Bonus imprese energia e gas I trimestre 2023. Comunicazione di cessione dal 5 aprile al 18 dicembre

 

Aggiornamento al 06/07/2023

Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di compilazione CCC22 (versione 1.5.0)
Bonus imprese prodotti energetici: aggiornamento software di controllo CCC22 (versione 1.5.0)

 

 

L’articolo 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (Legge di bilancio 2023 – in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2022, pag. 2514) riconosce alle imprese alcuni crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Le disposizioni citate regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità dei seguenti crediti:

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
b) credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, pari al 45% delle spese sostenute;
e) credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.

Come anticipato, i sopraelencati crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, le disposizioni di riferimento prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 e prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, le citate disposizioni attuative sono state estese a ulteriori crediti d’imposta, indicati al punto 1.1 dei medesimi provvedimenti.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento (vedi infra), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

 

Inoltre, il provvedimento del 3 aprile 2023 recepisce la nuova scadenza prevista dall’articolo 15, comma 1-quinquies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con mod., dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 differisce dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l’attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel terzo trimestre dell’anno 2022. La lettera a) del comma in esame, modificando l’articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, proroga al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del credito d’imposta.

 

 

I termini stabiliti dal nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023

 

Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta

Per i crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. del provvedimento, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 5 aprile al 18 dicembre 2023.

Si tratta, in particolare, dei seguenti bonus:

a) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;

b) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto a), in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;

c) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui alla lettera c), in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre 2023.

 

Per il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 21 giugno 2023.

 

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta ceduti

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, tramite modello F24, entro il:

  • 31 dicembre 2023, per i crediti d’imposta primo trimestre di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);
  • 30 giugno 2023, per il il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre del 2022.

Con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) da parte dei cessionari e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta di cui al provvedimento del 3 aprile 2023, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, è comunicata all’Agenzia delle entrate entro gli stessi termini sopra indicati.

 

 

Nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti

 

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), con il nuovo provvedimento sono approvate le nuove versioni del «Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta» delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 26 gennaio 2023.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 aprile 2023, Prot. n. 116285/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 1, commi 8 e 48, della legge 29 dicembre 2022, n. 197», pubblicato il 03.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Aggiornamento al 27 giugno 2023 

Bonus energia II trimestre 2023: la cessione va comunicata all’Agenzia delle entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2023, Prot. n. 237453/2023, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici – articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34», pubblicato il 27.06.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Bonus imprese prodotti energetici. Pubblicati nuovi chiarimenti (Faq) sui rimedi in caso di scarto delle comunicazioni da inviare entro il 16 marzo 2023

Pubblicata una nuova risposta dell’Agenzia delle entrate nell’apposita sezione del sito delle Entrate dedicata ai bonus energetici.

 

Risposte alle domande più frequenti (aggiornamento al 10/03/2023)

 

Per conto dei miei assistiti, ho inviato alcune comunicazioni dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia n. 44905 del 16 febbraio 2023 e n. 56785 del 1° marzo 2023. Due di queste sono state scartate: una perché il codice ATECO dell’impresa non era coerente rispetto alla tipologia del credito e l’altra perché la società che ha presentato l’istanza è diversa da quella che aveva maturato il credito nel 2022.

Cosa devo fare per inviare le comunicazioni affinché non vengano nuovamente scartate?

 

Se lo scarto della comunicazione, inviata entro il 16 marzo 2023, è dovuto a una delle seguenti motivazioni:
– la comunicazione è stata presentata da un’impresa che ha un codice ATECO principale non coerente con la tipologia del credito maturato (ma il codice ATECO secondario è pertinente);
– l’impresa che ha presentato l’istanza non era attiva nel 2022, ma ha diritto alla fruizione del credito per averlo acquisito, a seguito di un’operazione straordinaria, dall’impresa che lo ha maturato nel 2022;
– il soggetto beneficiario del credito non è titolare di partita IVA attiva, in quanto localizzato nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

In tali eventualità, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione, la comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it, anche successivamente al 16 marzo 2023, compilando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 56785 del 1° marzo 2023.
– La comunicazione trasmessa tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale dal beneficiario del credito e il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Scarto della comunicazione dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici” e il codice fiscale dello stesso beneficiario. In alternativa, il modello può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre, nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione della comunicazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema. La comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
Le comunicazioni inviate tramite PEC per motivi diversi da quelli sopra indicati saranno respinte.
Se, invece, la comunicazione è stata scartata per errori di compilazione, è necessario inviarla nuovamente con i dati corretti, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia, entro il 21 marzo 2023.

 

I recenti crediti d’imposta riconosciuti a parziale copertura delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica possono essere utilizzati in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento?

 

Si premette che:

  • l’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022;
  • l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2022.

 

Si ritiene che le norme sopra indicate non ostino all’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto.

 

Vedi anche:

Bonus energetici 2022. Nuovo modello per comunicare il tax credit carburanti per le attività agricole e per la pesca (da presentare entro il 16 marzo 2023)

 

 




Bonus energetici 2022. Nuovo modello per comunicare il tax credit carburanti per le attività agricole e per la pesca (da presentare entro il 16 marzo 2023)

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023 è stato approvato il modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo semestre 2022 e per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il quarto trimestre 2022.

L’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedendo che la suddetta comunicazione debba essere inviata entro il 16 marzo 2023 anche con riferimento al credito spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023 sono estese al credito d’imposta di cui all’articolo 7 del citato decreto-legge n. 115 del 2022, spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta sopra richiamato, con il nuovo provvedimento n. 56785/2023 sono approvate anche le nuove versioni del “Modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e delle istruzioni di compilazione, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 16 febbraio 2023. In particolare, è stato aggiornato il quadro “B” del modello di comunicazione, dove sono indicati i crediti d’imposta e i relativi requisiti. Inoltre, il citato provvedimento dell’1° marzo 2023 fornisce indicazioni per l’invio, tramite il Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, delle comunicazioni da parte dei soggetti localizzati nei comuni di Livigno e Campione d’Italia, che potrebbero risultare privi di partita IVA.

La procedura telematica di acquisizione delle comunicazioni è stata aggiornata il 1° marzo 2023.

 

 

 

Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022
Dalla pagina web del sito dell’Agenzia delle entrare dedicata alla “Comunicazione crediti d’imposta maturati nel 2022

 

L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e l’articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:

  • CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
  • CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
  • CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
  • CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici“.

 

Per maggiori informazioni, consultare il provvedimento prot. n. 56785 del 1° marzo 2023 e le istruzioni per compilare il modello di comunicazione.

 

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, recante: «Estensione della comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici», pubblicato il 01.03.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Crediti d’imposta “Caro energia”: aggiornata la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, la procedura per l’invio telematico delle comunicazioni delle cessioni dei crediti è stata estesa ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

 

Si ricorda che il legislatore ha recentemente emanato nuove disposizioni che riconoscono alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

  1. credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca (secondo trimestre del 2022), di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 15% delle spese sostenute;
  5. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 25% delle spese sostenute;
  6. credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 115 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I crediti d’imposta di cui ai punti 1 (credito d’imposta per l’acquisto di carburante a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca) e 6 (credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; gli altri crediti d’imposta sono utilizzabili entro il 31 marzo 2023.

In alternativa, ai sensi delle richiamate disposizioni, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:

  • il credito è cedibile «solo per intero» dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro gli stessi termini.

Inoltre, le richiamate disposizioni prevedono che:

  • si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi;
  • le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Tanto premesso, vista la sostanziale analogia delle norme primarie di riferimento, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022 le disposizioni attuative del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022 sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta di cui ai punti da 1 a 6, con il nuovo provvedimento sono state approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2022, prot. n. 376961/2022, recante: «Estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici»