L’Agenzia delle entrate indica la competenza per interpelli e consulenza giuridica

 

Aggiornamento dell’ 8 giugno 2026 – L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).

 

 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La disposizione direttoriali è figlia del precedente atto del Direttore dell’Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo provvedimento, alla luce del citato riassetto organizzativo, prevede che:

  • gli interpelli di maggiore rilevanza, per i quali la competenza ai fini della istruttoria e della firma resta assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, sono quelli relativi a norme di recente introduzione, per tali intendendosi quelle entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti;
  • la competenza per la trattazione delle istanze di consulenza giuridica che abbiano ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, è assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento

Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.

Resta ferma, altresì, la validità degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali indicati nell’Allegato A al Provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 per tutte le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente e per le consulenze giuridiche, e l’individuazione, a seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, della previsione degli indirizzi telematici cui inviare le istanze di interpello “centrali”, contenuti nel punto 3 del provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, recante: «Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica», pubblicato il 31 maggio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Istanze di interpello: gli indirizzi a cui inviare le richieste

A seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, il direttore delle Entrate ha definito gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli “centrali”, contenuti nel provvedimento del 1° marzo 2018 prot. n. 47688/2018 (link esterno al sito internet dell’Agenzia delle Entrate). Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel Provvedimento del 4 gennaio 2016.

A chi presentare l’istanza

Le richieste di interpello vanno presentate alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante in caso di quesiti riguardanti i tributi erariali oppure alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello in caso di quesiti riguardanti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

La richiesta può essere presentata tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure via Pec agli indirizzi indicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le Amministrazioni Centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione, i soggetti non residenti, le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti “neo residenti”) e i contribuenti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti devono, invece, presentare la richiesta di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all’indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) oppure via mail all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

I soggetti in regime di cooperative compliance, infine, devono rivolgere i propri interpelli all’Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite Pec, all’indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, via mail all’indirizzo dc.acc.ucc@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti privi di Pec, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. (Comunicato stampa Agenzia entrate del 12 aprile 2018)