MIMIT, al via dal 29 aprile 2026 le conferme dei crediti d’imposta Transizione 5.0 per le pratiche tecnicamente ammissibili

Con Avviso pubblicato il 29 aprile 2026 (di seguito riportato) sul portale istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l’avvio dell’invio delle ricevute di conferma del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e che hanno già ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica dell’investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024. L’avviso si colloca nel solco dell’articolo 8, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3 aprile 2026, n. 42, e segna il passaggio dalla fase di verifica tecnica alla concreta spendibilità del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura piena nell’ambito della misura.

 

Si ricorda che il Governo ha presentato l’emendamento 8.1000 per trasfondere nel decreto fiscale il contenuto del cd. decreto carburanti bis (A.S. 1865: “Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42”).

 

Il dato di maggiore rilievo è che, a decorrere dal 29 aprile 2026, le imprese destinatarie non devono attendere ulteriori provvedimenti generali: la ricevuta di conferma sarà resa disponibile direttamente nella piattaforma informatica Transizione 5.0 gestita dal GSE, nella sezione dedicata alla singola pratica. Dell’avvenuta disponibilità sarà comunque data comunicazione anche tramite PEC e tramite l’indirizzo e-mail indicato dall’impresa in sede di registrazione. Il meccanismo disegnato dall’avviso è quindi costruito su una duplice modalità di conoscibilità: pubblicazione nella piattaforma e contestuale avviso sui recapiti digitali dell’impresa.

Sotto il profilo sostanziale, l’avviso ribadisce che il credito d’imposta confermato è quello determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 38/2026, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. n. 42/2026. Si tratta, dunque, del contributo riconosciuto alle imprese che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili nell’ambito del Piano Transizione 5.0, entro il limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, in misura pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese per la formazione del personale. L’avviso, quindi, traduce sul piano amministrativo la disciplina correttiva introdotta dal D.L. n. 42/2026, confermando che la fase di ristoro delle pratiche tecnicamente ammissibili è ormai entrata nella sua concreta attuazione.

Sul piano della fruizione, il Ministero chiarisce che il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo 7079, denominato: “Credito d’imposta -Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”. Il richiamo espresso al codice tributo e alla modalità compensativa assume rilievo operativo immediato, perché delimita con precisione il canale di utilizzo del beneficio e il relativo orizzonte temporale, escludendo implicitamente altre forme di impiego del credito.

L’avviso dedica inoltre attenzione agli obblighi gravanti sui beneficiari, che non si esauriscono nella mera ricezione della conferma. Le imprese sono infatti tenute a comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, se intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento.

Devono inoltre conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati.

A ciò si aggiunge l’obbligo di comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto nel caso di beni acquisiti in leasing. Il perimetro dell’adempimento, dunque, non è circoscritto alla fase genetica del credito, ma si estende all’intero periodo di mantenimento delle condizioni che presidiano il beneficio.

Sotto questo profilo, il messaggio che emerge dall’avviso è chiaro: la conferma del credito non equivale a una cristallizzazione irreversibile del beneficio, ma si inserisce in un regime nel quale restano centrali gli obblighi di comunicazione, conservazione documentale e monitoraggio delle vicende successive relative ai beni agevolati e alla struttura soggettiva dell’impresa beneficiaria. È una puntualizzazione importante, perché richiama le imprese e i professionisti che le assistono alla necessità di trattare la fase successiva alla conferma con la stessa attenzione riservata alla fase di presentazione e di completamento dell’investimento.

 

Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 – Piano Transizione 5.0. Pratiche tecnicamente ammissibili

 

Invio delle ricevute di conferma

 

A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.

 

Modalità di trasmissione

 

La ricevuta sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), nella sezione dedicata alla propria pratica.

Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.

 

Base normativa e determinazione del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026).

La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.

 

Utilizzo del credito d’imposta

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

 

Obblighi dei beneficiari

 

Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

  • comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
  • conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
  • comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.

 

Per maggiori informazioni
Vai alla pagina sul Piano Transizione 5.0 (Link sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

 




Transizione 5.0: il codice tributo per la compensazione del credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo richiesto e controlli rafforzati sui flussi GSE-Agenzia

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026 istituito il codice tributo “7079” per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto nell’ambito della disciplina “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 come modificato dal decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42.

L’agevolazione, determinata in misura pari all’89,77% dell’importo richiesto, è riconosciuta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste dalla disciplina di riferimento e che hanno ricevuto dal GSE l’attestazione di ammissibilità tecnica, unitamente alla comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di scarto dell’operazione.

Ai fini del controllo, l’Agenzia verifica la corrispondenza tra i dati indicati nel modello F24 e quelli trasmessi dal GSE, inclusi eventuali aggiornamenti, nonché il rispetto del limite massimo di credito fruibile. L’importo utilizzabile è consultabile nel cassetto fiscale del beneficiario.

 

Nel dettaglio, la risoluzione istituisce il seguente codice tributo:

·         “7079” – denominato “Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Si precisa che, ai sensi del comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.

 

Riepilogo

VOCE DESCRIZIONE
Documento Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 16 aprile 2026
Oggetto Codice tributo e modalità utilizzo credito d’imposta art. 8 D.L. 27/03/2026, n. 38
Codice tributo 7079
Scadenza utilizzo 31 dicembre 2026
Modalità utilizzo Compensazione tramite modello F24 telematico
Coordinamento Comunicazioni GSE obbligatorie per fruizione
Percentuale credito 89,77% dell’importo richiesto
Investimenti Beni materiali, immateriali e formazione personale

 

Link al testo della risoluzione Agenzia delle Entrate – n. 14 del 16 aprile 2026, con oggetto: AGEVOLAZIONI – Credito d’imposta Transizione 5.0 – Investimenti in beni materiali e immateriali e formazione – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 – Modalità di fruizione, limiti temporali e controlli automatizzati – Coordinamento con le comunicazioni del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – Articolo 8 del D.L. 27/03/2026, n. 38, come modificato dal D.L. 3/04/2026, n. 42.

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.




D.L. n. 42/2026: correzione del decreto fiscale, nuove misure su accise e imprese e riassetto delle coperture (aggiornamento al 9 aprile 2026)

Con il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, il Governo torna sul D.L. n. 38/2026, ancora in corso di conversione, intervenendo sia sul contenuto delle misure sia sulla relativa architettura finanziaria. Il nuovo provvedimento eleva dall’originario 35 per cento all’89,77 per cento il contributo riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura nell’ambito di “Transizione 5.0”, introduce un autonomo contributo per investimenti in autoproduzione energetica e certificazioni, proroga e amplia la riduzione delle accise, istituisce un credito d’imposta per le imprese agricole e rafforza gli strumenti di internazionalizzazione per le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nell’area del Golfo Persico. Nelle relazioni illustrativa e tecnica, nonché il nel dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato, la conferma che il decreto-legge ha natura prevalentemente correttiva e integrativa rispetto al D.L. n. 38/2026, del quale modifica direttamente gli articoli 8 e 18, con un impatto rilevante sul piano sostanziale.

 

Il provvedimento si articola lungo due linee di intervento: da un lato, il contenimento degli effetti dell’incremento del costo dei carburanti, mediante la temporanea riduzione delle accise; dall’altro, il rafforzamento di misure di sostegno alle imprese, con particolare riguardo alla disciplina del credito d’imposta “Transizione 5.0”, alle imprese agricole e all’internazionalizzazione.

 

Il rapporto con il D.L. n. 38/2026: da ristoro parziale a ristoro quasi integrale

 

Nel testo originario del D.L. n. 38/2026, l’articolo 8 aveva introdotto, nel limite di 537 milioni di euro per il 2026, un contributo pari al 35 per cento del credito d’imposta richiesto dalle imprese che avevano presentato le comunicazioni previste per la misura “Transizione 5.0” e i cui investimenti fossero risultati tecnicamente ammissibili, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di certificazione. La misura, pur formalmente compensativa, si traduceva in un recupero solo parziale del beneficio originariamente atteso, lasciando scoperta una quota rilevantissima dell’incentivo teorico richiesto.

 

Il D.L. n. 42/2026 interviene in senso espansivo. Il nuovo comma 1 dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026 eleva infatti il contributo all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, entro il limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per il 2026, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale. Il mutamento è rilevante non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: la misura passa da un meccanismo di recupero fortemente ridotto a un ristoro pressoché integrale per la componente principale degli investimenti.

 

Le relazioni governative consentono di comprendere con maggiore precisione la ratio dell’intervento. La relazione illustrativa chiarisce che la sostituzione del comma 1 è finalizzata a riconoscere l’89,77 per cento del credito richiesto per investimenti allegati A e B e per spese di formazione, nel nuovo limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro. La relazione tecnica, a sua volta, specifica che i dati utilizzati derivano dalle informazioni trasmesse dal Ministero delle imprese e del made in Italy sulle istanze tecnicamente ammissibili ma rimaste prive di copertura per esaurimento delle risorse. In base a tali dati, il credito complessivamente riferibile a investimenti tecnicamente ammissibili è pari a 1.648,4 milioni di euro, dei quali 1.449,6 milioni riconducibili agli investimenti di cui agli allegati A e B e alle spese di formazione. Proprio su questa base il limite di spesa di 1.302,3 milioni è stato ritenuto congruo, corrispondendo appunto all’89,77 per cento del credito riferibile a tale perimetro. La Relazione tecnica quantifica gli oneri aggiuntivi della modifica in 765,3 milioni di euro.

 

 

Da relazione tecnica pag. 7

 

 

La nuova delimitazione della platea e il ruolo del GSE

 

Il nuovo comma 1 valorizza in modo più stringente il ruolo del GSE. Il beneficio è infatti riservato alle imprese che, oltre ad aver presentato le comunicazioni previste dall’articolo 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024, abbiano ricevuto dal Gestore:

  • la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità;
  • nonché la comunicazione dell’esaurimento delle risorse disponibili.

Sotto il profilo tecnico, questo duplice riscontro non rappresenta un mero passaggio istruttorio, ma costituisce il meccanismo di delimitazione amministrativa della platea dei beneficiari, evitando che il contributo integrativo si estenda oltre il perimetro delle istanze già validate tecnicamente e rimaste escluse solo per incapienza finanziaria.

 

Il nuovo comma 3-bis: separazione della componente energetica

 

Accanto al rafforzamento del contributo principale, il D.L. n. 42/2026 introduce il nuovo comma 3-bis dell’articolo 8, che riconosce un ulteriore contributo:

  • fino a 57,7 milioni di euro per il 2026;
  • 80 milioni di euro per il 2027;
  • 60 milioni di euro per il 2028.

Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per:

  • investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo dell’energia prodotta;
  • certificazioni relative alla documentazione contabile;
  • certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH.

 

La novità, sul piano sistematico, è significativa. Il comma 3-bis crea un canale distinto per la componente energetica e per le relative certificazioni. La Relazione tecnica precisa che il credito riferibile a questa componente è complessivamente pari a 197,7 milioni di euro, dei quali 140 milioni relativi agli investimenti in impianti finalizzati all’autoconsumo e 57,7 milioni alle certificazioni. Da qui la scansione pluriennale del contributo.

 

In altri termini, il Governo non ha solamente trasfuso nel nuovo comma 1 anche gli investimenti energetici, ma ha costruito una misura autonoma, con propri limiti di spesa e con rinvio a un successivo decreto del MIMIT per le modalità di erogazione. Questa impostazione conferma che il D.L. n. 42/2026 non si limita ad aumentare il ristoro, ma ridisegna l’architettura interna dell’articolo 8 del D.L. n. 38/2026.

 

Accise: continuità con il D.L. n. 33/2026 e ampliamento della riduzione

 

Con l’inserimento dell’articolo 8-bis nel D.L. n. 38/2026, il decreto-legge proroga, per il periodo 8 aprile – 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL già prevista dal D.L. n. 33/2026 per il periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, e vi aggiunge l’azzeramento dell’accisa sul gas naturale usato come carburante, nonché la riduzione dell’aliquota per HVO e biodiesel alle condizioni indicate dalla norma. Le aliquote rideterminate sono:

  • benzina: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • gasolio: 472,90 euro per 1.000 litri;
  • GPL: 167,77 euro per 1.000 chilogrammi;
  • gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

 

La relazione illustrativa collega espressamente la misura all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici determinato dalla situazione internazionale e alla prosecuzione della riduzione già disposta a marzo. Il dossier dei Servizi Studi segnala inoltre che, rispetto al precedente decreto, il nuovo intervento comporta anche l’estensione della riduzione ai biocarburanti “qualificati” di cui all’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 43/2025, e formula una specifica osservazione circa l’opportunità di valutare l’estensione della medesima aliquota ridotta anche al periodo 19 marzo – 7 aprile 2026, al fine di evitare una discontinuità di trattamento nel regime agevolativo di HVO e biodiesel.

 

Sul piano finanziario, la relazione tecnica quantifica gli effetti della misura in 308 milioni di euro nel 2026 e 4,4 milioni nel 2028, ma segnala anche un effetto positivo per il 2027 di 10,3 milioni di euro, riconducibile a maggiore gettito IRES e IRAP e a minori oneri da crediti d’imposta. Il citati dossier parlamentare aggiunge inoltre un quadro riepilogativo degli oneri complessivi 2026 derivanti dalla successione dei provvedimenti di marzo-aprile 2026 sulla riduzione delle accise, che raggiungono 972,3 milioni di euro considerando D.L. n. 33/2026, D.M. 18 marzo 2026, D.L. n. 42/2026 e D.M. 2 aprile 2026.

 

Credito d’imposta per le imprese agricole

 

L’articolo 8-ter introduce, nel limite di 30 milioni di euro per il 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese agricole, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati all’alimentazione dei mezzi utilizzati nell’attività agricola, al netto dell’IVA e comprovati mediante fatture di acquisto. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP, non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il limite del costo sostenuto.

 

Il dossier parlamentare esplicita, inoltre, l’effetto di deroga ai principali limiti ordinari della compensazione fiscale – limite da quadro RU, limite generale di compensazione e divieto in presenza di ruoli erariali superiori a 1.500 euro – e fornisce un pregevole quadro normativo della compensazione ex articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Internazionalizzazione: incentivo sul Fondo 394 e questione degli oneri

 

Con l’articolo 8-quater il decreto introduce una misura di incentivo a favore delle imprese che abbiano subito un impatto negativo per il rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell’area del Golfo Persico. La misura opera nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del Fondo 394/81 e consiste nell’incremento fino al 20 per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto dei finanziamenti agevolati; per le PMI, la quota può salire al 30 per cento. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 2026 e devono riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica. Le erogazioni sono autorizzate entro il limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027.

 

Su questo punto, il dossier dei Servizi Studi evidenzia due elementi significativi. Il primo è il richiamo al fatto che la misura, in base alla relazione illustrativa, si applica anche alle domande presentate da imprese non direttamente esportatrici ma inserite in una filiera a vocazione esportatrice, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, del D.L. n. 95/2025. Il secondo è un rilievo di tecnica normativa: si osserva infatti l’assenza di un termine entro cui il Comitato agevolazioni debba adottare le deliberazioni necessarie per definire criteri e modalità di accesso.

 

La Relazione tecnica aggiunge un ulteriore dato rilevante: il Governo ritiene che la nuova misura non determini maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica, in quanto l’incremento della componente a fondo perduto sarebbe compensato da un effetto di sostituzione rispetto agli strumenti ordinari del Fondo 394 e da una prevista contrazione della domanda sulle misure già vigenti, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico.

 

Conclusioni

 

Alla luce delle relazioni governative e del dossier dei Servizi Studi, il D.L. n. 42/2026 emerge con maggiore nettezza come decreto-legge di correzione, completamento e copertura del precedente D.L. n. 38/2026. Esso interviene in via immediata per rafforzare la tutela delle imprese coinvolte nel meccanismo “Transizione 5.0”, estende e rimodula la riduzione delle accise, introduce un credito d’imposta per le imprese agricole e costruisce un canale aggiuntivo di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese colpite dalla crisi energetica e geopolitica. Ma, soprattutto, ridefinisce il quadro delle coperture del D.L. n. 38/2026, trasformando il precedente impianto in un intervento assai più ampio, sia sul piano finanziario sia su quello applicativo.

 

I documenti richiamati

 

La chiave per leggere la ratio del nuovo D.L. n. 42/2026 (correzione del decreto fiscale)

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese».

Le schede di lettura decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42

Dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese»

Le correzioni “urgenti” agli ultimi decreti-legge in materia fiscale ed economica – D.L. 3 aprile 2026, n. 42. Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 78 del 3 aprile 2026 e in vigore dal 4 aprile 2026

 

 

 

 

 




Transizione 5.0, dal 30 gennaio 2026 abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili

A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto “Transizione 5.0”, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.56, potranno inviare le successive comunicazioni sulla Piattaforma informatica del GSE.

L’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione.

Si ricorda, infine, che, secondo quanto disposto dall’art.12, comma 6, del decreto interministeriale 24 luglio 2024, l’impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l’apposita comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28 febbraio 2026. (Così, comunicato pubblicato il 28 gennaio 2026 su sito di web GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/news)

 


Si ricorda che il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, conv. con mod., dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che «L’articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta ivi disciplinato e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d’imposta. Qualora l’impresa opti per il credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate».




Transizione 5.0: l’Agenzia delle entrate chiarisce come utilizzare il credito residuo al 31 dicembre 2025

Con la Risoluzione n. 1/E, del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle entrate detta istruzioni sulle modalità di fruizione in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” (art. 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv., con mod. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,) che risulta “residuo” al 31 dicembre 2025.

Il chiarimento si innesta sulla regola prevista dal comma 13 dell’art. 38, D.L. n. 19/2024 secondo cui il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle entrate dell’elenco previsto dalla norma, e con modello F24 trasmesso solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a pena di rifiuto.

Il “residuo” “alla predetta data (al 31 dicembre 2025) è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.

Il documento di prassi precisa che il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In altri termini, dal 1° gennaio 2026 la fruizione del “residuo” non avviene più come massa unica: si “trasforma” in 5 quote annuali.

 

Compilazione dell’F24: codice tributo e “anno di riferimento”

 

Sul piano operativo, l’Agenzia chiarisce che “l’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale”.

Pertanto, l’“anno di riferimento” non è una scelta discrezionale, ma va allineato a quanto l’Agenzia espone nel Cassetto per ciascuna annualità.

 

Controlli automatizzati e scarto dell’F24 se si supera la quota

 

La Risoluzione annuncia, inoltre, un presidio “bloccante”: “in fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate”.

 

Effetti sul plafond 2024–2025: riduzione e azzeramento del residuo

 

Infine, l’Agenzia chiarisce un effetto contabile/gestionale del frazionamento: “a seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero”.

Il messaggio è chiaro: il “residuo al 31/12/2025” viene traslato interamente nel quinquennio 2026–2030, lasciando azzerata la parte residua riferibile al periodo 2024–2025.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 gennaio 2026, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 (ripartizione in cinque quote annuali 2026-2030) – Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024 – Codice tributo 7072 e indicazione dell’anno di riferimento in F24 – Art. 38 del DL 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L 29/04/2024, n. 56




Legge Bilancio 2026: tutte le misure fiscali in versione ufficiale tra rimodulazioni, rottamazioni, proroghe e crediti d’imposta

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028».

 

 

Legge di Bilancio 2026 “ufficiale si compone di un unico articolo di 973 commi che recano la prima sezione e di successivi articoli dal 2 al 21 recanti la seconda sezione.

Di seguito, si elencano i principali interventi in materia fiscale e agevolazioni a imprese.

  • la revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, volta a ridurre dal 35 al 33 per cento la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro (commi 3 e 4);
  • la revisione dell’imposta sostitutiva al 5 per cento per i lavoratori dipendenti privati, sugli incrementi retributivi corrisposti in attuazione dei contratti collettivi degli anni 2024, 2025 e 2026, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle forme di partecipazione agli utili d’impresa ad 1 punto percentuale e l’innalzamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro, l’introduzione per l’anno 2026 di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15 per cento per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanali e indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro (commi 7-12);
  • l’estensione all’anno 2026 una norma transitoria, già posta per l’anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pari al 50 per cento, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di 1.500 euro, per la quale resta ferma l’inclusione integrale nell’imponibile (comma 13);
  • incremento da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (comma 14);
  • l’estensione a tutto il 2026 del regime di agevolazione IRPEF 2025 dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola già previsto, con alcune limitazioni, per gli anni 2024 e 2025 (comma 15);
  • la modifica della disciplina sulle locazioni brevi che nel confermare l’applicazione dell’aliquota ridotta al 21 per cento al primo immobile posseduto e quella del 26 per cento al secondo immobile, rende obbligatoria la qualificazione come attività d’impresa dal terzo immobile locato e non più, come nel precedente regime, dal quinto (comma 17);
  • il sostegno ai dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale, riconoscendo il trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno (commi 18-21);
  • la proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili (comma 22);
  • incremento da 200.000 a 300.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore della norma in esame. La norma eleva inoltre da 25.000 euro a 50.000 euro l’importo ridotto dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati dai familiari per i quali il soggetto principale ha fatto richiesta (commi 25-26);
  • l’estensione per l’anno 2026 della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 che ha elevato da 30 mila euro a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l’accesso al regime forfetario (comma 27);
  • esclusione dall’incremento al 33 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione di criptoattività, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Per tali prodotti l’aliquota dell’imposta resta al 26 per cento (comma 28);.
  • il raddoppio delle aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie, cosiddetta Tobin tax.  Si aumenta l’aliquota della cosiddetta Tobin Tax sia con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi (dallo 0,2 allo 0,4 per cento) sia con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari (dallo 0,02 allo 0,04 per cento) – (commi 29-31);
  • la riproposizione del regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni ai soci. Per le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni. Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili (commi 35 -40);
  • la riproposizione, per le imprese individuali, la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 (comma 41);
  • la modifica alla tassazione delle plusvalenze nell’ambito della disciplina del reddito di impresa. Prevista la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:
    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in  cui sono realizzate (commi 42-43);

  • la riproposizione dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta, previo pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Prevista la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (commi 44 e 45);
  • la revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso. Previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi infra-UE o SEE (con cui l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95 per cento del loro ammontare, a condizione che:
    (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili;
    (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE;
    (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea;
    (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
    (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
    (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l’indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.
    Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell’IRAP riferita all’eccedenza rispetto al 5 per cento dei dividendi – perciò l’IRAP pagata sul 45 per cento di tali dividendi – che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi (commi 46-50);
  • gli interventi sul regime dei dividendi, con particolare riguardo all’accesso al “regime di esclusione”. Limitato l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES). Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026 (commi 51-55);
  • le modifiche al regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese. Disposto per gli intermediari finanziari una deroga al regime di deducibilità integrale – nell’esercizio di rilevazione contabile – delle svalutazioni e perdite attese su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 e, come risulta dalla modifica dell’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (“decreto IRAP”). Nello specifico, si stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successi 3 (periodi d’imposta 2026-2029, per gli intermediari finanziari con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), per i crediti verso la clientela del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dal modello di rilevazione delle perdite attese di cui all’IFRS 9 (c.d. “Expected loss model o ECL”) sono deducibili, ai fini IRES e IRAP, in quote costanti, nell’esercizio di iscrizione in bilancio e nei 4 successivi (commi 56-58);
  • modifiche dell’imposizione fiscale sulle assicurazioni (Imposta sui premi assicurativi) dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione (commi 59-64);
  • modifiche in tema di valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Si consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione in bilancio, con l’obbligo, in tal caso, di destinare una riserva indisponibile di utili. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, l’IVASS è demandato alla definizione, con proprio regolamento, delle modalità attuative e applicative di tale facoltà (commi  65-67);
  • l’introduzione di alcune modifiche relative alla disciplina del contributo straordinario sui margini di interesse (extraprofitti) delle banche (commi 68-73);
  • l’aumento di 2 punti percentuali dell’aliquota IRAP per banche e assicurazioni (commi 74 e 75)
  • la sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA (commi 76-81);
  • le misure di definizione agevolata (cd. Rottamazione-quinquies) dei carichi affidati all’agente della riscossione. Si consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I commi 83 e 84 disciplinano le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo. I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata. I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto. Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate. Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate. Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori nell’ambito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. Il comma 99 consente di estinguere anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. Il comma 101, infine, disciplina gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. (commi  82-101);

 

Cosa prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle
(“Rottamazione-quinquies”)

 

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

 

Ambito di applicazione

 

La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

Attenzione: la norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

 

Come e quando presentare la domanda

 

I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026 (comma 84).

 

Decadenza e perdita dei benefici

 

La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

 

 

  • le misure per la definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali. Introdotte una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata. Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi (commi da 102-110);
  • le misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. Si inseriscono nuove procedure per contrastare l’inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In base a una nuova liquidazione automatizzata, le dichiarazioni IVA presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate a omesse dichiarazioni. L’ambito di applicazione della ritenuta a titolo d’acconto viene estesa ai contribuenti esercenti attività di impresa, con una ritenuta pari allo 0,5 per cento per l’anno 2028 e dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029 (commi 111-115);
  • le misure di contrasto alle indebite compensazioni. Si interviene sulla soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per importi superiori a 50.000 euro, la previgente soglia era di 100.000 euro, (comma 116);
  • l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, permettendo all’Agente della riscossione di avvalersi dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, in modo da migliorare l’efficacia dei pignoramenti presso terzi (commi 117 -118);
  • l’aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato e la modifica delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante (commi 119-124 e 129);
  • il differimento al 1° gennaio 2027 dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax (minori entrate per 385 milioni nel 2026, (comma 125);
  • l’introduzione di un contributo, pari a 2 euro, a carico delle spedizioni di valore inferiore a 150 euro in arrivo dai Paesi terzi. Istituito un contributo – pari a 2 euro – per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci (commi 126-128);
  • allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante. Si parifica le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Di conseguenza, soppresso il meccanismo di avvicinamento graduale istituito con l’articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025. Esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall’aumento dell’accisa e mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti (comma 129);
  • limiti alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Introdotte delle innovazioni con riguardo ai limiti di deducibilità delle svalutazioni dei titoli obbligazionari. Nello specifico, per i soggetti OIC, le svalutazioni delle obbligazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili nei limiti della media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre, per i titoli negoziati in mercati regolamentati ovvero applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre, per gli altri titoli non quotati. Con riferimento ai titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, invece, si introduce un criterio analogo a quello previsto per i titoli del circolante, ovverosia che le svalutazioni di tali titoli sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi. Tale disposizione trova applicazione anche per i soggetti IAS/IFRS con riferimento ai titoli obbligazionari che non sono detenuti per scopi di negoziazione; in tal caso si precisa che le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico (comma 130);
  • modificate le regole di determinazione del reddito d’impresa. Introdotte, in via sperimentale per il 2026 – istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi –  le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 131, lettera a)); la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (comma 131, lettera b)); e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 131, lettera c)). Ai sensi del comma 132, le operazioni di cui al comma 131, lettere da a) a c), dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (comma 131-132);
  • limiti alla deducibilità degli interessi passivi. La disposizione introduce una deduzione forfetaria “a scalare” dal 96 per cento al 99 per cento degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con alcune eccezioni, per i periodi d’imposta dal 2026 al 2029. Dal periodo d’imposta 2030 tali soggetti riprendono a dedurre integralmente gli interessi passivi. Il comma 134 conferma le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato. Il comma 135, stabilisce che per le banche e gli altri enti e società finanziari, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione netta nella misura di cui al comma 132. Il comma 136 dispone sugli acconti in modo da generare per ciascun periodo d’imposta effetti solo sui versamenti a saldo (commi 133-136);
  • modifiche alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario. Si esclude, a determinate condizioni, l’applicazione di un’aliquota d’imposta addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa della retribuzione dei manager del settore finanziario (comma 137);
  • modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento. Novellato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore (commi 138-139);
  • estensione dell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale. Modificato il D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 per includere alcuni soggetti attualmente esentati (agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente) nell’obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari. Il comma 142 chiarisce che la normativa in via di approvazione sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026  (commi 140-142);
  • l’innalzamento dell’aliquota d’imposta concernente la rivalutazione di terreni e partecipazioni dal 18 al 21 per cento (comma 144);
  • esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito. Introdotta l’esenzione dall’imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme. Le nuove disposizioni  si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026 (commi 145-146);
  • la detassazione del trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche (commi 237-239);
  • la rimodulazione del sistema di finanziamento dell’AGCOM attraverso un contributo annuale di natura tributaria (commi 273-275);
  • la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Riproposta la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento, ai fini IRES ed IRPEF, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”, effettuati dalle imprese dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Gli elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili  sono aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli Allegati IV e V della legge in esame. La maggiorazione da applicare al costo degli investimenti è pari a: (i) 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; (ii) 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; (iii) 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. Sono altresì definite le imprese escluse dalla percezione del beneficio e la modalità di accesso allo stesso e viene precisato che il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni salvo che in specifiche ipotesi (in particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0). Si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue, qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo, a titolo oneroso, del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all’estero. A tal fine, è necessario che l’impresa provveda alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori (commi 427-436);
  • l’estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028 e l’introduzione di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0I commi 438-447, estendono agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028. Il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta è fissato nel limite di 2,3 miliardi per il 2026, 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028 (comma 438). Il comma 439 pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 440 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 441 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Il comma 442 specifica ulteriori contenuti del suddetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comma 443 specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.
    Il comma 444 estende per gli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all’anno. Il comma 445 disciplina i relativi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’ammontare delle spese ammissibili che gli operatori economici prevedono di affrontare. Con ulteriore comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati. Il comma 446 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il comma 447 reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa. I commi da 448 a 452, introducono un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica Mezzogiorno, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,6189% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata tra il 18 novembre e 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati. Il contributo aggiuntivo è richiesto con comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile solo in compensazione nell’anno 2026. Inoltre, la somma tra credito “principale” e integrativo non può superare l’importo originariamente richiesto e sono previste regole sulla rideterminazione e decadenza proporzionale in caso di perdita dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere (commi 438-452);
  • l’istituzione nel Lazio di Zone franche doganali intercluse all’interno di aree portuali, retroportuali, piattaforme logistiche e agglomerati industriali (comma 453);
  • il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura per investimenti in beni strumentali. Si prevede che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge in esame, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 sia concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa precisati al comma 457. (commi 454-459)
  • la rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura operanti nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica). I commi 460 e 461 intervengono in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” rideterminando, rispettivamente nelle percentuali del 58,7839 per cento e del 58,6102 per cento le percentuali del 15,2538% e del 18,4805 per cento che erano state individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il 12 dicembre del 2025. Tali percentuali si riferiscono agli investimenti effettuati nel primo caso dalle micro imprese e dalle piccole medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, nel secondo caso, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Sulla base dei dati forniti nella relazione tecnica gli oneri finanziari derivanti dalla rideterminazione in questione risultano pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025. Il comma 462 prevede l’estensione del contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali site nella ZES Unica, di cui al comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 all’anno 2026, finanziandolo. Prevede inoltre che siano agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2026, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il comma 463 prevede che per l’anno 2026 gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre del 2026. Altresì, gli stessi dovranno comunicare, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026, a pena di decadenza dall’agevolazione. Tali comunicazioni avverranno attraverso un modello di comunicazione approvato dal direttore dell’agenzia delle entrate (commi 460-466);
  • il sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese (cd. nuova Sabatini), per ulteriori 200 milioni nel 2026 e 450 milioni nel 2027 (comma 468);
  • la possibilità di aumentare l’imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell’anno 2026 (comma 683-684);
  • misure fiscali di agevolazione sulle utenze, sulle rate dei mutui e sui finanziamenti nelle zone interessate da eventi sismici 2016 e 2017 (commi 574-579);
  • proroga delle esenzioni relative a fabbricati interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale (comma 580);
  • proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (comma 591);
  • esenzione IMU per eventi sismici del 2022 e 2023 nelle regioni Marche e Umbria (comma 595);
  • proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale e comunale dell’IRPEF (commi 649-650);
  • proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva (comma 677);
  • previsione che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta presso le medesime, prima dell’erogazione delle somme previste. Si specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a cinquemila euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

a) dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;

b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter all’articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 1972, si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 (comma 725);

  • l’introduzione di un acconto sul contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, pari all’85% dell’importo versato nell’anno precedente, da versare entro il 16 novembre, che costituirà un credito che potrà essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell’anno successivo (comma 772);
  • disposizioni di interpretazione autentica in relazione all’esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche (commi 853-856).
  • modifiche dell’aliquota dell’accisa sulla birra. In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l’accisa:
    • per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
    • per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Con riferimento al 2026 e 2027 l’aliquota risulta così diminuita rispetto alla misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato attualmente in vigore (comma 859);

  • proroga il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2020 per le attività di design e ideazione estetica per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 926 reca la copertura degli oneri mediante riduzione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della microelettronica (commi 925-926)
  • modifiche al regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee. Il comma 932, introduce la regione di raccolta tra gli elementi che il documento emesso dal soggetto acquirente di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, nelle ipotesi nelle quali non trovi applicazione la ritenuta a titolo d’imposta prevista dalla legislazione vigente, deve necessariamente contenere. Si stabilisce che per le operazioni di acquisto di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali effettuate senza l’applicazione della ritenuta il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale deve risultare anche la regione di raccolta dei prodotti in oggetto (comma 932);
  • interventi sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. I commi 934-936, demandano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Altresì, estendono da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana (commi 934-936);
  • introduzione di benefici finanziari sotto forma di credito d’imposta per le cd. imprese energivore (commi 962-965).

 

Scarica il testo:
è disponibile il testo integrale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2025, Suppl. ord. n. 42).

Link al testo della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028». Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025.

 

 

 




In Gazzetta e in vigore le nuove norme su aree idonee l’installazione di impianti agrivoltaici e Transizione 5.0

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» Il provvedimento urgente è vigore dal 22 novembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta.

 

Vedi anche: DDL e relazioni – Disegno di legge 1718

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Relazione illustrativa e Relazione tecnica

 

 

 

Il decreto interviene su due fronti: (i) gestione del Piano Transizione 5.0 e (ii) accelerazione dell’installazione di impianti da FER, con novità rilevanti su aree idonee e agrivoltaico.

 

1) Piano Transizione 5.0 – Scadenze, controlli e divieto di cumulo

 

Comunicazioni ex art. 38, comma 10, primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, entro il 27 novembre 2025. Per le comunicazioni presentate dal 7 novembre alle ore 18:00 del 27 novembre 2025, se i dati sono incompleti/errati o la documentazione è incompleta/non leggibile, il GSE può chiedere integrazioni da effettuare entro il termine perentorio indicato e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2025.

 

Sanzione procedurale sostanziale

 

«Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta».

Si evidenzia che non è sanabile la mancanza di elementi della certificazione di riduzione dei consumi energetici (DM 24 luglio 2024, art. 15, comma 1, lett. a)).

 

Divieto di cumulo

 

Si chiarisce che l’impresa non può presentare, per i medesimi beni, sia la domanda per il credito 5.0 (art. 38, D.L. n. 19/2024) sia quella per il credito beni strumentali nuovi (L. n.178/2020, art. 1, commi 1051 ss.).

Le imprese che alla data del 22 novembre 2025, hanno presentato entrambe le domande devono optare con modalità telematiche entro il 27 novembre 2025 per uno dei due crediti.

Se si opta per il 5.0 ma il beneficio non è riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva (verificati i requisiti) la possibilità di accedere al credito beni strumentali nei limiti delle risorse vigenti.

Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente.

 

Vigilanza e controlli GSE

 

Rafforzati i poteri: vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni i (nuovo comma 11-ter) e controlli tecnici su tutta la documentazione (nuovo comma 16), con annullamento della prenotazione e segnalazione all’AE per recupero del credito con interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 

Rinnovabili – aree idonee e agrivoltaico

 

Definizioni e principio chiave

 

Nel D.Lgs. n. 190/2024 è introdotta la definizione di impianto agrivoltaico: impianto FV che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali; è ammessa rotazione dei moduli in posizione elevata e l’uso di agricoltura digitale/di precisione.

Per effetto dell’art. 2, comma 2: «È comunque sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.».

 

Link al testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili» Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025.

 

 




Transizione 5.0: Domande fino al 31 dicembre. Nuovo Piano operativo dal 1° gennaio, in piena continuità con l’attuale misura

Prosegue la presentazione dei progetti relativi a Transizione 5.0. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, nel fine settimana e nella giornata di ieri, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.

Per questi nuovi progetti, come già precisato dal Mimit nel comunicato stampa dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.

La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Dal 1° gennaio sarà invece operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.

 

 

Il Mimit segnala infine che, dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.

Transizione 4.0, pubblicato il contatore delle risorse residue

Su indicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il GSE procederà a pubblicare il contatore delle risorse residue disponibili per il Piano Transizione 4.0.

Il contatore sarà consultabile al seguente link e verrà aggiornato quotidianamente in base alle comunicazioni pervenute.

 

Fonte sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) – https://www.mimit.gov.it 

 




Mimit: esaurite le risorse Transizione 5.0 | Nuove prenotazioni ancora possibili fino al 31 dicembre: verranno gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse

Con decreto direttoriale pubblicato sul proprio portale in data 7 novembre 2025, il Mimit ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0.

Le risorse REPowerEU destinate alla misura, anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano infatti interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

 

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il gestore della piattaforma informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Link al testo del Decreto del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2025 – “Transizione 5.0. Esaurimento risorse 




La circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0

Con circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0, fornite le linee guida per le imprese che desiderano accedere all’incentivo dedicato alla doppia transizione digitale e green. Il documento “operativo” si propone di fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa, e si suddivide in 9 capitoli, affrontando in dettaglio le seguenti tematiche:

  • determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
  • presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
  • requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie dii impianti di produzione a fonte rinnovabile;
  • indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
  • procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio;
  • procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
  • procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
  • modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
  • esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.

Con successiva circolare saranno forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

 

Link al testo della circolare Operativa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal GSE 16 agosto 2024, n. 25877, con oggetto: TRANSIZIONE 5.0 – Chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa

 

Vedi anche: il decreto interministeriale (cd. “DM Transizione 5.0”) adottato il 24 luglio 2024 che reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. In particolare, il provvedimento disciplina le disposizioni relative all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, le previsioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione e alla relativa fruizione, i connessi oneri documentali, le attività di vigilanza e controllo, le cause di decadenza e recupero dell’agevolazione.




Investimenti “Transizione 5.0”. In Gazzetta il D.M. attuativo e online D.D. che dispone l’apertura dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta

Aggiornamento del 07/08/2024, ore 15:00

 

Transizione 5.0, operativo il portale

 

È operativo dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024, in Area Clienti GSE, il portale per presentare le richieste di accesso alla misura Transizione 5.0.

La misura concede un beneficio sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati. Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a 6,3 miliardi di euro.

Possono accedere al credito i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che prevedono una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti indicati nel decreto ministeriale.

La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede tre distinte fasi:

  1. Comunicazione preventiva
  2. Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini
  3. Comunicazione di completamento

Sarà possibile inizialmente inviare la comunicazione preventiva per prenotare il credito d’imposta e quella relativa all’effettuazione degli ordini. Il GSE comunicherà tramite apposita news, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l’invio della comunicazione di completamento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la “Guida all’utilizzo del portale Transizione 5.0“.

 

Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024 il Decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

Alla pubblicazione del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, che individua le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, ha fatto seguito, la pubblicazione online del decreto direttoriale 6 agosto 2024 che ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

 

1) Accedere alla home page di Area Clienti GSE
tramite SPID
3) Nella scheda Transizione 5.0 cliccare su
ACCEDI AL PORTALE
4) Selezionare l’Operatore tra quelli associati
all’utentePER ACCEDERE AL PORTALE TRANSIZIONE 5.0
BISOGNA PRIMA COLLEGARSI AD AREA CLIENTI
Se l’Operatore è già registrato all’Area Clienti
ma non è ancora associato alla tua utenza,
ti verrà richiesto un Codice PIN.
Se non ricordi il PIN, consulta la FAQ dedicata

 

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

 

Link al testo del Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto 24 luglio 2024, recante: «Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.». Pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.

Link al testo del Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 agosto 2024 che dispone l’apertura dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Vedi Anche:

Credito d’imposta “Transizione 5.0”: profili contabili e fiscali
di Marco Orlandi

La circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0
Con circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 Mimit-GSE sul piano Transizione 5.0, fornite le linee guida per le imprese …

Scopri di più sul Piano Transizione 5.0 (link sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy).