In Gazzetta il Decreto blocca cartelle e “prescrizione”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 il decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129. Il provvedimento urgente differisce al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.

Il decreto non modifica i termini di scadenza della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”). Resta pertanto confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119 del 2018).

 

Di seguito i nuovi termini definiti nel D.L. n. 129/2020.

 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dall’8 marzo 2020 (1).

I pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (1) al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.


(1) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.


 

Rateizzazioni

 

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal D.L. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

 

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

 

Sospensione dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

 

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

 

Link al testo integrale del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

Link alle Faq Decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Agosto” e D.L. n. 129/2020




Acconti Irap 2020 e ambito di applicazione dell’utilizzo agevolato del metodo “previsionale”: ultime istruzioni

 

Con circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di versamenti IRAP, alla luce delle previsioni normative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno temporaneamente previsto, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, l’esonero dal versamento:

  • del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 (l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020).

In particolare, in merito al calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020), chiarito che in entrambe le ipotesi (storico o previsionale) il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto.

Analogamente, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, in entrambe le ipotesi (storico o previsionale), il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Infine, l’Agenzia detta un ulteriore chiarimento sulla portata dell’ambito applicativo dell’articolo 20 del Decreto “Liquidità”, che consente un utilizzo agevolato del metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”, nella determinazione degli acconti IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP relativi al periodo d’imposta 2020. Nel documento di prassi, confermato che l’agevolazione – in ragione della quale non è prevista l’irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l’80 per cento – riguarda anche gli acconti relativi alle addizionali delle citate imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di contro esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 19 ottobre 2020, con oggetto: IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Ulteriori chiarimenti – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 – Saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo – Utilizzo della differenza – Modalità – Calcolo degli acconti IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP – Utilizzo agevolato del metodo “previsionale” anziché il metodo “storico” – Ambito applicativo dell’articolo 20 del D.L. 8/04/2020, n. 23, conv., con mod., dalla L. 5/06/2020, n. 40 (cd. “Decreto “Liquidità”) – Art. 24 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. “Decreto Rilancio”) – Art. 17, co. 3, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435 – Art. 58, del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Decreto Fiscale”) – Art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”)




D.P.C.M. approvato domenica 18 ottobre, il testo “ufficiale”

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”».

Le disposizioni del decreto presidenziale si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020

Il provvedimento modificato

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020




Riscossione esattoriale. Tutto fermo fino al 31 dicembre 2020. Differito di 12 mesi il termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle

 

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell’Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.




“Contribuenti solidali”: firmato il decreto per la menzione di chi ha rinunciato alle sospensioni dei pagamenti dei tributi

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi.

La menzione, prevista dall’articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, è il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti i quali, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento.

Da questi cittadini è venuto un sostegno importante alla tenuta dell’economia italiana. È anche grazie alla loro scelta che il Paese può ora guardare con fiducia all’uscita dalla crisi e alla ripresa nazionale.

Sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze sarà pubblicato un elenco dei “contribuenti solidali” che ne abbiano fatta espressa richiesta.

L’istanza per conseguire la menzione di “contribuente solidale” è gratuita e può essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica a uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, entro dodici mesi dalla data del versamento dei tributi erariali sopra indicati.

Nell’area dedicata del sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze sarà pubblicato il modello di istanza e le relative istruzioni, nonché un elenco dei tributi erariali che legittimano il riconoscimento della menzione di contribuente solidale.

Ai contribuenti, poi, sarà inviata una comunicazione dell’avvenuta menzione, il riconoscimento espresso della qualità di “contribuente solidale”. (Così, comunicato Stampa Mef, n. 230 del 15/10/2020)

 

Il decreto definisce le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate rilascia l’attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

 

 

 

 




Aliquota IVA 5% a regime/esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte dell’Agenzia delle entrate

 

Via libera all’IVA agevolata, prevista dall’articolo 124 del D.L. Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”. Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Il documento fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato IVA introdotto dal D.L. n. 34/2020 (D.L. Rilancio).

 

Iva agevolata, disco verde ai termoscanner

 

Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124. In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea”. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.

 

Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti

 

La circolare chiarisce che anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

 

Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici

 

Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del 30 maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

 

Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili

 

Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro. La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 15 ottobre 2020, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Applicazione in via transitoria sino al 31 dicembre 2020 di un regime di maggior favore consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente – Prime istruzioni e risposte a quesiti – Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633

 




Importazioni beni agevolati anti covid-19. L’elencazione e codici TARIC

Con circolare n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, l’Agenzia delle Dogane, ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione dell’articolo 124 del Decreto Rilancio che ha previsto la riduzione (esenzione nel periodo transitorio) dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Nel documento chiarito che a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall’IVA.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento; che nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”, escluse le mascherine generiche (o filtranti) che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

Si segnala, infine, che allegata al circolare sono stati riportati i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione IVA in questione.

 

In proposito si fa presente, che con circolare n. 26 E del 15 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha puntualizzato “che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM. Quest’ultima infatti antepone ‘ex’ alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per ‘ex’ si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124”.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, con oggetto: IMPORTAZIONI – Riduzione aliquota IVA (al 5 per cento) da applicare regime sui beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza covid-19 – Esenzione transitoria dall’IVA con diritto alla detrazione sino al 31 dicembre 2020 – Codici TARIC – Classificazione merci di cui all’art.124 D.L. n. 34/2020 – Esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1 del D.L. n. 34/2020 – Art. 124 del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 68 e 69 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633




Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. In Gazzetta il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020

In Gazzetta Ufficiale  il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 con le nuove misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. 

Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020




Ha il n. 126 la Legge di conversione del Decreto Agosto. Pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020, la legge di conversione (del 13 ottobre 2020, n. 126) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia».

Link al testo del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, conv., con con mod., dalla legge n. 126 del 13/10/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020

 

 




Decreto Agosto, approvato in via definitiva

 

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (già approvato dal Senato) (A.C. 2700).

Link al testo a fronte, ante e post modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 104/2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia». (In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).




Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Firmato il D.P.C.M. del 13 ottobre

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19. (In corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Link al testo del provvedimento




Decreto Agosto, lunedì il voto finale della Camera

I lavori dell’Assemblea della Camera riprendono alle ore 12 con il seguito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Approvato dal Senato) (A. C. 2700) sul quale è stata posta dal governo la fiducia nella seduta di giovedì 8 ottobre.

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia hanno inizio alle ore 12, la chiama per appello nominale alle ore 13.30. A seguire, l’esame degli ordini del giorno e la votazione finale del provvedimento entro le ore 21, con inizio delle dichiarazioni di voto a partire dalle ore 19.




Il C.d.m. ha approvato il Decreto Covid

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (decreto-legge n. 125/2020)

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 settembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».

 

Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del D.P.C.M. del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.




Le novità inserite da alcuni emendamenti al D.L. 104/2020 (Decreto agosto) approvati in commissione Bilancio del Senato

Sospensione dell’imputazione degli ammortamenti
(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali potranno non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche in deroga all’articolo 2426, comma 1 n. 2, del Codice civile.

 

Proroga con maggiorazione dello 0,8 al 30 ottobre del versamento delle imposte che erano dovute 20 agosto scorso.
(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)

I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all’articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

 

Superbonus al 160% per gli interventi edilizi nelle aree colpite dai terremoti che non hanno già ottenuto contributi pubblici
(Modifiche all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)

Aumentati del 50 per cento i bonus per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.




Proroga dei contratti a termine, divieto di licenziamento e cumulabilità dei due nuovi esoneri contributivi. L’INL fornisce le prime indicazioni sulle misure introdotte dal “Decreto Agosto”

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota del 16 settembre 2020, n. 713 ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni, di interesse materia giuslavoristica del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. “Decreto agosto”). Di particolare interesse, il chiarimento sugli effetti dell’art. 8 del Decreto legge citato relativo ai contratti a termine, nel quale viene evidenziato che è possibile utilizzare la speciale proroga “acausale” di 12 mesi anche qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di 4 proroghe previsto in via ordinaria.

 

Nel dettaglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “in ragione delle finalità espresse dal legislatore e della formulazione utilizzata”, precisa “che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi. La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi”.

 

Nel nota l’INL interviene, inoltre, sulle seguenti disposizioni:

 

Link al testo della nota del Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 16 settembre 2020, n. 713, con oggetto: DECRETO AGOSTO – Nuove disposizioni introdotte dal “Decreto agosto” (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) in materia giuslavoristica – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3) – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6 ) – Contratti a termine (Art. 8) – Licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o. (Art. 14) – Proroga riscossione coattiva (Art. 99)




Il tax credit patrimonializzazione per le società con ricavi tra 5 e 50 milioni di euro colpite dalle conseguenze economiche della pandemia

L’articolo 26, comma 4, del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta, pari al 20%, a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro, per un ammontare non superiore ai 2 milioni di euro, in una o più società di capitali aventi sede legale in Italia, incluse stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea (UE) o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), che hanno subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%.

Il credito è concesso a condizione che l’aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. L’investimento può essere effettuato anche per il tramite di OICR residenti in Italia o in Stati Membri UE/SEE.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, e non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Inoltre, il comma 8 dell’art. 26 prevede che la società conferitaria può beneficiare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato (800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Il riconoscimento di questo credito di imposta è subordinato al soddisfacimento, da parte della società conferitaria, di alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, regolarità fiscale e contributiva). La distribuzione di riserve prima del 1º gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, comprensivo degli interessi.

Il credito è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui l’investimento è effettuato e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per i crediti di imposta previsti dall’Articolo 26 del Decreto Rilancio è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 agosto 2020, (in “Finanza & Fisco” n. 23/2020, pag. 1374), stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. I modelli per presentare la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate verranno pubblicati entro la fine del 2020.

 

Caratteristiche delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale

 

Società di capitali aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

  • abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 5 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

 

Altri requisiti

 

A fini del credito di imposta in capo al conferente (comma 4):

  • l’ammontare massimo di conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta a livello di ogni singolo investitore non può eccedere euro 2.000.000.
  • la partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 (Attenzione: la distribuzione di riserve prima di tale data da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito insieme agli interessi legali);
  • non possono beneficiare del credito d’imposta le società in rapporto di controllo o collegamento con la conferitaria;
  • nel caso di conferimento indiretto, attraverso quote o azioni di OICR, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri UE/SEE e investire in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle società che possono beneficiare delle agevolazioni per il rafforzamento patrimoniale.

 

Società conferitaria

 

Ai fini del credito di imposta in capo alla conferitaria (comma 8):

  • la società deve rispettare alcune specifiche condizioni di “virtuosità” (per esempio, non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, deve trovarsi in una situazione di regolarità fiscale e contributiva, deve trovarsi in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente, ecc.);
  • la distribuzione di riserve prima dell’1° gennaio 2024 da parte della società conferitaria comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire il credito.

 

Per saperne di più (link sito Mef):

 

Le slides della conferenza stampa: incentivi fiscali e Fondo Patrimoniale PMI

Esempio di applicazione dell’art. 26 del DL rilancio




Attuazione del Decreto Agosto. Le istruzioni Inps per l’esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione

 

L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», cd. Decreto Agosto, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020 diffuse le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Si ricorda che il citato articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge.

Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La novella normativa, inoltre, prevede l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 28 ottobre 2020, il regime di  aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020.

 

Link al testo della Circolare Inps n. 105 del 18 settembre 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sgravi contributivi – Sgravio contributivo al 100% alternativo alla CIG – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – Caratteristiche e condizioni – Art. 3 del D.L. 14/08/2020, n. 104, cd. Decreto Agosto




Bonus canoni locazione immobili adibiti all’esercizio dell’attività professionale. Credito di imposta anche per il subaffitto

 

Il credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, cd. Bonus affitti previsto dall’articolo 28 decreto legge n. 34 del 2020, è utilizzabile anche dal professionista che svolge la propria attività in una stanza in sublocazione. Come, spiega l’Agenzia delle entrate, ancorché il rapporto di sublocazione risulti collegato al contratto di locazione da un vincolo di reciproca dipendenza, lo stesso conserva una autonoma rilevanza economica. Pertanto, l’agevolazione è utilizzabile anche in caso di un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978, sempreché sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma agevolativa. Infine, ricorda l’Agenzia, che ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 28 citato, anche il conduttore principale potrà fruire del beneficio in esame. Al riguardo, resta fermo, che ai fini del calcolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, in ogni caso, sarà necessario considerare anche il canone relativo alla sublocazione summenzionata al lordo del credito d’imposta di cui all’articolo 28. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta ad interpello n. 356 del 16 settembre 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 356 del 16 settembre 2020, con oggetto: BONUS AFFITTI – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Ambito oggettivo di applicazione – Accesso al credito d’imposta da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza di un immobile – Ammissibilità – Art 28 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77, cd. Decreto “Rilancio”.




Contratto di locazione unitario per diverse unità immobiliari. Bonus negozi e botteghe in proporzione alla rendita degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo

 

In caso di contratto di locazione unitario ricomprende una pluralità di immobili indipendenti, nel quale le parti nulla hanno previsto in merito alla divisibilità della prestazione, il contribuente non perde il diritto al credito d’imposta per negozi e botteghe sulla quota parte del canone di locazione relativa agli immobili censiti con categoria catastale C/1. In tal caso è possibile determinare il canone di locazione relativo agli immobili su cui è previsto il beneficio del credito d’imposta, in proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo, con le stesse modalità previste nell’ambito della disciplina della cosiddetta “cedolare secca”, in casi analoghi a quelli sopra descritti, esplicitate nell’esempio n. 6 della circolare 1 giugno 2011, n. 26/E. (in “Finanza & Fisco” n. 17/2011, pag. 1346). Questa la sintesi della risposta ad interpello n. 321 del 9 settembre 2020.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 321 dell’8 settembre 2020, con oggetto: DECRETO “CURA ITALIA” – Credito d’imposta per negozi e botteghe (C/1)- Determinazione in caso di contratto unitario avente ad oggetto più immobili appartenenti a diverse categorie catastali, alcune delle quali non è agevolabile – Riparametrazione del canone di locazione del mese di marzo ai soli immobili appartenenti alla categoria oggetto del beneficio fiscale ai fini della determinazione del credito d’imposta – Modalità – In proporzione alla rendita catastale degli immobili di categoria catastale C/1 rispetto al canone complessivo Art. 65, del DL 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L 24/04/2020, n. 27




Capitalizzazione (o la ricapitalizzazione). Il decreto semplificazione abbassa il quorum per le delibere relative ad aumenti mediante conferimenti

 

L’articolo 44, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», a seguito delle modifiche apportate dalle legge di conversione, introduce alcune disposizioni ad efficacia temporalmente limitata fino al 30 giugno 2021, volte a rendere più rapide le deliberazioni concernenti l’aumento di capitale nelle società, tramite l’abbassamento del quorum richiesto, ivi comprese le società a responsabilità limitata.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 44 reca disposizioni che consentono alle assemblee delle società per azioni, purché costituite con la presenza di almeno la metà del capitale societario, di deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anziché con la maggioranza rafforzata richiesta ai sensi degli artt. 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, c.c.

I citati articoli del codice si riferiscono alla convocazione dell’assemblea straordinaria.

In particolare:

  • l’art. 2368, secondo comma, prevede che, in prima convocazione, l’assemblea straordinaria:
    • deliberi con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, qualora lo statuto non richieda una maggioranza più elevata (primo periodo);
    • nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, sia regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (secondo periodo);
  • l’art. 2369, terzo comma, stabilisce che, per la seconda convocazione, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;
  • l’art. 2369, settimo comma, dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea straordinaria sia regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni debbano essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Si specifica che affinché l’assemblea possa deliberare con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, essa deve essersi costituita con la presenza di almeno la metà del capitale societario; diversamente, continueranno ad applicarsi le norme ordinarie sopra citate, che generalmente prevedono il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell’assemblea medesima (ad eccezione della prima convocazione dell’assemblea straordinaria di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, di cui all’art. 2368, secondo comma, primo periodo).

Si tratta di una norma provvisoria, destinata ad avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 30 giugno 2021.

Le deliberazioni che possono essere assunte con un quorum meno qualificato nei termini sopra descritti sono quelle collegate ad operazioni di aumento di capitale e precisamente quelle aventi ad oggetto:

  • gli aumenti del capitale sociale attraverso nuovi conferimenti in natura o di crediti (artt. 2439, 2440 e 2441 c.);
  • l’inserimento, nello statuto, di un’apposita norma che deleghi agli amministratori l’esercizio della facoltà di decidere aumenti del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 c.c., da deliberare entro il 30 giugno 2021.

Nel successivo al comma 2, si prevede, inoltre, l’estensione delle disposizioni di cui al comma 1 in ordine al quorum delle deliberazioni assembleari anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli artt. 2480 (modificazioni dell’atto costitutivo), 2481 (aumento di capitale) e 2481-bis (aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).




Decreto “semplificazione” convertito in legge pubblicato in Gazzetta

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11/09/2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.».

Link al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con mod., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.»

La legge di conversione

Link al testo della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».




Domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. C’è tempo fino al 30 settembre

L’Inps, ad integrazione di quanto già comunicato con i messaggi nn. 2871 e 3274, con messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020 (di seguito riportato) ha “concesso” una proroga fino al 30 settembre per presentare la domanda di rateizzazione dei contributi sospesi. Invariata la data del 16 settembre 2020 per versare la prima rata.

Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps n. 3331 del 14 settembre 2020, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi – Presentazione istanza di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

Si fa seguito ai messaggi n. 2871 del 20 luglio 2020 e n. 3274 del 9 settembre 2020, per comunicare che l’istanza di sospensione del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020.

Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata della rateizzazione.

 




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio, nella misura resa nota nel proprio cassetto fiscale, con la risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 52 E del 14 settembre 2020, con oggetto: RISCOSSIONE – Crediti d’imposta – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del D.L. Rilancio – Art. 125 del D.L.19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020, recante: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 11.09.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Nel cassetto fiscale l’importo spettante

Fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dal Decreto rilancio. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene resa nota la percentuale che permette di calcolare l’importo spettante ad ogni richiedente. La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423 per cento del credito richiesto. Questa percentuale è il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto disposto dall’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, l’ammontare del credito d’imposta non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.

 

Le modalità di utilizzo del credito di imposta

 

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24; in alternativa, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. La comunicazione all’Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno, pertanto a partire da lunedì 14 settembre. La comunicazione della cessione può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia (Entratel/Fisconline). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 settembre 2020)




È pari al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, determinata la misura percentuale di fruizione per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020. Tenuto conto dell’esigenza del rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle entrate ha fissato al 15,6423% la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Come si legge nella parte motiva del provvedimento dell’11 settembre 2020 la percentuale è stata calcolata tenendo conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro. Pertanto, la suddetta percentuale è stata ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 (limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) e 1.278.578.142.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 settembre 2020, prot. n. 302831/2020, recante: «Determinazione della misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 11.09.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle imposte in scadenza il 20 agosto. Il Governo si impegna a presentare un emendamento al D.L. Agosto

Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20 agosto, il Governo si è impegnato a sostenere, nell’interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al D.L. 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%.

Questo è quanto riportato in un comunicato stampa del 10 settembre 2020 del ministero dell’Economia.




Decreto “semplificazione”. La Camera approva in via definitiva

Nella seduta di giovedì 10 settembre, con 214 sì, 149 no e 4 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.C. 2648).

 

Si riporta il link al testo dell’ Atto Camera A.C. 2648:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

 




Covid-19, contributi Inps sospesi: le nuove modalità di rateizzazione previste dal “decreto agosto”

 

Con il messaggio 20 luglio 2020 n. 2871 l’INPS ha già illustrato le modalità per effettuare i versamenti previdenziali e assistenziali sospesi con disposizioni governative a seguito dell’emergenza Covid-19.

Il “decreto agosto” (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) ha introdotto, in alternativa alle precedenti disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo una diversa modulazione dell’adempimento rateale, così ripartito:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, versamento in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Con il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 (di seguito riportato) l’INPS fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute.

 

Si riporta il testo integrale del Messaggio Inps n. 3274 del 9 settembre 2020, con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali – Art. 97 del D.L 14/08/2020, n. 104

 

Premessa

 

Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 sono state illustrate le modalità con cui è possibile effettuare i versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale, come di seguito riportata:

– per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

– il restante importo, pari al rimanente cinquanta per cento delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il presente messaggio si forniscono le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.

Si conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

1. Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti, e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Nel paragrafo 2.4 del richiamato messaggio n. 2871/2020 sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per Aziende con dipendenti, Artigiani e Commercianti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.

 

1.1 Aziende con dipendenti e Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

 

Le Aziende con dipendenti e i Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 che intendano avvalersi della rateazione di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020 indicando gli importi totali oggetto di sospensione.

Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.

 

1.2. Artigiani e commercianti

 

Si richiama integralmente quanto indicato al paragrafo 2.2 della circolare n. 59/2020 per l’individuazione dei soggetti destinatari della normativa in esame.

Per presentare istanza di sospensione e per avvalersi della rateazione secondo le modalità di cui all’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, i contribuenti devono continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020.

Per il versamento delle rate i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

 

 2. Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.

Secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 2871/2020, le aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e alle quali è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:

  • 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5” (cfr. le circolari n. 37/2020, paragrafo 3.4 e n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
  • 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020” (cfr. la circolare n. 52/2020, paragrafo 5.4), attribuito in automatico a cura della Direzione generale;
  • 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”, attribuito su istanza del contribuente destinatario della sospensione, riceveranno, in prossimità della data di scadenza della ripresa dei versamenti (16 settembre 2020), una comunicazione individuale (News individuale) nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline).

Considerato che l’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020 ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, ad integrazione delle indicazioni contenute nel paragrafo 2.5 del messaggio n. 2871/2020, si precisa che le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un’unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.

Si evidenzia che il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.

 

3. Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Nei periodi oggetto di sospensione non sono state previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente dei lavoratori in esame.

 

4. Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

 

Le aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che intendano avvalersi della rateazione prevista dall’articolo 97 del decreto-legge n. 104/2020, dovranno compilare l’elemento <AltriImportiDovuti_Z2> dell’Uniemens Lista PosPA, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 37/2020 e nel messaggio n. 1692/2020; in particolare, su Anno\ Mese di riferimento deve essere indicato il periodo di riferimento delle somme dovute per contributi trattenuti. Il valore da indicare nell’elemento <ImportoDovuto> sarà quello della singola rata, che potrà essere relativa alla restituzione del cinquanta per cento ovvero del cento per cento dell’importo totale sospeso.

Si richiamano le indicazioni del messaggio n. 2871/2020 per quanto attiene al codice F24 e alle modalità di compilazione dello stesso, da utilizzare per il versamento.

Si ricorda che, qualora si renda necessario procedere con operazioni di correzione dell’elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, già inviato per <TipoEvento> pari a 002, sarà possibile procedere al solo invio di tale elemento correttivo tramite il Flusso a Variazione.

 

5. Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

 

Resta ferma la scadenza del 16 settembre 2020 per la ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, la cui sospensione è stata disposta dall’articolo 8 del decreto-legge n. 9/2020, dall’articolo 61 del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, dall’articolo 18 del decreto-legge n. 23/2020 e dall’articolo 78, comma 2-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.

Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall’Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.




Decreto-legge Semplificazioni: il Senato ha approvato l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl di conversione

Venerdì 4 settembre, con 157 voti favorevoli, 82 contrari e una astensione, il Senato ha approvato l‘emendamento interamente sostitutivo del ddl dell’articolo unico del ddl di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (A.S. 1883), sul quale, nella stessa seduta, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

Si riporta il link al testo  dell’ Atto Camera A.C. 2648:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (approvato dal Senato)” (A.C. 2648)

 




Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto legge “Agosto”

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Conte) e dal Ministro dell’economia e delle finanze (Qualtieri), (Atto Senato n. 1925) presentato Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»

 

La ratio del “D.L. Agosto”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» – A.S. n. 1925

 

La relazione tecnica del “D.L. Agosto”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia» – A.S. n. 1925

 

Il testo del “D.L. Agosto”

Link al testo del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»