Cessione della clientela in vista della cessazione dell’attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Con risposta ad interpello n. 311 del 12 dicembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA, della cessione della clientela effettuata da un professionista che si appresta a chiudere lo studio.

La risposta n. 311/2025 in sintesi: la mera cessione della clientela tra professionisti è imponibile IVA (non è “complesso unitario” fuori campo), mentre ai fini delle imposte dirette i corrispettivi rientrano nel reddito professionale per cassa in applicazione del onnicomprensività di cui al nuovo art. 54 TUIR; registro in misura fissa sull’atto; ISA con cause di esclusione “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) e poi “2” (cessazione dell’attività).

 

 

 

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 311 del 12 dicembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Nuovo art. 54 TUIR – Introduzione del principio di onnicomprensività – Conseguenze – Inclusione implicita dei corrispettivi da cessione di clientela – Art. 54, del DPR 22/12/1986, n. 917 così come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Regimi di determinazione d’imposta o i regimi contabili – Possibilità di essere cambiati solo a inizio dell’anno o dell’attività – Esclusa la possibilità passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d’anno – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – -Esclusione dal campo IVA per trasferimenti di complessi unitari destinati all’attività professionale – Condizioni – Cessione di complesso organizzato (non basta la sola lista clienti) – Art. 2, comma 3, lett. b) del DPR 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Periodo di imposta della cessione della clientela e quello successivo – Indicazione del codice “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) alla colonna 2 del rigo RE1 – Indicazione del codice “2” (cessazione dell’attività) nell’anno di chiusura della Partita IVA




Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192




Gli interessi versati nell’ambito del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56 del 3 marzo 2025 (di seguito riportata), ha chiarito che gli interessi da ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Tuir. Con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, l’Agenzia delle entrate evidenzia che si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

 

Di seguito il testo integrale della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 56 del 3 marzo 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Determinazione – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni fiscali – Non deducibilità degli interessi da ravvedimento “speciale” versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Affermazione – Ragioni – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)

  

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’Istante è un professionista che ­ avvalendosi dell’istituto del cd. Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (di seguito, ravvedimento speciale) disciplinato dall’articolo 1, commi da 174 a 178, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)  ­  ha  presentato  nel  2024  delle  dichiarazioni  integrative  relative a periodi d’imposta precedenti che hanno determinato l’indicazione di un maggiore debito d’imposta (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP). Conseguentemente, l’Istante ha versato, in un’unica soluzione nel 2024, le maggiori imposte dovute, l’importo della sanzione ridotta disposta dal ravvedimento speciale e gli interessi.

Ciò posto, l’Istante chiede se i predetti interessi da ravvedimento speciale siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’Istante ritiene che gli importi versati nel 2024 a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle imposte siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo in quanto:

  • il principio espresso in materia di reddito di impresa, con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, secondo cui sono integralmente deducibili gli interessi passivi versati in un’unica soluzione per il ritardato pagamento di imposte dirette, «vada applicato, oltre che ai ”Soggetti IRES”, anche ai ”Soggetti IRPEF»;
  • «la mancanza nel TUIR, tanto di una specifica disciplina in ordine alla deducibilità degli interessi per ritardato pagamento quanto di una loro espressa esclusione dai componenti negativi del reddito da lavoro autonomo, legittimi il contribuente a dedurre questi ultimi dal reddito, secondo i principi generali».

 

Parere dell’Agenzia delle entrate

 

L’articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, con effetto dai redditi prodotti a partire dal 2024, prevede che: «Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V […]». In relazione al quesito posto dall’Istante, inerente al trattamento fiscale degli interessi passivi versati da un professionista in occasione del ravvedimento speciale, appare opportuno preliminarmente considerare la natura del costo sostenuto.

Il ravvedimento speciale è una peculiare forma di ravvedimento operoso che consentiva di regolarizzare talune violazioni sostanziali concernenti le dichiarazioni validamente presentate relativamente ai periodi d’imposta in corso fino al 31 dicembre 2022, procedendo, entro il 31 maggio 2024, alla rimozione delle irregolarità/omissioni e al versamento del quantum dovuto in termini di imposte, sanzioni e interessi (salvo pagamento rateale, articolo 1, commi da 174 a 178, L. n. 197/2022, cfr. da ultimo circolare 15 maggio 2024, n. 11/E).

Riguardo ai menzionati interessi, in mancanza di una previsione specifica e trattandosi, pur sempre, di una forma speciale di ravvedimento operoso, si rinvia alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 13, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui sono dovuti gli «interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno». Gli interessi di mora, come riportato nel preambolo della circolare 10 luglio 1998, n. 180/E emanata in occasione del citato decreto n. 472 del 1997, rappresentano «una forma generalizzata di risarcimento del danno derivante da ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari».

 

La qualificazione di ”interessi moratori” attribuibile agli interessi da ravvedimento operoso, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, pone detti interessi in termini di accessorietà rispetto all’obbligazione principale (i.e. il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’indeducibilità delle imposte ravvedute (IRPEF, addizionali all’IRPEF e IRAP), fa sì che anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, debbano ritenersi indeducibili.

Sotto altro profilo, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo (articoli da 53 a 54-­octies del Tuir) implica che la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nel citato articolo 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le «spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività», e quindi all’effettivo sostenimento delle spese nel periodo d’imposta, debitamente documentato, nonché all’inerenza delle stesse rispetto all’esercizio dell’attività artistica o professionale svolta.

In via interpretativa, è stato affermato che:

  • «Un costo può essere considerato deducibile dal reddito solo ed in quanto risulti funzionale alla produzione del reddito stesso» (circolare 20 giugno 2002 n. 55/E, paragrafo 5);
  • «Le spese devono […] essere correlate all’attività nel suo complesso a prescindere dall’economicità della singola operazione e non deve quindi rinvenirsi, per la loro deducibilità, un rigoroso nesso con i singoli compensi» (risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30).

Sulla base dei principi sopra esposti, quindi, le spese afferenti all’attività professionale sono quelle sostenute per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. È necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

In tal senso, con riferimento al trattamento fiscale degli interessi passivi sostenuti nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si può far riferimento alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo RE 13 del Modello Redditi Persone Fisiche 2024) che considera deducibili dal reddito di lavoro autonomo (in quanto inerenti) i soli «interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o professione».

Diversamente, gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa e dalla prassi sopra citata in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

Si osserva, infine, che non si ritengono estensibili alla fattispecie prospettata dall’Istante i chiarimenti forniti con le risposte 31 ottobre 2022 n. 541 e 20 agosto 2024 n. 172, in quanto, oltreché attenere alla diversa categoria del reddito d’impresa, hanno ad oggetto una tipologia di interessi (i.e. gli interessi passivi versati in esecuzione di atti di conciliazione e di accertamento con adesione) aventi una funzione ”compensativa” del ritardo nell’esazione dei tributi differente rispetto a quella ”risarcitoria” che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

Ciò posto, in applicazione della normativa sopra citata e in linea con i principi su esposti, gli interessi versati nel 2024 dall’Istante per la fruizione del ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, restando impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il Direttore centrale ad interim
(firmato digitalmente)




Reddito di lavoro autonomo. La cessione del contratto di leasing attratta a tassazione. Il Fisco la equipara alla cessione di «elementi immateriali»

 

Il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, configura una cessione di «elementi immateriali», attratta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR. Il corrispettivo sopracitato, per effetto dell’articolo 17, comma 1, del TUIR, la lettera g-ter), secondo cui «i corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione», può essere assoggettato a tassazione separata (cfr. circolare 4 agosto 2006, n. 28/E). È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 209 del 13 luglio 2020.

Anche se la lettera della norma da ultimo richiamata fa riferimento al pagamento in «un’unica soluzione» si ritiene che il regime di tassazione separata sia applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta. Anche in tale ipotesi, infatti, risulta rispettata la ratio ispiratrice della norma, diretta ad evitare che un corrispettivo (presumibilmente molto elevato), si cumuli con gli altri redditi percepiti nell’anno, determinando l’applicazione in capo al contribuente di scaglioni e aliquote più elevate. Nella diversa ipotesi in cui il corrispettivo sia percepito in più periodi d’imposta, la modalità di tassazione sarà, in ogni caso, quella ordinaria (cfr. Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E).

Va evidenziato, che “la cessione di contratto non sembra assimilabile ad una cessione di elementi immateriali, costituendo piuttosto una vicenda modificativa soggettiva del rapporto contrattuale originario”. Così, circolare IRDCEC n. 1/IR del 12 maggio 2008 (§ 7 – in “Finanza & Fisco” n. 19/2008, pag. 1629).

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 209 del 13 luglio 2020, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Determinazione – Cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività – Corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali per l’esercizio dell’attività – Cessione del contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Cessione riconducibile ad una cessione di «elementi immateriali, di cui al comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR – Affermazione – Applicazione della tassazione separata – Art. 54, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 17, comma 1, la lettera g-ter), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo. Diffuso un nuovo studio dei Commercialisti

ll Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo”. 

Lo studio, dopo una introduzione, affronta il tema degli ammortamenti e i canoni di leasing sia per gli immobili strumentali che in quelli utilizzati in modo promiscuo. Dopo un focus sulle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione si conclude con un approfondimento della disciplina relativa alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo degli immobili nell’ambito del reddito di lavoro autonomo è contenuta nei commi 1-bis e 1-bis.1 dell’art. 54 del TUIR.

Link al documento  “Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo”.

(http://press-magazine.it/gli-immobili-nel-reddito-di-lavoro-autonomo/)