Tributi regionali e locali, cambia il rapporto con il contribuente: sconti, ravvedimento, accertamento e sanzioni. Per il bollo auto nuove regole e decorrenze differite

Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, interviene sulla fiscalità regionale e locale, affiancando alla revisione dei singoli tributi una serie di disposizioni dirette a rafforzare la collaborazione con il contribuente, l’adempimento spontaneo e l’efficacia dell’attività di accertamento e riscossione.

Tra gli interventi rivestono particolare importanza: l’introduzione della disciplina degli sconti collegati all’addebito diretto dei pagamenti, l’inserimento anche nella fiscalità locale, di strumenti di interlocuzione preventiva, l’estensione del ravvedimento operoso ai tributi regionali e locali anche dopo l’avvio di determinate attività di controllo, l’accertamento esecutivo per i tributi regionali e la revisione delle sanzioni dichiarative, in particolare per l’IMU. Un autonomo e articolato pacchetto di misure riguarda inoltre la tassa automobilistica regionale.

Di seguito una breve rassegna delle novità.

 

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Addebito diretto: resta lo sconto fino al 20%, ma l’ente può fissare un tetto o un importo fisso

 

Sul versante premiale, il decreto legislativo interviene sull’articolo 118-ter del D.L. n. 34/2020 (Riduzione di aliquote e tariffe delle regioni e degli enti locali in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale – Rubrica così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a)), che già consentiva di incentivare la domiciliazione delle entrate mediante una riduzione fino al 20 per cento quando il contribuente autorizza in via permanente l’addebito del pagamento sul conto corrente bancario o postale. I lavori preparatori qualificano espressamente la misura come uno strumento diretto a favorire la riscossione spontanea.

Il D.Lgs. n. 147/2026 non rende automatico lo sconto del 20 per cento, ma interviene sulle modalità con le quali Regioni ed enti locali possono esercitare tale facoltà. In particolare, la riduzione dovrà essere prevista con legge o regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in luogo del precedente riferimento alla mera deliberazione (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), n. 1).

L’ente potrà inoltre stabilire un importo massimo sul quale applicare la percentuale di riduzione oppure, in alternativa alla riduzione percentuale, riconoscere direttamente un importo fisso (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), n. 2).

È prevista, tuttavia, un’esclusione di ampia portata: il beneficio non può essere applicato alle entrate per le quali la riscossione avviene esclusivamente mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cfr. art. 2, comma 1, lett. c)). Rientra in questa esclusione, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, l’IMU, il cui gettito transita obbligatoriamente attraverso il modello F24.

 

Compliance prima dell’accertamento: arrivano comunicazioni e avvisi bonari

 

Prevista l’introduzione di strumenti di interlocuzione preventiva analoghi a quelli utilizzati nell’ambito dei tributi erariali.

Prima dell’avvio dell’attività di accertamento, Regioni ed enti locali possono trasmettere al contribuente comunicazioni contenenti dati ed elementi, acquisiti direttamente o provenienti da terzi, rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligazione tributaria, consentendogli di correggere la propria posizione mediante ravvedimento (cfr. art. 3, comma 1).

Gli enti possono inoltre inviare avvisi bonari per la regolarizzazione di versamenti tardivi, parziali od omessi, con applicazione di una sanzione ridotta (cfr. art. 3, comma 1). Il contribuente dispone di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per fornire, anche telematicamente, chiarimenti, ricevute di pagamento e documenti utili a segnalare dati non considerati o erroneamente valutati dall’ente (cfr. art. 3, comma 2).

La relazione illustrativa relativa all’atto del Governo n. 276, sul punto rimasta coerente con il testo definitivo, evidenzia la funzione preventiva e deflativa dello strumento: consentire la correzione dell’errore prima della notifica dell’accertamento, ridurre il ricorso agli atti impositivi e contenere il contenzioso.

Va però osservato che il decreto legislativo non stabilisce direttamente una percentuale uniforme di riduzione per gli avvisi bonari: l’articolo 3, comma 1, secondo periodo, rinvia all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 e, dal 1° gennaio 2027, all’articolo 14, comma 8, del testo unico delle sanzioni, che come è noto costituiscono le disposizioni “generali” per la mitigazione delle sanzioni tributarie. In sostanza, l’adempimento spontaneo del contribuente, potrà essere accompagnato da sistemi premiali di riduzione delle sanzioni che possono essere autonomamente definiti da ciascun ente in base al richiamato comma 5, dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il quale dispone che «Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione». Resta pertanto da chiarire, sul piano applicativo, la concreta determinazione della misura ridotta.

Ravvedimento più ampio: l’avvio del controllo non chiude automaticamente la regolarizzazione

 

Di particolare importanza è l’intervento sul ravvedimento operoso. Il decreto delegato stabilisce che la disciplina dell’articolo 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997 trovi applicazione anche ai tributi delle Regioni e degli enti locali; dal 1° gennaio 2027 il riferimento sarà all’articolo 14, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie (cfr. art. 12, comma 3).

In pratica, con l’entrata in vigore della novella anche per i tributi locali, l’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza non determina, di per sé, la preclusione al ravvedimento.

In altri termini, il comma 3 dell’articolo 12, in analogia a quanto già previsto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle Dogane, estende ai tributi delle regioni e degli enti locali l’applicazione del comma 1-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, quelle dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 2024 con la possibilità di ravvedimento anche in caso siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Resta fermo che l’applicazione della sanzione ridotta è inibita quando risultano già notificati avvisi di pagamento e atti di accertamento.

Si supera così, per la fiscalità locale, una concezione del ravvedimento limitata alla fase precedente all’attività di controllo: l’istituto può continuare a operare durante una fase più avanzata dell’interlocuzione con l’ente locale, fino alla notifica di avvisi di pagamento o atti di accertamento.

 

Dal 2027 accertamento esecutivo anche per i tributi regionali

 

Un’altra modifica strutturale di estrema importanza riguarda la riscossione. Per gli atti relativi ai tributi regionali emessi dal 1° gennaio 2027, oppure dalla precedente data eventualmente stabilita con legge regionale, viene introdotto il modello dell’accertamento esecutivo (cfr. art. 8, comma 1).

L’estensione dell’istituto dell’avviso di accertamento esecutivo ai tributi delle regioni, dà attuazione al principio racchiuso nell’art. 13, comma 1, lettera b), n 2 (Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale) della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» che prevede che vengano assicurati alle regioni adeguati strumenti di semplificazione dei procedimenti tributari anche attraverso la possibilità di estendere a detti enti la disciplina dell’istituto in questione espressamente richiamato.

L’atto di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere e l’indicazione della loro natura di titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (cfr. art. 8, comma 1, lett. a)).

Decorso il termine utile per proporre ricorso, l’atto acquista efficacia di titolo esecutivo senza necessità della preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale (cfr. art. 8, comma 1, lett. b)).

La natura esecutiva dell’avviso di accertamento comporta che per attivare la fase della riscossione coattiva non è più necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento, nel caso in cui la riscossione sia affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, o dell’ingiunzione fiscale nell’ipotesi in cui detta attività sia svolta direttamente dalla regione o da altri soggetti ai quali detti enti hanno affidato il servizio di riscossione delle entrate. Va evidenziato che il comma 3 del art. 8, dispone che l’atto di accertamento esecutivo non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all’intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e può essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti esecutivi che superano cumulativamente l’importo sopracitato. La novella recepisce nella disciplina dei tributi locali quanto stabilito dall’art. 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall’art. 1, comma 736, legge n. 147 del 2013, il quale prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.».

Il comma 4 disciplina le attività che le regioni o i soggetti affidatari sono tenuti a compiere, per il recupero di importi non superiori a 10 mila euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la procedura esecutiva e cautelare. Nel dettaglio, si prevede l’obbligo di invio di un sollecito di pagamento recante l’avviso al debitore della scadenza del termine indicato nell’atto e l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero degli importi fino a mille euro, le azioni cautelari ed esecutive sono ammesse esclusivamente una volta decorso il termine di centoventi giorni dall’invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo ai sensi dell’articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012. Al riguardo, si segnala che il citato articolo 1, comma 544, prevede che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Il decreto legislativo introduce anche una disciplina della dilazione: in assenza di una diversa normativa regionale e in presenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il debitore può ottenere una rateizzazione fino a 72 rate mensili, secondo gli scaglioni previsti dalla norma (cfr. art. 8, comma 5).

 

Importo (in euro) Rate mensili
fino a 100 0
100,01 – 500 max 4
500,01 – 3.000 min 5 – max 12
3.000,01 – 6.000 min 13 – max 24
6.000,01 – 20.000 min 25 – max 36
oltre 20.000 min 37 – max 72

 

Le regioni possono ulteriormente regolamentare con propria legge condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01 (cfr. art. 8, comma 6).

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la facoltà di prorogare, per una sola volta, la dilazione concessa, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, o per il periodo massimo disposto con propria legge dalle regioni, a condizione che il debitore non sia decaduto dal beneficio della rateazione (cfr. art. 8, comma 7).

Alle regioni o ai soggetti affidatari, una volta ricevuta la richiesta di rateazione e solo in caso di mancato accoglimento della stessa ovvero di decadenza dai benefici della rateazione, è consentita l’iscrizione dell’ipoteca o del fermo amministrativo. Inoltre, chiarito che restano comunque ferme le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione (cfr. art. 8, comma 8).

Prevista l’automatica decadenza del debitore dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione. In tal caso, il debito non è più rateizzabile e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione (cfr. art. 8, comma 9).

La scadenza delle rate mensili è fissata nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione (cfr. art. 8, comma 10).

 

Sanzioni IMU: omessa dichiarazione al 100%, infedele al 40% dal 2027

 

Il decreto legislativo interviene anche sulle sanzioni per le violazioni dichiarative IMU, modificando l’articolo 1, comma 775, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020).

Per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU, la precedente sanzione variabile dal 100 al 200 per cento del tributo non versato viene sostituita da una sanzione pari al 100 per cento, restando fermo il minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 5, lett. a)).

Per la dichiarazione infedele, la precedente forbice dal 50 al 100 per cento viene sostituita dalla misura del 40 per cento del tributo non versato, sempre con il minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 5, lett. b)).

Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027 (cfr. art. 12, comma 9).

 

Modificate le sanzioni TARI

 

Novelle anche all’articolo 1, commi da 695 a 698, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) in materia di tassa sui rifiuti

Le modifiche stabiliscono rispettivamente che:

  • in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento (in luogo della sanzione dal 100 per cento al 200 per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
  • in caso  di infedele dichiarazione, si applica la  sanzione amministrativa del 40 per cento (in luogo della sanzione dal 50 per cento al 100 per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cfr. art. 12, comma 6).

Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027 (cfr. art. 12, comma 9).

 

Modificate le misure delle sanzioni in materia di imposta di soggiorno e contributo di sbarco

 

Si prevede che per l’omessa presentazione della dichiarazione da parte del responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell’importo dovuto non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 40 per cento dell’importo dovuto non versato e comunque non inferiore a 50 euro (per tali violazioni il testo previgente prevedeva che si applicasse una sanzione pari alla somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Si applicano le medesime sanzioni per i casi di omessa (100 per cento dell’importo dovuto e comunque non inferiore a 50 euro) o infedele (40 per cento dell’importo dovuto e comunque non inferiore a 50 euro) dichiarazione relativa al contributo di sbarco (cfr. art. 12, comma 7).

In materia di regime fiscale delle locazioni brevi si prevede che per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l’infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. Nel testo vigente si prevedeva che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applicasse la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

 

Bollo auto: maggiore autonomia regionale e nuove regole di territorialità

 

La tassa automobilistica viene espressamente qualificata come «tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva», attraverso l’integrazione dell’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2011 (cfr. art. 13, comma 1).

Dal 1° gennaio 2027, inoltre, le eventuali esenzioni dal bollo stabilite con leggi regionali o delle Province autonome non si estenderanno automaticamente all’addizionale erariale alla tassa automobilistica: per quest’ultima saranno rilevanti esclusivamente le esenzioni stabilite dalla legge statale (cfr. art. 13, comma 2).

Sul piano della territorialità, la competenza e il gettito sono collegati al luogo di residenza del soggetto passivo. Per le persone giuridiche assume rilevanza la sede legale; se, tuttavia, questa differisce dal luogo nel quale viene esercitata in via principale la gestione ordinaria, sarà quest’ultimo a determinare la destinazione del gettito. Per le persone giuridiche estere con più sedi secondarie in Italia rileva la sede nella quale viene svolta in via principale la gestione ordinaria (cfr. art. 14, comma 1).

Le comunicazioni alla Camera di commercio riguardanti la sede acquistano valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I soggetti già iscritti devono aggiornare le informazioni presenti nel REA, indicando la sede di gestione ordinaria in via principale, entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione (cfr. art. 14, comma 1).

 

Pagamento del bollo: la vera riforma delle scadenze parte dal 1° gennaio 2028

 

A decorrere dal 1° gennaio 2028, il soggetto passivo viene individuato con riferimento al primo giorno del periodo di tassazione, superando il precedente collegamento alla scadenza del termine utile per il pagamento (cfr. art. 15, comma 1, lett. a)).

La tassa sarà ordinariamente corrisposta ogni anno in un’unica soluzione, per un’obbligazione riferita a dodici mesi decorrenti dal mese di immatricolazione. Il primo versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo all’immatricolazione; per le annualità successive, il termine cadrà nell’ultimo giorno del mese nel quale il veicolo è stato immatricolato (cfr. art. 15, comma 1, lett. b)). Le Regioni potranno comunque individuare con propria legge categorie di veicoli per le quali consentire il pagamento quadrimestrale.

Per i veicoli già immatricolati al 31 dicembre 2027 continueranno a operare, in linea generale, le scadenze esistenti a tale data, salvo diversa disciplina regionale. Dalla medesima decorrenza viene abrogato il D.M. 18 novembre 1998, n. 462 (cfr. art. 15, commi 1 e 2).

 

Noleggio a lungo termine, rivendita e pagamento alla Regione sbagliata

 

Dal 1° gennaio 2027 viene inoltre uniformato il regime dei veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, assumendo rilievo il contratto annotato al PRA. La nuova disciplina riguarda i contratti stipulati dal 1° gennaio 2027, quelli precedenti prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e quelli già stipulati la cui esecuzione abbia inizio dal 2027 (cfr. art. 16, commi 1-3).

Per i veicoli ceduti a soggetti che esercitano professionalmente il commercio di auto usate, l’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo si produce soltanto se la cessione viene trascritta al PRA (cfr. art. 17, comma 1, lett. a)). Non sono sufficienti né la procura speciale alla vendita né la semplice fattura al concessionario priva della trascrizione del titolo di proprietà (cfr. art. 17, comma 1, lett. c)). La trascrizione effettuata oltre sessanta giorni dalla cessione non consente di beneficiare dell’interruzione per i periodi anteriori alla trascrizione effettiva (cfr. art. 17, comma 1, lett. f)).

Viene inoltre disciplinato il caso del versamento effettuato all’ente impositore incompetente: la Regione o l’ente che abbia incassato somme spettanti a un altro soggetto deve attivare tempestivamente il riversamento all’ente competente, senza imporre al contribuente di ripetere il pagamento (cfr. art. 18, commi 1 e 2).

 

Fermo fiscale: il bollo resta dovuto

 

Il decreto legislativo risolve espressamente anche la questione del rapporto tra tassa automobilistica e fermo amministrativo fiscale.

La tassa automobilistica continua a essere dovuta quando sul veicolo è disposto il fermo ai sensi dell’articolo 86 del D.P.R. n. 602/1973 – e, dal 1° gennaio 2027, dell’articolo 187 del testo unico versamenti e riscossione – dall’agente della riscossione o dal soggetto cui l’ente abbia affidato il servizio (cfr. art. 19, comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce che il fermo fiscale non è assimilabile alle ipotesi di perdita del possesso o indisponibilità del mezzo che fanno venir meno l’obbligazione tributaria: si tratta di una misura cautelare posta a garanzia del credito pubblico e, pertanto, non determina l’esenzione dal bollo.

 

Tariffe: aggiornamento per Euro 6 e classi successive, senza aumento dell’imposta

 

Completa il “pacchetto di misure” sul bollo l’aggiornamento delle tabelle tariffarie. Per le autovetture il riferimento a «Euro 4 e Euro 5» viene sostituito da «Euro 4, Euro 5 e superiori»; per i motocicli, al riferimento «Euro 3» vengono aggiunte le classi «superiori» (cfr. art. 20, commi 1 e 2).

L’intervento ha natura di aggiornamento classificatorio e non comporta, secondo la relazione illustrativa, una modifica degli importi tariffari né un aumento della pressione fiscale: serve essenzialmente ad adeguare le tabelle alle classi ambientali più recenti senza rendere necessario un nuovo intervento normativo per ogni successiva classe Euro.

 

Noleggio con conducente: confermata la riduzione del 50% del bollo auto

 

Il decreto legislativo interviene anche sulla disciplina agevolativa prevista per le autovetture da noleggio di rimessa, chiarendone espressamente l’ambito applicativo. L’articolo 21 stabilisce, infatti, con norma di interpretazione autentica, che per «autovetture da noleggio di rimessa», di cui all’allegato 1, tariffa C), n. 1), del D.P.R. n. 39/1953, devono intendersi le «autovetture adibite a noleggio con conducente» – NCC (cfr. art. 21, comma 1).

La precisazione assume rilievo perché alla predetta categoria è riconosciuta una riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica. I lavori preparatori chiariscono che l’intervento si è reso necessario per delimitare l’agevolazione al noleggio con conducente, escludendone l’estensione ai veicoli concessi in noleggio senza conducente, per i quali continua ad applicarsi la tariffa ordinaria.

La disposizione interviene quindi su un contrasto interpretativo formatosi nel tempo sulla nozione di «noleggio di rimessa», ricondotta dal legislatore alla sua originaria configurazione riferita al servizio con conducente. La relazione illustrativa relativa all’atto del Governo n. 276 evidenzia, infatti, che al momento dell’introduzione dell’agevolazione il modello di noleggio da rimessa coincideva con quello con conducente, mentre solo successivamente si è diffuso il noleggio senza conducente.

 

 




Dichiarazione IMU ENC degli Enti non Commerciali. Approvato il modello da utilizzare entro il 30 giugno 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Decreto 4 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito riportato) di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), delle relative istruzioni per la compilazione nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del prossimo 30 giugno 2023. Il nuovo modello approvato deve essere utilizzato per le dichiarazioni IMU relative agli anni d’imposta 2021 e 2022. Di conseguenza, la scadenza del 30 giugno 2023 vale sia per le dichiarazioni relative al 2022 e sia per quelle relative al 2021.

Al riguardo, si deve evidenziare che per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’art. 3, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023. Si evidenzia che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l’anno di imposta in questione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare, ad esempio quelle relative all’“Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.

 

Versamento dell’IMU

 

Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’IMU dovuta al medesimo comune.

 

Esenzioni IMU: necessario presentare la dichiarazione

 

Riguardo le conseguenze dell’omissione della presentazione della dichiarazione sulla spettanza di agevolazioni IMU, nella specie esenzione totale o parziale dall’IMU, è utile ricordare la posizione dalla Corte di Cassazione espressa da ultimo dalla Sezione VI-T, Ordinanza del 21 dicembre 2022, n. 37385 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Putaturo Donati Viscido Di Nocera M.G), in base alla quale “L’omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio; il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica”.

 

 

Di seguito il testo del Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023

 

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023

Decreto 4 maggio 2023

Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli enti non commerciali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce tra l’altro che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Visto l’art. 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160 del 2019 il quale dispone l’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) e che stabilisce che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Visto il successivo comma 770 del medesimo art. 1, della legge n. 160 del 2019 in base al quale gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014;

Visto l’art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze «sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell’art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l’art. 9, comma 6-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che «le disposizioni di attuazione del comma 3 dell’art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»;

Visto l’art. 1, comma 763 della legge n. 160 del 2019 in base al quale il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

Considerato, altresì, che è necessario aggiornare il modello dichiarativo IMU, anche perché lo stesso tenga conto anche delle agevolazioni che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica di cui all’art. 1, commi da 13 a 17 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni nonché con decisione del 15 ottobre 2021 nell’ambito del regime SA. 62668 (2021/N), successivamente prorogata al 30 giugno 2022 con decisione dell’11 gennaio 2022 SA.101076 (2021/N);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

 

Emana

il seguente decreto:

Art. 1
Approvazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni

1. Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: «Dichiarazione IMU ENC»).

 

Art. 2
Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

2. Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.

3. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it

 

Art. 3
Termini per la presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all’art. 1 deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

 

Art. 4
Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Art. 5
Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali — prevista dall’art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679 e dall’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — è individuata nell’art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU ENC. I comuni sono titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, per l’accesso all’applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L’Agenzia delle entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l’esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU ENC deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma , 4 maggio 2023




Dichiarazione IMU. Le Faq del MEF-Dipartimento delle Finanze in vista della scadenza del 30 giugno 2021

 

Nelle Faq diffuse nel sito web: https://www.finanze.it forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.

 

FAQ 1

Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.

 

RISPOSTA

 

In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta» e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.

Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la «dichiarazione deve essere presentata ogni anno».

 

FAQ 2

Si chiede conferma che il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.

 

RISPOSTA

 

Si conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali:

– l’«imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso»;

– il «versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente».

Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762….”




Beni-merce. Nuovi chiarimenti sulla dichiarazione IMU

Dal Mef nuovi chiarimenti in merito alla dichiarazione, ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), dei cosiddetti beni-merce, con particolare riferimento alla modalità di trasmissione telematica tramite i canali Entratel e Fisconline.

Link al testo della risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 7 del 6 novembre 2020, con oggetto: FINANZA LOCALE – Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in materia di dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce – Art. 1, comma 751 della L 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – DM 30/10/2012




Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e immobili in locazione a canone concordato. Eliminati gli obblighi dichiarativi per fruire delle agevolazioni IMU e TASI

L’articolo 3-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, ivi compreso il coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori. L’agevolazione spetta purché l’immobile sia utilizzato come abitazione principale, il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (cfr. risoluzione n. 1/DF del Dipartimento finanze del MEF del 17 febbraio 2016 (in “Finanza & Fisco” n. 35/2015, pag. 2455)

La norma previgente prevedeva che, per l’applicazione della predetta agevolazione, il soggetto passivo doveva attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; ora con le modifiche in esame, viene eliminato tale obbligo di attestazione. Si ricorda, inoltre, che le regole sulla base imponibile IMU, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche alla TASI, in virtù del rinvio operato dall’articolo 1, comma 675 della legge n. 147 del 2013.

La lettera b) del comma 1 aggiunge un periodo alla fine del comma 6-bis del richiamato articolo 13, che riduce al 75 per cento l’IMU sugli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431). Con le modifiche in esame si chiarisce che per usufruire di detta agevolazione il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione (indicato all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.

In merito agli obblighi dichiarativi in tema di IMU e TASI, la Circolare n. 2/F del Dipartimento finanze del MEF del 3 giugno 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 10/2015, pag. 692) ha rilevato la non necessità di approvare un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 34/2012, pag. 2803). Ciò in quanto le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche. Il Dipartimento finanze del MEF ha rilevato che le medesime esigenze sono alla base dell’ulteriore problematica derivante dall’articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale, per la TASI, “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”. Si è chiarito al riguardo che un’applicazione rigorosa della norma comporterebbe che gli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile – che non hanno, quindi, assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di IMU – dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione TASI. Tuttavia, il DF chiarisce (in linea con quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata con D.M. 30 ottobre 2012), con riferimento agli immobili locati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, è stato espressamente affermato che la dichiarazione “non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, ai sensi dell’art. 19, commi 15 e 16, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010”. In sostanza, il DF ha chiarito che l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati; per le medesime esigenze di semplificazione innanzi citate, che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, come nelle fattispecie prima illustrate, si possa utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.

 

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate, in sede di conversione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

Articolo 3-quater
(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso)

1. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;
b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall’attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».

 




Al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI

L’articolo 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito in sede di conversione, sposta il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. In altri termini vengono spostati al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e quindi è di immediata applicazione.

Si ricorda che nel testo previgente i soggetti passivi dovevano presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio per quanto attiene l’IMU ed entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo Tasi.

 

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione in legge

 Articolo 3-ter.

 (Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

1. All’articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. All’articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».