Superbonus: Commercialisti, salvaguardare chi ha lavori in corso | Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni

La categoria in audizione al Senato: “Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni”

 

 “Pur comprendendo le esigenze di finanza pubblica sottese al blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, riteniamo necessario salvaguardare i contribuenti che hanno interventi in corso nonché ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni inviate entro lo scorso 4 aprile”.

È la posizione espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione svoltasi oggi presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito alla conversione in legge del decreto-legge relativo alle agevolazioni fiscali in edilizia.

La delegazione dei commercialisti, composta dal Consigliere nazionale e tesoriere, Salvatore Regalbuto, e dal coordinatore dell’area fiscale della Fondazione nazionale della categoria, Pasquale Saggese, ha ribadito quanto già posto all’attenzione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Viceministro, Maurizio Leo, in una missiva inviata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

In particolare, è stato proposto che “per coloro che hanno già sottoscritto contratti o abbiano già iniziato i lavori sia possibile continuare ad accedere alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura, subordinatamente al rilascio di attestazioni che certifichino la sussistenza di tali presupposti alla data di entrata in vigore del decreto, sottoposte a stringenti sanzioni in caso di falsità”. Ciò al fine, sottolineano i commercialisti, “di evitare che a coloro che hanno fatto legittimo affidamento nell’accesso a tali opzioni venga ingiustificatamente negata tale possibilità, con inevitabili conseguenze anche sotto il profilo dei contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese appaltatrici”.

È stato inoltre proposto il rispristino della possibilità di avvalersi della remissione in bonis estendendola a coloro che, non avendo ancora individuato il cessionario del credito d’imposta, vi riescano entro il prossimo 15 ottobre 2024, termine ultime per accedere alla remissione. “Se l’ampliamento del perimetro della remissione in bonis dovrà essere oggetto di valutazioni tecniche anche in termini di coperture, sicuramente l’accesso all’istituto deve essere garantito – ha sottolineato Regalbuto – a coloro che, avendo presentato tempestivamente la comunicazione entro il 4 aprile scorso, si trovino nella necessità di dover correggere errori commessi in buona fede”.

Tra le ulteriori proposte la possibilità per il fornitore o il cessionario di optare per la rateizzazione in dieci anni degli importi delle singole rate annuali che non vengono utilizzate, per “incapienza”, nell’anno di competenza finanziaria, norma peraltro già prevista per le comunicazioni inviate lo scorso anno, e introdurre una serie di norme di interpretazione autentica volte a risolvere dubbi interpretativi suscettibili di generare in futuro ingente contenzioso su questioni essenzialmente formali.

Infine, sono state poste all’attenzione della Commissione le criticità connesse alla preventiva comunicazione dell’utilizzo dei crediti d’imposta investimenti che, in assenza dei provvedimenti attuativi, attualmente inibisce le compensazioni, e quelle relative all’entrata in vigore delle nuove norme in materia di contraddittorio preventivo. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 10 aprile 2024)

Link al documento presentato in audizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili




Superbonus. Commercialisti: “risolvere criticità nel decreto”

Il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, scrive a Giorgetti e Leo: “Evitare penalizzazione per i contribuenti”

 

Superare “alcune rilevanti criticità” presenti nel Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 che ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.

È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo.  Criticità che, secondo i commercialisti, “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.

“Pur prendendo atto delle ragioni che hanno portato all’adozione del provvedimento normativo, evidentemente legate ad esigenze di salvaguardia dei conti pubblici”, scrive nella missiva il presidente della categoria professionale Elbano de Nuccio, “non posso esimermi dal segnalare alcune rilevanti criticità contenute nel citato Decreto. In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il medesimo articolo impedisce, inoltre, la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024. Le ragioni di tali previsioni sono, evidentemente, legate all’esigenza di conoscere in modo puntuale il dato aggregato dell’ammontare dei crediti ceduti e scontati. Ciò non di meno, appare di immediata evidenza che la disposizione è eccessivamente penalizzante in quanto crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, a cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)”. “L’istituto della remissione in bonis”, sottolinea il numero uno dei commercialisti, “è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, all’articolo 1, comma 5, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. “Tale previsione – afferma – porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. E ulteriormente paradossale appare la situazione nella quale le fatture siano già state emesse a quest’ultima data, ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni. Anche in tale caso, pur comprendendo le ragioni sottostanti al provvedimento, tese a “bloccare” le operazioni per le quali altro non è stato posto in essere che la presentazione del titolo edilizio, appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura con conseguenze pesantissime, anche in termini di contenziosi che potrebbero sorgere con le imprese che hanno eseguito le opere”.

L’auspicio dei commercialisti è che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 2 aprile 2024)

 




Piattaforma cessione crediti. L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

vedi anche:

Guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023