Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: la guida Inps 2020 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf. | Confermato che la mini proroga per i soggetti Isa si applica anche ai contributi
Il Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 “cd. senza cassa”, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. A tal proposito, l’Inps con circolare dell’1° luglio 2020, n. 79, ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle sopra indicate Gestioni previdenziali.
Nella circolare, l’Ente previdenziale, in considerazione che l’articolo 18, comma 4, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dispone che i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, evidenzia che il D.P.C.M. 27 giugno 2020 ha previsto il differimento, per l’anno 2020, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti (Isa e “partecipanti Isa”) in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 del medesimo D.P.C.M., come sotto specificato:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
“API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
“CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
“DPPI” nel caso dei liberi
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 79 dell’ 1° luglio 2020: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2019 e in acconto 2020 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»
Sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: il punto dell’Inps sui nuovi termini
Link al testo della circolare INPS n. 64 del 28 maggio 2020, con oggetto: LAVORO – CONTRIBUTI – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi. Integrazioni delle circolari n. 37 del 12 marzo 2020, n. 52 del 9 aprile 2020 e n. 59 del 16 maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sospensione dei contributi Inps. Tra gli esercenti attività commerciali compresi i soggetti iscritti in qualità di soci di società
“L’Inps precisa che la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
L’articolo citato prevede, ai commi 1 e 2, che «Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta» siano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 del decreto-legge in oggetto dispongono, analogamente, che «Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta», vengano sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Inoltre, il comma 5, primo periodo, del medesimo articolo prevede che la sospensione dei termini di versamento di cui ai commi precedenti operi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.
Si evidenzia che, tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art. 18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società. ”
Questo il testo “integrato” del comunicato stampa Inps del 15 maggio 2020 in tema di sospensione contributiva per artigiani e commercianti che annulla e sostituisce quello diffuso questa mattina.
Dietrofront Inps | Pagamento delle quote a carico dei lavoratori: si applica la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
Con la circolare Inps n. 37/2020, in un primo momento valutata favorevolmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto in linea sia con il dettato normativo che con le istruzioni fornite dall’Inps in casi analoghi, è stato precisato che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge n. 9/2020.
Alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), il citato Dicastero ha riponderato il parere in precedenza espresso senza riserve tecniche e di merito sulla circolare n. 37/2020.
In particolare, il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti , fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. (Così, comunicato stampa Inps del 21 marzo 2020)
Inps: emergenza Corona Virus | Proroga della scadenza dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni
In un decreto legge di prossima emanazione, da parte del Consiglio dei Ministri, verrà differito il termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16 marzo. (Così, comunicato stampa Inps del 14 marzo 2020)
Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti
“In considerazione dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno. A questo proposito, è stata già stabilita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di quanti vogliano comunque provvedere.
In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell’ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l’operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.
In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l’operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.
I colleghi che avessero necessità di contattare l’Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:
Canali dedicati agli iscritti:
servizio online PAT (Prenotazione Assistenza Telefonica), disponibile all’interno dell’area riservata del sito (sezione “Consulenza”);
mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all’area riservata o che non sono in possesso di una PEC)
La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.
In questo caso comparirà “numero privato”. Si prega quindi di rispondere alla chiamata.
Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.
In considerazione dell’operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell’erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l’adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.
Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all’art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.” (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: https://www.cnpadc.it/)
Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa. Entro il 28 febbraio 2020 l’opzione di entrata
Per i contribuenti, esercenti attività d’impresa, che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS.
Peraltro, l’articolo 1, commi 691 e 692, dellalegge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato non ha apportato alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2020, (con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolarin. 29/15, n. 35/16, n. 22/17, n. 27/18e n. 25/19alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio).
Il regime previdenziale agevolato facoltativo, come ricorda l’INPS con la recentecircolare n. 28 del 17 febbraio 2020,consiste nella riduzione contributiva del 35%; si applicherà nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Nel dettaglio secondo il comma 77 dell’art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita richiesta che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto secondo le modalità descritte con la circolare Inps n. 35 del 19 febbraio 2016.
Pertanto, i soggetti che hanno invece intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.
I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2020
Il contributo calcolato sul reddito “minimale”
L’INPS, concircolare n. 28 del 17 febbraio 2020, comunica le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti.
Neldocumentoevidenziato che aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2020, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale; quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214
La recente prassi in materia:
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019,con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018,con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214
Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata
Con lacircolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l’Inps riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.
Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 12 del 3 febbraio 2020, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2020 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2020 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232
Eventi sismici in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017. Nel Decreto clima nuova proroga del versamento dei contributi sospesi
L’INPS con messaggio n. 3721/2019 (di seguito riportato) rende noto che il termine del 15 ottobre 2019 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi nei territori colpiti dal terremoto è stato ulteriormente prorogato al 15 gennaio 2020.
Il testo del messaggio Inps n. 3721 del 15 ottobre 2019
Oggetto: Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Decreto-legge n. 111/2019. Proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.
Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 55/2019, di conversione deldecreto-legge n. 32/2019(art. 23), alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 (cfr. il messaggio n. 2338/2019).
L’Istituto, con il messaggio n. 3247/2019, ha dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 15 ottobre 2019 e, con il messaggio n. 3646/2019, ha fornito le indicazioni concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.
Ciò premesso, si rende noto che l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 15 ottobre 2019, sia in unica soluzione che mediante rateizzazione, è stata prorogata alla data del 15 gennaio 2020.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.
Enpacl. Al 30 settembre dichiarazione e relativi versamenti
Come è noto, il decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2019 n.58, ha stabilito la proroga al 30 settembre 2019 dei termini per i versamenti delle imposte dirette scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), quindi anche i Consulenti del Lavoro iscritti all’ENPACL.
Al riguardo, si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l’invio della dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale prodotti nell’anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il
30 settembre 2019
La procedura telematica di compilazione della dichiarazione sarà messa a disposizione degli iscritti a partire dal 2 settembre p.v.
Si rammenta, inoltre, che in caso di ritardato invio della suddetta dichiarazione sono previste le seguenti sanzioni:
– euro 40, se l’invio avviene entro i 90 giorni dal 30 settembre 2019 (ossia il 30 dicembre 2019, considerato che il 29 dicembre è domenica);
– euro 200, se l’invio avviene dopo il 30 dicembre 2019.
Questo è il contenuto di una nota diffusa nel sito dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (www.enpacl.it)
Enpam. Le società odontoiatriche devono versare lo 0,5%
Il contributo sul fatturato prodotto va alla gestione previdenziale dei liberi professionisti
Sono partite le prime comunicazioni indirizzate alle quasi 600 società odontoiatriche censite di Marche, Emilia Romagna e Toscana, contenenti le istruzioni operative per versare all’Enpam il contributo dello 0,5 per cento sul fatturato prodotto nell’ultimo anno.
Il prelievo sulle società operanti è stato introdotto con la legge di bilancio 2018 e ha sancito il principio – per ora nel solo settore odontoiatrico – secondo cui tutte le prestazioni effettuate, e quindi tutti gli introiti ottenuti esercitando la professione, devono prevedere un contributo integrativo previdenziale.
Destinatarie della misura sono le oltre 5mila società sparse sul territorio, chiamate a contribuire per incrementare le entrate della gestione Quota B (libera professione) del Fondo di previdenza generale.
Dopo la tranche odierna, l’invio delle comunicazioni proseguirà nei prossimi giorni sulla base del calendario stabilito: domani sarà la volta delle 560 società odontoiatriche di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Trentino Alto Adige, Basilicata, Molise e Valle d’Aosta.
Nei giorni successivi le comunicazioni – a mezzo pec o raccomandata – raggiungeranno le società di Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia, Lombardia, Lazio e Veneto.
La scadenza per dichiarare il fatturato (riferito al 2018) è fissata al 30 settembre.
La dichiarazione va fatta direttamente sul sito dell’Enpam, accedendo all’area riservata alle società.
Per le società che pagano dopo il 30 settembre o non fanno la dichiarazione sono previste sanzioni.
Questo è il contenuto di una nota diffusa nel sito dell’’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (ENPAM)
Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf
Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.
Concircolare 17 giugno 2019, n. 90,l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»
Aggiornato il vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario
I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate dallacircolare n.9/E di oggisul regime forfetario, con aliquota unica al 15% che scende al 5% per le start up, introdotto dallalegge n. 145/2018per le persone fisiche titolari di partita IVA.
Come funziona il regime forfetario
In base alle modifiche introdotte dallalegge di bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata. Le Entrate specificano che le spese sostenute nell’esercizio dell’attività rilevano in base alla percentuale di redditività mentre sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali dovuti per legge. In particolare, la circolare chiarisce anche che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente fiscalmente a carico può essere dedotta dai familiari elencati dall’art. 433 del codice civile.
Come passare dal regime semplificato o ordinario al forfetario
Lacircolarechiarisce che, grazie alle modifiche normative operate dalla legge di bilancio 2019, i contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime poiché sono venute meno le cause di esclusione. Non occorre presentare nessuna opzione o comunicazione. Inoltre i contribuenti che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono passare al regime forfetario.
Chi può accedere al nuovo forfetario
Lacircolare di oggiprecisa che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario. Tali preclusioni, tuttavia, non esplicano effetti, se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa. Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione degli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Il perimetro dell’agevolazione e il tetto dei 65mila euro
Il nuovo limite di ricavi e compensi si verifica in riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime. Lacircolare spiega che il contribuente che ha sforato la soglia di 30mila euro complessivi al 31 dicembre 2018, ma senza superare la “nuova” soglia di 65mila euro, può rimanere nel regime forfetario. Per verificare l’eventuale superamento del limite si deve tenere conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento. Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da più codici Ateco, ai fini dell’accesso al regime forfetario, occorre fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.
Guida alle semplificazioni previste per i contribuenti
I contribuenti che aderiscono al regime forfetario non addebitano l’Imposta sul valore aggiunto in fattura, non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972. Il regime prevede, inoltre, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della PA che rimangono obbligatorie. I contribuenti devono comunque assicurare alcuni adempimenti, devono infatti numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’Iva per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i contribuenti che rientrano in questo regime sono esclusi dagli indicatori sintetici di affidabilità (Isa), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicarle. Questi contribuenti sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Sono però tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, a presentare la certificazione unica con le ritenute previdenziali e assistenziali operate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrare del 10 aprile 2019)
Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016:«REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»
Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016:«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»
Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2019
Il contributo calcolato sul reddito “minimale”
L’Inps, con la circolare 25 del 13 febbraio 2019, comunica le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti.
Nel documento evidenziato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2019, sono pari alla misura del 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,45% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
La recente prassi in materia:
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214
Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata
Con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, l’Inps ha riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232
Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l’istanza per l’uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta
Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l’accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.
A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Per tutti i dettagli vedi, il messaggio 3 gennaio 2019, n.15 (di seguito riprodotto).
Messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019
OGGETTO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita
L’articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, cessi di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso.
Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.
Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.
Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.
Per saperne di più:
Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»
Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione
Durc regolare per chi presenta l’istanza per la Rottamazione-ter
Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 4844 (di seguito riportato) l’INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Messaggio Inps n. 4844 del 28 dicembre 2018 con oggetto: Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. “Durc On Line”
In particolare, la lettera f-bis) del citato comma 10 ha previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione, «si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015».
Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolatadi cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018.
Al fine di rendere più chiara l’applicazione della previsione di cui al citato articolo 54, si riepilogano di seguito i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia.
A. Definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), avente ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016.
Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate.
In caso di pagamento rateale, il contribuente doveva rispettare le seguenti date di scadenza:
per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.
Si evidenzia che l’articolo 1, comma 1, del decreto che ha disciplinato la c.d. rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017) per i contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio e settembre 2017, consentiva di rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017.
Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente avrebbe dovuto rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.
B. Definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d. rottamazione-bis), avente ad oggetto i seguenti carichi:
1) carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:
per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
per l’anno 2019, nel mese di febbraio;
2) carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 193/2016, nella c.d. prima rottamazione;
3) carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agente della Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, purché regolarizzate entro il 31 luglio 2018. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto dei piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 comportava la mancata ammissione dell’istanza di definizione agevolata.
Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per le ipotesi sub 2) e 3) è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:
per l’anno 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
per l’anno 2019, nel mese di febbraio.
C. Definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. rottamazione-ter), avente ad oggetto i seguenti carichi:
1) i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste.
Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:
per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno;
2) i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (1).
L’intervenuto adempimento ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata.
Per quanto riguarda gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei Documenti formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 80 del 2 maggio 2017, si ribadisce che l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste. Infatti, il comma 2 dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ha stabilito che, «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute», i “Durc on Line”, rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse.
Con riguardo alla posizione dei contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata disciplinata dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (c.d. prima rottamazione), il mancato tempestivo ed integrale versamento delle rate del piano di definizione ha comportato la decadenza dal beneficio e conseguentemente l’annullamento degli eventuali “Durc on Line” per i quali l’attestazione della regolarità aveva come presupposto il medesimo procedimento di definizione agevolata. Pertanto, in assenza di altre forme di regolarizzazione, le richieste di verifica della regolarità successive alla decadenza dal beneficio devono essere definite con l’attestazione dell’irregolarità.
Tuttavia, in considerazione della circostanza che, come specificato al precedente punto C., possono aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi quelli che avevano già aderito alla prima rottamazione e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.
Relativamente alle posizioni dei contribuenti beneficiari della c.d. rottamazione-bis, prevista dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dovrà essere verificata la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza fissate dalla legge e riepilogate al punto B. In particolare, in caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una rimissione in termini per il contribuente.
In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. Ciò in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter. Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.
Nota (1) – L’art. 3, comma 23, del 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che “(…) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile”
Per saperne di più:
Link alla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017, con oggetto: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96 – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015
La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.
Nel messaggio 12 gennaio 2018, n. 142vengono resi noti gli effetti prodotti dal nuovo quadro normativo introdotto con l’articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Ultimata una nuova elaborazione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per il 2018
Con il messaggio dell’11 settembre 2018, n. 3327, l’Inps comunica che è stata ultimata una nuova elaborazione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per il 2018.
È previsto l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali l’Istituto è in possesso di recapito di posta elettronica.
Link al messaggio INPS n. 3327 dell’11 settembre 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imposizione contributiva, emissione in corso anno d’imposta 2018 – Elaborazione di settembre 2018
Artigiani ed esercenti attività commerciali Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018
Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 27 del 12 febbraio 2018:«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»
Commercialisti e consulenti lavoro. Stipulata con l’INPS la convenzione per le pensioni in regime di cumulo
LaCassa Nazionale dei Dottori Commercialistie l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro comunicano l’avvenuta stipula con l’INPS della convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) e di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012). La firma della convenzione è avvenuta al termine di un proficuo confronto di merito con la Presidenza dell’Istituto, cui va ascritto l’impegno nel recepire le specificità dei due Enti di previdenza privatizzati. La stipula consente di sbloccare la proceduralizzazione informatica delle pratiche di pensione in cumulo, l’iter delle cui istruttorie era stato, comunque, formalizzato per tempo alle sedi INPS di competenza.
Dichiarazione del Presidente dell’ENPACL Alessandro Visparelli: “Finalmente i nostri iscritti potranno ottenere l’erogazione delle loro pensioni in cumulo e, in molti casi, dei dovuti arretrati. La firma della convenzione con l’INPS è arrivata al termine di un confronto con l’Istituto che si è reso necessario per definire il contenuto degli importanti allegati tecnici, inadeguati per l’ENPACL nella versione originariamente proposta”.
Dichiarazione del Presidente della CNPADC Walter Anedda: “Siamo soddisfatti che l’INPS abbia recepito le nostre richieste nell’allegato tecnico tenendo così conto delle esigenze manifestate dalla Cassa dei Dottori Commercialisti nell’ambito di un costruttivo confronto istituzionale“. (Da comunicato stampa pubblicato nel sito www.cnpadc.it)
Cos’è il cumulo
“E’ l’utilizzo dei periodi contributivi non coincidenti maturati in più gestioni al fine del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, a superstiti (indiretta e reversibilità). Per la misura del trattamento vengono utilizzati anche i periodi coincidenti. La facoltà può essere esercitata da chi non è già titolare di trattamento diretto a carico di una gestione previdenziale. Può chiedere il cumulo anche chi ha raggiunto i requisiti per il diritto autonomo a pensione nelle singole gestioni”.
Prassi di riferimento:
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Vedi anche,
Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.
Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf
Il quadro RR del modello Redditi 2018 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’approssimarsi della scadenza dei termini (entro il 2 luglio 2018) di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018, l’Inps ha diffuso la circolare 14 giugno 2018, n. 82. Si ricorda che i contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 2 luglio e il 20 agosto 2018 (saldo 2017 e primo acconto 2018) devono applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40%.
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 82 del 14 giugno 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro “RR” del Redditi 2018 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241
Lavoratori autonomi, professionisti e parasubordinati: le misure di tutela della legge n. 81/2017
Con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, l’Inps detta le istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all’articolo 1 della medesima legge, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio. Si ricorda l’articolo 1 della citata legge considera innanzitutto le prestazioni lavorative da lavoro autonomo, così come definito dall’articolo 2222 c.c., cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Sono, inoltre, interessate dal Jobs Act autonomi le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale. Rientrano nell’ambito di applicazione della legge le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”. Il comma 2 del articolo 1 esclude esplicitamente dai soggetti destinatari gli imprenditori, compresi i “piccoli imprenditori”.
Link al testo della Circolare INPS n. 69 dell’11 maggio 2018, con oggetto: LAVORO – Autonomi, parasubordinati e professionisti – Jobs Act autonomi – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato – Tutele previdenziali – Concetto di collaborazione coordinata e continuativa – L. 22/05/2017, n. 81 – Art. 2222 cc – Art. 2229 c. – Art. 2230 cc
Il testo della Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante:«Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», coordinato con le norme richiamate o modificate
Cumulo Inps-Casse professionali. Cassa Forense e Cassa dei Ragionieri hanno sottoscritto le convenzioni
Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).
Questi accordi consentono di coprire oltre l’80% della platea potenzialmente interessata al cumulo gratuito dei contributi previdenziali con l’Inps, sommando i periodi non coincidenti. Confidiamo in una rapida adesione anche da parte delle rimanenti Casse.
La sottoscrizione delle convenzioni ha permesso di procedere alla lavorazione delle prime 500 domande pervenute.
È stata inoltre completata l’attività di formazione che permette alle Casse di previdenza dei professionisti, che hanno sottoscritto l’accordo, di utilizzare gli applicativi informatici necessari per la definizione delle singole posizioni pensionistiche. (Così, comunicato stampa INPS del 15 maggio 2018)
C.d. “artigiani di fatto”: gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigiani
L’Inps, con lacircolare n. 80/2012 (in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati), diffusa a seguito delle novelle introdotte dall’ art. 9-bis della L. n. 40/2007, come inserito dall’art. 6, comma 2, lettera f-sexies) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con mod., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ebbe a precisare che l’obbligo contributivo verso Gestione artigiani è legato al semplice svolgimento dell’attività. In pratica, spiegava la circolare del 2012, la disciplina introdotta dal citato articolo 9-bis consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA. Ora, l’Ente previdenziale, con il messaggio Inps 1138 del 14 marzo 2018 (di seguito riportato), individua, invece, delle situazioni in cui, anche a fronte di un’attività artigianale “di fatto”, non scatta l’obbligo contributivo nella Gestione. È il caso, per esempio, in cui il responsabile tecnico richiesto dalla legge sia un soggetto esterno alla compagine aziendale. In tale situazione, l’impresa non può essere considerata artigiana in quanto non riconducibile alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Naturalmente, la medesima, potrà tuttavia, legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali. Il messaggio termina con l’invito agli uffici a riesaminare, caso per caso, secondo i criteri esposti, il contenzioso pendente concernente le iscrizioni alla Gestione, per provvedere, ricorrendone i presupposti, al relativo abbandono.
Messaggio INPS – (MSG) n. 1138 del 14 marzo 2018
OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani – Avvio di un’impresa artigiana – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 — Criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani – Artigiani “di fatto” – Casistica più frequente di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani – L 04/07/1959, n. 463 – L. 08/08/1985, n. 443 Art. 9-bis, del D.L. 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L. 02/04/2007, n. 40
1. Obbligo contributivo artigiani. Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da diversi interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 80/2012, avente ad oggetto “Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della Legge n. 463/59 – Chiarimenti”, l’Istituto ha trasmesso apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”.
L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies), della legge 12 luglio 2011, n. 106 (in “Finanza & Fisco” n. 23/2011, pag. 1913), illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.
Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985.
D’altra parte, la novella prevede che l’esercizio di attività che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l’attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l’iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall’adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell’obbligo contributivo.
Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all’Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.
In proposito si rammenta che le risultanze dell’accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.
Con riferimento alla decorrenza da attribuire all’iscrizione di un “artigiano di fatto”, essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell’attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani.
2. Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal titolare/socio
Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi, ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.).
Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell’azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l’impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge.
Si evidenzia che l’art. 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l’artigianato, i cui contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il settore artigianato) prevede espressamente che «l’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali».
Ne consegue che le imprese nell’ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all’Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.
Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.
Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l’iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali.
Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all’iscrizione alla gestione previdenziale.
3. Soci di S.n.c. non iscritta all’Albo Imprese Artigiane
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l’impresa «costituita ed esercitata in forma di società […] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo».
Pertanto, nell’ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un’attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all’Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, in analogia con quanto esposto nelle conclusioni descritte al paragrafo precedente, non si tratta di impresa artigiana. Ne consegue l’impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.
4. Soci di S.r.l. pluripersonale
Dalla formulazione dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n. 57/2001, si evince l’esistenza di una mera facoltà e non di un obbligo, in capo alle S.r.l. pluripersonali, di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, da cui sorgerebbe l’obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Pertanto, in assenza dell’iscrizione della S.r.l. all’AIA su domanda della società, resta esclusa l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.
5. Contenzioso
Si fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che l’istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto delle odierne precisazioni.
Le Strutture territoriali, effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati.
Con riferimento al contenzioso amministrativo si rappresenta che, a tal fine, saranno rinviate alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni le pratiche già istruite in maniera difforme rispetto a quanto sopra descritto.
Professionisti: obbligo contributivo Inps e trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso
Con circolare n. 45 del 9 marzo 2018, l’Inps puntualizza la propria posizione in merito alla individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. Nello stesso documento individuate, inoltre, le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e fornite le indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata.
Commercianti e artigiani: la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2018
L’Inps, con la circolare 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti. Per l’anno 2018 le aliquote contributive sono pari alla misura del 24%. Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2018, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l’anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214
Durc regolare per chi presenta l’istanza per la Rottamazione-bis
Con il messaggio 12 gennaio 2018, n. 142sono stati resi noti gli effetti prodotti dall’estensione della definizione agevolata del carichi affidati agli Agenti della Riscossione (cd. Rottamazione-bis) sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel documento confermata l’applicabilità della regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata. In sostanza, ritenute applicabili le disposizioni previste dall’articolo 54, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo le quali per il contribuente con cartelle oggetto di definizione agevolata possibile avere un esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata. Il requisito di regolarità decade in caso di mancato versamento delle somme dovute. Peraltro, nel messaggio dell’Inps si legge che “l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall’Istituto, con nota del 09.01.2018, prot. 0000090, nel considerare le formulazioni sia dell’articolo 1 del decreto legge n. 148/2017 che dell’articolo 54 del decreto legge n. 50/2017, ha chiarito che il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017.”
Per saperne di più:
Link alla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017, con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive — Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96– Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015
La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.
Nel messaggio 12 gennaio 2018, n. 142vengono resi noti gli effetti prodotti dal nuovo quadro normativo introdotto con l’articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
In arrivo gli avvisi di accertamento dei rapporti di lavoro domestico
L’INPS sta inviando gli avvisi di accertamento per mancato pagamento dei contributi ai datori di lavorodomestico, inadempienti per almeno un trimestre tra il quarto trimestre 2012 e il 2013.
Qualora il datore di lavoro non ritenga dovuti i contributi indicati, è possibile effettuare la contestazione del provvedimento tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione, oltre che tramite i canali sopra indicati, anche via fax al numero verde gratuito 800 803 164.
Tale comunicazione consentirà alla sede INPS di chiudere il rapporto di lavoro ed eventualmente di annullare l’avviso inviato. In questi casi sarà ritenuta valida l’originaria data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto non sarà dovuta alcuna sanzione amministrativa dal datore di lavoro.
Gestione artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi di addebito relativi ad accertamenti fiscali notificati nel 2016
“In attuazione di quanto dispone l’art. 1 del D.Lgs. n. 462/97 per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali, si comunica che sono state ultimate le attività di formazione centralizzata degli avvisi di addebito riferiti a contributi previdenziali accertati da Agenzia delle Entrate.
Gli atti di accertamento si riferiscono a:
Avvisi di accertamento unificato notificati nel 2016
Atti di definizione ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 218/97 notificati nel 2016
Per segnalazioni o richieste di chiarimento di carattere amministrativo è possibile utilizzare l’indirizzo email:
AvvisoAddebito.Entrate@inps.it avendo cura di specificare nell’oggetto “avviso di addebito autonomi”.
Per segnalazioni di carattere esclusivamente tecnico-applicativo è possibile utilizzare l’indirizzo email, secondo le indicazioni di cui al Msg. 7655 del 30.12.2015. SupportoArtCom@inps.it”
Questo il testo del Messaggio INPS del 10 novembre 2017, n. 4492
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 4032 del 1° marzo 2016:«PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – Contributi assicurativi – Riscossione – Credito previdenziale – Iscrizione a ruolo nella pendenza dell’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria – Condizione – Ad opera di un ente diverso da quello accertatore – Inclusione – Fattispecie – Iscrizione a ruolo effettuata dall’INAIL – Cartella esattoriale dell’INAIL, per fatti accertati dall’INPS per cui pende giudizio – Non ammissibilità dell’iscrizione a ruolo – Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46»
Prassi
Sugli effetti sulla contribuzione previdenziale dell’adesione agli istituti definitori della pretesa tributaria, vedi: circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 140 del 2 agosto 2016, (in “Finanza & Fisco” n. 15/2016, pag. 1193) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Accertamenti di maggiore reddito nei confronti di artigiani, commercianti – Rilevanza ai fini previdenziali
Per le istruzioni INPS sull’utilizzo dell’avviso di addebito per il recupero per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati, vedi: circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 168 del 30 dicembre 2010 (in “Finanza & Fisco” n. 2/2011, pag. 144). Peraltro, nella circolare citata si legge: “al riguardo, il comma 14 dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010 conv., con mod., dalla L. n. 122/2010, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto con valore di titolo esecutivo. Il successivo comma 15 dell’art. 30, infine, specifica che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti. In relazione a ciò, l’avviso di addebito potrà essere opposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica (art. 24, comma 5, D.Lgs. 26/02/1999, n. 46), davanti al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la Sede INPS che ha emesso l’avviso stesso.”. In pratica, in forza dell’art. 30 D.L. 78/2010, l’avviso di addebito sostituisce di fatto l’iscrizione a ruolo e la cartella, delle quali assume le funzioni come titolo esecutivo di formazione stragiudiziale.
Pensioni professionisti: diffuse le istruzioni operative INPS per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti
Operativo il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti
Con la circolare n. 140 del 12 ottobre 2017 l’INPS diffonde le attese istruzioni riguardo al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.
Il documento interpretativo viene pubblicato dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l’Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’odierno indirizzo ha ricevuto il nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017 e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l’erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.
Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:
nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazionedel diritto alla pensione;
ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;
sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.
Infine si precisa che il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall’INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati. Questa fase è già stata avviata dall’Istituto in collaborazione con le Casse professionali.
Per saperne di più:
Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017 con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.