Pronta la guida agli sconti della dichiarazione. In una raccolta aggiornata tutte le agevolazioni per i cittadini

Online la guida agli sconti fiscali da utilizzare nella dichiarazione 730 o Redditi 2022. La pubblicazione illustra le regole da seguire per compilare la dichiarazione e ricorda quali sono i documenti che il contribuente deve presentare al Centro di assistenza fiscale o al professionista abilitato. Trattandosi della raccolta completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, per una più agevole consultazione i contenuti sono stati suddivisi per aree tematiche autonome.

 

La guida completa

 

Il documento è aggiornato con le recenti novità: dalle regole sulle detrazioni delle spese sostenute per l’esecuzione di tamponi e test per il Sars-Cov-2 al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica. Spazio anche alle misure per i più giovani, con le istruzioni sulle agevolazioni previste per gli under 36 che acquistano la prima casa e sulle spese detraibili per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica e a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Il tavolo tecnico Entrate-Caf

 

La raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf, e si propone di essere, in un’ottica di reciproca collaborazione e trasparenza, uno strumento condiviso utile per gli operatori dei Centri di assistenza fiscale, per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità e per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 luglio 2022)

 

Link alla raccolta 2022 completa e aggiornata di tutte le norme e delle indicazioni di prassi su ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta




Approvata la versione definitiva dei modelli di dichiarazione 730, IVA e 770. On-line anche la nuova Certificazione Unica

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 2021 delle dichiarazioni 730, Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel 730 entrano in campo il Superbonus al 110%, il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la nuova CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio previsto dal decreto Cura Italia per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre alle modifiche in tema di beni anti-Covid e alle semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730

 

Il nuovo modello 730, da presentare entro il 30 settembre, per pensionati e lavoratori dipendenti, tiene conto delle novità normative introdotte per l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

 

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento

 

Tra le novità presenti nel modello di quest’anno, da presentare entro il 30 aprile, si evidenziano, in particolare, l’esenzione per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo, alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi, nonché un nuovo rigo riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del  lavoro

 

Anche nella CU 2021, da trasmettere entro il 16 marzo, fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

 

Pronto anche il modello 770/2021

 

Nel nuovo modello, da trasmettere entro il 31 ottobre, sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021)

 

La modulistica dichiarativa 2021 approvata

 

La nuova dichiarazione IVA/2021 concernente l’anno 2020 con le relative istruzioni

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno 2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (provvedimento)

 

Il modello 770/2021 relativo all’anno di imposta 2020 con le istruzioni

Approvazione del modello 770/2021, relativo all’anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni (provvedimento)

 

I modelli 730/2021 relativi all’anno 2020

Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2021 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (provvedimento)

 

La Certificazione Unica “CU 2021” relativa all’anno 2020

Approvazione della Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione (provvedimento)

 




Diffuse le bozze delle dichiarazioni 730, Certificazione unica, IVA e 770

Tra le novità Superbonus, trattamento integrativo e misure anti-Covid

 

Disponibili da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le bozze dei modelli 2021 delle , Certificazione Unica, Iva e 770, con le relative istruzioni. Diverse le novità di quest’anno. Nel nuovo 730, ad esempio, fanno il loro ingresso il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il Superbonus al 110% e la detrazione per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, mentre la CU tiene conto delle novità a sostegno del lavoro e del premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato la propria attività nel mese di marzo 2020. Il modello Iva, inoltre, apre ad alcune modifiche in tema di beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento.

 

Dal Superbonus al bonus vacanze, le novità del nuovo 730

 

Il nuovo modello 730, per pensionati e lavoratori dipendenti, recepisce le novità normative che riguardano l’anno d’imposta 2020. Si va dal trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati al Superbonus, dalla detrazione delle spese per il rifacimento delle facciate degli edifici alla detrazione d’imposta per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19, dal bonus vacanze al credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici e servizi per la mobilità elettrica.

 

Modello Iva/2021, cambiamenti per beni anti-Covid e dichiarazioni d’intento

 

Tra le novità presenti nel modello di quest’anno si evidenziano, in particolare, la riduzione dell’aliquota per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19, l’estensione del regime forfetario all’attività di oleoturismo nonché alcune modifiche alla disciplina delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi. Introdotte, inoltre, alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, come la soppressione dell’obbligo di comunicazione di quelle ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali.

 

Certificazione Unica, trattamento integrativo e misure a sostegno del lavoro

 

Anche nella CU 2021 fanno ingresso il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati; tra le novità anche la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef e del trattamento integrativo in presenza di ammortizzatori sociali e l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020. All’appello ci sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

 

Pronto anche il modello 770/2021

 

Nel nuovo modello sono state inserite nuove informazioni sul credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo e delle somme premiali per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020, nonché in caso di restituzione di somme non spettanti al datore di lavoro. Aggiornate anche le istruzioni sull’erogazione dei dividendi distribuiti alle società semplici. Nei prospetti riepilogativi sono inseriti nuovi codici per la gestione della tardività dei versamenti, come mezzo di contrasto all’emergenza Covid-19. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2020)

 

Modelli in bozza

Bozze pubblicate il 23 dicembre 2020
(Link al sito dell’Agenzia delle entrate)

 

Certificazione unica 2021 (bozze)

Modello Cu – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello 770/2021 (bozze)

Modello 770 – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello 730/2021 (bozze)

Modello 730 – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Modello Iva/2021 (bozze)

Modello Iva – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

 




Modello 730/2020 “modificati” con esito a rimborso. Definiti gli elementi di incoerenza

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347 approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata. In tal caso, il Fisco punta la lente d’ingrandimento sullo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o sulla presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle certificazioni uniche. Il Fisco, altresì, considera elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Come ricorda la parte motiva del nuovo provvedimento, l’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”. Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 giugno 2019 prot. n. 207079/2019, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l’anno di imposta 2019

 

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020).

Rispetto al 2019 sono disponibili nuove informazioni riguardanti le spese sanitarie e sono stati aggiunti i contributi previdenziali versati all’Inps per i lavoratori domestici, tramite il “Libretto di famiglia”.

Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.

Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2019 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Si ricorda che con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.

Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 30.04.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




Precompilata 2020 al via. Dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche

Da oggi (5 maggio 2020) è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l’elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete

 

Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del “Libretto famiglia”. Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

 

Il calendario della dichiarazione precompilata

 

Da oggi (5 maggio 2020) il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Come accedere alla tua dichiarazione

 

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, occorre entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

 

Info sulla precompilata: sito dedicato e call center per sciogliere ogni dubbio

 

Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito dedicato: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. Punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata è, infine, il call center dell’Agenzia. Questi i contatti dell’assistenza telefonica delle Entrate: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero. I numeri sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). (Cfr., comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2020)




Tutto pronto per l’invio del 730. Per il click definitivo c’è tempo fino al 23 luglio o fino al 30 settembre se si usa Redditi

 

In poco più di due settimane 1,2 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco e tenersi pronti alla “fase due”, per un totale di 1,7 milioni di accessi. Da oggi (2 maggio 2019) è possibile, infatti, accettare o modificare e inviare il 730/2019 e intervenire sul modello Redditi, che potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio. Dal 15 aprile, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia (in 289mila hanno già visualizzato la dichiarazione), seguiti da quelli del Lazio (162mila) e del Piemonte (115mila). Mancano ancora più di due mesi e mezzo alla prima scadenza: per l’invio definitivo, infatti, c’è tempo fino al 23 luglio se si utilizza il 730 e fino al 30 settembre 2019 se si usa Redditi. Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video”, è da oggi disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata.

 

Da oggi ok definitivo per il 730

 

I contribuenti possono ora accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal pc. Ok alle modifiche anche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019. A partire dal 10 maggio, sarà inoltre possibile utilizzare la funzionalità di compilazione semplificata per intervenire in modalità guidata su tutti i dati del quadro E, ad esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti o modificare gli importi delle spese sostenute. In totale, sono 960 milioni i dati pre-caricati dal Fisco nelle dichiarazioni 2019, in crescita del 3,8% rispetto allo scorso anno.

 

1,2 milioni di cittadini pronti al click

 

A distanza di poco più di due settimane dal 15 aprile, 1,2 milioni di cittadini sono già entrati nell’area riservata sul sito dell’Agenzia per visualizzare la loro dichiarazione precompilata, di cui 289mila contribuenti della Lombardia, 162mila del Lazio e 115mila del Piemonte. Seguono, in ordine, Veneto (113mila), Emilia- Romagna (84mila) e Campania (71mila). Prendendo in considerazione il totale accessi, e non solo gli accessi distinti, le visualizzazioni complessive sfiorano quota 1 milione e 700mila.

 

Come accedere alla propria dichiarazione

 

È possibile accedere online alla propria precompilata tramite le credenziali Spid, (Sistema pubblico per l’identità digitale) o con quelle dei servizi telematici delle Entrate (Fisconline). La dichiarazione “si apre” anche con le credenziali rilasciate dall’Inps e tramite Carta nazionale dei servizi (Cns). Inoltre, resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.

 

Un nuovo tutorial su YouTube

 

Sul canale YouTube dell’Agenzia, “Entrate in video”, è disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da seguire per inviare la precompilata. Sempre a disposizione dei cittadini il sito “infoprecompilata”, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle domande più frequenti. L’assistenza viaggia anche per telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06.966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2019)

 

Link di accesso alla precompilata (https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata)

Il sito di assistenza (https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/)

 

La nuova modulistica 2019 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, prot. n. 10652/2019: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 23/04/2019) – Allegato C al Provv. Prot. n. 37462/2019, come modificato dal provvedimento del 4 aprile 2019 Prot. n. 80595/2019 – (3,9 MB)

Precompilate 2019. Le modalità di l’accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 aprile 2019, prot. n. 90072/2019recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati» pubblicato il 12.04.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2018 delle Entrate

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

 




Precompilate 2019. Le modalità di l’accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Approvato il provvedimento del direttore dell’Agenzia (Prot. n. 90072/2019 del 12 aprile 2019), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso. Il provvedimento integra l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Per il resto vengono confermate le disposizioni previste provvedimento del 9 aprile 2018.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 aprile 2019, prot. n. 90072/2019, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati» pubblicato il 12.04.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell’intermediario di cessato incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

Il mancato “aggiornamento” da parte del sostituto d’imposta, in caso di cancellazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’indirizzo telematico di intermediari, che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto, obbliga il sostituto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico. Il chiarimento, contenuto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 gennaio 2019, integra le istruzioni impartite dalla precedente circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali 730-4.

Si ricorda, che il quadro CT è approvato unitamente alla Certificazione Unica (link al sito web: www.agenzaentrate.it) ed è riservato ai sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell’ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell’indirizzo telematico per cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d’imposta – Articolo 16, comma 4-bis, del DM 31/05/1999, n. 164

La circolare richiamata

Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018: «ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017»




Approvata la versione definitiva dei modelli 2019 del 730, CU, 770, Cupe e IVA

 

 




Si avvicina la scadenza per inviare il 730

A poco più di due settimane dal termine del 23 luglio, previsto dalla legge, sono già più di 2,3 milioni le dichiarazioni precompilate trasmesse alle Entrate dai contribuenti (+17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Il 23 luglio è, infatti, l’ultimo giorno per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, in autonomia oppure tramite Caf e intermediari. Scadenza più vicina, invece, per chi preferisce passare attraverso il sostituto d’imposta: in questo caso è il 9 luglio il termine entro il quale presentare la propria dichiarazione rivolgendosi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico. Infine, per il modello Redditi PF c’è tempo fino al 31 ottobre.

Aumentano gli invii rispetto al 2017

 Secondo i dati registrati da Sogei, sono stati già trasmessi autonomamente dai cittadini 2.326.725 dichiarazioni precompilate nella modalità fai-da-te. A questi numeri vanno poi aggiunti i modelli che risultano salvati e pronti per il click finale. Dunque, a conti fatti, il numero di dichiarazioni trasmesse ha già quasi raggiunto il totale dei modelli inviati nel 2017 da parte di singoli contribuenti che avevano anche allora optato per la modalità fai-da-te per la trasmissione delle rispettive dichiarazioni dei redditi.

Le novità della precompilata 2018

 Quest’anno tra i dati già presenti nel modello precompilato dal Fisco si aggiungono le spese per la frequenza agli asili nido e le erogazioni a favore degli enti del terzo settore. Inoltre, per la prima volta, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica della dichiarazione, è possibile utilizzare la “compilazione assistita” dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E, sia per inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) sia per modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 luglio 2018)




Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2018 con esito a rimborso

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

Le nuove disposizioni sono state approvate in ossequio all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, lettera f) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), secondo il quale «nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.». In sostanza, con il provvedimento del 25 giugno 2018, l’Agenzia delle entrate ha disposto che gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, vanno individuati:

  • nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
  • la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni

Peraltro,  le disposizioni sopra citate, si applicano, per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, anche ai controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Infine, tenuto conto che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, confermativo quanto stabilito dal provvedimento del 22 febbraio 2013, prevede che l’INPS mediante l’utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai CAF e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, il provvedimento approvato stabilisce che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l’INPS.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175»

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017 prot. n. 108815/2017 con cui sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso, da utilizzare per l’effettuazione dei controlli preventivi di cui all’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175




Precompilate 2018: parte la fase due. La compilazione “assistita” riduce i controlli

 

Dichiarazione precompilata al via. A partire da oggi (2 maggio 2018) è possibile accettare, modificare e inviare il 730 o modificare il modello Redditi (che potrà essere trasmesso dal 10 maggio). Si chiude con 1 milione e 866mila accessi la “fase uno” della precompilata 2018, a poco più di due settimane dall’apertura della piattaforma online, lo scorso 16 aprile. Novità assoluta di quest’anno la compilazione “assistita”, che consentirà al contribuente, a partire dal prossimo 7 maggio, di inserire nuovi documenti di spesa tenendo comunque al riparo da eventuali controlli documentali i dati che non vengono modificati. In questo caso, infatti, potrà essere oggetto di controllo esclusivamente il singolo elemento di spesa aggiunto o rettificato dal contribuente, mentre resteranno “salvi” tutti i dati relativi a oneri precompilati dal Fisco e non rettificati dal cittadino.

Adesso è possibile accettare o modificare e inviare il 730

Da oggi (2 maggio 2018), e fino al prossimo 23 luglio, è possibile accettare, modificare e inviare il 730, che consente di ricevere i rimborsi direttamente in busta paga o con la pensione; sempre da oggi può essere modificato anche il modello Redditi, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre. Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto circa 20 milioni di modelli 730 e 10 milioni di modelli Redditi. Chi accetta la dichiarazione senza apportare modifiche sarà “al riparo” da eventuali controlli sui documenti di spesa; in caso di dichiarazioni inviate, anche con modifiche e integrazioni, tramite Caf e intermediari saranno questi ultimi, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei cittadini.

+32,3% di accessi rispetto al 2017

Dal lancio della piattaforma online, lo scorso 16 aprile, gli accessi per la sola visualizzazione della precompilata sono stati oltre 1,8 milioni, circa il 32,3% in più rispetto all’anno precedente, in cui la “fase uno” si era chiusa con 1 milione e 410mila accessi. Un trend apparso positivo fin dai primi giorni, con oltre 1 milione di accessi registrati al 20 aprile. Quest’anno, con l’ingresso delle spese per la frequenza agli asili nido e delle erogazioni a favore degli enti del terzo settore, i dati a disposizione superano quota 925 milioni, con un incremento del 3,5% rispetto a quelli inseriti lo scorso anno.

La nuova compilazione “assistita”

Da quest’anno, a partire da lunedì 7 maggio, chi presenta la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate potrà, in alternativa alla tradizionale funzionalità di modifica, compilare in modo “assistito” i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nelle sezioni I e II del quadro E. In particolare, il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730 potrà inserire nuove spese (ad esempio uno scontrino della farmacia non pervenuto nella banca dati del Sistema Tessera Sanitaria) oppure modificare, integrare o non utilizzare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. In questo caso eventuali controlli documentali dell’Agenzia riguarderanno esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente nella fase di compilazione assistita. Non verrà, quindi, effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati.

Dove finiscono le imposte versate

Altra novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità, per i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, di conoscere, grazie ai dati elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, come lo Stato ha distribuito le imposte relative al 2016. Accedendo alla dichiarazione precompilata o al cassetto fiscale, ogni contribuente può conoscere nel dettaglio come ha contribuito alle principali voci di spesa: sanità pubblica, previdenza, istruzione, sicurezza, ordine pubblico, trasporti, cultura, protezione del territorio e così via.

Come si accede

È possibile accedere direttamente online alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

I canali per ottenere assistenza

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all’invio, le novità di quest’anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2018)

Link a tutte le Faq sulla dichiarazione dei redditi precompilata (aggiornamento 19/04/2018)

Vedi il vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 2017.

 




On line la Guida 2018 alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017

Diffuso il vademecum” 2018 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno 2017. La circolare “omnibus, che contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri del 730, su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. Inoltre, la guida mette a sistema le numerose novità scaturite dalle recenti modifiche normative e dalle risposte fornite dalla stessa Agenzia ai quesiti posti da Caf e professionisti abilitati sui temi relativi all’assistenza fiscale. La Circolare aggiorna la precedente Guida 2017 (circolare-guida n. 7/2017) tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2017 e lasciandone inalterato l’impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione. Viene confermata l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2018 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo).

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 aprile 2018, con oggetto: MODELLO 730/2018 – MODELLO REDDITI 2018 PF – Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017 – Oneri deducibili – Detrazioni di imposta – Crediti d’imposta – Altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità




Pubblicate le FAQ sulle dichiarazioni precompilate 2018

Il contribuente che ha già trasmesso il 730 e ha riscontrato un errore può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Una volta annullato il 730, all’Agenzia delle Entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, quindi, il contribuente dovrà trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa” o ancora “chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d’imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi”, sono solo alcune delle oltre 100 risposte ai quesiti diffuse dall’Agenzia delle entrate nella sezione dedicata alla dichiarazione precompilata 2018.

Link a tutte le Faq (aggiornamento 19/04/2018)




Precompilate 2018. Dal 16 Aprile i modelli consultabili sul sito delle Entrate

Dal prossimo 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione e consultare l’elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già compilato. A partire dal 2 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio.

Il calendario della dichiarazione precompilata

 Dal prossimo 16 aprile il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. A partire da quel momento il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2 maggio ma può essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.

Le novità del 2018

Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi.

Come ricevere le chiavi di accesso alla tua precompilata

Anche quest’anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

Tutte le informazioni utili

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all’invio, le novità di quest’anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 aprile 2018)

Ultimi documenti pubblicati

Il nuovo provvedimento per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76047/2018, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»

Spese sanitarie e veterinarie. Dal 16 aprile gli interessati potranno controllare la correttezza dei dati inseriti

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76048/2018, recante: «Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2017»

La nuova modulistica 2018 per la dichiarazione mod. 730

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018: «Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 19.02.2018, tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, prot. n. 38556/2018.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 (3 MB) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (Allegati omissis)

Link al testo del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) del 28 dicembre 2017, recante: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018

Prassi su spese detraibili/deducibili

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello 730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»




Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CSO/CTE

Con circolare n. 4 del 12 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all’Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica. La circolare, al fine della uniforme applicazione delle norme relative al flusso telematico, raccoglie i chiarimenti forniti in materia. Il documento fornisce in allegato un cronoprogramma per la gestione del flusso telematico.

 

Link al testo delle circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 12 marzo 2018, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d’imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico Flusso telematico 730-4 – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate richiamati dalla Circolare

Sostituto d’imposta non tenuto all’effettuazione del conguaglio: disciplinata la comunicazione diretta con l’Agenzia delle Entrate

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n 164», pubblicato il 14 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

730 precompilato: fissate le modalità di accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 7 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017, recante: «Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175», pubblicato il 9 giugno 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Mini proroga per asili nido, amministratori di condominio e enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie

Entro il 9 marzo 2018 la trasmissione telematica dei dati

Prorogati di nove giorni i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2018, è stato infatti spostato in avanti il termine per l’invio dei dati per le precompilate 2018 con riferimento esclusivo con riferimento alle spese 2017.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46319 del 27 febbraio 2018, recante: «Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate»», pubblicato il 27 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34419/2018recante: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Assistenza fiscale: approvate le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Con provvedimento del 15 gennaio 2018 (in “Finanza & Fisco” n. 36/2017), sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Tale provvedimento prevede, tra l’altro, che i CAF, i professionisti abilitati ed i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2018 devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2018 da loro elaborati, osservando le specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento. È proprio questo il compito del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, che al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, definisce:

  • nell’Allegato A, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2018, da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli intermediari abilitati che hanno assunto tale incarico, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta;
  • nell’Allegato B, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730-4/2018 e 730-4/2018 integrativo, da osservare da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che comunicano all’INPS in qualità di sostituto d’imposta, i dati contenuti in tali modelli mediante supporti informatici;
  • nell’Allegato C, le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale prestata (3 MB);
  • nell’Allegato D, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF da parte dei CAF e dei professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, le buste contenenti la scheda dai sostituti d’imposta.

Le istruzioni “tecniche” per lo svolgimento degli adempimenti previsti per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Il citato provvedimento di febbraio, oltre ad approvare le necessarie specifiche tecniche, ha approvato anche le istruzioni con la descrizione degli adempimenti che i sostituti di imposta, i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, consulenti tributari) ed i Centri di Assistenza Fiscale devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730. Nella circolare (3 MB) trovano, naturalmente, esposizione anche le regole che definiscono l’accoglimento o meno della dichiarazione 730 da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate. In particolare sono riportati, oltre a tutti i criteri per la puntuale determinazione delle imposte, anche i criteri di accoglimento della dichiarazione. Tali criteri, che negli scorsi anni erano contenuti nelle specifiche tecniche, sono suddivisi in confermabili e bloccanti; con ricchezza di esemplificazioni pratiche, il documento di prassi accompagna il professionista nell’attività di controllo.

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 (3 MB) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – Allegato C al Provv. Prot. 38149/2018

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149, recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2018 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (Allegati omissis)

Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.




Nuove comunicazioni per la precompilata 2018: “forzate” per le spese per l’asilo e facoltative per le erogazioni liberali a Onlus, APS, e fondazioni

Con due decreti Mef, pubblicati il 6 febbraio 2018 nella Gazzetta Ufficiale, disciplinata la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza di asili nido e alle erogazioni liberali alle ONLUS, alle APS e altri soggetti. Il termine per la comunicazione è stabilito entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, la prima scadenza sarà quindi già entro la fine di questo mese.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, recante: «Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2018

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 gennaio 2018, recante: «Trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2018




Precompilata: il Mef conferma la proroga all’8 febbraio 2018 del termine per la trasmissione delle spese sanitarie. Resta fermo il termine del 28 febbraio per i veterinari

È prorogata all’8 febbraio 2018 la scadenza per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017. Devono effettuare la trasmissione dei dati le farmacie, le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, i medici, le strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari, parafarmacie, infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici. Lo slittamento del termine è disposto dal decreto della Ragioneria generale dello Stato, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La trasmissione dei dati, che devono essere messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per la definizione della dichiarazione dei redditi precompilata, riguarda le spese per le quali il cittadino non ha espresso la propria opposizione alla trasmissione telematica al momento del pagamento della prestazione. A seguito di tale rinvio, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, viene prorogato anche il periodo entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la propria opposizione all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) nel periodo compreso tra il 9 febbraio e l’8 marzo 2018.

Resta fermo il termine del 28 febbraio per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie 2017, come previsto dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge n. 19 del 27 febbraio 2017.

Link al testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2018, recante la proroga del termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»




Approvata la versione definitiva dei modelli 2018 del 730, CU, 770, Cupe e IVA

Approvati i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, IVA, 770, IVA 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l’ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello IVA, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di IVA di gruppo e split payment. Di seguito la novità più rilevanti.

Modello 730

Aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 con il nuovo termine del 23 luglio per l’invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell’assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

Aumentato il limite per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (passato da 564 a 717 euro).

Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”.

Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).

Modello IVA

Nuova veste per il quadro VH (Variazioni delle comunicazioni periodiche) che da quest’anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato. Gli enti o le società commerciali controllanti dal 2018 potranno comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione unicamente nella dichiarazione annuale IVA (quadro VG). Il vecchio modello IVA 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione solo nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’IVA dovuta o dell’IVA a credito da trasferire alla controllante.

Infine, sono stati rinominati i righi VE38 e VJ18 per l’esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di split payment riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Certificazione Unica

Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato. Precisato, inoltre che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2018.

Certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, CUPE

Nel nuovo CUPE recepisce le disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:

– partecipazioni in soggetti residenti in Italia;

– partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);

– partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.

Si ricorda che la certificazione deve essere utilizzata per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

È, inoltre, utilizzato per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), dello stesso Testo unico.

La modulistica dichiarativa 2018 approvata

La Certificazione Unica “CU 2018” relativa all’anno 2017

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10729, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione della Certificazione Unica “CU 2018”, relativa all’anno 2017, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica»

I modelli 730/2018 relativi all’anno 2017

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10793, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

Il nuovo CUPE 2018 per la certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2018, prot. 9520, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»

Il modello 770/2018 relativo all’anno di imposta 2017 con le istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10621, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione del modello 770/2018, relativo all’anno di imposta 2017, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati»

La nuova dichiarazione IVA/2018 concernente l’anno 2017 con le relative istruzioni

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10581, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2018 concernenti l’anno 2017, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2018 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa: il nuovo modello IVA 74-bis con le relative istruzioni per la compilazione

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. 10671, pubblicato il 15.01.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni»




Conguagli fiscali da 730: termini di trasmissione e novità per il flusso telematico

Soltanto i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo, l’impossibilità di renderli disponibili al sostituto d’imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).

In una risoluzione (la n. 51/E del 24 aprile 2017) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51 E del 24 aprile 2017, con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Procedura per l’esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CSO e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico




Online la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi PF)

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi (18 aprile 2017)per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie

Da quest’anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l’acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati

Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi

Quest’anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.

Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.

Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l’accesso all’applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L’Agenzia metterà a disposizione dell’erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l’applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin

Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall’Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L’assistenza del Fisco

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti.

Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell’assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell’agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 18 aprile 2017)




Spese veterinarie. Per la detrazione IRPEF basta lo scontrino “parlante”

Per usufruire dello sconto d’imposta non è necessario conservare la ricetta

Spazio anche alle spese veterinarie tra le voci mediche riportate nella dichiarazione precompilata. Dal 1° gennaio 2016, infatti, la platea dei soggetti interessati all’obbligo della trasmissione telematica dei dati è estesa anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari” che, come previsto dalla legge di Stabilità 2016, sono quindi tenute a comunicare al Sistema tessera sanitaria (Sts) le spese, in questo caso quelle veterinarie, sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Semplificazione e snellimento degli adempimenti, non è necessario l’obbligo di conservazione della ricetta

In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”. Si tratta quindi di un ulteriore chiarimento sulla via della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, grazie all’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In cosa consiste la detrazione per le spese veterinarie

In pratica, come ricordato dal documento di prassi, è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno, fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (Cfr. circolare n. 207 del 2000). Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, prosegue la risoluzione, è inoltre limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite. (Cfr. Decreto 6 giugno 2001, n. 289)

Le spese per le quali non scatta la detrazione

La risoluzione conclude facendo chiarezza sulle singole voci di spesa che comunque non possono usufruire della detrazione del 19%. In particolare, ne sono escluse le spese per mangimi speciali e per antiparassitari perché tali prodotti non sono classificati come farmaci veterinari da parte del Ministero della Salute. (Così, comunicato stampa Agenzia della entrate del 27 febbraio 2017)

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 27 febbraio 2017, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per oneri – Detrazione delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva- Documenti giustificativi della detrazione – Articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Decreto 6 giugno 2001, n. 289