Art. 2394-bis c.c. e procedure concorsuali: la prima lettura del Tribunale di Torino sull’attuazione della Legge Capitali

La Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Torino, con circolare del 22 maggio 2026, ha offerto una prima lettura del novellato art. 2394-bis c.c., come modificato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47.

Il documento assume particolare rilievo pratico perché trasforma la gestione delle azioni di responsabilità in un’attività da avviare subito, non più rinviabile alle fasi avanzate della procedura: curatori, liquidatori giudiziali, commissari liquidatori e professionisti incaricati dovranno impostare tempestivamente l’istruttoria, acquisire la documentazione necessaria, individuare i possibili responsabili e valutare l’avvio dell’azione prima che il decorso del biennio determini la perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa.. La riforma, infatti, introduce un termine di decadenza biennale per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, ma lo fa senza un compiuto coordinamento con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

La circolare torinese si muove proprio dentro questo spazio problematico: descrive la novità normativa, individua i principali dubbi interpretativi e, soprattutto, fornisce indicazioni prudenziali destinate a orientare la prassi.

 

 Il nuovo art. 2394-bis c.c.: il termine di due anni

 

La novità  è rappresentata dalla riformulazione dell’art. 2394-bis c.c., che attribuisce agli organi delle procedure concorsuali le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti e introduce, per il loro esercizio, un termine decadenziale di due anni.

Il testo dell’art. 2394-bis codice civile, come modificato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 – (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali)

«In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.»

La circolare qualifica questa modifica come una disposizione di forte impatto sulle procedure concorsuali, perché trasforma radicalmente il tempo dell’azione: non più soltanto il limite della prescrizione, ma un termine decadenziale rigido, idoneo a determinare la perdita definitiva della legittimazione all’azione.

Conseguenze operative. Gli organi della procedura devono valutare sin dall’apertura della liquidazione giudiziale la possibilità di promuovere azioni di responsabilità. L’attività istruttoria non può essere rinviata alla fase avanzata della procedura, perché il decorso del biennio può precludere definitivamente la tutela risarcitoria della massa.

 

Decadenza e non prescrizione: non basta la messa in mora

 

Il primo chiarimento della circolare riguarda la natura del termine.

Poiché si tratta di decadenza, non è sufficiente inviare agli amministratori o ai sindaci una lettera di costituzione in mora. Occorre invece proporre effettivamente l’azione di responsabilità, cioè introdurre il giudizio.

Il documento afferma:

“Trattandosi di decadenza e non di prescrizione, non è sufficiente una semplice lettera di costituzione in mora, ma è necessario l’esercizio dell’azione e cioè la proposizione dell’azione di responsabilità”.

La circolare aggiunge che può assumere rilievo anche il riconoscimento di responsabilità da parte dell’amministratore e che la domanda di mediazione comunicata alla controparte entro il termine può interrompere, per una sola volta, il decorso del termine.

Conseguenze operative. Il curatore non può più limitarsi ad atti stragiudiziali conservativi. Deve predisporre tempestivamente la domanda giudiziale oppure valutare strumenti idonei a impedire la decadenza, come la domanda di mediazione nei casi in cui sia utilizzabile.

 

I soggetti coinvolti: amministratori, direttori generali e sindaci

 

La circolare chiarisce che il nuovo termine biennale non riguarda soltanto l’azione contro gli amministratori.

Il termine deve ritenersi applicabile anche ai direttori generali, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2396 c.c., e ai sindaci, per effetto del rinvio dell’art. 2407 c.c. alle norme sulla responsabilità degli amministratori.

Il passaggio interpretativo è rilevante perché amplia il perimetro soggettivo della decadenza.

Conseguenze operative. Nell’istruttoria iniziale il curatore dovrà verificare non solo le condotte degli amministratori, ma anche eventuali profili di responsabilità dei direttori generali e dell’organo di controllo. La strategia processuale dovrà essere costruita in modo unitario, evitando che alcune posizioni vengano esaminate tardivamente.

 

L’applicazione alle S.r.l.: la lettura prudenziale del Tribunale

 

Uno dei punti più delicati riguarda l’estensione del nuovo art. 2394-bis c.c. alle società a responsabilità limitata.

La circolare riconosce che la questione è problematica. Il nuovo art. 2394-bis è collocato nella disciplina delle società per azioni, mentre il Codice della crisi distingue le azioni relative alla S.p.A. da quelle relative alla S.r.l.

Tuttavia, secondo il documento interpretativo, l’applicazione anche alle S.r.l. appare l’opzione interpretativa più probabile, in ragione della sostanziale identità delle azioni di responsabilità esercitate dal curatore dopo l’apertura della procedura.

La circolare precisa:

“L’estensione dell’art. 2394-bis alla disciplina dell’azione di responsabilità nelle società a responsabilità limitata è più problematica, ma si presenta allo stato come l’opzione interpretativa col più elevato grado di probabilità”.

Ancora più significativa è l’indicazione rivolta ai curatori:

“Pertanto, i sig.ri Curatori sono invitati a considerare prudenzialmente applicabile la riforma anche alle società a responsabilità limitata ed equiparate (cfr. art. 2519 comma 2), almeno finché non si stabilizzi nella giurisprudenza un indirizzo consolidato contrario”.

Conseguenze operative. Nelle liquidazioni giudiziali di S.r.l., il curatore dovrà comportarsi come se il termine biennale fosse già pienamente applicabile. In assenza di un orientamento giurisprudenziale contrario, attendere potrebbe esporre la procedura al rischio di decadenza.

 

Le azioni non coperte dalla decadenza: una frattura con il Codice della crisi

 

La circolare evidenzia poi una grave difficoltà sistematica: il nuovo art. 2394-bis c.c. non è stato coordinato con l’art. 255 CCII, che attribuisce al curatore una pluralità di azioni di responsabilità.

Secondo la circolare, alcune azioni potrebbero restare fuori dal termine decadenziale, tra cui l’azione contro i soci di S.r.l. che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, l’azione per abuso di direzione e coordinamento e l’azione collegata alla concessione abusiva di credito.

Il documento afferma:

“La sconnessione tra riforma dell’art. 2394-bis e Codice della crisi fa sì che tali azioni non siano coperte dalla decadenza e possano continuare a essere proposte nel termine di prescrizione anche quando il curatore sia decaduto dall’azione contro gli amministratori”.

Il documento interpretativo segnala però che questo risultato è poco coerente con gli obiettivi della riforma e può creare problemi in tema di responsabilità solidale tra amministratori e altri coobbligati.

Conseguenze operative. Il curatore dovrà distinguere attentamente tra azioni soggette alla decadenza biennale e azioni che potrebbero restare soggette al solo termine prescrizionale. Tuttavia, per ragioni prudenziali, anche queste ultime dovranno essere valutate tempestivamente, soprattutto quando siano connesse alla responsabilità degli amministratori.

 

Costituzione di parte civile nel processo penale

 

La circolare affronta un tema di immediata rilevanza pratica: la decadenza biennale incide anche sulla costituzione di parte civile del curatore nei procedimenti per bancarotta?

Secondo il documento interpretativo la risposta deve essere prudenzialmente positiva quando la domanda risarcitoria proposta nel processo penale ha ad oggetto lo stesso danno patrimoniale di massa che potrebbe essere fatto valere con l’azione civile di responsabilità.

Il passaggio centrale è il seguente:

“Se il contenuto sostanziale della pretesa azionata dalla procedura in sede penale coincide con il danno di massa che potrebbe essere fatto valere in sede civile, appare coerente ritenere che il nuovo termine di decadenza biennale dell’art. 2394-bis c.c. deve essere considerato, in via prudenziale, rilevante anche rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale”.

La circolare spiega che una soluzione opposta potrebbe consentire di eludere il limite decadenziale mediante il semplice mutamento del veicolo processuale.

Conseguenze operative. Il curatore non dovrebbe attendere l’evoluzione del procedimento penale per costituirsi parte civile oltre il biennio. Quando il danno azionato è il danno patrimoniale della massa, è opportuno promuovere tempestivamente l’azione civile o comunque assumere iniziative idonee a evitare eccezioni di decadenza.

 

Decadenza del curatore e riacquisto dell’azione da parte dei creditori

 

Altro profilo problematico riguarda gli effetti della decadenza del curatore sulla legittimazione dei creditori.

La circolare rileva che il Codice della crisi prevede il riacquisto del libero esercizio delle azioni da parte dei creditori soltanto con la chiusura della liquidazione giudiziale. Tuttavia, se il curatore decade prima della chiusura, si apre un vuoto di tutela.

Il documento osserva:

“La mancanza di coordinamento tra la novella e il Codice della crisi comporta oggi una lacuna: tra la maturazione della decadenza e la chiusura della procedura concorsuale si verifica forzatamente l’inerzia stigmatizzata dalla giurisprudenza, non essendovi un soggetto abilitato a esercitare l’azione di responsabilità e a interrompere la prescrizione”.

Il Tribunale ipotizza, con uno sforzo interpretativo, che i creditori possano riacquistare l’azione già per effetto della decadenza del curatore oppure che il curatore possa rinunciare all’azione per non convenienza ai sensi dell’art. 213 CCII.

Conseguenze operative. Il curatore dovrà evitare che la procedura cada in una zona di inerzia non governata. Se ritiene non conveniente l’azione, dovrà valutare tempestivamente gli strumenti per consentire ai creditori di riacquistare l’iniziativa, evitando che la decadenza pregiudichi definitivamente anche le loro pretese.

 

Il diritto transitorio: le procedure già aperte

 

La circolare dedica ampio spazio alla questione intertemporale.

Il Decreto Legislativo n. 47 del 27 marzo 2026 non contiene una disciplina transitoria specifica per le azioni di responsabilità relative a procedure già aperte alla data di entrata in vigore della legge, individuata nel 29 aprile 2026.

Il Tribunale indica tre possibili letture:

a) applicazione della decadenza anche alle procedure già aperte, con decorrenza dalla sentenza di apertura;

b) applicazione anche alle procedure già aperte, ma con decorrenza dal 29 aprile 2026;

c) applicazione soltanto alle procedure aperte dopo l’entrata in vigore della riforma.

La prima tesi viene considerata incompatibile con il principio di irretroattività, perché finirebbe per consumare immediatamente azioni relative a procedure aperte da oltre due anni.

La circolare reputa difendibile la tesi dell’applicazione soltanto alle procedure future, ma invita comunque i curatori a seguire una linea prudenziale.

Il passaggio operativo più importante è il seguente:

“Pertanto, i sig.ri curatori, nelle procedure già aperte, sono invitati prudenzialmente ad accelerare l’istruttoria delle azioni di responsabilità, così da porsi in condizione di agire entro due anni dall’entrata in vigore della legge (29 aprile 2028)“.

Conseguenze operative. Anche nelle procedure pendenti prima del 29 aprile 2026, i curatori dovranno organizzare l’istruttoria in modo da essere pronti ad agire entro il 29 aprile 2028. Questa data diventa, nella prospettiva prudenziale del Tribunale, uno snodo essenziale per la gestione delle azioni di responsabilità.

 

I dubbi sulla copertura costituzionale della novella

 

La circolare non si limita all’analisi operativa, ma solleva anche un problema di possibile eccesso di delega.

Secondo i giudici torinesi, i principi della legge delega riguardano prevalentemente la governance societaria, la semplificazione dei controlli e il coordinamento delle regole delle società di capitali. Non emerge invece un chiaro principio che autorizzi il Governo a comprimere le azioni di responsabilità attribuite alla massa dei creditori.

Il documento afferma:

“In prima analisi, non c’è un solo principio nell’art. 19 della Legge Capitali che abbia autorizzato il Governo a intervenire in modo innovativo sulle azioni di responsabilità previste dal Codice della crisi, restringendo i diritti della massa creditoria”.

Secondo la circolare, la frammentazione dell’azione di massa in azioni individuali dei creditori non neutralizza gli effetti della riforma, perché aumenta i costi di accesso alla tutela, riduce l’efficienza del sistema e può determinare risultati meno coerenti rispetto alla distribuzione concorsuale.

Conseguenze operative. Il profilo di possibile illegittimità costituzionale potrà essere valorizzato nei giudizi futuri, ma non consente agli organi della procedura di ignorare il termine decadenziale. Sul piano pratico, resta necessario agire secondo la lettura più prudente.

 

Liquidazione coatta amministrativa

 

La circolare segnala ulteriori criticità con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa.

Il nuovo art. 2394-bis collega il termine decadenziale, per la L.C.A., alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Tuttavia, tale sentenza non è sempre un presupposto necessario dell’azione del commissario liquidatore.

La circolare osserva:

“Pertanto, la sentenza dichiarativa da cui viene fatto decorrere il termine di decadenza non è un antecedente necessario dell’azione”.

Ne deriva un effetto disarmonico: se lo stato di insolvenza viene dichiarato, l’azione è soggetta a decadenza; se invece la L.C.A. è aperta per altra causa e non viene richiesto l’accertamento dello stato di insolvenza, la medesima azione potrebbe restare soggetta all’ordinario termine di prescrizione.

Conseguenze operative. Il commissario liquidatore dovrà verificare con attenzione se vi sia stata una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e da quale data decorra il termine. Particolare cautela è necessaria quando l’insolvenza sia accertata prima della nomina del commissario.

 

Concordato liquidatorio

 

Infine, la circolare affronta il concordato liquidatorio.

Il nuovo art. 2394-bis attribuisce al liquidatore giudiziale, in caso di concordato liquidatorio, le azioni di responsabilità previste dagli articoli precedenti. Anche qui, tuttavia, emerge una forte sconnessione con il Codice della crisi.

L’art. 115 CCII attribuisce infatti al liquidatore giudiziale la sola azione sociale, mentre lascia ai creditori la possibilità di esercitare o proseguire l’azione dei creditori sociali anche durante la procedura.

La circolare conclude che la nuova formulazione appare frutto di un coordinamento imperfetto più che di una precisa scelta sistematica.

Conseguenze operative. Nei concordati liquidatori sarà necessario verificare caso per caso il rapporto tra legittimazione del liquidatore e persistente facoltà dei creditori di agire. La riforma potrebbe generare conflitti interpretativi sulla titolarità dell’azione e sul relativo termine di esercizio.

 

Considerazioni conclusive

 

La circolare del Tribunale di Torino del 22 maggio 2026 costituisce un primo fondamentale intervento interpretativo sul nuovo art. 2394-bis c.c.

Il documento descrive una riforma potenzialmente destabilizzante per la prassi concorsuale, perché introduce un termine decadenziale breve e rigoroso in un settore nel quale l’accertamento delle responsabilità richiede spesso attività complesse, analisi contabili, ricostruzione delle condotte gestorie e coordinamento con eventuali procedimenti penali.

La conseguenza operativa principale è una sola: le azioni di responsabilità devono essere istruite tempestivamente, sin dalle prime fasi della procedura.

Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario non potranno più attendere il consolidamento del passivo o la piena ricostruzione di tutte le vicende societarie prima di valutare l’avvio dell’azione.

La riforma impone un cambio di metodo: programmazione anticipata, immediata acquisizione documentale, rapida individuazione dei possibili responsabili, valutazione tempestiva delle azioni civili e coordinamento con il processo penale.

In questo senso, la circolare torinese non è soltanto un documento interpretativo, ma una vera guida operativa per evitare che la nuova decadenza biennale si traduca nella perdita definitiva della tutela risarcitoria della massa.




Crisi d’impresa, da CNDCEC e FNC un documento sul concordato minore

Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione nazionali della categoria uno strumento operativo con un’analisi della documentazione per il debitore e modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità o di concordato minore liquidatorio.

Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è il titolo di un elaborato del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti realizzato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori” (Consigliere delegato alla materia è il segretario nazionale Giovanna Greco). (Link esterno: https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_29_Il-concordato-minore-nel-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza.pdf)

L’elaborato ha ad oggetto un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa. Vengono evidenziate anche le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Il lavoro si propone quale strumento operativo proponendo anche una dettagliata analisi della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità – con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista – ovvero di concordato minore liquidatorio.

Il tutto nella consapevolezza che si è in presenza di strumenti che vedono un dibattito giurisprudenziale non unanime in un quadro normativo in continua evoluzione che a breve dovrà anche rapportarsi con la Direttiva (UE) 2026/779 del 30 marzo 2026 che vede quale termine ultimo di recepimento il 22 gennaio 2029.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 29 aprile 2026)




Codice della crisi e dell’insolvenza. In Gazzetta le disposizioni integrative e correttive

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 227 del 27 settembre 2024 il Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14».

Il Decreto Legislativo entra in vigore il 28 settembre 2024, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, come precisato dai commi 2 e 3 dell’articolo 56, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6 (vedi infra), 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4 (vedi infra), del D.Lgs. n. 136/2024 si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Mentre, il comma 4 del medesimo articolo 56, dispone che salva diversa disposizione, il D.Lgs. n. 136/2024 si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. Come spiega la relazione illustrativa, “in coerenza con la natura correttiva delle modifiche apportate, le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento – quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti. Tale previsione risulta anche in linea con quanto richiesto nei pareri delle Commissioni giustizia di Camera e Senato nei quali, ‘in applicazione del principio del favor debitoris, secondo cui dovrebbe trovare applicazione la norma più favorevole tra due che prevedono una minore afflizione del debitore” si chiede” di prevedere che la disciplina dell’esdebitazione si applichi alle procedure pendenti’”.

 

Transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti

 

Si ricorda che l’articoli 16, comma 6, del richiamato dal citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136 del 2024 sostituisce l’articolo 63 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sulla transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L’articolo 63 viene sostituito al fine di risolvere i problemi applicativi determinatisi dopo la sua entrata in vigore e la modifica tiene conto della disciplina emergenziale introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2023 che ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del Codice in esame e dell’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023 con cui sono state dettate disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all’individuazione degli uffici competenti ad esprimere o meno l’adesione alla proposta.

Nel dettaglio, i commi 1 e 2 del nuovo articolo 63 consentono la presentazione della proposta di transazione agli enti pubblici creditori. Il comma 3 detta le necessarie disposizioni di raccordo tra i tempi per il perfezionamento della transazione e l’eventuale domanda di omologazione. La disposizione è, in particolare, resa necessaria dall’attuale disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda di accesso con riserva ai sensi dell’articolo 44 ed il termine entro il quale i creditori pubblici possono aderire. Sono inoltre trasposte nel comma in esame le disposizioni vigenti dettate dall’articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2023, con le quali si prevede l’obbligo del debitore di inviare via PEC agli enti competenti un avviso di deposito della proposta di transazione prevedendo che i termini per proporre opposizione decorrano dalla ricezione di tale avviso. Nel comma 4 e 5 dell’articolo 63 è recepita nel Codice la disciplina del c.d. cramdown fiscale contenuta nel citato decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti, tra cui la natura non liquidatoria degli accordi e l’entità dei crediti vantati da creditori aderenti non pubblici, volti ad evitare gli abusi che sono stati registrati nel periodo di prima applicazione dell’istituto in esame.

Il comma 6 contiene ulteriori previsioni “anti abuso”, vale a dire alcune circostanze in presenza delle quali il cram-down non è consentito. In tali ipotesi, quindi, senza l’intervento del tribunale, gli accordi non possono essere omologati.

Non si consente quindi l’intervento del tribunale se il debitore si è già avvantaggiato di accordi negli ultimi cinque anni (sia direttamente sia assumendo una forma giuridica diversa). Tale condizione si applica inoltre, per espressa previsione del comma 7, anche se il debitore sia un soggetto diverso che tuttavia ha acquisito la propria attività produttiva nell’ambito dell’esecuzione di un accordo di ristrutturazione (acquistando cioè l’azienda da un’impresa che si è ristrutturata con tale meccanismo).

Altre condizioni impeditive del cram-down sono, congiuntamente:

  • che il debito, tributario o previdenziale maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione sia pari o superiore all’ottanta per cento dell’importo dei debiti complessivi dell’impresa;
  • l’esistenza di un debito, tributario o previdenziale, pari o superiore a un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici e derivante da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o

Il comma 8 contiene le disposizioni sulla risoluzione di diritto della transazione per inadempimento.

 

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

 

Vale, infine, evidenziare che il già citato articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 136/2024, dispone anche sulla entrata in vigore dell’articolo 21, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 136/2024, che a sua volta sostituisce l’articolo 88 del D.Lgs. n. 14 del 2019 sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Come spiega la relazione illustrativa, “le disposizioni sulla transazione fiscale nel concordato preventivo sono modificate al fine di chiarire i rapporti con il concordato in continuità aziendale e per allinearle alle modifiche apportate all’articolo 63 in relazione alle modalità di adesione ed all’individuazione degli uffici competenti. È inserito, innanzitutto, nel comma 1 il riferimento alle regole di redazione del piano dettate dai commi 6 e 7 dell’articolo 84 per il concordato in continuità aziendale. Si inserisce inoltre, in linea con ogni altra disposizione del Codice che prevede il confronto tra soddisfazione proposta e soddisfazione ricavabile in caso di liquidazione, la precisazione che il limite di decurtazione delle ragioni creditorie del creditore pubblico è quello del valore che lo stesso riceverebbe in caso di liquidazione “giudiziale” e, di conseguenza, si espunge l’indicazione “di mercato” rispetto al valore dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione. Se infatti la soddisfazione va misurata rispetto al ricavato in caso di liquidazione giudiziale non appare corretto il riferimento al valore di mercato che presuppone una liquidazione di tipo negoziale. La norma è inoltre modificata per chiarire il dubbio applicativo sorto in relazione al significato delle parole “mancanza di adesione” e quindi per esplicitare che essa sussiste non solo in presenza di un comportamento omissivo del creditore pubblico – che non fornisce alcun riscontro alla proposta – ma anche nei casi in cui venga espresso un voto contrario. E’ stata inoltre inserita la precisazione che il giudizio di convenienza e di trattamento non deteriore (la prima in caso di concordato liquidatorio e il secondo per il concordato in continuità) deve essere compiuto anch’esso rispetto all’alternativa della liquidazione “giudiziale”.

Sono stati individuati quali sono gli uffici competenti alla ricezione della proposta in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 145 del 2023, disponendo che la domanda deve essere presentata alla competente direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate, al competente agente della riscossione, alla competente direzione interregionale, regionale o interprovinciale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ai competenti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, individuati sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. Si individuano anche gli uffici competenti ad esprimersi sulla proposta di transazione fiscale e si fa, quindi, riferimento, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, alla competente direzione – su parere conforme della relativa direzione regionale ove competente sia una direzione provinciale-, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale.

I commi 3 e 4 si occupano del cram-down nel giudizio di omologazione. Il primo nell’ambito del concordato liquidatorio, dettando disposizioni analoghe a quelle previste dalla disciplina vigente, ed il secondo per il concordato in continuità.

Rispetto a quest’ultimo si chiarisce che se il trattamento è non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, l’omologazione può avvenire se il dissenso dei creditori pubblici è ostativo al raggiungimento della maggioranza che consente la ristrutturazione trasversale ma non se il creditore pubblico diventa, a seguito dello stesso cram-down, l’unica classe interessata consenziente. In altre parole, si può superare il dissenso del fisco o degli enti previdenziali per la maggioranza necessaria per giungere alla ristrutturazione trasversale ma non per l’unanimità che consente l’omologazione né per considerare soddisfatto il requisito dell’unica classe di creditori disciplinata dalla lettera d) numeri 1 e 2 dell’articolo 112 (né, tantomeno, per avere l’unanimità necessaria per l’omologazione).

Come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, si chiarisce che la norma contempla due meccanismi utili per ottenere la maggioranza: uno escludendo le classi di creditori pubblici dal computo delle maggioranze (quindi dal numero di classi necessario perché la maggioranza sia raggiunta) e tenendo conto solo delle altre classi, e l’altro non considerandole tra le dissenzienti fermo restando il numero complessivo di classi esistenti. Il comma 6 si occupa dell’individuazione degli uffici competenti ad esprimere il voto. In particolare si prevede che per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta è espresso dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi, per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall’Istituto nazionale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta è espresso dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. Si prevede al comma 7 che il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

 

Link al testo del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024.

 




Correttivo al Codice della crisi e dell’insolvenza. Testo e relazione illustrativa

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 4 settembre 2024, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo, recante: «Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14». Il decreto legislativo approvato in via definitiva è atteso in Gazzetta Ufficiale.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

Link al testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, coordinato dalla relazione illustrativa.




Approvate (in prima lettura) le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

Il Consiglio dei ministri di lunedì 10 giugno 2024, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14.

Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019.

Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato oggi in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.

Link al testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

 




Commercialisti, pubblicata nuova versione dei principi di attestazione

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese, ha pubblicato una nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento. Il precedente risaliva a quasi dieci anni fa.

Il nuovo testo era stato posto nelle scorse settimane in pubblica consultazione.

Considerati gli elementi di novità introdotti dal Codice della crisi, i Principi di attestazione sono stati arricchiti nei contenuti in più parti. Nella nuova versione viene esaminata l’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa cui è dedicato il paragrafo 10 dei Principi; si sono fornite le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori, rivedendo e ampiamente integrando il paragrafo 7; si sono corredati i Principi di quattro allegati tecnici, riservando l’allegato 3 alle indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi in tema di transazione contributiva e previdenziale.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 8 maggio 2024)

Link alla nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento

(Link esterno verso il sito della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1765)

 




Pubblicato il vademecum per la prevenzione delle difficoltà delle Pmi

On-line il vademecum per la prevenzione delle difficoltà delle Pmi. (Link esterno verso: https://press-magazine.it/imprese-un-vademecum-per-la-prevenzione-delle-difficolta-dedicato-alle-pmi/)

Il documento predisposto dal Consiglio nazionale dei commercialisti con la Fondazione ADR commercialisti, l’Università di Firenze (con il coordinamento del professor Lorenzo Stanghellini) e la Fondazione CR del capoluogo toscano, si occupa di tre argomenti:

  • gli “assetti adeguati. La legge, partendo dall’ovvia constatazione che le difficoltà dell’impresa, se non affrontate tempestivamente, possono arrecare danno anche a terzi, impone all’imprenditore di adottare una struttura organizzativa che funzioni da “sistema antincendio”, capace di rilevare tempestivamente i segnali di difficoltà e di consentire di reagire in modo efficace. Il Vademecum spiega in cosa consiste questa struttura;
  • la composizione negoziata. Nel 2021 è stato introdotto un nuovo strumento, la composizione negoziata, che non è una “procedura”, ma un percorso che consente al debitore, in caso di difficoltà, di avviare, con l’ausilio di un esperto indipendente, una trattativa con i creditori e/o con le controparti contrattuali, al fine di trovare una soluzione concordata tutte le volte che sia In questo percorso il giudice entra solo se è il debitore a volerlo, per ottenere protezione da controparti impazienti o “aggressive”. Il Vademecum spiega in cosa consiste la composizione negoziata;
  • il dialogo con i creditori finanziari. Le banche non sono creditori qualsiasi: non solo perché esse sono importanti per ogni tentativo di ristrutturazione, ma anche perché esse sono soggette a regole molto precise e stringenti che le limitano nel dialogo con il debitore. Se un’impresa in difficoltà vuole dialogare con le banche (e con i creditori finanziari in genere), essa deve conoscere queste regole, pena non comprendere le motivazioni e gli obiettivi dei suoi interlocutori. Il Vademecum descrive in modo semplice le principali regole che le banche sono obbligate a seguire quando trattano con un cliente in difficoltà.




On line le faq del Ministero della Giustizia sull’introduzione del nuovo albo dei gestori della crisi di impresa

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in merito all’istituzione dell’ “albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese” nel quale si iscrivono i soggetti che intendono svolgere, su incarico del tribunale, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal medesimo D.Lgs. n. 14/2019. All’Albo, devono iscriversi anche coloro che intendano conseguire incarichi in qualità di “professionista indipendente” ai sensi dell’art. 2, lett. o) del D.Lgs. n. 14/2019.

Questo il sommario degli argomenti:

  1. albo e le modalità di presentazione della domanda
  2. requisiti di iscrizione all’albo
  3. requisito della formazione iniziale
  4. il tirocinio
  5. l’aggiornamento biennale
  6. il requisito alternativo ai fini del primo popolamento
  7. modalità di documentazione
  8. il contributo di iscrizione
  9. società tra professionisti e studi professionali associati

 

Link alle risposte alle domande più frequenti aggiornate al 26 gennaio 2023

 

Per ulteriori chiarimenti in ordine agli obblighi formativi e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento, vedi anche la circolare Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2023, con oggetto: «Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione» nella quale sono stati forniti una serie di chiarimenti in merito agli obblighi formativi ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al requisito alternativo ai fini del primo popolamento.

(Link diretti sul sito del Ministero della Giustizia)

Link al portale Albo dei gestori della crisi di impresa: https://albocrisiimpresa.giustizia.it/crisi-di-impresa/#/home




Albo dei gestori della crisi d’impresa. Al via la presentazione delle domande di iscrizione

In attuazione dell’articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155», con decreto del Ministro della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 è stato adottato il «Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza».

Con disposizione del Capo di Gabinetto Ministro della giustizia del 3 gennaio 2023 (prot. GAB 0000251.U) è stato comunicato che a partire dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00 i soggetti interessati all’iscrizione  all’Albo potranno inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Di seguito il link al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, di adozione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’albo dei gestori delle procedure disciplinate dal codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Le specifiche sono efficaci a decorrere dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00; a partire da tale momento i soggetti interessati all’iscrizione all’albo possono inserire le domande sul portale raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Vedi anche “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all’articolo 356 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Modalità di versamento del contributo per l’iscrizione

(Link esterni verso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia)

Ai fini della consultazione da parte dei Magistrati per la selezione dei gestori da nominare nelle procedure regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e da parte del pubblico in generale, l’Albo sarà disponibile dopo il primo popolamento straordinario, all’esito della procedura di verifica delle domande presentate.

Fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse ad opera dell’ufficio competente.

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà, pertanto, accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 e nei termini di cui all’art. 5, comma secondo del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

Dalla data del 1° aprile 2023 l’Albo sarà costantemente aggiornato, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale.

Fonte: Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia




Il nuovo decreto correttivo del Codice della Crisi. Focus sulle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che modifica il Codice della crisi d’impresa in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

Si ricorda che l’attuazione della direttiva 2019/1023/UE è stata inserita tra gli interventi prioritari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di potenziare i meccanismi di allerta, di completare la digitalizzazione delle procedure anche attraverso la realizzazione di una piattaforma on-line e di specializzare gli organi competenti per le procedure concorsuali.

Si ricorda, inoltre, che con i decreti-legge n. 118 e n. 152 del 2021 sono stati già realizzati alcuni interventi prioritari. In particolare, il decreto-legge n. 118 ha disciplinato l’istituto della composizione negoziata e istituito la piattaforma telematica nazionale. Con la legge n. 233 del 2021, di conversione del decreto-legge 152 del 2021, sono stati introdotti gli articoli 30-ter (interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati), l’articolo 30-quater (scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori), l’articolo 30-quinquies (istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa) e l’articolo 30-sexies (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). Ora il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 ne trasfonde il contenuto nel Codice della Crisi di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Si sottolinea che il nuovo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, riscrivendo il Titolo II del citato Codice inserisce in sostanza, le disposizioni attualmente già contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati (vedi artt. 45 e 46 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83). Non si tratta dunque di una normativa innovativa, bensì di una sistematizzazione di interventi d’urgenza operati nel corso del 2021 anche per realizzare gli obiettivi posti all’Italia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare il nuovo titolo II, della parte prima del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituito dall’articolo 6 del Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, la cui rubrica fa ora riferimento alla (Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi), si compone dei seguenti tre capi:

Capo I (Composizione negoziata della crisi) – In questo capo, articoli da 12 a 25-quinquies, il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 inserisce la disciplina in precedenza contenuta negli articoli da 2 a 14, 16 e 17, del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli articoli 30-ter e 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021;

Capo II (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all’esito della composizione negoziata) – Il capo, composto dagli articoli 25-sexies e 25-septies del Codice, riprende quanto in precedenza previsto dagli articoli 18 e 19 del decreto-legge n. 118 del 2021;

Capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione). In questo capo, articoli da 25-octies a 25undecies, D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 inserisce la disciplina oggi contenuta nell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021;

Le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (da artt. 25-octies a 25-undecies del Codice)

Il nuovo Capo non presenta disposizioni innovative. Il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, infatti, inserisce, come anticipato, nel Codice sia l’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021, che gli articoli 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021.

In particolare, nell’articolo 25-octies del Codice, relativo alla segnalazione dell’organo di controllo, è inserito il contenuto dell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021. Le norme affidano all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.

L’articolo 25-novies del Codice (di seguito riportato) riprende il contenuto dell’art. 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021 per disciplinare le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati. In particolare, la disposizione prevede che sia segnalato all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale):

  • dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
  • dall’INAIL, la scadenza da oltre 90 giorni, di un debito per premi assicurativi di importo superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro;
  • dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.

Le predette segnalazioni devono contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.

Si tratta, come detto, di previsioni già in vigore e destinate a trovare applicazione:

  • per INPS e INAIL in relazione ai debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
  • per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al I trimestre 2022;
  • per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

Il nuovo art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;

c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

Il nuovo articolo 25-decies del Codice riproduce il contenuto dell’attuale art. 14, comma 4, dello stesso Codice, prevedendo che le banche e gli intermediari finanziari debbano dare notizia anche agli organi di controllo societari delle variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

L’articolo 25-undecies del Codice prevede l’istituzione di un programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici. Viene qui trasfuso il contenuto dell’attuale art. 30-quinquies del decreto-legge n. 152 del 2021.

In sintesi, sulla piattaforma telematica nazionale dovrà essere disponibile un programma informatico gratuito, che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Inoltre, se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma dovrà elaborare un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo.

 

Link al testo del Decreto legislativo 17 giugno 2022 , n. 83, recante: «Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022




Lipe primo trimestre 2022 e crisi d’impresa: le precisazioni dell’Agenzia delle entrate

A partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle entrate deve segnalare al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

 

 

Comunicato stampa agenzia delle entrate del 1° luglio 2022

In riferimento ad alcuni articoli di stampa apparsi oggi, l’Agenzia precisa che l’articolo 30-sexies del Decreto legge n. 152 del 2021 prevede che, a partire dalle comunicazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate segnali al contribuente e all’organo di controllo (collegio sindacale, etc), se esistente, gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi. Pertanto non si tratta di un’iniziativa autonoma dell’Agenzia delle Entrate ma di un sistema di allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.

 

Si ricorda che il nuovo D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, riscrivendo il Titolo II del Codice della Crisi ha inserito nel corpo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, che vengono contestualmente abrogati (vedi artt. 45 e 46 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83).

Nel dettaglio, nel capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione), dagli articoli 25-octies a 25-undecies, inserita la disciplina contenuta nell’art. 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 e negli art. 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

Il nuovo art. 25-novies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

 

1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;

c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;

d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;

c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

 

 

 




Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: l’Inps detta le istruzioni per il rilascio della certificazione dei debiti contributivi

Con il messaggio 28 dicembre 2021, n. 4696, l’Inps illustra il contenuto e il termine per il rilascio del Certificato unico dei debiti contributivi e la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”.

Si ricorda che seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 (ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14/2019), è stata differita, da ultimo, al 16 maggio 2022 a opera del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

All’originaria data di entrata in vigore del decreto legislativo e alle successive proroghe hanno fatto eccezione, in virtù dell’articolo 389, comma 2, del Codice, alcuni articoli per i quali è stata fissata come data di entrata in vigore il 16 marzo 2019. Tra tali articoli figura l’articolo 363, nel quale si stabilisce che l’INPS e l’INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti vantati a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Con la determinazione del Direttore generale n. 99 del 14 giugno 2019 l’Istituto ha provveduto a definire i contenuti della “Certificazione dei debiti contributivi” e i tempi per il rilascio della stessa. La Certificazione è necessaria per l’accesso alla nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Nel messaggio, in ragione della finalità rivestita dalla certificazione nell’ambito della procedura di composizione negoziata illustrata e, a regime, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019, nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ivi disciplinate, evidenziata la necessità che tutte le richieste siano definite nel rispetto dei termini del procedimento fissati con la determinazione direttoriale n. 99/2019, al fine di escludere che il ritardo possa incidere sulle fasi di svolgimento delle predette procedure rendendo necessaria la reiterazione della richiesta.




Commercialisti. Il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti

Aggiornamento del  3 gennaio 2022 – vedi: Informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

Con una informativa, la n. 108 del 19 novembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rende noti ai presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

  • il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza).

Nell’informativa, si ricorda altresì che la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.

 

Link all’informativa n. 108 del 19 novembre 2021 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

108 – Modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 – modulo/tracciato per la trasmissione dei dati dell’elenco alle Camere di Commercio

Link al testo del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147” (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

 




Da lunedì 15 novembre on-line la piattaforma telematica per la composizione negoziata per le crisi

 

Attese a regime 10mila domande

 

Ai nastri di partenza la composizione negoziata della crisi d’impresa attraverso la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio, che sarà online il 15 novembre. Perno fondamentale del nuovo istituto divenuto legge ad ottobre, è il sito www.composizionenegoziata.camcom.it che costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l’intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario.

La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l’altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l’imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

L’accesso alla sezione pubblica permette all’imprenditore di svolgere il test facoltativo sulla perseguibilità – o meno – del possibile risanamento aziendale e di ottenere tutti gli altri elementi informativi relativi al nuovo strumento stragiudiziale. Attraverso l’area riservata, invece, l’impresa può presentare l’istanza, farsi assistere da un esperto e continuare l’iter mantenendo intatta, seguendo alcune specifiche regole, la continuità aziendale.

“Permettere alle imprese di riconoscere i segnali di crisi prima che si arrivi all’insolvenza, è fondamentale sia per le imprese interessate, ma anche per i creditori e l’indotto. Attraverso questo strumento, già nel giro di un anno e mezzo, si conta di potere contribuire a ridurre del 10% le oltre 48mila procedure concorsuali presentate tra il 2019 e il 2020. E a regime stimiamo che la nostra piattaforma possa essere utilizzata da 10mila imprenditori che chiederanno la collaborazione di un esperto per ristrutturare l’azienda, redigere un piano di risanamento per evitare, così, di ricorrere alle tradizionali strade giudiziali, spesso anticamera del procedimento di liquidazione giudiziale”.

È quanto ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, che ha aggiunto “le Camere di commercio sono state pioniere della digitalizzazione, e la realizzazione di questa piattaforma è il segno della nostra capacità di innovare gli strumenti con i quali aiutare le imprese a dialogare ed utilizzare una PA più moderna, più attenta e utile ai bisogni degli imprenditori.”

Oltre alla gestione della piattaforma, al sistema camerale spetta anche la tenuta degli elenchi regionali degli esperti, la nomina diretta degli esperti per le imprese di dimensioni più piccole (quelle che hanno un attivo patrimoniale inferiore a 300mila euro, ricavi lordi sotto i 200mila euro e debiti inferiori a 500mila euro) ospitando le commissioni regionali cui spetterà, invece, l’onere di scegliere il miglior esperto per le imprese di dimensione maggiore.

È proprio l’assegnazione dell’esperto, infatti, uno dei punti cardine per la riuscita di questo processo: a lui è assegnato il compito di assistere l’imprenditore nel percorso di risanamento ed a lui sta gran parte del successo della procedura, sulla base delle competenze specifiche, dell’esperienza ricoperta e della capacità di mediazione da cui dipendono il successo del procedimento.

Anche per questo le Camere di commercio hanno formato oltre 150 dipendenti in grado di supportare le imprese che faranno domanda, ma anche gli esperti nello svolgimento del proprio ruolo e le stesse commissioni regionali che li nomineranno.

A regime – dopo 6 mesi circa dalla partenza del 15 novembre – ci si attende che siano circa 40mila i professionisti abilitati che alimenteranno gli elenchi regionali degli esperti (concluso l’iter formativo di 55 ore stabilito dal ministero): un numero questo che consentirà di avere una scelta più ampia per l’individuazione del giusto professionista, a tutto vantaggio del buon esito finale del provvedimento. (Così, comunicato stampa Unioncamere del 12 novembre 2021)




Decreto legge per l’emersione anticipata della crisi d’impresa. La sintesi delle misure introdotte

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021, la legge di conversione (21 ottobre 2021, n. 147) del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118.

A seguito delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 147/2021, il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, si compone ora di 33 articoli suddivisi in 145 commi, ripartiti in tre Capi:

  • il Capo I (articoli 1-23-bis) reca misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale;
  • il Capo II (articoli 24-26-bis) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;
  • il Capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali.

Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa L’articolo 1 del decreto-legge differisce al 16 maggio 2022 (dal 1° settembre 2021) l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, ad eccezione del Titolo II della Parte prima, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l’entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.

Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative – L’articolo 1-bis, del decreto-legge introdotto dalla legge di conversione, proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dall’art. 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Gli articoli da 2 a 19 disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza.

In particolare, l’articolo 2 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa) delinea le modalità di funzionamento dell’istituto, che va attivato dall’imprenditore commerciale (o agricolo) in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che «rendono probabile» lo stato di crisi o l’insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale attivata presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l’imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. Si tratta, come spiega la relazione illustrativa, di un percorso più strutturato rispetto a quello previsto dal Codice della crisi d’impresa, adeguato alle mutate esigenze di cui si è detto e meno oneroso, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante la cessione dell’azienda o di un ramo di essa.

L’articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto) prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell’accesso alla composizione negoziata e detta norme volte alla individuazione dell’esperto che dovrà affiancare l’imprenditore.

In particolare, i commi 3, 4 e 5 sono dedicati all’elenco di esperti che possono intervenire nella procedura.

L’elenco ha dimensione regionale, infatti è tenuto presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

A domanda, nell’elenco possono essere inseriti: 

  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 
  • gli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono essere inoltre inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere  svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati,  accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa  di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.  Ai sensi del comma 4, l’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione che dovrà essere prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

L’articolo 4 (Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti) disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell’esperto, che opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed ha la facoltà di chiedere all’imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, nonché di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale. La disposizione preclude a chi ha svolto l’incarico di esperto di intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall’archiviazione della composizione negoziata.

L’articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi, definendo il contenuto della domanda in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato. L’esperto nominato potrà accettare o rifiutare l’incarico. In caso di accettazione, dovrà convocare l’imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma e comunicata all’imprenditore.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano le misure protettive che possono conseguire all’accesso dell’imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell’imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l’attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale (udienza dinanzi al tribunale). Più nel dettaglio, per poter garantire il buon esito delle trattative, il comma 1 dell’articolo 6 riconosce all’imprenditore la possibilità di richiedere misure protettive. Tale richiesta può essere presentata con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza (presentata con le modalità telematiche previste dal comma 1 del precedente articolo 5). L’istanza è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Pertanto, a partire dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Tuttavia, non sono inibiti i pagamenti.

L’articolo 8 (Sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile) prevede la sospensione della applicazione di una serie di obblighi che gravano sull’imprenditore. In particolare, l’imprenditore in situazione di crisi che abbia presentato istanza di misure protettive può dichiarare che non si applicano nei suoi confronti una serie di obblighi previsti da alcune disposizioni del codice civile (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, 2545-duodecies).

Gli articoli 2446, secondo e terzo comma e 2447 c.c., da un lato, e 2482-bis, 2482-ter c.c. dall’altro, disciplinano i casi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite rispettivamente con riguardo alle società per azioni e in relazione alle società a responsabilità limitata. L’art. 2484 c.c. configura la riduzione rilevante del patrimonio netto al di sotto del minimo legale quale causa di scioglimento delle società di capitali (così il comma 1, n. 4). L’articolo 2545-duodecies disciplina le ipotesi di scioglimento delle società cooperative, fra le quali il decorso del termine, il conseguimento dell’oggetto sociale, la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, l’impossibilità di funzionamento per continuata inattività dell’assemblea, la perdita del capitale sociale.

L’articolo 9 (Gestione dell’impresa in pendenza di trattative) disciplina la gestione dell’impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l’imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l’esperto a lui affiancato. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ma egli deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Inoltre, nel caso in cui, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore. L’imprenditore è tenuto soltanto ad informare preventivamente, in forma scritta, l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione o dell’esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. L’esperto, nel caso in cui ritenga che gli atti preannunciati possano arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, può segnalarlo per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Qualora malgrado la sua segnalazione l’atto venga comunque portato a compimento, l’imprenditore, in base a quanto previsto dal comma 4 è tenuto ad informare senza indugio l’esperto il quale, nei successivi dieci giorni, deve palesare, qualora ritenga che la scelta posta in essere dall’imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese.

Una volta iscritto il proprio dissenso l’esperto deve procedere alla segnalazione al giudice che ha emesso i provvedimenti relativi alle misure protettive o cautelari. La segnalazione comporta la possibilità per il giudice (ex comma 6 dell’articolo 7) di revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata.

L’articolo 10 (Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti) prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all’imprenditore nel corso della procedura (ad esempio per poter contrarre finanziamenti prededucibili), nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti.

L’articolo 11 (Conclusione delle trattative) disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura, che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato.

L’articolo 12 (Conservazione degli effetti) prevede che gli atti compiuti dall’imprenditore in situazione di crisi nel periodo del tentativo di composizione negoziale possano conservare i propri effetti anche a conclusione delle trattative, e determina i presupposti per tale efficacia. Si evidenzia che il comma 5 mette al riparo l’imprenditore che ha attivato le procedure di composizione negoziale dalle conseguenze penali previste dagli articoli 216 (Bancarotta fraudolenta), terzo comma, e 217 (Bancarotta semplice) della legge fallimentare. Tali disposizioni non si applicano infatti ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale.

L’articolo 13 (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese) reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

L’articolo 14 (Misure premiali) disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell’imprenditore in crisi prevedendo:

  • una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione negoziata;
  • una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini;
  • l’abbattimento alla metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata;
  • una dilazione dei debiti tributari dell’imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.

L’articolo 15 (Segnalazione dell’organo di controllo) reca norme procedurali per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Le norme affidano all’organo di controllo societario il compito di segnalare all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina di un esperto per l’avvio della composizione negoziata della crisi. Viene specificato inoltre il contenuto della predetta segnalazione.

L’articolo 16 (Compenso dell’esperto) disciplina dettagliatamente il compenso dell’esperto, che può variare da un minimo di 4.000 euro a un massimo di 400.000 euro, ed è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice secondo scaglioni determinati.

L’articolo 17 (Imprese sotto soglia) disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. La disposizione consente di richiedere l’intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente modesto, a normativa vigente risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

Gli articoli 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) e 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio) introducono e disciplinano il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato”, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell’azienda e intenda procedere alla liquidazione del patrimonio attraverso la cessione dei beni. In è stato inoltre integrato con specifiche disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

L’articolo 20 (Modifiche urgenti alla legge fallimentare) del decreto-legge novella la legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare, una prima serie di novelle interviene sull’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti, che si rendano necessarie ai fini dell’omologazione dell’accordo. Ulteriori novelle concernono il finanziamento della continuità aziendale nell’ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione. Esse prevedono che il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato. È inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale, inoltre, viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato. L’articolo 20 prevede inoltre l’inserimento nella legge fallimentare della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati. Si tratta di istituti già disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e di insolvenza, la cui entrata in vigore è differita dall’articolo 1 del presente decreto-legge. Con l’introduzione dei medesimi istituti nella legge fallimentare il Governo ne anticipa quindi l’applicabilità.

L’articolo 21 (Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) consente all’imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2022 – accesso al concordato “in bianco” o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento.

L’articolo 22 (Estensione del termine di cui all’articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) dispone che il termine temporale – concesso dal giudice all’imprenditore in stato di crisi – per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il nuovo termine si applica limitatamente alla durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.

L’articolo 23 (Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata) prevede – fino al 31 dicembre 2021 – l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. Inoltre, stabilisce che l’istanza di nomina dell’esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l’ammissione a talune procedure di composizione negoziata.

L’articolo 23-bis (Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali) modifica il termine di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali.

Gli articoli 24 e 26-bis riguardano la magistratura prevedendo, rispettivamente, l’incremento di 20 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria e una procedura speciale per il reclutamento di magistrati ordinari in tirocinio per la copertura di 500 posti vacanti nell’organico della magistratura.

L’articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) reca misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L’articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida solo per l’anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegnazione immediate delle quote versate all’entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell’interno.

I successivi articoli del decreto-legge contengono disposizioni transitorie e finali. In particolare, l’articolo 27 prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19, del decreto-legge, si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021.

L’articolo 28 reca le disposizioni finanziarie e stabilisce che dall’attuazione delle norme del decreto- legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione degli articoli 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto) e 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria).

L’articolo 28-bis specifica che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali.

L’articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. con mod., dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»




Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Il Senato approva

Con 207 voti favorevoli 36 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, il 13 ottobre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl 2371, conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

 

 

Il provvedimento in sintesi:

Per assicurare gradualità nella difficile situazione determinata dalla pandemia, l’articolo 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’articolo 2 introduce la nuova procedura della composizione negoziata: l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto è chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L’articolo 3, che è stato riscritto dalla Commissioni, istituisce la piattaforma telematica nazionale che è gestita dal sistema delle camere di commercio. Nella piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, è disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento e adeguata alle esigenze delle piccole e medie imprese. L’articolo 11 disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura: nei casi in cui, attraverso le trattative, si sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, per l’imprenditore è possibile, alternativamente, stipulare un contratto, una convenzione ovvero una moratoria. Nel caso in cui l’esperto dichiari, nella relazione finale, che le trattative con creditori e terzi non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni. Si tratta di una procedura semplificata che non comporta né la nomina di un commissario giudiziale né l’approvazione dei creditori. L’articolo 18 introduce il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato“, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale. Le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni, sono disciplinate dall’articolo 19.

 

 

Link al testo dell’emendamento del Governo.

 

 




Crisi d’impresa e risanamento. Approvato dal Governo un nuovo decreto legge che modifica le regole (testo e relazioni)

Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Analisi tecnico-normativa

 

 

Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 5 agosto 2021 su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:

  1. si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
  2. si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza. Si accede tramite una piattaforma telematica. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
  3. si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
  4. si stabilisce il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.

 

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021, è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” dopo diciannove giorni, il 24 agosto; in proposito, si ricorda che, in precedenti analoghe occasioni, il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Governo, “ai fini del rispetto dell’articolo 15 della legge n. 400 del 1988 [cioè del requisito dell’immediata applicazione dei decreti-legge], di evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

 

 

Link al decreto-Legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) e l’analisi tecnico-normativa

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) e l’analisi tecnico-normativa allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) e dal Ministro della giustizia (Cartabia) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) con il Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia – (Atto Senato n. 2371).

 

Crisi d’impresa e risanamento. La relazione illustrativa del decreto legge che modifica le regole

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Crisi d’impresa e risanamento. La relazione tecnica del decreto legge che modifica le regole

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Crisi d’impresa e risanamento. L’analisi tecnico-normativa del decreto legge che modifica le regole

Link al testo dell’analisi tecnico-normativa del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 – A.S. n. 2371

 

Il testo delle misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

Link al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021




Commercialisti, pubblicati i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento

 

 

Aggiornato il documento del 2014 per tener conto dell’evoluzione normativa, di nuove interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali e dell’emergenza Covid

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento, che aggiornano quelli approvati nel 2014. Il documento era stato posto in pubblica consultazione lo scorso anno. Il documento è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it)

Revisionati nell’ambito dell’area di delega “Procedure concorsuali e risanamento di impresa” dei consiglieri nazionali dei commercialisti Andrea Foschi e Sandro Santi, i Principi sono stati curati da AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), FNC (Fondazione Nazionale Commercialisti), ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese) e OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

I Principi sono stati rivisti e aggiornati per tener conto degli indirizzi giurisprudenziali, delle novità del Codice della Crisi (limitandosi a quanto utile e necessario visto la frammentazione delle norme entrate in vigore rispetto al testo definitivo), ma anche delle conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi ormai anche in emergenza economica per molte imprese.

Riguardo al contenuto dei Nuovi Principi di attestazione, lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista esperto incaricato resta sostanzialmente quello preesistente, ma le innovazioni apportate sono significative in particolare tema di indipendenza e compenso dell’attestatore, di definizione del perimetro delle verifiche, delle successive modifiche del piano e delle attività di monitoraggio dello stesso. Particolare attenzione viene infine riservata al tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità alle “utilità” esterne in relazione alle quali l’attestatore dovrà esprimersi in modo circostanziato.

I Nuovi Principi di attestazione affrontano, poi, il rilevante tema dell’incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19 proponendo suggerimenti di ausilio alla fattibilità del Piano, compreso quello di ricorrere, ove occorra, ad una pluralità di scenari e all’ampliamento, anche oltre i cinque anni, dell’orizzonte temporale del Piano di risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall’attestatore.

Il lavoro è, infine, completato dalle attestazioni speciali di cui agli artt. 182-ter, 182-quinquies e 186-bis L.Fall. e dalla cosiddetta attestazione di uscita dalla crisi, non prevista dalla normativa, ma alla quale le imprese già ricorrono per porre la parola “fine” al processo di risanamento. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 7 gennaio 2021)




Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. In Gazzetta le disposizioni correttive

Il decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020, chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto legislativo interviene, tra l’altro, al fine di:

  • chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione «difficoltà» quella di «squilibrio» e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
  • riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
  • chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
  • ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
  • rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli «Organismi di composizione della crisi d’impresa» (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Link al testo del Decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 276 del 5 novembre 2020.




Codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza. Approvate in via definitiva le disposizioni correttive

Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto legislativo interviene, tra l’altro, al fine di:

  • chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione «difficoltà» quella di «squilibrio» e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
  • riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
  • chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
  • ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;
  • rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli «Organismi di composizione della crisi d’impresa» (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.




In Gazzetta il decreto-legge “Milleproroghe” convertito in legge

Il decreto-legge prevede la proroga di una serie di termini legislativi e varie disposizioni sostanziali in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature.

Nella conversione in legge sono state apportate alcune modifiche rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo. Di sicuro interesse il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”.

In particolare, il comma 6-sexies, introdotto dalla legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020, nell’articolo 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo.

Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 379 del o decreto legislativo n. 14 del 2019, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

«3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo».

 

Link al testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod., dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 51 del 29-febbraio 2020 – Supplemento ordinario n. 10)

(Link sito web: www.gazzettaufficiale.it)




In arrivo il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

Oggi (17/02/2020) in Aula della Camera dei deputati, la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. (Cfr. A.C. 2325-A)

Tra le novità inserite dalle Commissioni spicca il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d “nano imprese”.

Questo è quanto si legge nell’emendamento approvato dalle Commissioni della Camera:

 

Articolo 8, comma 6-sexies
Proroga termini in tema di revisione contabile

 

All’articolo 8:
(omissis)

6-sexies. All’articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

(omissis).

 

Il soprariportato comma 6-sexies, dell’articolo 8 del decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto milleproroghe) “proposto” nel corso dell’esame in sede referente, proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019.

Più in dettaglio il comma in esame interviene sull’articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell’articolo 2543 c.c.), contenuta nell’articolo 2477 del codice civile.

La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

 

Il comma 3 dell’articolo 379, nella sua formulazione vigente, prescrive, invece, che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall’articolo 389, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, devono provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):

• alla nomina di tali organi;
• se necessario, all’uniformazione dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Rimangono efficaci, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi; ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con le modifiche “proposte” dalle commissioni, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

L’articolo 2364 del codice disciplina i poteri dell’assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

 




Approvato il modello del Certificato unico debiti tributari

 

Approvato, con le relative istruzioni, il modello Certificato unico debiti tributari ai sensi dellart. 364, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), contenente l’indicazione dei debiti risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria relativi agli atti, alle contestazioni in corso e a quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette. Approvato, altresì, con le relative istruzioni, il modello per la richiesta.

Si ricorda che il citato art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevede, al comma 1, che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria devono rilasciare su richiesta del debitore o del Tribunale un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Al comma 2 precisa che l’Agenzia delle entrate deve adottare con proprio provvedimento modelli per la certificazione dei debiti tributari, risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, e dell’esistenza di contestazioni nonché le istruzioni agli uffici competenti al rilascio e definire un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

Pertanto, in applicazione delle citata disposizione, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019, prot. n. 224245/2019 ha approvavo, il modello ad uso degli uffici dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nonché il fac-simile ad uso dei soggetti interessati per la richiesta del certificato stesso.

Il provvedimento approva, altresì, le istruzioni relative alle modalità di rilascio e alla tipologia dei debiti tributari da riportare sul Certificato unico debiti tributari nonché le istruzioni afferenti alla richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati.

 

È un certificato che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle entrate dove sono indicati i debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14).

Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

 

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2019, prot. n. 224245/2019: «Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del modello e delle istruzioni per la richiesta del certificato medesimo da parte dei soggetti interessati», pubblicato il 27.06.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 40/41 del 2018

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Speciale: Codice della crisi

 

IL CODICE

DELLA CRISI D’IMPRESA 

E DELL’INSOLVENZA

 

Dal 16 marzo 2019 parte la corsa all’adeguamento di statuti e assetti organizzativi 
di Enrico Molteni

Il testo del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»

 

Coordinato con il testo della Relazione illustrativa

In nota tutte le norme richiamate o modificate

 

Documentazione:

La legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza»

Il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

La raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014

Il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 5 dicembre 2018

La relazione illustrativa su princìpi cardine, osservazioni delle Commissioni parlamentari e parere del Consiglio di Stato

I pareri sullo schema di decreto legislativo delle commissioni parlamentari

Il parere della Commissione Giustizia del Senato

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Senato della Repubblica in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» – Presidenza del Presidente: Ostellari, Relatore: Pillon

Il parere della Commissione Giustizia della Camera

Parere della Commissione GIUSTIZIA (II) – Camera dei Deputati in sede consultiva su atti del Governo di Mercoledì 19 dicembre 2018 sullo schema di decreto legislativo (D.Lgs. 12/01/2009, n. 14) recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» Presidenza del vicepresidente: Marchetti, Relatore: Perantoni

 

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In Gazzetta il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Nel supplemento ordinario n. 6/L alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, pubblicato il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155».  

Il decreto legislativo nel dare attuazione alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Link al testo del decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155». Pubblicato nel supplemento ordinario n. 6/L alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019

La Legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

Link al testo della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante: «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza». (In Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017) 

Il nuovo diritto europeo della crisi d’impresa

Link al testo del Regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza

Procedure concorsuali: la raccomandazione della Commissione europea su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza

Link al testo della Raccomandazione della commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/135/UE)