Assistenza fiscale: approvate le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Con provvedimento del 15 gennaio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 36/2017), sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2018 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2018 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. È proprio questo il compito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, che al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, definisce:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2018, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che comunicano all’INPS in qualità di sostituto d’imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata (3 MB);
  • nell’Allegato D, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d’imposta.

Le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Il citato provvedimento di febbraio, oltre ad approvare le necessarie specifiche tecniche, ha approvato anche le istruzioni con la descrizione degli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti tributari) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730. Nella circolare (3 MB) trovano, naturalmente, esposizione anche le regole che definiscono l’accoglimento o meno della dichiarazione 730 da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate. In particolare sono riportati, oltre a tutti i criteri per la puntuale determinazione delle imposte, anche i criteri di accoglimento della dichiarazione. Tali criteri, che negli scorsi anni erano contenuti nelle specifiche tecniche, sono suddivisi in confermabili e bloccanti; con ricchezza di esemplificazioni pratiche, il documento di prassi accompagna il professionista nell’attività di controllo.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 (3 MB) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (Allegati omissis)

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.




Nuove comunicazioni per la precompilata 2018: “forzate” per le spese per l’asilo e facoltative per le erogazioni liberali a Onlus, APS, e fondazioni

Con due decreti Mef, pubblicati il 6 febbraio 2018 nella Gazzetta Ufficiale, disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e altri soggetti. Il termine per la comunicazione è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, la prima scadenza sarà quindi già entro la fine di questo mese.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, recante: «Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2018

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, recante: «Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2018




Precompilata: il Mef conferma la proroga all’8 febbraio 2018 del termine per la trasmissione delle spese sanitarie. Resta fermo il termine del 28 febbraio per i veterinari

È prorogata all’8 febbraio 2018 la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017. Devono effettuare la trasmissione dei dati le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, i medici, le strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici. Lo slittamento del termine è disposto dal decreto della Ragioneria generale dello Stato, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La trasmissione dei dati, che devono essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la definizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguarda le spese per le quali il cittadino non ha espresso la propria opposizione alla trasmissione telematica al momento del pagamento della prestazione. A seguito di tale rinvio, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, viene prorogato anche il periodo entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria opposizione all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel periodo compreso tra il 9 febbraio e l’8 marzo 2018.

Resta fermo il termine del 28 febbraio per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie 2017, come previsto dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2018, recante la proroga del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»




Spese sanitarie. All’ 8 Febbraio l’invio dei dati

L’ Agenzia delle Entrate annuncia, con comunicato stampa del 31 gennaio 2018 (di seguito riportato), che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2018. Tale proroga, si riferisce alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta di 8 giorni anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018 sono state previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016 e dal punto 1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 settembre 2016, per consentire agli assistiti, per l’anno 2018, di poter esercitare la propria opposizione all’invio dei dati 2017 da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate fino all’8 febbraio 2018, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 9 febbraio 2018 all’8 marzo 2018, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Nelle stesso provvedimento previsto, inoltre, che anche il Sistema Tessera Sanitaria, in deroga ai termini indicati nel richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie 2017 ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti a partire dal 9 marzo 2018.

 Il testo del comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2017. In particolare, gli operatori, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute alla trasmissione dei dati, anche in considerazione della notevole incidenza della detrazione per spese sanitarie nella predisposizione del 730 precompilato. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

Cambiano i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è fissato all’8 marzo 2018 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino all’8 febbraio 2018 oppure accedere dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Resta fermo il termine del 28 febbraio 2018 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.

Link al testo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»




Dichiarazioni “Redditi” e Irap 2018 relative al periodo d’imposta 2017: on line i modelli definitivi

Disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli Redditi enti non commerciali (Enc), Redditi società di persone (Sp), Redditi società di capitali (Sc), Irap e Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni approvati, con provvedimenti datati 30 gennaio 2018, sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell’iper ammortamento e l’aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa in contabilità semplificata improntata al “criterio di cassa”.

Link ai Modelli dichiarativi 2018 Redditi (PF, SP, ENC, SC), CNM e IRAP

Modello di dichiarazione “Redditi 2018–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “Redditi 2018–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “Irap 2018” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello “Consolidato nazionale e mondiale 2018”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2018 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

Modello di dichiarazione “Redditi 2018–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2017 (provvedimento di approvazione, modello e istruzioni)

(Link sito web dell’Agenzia delle entrate)




Consolidato fiscale: ulteriori chiarimenti sull’utilizzo delle perdite in caso di accertamento

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Con la circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018, infatti, le Entrate forniscono istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell’esercizio dell’opzione per la tassazione consolidata. Nel documento pubblicato oggi, inoltre, l’Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell’opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

 

Come richiedere lo scomputo delle perdite anteriori al consolidato

 

Nel documento di prassi l’Agenzia ricorda che, come chiarito con la circolare n. 15/E del 28 aprile 2017, lo scomputo delle perdite dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all’esercizio dell’opzione può essere richiesto con il modello IPEA, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello.

 

Quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti

 

In particolare, la consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell’imponibile accertato con l’atto unico, le proprie perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Se invece il maggior imponibile accertato non supera la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo dalla consolidata. In un’ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Tuir, che limita espressamente l’utilizzo delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione.

L’Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato presentando il anche in alternativa al modello IPEA della consolidata, fino a concorrenza dell’importo accertato con l’atto unico.

 

Come attribuire le perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato

 

La circolare chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo) dell’opzione o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente sia stato modificato. L’Agenzia specifica che il criterio da utilizzare è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2018)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 26 gennaio 2018, con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale -Utilizzo delle perdite – Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato – Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato – Esemplificazioni – Art. 40-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004

 

Link ai documenti richiamati:

 

Perdite di periodo e perdite pregresse: lo scomputo dai maggiori imponibili nei procedimenti di accertamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell’ambito dell’attività di accertamento – Modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite nell’ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione -Presentazione dell’istanza Modello IPEA – Effetti – Sospensione termini – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo richiesto con i modelli IPEA e IPEC – Esemplificazioni – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 ottobre 2014, prot. n. 133104 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall’articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 9-bis del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’art. 40-bis del D.P.R. 600/1973

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 E del 6 giugno 2011: «Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all’articolo 40-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 9-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218»

Il nuovo regime di tassazione del consolidato nazionale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 20 dicembre 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 – Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DM del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2004»




Dichiarazioni “Redditi” e Irap 2018 relative al periodo d’imposta 2017: on line le bozze

Disponibili nel sito dell’Agenzia delle entrate le bozze dei modelli Redditi persone fisiche (Pf), Redditi enti non commerciali (Enc), Redditi società di persone (Sp), Redditi società di capitali (Sc), Irap e Consolidato nazionale e mondiale (Cnm), con le relative istruzioni per la compilazione. I modelli e le istruzioni in bozza sono stati “aggiornati” alla luce delle modifiche normative relative al 2017. Per quanto riguarda la determinazione del reddito d’impresa, le principali novità riguardano la proroga del super e dell’iper ammortamento e l’aliquota IRES che passa dal 27,5 per cento al 24 per cento. Nel nuovo modello redditi 2018, prevista inoltre, la gestione della nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa in contabilità semplificata improntata al “criterio di cassa”.

Modelli dichiarativi 2018 in bozze: Redditi (PF, PF1, PF2, PF3, SP, ENC, SC), CNM e IRAP

(Link sito web dell’Agenzia delle entrate)




Approvata la versione definitiva dei modelli 2018 del 730, CU, 770, Cupe e IVA

Approvati i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, IVA, 770, IVA 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l’ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello IVA, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di IVA di gruppo e split payment. Di seguito la novità più rilevanti.

Modello 730

Aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 con il nuovo termine del 23 luglio per l’invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell’assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Aumentato il limite per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (passato da 564 a 717 euro).

Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”.

Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

Modello IVA

Nuova veste per il quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche) che da quest’anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Gli enti o le società commerciali controllanti dal 2018 potranno comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione unicamente nella dichiarazione annuale IVA (quadro VG). Il vecchio modello IVA 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione solo nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’IVA dovuta o dell’IVA a credito da trasferire alla controllante.

Infine, sono stati rinominati i righi VE38 e VJ18 per l’esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di split payment riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Certificazione Unica

Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato. Precisato, inoltre che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2018.

Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, CUPE

Nel nuovo CUPE recepisce le disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

– partecipazioni in soggetti residenti in Italia;

– partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);

– partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

Si ricorda che la certificazione deve essere utilizzata per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

È, inoltre, utilizzato per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico.

La modulistica dichiarativa 2018 approvata

La Certificazione Unica “CU 2018” relativa all’anno 2017

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10729, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

I modelli 730/2018 relativi all’anno 2017

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10793, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2018, prot. 9520, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»

Il modello 770/2018 relativo all’anno di imposta 2017 con le istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10621, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione del modello 770/2018, relativo all’anno di imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati»

La nuova dichiarazione IVA/2018 concernente l’anno 2017 con le relative istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10581, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l’anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2018 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10671, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni»




“Inviti” a regolarizzare “Redditi 2013”. C’è tempo fino al 31 dicembre per rispondere al Fisco

I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio. Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013.

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze

Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e valuta che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all’errore o alla dimenticanza inviando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso sul cassetto fiscale.

Se il Fisco si è sbagliato

Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’errore sia del Fisco, è possibile inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici o tramite il canale Civis, documenti che, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.

Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini

I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2017)




Revisione dell’ACE: limiti temporali per l’applicazione delle nuove norme antielusive ed effetti delle proroghe sulla “preventività” degli interpelli

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’agevolazione Aiuto alla crescita economica (Ace) in seguito alle modifiche introdotte dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017. Con la circolare n. 26/E del 26 ottobre 2017, l’Agenzia precisa l’ambito temporale della nuova disciplina antielusiva prevista dal decreto del Mef e illustra come presentare le istanze di interpello probatorio alla luce della proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017. Inoltre, in riferimento alle domande di interpello ancora in corso di istruttoria, nel documento di prassi l’Agenzia fornisce indicazioni operative al fine di coordinare la lavorazione di queste istanze con le novità introdotte dal decreto.

Il perimetro temporale delle norme antielusive

L’Agenzia ricorda che le norme della nuova disciplina trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018.

In particolare, per l’arco temporale che va dal periodo d’imposta 2011 al periodo d’imposta 2017, la circolare chiarisce che:

  • per le annualità fino al 2015 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni sono state ragionevolmente presentate) è preclusa la possibilità di presentare dichiarazioni integrative finalizzate ad anticipare la fruizione delle novità introdotte dall’ultimo intervento normativo;
  • per le annualità 2016 e 2017 (per le quali, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, i termini di presentazione delle relative dichiarazioni sono ancora aperti) i contribuenti possono invece fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando “integralmente” il nuovo regime.

Interpello e proroga delle dichiarazioni

 L’Agenzia specifica che, in base alla proroga disposta dal decreto del Presidente del Consiglio del 26 luglio 2017, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono presentare l’interpello Ace relativo al periodo di imposta 2016 entro il 31 ottobre 2017. Considerando che i termini dichiarativi per il periodo 2016 sono ancora pendenti per effetto del D.P.C.M. di proroga, la circolare precisa che la preventività delle istanze di interpello (non solo quelle collegate alla disapplicazione della clausola antielusiva Ace) si misura rispetto al termine prorogato. Con particolare riferimento alle istanze di interpello probatorio Ace, la circolare fornisce, inoltre, indicazioni operative sulla gestione delle istanze ancora in corso di istruttoria al fine di coordinarne la lavorazione con le novità. (Comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2017)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26 E del 26 ottobre 2017, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – ACE (Aiuto per la crescita economica) – Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione – Soggetti IRES – Società di persone, imprese individuali in regime di contabilità ordinaria per natura o su opzione – Revisione delle disposizioni attuative – Misure antielusive contenute nell’articolo 10 del decreto del 03/08/2017 (Decreto ACE) – Art. 1, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214 – Art. 19, del DL 24/06/2014, n. 91, conv., con mod., dalla L 11/08/2014, n. 116




Imprese e lavoratori autonomi. In G.U. il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate

Pagine da 20170817_191Finalmente pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M. che dispone la proroga dei termini per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In estrema sintesi, provvedimento prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e da quelle in materia di IVA con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dei versamenti relativi:

  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’IRPEF e dell’IRES (comprese le addizionali), dell’IRAP, delle imposte sostitutive (dovute dai “forfetari” e dai “minimi”, cedolare secca ), dell’IVIE e dell’IVAFE;
  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dei Contributi Inps artigiani e commercianti IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • al saldo IVA 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
  • al versamento diritto annuale 2017 CCIAA .

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società e associazioni e imprese “traspararenti”. In altre parole, si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, in base agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito il testo dell’atteso provvedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017

Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonchè riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo di imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d’impresa e dei sostituti d’imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1
Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2017




In Gazzetta Ufficiale il DCPM per la proroga al 31 ottobre 2017 dei termini per 770/2017, “Redditi 2017” e dichiarazioni IRAP

Pagine da L1700770

 

Pubblicato nella G.U. il D.P.C.M., che proroga al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (“Redditi 2017”) e di IRAP. Di seguito si riporta il testo del provvedimento:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2017

Differimento dei termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.175 del 28 luglio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che all’articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella medesima data, con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all’anno 2016;

Visti i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Proroga di termini per l’assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni o altri elementi

1. È disposta la proroga dei seguenti termini:

a) la dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno 2016, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017;

b) le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell’articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonché dei soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere presentate dal 1° luglio 2017 ed entro il termine di cui all’articolo 13-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono presentate entro il 31 ottobre 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 luglio 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri Boschi

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan




Spese sanitarie. Tutte le indicazioni per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Spese_SanitarieDiffusa la guida che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf. La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.

Il vademecum fornisce nel dettaglio indicazioni su tutte le spese sanitarie detraibili, dedicando attenzione anche a quelle meno comuni, come ad esempio quelle sostenute per l’acquisto di specifici dispositivi medici o per trattamenti chiroterapici. Un capitolo a parte è dedicato alle spese sostenute per familiari con patologie esenti, che possono essere detratte anche se il familiare non è fiscalmente a carico. L’ultima sezione della guida è, invece, dedicata alle persone con disabilità, che possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Link alla guida delle Entrate che fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf




Aperto il canale per l’invio del modello 730/2017 precompilato

La dichiarazione potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio

Dichiarazione precompilata 2017, si apre il canale per l’invio. Da adesso è possibile spedire online la dichiarazione dei redditi predisposta dall’Agenzia con l’ausilio del partner tecnologico Sogei e chiudere con pochi passaggi l’appuntamento annuale con il Fisco. Niente più carta né scontrini e ricevute da conservare per chi restituisce in autonomia e senza modifiche il modello 730 digitale compilato dal Fisco: se la dichiarazione è accettata “in toto”, infatti, l’Agenzia non potrà più chiedere al cittadino di presentare la documentazione che giustifica le somme portate in detrazione, come le spese sanitarie, universitarie, quelle per ristrutturazioni e gli altri sconti fiscali. In queste due settimane dall’apertura della precompilata in modalità consultazione (dal 18 aprile alle ore 7 di oggi) sono stati registrati più di 1 milione e 400mila accessi all’applicazione da parte di 962.508 utenti distinti. Chi ha già controllato la dichiarazione e acquisito dimestichezza con il sistema che, schermata dopo schermata, guida all’invio, lo ha fatto entrando sul sito delle Entrate per lo più con le credenziali Fisconline (52% dei casi) e Inps (39%). La dichiarazione 730 potrà essere modificata, integrata e spedita fino al 24 luglio; per il modello Redditi, invece, c’è tempo fino al 2 ottobre 2017.

Precompilata 2017, da oggi è possibile accettare o modificare e inviare

Da oggi sono online e pronti per essere inviati, con o senza modifiche, circa 20 milioni di 730. Da oggi è possibile anche modificare 10 milioni di modelli Redditi che potranno essere inviati a partire dall’11 maggio. In totale, se si contano anche i familiari a carico, i dati precaricati dall’Agenzia riguardano oltre 59 milioni e 700mila cittadini, praticamente l’intera platea dei residenti italiani. E’ uno sforzo enorme quello che ha visto l’Agenzia raccogliere, in vista di questo terzo anno di sperimentazione, quanti più dati per poter consegnare ai contribuenti un modello il più possibile completo. Con il supporto di Sogei, la società generale d’informatica partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la collaborazione di tutti i soggetti chiamati a trasmettere le informazioni da precaricare nelle dichiarazioni, quest’anno sono confluiti nei server del Fisco oltre 800 milioni di dati. Tra questi, 690 milioni di documenti fiscali relativi a spese sanitarie, compresi gli scontrini dei farmaci da banco; circa 94 milioni di dati relativi a premi assicurativi; più di 7 milioni e 600mila bonifici per ristrutturazioni, arredo e risparmio energetico. E ancora: oltre 8 milioni di interessi passivi sui mutui contratti dagli italiani; circa 5 milioni e 600 mila dati relativi a ristrutturazioni condominiali e quasi 4 milioni e mezzo di dati relativi a contributi previdenziali.

Bonus al riparo dai controlli documentali per le dichiarazioni accettate in autonomia

Con la versione 2017 si chiude il terzo anno di sperimentazione. Dal 2015, grazie alla precompilata, l’approccio alla dichiarazione è radicalmente cambiato: dal vecchio schema “tu cittadino dichiari e io amministrazione, poi, controllo”, si è passati infatti a una modalità che, al contrario, prevede che sia il cittadino a controllare i dati precaricati dal Fisco e, se tutto va bene, ad accettarli o, viceversa, a integrarli o modificarli. Una nuova impostazione che, oltre al vantaggio di una maggiore semplicità, porta con sé anche degli evidenti benefici lato controlli. Il Fisco infatti rinuncia a controllare la documentazione a supporto delle detrazioni in caso di dichiarazione 730 accettata in autonomia e senza modifiche. Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti.

Come fare per: breve guida all’accesso

Per visualizzare la propria dichiarazione dei redditi è necessario collegarsi alla pagina https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it e inserire il proprio codice fiscale, la password e il pin Fisconline. Le credenziali per l’accesso sono strettamente personali e non vanno comunicate a terzi. Per accedere alla dichiarazione precompilata 2017 è necessario utilizzare un browser che supporta uno specifico protocollo di sicurezza: i contribuenti che utilizzano una versione di browser inferiore saranno quindi prima di tutto indirizzati a scaricare, gratuitamente, la versione aggiornata.

Password e pin Fisconline possono essere richiesti direttamente online sul sito internet dell’Agenzia, a questo indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp.

Il sistema fornisce subito le prime 4 cifre del pin a 10 cifre, mentre le ultime 6 vengono spedite per posta, insieme alla password, entro 15 giorni.

In alternativa, le credenziali Fisconline possono essere richieste utilizzando l’app “AgenziaEntrate” o presso gli uffici dell’Agenzia. In quest’ultimo caso, il contribuente riceve subito le prime 4 cifre del codice pin, la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere la seconda parte del pin direttamente sul sito delle Entrate.

In alternativa, è possibile accedere alla dichiarazione dei redditi anche tramite le credenziali Inps. Eseguita l’autenticazione, il sistema reindirizza l’utente all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni e il pulsante diretto per accedere al servizio tramite le credenziali Inps sono disponibili a questo link: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50609

L’accesso è garantito infine anche con le credenziali Spid, il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati, oltre che tramite Carta nazionale dei servizi. La Carta Nazionale dei Servizi o Cns è una smart card o una chiavetta Usb che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Aprono le porte della precompilata anche le credenziali del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) e quelle riservate agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

In tutti i casi, una volta entrati, il sistema offre una serie di possibilità. In particolare, da oggi è possibile, oltre che visualizzare i dati utilizzati per predisporre la dichiarazione per controllare che siano completi e corretti:

1) scegliere il modello per predisporre la dichiarazione e decidere se accettare o modificare la precompilata

2) modificare o accettare i dati. Visualizzare, stampare e inviare la dichiarazione

3) consultare le dichiarazioni inviate e le ricevute degli invii. Effettuare i versamenti F24.

Tra le novità di quest’anno anche la possibilità di consultare e, se necessario, correggere, la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web. Per le eventuali modifiche della dichiarazione precompilata 2016 i contribuenti devono utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online selezionando la funzione “cambia anno di dichiarazione”, all’interno dell’applicazione, che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

L’assistenza del Fisco

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2017)

 




Conguagli fiscali da 730: termini di trasmissione e novità per il flusso telematico

Soltanto i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo, l’impossibilità di renderli disponibili al sostituto d’imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).

In una risoluzione (la n. 51/E del 24 aprile 2017) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51 E del 24 aprile 2017, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico




Online la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi PF)

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi (18 aprile 2017)per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie

Da quest’anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati

Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi

Quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.

Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.

Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L’Agenzia metterà a disposizione dell’erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l’applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin

Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall’Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L’assistenza del Fisco

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti.

Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2017)




Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”

Per usufruire dello sconto d’imposta non è necessario conservare la ricetta

Spazio anche alle spese veterinarie tra le voci mediche riportate nella dichiarazione precompilata. Dal 1° gennaio 2016, infatti, la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati è estesa anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari” che, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, sono quindi tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria (Sts) le spese, in questo caso quelle veterinarie, sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Semplificazione e snellimento degli adempimenti, non è necessario l’obbligo di conservazione della ricetta

In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”. Si tratta quindi di un ulteriore chiarimento sulla via della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, grazie all’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In cosa consiste la detrazione per le spese veterinarie

In pratica, come ricordato dal documento di prassi, è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000). Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite. (Cfr. Decreto 6 giugno 2001, n. 289)

Le spese per le quali non scatta la detrazione

La risoluzione conclude facendo chiarezza sulle singole voci di spesa che comunque non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 27 febbraio 2017)

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 27 febbraio 2017, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva- Documenti giustificativi della detrazione – Articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Decreto 6 giugno 2001, n. 289




Al 7 marzo 2017, le comunicazioni degli amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti. La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La nuova tempistica per l’invio dei dati

A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016). Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2017)




Comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali. Le risposte ai quesiti

Le risposte ai quesiti – Faq prelevate dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it – Aggiornamento al 16 febbraio 2017

Domanda n. 1

Per individuare il soggetto al quale è attribuita la spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione, l’amministratore di condominio può limitarsi a fare riferimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’appartamento oppure deve tener conto dei soggetti ai quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per il pagamento della quota condominiale?

Risposta

L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario. In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.

Domanda n. 2

Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomìni con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?

Risposta

Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Domanda n. 3

È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?

Risposta

Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per la compilazione e per il controllo.

Domanda n. 4

Nel documento “Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni” viene indicato un controllo di coerenza dell’Importo complessivo dell’intervento, in relazione alla somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” e “Importo spesa unità immobiliare”. In cosa consiste questo controllo?

Risposta

Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con bonifico” e nel campo 6 “Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “Importo spesa unità immobiliare” e 20 “Importo della spesa attribuita al soggetto” riferiti al medesimo intervento.

Esempio

Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:

  • una a uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2)che sostengono entrambi le spese
  • una ad uso ufficio

sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1.000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi a oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).

L’amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali):

N.record Progressivo intervento Tipologia intervento Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con bonifico Importo complessivo dell’intervento – Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico Dati catastali dell’unità immobiliare Situazioni particolari Importo spesa unità immobiliare Codice fiscale del soggeto al quale è stata attribuita la spesa Importo della spesa attribuita al soggetto
1 1 1 800 200 Dati Unità 1 0 CF1 200
2 1 1 800 200 Dati Unità 1 0 CF2 300
3 1 1 800 200 Dati Unità 2 1 500

L’importo complessivo dell’intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale 800 + 200 = 1.000 deve coincidere con la somma di “Importo spesa unità immobiliare” e di “Importo della spesa attribuita al soggetto” cioè 500 + 200 + 300 = 1.000

Domanda n. 5

Come deve essere compilata la comunicazione in presenza di supercondomìnio?

Risposta

Con riferimento alle modalità di compilazione della comunicazione in presenza del cd. “supercondominio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale), si precisa che:

  • qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio
  • qualora, invece, il supercondominio abbia effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio, mentre i singoli condomìni che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomìni, ciascun soggetto (supercondominio e condominio) invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i dati relativi agli interventi per i quali ha effettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/condominio.



Decreto-Legge “Milleproroghe” 2017: le misure urgenti fiscali

 Il testo e la sintesi delle disposizioni fiscali 

Si pubblicano gli articoli in materia fiscale del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Le disposizioni sono accompagnate da una sintesi del contenuto.

Si ricorda che nella giornata del 16 febbraio il Senato ha approvato il relativo disegno di legge di conversione, (A.S. 2630) che è stato poi trasmesso alla Camera (A.C. 4304). Il decreto legge è stato definitivamente approvato dalla Camera il 23 febbraio 2017.

Testo del decreto-legge approvato dalla Camera

 

Articolo 3, comma 3-octies (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi)

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per l’anno 2017. Al relativo onere, pari a 19,2 milioni di euro per l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

L’articolo 3, comma 3-octies, proroga fino al 30 giugno 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016) l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL). La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Articolo 3, comma 3-novies (Esercizio dell’opzione lavoratori rimpatriati)

3-novies. Il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 3-novies, proroga al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per i lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si rammenta che l’opzione in oggetto riguarda la facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

Il primo regime fiscale (recato dall’articolo 3 della legge n. 238 del 2010) stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche in questione concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, in presenza dei requisiti prescritti dalla medesima legge n. 238. Il secondo regime, definito nell’ articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere di determinate condizioni.

Articolo 6, comma 8 (Commercio su aree pubbliche)

 8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

L’articolo 6, comma 8, dispone che il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull’intero territorio nazionale. La norma non dispone la proroga di una specifica disposizione legislativa.

La norma in esame, pertanto, sembra applicarsi, prorogando la relativa scadenza al 31 dicembre 2018:

  • alle concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 7 maggio 2017;
  • alle concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza unificata del 16 luglio 2015 e nei due anni successivi, la cui scadenza era già stata prorogata fino al 15 luglio 2017;
  • alle concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/2010, che sono state rinnovate automaticamente e la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2018.

Introdotta, infine, la specificazione che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018. Si prevede altresì che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

Articolo 7, comma 3-bis (Proroga termine invio dei dati relativi alle spese veterinarie)

3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il comma 3-bis dell’articolo 7, dispone una proroga dei termini (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento di spese veterinarie) per l’invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Articolo 9, comma 3 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente)

3. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 3 dell’articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. L’ultimo periodo del comma 3 prevede infine che la sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea (di cui all’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207) operi fino alla data del 31 dicembre 2017. Tale effetto è conseguito attraverso la proroga per l’anno 2017 delle disposizioni dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009.

Articolo 9, comma 5 (Pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)

5. Il termine di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all’anno 2017, al 31 marzo 2017.

Il comma 5 dell’articolo 9 proroga, limitatamente all’anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, previsto dall’articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al 31 marzo 2017.

Articolo 9, commi 9-octies e 9-undecies (Detrazione dell’IVA dall’IRPEF per acquisti unità immobiliari)

9-octies. All’articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9 milioni di euro per l’anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,8 milioni di euro per l’anno 2028.

9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.

Il comma 9-octies, estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016. In particolare, si consente di detrarre dall’IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di IVA per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. I commi dal 9-novies al 9-undecies provvedono alla copertura dei relativi oneri finanziari.

Articolo 10, comma 2-ter (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

2-ter. Al comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Il comma 2-ter, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense. In particolare, la disposizione interviene sull’art. 22 della legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012) che disciplina l’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Modificando la norma transitoria (comma 4), il provvedimento consente l’iscrizione all’albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 5 anni (in luogo degli attuali 4 anni) dall’entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, e dunque entro il 2 febbraio 2018.

Articolo 10, comma 2-quater (Disciplina transitoria esame di abilitazione forense)

2-quater. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Il comma 2-quater dell’articolo 10, modificando l’art. 49 della legge professionale forense (L. 247 del 2012) proroga di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento con la disciplina previgente – sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive – dell’esame di abilitazione all’esercizio alla professione di avvocato. Tale esame continuerà, quindi, ad essere sostenuto con le vecchie regole fino al 2 febbraio 2018.

Articolo 11, comma 2 (Card cultura per i diciottenni)

2. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

L’articolo 11, comma 2, proroga (dal 31 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 il termine previsto dall’art. 5, co. 1, del DPCM 15 settembre 2016, n. 187 per la registrazione dei giovani che, avendo compiuto 18 anni nel 2016, intendono fruire della Card cultura

Articolo 13, comma 4 (Disposizioni in materia di entrate di Enti locali)

4. Le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017. Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all’articolo 1, comma 3».

Il comma 4 dell’articolo 13, apporta alcune novelle all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.

In particolare, per effetto delle norme introdotte si posticipa dal 3 dicembre 2016 a1° ottobre 2017 (in luogo del termine del 1° luglio 2017, originariamente previsto dal decreto-legge) l’applicazione delle norme che:

 

  • dispongono l’effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l’IMU e la TASI;
  • prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici; per tali entrate non è possibile l’utilizzo dell’F24.

 

Sempre per effetto delle norme, si dispone che dal 1º ottobre 2017 il versamento di tutte le entrate riscosse dal gestore del servizio consenta l’acquisizione da parte degli enti locali degli importi riscossi nel medesimo giorno del pagamento.

Si precisa inoltre che le norme in commento non si applicano ai versamenti effettuati al nuovo ente incaricato della riscossione nazionale, ovvero l’Agenzia delle entrate-Riscossione, operativa dal 1° luglio 2017.

Articolo 13, comma 4-bis (Contributo di sbarco)

4-bis. All’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2013, n. 147,» sono inserite le seguenti: «e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,».

Il comma 4-bis dell’articolo 13, consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.

Articolo 13, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies (Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Ue)

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017.

Il comma 4-ter ripristina fino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea, previsti dall’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 193 del 2016).

In estrema sintesi, si rammenta che l’articolo 50, comma 6 obbliga i contribuenti a presentare telematicamente all’Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. Sul comma 6 è intervenuto l’articolo 4, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha disposto l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, degli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Di conseguenza, le norme in esame sostanzialmente fanno rivivere gli obblighi di comunicazione relativi ad acquisti intracomunitari e prestazioni di servizi rese da soggetti UE fino al 31 dicembre 2017.

Altre modifiche alla disciplina

4-quater. All’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

  1. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-quinquies. Il provvedimento di cui all’articolo 50, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 4-quater sostituisce il comma 6 dell’articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, modificando la normativa nei seguenti termini:

1) chiarisce che la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli è effettuata anche per finalità statistiche;

2) gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi;

3) i soggetti identificati ai fini dell’applicazione della disciplina sulla territorialità dell’IVA (enti, associazioni e organizzazioni, anche quelli non soggetti passivi, identificati ai fini IVA), presentano solo l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (e quindi non più l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea);

4) si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica la definizione di significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti. Esse sono volte a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell’Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all’invio degli elenchi riepilogativi sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell’Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell’Unione europea, con analogo provvedimento, si dispone che vengano definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

5) non è riproposta di fatto la previsione che esclude dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il comma 4-quinquies stabilisce che il provvedimento di semplificazione delle comunicazioni di cui al comma 4-quater è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 13, comma 4-sexies (Abrogate le comunicazioni dei beni d’impresa in godimento ai soci)

4-sexies. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

Il comma 4-sexies abroga la disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell’Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci, previste ai commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Articolo 13, comma 4-sexies (Contrasto all’evasione fiscale internazionale. Non serve un decreto MEF per la raccolta delle informazioni)

4-septies. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 147 è abrogato.

Il comma 4-septies sopprime l’articolo 1, comma 147, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell’evasione internazionale, affidando poi a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della norma, con contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Articolo 13, comma 4-octies. (Reddito dell’unità immobiliare: riduzione del 30 per cento con meno obblighi)

4-octies. All’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comma 2 è abrogato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

Il comma 4-octies abroga, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l’articolo 8, comma 2, della legge n. 431 del 1998. Detta norma subordina la facoltà di usufruire dell’abbattimento al 30% dell’imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.

Articolo 13, comma 6-quinquiesdecies. (Bilancio “non IFRS” per gli intermediari)

6-quinquiesdecies. All’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi dell’articolo 10, comma 1, o dell’articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai fini del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato relativi agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al capo II del presente decreto».

Il comma 6-quinquiesdecies dell’articolo 13, consente agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo e ai confidi che hanno potuto continuare a svolgere la propria attività anche dopo l’entrata in vigore della riforma degli operatori finanziari di cui al D.Lgs. n. 141 del 2010, di continuare redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari “non IFRS”, ovvero gli intermediari non tenuti al rispetto dei principi contabili internazionali, in relazione agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.

Articolo 13-bis. 

Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139 del 2015

Articolo 13-bis. comma 1 (Proroga di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni)

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente al periodo d’imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP, è prorogato di quindici giorni al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di coordinamento contenute nei commi seguenti.

Prorogato (comma 1) di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L’articolo 13-bis, commi da 2 a 11 (Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2015)

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all’articolo 83:

  1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,» e le parole: «da detti princìpi contabili» sono sostituite dalle seguenti: «dai rispettivi princìpi contabili»;

  2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;

    b) al comma 2 dell’articolo 96, dopo le parole: «canoni di locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;

     c) all’articolo 108:

  1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio»;

  2) il primo periodo del comma 2 è soppresso;

  3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3»;

  4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;

     d) all’articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali» è sostituita dalle seguenti: «adottati dall’impresa»;

     e) al comma 9 dell’articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili»;

     f) all’articolo 112:

  1) il comma 1 è abrogato;

  2) al comma 2, le parole: «delle operazioni “fuori bilancio” in corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari derivati»;

  3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,»;

  4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

  5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;

  6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

    «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili adottati dall’impresa»;

  7) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Strumenti finanziari derivati».

3. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono inserite le seguenti: «, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda».

4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

    a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo;

    b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 dell’articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica l’articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei princìpi contabili di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:

    a) le disposizioni di cui all’articolo 109, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;

    b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;

    c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;

    d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della determinazione del reddito; resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi;

    e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in caso di variazioni che intervengono nei princìpi contabili ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, le disposizioni contenute nell’articolo 108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in relazione alle spese sostenute fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

10. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:

    «7-quinquies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione o aggiornamento dei princìpi contabili di cui al comma 1 dell’articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP».

11. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente l’Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i princìpi contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonché del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

L’articolo 13-bis, commi da 2 a 11, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall’Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1), modificando l’articolo 83 del d.lgs. n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, di seguito TUIR).

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48 (di seguito, in breve, “Regolamento IAS” — in “Finanza & Fisco” n. 20/2009, pag. 1684), in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall’articolo 3 del predetto “Regolamento IAS”) al fine di garantire l’applicazione di istituti fiscali quali l’esenzione delle plusvalenze e l’esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che aggiunge un nuovo comma 1-bisall’articolo 83 Tuir). A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell’articolo 1, comma 59, della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 giugno 2011 (in “Finanza & Fisco” n. 20/2011, pag. 1608), sono state definite le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione del reddito d’impresa, previste dal citato art. 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR:

si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value(lettera f)).

I commi 3 e 4 intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Ai sensi dei commi 5 e 6 le nuove norme decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015

E’ previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Il comma 7 reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC. Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell’OIC (comma 8).

Il comma 9 prevede un regime transitorio per le spese “fiscalmente capitalizzate” dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. IAS/IFRS Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Il comma 10 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il comma 11 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato D.M. 1 aprile 2009, n. 48 e dal D.M. 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e del’IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti IAS/IFRS Adopter ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al comma 11, delle disposizioni recate dal D.M. 14 marzo 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 369) concernente l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

Articolo 14, comma 3 (Esclusione dall’IRPEF dei sussidi occasionali a favore dei lavoratori operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016)

3. Il termine di cui all’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

L’articolo 14, comma 3, estende fino al 31 dicembre 2017 l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

Articolo 14, comma 4 (Esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze alla P.A. )

 4. Il termine di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

L’articolo 14, comma 4, proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione, di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. decreto sisma), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La norma oggetto di proroga ha previsto tale esenzione per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1 del citato decreto sisma.

 

Articolo 14, commi 6-bis (Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 14, novella una disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in materia di redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l’Emilia-Romagna e altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi o comunque entro un termine, che la novella – indicando la finalità di agevolare la ripresa delle attività e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dai suddetti eccezionali eventi sismici – proroga, portandolo dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

Articolo 14, commi 12-quinquies (Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia)

12-quinquies. All’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Il comma 12-quinquies dell’articolo 14 modifica l’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015 il quale disciplina le zone franche urbane Emilia.

In particolare, la lettera a) ne sostituisce il comma 6, estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019 (anziché per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015 e per quello successivo) le esenzioni dalle imposte di cui al comma 5 (esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca; esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica).

La lettera b) aggiunge il comma 7-bis al predetto articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015. Tale comma 7-bis stabilisce che, per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l’agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il primo periodo del citato comma 7 prevede che, nell’ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell’articolo 22-bis del D.L. n. 66 del 2014, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sia destinata all’attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2015.

Articolo 14-bis. (Copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali).

1. All’articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «da espletare entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31 dicembre 2017»

L’articolo 14-bis,  proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono concludere nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall’articolo 4-bis del D.L. 78/2015 (conv. L. 125/2015).

Articolo 14-ter (Semestrale per il 2017 la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato articolo 21».

L’articolo 14-ter, prevede che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.

Il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

 

 




Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. che proroga al 9 febbraio 2017 il termine per l’invio dati al Sistema TS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1/02/2017,il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) che posticipa il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferite all’anno 2016 al Sistema Tessera Sanitaria dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Si ricorda che la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, include anche, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Il testo del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze – (DM) del 25 gennaio 2017, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1/02/2017)

DECRETO 25 gennaio 2017

Proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Visto il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, il quale prevede la proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all’art. 2 del medesimo decreto 31 luglio 2015, e che, in particolare, prevede:

  • al paragrafo 4.6 dell’allegato A, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito (ovvero dei relativi rimborsi);
  • all’art. 3, comma 4, che l’assistito può esercitare l’opposizione accedendo al Sistema tessera sanitaria dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), il quale, per i soggetti individuati all’art. 3, comma 1 del medesimo decreto, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 3, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre 2016, il quale, per i soggetti individuati all’art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 1, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Assistito»: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN;

b) «Sistema TS»: il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

c) «Decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

d) «Decreto 2/8/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

e) «Decreto 1/9/2016»: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «Decreto 16/9/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;

g) «Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017» il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017 di proroga dei termini di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

h) «Documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 2

Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze

 1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2016 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del Decreto 31/7/2015, Decreto 2/8/2016 e Decreto 16/9/2016 in conformità con quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue:

a. l’assistito può esercitare l’opposizione di cui all’art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017;

b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell’allegato A del decreto 31/7/2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2017




Entro il 28 febbraio l’invio i dati relativi alle spese 2016 per la precompilata 2017

Fino al 28 febbraio gli operatori di ciascun settore avranno tempo per inviare i dati relativi alle spese 2016 che confluiranno nella dichiarazione precompilata 2017. Sono aperti, infatti, i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate attraverso i quali gli operatori dovranno trasmettere i dati all’Anagrafe tributaria. È possibile l’invio delle informazioni relative a contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio.

Come procedere all’invio

Le comunicazioni, che dovranno essere trasmesse all’Amministrazione fiscale entro il 28 febbraio, viaggiano esclusivamente attraverso i canali telematici. In particolare, le assicurazioni dovranno servirsi della piattaforma Sid (Sistema di interscambio dati), mentre gli altri operatori utilizzeranno Entratel o Fisconline, anche tramite intermediario. Per la corretta trasmissione è necessario fare uso delle applicazioni informatiche di controllo e di predisposizione dei file messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Da quest’anno, i moduli di controllo sono già installati all’interno della piattaforma “Desktop Telematico”, per le applicazioni Entratel e File Internet, quindi non sarà necessario alcun aggiornamento poiché il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all’interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Le diverse tipologie di invio

Gli operatori potranno effettuare tre tipi di invio:

  • “ordinario”, ma non necessariamente unico, dal momento che alle informazioni contenute in una prima comunicazione possono esserne aggiunte altre, trasmettendo successivi invii ordinari;
  • “sostitutivo”, in cui le informazioni inserite si sostituiranno a quelle precedentemente inviate;
  • “di annullamento”, con il quale si chiede di eliminare una comunicazione ordinaria o sostitutiva trasmessa. Nel caso si annulli una comunicazione sostitutiva, il sistema cancellerà i dati della sostitutiva senza ripristinare quelli originari sostituiti.

In caso di scarto dell’intera comunicazione inviata, si dovrà effettuare un nuovo invio ordinario entro il 28 febbraio o, se più favorevole, entro cinque giorni dalla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017)

Di seguito i link ai provvedimenti che disciplinano le modalità e termini per l’invio dei dati relativi alle spese 2016:

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie. Modifiche al Provvedimento n. 27065 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al Provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Modifiche al Provvedimento n. 27020 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. Modifiche al Provvedimento n. 160358 del 16 dicembre 2014 (provvedimento del 27/01/2017)




Persone fisiche, Società di persone, di capitali, Enc, consolidato e IRAP. Nel sito dell’Agenzia delle entrate i modelli di dichiarazione definitivi 2017

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le versioni definitive dei modelli 2017 Redditi Persone Fisiche (Pf), Redditi Società di capitali (Sc), Redditi Società di persone (Sp), Redditi Enti non commerciali (Enc), il modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) e il modello IRAP, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016.

A partire da quest’anno il nome del modello di dichiarazione viene modificato da Unico a Redditi, poiché la dichiarazione IVA non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Redditi Persone fisiche 2017, le novità

Nel modello di quest’anno rientrano l’agevolazione sui premi di risultato per i dipendenti del settore privato, i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva e il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro verso gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”). Tra le varie proroghe si evidenzia fino al 31 dicembre 2016, quella relativa all’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65 per cento delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Spazio nella dichiarazione di quest’anno anche per la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, possedevano un reddito non superiore a 55.000 euro.

Cosa entra e cosa esce nel reddito d’impresa

Diverse le novità che fanno il loro ingresso nei quadri dedicati al reddito d’impresa. In particolare, spazio alle “variazioni in diminuzione” dedicate alla maggiorazione del 40 per cento (super ammortamento) e del 150 per cento (iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. Spariscono, invece, i righi dedicati ai cosiddetti “costi black list”, a seguito dell’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Infine, per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone, arrivano in Redditi 2017 l’agevolazione Branch exemption e il bonus domotica, oltre ad un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci, quest’ultima prevista solo per le società. Sono state inoltre recepite le novità per l’Ace (“aiuto alla crescita economica”) introdotte dalla legge di bilancio per il 2017, che ha modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta a imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

IRAP 2017

Trovano spazio nel nuovo modello IRAP 2017 l’aumento della deduzione per i soggetti di minori dimensioni, l’esenzione dall’imposta per il settore agricolo e della pesca, l’estensione ai lavoratori stagionali della deduzione del costo residuo per il personale dipendente.

Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore

L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. E’ stata, quindi eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio dal momento che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se sia a favore o a sfavore. L’articolo 5 del D.L. n. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017)

Dichiarazioni 2017 – Modelli e istruzioni

Link ai modelli 2017 dichiarazioni approvate (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “REDDITI 2017–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “Redditi 2017–ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2017 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016

Modello di dichiarazione “IRAP 2017” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2016

Modello “CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE 2017”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2017 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti




Approvati i modelli 2017 di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2016

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017, li approva infatti definitivamente nella loro veste finale. Anche quest’anno ulteriori passi avanti sono stati registrati in direzione d’una sempre maggiore semplificazione in particolare, si è dato corso ad una significativa attività volta a diminuire e comprimere le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore, riducendole, fondamentalmente, solo a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità. Tale operazione ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni, circa 5.300 righi in meno nei modelli di quest’anno, con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

Studi di settore, grazie alla semplificazione quasi 1/4 delle informazioni non più necessarie

Dunque, studi di settore a dieta, in quanto a dati e numeri da inserire a cura dei contribuenti. In generale, infatti, si rileva una contrazione rispetto alla precedente annualità di più del 25% delle informazioni.

Focus sui nuovi modelli

Nel dettaglio, i modelli riguardano 50 studi per il settore delle manifatture, 53 studi per il settore dei servizi, 24 studi per i professionisti e 66 studi per il settore del commercio. Devono essere presentati dai contribuenti, cui si applicano gli studi di settore che, nel periodo d’imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell’allegato 1 del provvedimento. I modelli vanno inviati per via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati. I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Le altre novità

Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore, ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A – Personale addetto all’attività – dei diversi studi. In particolare, per il periodo d’imposta 2016 sono state predisposte due sole strutture di quadro A: una per le attività esercitate in forma di impresa; una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo. Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con “doppio quadro contabile”).

Eventi sismici succedutisi a partire dal 24 agosto 2016

Tra le criticità che possono alterare l’attività economica ordinaria, gli studi di settore tornano quest’anno a ricomprendere anche l’eventualità degli eventi sismici. In particolare, ad essere integrate sono le cause di esclusione relative al “periodo di non normale svolgimento dell’attività” con la fattispecie richiamata al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 19 settembre 2013 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2013, pag. 2127). L’elenco delle fattispecie riportate nelle istruzioni sono state, infatti, modificate con l’aggiunta specifica della lettera h): nel caso di eventi sismici, il periodo in cui si verificano le fattispecie analizzate al paragrafo 8 della circolare n. 30/E del 2013. La precisazione in argomento consente di chiarire che anche i soggetti interessati dagli eventi sismici del 2016 se ricadono nelle circostanze richiamate nella citata circolare, possono invocare la causa di esclusione dall’applicazione degli studi legata al “periodo di non normale svolgimento dell’attività”.

Negli studi di settore spazio ai voucher

Inoltre, nelle istruzioni relative al quadro A, è stato precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, rispettivamente, per le imprese, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”) e per il lavoro autonomo, nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro”). In entrambi i casi è stato precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere comunque determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2017)

I modelli e le istruzioni 2017

Link ai modelli 2017 per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (link al sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/)

Studi di Settore – Modello Redditi 2017

La modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2016 è stata approvata con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017.

Istruzioni parte generale, unica per tutti gli studi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore – pdf

Quadro A – personale addetto all’attività – pdf

Quadro F – elementi contabili – pdf

Quadro G – elementi contabili – pdf

Quadro X – altre informazioni rilevanti ai fini degli studi di settore – pdf

Quadro V – ulteriori dati specifici – pdf

Quadro T – congiuntura economica – pdf

Servizi – zip

Manifatture – zip

Commercio – zip

Professionisti – zip




Spese relative all’anno d’imposta 2016 nella “Precompilata 2017”: approvate le modalità per l’invio dei dati all’Anagrafe tributaria

Disponibili da oggi, in veste definitiva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i provvedimenti con le istruzioni per la trasmissione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, delle spese relative all’anno d’imposta 2016. Si tratta, in particolare, di: contratti e premi assicurativi, interessi passivi per contratti di mutuo, spese universitarie, rimborsi delle spese sanitarie e universitarie, contributi versati alle forme pensionistiche complementari e spese per interventi di ristrutturazione o risparmio energetico sulle parti comuni del condominio. Trovano, quindi, conferma definitiva le istruzioni già fornite con i provvedimenti pubblicati in bozza sul sito delle Entrate a partire dal mese di novembre 2016, con le specifiche tecniche per l’invio e il dettaglio dei dati da trasmettere.

Gli operatori dovranno inviare i dati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, Entratel e Fisconline, anche tramite intermediario. Le comunicazioni dei dati dei contratti e premi assicurativi vanno, invece, effettuate utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata.

I provvedimenti sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.it nella sezione Normativa e prassi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 27 gennaio 2017)

Di seguito i link ai provvedimenti approvati:

Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie. Modifiche al Provvedimento n. 27065 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi. Modifiche al Provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014 (provvedimento del 27/01/2017)

Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate. Modifiche al Provvedimento n. 27020 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. Modifiche al Provvedimento n. 160358 del 16 dicembre 2014 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Modifiche al Provvedimento n. 27067 del 19 febbraio 2016 (provvedimento del 27/01/2017)

Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 (provvedimento del 27/01/2017)




Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016: c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

Come per il 2016 anche quest’anno c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la possibilità di avere 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.

Estesa la scadenza per l’invio dei dati

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, la cui platea è aumentata in quanto include, rispetto allo scorso anno, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici, avranno più tempo per inviare i dati relativi alle citate spese del 2016. L’estensione del termine, dal 31 gennaio al 9 febbraio, va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Proroga dei termini anche per l’opposizione all’utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è posticipato al 9 marzo 2017 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2017 oppure accedere dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) tramite la tessera sanitaria oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017)




Definitivi i modelli IVA, 730, CU e 770 relativi all’anno d’imposta 2016

Con distinti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017 approvati i nuovi modelli IVA, 730, Certificazione unica e 770 relativi all’anno d’imposta 2016.

Il modello 770/2017

Il nuovo modello, che va trasmesso telematicamente entro il 31 luglio, unifica i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario . Tra le novità, come per gli altri modelli dichiarativi, inserito un nuovo quadro (il DI) per la gestione dell’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore, presentate in base all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dall’articolo 5 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, dalla L. 225 del 1° dicembre 2016, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa 770/2014 relativa al 2013 presentata nel 2016).

Certificazione Unica 2017

Nella certificazione unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 e rilasciare al percipiente entro il 31 marzo (e non più fino al 28 febbraio) fanno il loro ingresso le nuove sezioni per l’inserimento dei premi di risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.

Il modello 730/2017

Per quanto riguarda il modello 730, molte le novità inserite: si va dalla possibilità di utilizzo del credito da integrativa a favore ultrannuale alla nuova detrazione IRPEF del 50% dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione ad acquisti di abitazioni di abitazioni in classe energetica A o B effettuati entro il 31 dicembre 2016.




Online le bozze dei modelli Redditi ENC, SC e CNM 2017

Da oggi sono disponibili, sul sito internet dell’Agenzia, le bozze delle dichiarazioni Redditi Enc (Enti non commerciali) e Sc (Società di capitali) e del modello Cnm (Consolidato nazionale e mondiale) con le relative istruzioni, da utilizzare per il periodo d’imposta 2016. Il nome del modello è stato modificato da Unico in Redditi 2017, poiché da quest’anno la dichiarazione IVA non potrà più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Fanno ingresso nei nuovi modelli le novità riguardanti la proroga delle agevolazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica e per le spese relative ad interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, nonché il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (c.d. “School bonus”).

 

School bonus ai nastri di partenza

 

Con i nuovi modelli diventa possibile utilizzare il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. Al contribuente spetta un credito d’imposta pari al 65% per le erogazioni effettuate nel 2016 e 2017 e del 50% per quelle disposte nel 2018. L’importo massimo ammesso all’agevolazione fiscale è pari a 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta. Il credito d’imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.

 

“Super ammortamento” e “iper ammortamento”

 

Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa sono state previste apposite “variazioni in diminuzione” per indicare la maggiorazione del 40 per cento (c.d. super ammortamento) e del 150 per cento (c.d. iper ammortamento) del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi.

 

Costi “black list”

 

Con l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sono stati eliminati i righi per l’indicazione di dette spese e componenti negativi nei quadri di determinazione del reddito d’impresa.

 

Proroga della rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

 

Trova spazio la proroga dei termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 2017, di cui all’art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, con la previsione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura unica dell’8 per cento.

 

Proroga delle agevolazioni per le spese di riqualificazione energetica

 

È stata recepita la proroga, fino al 31 dicembre 2017, dell’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65 per cento delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, l’agevolazione viene invece prorogata fino al 31 dicembre 2021. Gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una percentuale di detrazione maggiorata.

 

Proroga delle detrazioni per le spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

 

Spazio per le novità riguardanti le agevolazioni per gli interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

Oneri detraibili

 

Al fine di ridurre il numero dei dati richiesti ai contribuenti, sono stati semplificati i campi relativi al modello Cnm dedicati all’esposizione delle spese sostenute per risparmio energetico e per gli interventi in zone sismiche, che vengono esposti esclusivamente negli appositi prospetti del quadro CS.

 

Più tempo per l’invio della dichiarazione integrativa a favore

 

L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016, intervenendo sull’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del DPR n. 600/1973. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha stabilito, inoltre, che, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato inserito nei modelli Redditi il nuovo quadro DI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017)




Bozza del modello Redditi 2017 Società di persone. C’è più tempo per la dichiarazione integrativa a favore

Disponibile, a partire da oggi, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza di dichiarazione Redditi SP da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 con le relative istruzioni. Fanno il loro ingresso nel nuovo modello l’agevolazione Branch exemption, il bonus domotica e un’imposta sostitutiva in caso di assegnazione o cessione dei beni ai soci. A partire da quest’anno il nome del modello è stato modificato in Redditi SP 2017 poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Come cambia la disciplina dei costi “black list”

Tra le novità viene prevista l’abrogazione della disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF e quadro RG), pertanto, sono stati eliminati i righi relativi a queste spese e a questi componenti negativi.

Agevolazione Branch exemption

Da quest’anno le società di persone possono optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. Per le stabili organizzazioni già esistenti occorre indicare in dichiarazione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna di esse nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello in cui l’opzione ha avuto effetto.

Bonus domotica

Sono detraibili nella misura del 65 per cento le spese sostenute dalla società, da imputare ai soci, per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Assegnazioni o cessioni dei beni ai soci

Le società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa possono applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni

Anche per quest’anno le società di persone possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali; questa facoltà è consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni. È possibile, inoltre, affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

Agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica)

Sono state recepite le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 che hanno modificato le modalità di determinazione dell’agevolazione riconosciuta alle imprese individuali, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, equiparandole a quelle previste per le società di capitali e per gli enti commerciali.

Più tempo per inviare la dichiarazione integrativa a favore

L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 ha esteso il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore, equiparandola, sotto tale profilo, alla dichiarazione integrativa in favore dell’Amministrazione, ovvero entro i termini stabiliti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973. Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio è stata, pertanto, eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”, poiché, nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, non occorre più segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore. Il nuovo termine è applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora decorsi i termini di decadenza per l’accertamento con la conseguente eliminazione del prospetto “Errori contabili” del quadro RS. L’articolo 5 del decreto legge n. 193/2016 stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 gennaio 2017)




Online la bozza e le istruzioni del modello 730/2017

Da oggi è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza del 730/2017 con le relative istruzioni. Diverse le novità che entrano nel modello dichiarativo, tra cui l’agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i lavoratori rimpatriati.

Premi di risultato

Da quest’anno è prevista una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro o a 2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In particolare, se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%; se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.

Regime speciale per i lavoratori rimpatriati

Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

Agevolazioni previste dalla “legge dopo di noi”

Dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19% è elevato a 750 euro. Sempre a partire dall’anno d’imposta 2016, è possibile fruire della deduzione del 20% di erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

School bonus

Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Spese arredo immobili giovani coppie

Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.

Spese per canoni di leasing per abitazione principale

È riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro. L’importo dei canoni di leasing per cui si può fruire della detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se, alla data di stipula del contratto, si hanno meno di 35 anni o di 4.000 euro se alla stessa data si hanno 35 anni o più. L’agevolazione spetta anche se nel 2016 sono stati pagati i prezzi di riscatto: in tal caso il prezzo del riscatto non può essere superiore a 20.000 euro se si aveva meno di 35 anni, a 10.000 euro se si aveva 35 anni o più.

Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B

A chi lo scorso anno ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016.

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto

È riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 gennaio 2017)