Imbarcazioni da diporto e navigazione in alto mare. Online il modello di comunicazione dei requisiti per la non imponibilità dell’Iva

Pronto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplina le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni per beneficiare della non imponibilità dell’Iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare. Online anche il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per l’invio, che sarà possibile a partire dal 15 luglio prossimo.

 

Come presentare la dichiarazione

 

La legge di Bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’acquisto di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell’Iva e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto.

I contribuenti interessati potranno inviare il modello all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 luglio prossimo, utilizzando esclusivamente i canali telematici Entratel o Fisconline e il software gratuito “dichiarazionenautica, che sarà reso disponibile nelle prossime settimane sempre sul sito dell’Agenzia. La dichiarazione, che deve contenere informazioni specifiche come i dati identificativi dell’imbarcazione o quelli del contratto avente ad oggetto i servizi di locazione, può essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un soggetto incaricato. Una volta avvenuta la ricezione, l’Agenzia rilascerà una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo.

I dati delle dichiarazioni saranno resi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate sia al soggetto dichiarante che, per la parte necessaria, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021)

 




Recepimento della direttiva e-commerce: in Gazzetta il D.Lgs. con le nuove regole dal 1° luglio 2021

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l’atteso decreto legislativo che recepisce le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modificano la direttiva 2006/112/UE (recante la disciplina generale dell’IVA) con riferimento agli obblighi relativi alle prestazioni di servizi. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

In particolare, l’articolo 1 modifica in più punti la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto in materia di e-commerce transfrontaliero, introducendo un regime IVA applicabile alle cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche. L’articolo 2 modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo, tra l’altro, la definizione di vendita a distanza. Si tratta delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore. L’articolo 3 recepisce nell’ordinamento interno la nuova formulazione dell’articolo 35 della direttiva IVA, che esclude le cessioni di beni d’occasione e degli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d’occasione dall’ambito di applicazione delle regole sulle vendite a distanza, assoggettandole al regime IVA “del margine”. L’articolo 4 modifica in più punti la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di IVA (decreto legislativo n. 471 del 1997), al fine di graduare le sanzioni amministrative, distinguendo l’ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione secondo i principi di proporzionalità della sanzione alla tipologia e grado della violazione commessa stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue. Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi. L’articolo 5, al fine di delineare in modo puntuale l’ambito applicativo delle vendite a distanza in esame coordinandolo con la normativa preesistente, prevede l’abrogazione dell’articolo 11-quater del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, che recava la norma di interpretazione autentica della locuzione «cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, che è da intendersi assorbita nelle nuove definizioni. L’articolo 6 modifica il decreto del Ministro dell’economia 5 dicembre 1997, n. 489, concernente «Regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni, piccole spedizioni prive di carattere commerciale ed a spedizioni di valore trascurabile». In particolare è prevista l’abrogazione dell’articolo 5 che, per le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dai diritti doganali. Tali diritti, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento, consistono nell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d’importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall’articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479. Rimane vigente l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150. L’articolo 7 disciplina le procedure per l’emanazione delle disposizioni attuative del provvedimento, in particolare per individuare gli Uffici competenti e le modalità operative e gestionali per l’esecuzione dei rimborsi e per l’applicazione dei regimi speciali. L’articolo 8 abroga le disposizioni – ancora mai applicate e la cui decorrenza, a seguito di successivi differimenti, è prevista al 1° luglio 2021. L’articolo 9 integra il Fondo per interventi strutturali di politica economica usando le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1 del decreto legislativo in esame. L’articolo 10 stabilisce che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

 

Link al testo del decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83, recante: «Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 141 del 15 giugno 2021. Le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.




Regime speciale IVA editoria. Anche per il 2021 forfettizzazione resa al 95%

Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (cfr.: articolo 67, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»).

La disposizione, consente una maggiore diminuzione della base imponibile (95 per cento della resa, invece di 80 per cento) in relazione al numero delle copie – consegnate o spedite – di giornali quotidiani e di periodici, analogamente a quanto previsto per l’anno 2020 dall’articolo 187, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La diminuzione non si applica alle pubblicazioni pornografiche e alle pubblicazioni cedute unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Si ricorda che regime speciale IVA per il settore editoriale – come evidenziato costantemente nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 328 del 1997; circolare n. 23/E del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487) – è caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore). L’IVA è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. Nel caso di utilizzo per il metodo di determinazione dell’imposta con la forfettizzazione della resa, non si tiene conto della effettività delle cessioni, ma delle copie consegnate o spedite. Secondo il regime della forfettizzazione, l’IVA – che sconta l’aliquota del 4% – si calcola in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (ora all’95% per i giornali quotidiani e periodici) a titolo di resa. L’imposta è dovuta dall’editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale.




Prestazioni di servizi e vendite a distanza di beni. Approvato in via definitiva il D.Lgs. di recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/2455

 

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro.

Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.

Al fine di assicurare l’effettiva riscossione dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

Parere su atti del Governo n. 248 – Senato della Repubblica

Parere su atti del Governo n. 248 – Camera dei Deputati




E-fattura. L’Agenzia delle entrate aggiorna le faq

 

Risposte dell’Agenzia delle entrate alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Si pubblicano le FAQ diffuse o aggiornate nel 2021.

 

 Per tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021

FAQ n. 14 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere dove dobbiamo indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione (1) della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia  delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12 septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:


mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

Nota (1) – Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 746 del 1983 che prevede l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 29 aprile 2021

 

Domanda

Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?

Risposta

Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica. Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2.2”.


FAQ n. 21 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?

Risposta

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita“. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
  • emettere una fattura utilizzando il tipo documento TD24 e datare la fattura elettronica con la data del 20 gennaio 2019, corrispondente alla data dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento;
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

Si precisa che, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 2019, è “possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione“, tale modalità di compilazione rappresenta solo una “possibilità” e non un obbligo e, dunque, è comunque possibile indicare convenzionalmente nel documento anche la data di fine mese.

 

FAQ n. 27 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2.2)?

Risposta

Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.

Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la “fattura semplificata”. In particolare, sarà necessario:

  • inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 <DatiFatturaRettificata> della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo;
  • valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 <Importo> della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1 <Imposta>) entrambi con l’importo della variazione;
  • non valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 <Aliquota> della rappresentazione tabellare). Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo “Dati Fattura Rettificata” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:


FAQ n. 34 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

In fase di aggiornamento

FAQ n. 35 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?

Risposta

Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio. La fattura va compilata con la tipologia di documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio?

Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base:

  • per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
  • per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge internoe, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

 

FAQ n. 37 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’ emittente mediante SDI?

Risposta

Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI e dovrà essere adoperato il Tipo Documento TD26 “cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)” in cui nei campi C/P e C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette.

FAQ n. 38 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Posto che le fatture elettroniche non sono modificabili, si chiede di sapere se, nei casi in cui il debitore dell’imposta sia il cessionario/committente, sia indispensabile che questi, ai fini dell’assolvimento del tributo, provveda a generare un documento informatico riportante l’integrazione della fattura del fornitore, da associare alla fattura stessa, oppure possa ritenersi sufficiente che gli elementi per il calcolo dell’imposta dovuta emergano direttamente ed esclusivamente dalla registrazione della fattura ai sensi dell’art. 23, D.P.R. n. 633/72.

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.

Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici previsti per la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento, che si compila indicando nel campo C/P la partita IVA del C/P effettivo e nel campo C/C l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge internoe, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Inoltre, con riferimento alle operazioni con l’estero:

  • per gli acquisti intracomunitari l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codiceTD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;
  • per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore IVA può trasmettere i dati dell’imponibile e imposta trasmettendo allo SdI un tipo documento con il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” in cui nel campo C/P sia riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo e nel capo C/C i dati di chi trasmette;

Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/15, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

FAQ n. 40 Pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.

Risposta

In ipotesi autoconsumo, dovrà essere trasmessa elettronicamente al SDI un’autofattura con tipo documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa” e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.

In caso di passaggi interni invece dovrà essere trasmessa una fattura elettronica al SDI adoperando il tipo documento TD26 “cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 D.P.R. 633/72)” con i dati del cedente/prestatore inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un soggetto che svolge commercio al dettaglio e dal 1° gennaio 2019 dovrò emettere fatture elettroniche nei confronti dei clienti che mi richiederanno fattura in luogo della ricevuta o dello scontrino fiscale. Poiché è previsto che per i primi sei mesi del 2019 posso trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione, chiedo se devo rilasciare un documento al cliente al momento di effettuazione dell’operazione oppure no e, se si, che tipo di documento? Una fattura “proforma” potrebbe andar bene?

Risposta

L’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972. Tale disposizione stabilisce che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal  cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […]».

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati «mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio  1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline» (come stabilito dalla legge n. 413/1991).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:

a) in caso di fattura differita da trasmettere al sistema SDI utilizzando il tipo documento TD24 “fattura differita di cui all’art. 21, comma 4 terzo periodo, lett. a)”, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale – ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 696/1996 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita” ai sensi dell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, come già previsto con la circolare n. 249/E del 11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;

b) in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

L’emissione di una quietanza sarà valida anche nelle operazioni tra un fornitore che, non effettuando operazioni rientranti tra quelle dell’art. 22 del d.P.R. n. 633/72, è obbligato ad emettere solo fatture e un altro operatore IVA.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l’esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell’emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

Si precisa che ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale. In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di un “documento commerciale, nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi del “documento commerciale; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “N.DOC.COMM” (oppure “N.RICEVUTA” oppure “N.SCONTRIN”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del RT/server RT);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.

Di seguito un esempio di compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con la procedura web dell’Agenzia delle entrate:

 

FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 28 aprile 2021

 

Domanda

Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta.

Risposta

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione (2) della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia  delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c), dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12-septies del D.L. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale” ovvero a livello di singola linea fattura, il blocco “Altri dati gestionali”.

Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura” come riportato nell’immagine seguente:

 

Nota (2) – Il D.L. 34/2019, convertito con la legge n. 58 del 2019 ha eliminato il comma 2 dell’art. 1 del d.l. n. 746 del 1983 che prevede l’obbligo di annotazione delle dichiarazioni d’intento (sia ricevute che emesse) in apposito registro.

 

mentre il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

 

FAQ n. 52 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

L’emissione della fattura differita prevede l’indicazione del dettaglio delle operazioni (come previsto dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo lett. a), d.P.R. n. 633/72). Nel caso di cessioni di beni, tale adempimento è soddisfatto indicando i riferimenti dei DDT, senza allegare e gli stessi. Al riguardo, la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, nel dettare istruzioni in materia di fatturazione elettronica, ha precisato che nel caso di cessioni di beni, la fattura differita può contenere anche solo l’indicazione della data e del numero del DDT o del documento idoneo avente le caratteristiche di cui al DPR 472/97. Si chiede di conoscere come devono essere conservati i DDT emessi in caso di fattura differita.

Risposta

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea. Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. A tal proposito si ricorda che il singolo file fattura non deve superare la dimensione di 5MB.

Le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi. Al riguardo, la circolare n. 18/E/2014 ha precisato che può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.

FAQ n. 53 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74-ter, comma 8, del d.P.R. n. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?

Risposta

L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“TipoDocumento” TD01 e “RegimeFiscale” RF11 “Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)) evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo – in luogo dell’aliquota IVA – il codice natura N3.6 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.

L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega.

FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 aggiornata il 12 febbraio 2021

 

Domanda

Come si predispone una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale ”Fatture e corrispettivi” e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l’indicazione del codice fiscale o della partita Iva?

Risposta

L’operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l’esterometro).

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

  • nel campo Codice destinatario il 7 caratteri “XXXXXXX
  • nella sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
    • nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese” il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166- 1 alpha-2 code);
    • nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale.

Infine, per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.


FAQ n.72 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

 

Domanda

Le autofatture da emettere per l’integrazione degli acquisti interni in reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/1972 devono riportare nel campo “TipoDocumento” il codice “TD20” o “TD01”?

Risposta

A partire dal 1° ottobre 2020 le autofatture per integrazione degli acquisti interni in reverse charge devono essere emesse utilizzando il codice “TipoDocumento” TD16.

I documenti con codice TD20 sono solo quelli relativi alle fatture ex art 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.

FAQ n.120 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Come va impostata la fattura per un’impresa di autotrasporti di carburante per conto terzi considerando che verrà emessa fattura riepilogativa di tutti i viaggi effettuati durante il mese e documentati tramite bolle di consegna?

Quali sono i dati da indicare in fattura e quali eventualmente i documenti da allegare al file xml?

Si può indicare genericamente la prestazione come “servizi di trasporto effettuati nel mese di…”?

È necessario indicare altro? È valido allegare un documento riepilogativo delle bolle di consegna del mese?

Risposta

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, non sono mutate le disposizioni sulla fattura differita e sulla compilazione della stessa. Nella fattura differita, che dovrà essere trasmessa allo SdI adoperando il tipo documento TD24, si richiameranno gli estremi dei DDT (bolle di consegna) che potranno essere allegati al file xml.

FAQ n.122 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Per gli acquisti intracomunitari, una società effettua la integrazione delle fatture ricevute e le contabilizza attraverso il sistema del reverse charge. Trasmette poi all’Agenzia il modello INTRA1. Tali tipologie di fatture come vanno trattate ai fini della fatturazione elettronica?

Risposta

I dati delle fatture d’acquisto intracomunitarie potranno essere trasmessi allo SDI emettendo una fattura elettronica utilizzando il tipo documento TD18, in cui il campo C/P sia valorizzato con l’identificativo fisale del Cedente effettivo e il campo C/C con quello del soggetto che trasmette il TD18. Alternativamente i dati vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (esterometro).

FAQ n.125 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

I controlli incrociati previsti dal decreto ministeriale del 4 agosto 2016 potranno essere eseguiti soltanto in caso di adesione al servizio di consultazione che, come si legge al punto g) del provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2018, dovrà essere esercitata dai contribuenti o dai loro intermediari, attraverso una apposita funzionalità del sito web delle Entrate a decorrere dal 1 luglio 2019. In assenza di adesione a tale servizio l’Agenzia delle entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche memorizzando esclusivamente i dati aventi rilevanza fiscale. Tali cancellazioni inibiranno i controlli incrociati finalizzati a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, previsti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del dm 4 agosto 2016 il cui oggetto è costituito infatti dai dati delle fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti mediante il sistema di interscambio?

Conseguentemente è vero che vi sarà una disparità di trattamento tra i contribuenti che aderiranno alla Conservazione AdE rispetto a quelli che utilizzeranno servizi a pagamento?

Risposta

L’AE effettuerà i controlli incrociati con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica.

L’adesione al servizio di “Consultazione” garantisce all’utente di ritrovare in qualsiasi momento (nei limiti temporali previsti dal provvedimento AE del 30.04.18) le sue fatture emesse e ricevute all’interno del portale Fatture e Corrispettivi nonché rendere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria più trasparenti e collaborativi. La mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per se un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.

FAQ n.131 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Sono un fornitore, in quale campo del tracciato XML della fattura elettronica posso inserire l’identificativo univoco di versamento (IUV) usato come chiave nel sistema PagoPA?

Risposta

L’elemento informativo del tracciato XML da poter utilizzare è i 2.4.2.21<CodicePagamento> ed è stato pensato proprio per ospitare qualsiasi codice identificativo di un’operazione di pagamento, utile quindi per la riconciliazione degli incassi da parte del cedente/prestatore.

FAQ n. 135 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 11 maggio 2021

Domanda

Si chiede il corretto comportamento da adottare in caso di estrazione di beni da un deposito IVA per beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria soggetti al meccanismo dell’inversione contabile. L’integrazione/autofattura deve transitare dallo SdI?

Risposta

Il soggetto IVA che procede all’estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica (origine extracomunitaria), ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 può predisporre un documento, contenente i dati necessari per l’assolvimento dell’imposta compresi i dati del fornitore, ed inviarlo tramite SdI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l’aliquota e l’imposta dovuta.

 

FAQ n.137 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno?

Risposta

In caso di emissione di autofattura per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno, se l’operatore vuole inviarla al Sistema di Interscambio, deve adoperare come tipo documento il TD16 “Integrazione fattura reverse charge interno” inserendo i dati del cedente effettivo nella sezione “Dati del cedente/prestatore” e i dati del soggetto che trasmette il TD16 nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

 

FAQ n.138 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di emissione di autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA?

Risposta

Per l’estrazione dal deposito IVA dovrà essere adoperato:

  • il tipo documento TD22 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993;
  • il tipo documento TD23 nel caso di estrazione dal deposito IVA (ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. c) del d.l. n. 331/1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA).

In entrambi i casi, il campo C/P va compilato con i dati del cedente effettivo (estero nel TD22 e italiano o estero nel TD23). In caso di cessioni interne al deposito, nel campo C/P dovranno essere inseriti i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito. Nel campo C/C dovranno essere inseriti i dati del soggetto che trasmette il TD22 o il TD23 allo SDI.

 

Resta inteso che sia nella fase di introduzione del bene nel deposito IVA, sia nel caso di cessioni all’interno del deposito, l’operazione deve essere documentata con le rituali modalità, ad esempio bolletta doganale per l’importazione, fatturazione elettronica per cessioni tra soggetti residenti, ecc.. Qualora l’estrazione dal deposito IVA non riguardi i carburanti va utilizzato il blocco 2.2.1.3 “CodiceArticolo” ed inserito nel campo 2.2.1.3.1 “CodiceTipo” il valore “DEP” e nel campo 2.2.1.3.2 “CodiceValore” il valore“0”.

FAQ n.139 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 7 maggio 2021

 

Domanda

Al momento della predisposizione dell’xml della fattura elettronica, come devono essere compilati i dati anagrafici del cedente/prestatore e del cessionario/committente in caso di autofattura per omaggi ovvero per autoconsumo?

Risposta

In ipotesi di autofattura per omaggi o autoconsumo, la fattura va compilata utilizzando il tipo documento TD27 “fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa”, e i campi del cedente/prestatore e del cessionario/committente vanno compilati con l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro delle fatture emesse).

 

FAQ n.143 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un consumatore finale può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’utente Persona Fisica (PF), purché in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS, può effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute tramite accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’utente persona fisica che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, può consultare, a partire dal 1° marzo 2020, la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento.

Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.

FAQ n.144 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un Ente non commerciale non in possesso di Partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

Gli Enti non commerciali (ONLUS, Condomini, Soggetti PNF che non esercitano attività IVA) non in possesso di Partita IVA possono effettuare l’adesione al servizio di consultazione delle fatture ricevute, direttamente o tramite rappresentanti incaricati in possesso di credenziali Fisconline/Entratel rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale Spid o CNS, accedendo all’area riservata dei servizi online disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

L’utente che aderisce al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021, può consultare la totalità dei file delle fatture elettroniche ricevute relative agli acquisti pervenuti al Sistema di Interscambio da parte dei loro fornitori.

In caso di mancata adesione nel termine sopra indicato l’utente non potrà consultare i file delle fatture ricevute fino a quel momento. Se l’adesione viene effettuata dopo tale termine l’utente potrà consultare i soli file delle fatture elettroniche ricevute dal giorno successivo a quello di adesione.


FAQ n.145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Un titolare di partita IVA può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata dagli operatori IVA/loro delegati (intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) nel portale Fatture e Corrispettivi, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021. L’Agenzia fino al 30 giugno 2021 memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute e nel periodo “transitorio” rende disponibili i file delle fatture in consultazione agli operatori IVA (e ai loro delegati). Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella la fattura elettronica e conserva e rende disponibili per la consultazione esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque memorizzate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

Sarà possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. L’adesione richiesta vale per tutte le Partite IVA collegate al codice fiscale del richiedente.

E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentiranno agli intermediari di effettuare – per conto dei propri clienti – l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari – delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 – acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

FAQ n.146 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Quali sono i termini per effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici?

Risposta

L’adesione può essere effettuata, in prima battuta, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021. L’Agenzia fino al 30 giugno 2021 comunque memorizza la totalità dei file delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo “transitorio”.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione sia del cedente/prestatore che del cessionario/committente l’Agenzia cancella i file delle fatture elettroniche e conserva esclusivamente i “dati fattura”, cioè i dati di cui all’allegato B al provvedimento del 30 aprile 2018 (in sostanza i dati fiscalmente rilevanti ad eccezione della descrizione dell’operazione). Se, invece, aderisce una sola delle parti del rapporto economico le fatture sono comunque conservate dall’Agenzia ma sono rese disponibili in consultazione solo alla parte che ha aderito.

È possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

 

FAQ n.147 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 23 aprile 2021

 

Domanda

Cosa succede se non effettuo l’adesione al servizio al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche entro il termine del 30 giugno 2021?

Risposta

La mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici entro il termine del 30 giugno 2021comporta la cancellazione dei file memorizzati .

È possibile aderire anche dopo il 30 giugno 2021, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture emesse/ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture emesse/ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.




Iva al 4% sui sussidi tecnici ed informatici per i portatori di handicap. Il decreto Mef che modifica gli obblighi di certificazione da produrre all’atto dell’acquisto

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021, il Decreto 7 aprile 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap» (di seguito riportato).

L’aggiornamento del D.M. 14 marzo 1998 è frutto dell’applicazione del comma 2 dell’articolo 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una revisione della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D.M. 14 marzo 1998, relativa alle condizioni per l’applicazione ai soggetti portatori di handicap dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 4 per cento, con riferimento alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione; In particolare, nel citato comma 2 dell’articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, si prevede che con la revisione sia riconosciuto il beneficio alla sola condizione della presentazione del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla suddetta commissione medica, sopprimendo la condizione della contestuale presentazione della specifica prescrizione autorizzativa, rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione.

La disposizione, tuttavia, va coordinata con il comma 1 del citato articolo 29-bis, del Decreto Semplificazioni, che ha previsto che i verbali delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali – commissioni competenti, con l’integrazione al loro interno di un medico dell’INPS, agli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità – riportino anche la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza dei soggetti portatori di handicap.

 

Di seguito il testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021

 

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 aprile 2021, recante: «Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 105 del 4 maggio 2021)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, (Link al testo previgente) che ha stabilito le condizioni e le modalità per l’applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;

Visto l’art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all’art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l’accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità e che il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998 (di seguito riportato);

Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1

All’art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 (di seguito riportato) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro: Franco

 

 

Si riporta il testo aggiornato del Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998

 

Decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998, recante: «Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap». (In Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998).

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell’IVA;

Visto l’art. 2, comma 9, del D.L. 31/12/1996, n. 669, conv., dalla L. 28/02/1997, n. 30 (in “Finanza & Fisco” n. 10/97, pag. 1195), nel quale è previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap;

 

Decreta:

Art. 1

 

1. Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del 4 per cento.

Art. 2

1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

2. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale. (Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto Mef del 7 aprile 2021).

3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, è prodotta all’ufficio doganale all’atto della presentazione della dichiarazione di importazione. (Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto Mef del 7 aprile 2021)




L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo

Dopo la pubblicazione del provvedimento del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta», l’Agenzia delle entrate pubblica on line la nuova guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il nuovo vademecum illustra il meccanismo d’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, vengono illustrate le funzionalità messe a disposizione del contribuente sul portale “Fatture e Corrispettivi”, per la consultazione e l’eventuale modifica dell’integrazione proposta e per il versamento dell’imposta di bollo dovuta.

La guida ricorda che l’Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.

L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

  • l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
  • l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

 

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021.

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

 

 

 

Link alla guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (aggiornamento aprile 2021)

 

 

Legislazione

 

Assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche

 

Imposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021: «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta»

 

Bollo sulle e-fatture. Nuovi termini di versamento e nuove modalità di comunicazione al contribuente

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020: «Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata»

 

Prassi

 

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. I codici tributo per il versamento trimestrale dell’imposta di bollo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 9 aprile 2019: «RISCOSSIONE – IMPOSTA DI BOLLO – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019 – Art. 6, comma 2, del D.M. Mef 17/06/2014, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.M. Mef 28/12/2018 – Art. 13, della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642»




La Commissione Ue propone di esentare dall’IVA beni e servizi essenziali in tempi di crisi

La Commissione europea ha proposto oggi di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i beni e i servizi che insieme agli organi e alle agenzie dell’Unione mette a disposizione di Stati membri e cittadini in tempi di crisi. Questa proposta è in linea con l’esperienza maturata nel corso della pandemia che ha insegnato tra altre cose che l’IVA applicata ad alcune transazioni finisce per costituire un fattore di costo negli appalti, mettendo a dura prova i bilanci più limitati. Scopo dell’iniziativa odierna è quindi ottimizzare l’efficienza dei fondi dell’UE utilizzati nell’interesse pubblico per far fronte a crisi come le calamità naturali e le emergenze sanitarie, rafforzando per giunta gli organi di gestione delle catastrofi e delle crisi che operano a livello dell’UE, ad esempio nell’ambito dell’Unione europea della salute e del meccanismo di protezione civile dell’UE.

Una volta effettive, le nuove misure permetteranno alla Commissione e alle agenzie e organi dell’UE di importare e acquistare in esenzione dall’IVA i beni e i servizi da distribuirsi in risposta a un’emergenza nell’UE. I destinatari possono essere Stati membri o terzi, come autorità o istituzioni nazionali (ad es. ospedali, un’autorità sanitaria o altra autorità nazionale di risposta alle catastrofi). Tra i beni e i servizi che rientrano nell’esenzione proposta rientrano:

  • test diagnostici, materiali diagnostici e attrezzature di laboratorio;
  • dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti, respiratori, maschere, camici, prodotti e attrezzature per la disinfezione;
  • tende, letti da campo, abbigliamento e alimenti;
  • attrezzature di ricerca e salvataggio, sacchi di sabbia, giubbotti di salvataggio e gommoni;
  • antimicrobici e antibiotici, antidoti contro le minacce chimiche, cure per lesioni da radiazioni, antitossine, compresse di iodio;
  • prodotti del sangue o anticorpi;
  • dispositivi di misurazione delle radiazioni;
  • sviluppo, produzione e approvvigionamento dei prodotti necessari, attività di ricerca e innovazione, costituzione di scorte strategiche di prodotti; licenze al settore farmaceutico, strutture di quarantena, sperimentazioni cliniche, disinfezione dei locali ecc.

 

Paolo Gentiloni, Commissario responsabile per l’Economia, ha dichiarato: “La pandemia di COVID-19 ci ha insegnato che questo tipo di crisi è assai complesso e ha un impatto ad ampio raggio sulle nostre società. È essenziale reagire subito e efficacemente e trovare oggi la migliore risposta possibile per prepararci al domani. Questa proposta va nel senso dell’obiettivo UE di reagire alle crisi e alle emergenze nell’Unione e farà in modo di ottimizzare l’impatto finanziario degli sforzi di soccorso a livello dell’UE per combattere la pandemia e sostenere la ripresa.”

 

Prossime tappe

 

La proposta legislativa che modificherà la direttiva sull’IVA sarà ora trasmessa al Parlamento europeo per parere e al Consiglio per adozione.

Gli Stati membri adotteranno e pubblicheranno entro il 30 aprile 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e le applicheranno dal 1° gennaio 2021.

 

Contesto

 

La pandemia di coronavirus ha messo in chiara luce l’importanza della preparazione e della risposta a livello dell’UE, che in tempi di crisi devono essere coerenti, decisive e centralizzate. Nel corso della pandemia la Commissione von der Leyen ha delineato programmi per rafforzare la preparazione e la gestione nell’UE delle minacce sanitarie transfrontaliere e presentato gli elementi costitutivi di un’Unione della salute più forte. Ha poi proposto di rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE con l’obiettivo di migliorare le risposte alle future calamità naturali o provocate dall’uomo. Ad esempio, nel contesto della nuova Unione europea della salute, la Commissione ha annunciato la creazione dell’Autorità per la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) per attivare rapidamente le più avanzate misure mediche e di altro tipo in caso di emergenza sanitaria, coprendo l’intera catena del valore dall’ideazione alla distribuzione e all’uso.

L’UE ha già preso misure nel settore della fiscalità e delle dogane per sostenere la lotta contro la pandemia e la ripresa. Nell’aprile 2020 l’UE ha convenuto di sospendere i dazi doganali e l’IVA per le importazioni di mascherine e altri dispositivi di protezione necessari per combattere la pandemia. La sospensione rimane in vigore e sarà prorogata. Nel dicembre 2020 gli Stati membri hanno concordato nuove misure su proposta della Commissione per esentare temporaneamente dall’IVA i vaccini e i kit di analisi venduti a ospedali, medici e privati, e per i servizi strettamente connessi. Ai sensi della direttiva modificata gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte o un’aliquota zero sia ai vaccini che ai kit di analisi, se lo ritengono opportuno.

 

Fonte: comunicato Commissione europea

 

Per ulteriori informazioni

La Commissione propone di esentare beni e servizi vitali distribuiti dall’UE in tempi di crisi

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-proposes-exempt-vital-goods-and-services-distributed-eu-times-crisis_en)

 

Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni all’importazione e di alcune forniture in relazione a misure dell’Unione di interesse pubblico

 

Risposta alla COVID-19 nel settore della fiscalità e delle dogane




Attiva la fase di pre-registrazione ai regimi IVA OSS/IOSS sul sito dell’Agenzia delle Entrate

I regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) introducono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ampliando il campo di applicazione del MOSS (concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) ricomprende altre transazioni, quali le vendite a distanza intracomunitarie di beni, le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica e le prestazioni di servizi.

Per accedere ai nuovi regimi opzionali i soggetti residenti devono utilizzare le credenziali CIE, SPID, CNS, Entratel/fisconline mentre i soggetti esteri devono richiedere l’apposito identificativo.

 

In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

  • al regime “OSS non-UE, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
  • al regime “OSS UE, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
  • al regime “IOSS, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

 

Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni ad essi dedicate. 

 

Scheda informativa regime OSS

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionale-oss

Scheda informativa regime IOSS

Link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-ioss/infogen-regime-opzionale-ioss

 

Registrazione al regime IVA OSS/IOSS

Dal 1° aprile 2021 attiva la fase di pre-registrazione ai regimi IVA OSS/IOSS per le seguenti transazioni:

  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Il servizio è disponibile alla voce Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS dell’area autenticata del sito dell’agenzia delle entrate; per i soggetti extra UE è disponibile l’area tematica VAT One Stop Shop.

Si ricorda che dal 1° luglio anche il regime IVA MOSS confluirà in tali regimi.

 

Link allo schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni




Corrispettivi giornalieri. C’è tempo fino al 1° ottobre 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati (versione 7.0 del giugno 2020)

 

In considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di categoria e considerato che l’art.1, comma 10, del Decreto Legge 23 marzo 2021, n. 41 (“Sostegni”) ha prorogato i termini entro cui l’Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA le bozze dei registri , delle comunicazioni di liquidazioni periodiche e della dichiarazione IVA, viene modificata dal 1° aprile 2021 al 1° ottobre 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieriTIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 marzo 2021, prot. n. 83884 recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30 giugno 2020 e n. 389405 del 23 dicembre 2020, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri»




Dal 1° aprile 2021 è possibile la registrazione ai regimi Iva Oss e Ioss sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dal 1°luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, impegnati nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali, che saranno recepite nell’ordinamento nazionale mediante il decreto legislativo a tal fine predisposto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

In base alle nuove disposizioni, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico – cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop) – attualmente previsto per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali, sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali. In particolare sarà introdotto il regime OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo, e il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021 (articolo 2, terzo paragrafo, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, come sostituito dall’articolo 1, primo paragrafo, punto 2), del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020).

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

  • al regime “OSS non-UE, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
  • al regime “OSS UE, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
  • al regime “IOSS, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

Ulteriori informazioni sui singoli regimi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate nelle sezioni ad essi dedicate.

(Così, comunicato Mef del 29 marzo 2021)

Link allo schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

 




Decreto ‘Sostegni’. In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica

 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che nel decreto ‘Sostegni’ attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della ‘Certificazione Unica’.

In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.

Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.
Di seguito un prospetto riepilogativo, nel quale sono riportati i nuovi termini relativi alla ‘Certificazione Unica’ (con l’indicazione anche delle vecchie scadenze).

Prospetto riepilogativo

 

*Resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (già scaduto l’8 febbraio 2021)

(Così, comunicato Stampa Mef n. 49 del 13 marzo 2021)




Obblighi IVA delle imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero: approvato uno schema di D.Lgs. di recepimento degli articoli 2 e 3 della Direttiva (UE) 2017/2455

 

Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 26 febbraio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

La normativa europea in materia fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce”, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.

Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro.

Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.

Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

 

Link allo schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

 




Nuovo servizio per operatori IVA. Più facile mettersi in regola se nell’E-fattura manca l’imposta di bollo

Chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dalle Entrate e, se li ritiene corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi. È quanto stabilisce un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente ritenga, invece, che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

 

I nuovi elenchi

 

In base a quanto disposto dal Decreto crescita (D.L. n. 34/2019), il provvedimento pubblicato ieri stabilisce che, per ogni trimestre dell’anno, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori IVA due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021. Nel primo elenco saranno indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mentre nel secondo si troveranno le fatture che non riportano tale indicazioni ma per le quali l’imposta risulta dovuta (sulla base dei criteri descritti nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento). Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti (e procedere con il pagamento di quanto dovuto), oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo. L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

 

Le date da ricordare

 

I due elenchi vengono resi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio). Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

 

Le comunicazioni in caso di mancato versamento

 

La nuova procedura calcolerà, dopo le eventuali modifiche dei contribuenti, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare). Il contribuente potrà procedere al pagamento dell’imposta mediante addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale Fatture e Corrispettivi. Possibile anche effettuare il pagamento utilizzando il modello F24. Ai contribuenti che non versano quanto risulta dovuto, verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.

 

Il perimetro della norma

 

Il Decreto Crescita ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che transitano nel sistema di interscambio (SDI) intercettando, in particolare, quelle che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta. Successivamente, con decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, si è affidato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia il compito di definire le modalità tecniche per effettuare tali “integrazioni” e individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate. Il provvedimento è stato emanato d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2021)




lmposta di bollo sulle e-fatture. Il provvedimento che consente la verifica e le eventuali integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite Sdi

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, stabilite le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. In particolare, l’Agenzia delle entrate stabilisce che per ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, vengano messi a disposizione due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta. La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti sarà calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite modello F24. Nel provvedimento stabilite, inoltre, le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore.

Si ricorda che l’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita 2019), convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’ art. 17, comma 1, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e, successivamente, dall’ art. 143, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi dovuti.

Si ricorda, ancora, che con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, sono state introdotte modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche anche al fine di predisporre le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata; il decreto demanda, appunto, ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 febbraio 2021, prot. n. 34958/2021, recante: «Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.». Pubblicato il 04.02.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Le nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020, recante: «Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020

 

 




Lotteria degli scontrini. Al via dal prossimo 1° febbraio per gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro 

Appuntamento a giovedì 11 marzo per la prima estrazione

 

Ai nastri di partenza la Lotteria degli scontrini. Dal prossimo 1° febbraio gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La lotteria ha in serbo tantissimi premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11 marzo è fissata la prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente. Nel provvedimento congiunto pubblicato oggi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate fissano le regole per il funzionamento della Lotteria.

 

Per partecipare basta il codice lotteria

 

Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell’acquisto.

Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all’esercente quando si effettua l’acquisto.

 

Tanti biglietti quanti sono gli euro spesi

 

Se l’importo della spesa è almeno pari a 1 euro e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Successivamente all’estrazione dei biglietti vincenti, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli risalirà dal codice lotteria associato al biglietto estratto sia al codice fiscale dell’acquirente sia alla partita IVA dell’esercente.

Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all’esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

 

I premi in palio

 

Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l’acquirente sia per l’esercente presso cui è avvenuto l’acquisto.

 

 

Le vincite sono comunicate tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo comunicato nell’area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC). In assenza di una PEC, la comunicazione viene inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l’obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

 

Il calendario delle estrazioni, si parte da quella mensile

 

Per giovedì 11 marzo 2021 è fissato l’appuntamento con la prima estrazione che decreterà i primi venti vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiano prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021. Le estrazioni mensili verranno effettuate, poi, ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione. Da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, sempre di giovedì, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10 giugno. Infine, l’estrazione annuale, che vale un premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e 1 milione di euro per l’esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale – che si terrà a inizio 2022 – si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. Un provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fisserà la data dell’estrazione annuale. (Così, comunicato Stampa Agenzia delle dogane e dei monopoli del 30 gennaio 2021)

 

Per saperne di più:

Il portale della Lotteria degli Scontrini

La guida rapida per gli esercenti sul sito dell’Agenzia delle entrate

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2020

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Speciale Modulistica 2021

Modelli dichiarativi ai fini IVA
Modelli e istruzioni

 

I documenti sono integrati dai link alle circolari e risoluzioni richiamate 

 

 

Pronto il modello IVA 2021. Le principali novità

Approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13095/2021 il modello IVA 2021 da utilizzare per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020.

La dichiarazione IVA, che deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, contiene alcune rilevanti novità.

Continua a leggere →

 

 

La dichiarazione annuale IVA 2021

 

Istruzioni e modelli per la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020

Il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021, prot. n. 13095/2021: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

 

 

 


Avvertenze 
Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

 




Disponibile la versione definitiva del modelli 2021 della dichiarazioni Iva con le relative istruzioni | Le novità

 

Tra le novità presenti nel modello della nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l’anno 2020, che deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, si evidenziano, la riduzione dell’aliquota per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo nonché alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Di seguito le principali modifiche, di carattere generale, introdotte nei modelli di dichiarazione IVA/2021.

 

QUADRO VA – Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19

 

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il Rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.

In particolare, nel Rigo VA16 va indicato:

in casella 1 il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice (di seguito riportata);

nel campo 2 l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1.

 

 

I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.

Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l’intero versamento della procedura stessa (cfr. circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16)

 


TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

 

Modalità di compilazione del rigo VA16

  


2 – Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020

Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.


4 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all’art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all’art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.


5 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all’art. 61, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020 (es. federazioni sportive, ecc.)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all’art. 61, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.


6 – Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020) – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020)

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.


7 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.

8 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per il mese di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

9 – Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019 (art. 18, c. 1, 3, 5 e 6, D.L. n. 23/2020)

Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019;
  • i soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici evento 7 e 8.

12 – Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Novembre 2020 (art. 13-ter D.L. n. 137/2020)

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di novembre 2020 per:

  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis L. n. 137/2020;
  • i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 del L. n. 137/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.

 

13 – Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Dicembre 2020 (art. 13-quater D.L. n. 137/2020)

Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di dicembre 2020 per:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019;
  • i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del L. n. 137/2020;
  • i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 del L. n. 137/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.

 

QUADRO VF – Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione

 

Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019.

Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all’articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all’articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.

 

Soppressione QUADRO VI – Dichiarazioni di intento ricevute

 

Il quadro era riservato ai fornitori di esportatori abituali. L’articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.

 

QUADRO VQ – Versamenti periodici omessi

 

Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.

 

QUADRO VL – Liquidazione dell’imposta annuale

 

Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.

 

QUADRO VO – Comunicazione delle opzioni e revoche

 

Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di i servizi elettronici. L’opzione riguarda i soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia. La casella 1 deve essere barrata da coloro che hanno effettuato nell’anno precedente un ammontare complessivo delle predette prestazioni non superiore a 10.000 euro ed esercitano l’opzione a partire dal 2020, per l’applicazione dell’IVA nello Stato di residenza del committente. L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno nel corso del quale è esercitata ed è valida fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, e sempreché ne permangano i presupposti.

Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata. Si ricorda che la casella 1 del rigo VO26 deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che intendono comunicare la revoca dell’opzione.

Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL GRUPPO IVA 26/PR

 

QUADRO VS

 

Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

 

QUADRO VW – Liquidazione dell’imposta annuale di gruppo

 

Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

 

 




Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. On-line anche la nuova Certificazione Unica

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel 730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730

 

Il nuovo modello 730, da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

 

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento

 

Tra le novità presenti nel modello di quest’anno, da presentare entro il 30 aprile, si evidenziano, in particolare, l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del  lavoro

 

Anche nella CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

 

Pronto anche il modello 770/2021

 

Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021)

 

La modulistica dichiarativa 2021 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l’anno 2020 con le relative istruzioni

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (provvedimento)

 

Il modello 770/2021 relativo all’anno di imposta 2020 con le istruzioni

Approvazione del modello 770/2021, relativo all’anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni (provvedimento)

 

I modelli 730/2021 relativi all’anno 2020

Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (provvedimento)

 

La Certificazione Unica “CU 2021” relativa all’anno 2020

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione (provvedimento)

 




Brexit e Accordo sull’Irlanda del Nord: profili fiscali e doganali

Il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo Brexit. L’accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, a termine del periodo transitorio, dovrà adesso essere sottoposto alle ratifiche del Parlamento britannico e del Parlamento europeo.

Gli aggiornamenti possono essere consultati sul sito della Commissione europea:
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief_it.

Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è, dunque, più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.

Per consentire lo svolgimento ordinato delle attività economiche degli operatori europei con il Regno Unito, la Commissione Europea ha predisposto delle linee guida con particolare riguardo alla normativa fiscale e doganale.

La documentazione è consultabile tramite il seguente sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it_en,
cui si rinvia anche per i successivi aggiornamenti.

Si ricorda, inoltre, che è stata emanata la DIRETTIVA (UE) 2020/1756 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda l’identificazione dei soggetti passivi nell’Irlanda del Nord. La modifica tiene conto della peculiare situazione dell’Irlanda del Nord che, a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell’UE sull’IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.

Per garantire il buon funzionamento del sistema IVA, la direttiva 2020/1756 prevede che i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni (comprese le cosiddette cessioni intracomunitarie) o acquisti intracomunitari di beni (anche da parte di enti non soggetti passivi) siano identificati, in conformità alla normativa IVA, con il codice «XI», diverso da quello del Regno Unito (che inizia con “GB”).

La direttiva IVA prevede, infatti, che di norma i prefissi dei numeri di identificazione IVA nell’Unione siano basati sul codice ISO 3166 – alfa 2 – con il quale può essere identificato lo Stato membro da cui è stato attribuito ma per i territori che non hanno un codice specifico nell’ambito di tale sistema è prevista la possibilità di usare codici «X».
Le prescrizioni della direttiva 2020/1756, essendo di natura prettamente tecnica, non necessitano di norme di recepimento ma comportano l’aggiornamento dei modelli recanti i codici identificativi degli Stati membri e dei database operanti con codici identificativi esteri (VIES, OSS-Ioss, VAT e-FCA) per tener conto del prefisso specifico “XI”, previsto per l’identificazione dei soggetti passivi dell’Irlanda del Nord che effettuano operazioni relative a beni cui si applica il diritto dell’Unione in materia di IVA. (Così, comunicato stampa del 15 gennaio 2021 del Dipartimento delle Finanze – Mef)




Brexit in dogana: semplificazioni nella circolare ADM n. 49/2020

Con circolare n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. 495536/RU, l’Agenzia delle Dogane (ADM), anche alla luce dell’accordo raggiunto tra UE ed UK in data 24 dicembre 2020, nel richiamare l’attenzione sull’importanza di una corretta gestione degli adempimenti in materia di esportazione, ha introdotto semplificazioni per snellire le procedure doganali connesse alle operazioni di export. La circolare è il risultato delle analisi condotte dalle competenti strutture dell’ ADM, anche in relazione ai diversi momenti di confronto avuti con operatori e Associazioni di categoria, al fine di verificare se e come fosse possibile semplificare operazioni e adempimenti doganali in vista dei cambiamenti legati alla BREXIT al termine del periodo transitorio concluso il 31 dicembre 2020.

Maggiori informazioni sul dossier Brexit sono rinvenibili sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli: www.adm.gov.it.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito del Governo.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 49 del 30 dicembre 2020, prot. n. 495536/RU, con oggetto: DOGANE – BREXIT – Procedure di esportazione di merci da Uffici doganali nazionali – Facilitazioni e indicazioni operative in vista della Brexit. Testo consolidato




Fatturazione elettronica fra soggetti privati. Aggiornato il vademecum per il corretto utilizzo dei codici

 

 

Tabella riepilogativa codici-tipo-documento

 

Tabella dei codici natura IVA

 

 

 

In vista dell’adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro.

Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”, introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso via SDI aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L’osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall’Agenzia delle entrate.

 

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3 del 18 dicembre 2020)




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2020

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Commenti

 

Le presunzioni in ambito tributario e l’onere della prova. Aspetti di riflessione  di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Costituzionale:

 

Indeducibilità IMU sugli immobili strumentali

 

IMU sugli immobili strumentali. L’indeducibilità totale (IRES e IRPEF) è incostituzionale

Corte Costituzionale – Sentenza n. 262 del 4 dicembre 2020: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – (IMU) Imposta municipale propria – Corresponsione dell’IMU sugli immobili strumentali all’attività di impresa – Indeducibilità totale dalle imposte sui redditi d’impresa – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Irragionevolezza e violazione del principio della capacità contributiva – Illegittimità costituzionale in parte qua – Art. 14, comma 1, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 75, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917- Artt. 3, 41 e 53 Cost.»

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

Accertamenti fondati sugli studi di settore

 

Studi di settore: le risultanze a seguito del contraddittorio hanno valore di presunzioni legali

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25525 del 12 novembre 2020: «ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PARAMETRI – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore – Contraddittorio con il contribuente – Risultanze – Valore di presunzione legale – Idoneità a fondare l’accertamento – Ripartizione della prova – Artt. 62-bis e 62-sexies, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 2728 c.c.»

 

 

Prassi 

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Determinazione della percentuale di detrazione IVA

 

Calcolo del pro-rata di detrazione IVA. Nuovi chiarimenti per l’individuazione delle operazioni incluse

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 606 del 18 dicembre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Determinazione dell’imposta – Detrazioni – Pro-rata generale – Gestione della liquidità esente IVA rispetto all’attività di banca depositaria – Operazioni esenti comprese tra i numeri 1) e 9) dell’art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Computo ai fini del calcolo del pro-rata – Condizioni – Caso di specie – Inclusione nel calcolo del pro-rata – Ragioni – Pur in presenza di costi afferenti non considerevoli, l’attività di gestione della liquidità giacente rientrando nel core business costituisce, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione IVA, uno strumento normale funzionale e non meramente occasionale – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del DPR 26/10/1972, n. 633»

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati – Riduzione della pressione fiscale

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati. I chiarimenti sulle misure per la riduzione della pressione fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 14 dicembre 2020: «REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – Riduzione della pressione fiscale – Redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali – Trattamento integrativo – Ulteriore detrazione fiscale – D.L. 05/02/2020, n. 3, conv., con mod., dalla L. 02/04/2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per  la  riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» – Art. 128, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

 

Legislazione

 

Il Decreto Legge “Natale

 

Il testo del Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

 

Le indicazioni del Viminale sulle restrizioni alla mobilità sul territorio nazionale durante le prossime festività

Link al testo della circolare Ministero dell’interno del 2 dicembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, con oggetto: Decreto-legge 18 dicembre 2020; n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 – Cd. “Decreto Natale” – Festività natalizie

 

Vedi anche: le risposte alle domande frequenti del Governo sulle nuove restrizioni introdotte dal “Decreto Natale

(Il Governo ha aggiornato le FAQ sulle limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche seguito dell’approvazione del “Decreto Natale”)

 

Bonus affitti – Cessione dei crediti d’imposta

 

Approvato il nuovo modello per comunicare la cessione del credito per canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2020, prot. n. 378222/2020: «Modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti di cui all’articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Approvazione del nuovo modello di comunicazione»

 

Saggio di interesse legale

 

Interessi legali: dal 2021 allo 0,01 per cento

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2020: «Modifica del saggio di interesse legale»

 

Lavoratori dipendenti e taluni assimilati – Riduzione della pressione fiscale

 

Riduzione del cuneo fiscale. Il decreto-legge che ha previsto i trattamenti integrativi e l’ulteriore detrazione per i lavoratori a partire dal 1° luglio 2020

Il testo del Decreto-Legge 5 febbraio 2020, n. 3, conv., con mod., dalla Legge 2 aprile 2020, n. 21, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» coordinato con le note richiamate o modificate

 

 

 

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E-fattura. Prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate estende di un anno la validità delle deleghe conferite agli intermediari per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento del 5 novembre 2018. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia di oggi (prot. n. 376631 dell’11 dicembre 2020), infatti, vengono prorogate le deleghe in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Vengono così accolte le richieste delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, motivate dalla difficoltà nel procedere al rinnovo delle deleghe già conferite e in scadenza, a causa del perdurare della situazione emergenziale da Covid-19 e delle restrizioni agli spostamenti introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

La platea interessata dalla proroga

 

Con il provvedimento firmato dal direttore Ruffini, l’Agenzia dispone la proroga di un anno del periodo di validità delle deleghe in scadenza, conferite a suo tempo dagli operatori economici agli intermediari per l’utilizzo dei servizi online dedicati alla gestione dei processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”. La problematica risolta con il provvedimento di oggi, relativa soprattutto all’acquisizione del modulo di delega recante la firma in originale del cliente, investe una platea significativa di operatori in quanto la gran parte delle deleghe, la cui validità massima è di due anni, sono state attivate a ridosso dell’avvio generalizzato dell’obbligo di fatturazione elettronica, avvenuto il 1° gennaio 2019, e sono pertanto in scadenza tra dicembre 2020 e gennaio 2021.

 

Sempre possibile la revoca della delega

 

La proroga disposta dal provvedimento del direttore interessa le deleghe attive e in scadenza tra il 15 dicembre 2020 e il 31 gennaio 2021, proprio per tenere conto della situazione di oggettiva difficoltà degli operatori economici e al fine di garantire la continuità dei servizi offerti dagli intermediari per il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi fiscali in materia di fatturazione elettronica e di IVA. In ogni caso, non cambia nulla per quanto riguarda le revoche: i contribuenti possono annullare le deleghe in qualunque momento, sia attraverso la funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia, sia trasmettendo una richiesta agli uffici delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’ 11 dicembre 2020)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 dicembre 2020, prot. n. 376631/2020, recante: «Proroga della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica nel periodo emergenziale».




Meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment): pubblicati gli elenchi 2021

 

Pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze, ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, gli elenchi per il 2021 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in “Finanza & Fisco” n. 28/2017, pag. 2284).

Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).

Gli elenchi sono consultabili sul sito del Dipartimento delle Finanze ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

 

Cos’è lo split payment

 

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’IVA addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore

 

Professionisti e split payment

 

Si ricorda che l’articolo 12 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2018, pag. 1266), ha previsto l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti, split payment, per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (in pratica i compensi dei professionisti). Nel dettaglio è stato introdotto un comma 1-sexies al citato articolo 17-ter, del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 col quale si dispone che le norme in tema di split payment non si applicano alle prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell’articolo 17-ter se i compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d’acconto per prestazioni di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti sono stati nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria). Le  norme hanno trovato applicazione dalle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

 

Legislazione

 

Ampliamento dell’ambito di applicazione dello split payment: le modifiche alle disposizioni di attuazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018: «Modifiche alla disciplina attuativa in materia di scissione dei pagamenti (IVA)»

Il testo del D.M. 23 gennaio 2015 aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 9 gennaio 2018

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015: «Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni»

 

Prassi

 

Split payment. Le novità in vigore dal 1° gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 7 maggio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione – Modifiche alla disciplina della scissione dei pagamenti – Disciplina applicabile dal 1° gennaio 2018 – Art.3 del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172 – Art. 17-ter, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 -– D.M. del 23/01/2015 – D.M. del 27/06/2017 – D.M. del 13/07/2017» – D.M. del 09/01/2018




Processo di fatturazione elettronica fra soggetti privati. Pronto il vademecum per il corretto utilizzo dei codici

 

 

In vista dell’adozione della nuova versione delle specifiche tecniche, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione nell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici” la nuova Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro. Scopo del documento illustrativo è quello guidare il contribuente al corretto utilizzo dei codici del campo “Tipo Documento” e del campo “Natura”, introdotti nel nuovo tracciato (Versione 1.6.2 del 23/11/2020) che dovrà essere utilizzato obbligatoriamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Link alla guida dell’Agenzia delle entrate alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.1 del 25 novembre 2020)




Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. 55/2013: ai fini dell’emissione non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento

 

In linea generale, il momento di emissione della fattura per prestazioni di servizio può essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo. Nel caso in cui la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del Decreto IVA, si applica l’articolo 2, comma 4, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La citata disposizione al riguardo prevede che «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».

Pertanto, ai fini della validità dell’emissione non rileva, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA. A ciò si aggiunga che la nuova lettera g-ter) dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall’articolo 15-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 1validità19, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore. È quanto affermato dall’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020.

 

Link al testo del principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 ottobre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Fattura nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Validità dell’emissione – Condizioni – Trasmissione per via elettronica con rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio – Sufficienza – Irrilevanza dell’eventuale successivo rifiuto – Art. 2, comma 4, del D.M. 03/04/2013, n. 55 – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244

 

Prassi

 

Fatturazione elettronica: dal 31 marzo 2015 a regime per tutte le rimanenti amministrazioni, incluse quelle individuate come amministrazioni locali nell’elenco ISTAT

Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 1 del 9 marzo 2015: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Ambito soggettivo – Date di decorrenza – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55 – Art. 25, comma 1, del D.L. 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L. 23/06/2014, n. 89»

 

Le istruzioni per l’avvio del nuovo regime di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica per la P.A.

Circolare congiunta del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 1 del 31 marzo 2014: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Obbligo – Date di decorrenza – Modalità di emissione, trasmissione e ricevimento – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55»

 

Prime istruzioni operative per l’attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 37 del 4 novembre 2013: «FATTURA ELETTRONICA – Fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione – Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244 – D.M. 03/04/2013, n. 55»




Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: in Gazzetta il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (24 agosto 2020, n. 132), sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle P.A.

 

Il Decreto attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:

  1. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
  4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
  5. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

Sono diversi i benefici attesi a seguito del provvedimento. L’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della PA. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi. Infine, saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e PA (nell’ambito del settore “business to Government”) e tra privati (nell’ambito del “business to business” e del “business to consumer”). (Così, comunicato Stampa Mef n. 238 del 23 ottobre 2020)

 

Link al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 24 agosto 2020, n. 132, recante: «Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020




Fatturazione elettronica. Aggiornate le risposte alle domande più frequenti

Elenco degli aggiornamenti del 15 ottobre 2020

 

 

Pubblicazione della FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020 nelle sezioni:

Argomento di riferimento: chiarimento sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell’aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.

 

Aggiornamento della FAQ n. 45 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell’aggiornamento: esplicitazione del valore da inserire nel campo “RiferimentoTesto” del tracciato della fattura elettronica nel caso si debba inserire un riferimento all’identificativo del RT/ server RT relativo ad un documento commerciale.

 

Aggiornamento delle seguenti FAQ:

  • FAQ n. 55 pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 143 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 144 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 145 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 146 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
  • FAQ n. 147 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

 

Argomento dell’aggiornamento: l’adesione al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, può esser fatta fino al 28 febbraio 2021 (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020.

 

 Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

 Link alla faq aggiornate all’11 maggio 2021




Aliquota IVA 5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte dell’Agenzia delle entrate

 

Via libera all’IVA agevolata, prevista dall’articolo 124 del D.L. Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato IVA introdotto dal D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio).

 

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner

 

Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

 

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti

 

La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici

 

Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

 

Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili

 

Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 15 ottobre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Applicazione in via transitoria sino al 31 dicembre 2020 di un regime di maggior favore consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente – Prime istruzioni e risposte a quesiti – Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633