Decreto Sostegni-ter. Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge n. 4/2022

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi)dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco)dal Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) dal Ministro del turismo (Garavaglia) dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani)dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini) dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Patuanelli) dal Ministro dell’istruzione (Bianchi) dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao) dal Ministro della salute (Speranza)dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) e dal Ministro della cultura (Franceschini), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico – (Atto Senato n. 2505).

 

La ratio delle misure urgenti del Decreto Sostegni-ter

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505).

 

La relazione tecnica delle misure urgenti del Decreto Sostegni-tre

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505).

 

Il testo delle nuove misure urgenti del Decreto Sostegni-ter

Link al testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» – (Atto Senato n. 2505).




In Gazzetta il Decreto Sostegni-ter. In vigore la nuova stretta anti-frodi bonus edilizi, compreso il Superbonus

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».

Nel decreto la nuova stretta anti-frodi nei  bonus edilizi, compreso il Superbonus. Il provvedimento urgente,  infatti, all’articolo 28, prevede che il credito  sia cedibile una sola volta. Per i crediti già oggetto di cessione alla data del 7 febbraio 2022 si potrà procedere esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti. Le cessione concluse in violazione delle nuove norme saranno considerate nulle.

Come spiega la relazione illustrativa la disposizione di inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto “Decreto anti-frodi ”), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancio“), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.

Pertanto, la norma consente esclusivamente:

1) in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a), del “Decreto Rilancio“), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

2) in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b), del “Decreto Rilancio“, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.
La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

Art. 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
2) alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione».

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

 

Link al testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022




Canone TV 2021 utenze speciali. Istituito il codice tributo per il recupero tramite compensazione

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dal D.L. sostegni a favore delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, esonerate dal versamento del canone tv per l’anno 2021.

I contribuenti interessati che hanno effettuato il versamento del canone speciale entro e non oltre il 22 marzo 2021 potranno recuperare tale somma in compensazione, tramite il modello F24, utilizzando il nuovo codice tributo “6958” istituito con la risoluzione n. 6/E di oggi (di seguito riportata).

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito di imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale.

Il codice tributo va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, invece, deve essere sempre indicato il valore “2021”. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2022)

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 25 gennaio 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – CANONE SPECIALE RAI – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

L’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che «Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.».

Il successivo comma 6 del citato articolo 6 prevede, tra l’altro, il riconoscimento di “[…] un credito d’imposta pari al 100 per cento dell’eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto […]”.

Tanto premesso, per consentire ai beneficiari – ovvero a coloro che hanno effettuato il versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021 – l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

“6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI – art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.

Al fine di controllare che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti dell’importo spettante, il credito stesso è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati trasmessi dalla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A.; pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC dell’ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.

 




Sostegni e bollette. Il Cdm approva il nuovo decreto (il Sostegni Ter)

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 21 gennaio 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri dell’economia e delle finanze Daniele Franco, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, del turismo Massimo Garavaglia, della transizione ecologica Roberto Cingolani, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, dell’istruzione Patrizio Bianchi, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao, della salute Roberto Speranza e del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

 

Settori in difficoltà

 

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato.

Tra essi i seguenti settori:

  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
  • attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
  • commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
  • turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
  • discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
  • spettacolo, cinema e audiovisivo;
  • sport.

In particolare, si segnala:

  • l’istituzione al Mise un di “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022 (Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019);
  • l’estensione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite, istituito con il decreto Sostegni, con uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, 40 milioni per i settori del wedding, intrattenimento e e aumentato di 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo;
  • l’estensione del credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni;
  • l’istituzione, di due fondi denominati, rispettivamente, “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola”, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022 e destinato ad indennizzare gli operatori della filiera danneggiati.

 

Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

 

5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022

Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.

 

Azzeramento oneri di sistema

 

La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

Contributo d’imposta per energivori

 

La norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia.

A quelle che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

 

Extraprofitti rinnovabili

 

La norma vincola gli operatori che stanno producendo energia senza sopportare gli effetti dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia versino una differenza calcolata tenendo conto di prezzi equi ante-crisi.

Data la logica emergenziale a cui è ispirato, l’intervento ha una durata limitata. A partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici.




Aiuti di Stato: in Gazzetta il decreto Mef per la verifica

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

Il decreto, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

I destinatari dei contributi ai fini della predetta verifica, dovranno presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano, inter alia, che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno individuati i termini, le modalità e contenuto dell’autodichiarazione, comprese le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022

Link al testo della relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69»




Monitoraggio e controllo degli aiuti Covid. In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante: modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il decreto, adottato in attuazione del comma 16 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. “decreto Sostegni”), definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2021, recante: «Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», coordinato dalla relazione illustrativa




Lavoratori autonomi occasionali: istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, cd. Decreto-legge “Fisco e Lavoro ”.

In attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.

In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l’invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

La disposizione citata analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che «in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova

Fonte: Portale www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’11 gennaio 2022, prot. n. 29, con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215




Esonero contributivo turismo, cultura e commercio: esiti, richieste di riesame e istruzioni UNIEMENS

L’Inps, con la circolare 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime istruzioni ai fini dell’applicazione della decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Con la circolare n. 169 del 11 novembre 2021, ha poi fornito indicazioni sulla presentazione delle domande e sull’ampliamento della misura per nuovi codici Ateco.

Con il messaggio 10 gennaio 2022, n. 96 (di seguito riportato), l’Inps comunica che le domande online pervenute tra l’11 novembre e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione) sono state elaborate.

Nel messaggio, si forniscono le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero. Al riguardo, precisato che l’esito delle domande e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata e laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto previdenziale non sia corrispondente a quanto spettante, i datori di lavoro potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio, una richiesta online di riesame, volta a una nuova valutazione dell’ammontare dell’esonero.

Il messaggio contiene inoltre le istruzioni contabili e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione “PosContributiva” del flusso UNIEMENS .

 

Testo completo del messaggio Inps n. 96 del 10 gennaio 2022

Oggetto: Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Elaborazione delle richieste di esonero e richieste di riesame. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

 

1. Premessa

 

L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero può trovare applicazione nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Con la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Con la successiva circolare n. 169 dell’11 novembre 2021 l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 final dell’8 novembre 2021, ha ampliato l’elencazione dei codici Ateco di cui all’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021 e quindi la platea dei datori di lavoro per i quali può trovare applicazione l’agevolazione introdotta dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 e ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto.

Con il presente messaggio si comunica che le istanze telematiche pervenute all’Istituto tra l’11 novembre 2021 (data di rilascio del modulo di domanda on line) e il 16 dicembre 2021 (termine ultimo di presentazione delle istanze, come individuato nel messaggio n. 4438/2021) sono state elaborate e si forniscono le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.

Al riguardo, si precisa che l’esito delle istanze e l’importo riconosciuto a titolo di esonero sono visionabili in calce ad ogni singola domanda inviata.

 

2. Importo autorizzato e possibilità di proporre istanza di riesame

 

Con specifico riferimento all’importo autorizzato, si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 169/2021, che l’Istituto, al fine di controllare la spettanza dell’esonero contributivo richiesto, mediante i propri sistemi informativi centrali, ha svolto le seguenti attività:

  • ha verificato che, per la matricola indicata nel modulo di istanza on line, il relativo codice Ateco, riferito all’inquadramento previdenziale di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rientri tra quelli oggetto di esonero, autorizzando la fruizione della misura esclusivamente alle matricole con un codice Ateco compreso nella specifica previsione;
  • ha verificato la sussistenza della copertura finanziaria, pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021, per l’ammontare degli esoneri richiesti;
  • ha verificato la coerenza dell’importo dichiarato in domanda con l’esonero spettante in base alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

In forza dei suesposti controlli, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 (1) (istanza “accolta”).

Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, è stato autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto (istanza “accolta parziale”).

Al riguardo, si precisa che, laddove si dovesse ritenere che l’importo nella misura autorizzata dall’Istituto non sia corrispondente a quanto effettivamente spettante, i datori di lavoro interessati potranno proporre, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio, una richiesta telematica di riesame, volta a una nuova valutazione – da parte della Struttura territoriale competente – dell’ammontare dell’esonero.

La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “SOST.BIS_ES”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

A tale fine, il modulo “SOST.BIS_ES” in trattazione è stato implementato affinché il soggetto interessato possa, accedendo all’interno della propria istanza parzialmente accolta, inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.

Per le istanze per le quali sarà presentata richiesta di riesame da parte dei datori di lavoro interessati, le Strutture territoriali potranno, conseguentemente, ricalcolare gli importi spettanti ed eventualmente rideterminare l’ammontare dell’esonero nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

Potranno avvalersi della funzionalità di riesame anche i datori di lavoro che abbiano subito dei processi di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione) e che abbiano presentato un’unica domanda di esonero relativa alla matricola incorporata o a quella incorporante, con conseguente riconoscimento di un importo inferiore rispetto a quello richiesto. A tale fine, i suddetti soggetti dovranno allegare nel modulo di istanza on line documentazione probante l’avvenuto processo di fusione nonché documentazione probante le ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 dalla diversa matricola interessata dal processo di fusione.

La documentazione allegata nel modulo di richiesta sarà esaminata dalla Struttura territoriale INPS competente. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo, la Struttura territoriale competente provvederà a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante. L’esito del riesame sarà visionabile in calce al modulo di domanda.

Si sottolinea, infine, che le Strutture territoriali potranno verificare l’esistenza di domande da riesaminare accedendo al “Portale delle Agevolazioni”, modulo “SOST.BIS_ES” e usando il filtro di ricerca “da riesaminare”.

L’importo autorizzato potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile, nelle denunce contributive come di seguito indicato.

Al riguardo, si precisa che l’effettivo ammontare dell’esonero fruibile, da riparametrare e applicare su base mensile, non potrà superare la contribuzione datoriale relativa ai mesi di astratta spettanza, ossia ricadenti, come previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021 (e quindi entro il mese di competenza novembre 2021).

Si evidenzia, infine, che l’esonero in oggetto è riconosciuto ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

 

3. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale di nuova istituzione “L553” avente il significato di ““Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” e, nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.

Si fa presente che il codice sopra riportato potrà essere esposto nelle denunce relative ai periodi di competenza decorrenti da dicembre 2021 a maggio 2022.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di maggio, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano iniziato a fruire dell’esonero accolto parzialmente e che intendano avvalersi del maggiore importo riconosciuto a seguito dell’accoglimento dell’istanza di riesame.

 

4. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPA del flusso Uniemens

 

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’esonero, a partire dal flusso Uniemens-ListaPosPA di dicembre 2021 e fino a quello del mese di maggio 2022, dovranno dichiarare, nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;

– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;

– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “25”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;

– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.

In caso di riesame, ove lo stesso dovesse comportare un diverso ammontare dell’esonero già denunciato, dovrà essere trasmesso l’elemento <V1_PeriodoPrecedente>, Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese inteso come <GiornoInizio> e <GiornoFine>, nel quale era stato dichiarato il precedente importo dello sgravio, da compilare con tutti gli elementi suddetti, ripetendone i valori identificativi, ad eccezione del campo <Importo> dove andrà invece dichiarato il nuovo valore dell’esonero riconosciuto.

Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione degli stessi, con i dati illustrati al primo capoverso del presente paragrafo.

 

5. Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 43 del decreto-legge n. 73/2021 si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

GAW37191 – per rilevare lo sgravio di oneri contributivi, nella misura del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 a favore dei datori di lavoro privati del settore del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo – art. 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Al nuovo conto, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, andrà contabilizzata la somma conguagliata dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 3. In particolare, verranno contabilizzate le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM “VIRTUALE”, al codice “L553”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Lo stesso conto verrà utilizzato altresì per la rilevazione contabile dell’esonero a favore dei datori di lavoro iscritti alle Gestioni pensionistiche ex INPDAP che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti (omissis).

 


[1] Con riferimento alle specifiche modalità di calcolo dell’ammontare dell’esonero spettante in base ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo 1° gennaio 2021- 31 marzo 2021, si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 169/2021.

 

Per saperne di più (Link esterni al sito www.inps.it)

Link al testo della circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140, con le prime istruzioni sulla decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Link al testo della circolare INPS 11 novembre 2021, n. 169, con le indicazioni in merito alla presentazione delle domande per richiedere l’esonero contributivo, prevedendo che queste potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare stessa.




Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie. Le istruzioni per usufruire del bonus

Pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Con la circolare n. 1/E, firmata (il 7 gennaio 2022) dal direttore dell’Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus, introdotto dal D.L. Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all’emergenza sanitaria. Il tax credit, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022 comunicando l’importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell’Agenzia, come stabilito con il provvedimento del 29 ottobre 2021.

 

Chi può richiedere il tax credit

 

Il credito d’imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l’agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell’importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

 

Come calcolare il canone da comunicare

 

La circolare dell’Agenzia chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:

  • in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato;
  • in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l’importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;
  • in caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.

 

Ammontare del credito d’imposta e utilizzo

 

Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal D.L. Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

 

Cos’è il canone unico patrimoniale

 

Il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 gennaio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 gennaio 2022, con oggetto: Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 – Art. 67-bis del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021, recante: «Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni», pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni: in Gazzetta il nuovo decreto-legge

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore».

Link al testo del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022




Da marzo 2022 assegno unico per le famiglie

A decorrere da marzo 2022, con l’Assegno unico, le famiglie potranno percepire un contributo mensile per ogni figlio a carico, entro i limiti e con le modalità previste dalla scheda consultabile sul sito www.inps.it.  

Inps ha già reso disponibile sul proprio sito, a poche ore dall’uscita sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, la domanda on line.

Per coloro che faranno domanda entro giugno 2022, Inps riconoscerà tutti gli arretrati da marzo, mese in cui gli utenti non avranno più diritto ai benefici assorbiti con l’Assegno unico.

L’Assegno unico è un beneficio che riguarda oltre 7 milioni di famiglie per circa 11 milioni di minori e, ad oggi, sono state presentate 266.309 domande che riguardano 427.010 figli.

Inps, con il suo sito e le sedi su tutto il territorio nazionale, in stretta collaborazione con i Patronati, garantirà ogni supporto operativo nella compilazione della domanda da parte degli utenti.

Sono in corso, inoltre, una serie di iniziative volte a diffondere l’informazione, insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’Agenzia delle Entrate.

Per dare risalto al fatto che da marzo la busta paga dei lavoratori dipendenti cambierà e che parallelamente partiranno i pagamenti dell’Assegno unico sui conti correnti, Inps si è attivato inviando:

  • un’informativa alle aziende, tramite cassetto previdenziale per informare i loro dipendenti;
  • un’informativa agli utenti (dipendenti e autonomi), inserita sul sito Inps e su quello dell’Agenzia delle Entrate;
  • un’informativa alle amministrazioni pubbliche inviata da Inps con PEC anche a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, a tutte le amministrazioni centrali e locali per informare i loro dipendenti.

“L’avvio dell’assegno unico – ha dichiarato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico – oltre a rappresentare una fondamentale innovazione a favore delle famiglie e della natalità, si realizza con successo grazie al piano di trasformazione digitale adottato dall’Istituto in questi anni e grazie alla piena collaborazione con tutti gli attori professionali e istituzionali. Un lavoro di squadra a beneficio dei cittadini e al servizio delle riforme per la crescita”.

(Così, comunicato stampa Inps del 7 gennaio 2022)

 

Per saperne di più:

 

Il D.Lgs. n. 230/2021 che istituisce l’assegno unico ed universale

Link al testo del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46». In Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021

 

Faq

Per maggiori informazioni è possibile consultare le Faq sull’Assegno unico.

 

Le informative

Pubblicate le informative ai sostituti d’imposta e ai dipendenti e agli autonomi  per ottenere dall’Inps l’assegno unico e universale (AUU)




Lavoratori over 50. Il Cdm approva le disposizione per il Super Green Pass obbligatorio

COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole (decreto-legge)

 

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 5 gennaio 2022, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.

 

Obbligo vaccinale

 

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

 

Green Pass Base

 

È esteso l’obbligo di Green Pass cosiddetto ordinario a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

 

Smart working

 

Il Consiglio dei Ministri è stato informato dal Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta che è stata adottata d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando una circolare rivolta alle pubbliche amministrazioni e alle imprese private per raccomandare il massimo utilizzo, nelle prossime settimane, della flessibilità prevista dagli accordi contrattuali in tema di lavoro agile.

 

Scuola

 

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

 

Scuola dell’infanzia

 

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

 

Scuola primaria (Scuola elementare)

 

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

 

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc)

 

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.




Obbligo del Super green pass. Diramata la nuova circolare del Viminale

Con la circolare del 4 gennaio 2022, prot. n. 15350/117/2/1 del Ministero dell’interno ha illustrato le disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono il campo di applicazione della certificazione verde “rafforzata”.

In particolare, spiega il documento del Viminale, a decorrere dal prossimo 10 gennaio e sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) il possesso del green pass “rafforzato” diviene obbligatorio per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • alberghi e altre strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Inoltre, il possesso della certificazione verde “rafforzata”, sempre a decorrere dal 10 gennaio prossimo, sarà necessario per accedere o utilizzare i seguenti servizi o attività:

  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Le disposizioni che hanno assoggettato lo svolgimento delle attività al possesso del green-pass “rafforzato” in luogo del certificato verde base, non trovano applicazione nei riguardi dei minori di età inferiore ai dodici anni e dei soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Link al testo della circolare Ministero dell’interno 4 gennaio 2022 – Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.»

(Link al sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-01/circolare_gabinetto_del_ministro_04.01.2022.pdf

Fonte: Ministero dell’Interno – sito: www.interno.gov.it




Pubblicato il decreto Interministeriale per il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it il decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

Il provvedimento reca le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con riferimento in particolare:

a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, della pertinente misura del PNRR, il decreto disciplina, altresì, le modalità di riduzione o revoca degli incentivi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche, attraverso lo scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Link al testo del decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».




Il Viminale diffonde la circolare per i controlli anti contagio alla luce del decreto-legge n. 221/2021

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305, del decreto-legge di pari data n. 221 che proroga fino al prossimo 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi dell’epidemia da Covid19, è stata emanata una circolare a tutti i prefetti.

Con riferimento agli ambiti di interesse maggiormente pregnanti ai fini delle attività di controllo, la circolare segnala disposizioni in materia di:

a) durata e impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (artt. 3, 5 e 8);

b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4);

c) eventi, feste e discoteche (art. 6).

L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico.

Si conferma, inoltre, la disposizione, già contenuta nella circolare del 2 dicembre scorso, riguardante l’invio della relazione settimanale circa gli esiti dell’attività di controllo e le conseguenti sanzioni applicabili ai casi di violazione delle disposizioni del D.L. n. 221 in base alla normativa vigente e, in particolare, all’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Link al testo della circolare 29 dicembre 2021 – Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»

(Link al sito: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-12/circolare_decreto_legge_n._221_del_2021_acc.pdf)

Fonte: Ministero dell’Interno – sito: www.interno.gov.it




Nuove misure anti-Covid. Super Green Pass per bus, treni e metro

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, di mercoledì 29 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

 

Green Pass rafforzato

 

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

 

Quarantene

 

Il decreto-legge approvato prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

 

Capienze

 

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.




Discoteche, sale da ballo e altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine. Il contributo spetta per intero. Per le attività Ateco 2007 “93.29.10” se richiesto si può aggiungere 8.661 euro

Con provvedimento del 29 dicembre 2021, prot. n. 379919, l’Agenzia delle entrate ha reso noto che:

 

Si ricorda che il contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale, spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, è individuata dal codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili” e alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19 previste agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; il contributo previsto dall’articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto interministeriale spetta se l’attività prevalente svolta alla data del 26 maggio 2021 e comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, è una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del predetto decreto interministeriale, rimaste chiuse – per effetto delle suddette disposizioni di contenimento dell’epidemia – tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021 per un periodo complessivo di almeno cento giorni.

I contributi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto ministeriale non sono alternativi. Pertanto i soggetti che esercitano attività prevalente riferibile al codice Ateco 2007 “93.29.10”, se in possesso dei requisiti previsti in entrambe le lettere del citato comma potevano richiederli entrambi.

 

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2021, prot. n. 379919, recante: «Determinazione dei contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 29.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336230: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all’articolo 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126», pubblicato il 29.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il decreto Mise attuativo per il sostegno delle attività chiuse durante l’emergenza Covid

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 settembre 2021: «Modalità attuative connesse all’utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse»

 




Approvate nuove misure di contenimento dell’epidemia

Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, giovedì 23 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

 

Green Pass

 

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.  Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

 

Mascherine

 

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

 

Ristoranti e locali al chiuso

 

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

 

Eventi, feste, discoteche

 

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

 

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

 

Estensione del Green Pass

 

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

Estensione del Green Pass rafforzato

 

Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato a:

  • al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
  • musei e mostre;
  • al chiuso per i centri benessere;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Link al testo del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 24 dicembre 2021

 




D.L. n. 153/2021 (Decreto Recovery): votazioni sulla questione di fiducia in Aula

E’ in corso nell’Aula del Senato la votazione nominale con appello sulla questione di fiducia, posta dal Governo sull’approvazione, nel testo trasmesso dalla Camera, del ddl n. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 152/2021 sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, incardinato questa mattina in Aula (A.S. 2483).

 

Dal 1° gennaio 2023 in vigore la sanzione per chi non accetta pagamenti con la carta o bancomat

 

Tra le novità intervenute nel corso delle conversione in legge si segnala inserimento dell’articolo 19-ter al fine di disciplinare e istituire, con norma primaria, sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito o di credito precisando che la sanzione è applicabile in caso di rifiuto del pagamento di qualsiasi importo. L’importo della sanzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è fissato in 30 euro, aumentato del 4 per cento del valore della transazione. Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative

In particolare, il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 (introdotto dalla lettera b) del comma 1) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede espressamente con normativa primaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica:

  • una sanzione di importa pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione;
  • le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981), con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.

Viene esclusa la possibilità, prevista in generale dalla legge n. 689/81 come alternativa alla contestazione della sanzione, di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa). Tale istituto consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

La disposizione individua nel Prefetto competente per territorio l’autorità che riceve il rapporto redatto dal funzionario o dall’agente che ha accertato la violazione (articolo 17 della legge n. 689 del 1981, recante «Modifiche al sistema penale»).

La norma in esame prevede quindi l’applicabilità della disciplina sugli atti di accertamento di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981. Tale norma stabilisce che gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, possano assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Inoltre, sempre il comma aggiuntivo 4-bis prevede (mediante il richiamo all’articolo 13, comma 4 della medesima legge n. 689 del 1981) che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano provvedere all’accertamento della violazione.

 

Il testo dell’art. 19-ter del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

 

Art. 19-ter. – (Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981”.




Agevolazioni contributive per le assunzioni di donne: stabiliti i settori e professioni agevolati nel 2022

In attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero) con il decreto 17 dicembre 2021 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individuati, per il 2022, i settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2020.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B in allegato al decreto. I settori e professioni così individuati rilevano – limitatamente al settore privato – ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’anno 2022.

Il decreto interviene sullo sgravio contributivo per l’assunzione di “donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”.

Tali settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono, come previsto nel decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 16 aprile 2013, e ribadito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 34/2013,“annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta o in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto”

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 dicembre 2021, recante: Individuazione, per il 2022, dei settori e professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2020

Per gli incentivi per chi assume donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, vedi da ultimo la circolare Inps n. 32 del 22 febbraio 2021




Decreto-Legge “Fisco e Lavoro” convertito in Legge: ulteriori misure a tutela del lavoro

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

In sede di conversione, in tema di tutela del lavoro, sono state apportate le seguenti principali modifiche:

 

Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale (art. 11-bis)

 

I termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Inoltre, le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non accolte, sono considerate validamente presentate.

 

Fondo Nuove Competenze (art. 11-ter)

 

Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 324, L. 30 dicembre 2020, n. 178) possono essere altresì destinate in favore dell’ANPAL per essere utilizzate per le finalità indicate dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 77/ 2020). Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che – per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica – per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa oppure per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

 

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13)

 

La Legge di conversione, modificando l’art. 14 del T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), introduce la previsione secondo cui, con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, per svolgere il monitoraggio e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività di tali lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, secondo le modalità operative previste dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 per il lavoro intermittente.

In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Peraltro, in caso di provvedimento di sospensione per violazioni sulla sicurezza o per lavoro irregolare, per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In tali ipotesi, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Fonte: MinLavoro – https://www.lavoro.gov.it/

 

Si ricorda che con circolare n. 4 del 9 dicembre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal nuovo articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, così come sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, c.d. Decreto-Legge “Fisco e Lavoro”. nel testo ante conversione in legge

 

 

 

 

 




Il contributo a fondo perduto per le start-up spetta al 100%

Il contributo alle start-up riconosciuto per l’intero ammontare. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2021, prot. n. 365798/2021.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente o, per chi lo ha scelto, potrà essere utilizzato in compensazione come credito d’imposta. In quest’ultimo caso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, è  stato istituito con la risoluzione n. 75 del 20 dicembre 2021 il seguente codice tributo:

– “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.

L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Si ricorda che al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019. Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41/2021, gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Il contributo spetta in assenza del requisito previsto per il contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 41/2021, in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, e purché sussistano gli altri requisiti previsti dal citato articolo 1. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021 ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell’economia e finanze del 10 settembre 2021, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1-ter.

 

Per saperne di più:

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2021, prot. n. 365798/2021, recante: «Determinazione della percentuale del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 20.12.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69», pubblicato il 9.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Cpf start-up. I criteri e le modalità di attuazione

 

Link al testo del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 settembre 2021, recante: «Contributo a fondo perduto per le start-up», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre




Contributi a fondo perduto destinati ad Asd/Ssd. In corso le procedure di erogazione della seconda tranche

 

Sono in corso le procedure di erogazione della seconda parte della seconda tranche dei contributi automatici a fondo perduto per l’anno 2021, destinati alle ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati dal Dipartimento per lo sport.

Le ASD/SSD ammesse al contributo “canoni di locazione” riceveranno un importo pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l’anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a euro 2.500,00 e una soglia massima pari a euro 30.000,00.

Le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a euro 2.500,00.

Nel corso della prossima settimana gli accrediti di pagamento saranno disponibili.

 

Elenco delle ASD/SSD interessate – Importi della seconda parte della seconda tranche di contributo
(Link sito: https://www.sport.governo.it/media/3134/elenco-beneficiari-contributo-automatico-2021-seconda-tranche-seconda-parte.pdf)

ATTENZIONE: è disponibile l’elenco delle ASD/SSD beneficiarie che hanno inserito nella domanda un IBAN errato. In questo caso, le ASD/SSD riportate nell’elenco sono invitate a comunicare l’IBAN corretto inviando una mail a invioiban@sportgov.it secondo le indicazioni riportate qui di seguito:

  1. Scrivere nell’oggetto della mail la dicitura “CORREZIONE IBAN TRANCHE FINALE”;
  2. Indicare nel corpo della mail il codice fiscale della ASD/SSD e il codice IBAN corretto del conto corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD.

Fonte: Dipartimento per lo sport – Presidenza del Consiglio dei ministri




Dal 1° gennaio 2022 sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con carte di debito e credito (rifiuta l’utilizzo del Pos)

 

 

 

 

ALLEGATO 2

D.L. 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (A.C. 3354 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE 

Questo è il contenuto di un emendamento che, se confermato, coinvolgerà gli imprenditori dal 1° gennaio 2022

 

Vedi : Dal 1° gennaio 2023 in vigore la sanzione per chi non accetta pagamenti con la carta o bancomat

 

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento che introducono dal 1° gennaio 2022 una sanzione per chi rifiuta l’utilizzo del Pos.

Questo è il testo dell’emendamento che, se confermato dall’assemblea, interesserà gli imprenditori già dal 1° gennaio 2022:

Art. 19-bis.
(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)

All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «carte di debito e carte di credito» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981».

*19.03. (Nuova formulazione) Frassini, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster
*19.010. (Nuova formulazione) Fassina.




Esonero contributivo turismo, cultura e commercio: scadenza domanda prorogata a giovedì 16 dicembre 2021

Con il messaggio 13 dicembre 2021, n. 4438 l’Inps (di seguito riportato) ha comunicato che la scadenza per presentare le domande di esonero in scadenza l’11 dicembre, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza Covid-19, è stata differita a giovedì 16 dicembre 2021.

 

Il testo del messaggio Inps 13 dicembre 2021, n. 4438 

 

OGGETTO: Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Differimento al 16 dicembre 2021 del Termine di presentazione delle domande di esonero

L’articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, come modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, a decorrere dal 26 maggio 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, l‘esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

L’Istituto, con la circolare n. 140/2021, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo e, con la successiva circolare n. 169/2021, ha fornito indicazioni riguardanti la presentazione delle istanze telematiche volte al riconoscimento della misura di esonero contributivo in oggetto, prevedendo che le stesse potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare.

In ragione del termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11 dicembre 2021 (sabato), si comunica che lo stesso, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021.

Con riferimento al termine del 31 dicembre 2021 previsto dall’articolo 43 del decreto legge n. 73/2021 per la fruizione della misura, si precisa, come già previsto nel messaggio n. 4420/2021, che lo stesso non va inteso come un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero in argomento, bensì come il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (dal 26 maggio 2021 alla competenza del mese di novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta nel predetto periodo.

Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute all’Istituto, saranno emanate le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

Per saperne di più
(Link esterni al sito www.inps.it)

Link al testo della circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140, con le prime istruzioni sulla decontribuzione per i settori turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo.

Link al testo della circolare INPS 11 novembre 2021, n. 169, con le indicazioni in merito alla presentazione delle domande per richiedere l’esonero contributivo, prevedendo che queste potessero essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare stessa.




Decreto-legge “Fisco e Lavoro”. Il Governo pone la fiducia

 

La Camera è convocata alle ore 16,20. Nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (A.C. 3395) nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Link al testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica – (A.C. 3395 Governo, approvato dal Senato)

 




Contributi a fondo perduto da Covid-19 erogati dall’Agenzia delle entrate. Nessuna verifica inadempimenti ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’11 dicembre 2021 il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, recante: «Misure urgenti finanziarie e fiscali».
In vigore dall’11 dicembre 2021, il decreto all’articolo 3, con una norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede in un unico comma, che: «1. Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.».

 

La verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)

 

Si ricorda che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Normativa e prassi

 

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018, con oggetto: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 69 del RD 18/11/1923, n. 2440

Link al testo del Messaggio INPS del 12 marzo 2018, n. 1085: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Effetti della verifica sui pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto – Articolo 1, commi da 986 a 989 della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011: RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Pagamenti di somme in base a sentenza – Pagamenti di incentivi e finanziamenti alle imprese – Trattamento di eventuali irregolarità riscontrate in ordine all’effettuazione della verifica prescritta dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73 – D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 – Artt. 48-bis e 72-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 dell’8 ottobre 2009: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del DPR 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Ulteriori chiarimenti»

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Art. 48-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – D.M. 18/01/2008, n. 40 – Chiarimenti»




Ristori per gli enti del terzo settore: ulteriormente prorogato al 14 dicembre 2021 (ore 18:00) il termine di presentazione delle istanze

 

 

La Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, comunica che, essendo pervenute in data odierna numerose richieste di assistenza tecnica relative alla procedura di caricamento delle istanze sulla piattaforma elettronica denominata “Ristori Enti Terzo Settore”, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente il termine ultimo di presentazione delle istanze alle 18:00 di martedì 14 dicembre 2021.

 

Si ricorda che in attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 con il quale erano stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi 210 milioni di euro, destinate alle categorie di Enti del Terzo Settore individuate proprio dall’articolo 13-quaterdecies del D.L. n. 176/2020.

In attuazione del sopracitato Decreto interministeriale, con Decreto direttoriale n. 614 è stato adottato l’Avviso 2/2021 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo.

 

Modulistica:

ALLEGATO 1 – Codici Ateco
ALLEGATO 2 – Manuale utente

Nella pagina dedicata del “Portale Web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” (https://www.lavoro.gov.it) dedicata al Fondo Straordinario Ristori, è possibile reperire maggiori informazioni e consultare la modulistica.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Portale: www.lavoro.gov.it




Soggetti in regime speciale OSS UE: obblighi ordinari per plafond esportatori e rimborsi trimestrali

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, fornisce i primi chiarimenti sull’incidenza delle operazioni dei soggetti identificati nel regime IVA OSS sulla determinazione dei requisiti per richiedere il rimborso/compensazione IVA trimestrale e per l’acquisizione dello status di esportatore abituale. Nel dettaglio, in risposta ad un quesito circa la possibilità di far confluire le operazioni attive effettuate a norma dell’articolo 41, comma 1, lettera b) del D.L. n. 331/1993 poste in essere dai soggetti che aderiscono al regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche, cd. regime IVA OSS, di cui all’articolo 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, nei calcoli per la determinazione del plafond per gli acquisti senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali e per l’accesso alla possibilità di ottenere i cd. rimborsi trimestrali, l’Agenzia dopo aver riepilogato succintamente il contesto normativo di riferimento, conferma che non vi sono elementi sostanziali che inducano ad escludere le vendite a distanza di cui all’articolo 41, comma 1, lettere b) del D.L. n. 331/1993 dal calcolo del plafond. Allo stesso modo, evidenziano i tecnici di via del Giorgione, non vi sono ostacoli all’inserimento di dette operazione nel calcolo dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali di cui all’articolo 38-bis, comma 2, del medesimo decreto IVA.

Inoltre, nel documento di prassi, riguardo le modalità di documentazione delle operazioni in esame, evidenziato che la dispensa dagli adempimenti per i soggetti che si avvalgono del regime speciale “sembra” riguardare esclusivamente le dinamiche dichiarative e documentali del regime stesso e non può valere anche nel contesto dell’adozione, seppur concomitante, di strumenti definiti in ambito nazionale e connaturati da esigenze di controllo diverse. Deve, pertanto, rilevarsi come, in assenza di interventi normativi di segno opposto, aggiungono le Entrate, i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’IVA mediante il regime OSS UE, per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 633/1972 e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38-bis dello stesso decreto, debbano (in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale) devono continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.

In particolare, devono:

  • registrare le operazioni nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972
  • fatturare le stesse a norma dell’articolo 46 del D.P.R. n. 331/1993,
  • presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond
  • eventualmente presentare il modello TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.



Il Decreto Legge “Fisco e Lavoro” (D.L. 21/10/2021, n. 146). Il Senato approva

 

Il Senato, nella seduta di giovedì 2 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del DdL n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il testo passa alla Camera.

 

Il maxiemendamento 1.9000 interamente sostitutivo del testo del decreto-legge,  recepisce gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e, dopo il vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza, ha posto la questione di fiducia sulla sua approvazione. La Commissione bilancio ha condizionato il parere di nulla osta ad una serie di modifiche, che il Governo ha recepito correggendo il testo dell’emendamento (v. allegato A del resoconto stenografico).

Hanno dichiarato la fiducia i sen. Steger (Aut), Laura Garavini (IV-PSI), D’Alfonso (PD), Laforgia (Misto-LeU), Roberta Toffanin (FIBP), Bagnai (L-SP), Marco Pellegrini (M5S).

Il sen. De Bertoldi (FdI), nel negare la fiducia, ha criticato la limitazione dell’uso del contante, il passo indietro sul patent box, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, gli stanziamenti insufficienti per ridurre il carico fiscale, per contenere il caro bollette, per promuovere politiche attive del lavoro; riconoscendo di aver ottenuto qualche risposta rispetto in tema di dirigenti scolastici e casse previdenziali, ha ricordato infine al Governo di aver assunto l’impegno a spostare alla fine del 2022 il pagamento delle cartelle esattoriali.

 

Nel testo approvato, si segnala l’inserimento dell’articolo 3-bis (di seguito riportato) volto a limitate il diritto alla difesa del contribuente.

Il nuovo articolo, infatti, circoscrive i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

In particolare, il secondo periodo del nuovo comma 5 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dispone che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

  • per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  • per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48-bis del medesimo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

 

Articolo 3-bis
(Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«5. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

 

Link al testo dell’emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.