Associazioni sportive dilettantistiche (Asd): al via le iscrizioni al 5 per mille 2026. Niente domanda per quelle già incluse nell’elenco permanente

Da oggi e fino al 10 aprile 2026, le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) possono presentare la domanda per accedere al 5 per mille 2026. Nessun adempimento è invece richiesto alle Asd già inserite nell’elenco permanente pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

 

Il timing per le iscrizioni delle Asd

 

Da oggi, martedì 10 marzo, e fino a venerdì 10 aprile sono tenute a presentare la domanda per accedere al contributo le Associazioni sportive dilettantistiche che non risultano già inserite nel relativo elenco permanente: si tratta, quindi, delle Asd di nuova costituzione o che lo scorso anno non si sono iscritte o non possedevano i requisiti.

 

Come fare domanda

 

Per le Associazioni sportive dilettantistiche, il software per l’iscrizione è disponibile sul sito del Coni, tramite collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate (nonché sul sito della stessa Agenzia – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-anno-2026/associazioni-sportive-dilettantistiche-enti). Le Asd potranno accreditarsi anche dopo la scadenza del 10 aprile 2026 – purché in possesso dei requisiti alla stessa data – inviando la domanda entro il 30 settembre 2026 e versando un importo pari a 250 euro, con F24 Elide (codice tributo 8115). (cfr. Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018)

 

Entro il 10 maggio gli elenchi definitivi

 

Entro il 20 aprile 2026 il Coni pubblicherà gli elenchi provvisori delle Associazioni sportive dilettantistiche. Entro il successivo 30 aprile il legale rappresentante del soggetto (o un suo incaricato in possesso di delega) potrà chiedere all’Ufficio del Coni territorialmente competente la correzione di eventuali errori. Gli elenchi definitivi saranno infine pubblicati dal Coni entro il 10 maggio 2026.

 

Le regole per gli altri enti

 

Come previsto dal Dpcm 23 luglio 2020, gli enti del Terzo settore presentano la domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca e gli enti della Ricerca sanitaria al Ministero della Salute. I rispettivi elenchi permanenti sono pubblicati sul sito di ciascuna amministrazione entro il 31 marzo. L’Agenzia ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2026, l’Anagrafe delle Onlus è stata soppressa e, dunque, per mantenere il diritto al contributo del 5 per mille è necessario che gli enti in questione, anche se inseriti nell’elenco permanente degli enti iscritti 2026 (Onlus accreditate al 31/12/2025) presentino, se non lo hanno già fatto, istanza di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts), entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 marzo 2026)

 

Vedi anche:

Modello e istruzioni – Associazioni sportive dilettantistiche

Istanza per l’accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2026

Il software Istanza accreditamento 5 per mille – ASD -2026 consente la compilazione e la predisposizione del tracciato telematico della domanda: per l’iscrizione all’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (articolo 1 comma 1, lettera e), articolo 2, comma 1, lettera d), e articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2026.

 

 




Modifiche al Codice del Terzo settore. Primi chiarimenti

L’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore», in vigore dal 3 agosto 2024, detta alcune importanti modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. La novella legislativa interviene in particolare sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore, involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali. Con le modifiche in esame, il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, avuto particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti.

Le modifiche, lettera per lettera, dell’unico comma articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104.

La lettera a) introduce un periodo, dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alla fine all’articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. È aggiunta una previsione che tratta delle attività diverse esercitate dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per tali enti è fatta salva la disposizione che stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, ricevuti in qualità di associazione sportiva dilettantistica, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che devono essere rispettati per iscriversi al citato Registro, ma solo a condizione che i medesimi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche .

Si ricorda che citato articolo 6 del Codice del Terzo settore, dispone in particolare che, per gli enti del Terzo settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate.

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento fa salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società̀ sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la definizione di attività sportiva dilettantistica, all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2021. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, all’interno dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto l’oggetto sociale, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, in possesso dei necessari requisiti. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

La lettera b) integra l’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore.

In particolare, all’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente Codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580». Trattasi di disposizione che attribuisce efficacia costitutiva all’iscrizione delle fondazioni ed associazioni aventi la qualifica di impresa sociale nell’apposita sezione speciale del registro imprese. Il citato articolo 11 prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel Registro unico nazionale, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In base alla novella di cui alla lettera b) in esame, l’iscrizione oggetto del comma 3 è efficace, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 22del Codice del Terzo settore. Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

La lettera c) modifica l’articolo 13 del Codice del Terzo settore.

La novella di cui al numero 1) eleva a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e limita la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica; la novella di cui al successivo numero 2) introduce, per tutti gli enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro;

La novella di cui al successivo numero 4) introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Si evidenzia che la successiva lettera m), con una disposizione di coordinamento riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore, modifica l’articolo 87, comma 3, del Codice del Terzo settore. Nel testo modificato dalla novella di cui alla presente lettera m), il citato articolo 87, comma 3, prevede la possibilità, per gli enti del Terzo settore non commerciali e che non applichino il regime forfettario di cui all’articolo 86 del medesimo Codice, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto per cassa ovvero per cassa in forma aggregata, qualora i proventi, comunque denominati, non superino i relativi limiti summenzionati; tale possibilità̀ prescinde dalla circostanza che l’ente abbia o meno personalità giuridica. Resta fermo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale eventualmente esercitata.

La lettera d) sostituendo il comma 4 dell’articolo 24 del citato Codice del Terzo settore, disciplinante l’assemblea delle associazioni del Terzo settore, dispone che salvo divieto espresso contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.

La lettera e), reca alcune modifiche nell’articolo 30 (Organo di controllo), comma 2, del citato Codice del Terzo settore.

Le modifiche riguarda l’innalzamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina, per le associazioni del Terzo settore, dell’organo di controllo interno.

Si ricorda, che l’articolo 30  reca disposizioni in materia dell’organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 1, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 2, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro (ora 150.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro (ora 300.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (ora 7 unità).

Ai sensi del comma 3, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di controllo sulla base delle previsioni di cui al comma 2 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera e) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:

  • 150.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 300.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
  • 7 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera f), reca alcune modifiche nell’articolo 31 (Revisione legale dei conti), comma 1, del citato Codice del Terzo settore.

L’articolo 31 reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.

Il comma 1 dispone che – fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 30 – le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del decreto legislativo n. 39/2010) quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro (ora 1.500.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro (ora 3.000.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità (ora 20 unità).

Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera f) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:

  • 1.500.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 3.000.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
  • 20 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera g) apporta alcune modifiche nell’articolo 36 del Codice del Terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.

Il citato articolo 36 prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento (ora 20 per cento) del numero degli associati.

In base alla riformulazione operata dalla novella, viene elevata al venti per cento del numero degli associati la percentuale di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività̀ di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale e viene aggiunto l’inciso diretto a salvaguardare espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. La modifica quindi intende consentire, nel rispetto della prevalenza dell’apporto volontario degli associati, la capacità delle APS di implementare lo svolgimento di attività di interesse generale, ricadenti in ambiti dotati anche di rilevanza sociale, senza trascurare i positivi effetti derivanti dall’incremento dei livelli occupazionali assicurati in tal modo dal Terzo settore.

La lettera h) inserisce un comma 2-bis nell’articolo 41 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante le reti associative.

Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

  • associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
  • svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).

Viene poi stabilito (comma 2) che sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. supra), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La lettera i), concerne l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La modifica interviene sul procedimento di iscrizione al RUNTS, prevedendo in coerenza con le regole civilistiche generali in tema di rappresentanza la possibilità che l’istanza di iscrizione possa essere presentata anche da un soggetto delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.

La lettera l), modifica l’articolo 48 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del suddetto RUNTS.

La novella di cui al numero 1) della lettera l) interviene sul comma 3, primo periodo, dell’articolo 48, riguardante i termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.

La novella modificativa in esame prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili.

La novella di cui al numero 2) della lettera l) integra il comma 4 del citato articolo 48 del Codice del Terzo settore. Il suddetto comma 4 dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. La novella specifica che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere non inferiore a trenta giorni.

La lettera m), va riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore (vedasi sopra lettera c).

La lettera n), inserisce il comma 15-bis nell’articolo 89 del Codice del Terzo settore (coordinamento normativo). Il nuovo comma prevede che le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del medesimo Codice, possano essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La disposizione estende la possibilità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore alle associazioni incluse nell’albo di cui all’articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità dì cui al medesimo articolo 937. In aggiunta è previsto che il requisito della strumentalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017 sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime

La lettera o), interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del Terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. L’ipotesi prevista dalla norma vigente concerne la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale.

Con la novella di cui alla lettera o) si inseriscono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 sopra citato, diretti ad estendere le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. La disposizione, è volta ad estendere anche ai trust dotati della qualifica di ONLUS e alle ONLUS “partecipate” la previsione dell’articolo 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017, riguardante la perdita di tale qualifica in conseguenza dell’iscrizione nel RUNTS. In particolare, il suddetto articolo 101, al comma 8, prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integri un’ipotesi di scioglimento dell’ente, con la non applicazione della disciplina anche fiscale della devoluzione del patrimonio. La misura in esame estende la stessa disposizione anche ai trust dotati di qualifica ONLUS e alle ONLUS che non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. La garantisce continuità nello svolgimento di attività non commerciali da parte di soggetti, i quali solo per l’attuazione della disciplina del Terzo settore, e non per un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ricadrebbero nella disciplina della devoluzione patrimoniale. Inoltre, la stessa disposizione in esame prevede che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS devolvano il patrimonio ad altro ente nel rispetto della disciplina anche fiscale vigente.

Vedi anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, avente ad oggetto: Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La Circolare, fornisce i primi chiarimenti operativi concernenti la prima adozione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della predetta legge 4 luglio 2024 n. 104 su temi concernenti la disciplina contabile, gli effetti derivanti dalle previsioni emendative sugli incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti. Il documento di prassi esamina i seguenti punti:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica – Interiori novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – DM 05/03/2020

Link al testo della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»




Dichiarazione IMU ENC degli Enti non Commerciali. Approvato il modello da utilizzare entro il 30 giugno 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023 il Decreto 4 maggio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito riportato) di approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (IMU ENC), delle relative istruzioni per la compilazione nonché delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all’anno di imposta 2022 entro il termine del prossimo 30 giugno 2023. Il nuovo modello approvato deve essere utilizzato per le dichiarazioni IMU relative agli anni d’imposta 2021 e 2022. Di conseguenza, la scadenza del 30 giugno 2023 vale sia per le dichiarazioni relative al 2022 e sia per quelle relative al 2021.

Al riguardo, si deve evidenziare che per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’art. 3, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023. Si evidenzia che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l’anno di imposta in questione utilizzando il modello precedente non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare, ad esempio quelle relative all’“Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.

 

Versamento dell’IMU

 

Il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all’IMU dovuta al medesimo comune.

 

Esenzioni IMU: necessario presentare la dichiarazione

 

Riguardo le conseguenze dell’omissione della presentazione della dichiarazione sulla spettanza di agevolazioni IMU, nella specie esenzione totale o parziale dall’IMU, è utile ricordare la posizione dalla Corte di Cassazione espressa da ultimo dalla Sezione VI-T, Ordinanza del 21 dicembre 2022, n. 37385 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Putaturo Donati Viscido Di Nocera M.G), in base alla quale “L’omessa presentazione della dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio; il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica”.

 

 

Di seguito il testo del Decreto Ministeriale del 4 maggio 2023

 

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023

Decreto 4 maggio 2023

Approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli enti non commerciali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce tra l’altro che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

Visto l’art. 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160 del 2019 il quale dispone l’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) e che stabilisce che si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Visto il successivo comma 770 del medesimo art. 1, della legge n. 160 del 2019 in base al quale gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 giugno 2014;

Visto l’art. 91-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, il comma 3 il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze «sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, con il quale è stata data attuazione al citato comma 3 dell’art. 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012;

Visto l’art. 9, comma 6-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale prescrive che «le disposizioni di attuazione del comma 3 dell’art. 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»;

Visto l’art. 1, comma 763 della legge n. 160 del 2019 in base al quale il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

Considerato, altresì, che è necessario aggiornare il modello dichiarativo IMU, anche perché lo stesso tenga conto anche delle agevolazioni che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica di cui all’art. 1, commi da 13 a 17 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni nonché con decisione del 15 ottobre 2021 nell’ambito del regime SA. 62668 (2021/N), successivamente prorogata al 30 giugno 2022 con decisione dell’11 gennaio 2022 SA.101076 (2021/N);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

 

Emana

il seguente decreto:

Art. 1
Approvazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni

1. Sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: «Dichiarazione IMU ENC»).

 

Art. 2
Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

2. Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.

3. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it

 

Art. 3
Termini per la presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all’art. 1 deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

 

Art. 4
Presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Art. 5
Trattamento dei dati

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali — prevista dall’art. 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679 e dall’art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 — è individuata nell’art. 1, comma 770, della legge n. 160 del 2019.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU ENC. I comuni sono titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, per l’accesso all’applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA. L’Agenzia delle entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 limitatamente alle fasi citate.

3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.

4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 2016/679), il Dipartimento delle finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l’esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU ENC deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma , 4 maggio 2023




Bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore. Pubblicata la Checklist Assirevi

Assirevi ha pubblicato nella apposita sezione “Checklist” del sito web: http://www.assirevi.com, la lista di controllo integrativa dei principi di redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile OIC 35 e successivi emendamenti, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci.

La lista è stata elaborata da Assirevi, per tenere conto di quanto previsto dall’OIC 35, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, che tratta gli aspetti contabili e la connessa informativa per gli Enti del Terzo Settore alla luce delle specifiche disposizioni ad essi relative. La lista è da leggersi congiuntamente con la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)”, ove compatibile.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

 

 

Vedi anche:

Il principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Terzo settore, dai Commercialisti il modello di relazione dell’organo di controllo per il bilancio di esercizio

Un Documento Cndcec-Fnc ispirato alle indicazioni delle Norme di comportamento dell’organo di controllo

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento con il modello della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) redatta dall’organo di controllo – anche monocratico – degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel dicembre 2020.

Il modello della relazione interessa l’organo di controllo di un ente del Terzo settore che non ha conferito, a un revisore esterno o all’organo di controllo stesso, l’incarico di revisione legale dei conti ex art. 31 del Codice del Terzo Settore. (Cosi, comunicato stampa Cndcec del 13 aprile 2022)

Vedi anche, “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS”. Volume pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione.




Enti del terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto sulle decorrenze, per tipologia di ente, delle nuove regole

Con nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del lavoro ha diffuso nuovi chiarimenti sulle problematiche relative all’applicazione dell’art. 13, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”, il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la facoltà per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Link alla nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 5 aprile 2022, con oggetto: Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017. Chiarimenti.

In allegato alla nota 5941/2022:

  • nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, dedicata all’applicabilità anche alle ONLUS dei modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020;
  • nota ministeriale n. 11029 del 2 agosto 2021, dedicata alla approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS;
  • nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale.

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Pubblicato l’elenco degli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus

È online, sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe delle Onlus. Gli enti inseriti in questo elenco potranno procedere al perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS da oggi e fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo al rilascio della prevista autorizzazione della Commissione europea (articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Gli enti che invece il 22 novembre 2021 risultavano iscritti anche nei registri delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale, non devono effettuare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in quanto rientrano in una procedura di migrazione automatica.

 

Iscrizione o mancata iscrizione al RUNTS

 

Gli enti che conseguiranno l’iscrizione nel RUNTS su loro richiesta, saranno cancellati dall’Anagrafe delle Onlus. Questa cancellazione, tuttavia, non integra lo scioglimento dell’ente e pertanto non vi sarà l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio. Invece in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS entro il termine del 31 marzo sopra richiamato, le Onlus avranno l’obbligo di devolvere il loro patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nell’Anagrafe delle Onlus.

 

L’anagrafe delle Onlus

 

L’Anagrafe delle Onlus verrà soppressa a decorrere dal periodo d’imposta successivo al rilascio della autorizzazione da parte della Commissione ma fino a tale termine sarà pienamente operativa e le Organizzazioni che rimarranno iscritte potranno fruire delle agevolazioni proprie delle Onlus. Va ricordato che le procedure di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus sono cessate il giorno 22 novembre 2021, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione che erano ancora pendenti in quella data.

Dell’avvenuta pubblicazione degli elenchi verrà data comunicazione anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 marzo 2022)




5xmille 2022. Al via le domande per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche

Via libera alle iscrizioni al 5 per mille. Da oggi e fino al prossimo 11 aprile, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare domanda per accedere al contributo. Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione, che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate. Entro il 10 maggio verranno resi noti gli elenchi definitivi dei soggetti iscritti.

 

C’è tempo fino all’11 aprile per iscriversi

 

Il ‘Decreto Milleproroghe’ (D.L. n. 228 del 2021) ha previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ (DPCM 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono essere presentate all’Agenzia delle entrate. Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti. Il termine del 10 aprile previsto dalla legge cade di domenica e viene quindi prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 11. Possono partecipare al riparto anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione purché regolarizzino la propria posizione entro il 30 settembre 2022. I requisiti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).

 

Come presentare la domanda

 

L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.

 

Entro il 20 aprile gli elenchi provvisori, appuntamento al 10 maggio per i definitivi

 

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio.

 

 

Calendario 5 per mille 2022
Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione 9 marzo 2022
Termine presentazione domanda d’iscrizione 11 aprile 2022
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2022
Richiesta correzione domande entro il 2 maggio 2022
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2022

 

 

Enti del Terzo Settore

 

Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo, infatti, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e, pertanto, a partire dal 2022, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022)




Dai Commercialisti i verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Dopo la pubblicazione da parte delle “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l’Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (link sito: https://www.commercialisti.it/) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • V.1 Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • V.2 Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. .




Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

 

In linea generale, un’associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, costituita con atto pubblico, non deve ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie. In tal caso, trovano applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Questo perché per le associazioni non riconosciute nulla si dice in merito, se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (art. 36, comma 1, c.c.). In altri termini, per le associazioni non riconosciute le modifiche statutarie possono avvenire senza l’intervento del notaio a condizione che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto, gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie. Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell’ente sia relativamente a quelle di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore. Queste le importanti precisazioni contenute nella nota 10980/2020 del Ministero del lavoro.

Nel documento interpretativo, il Ministero del lavoro, nel fornire chiarimenti riguardanti le modalità da seguire e le maggioranze da raggiungere per l’adozione della delibera di “adeguamento” da parte dell’organo deliberativo, sottolinea che l’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata, qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, che le stesse possano essere assunte «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria». Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato “ratione materiae”, invece, sarà necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie.

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

 

Link alla prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

 

 

 

 




Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

La riforma del Terzo settore si avvia verso la fase operativa. Dopo i decreti (D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – e D.Lgs. n. 112/2017 – Riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Decreto MLPS, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

In particolare, il Decreto disciplina:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il Decreto precisa, inoltre, che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

 

La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

 

Link al testo del decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

 

Prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore (link al sito: https://www.lavoro.gov.it/)

Circolari e Note Direttoriali

Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020, Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.

Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi.

 

 

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

 

Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.

 

Risposte a quesiti

 

Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore

Nota n. 6214 del 9 luglio 2020, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie

Nota n. 4477 del 22 maggio 2020, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.

Nota n. 4313 del 18 maggio 2020, D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS.

Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore.

Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore.

Nota n. 5093 del 30 maggio 2019, articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato.

Nota n. 4787 del 22 maggio 2019, in materia di ONG, relativamente all’applicazione dell’art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall’art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017.

Nota n. 4097 del 3 maggio 2019, in merito alla computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale

Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, D.lgs. 117/2017. Attività di culto.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

Statuto degli enti del Terzo settore: le attività di interesse generale e le finalità devono essere definite

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Nota n.14899 del 13 dicembre 2018, art. 99 del D.lgs. 117/2017. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti “medio tempore“.

Nota n. 13982 del 30 novembre 2018, Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 – correttivo D.Lgs. 105/2018.

Nota n. 8756 del 7 agosto 2018, quesiti in merito all’applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo.

Nota n. 5686 del 15 maggio 2018, Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

 

Prassi del Ministero dello Sviluppo Economico

 

Circolare 3711/C del 2 gennaio 2019, prot. 108 – Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 112/2017.

Testo della circolare

Allegato

 

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

 

Adeguamenti statutari delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 ha chiarito che se un ente iscritto nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, previsti dal Codice del terzo settore (articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto legislativo, può continuare, fino all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Circolari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili

 

Il CNDCEC ha pubblicato la circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative redatta dal Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore. Il contributo espone il punto di vista del Consiglio su temi come la tempistica di adeguamento alla nuova normativa, le modalità con cui ottenere il riconoscimento, la governance, gli aspetti di rendicontazione, l’attività di vigilanza e di revisione legale, la determinazione della commercialità dell’ente.

 

Enti del Terzo settore e imprese sociali. Adeguamento degli statuti

 

Si ricorda che Decreto Cura Italia con l’articolo 35, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 ha rinviato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate. Il comma 2 delle stesso articolo rinvia dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.




Deducibilità “assistita” per le sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche

In tema di determinazione del reddito di impresa, i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a e 200.000 euro, a titolo di sponsorizzazione, costituiscono, per presunzione assoluta di legge ex art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002 spese di pubblicità integralmente deducibili, a condizione che la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Questa è la massima espressa dai giudici maceratesi, (Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sezione I, Sent. n. 67 del 7 marzo 2018 – Presidente: Fazzini, Relatore: Zampetti – di seguito riportata) in un caso riguardante la deduzione di spese di pubblicità/sponsorizzazione per euro 145.000 sostenute dalla società a seguito di contratti conclusi alcune società sportive dilettantistiche.

Conf.: Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, Sez. I, Sent. n. 94 del 29 gennaio 2015. A giudizio del giudici pisani “La ratio della norma è di far sì che le Società sportive beneficiarie trovino, nella possibilità di ricevere erogazioni, la loro fonte di finanziamento subordinata all’esistenza di un rapporto sinallagmatico senza alcuna valutazione in termini di proporzione tra prestazione e controprestazioni, ovviamente nell’ambito del tetto stabilito e ciò anche al fine di consentire ad esse di finanziare le loro attività”

Spese di sponsorizzazione definite “spese di pubblicità” (Art. 90, comma 8 Legge 289/2002) nella giurisprudenza del Giudice di legittimità

Ai sensi dell’articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituiscono le spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo di 200.000 euro, le spese sostenute a favore di determinati enti, associazioni che operano nel settore dell’attività sportiva dilettantistica. Tale presunzione circa la natura dei costi di sponsorizzazione, che vengono considerati, nel limite dell’importo di euro 200.000,00 comunque “spese di pubblicità”, non può essere vinta da un l’eventuale giudizio di antieconomicità della spesa sostenuta in rapporto al fatturato aziendale, trattandosi di una ipotesi di presunzione “legale” circa la loro natura pubblicitaria. In questi termini, si è espressa, in recenti arresti giurisprudenziali, la Corte Suprema di Cassazione, (cfr. Cass. Sent. n. 5720 del 23/03/2016 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati); Ord. n. 8981 del 06/04/2017(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati); Ord. n. 14232 del 07/06/2017(in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ove si sta consolidato l’orientamento secondo cui: “la norma agevolativa (art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002) ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione”, a determinate condizioni. Precisamente che:

“a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.)”. (excerpta da Cass. 14231/2017, cit.)

 

Il testo integrale della sentenza n. 67 del 7 marzo 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I

 

Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sezione I – Sentenza (CTP) n. 67 del 7 marzo 2018

Presidente: Fazzini Carla, Relatore: Zampetti Enrico

 

IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002 – Sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – Deducibilità per il soggetto erogante – Legittimità – Condizioni Limite annuo complessivo non superiore a 200.000 euro – Sponsorizzazione finalizzata a promuovere l’immagine e i prodotti dell’impresa – Associazione abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale – Art. 90 comma 8, L 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, Sez. I, riunita con l’intervento dei Signori: Fazzini Carla (Presidente), Zampetti Enrico (Relatore), Spuntarelli Mario (Giudice), ha emesso la seguente

 

Sentenza

 

— sul ricorso n. —/2017 depositato il 21.02.2017

— avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. — IVA-ALTRO – IRAP 2011

contro:

  1. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE MACERATA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Motivi della decisione

1. Con ricorso proposto in data 26.01.2017 e depositato in data 21.02.2017, il difensore della società —, con sede a — impugnava l’avviso di accertamento n. — emesso dall’Agenzia delle Entrate di Macerata per l’anno d’imposta 2011.

Con detto atto l’Ufficio effettuava una serie di rilievi, ed in particolare contestava:

a) l’indebita deduzione di spese di pubblicità/sponsorizzazione – per euro 145.000 sostenute dalla società a seguito di contratti conclusi con dieci società sportive dilettantistiche; in particolare rilevava, nella fattispecie, il difetto del requisito della inerenza rispetto all’attività della impresa, sia sotto il profilo qualitativo (concreta attività svolta dallo sponsor) che quantitativo (congruità della spesa in relazione ai possibili benefici promozioni e al Bacino di utenza del soggetto sponsorizzato). In proposito richiamava alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la deduzione è ammessa solo ove le spese di sponsorizzazione risultino effettivamente connesse all’attività svolta e abbiano dato luogo ad un incremento commerciale. Evidenziava poi che nel concreto la società — aveva erogato somme a vantaggio di soggetti che non operavano – né direttamente né indirettamente – nel suo settore, per prestazioni pubblicitarie “di dubbia utilità” e che apparivano “sproporzionate” ed “irragionevoli”. Con specifico riguardo ai singoli contratti sottolineava poi che gli stessi risultavano “estremamente generici nei contenuti” ed in particolare nella descrizione delle prestazioni che sarebbero state fornite e che la documentazione fornita non consentiva di individuare “alcun tratto specifico” di dette prestazioni. Non era poi ravvisabile alcun nesso funzionale tra l’attività svolta dalla società — e l’abbinamento pubblicitario con le associazioni sportive sponsorizzate, tenuto anche conto del fatto che la società non si rivolge ai privati bensì ad operatori del settore (—), che la maggior parte del suo fatturato si realizza nei confronti di soggetti con sede all’estero ovvero in regioni diverse dalle Marche e che i ricavi risultano diminuiti significativamente negli anni oggetto di verifica (2011-2012). Dagli atti poi emergeva che erano stati corrisposti compensi differenti a fronte di impegni contrattuali e bacini di utenza analoghi.

b) L’indebita deduzione di costi non inerenti per un importo di euro 3.881,40 (relativi a spese per carburanti senza utilizzo delle schede carburanti e relativi a costi per corsi specialistici non inerenti l’attività di impresa).

A sostegno del gravame il ricorrente deduceva i seguenti motivi:

A) – difetto di motivazione per errata applicazione del principio di inerenza e violazione del disposto di cui all’art. 90, comma 8 della legge n. 289/2002;

B) – illegittimità del rilievo della indeducibilità, ai fini IRAP, dei costi di pubblicità/sponsorizzazione sostenuti (la base imponibile IRAP delle società di capitali è determinata direttamente dai dati di bilancio come differenza tra i componenti positivi e negativi del conto economico e dunque in merito non può essere effettuato alcun sindacato basato sulla dedotta non inerenza dei costi);

C) – illegittimità del rilievo, ai fini IVA, della indebita detrazione d’imposta per euro 29.918,00 (le prestazioni concordate sono state realmente effettuate e dunque l’IVA è stata legittimamente detratta).

2. In data 27.03.2017, quindi, l’Agenzia delle Entrate di Macerata si costituiva in giudizio presentando le proprie controdeduzioni in merito al ricorso, di cui chiedeva il rigetto. In tale sede richiamava le argomentazioni esposte nell’atto impugnato circa il difetto del requisito di inerenza dei costi contestati a sostegno della bontà del proprio assunto, sottolineando in particolare che negli anni 2011 e 2012 le spese pubblicitarie risultavano superiori ai costi per le provvigioni pagate dalla società ricorrente all’unico agente di commercio con mandato per tutto il territorio nazionale e per l’estero. Evidenziava comunque la infondatezza dei motivi sub B) e C) del ricorso poiché, ai fini della deducibilità, i componenti negativi di reddito devono comunque attenere all’attività di impresa (cosa che non si ha nel caso in cui difetti il requisito della inerenza); analogamente per la detrazione dell’IVA che può effettuarsi solo in relazione a spese effettuate nell’ambito dell’attività di impresa.

Il successivo 21.11.2017, poi, la società ricorrente depositava una memoria illustrativa con cui ribadiva le proprie argomentazioni richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di interpretazione dell’art. 90, comma 8 L. 289/2002.

3. All’esito dell’odierna udienza, infine, ascoltata l’esposizione del giudice relatore, le parti discutevano la causa riportandosi infine alle conclusioni scritte già rassegnate in atti.

4. Ciò chiarito, ritiene questa Commissione che il ricorso sia – in parte – fondato.

Condivisibili appaiono le argomentazioni esposte dalla società in relazione alla interpretazione della richiamata disposizione normativa di cui all’art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

Va invero affermata, in via generale, la correttezza del comportamento del contribuente nel dedurre spese di sponsorizzazione sostenute nell’anno 2012 nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nell’avviso impugnato.

La questione è nota ed è stata più volte affrontata in giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati; Ordinanza n. 8981 del 6 aprile 2017 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati; Ordinanza n. 14232 del 7 giugno 2017 in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ove si è ormai consolidato l’orientamento per cui:

“in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori”; “le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, infatti, sono assistite da una ‘presunzione legale assoluta’ circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale”.

In tali decisioni la Corte ha superato il precedente indirizzo interpretativo che distingueva tra spese di rappresentanza (affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo) e spese di pubblicità o di propaganda (erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta). Aveva poi affermato la Corte che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti del disposto di cui all’art. 108 TUIR, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21977 del 28/10/2015). Secondo tale impostazione, quindi, laddove non era provato alcun nesso tra attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor le relative spese non potevano essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma dovevano ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti della norma sopra citata.

Il nuovo orientamento valorizza invece – in modo condivisibile – la lettera del citato art. 90, comma 8, L. n. 289/2002.

Se l’art. 108 TUIR (prima della soppressione operata con il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19) distingueva tra spese di pubblicità e di propaganda (interamente deducibili) e spese di rappresentanza (deducibili se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità) e se il legislatore ha espressamente indicato che «il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni sportive dilettantistiche … costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2 (oggi 108), del TUIR», appare chiaro come detto corrispettivo sia ex lege interamente deducibile a prescindere dai requisiti della inerenza e della congruità richiesti invece per le spese di rappresentanza.

È stato infatti apertamente indicato che, ove sussistano determinati requisiti, le somme spese devono essere ricondotte alla categoria “spese pubblicitarie” di cui al D.P.R. n. 917/1986 e non già a quella delle “spese di rappresentanza”.

Per le stesse, quindi, non può applicarsi il criterio distintivo, di origine giurisprudenziale, che richiedeva la prova per la società sponsor di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Risulta così smentito l’assunto dell’Ufficio che ritiene che la presunzione assoluta introdotta dalla norma più volte menzionata si riferisca unicamente alla natura delle spese sostenute, e non già al requisito di inerenza delle stesse rispetto all’attività esercitata da parte di chi intende portarle in deduzione.

In considerazione delle suesposte argomentazioni, dunque, poiché nel caso di specie è stata dimostrata – e comunque non è stata contestata dall’Ufficio – la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, appare chiara l’infondatezza dell’impostazione seguita con l’atto impugnato.

Per quanto attiene alla dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento per aver fatto erronea applicazione della normativa che consente la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a e 200.000, quindi, il ricorso deve essere accolto.

Considerato, poi, che non ha formato oggetto di impugnazione l’ulteriore rilievo mosso dall’Ufficio nell’avviso impugnato (riportato sub n. 2 di detto atto), non può evidentemente accogliersi la richiesta di annullamento in toto dell’atto, che deve quindi essere invalidato solo in parte.

Alla luce del parziale accoglimento del gravame va comunque disposta l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alla contestata indebita deduzione delle spese di pubblicità/sponsorizzazione. Spese compensate.

Così deciso a Macerata, il 14 febbraio 2018.

Recenti sentenze/ordinanze della Corte Suprema di Cassazione

Sponsorizzazioni di compagini sportive dilettantistiche deducibili come spese di pubblicità ex lege. La cassazione detta le condizioni

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 5720 del 23 marzo 2016(Presidente: Stefano Bielli, Relatore: Ettore Cirillo) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sponsorizzazione a favore di associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Condizioni – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Le sponsorizzazioni deducibili come spese di pubblicità per presunzione solo se l’A.S.D. è iscritta al CONI

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI -Tributaria – Ordinanza n. 7202 del 21 marzo 2017(Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Napolitano Lucio) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese pubblicitarie per presunzione legale assoluta circa la loro natura – A favore di associazione sportiva dilettantistica – Prova – Iscrizione della società beneficiaria nell’apposito registro – Necessità – Prima dell’obbligatorietà di tale adempimento – Sussistenza – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Spesa per sponsorizzazione (nel limite di 200 mila euro) sempre deducibile se riferita a società sportiva dilettantistica. Non rileva l’eventuale “antieconomicità

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI -Tributaria – Ordinanza n. 8981 del 6 aprile 2017(Presidente: Cirillo Ettore, Relatore: Enrico Manzon) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Spese di sponsorizzazione nel limite di 200.000 euro – A favore di società sportive dilettantistiche – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Deducibilità – Condizioni – Irrilevanza della affermata irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società sponsor – Fattispecie – Art. 90 comma 8, L. 27/12/2002, n. 289

Sponsorizzazioni dall’A.S.D deducibili come spese di pubblicità. Le istruzioni della Cassazione per decidere sulla questione dell’applicabilità dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI – Tributaria – Ordinanza n. 14232 del 7 giugno 2017(Presidente: Schirò Stefano, Relatore: Manzon Enrico) – IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sponsorizzazione a favore di associazione sportiva dilettantistica – Presunzione legale assoluta circa la natura di spese di pubblicità – Condizioni – Art. 90, comma 8, L. 27/12/2002, n. 289 – Art. 108 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Attuazione Codice del Terzo settore: prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio

Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata. Ai fini dell’individuazione delle norme che presentano tali caratteristiche, si deve ritenere che nel periodo transitorio non sono suscettibili di immediata applicazione le norme del codice del Terzo settore che presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione ed all’operatività del registro unico nazionale, ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Questa è una delle precisazioni contenute nella lettera/circolare Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese che fornisce le prime indicazioni riguardanti la definizione di Ente del Terzo settore, le norme organizzative degli Enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale, il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore, il nuovo sistema di governance dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Il documento interpretativo riguarda solo le associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome; esso non include il tema riguardante le ONLUS, per il quale è in corso uno specifico approfondimento congiunto con l’Agenzia delle Entrate.

Link al testo della lettera/circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 n. 34/0012604, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Questioni di diritto transitorio – Prime indicazioni – D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – L. 06/06/2016, n. 106 – Riforma del Terzo settore




Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille. Diffuso il testo degli schemi dei decreti legislativi per l’attuazione della legge delega di riforma

Trasmessi alle commissioni parlamentari competenti gli schemi dei decreti delegati per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del cinque per mille ai fini dell’espressione dei relativi pareri.

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Link all’atto n. 417 – Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare)

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto delegato ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Link all’atto n. 418 – Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare)

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto delegato prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Link all’atto n. 419 – Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Atto del governo sottoposto a parere parlamentare)




Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille. Il Governo approva, in via preliminare, tre decreti legislativi per l’attuazione della legge delega di riforma

Il Consiglio dei ministri di oggi, (venerdì 12 maggio 2017), ha approvato, in esame preliminare, tre decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e del cinque per mille

1. Codice del Terzo settore

Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

In questa prospettiva, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate a promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Con riferimento alle misure di promozione e sostegno del Terzo settore, il Codice prevede, tra l’altro:

  • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la determinazione forfettaria del reddito d’impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
  • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti;
  • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
  • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
  • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
  • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
  • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
  • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
  • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

2. Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

Si ridefinisce, ampliandolo, l’ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica. Tra tali attività sono incluse, a titolo esemplificativo: le prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli essenziali di assistenza (LEA); i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la ricerca scientifica di particolare interesse sociale; la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l’agricoltura sociale e l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.

L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti, che in questo caso, in ragione della natura d’impresa dell’attività esercitata, non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sempre sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell’impresa sociale, si introducono inoltre importanti misure di sostegno, anche fiscale, quali la detassazione degli utili o avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili dell’impresa sociale in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio (analogamente a quanto già previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole e medie imprese). Si prevedono inoltre incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali, altrimenti penalizzate rispetto alle società lucrative che non soggiacciono ai suddetti limiti di remunerazione del capitale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si intensificano poi i vincoli a beneficio degli stakeholder, aumentandone il livello minimo di coinvolgimento, in linea con quanto previsto a livello europeo come caratteristica distintiva dell’entità dell’economia sociale, prevedendo tra l’altro, per le imprese sociali di grandi dimensioni, il diritto dei lavoratori ed eventualmente anche degli utenti di nominare almeno un componente degli organi di amministrazione e di controllo.

3. Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio: il finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; il finanziamento della ricerca sanitaria; il sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l’amministrazione erogatrice. In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo: il primo, nei confronti dell’amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità. Il secondo obbligo ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto. In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell’inadempimento, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web l’elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l’indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.