Nuovo contributo Tax Justice. Art. 7, comma 5-bis: giurisprudenza a confronto nel processo tributario

È stato pubblicato a cura del Dipartimento della giustizia tributaria (MEF) il documento di ricerca “La prova nel processo tributario dopo la riforma fiscale: giurisprudenza a confronto nell’interpretazione dell’art. 7, comma 5-bis”.

La legge 31 agosto 2022, n. 130, ha disposto l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 con l’obiettivo di “superare tutte quelle inversioni probatorie via via elaborate nel tempo dalla giurisprudenza, quali eccezioni al generale onere della prova gravante in capo al fisco per porlo invece in capo al contribuente” e di attivare “una modifica culturale, un cambio di mappe cognitive per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova nel rapporto tra ordinamento tributario e contribuente. Si è messo un punto da valorizzare, che naturalmente non è esaustivo, ma che vale come luce per indicare il cammino nuovo, senza che questo scardini il meccanismo delle regole dell’ordinamento.” (dal resoconto della seduta 4 agosto 2022, Senato della Repubblica).

I giudici della Corte di Cassazione sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Viceversa, la giurisprudenza di merito alcune volte ha preso le distanze dagli impulsi ermeneutici provenienti dalla Suprema Corte optando per l’interpretazione evolutiva della novella, tesa ad alleggerire il peso probatorio a carico dei contribuenti e, in buona sostanza, a riversarlo tutto sull’Amministrazione, eccettuate le liti da rimborso.

Il nuovo Update di Tax Justice fotografa le due letture che la giurisprudenza di prossimità dà della novella al solo scopo di evidenziare il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a registrare.

 

I due orientamenti contrapposti

Tesi innovativa: alcune Corti di giustizia tributaria (Abruzzo, Padova, Pesaro, Roma, Salerno, Venezia) hanno riconosciuto al comma 5-bis una portata innovativa, ritenendo che l’onere della prova gravi interamente sull’Amministrazione finanziaria, eccettuate le liti da rimborso.

Tesi classica: altre Corti e la Cassazione interpretano la disposizione come conferma dei principi tradizionali, con un riparto dell’onere probatorio variabile a seconda delle fattispecie e con l’ammissibilità di presunzioni: da un lato, l’idea di una svolta che alleggerisce il peso probatorio per i contribuenti; dall’altro, la continuità con l’impianto preesistente e con l’art. 2697 c.c.

Dal documento emergono numerose decisioni di merito e di legittimità, che fotografano bene il contrasto interpretativo sull’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992.

 

Di seguito una selezione delle più significative suddivise per orientamento

 

Tesi innovativa (onere probatorio in capo all’Amministrazione – un’interpretazione più favorevole al contribuente, che alleggerisce il peso probatorio a carico di quest’ultimo)

 

CGT-Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione VII, 29.04.2025, n. 286 – Imponibilità IVA su cessione di yacht: onere della prova sull’Ufficio – La formulazione del comma 5-bis del art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 costituisce una innovazione importante nei rapporti tra fisco ed i contribuenti e non può ritenersi solo un principio pleonastico o superfluo, e ciò in particolare nei casi in cui il contribuente si presti a fornire una prospettazione corroborata da documenti

CGT-Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, Sezione II, 12.05.2025, n. 267 – Contributo consortile: il Consorzio deve dimostrare il beneficio concreto al fondo. É sempre onere del Consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica e comprovare, dunque, la piena legittimità della pretesa contributiva.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, Sezione I, 02.05.2025, n. 111 – Frode fiscale e fatture inesistenti: onere probatorio rafforzato per l’Amministrazione. Il Legislatore ha ritenuto di inserire la norma all’interno del decreto sul processo, in tal modo fissando espressamente, anche all’interno del giudizio, il principio, che vede l’Amministrazione finanziaria onerata dell’onere probatorio fin dalla fase di formazione della pretesa. Conseguentemente in capo al Giudice adito, dunque, non vi sarà una facoltà di valutazione, ma – piuttosto – “obbligo” al quale non potrà sottrarsi, poiché nell’ambito del thema decidendum delimitato dalle parti e, segnatamente, dal contribuente, dovrà verificare, comunque, che l’Ufficio finanziario abbia adempiuto all’onere probatorio posto a carico della stessa A.E.

CGT- Corte di giustizia tributaria di Roma, Sezione XIII, 28.04.2025, n. 5684 – Rettifica di valore basata su valori OMI: non sufficiente senza ulteriori riscontri. Se ciò è vero in punto di diritto è altrettanto vero che anche le quotazioni “OMI” che la stessa Agenzia ha posto ad (esclusivo) fondamento dell’impugnato avviso non assumono, di per sé, valore di prova circa la fondatezza della maggior pretesa impositiva. E tanto basterebbe, di per sé, inficiare la fondatezza dell’odierna ripresa a tassazione, col conseguente annullamento – per ciò solo – dell’impugnato atto, alla stregua dell’art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dall’art. 7 della legge 130/2022 (secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni“), gravando ormai sull’ufficio impositore, in prima battuta, l’onus probandi della (legittimità della) pretesa impositiva che, attraverso l’atto emesso nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire prova esaustiva circa le violazioni contestate, senza differenziazioni in ordine alla tipologia di contestazioni mosse. Invero, premesso che le quotazioni “OMI“, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma mero strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa (Cass. Sez. VI-T, n. 25707/2015,), è ius receptum quello secondo il quale in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., Sez. V, n. 21813/2018; Cass., Sez. V, ord. n. 22804/2024,). D’altra parte, neanche il giudice tributario può fondare il proprio convincimento su un unico elemento costituito unicamente dai valori OMI, siccome giustappunto “privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi con ulteriori indizi se allegati” (Cass., Sez. V, ord. 24550/2020).

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sezione X, 09.05.2025, n. 2757 – Utili extracontabili in società a ristretta base: presunzione semplice, occorrono ulteriori prove. Il nuovo comma 5 bis, secondo cui “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato“, richiama alla mente l’obbligo di un’adeguata motivazione dell’atto impositivo, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa che devono poi trovare inequivocabile sbocco in giudizio, imponendo all’organo giudicante di, “fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio“, con una precisa sanzione in caso di inosservanza da parte dell’amministrazione procedente. Invero, è espressamente previsto che il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Nel caso che ci riguarda, vale a dire la presunzione di distribuzione di utili ai soci, è di tutta evidenza che l’Ufficio è chiamato ad indicare esplicitamente gli elementi concreti sulla cui base le somme presuntivamente sottratte a imposizione da parte della società siano poi confluite ai soci. E questi elementi non sussistono certamente nei casi, come quello in esame, in cui la difesa erariale si limita ad accertare, in capo al socio, un maggior reddito come conseguenza dell’avviso di accertamento notificato alla società. Né, tanto meno, si può invocare alcun onere in capo al contribuente atteso che la prova contraria concerne un fatto negativo, e cioè la mancata percezione degli utili, che è inammissibile sul piano generale. Per tutto quanto sopra esposto e motivato, stante l’assenza di prove circostanziali e puntuali, alla luce del già citato articolo 7 D.Lgs. 546/92 l’atto impugnato deve essere annullato.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sezione XI, 13.05.2025, n. 2784 – Contestata frode con cessione d’azienda: onere probatorio rafforzato, atti annullati. In definitiva, l’accoglimento del ricorso, sulla base di quanto fin qui evidenziato, costituisce l’inevitabile conclusione del presente giudizio sulla base anche della fedele applicazione del disposto dell’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/92, secondo cui “Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.” Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prova della pretesa impositiva sulla base degli elementi valorizzati all’interno dell’avviso di accertamento e, segnatamente, in ragione della ritenuta sussistenza di fatti idonei a comprovare l’avvenuta cessione di azienda dalla V. S. alla T. S. s.r.l. Rispetto a tali fatti la prova contraria fornita dalla difesa, costituita dalla relazione del consulente tecnico, nonché dalle allegazioni a tale atto, nonché dalla successiva produzione, presenta carattere di idoneità a rendere quantomeno insufficiente la dimostrazione delle ragioni oggettive fondanti la pretesa impositiva. Tale giudizio deve essere mantenuto fermo anche alla luce degli argomenti svolti dall’ufficio in sede di costituzione in giudizio, essendosi la parte resistente limitata a ribadire la fondatezza degli elementi valorizzati nell’ambito dell’avviso di accertamento, senza, tuttavia, fornire dati oggettivi idonei a neutralizzare le difese formulate nel ricorso e, soprattutto, la portata dimostrativa delle allegazioni sopra menzionate.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sezione I, 04.03.2025, n. 140 – Transfer pricing: l’Amministrazione deve fornire prova circostanziata e puntuale. L’art 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, a differenza delle previsioni recate dall’art. 2697 c.c., non richiede ad ognuno degli attori del giudizio di attivarsi per fornire, ciascuno, per l’Amministrazione finanziaria la prova, e per la parte ricorrente la controprova della spettanza, nel merito, della somma accertata e pretesa dall’Ufficio, ciò in quanto, esprimendosi in termini di prova, sufficiente, circostanziata, puntuale e non “contraddittoria, delle ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione della sanzioni avanzata dall’ente, la stessa non potrà che essere letta ed intesa quale elemento di conferma conclusiva del legittimo operato della parte che ha promosso il proprio atto.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sezione I, 07.03.2025, n. 145 – Indennità di volo: la stabile organizzazione provata dal contribuente neutralizza l’atto impositivo. La legge 130/2022 ha modificato l’art. 7 D.Lgs. 546/92, aggiungendo il comma 5-bis, ristabilendo non solo le regole tradizionali in tema di onere probatorio, ma prevedendo, altresì, un maggiore rigore nell’individuazione delle prove da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la quale deve provare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale. Ne consegue che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. La nuova disposizione prevede effetti sostanziali in quanto introduce, non solo è una nuova regola di giudizio che il giudice è chiamato a rispettare, ma anche una nuova “consistenza” della prova, la quale deve essere idonea a dimostrare in modo circostanziato e puntuale la pretesa tributaria. Pertanto, non può essere una presunzione di natura amministrativa che potrà derogare alla regola d’imputazione dell’onere probatorio, proprio perché sia nel processo tributario, come in quello penale, quello del lavoro e quello civile ordinario, è ormai consolidata l’affermazione che “l’onus probandi” grava in modo rigoroso e senza facili concessioni, sul soggetto processuale che ha formulato una o più affermazioni. Il bilanciamento degli interessi contrapposti non è più una questione astratta, ma assume un’espressione di concreta genuinità e civiltà giuridica, ed i requisiti imposti dalla normativa novellata richiedono tutti e inderogabilmente la calibrazione dell’impalcatura al caso concreto e pertanto impongono la valutazione delle peculiarità e delle circostanze che involgono la realtà d’impresa o del singolo soggetto sottoposto ad accertamento. Ciò comporta che l’architrave motivazionale dell’atto di accertamento debba essere arricchita da ulteriori elementi fattuali noti e dimostrati che consentano di implementare un ragionamento qualificato come conseguenza possibile della concreta realtà sottoposta ad accertamento. Gli elementi sopra delineati conducono ad affermare che non è prevista la sola obbligatorietà della motivazione ma anche l’analitica descrizione ed esternazione dei rilievi e degli elementi probatori su cui l’Amministrazione finanziaria fonda la propria azione di accertamento, con l’obbligo delle indicazioni dei fatti certi in base ai quali l’Ufficio ha presunto l’esistenza di omissioni ed inesattezze

 

Tesi classica (continuità con art. 2697 c.c. e sistema delle presunzioni)

 

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, 05.05.2025, n. 1038 – Operazioni inesistenti: il comma 5-bis non modifica i principi consolidati sul riparto. Sulla valenza del nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. n 546 del 1992 e dell’onere di prova imposto all’Ufficio, oltre che evidenziare che la norma (il comma 5-bis) è stata introdotta con la legge n. 130 del 13 agosto 2022 ed è in vigore dal 16 settembre 2022, in realtà, anche nella nuova versione, non modifica, nella sostanza, i consolidati principi sul riparto dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Come affermato da S.C. (sentenza del 27 ottobre 2022, n. 31878): «è appena il caso di sottolineare che il comma 5-bis dell’art.7 D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni” non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale». In buona sostanza, la prova della inesistenza della operazione portata dalla fattura emessa ben può trovare la sua fonte negli elementi indiziari forniti e connotati, secondo quanto stabilito dall’art. 2729 c.c., da gravità, precisione e concordanza. Sulla ripartizione dell’onere probatorio, la Cassazione anche di recente ha affermato che, in tema di IVA, il principio di neutralità dell’imposizione comporta che l’Amministrazione finanziaria, ove contesti che siano state poste a fondamento della detrazione della relativa imposta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, 12.05.2025, n. 1121 – Indeducibilità costi: restano valide le presunzioni legali che pongono l’onere al contribuente. L’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, così dispone: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.“. Tanto, in linea pure con quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 30 gennaio 2024, n. 2746, che rileva: «Può quindi affermarsi che “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della L. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria”.». La società ricorrente, come illustrato, ha puntualmente adempiuto al suo onere probatorio con riferimento ad alcune spese riprese a tassazione producendo, come detto, regolari contratti di appalto, fatture, pagamenti tracciabili ed indizi sui quali basare il convincimento dell’effettività del costo sostenuto e dedotto fornendo così un’adeguata prova contraria. In parte dunque, il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui non riconosce la detraibilità dei costi sostenuti riferiti alle fatture emesse da U. in favore della ricorrente.

CGT- Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione II, 28.01.2025, n. 88 – Inerenza dei costi: onere probatorio a carico del contribuente. La fattispecie appare pertanto pienamente conforme al disposto dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, il cui comma 5 bis prevede: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni“. Recentemente anche la Cassazione è tornata sull’argomento, ribadendo che la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova (recate dalla L. 130/2022), che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale in sede processuale (ord. nn. 31878/2022 e 31880/2022 e 2746/2024). Nel caso di specie non può che prendersi atto della genericità e incompletezza delle fatture e dei documenti che dovrebbero, secondo la contribuente, provare l’effettività delle prestazioni e – conseguentemente – l’inerenza dei costi. Come puntualmente rilevato dall’Amministrazione, i contratti di collaborazione occasionale stipulati dalla società non riportano l’oggetto della collaborazione effettuata; le note per prestazioni occasionali, emesse dai collaboratori della srl, non riportano l’oggetto della prestazione, oppure presentano una descrizione della prestazione resa formulata in maniera estremamente generica e succinta; due note per prestazioni occasionali non riportano nemmeno il nome del collaboratore, benché i relativi costi siano stati registrati in contabilità; alcune prestazioni rese dai collaboratori risultano saldate senza che il percipiente avesse emesso apposita nota. È dunque insufficiente la prova del fondamento della pretesa (applicazione di un regime fiscale più favorevole, conseguente alla deducibilità), non già l’onere probatorio dell’Amministrazione.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, Sezione III, 23.05.2025, n. 750 – Detrazione IVA per operazioni inesistenti: la novella non impedisce l’uso delle presunzioni. Né una differente soluzione potrebbe scaturire dall’applicazione del comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 introdotto dalla L. 130/2022, che non preclude di certo la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di ricorrere alla prova per presunzioni. Come osservato dalla S.C., “la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che «Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (Cass. 31878/2022; nello stesso senso, Cass. 2746/2024). Privo di rilievo è il riconoscimento dei costi di cui alle citate fatture ai fini IRES e IRAP. Invero (Cassazione n. 21706 del 08 ottobre 2020) i costi effettivamente sostenuti e riferiti ad operazioni soggettivamente false sono deducibili anche nell’ipotesi in cui l’acquirente risulti consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, a condizione però che tali costi non risultino essere stati dedotti in contrasto con i generali principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti in via generale dall’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, Sezione I, 30.04.2025, n. 225 – Utili extracontabili: confermata la validità delle presunzioni tradizionali. Va rilevato, quanto alla lamentata violazione dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, che detta disposizione prevede quanto segue: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato; il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’erogazione delle sanzioni“. Secondo il ricorrente, detta nuova norma preclude all’Ufficio l’utilizzo di presunzioni comportanti inversione di oneri probatori privi di riscontro in sede normativa. Sennonché, con essa si ribadisce quanto già espresso dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provare in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, affermando il principio che l’Amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impositivo e il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio: significato che richiama i nuovi contributi probatori versati in giudizio con la prova documentale, la prova tecnica e la prova testimoniale. Il Giudice, a questo punto, in esito alla valutazione di tutti gli elementi probatori confermerà l’atto impositivo o lo annullerà quando la prova della sua fondatezza manca, o è contraddittoria o se è, comunque, insufficiente. Sul punto appare risolutivo l’orientamento seguito con immediatezza dalla Suprema Corte che ha precisato, con chiarezza, che la nuova formulazione della predetta disposizione “non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano alla istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (cfr. Cass., 27.10.2022, n. 31878 e n. 31880). E tale orientamento va condiviso, sottolineando, altresì, che proprio la nuova norma specifica che la decisione deve essere espressa in coerenza con la normativa tributaria sostanziale.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, Sezione IV, 18.04.2025, n. 731 – Utili extracontabili in società a ristretta base: confermata presunzione di distribuzione. Il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni, mentre spetta al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. Pertanto, se è vero che il comma 5 bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’Amministrazione Finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, tuttavia la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. (Corte di Cassazione, Ordinanza del 27/10/2022 n. 31878) Nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass., sez. 6-5, 19/03/2015, n. 5581). E tali principi sono stati completati con l’ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., sez. VI-T, 2/02/2016, n. 1932; Cass., sez. V, 14/07/2017, n. 17461; Cass., Sez. VI-T, 22/12/2016, n. 26873; Cass., sez. VI-T, 9/07/2018, n. 18042; Cass., sez. V, 27/09/2018, n. 23247). Nel caso in oggetto il ricorrente non ha provveduto a fornire:

  • né la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti;
  • né la prova contraria della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

 

Natura interpretativa del comma 5-bis

 

CGT-Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, Sezione II, 20.05.2025, n. 591 – Confermata la natura interpretativa del comma 5-bis. La novella introdotta dall’articolo sei della legge n. 130/2022 è stato aggiunto, all’articolo sette del decreto legislativo n. 546/1992, il comma cinque-bis secondo cui: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni…“. Tale disposizione è di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa e si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge. Cass. n. 730 del 11/01/2025: in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum“, sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur“.

 

Corte di Cassazione (continuità con orientamento tradizionale)

Corte di Cassazione – Sezione V, Ordinanza, 27.10.2022, n. 31878




Riforma del Processo tributario: la Corte costituzionale si pronuncia sulla nuova disciplina delle prove in appello

Con la sentenza numero 36, depositata oggi, (27 marzo 2025) la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.

Le rimettenti avevano censurato in particolare, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, l’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo numero 220 del 2023, ai sensi del quale, nel giudizio di appello «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis».

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».

Nella sentenza si legge che la novella del 2023 ha optato per un modello di gravame ad istruttoria chiusa, temperato, però, dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado.

La Corte ha, però, osservato che, rispetto a tale regola generale, sancita dal riformato comma 1 dell’articolo 58, il divieto assoluto di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, sancito dal nuovo comma 3, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive dei suddetti documenti, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore possa costruire una disciplina diversificata. Inoltre – ha rilevato ancora la Corte – la nuova disciplina, là dove inibisce il deposito delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere, pur quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado, comprime ingiustificabilmente il diritto alla prova, posto che in tali ipotesi il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi istruttori che non siano stati introdotti in primo grado per causa non imputabile alla parte.

Per quanto concerne, invece, il divieto di produzione in appello delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità, pure sancito dall’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, la Corte ne ha escluso sia la irragionevolezza sia la contrarietà agli altri parametri evocati dalle rimettenti.

Il legislatore, con il divieto censurato, ha inteso evitare che l’appello venga promosso al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure.

Il divieto di deposito delle notifiche è stato ritenuto non contrario a Costituzione anche là dove include l’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento in primo grado per causa ad essa non imputabile. Ciò in quanto «l’atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall’amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere».

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia aveva, poi, dubitato della legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023, là dove dispone che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore di detto decreto.

La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la disciplina censurata, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l’affidamento riposto dalle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.

Pertanto, l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall’articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. (Così, comunicato stampa – Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale – del 27 marzo 2025)

 




La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L’assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima del 29 giugno 2024 data di dell’entrata in vigore della nuova norma. L’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 espressamente attribuisce valore di giudicato sostanziale, «in ogni stato e grado» del processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con una delle formule ivi previste («perché il fatto non sussiste» o «perché l’imputato non lo ha commesso»), ammettendo la possibilità di depositare tale sentenza anche nel giudizio di cassazione, entro il limite temporale da essa stabilito (ovvero non oltre quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza camerale). L’efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un’apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità officiosa del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull’argomento, ex ceteris, Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, Cass. n. 25632/2021, Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. SS.UU. n. 691/2016).

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza della Sez. V, n. 30675 del 28/11/2024 (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo) che dà seguito all’Ordinanza interlocutoria n. 22181 del 06/08/2024 (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) sull’incidenza dello “ius superveniens” nei procedimenti tributari, di sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14, depositata il 13 maggio 2014 divenuta irrevocabile, nella quale il ricorrente è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria pendente.

Conf.: Cass., Sez. V, Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo — in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1467)

Conf.: Cass., Sez. V, Ord. n. 23609 del 03/09/2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo)

Si evidenzia, infine, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata «perché il fatto non costituisce reato», a giudizio della recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25402 del 23/09/2024 (Presidente: Manzon Enrico, Relatore: Caradonna Lunella — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) non fa scattare l’automatica efficacia di giudicato, nella specie, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti, previsto dall’art. 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 87 del 2024, rubricato «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione»

 

Per le Corti di Giustizia Tributaria, vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l’ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»




Riforma del processo tributario. Concluso il primo ciclo di interventi di aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al PPT

Con una nota pubblicata sul portale del dipartimento della Giustizia tributaria, (https://www.dgt.mef.gov.it), il Mef ha comunicato che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, spiega la nota, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell’attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

In particolare, risultano implementate le funzionalità relative ai nuovi istituti entrati in vigore dal 4 gennaio scorso, quali:

  • l’impugnazione delle ordinanze che accolgono o respingono le istanze di sospensione dell’esecuzione degli atti oggetto del ricorso in primo grado;
  • la sentenza in forma semplificata (quando il giudice, nel corso del giudizio cautelare, rileva la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o l’infondatezza del ricorso);
  • la redazione del dispositivo della sentenza, da comunicare alle parti in causa, per garantire la conoscenza tempestiva dell’esito del giudizio;
  • le procedure delle richieste e di autorizzazione della prova testimoniale.



Cartella di pagamento. Le avvertenze adeguate alle modifiche introdotte alla disciplina del processo tributario

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario. In particolare, l’art. 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di reclamo/mediazione. Inoltre, l’articolo 1, lett. d), ha introdotto nell’art. 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

Subito applicabile il nuovo litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione 

 

Va sottolineato che il nuovo obbligo di notifica all’Agente della riscossione e all’Ente impositore se si eccepiscono vizi di notifica anche degli atti presupposti, ad esempio di una cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05.01.2024 giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023. Di conseguenza, configurata questa nuova ipotesi di litisconsorzio necessario (nella maggior parte dei casi tra Ente impositore e Agente della riscossione), laddove il contribuente contesti vizi di notifica dell’atto presupposto (ad es.: accertamento) emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato (ad es.: cartella o avviso di presa in carico), il giudice investito dal ricorso proposto nei confronti di uno soltanto dei soggetti interessati, sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992, rilevato il difetto di contraddittorio, deve ordinarne l’integrazione mediante la chiamata in causa del litisconsorte necessario assente entro un termine stabilito a pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (cfr. da ultimo: Cass., Sez. V, Ord. n. 25212 del 24/08/2023 — Presidente: Federici Francesco, Relatore: Chiesi Gian Andrea), Cass., Sez. V, Ord. n. 32235 del 21/11/2023 — Presidente: Luciotti Lucio, Relatore: Succio Roberto)

 

 

Pertanto, in conseguenza della citate modifiche con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2024, prot. n. 33980 modificato il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate. Gli allegati da 2 a 5 vengono aggiornati eliminando i riferimenti all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e nel testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 introdotte le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto.

Inoltre, il testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 viene modificato nella parte relativa alla RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio” e il testo delle Avvertenze di cui all’allegato 2 viene aggiornato relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.




Processo Tributario Telematico. Nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado | La giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

L’adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall’art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D.Lgs. n. 220/2023.

In particolare, è previsto che l’ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, mentre l’ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.

Tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR – RICORSO – ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:

  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare. Analogamente al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.

Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000.

Per tutti i dettagli operativi delle nuove funzionalità descritte, si invita a consultare la relativa guida sul sito di Assistenza ai servizi online del Dipartimento della giustizia tributaria. (Link al sito esterno: https://giustiziatributaria.assistenzasif.gov.it/GiustiziaTributaria/s/)

Fonte: Portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, raggiungibile all’indirizzo: www.dgt.mef.gov.it 

 

I presupposti per l’esercizio del potere di sospensione da parte della delle corti di giustizia tributaria, specificati dall’art. 47 del D.Lgs. 546/92 (periculum in mora) nonchè dai principi generali dell’ordinamento (fumus boni iuris), possono essere sviluppati, sotto il profilo ontologico, anche traendo spunto dal ruolo peculiare della tutela cautelare evidenziato dalla circolare n. 98/E del 23/4/96 (in “Finanza & Fisco” Suppl. n. 16 del 20/04/1996).

 

Nell’ambito della giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno sono stati espressi i seguenti principi:

 

 

La vendita del patrimonio immobiliare ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato configura un danno grave e irreparabile

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Alienazione del proprio patrimonio immobiliare ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato

“dall’esecuzione degli impugnati avvisi di accertamento, può derivare alla ricorrente un danno grave ed irreparabile, attesa l’entità delle somme pretese dall’Amministrazione finanziaria, il cui pagamento potrebbe essere effettuato soltanto ricorrendo a mezzi del tutto straordinari, quali l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare, patrimonio, peraltro, difficilmente liquidabile in tempi brevi se non offrendolo ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, anche in considerazione del fatto che, allo stato, il mercato degli immobili è in gravissima crisi, certamente insuperabile in tempi brevi anche a causa dell’imposizione fiscale che frequentemente ne assorbe l’intero reddito”. (Commissione Tributaria provinciale di Bari, Sez. X, Ord. n. 1 del 4 maggio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 29/96, pag. 2940)

Eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto

ESPOSIZIONI BANCARIE – Eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto – Impossibilità di far fronte al pagamento di quanto dovuto – Sospensione concessa solo a presentazione di idonea polizza fideiussoria

“ritenuto che la situazione rappresentata dal ricorrente integra i presupposti di fatto richiesti dalla legge per la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’atto impugnato, atteso che:

la ditta istante ha evidenziato la propria eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto;

ritenuto che, così come esposto dalla ditta nell’istanza di sospensione, nel corso di esecuzione verrebbero pignorati ed esportati beni aziendali strumentali all’attività aziendale stessa, con ripercussioni gravissime sulla situazione occupazionale dei dipendenti;

considerato che detta sospensione debba essere sottoposta, comunque, a cauzione, allo scopo di garantire la solvibilità dell’obbligato, ove, in esito alla definizione della controversia, venisse a risultare fondata la pretesa impositiva dell’amministrazione resistente”. (Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Sez. III, Ord. 8 maggio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 25/96, pag. 2495)

Esposizioni bancarie che possono pregiudicare la prosecuzione dell’attività esercitata

ESPOSIZIONI BANCARIE – Pregiudizio grave – Sospensione dell’esecuzione sulle iscrizioni a ruolo operate dall’Ufficio IVA

“Sussistono allo stato degli atti i presupposti per l’accoglimento delle istanze di sospensione in particolare apparendo giuridicamente rilevanti le argomentazioni sviluppate nei ricorsi e in considerazione della situazione finanziaria della società, con consistenti documentate esposizioni bancarie, che possono pregiudicare la prosecuzione dell’attività alberghiera esercitata, di modesta consistenza.”. (Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Sez. I, Ord. n. 1 del 29 maggio 1996)

L’elevato ammontare dei tributi pretesi e i tempi lunghi per l’eventuale rimborso in caso di accoglimento del ricorso sono motivi legittimanti la sospensione
PERICULUM IN MORA – Elevato ammontare dei tributi pretesi – Tempi per l’eventuale rimborso in caso di accoglimento del ricorso estremamente lunghi – Motivi legittimanti la sospensione – Concessione della sospensione subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria

“Per quanto attiene il c.d. periculum in mora, ritiene la Commissione che sia evidente la presenza di un grave danno per la società contribuente, costretta a pagare una notevole somma, con la certezza di vedere, nel caso di accoglimento del suo ricorso, trascorrere tempi lunghi per l’eventuale rimborso.”. (Commissione Tributaria Provinciale di Asti, Ord. del 24 giugno 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 34/96, pag. 3447)

 

Associazione senza finalità di lucro: il pagamento determina in ogni caso un danno grave ed irreparabile
PERICULUM IN MORA – Pagamento di imposte accertate da parte di circolo senza finalità di lucro – Pagamento che determina in ogni caso danno grave ed irreparabile

“il pagamento dell’imposta accertata e relativi accessori, tenuto anche conto delle finalità non di lucro proprie del circolo ricorrente, è tale da determinare un danno grave ed irreparabile”. (Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, Sez. I, Ordinanza n. 17 del 19 luglio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 34/96, pag. 3449)

La liquidazione del patrimonio immobiliare per fronte al pagamento della cartella esattoriale legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Liquidazione del proprio patrimonio immobiliare

“Ritenuto che la Società ricorrente ha evidenziato la grave situazione finanziaria risultata dal bilancio non- ché dal c/economico consegue che per far fronte al pagamento di cui alla cartella esattoriale dovrebbe ricorrere alla liquidazione del proprio patrimonio immobiliare. Dispone la provvisoria sospensione dell’atto impugnato”. (Commissione Tributaria provinciale di Roma, Sez. IX, Ord. del 15 ottobre 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 45/96, pag. 4658)

La vendita del patrimonio immobiliare in tempi brevi a prezzi ribassati legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Alienazione del patrimonio immobiliare in tempi brevi e comunque in una situazione che non consente il realizzo del giusto prezzo

“considerato che per far fronte alla pretesa erariale, stante la suddetta situazione di illiquidità e salvo interventi finanziari straordinari in questa sede non prevedibili, la società ricorrente dovrebbe alienare il patrimonio immobiliare in tempi brevi e comunque tali da non consentire il realizzo del giusto corrispettivo; che qualora ciò si verifichi, anche per l’ attuale situazione di stasi del mercato immobiliare, sussiste il concreto rischio di esecuzione esattoriale che verosimilmente provocherebbe la revoca degli affidamenti bancari e, con essa, il conseguente prevedibile dissesto; … Dispone la sospensione dell’esecuzione sia dell’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, sia della riscossione del terzo da parte del Concessionario della Riscossione, come meglio specificato in narrativa, fino alla data di pubblicazione della sentenza che definirà questo grado di giudizio.”. (Commissione Tributaria Provinciale Firenze, Sez. XVII, Ord. del 10 gennaio 1997)

Lo smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte

“È noto che l’art. 47 del D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 richiede quale presupposto per la sospensione dell’esecuzione la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile. In particolare la gravità deve essere valutata in relazione alle condizioni soggettive della parte, rispetto alla pretesa dell’amministrazione finanziaria con una elevata sproporzione fra il vantaggio ricavabile dalla esecuzione dell’atto impugnato e il pregiudizio patito dal contribuente, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza della riscossione provvisoria. L’irreparabilità deve essere invece valutata in termini oggettivi, ‘ tale essendo quel pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente…’ (Corte App. Torino, sez. II, ord. del 28 aprile 1995) … ritiene la Commissione che, per l’entità delle somme richieste con l’avviso impugnato, sia fondato il pericolo lamentato dal ricorrente di dover ricorrere all’improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte. Tenuto conto dei precedenti ricorsi e dell’istanza avanzata subordinatamente dall’Ufficio, stimasi prudente subordinare il provvedi- mento all’imposizione di idonea garanzia”. (Commissione Tributaria Provinciale Modena, Sez. III, Ord. del 12 aprile 1999)

La mancata allegazione di alcuna prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile non consente la sospensione dell’atto impugnato

PERICULUM IN MORA – Mancata prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato – Conseguenze – Rigetto dell’istanza di sospensione

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Ne consegue, in caso di mancata allegazione di alcuna prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato non può essere accolta l’istanza di sospensione. In tal caso, è tutto irrilevante ogni valutazione in ordine alla fondatezza del cd. “fumus”. (Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, Sez. II, Ord. n. 142 del 19 novembre 2012)

La valutazione del pericolo di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati deve tenere conto delle disponibilità economiche e finanziarie della società

PERICULUM IN MORA – Motivi – Insussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione degli impugnati atti, avuto riguardo alla entità della somma da corrispondere e alle notevoli disponibilità economiche e finanziarie della società

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Ne consegue, che non sussiste il pericolo di un danno irreparabile nel caso in cui il contribuente istante disponga di un patrimonio netto rilevante nonché di disponibilità liquide ed immobilizzazioni finanziarie rilevanti, sufficienti per far fronte al debito tributario: non configurandosi in tali ipotesi in capo al ricorrente alcun danno irreparabile che giustifichi la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato. (Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, Sez. I, Ord. n. 53 del 21 novembre 2012)

L’esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche per diniego di rateizzazione del debito tributario configura il pericolo del danno grave e irreparabile imminente

PERICULUM IN MORA – Effetti pregiudizievoli gravi e imminenti nella partecipazione a gare di affidamento di concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi –

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Inoltre, in ipotesi di eccezionale urgenza, cioè quando il pericolo del danno grave e irreparabile è così imminente da non consentire l’espletamento della procedura camerale, il presidente, valutati i presupposti del “ fumus boni iuris” e del danno, in assenza di contraddittorio tra le parti, può concedere, con decreto la sospensione della esecutività dell’atto impugnato sino alla celebrazione dell’udienza. In questo ordine di idee, sussiste il fumus nelle ipotesi di mero disguido della parte ricorrente nell’adempimento rituale dei pagamenti oggetto di rateizzazione limitatamente soltanto ad alcune rate. Sussiste altresì, l’eccezionale pericolo, se l’atto impugnato compromette la partecipazione della parte ricorrente a gare di appalto in scadenza. (Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sez. I, Decreto Presidenziale del 30 gennaio 2013 )

 

 Vedi anche:

Aggiornamenti giurisprudenziali sulla sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto tributario impugnato

I presupposti della tutela cautelare: il periculum in mora e il fumus boni iuris

Il fermo amministrativo è sospendibile ex articolo 47 del D.Lgs. 546/92 inaudita altera parte con decreto presidenziale

La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto tributario impugnato

L’ampliamento giurisprudenziale della frontiera cautelare investe l’atto di sospensione del rimborso

La sospensione in appello dell’atto impugnato ex artt. 47 e 61 del D.Lgs. 546/92 alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente, del principio del giusto processo e del principio comunitario di effettività della tutela

 




Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni di revisione della disciplina del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto delegato dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Le disposizioni si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle in materia di litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni di cui all’articolo 16, autotutela obbligatoria, discussione e udienza da remoto, sentenza in forma semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all’esito della domanda cautelare, conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d’ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo in Cassazione, richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di nova in appello, che invece si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del  decreto legislativo.




Riforma della giustizia tributaria e chiusura agevolata liti pendenti 2023. Previste nuove tipologie di atti e documenti nel Ptt

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file in fase di deposito.

Detto adeguamento è stato effettuato in attuazione della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, e della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Si ricorda che la citata la legge n. 130/2022, con l’articolo 4, comma 1, lettere g) e h), interviene sull’istituto della conciliazione giudiziale prevedendo la possibilità, per i giudici della Corte di Giustizia Tributaria, di poter formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori udienza (cfr. art. 48-bis.1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato: «Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria»).

Nel PTT sono state introdotte le seguenti voci per consentire alle parti processuali e/o loro difensori il deposito degli atti riguardanti le proposte di conciliazione:

  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE – ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE – NON ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE – ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE – NON ADESIONE

Un altro istituto introdotto dalla legge n. 130/2022, all’articolo 4, comma 1, lettera c), è la possibilità di utilizzare la prova testimoniale nel processo tributario, espressa esclusivamente in forma scritta. Ove il Giudice lo ritenga necessario, può ammettere tale prova anche in assenza di accordo tra le parti. In tal caso la deposizione sottoscritta con firma autenticata del testimone deve essere trasmessa all’ufficio di segreteria della Corte (art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato: «Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»).

Le voci previste nel PTT per la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale sono:

  • DEPOSITO PROVA TESTIMONIALE
  • RICHIESTA PROVA TESTIMONIALE

Per le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la legge n. 197/2022 (legge di bilancio per l’anno 2023) consente la definizione delle stesse tramite domanda di definizione agevolata effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia.

Inoltre, per le controversie definibili, è prevista la sospensione delle stesse fino al 10 luglio 2023 nel caso in cui il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, depositando, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In caso di deposito della documentazione sopra descritta il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le voci da utilizzare nel PTT per il deposito delle suddette istanze sono:

  • DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1, C. 186, L. 197/2022
  • RICHIESTA SOSPENSIONE GIUDIZIO ART. 1 C. 197 L. 197/2022

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Portale Giustizia Tributaria – https://www.giustiziatributaria.gov.it

 

Per saperne di più:

 

Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Divieto restituzione delle somme versate e acquiescenza/rinuncia: alcuni casi particolari/clinici riferiti alle nuove definizioni agevolate 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Con la riforma della giustizia tributaria si passerà dal “libero apprezzamento del giudice” al “libero convincimento” per (potenzialmente) arrivare al c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale”

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2022

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Speciale – Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione»

  

 

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Definizione delle liti in Cassazione. Il modello di domanda (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, approvato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130, data attuazione alle disposizioni che prevedono la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. Il provvedimento approva il modello per la presentazione della domanda di adesione alla definizione, unitamente alle relative istruzioni.

Di conseguenza, a partire dal 16 settembre 2022 e fino al 16 gennaio 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente può presentare all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo.

Utilizzando esclusivamente il modello ora approvato con allegata la copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24, la presentazione è effettuata tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio di merito. È consentita la sostituzione dell’istanza originaria, barrando la casella “Istanza sostitutiva”.

 

Si ricorda che l’articolo 5 citato consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia. A tal riguardo, il valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, è stabilito ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.

 

In particolare, sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l’Agenzia delle entrate risulti:

a) integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia;

b) soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato. Come anticipato, in caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di giudizio non è prevista la possibilità di definizione.

Per valore della controversia, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è determinato dall’importo delle stesse.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato mediante modello F24 e non è ammessa la rateazione. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento. Il versamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. È ammesso lo scomputo delle somme eventualmente già versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non siano state oggetto di rimborso, ma non si dà luogo alla restituzione di quelle eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego notificato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda – con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022, recante: «Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione». Pubblicato il 16.09.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Giustizia e processo tributario. Sintesi delle novità introdotte dalla Mini-riforma

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.». La Legge di “iniziativa governativa”, si compone di 8 articoli e interviene sia sul decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione, sia sulla disciplina del processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992.

Nei processi tributari introdotta la possibilità di ricorrere, nel giudizio di merito, alla prova testimoniale, prima assolutamente non ammessa, e all’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice, favorita, in particolar modo, dalla disciplina processuale che prevede una condanna alle spese processuali, aumentata in caso di rifiuto della conciliazione, e successivo esito sfavorevole del giudizio. Quanto alla testimonianza nel processo tributario, giova ricordare che era vietata, come mezzo istruttorio, unitamente al giuramento; resta il divieto di quest’ultimo, ma si ammette ora la testimonianza, seppure con limiti, in forma scritta, e con riferimento a circostanze oggettive, non “attestate” da un pubblico ufficiale. Nella Mini-riforma non manca un importante riferimento al principio dell’inversione dell’onere della prova; si tenta di tutelare il contribuente, la parte debole, che subisce l’atto impositivo. Sarà l’A.F. a dover provare, maggiormente, in modo specifico e circostanziato, la sua pretesa nei confronti del contribuente. Sempre dal punto di vista processuale, è prevista l’istituzione di un giudice monocratico competente in primo grado per cause di valore fino a 3 mila euro. È anche prevista dalla riforma la possibilità del processo da remoto, con tutte le parti che possono collegarsi digitalmente, se richiesto dalle parti, nei termini previsti. Infine, va segnalata la nuova definizione agevolata di taluni giudizi tributari di valore fino a 100.000 euro pendenti davanti alla Cassazione. Di rilievo, la modifica della denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria.

 

Di seguito, una sintesi delle novità introdotte:

 

Disposizioni in materia di giustizia tributaria (articolo 1)

 

La lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per modificare la denominazione delle «Commissioni tributarie provinciali», delle «Commissioni tributarie regionali» e delle «Commissioni tributarie» che saranno quindi denominate, rispettivamente, «Corti di giustizia tributaria di primo grado», «Corti di giustizia tributaria di secondo grado» e «Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado».

La lettera b) del comma 1, introduce il nuovo articolo 1-bis nel decreto legislativo n. 545 del 1992, che stabilisce che la giurisdizione tributaria è esercitata dai nuovi magistrati tributari, oltre che dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011.

Questi ultimi giudici attualmente in organico eserciteranno pertanto le proprie attribuzioni sino al completamento della loro carriera, accompagnando la giurisdizione tributaria verso l’esercizio esclusivo da parte di magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dagli articoli da 4 a 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992, come disposto dalle lettere e) e f) del comma 1 dell’articolo 1 in esame. Il comma 3 del nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992 determina l’organico dei magistrati tributari in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado (in luogo, rispettivamente, delle 450 e 126 unità previste dal testo originario).

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame, modifica l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992, in modo da prevedere che a ciascuna sezione sia assegnato, oltre a un presidente e un vice-presidente, non meno di due magistrati o giudici tributari (in luogo dei quattro giudici tributari previsti dal testo previgente).

La successiva lettera d), numero 1), modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i nuovi magistrati tributari professionali oltre che tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo. Inoltre, il numero 2) della medesima lettera d), modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi, sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del decreto legislativo n. 545 del 1992 con quello alle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 11 del medesimo decreto dalla lettera n) del comma 1 dell’articolo in esame.

La lettera e) sostituisce l’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che disciplina i giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado, stabilendo, al comma 1, che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento. I successivi commi del nuovo articolo 4 disciplinano dettagliatamente le modalità di espletamento del concorso che è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici (rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale) e una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario, nonché in una prova orale.

La lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 in esame introduce gli articoli da 4-bis a 4-quinquies al decreto legislativo n. 545 del 1992. In particolare, il nuovo l’articolo 4-bis detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario: diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (Classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (Classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. È necessaria altresì la sussistenza dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili, condotta incensurabile, non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso in argomento, altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Il nuovo articolo 4-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992 disciplina l’indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova scritta. L’articolo 4-quater disciplina la nomina e la composizione della commissione esaminatrice del concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati scritti e della prova orale. Il nuovo articolo 4-quinquies, relativo al tirocinio dei magistrati tributari, al comma 1 prevede che i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all’articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella relativa competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali. Al comma 2 si prevede che il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso a un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio ed all’esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato ordinario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio.

La lettera g) modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado) sulla base della nuova disciplina di accesso alla magistratura tributaria e introduce il successivo articolo 5-bis. La disposizione del nuovo articolo 5 prevede che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado siano nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico alla data del 1° gennaio 2022. L’articolo 5-bis, relativo alla formazione continua dei giudici e magistrati tributari, prevede che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei magistrati di cui all’articolo1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012.

La lettera h), al numero 1), disciplina l’assegnazione al giudice monocratico dei ricorsi di primo grado concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro, novellando il comma 1-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992 a seguito dell’introduzione, per effetto dell’articolo 4 della legge in esame, della competenza per valore del giudice monocratico. Il successivo comma 1-ter dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dal numero 2) della lettera h) in esame, consente, nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in altra composizione, di rimettere l’assegnazione al presidente della sezione affinché venga rinnovata.

La lettera i) sposta da settantadue a sessantasette anni il requisito di età che i componenti delle corti di giustizia tributaria non debbano aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito dall’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 545 del 1992.

La successiva lettera l), novellando l’articolo 8 del decreto legislativo 545 del 1992, stabilisce che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell’ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità.

La lettera m) modifica le norme sui procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria recate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992. Viene previsto che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La lettera n) modifica l’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina la durata dell’incarico e l’assegnazione degli incarichi per trasferimento. In particolare, il numero 1) della lettera in esame modifica il comma 1 del citato articolo 11 al fine di confermare che la nomina a una delle funzioni non dà luogo a un rapporto di pubblico impiego con riferimento ai componenti delle corti di giustizia tributaria presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico. Il numero 2) della lettera n) interviene sul comma 2 del citato articolo 11 per stabilire che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel ruolo unico sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge in esame, la disposizione (la lett. n), numero 2.2) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre, fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso: il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023; il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024; il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025; il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.

Il numero 3) della lettera n) modifica il comma 4 dell’articolo 11 prevedendo che i componenti delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

Il nuovo comma 4-bis, introdotto dal numero 4) della lettera n), stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel successivo comma 4-ter, l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla successiva lettera t) del comma 1 dell’articolo 1 della legge in esame. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni dei componenti delle corte di giustizia tributaria presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisce, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono una funzione superiore. Il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l’assegnazione degli incarichi. Viene previsto che la vacanza in una delle funzioni delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all’incarico è tenuto a presentare domanda. Ancora, con riferimento all’articolo 11 decreto legislativo n. 545 del 1992, viene modificato il comma 5 introducendo la disciplina del giudizio di demerito. Tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria in due casi: qualora nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare ovvero qualora risulti che il candidato abbia depositato una quota pari o superiore al 60 per cento dei propri provvedimenti oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione.

La lettera o) del comma 1 dell’articolo 1 modifica l’articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina il trattamento economico dei componenti delle corti di giustizia tributaria. In particolare, viene stabilito che il Ministero dell’economia e delle finanze continua a determinare il compenso fisso mensile per i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, ai quali continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui.

Il trattamento economico dei magistrati tributari a tempo pieno assunti mediante concorso viene invece introdotto dalla successiva lettera p) del comma 1, con l’inserimento dell’articolo 13-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992. Il comma 1 di tale disposizione prevede che ai nuovi magistrati tributari reclutati per concorso vengano applicate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari. Il comma 2 del nuovo articolo 13-bis precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella nuova tabella F-bis allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, fatta salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

La lettera q) modifica il comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e introduce il  comma 2-bis al citato articolo 24, relativo alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma citata prevede che il Consiglio vigili sul funzionamento dell’attività giurisdizionale delle corti di giustizia tributaria e riconosce allo stesso il potere di disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante. Con le modifiche viene abrogata la facoltà di esercizio dell’attività ispettiva mediante affidamento dell’incarico ad uno dei componenti del Consiglio e allo stesso tempo viene prevista l’istituzione, con carattere di autonomia e indipendenza, di un Ufficio ispettivo presso l’organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore.

La lettera r) introduce l’articolo 24-bis nel decreto legislativo n. 545 del1992 che istituisce l’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con la funzione di provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. L’Ufficio sostituisce, accentrandone le funzioni, gli attuali uffici del massimario presenti presso tutte le corti di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992 n. 545, che viene contestualmente abrogato per effetto della successiva lettera s) del comma 1 dell’articolo 1.

All’Ufficio del massimario nazionale sono assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un direttore responsabile, nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. Le disposizioni di cui alle lettere q) e r) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 8, comma 2 legge in esame).

La lettera t) sostituisce la tabella F allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992 con due nuove tabelle, la prima (nuova tabella F) recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell’ambito delle corti di giustizia tributaria e la seconda (tabella F-bis) recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

La lettera u), infine, abroga le tabelle C (contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria), D (ripartizione territoriale del contingente complessivo del personale assegnato alle segreterie delle corti di giustizia tributaria) ed E (criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle corti di giustizia tributaria) allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

I successivi commi da 2 a 14 dell’articolo 1 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recano disposizioni relative al regime transitorio, alle assunzioni di magistrati e personale amministrativo, alle progressioni di carriera, nonché alla continuità di esercizio della funzione giurisdizionale.

In particolare, il comma 2, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il limite previsto dalla legislazione previgente – pari a 72 mila euro lordi – per le indennità dei giudici tributari.

Il comma 3 prevede una riserva di posti del 30 per cento nei primi tre bandi di concorso per l’assunzione di magistrati tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili, o militari, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferire a quattro anni; presente nel ruolo unico da almeno sei anni; e non titolare di alcun trattamento pensionistico.

Il comma 4 stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni possono optare, con alcune limitazioni, per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il transito è sottoposto alle seguenti limitazioni: il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello; il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l’opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta.

Il comma 5 prevede una procedura di interpello per la copertura delle posizioni vacanti nelle sedi giudiziarie, alla quale, ai sensi del comma 6 possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

  • non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;
  • non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 7 stabilisce un termine di chiusura (sei mesi dalla data di pubblica del bando) della procedura di interpello.

Il comma 8 stabilisce che, in caso di transito nella giurisdizione tributaria, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata. Inoltre, in caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

Il comma 9 disciplina la riammissione in servizio dei magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria, prevedendo che ad essi si applica l’articolo 211 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il comma 10 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere cento unità di magistrati tributari per l’anno 2023 e (con procedure differenti) 476 unità per gli anni dal 2024 al 2030.

Il comma 11 istituisce, per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, nel MEF – Dipartimento delle finanze, alcune posizioni dirigenziali e autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze stesso ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, per l’anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2.

Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dal provvedimento, il comma 12 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possa optare per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza.

Il comma 13 fa salve le procedure concorsuali relative alle progressioni in carriera di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Il comma 14 prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individui le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell’abbassamento, in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, dell’età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie da 75 a 70 anni, al fine di assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge di stabilità 2012. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992. Per far fronte all’urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dalla presente legge e rafforzare l’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all’articolo 29-bis del decreto legislativo n. 545 del 1992, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023.

Il comma 15 prevede, infine, che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nell’ambito della propria autonomia contabile ed a carico del proprio bilancio, individui le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell’indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

 

Sospensione dell’atto impugnato. Prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” (articolo 2)

 

L’articolo 2 disciplina la prestazione di garanzia per la sospensione dell’atto impugnato, prevedendo che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”, cioè quei contribuenti a cui sia attribuito punteggio di affidabilità fiscale pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. L’articolo in esame aggiunge dei periodi in fine al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il suddetto comma 5 stabilisce che la sospensione dell’atto impugnato può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia.

 

Istituzione presso la Corte di cassazione di una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (articolo 3)

 

L’articolo 3 istituisce presso la Corte di cassazione una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria (comma 1). Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione (comma 2).

 

Modifiche alla disciplina del processo tributario (articolo 4)

 

La lettera a) del comma 1 apporta le necessarie modifiche alla disciplina relativa al processo tributario, dettata dal decreto legislativo n. 546 del 1992, conseguenti alla nuova articolazione degli organi di giustizia tributaria. Viene così sostituito ovunque ricorra nel testo il riferimento alle commissioni tributarie provinciali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di primo grado; alle commissioni tributarie regionali con il richiamo alle Corti di giustizia tributaria di secondo grado.

La successiva lettera b), che introduce l’articolo 4-bis, al decreto legislativo n. 546 del 1992, attribuisce alla competenza del giudice monocratico in primo grado le controversie entro il limite di 3.000 euro di valore, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo alla giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore. Si evidenzia che le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria dettata dal comma 4 dell’articolo 8, troveranno applicazione per le controversie i cui ricorsi siano stati notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

La lettera c) sostituisce il comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introducendo la possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, in presenza di specifici presupposti. La citata, la lettera c) del comma 1, nel confermare l’inammissibilità del giuramento, consente l’assunzione della testimonianza in sede processuale quando la Corte di giustizia tributaria lo ritenga necessario ai fini della decisione anche in mancanza di accordo tra le parti. La prova testimoniale deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta, di cui all’art. 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

 

L’art. 257-bis del codice di procedura civile richiamato prevede che il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, possa disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Il giudice dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone. Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione, spedendo poi le risposte in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice. L’art. 257-bis del codice di rito, peraltro, consente al giudice, una volta esaminate le risposte o le dichiarazioni, di disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

 

Testimonianza scritta. Il modulo approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione

Link al testo del Decreto del Ministero della giustizia 17 febbraio 2010, recante: «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2010, n. 49. Previsto dall’art. 257-bis del codice di procedura civile contiene le relative istruzioni per la sua compilazione.

 

 

La lettera d), che sostituisce il comma 2-octies dell’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede un addebito delle spese di giudizio, maggiorate del 50 per cento, per la parte che, dopo non aver accettato (senza giustificato motivo) una proposta di conciliazione, si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione.

La lettera e) prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti per la parte soccombente la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare inoltre ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. A tal fine, la legge in esame aggiunge il comma 9-bis all’articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La lettera f) reca una serie di modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che disciplina la sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell’atto impugnato. In particolare:

  • interviene sul comma 2 dell’articolo 47, introducendo un termine (non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione dell’istanza) entro il quale il presidente deve fissare con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima (nel regime previgente 10 giorni) e prevedendo che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia;
  • modifica il comma 4 dell’articolo 47 precisando che il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile «nella stessa udienza di trattazione dell’istanza»;
  • sopprime il comma 5-bis dell’articolo 47 che prevedeva che l’istanza di sospensione fosse decisa entro centottanta giorni (termine ordinatorio) dalla data di presentazione della stessa.

La lettera g) inserisce l’articolo 48-bis.1 nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con il quale si introduce l’istituto della conciliazione su proposta del giudice tributario. La nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis (rubricato «Il reclamo e la mediazione») la corte di giustizia tributaria possa proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione (comma 1). La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse (comma 2). La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa (comma 3). Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice (comma 6). Le disposizioni illustrate, trovano applicazione con riguardo ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 8, della legge). A tal riguardo, si ricorda che il comma 3 del citato articolo 8 ha disciplinato l’entrata in vigore delle novelle alle regole del processo tributario, stabilendo che modifiche previste dall’art. 4, comma 1, lett. c), d), g) e h)) si applichino ai ricorsi notificati a decorrere dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge.

La successiva lettera h) integra l’articolo 48-ter del medesimo decreto legislativo in materia di definizione e pagamento delle somme dovute, al fine di tenere conto dell’introduzione, nel processo tributario, del nuovo istituto.

Il comma 2 dell’articolo 4 in esame interviene sull’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in tema di iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, aggiungendo – dopo il primo comma, che prevede che le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, siano iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati – un secondo comma ai sensi del quale la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell’istanza di cui al già citato articolo 47 del decreto n. 546 del 1992.

Il comma 3 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal contributo unificato tributario.

Il comma 4 sostituisce il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede con riguardo al processo tributario la possibilità di partecipare all’udienza da remoto e introduce un nuovo comma 4-bis. Rispetto al testo previgente il nuovo testo:

  • prevede che la richiesta di udienza da remoto possa essere presentata dalle parti nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione;
  • stabilisce che l’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenersi presso la sede delle commissioni tributarie contenuta nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992 con riguardo alle udienze pubbliche;
  • precisa che le udienze pubbliche, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché l’udienza di trattazione della istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992) e quella di trattazione della istanza di sospensione in caso di appello davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (art. 52, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992) si svolgono esclusivamente a distanza. È comunque fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. In questi casi il giudice decide sulla richiesta e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza, è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributari;
  • introduce nel testo dell’articolo il riferimento al decreto del Direttore Generale delle Finanze 11 novembre 2020 che detta le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza.

Le disposizioni di cui al citato nuovo comma 4 dell’articolo 1616 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, si applicano, ai sensi del successivo comma 4-bis, ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

 

Definizione agevolata per il contenzioso pendente in Cassazione per le liti fino a 50 o 100 mila euro, con riferimento alle quali l’Agenzia delle entrate è rimasta soccombente in tutto o in parte (articolo 5)

 

L’articolo 5 reca una dettagliata disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare, il comma 1 dispone in merito alle controversie tributarie che presentino i concomitanti seguenti requisiti:

  • siano escluse dall’applicazione dell’articolo in esame ai sensi del comma 6 dell’articolo medesimo;
  • siano pendenti – alla data del 15 luglio 2022 – innanzi alla Corte di Cassazione, ai sensi dall’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  • in esse l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • il loro valore, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 2895, sia non superiore a 100.000 euro.

Il comma in esame prevede che le suddette controversie siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 2 reca la disciplina della definizione delle controversie tributarie che si differenziano da quelle di cui al comma 1 in relazione ai due seguenti aspetti:

  • in esse l’Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito;
  • il loro valore, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non è superiore a 50.000 euro.

Tali controversie sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 (vale a dire i soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne hanno la legittimazione), con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile (decreto di estinzione del processo che interviene nella ipotesi in cui non sia stata fissata la data della decisione), previo il pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 6 individua le controversie escluse dall’applicazione dell’articolo in esame nelle controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015..

Si evidenzia che i comma 14 dispone che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate siano stabilite le modalità di attuazione dell’articolo in esame. Il comma 15 dispone che ciascun ente territoriale possa stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

 

Prova (e ripartizione) in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato (articolo 6)

 

L’articolo 6 aggiunge il comma 5-bis all’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Ai sensi del citato nuovo comma 5-bis l’amministrazione è tenuta a provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice, che deve fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio, procede all’annullamento dell’atto impositivo in mancanza della prova della sua fondatezza o qualora tale prova risulti risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

 

Decorrenza delle nuove disposizioni (articolo 8, commi 2, 3 e 4)

 

Con riferimento all’articolo 8, il comma 2 stabilisce l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023 delle modifiche relative alle attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 1, comma 1, lett. q) e di quelle sull’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (art. 1, comma 1, lett. r).

I commi 3 e 4 introducono disposizioni transitorie relative alle modifiche al processo tributario, stabilendo che alcune di esse si applichino ai ricorsi notificati a decorrere dall’entrata in vigore della legge (segnatamente le modifiche previste dall’art. 4, comma 1, lett. c), d), g) e h)) e che altre invece a decorrere dal 1° gennaio 2023. In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Riduzione soglia interpello sui nuovi investimenti (articolo 8, commi 6 e 7 )

 

Val la pena ricordare comma 6 dell’articolo 8 interviene sull’articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015, c.d. “decreto internazionalizzazione”, che disciplina l’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti. Il comma in esame riduce a quindici milioni di euro il valore degli investimenti in relazione ai quali le imprese interessate possono formulare l’istanza di interpello. Il comma 7 dell’articolo 8 prevede che la modifica al decreto internazionalizzazione trovi applicazione con riguardo agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.




Giustizia e processo tributario. Le modifiche in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204 pubblicata la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.». Il provvedimento entrerà in vigore il 16 settembre 2022.

La legge ha ad oggetto sia l’ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, sia il processo con l’introduzione di istituti volti non solo a deflazionare il contenzioso esistente ma anche a incentivare l’uniformità dei giudizi in materie analoghe.

Viene introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria con 576 giudici tributari reclutati tramite concorso per esami mentre 100 degli attuali giudici togati, 50 provenienti dalla magistratura ordinaria e 50 dalle altre magistrature, potranno transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

Sul piano processuale le controversie di modico valore vengono devolute ad un giudice monocratico, si rafforza la conciliazione giudiziale e viene definitivamente superato il divieto di prova testimoniale.

Risulta inoltre potenziato il giudizio di legittimità con la creazione in Cassazione di una sezione civile deputata esclusivamente alla trattazione delle controversie tributarie.

Link al testo della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari». Provvedimento in vigore il 16 settembre 2022. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 n. 204

 

Testimonianza scritta. Il modulo approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione

Link al testo del Decreto del Ministero della giustizia 17 febbraio 2010, recante: «Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2010, n. 49. Previsto dall’art. 257-bis del codice di procedura civile contiene le relative istruzioni per la sua compilazione.

 




Il Ddl governativo sulla riforma della Giustizia tributaria approda al Senato

E’ stato presentato al Senato il Disegno di legge, di iniziativa governativa, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636).

Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR.

Nel merito il disegno di legge governativo, che consta di 4 articoli:

  • prevede la professionalizzazione dei magistrati tributari, attraverso il reclutamento di un giudice tributario, selezionato per concorso. Fino al compimento del percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare i giudici onorari (togati e non) presenti nelle Commissioni tributarie, che rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature;
  • interviene sulla disciplina del processo tributario, inserendo nel giudizio di merito di primo e secondo grado la prova testimoniale; l’istituto della conciliazione su iniziativa del giudice; una specifica disciplina per l’appello di alcune sentenze del giudice monocratico;
  • introduce l’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione da parte delle Commissioni tributarie;
  • istituisce un Ufficio ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e un Ufficio del Massimario presso l’organo di autogoverno.

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) e dal Ministro della giustizia (Cartabia), trasmesso al Senato, recante: recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

 

La ratio del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione illustrativa del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

La relazione tecnica del DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo della relazione tecnica del disegno di legge, recante «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)

Il DdL sulla riforma della giustizia tributaria

Link al testo del Disegno di legge, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari» (Atto Senato n. 2636)




Il Governo dà il via libera al disegno di legge recante la riforma del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di martedì 17 maggio 2022, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.
L’intervento normativo ha la finalità di raggiungere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo posto dal PNRR di rendere più celere il contenzioso tributario, considerato l’impatto che lo stesso può avere sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, riducendo, contestualmente, l’elevato numero di ricorsi in Cassazione.
Punti cardine dell’intervento sono:

 

  • la professionalizzazione dei magistrati tributari

 

I magistrati tributari, che oggi sono tutti onorari, verranno reclutati a tempo pieno mediante un apposito concorso con prove scritte e orali.

È rimodulato, riducendolo sensibilmente, l’organico della magistratura tributaria composto da 450 magistrati in primo grado e 126 in secondo grado.

Fino a quando non sarà interamente compiuto il percorso di reclutamento dei giudici professionali, continueranno ad operare in parallelo i giudici tributari onorari già presenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali; questi ultimi rimarranno in servizio, in un ruolo ad esaurimento, fino al compimento dei 70 anni di età, limite di pensionamento esteso a tutti i giudici tributari, con allineamento alle altre magistrature.

 

  • il rafforzamento dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria

 

Sono istituiti presso il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (CPGT):

a) un Ufficio ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento degli organi della giustizia tributaria;
b) l’Ufficio del Massimario nazionale, per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali prodotte alimenteranno un’apposita banca dati che permetterà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali e di prevedere l’eventuale esito delle liti.

 

  • il potenziamento della struttura amministrativa a supporto della Giustizia tributaria mediante il reclutamento di nuove professionalità amministrative da destinare agli Uffici professionalizzati;

 

  • interventi sul processo;

 

Nei processi di primo e secondo grado:

 – si introduce, con opportuni accorgimenti, la prova testimoniale, al pari di quanto previsto nei giudizi civili e amministrativi;
 – a fini deflattivi, è implementato l’istituto della conciliazione per le controversie di importo fino a 50.000 euro;
 – si introduce il giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro e, in conseguenza, è modulato l’appello solo in determinati casi (cd. appello critico).

 

Nel processo tributario in Cassazione vengono introdotte apposite misure deflattive del contenzioso:

 – la pronuncia del principio di diritto in materia tributaria, che consentirà la più tempestiva formazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati;
– con la stessa finalità, il rinvio pregiudiziale, cioè diretto, dai giudici tributari di primo e secondo grado alla Cassazione per ottenere la soluzione preventiva di questioni nuove o rilevanti o particolarmente complesse o ricorrenti.




Giustizia tributaria: Commercialisti, garantire indipendenza e specializzazione

Il Consiglio nazionale della categoria in audizione al Senato: “Sì a magistrati tributari a tempo pieno”

 “La riforma della giustizia tributaria è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto fisco-contribuenti. Ora che con il PNRR è tornata di grande attualità, è bene che la politica vi dedichi la massima attenzione. Si tratta di un tema sensibile per migliorare la competitività del nostro Paese, un’occasione di cambiamento che non va sprecata”.

E’ quanto ha affermato Pasquale Saggese, coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale dei commercialisti, intervenuto in rappresentanza del Consiglio nazionale della categoria in audizione presso le Commissione riunite Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato. Secondo i commercialisti, la riforma

“deve puntare a rendere le attuali Commissioni tributarie sempre più indipendenti, assicurandone ancor meglio qualità e equidistanza dalle parti, introducendo un giudice a tempo pieno, professionale e specializzato, che possa garantire autonomia e terzietà della funzione giudicante, oltre che una maggiore sua produttività”. 

Per il Consiglio nazionale della categoria, i futuri organi giudicanti

“dovranno essere composti da soggetti selezionati con concorso pubblico per titoli ed esami, che preveda il diritto tributario e l’economia aziendale tra le materie di esame e tra i titoli preferenziali di studio e di servizio. Magistrati a tempo pieno, professionali e specializzati, retribuiti in misura predeterminata dalla legge e incentivati in base al merito e alla produttività, che siano altresì sottoposti all’obbligo di formazione continua”.

Secondo i commercialisti

“il rinnovamento strutturale della giustizia tributaria nel segno della professionalità e della reale specializzazione richiede evidentemente un adeguato periodo transitorio per garantire il graduale inserimento dei nuovi giudici e preservare, contestualmente, le professionalità operanti nelle attuali Commissione tributarie”.

Per la categoria va poi meglio definito il perimetro dei soggetti abilitati alla difesa tecnica. Per una giustizia iperspecialistica, quale quella tributaria, il Consiglio nazionale ritiene

“indispensabile riconoscere il ruolo di difensore ai soli professionisti iscritti negli albi degli avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, e ciò anche nel giudizio di legittimità”.

Infine, per la piena attuazione del principio del giusto processo e delle parità delle armi, Saggese ha richiamato la necessità di

 “vietare la trattazione delle udienze in forma “cartolare” nonostante il verificarsi di periodi di emergenza come quello attuale, e di garantire anche ai contribuenti l’accessibilità alla banca dati della giurisprudenza tributaria di merito tenuta dal MEF, che gli enti impositori possono invece consultare liberamente”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 1° marzo 2022)

Link al documento consegnato in audizione




Giustizia tributaria, avvocati e commercialisti: “coinvolgere le nostre professioni nei lavori della commissione interministeriale”

Lettera dei presidenti dei Consigli nazionali dei due Ordini, Masi e Miani, ai Ministri Cartabia e Franco:

“Chiediamo di contribuire direttamente con nostri rappresentanti, così come avviene per l’Agenzia delle entrate. Siamo parti necessarie del processo tributario”

 

“Pur riconoscendo che nella Commissione sono presenti illustri professionisti, docenti universitari e rappresentanti degli organi istituzionali che, in taluni casi, abbiamo anche l’onore di annoverare tra gli iscritti agli Ordini dei commercialisti e degli avvocati, vi chiediamo di poter contribuire direttamente ai lavori della Commissione con un rappresentante per ciascuno dei nostri Ordini professionali, così come avvenuto per l’Agenzia delle entrate, altra parte del giudizio tributario”.

 

È la richiesta contenuta in una lettera firmata dalla presidente facente funzioni del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, e dal presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani, inviata oggi ai Ministri della Giustizia, Marta Cartabia e dell’Economia, Daniele Franco. La richiesta giunge dopo che i due Consigli nazionali “hanno avuto notizia dalla stampa del decreto interministeriale con cui è stata istituita una Commissione interministeriale sulla Giustizia tributaria, con il compito di analizzare e formulare proposte di intervento per far fronte al contenzioso arretrato e ridurre la durata dei processi”.

 

Nella missiva Masi e Miani scrivono di aver

“preso atto degli obiettivi del Governo, che condividiamo, e, in particolare, della preoccupazione relativa ai tempi di trattazione dei ricorsi per cassazione e al notevole arretrato accumulatosi nel grado di legittimità che attualmente rappresentano le principali criticità del giudizio tributario, nonché del termine del 30 giugno entro il quale la Commissione dovrà presentare alla vostra attenzione una relazione sull’esito dei lavori e le proposte di intervento”.  Masi e Miani scrivono anche di “cogliere con favore il fatto che la riforma della giustizia tributaria rientri tra le priorità di azione indicate dal Governo, obiettivo coerente con le indicazioni dell’Unione europea”.

 

“Ci permettiamo di ricordare – aggiungono – che i Consigli nazionali che rappresentiamo sono da anni impegnati, anche congiuntamente, nella predisposizione di analisi e proposte sulla Giustizia tributaria e ambirebbero a proseguire in questo lavoro anche nella costruzione della prossima riforma. Un esempio di lavoro congiunto tra i nostri Consigli nazionali e gli organi istituzionali competenti in materia è dato dalla pubblicazione del “Massimario nazionale della Giustizia tributaria di merito”, giunto alla sua seconda edizione, frutto dell’intensa collaborazione creatasi all’interno di un Tavolo nazionale in cui siedono i rappresentanti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle entrate e dei nostri due enti. Esempio piccolo, ma emblematico, di come la collaborazione istituzionale possa addivenire a importanti risultati concreti”.

“Vorremmo continuare in questo percorso virtuoso al servizio del Paese e di questo Governo – proseguono – avendo l’opportunità di essere concretamente e coerentemente ascoltati su proposte che promanino anche dagli enti rappresentativi delle nostre professioni, che costituiscono una delle parti necessarie del processo tributario”. Da qui la richiesta di partecipazione diretta dei due Consigli nazionali ai lavori della Commissione, con propri rappresentanti. Una richiesta che Masi e Miani definiscono “razionale e positiva anche per il miglior esito dei lavori” e che pertanto auspicano “possa essere condivisa”.

Così, comunicato stampa congiunto Consiglio nazionale forense – Consiglio nazionale dei Commercialisti

 

 

Link alla Relazione finale dei lavori della Commissione interministeriale Economia e delle Finanze e Giustizia, finalizzati a migliorare la qualità della risposta del contenzioso e ridurre i tempi del processo tributario – Pubblicata il 30 giugno 2021

 




Contenzioso Tributario, tecniche di redazione degli atti ed esercitazioni pratiche. 5 incontri non consecutivi da giovedì 7 aprile




Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

 

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della categoria boccia l’ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

L’annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler “mettere mano alla giustizia tributaria” con l’obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell’amministrazione finanziaria non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall’ordinamento.

Ne sono convinti i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo i quali, vista l’impossibilità di eliminare il ricorso alla Corte di Cassazione imposto dall’art. 111 della Costituzione, la proposta del premier Conte si risolverebbe nell’eliminazione del secondo grado di merito dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

“Si tratta di un grado di giudizio assolutamente necessario nell’ambito della giurisdizione tributaria – commenta Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti – in cui l’esame del merito delle controversie assume, il più delle volte, un ruolo determinante ai fini della decisione e in cui la possibilità di un riesame in sede di appello costituisce un’importante garanzia a tutela di entrambe le parti in causa. E ancor di più nelle controversie tributarie che riguardano atti impositivi che consentono all’Amministrazione Finanziaria, e ora anche agli enti locali, di avviare procedure di riscossione coattiva nei confronti del contribuente, anche prima che un giudice abbia avuto il tempo di pronunciarsi sulla legittimità dell’atto stesso”.

“La riduzione del processo tributario ad un solo grado di merito – continua Miani – si risolverebbe in un unicum nel nostro sistema processuale che oltre a limitare, del tutto ingiustificatamente, il diritto di difesa dei contribuenti, non realizzerebbe neppure l’auspicata riduzione della durata dei processi, tenuto conto che i dati sul contenzioso tributario già oggi testimoniano il primato delle attuali Commissioni quanto a celerità nei tempi di risposta alle istanze di giustizia da parte dei cittadini”.

“Il vero collo di bottiglia che costringe a “restare appesi dieci anni a una cartella”, per riprendere le parole del premier Conte – spiega Miani –, è invece oggi rappresentato dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione che la Costituzione, giustamente, ritiene insopprimibile. Per questo, la proposta abolizione del grado di appello, oltre a non portare significativi benefici alla riduzione dei tempi del processo, finirebbe per aggravare ancora di più i carichi della Cassazione”.

I Commercialisti, invece, ribadiscono che l’obiettivo prioritario per una Giustizia tributaria più celere ed efficiente non è la riduzione del processo a due gradi di giudizio, ma la ridefinizione dei requisiti professionali del giudice tributario, al fine di riservare tale funzione a giudici a tempo pieno che siano in possesso di una preparazione specifica nella materia tributaria a garanzia della imparzialità e dell’indipendenza dell’organo giudicante.

“In una materia in continua evoluzione come quella tributaria – spiegano Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Fiscalità –, la specializzazione va garantita nel corso di tutta la vita professionale del giudice attraverso la previsione dell’obbligo di formazione professionale continua, analogamente a quanto oggi stabilito per lo svolgimento di tutte le principali attività professionali di tipo ordinistico. D’altra parte, sono ispirate in tal senso tutte le diverse proposte di legge di riforma presentate in Parlamento anche dalle forze politiche dell’attuale maggioranza e dalle quali bisogna partire, lasciando da parte qualsiasi ipotesi di riduzione dei gradi di giudizio ovvero di trasferimento della giurisdizione speciale tributaria alla Corte dei Conti o ai Tribunali civili o amministrativi, che infatti nessun seguito hanno trovato nei citati progetti di legge”.

“Come giustamente affermato dal premier Conte – concludono Gelosa e Postal –, è solo con il pieno coinvolgimento delle forze politiche che l’ambiziosa riforma della giustizia tributaria potrà realizzarsi. Siamo certi che il premier, nel pieno rispetto di tale manifestazione d’intento, attraverso il confronto con le istanze provenienti non solo dalle forze politiche in Parlamento, ma anche dalle rappresentanze istituzionali di giudici, difensori, enti impositori e personale che operano all’interno della giustizia tributaria, vorrà evitare qualsiasi “fuga in avanti” su una riforma che è fondamentale per il corretto dispiegarsi del rapporto Fisco-Contribuenti e, in ultima analisi, per l’interesse dell’intero sistema Paese”. (Così, comunicato stampa del Consiglio nazionale dei commercialisti 2 gennaio 2020)




Giustizia tributaria, dodici associazioni unite contro l’“autocandidatura” della Corte dei conti e per partecipare attivamente alla riforma del contenzioso

 

Dodici diverse associazioni per una giurisdizione tributaria autonoma, terza e indipendente. In un “documento congiunto sulla riforma della giustizia tributaria” degli addetti a lavori (giudici e professionisti) ferma opposizione al trasferimento della materia tributaria alla giustizia contabile. Nel documento deliberata l’istituzione di una Commissione tecnica, per l’elaborazione di una proposta di riforma del sistema che vede oggi diverse proposte di legge.

Le associazioni firmatarie:

Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.);
Associazione Nazionale Commercialisti (A.N.C.);
Associazione Nazionale Tributaristi Italiani (A.N.T.I.);
Associazione Italiana Professori Diritto Tributario (AIPDT);
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC);
Consiglio Nazionale Forense (CNF);
Istituto Governo Societario (IGS);
Italia Decide (I/D);
Osservatorio Giustizia Tributaria (OGT);
Società Studiosi Diritto Tributario (SSDT);
Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT);
Osservatorio Internazionale Dogane Accise (OIDA).




Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente: approvati modelli per prestare la garanzia per importi superiori a 10.000 euro

Con decreto del direttore generale delle Finanze, pubblicato in Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2017 il Mef, ha approvato i modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia. In particolare:

Il decreto dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22, secondo cui la garanzia per l’esecuzione delle sentenze deve essere redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle Finanze. A questo punto, i giudici tributari – i quali, si ricorda non sono obbligati a richiedere una garanzia – e i contribuenti possono far riferimento ai modelli pubblicati in Gazzetta.

Si ricorda che l’art. 69 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, integralmente riscritto dall’articolo 9, comma 1, lettera gg), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e rubricato: «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente», prevede, l’immediata esecutività delle sentenze di condanna di pagamento di somme in favore del contribuente, nonché di quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. Il pagamento di somme «può» essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia, qualora superi l’importo di 10.000 euro ed il giudice tributario rilevi (e motivi) la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla futura solvibilità del contribuente. L’articolo 69, è entrato in vigore con l’emanazione del decreto del Mef del 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’art. 69, comma 2, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2641), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2017, n. 60. La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli ora approvati, deve avere ad oggetto l’integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5 (1), 52, comma 6 (2), e 62-bis, comma 5 (3), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3 (4), e 22, comma 6 (5), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’obbligazione di versamento integra-le della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Nota (1)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 47, comma 5

Sospensione dell’atto impugnato

 5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2.

Nota (2)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 52, comma 6

Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione
provvisoria in appello

6. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

Nota (3)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 62-bis, comma 5

Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per cassazione

5. La sospensione può essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell’articolo 47, comma 8-bis.

Nota (4)

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 19, comma 3

Esecuzione delle sanzioni

3.. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Nota (5)

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Art. 22, commi 6 e 7

Ipoteca e sequestro conservativo

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l’organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l’ufficio o l’ente richiedente, dispone la cancellazione dell’ipoteca;

c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Per saperne di più:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546» – (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018)

La revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante: «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.» – (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1801)

Relazione illustrativa del D.Lgs. 156/2015 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente» – (in “Finanza & Fisco” n. 40/2016, pag. 2641).

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 che approva i «Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017)




IVA TR. Aggiornati i software – Bonus gasolio. Tutto pronto per la richiesta – Depositi IVA. Le novità in vigore dal 1° aprile 2017 – IVA all’importazione: esecutività delle sentenze pro-contribuente con limiti

Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale

Aggiornati i software di compilazione e controllo. L’aggiornamento segue, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 marzo 2017, prot. n. 59279/2017, recante: «Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016»

 

Per l’ultima versione del Software di compilazione modello Iva Tr clicca sul link sotto riportato:

Versione 1.2.2 del 05/10/2017

Gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Diffuse le istruzioni per il rimborso sui quantitativi consumati nel 1° trimestre 2017

Con riferimento ai benefici per il gasolio da autotrazione, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2017

Per saperne di più:

(Link sito dell’Agenzia delle Dogane)

Nota n.38666 del 30 marzo 2017 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2017 – pdf

Modello di dichiarazione (formato xls) – xls

Modello di dichiarazione (formato ods) – ods

Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2017

Il quadro riepilogativo delle modifiche alla disciplina dei depositi IVA in vigore dal 1° aprile 2017

L’articolo 4, del D.L. n. 193/2016 ha ampliato le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta; inoltre ha modificato le modalità di assolvimento dell’IVA all’atto dell’estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. A completamento delle disposizioni suddette è intervenuto il D.M. 23 febbraio 2017, recante disposizioni in materia di “Estrazione dei beni introdotti in deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193”. Sulle modifiche citate l’Agenzia delle Dogane ha fornito con la nota prot. n. 38945 del 30 marzo 2017 una sintesi delle principali novità applicabili dal 1° aprile 2017.

Link alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 38945 del 30 marzo 2017, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – DEPOSITI FISCALI – Depositi fiscali ai fini IVA – Modifiche operanti dal 1° aprile 2017 -Art. 50-bis, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427 – D.M. Mef del 23 febbraio 2017 – Provvedimento del 24 marzo 2017, prot. n. 57215/2017 – Provvedimento del 28 marzo 2017, prot. n. 59277/2017

IVA all’importazione: le sentenze pro-contribuente non sono immediatamente esecutive

Le sentenze tributarie a favore del contribuente in ambito doganale non sono immediatamente esecutive ex art. 69, del D.Lgs n. 546/1992. A tal proposito, per quanto riguarda le risorse unionali e l’IVA all’importazione, l’Agenzia delle dogane con nota 24 marzo 2017, n. 31568, nel richiamare precedenti documenti interpretativi, sottolinea che relativamente alle sentenze di condanna al rimborso di somme costituite da risorse proprie tradizionali e da IVA riscossa all’importazione, la materia resta integralmente disciplinata dalle norme di matrice unionale, sicché il rimborso di tali somme, indipendentemente dal relativo importo, può avvenire soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente, oppure previa costituzione di apposita garanzia che potrà essere svincolata solo all’esito definitivo del giudizio, come previsto dall’art. 98, paragrafo 1, del Reg. UE n. 952/2013.

Per saperne di più:

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: applicazione (con limiti) in ambito doganale

CIR-Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 21 D del 23 dicembre 2015, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Revisione della disciplina degli interpelli – Contenzioso tributario – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

RIS-Nota dell’Agenzia delle Dogane (RIS) prot. n. n. 31568/RU del 24 marzo 2017, con oggetto: TRIBUTI DOGANALI – Contenzioso tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – Garanzie per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente – Limiti all’applicazione in ambito doganale del D.M. Mef del 6 febbraio 2017, n. 22

 

 




Via libera alla provvisoria esecuzione delle sentenze delle C.T. a favore del contribuente

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, recante: «Regolamento di attuazione dell’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente»

Si ricorda che il decreto delegato di riforma n. 156 del 2015, ha apportato significative modifiche al Capo IV del decreto legislativo n. 546 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1888), relativo all’esecuzione delle sentenze tributarie. In particolare, l’attuazione del principio di delega della «immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie» (articolo 10, comma 1 lettera b), n. 10 della legge n. 23 del 2014) ha comportato, tra l’altro, la completa riscrittura dell’articolo 69 del decreto legislativo n. 546, ora rubricato «Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente» (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1890). Il nuovo testo dell’articolo 69, al comma 1, ha previsto l’immediata esecutività delle «sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente» e di «quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle opera-zioni catastali». Pertanto, in ordine ai giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di quanto spontaneamente versato è stata stabilita l’immediata esecutività della sentenza favorevole. Di conseguenza il contribuente, non dovrà più attendere il passaggio in giudicato della sentenza per ottenere il rimborso. Peraltro, l’immediata esecutività opera anche in caso di condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite. Inoltre, il comma 1 dell’articolo 69 prevede, che il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, possa essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell’istante, alla prestazione di idonea garanzia.

Ora con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso D.M. Mef, previsto dal comma 2 dell’art. 69, disciplinata l’idonea garanzia.

Vedi il anche il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e la circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.




On line la guida al Contenzioso tributario

Diffusa dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la versione aggiornata ad aprile 2016, della “Guida al Contenzioso tributario”.

La nuova edizione tiene conto delle ultime disposizioni normative – in particolare, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – e della recente circolare 38 E del 29 dicembre 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche inerenti al D.Lgs. n. 546/1992.

Tra le principali novità segnalate dalla guida:

  • la possibilità richiedere la sospensione degli effetti della sentenza sia di primo grado sia di appello;
  • la possibilità richiedere la sospensione dell’atto impugnato anche nei gradi successivi al primo;
  • l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valorenon superiore a 20.000 euro;
  • l’immediata esecutività dal 1° giugno 2016 delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali.

Si ricorda che in attuazione della delega contenuta nell’art. 10 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2014, pag. 291), il Titolo II del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2015, pag. 1857), ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente la disciplina del processo tributario.

In estrema sintesi, le più importanti modifiche relative al D.Lgs. n. 546/1992 riguardano:

—       l’estensione dell’ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;

—       l’estensione dell’ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché alle controversie catastali;

—       rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, codificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;

—       l’esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;

—       il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all’ordinaria procedura esecutiva;

—       il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio;

—       l’affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;

—       l’innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;

—       l’ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.

Le nuove disposizioni per effetto dell’articolo 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, salvo alcune eccezioni.




Diffusi i primi chiarimenti sulle numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 156/2015

Processo tributario più efficiente e maggiori tutele per il contribuente.

Queste le novità che riscrivono il contenzioso in chiave più snella e razionale:

  • mediazione tributaria estesa a tutti i ricorsi fino a 20mila euro, a prescindere che siano proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane, di Equitalia o di altri enti;
  • sì alla chance di poter conciliare anche in secondo grado;
  • restrizione delle possibilità di compensazione delle spese di giudizio;
  • più spazio allo strumento della tutela cautelare;
  • esecutività sprint delle sentenze; largo al giudizio di ottemperanza;
  • innalzamento del valore delle liti per le quali il contribuente può difendersi personalmente in giudizio e ampliamento dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica.

Con la circolare n. 38/E, del 29 dicembre 2015, l’Agenzia delle Entrate commenta le novità introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015 di riforma del processo tributario, che troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

Di seguito, in dettaglio, le novità di maggior rilievo.

Spazio alla conciliazione

La conciliazione giudiziale diventa esperibile anche per le controversie soggette a reclamo/mediazione e per quelle pendenti in secondo grado.

Mediazione senza confini

L’istituto del reclamo/mediazione viene esteso e diventa obbligatorio anche per le controversie dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 446/1997, oltre che per liti – di valore indeterminabile – in materia catastale.

Rafforzamento della tutela cautelare

La disciplina della tutela cautelare si allarga fino ad abbracciare tutte le fasi del processo, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Sentenze tributarie subito esecutive e maggior tutela al contribuente

A decorrere dal 1° giugno 2016 diventano immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.

Largo al giudizio di ottemperanza

Viene previsto che il giudizio di ottemperanza è l’unico strumento per l’esecuzione delle sentenze tributarie, definitive o meno, senza che possa farsi ricorso all’ordinaria procedura esecutiva.

Maggiori chance di autodifesa per il contribuente in giudizioIl valore delle liti in cui i contribuenti possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore abilitato, viene innalzato dagli attuali 2.582,28 euro a 3mila euro.

 L’assistenza tecnica più a misura di Caf

La categoria dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica viene ampliata. In questa trovano spazio i dipendenti dei Caf, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2015)