On-line i modelli 730/2023 relativi all’anno d’imposta 2022 con le relative istruzioni

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, che approva la versione definitiva del modello 730/2023.

I contribuenti dovranno utilizzarlo per dichiarare i redditi maturati nel 2022.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023, prot. n. 34545/2023: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale», pubblicato il 06.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Modello 730 del 2022. Le novità

Pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate il comunicato 15 aprile 2022 per l’aggiornamento delle istruzioni al modello 730/2022. L’aggiornamento si è reso necessario per recepire le recenti novità, tra le quali, lo slittamento al 23 maggio 2022 del termine entro il quale l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente (rispetto al termine del 30 aprile stabilito in via generale dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175) o il nuovo bonus acqua potabile.

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del nuovo 730/2022 per l’anno d’imposta 2021, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022, prot. n. 11185/2022.

Nel nuovo modello trovano spazio gli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti e assimilati. Fa inoltre il suo debutto il “bonus musica”, ovvero la detrazione per l’iscrizione e l’abbonamento di bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni a scuole di musica, conservatori e cori, bande e scuole di musica riconosciute, che spetta per un importo fino a 1.000 euro se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro. Altra novità riguarda la possibilità di fruire del Superbonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’aliquota maggiorata del 110% per le spese sostenute unitamente agli interventi Sismabonus ed Ecobonus. Spazio anche al nuovo credito d’imposta per l’acquisto con IVA della “prima casa”, dedicato agli under 36 con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Da segnalare tra le new entry anche il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano (per spese fino ad un importo massimo di 1.000 euro). Aumentano, infine, le detrazioni per spese veterinarie e bonus mobili.

Nel dettaglio, le principali modifiche introdotte nei modelli 730/2022 sono le seguenti:

 

QUADRO C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

 

Sezione V – Riduzione del cuneo fiscale (trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale – Rigo C14)
Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.

 

Si ricorda che il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2240), ha previsto, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro. Si rimanda per ogni ulteriore approfondimento a quanto chiarito con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E (in “Finanza & Fisco” n. 33/2020, pag. 2220).

La prima misura “trattamento integrativo”, consiste sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconoscendo un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, a decorrere dall’anno di imposta 2021 è pari a 1.200 euro.

 

 

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura “ulteriore detrazione fiscale”, riconosce una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Come meglio chiarito nelle istruzioni al modello 730/2022, dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro.

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” dall’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 1.200 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.000 euro.

Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.000 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 686 euro, esso poi decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli impatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca.

Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, (ad esempio perché il reddito complessivo risulta superiore al limite previsto), viene recuperato nel mod. 730.

Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Si ricorda, altresì, che come chiarito nelle istruzioni al modello di Certificazione Unica 2022, il sostituto d’imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (Punto 390 della C.U.) e riportare l’ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (Punto 391 della C.U.). Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2022. Sulla base anche di tali informazioni, si procede al riconoscimento ovvero al recupero del Trattamento Integrativo in sede di dichiarazione.

 

Sezione VI – Detrazione per Comparto Sicurezza e Difesa (Rigo C15)
Nel Comparto sicurezza è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (D.P.C.M. del 27 ottobre 2021)

 

 

Come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2022, è prevista una detrazione d’imposta per il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle forze di Polizia (art. 45, comma 2, Decreto Legislativo n. 95/2017) – La sezione, come anticipato, è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021, per il quale è prevista una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95). L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2020 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.974 euro. La riduzione d’imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 383 della Certificazione Unica 2022).

Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza nell’imposta lorda determinata ai sensi dell’articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2021 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’articolo 17 del TUIR. Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 è presente il codice BO. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono state individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 290 del 6 dicembre 2021. Per l’anno d’imposta 2021 essa è pari a 609,50 euro.

Nel rigo 39 del mod. 730-3 va riportato l’importo di Detrazione Spettante come determinato nel paragrafo “Quadro C – Detrazione per Comparto Sicurezza e Difesa (Rigo C15)”

 

QUADRO G – Crediti dʼimposta

 

Sezione VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 – Rigo G8
È possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA.

 

 

Il Rigo G8 – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA. Costoro non debbono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e debbono avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

L’utilizzo di tale credito (per il quale non può essere richiesto il rimborso) deve essere effettuato dopo aver sottratto dall’imposta lorda tutte le detrazioni spettanti; l’eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione.

Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI PF 2021, se nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio è compilata con i codici “1”.

Colonna 2 (Credito anno 2021): indicare il credito d’imposta maturato nel 2021. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa.

Colonna 3 (Credito compensato nel mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2022.

Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.

 

PROSPETTO CREDITI QUADRO G
Rigo G8 Mod.730/2022

Credito d’imposta RIGO DEL QUADRO G  

RIGO DEL MOD. 730-3 NEL QUALE VIENE RIPORTATO IL CREDITO

 

 RIGO DEL MOD. 730-3 NEL QUALE VIENE RIPORTATO L’EVENTUALE CREDITO RESIDUO
 

Acquisto

Prima Casa Under 36

 

G8

 

Rigo 46

mod. 730-3

Rigo 157

mod. 730-3

 

Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 (in “Finanza & Fisco” n. 33/2021, pag. 2279) per ogni opportuno approfondimento in merito ai presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali della disciplina agevolativa, si ricorda che l’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, (cd. D.L. Sostegni-bis in “Finanza & Fisco” n. 26-27/2021, pag. 1767) è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24. È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del D.P.R. n. 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti sopra indicati.

 

QUADRO E – Oneri e spese

 

Sezione III A – (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche
Dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus ed ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110% (Superbonus).
È possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

 

 

Come spiegano le istruzioni ai righi E41 a E43, per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”.

 

Colonna 1 (Anno): indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2011 al 2021) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.

Colonna 2 (Tipologia): compilare questa colonna solo nei seguenti casi:

  • spese sostenute nel 2012;
  • spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2021 e spese di sistemazione a verde sostenute dal 2018 al 2021 e dal 2020 spese per bonus facciate, installazione impianti fotovoltaici e altri interventi al 110%.

 

Se la colonna 1 “Anno” assume il valore 2021 e la colonna 2 assume il valore 20:
▪ se è barrata la casella 110%, la rateazione prevista è in 5 rate;
▪ se non è barrata la casella 110%, la rateazione prevista è in 10 rate.

 

Indicare uno dei seguenti codici:

‘2’ spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
‘3’ spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
‘4’ spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
‘5’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘6’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘7’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘8’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di de- trazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘9’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘10’ spese sostenute dal 2017 al 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘11’ spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). Se si ha diritto anche all’aliquota di detrazione del 110 per cento, le spese sostenute dal 1° luglio 2020, sono indicate in un rigo separato avendo cura di barrare la casella di colonna 7;
‘12’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per le spese di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
‘13’ spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali;
‘15’ spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su orna- menti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
‘16’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto all’applicazione dell’aliquota del 110% (codici da 5 a 11);
‘17’ spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16;
‘18’ quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
‘19’ quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

‘20’ spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, agli interventi di cui agli interventi sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

Sezione III C – Rigo E56 – Spese per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (codice 4 e codice 5 nella colonna 1)
Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa.

 

 

Nelle istruzioni relative al citato rigo E56 precisato che vanni indicate le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e quelle per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In devono essere indicate:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3 la spesa sostenuta.

‘4’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e la voce d’appendice “Superbonus”;

‘5’ per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini In tal caso l’aliquota della detrazione è aumentata al 110% e ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e la voce d’appendice “Superbonus”.

 

Sezione III C – Spese per l’arredo degli immobili (E57 ed E58) e IVA per acquisto abitazione classe A o B (E59)
Innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire Bonus mobili.

 

 

Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro.

La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate. Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2114) e n. 11/E del 21 maggio 2014 (par. 5 in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 800)

 

Sezione I – Spese per le quali spetta la detrazione di imposta del 19%, 26%, 30%, 35% o 90%
Per le spese veterinarie righi da E8 a E10 codice “29” aggiornato limite importo spesa detraibile ad euro 550

Pertanto, l’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 550 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 600 euro, nel rigo andranno indicati 550 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 421 euro. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

 

 

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro: Codice “45” – Spese per iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.

 

QUADRO G – Crediti dʼimposta

 

Sezione XIII – Altri crediti d’imposta – Credito d’imposta depuratori acqua e riduzione consumo contenitori plastica – Rigo G15, codice 10
È possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica.

 

 

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Se si fruisce del credito d’imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse. Il credito d’imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, prot. n. 2022/102326 è stata stabilità la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura pari a 30,3745 per cento. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto per in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

L’importo della spesa indicata nella col. 2 del singolo rigo G15 con a col. 1 il codice 10 non può essere superiore ad euro 1.000.

 

Locazioni brevi – Quadro B o Quadro D.

 

Dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

Dall’anno d’imposta 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile in base al quale è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, se nel corso del 2021 sono stati destinati a locazione breve più di 4 appartamenti, non può essere utilizzato il modello 730, ma va utilizzato il modello REDDITI PF.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti sulle locazioni brevi si possono consultare il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 luglio 2017, protocollo n. 132395/2017 (in “Finanza & Fisco” n. 15/2017, pag. 1187) e la circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2017, pag. 1851)




Comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici: il punto sui termini per beneficiare della riduzione delle sanzioni

Con risoluzione n. 72 del 16 dicembre 2021, in tema di comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia delle entrate, nel fornire chiarimenti in merito agli effetti della presentazione dell’istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell’applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente, ha evidenziato che nel caso di presentazione dell’istanza entro detto termine, se a seguito dell’istruttoria:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462 del 1997, dal ricevimento della comunicazione “definitiva” – contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute – decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. In tal caso, come già detto, a seconda del giorno di effettuazione del pagamento (entro oppure oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione), il contribuente avrà o meno diritto a beneficiare della riduzione delle somme.

Diversamente, nel caso in cui l’istanza in autotutela è inviata oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se a seguito dell’esame istruttorio:

  • la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione;
  • la richiesta viene accolta parzialmente, l’ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
  • la richiesta viene respinta, l’ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 72 del 16 dicembre 2021, con oggetto: RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del DPR 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248  

 

Per saperne di più:

Liquidazione delle imposte risultanti da dichiarazioni: le condizioni e le modalità per l’invio in forma telematica dell’invito tramite intermediario a fornire chiarimenti o a produrre documenti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 4 novembre 2009: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Statuto del contribuente – Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni – Comunicazione di irregolarità – Invio del cosiddetto “avviso bonario” – Invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti in esito all’attività di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni – Avviso in forma telematica all’intermediario – Domiciliazione presso gli intermediari al fine dell’invio telematico degli esiti – Modalità – Condizioni – Accettazione da parte dell’intermediario di ricevere l’avviso telematico, mediante la barratura della casella “Ricezione avviso telematico”  inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” del modello Unico – Scelta del contribuente mediante la barratura della casella “Invio avviso telematico all’intermediario” di far recapitare l’esito della liquidazione all’intermediario – Procedura per il download delle comunicazioni – Termini per il pagamento agevolato delle imposte liquidante – Canali di assistenza dedicati agli intermediari Pec e Civis – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 3, comma 3, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 6, comma 5, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 2-bis del D.L. 30/09/2005, n. 203, conv., con mod., dalla L. 2/12/2005, n. 248»




Approvati i modelli 2021 “Redditi”, Irap e Consolidato

On-line i modelli Redditi 2021 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2020.

Da oggi sono disponibili infatti, sul sito delle Entrate, nella sezione ad hoc dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2021 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2020. I nuovi modelli sono stati approvati con i provvedimenti firmati oggi dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Tra le novità di quest’anno, nel modello Redditi per le persone fisiche oltre al Superbonus al 110% ed alle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, sono presenti anche il bonus facciate e il bonus vacanze. Nei modelli per Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali entra la rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale. Trova spazio, nel modello Irap, il credito d’imposta riconosciuto al locatore in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del modello Redditi

Il nuovo modello per le persone fisiche, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica. Confermata per l’anno 2020 anche la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni e dei beni d’impresa. Nella “Scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF” inserito un apposito riquadro per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali.

 

Spazio alla rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché quella per il settore alberghiero e termale

Nei modelli Enti non commerciali, Società di persone e Società di capitali trovano spazio, nel quadro RQ, la sezione XXIV per i soggetti che intendono avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – settori alberghiero e termale” (art. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020).

 

I versamenti sospesi COVID-19 e l’agevolazione per Campione d’Italia

All’interno dei modelli Irap, Enti non commerciali, Società di persone, Società di capitali e Consolidato nazionale e mondiale è inserito il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID–19. Viene gestita, inoltre, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito e dell’Irap per le imprese che svolgono l’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).

 

Nuovi crediti d’imposta per le imprese

Nei modelli Redditi trovano collocazione il credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione e quello per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato nonché i crediti d’imposta istituiti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra cui: il credito per botteghe e negozi, il credito per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda e il credito per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021)

 

Link ai Modelli dichiarativi 2021, Redditi (PF, SP, SC e ENC), CNM e IRAP

Redditi 2021–PF

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2021, per il periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SP

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–SC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Redditi 2021–ENC

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi (provvedimento del 29/01/2021)

Irap 2021

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2021”, con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2020 (provvedimento del 29/01/2021)

Consolidato nazionale e mondiale 2021

Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2021”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento del 29/01/2021)




Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. On-line anche la nuova Certificazione Unica

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel 730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730

 

Il nuovo modello 730, da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

 

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento

 

Tra le novità presenti nel modello di quest’anno, da presentare entro il 30 aprile, si evidenziano, in particolare, l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del  lavoro

 

Anche nella CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

 

Pronto anche il modello 770/2021

 

Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021)

 

La modulistica dichiarativa 2021 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l’anno 2020 con le relative istruzioni

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (provvedimento)

 

Il modello 770/2021 relativo all’anno di imposta 2020 con le istruzioni

Approvazione del modello 770/2021, relativo all’anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni (provvedimento)

 

I modelli 730/2021 relativi all’anno 2020

Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (provvedimento)

 

La Certificazione Unica “CU 2021” relativa all’anno 2020

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione (provvedimento)

 




Diffuse le bozze delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, IVA e 770

Tra le novità Superbonus, trattamento integrativo e misure anti-Covid

 

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le bozze dei modelli 2021 delle , Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel nuovo 730, ad esempio, fanno il loro ingresso il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il Superbonus al 110% e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre ad alcune modifiche in tema di beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730

 

Il nuovo modello 730, per pensionati e lavoratori dipendenti, recepisce le novità normative che riguardano l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

 

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento

 

Tra le novità presenti nel modello di quest’anno si evidenziano, in particolare, la riduzione dell’aliquota per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo nonché alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del lavoro

 

Anche nella CU 2021 fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

 

Pronto anche il modello 770/2021

 

Nel nuovo modello sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2020)

 

Modelli in bozza

Bozze pubblicate il 23 dicembre 2020
(Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

 

Certificazione unica 2021 (bozze)

Modello Cu – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello 770/2021 (bozze)

Modello 770 – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello 730/2021 (bozze)

Modello 730 – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello Iva/2021 (bozze)

Modello Iva – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

 




Dichiarazioni fiscali: nuove precisazioni su impegno, sottoscrizione e conservazione

La sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta. Da quanto precede discende che la dichiarazione – trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate – può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo. Peraltro, la messa a disposizione della copia della dichiarazione su una piattaforma internet è già stata esplicitamente consentita nella risposta ad interpello n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018. Si ritiene, inoltre, che la scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria ovvero certificata possa essere lasciata alla libera determinazione delle parti. Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 518 del 12 dicembre 2019.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 518 del 12 dicembre 2019, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Presentazione telematica– Intermediari telematici – Impegno alla trasmissione – Obblighi di conservazione e sottoscrizione – Obblighi formali “post dichiarazione” – Obbligo di rilascio dei documenti telematici trasmessi – Consegna dichiarazione trasmessa per via telematica – Articolo 3, commi 6, secondo periodo e 6-bis del D.P.R. 22/07/1998, n. 322

 

I documenti di prassi richiamati

 

Consegna per via telematica delle dichiarazioni fiscali da parte del soggetto intermediario al contribuente. Anche per mezzo do piattaforma internet dello studio professionale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 97 del 6 dicembre 2018, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Consegna delle dichiarazioni fiscali ai contribuenti da parte degli intermediari – Adozione di modalità telematiche – Utilizzo di modalità telematiche per il rilascio al contribuente della dichiarazione trasmessa e della relativa comunicazione di ricezione, in luogo della consegna fisica e/o manuale – Procedure Ammesse – Possibilità di scaricare le dichiarazioni da un’apposita area riservata della piattaforma internet dello studio professionale

 

Vedi anche, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 9 maggio 2013, par. 7.2, secondo cui: “la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196).”.

 

La conservazione anche su supporto informatico delle copie delle dichiarazioni trasmesse in qualità di sostituto d’imposta è correttamente effettuata senza necessità di riprodurre la sottoscrizione del contribuente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 194 del 30 luglio 2009, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse dal sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ai propri dipendenti – Modalità di assolvimento – Articolo 9-bis, D.P.R. n. 322 del 1998

 

Archiviazione elettronica delle copie delle dichiarazioni e di altri documenti rilevanti ai fini tributari da parte dei commercialisti: non sussiste l’obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall’incaricato su supporti informatici

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 354 dell’8 agosto 2008, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Incaricati della trasmissione delle dichiarazioni – Presentazione telematica delle dichiarazioni – Conservazione delle copie delle dichiarazioni – Obbligo di sottoscrizione da parte del contribuente delle copie conservate dall’incaricato su supporti informatici – Insussistenza – Art. 3, comma 9-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322

 

Le istruzioni per la conservazione su supporti informatici, in alternativa al supporto cartaceo, delle copie delle dichiarazioni e degli altri documenti inviati dai C.A.F. all’Amministrazione finanziaria

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 298 del 18 ottobre 2007, con oggetto: DICHIARAZIONI FISCALI – Conservazione su supporti informatici delle copie delle dichiarazioni da parte dei CAF – Adempimenti correlati e termine per l’invio dell’impronta dell’archivio informatico 

 

Vedi anche, circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 25 gennaio 2002, che consente, in alternativa alla conservazione delle dichiarazioni cartacee, di “tenere memoria delle dichiarazioni presentate su supporti informatici. In tal caso è fatto obbligo al contribuente di riprodurre la dichiarazione su modello cartaceo qualora l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, ne faccia richiesta.”