Decreto “Cura Italia”. Così la sospensione dei termini delle istanze di interpello

Pubblicati i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla sospensione dei termini delle istanze di interpello introdotta dall’art. 67 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18).

Nella circolare n. 4/E forniti i primi chiarimenti sulla sospensione dall’8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

In particolare, si tratta della sospensione dei termini delle istanze di interpello, riguardanti:

  • l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale) di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 212 del 2000;
  • la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio per le istanze presentate ai sensi dell’articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000;
  • l’applicabilità della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 212 del 2000;
  • la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 212 del 2000.

 

Rientrano altresì nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 67 anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 128 del 2015 e le istanze di interpello sui nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

Sempre per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, inoltre, è prevista la sospensione del termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello sopra menzionate.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 20 marzo 2020, con oggetto: DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori – Sospensione dei termini delle istanze di interpello – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione – Art. 67 del D.L. 17/03/2020, n. 18 – (cd. Decreto “Cura Italia”)




L’Agenzia delle entrate indica la competenza per interpelli e consulenza giuridica

 

Aggiornamento dell’ 8 giugno 2026 – L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica (Provvedimento dell’8 giugno 2026, n. 171016).

 

 

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, stabilisce la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica. La disposizione direttoriali è figlia del precedente atto del Direttore dell’Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017, emanato a seguito della delibera del Comitato di gestione n. 38 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata definita la nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo provvedimento, alla luce del citato riassetto organizzativo, prevede che:

  • gli interpelli di maggiore rilevanza, per i quali la competenza ai fini della istruttoria e della firma resta assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, sono quelli relativi a norme di recente introduzione, per tali intendendosi quelle entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti;
  • la competenza per la trattazione delle istanze di consulenza giuridica che abbiano ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico, è assegnata alla Direzione Centrale Coordinamento

Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.

Resta ferma, altresì, la validità degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali indicati nell’Allegato A al Provvedimento prot. n. 27 del 4 gennaio 2016 per tutte le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente e per le consulenze giuridiche, e l’individuazione, a seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, della previsione degli indirizzi telematici cui inviare le istanze di interpello “centrali”, contenuti nel punto 3 del provvedimento prot. n. 47688 del 1° marzo 2018.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2018, prot. n. 109929/2018, recante: «Ripartizione delle competenze tra la Divisione Contribuenti e la Direzione Centrale Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica», pubblicato il 31 maggio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Istanze di interpello: gli indirizzi a cui inviare le richieste

A seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, il direttore delle Entrate ha definito gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli “centrali”, contenuti nel provvedimento del 1° marzo 2018 prot. n. 47688/2018 (link esterno al sito internet dell’Agenzia delle Entrate). Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel Provvedimento del 4 gennaio 2016.

A chi presentare l’istanza

Le richieste di interpello vanno presentate alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante in caso di quesiti riguardanti i tributi erariali oppure alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello in caso di quesiti riguardanti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.

La richiesta può essere presentata tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure via Pec agli indirizzi indicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le Amministrazioni Centrali dello Stato, gli Enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione, i soggetti non residenti, le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero (cosiddetti “neo residenti”) e i contribuenti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti devono, invece, presentare la richiesta di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all’indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) oppure via mail all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero e i soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

I soggetti in regime di cooperative compliance, infine, devono rivolgere i propri interpelli all’Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite Pec, all’indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it, via mail all’indirizzo dc.acc.ucc@agenziaentrate.it per i soggetti non residenti privi di Pec, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. (Comunicato stampa Agenzia entrate del 12 aprile 2018)