Piattaforma cessione crediti. On-line la Guida 2024 dell’Agenzia delle entrate

Lo scopo del nuovo vademecum è quello di illustrare il funzionamento la procedura.  Nella home page della stessa “Piattaforma” è disponibile anche un manuale per l’utente.

Nell’aggiornamento il punto sulle cessioni che possono essere comunicate tramite la piattaforma.

Dalla guida eliminati i crediti, che in base alle relative disposizioni, non possono più essere movimentati:

  • crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI (articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Diventano poi tre, dopo il primo trasferimento, le cessioni possibili nei confronti dei soggetti qualificati (banche, assicurazioni, eccetera).

 

 

 

Tra le funzioni della piattaforma spazio a quella riservata alla “Riduzione del credito”. 

In quest’area l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, che consentono di comunicare i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.
La riduzione deve riferirsi all’intero importo di una o più rate annuali dei crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura relativi alle detrazioni per lavori edilizi. L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni di riduzione già effettuate.

 

 

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente (Aggiornamento gennaio 2024).

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento gennaio 2024

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023

 




Tax credit R&S. In Gazzetta il D.P.C.M. sulle certificazioni per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023 e in vigore dal 19 novembre, il D.P.C.M. con le disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonché la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in misura maggiorata per le attività di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203–quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019.

Il D.P.C.M. istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Potranno iscriversi all’Albo le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca. La citata Direzione generale competente, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2024), le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l’aggiornamento e la gestione dello stesso.

Il D.P.C.M. definisce gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione: la stessa dovrà riportare ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, nonché le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

Previsto, infine, che MIMIT dovrà provvedere, entro il 31 dicembre 2023, all’elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell’evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.

Link al testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, recante: «Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2023




Credito d’imposta, pronto il D.P.C.M. sulle certificazioni per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

È stato firmato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

Viene introdotta a tal fine una disciplina che consentirà ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, nonché delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ovvero ai fini della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

Il decreto istituisce, presso la Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del MIMIT, l’Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. Potranno iscriversi all’Albo le persone fisiche in possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione, le imprese che svolgono professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca sviluppo e innovazione, oltre ai centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 i centri di competenza ad alta specializzazione, i poli europei dell’innovazione digitale (EDIH e Seal of Excellence), le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Il provvedimento definisce poi gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione: la stessa dovrà riportare ogni informazioni utile sull’adeguatezza delle capacità organizzative e delle competenze tecniche dell’impresa rispetto agli investimenti effettuati o programmati, la descrizione analitica dei progetti e sotto progetti realizzati o in fase di avvio o realizzazione, nonché le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota.

Al Ministero delle imprese e del Made in Italy è demandato il compito di vigilanza e di verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate.

Fonte: comunicato pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato il 19 Settembre 2023.




Tax Credit Librerie: domande dall’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023

La Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura-Mic comunica che sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/4/2018, riferita all’anno 2022, dalle ore 09:00 dell’11 settembre 2023 fino al 31 ottobre 2023 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Con l’occasione avvisa che anche per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande). Segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.
Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.

 

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023

 




Al via la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

Da oggi (08/06/2023) è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, nelle zone economiche speciali(ZES) e nelle zone logistiche semplificate (ZLS) istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 Art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico”, sono disponibili le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Vedi anche: Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, per le Zone economiche speciali (Zes) e logistiche semplificate (Zls). Al via dall’8 giugno per le spese 2023

 

 




Bonus imprese energia e gas I trimestre 2023. Comunicazione di cessione dal 5 aprile al 18 dicembre

 

Aggiornamento al 06/07/2023

Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione CCC22 (versione 1.5.0)
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo CCC22 (versione 1.5.0)

 

 

L’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2514) riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Le disposizioni citate regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.

Come anticipato, i sopraelencati crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 e prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento (vedi infra), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

 

Inoltre, il provvedimento del 3 aprile 2023 recepisce la nuova scadenza prevista dall’articolo 15, comma 1-quinquies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con mod., dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022. La lettera a) del comma in esame, modificando l’articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, proroga al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del credito d’imposta.

 

 

I termini stabiliti dal nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023

 

Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

Per i crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.

Si tratta, in particolare, dei seguenti bonus:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

 

Per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.

 

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

  • 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta primo trimestre di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);
  • 30 giugno 2023, per il il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022.

Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta di cui al provvedimento del 3 aprile 2023, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini sopra indicati.

 

 

Nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti

 

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), con il nuovo provvedimento sono approvate le nuove versioni del «Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta» delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 26 gennaio 2023.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», pubblicato il 03.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Aggiornamento al 27 giugno 2023 

Bonus energia II trimestre 2023: la cessione va comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2023, Prot. n. 237453/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34», pubblicato il 27.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Fino al 3 aprile è possibile accedere al bonus cuochi professionisti

I cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita IVA, possono presentare entro il 3 aprile la domanda per accedere al credito d’imposta.

La misura ha l’obiettivo di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate negli ultimi anni a causa del Covid.

L’incentivo, concedibile a ciascun beneficiario per un importo massimo fino a 6 mila euro, può essere richiesto, in particolare, per spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, relative all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, strumenti e attrezzature professionali, nonché alla partecipazione a corsi di aggiornamento.

Le domande vanno presentate utilizzando l’apposita procedura informatica, accessibile tramite SPID, CNS o CIE.

Per saperne di più:

Credito d’imposta per cuochi professionisti

(Link al sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy)

 

 




Bonus imprese prodotti energetici. Pubblicati nuovi chiarimenti (Faq) sui rimedi in caso di scarto delle comunicazioni da inviare entro il 16 marzo 2023

Pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle entrate nell’apposita sezione del sito delle Entrate dedicata ai bonus energetici.

 

Risposte alle domande più frequenti (aggiornamento al 10/03/2023)

 

Per conto dei miei assistiti, ho inviato alcune comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023. Due di queste sono state scartate: una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito e l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022.

Cosa devo fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate?

 

Se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni:
– la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
– l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
– il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

In tali eventualità, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.
– La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.
Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023.

 

I recenti crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento?

 

Si premette che:

  • l’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022.

 

Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

 

Vedi anche:

Bonus energetici 2022. Nuovo modello per comunicare il tax credit carburanti per le attività agricole e per la pesca (da presentare entro il 16 marzo 2023)

 

 




Bonus energetici 2022. Nuovo modello per comunicare il tax credit carburanti per le attività agricole e per la pesca (da presentare entro il 16 marzo 2023)

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023 sono estese al credito d’imposta di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta sopra richiamato, con il nuovo provvedimento n. 56785/2023 sono approvate anche le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023. In particolare, è stato aggiornato il quadro “B” del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti. Inoltre, il citato provvedimento dell’1° marzo 2023 fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

La procedura telematica di acquisizione delle comunicazioni è stata aggiornata il 1° marzo 2023.

 

 

 

Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022
Dalla pagina web del sito dell’Agenzia delle entrare dedicata alla “Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022

 

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

  • CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

 

Per maggiori informazioni, consultare il provvedimento prot. n. 56785 del 1° marzo 2023 e le istruzioni per compilare il modello di comunicazione.

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, recante: «Estensione della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici», pubblicato il 01.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Legge di bilancio 2023. Gli emendamenti governativi per la proroga delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati  

 

Le proroghe delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati

 

Credito per investimenti SUD al 31 dicembre 2023
Art. 51, commi 1-bis e 1-ter

 

La proposta prevede la proroga del credito per investimenti SUD al 31 dicembre 2023. La normativa attualmente vigente agevola gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022.

Rif: codice tributo 6869 – credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

Credito per gli investimenti effettuati nelle Zes, nonché per le imprese operano nelle Zls
Art. 51, comma 1-quater

 

La proposta emendativa prevede, al comma 1-quater, la proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, nonché, giuste le previsioni di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da parte di imprese operano nelle Zone logistiche semplificate ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.

Rif.: codice tributo “6906 – Credito di imposta investimenti ZES art. 5, c. 2, D.L. 20 giugno 2017, n. 91)

 

 

Maggiorazioni disposte dall’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S
Art. 51, commi 1-quinquies

 

La proposta emendativa reca, alla lettera a) del comma 1-bis, modifiche all’articolo 1, comma 185, della legge di bilancio 2021, allo scopo di prevedere la proroga fino al 31 dicembre 2023 delle maggiorazioni disposte dall’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 delle aliquote del credito di imposta per R&S in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

 

Credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Art. 51, comma 1-sexies

 

Il comma 1-sexies modifica l’articolo 1, comma 831, della legge n. 234 del 2021 che ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023. Si riconosce il contributo anche in relazione alle spese documentate, relative ad installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sostenute fino al 31 dicembre 2023. A tale fine, a copertura dell’onere, pari all’importo di euro 1 milione per l’anno 2024, che costituisce limite spesa, viene stabilita la corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Link alle proposte emendative 18.01000 e 51.1000 del Governo

 




Legge di bilancio. Le proposte emendative del Governo per la proroga delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alcune proposte emendative che saranno presentato al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S.

Nel dettaglio, le proposte emendative riguarderanno:

  • la proroga del credito d’imposta in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sardegna e Sicilia;
  • la proroga dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” e dell’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione;
  • la proroga del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali e nelle Zone Logistiche Semplificate;
  • la proroga del credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.

Inoltre, si prevede, anche per l’anno 2023, il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

(Così, nota 9 Dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)




Erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnologici (Its Academy). Definite le modalità di fruizione dei bonus, in dichiarazione o in F24

Pronte le regole per beneficiare del bonus pari al 30% o al 60% riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022. Un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce le modalità di fruizione del credito d’imposta e fa il punto sulle altre agevolazioni connesse.

 

Il credito d’imposta

 

La Legge di riforma degli Istituti tecnici superiori ha previsto un credito d’imposta pari al 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni Its Academy, cui è affidato il compito di potenziare e ampliare, tramite gli Istituti tecnologici superiori, la formazione professionalizzante nel nostro Paese. Sono ammesse al beneficio le elargizioni effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento così come donazioni, lasciti e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il credito d’imposta sale al 60% se la fondazione beneficiaria opera in province con un tasso di disoccupazione superiore a quello medio nazionale.

 

Come si utilizza il bonus

 

Il provvedimento spiega che il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione. In alternativa, potrà essere usato in compensazione tramite F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, con un codice tributo che verrà successivamente istituito. Per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo.

 

Le altre agevolazioni dell’universo ITS Academy

 

Il provvedimento ricorda gli altri benefici stabiliti dalla legge n. 99/2022: in particolare, è prevista la possibilità, per chi segue i percorsi formativi degli ITS Academy, di riscattare ai fini previdenziali il relativo periodo di frequenza e la deduzione ai fini IRPEF dei relativi contributi oppure la detrazione nella misura del 19% da parte dei soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico. Per gli iscritti sono inoltre detraibili al 19% le rette per la frequenza così come le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 novembre 2022)




Credito d’imposta del 40% per l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari o aderenti alle cd. “strade del vino”. Un provvedimento fissa la percentuale di utilizzo al 100%

Le reti di imprese agricole e agroalimentari che hanno comunicato le spese sostenute lo scorso anno per potenziare i loro sistemi di vendita a distanza possono beneficiare in misura piena del bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2021 a sostegno del commercio elettronico nel settore. Un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fissa infatti al 100% la percentuale del credito d’imposta effettivamente riconosciuto agli operatori che hanno validamente fatto domanda entro lo scorso 20 ottobre.

 

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Provvedimento del 02/11/2022, Prot. n. 2022/406604

«1.1. La percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 è pari al 100 per cento.

1.2. L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pertanto pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento del 20 maggio 2022, in assenza di rinuncia.

1.3. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

1.4. Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

 

Per l’utilizzo in compensazione, con la risoluzione n. 64/E di oggi viene istituito il codice tributo 6990, denominato “credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole”.

 

Investimenti 100% agevolati

 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, pari al 40 per cento degli investimenti sostenuti per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche utili a potenziare il commercio elettronico nell’agroalimentare e le potenzialità di vendita a distanza anche a clienti finali residenti fuori dall’Italia.

In seguito al provvedimento, l’importo riconosciuto potrà essere visualizzato da ciascun richiedente direttamente sul proprio cassetto fiscale e sarà pari al 100% dell’importo del credito richiesto con la comunicazione relativa alle spese 2021, considerato che l’ammontare dei crediti richiesti è risultato inferiore al limite di spesa.

 

Chi può accedere all’incentivo

 

Destinatarie della misura sono le reti di imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009), anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”. Il credito d’imposta ha un limite di 50mila euro per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le pmi agroalimentari, mentre per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli è previsto un tetto pari a 25mila euro. Per gli investimenti realizzati nel 2022 e nel 2023 la finestra utile per accedere al bonus sarà dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 novembre 2022)

 

 




Approvata la dichiarazione (sostitutiva di atto notorio) per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “Maggiorazione “Wedding-HO.RE.CA.” per bar e ristoranti

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, l’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle suddette imprese stanziando un fondo pari a 10 milioni di euro.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, (link sito www.gazzettaufficiale.it) sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Gli aiuti di cui al citato articolo 1 del D.L. n. 152/2021 sono erogati ai soggetti ai quali è stato riconosciuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021. In pratica, hanno già ottenuto precedente contributo “Wedding/Horeca” e quindi svolgono come attività prevalente, comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del D.P: R. 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:

1) 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
2) 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
3) 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Al fine dell’erogazione del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopracitati sono tenuti ad inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, mediante procedura web, all’Agenzia delle entrate attestante l’ammontare degli aiuti di Stato nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. Questo, al fine di consentire la verifica del rispetto del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime “de minimis”.

La citata dichiarazione può essere presentata a partire dal giorno 7 novembre 2022 e non oltre il giorno 21 novembre 2022. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova dichiarazione con dati corretti, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa

L’Agenzia delle entrate procede alla erogazione delle risorse finanziarie assegnate dall’articolo 1, comma 17-bis, del decreto legge 6 novembre 2021, n.152 a tutti coloro che hanno ottenuto il contributo di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge n.73 del 2021, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 56.10, 56.21, 56.30, e che hanno presentato la dichiarazione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022.

In particolare, il 70% delle predette risorse finanziarie viene ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari; in aggiunta, il 20% dell’assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante 10% si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con un ammontare di ricavi 2019 superiori a 300 mila euro.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte della dichiarazione presentata è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato dal soggetto nella dichiarazione ora approvata.

Si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2022, (link sito www.gazzettaufficiale.it), stabilisce che per l’attribuzione del contributo si applicano le procedure di cui al decreto del 30 dicembre 2021, (link sito www.gazzettaufficiale.it) attuativo dell’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73.

Ciò premesso, con il citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022 definite le modalità di presentazione della dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis”, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dei predetti decreti.

Nella dichiarazione approvata, oltre ai dati identificativi del soggetto dichiarante e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, ricevuti dallo stesso e dall’intera impresa unica di cui il dichiarante fa parte. Se l’impresa ha già superato il limite “de minimis”, questa non potrà ricevere il contributo.

L’Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione. I contributi sono erogati sullo stesso conto corrente sul quale è stato erogato il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73. L’Agenzia comunica al soggetto che ha inviato la dichiarazione ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” –, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo.

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano il mancato riconoscimento del contributo.

Qualora non sono superati i controlli nella citata area del portale è comunicato il mancato riconoscimento del contributo e i motivi che lo hanno determinato.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l’Agenzia delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze e nelle dichiarazioni pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d’intesa – dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico- finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011. Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2022, prot. n. 406608/2022, recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione del modello di dichiarazione degli aiuti ricevuti in regime “de minimis” al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233», pubblicato il 02.11.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 




Cessionari tax credit bonus energia. Approvati i codici tributo per la compensazione

Come preannunciato dal provvedimento n. 2022/376961 dello scorso 6 ottobre con il quale l’Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli per comunicare le opzioni per la cessione dei bonus contro il “caro bollette”, anche in relazione ai contributi maturati per costi di energia e gas sostenuti nel periodo luglio-settembre 2022 (salvo le imprese esercenti l’attività della pesca i cui crediti si riferiscono II trimestre), con “specifica” risoluzione (la 59/E del 11 ottobre 2022) sono stati istituiti appositi codici tributo e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24

Di seguito il testo  integrale della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 59 dell’11 ottobre 2022, con oggetto: «COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS CONTRO IL “CARO BOLLETTE” – Crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022

“Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

 

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, con le risoluzioni di seguito specificate sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
 

6967

credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50  

n. 48/E del 14 settembre 2022

 

6968

credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6969

credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

Codice tributo Descrizione Risoluzione istitutiva
 

6970

credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6971

credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

6972

credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115  

n. 49/E del 16 settembre 2022

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
  • “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

 

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente”




Bonus per l’installazione di sistemi collegati a impianti “green”. Approvate le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’Istanza per il riconoscimento. Domande dal 1° al 30 marzo 2023

Pronte le regole per fruire del credito d’imposta riconosciuto per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici. Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sono stabiliti i termini e le modalità per beneficiare dell’agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234) per le spese sostenute nel 2022 e viene approvato il modello di istanza da trasmettere alle Entrate.

 

Chi può richiedere il tax credit

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le persone fisiche che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (D.L. n. 91/2014). Con successivo provvedimento l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate (3 milioni di euro per il 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

 

Come fare richiesta

 

L’istanza va inviata dal 1° marzo al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario. Entro 5 giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della domanda (o lo scarto, con le relative motivazioni). Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2022, prot. n. 382045/2022, pubblicato l’11.10.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Vedi anche il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022, recante «Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili».

 

 




Credito d’imposta per l’attività fisica adattata (Afa). Pubblicato il provvedimento attuativo | Domande dal 15 febbraio al 15 marzo 2023

Pubblicate le regole per accedere al credito d’imposta per attività fisica adattata (Afa), introdotto dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Un provvedimento (dell’11 ottobre 2022, prot. n. 382131/2022) firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le istruzioni e approva il modello per richiedere l’agevolazione. Domande in via telematica dal 15 febbraio al 15 marzo 2023.

 

Chi può accedere al bonus

 

Il credito d’imposta, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), spetta per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa). Secondo la definizione prevista dalla norma (D.Lgs. n. 36/2021), si tratta degli esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolti, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le “palestre della salute”), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.

 

Come fare richiesta

 

La domanda va inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Dopo la presentazione della richiesta viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico (o lo scarto con le relative motivazioni). Con successivo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziate (1,5 milioni di euro per l’anno 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 11 ottobre 2022)




Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni dei crediti è stata estesa ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

 

Si ricorda che il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

  1. credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
  5. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  6. credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui ai punti 1 (credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca) e 6 (credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022 le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il nuovo provvedimento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»




Dal 28 settembre 2022 possibile presentare l’autodichiarazione per il credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo

Da oggi (28 settembre 2022) è possibile inviare i file contenenti l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta i cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Per l’invio delle autodichiarazioni si evidenzia che i file dovranno essere sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni in essi contenute non saranno acquisite.

A tal riguardo, nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” è disponibile, per le applicazioni “Entratel” e “File Internet“, all’interno della categoria Controlli Agevolazioni la versione 1.0.0 del 28/09/2022 relativa al modulo Controlli Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo (codice fornitura: CTU22).

 

Il software Credito IMU per il turismo consente la compilazione dell’Autodichiarazione e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: software di compilazione (versione 1.0.0)
Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo: software di controllo (versione 1.0.0)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356194/2022, recante: «Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta», pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il provvedimento definisce ti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal D.L. n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023. Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework.

Per maggiori informazioni vedi: “Credito d’imposta per l’IMU a favore delle imprese del turismo. Approvate le regole per accedere al beneficio”




Tax Credit Librerie: fino al 28 ottobre 2022 possibile presentare le istanze

Dal 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00 possibile presentare domanda Tax Credit Librerie.

Sarà possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24/04/2018, riferita all’anno 2021, dalle ore 12:00 del 15 settembre 2022 fino al 28 ottobre 2022 alle ore 12:00, esclusivamente il portale:

https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/

Per l’anno in corso nella domanda dovrà essere specificata anche la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).

Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda. Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

 

Tax credit librerie. Il decreto Mibact che disciplina l’agevolazione

Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 aprile 2018: «Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, per gli esercenti di attività commerciali

Vedi anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 




Credito d’imposta per l’IMU a favore delle imprese del turismo. Approvate le regole per accedere al beneficio

Pronte le regole per fruire del nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo, il credito d’imposta per l’IMU versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.

Un provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce infatti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal D.L. n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023. Con l’autodichiarazione, i contribuenti potranno attestare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

 

Chi può fruire del bonus IMU

 

I destinatari del credito di imposta per il turismo sono le imprese turistico-ricettive, gli agriturismi, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale e i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici. Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

 

Come fare per accedere all’agevolazione

 

Per fruire del bonus occorrerà comunicare alle Entrate, tramite i canali telematici dell’agenzia, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

 

Le data da ricordare

 

L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello approvato dal provvedimento di oggi mediante i canali telematici dell’agenzia, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023. Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 21/2022. Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite modello F24.

 

In cosa consiste il nuovo bonus

 

Il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva. Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo. (Così, comunicato stampa del 16 settembre 2022)

  

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356194/2022, recante: «Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta», pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Tax credit edicole. Al via le domande 2022

Al via le domande per l’accesso al credito di imposta edicole per l’anno 2022

Dal 1° al 30 settembre 2022 è possibile presentare la domanda di accesso per l’anno 2022 al credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole“.

La misura agevolativa, istituita dall’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), che ha introdotto le seguenti modifiche:

  • platea dei destinatari: per l’anno 2022 possono accedere al beneficio:

– gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;

  • spese ammesse all’agevolazione:

come per l’anno 2021, anche per l’anno 2022 rientrano tra le spese cui è parametrato il credito gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.

La misura massima stabilita per l’agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.

Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.edicole@governo.it.

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Fonte: Dipartimento per l’informazione e l’editoria.




Pubblicato in Gazzetta il regolamento per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta, del cd. “Social bonus”

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2022, n. 89, recante: «Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus».

Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 81 del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), nei suoi 15 articoli individua tra l’altro le modalità per l’attribuzione, la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione.

In particolare, l’articolo 2 stabilisce che possono fruire del social bonus «le persone fisiche, gli enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.».

Il credito d’imposta, che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo, in base all’articolo 4 del Decreto sarà «riconosciuto nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento, se effettuate da enti o società».

Le erogazioni devono essere effettuate in favore degli enti del Terzo Settore per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, che potranno così essere utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.




Tax credit Sisma, Zes e Zls e bonus investimenti Mezzogiorno: il nuovo modello utilizzabile dal 14 luglio 2022

Il credito d’imposta Sisma nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework), è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.

Di conseguenza, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, sono state apportate ulteriori modifiche necessarie per consentire la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Sisma a decorrere dalla data a partire dal 14 luglio 2022.

Le modifiche nel modello e nelle relative istruzioni sono state apportate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022.

Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata è stato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate a partire dal 14 luglio 2022.

Si ricorda che l’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha modificato il comma 3 dell’articolo 18- quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework). Atteso il richiamo operato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – (PRO) del 30 giugno 2022, prot. n. 253453/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall’articolo 43-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022», pubblicato il 30.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Credito d’imposta tessile, moda e accessori. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 percentuale di utilizzo al 100%

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, l’ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata.

Lo stabilisce il Provvedimento, firmato di oggi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che definisce la percentuale del credito d’imposta utilizzabile dai beneficiari. Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l’ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

I crediti di importo superiore a 150 mila euro utilizzabili solo dopo le verifiche antimafia

 

I crediti di importo superiore a 150 mila euro potranno essere utilizzati solo dopo l’autorizzazione dell’Agenzia, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

 

Come fruire del bonus, già pronto il codice tributo “6953

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6953”, già istituito con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021.

 

In cosa consiste il bonus Tessile, moda e accessori

 

L’agevolazione è stata introdotta dal D.L. n. 34/2020 come forma di sostegno alle imprese attive nell’industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.  (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022)

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022, prot. n. 236366/2022, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021», pubblicato il 23.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Per saperne di più:

 

BonusTessile e Moda”. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 64,2944 per cento dell’importo del credito richiesto

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506, recante: «Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020», pubblicato il 26.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

BonusTessile e Moda”. In attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea stabiliti i termini di presentazione della comunicazione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, recante: «Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 28.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

L’Agenzia delle entrate approva le disposizioni di dettaglio per beneficiare delle agevolazioni

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, prot. n. 262282/2021: «Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis».


Settore del tessile, moda e accessori. I criteri del MiSE per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 luglio 2021: «Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta»




Istituito il codice tributo per fruire del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi

È stata pubblicata, la risoluzione n. 26/E dell’8 giugno 2022 che istituisce il codice tributo per fruire del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi (L. n. 220/2016). Di seguito il testo integrale.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 26 del 8 giugno 2022, con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220

L’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 12 maggio 2021, emanato ai sensi dell’articolo 21 della citata legge n. 220 del 2016, sono state disciplinate le modalità applicative del credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi.

L’articolo 8 del citato decreto prevede che il credito d’imposta in parola sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del richiamato decreto del 12 maggio 2021, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:

6977” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di produzione dei videogiochi – art. 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del citato decreto del 12 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa Direzione.




Credito d’imposta strutture ricettive. Pubblicato nuovo “avviso” | Domande dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022

Avviso pubblico alle strutture ricettive per agevolazioni sotto forma di credito d’imposta – Modifica termini apertura piattaforma

 

Nella sezione Amministrazione trasparente del Ministero del Turismo  (link al Sito: https://www.ministeroturismo.gov.it/criteri-e-modalita/) è disponibile la versione aggiornata dell’Avviso pubblico recante le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta di cui allarticolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 3934 del 17 marzo 2022. Tale Avviso aggiorna e sostituisce la versione pubblicata in data 27.05.2022.

L’Avviso è rivolto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo;
  • realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
  • acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili pari a 380 milioni di euro.

Le domande possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato il giorno 13 giugno 2022.

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: assistenza_creditodimposta@ministeroturismo.gov.it

Contestualmente, si pubblica un documento (Link – https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/06/FAQ-credito-dimposta-07062022.pdf ) che sintetizza le risposte ai principali quesiti trasmessi dagli utenti in relazione alle misure in oggetto.

Link ai documenti:

Avviso pubblico del 7 giugno 2022 (prot. 7291/22)

Allegato 1 – Domanda di agevolazione

Allegato 2 – Quadro riassuntivo

Allegato 3 – Modelli utili alla richiesta delle informazioni antimafia

Allegato 4 – Oneri informativi

Decreto interministeriale 17 marzo 2022

 

 

Fonte – Ministero del Turismo




Comunicazione per la fruizione del Bonus Sud, Sisma Centro-Italia e Zone Economiche Speciali (ZES): nuovo restyling al modello per il credito nelle ZLS e la restituzione degli aiuti in eccesso

Per accedere al credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate. In particolare, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata.

È questa una delle indicazioni fornite dal provvedimento, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, provvede ad aggiornare lo stesso modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

 

Le novità del modello, spazio al credito d’imposta investimenti Zone logistiche semplificate

La prima novità introdotta con il provvedimento di oggi, riguarda quindi la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello già approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 aprile 2022. Conseguentemente, il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di recepire la disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni stabilite dal presente provvedimento.

 

Come inviare le comunicazioni per fruire del credito d’imposta ZLS

 

La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZLS è effettuata utilizzando il software, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Un ulteriore aggiornamento

Il modello di comunicazione viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali – Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework della Commissione europea – in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. In sostanza, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti è consentito di sottrarre

dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire. In particolare, la restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 giugno 2022)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022, prot. n. 193276/2022, recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022», pubblicato il 06.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

 

Normativa e prassi 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, prot. n. 107620/2022, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021», pubblicato il 06.04.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021, prot. n. 291090/2021, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021», pubblicato il 27.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021, prot.n. 65238, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 marzo 2021

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019, prot. n. 670294recante: «Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017», pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 9 agosto 2019

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, prot. n. 306414/2017, recante: «Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017», pubblicato il 29 dicembre 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Link alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Limite massimo costi ammissibili

Per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 12/2017, in particolare in relazione ai requisiti di accesso all’agevolazione previsti dalla normativa europea, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016.

Le prime istruzioni per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 E del 3 agosto 2016: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno – Soggetti beneficiari – Spese agevolabili -Esemplificazioni – Modalità di computo e di utilizzo del credito d’imposta – Rilevanza del bonus ai fini fiscali – Tassabilità del contributo – Art. 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24/03/2016»




Indebito utilizzo credito d’imposta ricerca e sviluppo (R&S). Per il riversamento “spontaneo”, istanza entro il 30 settembre 2022 e versamento entro il 16 dicembre 2022 | Approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura

I commi da 7 a 12 dell’articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, hanno previsto una procedura per il riversamento spontaneo finalizzato a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento anche rateale dell’importo del credito utilizzato in compensazione.

Più in dettaglio, il comma 7 del citato articolo 5 del D.L. n. 146/2021 offre ai soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la possibilità di effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La procedura di riversamento spontaneo è destinata ai soggetti che (nei periodi d’imposta sopra indicati al comma 7) abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che:

  • in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato l’ambito di applicazione della misura in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge di bilancio 2019.
  • abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;

L’accesso alla procedura è invece in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta (comma 8). L’accertamento di condotte fraudolente dopo la comunicazione di cui al comma 9 da parte degli uffici delle imposte comporta la decadenza dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.

La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021.

Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata  in vigore (22 ottobre 2021) del decreto-legge in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista dal comma 10 (comma 12).

Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il comma 9 prevede che il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura siano definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 maggio 2022, specificando che nell’istanza devono essere indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. Il versamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (comma 10).

Il comma 11 stabilisce che la procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000).

Ora, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di disciplinare le modalità e i termini per l’accesso alla speciale sanatoria, per i sopra descritti indebiti, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, approvato il modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito e individuate le modalità e i termini di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Nel provvedimento sulla falsariga del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv., con mod., dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ribadito che la procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata (22 ottobre 2021) in vigore del decreto-legge. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022.

La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell’importo del credito indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022. Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento dell’intero importo dovuto del credito e, in caso di rateazione, avviene soltanto con il pagamento dell’ultima rata. Per intero importo del credito si intende il credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, recante: «Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146», pubblicato il 01.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Le novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pronti i chiarimenti dell’Agenzia sulle novità in materia di crediti d’imposta introdotte dalla legge di Bilancio 2022. Con la circolare n. 14/E, le Entrate illustrano la disciplina delle diverse agevolazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021: dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi al credito d’imposta in ricerca e sviluppo, passando per il tax credit librerie e il bonus acqua potabile.

 

Tax credit beni strumentali nuovi e ricerca e sviluppo

 

La circolare fornisce alcuni chiarimenti sul credito d’imposta, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio, per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. Focus anche sul credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, anch’esso prorogato e rimodulato dalla Legge n. 234/2021.

 

Tax credit librerie e impianti di compostaggio

 

Il documento di prassi si sofferma sul tax credit librerie, le cui risorse sono state incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Un paragrafo a parte è dedicato al bonus acqua potabile, il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua potabile per il consumo umano, che può essere fruito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 maggio 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 17 maggio 2022: «NOVITÀ FISCALI 2022 – LEGGE DI BILANCIO 2022 – Novità in materia di crediti d’imposta – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44) – Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (comma 45) – Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI (comma 46) – Credito d’imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (FOB) per i versamenti effettuati al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” – Tax credit librerie (comma 351) – Bonus acqua potabile (comma 713) – Tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi da 831 a 834) – L. 30/12/2021, n. 234