Nuovo dazio forfettario da 3 euro sulle importazioni e-commerce di modico valore. Le istruzioni delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 17/2026, con le istruzioni operative sulle nuove modalità dichiarative applicabili alle importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza, a seguito dell’introduzione del dazio doganale temporaneo forfettario di 3 euro.

La misura, prevista dal Regolamento UE n. 2026/382, si applica dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 alle spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, nell’ambito delle vendite a distanza di merci importate. Contestualmente viene meno la precedente franchigia dai dazi doganali prevista per le spedizioni di valore trascurabile.

 La circolare chiarisce l’ambito applicativo del nuovo prelievo, con particolare riferimento alle merci importate tramite regime IOSS, alle spedizioni postali, alle vendite a distanza di beni importati e alle merci eventualmente vincolate al regime di deposito doganale. Particolare attenzione è dedicata anche alla clausola antiabuso prevista per le catene di vendite concluse prima dell’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.

Sul piano operativo, ADM fornisce indicazioni sui soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione doganale, individuati secondo un criterio gerarchico che tiene conto dell’utilizzo del regime IOSS, del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA, del rappresentante indiretto dell’importatore e, in via residuale, di altri soggetti in grado di presentare le merci e fornire le informazioni necessarie.

Il documento interviene inoltre sulla nuova nozione di “articolo” ai fini dell’applicazione del dazio forfettario, precisando che il prelievo è collegato alle linee dichiarative e che, quando più merci possono essere correttamente ricondotte a un unico articolo secondo le regole del dataset doganale, il dazio si applica una sola volta.

 Rilevanti anche gli aggiornamenti ai tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, con l’introduzione dei codici procedura IVA F48, F49 e F53 e dello specifico codice di preferenza “5” per identificare le merci assoggettate al nuovo regime di tassazione forfettaria. Per le dichiarazioni H7, il sistema procederà automaticamente alla contabilizzazione del dazio di 3 euro mediante codice tributo A00; in caso di tracciato H1, invece, l’operatore dovrà dichiarare il dazio forfettario nel medesimo codice tributo.

La circolare disciplina anche gli obblighi informativi relativi ai Product Identifier, facoltativi dal 1° luglio 2026 e obbligatori dal 1° novembre 2026, nonché le regole sulla garanzia globale, sul monitoraggio dell’importo di riferimento e sulle modalità di pagamento del dazio.

Per le operazioni in regime IOSS, il dazio di 3 euro è escluso dalla base imponibile IVA all’importazione. Nei regimi non-IOSS, invece, l’IVA resta dovuta all’importazione e deve essere calcolata su un valore che include anche il dazio forfettario.

ADM chiarisce infine che, dopo lo svincolo delle merci, non è più consentito invalidare la dichiarazione di immissione in libera pratica per beni venduti a distanza, contenuti in spedizioni di valore non superiore a 150 euro, successivamente restituiti o non ritirati dal destinatario. Il dazio corrisposto non può quindi essere rimborsato sulla sola base dell’invalidazione per reso, salvo l’applicazione delle ordinarie regole unionali in materia di merci difettose o non conformi.

La circolare contiene anche indicazioni sul contributo amministrativo di 2 euro per le spedizioni di valore non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, la cui applicazione, salvo ulteriori proroghe, è prevista per le importazioni effettuate dal 1° ottobre 2026.

 

Link al testo della Circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 17/2026 del 25 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Importazioni di merci di modesto valore vendute a distanza – Novità dichiarative a seguito dell’introduzione del dazio temporaneo forfettario

In materia doganale, la circolare ADM n. 17/2026 fornisce le istruzioni operative per le importazioni e-commerce di merci di modesto valore vendute a distanza dopo l‘eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l’introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, del dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo. Il documento disciplina ambito applicativo, nozione di vendita a distanza, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, codici procedura IVA, garanzie, pagamento, special arrangement, rettifica o invalidamento delle dichiarazioni e decorrenza del contributo amministrativo di 2 euro per le piccole spedizioni.

Riferimenti normativi e documentali

  • Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, pubblicato nella GUUE Serie L del 18 febbraio 2026, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009 eliminando la franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro. Il testo prevede anche, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio doganale transitorio di 3 euro per articolo per determinate spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro
  • Regolamento (CE) n. 1186/2009, articoli 23 e 24
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 del 5 giugno 2026
  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 14, paragrafo 4, punto 2), e articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis)
  • P.R. n. 633/1972, articoli 70.1 e 74-sexies.1
  • Lgs. 25 maggio 2021, n. 83
  • Codice doganale dell’Unione, articoli 89, 95, 102, 105, 110, 111, 116 e 118
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Articolo 1, commi 126-129
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, articolo 5
  • Circolare ADM n. 37/2025.




Dogane: pubblicata la circolare ADM n. 16/2026 su adempimento spontaneo, revisione della dichiarazione e ravvedimento operoso

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 16/2026, dedicata all’adempimento spontaneo in ambito doganale, con particolare riferimento alla revisione della dichiarazione su istanza di parte e al ravvedimento operoso.

Il documento fornisce istruzioni agli Uffici e agli operatori per l’applicazione del ravvedimento operoso dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, approvate con il decreto legislativo n. 141/2024.

La circolare chiarisce, tra l’altro, gli effetti del ravvedimento operoso ai fini dell’estinzione del reato e della causa di non punibilità previste dall’articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari, distinguendo le ipotesi di violazioni amministrative e penali, le diverse fasi dell’accertamento doganale, le revisioni su istanza di parte, i controlli a posteriori e le regolarizzazioni spontanee.

Particolare attenzione è dedicata al cumulo giuridico, al ravvedimento parziale, agli errori di imputazione degli importi, alle differenze minime nel calcolo di sanzioni e interessi e alla determinazione degli interessi dovuti sui diritti doganali.

La circolare interviene anche sulle modalità di pagamento, integrando e rettificando le indicazioni già fornite con la circolare n. 38/2025: ai fini del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto mediante un unico bonifico bancario, per poi presentare la dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione con l’indicazione della modalità di pagamento “contanti” e comunicare alla dogana gli estremi del bonifico per la riconciliazione.

 

Adempimento spontaneo doganale: istruzioni ADM su ravvedimento operoso, revisione su istanza, effetti penali dell’articolo 112 DNC, cumulo giuridico, ravvedimento parziale e pagamento con bonifico

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 16/2026 del 19 giugno 2026 – Oggetto: DOGANE – Adempimento spontaneo – Revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso – Estinzione del reato e causa di non punibilità ex articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione – Cumulo giuridico, ravvedimento parziale, interessi e modalità di pagamento.

La circolare n. 16/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce istruzioni organiche sull’adempimento spontaneo in ambito doganale, coordinando revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso. Il documento chiarisce gli effetti del ravvedimento ai fini dell’estinzione del reato o della causa di non punibilità ex articolo 112 DNC, distingue le ipotesi di accertamento in linea, revisione post-svincolo, controlli a posteriori e regolarizzazione a posteriori, e detta criteri operativi su cumulo giuridico, ravvedimento parziale, errori di imputazione, differenze minime, interessi e modalità di pagamento. A rettifica e integrazione della circolare n. 38/2025, l’ADM prevede il pagamento mediante unico bonifico bancario e successiva presentazione della dichiarazione di rettifica o regolarizzazione con modalità di pagamento “contanti”.

La circolare integra e rettifica la circolare ADM n. 38/2025, con rilevante impatto operativo sulle modalità di pagamento, sul perfezionamento del ravvedimento e sugli effetti penali dell’adempimento spontaneo.

Riferimenti normativi e documentali

Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 78, 79, 96, 104, 112 e 114 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articoli 173, 188 e 124 del codice doganale dell’Unione; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 12 e 13; Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87; Circolare ADM n. 38/2025; Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2015, n. 42/E del 2016 e risoluzione n. 67/E del 2011.

 

Ravvedimento operoso in materia doganale: dal 1° gennaio 2026 pagamento della sanzione ridotta anche in dichiarazione con codici 430 e 432 e comunicazione PEC all’ufficio competente

Link al testo della circolare – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – n. 38/2025 del 30 dicembre 2025 – Oggetto: DOGANE – Illeciti doganali – Modalità per effettuare il ravvedimento operoso – Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 – Codici tributo 430 e 432 – Comunicazione di avvenuto ravvedimento operoso

La circolare n. 38/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli disciplina le modalità operative per l’utilizzo del ravvedimento operoso in materia di illeciti doganali, in raccordo con le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione. Dal 1° gennaio 2026 il pagamento della sanzione ridotta può essere effettuato anche direttamente nella dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione, utilizzando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50 per cento dell’importo. La circolare chiarisce inoltre la possibilità del ravvedimento frazionato, la rilevanza del pagamento integrale del tributo e degli interessi, il perfezionamento alla data di pagamento della sanzione e l’obbligo di comunicare via PEC all’ufficio doganale competente l’avvenuta definizione mediante ravvedimento operoso.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 104 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, approvate con decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141; Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; dal 1° gennaio 2026 sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, secondo quanto richiamato dalla circolare; Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; Articolo 49 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione; Articolo 114 del codice doganale dell’Unione; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 2016; Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.




Nuove disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell’unione. Dalle Dogane i primi chiarimenti

In vigore dal 4 ottobre 2024, le nuove “disposizioni complementari nazionali al codice doganale dell’Unione”, allegate al decreto legislativo 141 del 26 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024. Si richiama, tuttavia, l’attenzione sull’articolo 7, comma 3 del medesimo decreto, con il quale si dispone che le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 del D.Lgs si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

L’articolato è strutturato in soli 122 articoli, a fronte dei più di 350 del previgente testo unico, che disciplinano, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella Legge 9 agosto 2023, n. 111 – legge delega-, e in modo innovativo, le procedure e le violazioni doganali rimesse dal codice doganale dell’Unione alla disciplina nazionale.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso la Circolare 20, datata 4 ottobre 2024, che fornisce le prime necessarie indicazioni per comprendere le molteplicità novità introdotte.

  

Vedi anche:

In Gazzetta e in vigore il decreto delegato per la revisione della disciplina doganale




In Gazzetta e in vigore il decreto delegato per la revisione della disciplina doganale

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024, il Decreto legislativo n. 141 del 26 settembre 2024. Il provvedimento delegato reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e di revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

In particolare, attua l’articolo 11 della legge n. 111 del 2023, che reca i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo è tenuto ad attenersi per la revisione della disciplina doganale, attraverso:

  • il riassetto del quadro normativo in materia doganale;
  • il completamento della telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali;
  • un migliore coordinamento tra le Autorità doganali e la semplificazione delle verifiche, potenziando lo Sportello unico doganale e dei controlli;
  • il riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione;
  • a revisione dell’istituto della controversia doganale.

Mentre, il comma 2 dell’articolo 20 della legge n. 111 del 2023, prescrive il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sui consumi e sulla produzione disciplinato nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali, c.d. testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504 del 1995). Il comma 3 dell’articolo 20 contiene i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina sanzionatoria da applicare alle violazioni della normativa doganale.

Il decreto legislativo è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione». Il citato l’Allegato 1 composto di 122 articoli, interviene sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), che viene abrogato a seguito dell’entrata in vigore delle norme in esame (cfr. articolo 8 comma 1, lett. f), del decreto legislativo in esame rubricato: abrogazioni). In particolare, l’Allegato 1 interviene, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia doganale:

  • sul riassetto del quadro normativo, in relazione all’accrescimento della qualità dei controlli doganali, alla semplificazione delle verifiche inerenti alle procedure, al riordino delle procedure di liquidazione, accertamento, revisione dell’accertamento e riscossione;
  • sul riordino e la semplificazione del quadro normativo sanzionatorio in coerenza con il diritto dell’Unione europea in materia doganale.

Il Decreto è in vigore dal 4 ottobre 2024. A tal riguardo, si evidenzia che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 141/2024, prevede espressamente che le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Di conseguenza per le violazioni commesse prima di tale data risultano ancora applicabili le precedenti disposizioni.

 

Link al testo del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante: «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024.

 




Aggiornamento sui Decreti delegati attuativi della Delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111)

Riforma fiscale –  Ultimi Atti del Governo sottoposti a parere

Atto del Governo 171 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA»

Testi disponibili:

Testo dell’atto trasmesso il 27 giugno 2024

Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR

 

Atto del Governo 170 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale»

Testi disponibili:

Testo dell’atto contente lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 20 giugno 2024, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», trasmesso il 27 giugno 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso il 27 giugno 2024 alla Camera dei Deputati.

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)

 

Atto del Governo 166 – «Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»

Testi disponibili:

Testo dell’atto trasmesso

Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN e AIR

Intesa della Conferenza unificata




Dal Governo via libera (preliminare) alla revisione della disciplina doganale e al sistema sanzionatorio in materia di accise

Il Consiglio dei Ministri di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

 

Revisione della disciplina doganale vigente

 

Per armonizzare la normativa italiana con quella dell’Unione Europea, si abroga il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) e si aggiornano e riducono le disposizioni da esso previste.

In particolare:

  • in conformità alla disciplina dettata dal codice doganale dell’Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013), si implementa la telematizzazione delle procedure doganali e si potenziano l’attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane dell’UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale (SUDOCO);
  • si ridefiniscono le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e si revisiona l’istituto della controversia doganale e viene riorganizzato l’assetto degli uffici e dei servizi;
  • si rivede la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando.

 

Spedizioniere doganale

 

Si aggiorna la disciplina per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, con la riduzione a un anno, da tre anni, della cadenza con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà bandire gli esami e si allinea la disciplina dei centri di assistenza doganale (CAD) a quella UE, prevedendo la possibilità per gli spedizionieri di costituire società di capitali per l’esercizio delle funzioni proprie della categoria.

 

Revisione del sistema sanzionatorio in materia di dogane, accise e tabacchi

 

Si interviene sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell’accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, prevedendo:

  • l’introduzione di un nuovo delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e di un nuovo illecito amministrativo di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
  • l’applicazione della confisca allargata anche in relazione ai più gravi reati in materia di accise;
  • la depenalizzazione di alcune ipotesi di minore gravità.

 

Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti

 

Si estende la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 231 del 2001 anche ai reati di cui al testo unico delle accise; si prevede, in relazione all’ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, l’applicazione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; si aggiorna il riferimento normativo inerente alla competenza della Procura distrettuale allo svolgimento delle indagini preliminari relative al reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati.

 

Disciplina IVA delle operazioni di importazione in uno Stato UE di beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato UE

 

Si prevedono specifiche norme sulla documentazione idonea a provare l’effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione Europea e la costituzione di determinate cauzioni.

 

Link al testo dello schema di decreto legislativo, recante «disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»

 

 




Procedure e contenzioso in materia doganale. Diffuse le indicazioni applicative del Decreto legge “fiscale”

Con nota n. 123013/RU del 16 novembre 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce una sintesi complessiva delle novità in ambito doganale introdotte dal Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria».

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 123013/RU del 16 novembre 2018 e allegato n. 119462 del 31 ottobre 2018, con oggetto: DOGANE- Pace fiscale – Procedure e contenzioso in materia doganale – Indicazioni applicative del Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria».

Per saperne di più:

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Modalità e termini per aderire

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 – Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1825864.pdf

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2019

Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria – Coordinato con la guida alla lettura e la relazione illustrativa

www.pianetafiscale.it/files/Legis/2018/L1824723.pdf




IVA TR. Aggiornati i software – Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all’importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L’aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Per l’ultima versione del Software di compilazione modello Iva Tr clicca sul link sotto riportato:

Versione 1.2.2 del 05/10/2017

Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Diffuse le istruzioni per il rimborso sui quantitativi consumati nel 1° trimestre 2017

Con riferimento ai benefici per il gasolio da autotrazione, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017

Per saperne di più:

(Link sito dell’Agenzia delle Dogane)

Nota n.38666 del 30 marzo 2017 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2017 – pdf

Modello di dichiarazione (formato xls) – xls

Modello di dichiarazione (formato ods) – ods

Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2017

Il quadro riepilogativo delle modifiche alla disciplina dei depositi IVA in vigore dal 1° aprile 2017

L’articolo 4, del D.L. n. 193/2016 ha ampliato le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta; inoltre ha modificato le modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”. Sulle modifiche citate l’Agenzia delle Dogane ha fornito con la nota prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 una sintesi delle principali novità applicabili dal 1° aprile 2017.

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – DEPOSITI FISCALI – Depositi fiscali ai fini IVA – Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 -Art. 50-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – D.M. Mef del 23 febbraio 2017 – Provvedimento del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017 – Provvedimento del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017

IVA all’importazione: le sentenze pro-contribuente non sono immediatamente esecutive

Le sentenze tributarie a favore del contribuente in ambito doganale non sono immediatamente esecutive ex art. 69, del D.Lgs n. 546/1992. A tal proposito, per quanto riguarda le risorse unionali e l’IVA all’importazione, l’Agenzia delle dogane con nota 24 marzo 2017, n. 31568, nel richiamare precedenti documenti interpretativi, sottolinea che relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013.

Per saperne di più:

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: applicazione (con limiti) in ambito doganale

CIR-Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 21 D del 23 dicembre 2015, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Revisione della disciplina degli interpelli – Contenzioso tributario – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

RIS-Nota dell’Agenzia delle Dogane (RIS) prot. n. n. 31568/RU del 24 marzo 2017, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Contenzioso tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente – Limiti all’applicazione in ambito doganale del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22

 

 




Sanzioni amministrative in ambito doganale: legittimazione passiva, responsabilità, esimenti e criteri di determinazione

L’Agenzia delle Dogane con circolare  n. 22 D del 28 dicembre 2015 (Protocollo: 142991/R.U.) ha fornito importanti precisazioni in ordine alla legittimazione passiva ed i profili di responsabilità, per le sanzioni amministrative, dei soggetti che, a vario titolo, intervengono nell’espletamento del processo di sdoganamento. Per le Dogane, in relazione ai profili sanzionatori, connessi con le violazioni alla normativa doganale, nulla è specificamente disposto dal Reg. (CEE ) n. 2913/92 (C.D.C.) e dalle relative disposizioni di applicazione e la disciplina positiva di tali profili resta ascritta alla competenza nazionale degli Stati membri della UE. Infatti, solo con il Reg. (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione- rifusione), le cui disposizioni si applicano dal 1° maggio 2016, si prevedono per la prima volta, all’art 42, criteri generali per l’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni della normativa doganale. Ne consegue che per individuare la legittimazione passiva ed i profili di responsabilità,occorre applicare i principi generali in materia recati dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), dal D.P.R. 23 gennaio1973, n. 43, dal D.L 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003 e dalla Legge n. 212/2000, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», nonché dalle altre disposizioni previste dall’ordinamento nazionale in materia doganale. Per quanto concerne la responsabilità per le sanzioni amministrative, relativamente alle persone fisiche, nel documento di prassi vengono i richiamati gli articoli 5 (colpevolezza), 6 (cause di non punibilità), 7 (criteri di determinazione della sanzione), 9 (concorso di persone), 10 (autore mediato) e 11 (responsabilità amministrativa), del D.Lgs n. 472/1997, nonché i commi 2 e 3 dell’articolo 10 dello L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente). In particolare, la circolare, richiamando il citato Statuto, elenca le condizioni per l’applicazione delle esimenti in esso previste. Di estrema attualità, sono inoltre, i chiarimenti in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa disciplinata dall’art. 7 del D. Lgs n. 472/1997, come modificato per effetto di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 158/2015. In proposito, nel documento delle Dogane si chiarisce che “nella determinazione quantitativa della sanzione dovrà, aversi riguardo alla gravità della violazione desunta, sia dall’ammontare del tributo la cui riscossione è impedita o messa in pericolo, sia alle caratteristiche della condotta, dolosa o più o meno gravemente colposa, tenuta dal trasgressore, nonché al comportamento successivamente adottato dallo stesso per eliminare od attenuare le conseguenze antigiuridiche. Dovrà, altresì, tenersi conto anche della personalità dell’autore della violazione, desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e delle sue condizioni economiche e sociali. In proposito si richiama il nuovo comma 3 dell’articolo 7 ove viene previsto un aumento di pena – fino alla metà – nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, ossia violazione che presenti, rispetto alla precedente, profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che la costituiscono e dei motivi che la determinano. Ai fini della recidiva, rileveranno le violazioni che non sono state definite dal contribuente con l’istituto del ravvedimento operoso, in pendenza di adesione all’accertamento o per effetto di mediazione e di conciliazione. La disposizione in esame, inoltre, preclude ogni valutazione discrezionale in ordine all’applicazione della recidiva, con la conseguenza che, in presenza di recidiva infratriennale, gli Uffici saranno tenuti ad aumentare la pena nella misura stabilita dalla legge. Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 7 prevede, tuttavia, l’applicazione di una attenuante di carattere generale in presenza di circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l’entità del tributo e la sanzione. In tali ipotesi, che gli uffici dovranno esaminare caso per caso, la sanzione viene ridotta della metà”.