Crisi d’impresa, da CNDCEC e FNC un documento sul concordato minore

Dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione nazionali della categoria uno strumento operativo con un’analisi della documentazione per il debitore e modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità o di concordato minore liquidatorio.

Il concordato minore nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è il titolo di un elaborato del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti realizzato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori” (Consigliere delegato alla materia è il segretario nazionale Giovanna Greco). (Link esterno: https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_29_Il-concordato-minore-nel-Codice-della-crisi-dimpresa-e-dellinsolvenza.pdf)

L’elaborato ha ad oggetto un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il lavoro, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, dopo aver individuato i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura ne analizza le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa. Vengono evidenziate anche le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d. Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Il lavoro si propone quale strumento operativo proponendo anche una dettagliata analisi della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità – con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista – ovvero di concordato minore liquidatorio.

Il tutto nella consapevolezza che si è in presenza di strumenti che vedono un dibattito giurisprudenziale non unanime in un quadro normativo in continua evoluzione che a breve dovrà anche rapportarsi con la Direttiva (UE) 2026/779 del 30 marzo 2026 che vede quale termine ultimo di recepimento il 22 gennaio 2029.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 29 aprile 2026)




Uso dell’Intelligenza Artificiale: I Commercialisti pubblicano la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l’obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo L’Aiuto Intelligente al Commercialista, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

La clausola, elaborata dalla Commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del CNDCEC con la collaborazione della Commissione Deontologia e della Commissione Compensi Professionali, rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti. L’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale:

  • Finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
  • Responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
  • Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
  • Trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
  • Diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 ottobre 2025)

Link ad un esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

(da Guida operativa di intelligenza artificiale)

Vedi anche il modulo informativo realizzato da ANF (Associazione Nazionale Forense) e Confprofessioni destinato ai professionisti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.




Commercialista del lavoro: focus sul lavoratore sportivo

L’informativa periodica inaugura la rubrica “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto ai professionisti che dal 1° luglio si confronteranno con le nuove norme di settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha riattivato l’informativa periodica dei Commercialisti del lavoro per illustrare le principali attività istituzionali promosse dall’area di delega “Economia e fiscalità del lavoro” assegnata ai consiglieri nazionali Marina Andreatta e Aldo Campo.

Lo strumento raccoglierà i contributi dei commercialisti del lavoro dei diversi Ordini territoriali della categoria in relazione a tematiche di specifico interesse, fornirà una rassegna della normativa e delle prassi e offrirà approfondimenti di carattere scientifico, unitamente a pubblicazioni dal taglio più tecnico e pratico, con la collaborazione del ricercatore di area lavoro della Fondazione nazionale dei commercialisti, dei componenti del Dipartimento del Lavoro e delle apposite commissioni di studio istituite in seno al Consiglio nazionale.

L’informativa n. 1/2023, dedicata al “Lavoratore sportivo (link esterno: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2023/07/2023_07_03_informativa-area-lavoro-def.pdf) e incentrata sulla riforma dell’ordinamento sportivo, inaugura la rubrica dei “Quaderni operativi del commercialista del lavoro” per fornire un supporto concreto a tutti quei professionisti che dal 1° luglio dovranno confrontarsi con le nuove norme di settore e con le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro del mondo sportivo.

Il Consiglio nazionale, a partire dall’approvazione della legge delega n. 86/2019, ha costantemente monitorato le evoluzioni della riforma dell’ordinamento sportivo, cogliendone sin da subito la portata innovativa per tutte le realtà che compongono il tessuto sportivo del territorio e per tutti i professionisti impegnati in tale ambito.

Tra gli aspetti maggiormente dirompenti della riforma una menzione particolare merita la previsione di una, tanto auspicata, disciplina organica del lavoratore sportivo – e del relativo inquadramento in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale – contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e successive modifiche e integrazioni che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio.

Il travagliato iter legislativo della disciplina applicabile al lavoro sportivo, quindi, se per un verso è di imminente attuazione, per altro verso non può considerarsi definitivamente concluso, stante la recente approvazione da parte del Governo di un ulteriore decreto correttivo, c.d. “correttivo bis”, che interviene anche su alcune disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 e di cui è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione dei commercialisti, curata dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, si inserisce in tale contesto con l’intento di fornire un primo supporto concreto, di carattere operativo, a tutti quei professionisti che saranno chiamati a interfacciarsi con le nuove norme di settore e le specificità che caratterizzano il diritto del lavoro nel mondo sportivo.

Un quaderno operativo, arricchito da utili schemi illustrativi e riepilogativi, che passa in rassegna i tratti caratterizzanti della nuova disciplina del lavoratore sportivo – a partire dal superamento della tradizionale distinzione tra settore professionistico e dilettantistico – per coadiuvare i commercialisti interessati ad orientarsi, specialmente nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, nella gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza nel settore sportivo.

Il documento, nella parte conclusiva, illustra le novità più significative del nuovo decreto “correttivo bis in corso di approvazione che, ancora una volta, andrà a modificare e integrare il D.Lgs. n. 36/2021. L’operatività delle relative disposizioni è subordinata al raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da pronunciarsi entro 45 giorni dalla trasmissione dell’atto.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 4 luglio 2023)




Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, Reddito Ultima Istanza mese di aprile: al via le domande

“A coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo la Cassa riconoscerà in automatico nei prossimi giorni, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del 29 maggio 2020, gli ulteriori euro 600 per il mese di aprile e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda.

Gli iscritti che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto del 29 maggio 2020 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda utilizzando il servizio online RUI che sarà disponibile dalle ore 14:00 dell’8 giugno p.v.  all’8 luglio p.v.”

Cfr, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: www.cnpadc.it




Bonus lavoratori autonomi e professionisti delle Casse private: domande dalle ore 12:00 del 1° aprile 2020

 

Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti:https://www.cnpadc.it/

Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori CommercialistiCassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali: https://www.cassaragionieri.it

 

Pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità, prevista dal Decreto “Cura Italia” a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione epidemiologica da Covid-19.

 

 

 

 

Il bonus pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi direttamente alle Cassa di previdenza privata.

 

Le Casse aderenti all’Adepp hanno concordato che l’orario di inizio della presentazione delle domande sia fissato alle ore 12:00 odierne.

 

Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus. (Cfr. comunicato del 1° aprile 2020 pubblicato nel sito www.lavoro.gov.it il)




Le novità del decreto sull’emergenza da covid-19 (D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”). Un documento CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca che riepiloga le principali disposizioni di interesse contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020

Link al documento CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti sulle novita del decreto sull’emergenza da covid-19 (link sito https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1434

 

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

Link al testo del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 2 marzo 2020

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti – Articolo 60 e 61, del D.L.17/03/2020, n. 18. (cd. Decreto “Cura Italia)

 




Coronavirus: Commercialisti a Gualtieri, 80% nostri studi non può garantire l’operatività

Lettera di Miani al Ministro dell’Economia: “Sospensione immediata di tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza il 16 marzo, nostre strutture in ginocchio”

 

“Sulla base delle segnalazioni che riceviamo, riteniamo che almeno l’80% dei nostri studi professionali non sia in grado di garantire, in questi giorni, l’operatività”.

 

E’ il motivo per il quale in una missiva inviata al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, torna a chiedere la sospensione immediata di tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza il 16 marzo.

“Non possiamo non sottolineare – scrive Miani a Gualtieri – come l’estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti limitazioni agli spostamenti e delle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio anche in relazione ad attività, come quelle professionali, che devono comunque garantire i loro servizi, stanno mettendo in ginocchio gli studi dei Commercialisti e i loro centri di elaborazione dati per l’impossibilità in moltissimi casi di attivare, in così breve tempo, lo smart working con i propri dipendenti e collaboratori e la condivisione dell’uso dei software gestionali presso le loro abitazioni”.

 

Miani sottolinea anche

“la situazione di estremo disagio di dipendenti e collaboratori degli studi che si trovano, a differenza di altri lavoratori, costretti a raggiungere il proprio posto di lavoro, cosa che sta generando grande tensione”. “Almeno l’80% degli studi professionali aggiunge – non è in grado di garantire, in questi giorni, l’operatività come richiesto dalle misure previste dai recenti decreti tra cui, a titolo esemplificativo, il rispetto della distanza minima di un metro tra le presone nei luoghi di lavoro”.

Miani ribadisce dunque la richiesta più volte avanzata in questi giorni

“di una sospensione generalizzata per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti dei versamenti e degli adempimenti in scadenza, anche per le ulteriori difficoltà che deriverebbero da eventuali novità normative che prevedano modalità di adempimento diversificate e più complesse da gestire”. “In questa situazione emergenziale – aggiunge – è assolutamente indispensabile ad horas un comunicato del Ministero dell’economia che faccia chiarezza, anticipando i provvedimenti che saranno adottati in relazione alle scadenze di lunedì 16 marzo prossimo, considerato che oggi è venerdì”.

Altrettanto urgente, secondo il numero uno dei commercialisti

“è l’immediata sospensione di tutti i termini processuali tributari e dei termini d’impugnazione degli atti impositivi che continuano irrimediabilmente a decorrere, senza alcuna possibilità di ravvedimento, con grave pregiudizio del diritto di difesa dei contribuenti”.

“Valuteremo i provvedimenti che il Governo metterà in campo, ma per adesso, visto il già grave ritardo accumulato – conclude Miani – è imprescindibile che nelle prossime ore si faccia definitivamente chiarezza per rassicurare contribuenti e professionisti sulle scadenze di lunedì prossimo e sui termini procedimentali e processuali ancora pendenti”.

 

(Così, comunicato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del 13 marzo 2020)




Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Parte il censimento per l’utilizzo del PIN Inps negli adempimenti in materia di lavoro

 

L’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, in materia di Esercizio della professione di consulente del lavoro, prevede che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra».

L’inps  con messaggio n. 2819 del 24 luglio 2019  comunica che i professionisti che intendono svolgere attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979, e operare quali intermediari nei confronti dell’Inps, dovranno far pervenire una apposita richiesta con le modalità di seguito descritte.

  • Avvocati

I professionisti esercenti l’attività di Avvocato dovranno far pervenire la suddetta richiesta, tramite l’indirizzo di posta certificatacomunicato ai rispettivi Ordini (art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008), alla Direzione centrale Entrate e recupero Crediti (dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it), specificando nell’oggetto “Richiesta di autorizzazione a svolgere attività in materia di lavoro previdenza ed assistenza sociale – Avvocato” e allegando i seguenti documenti:

  • copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ordine professionale;
  • copia del modulo “SC64” (Richiesta assegnazione “PIN” intermediario abilitato), scaricabile dal sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Tutti i moduli” ;
  • copia del documento di identità riportato sul modulo “SC64”.

La Direzione centrale Entrate e recupero crediti, dopo aver accertato la congruità dei suddetti documenti, provvederà a fornire riscontro all’interessato, a mezzo PEC, dell’avvenuta profilazione negli archivi degli intermediari certificati dell’INPS.

  • Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

 

In attesa dello sviluppo di un canale diretto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tramite il quale perverranno le comunicazioni di iscrizione, cessazione e sospensione dei professionisti iscritti al relativo Ordine, restano vigenti le modalità di colloquio attualmente in uso tramite gli Albi provinciali. La comunicazione dovrà pervenire alla casella di posta certificata della Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi (dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it) specificando nell’oggetto “Censimento iscritti Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

 

I professionisti, Avvocati e iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, una volta censiti, potranno recarsi presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’Istituto, esibendo il citato modulo “SC64” e richiedendo il rilascio del PIN con l’estensione per operare per i servizi aziendali.

Documentazione

Link al testo della Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di concerto con il Ministero del Lavoro n. 32 del 15 febbraio 2018, con oggetto: PROFESSIONI – Dottori commercialisti, Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Avvocati e commercialisti – Esercizio della consulenza del lavoro – Attività per conto delle aziende di adempimenti in materia di lavoro – Comunicazione obbligatoria tramite procedura telematica di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 – Istituzione portale – Modulistica informatizzata per i professionisti utilizzabile a far data dal 1° marzo 2018

Link al testo della Circolare del Ministero del Lavoro, del 13 novembre 2003, Prot. n. 1665, con oggetto: ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE – Consulente del lavoro – Mancata iscrizione all’albo ex legge n. 12 del 1979 – Configurabilità del reato – Art. 1 della L.11/01/1979, n. 12

Le risposte ai quesiti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (FAQ – Aggiornamento al 2 marzo 2018)

 




E-fattura, tutte le risposte delle Entrate al Consiglio nazionale dei commercialisti

 

Pubblicate nel sito del CNDCEC le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Le risposte sono suddivise nei seguenti blocchi tematici:

  • Contenuto delle fatture elettroniche
  • Emissione e ricezione
  • Conservazione
  • QR code
  • Obblighi invio dati per dichiarazione precompilata
  • Spese per carburanti
  • Rapporti con l’estero
  • Portale fatture e corrispettivi
  • Deleghe

Link alle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti sulla fatturazione elettronica formulati dal Consiglio nazionale dei commercialisti




E-fattura, online dal 18 dicembre il portale dei commercialisti

Presentato l’HUB B2B che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti: 50 fatture gratuite e la possibilità di acquistare pacchetti a partire da mezzo centesimo a documento.

Una piattaforma studiata per gli studi professionali dei commercialisti ed organizzata su due livelli per dare ai clienti l’idea di un contenitore fornito direttamente dal professionista. Si tratta del portale “HUB B2B” per la fatturazione elettronica, gestito dalla società Unimatica, che il Consiglio nazionale dei commercialisti metterà a disposizione degli iscritti all’Albo dal prossimo 18 dicembre. L’iniziativa è stata presentata oggi a Roma nel corso di una diretta streaming seguita da oltre 90 Ordini territoriali della categoria e più di 10 mila commercialisti dalle loro postazioni.

La procedura 

I commercialisti interessati riceveranno una Pec per registrarsi e accedere alla piattaforma ed iniziare a lavorare. Ogni commercialista avrà a disposizione 50 fatture gratuite (ciclo attivo e passivo). Terminato il pacchetto messo a disposizione dal Consiglio nazionale, sarà possibile acquistare pacchetti di fatture a partire da mezzo centesimo a documento che la società Unimatica fatturerà a consuntivo: quindi un pacchetto di 1000 fatture potrà essere acquistato a 5 euro.

Link al sito: http://commercialisti.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=2fb01d8e-b739-4e52-be78-ed016f1e1c7f




Commercialisti: l’89% esercita la professione in uno studio organizzato. Contabilità e bilancio l’area di specializzazione più gettonata

I dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

In merito al titolo di studio posseduto, la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%

Una professione esercitata per l ’89% in uno studio organizzato, per il 61,3% individuale, con bilancio e contabilità (89%) quale area di specializzazione prediletta.

Sono alcuni dei dati emersi dall’Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili realizzata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, presentati oggi a Milano.

Lo studio segue, pur innovandone profondamente il modello teorico di analisi, l’indagine statistica condotta nel 2012 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e, seppure con quadri analitici differenti, quelle ancora precedenti del 2003 e del 2000 della Fondazione Aristeia.

Al momento dell’elaborazione dei dati contenuti in questa anteprima (13.9.2018), i questionari raccolti on line (attraverso il metodo CAWI) sono 7.318, con un tasso di completamento delle risposte pari al 69%. Si tratta del campione più “robusto” se confrontato con le altre indagini.

I dati qui presentati costituiscono un’anteprima dei risultati dell’indagine statistica (ISDCEC 2018) avviata dalla FNC nel mese di luglio con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della professione a sei anni di distanza dalla precedente indagine strutturale. In questa anteprima, sono rappresentati i dati relativi all’esercizio della professione e alla tipologia di studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari rappresentate dall’assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela stabile. Quest’ultimo aspetto costituisce di fatto una novità nel modello di analisi dell’organizzazione della professione di Commercialista introdotta dalla FNC per la prima volta in occasione del Sondaggio 2017 sui costi degli adempimenti fiscali.

Nelle prossime settimane, la FNC procederà ad ulteriori elaborazioni e analisi dei dati fornendo, in particolare, dettagli relativi alle macroaree territoriali, alle differenze di genere e a quelle di età. Ulteriori approfondimenti statistici saranno condotti successivamente soprattutto per l’analisi di correlazioni esistenti tra le economie di scala e le economie di specializzazione.

In merito al titolo di studio posseduto, dall’indagine emerge come la maggior parte degli iscritti si divide tra laurea magistrale (vecchio ordinamento) con il 38,7% e laurea quadriennale o specialistica con il 31,8%. Insieme essi raggiungono il 70,5%. Segue con il 20,4% il diploma di scuola media superiore e con il 5,2% la laurea triennale. Infine, il 3% ha un master universitario e l’1% un dottorato di ricerca.

Sul fronte dell’esercizio della professione se l’89% dei rispondenti all’Indagine ha dichiarato di esercitare la in uno studio organizzato il restante campione si divide tra chi lavora in forma non organizzata (8,8%), ad esempio mediante l’uso promiscuo della propria abitazione e chi dichiara di non esercitare la professione o perché iscritto nell’elenco speciale o perché inattivo.

L’area professionale più gettonata dove si è maturata una specifica esperienza, è come prevedibile, è Contabilità e bilancio con l’89% di preferenze, seguita da Consulenza e pianificazione fiscale, anche se a debita distanza, con il 55,2%. Molto vicina a quest’ultima si trova l’area Revisione legale e controllo di legalità con il 54%. Un po’ più distanti troviamo Valutazioni d’azienda con il 41,1%, Contenzioso tributario con il 38,5% e, sorpresa molto interessante, Consulenza e finanza aziendale con il 38,1%. Ancora più distanti, quasi a prefigurare aree professionali di nicchia, troviamo Crisi d’impresa con il 18%, Enti del terzo settore con il 15,7%, Enti locali con il 14,3%, Economia e fiscalità del lavoro con il 13,4%, Funzioni giudiziarie con il 13,2% e, infine, Corporate governance ovvero Amministrazione di imprese con il 9,4%. (Così, comunicato FNC del 24 settembre 2018)

Il documento completo è disponibile online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)