Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell’andamento dei prezzi dell’energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d imposta 2025: revisione e aggiornamento degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA2026, benefici premiali, dati precalcolati, delega unica, società mutualistiche e consortili, concordato preventivo biennale e fedeltà dichiarativa

Link al testo della Circolare dell’ Agenzia delle Entrate n. 4/E del 6 luglio 2026 – OGGETTO: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione degli ISA, correttivi straordinari, modulistica ISA 2026, benefici premiali e concordato preventivo biennale

 




ISA 2026, soglie per benefici premiali e strategie di controllo

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2026, prot. n. 123160/2026, individuati, a partire dal periodo d’imposta 2025, i livelli di affidabilità fiscale ISA cui sono collegati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 e confermato il livello di affidabilità pari o inferiore a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo dell’Agenzia delle entrate.

Più nel dettaglio, il provvedimento disciplina, con effetto dal periodo d’imposta 2025, le soglie di punteggio ISA che consentono l’accesso al regime premiale previsto dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. In particolare, collega ai livelli di affidabilità pari a 9, 8,5 e 8, nonché ai corrispondenti livelli medi su due annualità, l’esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA entro soglie graduate, l’esclusione dalla disciplina delle società non operative, l’esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici, la riduzione di un anno dei termini di accertamento e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito entro i limiti normativamente previsti. Il provvedimento detta inoltre una regola specifica per i contribuenti che producono sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo e conferma, per le strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale, il livello di affidabilità minore o uguale a 6.




La revisione straordinaria degli ISA in applicazione al periodo d’imposta 2025

Per effetto di quanto dispone l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto ISA, con il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 aprile 2026 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2026 sono stati previsti i seguenti interventi:

a) introduzione di correttivi in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al fine di tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia e degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse, attraverso l’individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA;

b) individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, per tener conto di situazioni di differenti vantaggi o svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale;

c) individuazione delle misure di ciclo settoriale per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;

d) modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale FM05U, relative all’aggiornamento della “Territorialità dei Factory Outlet Center”;

e) modifiche agli ISA approvati con decreto ministeriale 31 marzo 2025 e 24 aprile 2025, riguardanti l’adeguamento di alcuni riferimenti, presenti nelle Note tecniche e metodologiche e, in particolare, la modifica delle soglie di riferimento dei seguenti indicatori di anomalia:

– “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro” (ISA DG72U – Trasporto terrestre di passeggeri);

– “Costo del carburante al litro” (ISA DG90U applicabile alle attività di pesca ).

Tra le altre modifiche riguardanti l’aggiornamento delle Note tecniche e metodologiche, si segnalano:

— la modifica dell’indicatore elementare di anomalia “Copertura delle spese per dipendente” a seguito della modifica del calcolo del “numero dipendenti”;

— la modifica dei sub allegati “D – formule delle variabili e degli indicatori” a seguito delle ulteriori variabili precalcolate relative a; “Condizione di Pensionato”, “Condizione di Lavoratore dipendente a tempo pieno”, “Condizione di Lavoratore dipendente a tempo parziale”, “Cooperativa (mutualità prevalente o altra cooperativa)”;

— la modifica della formula relativa a “Ricavi e dell’Importo dello sconto praticato al SSN (L. 662/96)” (ISA DM04U) a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione per i farmaci erogati in convenzione con il SSN;

— la modifica della formula relativa alla “Quota dei ricavi derivanti da attività secondarie riconducibili all’ISA G36U sui ricavi totali” a seguito della modifica dei codici ATECO afferenti l’ISA G36U.




Approvati i modelli comunicazione dati ISA 2026 (e Cpb 2026 e 2027)

L’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione ISA 2026, per l’anno d’imposta 2025 e per il calcolo del Cpb per gli anni 2026 e 2027

Per i modelli ISA2026 (approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 71684/2026) risulta confermata la consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione in base alla quale sono previste:

  • istruzioni Parte generale;
  • istruzioni comuni per i quadri A – Personale, F – Dati contabili impresa e H – Dati contabili lavoro autonomo, utili per la compilazione di tutti gli ISA.

Al riguardo, si segnalano, quali elementi di novità, talune modifiche che sono state apportate nel Frontespizio e nel quadro C di alcuni modelli ISA, nonché nei quadri contabili, con impatti significativi sulla compilazione degli stessi.

Gli interventi nel Frontespizio sono stati effettuati in virtù del processo di semplificazione che, come verrà illustrato più dettagliatamente nel successivo paragrafo 3, impegna l’Amministrazione a rendere disponibili ai contribuenti o ai loro intermediari le informazioni già in possesso e che risultano rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Sono state pertanto eliminate, negli ISA in cui erano previste, le informazioni relative alla condizione di pensionato e/o di lavoratore dipendente, confluite invece tra gli ulteriori dati che vengono forniti dall’Agenzia delle entrate.

Analoghe considerazioni valgono per l’informazione, presente nel quadro C di alcuni ISA, relativa all’esercizio dell’attività in forma cooperativa, sia a mutualità prevalente, che in altra cooperativa.

Gli interventi sui quadri contabili, invece, si sono resi necessari per recepire gli aggiornamenti correlati alle relative disposizioni normative.

Di seguito le novità.

 

Parte generale – Cause di esclusione

 

Le seguenti cause di esclusione dall’applicazione degli ISA richiamate nelle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi dello scorso anno sono state eliminate dalle istruzioni parte generale degli ISA e dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2026, relativi al periodo d’imposta 2025:

— 8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

— 9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 117 del 2017;

— 10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Si ricorda che tali cause di esclusione dall’applicazione dagli ISA erano comunque subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

L’eliminazione di dette cause di esclusione è conseguente alle modifiche introdotte dagli articoli 8 e 14 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 846 e ss.); a seguito di tali modifiche, infatti, è stato, da un lato eliminata la previsione secondo cui l’esclusione dall’applicazione dagli ISA è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, dall’altro ridefinito il momento di efficacia delle disposizioni del Codice del Terzo settore e della disciplina delle imprese sociali, in tema di applicazione degli ISA, fissandone la decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Pertanto, nei modelli REDDITI 2026, il riferimento alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA individuate dai codici 8, 9 e 10 sono state eliminate dalle relative istruzioni, non essendo operative per il periodo di imposta 2025.

Nelle istruzioni dei modelli REDDITI 2027, relative al periodo d’imposta 2026 (primo periodo d’imposta interessato dall’applicazione delle nuove disposizioni fiscali), saranno introdotti nuovamente i codici 8, 9 e 10, per consentire ai soggetti interessati di segnalare le cause di esclusione in commento.

 

Quadro F – Dati contabili impresa

 

La struttura del quadro F non presenta particolari novità rispetto a quella prevista per il periodo d’imposta 2024, tuttavia, sono stati effettuati alcuni aggiornamenti riguardanti le istruzioni alla compilazione dei righi F13 – Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.), F15 – Ammortamenti ed F17 – Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative.

In particolare, un primo intervento, comune ai citati righi, riguarda l’inserimento del riferimento all’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1656), che ha introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria), funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla L. n. 199 del 2025 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1684 e ss.) e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Nello specifico, le istruzioni alla compilazione del rigo F13 e del rigo F15 sono state integrate nella parte in cui è precisato che, nel campo 1, non deve essere indicato, rispettivamente, l’importo relativo alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria ovvero delle quote di ammortamento, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dalle diverse disposizioni normative che si sono susseguite nel corso degli anni, ivi compresa, da ultimo quella prevista dalla L. n. 199 del 2025.

Con riferimento al rigo F17, le istruzioni alla compilazione del campo 4 – di cui maggiorazioni fiscali, sono state aggiornate al fine di includere l’importo riferito alla maggiorazione dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di ammortamento connessi alla fruizione della suddetta misura agevolativa.

Tali aggiornamenti si collocano in continuità con quelli effettuati negli anni pregressi per la gestione delle agevolazioni fiscali e hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della maggiorazione ai fini dell’esito dell’applicazione degli ISA.

Al riguardo, appare opportuno precisare che, sebbene la norma abbia introdotto la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026, lo specifico aggiornamento effettuato sul modello ISA si è reso necessario al fine di assicurare il corretto adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e in corso al 31 dicembre 2025.

Il secondo e ultimo intervento riguarda l’inserimento di uno specifico box “ATTENZIONE” nella compilazione del rigo F17 ed è riferito esclusivamente ai contribuenti che presentano il modello REDDITI PF. Per tale tipologia di soggetti, è stato specificato che il reddito relativo alle attività agricole assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, non deve essere indicato nel rigo F17, campo 1 e campo 4, in coerenza con le modalità di compilazione previste per il modello REDDITI PF.

 

 Quadro H – Dati contabili lavoro autonomo

 

Nei modelli ISA2026 è stata confermata la struttura del quadro H, destinato a recepire i dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per i soggetti esercenti attività professionali. La configurazione e l’articolazione dei righi del quadro H si presentano in sostanziale continuità con quanto previsto nel quadro RE del modello REDDITI. Le istruzioni al modello ISA, infatti, rinviano espressamente ai corrispondenti righi del quadro RE, assicurando coerenza tra i due modelli dichiarativi.

Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e l’articolo 1 del decreto-legge n. 84 del 2025, intervenendo sull’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno introdotto significative modifiche al regime di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Alla luce delle modifiche normative apportate al citato articolo 54, sono stati aggiornati i riferimenti contenuti nelle istruzioni del quadro H, in modo da allinearli al nuovo impianto normativo, senza tuttavia modificare la struttura generale del quadro stesso.

Come per lo scorso anno, l’unica rilevante differenza rispetto agli anni passati, in merito alla corrispondenza tra le istruzioni al modello ISA e i corrispondenti righi del quadro RE, riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali di cui all’articolo 54-sexies del Testo unico delle imposte sui redditi. Tali oneri, che nel modello REDDITI sono indicati al rigo RE10A del quadro RE, devono essere riportati al rigo H19 del quadro H del modello ISA relativo alle altre spese documentate deducibili.

 

Società tra professionisti e società tra avvocati

 

Le società tra professionisti (STP) di cui all’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e le società tra avvocati (STA), di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 che, nel periodo d’imposta 2025, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:

a) “Attività di ingegneria”, codice attività 71.12.10;

b) “Attività di commercialisti”, codice attività 69.20.01;

c) “Attività di esperti contabili”, codice attività 69.20.03;

d) “Attività di consulenti del lavoro”, codice attività 69.20.04;

e) “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici”, codice attività 71.11.01;

f) “Attività di architettura n.c.a.”, codice attività 71.11.09;

g) “Servizi veterinari”, codice attività 75.00.00;

h) “Attività legali e giuridiche”, codice attività 69.10.10;

come per l’anno precedente, sebbene ancora escluse dall’applicazione degli ISA, sono tenute alla compilazione del modello afferente alla specifica attività economica.

Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 è stato mantenuto, negli ISA EK02U, EK04U, EK05U, EK18U e EK22U, il quadro E – Dati per la revisione, introdotto lo scorso anno, con le informazioni relative alla “Modalità organizzativa” e alla “Ripartizione dei ricavi” per monitorare lo svolgimento delle relative attività sotto forma di STP o di STA.

La compilazione dei modelli da parte di tali soggetti consentirà di acquisire le informazioni utili alla eventuale elaborazione dei relativi ISA nelle prossime annualità.

 

L’applicazione degli ISA e il rinnovo del Concordato preventivo biennale: chiarimenti

 

Nei confronti dei contribuenti che hanno aderito alla proposta di CPB per il biennio 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto CPB), relativi all’ultimo anno del biennio del CPB, rappresentano la base su cui sarà effettuata la valutazione economica finalizzata all’individuazione del reddito e del valore della produzione netta concordabili per il biennio 2026-2027.

Nello specifico, il periodo d’imposta 2025 rappresenta la prima annualità per la quale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 14 del decreto CPB secondo cui, decorso il biennio oggetto di concordato, i soggetti che abbiano conservato i requisiti necessari per potervi accedere e nei confronti dei quali non siano insorte cause di esclusione, potranno aderire a una nuova proposta di concordato biennale. Pertanto, nei confronti dei citati contribuenti, i dati relativi al periodo d’imposta 2025, comunicati attraverso la presentazione del relativo modello ISA, comprensivi degli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate (c.d. dati precalcolati) e dell’esito dell’applicazione degli ISA stessi, sono rilevanti ai fini dell’elaborazione della nuova proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

In particolare, il punteggio risultante dall’applicazione degli ISA assume rilevanza, non solo ai fini della definizione della proposta, ma anche ai fini del calcolo dell’eventuale imposta sostitutiva, secondo le previsioni dell’articolo 20-bis del decreto CPB.

Al riguardo, appare opportuno chiarire che, per coloro che hanno già aderito al CPB per il primo biennio e intendono rinnovare l’adesione per un secondo biennio, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2025.

Tale preclusione è correlata alla circostanza che per tali soggetti il reddito e il valore della produzione relativi al periodo d’imposta 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al CPB.




ISA 2025. Disponibile la guida aggiornata dell’Agenzia delle entrate

È online la nuova versione (luglio 2025) della guida “Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)”.

Il documento analizza:

  • gli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • la definizione e l’attribuzione del punteggio di affidabilità fiscale (scala 1–10);
  • l’accesso ai benefici premiali (esonero da visto, esclusione da accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini di decadenza, ecc.);
  • le modalità di asseverazione dei dati ISA da parte di professionisti abilitati e CAF imprese;
  • la gestione integrata con il software “Il tuo ISA CPB” e l’interazione con il Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Link alla Guida dell’Agenzia delle entrate – Gli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (Aggiornamento Luglio 2025)




Anomalie dei dati ISA 2024 (p.i. 2023). L’Agenzia delle entrate informa i contribuenti

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305720/2025, sono state individuate le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2023.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle disposizioni previste dall’art. 1, commi 634-636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo il quale con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali. Tali forme di comunicazione sono altresì utili, nel caso si riscontri l’effettiva presenza di errori od omissioni, al fine di porvi rimedio mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Come anticipato, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305720/2025, sono state individuate le anomalie nei dati degli ISA, afferenti al periodo d’imposta 2023.

Le citate anomalie contenute nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA sono state individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta (es. modelli Certificazione Unica, modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili, modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti).

 

Le incongruenze riscontrate sono rese note attraverso una comunicazione nel “Cassetto fiscale”

 

Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”, (“Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia”) disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98, potranno accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie sono anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.

Più nel dettaglio, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate il contribuente visualizzerà un avviso personalizzato e, se avrà registrato il proprio indirizzo di posta elettronica e autorizzato la finalità “Stato delle richieste” nella specifica sezione dell’area riservata, riceverà un messaggio con cui verrà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore, all’interno della sezione Consultazioni del “Cassetto fiscale”, è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni.

Qualora l’indirizzo di cui sopra fosse di posta elettronica certificata (PEC), i messaggi saranno inviati dalle caselle funzionali di posta elettronica certificata, denominate nel modo seguente:

Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all’interno dei messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma saranno reperibili esclusivamente all’interno del “Cassetto fiscale”.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile sul sito delle Entrate.

Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità innanzi descritte, saranno successivamente resi disponibili all’interno del “Cassetto fiscale”, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, prot. n. 305720/2025, recante: «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato il 24.07.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L’elenco di 22 tipologie di anomalia è consultabile nell’Allegato 1 del provvedimento.




Il nuovo calendario dei versamenti a rate “con maggiorazione” dei contribuenti ISA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023 della legge 3 luglio 2023, n. 87 di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge n. 51 del 2023, recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale», trova definitiva collocazione, nell’articolo 4 del citato articolo 4 del D.L. n. 51/2023, la proroga al 20 luglio 2023 dei termini dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari.

A tal riguardo, per far luce sul nuovo calendario dei versamenti dei contribuenti ISA, l’Agenzia delle entrate in una Faq (di seguito riportata) ha diffuso due tabelle chiarificatrici, uno per i titolari di partita IVA, l’altro per i non titolari, che riportano, per ciascun numero di rata, i giorni e i mesi entro i quali effettuare i pagamenti.

 

FAQ del 6 luglio 2023
Scadenzario dei pagamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti Isa

 

Domanda
È stato definitivamente approvato il decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023, che prevede il differimento dal 30 giugno al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti ISA. Qual è il nuovo scadenzario dei pagamenti, in caso di rateazione?

Risposta
Si riporta di seguito il nuovo scadenzario applicabile ai pagamenti dovuti dai soggetti indicati all’articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies, del decreto-legge n. 51 del 10 maggio 2023.

 

 

(*) La maggiorazione da applicare all’intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

(**) Scadenza del pagamento della prima rata o del versamento in unica soluzione.




Mef. Prorogati al 20 luglio 2023 i termini dei versamenti per contribuenti ISA e forfetari

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023:

  • entro il 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2023, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Si precisa inoltre che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

(Cosi, comunicato stampa Mef n. 98 del 14 giugno 2023)




ISA 2023, p.i. 2022: in Gazzetta le modifiche agli indici sintetici | Esclusi i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18, il Decreto 28 aprile 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022», (di seguito riportato).

Si evidenzia che all’articolo 8 del D.M. 28 aprile 2023 prevista una ulteriore causa di esclusione dagli ISA. In particolare, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita IVA partire dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, i contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto citato articolo 8, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

 

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA

 

a) i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;

c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA. Si osserva che, per gli ISA CG40U, CG50U, CG69U e CK23U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del TUIR;

d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;

e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

f) i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (per un approfondimento si veda anche il paragrafo 2.3.1 delle Istruzioni ISA 2023 parte generale);

g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;

h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commis- sione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 101, comma 10, del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017);

l) le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 108 del TFUE (art. 18, comma 9, del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017);

m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA CG72U;

o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA CG77U;

p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

q) i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

 

Attenzione – I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui alle precedenti lettere f), p) e q).

 

Vedi anche: ISA 2023: approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2022

 

 

Il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022».

In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

Per gli allegati clicca nel link posto nel riquadro sottostante:

Link al testo integrale del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022». In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

 

IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate;

Visto l’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008, che ha definito i criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività;

Visto l’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;

Visto l’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, che ha previsto il regime forfetario agevolato;

Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

 Visto il comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati;

Visto il medesimo comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate;

Visto il comma 3 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’istituzione di una Commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché’ sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto l’art. 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall’art. 24 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi del medesimo art. 80, sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l’art. 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, che ha disposto che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che applicano il regime forfetario ai sensi del medesimo art. 86 sono escluse dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 20 luglio 2018, n. 95, che ha disposto che alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del 13 agosto 2020 e del 30 novembre 2021;

Visto l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente le modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto l’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 che ha, da ultimo, modificato l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023 concernente l’approvazione di centosettantacinque modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Visto il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l’attribuzione all’on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 6 aprile 2023;

 

Decreta:

Art. 1
Approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Sono approvate, in base all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023, indicate nei successivi articoli.

2. Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

 

Art. 2
Approvazione della revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. La metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, al fine di tenere conto, in base all’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, modificato, da ultimo, dall’art. 24 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 4.

 

Art. 3
Indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale

 

1. Gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, di situazioni di differente vantaggio competitivo, ovvero, di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1.

2. Tali indici sono individuati anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.

 

Art. 4
Misure di ciclo settoriale

 

1. Le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, degli effetti dell’andamento congiunturale, sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 2.

2. Tali misure sono individuate anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al precedente art. 2.

 

Art. 5
Modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023

 

1. Le note tecniche e metodologiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022 e 8 febbraio 2023 sono integrate, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nell’allegato 3.

 

Art. 6
Modifiche delle territorialità

 

1. L’aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale, a seguito della ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell’anno 2022, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 5. A seguito di tali ridenominazioni, sulla base delle analisi riportate nelle note tecniche e metodologiche di cui agli allegati 6, 8, 9 e 10, non è risultato necessario l’aggiornamento delle ulteriori territorialità attualmente in vigore.

2. Le modifiche all’indice sintetico di affidabilità fiscale CM05U, relative all’aggiornamento della «Territorialità dei Factory outlet center», sono individuate sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 7.

 

Art. 7
Programma informatico di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici di cui al presente decreto.

 

Art. 8
Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2021.

2. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2023

Vice Ministro: Leo

 

Link al testo integrale del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28 aprile 2023, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022». In Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, Suppl. Ordinario n. 18.

 

ALLEGATO 1 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE INDICI DI CONCENTRAZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

ALLEGATO 2 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE MISURE DI CICLO SETTORIALE

ALLEGATO 3 – NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE Integrazioni alle NTM già approvate Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO 4 NOTA TECNICA E METODOLOGICA INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE Correttivi straordinari

ALLEGATO 4.A SUB ALLEGATO – INTERVENTI CORRETTIVI STRAORDINARI

ALLEGATO 5 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO DELLE ANALISI TERRITORIALI A LIVELLO COMUNALE UTILIZZATE NELL’AMBITO DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

ALLEGATO 6 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CK04U – ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI

ALLEGATO 7 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori

ALLEGATO 8 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG44U – Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

ALLEGATO 9 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG58U – Strutture ricettive all’aperto

ALLEGATO 10 NOTA TECNICA E METODOLOGICA AGGIORNAMENTO ANALISI TERRITORIALI SPECIFICHE ISA CG72U – Trasporto terrestre di passeggeri




ISA 2023: approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2022

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023 sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.

Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52595/2023, recante: «Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.», pubblicato il 24.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Richiesta variabili “precalcolate ISA” – Revisione degli ISA 2023

 

Approvate le modalità di richiesta e acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022. Individuati anche i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27650/2023: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023»

 




Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale

Individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143350 i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, prot. n. 143350: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», pubblicato il 27.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Stagione dichiarativa 2022. Approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati ISA

Disponibili da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, i 175 modelli per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). I modelli, approvati con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2021 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli Isa, nel settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2022, definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2022” per il periodo d’imposta 2021 e il programma delle elaborazioni degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022, prot. n.29368/2022, recante: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022».




Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2016-2018

 

 

 

Con provvedimento del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2016-2018, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno accedere agli elementi e alle informazioni d consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia) sarà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui sarà data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

In alternativa, contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

Si ricorda, che lo scorso luglio 2021 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021 sono state individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021, prot. n. 314145/2021: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», pubblicato il 15.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, recante: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.», pubblicato il 20.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA afferenti il triennio di imposta 2017-2019

 

 

Con  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021  individuate le anomalie nei dati degli studi di settore e degli ISA, afferenti il triennio di imposta 2017-2019, che saranno a breve comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”. I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando lo specifico software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito istituzionale.

 

Link al Software di compilazione anomalie 2021

Il software è destinato ai soggetti destinatari nel 2021 di una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore dichiarati per le annualità 2017, 2018 e 2019.
Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

  • segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
  • indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Per l’invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196552/2021, recante: «Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più  avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.», pubblicato il 20.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Prorogati al 20 luglio 2021 i termini dei versamenti per i contribuenti ISA e i forfetari

 

Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

(Così, comunicato Stampa Mef n.133 del 28 giugno 2021)

 

In attesa del testo del Dpcm, sulla scorta di quanto emerso in procedenti provvedimenti similari, possiamo ipotizzare che la proroga riguarda, tutti i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La proroga si applica ai soci delle società di persone, ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, agli associati di associazione tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e al coniuge di aziende coniugali. La proroga in questione si riferisce ai «versamenti risultanti dalle dichiarazioni», ad esempio quelli relativi all’imposta sugli immobili e alle attività finanziarie detenute all’estero e l’imposta sostitutiva della cedolare secca.

 

 




“Precalcolate ISA2021”. Disponibile il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva 

A partire dal 3 maggio 2021 sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2021”

Il software Richiesta Precalcolate ISA 2021 (Versione software 1.0.0 del 30/04/2021) consente agli intermediari la compilazione delle Comunicazioni di richiesta delle Precalcolate ISA e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che con provvedimento del 28 gennaio 2021, prot. n. 27444/2021, sono state indicate le modalità con cui possono essere acquisiti gli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2020, le variabili “precalcolate Isa 2021”, sia massivamente, attraverso i servizi telematici delle Entrate, sia puntualmente, tramite il proprio cassetto fiscale.

 

Link al provvedimento del 28 gennaio 2021 prot. n. 27444/2021, recante: «Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021».
Link esterno al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/




Approvate nuove cause di esclusione dall’applicazione degli ISA p.i. 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, il Decreto Mef con il quale sono state approvate nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2020. Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 febbraio 2021, recante «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020» (di seguito riportato), è stato approvato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 148 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, conv., con mod., dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha introdotto alcune misure per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nel 2021 volte ad alleggerire il carico degli oneri dichiarativi dei contribuenti alla luce degli effetti dell’emergenza sanitaria, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.

In particolare, il citato dell’articolo 148 del decreto Rilancio, in tener conto dell’emergenza sanitari,a nonché per prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ha introdotto alcune modifiche al procedimento della loro elaborazione per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 volte a valorizzare l’utilizzo delle informazioni già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente.

In particolare prevede che:

  • la società a partecipazione pubblica, Soluzioni per il Sistema Economico (SOSE), a cui è affidata l’elaborazione degli ISA, dovrà definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
  • potranno essere individuati ulteriori dati ed informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi dei singoli soggetti, dietro valutazione di specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti;
  • i termini previsti per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al 31 marzo, in luogo del 31 dicembre, ed al 30 aprile invece che entro febbraio, dell’anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, al comma 2, stabilisce che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 – considerate le difficoltà correlate al primo anno di applicazione degli ISA e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo – l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019; analogamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 si tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2019.

Infine, va segnalato, che il Decreto Mef del 2 febbraio 2021 prevede che contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto dallo stesso decreto, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

 

Il testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 febbraio 2021, recante: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021

Decreto 2 febbraio 2021

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l’art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate;

Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il comma 2 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati;

Visto il comma 3 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che individua le fonti informative necessarie all’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

Visto il comma 7 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti;

Visto il comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede l’istituzione di una commissione di esperti che è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell’approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull’idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce, nonche’ sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita’ fiscale;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 9 dicembre 2020;

 

Decreta:

Art. 1

Contribuenti ai quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:

a) che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

c)  che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al presente decreto.

2. La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1 è riportata nell’allegato 2 (di seguito riportato).

3. I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Allegato 1 – Link al testo in formato .pdf

 

Allegato 2

ANALISI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE p.i. 2020.

Nel presente documento sono descritti i criteri seguiti per l’individuazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, delle ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come previsto dall’art. 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano anche ai soggetti:

  1. che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;
  2. che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. che esercitano le attività economiche individuate nell’allegato n. 1 al presente decreto.

Le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del COVID-19.

Per quanto riguarda la causa di esclusione correlata alla diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, il criterio segue le medesime logiche di quello già adottato con l’emanazione del decreto-legge n. 34 del 2020, con cui è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 fosse inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La disposizione in parola e quelle successive che hanno regolato l’erogazione di tali contributi, hanno individuato il periodo di osservazione su cui calcolare la diminuzione del fatturato e dei corrispettivi ad un solo mese (quello di aprile 2020) ovvero ai primi sei mesi del 2020; nelle ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA si fa invece riferimento ai ricavi o compensi relativi all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con quelli relativi al 2019.

Tali differenze permettono di rendere coerenti i suddetti criteri con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in un’ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti.

Il riferimento ai ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero ai compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dichiarati per l’intero periodo di imposta, risulta, infatti, coerente con le disposizioni già vigenti in materia di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evita l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Anche la causa di esclusione prevista per i contribuenti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019, segue un criterio già adottato con l’emanazione di una precedente disposizione; in particolare tale criterio è stato utilizzato per la concessione del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente, in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L’esclusione in argomento si pone, altresì, in continuità logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l’attività.

Per quanto riguarda la causa di esclusione basata sui giorni di sospensione dell’attività, l’elenco delle attività escluse è stato individuato a seguito di una disamina della normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono stati analizzati i decreti che sono stati emanati nel corso del 2020 e che hanno determinato una sospensione, più o meno prolungata, di attività riconducibili a numerosi comparti economici.

Ciò premesso, le attività per cui è stata prevista l’esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2020 sono quelle che sono state sottoposte alle misure di sospensione dell’attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre. In altri termini, si tratta delle attività che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l’estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell’attività che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.

I provvedimenti innanzi richiamati hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, ecc.) e non i singoli codici ATECO oggetto della sospensione dell’attività.

Al fine di evitare, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi così come previsto al comma 1 dell’art. 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stato individuato un elenco di codici ATECO da escludere dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione ATECO.




Isa 2021, approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

 

Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di del 28 gennaio 2021, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2021 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2021” per il periodo d’imposta 2020 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021.

 

Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021 (provvedimento del 28/01/2021)

 

Link alla  modulistica ISA per il periodo d’imposta 2020 approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 gennaio 2021




“Il tuo ISA 2020”. Nuovo aggiornamento del software (versione 1.0.3 del 29/10/2020)

Rilasciata la versione 1.0.3 del 29/10/2020 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020” è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “Normativa, prassi e giurisprudenza” pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La versione 1.0.3 del del 29/10/2020 prevede le seguenti modifiche che, rispetto alla versione precedente, non determinano un cambiamento nei calcoli dell’Indice Sintetico di Affidabilità (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3):

Per tutti gli ISA:

– rimosso il controllo di capienza del rigo F01 rispetto alla soglia di 5,164 mln;

– rimosso il controllo di coerenza tra F01 e prospetto multiattività;

– rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni con lettere accentate;

– rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni omonimi per province diverse;

– rimossa un’anomalia nella funzione di utilità di importazione del file telematico per le casistiche con valorizzazione delle informazioni precalcolate modificabili con valore zero.

L’ aggiornamento si è reso necessario, in particolare, per rimuovere un controllo bloccante che inibiva la presentazione del modello ISA.

L’anomalia si poteva manifestare in presenza di un rilevante importo (superiore a 5,164 mln di euro) dei ricavi comprensivi dell’ammontare lordo derivante dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso ovvero, per i soli ISA BG40U, BG50U, BG69U, BK23U, dei ricavi aumentati della variazione delle rimanenze (valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi).

Con riferimento ai soli ISA BG40U, BG69U e BK23U è stato, inoltre, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;

Con l’occasione è rettificata altresì un’incoerenza tra la compilazione del prospetto multiattività e il rigo F01 laddove in tale rigo veniva dichiarato l’ammontare lordo dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Si precisa, pertanto, che l’ aggiornamento del software in versione 1.0.3 ha effetti per i soli soggetti che si trovano nelle condizioni sopra descritte e non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati.

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020” p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Guida Il tuo ISA 2020 – pdf

 

Prassi dell’Agenzia delle entrate:

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno 2019 (ISA 2020)

 

Tutte le novità degli ISA per il periodo d’imposta 2019. In caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo “note aggiuntive”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per l’anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall’Agenzia per consentire l’applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il software “Il tuo Isa 2020” – Indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d’imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2019 – Risposte a quesiti -Ultime disposizioni attinenti agli ISA (Art. 148, del D.L. n. 34/2020) – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 24/12/2019 – D.M. 28/02/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30/04/2020»

 

Benefici premiali ISA anche con la dichiarazione dei redditi in ritardo nel limite dei 90 giorni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 31 del 6 febbraio 2020: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA – Dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni dalla scadenza termini – Spettanza dei predetti benefici – Affermazione – Condizioni – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Art. 2, comma 7, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 Indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno 2018 (ISA 2019)

 

Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 9 settembre 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) -Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 28/12/2018 – D.M. 27/02/2019»

 

L’applicazione degli ISA per l’anno 2018 in una circolare AE. Benefici per i contribuenti “virtuosi” anche per adeguamento e cause di esclusione con relativo esonero dalla compilazione dei modelli in chiaro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 2 agosto 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Indicatori elementari di affidabilità – Indicatori elementari di anomalia – Cause di esclusione – Punteggio conseguito e agevolazioni per i contribuenti “virtuosi” – Modalità di miglioramento dell’affidabilità -Modificabilità dei dati e ricalcolo del punteggio – Modelli per la comunicazione dei dati – Obblighi dichiarativi – Sanzioni e attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti – Dati “precalcolati” – Software applicativo “Il tuo ISA 2019” – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 27/02/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/02/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/05/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 04/06/2019»

 

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

Versamento integrativo dell’IVA per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA. Istituito il codice tributo

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 10 maggio 2019: «RISCOSSIONE – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Integrazione IVA – Versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari agli ISA – Modello F24 – Ridenominazione del codice tributo “6494” – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Question Time – Commissione VI Finanze della Camera

 

Escluso ogni automatismo tra accertamento e voto ISA. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 – Giacomoni e n. 5-02754 – Centemero della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)»

 

 

Documenti di ricerca del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti:

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): ultimi chiarimenti

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 20 settembre 2019

 

 

 




Contribuenti ISA e forfetari: in arrivo DPCM di proroga al 20 luglio

 

Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è in corso di emanazione il DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

(Così, comunicato stampa Mef  n. 147 del 22 giugno 2020)




Tutte novità degli Isa per il periodo d’imposta 2019. In caso di basso punteggio evidenziare le cause nel campo “note aggiuntive”

Con circolare n. 16 del 16 giugno 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti in ordine all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Oltre ad una analisi di tutti gli interventi effettuati sugli ISA in relazione al periodo d’imposta 2019, compreso un approfondimenti in tema di attribuzione di rilevanti premialità ai contribuenti che presentano un punteggio ISA adeguato, nella sezione delle risposte ai quesiti, ribadito che “il contribuente, soprattutto nel caso in cui l’applicazione degli ISA determini un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo Note aggiuntive del software di applicazione “Il tuo ISA”, particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l’applicazione degli indici”.

Questo perché, l’attribuzione di un determinato punteggio non comporta, di per sé, l’attivazione di attività di controllo.

Pertanto, è consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione. (Cfr. risposta che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera (Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019).

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 16 giugno 2020, con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2019 – Modifica del coefficiente individuale che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto – Nuove cause di esclusione – Novità della modulistica – Ulteriori dati forniti dall’Agenzia per consentire l’applicazione degli ISA – Gli ISA evoluti e il software “Il tuo Isa 2020” – Indicazioni operative relative al funzionamento del software per il periodo d’imposta 2019 – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli Isa al periodo d’imposta 2019 – Ultime disposizioni attinenti agli Isa (Articolo 148 del decreto legge n. 34/2020) – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – DM 24/12/2019 – DM 28/02/2020 -Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2020 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30/04/2020

 

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d’imposta 2019. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l’applicazione dei benefici

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019»




Software per Isa e modelli Redditi 2020. Raffica di aggiornamenti

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei software 2020 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Nuovo aggiornamento anche per procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità necessaria per controllare le dichiarazioni “Redditi 2020” contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

Link alla pagine web del sito dell’Agenzia delle entrate:

 

Indici Sintetici di Affidabilità

 

Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.0.2)

 

La versione 1.0.2 del 10/06/2020 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • adeguati i controlli REDDITI/ISA che non gestivano correttamente la causa di esclusione 14;
  • per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo  ***C (controllo bloccante confermabile) tra il rigo H15 del modello ISA  e il  rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo  in assenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo  ***C (controllo bloccante confermabile) tra il rigo  H16 del modello ISA e il  rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo  in assenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo tra il rigo H15 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05;
  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo tra il rigo H16 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05.

 

Redditi Società di capitali 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

 

Redditi Enti non commerciali 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

 

 

Redditi Società di persone 2020

 

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • E’ stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

 

 

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

 

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • E’ stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

 

 

Redditi Persone fisiche 2020

 

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)

 

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

  • Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
  • I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020

 

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

 

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

Il software è stato aggiornato per consentire l’esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020




“Il tuo ISA 2020”. Nuovo aggiornamento del software

Rilasciata la versione 1.0.2 del 08/06/2020 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020” è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “Normativa, prassi e giurisprudenza” pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova versione prevede le seguenti modifiche, non rilevanti ai fini della stima, rispetto alla versione precedente (si precisa che il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.2):

Per BG40U, BG69U, BK23U, integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR;
Per tutti gli ISA aggiunto “,00” per i campi di tipologia importo ove mancante;
Per AD30U, AD49S, BK18U, BG69U, BK24U, AG91U, BK02U, BM20U, BG39U, BG61U corretti alcuni refusi di carattere grafico;
Per tutti gli ISA interessati, corretto un refuso nella messaggistica di dettaglio di singoli indicatori;
Per tutti gli ISA che li prevedono, modificato nel dettaglio dell’esito del calcolo il messaggio di massimizzazione del punteggio di affidabilità degli indicatori elementari di affidabilità “Ricavi per addetto”, “Reddito per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” ;
Per tutti gli ISA, corretto un refuso nella descrizione del campo “Punteggio di affidabilità”;
Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza degli ammortamenti” e “Copertura delle spese per dipendente”;
Per tutti gli ISA che lo prevedono, corretto un refuso nella messaggistica del dettaglio dell’esito per gli indicatori elementari di anomalia “Incidenza delle minusvalenze patrimoniali” e “Incidenza delle spese su compensi”;
Per BK01U, BK02U, BK03U, BK04U, BK05U, BK06U, BK17U, BK18U, BK23U, BK24U, BK25U, BK29U, aggiornata la messaggistica relativa ai minimi provinciali e modificato l’ordine dei messaggi degli indicatori elementari di affidabilità “Compensi per addetto” e “Valore aggiunto per addetto” ;
Per AM01U corretto il messaggio relativo alla massimizzazione del punteggio di affidabilità;
Per BM40A aggiornato il controllo di sommatoria percentuale da C01 a C20 che non prevedeva il campo C02;
Per BK02U e BK06U aggiornate le informazioni relative a “elenco condizioni” per gli indicatori “Compensi per addetto”, “Valore aggiunto per addetto” e “Reddito per addetto”;
Per tutti gli ISA con Reddito d’impresa aggiornato il messaggio del controllo sui Ricavi dichiarati;
Aggiornata la funzione di utilità “Ripristino Archivi”.

 

 

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020” p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Guida Il tuo ISA 2020 – pdf

 

 

 




“Il tuo ISA 2020”. Aggiornato il software

Rilasciata la versione 1.0.1 del 06/05/2020 del software che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Il software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2020” è realizzato sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Per conoscere le funzioni di calcolo degli ISA, dei modelli di business, degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, si rimanda alle relative note tecniche e metodologiche, approvate con decreto ministeriale, vedi la sezione “Normativa, prassi e giurisprudenza” pubblicata nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova versione prevede le seguenti modifiche:

  • per gli ISA che utilizzano dati comunali rimossa un’anomalia nel calcolo.

 

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “il tuo ISA 2020” p.i. 2019 (versione 1.0.0 del 4 maggio 2020)

Guida Il tuo ISA 2020 – pdf




Contribuenti ai quali si applicano gli ISA: definiti i criteri di accesso al regime premiale per il 2019

Individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni previste dall’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 per i contribuenti soggetti ai agli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d’imposta 2019.

Si ricorda a tal proposito che alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

 

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo», il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, disciplina, per il periodo d’imposta 2019, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

 

Con riferimento alla precedente lettera a) viene pertanto previsto che l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2020;
  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2019.

Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2020, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2021, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

Al riguardo, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a 50.000 euro.

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è condizionato, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condizionata, all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2019, previsti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d’imposta 2019, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

 

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

 

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183037/2020, recante: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1° aprile 2020 di approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019.», pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2020




Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti 

 

Sono disponibili da oggi sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli in versione definitiva per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Con il provvedimento di oggi, infatti, vengono approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili “precalcolate 2020” per il periodo d’imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020.

 

Modelli e istruzioni online

 

I 175 modelli sono disponibili con le relative istruzioni e costituiscono parte integrante della dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi. Dovranno essere utilizzati dai contribuenti soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa (elenco allegato alle istruzioni Parte Generale). Una volta compilati, i modelli dovranno essere trasmessi alle Entrate, in maniera telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel o Fisconline oppure incaricando un intermediario.

 

Le indicazioni per consultare e acquisire i dati “precalcolati”

 

Il provvedimento definisce, inoltre, le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari all’applicazione degli indici per il periodo di imposta 2019, sia massivamente, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, che puntualmente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all’Agenzia via web un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati “precalcolati”.

 

Cosa sono gli Isa

 

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono un insieme di indicatori che consentono di posizionare il livello dell’affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala che va da 1 a 10, con l’obiettivo di stimolare la compliance e rafforzare la loro collaborazione con l’Amministrazione finanziaria. I contribuenti che ottengono punteggi più alti risultano, infatti, più “affidabili” e per questo hanno accesso a importanti benefici premiali, come, per esempio, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo, la riduzione dei termini per l’accertamento e l’esonero, entro i limiti fissati, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2020)

 

I Modelli ISA costituisco parte integrante del modello REDDITI 2020 e sono utilizzati per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

 




Nuovo aggiornamento delle avvertenze ISA 2019 (al 29 novembre 2019)

 

Nuovo aggiornamento delle avvertenze ISA 2019 (al 29 novembre 2019)

 




Indici Sintetici di Affidabilità. Aggiornato il software di controllo

Rilasciata una nuova versione (la 1.0.2 del 24/10/2019) del software che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le eventuali anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche del “Tuo ISA 2019” e dalle specifiche tecniche relative ai controlli telematici.

L’aggiornamento prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

  • per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (controllo bloccante confermabile) a * (controllo non bloccante) il controllo che le percentuali di lavoro prestato dai “Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale”, devono essere maggiori o uguali a 50%;
  • per tutti gli ISA risolta un’anomalia nel controllo dei campi con formato NUC18/VAL18 che in particolari casistiche chiedevano la conferma dei dati da inviare dando un esito al controllo come ***C;
  • per tutti gli ISA adeguato il controllo in presenza di ISA allegati a Redditi con causa di esclusione dall’applicazione “7”;
  • per AM43U risolta un’anomalia nel controllo telematico degli Indicatori di Non Inerenza;
  • per tutti gli ISA risolta un’anomalia nel controllo che se compilato RG13 allora deve essere barrata la casella F35 col.2. che erroneamente, in presenza di due ISA allegati, dava un esito ***C.

Si ricorda che l’installazione della “Procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità” è necessaria per controllare le dichiarazioni Redditi 2019 contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

 




Escluso ogni automatismo tra accertamento e il voto conseguito dai contribuenti con le pagelle fiscali Isa. Ribadita l’importanza delle giustificazioni nelle note aggiuntive per evitare i controlli

 

L’attribuzione di un determinato punteggio “non comporta, di per sé“, l’attivazione di attività di controllo. Tuttavia, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive. In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione. Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi. Questa in definitiva la sintesi della risposta (di seguito riportata) che il Mef, nella persona del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta, ha dato in un question time (n. 5-02753) in Commissione VI Finanze della Camera.

 

Question Time – Commissione VI Finanze della Camera

 

 VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

 

Atti parlamentari – Interrogazioni n. 5-02753 Giacomoni e 5-02754 Centemero recanti: «Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA)» – Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 25 settembre 2019 – Presidenza della presidente Carla Ruocco – Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.

 5-02753 Giacomoni: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

 5-02754 Centemero: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

Sestino GIACOMONI (FI) illustra l’interrogazione in titolo, sottolineando come il Governo sia riuscito in brevissimo tempo a provocare lo sciopero dei commercialisti ed a complicare ulteriormente la vita dei cittadini italiani, semplificando solo quella dell’Agenzia delle entrate. Sottolinea come con il passaggio dal Governo della Lega a quello del PD nulla sia cambiato, e si assista all’ulteriore moltiplicarsi di tasse di scopo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) illustra a sua volta l’interrogazione in titolo, rilevando come a suo avviso la situazione, con il cambio di Governo, non sia rimasta uguale, ma sia nettamente peggiorata, anche in considerazione del fatto che gli ISA furono introdotti proprio dal Partito Democratico. Ricorda infatti che il Governo Renzi, dapprima abolì gli studi di settore, quindi introdusse gli ISA, stimando le misure capaci di determinare un recupero di evasione fiscale pari ad oltre un miliardo e mezzo di euro. Per questo motivo, quando la Commissione Finanze, in questa legislatura, in sede di esame della proposta di legge C. 1074 sulle semplificazioni fiscali, ha tentato di abolire gli ISA, vi ha dovuto rinunciare poiché sarebbe stato necessario reperire una enorme quantità di risorse.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4 di seguito riportato).

Sestino GIACOMONI (FI) ringrazia il sottosegretario Baretta per la risposta fornita – risposta la cui complessità già costituisce una risposta – ed auspica che il Governo intervenga quanto prima per sospendere l’applicazione degli Isa per il 2018, o quantomeno renderli facoltativi. Sottolinea come il Viceministro Misiani sia stato probabilmente onesto quando ha specificato che la sospensione degli Isa avrebbe un impatto sui conti pubblici, e come sia quindi evidente che il problema principale sia quello della copertura. Non si tratta a suo avviso di una novità, poiché il nuovo Governo ha iniziato la propria attività proponendo di tassare le merendine, e finirà probabilmente con l’introduzione di una tassa patrimoniale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) concorda sul fatto che vi sia un problema di risorse. Tuttavia il Governo dovrebbe riconoscere che gli Isa determinano delle anomalie evidenti e dovrebbe aderire alle richieste legittime dei commercialisti, rendendo perlomeno facoltativi gli indici sintetici di affidabilità per il 2018.

Carla RUOCCO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

 

ALLEGATO 4

 

  TESTO DELLA RISPOSTA

 

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che alcune Associazioni di commercialisti ed esperti contabili hanno proclamato l’astensione dei propri iscritti dalle attività connesse agli adempimenti fiscali dei contribuenti nelle giornate del 30 settembre e 1o ottobre 2019.

Il motivo dell’agitazione, che si estende anche alla partecipazione alle udienze nelle Commissioni tributarie da parte dei professionisti, è connesso alle criticità che si stanno verificando in ordine all’applicazione per l’anno d’imposta 2018 dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA).

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere le predette criticità ed in particolare, prospettano la possibilità che, per il primo anno di applicazione (periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018) sia consentito ai contribuenti procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa nell’ottica di perfezionare tale strumento e renderlo operativo “a regime” dal periodo d’imposta successivo o, in alternativa l’integrale disapplicazione degli ISA per l’anno 2018.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che gli ISA rappresentano un sistema che, attraverso l’introduzione di importanti elementi di novità, mira a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari.

Va ricordato agli stessi è correlato l’accesso a significativi regimi premiali specificati, sulla base della norma di legge (articolo 9-bis decreto-legge n. 50 del 2017), dal provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate 10 maggio 2019: esonero dal visto conformità; esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative; anticipazione dei termini di decadenza per attività di accertamento.

Tanto premesso, in merito alle difficoltà riscontrate, a livello applicativo si evidenzia che le numerose revisioni cui è stato sottoposto il software per il calcolo degli ISA hanno riguardato soltanto un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli.

Allo stesso modo, deve evidenziarsi che la recente modifica recata dal decreto ministeriale 9 agosto 2019 si limita ad esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel decreto ministeriale 27 febbraio 2019.

Quanto alle anomalie rilevate dagli operatori del settore nell’elaborazione dei dati storici e attuali dei contribuenti, deve evidenziarsi che nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 è stato precisato che “non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall’Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma e data la possibilità di modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati”.

In merito alla asserita maggiore complessità degli ISA rispetto agli studi di settore, si osserva che l’adempimento dichiarativo in tema di ISA è molto semplificato rispetto a quello in passato previsto per gli studi di settore.

Infatti, i modelli ISA approvati per il periodo d’imposta 2018, paragonati ai modelli studi di settore approvati per l’annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste.

Inoltre, con gli ISA è stato eliminato l’obbligo di compilazione del modello di rilevazione dati per 8.500 contribuenti che dichiarano ricavi/compensi tra 5 e 7,5 milioni di euro, 210.000 soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e 19.000 contribuenti per cui l’attività costituisce una mera prosecuzione di attività prima svolte da altri soggetti.

In merito alle preoccupazioni generate nei contribuenti e in coloro che prestano consulenza ed assistenza fiscale si rappresenta che ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 14 del decreto-legge 50 del 2017 e del Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è escluso ogni automatismo nell’accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA.

Come già chiarito nella circolare n. 20/E del 2019, l’attribuzione di un determinato punteggio “non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA), l’attivazione di attività di controllo”.

Deve inoltre ricordarsi che, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive.

In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite “note aggiuntive” presenti nel software di compilazione.

Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l’Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019, solo sulle “posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli” tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.

Inoltre, per limitare l’aggravio di informazioni alla comunicazione delle quali è tenuto il contribuente, l’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che: «a partire dal periodo di imposta 2020, dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi. ».

In conclusione, l’applicazione degli ISA non implica un rigido automatismo nello svolgimento di attività di controllo e le risultanze di tale nuovo strumento di compliance rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all’Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e a programmare in modo mirato l’azione di contrasto all’evasione, a concentrare le proprie risorse destinate alle attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità.

Il Governo avvierà un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l’intero processo, rivedendone eventuali criticità.




Applicazione degli ISA. Diffusa la raccolta sistematica delle risposte ai quesiti

Con circolare n. 20 del 9 settembre 2019 l’Agenzia delle Entrate raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E, mette a sistema le risposte dell’Agenzia alle domande poste da operatori ed esperti, suddividendole, per una esposizione più organica, per macro aree tematiche.

Queste le tematiche affrontate:

  • utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione;
  • cause di esclusione: tale area tematica include i quesiti relativi alle diverse fattispecie cui sono correlate ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018;
  • segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software;
  • coefficiente individuale: sono illustrate le dinamiche di funzionamento di tali coefficienti;
  • compilazione dei modelli: nella presente area tematica sono inclusi quesiti relativi alla corretta compilazione dei modelli ISA 2019;
  • dati delle precompilate: sono riportati i quesiti afferenti ai dati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate necessari per l’applicazione degli ISA;
  • regime premiale: in questa sezione sono riportati i quesiti riguardanti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA;
  • proroga dei versamenti: sono riportati i quesiti riguardanti la proroga dei versamenti al 30 settembre disposta dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
  • ulteriori componenti positivi: la sezione riguarda i quesiti relativi agli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.

 

Utilizzo punteggio ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione

Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99? E quali conseguenze per chi ottiene un punteggio particolarmente basso? A queste domande l’Agenzia ha risposto che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di controllo. L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019.

Esclusi i contribuenti in regime Legge n. 398/1991

Con riguardo invece alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).

Quando è possibile modificare l’Isa precompilato

In caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un’altra volta il proprio Isa. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Come già illustrato in precedenti documenti di prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

“Precalcolate” e assenza di dati

Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul caso dei contribuenti che hanno individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno individuato l’assenza del dato relativo all’anno di inizio attività). Bisogna tenere conto, è la risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa. La variabile precompilata “Anno di inizio attività”, ad esempio, riguarda solo 103 Isa tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale. Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare l’allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di calcolo.

Nuovi componenti positivi 

Con il documento di prassi, le Entrate confermano che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello ISA. (Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 settembre 2019)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 9 settembre 2019, con oggetto: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali – Art. 9-bis, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 28/12/2018 – D.M. 27/02/2019

L’applicazione degli ISA per l’anno 2018 in una circolare AE. Benefici per i contribuenti “virtuosi” anche per adeguamento e cause di esclusione con relativo esonero dalla compilazione dei modelli in chiaro

CIR-Agenzia delle Entrate – Circolare n. 17 E del 2 agosto 2019 – OGGETTO: ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Indicatori elementari di affidabilità – Indicatori elementari di anomalia – Cause di …

ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

DM-Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019 – Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018