Dichiarazione IMU. Le Faq del MEF-Dipartimento delle Finanze in vista della scadenza del 30 giugno 2021

 

Nelle Faq diffuse nel sito web: https://www.finanze.it forniti chiarimenti in ordine agli adempimenti dichiarativi IMU in caso di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID 19 e al calcolo dell’imposta dovuta per la prima rata.

 

FAQ 1

Si chiede se i soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) nel corso del 2020 in base ai vari decreti connessi all’emergenza Covid-19 siano tenuti alla compilazione della Dichiarazione IMU 2021 per l’anno 2020. Nel caso affermativo si chiede quali siano le modalità di compilazione del modello.

 

RISPOSTA

 

In base all’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, la dichiarazione IMU deve essere presentata ogniqualvolta «si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta» e comunque in tutti i casi in cui il Comune non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto adempimento dell’imposta, come nelle ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Pertanto, i soggetti passivi, anche in quest’ultimo caso, dovranno presentare la dichiarazione, barrando la casella “Esenzione”.

Si ritiene che tale obbligo dichiarativo, al contrario, non sussiste una volta che l’esenzione viene meno, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza da Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni; per cui tale circostanza fa venire meno l’obbligo dichiarativo.

Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede espressamente che la «dichiarazione deve essere presentata ogni anno».

 

FAQ 2

Si chiede conferma che il calcolo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021, separatamente per acconto e saldo, si debba effettuare in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.

 

RISPOSTA

 

Si conferma la soluzione prospettata nel quesito relativamente al versamento della prima rata, sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, in base ai quali:

– l’«imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso»;

– il «versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente».

Pertanto, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Del resto, tale aspetto è stato affrontato anche nella circolare n. 1/DF del 2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, è stato chiarito che “… sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762….”




Isa 2021. Diffusa la circolare con le regole per il periodo d’imposta 2020 | Focus sulle nuove cause di esclusione

Correttivi straordinari per tenere conto delle conseguenze economiche determinate dall’emergenza Covid-19, nuove cause di esclusione e una funzionalità per importare le informazioni relative ai dati contabili nel software “Il tuo ISA 2021”. Con la circolare 6/E di oggi l’Agenzia fornisce le indicazioni per l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (D.L. n. 50/2017) per il periodo d’imposta 2020. In particolare il documento spiega in maniera puntuale le attività di revisione straordinaria che l’Agenzia, in costante confronto con le Organizzazioni di categoria, ha realizzato su tutti gli Isa per adeguarli al meglio alle mutate condizioni economiche e dei mercati, investiti nel 2020 dagli effetti della pandemia Covid-19. Accanto alle novità, non cambiano, per agevolare gli operatori, le modalità di consultazione e acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

Entrano i correttivi Covid-19

 

La circolare elenca i nuovi correttivi che si applicano sull’analisi degli indicatori elementari di affidabilità e di quelli di anomalia, che tengono conto dell’effetto emergenza Covid-19 su grandezze e variabili, senza che siano necessarie informazioni ulteriori da parte del contribuente. I nuovi correttivi sono commisurati all’entità di alcuni fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica come la contrazione della produttività settoriale e le giornate di chiusura nel 2020 per ciascun codice Ateco, ma anche, per ciascun contribuente, la riduzione rispetto al 2019 del valore dei ricavi o compensi e di costi per materie prime e merci e per la produzione di servizi e la variazione della forza lavoro dipendente. Infine, la circolare fornisce indicazioni per alcuni degli 87 Isa che sono stati oggetto di ordinaria evoluzione per l’anno 2020.

 

Focus sulle nuove cause di esclusione

 

La circolare fornisce chiarimenti sulle nuove cause di esclusione introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021: in particolare, sono esclusi dall’applicazione degli Isa 2021 i contribuenti che hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente oppure che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 o, infine, che esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività. Tuttavia, al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, dovranno comunque essere comunicati i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli.

 

Le novità del software “Il tuo ISA”

 

Proseguendo nel percorso di semplificazione degli adempimenti correlati alla dichiarazione dei dati ISA, è stata messa a punto, per la campagna dichiarativa 2021, una nuova funzionalità del software “Il tuo ISA 2021”. In particolare è possibile importare alcune delle informazioni relative a dati contabili, già dichiarate utilizzando il software “RedditiOnLine”, all’interno dei quadri RE, RF e RG dei modelli Redditi 2021. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 giugno 2021)

 

Tutte le novità degli ISA 2021 per il periodo d’imposta 2020

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 E del 4 giugno 2021: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2020 – Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2020 – I correttivi COVID-19 – Novità della modulistica 2021 – Dati precalcolati ISA2021. Novità – “Il tuo Isa 2021” – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale, conseguenti all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2020 – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – DM 02/02/2021 – DM 30/04/2021 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2021, prot. n. 103206/2021

 

 




In Gazzetta il decreto-legge per la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 129 del 31 maggio 2021, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

 

Modifiche alla disciplina del Superbonus

 

Nel decreto legge, all’articolo 33 per favorire l’efficientamento energetico degli edifici sono state semplificate le procedure per l’accesso al Superbonus. In particolare nel nuovo comma 13-ter dell’ articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, “chiarito” che: «Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.».

L’accesso alla misura è esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

Link al testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».




Bonus Collaboratori Sportivi: erogazione automatica aprile e maggio. Da Sport e Salute S.p.A le istruzioni e le risposte alle domande più frequenti (Faq)

 

 

“Come previsto dall’art. 44, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “decreto sostegni-bis”, Sport e Salute S.p.A. (Link al sito web: https://www.sportesalute.eu/) procederà, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare, in via automatica, l’indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti. Hanno diritto all’erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall’art. 44, sopra richiamato.

  • Nelle prossime ore, pertanto, ai collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021, verrà inviata la mail contenente il link per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 44 del c.d. “Decreto sostegni-bis”, ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.
  • Pertanto, l’utente dovrà confermare la permanenza dei presupposti, anche per il periodo di aprile e maggio 2021, che deve essere considerato unitariamente, compilando l’apposita dichiarazione che si aprirà cliccando sul link fornito nella mail che gli verrà inviata da Sport e Salute S.p.A. Gli aventi diritto avranno inoltre la possibilità di accedere in piattaforma con le modalità descritte in calce.
  • La dichiarazione dovrà, quindi, essere resa attraverso un “flag” nella maschera che comparirà cliccando sul link ricevuto oppure accedendo alla piattaforma informatica. Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta entro il termine del 4 giugno 2021 non riceveranno l’erogazione automatica.
  • Come disposto dalla legge, l’ammontare dell’indennità è determinato come segue:
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600;
    • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 800.
  • Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari all’Agenzia delle Entrate in merito ai compensi sportivi percepiti nell’anno 2019.
  • Si precisa che Sport e Salute S.p.A. effettuerà verifiche sull’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalle predette norme per l’assegnazione dell’indennità provvedendo, in caso di esito negativo, al recupero delle somme erogate con tutte le conseguenti responsabilità per indebita percezione di contributi pubblici (ex art. 316-ter. c.p.). All’esito, i collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre o dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021 e che renderanno la dichiarazione di conferma, riceveranno il pagamento dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 automaticamente, senza dover presentare altra domanda”.

(Cosi, comunicato pubblicato nel sito: www.sportesalute.eu)

Consulta qui le FAQ
(Link al sito web: https://www.sportesalute.eu/faq-erogazione-automatica-aprile-e-maggio.html)




D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

 

Sono disponibili sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all’ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull’intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull’app Equiclick, oppure rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle Faq relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni-bis i in materia di riscossione.

 

Pagamenti entro il 2 agosto

 

Il decreto n. 73/2021 proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. La sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il 31 luglio 2021. Trattandosi di un sabato, il termine ultimo slitta a lunedì 2 agosto.

 

Stop notifiche degli atti fino al 30 giugno

 

Il decreto “Sostegni-bis” proroga fino al 30 giugno 2021 (in precedenza era 30 aprile 2021) il periodo di sospensione anche per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza sanitaria.

 

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione

 

Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Quindi, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito). Rimarranno sospese fino al 30 giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le Amministrazioni pubbliche dunque possono procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

Dal 1° ottobre Agenzia Riscossione subentra a riscossione Sicilia

 

Il decreto “Sostegni-bis” dispone, con decorrenza 30 settembre 2021, lo scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e affida, a partire dal 1° ottobre 2021, l’esercizio delle funzioni dell’attività di riscossione nella Regione siciliana all’Agenzia delle Entrate che lo svolge tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest’ultima subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in servizio. (Così, comunicato Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 maggio 2021)

 

Consulta le Faq e il Vademecum




Rimborso spese per Pc e tablet per lezioni tramite DaD per figli dei dipendenti. Fuori dall’Irpef

Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile. Fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD. È la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 37/E, al quesito posto da una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.

 

Niente imposte sui rimborsi per l’acquisto di pc per la Dad

 

Le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione, spiegano le Entrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione (art. 51, comma 2, lettera f e f-bis Tuir) fruibili dai familiari del dipendente. Sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà, quindi, operare la ritenuta d’acconto Irpef. Ciò a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 maggio 2021)




Decreto sostegni-bis. Il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive è prorogato per il 2021

Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-bis), all’articolo 10, commi 1 e 2, ha esteso al 2021 le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l’anno 2021.

Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo sport, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell’anno 2021. La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l’annualità 2020.

Nel frattempo, continua l’istruttoria sulle domande presentate per l’anno 2020: sono pervenute al Dipartimento oltre 2.400 istanze. L’elenco delle domande ammesse e dei crediti concessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento una volta terminata la fase istruttoria. Si rammenta che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 Dicembre 2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all’annualità 2020 era il primo aprile 2021; non verranno prese in considerazione le domande oltre tale termine.

 

Le altre misure per lo sport 

 

Nello stesso Decreto Sostegni-bis sono state, inoltre, incrementate le dotazioni dei fondi a garanzia dei prestiti a tasso agevolato erogati dall’Istituto per il Credito sportivo: rispettivamente, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene incrementato di 30 milioni, mentre il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 viene incrementato di una somma pari a 13 milioni.

Vengono stanziati ulteriori 220 milioni per le indennità dei mesi di aprile e maggio dei collaboratori sportivi.

Viene integralmente confermato il sistema a scaglioni previsto dal decreto sostegni, senza alcuna riduzione delle somme previste. La società sport e salute procederà all’erogazione dei contributi.

Viene risolta la casistica relativa alle “incongruenze INPS”, ossia i circa 11.500 collaboratori sportivi che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell’INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi.

 

Fonte: Dipartimento dello sport – http://www.sport.governo.it/

 




Decreto Sostegni-bis. I principali interventi nel settore lavoro.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».

Il provvedimento contiene numerose disposizioni in favore di imprese, lavoratori e famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese.

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni-bis”

Decreto Sostegni-bis. Le novità in tema di riscossione

 

Di seguito, i principali interventi nel settore lavoro.

 

Trattamenti di integrazione salariale:

  • i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da Covid-19 di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previa stipula di accordi collettivi aziendali finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis e il 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 1);
  • i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Sostegni che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività e presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal versamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021 (art. 40, comma 3). A tali datori di lavoro è precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Per tali datori di lavoro, sempre nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, è vietato procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con sospensione anche delle le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966. Dette sospensioni e preclusioni non trovano applicazione: nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 codice civile); nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni  sindacali comparativamente più rappresentative a livello  nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione (art. 40, commi 3, 4, 5);
  • il contratto di espansione (art. 41, comma 1 bis, D.Lgs. n. 148/2015) è esteso anche alle aziende con 100 unità lavorative in organico (art. 39);
  • proroga della CIGS di 6 mesi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis e fino al 31 dicembre 2021, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità (art. 45, comma 1);
  • incremento di 125 milioni di euro per il 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45, comma 2).

 

Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio:

  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati del settore del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL (art. 43, comma 1);
  • ai datori di lavoro che beneficiano di tale esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti previsti dall’art. 8, commi 9, 10 e 11, del Decreto Sostegni (art. 43, comma 2).

 

Differimento dei versamenti contributivi per artigiani ed esercenti attività commerciali:

  • il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, potrà essere eseguito entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazione (art. 47).

 

Esonero contributivo in favore delle filiere agricole:

  • alle aziende appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70, comma 1);
  • medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021 (art. 70, comma 2).

 

Contratto di rioccupazione:

  • dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 (art. 41, comma 1);
  • condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo;
  • ai datori di lavoro privati – con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico – che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 41, comma 5);
  • detto esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva (art. 41, comma 6).

 

Indennità e contributi a fondo perduto per i lavoratori di determinati settori e i professionisti:

  • proroga dell’indennità una tantum e onnicomprensiva, pari a 1.600 euro, per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo (art. 42);
  • indennità per i collaboratori sportivi erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., determinata secondo i criteri e le modalità individuati dal Decreto Sostegni bis (art. 44);
  • reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità mediante la corresponsione di un’indennità (art. 37);
  • ulteriore contributo a fondo perduto per i soggetti con partita IVA e per professionisti (art. 1);
  • estesa al 2021 l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri, come disciplinati dall’art. 103 bis del D.L. n. 34/2020 (art. 49);
  • indennità una tantum di 800 euro per gli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro (art. 69, comma 1);
  • indennità una tantum di 950 euro per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 69, comma 6).

 

NASpI:

  • fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021, è sospesa l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 (secondo cui la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione) e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis;
  • parimenti, per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015;
  • dal 1° gennaio 2022, trova nuovamente piena applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 22/2015 e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi (art. 38).

 

Reddito di Emergenza (REM):

  • oltre a quanto già previsto dal Decreto Sostegni (art. 12), sono riconosciute, su domanda, ulteriori 4 quote di Reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021;
  • la domanda deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 (art. 36).

 

Si segnalano, inoltre:

  • istituzione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021 (art. 2);
  • misure varie a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte, nonché bonus per le attività alberghiere (art. 7);
  • ulteriori crediti d’imposta per il settore tessile e della moda (art.8), nonché per il settore sportivo (art. 10);
  • introduzione di disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (art. 66);
  • crediti d’imposta per la filiera della stampa e investimenti pubblicitari (art. 67);
  • misure diversificate a sostegno del settore dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e di quello agrituristico (art. 68)
  • incremento di ulteriori 300 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 715) per sostenere il settore aeroportuale (art. 73).

 

Infine, il Decreto introduce anche misure per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego e degli istituti di Patronato, nonché interventi urgenti per potenziare la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Sostegni-bis”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro della salute (Speranza) e con il Ministro della cultura (Franceschini) trasmesso alla Camera dei deputati, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» – (Atto Camera n. 3132).

 

La ratio del D.L. “Sostegni-bis”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

La relazione tecnica del D.L. “Sostegni-bis”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». – A.C. n. 3132

 

Il testo del D.L. “Sostegni-bis”

Link al testo del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021.




Regime speciale IVA editoria. Anche per il 2021 forfettizzazione resa al 95%

Per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi (cfr.: articolo 67, comma 7, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»).

La disposizione, consente una maggiore diminuzione della base imponibile (95 per cento della resa, invece di 80 per cento) in relazione al numero delle copie – consegnate o spedite – di giornali quotidiani e di periodici, analogamente a quanto previsto per l’anno 2020 dall’articolo 187, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La diminuzione non si applica alle pubblicazioni pornografiche e alle pubblicazioni cedute unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Si ricorda che regime speciale IVA per il settore editoriale – come evidenziato costantemente nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 328 del 1997; circolare n. 23/E del 2014 — in “Finanza & Fisco” n. 20/2014, pag. 1487) – è caratterizzato da un sistema monofase di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore). L’IVA è assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensiva dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione dei prodotti editoriali. Nel caso di utilizzo per il metodo di determinazione dell’imposta con la forfettizzazione della resa, non si tiene conto della effettività delle cessioni, ma delle copie consegnate o spedite. Secondo il regime della forfettizzazione, l’IVA – che sconta l’aliquota del 4% – si calcola in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito di una percentuale (ora all’95% per i giornali quotidiani e periodici) a titolo di resa. L’imposta è dovuta dall’editore in base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale. In assenza del prezzo di vendita, non si applica il regime speciale.




In Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni bis. Le novità in tema di riscossione

Il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali». Il decreto ha fissato al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.

 

Il dettaglio dei nuovi termini:

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal D.L. 73/2021 coincide con il sabato).

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

  

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/05/2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Fonte: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it

 

Link al testo del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».




Decreto Sostegni “convertito” : le principali novità inserite dalla legge di conversione nel settore lavoro

 

È stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19“.

In sede di conversione in legge del Decreto Sostegni (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), sono state apportate talune modifiche anche nel settore lavoro.

Di seguito, le principali novità:

– contributo a fondo perduto per le startup, riconoscimento per il 2021 di un contributo nella misura di 1.000 euro ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (art. 1-ter);

– i trattamenti di CIGO, ASO e CIGD di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 8 del Decreto Sostegni possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all’art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 (art. 8, comma 2-bis);

– per il settore marittimo, con riferimento ai porti che abbiano sofferto una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e esistano stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese che operano in tali porti si prevede un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro come disciplinata dall’art. 3, comma 2, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (art. 9-bis);

– istituzione di un Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell’assegno di mantenimento tramite erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili (art. 12-bis);

– il contributo a sostegno delle madri disoccupate con figli disabili disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) è accordato ad uno dei genitori disoccupati (art. 13-bis);

– incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di 50 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 14-bis);

– indennità connessa all’emergenza da COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, le cui modalità di erogazione saranno stabilite con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 18-bis).

 

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it

 




Credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale. Pronto il software per la compilazione dell’istanza per l’attribuzione

 

Rilasciato il software  (versione 2.0.0) che consente la compilazione dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società di “medie dimensioni” che aumentano il capitale.

Il software CreditoRafforzamentoPatrimoniale consente la compilazione:

  • dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori (da inviare dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021);
  • dell’istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale (da inviare dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021).

Si tratta di forme di aiuto a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in società di medie dimensioni (ricavi derivanti da gestione caratteristica compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro) e in favore delle società stesse.

Per entrambe le istanze è prevista la funzionalità di predisposizione del relativo file da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta per le società che aumentano il capitale

 

Per le società conferitarie, il comma 8 dell’articolo 26  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce un credito d’imposta per gli aumenti del proprio capitale. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Questa tipologia di credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna tramite F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. 

La specifica istanza può essere inviata a partire dal 1° giugno e fino a 2 novembre 2021.

Le richieste vanno inviate telematicamente, anche tramite intermediario, utilizzando il software dell’Agenzia “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”. I crediti saranno riconosciuti, previa correttezza formale dei dati, secondo l’ordine di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

 

Link alla Versione software: 2.0.0. del 25/05/2021

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 11 marzo 2021, prot.n. 67800, recante: «Definizione dei termini e delle modalità di presentazione all’Agenzia delle entrate delle istanze per avvalersi dei crediti d’imposta di cui ai commi 4 e 8 dell’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 11 marzo 2021

Le regole di dettaglio per il tax credit patrimonializzazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020: «Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni»




Le misure per lo sport previste dal “Decreto Sostegni” convertito in legge

È entrata in vigore il 22 maggio 2021, la legge 21 maggio 2021, n. 69 che converte il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni 1”)

Si evidenziano di seguito le novità introdotte per il mondo dello sport in sede di conversione, rispetto alle misure già previste nell’originario decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

 

Art. 2  – Misure di sostegno ai comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici

 

Per sostenere le realtà che sono state interessate dalla mancata apertura della stagione sciistica 2020/2021, viene istituito un fondo da 700 milioni per l’anno 2021 presso il Ministero del Turismo.

Di queste risorse, 40 milioni di euro sono destinati ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali risultano operanti; questo importo verrà distribuito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per l’erogazione agli interessati, secondo criteri e modalità di assegnazione dei contributi che verranno definiti dalle stesse con proprio provvedimento.

 

Art. 14 bis  – Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

 

Viene rifinanziato il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione di risorse pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché’ le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

 

Art. 30, comma 6-bis – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga  

 

Si prevede che gli enti locali possono avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, per l’adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico-finanziari per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico.

Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l’anno 2021.

 

Art. 34 – Misure a tutela delle persone con disabilità  

 

Al fine di dare attuazione alle politiche per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, viene istituito un Fondo denominato «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 per finanziare interventi e progetti per la promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive e per l’inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile per le persone con disabilità. 

I criteri e le modalità di utilizzo del Fondo vengono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali.

Su tali decreti in materia di inclusione sportiva è acquisito il concerto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

 

Art. 36 ter – Misure per le attività sportive

 

La legge di conversione, infine, reintroduce la possibilità che i soggetti che offrono servizi sportivi riconoscano agli acquirenti dei loro servizi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell’emergenza nazionale, ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.

 

Fonte: Dipartimento per lo sport – http://www.sport.governo.it/

 




Decreto Sostegni “convertito” pubblicato in Gazzetta: le principali novità inserite dalla legge di conversione

Dopo i decreti-legge cosiddetti Cura Italia, Liquidità, Rilancio, Agosto, e Ristori, convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L, il Decreto cd. “Sostegni”. Il predetto decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2021, conv., con mod., dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 è composto da 94 articoli, suddivisi in 5 Titoli, e reca disposizioni urgenti per il sostegno alle imprese e all’economia, nonché in materia di lavoro, salute e sicurezza, enti territoriali ed altri ambiti. Esse si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Di seguito, si illustrano, in sintesi, le novità introdotte dalla legge di conversione del 21 maggio 2021, n. 69 in materia di sostegno alle imprese e all’economia.

 

Proroga del versamento dell’IRAP non versata e sospesa per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “Decreto Rilancio

 

L’articolo 01, proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni estesa al 2021, ma senza effetti fiscali

 

L’articolo 1-bis estende la possibilità di effettuare la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto). Per effetto delle modifiche detta rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali. In sostanza, la rivalutazione viene consentita la prima volta nel bilancio o nel rendiconto (dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, con l’applicazione di imposte sostitutive) senza “agevolazioni fiscali” nel solo bilancio relativo all’ulteriore esercizio. In tale ultimo caso non si potrà, pertanto, beneficiare degli effetti fiscali (ad es.: deducibilità dei maggiori ammortamenti).

 

Contributo a fondo perduto fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d’impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 1-ter riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale

 

L’articolo 5-bis reca una norma di interpretazione autentica volta a consentire la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

 

Esonero tariffa speciale del Canone RAI per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico

 

L’articolo 6, commi 5-6, esonera per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento RAI. Il comma 5 esonera, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni (canone di abbonamento RAI) di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge n. 880 del 1938. Il comma 6, riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100% dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto legge in esame.

 

Superbonus del 110%. L’Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rileva nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio

 

L’articolo 6-bis inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020) si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente. A tal fine è inserito il nuovo comma 9-ter all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Confermato per 2021 l’innalzamento del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore

 

L’articolo 6-quinquies reca l’estensione al periodo di imposta 2021 della previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del raddoppio del limite di esenzione dall’IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 euro a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l’intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

 

Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del CFP COVID-19 Decreto Sostegni

 

L’articolo 6-sexies esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall’articolo 1, commi 1-4 del decreto in esame, cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. L’articolo in esame precisa che l’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

 

Detassazione dei canoni non percepiti estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020

 

L’articolo 6-septies, estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019.

 

Proroga dei versamenti del PREU e del relativo canone sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot

 

L’articolo 6-octies, prevede che il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

  • la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
  • la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
  • la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e newslot.

 

Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

 

L’articolo 14-bis, prevede il rifinanziamento, per euro 50 mln per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche. In particolare, l’articolo 14-bis dispone che l’importo di euro 50 mln, che costituisce limite massimo di spesa, è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese devono essere definiti con D.P.C.M., su proposta dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di impedimento dovuto al Covid-19

 

L’articolo 22-bis prevede la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19. In particolare, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, il comma 1 prevede che – a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione – la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impossibilità sopravvenuta per motivi connessi all’infezione da Covid-19:

–       non comporta decadenza;

–       non costituisce inadempimento;

–       non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini per adempiere, dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione. L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid”, consiste:

–       nel ricovero in ospedale;

–       nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

–       nella quarantena con sorveglianza attiva.

 

Credito di imposta per le spese 2020 per attività teatrali e spettacoli dal vivo

 

L’articolo 36-bis introduce un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali. Si stabilisce che al fine di sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, alle imprese che svolgono tali attività e che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto al 2019 è riconosciuto un credito di imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario. Tale credito di imposta spetta per le spese sostenute, nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività sopra richiamate anche se alle stesse si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. Il credito è concesso anche qualora tali imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

 

Accordo di ristrutturazione in caso di eventi economici sopravvenuti all’omologazione che determinino la necessità di modifiche sostanziali. Modificato l’art. 182-bis della legge fallimentare

 

L’articolo 37-ter modifica l’articolo 182-bis della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) in tema di accordi di ristrutturazione tra imprenditore e creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Si prevede, nello specifico che, qualora in seguito all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore le apporta richiedendo al professionista incaricato il rinnovo della relazione. La disposizione nell’aggiungere un ulteriore comma all’articolo 182-bis della legge fallimentare prevede che qualora dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o Pec. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.

 

Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva

 

L’articolo 40-ter, introduce nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. A tal fine viene integralmente sostituito l’articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato prevedendo, a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Con le disposizioni in esame la citata disciplina, con alcune differenze e alcune semplificazioni, viene prorogata fino al 31 dicembre 2022.

 

Disposizioni in materia di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili

 

L’articolo 40-quater, proroga la sospensione (già prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti:

a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

Tale proroga ha effetto solo per:

  • i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
  • i provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

 

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, conv. con mod., dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.». In Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, Supplemento Ordinario n. 21/L.




Pubblicato in Gazzetta il Decreto “Riaperture bis”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Link al testo del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».




Nuovo decreto “Riaperture”. Le misure approvate dal Cdm

Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 17 maggio 2021, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021 il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

  Link al testo del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, n. 183, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.

Di seguito le principali:

  • dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle ore 22.00 alle 5.00, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23.00 alle 5.00. A partire dal 7 giugno 2021, sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00. Dal 21 giugno 2021 sarà completamente abolito;
  • dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
  • dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre;
  • dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli;
  • dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale);
  • dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore;
  • dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico;
  • parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio;
  • tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio;
  • dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso;
  • dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.



Decreto Sostegni, il Governo pone la fiducia alla Camera

 

Nella seduta di lunedì 17 maggio il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19 (A.C. 3099), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia si svolgono martedì a partire dalle ore 15, la chiama per appello nominale a partire dalle ore 16.33. Le dichiarazioni di voto finale nella seduta di mercoledì a partire dalle ore 19.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.

 




Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i verbali aggiornati del collegio sindacale delle non quotate

 

Si tratta di una rielaborazione del documento pubblicato nel 2016 che tiene conto delle nuove norme di comportamento delle non quotate e della normativa emergenziale adottata durante la pandemia. Nuovi verbali aggiornati saranno pubblicati nelle prossime settimane

In vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili pubblica un primo aggiornamento del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”.

Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento pubblicato nell’aprile del 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – applicabili dal 1° gennaio 2021 – e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19.

Vengono resi oggi disponibili alcuni modelli: quello per il verbale relativo alla riunione del collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione all’assemblea ai sensi dell’art. 2429 c.c, quello per il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale – sia in presenza di un’ unica offerta, sia in presenza di più offerte – , quello per il verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina recata dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Dai verbali è possibile estrapolare un utile schema, per la redazione della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c. e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, da adattare ai casi concreti. Occorre evidenziare come, in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale assumono valore meramente indicativo. I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo. Una volta accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 17 maggio 2021)

 

Vedi la versione aggiornata al 21 Luglio 2021

Il documento è scaricabile dall’Area Istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).




Contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni 1. Diffusa la circolare delle Entrate sciogli-dubbi

Non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 (Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”). Gli stessi aiuti non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.

Sono due dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E di oggi, che illustra – a seguito degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal D.L. Sostegni – alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.

 

Cfp 2020 fuori dal calcolo per l’accesso ai nuovi

 

I contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.

Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

 

Contributi a fondo perduto e soglia del regime forfettario

 

I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

 

Casi particolari di calcolo

 

Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche, nel calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente i ricavi rilevanti ai fini Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali. Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall’articolo 18, comma 10, del D.P.R. n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2021)




Contributi per artigiani e commercianti. L’Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021

 

Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con il nulla osta del Ministero del Lavoro giunto ieri, infatti, viene autorizzato lo slittamento quale misura per attenuare gli effetti negativi causati dal prolungarsi dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e favorire la ripresa.

L’Inps rende operativa oggi tale misura con la pubblicazione di un apposito messaggio del 13 maggio 2021 (di seguito riportato), successivamente interverrà la formalizzazione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero attraverso la pubblicazione di un decreto interministeriale MLPS-MEF, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2021, n.178/2020 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 30.12.2020).

Quest’ultima, all’art. 1, commi 20-22-bis, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. (Così, comunicato stampa Inps del 13 maggio 2021)

 

Vedi: l’ art. 47, rubricato: «Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali» del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: «Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».

 

Il testo del Messaggio Inps n. 1911 del 13 maggio 2021

 

Oggetto: Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Differimento del pagamento della rata della emissione 2021 con scadenza originaria 17 maggio 2021

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, l’articolo 1, commi 20-22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

L’articolo 1, comma 21, della legge n. 178/2020, demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’esonero in oggetto all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di definizione.

Con il presente messaggio – a seguito di espresso nullaosta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attesa della pubblicazione del citato decreto interministeriale di cui al sopra indicato comma 21 e vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – si comunica il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021 avente scadenza originaria il 17 maggio 2021.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele




Ripresa dei versamenti contributivi per federazioni e associazioni sportive. Entro il 30 maggio 2021 la prima rata o l’intero importo

Con il messaggio n. 1860 del 10 maggio 2021, l’Inps fornisce indicazioni sulla sospensione dei termini e la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Facendo seguito alla circolare n. 16 del 5 febbraio 2021, il provvedimento ricorda che, ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 36), erano stati sospesi i termini relativi ai versamenti previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria – in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 – per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020.

Con il nuovo Messaggio, l’Istituto comunica la ripresa di tali versamenti (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) che dovranno essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 oppure con rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 (art. 1, comma 37, Legge di Bilancio 2021).

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 




Il Decreto Sostegni 1 con le modifiche introdotte dal Senato

 

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Senato della Repubblica.

Iter – Approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 7 maggio 2021.

Link al testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», comprendente le modificazioni apportate dalla Senato.




D.L. “Sostegni 1”. Gli emendamenti approvati in commissione al Senato della Repubblica

 

Emendamenti e ordine del giorno approvati dalle Commissioni riunite e relativi subemendamenti

(Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19  – A.S. 2144)

Link agli emendamenti e ordine del giorno approvati dalle Commissioni riunite e relativi subemendamenti

 




Commercialisti, via libera a emendamento Covid

Miani: “Ha prevalso la difesa dei diritti, un successo anche dell’impegno dei commercialisti italiani”. Luchetta: “Ora lavoriamo uniti per ok a Ddl malattia”

 

“Un’ottima notizia. Dopo un iter travagliato hanno prevalso il buon senso e la difesa del fondamentale diritto alla salute. Si tratta di un successo del primo firmatario dell’emendamento, Andrea de Bertoldi, e di tutti gli altri firmatari, appartenenti ad uno fronte politico ampio e trasversale. Ma questo è un successo anche dei commercialisti italiani, che sin dal primo momento hanno sostenuto questa iniziativa con forza e determinazione”.

 

E’ il commento del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, all’approvazione da parte delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato dell’emendamento al DL Sostegni che prevede la sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19.

 

 

“Il momentaneo stop all’emendamento, avvenuto nei giorni scorsi per mancanza di copertura, ci era sembrato paradossale perché si negava ai professionisti un diritto riconosciuto ad altri lavoratori e lo si faceva in un frangente drammatico come quello che stiamo vivendo con l’emergenza pandemica”.

“Da questo momento in poi – aggiunge il Vicepresidente del Consiglio nazionale della categoria, Giorgio Luchetta – la nostra battaglia prosegue per l’approvazione in tempi il più rapidi possibile del Disegno di Legge relativo alle garanzie da fornire ai professionisti in caso di malattia grave o infortunio, non solo quando contraggono il Covid. L’approvazione dell’emendamento de Bertoldi è importante anche perché può fare da apripista all’approvazione di un provvedimento di ben più ampia portata, promosso dallo stesso de Bertoldi con la consulta dei parlamentari commercialisti, che gode peraltro anch’esso di un sostegno trasversale e unitario”.

(Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 4 maggio 2021)




In arrivo la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

(Così, comunicato Stampa Mef del 30 aprile 2021)

 




Proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal “decreto Rilancio”

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. (Così, comunicato stampa Mef del 30 aprile 2021)

 

Si ricorda che l’articolo 13-quinquies del decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 al comma 6 aveva già prorogato al 30 aprile 2021, il termine del 30 novembre precedentemente previsto dall’articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. Pertanto, la modifica “annunciata” prevederà che in caso di non corretta applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», ai fini della sospensione del versamento dell’IRAP disposta dall’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), l’importo dell’imposta non versata è dovuta entro 30 settembre 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.




Dal 30 aprile 2021 sarà attivo nuovo portale per le istanze per i contributi ai giovani agricoltori

L’art. 43-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, cd. “Decreto semplificazioni” ha previsto che possono essere concesse, per l’intero territorio nazionale, le seguenti agevolazioni: «(…) mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, (…) di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. (…)».

Dal 30 aprile 2021 sarà attivo il nuovo portale dedicato alla misura.

Le domande convalidate sull’attuale portale “Subentro/Ampliamento” saranno automaticamente importate, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Le domande in stato di “bozza” alla data del 29 aprile 2021 saranno invece cancellate.

Fonte: ISMEA – http://www.ismea.it/




I nuovi colori delle regioni dal 26 aprile 2021

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 23 aprile 2021, ha firmato nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 26 aprile.

La prima Ordinanza rinnova la permanenza in zona rossa della Regione Sardegna.

La seconda dispone il passagio in zona arancione per le Regioni Basilicata, Calabria Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta.

La terza dispone il passagio in zona gialla di tutte le altre Regioni.

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 26 aprile 2021 è la seguente:

  • zona rossa: Sardegna
  • zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta
  • zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto
  • zona bianca: (nessuna regione)

 

Link alle ordinanze del Ministero della salute (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale):

Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 – Area rossa

Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 – Area arancione

Ordinanza ministeriale 23 aprile 2021 – Area gialla

Fonte: Ministero della salute – http://www.salute.gov.it/

 

Vedi anche:

Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19




Attiva la procedura on line per le nuove domande “bonus 2400 euro”

È da oggi on line la procedura che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2400 euro previsto dal D.L. Sostegni, che hanno tempo fino al 31 maggio per presentare domanda.

Come ricordato dalla circolare Inps n.65/2021 pubblicata il 19 aprile, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:

  • lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
  • lavoratori dello spettacolo.

L’accesso è al seguente link:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FIndCovidWeb%2FanagraficaIndCovid.do%3Fmethod%3DpresenzaDomandePrecedenti_IndCovid%26idNav%3DAA_02%26S%3DS&S=S

(Così, comunicato stampa Inps del 22 aprile 2021)