumatori finali, che potranno così visualizzare in qualsiasi momento le proprie e-fatture ricevute. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate: gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all’interno del portale Fatture e corrispettivi, anche tramite un intermediario delegato; quest’ultimo ha a disposizione anche un servizio di adesione “massiva” nel caso in cui debba operare per diversi clienti. I consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.

Quali e-fatture si possono vedere e scaricare

Se l’ok viene comunicato entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno successivo all’adesione saranno consultabili tutte le e-fatture emesse e ricevute fin dal 1° gennaio 2019. Per i soli consumatori finali, le e-fatture ricevute saranno visualizzabili dal 1° novembre. Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione. Sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture emesse e ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso. 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019», pubblicato il 31.05.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dal provvedimento del 21 dicembre 2018 e dai provvedimenti del 29 aprile e del 30 maggio 2019
Testo coordinato – pdf

 

(Link al sito web: https://www.agenziaentrate.gov.it)

 

 




Emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi “ordinari”. Possibile alla fine dal mese con invio allo Sdi entro 12 giorni

Possibile emettere una unica fattura mensile “riepilogativa”, di tutte le note di riconsegna in conto lavoro, per prestazioni di servizi non ancora pagate, emesse nel corso dello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente italiano, riportando nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura elettronica la data di fine mese.

In pratica, utilizzando le parole dell’Agenzia delle Entrate contenute nella risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019 “in presenza di una fattura che documenta più prestazioni di servizi rese nel mese, il momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file fattura”.

Ad esempio, “quindi:

  • 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
  • 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
  • 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
  • 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica (n.d.r. immediata riepilogativa”), esponendo, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento.

Così, riprendendo l’esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019)”.

Ne deriva, in base alle istruzioni operative sopra riportate, che anche le fatture elettroniche per servizi resi a soggetti passivi nazionali emesse prima del pagamento del servizio possono essere inviate allo Sdi entro 12 giorni dalla data della fattura.

Infatti, conclude l’Agenzia, “considerato che nel caso prospettato dall’istante non vi è evidenza di prestazioni, periodiche/continuative o meno, rese nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia ed il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura (nella specie non prima di trenta giorni dalla stessa), non è esatto parlare di fatturazione differita.

Peraltro l’Agenzia, nell’evidenziare, come anticipato, che la procedura sopra descritta non può riferirsi alla fattura differita in senso proprio, precisa ad abundantiam che nella “vera” fatturazione differita “è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019”. Questo, perché, in deroga alle regole previste per la fattura immediata, il contribuente può avvalersi della fatturazione differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72.

Al tal proposito, viene rilevato come le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Tale momento coincide:

a) in generale, con il «pagamento del corrispettivo» (cfr. l’articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto IVA);

b) per le prestazioni indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, del decreto IVA – a mente del quale «Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza socialee sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti del Terzo settore di natura non commerciale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici» – con «il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese» (cfr. l’articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA);

c) per le prestazioni, c.d. “generiche”, diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto IVA, «rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito», con «il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi» (si veda l’articolo 6, comma 6, del decreto IVA).

Fermo restando che, «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento» (così l’articolo 6, comma 4, del medesimo decreto IVA).

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019, con oggetto: Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 389 del 24 settembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioniFatturazione elettronicaPrestazioni di serviziEmissione di unica fattura mensile riepilogativa – Modalità – Articolo 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 21, comma 2, lettera g-bis), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. È attivo il canale telematico per il primo invio

I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati entro il 31 ottobre 2019

 

 

Le istruzioni pubblicate nel sito dell’Agenzia delle entrate

Vendita a distanza di beni

Gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019, in attuazione prevista dall’articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, o “decreto crescita” (in “Finanza & Fisco” n. 19-20/2019, pag. 906), il quale impone ai soggetti che gestiscono i marketplace la trasmissione, con cadenza trimestrale, di comunicare una serie di dati relativi ai fornitori per le annualità 2019 e 2020.

Quando e come inviare la comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Il primo invio deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019. I soggetti non residenti per trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

I soggetti obbligati alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L’invio dei dati dovrà essere effettuato utilizzando gli specifici prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Utilizzo, trattamento e sicurezza dei dati

Le informazioni pervenute all’Anagrafe Tributaria tramite i canali telematici dell’Agenzia sono utilizzate per controllare e monitorare il volume d’affari delle vendite a distanza di tali beni. Il tutto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. Al riguardo, il trattamento dei dati acquisiti sarà riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono tracciate. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale d’invio del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, grazie all’adozione delle misure relative al controllo degli accessi al sistema e alla cifratura del canale trasmissivo e dei dati. Si ricorda infine, che le informazioni saranno conservate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello dell’invio della comunicazione.

 

Normativa:

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019: «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»




Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L’insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C‑449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l’efficacia ex tunc, l’attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

Come sanare le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate nel dichiarare superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni 83/1998 e 134/2005 sulle quali i contribuenti hanno fatto legittimo affidamento, riguardo alle operazioni effettuate e registrate ad operare in regime di esenzione di IVA in annualità ancora accertabili, statuisce che i contribuenti debbano emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. La maggiore imposta risultante dovrà confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Naturalmente, essendosi modificato, il regime IVA (da esente a imponibile) dell’attività esercitata, tale mutamento, spiega l’Agenzia documento di prassi, comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento ai sensi del citato articolo 26, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Conseguentemente, i contribuenti saranno tenuto a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Infine, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, evidenziato che non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori per le prestazioni effettuate in esenzione precedentemente diffusione della risoluzione in esame.

 

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 2 settembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione dell’imposta alle operazioni poste in essere dalle autoscuole – Lezioni di guida automobilistica impartite da scuola guida – Esenzioni per le prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Spettanza – Esclusione – Art.10, numero 20) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Pubblicato il provvedimento che individua le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati commerciali dei fornitori.




Dal 30 luglio 2019 possibile la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri per gli Esercenti privi di Registratore Telematico

In ottemperanza al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, prot. n. 236086/2019  l’Agenzia ha messo a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi i servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico.

I tre servizi 

Un primo servizio web, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, consente l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.

Un secondo servizio, disponibile sempre online all’interno del portale Fatture e corrispettivi, consente in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con l’indicazione del regime di ventilazione.

Infine una terza soluzione permette l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

I dati da trasmettere sono:

P.IVA esercente
Data del corrispettivo giornaliero
Imponibile totale del corrispettivo giornaliero (al netto di resi/annulli)
Aliquota e Imposta ovvero ventilazione (in tal caso l’importo del corrispettivo sarà al lordo IVA).

Prima di effettuare la prima trasmissione è consigliabile che l’operatore IVA si accrediti in qualità di “esercente” all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”; l’accreditamento può essere effettuato anche da un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98 con delega (comunicata ad Agenzia Entrate) al servizio “Accreditamento e Censimento Dispositivi”

La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche da un intermediario art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.

La trasmissione potrà essere effettuata a partire dal 30.07.2019.

Termini di trasmissione

  • Entro l’ultimo giorno del mese di riferimento (es.: corrispettivi dei giorni di luglio vanno trasmessi entro il 2 settembre).

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Dati dei corrispettivi giornalieri nel periodo transitorio. Tre i servizi dell’Agenzia delle Entrate per l’invio telematico

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019, prot. n. 236086/2019: «Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»

 




Installazione, modifica e manutenzione di ascensori: dal Fisco una guida all’applicazione delle diverse aliquote IVA

 

L’Agenzia delle entrate, con una risposta ad istanza di consulenza giuridica, la numero 18 del 24 luglio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta all’applicazione delle diverse aliquote IVA da applicare all’installazione e alla manutenzione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, alcune delle quali finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche. Di seguito, in sintesi, i chiarimenti forniti.

Aliquote IVA da applicare all’installazione e alla manutenzione di ascensori

Le opere finalizzate all’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa, quale intervento di manutenzione straordinaria, sono soggette, generalmente, ad IVA con l’aliquota del 10 per cento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, compresa l’applicazione del meccanismo del “bene significativo”, quindi con aliquota mista 10%/22%. Tuttavia, in ipotesi di installazione di ascensori, effettuata nell’ambito di contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del citato numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Stessa l’aliquota del 4 per cento si applica in caso di rifacimento o l’adeguamento degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie.

Verifiche degli impianti di sollevamento e degli ascensori esistenti

Esclusa l’applicazione dell’aliquota IVA “super agevolata” del 4% sia per le prestazioni di verifica degli ascensori esistenti periodiche ordinarie, sia per quelle straordinarie tese alla rimozione delle cause che hanno determinato l’eventuale esito negativo della verifica periodica relative agli impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In tal caso si deve applicare l’aliquota del 10 per cento, in quanto sono prestazione riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria. I corrispettivi relativi alle citate verifiche devono essere assoggettati alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in quanto relativi, come anticipato, ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale.

Canoni contrattuali per il pronto intervento anche nelle ore festive o notturne

Con riguardo ai servizi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d’uso di una sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli ascensori, l’Agenzia delle entrate evidenzia che tali servizi non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria. Pertanto, su tali prestazioni, esclusa l’applicabilità dell’IVA del 10 per cento. In tali ipotesi, l’aliquota da applicare è quella ordinaria. Inoltre, atteso che le somme corrisposte dai condomini per i servizi sopra citati, non sono erogate in relazione a interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio, ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’impresa che cura la manutenzione, l’Agenzia della entrate ha statuito che non devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto.

Link al testo alla risposta dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Edilizia – Aliquote IVA – Condominio – Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – Installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa (compreso il caso di appalto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche) – Interventi di modifica degli impianti finalizzati al miglioramento dell’accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote (allargamento della cabina, inserimento di porte automatiche al posto di quelle manuali, miglioramento della precisione di fermata – Esecuzione delle operazioni di verifica di sicurezza richieste dagli enti incaricati dell’espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162 del 1999 – Canoni contrattuali per la disponibilità dell’impresa di manutenzione, a garantire l’intervento anche nelle ore festive o notturne – Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle aliquote IVA e delle ritenute d’acconto sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore – N. 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633 – Art. 7, comma 1, lett. b) della L 23/12/1999 n. 488 – DM 29/12/1999 – Art. 25-ter, del DPR 29/09/1973, n. 60

Per la qualificazione delle diverse categorie di lavori, vedi la circolare del 24 febbraio 1998, n. 57/E (in “Finanza & Fisco” n. 10/98, pag. 1198)

Per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999, vedi la circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E (in “Finanza & Fisco” n. 15/2000, pag. 2099). Riguardo alla disciplina dei beni di valore significativo individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999, vedi la circolare del 12 luglio 2018, n. 15/E (in “Finanza & Fisco” n. 15/2018, pag. 1102)

Sulle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore ai sensi dell’articolo 25-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, vedi: la circolare del 7 febbraio 2007, n. 7/E, al paragrafo 3 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2007, pag. 202), dove è stato precisato che la disposizione normativa in questione “trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d’opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l’assunzione, nei confronti del committente, di un’obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un’opera o servizio, nonché l’assunzione diretta, da parte del prestatore d’opera, del rischio connesso con l’attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.




Dubbi sulla fattura elettronica? Le FAQ dell’Agenzia delle entrate pubblicate il 19 luglio 2019

Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Le FAQ pubblicate il 19 luglio 2019

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021


FAQ n. 62 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Quali sono le modalità di compilazione da parte del cessionario, dell’autofattura relativa all’acquisto di beni contenuti nella tab. A, parte I, effettuato nei confronti di agricoltori esonerati ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/1972?

Risposta

Il cessionario/committente che acquista beni o richiede servizi ad operatori agricoli esonerati ex art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/1972 deve emettere autofattura per conto del cedente/prestatore. Nella procedura web dell’Agenzia delle entrate questa indicazione si effettua selezionando dal menu di spalla a destra la voce soggetto emittente e specificando nel box che si apre immediatamente sotto che il soggetto che emette la fattura è il Cessionario/Committente.

 

Nella sezione de “i miei dati” vanno riportati i dati del cedente/prestatore”, cioè dell’agricoltore esonerato.

Se i beni ceduti sono tra quelli contenuti in Tabella A Parte I allegata al D.P.R. 633/1972, le aliquote IVA da utilizzare sono le percentuali di compensazione che sono contenute nel menù a tendina del box Aliquota IVA.

 

Attenzione: tra le percentuali contrassegnate con la dicitura “Perc. compensazione agricoltura” mancano 4% e 10% perché già presenti tra le aliquote ordinarie.

 


FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

Risposta

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

  • nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
    • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
    • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità);
    • se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” con il medesimo valore riportato nel campo “IdCodice”.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

 


FAQ n.64 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nell’ambito di società che intrattengono rapporti commerciali con paesi al di fuori della zona Euro è comune l’uso di indicare in fattura gli importi in valuta estera (ad es. USD), anche nei confronti di alcuni soggetti stabiliti in Italia ma facenti parte di gruppi multinazionali, specificando – come normativamente richiesto – l’imponibile e l’IVA anche in Euro. In considerazione del fatto che, in base alle specifiche tecniche, il campo 2.1.1.2 <Divisa>, recante il “tipo di valuta utilizzata per l’indicazione degli importi”, può essere valorizzato (con una sola occorrenza) non solo con “EUR” ma anche con valute diverse, si chiede se, ai fini della compilazione di una e- fattura, sia possibile indicare nelle singole righe (e, in particolare, nei campi 2.2.1.9 <PrezzoUnitario>, 2.2.1.11 <PrezzoTotale>, 2.2.2.5. <Imponibile> e 2.2.2.6 <imposta>) i valori espressi in valuta Estera, inserendo il relativo contro-valore in Euro nei campi opzionali (ad esempio nel blocco Blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> ovvero nel Blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>).

 

Risposta

Nel tracciato xml della fattura elettronica (B2B/C, come in quello FATTURAZIONE ELETTRONICAPA) all’interno della sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura, va obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

 

L’art. 21, comma 2, lettera l) del d.P.R. n. 633/72 specifica che “l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro“.

Conseguentemente, se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR”.

Va da se che i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con la divisa indicata (nel caso di fattura nazionali, abbiamo detto euro).

 

 

 

Se si volesse inserire nell’XML, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente:

  • i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa indicata)

 

2.2.1.3 <CodiceArticolo>  

xs:normalizedString

Eventuale codifica dell’articolo (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più codifiche per la medesima riga)  

<0.N>

2.2.1.3.1 <CodiceTipo> xs:normalizedString Indica la tipologia di codice articolo (per esempio, TARIC, CPV, EAN, SSC, …) formato alfanumerico <1.1>
2.2.1.3.2 <CodiceValore>  

xs:normalizedString

Indica il valore del codice articolo corrispondente alla tipologia riportata nell’elemento informativo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo>

formato alfanumerico  

<1.1>

 

  • oppure i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>

 

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> Blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali etc.  

<0.N>

2.2.1.16.1 <TipoDato> xs:normalizedString Codice che identifica la tipologia di informazione formato alfanumerico <1.1>
2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> xs:normalizedString Elemento informativo in cui inserire un valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione di cui all’elemento informativo 2.2.1.16.1 formato alfanumerico  

<0.1>

 

 

2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>

 

 

 

xs:decimal

Elemento informativo in cui inserire un valore numerico riferito alla tipologia di informazione di cui all’elemento informativo 2.2.1.16.1 formato numerico;        i decimali vanno separati dall’intero con il carattere ‘.’ (punto)  

 

 

<0.1>

 

2.2.1.16.4 <RiferimentoData>

 

xs:normalizedString

Elemento informativo in cui inserire una data riferita alla tipologia di informazione di cui all’elemento informativo 2.2.1.16.1 formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: Y YYY-MM-DD  

 

<0.1>

 

Infine, è anche possibile valorizzare il campo “Divisa” con una valuta diversa da Euro ma, per rispettare il dettato normativo dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72:

  • l’operatore dovrà specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in Euro e solo l’importo totale della fattura (che il SdI non controlla) si intenderà in valuta estera
  • gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall’Agenzia delle Entrate in Euro;

 


FAQ n.65 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”)?

Risposta

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 (“TipoDocumento” “TD20”), nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente).

 


FAQ n.66 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Una PA che da anni possiede due codici UNI, uno per l’attività istituzionale ed uno per l’attività commerciale, se si dota di un codice destinatario, quale codice dovrà essere utilizzato per emettere la fattura nei suoi confronti: il codice destinatario insieme al codice UNI di cui è già in possesso? Dovrà creare due codici destinatari, uno per l’attività istituzionale ed uno per l’attività commerciale?

Risposta

Una PA può ricevere fatture esclusivamente attraverso il codice (o i codici) IPA che ha associato ai propri Uffici.

 


FAQ n.67 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un ente non commerciale che eserciti oltre alla attività istituzionale anche una attività commerciale (bar, cinema, ecc.), per poter meglio gestire la propria contabilità separata, può invitare i propri fornitori “istituzionali” ad emettere fattura indicando il solo codice fiscale, facendosi quindi rilasciare copia cartacea della fattura come un “privato” e invitare i propri fornitori “commerciali” ad emettere fattura indicando codice fiscale e partita IVA fornendo loro l’indirizzo telematico (pec o codice destinatario), senza però inserirlo nell’area riservata, in modo da ricevere in formato elettronico solo le fatture “commerciali”? Oppure in presenza sia di codice fiscale sia di partita IVA e quindi di coesistenza di attività commerciale e istituzionale, il contribuente è obbligato a ricevere tutte le fatture in formato elettronico, lasciando a lui l’onere di distinguere quelle commerciali da quelle istituzionali ai  fini della liquidazione IVA? L’ente non commerciale ha l’obbligo di conservazione elettronica delle sole fatture “commerciali” per le quali ha fornito l’indirizzo telematico?

Risposta

È possibile trattare le fatture – per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali – separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla FE, tutte le fatture (sia quelle con partita IVA che quelle con CF numerico dell’ente) saranno comunque consultabili sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il suggerimento è quello di trattare tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

 


FAQ n.68 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

L’attività che è articolata in più punti di consegna (es. supermarket) può avere più codici destinatario?

Risposta

Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.

 


FAQ n.69 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Il Gruppo IVA può chiedere un codice destinatario per ciascuna società aderente al gruppo?

Risposta

Si può avere più canali di ricezione (più PEC o più codici SdI) ma in tal caso l’operatore (unica partita IVA) dovrà valutare di non usare il servizio di “registrazione dell’indirizzo telematico”.

Si ricorda che il Gruppo IVA è un operatore unico ai fini IVA e quindi: le fatture emesse dal Gruppo devono riportare – nella sezione cedente/prestatore – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile; le fatture ricevute dal Gruppo devono riportare – nella sezione cessionario/committente – la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo a cui l’operazione è riferibile.

 


FAQ n.70 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un agente di commercio è obbligato a indicare il numero REA nella fattura? E gli altri esercenti attività d’impresa?

Risposta

Valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la fatturazione elettronica. Il numero REA non è un dato previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

 


FAQ n.71 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In relazione ai dati obbligatori da indicare in fattura, si chiede conferma del fatto che nella fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non sia obbligatoria l’indicazione anche del codice fiscale.

Risposta

Si conferma che nella fattura i campi della sezione cessionario/committente vanno compilati inserendo o la partita IVA oppure il Codice Fiscale che il cliente di volta in volta comunicherà al fornitore (anche se il SdI non scarta il file in cui sono presenti entrambi i valori). Nel caso in cui il cessionario/committente comunichi il solo codice fiscale alfanumerico, pur essendo titolare di partita IVA, è evidente che sta operando l’acquisto del bene/servizio non nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione.

 


FAQ n.72 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD20” o “TD01”?

Risposta

In questo caso il tipo documento da utilizzare è il TD01. I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

 


FAQ n.73 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Siamo una società che opera nel campo sanitario e emettiamo fatture nei confronti di soggetti passivi IVA (nel caso specifico compagnie assicurative) riportando, per esigenze di riscontro contabile, nel campo della descrizione i nominativi dei pazienti per i quali sono state eseguite prestazioni sanitarie. Si chiede di conoscere se per tale fattispecie sussiste l’obbligo di emissione di fattura elettronica via SdI e se tale prassi procedurale può essere ancora adottata?

Risposta

L’articolo 21, comma 2, lettera g), del d.P.R. n. 633/1972 – stabilisce l’obbligo di riportare nella fattura i dati di «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione» e non impone in alcun modo la necessità di riportare, nei casi come quello prospettato dal quesito, l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.). La necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere, nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo.

Fermo quanto sopra, si ritiene che le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di  associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile.

 


FAQ n.74 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Si chiede se permanga obbligatorietà del campo CAP per le fatture:

  • emesse da soggetti non residenti in Italia (ad esempio, soggetti non residenti in Italia ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato);
  • emesse da soggetti residenti verso controparti

In caso affermativo, se possa essere utilizzato un codice convenzionale da utilizzare (come “00000”)?

Risposta

Si, si consiglia di utilizzare il codice convenzionale.

 


FAQ n.75 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Diversi clienti riscontrano problemi sul controllo 00423: codice errore 00423 “2.2.1.11 <PrezzoTotale> non calcolato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche” nel caso di utilizzo di sconti.

Sul punto, il campo sconto di riga nel file XML ammette solo due decimali mentre nel contempo il prezzo unitario ne ammette otto.

Quanto sopra crea frequentemente delle differenze nel calcolo degli arrotondamenti soprattutto se nel sistema sorgente del contribuente (e.g. sistema ERP) sono riportati gli sconti con un numero di decimali superiore a 2.

Sul punto, è possibile che lo SDI aumenti il numero di decimali ammessi per i campi 2.2.1.10.3 <Importo> del blocco 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione> portando lo stesso a 8 decimali (in modo da renderlo coerente con il numero di decimali accettati dal campo 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> e 2.2.1.11 <PrezzoTotale>)?

Risposta

L’implementazione verrà eseguita prossimamente; al momento, è comunque possibile utilizzare una linea fattura per rappresentare uno sconto (<TipoPrestazione> = “SC”), in quel caso il valore del prezzo unitario corrisponderebbe a quello dello sconto che può essere valorizzato con una precisione fino a 8 decimali.

 


FAQ n.76 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Le fatture attive datate dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o pec nei primi giorni del 2019 devono essere emesse in forma elettronica? Quali le modalità di detrazione dell’IVA per il cessionario/committente: tali fatture devono essere annotate in un sezionale del registro IVA degli acquisti con detrazione dell’IVA corrispondente nella dichiarazione annuale ovvero nella liquidazione periodica di dicembre?

Risposta

Possono essere analogiche. Se il cessionario/committente riceve la fattura nel gennaio 2019 potrà esercitare la detrazione nella liquidazione di gennaio 2019.

 


FAQ n.77 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo SdI (con codice destinatario 7 volte X), oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel c.d. “esterometro”, comporta altresì l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?

Risposta

La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio, per quella fattura, della comunicazione “esterometroma non i modelli INTRA. Restano invece in vigore le semplificazioni introdotte con le disposizioni del provvedimento del 25 settembre 2017 sui modelli INTRA2.

 


FAQ n.78 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Il forfetario che fornisce ai propri fornitori l’indirizzo pec o il codice destinatario può continuare ad emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo?

Risposta

Si.

 


FAQ n.79 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nei casi di self-billing (cliente che emette la fattura per conto del fornitore, fatturazione demandata a terzi) il sistema come fa a controllare che chi emette/trasmette la fattura sia stato autorizzato dal cedente o prestatore, tenuto conto che è stato chiarito che in tal caso non occorre nessuna delega?

Risposta

Il SdI non effettua tale tipo di controllo perché si limita a fare il “postino” di fatture. Le responsabilità sono a carico di chi è obbligato ad emettere le fatture.

 


FAQ n.80 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel caso in cui un soggetto neghi l’autorizzazione alla trasmissione dei suoi dati al Sistema Tessera Sanitaria, la fattura deve essere emessa in formato elettronico? E nel caso manifesti il suo diniego dopo qualche giorno?

 

Risposta

Nel 2019 per nessuna operazione sanitaria effettuata da soggetti tenuti a inviare a TS verso clienti finali deve essere emessa fattura elettronica via SdI, come previsto dalla legge di Bilancio 2019.

 


FAQ n.81 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un ristoratore che emette molte fatture al giorno ha la possibilità di compilare un file unico con tutte le fatture del giorno e inviarlo allo SdI?

Risposta

Fermo restando la compilazione di un file fattura distinto per ogni cliente, è possibile poi inviare tutte le fatture  del giorno in un unico file zip. Si ricorda, inoltre, che – in caso di più fatture da emettere nei confronti dello stesso cliente – è possibile emettere un “lotto” di fatture.

 


FAQ n.82 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Come verranno gestiti i documenti riepilogativi per fatture d’importo non superiore a 300 euro: cosa dovrà essere consegnato al cliente?

 

Risposta

Nulla cambia rispetto al passato. Il cliente deve sempre ricevere le singole fatture. Il documento riepilogativo è previsto per la “registrazione” di più fatture emesse o ricevute.

 


FAQ n.83 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In caso di vendita con IVA a soggetto estero (Ue o ExtraUe) privato o azienda estera, ma con consegna in Italia, le fatture devono essere emesse in formato elettronico e inviate allo SdI?

 

Risposta

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti.


FAQ n.84 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un’azienda agrituristica con clienti stranieri quali obblighi ha nei confronti di questi ultimi al fine di certificare l’operazione?

 

Risposta

Quelli previsti dalla normativa nazionale, cioè certificare le operazioni di cessione o prestazione.

 


FAQ n.85 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

E’ obbligatoria l’emissione dell’autofattura in formato elettronico nel caso di acquisto da produttore agricolo in regime di esonero IVA per il quale era prima possibile, fino al 31 dicembre 2018, che l’acquirente emettesse autofattura in formato cartaceo?

Risposta

In caso di acquisto di prodotti da un operatore agricolo in regime agevolato (art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72) da parte di un operatore IVA obbligato alla FE, quest’ultimo emetterà una fattura elettronica usando la tipologia “TD01” per conto dell’agricoltore venditore.

 


FAQ n.86 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

L’ottavo comma dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione “emettono” una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le “annota” ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta”. Il Tour operator liquida l’IVA a debito nelle sue liquidazioni periodiche. Come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l’agenzia di viaggi intermediaria? L’invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator? Quale indirizzo telematico deve indicare nella fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?

Risposta

È stata fornita risposta con FAQ in cui viene confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice /tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria.

Viene inoltre precisato che l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del D.P.R. n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate. Per la compilazione della fattura elettronica si ricorda che:

  • nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi quelli dell’agenzia viaggi intermediaria; nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator;
  • nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente.

In ordine alle modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura. In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).

Per completezza, si ricorda che una copia conforme all’originale della fattura elettronica (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del cedente/prestatore e del cessionario/committente (qualora gli operatori abbiano aderito al servizio di consultazione online nel portale).

 


FAQ n.87 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Venditore porta a porta con partita Iva. La fattura viene emessa/trasmessa dalla società mandante per conto del venditore: quale indirizzo telematico va indicato? Quello del venditore (in questo caso come riceve la fattura il committente?) o quello del committente (in questo caso il venditore che copia di fattura dispone?)?

Risposta

SdI consegna all’indirizzo riportato in fattura elettronica, salvo che il committente/cessionario abbia registrato l’indirizzo telematico sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

 


FAQ n.88 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Come si deve procedere per verificare che il cliente emetta correttamente le fatture elettroniche per conto delle associazioni che nel 2018 abbiano superato 65.000 euro di proventi? Le fatture verranno comunque fornite cartacee dalla associazione al cliente per rispettare numerazione e data progressiva? Come deve procedere il cliente per “emettere e registrare” le fatture di pubblicità/sponsorizzazione per conto delle ASD e conseguentemente le ASD devono tenere una contabilità parallela per poter poi liquidare l’Iva?

Risposta

Si può riscontrare, nell’area riservata dell’Associazione le fatture elettroniche emesse per suo conto da parte del cliente. Le regole di registrazione e liquidazione non cambiano.

La disposizione normativa (D.L. n. 119/18) prevede che l’ASD assicuri l’emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente: pertanto, quest’ultimo predisporrà una fattura elettronica (tipo documento TD01) riportando gli estremi dell’ASD (partita IVA e altri dati anagrafici) nella sezione “cedente/prestatore”, i suoi estremi nella sezione cessionario/committente e specificherà che la fattura è emessa per conto del cedente/prestatore (nel campo 1.6 della fattura elettronica occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente).

Nulla cambia in termini di registrazione della fattura (che risulterà “attiva” per l’ASD e “passiva” per il suo  cliente titolare di partita IVA).

 


FAQ n.89 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

A prescindere dal superamento o meno della soglia dei 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 e emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell’IVA (in reverse charge?) o devono richiedere obbligatoriamente l’autofattura elettronica al proprio committente?

Risposta

La disposizione normativa (D.L. n. 119/18) prevede che l’ASD che, nell’anno precedente, abbia conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l’emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l’ASD a emettere autonomamente la fattura elettronica (tipo documento TD01) ma esponendo l’IVA (e non in reverse charge) nel documento.


FAQ n.90 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Il comma 01 dell’art. 10 del D.L. 119/2018, introdotto in sede di conversione in legge del D.L., ha modificato l’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 al fine di includere tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli  1 e 2 della L. 16 dicembre 1991, n. 398 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Considerato che l’art. 9-bis del D.L. 417/1991 ha esteso il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, ecc.), si chiede se questi ultimi siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario.

Risposta

La disposizione normativa stabilisce che l’esonero in parola riguarda tutti i soggetti che operano in regime di  legge n. 398/1991.

 


FAQ n.91 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, esonera dagli obblighi di fatturazione attiva e passiva, i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Ma se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo?

Risposta

Si


FAQ n.92 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel caso di studio associato tra professionisti di diverse casse (commercialisti e consulenti del lavoro) quale codice indicare nel xml di fattura elettronica visto che il contributo è destinato a casse diverse secondo la percentuale di partecipazione allo studio? Non sembra che il tracciato xml consenta una duplice indicazione.

 

Risposta

È possibile inserire in fattura elettronica riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco “Cassa previdenziale.

 


FAQ n.93 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Gli asili nido sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica per le prestazioni rese? Qualora si optasse per l’emissione della fattura elettronica come gestire la fattura emessa ad entrambi i genitori con due codici fiscali?

 

Risposta

Gli esoneri valgono per i forfettari, per i soggetti in regime di vantaggio e quelli in regime di 398 (con volume di attività commerciale non superiore a 65.000 euro nell’anno precedente. La fattura elettronica viene intestata ad uno dei due genitori e in campo a descrizione libera (es, descrizione) viene inserito il CF dell’altro genitore.

 


FAQ n.94 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Parrocchia che non svolge attività commerciale ma solo istituzionale e che quindi non emette fatture. Il possesso del solo codice fiscale la assoggetta obbligatoriamente a tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica con riferimento, naturalmente, agli acquisti che effettua? Oppure l’unico obbligo che ha è quello di farsi rilasciare solo la fattura cartacea?

 

Risposta

È un consumatore finale quindi va rilasciata una fattura analogica.

 


FAQ n.95 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Associazione non profit che svolge anche attività commerciale. Per la parte commerciale ha già posto in essere tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. Per gli acquisti relativi all’attività istituzionale è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo?

 

Risposta

È una scelta dell’operatore: può riceverla e gestirla analogicamente o elettronicamente.

 


FAQ n.96 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In caso di emissione di una nota di accredito di sola IVA a seguito di chiusura della procedura di fallimento, prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota di accredito era così predisposta:

 

imponibile 0,00
IVA 22% 22,00
Totale documento 22,00

 

Oggi l’invio allo SDI di un documento con imponibile ZERO comporta lo scarto. Per ovviare al problema, si potrebbe procedere nel seguente modo:

 

imponibile 100,00
IVA 22% 22,00
f.c. iva -100,00
Totale documento 22,00

 

Questo metodo:

  • è corretto dal punto di vista delle scritture contabili;
  • non è però corretto dal punto di vista della Dichiarazione IVA, (si dovrebbe fare una variazione del quadro VF nella colonna IMPONIBILE, ma a questo punto non si avrebbe corrispondenza fra dichiarazione e registri Iva).

Come si può superare il problema?

 

Risposta

È possibile emettere una fattura elettronica con solo IVA utilizzando il tipo documento “Fattura semplificata” (si rimanda alla FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2019).

 


FAQ n.97 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un artigiano (una officina meccanica o un giardiniere, etc.) che fino al 31/12/2018 emetteva ricevute fiscali ai clienti privati (privato consumatore) e ricevute fiscali con dicitura “segue fattura” al momento della consegna dell’auto o al termine del lavoro eseguito per le sole ditte/aziende con partita IVA per le quali poi emetteva regolare fattura cartacea, ora nel 2019 può continuare ad emettere per i soli clienti privati le ricevute fiscali cartacee come prima, senza emettere per loro le fatture elettroniche.

E solo per le ditte/aziende con partita iva emettere ed inviare allo SDI le fatture elettroniche? È corretto il suddetto comportamento?

 

Risposta

Si è corretto, salvo che il cliente privato non richieda la fattura: in tal caso occorrerà comunque emettere la fattura elettronica (con codice destinatario 0000000) e fornirne copia analogica o elettronica al cliente.

 


FAQ n.98 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo iva) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?

 

Risposta

È possibile e consigliabile riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Al riguardo si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21.12.18 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo a partire dal 1° novembre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

 


FAQ n.99 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In caso di dispensa per l’emissione di fatture e di ricevimento estratti conto per le provvigioni, come procedere con la fatturazione elettronica? I dati devono comunque affluire nella dichiarazione iva?

 

Risposta

Se c’è dispensa per la fatturazione, allora non c’è obbligo di fatturazione elettronica e gli adempimenti contabili e dichiarativi non cambiano rispetto al passato.

 


FAQ n.100 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per quanto riguarda le ONLUS (a breve E.T.S.) con partita IVA e codice fiscale è opportuno ricevere fatture elettroniche per gli acquisti per attività istituzionale solo con indicazione del codice fiscale (come qualsiasi associazione senza partita IVA e quindi con solo codice fiscale) e per gli acquisiti per attività connesse/commerciali con l’indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA?

 

Risposta

Valgono le regole usuali: se si effettua l’acquisto per fini istituzionali si comunicherà al fornitore il CF, mentre se si effettua l’acquisto per fini commerciali si comunicherà al fornitore la partita IVA.

 


FAQ n.101 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nell’ambito delle procedure Esecutive Immobiliari, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’assolvimento degli obblighi IVA di emissione della fattura in nome e per conto del contribuente e di versamento dell’imposta, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione) spetta al professionista delegato alle operazioni di vendita (v. ris. 16.05.2006, n. 62/E; ris. 21.04.2009, n. 102/E).

Si chiede di conoscere il canale telematico con il quale inviare il documento al SDI, atteso che il Professionista Delegato, non potendo utilizzare l’indirizzo telematico dell’Impresa Esecutata, ha a disposizione il solo canale telematico afferente il proprio Studio professionale, nel quale confluiranno, in ipotesi, sia le fatture emesse dal medesimo che quelle emesse per conto della Procedura Esecutiva, derivandone una discrasia fra liquidazioni periodiche dello Studio e dati acquisiti dell’Amministrazione Finanziaria.

 

Risposta

Come avveniva per la fattura analogica, il professionista delegato alle operazioni di vendita emetterà la fattura elettronica in nome e per conto del contribuente, in ipotesi di mancata collaborazione dell’esecutato, soggetto passivo, (il quale non possa/non voglia emettere la fattura relativa al trasferimento dell’immobile a seguito dell’aggiudicazione).

Il canale telematico di invio della fattura elettronica a SdI non determina alcun effetto sulle liquidazioni IVA, è solo un canale attraverso cui inviare le fatture elettroniche a SdI.

 


FAQ n.102 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Nel caso in cui un soggetto in regime forfettario–minimo decida di emettere fattura elettronica è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato, nonché che le somme non sono soggette a ritenuta di acconto, all’interno della fattura o è sufficiente l’indicazione del Tipo di regime nell’apposito campo?

 

Risposta

Si potrà compilare la fattura elettronica indicando il tipo di regime e, nel campo descrizione, che le somme non sono soggette a ritenuta.

 


FAQ n.103 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Anche a seguito dell’intervento del Garante e del provvedimento del 21.12.2018 ci si chiedeva se la conservazione gratuita offerta dall’Agenzia delle Entrate fosse a norma sia dal punto di vista civilistico (art.2220 C.C.) e non  solo dal punto di vista tributario.

 

Risposta

Si, certamente.

 


FAQ n.104 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 544/1999, la certificazione dei ricavi da biglietteria avviene con l’emissione di titoli d’accesso che deve essere contestuale all’incasso del relativo corrispettivo.

Nella pratica commerciale, alcuni clienti chiedono l’emissione di una “fattura” funzionale alla sola documentazione dell’importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo riportato sul titolo d’accesso (v. circ. 15/E/2015, pag. 10 – la “fattura” che fino al 31/12/2018 non aveva rilevanza fiscale per l’emittente). Tale fattura viene emessa in un momento successivo all’esecuzione dell’evento teatrale (quindi dopo che l’IVA si è resa esigibile per l’Erario nei confronti dell’organizzatore, il documento riporta la dicitura che l’IVA è stata assolta dall’organizzatore tramite annotazione del titolo d’accesso nel registro corrispettivi). Tale documento consente all’acquirente di far transitare l’acquisto per il registro tenuto ai fini dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/72 ed esercitare, ove questo sia oggettivamente possibile, il diritto alla detrazione dell’imposta. Ad oggi l’emissione di tale fattura dovrà avvenire sotto forma di fattura elettronica altrimenti la detraibilità per il cliente sarebbe in ogni caso preclusa. Si chiede conferma del fatto che il passaggio alla fattura elettronica (sempre funzionale alla sola documentazione dell’importo di imponibile e IVA inclusi nel prezzo) non infici il procedimento sopra esposto.

Risposta

Si emetterà fattura elettronica indicando gli estremi del titolo d’ingresso (contabilizzando come prima il titolo e non la fattura).

 


FAQ n.105 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Si chiede conferma se l’adesione al servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate comporta necessariamente che il contribuente assuma la qualifica di responsabile della conservazione, sicché anche il piccolo professionista o l’artigiano sarà Responsabile della Conservazione e anche un’associazione dovrà individuare al suo interno il responsabile della conservazione. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha chiarito nelle Linee Guida e in una FAQ che in caso di affidamento del servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto produttore superando in tal senso una risalente prassi dell’Agenzia delle entrate. Si chiede conferma di quanto sopra e, in caso affermativo, di precisare se tutti gli obblighi e gli oneri di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 sono a carico del piccolo professionista o dell’artigiano Responsabile della Conservazione.

 

Risposta

Si conferma quanto previsto dalle Linee Guida dell’AgID.

 


FAQ n.106 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

E’ possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contestualmente (ad. esempio, Agenzia delle entrate e società privata che presta il servizio)?

 

Risposta

Si.

 


FAQ n.107 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

La conservazione digitale per 15 anni è subordinata alla firma digitale del file fattura in formato xml?

 

Risposta

Il servizio dell’AE non è subordinato alla firma digitale della FE.

 


FAQ n.108 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Premesso che con il provvedimento dell’Agenzia del 30 aprile 2018 è stato: 1) eliminato l’obbligo della firma sulle fatture elettroniche B2B; 2) aggiunta l’impronta (hash) del file fattura nella ricevuta dello SDI che identifica in modo univoco la fattura elettronica transitata dallo SDI e ne certifica l’integrità.

È giusto affermare che per le sole fatture elettroniche B2B viene superato pertanto quanto previsto dalla Circ. AdE n.18/E del 24/06/2014 in tema di autenticità della fattura (richiesto dall’art.21 comma 3 D.P.R. 633/72)? Possiamo concludere che la ricevuta dello SDI autentica la fattura elettronica emessa (anche senza firma) e ne certifica l’integrità?

 

Risposta

No, il provv. AE del 30.04.18 ha stabilito che SdI accetta fattura elettronica anche non firmate digitalmente. Le disposizioni dell’art. 21, in tema di autenticità dell’origine, restano valide.

 


FAQ n.109 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Può un soggetto forfetario pre-registrare sul portale “Fatture e corrispettivi” il codice identificativo “0000000” senza indicazione di una pec, in modo da evitare che l’invio di una fattura elettronica da parte di un proprio fornitore con l’indirizzo pec del forfetario prelevato dal registro pubblico INI-PEC, comporti per quest’ultimo l’obbligo di conservazione elettronica di tale fattura?

 

Risposta

Il servizio di registrazione prevede l’indicazione di un codice destinatario diverso da 0000000 o di una PEC.

 


FAQ n.110 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

L’Agenzia delle entrate ha già precisato che “Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece,  l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”. A tal riguardo, occorre segnalare che il cedente/prestatore potrebbe acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo pec del soggetto “minimo” o forfetario e inviare la fattura a detto indirizzo all’insaputa di questi ultimi. In tal caso, l’obbligo di conservazione non deriverebbe da una scelta consapevole del soggetto ricevente, ma dall’iniziativa del soggetto emittente fattura. Si chiede pertanto come può il soggetto ricevente dimostrare, in tal caso, che l’indicazione nella fattura del suo indirizzo pec non deriva dalla sua iniziativa.

Risposta

Il cliente in regime forfettario non è obbligato a ricevere le fatture elettroniche, quindi è importante che conservi  le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l’operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione AE, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.

 


FAQ n.111 pubblicata il 19 luglio 2019

 

Domanda

Se il soggetto chiude la partita IVA, la conservazione elettronica con l’Agenzia delle Entrate è assicurata? Fino a quale termine e con quali modalità?

 

Risposta

Si per 15 anni.

 


FAQ n.112 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Avendo aderito al sistema di conservazione elettronica messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (piattaforma “Fatture e Corrispettivi” all’interno dell’area riservata Fisconline), si chiede se:

  • sia confermato che, attualmente, non sia possibile inserire nel suddetto sistema di conservazione fatture ricevute in modalità non elettronica e dunque non transitate sullo Sdi (ad esempio poiché ricevute da un soggetto aderente al c.d. regime forfettario di cui alla n. 190/2014 per il quale non vige l’obbligo di fatturazione elettronica);
  • laddove sia confermato quanto riportato al precedente punto i), sia intenzione dell’Agenzia delle Entrate implementare tale sistema di conservazione affinché sia in grado di conservare anche fatture non transiste sullo Sdi (ad esempio tramite la facoltà di caricamento di documenti in formato pdf). Infatti, qualora tale funzionalità non fosse attivata si sarebbe costretti a procedere ad una archiviazione cartacea della documentazione già conservata elettronicamente (con una duplicazione del lavoro nonché vanificando l’utilità del servizio di conservazione elettronica) oppure a rivolgersi, a pagamento, ad una società di servizi informatici presente sul mercato per svolgere tale funzione.

 

Risposta

Attualmente il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla legge, è utilizzabile solo per le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite SdI.


FAQ n.113 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Una cooperativa agricola di conferimento emette fatture conto terzi ai sensi dell’art. 34, c. 7, D.P.R. 633/72 per conto degli agricoltori. Avendo la cooperativa indicato il proprio codice destinatario nell’area riservata fornirà copia cartacea all’agricoltore (FAQ. n.4 Ag.Entrate del 21.12.18). L’agricoltore è obbligato alla conservazione digitale del suddetto documento cartaceo?

Risposta

Se l’agricoltore è un soggetto che non rientra nel regime agevolato ex art. 34 del d.P.R. n. 633/72, lo stesso è tenuto a gestire elettronicamente la fattura e quindi anche a conservarla. Si ricorda che è disponibile il servizio di conservazione gratuito dell’AE.

 


FAQ n.114 pubblicata il 19 luglio 2019

 

Domanda

Nel generare il QR code, il sistema restituisce come domicilio l’indirizzo di residenza (domicilio fiscale) e non quello della sede dell’attività esercitata. Le fatture da ricevere devono riportare obbligatoriamente anche  l’indirizzo della sede dell’attività del cessionario/committente o è sufficiente il suo indirizzo di residenza? Nel secondo caso, si chiede conferma che l’AdE non può contestare l’inerenza del costo per il fatto che in fattura sia riportato l’indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell’attività.

 

Risposta

Si confermano entrambe le risposte.

 


FAQ n.115 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per utilizzare i servizi messi a disposizione sul “Portale fatture e corrispettivi”, l’intermediario abilitato/non abilitato deve raccogliere preventivamente dal soggetto IVA e poi comunicare all’Agenzia delle Entrate le previste deleghe, con le modalità di cui al provv. n. 291241/2018. Si chiede se tale procedura debba essere seguita anche nel caso in cui il soggetto IVA decida di trasmettere/ricevere le fatture attraverso un intermediario abilitato/non abilitato che abbia messo a disposizione una piattaforma informatica cui riferisce uno specifico indirizzo telematico, ed alla quale piattaforma lo stesso intermediario abbia accesso, con facoltà quindi da parte sua di acquisire -di quel medesimo soggetto IVA-, gli stessi dati (fatture emesse/ricevute, ricevute di consegna e/o di scarto dello Sdi, etc) che sono messi a disposizione sul “Portale fatture e corrispettivi”.

Risposta

No. L’esempio in argomento sembra descrivere un ambiente di consultazione delle fatture elettroniche esclusivamente privato e non quello messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pertanto varranno le previsioni contrattuali tra le parti.

 


FAQ n.116 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un professionista che abbia preventivamente comunicato il luogo di svolgimento della propria attività professionale all´Agenzia delle Entrate, diverso dal domicilio e dalla residenza fiscale, creando il QR CODE da comunicare ai propri fornitori risulta come suo indirizzo il domicilio fiscale. Chiediamo come si possa modificare tale indirizzo, indicando correttamente nel QR Code l´indirizzo dove si svolge l´attività professionale.

 

Risposta

Al momento non è possibile modificare l’indirizzo che, per legge, è quello risultante come domicilio fiscale in Anagrafe Tributaria. Sono in corso implementazioni del servizio per consentire la modifica.

 


FAQ n.117 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, permane l’obbligo di invio dei dati per la dichiarazione precompilata (es. spese funebri) ovvero alla luce dello statuto dei diritti del contribuente (art. 6, co. 4, L. 212/2000 secondo cui il contribuente non è tenuto a fornire nuovamente all’Amministrazione finanziaria dati già in possesso di quest’ultima) il predetto invio deve ritenersi non più necessario?

 

Risposta

Le disposizioni normative hanno previsto esclusioni specifiche dall’obbligo di fatturazione elettronica solo con riferimento alle prestazioni sanitarie per le quali si è tenuti o non si è tenuti ad inviare i dati al sistema TS.

 


FAQ n.118 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Sino a tutto il 2018 per la deduzione/detrazione delle spese per carburanti è stato possibile utilizzare le “ricevute” dei distributori se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili (carta di credito o di debito, ecc.). Con l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sarà ancora possibile usare tali modalità o sarà necessaria anche la fattura elettronica? In caso di risposta affermativa, sarà possibile richiedere una “fattura riepilogativa” al distributore/esercente del distributore di tutti i rifornimenti effettuati nel mese?

Risposta

La legge di Bilancio 2018 ha previsto la condizione che venga anche acquisita la fattura elettronica. È possibile per il gestore del distributore emettere fattura differita riepilogativa, sulla base delle regole dell’art. 21 comma 4.

 


FAQ n.119 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

La mancata emissione della fattura elettronica (nel caso di impianto distribuzione carburanti: – pagamento effettuato con carta credito personale, richiesta fattura ma l’esercente non la emette perché assente al momento o perché non attrezzato telematicamente) può essere sanata con l’emissione di un’autofattura fatta dal contribuente (persona fisica e/o società con partita Iva)? Se sì, con quali particolari modalità e osservazioni da inserire nel testo della fattura elettronica?

 

Risposta

Valgono le disposizioni dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97 e quanto specificato nel provvedimento del Direttore dell’AE del 30.04.18.

 


FAQ n.120 pubblicata il 19 luglio 2019

 

Domanda

Come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna? Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml? Si può indicare genericamente la prestazione come “servizi di trasporto effettuati nel mese di…”? È necessario indicare altro? È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

 

Risposta

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

 


FAQ n.121 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per ciò che concerne la cessione di beni verso paesi dell’UE come vanno trattate le fatture ai fini della fattura elettronica? La Srl già trasmette il modello INTRA2. In tal caso è esonerata dal trasmettere allo SDI la fattura di cessione intra?

 

Risposta

No, va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la fattura elettronica con XXXXXXX in corrispondenza del Codice destinatario.

 


FAQ n.122 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fatturazione elettronica?

 

Risposta

I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro).

 


FAQ n.123 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall’inviare altra fattura elettronica tramite il SDI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l’esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SDI indicando come codice del destinatario l’apposito codice “XXXXXXX”?

Risposta

Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al SdI.


FAQ n.124 pubblicata il 19 luglio 2019

 

Domanda

Stante l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i fallimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vorrei sapere come accedere sul portale Fatture e Corrispettivi da parte del curatore fallimentare stesso, o se in caso di possibilità di accesso, quest’ultimo agisca in qualità di intermediario delegato.

 

Risposta

Valgono le regole già in uso dei servizi telematici AE: il curatore fallimentare assume ufficialmente la veste di rappresentante legale della società e, in quanto tale, può accedere – attraverso i servizi telematici – alle funzionalità di “gestore incaricato” e da tali funzioni abilitarsi anche all’accesso al portale “Fatture e Corrispettivi” della società.

 


FAQ n.125 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1 luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio? Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

Risposta

 

L’AE effettuerà i controlli incrociati, come oggi con i dati spesometro, anche domani con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.

L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per se un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.

 


FAQ n.126 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per le operazioni con soggetti privati nelle FAQ n. 2 del 21.12.2018 è indicato che “… ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale”.

Nel caso in cui il consumatore finale non abbia attivato l’adesione al servizio di conservazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, come potrà visionare la fattura elettronica contenuta nel sito dell’Agenzia delle Entrate? Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 524526/2018 dispone che “Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute” (pag. 4). Si chiede inoltre di chiarire qual è la forza probatoria della copia cartacea del documento informatico posseduta da consumatori finali e soggetti ad essi assimilati (contribuenti forfettari, minimi, condomini, associazioni senza partiva Iva)? Si può ritenere che in tal caso la copia cartacea del documento informatico originale abbia valore di documento valido ai fini fiscali?

 

Risposta

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche sarà reso disponibile dal 1° novembre 2019, previa adesione dell’utente, come previsto dal provvedimento del Direttore AE del 30.04.18 e successive modifiche.

In merito all’efficacia probatoria della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale, si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate (area tematica “Fatture elettroniche e Corrispettivi telematici”).

 


FAQ n.127 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Una ONLUS con solo codice fiscale per poter ricevere le fatture passive dai fornitori può prelevarle dal sistema SDI comunicando il codice destinatario sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate?

 

Risposta

L’accesso al portale F&C è possibile solo per soggetti titolari di partita IVA, quindi la ONLUS senza partita IVA non potrà registrare l’indirizzo telematico. La ONLUS potrà però ricevere le fatture elettroniche comunicando una PEC o un codice destinatario.

 


FAQ n.128 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Si chiede quali deleghe è necessario attivare per visualizzare le fatture elettroniche rilasciate a privati: è necessario farli abilitare con le credenziali Fisconline? Oppure le nuove deleghe per l’accesso al cassetto fiscale comprendono anche l’area delle fatture elettroniche passive?

 

Risposta

A seguito del confronto avuto tra l’Agenzia delle Entrate e il Garante privacy è stato previsto che non è possibile delegare un soggetto terzo (anche art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98) al servizio di consultazione dei dati dei consumatori finali persone fisiche.

 


FAQ n.129 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Per le fatture ricevute qual è la data a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile?

 

Risposta

L’ IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura.

Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attesta dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi.

Qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di presa visione o di scarico del file fattura è quella a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile.

 


FAQ n.130 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Sono un veterinario, quindi tenuto all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devo emettere fatture elettroniche per le mie prestazioni rese nei confronti delle persone fisiche i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

 

Risposta

Per l’anno 2019 i veterinari non devono emettere le fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

 


FAQ n.131 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Sono un fornitore della PA, in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l’identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?

 

Risposta

L’elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è i 2.4.2.21 <CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un’operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore.

 


FAQ n.132 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

A seguito di doppi pagamenti dell’imposta di bollo, il contribuente può utilizzare il credito a compensazione per il pagamento di altre imposte o per “pagare” l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014?”

 

Risposta

No, i crediti derivanti da eccedenze di versamento dell’imposta di bollo non possono essere indicati in compensazione nel modello F24.

 


FAQ n.133 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Sono un Ente non commerciale privo di partita IVA, posso delegare un altro soggetto ad accedere a servizi di monitoraggio delle Fatture Elettroniche all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate nella sezione “La mia scrivania”?

 

Risposta

No non è possibile.

Il rappresentante legale di un ente non commerciale o condominio, privo di partita IVA, può, nell’area riservata dei Servizi Telematici, nominare i gestori incaricati, che a loro volta possono incaricare un numero illimitato di soggetti.

 

In particolare, per gli Enti non commerciali (ENC) e i condomini possono verificarsi due casistiche:

  • se sono titolari di partita IVA (B2B) posso consultare sul portale Fatture e Corrispettivi tutte le proprie fatture ricevute, sia se è indicata la partita IVA che se è indicato il codice fiscale numerico nei dai del cliente (cessionario/committente). Sarà possibile anche consultare le ricevute dei file ricevuti, nell’apposita
  • se non  sono  titolari  di  partita  IVA  (B2C)  possono  consultare  cliccando  sull’icona   resa disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate nell’area “La mia scrivania”, tutte le proprie fatture ricevute al cui interno, nei dai del cliente (cessionario/committente), è indicato il Codice fiscale

 

In conclusione, gli Enti non commerciali (ENC) e i condomini possono delegare intermediari ai servizi di fatturazione elettronica disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi solo se sono titolari di partita IVA.

 


FAQ n.134 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Se l’Incaricato accede al portale Fatture e Corrispettivi con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della Società partecipante può vedere le Fatture elettroniche riportanti il codice fiscale della società e la partita IVA del Gruppo IVA?

 

Risposta

No, la visualizzazione delle fatture elettroniche, nel portale Fatture e Corrispettivi (F&C), riportanti la partita IVA del Gruppo IVA e il codice fiscale della singola Società partecipante può esser effettuata da un soggetto che è stato “incaricato” dal Gestore incaricati del Gruppo IVA.

L’Incaricato del Gruppo IVA accede al portale F&C con il proprio codice fiscale, opera come incaricato  indicando come incaricante il codice fiscale del Gruppo IVA; così facendo l’incaricato può consultare le fatture emesse e ricevute dal Gruppo IVA, e da tutte le Società partecipanti.

Per completezza, si ricorda che per consultare le fatture emesse e ricevute della Società partecipante, prima della costituzione del Gruppo IVA, l’Incaricato accede al portale F&C con il proprio codice fiscale, opera come incaricato indicando come incaricante il codice fiscale della Società partecipante.

 


FAQ n. 135 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell’inversione contabile. L’integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

 

Risposta

Per la risposta, si rimanda a quanto chiarito con la circolare n. 14/E del 17.06.19

 


FAQ n.136 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

E’ possibile emettere fatture elettroniche o note di variazione con una partita IVA cessata?

 

Risposta

Attualmente se la fattura elettronica viene compilata con una partita IVA del cedente/prestatore esistente in AT ma cessata, alla data riportata in fattura, la fattura elettronica viene scartata.

Conseguentemente, se un’impresa o un professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata.

 


FAQ n.137 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?

 

Risposta

Come precisato dalla cir. 14/E del 2019, in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

 


FAQ n.138 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA?

 

Risposta

Come precisato dalla cir. 14/E del 2019, in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA, i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore“0”.

 


FAQ n.139 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?

 

Risposta

Come precisato dalla cir. 14/E del 2019, in ipotesi di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite).

 


FAQ n.140 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, in luogo della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…)?

Risposta

Come precisato dalla cir 14/E del 2019, in caso di autofattura per acquisti da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ad esempio, acquisti di servizi extra UE, acquisti di beni all’interno di un deposito IVA dopo un passaggio al suo interno tra soggetti extra UE,…), in luogo dell’esterometro è possibile emettere un autofattura elettronica compilando il campo della sezione “Dati del cedente/prestatore” con l’identificativo Paese estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito; nei “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento e compilata la sezione “Soggetto Emittente” con valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).

 


FAQ n.141 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Ho attivato la delega alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici di un mio cliente prima del 21 dicembre 2018. Posso effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto del mio cliente?

Risposta

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega.

 


FAQ n.142 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

In cosa consiste l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° luglio 2019. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. In assenza di adesione effettuata da almeno una delle parti – cedente/prestatore o cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura.


FAQ n.143 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un consumatore finale può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

 

Risposta

L’utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel/Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare, a partire dal 1° novembre 2019, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.

Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

 


FAQ n.144 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un Ente non commerciale non in possesso di Partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio al 31 ottobre 2019, potrà consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

 


FAQ n.145 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Un titolare di partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. L’Agenzia fino al 31 ottobre 2019 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati). Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. L’adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

 


FAQ n.146 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Quali sono i termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio al 31 ottobre 2019. L’Agenzia fino al 31 ottobre 2019 comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo “transitorio”. Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

È possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

 


FAQ n.147 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Cosa succede se non effettuo l’adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del 31 ottobre 2019?

Risposta

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 31 ottobre 2019 comporta la cancellazione dei file memorizzati .

È possibile aderire anche dopo il 31 ottobre 2019, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

 


FAQ n.148 pubblicata il 19 luglio 2019

Domanda

Quali sono gli elementi di riscontro da utilizzare per l’attivazione delle deleghe trasmesse telematicamente con la modalità “puntuale” o “massiva”?

Risposta

Gli elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega sono:

  • l’importo corrispondente al volume d’affari;
  • gli importi corrispondenti all’imposta dovuta e all’imposta a credito.




Dall’Anc e Confimi Industria una nota interpretativa sulla gestione della data nella fattura elettronica

Con la circolare n. 14 del 17/6/2019 dell’Agenzia delle Entrate gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo per l’ufficializzazione della possibilità di poter continuare, anche dal 1/7/2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Qualche imbarazzo è stato avvertito in merito all’esemplificazione in cui la circolare (§ 3.1), pur richiamando espressamente la possibilità che la fattura riepilogativa differita possa essere inviata (anche) in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti dal 1° al 15° giorno del mese successivo, precisa che la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). A tal riguardo ci sentiamo di osservare che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (alle condizioni sotto citate) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. (Così, esordisce il comunicato congiunto Anc – Confimi Industria del 18 luglio 2019)

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 giugno 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica»

 




Come regolarizzare le fatture elettroniche Pa soggette a “split payment” affette da inesattezze

In merito alla emissione di una la nota di variazione relativa ad una fattura originaria emessa applicando lo “split payment”, nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti applicativi e temporali di cui dell’art. 26, del D.P.R. n. 633 del 1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria emessa. Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “split payment”, la stessa dovrà essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla suddetta fattura. In forza di ciò e trattandosi di una rettifica apportata ad un’IVA che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso non avrà diritto a portare in detrazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633, l’imposta corrispondente alla variazione, ma dovrà limitarsi a procedere solo ad apposita annotazione in rettifica nel registro di cui all’art. 23, senza che si determini, quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione IVA.

Conseguentemente, la PA committente o cessionaria:

  • nell’ipotesi in cui si tratti di un acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell’originaria fattura dalla stessa ricevuta, dovrà provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite” di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando la contestuale registrazione nel registro “IVA acquisti” di cui all’art. 25 del medesimo D.P.R., al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile;
  • nel caso in cui l’acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, in relazione alla parte d’imposta versata in eccesso, rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura, la PA potrà computare tale maggior versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito del meccanismo della scissione dei (Così, la risposta ad interpello n.263 del 18 luglio 2019, dell’Agenzia delle Entrate).

Va evidenziato che la risposta n. 263/2019 richiama la risoluzione 20 novembre 2001 n. 185, confermando la possibilità di emissione della nota di variazione, entro un anno ex comma 3, art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, per inesattezza della fatturazione, quando quest’ultima “si configura come originario errore della fattura in sé considerata, che sin dalla sua emissione esprime una divergenza tra la realtà effettiva e quella dichiarata”.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 263 del 18 luglio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Regolarizzazioni e note di variazione IVA – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Procedura – Fattispecie: indicazione in fattura di un canone di noleggio già documentato con un’altra fattura ed errore riguardante il periodo di noleggio per il quale era stato richiesto un canone – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633

 

Prassi

 

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018

 

Acconto IVA 2017. I criteri di determinazione per i soggetti split payment

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 15 dicembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 — Acconto IVA 2017 relativamente ai soggetti passivi ricondotti all’interno dell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017 – Art. 6, comma 2 della L. 29/12/1990, n. 405»

 

Nuovi chiarimenti delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post D.L. n. 50/2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 7 novembre 2017: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Criteri per l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione – Ambito oggettivo di applicazione – Adempimenti dei soggetti coinvolti – Disciplina applicabile dal 1° luglio 2017 – Disciplina anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, del DL 16/10/2017, n. 148 – Accelerazione dei rimborsi IVA per i soggetti fornitori di PA e Società soggette – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, del DL 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21 giugno 2017, n. 96 – D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

 

I codici tributo per l’IVA dovuta dalle PP.AA. e società in applicazione dello split payment per acquisti nell’esercizio di attività commerciali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139 E del 10 novembre 2017: «RISCOSSIONE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 5, comma 01, D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017»

 

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – D.M. del 20/02/2015»

 

Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment): i primi chiarimenti interpretativi per l’individuazione dell’’’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 9 febbraio 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Primi chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dell’ambito applicativo sotto il profilo soggettivo – Art. 1, comma 629, lett. b), della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – D.M. del 23/01/2015»




Autofatture per estrazione dei beni dai depositi IVA. Elettroniche se non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito e il bene estratto

L’Agenzia delle Dogane con nota del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, fornice i chiarimenti in merito alle autofatture emesse in caso di estrazione dei beni dai depositi IVA. Le Dogane, nel richiamare una precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate, la n. 104 del 9 aprile 2019, ritiene che nelle ipotesi in cui non vi è corrispondenza tra il valore del bene inserito nel deposito IVA ed il bene estratto (ad es.: per lavorazioni) in quanto quest’ultimo deve essere incrementato delle spese ad esso riferibili, l’autofattura emessa al momento dell’estrazione non è più una mera integrazione di altro documento, quanto un documento atto ad individuare il valore del bene estratto e la corretta base imponibile. Ne consegue che la citata autofattura emessa per l’estrazione dei beni dovrà essere elettronica tramite il Sdi. Salvo il caso di operazioni nei confronti di soggetti non residenti identificati (identificazione diretta ovvero con rappresentante fiscale) o da loro poste in essere, nel quale la fattura potrà essere emessa in modalità elettronica, tramite Sdi, su base volontaria.

Link alla nota dell’Agenzia delle dogane del 12 luglio 2019, prot. 73328/RU, con oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi IVA – Autofatture emesse per l’estrazione dei beni – Autofattura elettronica obbligatoria in caso di incremento di valore del bene – Affermazione – Deroghe – Operazioni nei confronti di soggetti non residenti, ancorché identificati – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205

Vedi anche la risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull’emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non ci fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto.

 




Depositi IVA. Se il soggetto estrattore è stabilito in Italia E-fattura in caso di modifica del valore dei beni estratti

 

Le autofatture emesse per l’estrazione dei beni da un deposito IVA possono, secondo la libera determinazione dei soggetti operanti, essere analogiche o elettroniche extra SdI, con obbligo di fattura elettronica via SdI nel solo caso in cui il bene, estratto dall’operatore italiano, durante la permanenza nel deposito sia stato oggetto di una prestazione di servizi, territorialmente rilevante in Italia, che ne ha modificato il valore. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 142 del 14 maggio 2019, con la quale l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito sull’emissione di una autofattura elettronica mediante Sdi, in caso di estrazione da un deposito Iva di merci importate da un Paese asiatico, laddove non ci fosse corrispondenza fra il valore del bene ceduto all’interno del deposito e quello del bene estratto.

La precisazione va coordinata con la risposta ad interpello n. 104 del 9 aprile 2019, secondo cui la posizione IVA italiana del soggetto non stabilito in Italia può procedere all’estrazione dei beni dal deposito Iva senza obbligo di emissione della autofattura elettronica per mezzo del SdI.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 142 del 14 maggio 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi fiscali ai fini IVA – Estrazione dei beni dai depositi IVA – Autofattura elettronica obbligatoria in caso di incremento di valore del bene – Affermazione – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205




Rappresentante fiscale in Italia di una società Ue. Per l’estrazione di beni da deposito IVA l’autofattura può essere analogica o elettronica extra SdI

 

I soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Nel caso di operazioni nei loro confronti (o dagli stessi poste in essere) che vadano documentate con fattura, questa potrà comunque essere elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). A tale regola non si sottrae l’estrazione dei beni dai depositi IVA, operazione per la quale l’articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 prevede, in generale, che «Il soggetto che procede all’estrazione annota nel registro di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto [ossia l’”autofattura” individuata dall’articolo 21, comma 5, del medesimo D.P.R. ovvero la fattura  “integrata” proveniente dall’operatore estero comunitario,], e i dati della ricevuta del versamento suddetto» (così il quinto periodo). Ne deriva che il rappresentante fiscale di società non residente potrà procedere all’emissione delle autofatture citate in modalità analogica o elettronica extra SdI (nella specie, società inglese, con rappresentante fiscale in Italia, che opera nel nostro Paese nell’ambito di un deposito Iva contenente dei beni destinati alla vendita in Italia). Questo l’importante chiarimento contenuto nella risposta n. 104 del 9 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Nelle stesso documento l’Agenzia delle entrate, evidenzia che l’obbligo della comunicazione mensile dei dati delle operazioni transfrontaliere riguarda solo i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e non anche “i soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione …, cui saranno tenute le loro controparti italiane (soggetti residenti o stabiliti in Italia), le quali potranno evitarlo nell’eventualità che l’operazione sia stata documentata (su base volontaria) per mezzo di una fattura elettronica veicolata tramite SdI”. In pratica, per i soggetti non residenti e non stabiliti, ancorché identificati non sussiste l’obbligo dell’invio del cd. “Esterometro.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 104 del 9 aprile 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Depositi fiscali ai fini IVA – Estrazione dei beni dai depositi IVA – Chiarimenti in merito alle autofatture – Art. 50-bis, del D.L. 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 1, commi 909 e ss., della L. 27/12/2017, n. 205 – ESTEROMETRO – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Soggetti esclusi – Soggetti non residenti o privi di stabile organizzazione (ancorché identificati tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale) – Fondamento – Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205




Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche dal 2020

 

L’articolo 12-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che l’Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, possa integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio disciplinato dall’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008 (comma 1, primo periodo). L’Agenzia include nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.

Il secondo periodo del comma 1, dell’articolo in esame stabilisce, inoltre, che nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014, le fatture elettroniche devono riportare una specifica annotazione nel caso in cui sia obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo. In base alle disposizioni del medesimo comma 2, il versamento dell’imposta di bollo dovuta su tali fatture è effettuato con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre in cui sono state emesse le fatture stesse. Per agevolare il pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto dal richiamato comma 2, l’Agenzia delle entrate rende noto ai soggetti passivi IVA, tramite l’area riservata del proprio sito internet, l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta, calcolata in base al numero di fatture che recano la suddetta specifica annotazione.

Il terzo periodo stabilisce che in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia delle entrate si applica la sanzione del 30 per cento del dovuto di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’integrazione automatica della fattura con procedure automatizzate da parte dell’Agenzia, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al terzo periodo, si applica alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio (quarto periodo). Infine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, ivi comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata nonché l’irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo.