PTT: dal 4 giugno 2026 aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Dal 4 giugno 2026 sono disponibili nuovi aggiornamenti evolutivi dei servizi di deposito degli atti e documenti nel PTT.

Nello specifico, gli aggiornamenti del sistema riguardano:

La dimensione dei file depositabili telematicamente

La dimensione massima consentita per ogni singolo documento informatico è stata aumentata da 10 a 50 MB, mentre la dimensione totale dei documenti trasmessi in un singolo deposito telematico è stata incrementata da 50 a 100 MB. Rimane invariato il numero massimo di 50 file consentiti per ogni deposito telematico.

Per maggiori approfondimenti in merito ai requisiti tecnici dei file depositabili e ai relativi controlli di validità effettuati dal sistema, si rimanda alla pagina web dedicata Formato degli atti e codifica delle anomalie.

L’autonoma classificazione della “procura-nomina del difensore” tra le diverse tipologie degli altri atti processuali depositato successivamente alla costituzione in giudizio

E’ stato tipicizzato l’atto processuale “procura-nomina del difensore”, da utilizzare nel caso di autonomo deposito della procura – con obbligo di firma digitale – in un momento successivo all’atto di costituzione in giudizio. La nuova tipologia di atto è disponibile selezionando la voce “ALTRI ATTI PROCESSUALI” nella funzionalità “Invio NIR – Ricorso – Altri Atti”. Si precisa che non è stato apportato alcun cambiamento nel caso di procura presentata contestualmente all’atto di costituzione in giudizio.

Vedi anche: “Formato degli atti e codifica delle anomalie”
Link esterno verso: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/en/formato-degli-atti-e-codifica-delle-anomalie

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria – MEF, www.dgt.mef.gov.it




Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull’APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Il Dipartimento della Giustizia Tributaria informa che a partire dal 3 giugno 2026, il servizio APP IO relativo agli “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, è ampliato con due nuovi messaggi riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT) inviate via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti.

Si ricorda che il messaggio relativo all’”Avviso di trattazione in udienza” risulta disponibile dal 3 dicembre 2025.

Il servizio, realizzato in collaborazione con il partner tecnologico Sogei Spa, consente di ricevere dall’ APP IO, ulteriori due messaggi relativi alla Comunicazione del deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

L’accesso al servizio è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.

L’ampliamento del servizio App IO rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell’economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

La presentazione il nuovo servizio App IO

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Servizi su App IO.  (Link esterno verso: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/en/servizi-su-app-io)

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria – MEF, www.dgt.mef.gov.it

 

 




On-Line le linee guida per i difensori e le parti processuali che partecipano all’udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft teams

Disponibili on-line le linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti processuali che partecipano all’udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel D.M. 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2025.

Le Linee guida, contengono le istruzioni necessarie per accedere, partecipare e interagire all’interno dell’udienza da remoto tramite Microsoft Teams. Il passaggio a Microsoft Teams permette di usufruire di un ambiente di videoconferenza più moderno e intuitivo, oltre che gratuito per le parti processuali. La nuova piattaforma è stata configurata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria in modo da prevedere la presenza di una Sala di attesa virtuale che precede l’accesso all’udienza a distanza con l’organo giudicante, al fine di assicurare una migliore fruizione del servizio offerto nell’interazione con la Corte di giustizia tributaria.

Scarica le Linee guida tecnico-operative: Link esterno verso sito: https://www.dgt.mef.gov.it/ e la Presentazione operativa: Link esterno verso sito: https://www.dgt.mef.gov.it/

Vedi anche:

L’udienza a distanza (UaD) nel processo tributario su piattaforma Microsoft Teams: analisi del D.M. Mef 24 novembre 2025
di Enrico Molteni

Le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, in sostituzione di quella utilizzata in precedenza (Skype for business)

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2025: «Regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto»




Processo Tributario Telematico (PTT): da oggi gli avvisi delle comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria sull’App IO

Un nuovo passo verso la digitalizzazione del Processo Tributario, per rendere più semplice e immediato l’accesso alle comunicazioni per i difensori

 Il Ministero dell’economia e delle finanze informa che, a partire da oggi, 3 dicembre 2025, è disponibile sull’App IO il servizio del Dipartimento della giustizia tributaria denominato “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, nell’ambito del Processo Tributario Telematico (PTT).

Il servizio consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle PEC contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria attraverso il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

L’accesso al servizio è rivolto ai difensori associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che siano anche registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

Questo servizio rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell’economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al portale istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria.

(Cosi, comunicato Stampa Mef n. 118 del 3 dicembre 2025)

 

 

 




Riforma del processo tributario. Concluso il primo ciclo di interventi di aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al PPT

Con una nota pubblicata sul portale del dipartimento della Giustizia tributaria, (https://www.dgt.mef.gov.it), il Mef ha comunicato che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, spiega la nota, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell’attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

In particolare, risultano implementate le funzionalità relative ai nuovi istituti entrati in vigore dal 4 gennaio scorso, quali:

  • l’impugnazione delle ordinanze che accolgono o respingono le istanze di sospensione dell’esecuzione degli atti oggetto del ricorso in primo grado;
  • la sentenza in forma semplificata (quando il giudice, nel corso del giudizio cautelare, rileva la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o l’infondatezza del ricorso);
  • la redazione del dispositivo della sentenza, da comunicare alle parti in causa, per garantire la conoscenza tempestiva dell’esito del giudizio;
  • le procedure delle richieste e di autorizzazione della prova testimoniale.



Processo Tributario Telematico. Nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado | La giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

L’adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall’art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D.Lgs. n. 220/2023.

In particolare, è previsto che l’ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, mentre l’ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.

Tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR – RICORSO – ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:

  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare. Analogamente al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.

Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000.

Per tutti i dettagli operativi delle nuove funzionalità descritte, si invita a consultare la relativa guida sul sito di Assistenza ai servizi online del Dipartimento della giustizia tributaria. (Link al sito esterno: https://giustiziatributaria.assistenzasif.gov.it/GiustiziaTributaria/s/)

Fonte: Portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, raggiungibile all’indirizzo: www.dgt.mef.gov.it 

 

I presupposti per l’esercizio del potere di sospensione da parte della delle corti di giustizia tributaria, specificati dall’art. 47 del D.Lgs. 546/92 (periculum in mora) nonchè dai principi generali dell’ordinamento (fumus boni iuris), possono essere sviluppati, sotto il profilo ontologico, anche traendo spunto dal ruolo peculiare della tutela cautelare evidenziato dalla circolare n. 98/E del 23/4/96 (in “Finanza & Fisco” Suppl. n. 16 del 20/04/1996).

 

Nell’ambito della giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno sono stati espressi i seguenti principi:

 

 

La vendita del patrimonio immobiliare ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato configura un danno grave e irreparabile

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Alienazione del proprio patrimonio immobiliare ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato

“dall’esecuzione degli impugnati avvisi di accertamento, può derivare alla ricorrente un danno grave ed irreparabile, attesa l’entità delle somme pretese dall’Amministrazione finanziaria, il cui pagamento potrebbe essere effettuato soltanto ricorrendo a mezzi del tutto straordinari, quali l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare, patrimonio, peraltro, difficilmente liquidabile in tempi brevi se non offrendolo ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, anche in considerazione del fatto che, allo stato, il mercato degli immobili è in gravissima crisi, certamente insuperabile in tempi brevi anche a causa dell’imposizione fiscale che frequentemente ne assorbe l’intero reddito”. (Commissione Tributaria provinciale di Bari, Sez. X, Ord. n. 1 del 4 maggio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 29/96, pag. 2940)

Eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto

ESPOSIZIONI BANCARIE – Eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto – Impossibilità di far fronte al pagamento di quanto dovuto – Sospensione concessa solo a presentazione di idonea polizza fideiussoria

“ritenuto che la situazione rappresentata dal ricorrente integra i presupposti di fatto richiesti dalla legge per la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’atto impugnato, atteso che:

la ditta istante ha evidenziato la propria eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto;

ritenuto che, così come esposto dalla ditta nell’istanza di sospensione, nel corso di esecuzione verrebbero pignorati ed esportati beni aziendali strumentali all’attività aziendale stessa, con ripercussioni gravissime sulla situazione occupazionale dei dipendenti;

considerato che detta sospensione debba essere sottoposta, comunque, a cauzione, allo scopo di garantire la solvibilità dell’obbligato, ove, in esito alla definizione della controversia, venisse a risultare fondata la pretesa impositiva dell’amministrazione resistente”. (Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Sez. III, Ord. 8 maggio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 25/96, pag. 2495)

Esposizioni bancarie che possono pregiudicare la prosecuzione dell’attività esercitata

ESPOSIZIONI BANCARIE – Pregiudizio grave – Sospensione dell’esecuzione sulle iscrizioni a ruolo operate dall’Ufficio IVA

“Sussistono allo stato degli atti i presupposti per l’accoglimento delle istanze di sospensione in particolare apparendo giuridicamente rilevanti le argomentazioni sviluppate nei ricorsi e in considerazione della situazione finanziaria della società, con consistenti documentate esposizioni bancarie, che possono pregiudicare la prosecuzione dell’attività alberghiera esercitata, di modesta consistenza.”. (Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Sez. I, Ord. n. 1 del 29 maggio 1996)

L’elevato ammontare dei tributi pretesi e i tempi lunghi per l’eventuale rimborso in caso di accoglimento del ricorso sono motivi legittimanti la sospensione
PERICULUM IN MORA – Elevato ammontare dei tributi pretesi – Tempi per l’eventuale rimborso in caso di accoglimento del ricorso estremamente lunghi – Motivi legittimanti la sospensione – Concessione della sospensione subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria

“Per quanto attiene il c.d. periculum in mora, ritiene la Commissione che sia evidente la presenza di un grave danno per la società contribuente, costretta a pagare una notevole somma, con la certezza di vedere, nel caso di accoglimento del suo ricorso, trascorrere tempi lunghi per l’eventuale rimborso.”. (Commissione Tributaria Provinciale di Asti, Ord. del 24 giugno 1996 in “Finanza & Fisco” n. 34/96, pag. 3447)

 

Associazione senza finalità di lucro: il pagamento determina in ogni caso un danno grave ed irreparabile
PERICULUM IN MORA – Pagamento di imposte accertate da parte di circolo senza finalità di lucro – Pagamento che determina in ogni caso danno grave ed irreparabile

“il pagamento dell’imposta accertata e relativi accessori, tenuto anche conto delle finalità non di lucro proprie del circolo ricorrente, è tale da determinare un danno grave ed irreparabile”. (Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, Sez. I, Ordinanza n. 17 del 19 luglio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 34/96, pag. 3449)

La liquidazione del patrimonio immobiliare per fronte al pagamento della cartella esattoriale legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Liquidazione del proprio patrimonio immobiliare

“Ritenuto che la Società ricorrente ha evidenziato la grave situazione finanziaria risultata dal bilancio non- ché dal c/economico consegue che per far fronte al pagamento di cui alla cartella esattoriale dovrebbe ricorrere alla liquidazione del proprio patrimonio immobiliare. Dispone la provvisoria sospensione dell’atto impugnato”. (Commissione Tributaria provinciale di Roma, Sez. IX, Ord. del 15 ottobre 1996 in “Finanza & Fisco” n. 45/96, pag. 4658)

La vendita del patrimonio immobiliare in tempi brevi a prezzi ribassati legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Alienazione del patrimonio immobiliare in tempi brevi e comunque in una situazione che non consente il realizzo del giusto prezzo

“considerato che per far fronte alla pretesa erariale, stante la suddetta situazione di illiquidità e salvo interventi finanziari straordinari in questa sede non prevedibili, la società ricorrente dovrebbe alienare il patrimonio immobiliare in tempi brevi e comunque tali da non consentire il realizzo del giusto corrispettivo; che qualora ciò si verifichi, anche per l’ attuale situazione di stasi del mercato immobiliare, sussiste il concreto rischio di esecuzione esattoriale che verosimilmente provocherebbe la revoca degli affidamenti bancari e, con essa, il conseguente prevedibile dissesto; … Dispone la sospensione dell’esecuzione sia dell’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, sia della riscossione del terzo da parte del Concessionario della Riscossione, come meglio specificato in narrativa, fino alla data di pubblicazione della sentenza che definirà questo grado di giudizio.”. (Commissione Tributaria Provinciale Firenze, Sez. XVII, Ord. del 10 gennaio 1997)

Lo smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte

“È noto che l’art. 47 del D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 richiede quale presupposto per la sospensione dell’esecuzione la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile. In particolare la gravità deve essere valutata in relazione alle condizioni soggettive della parte, rispetto alla pretesa dell’amministrazione finanziaria con una elevata sproporzione fra il vantaggio ricavabile dalla esecuzione dell’atto impugnato e il pregiudizio patito dal contribuente, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza della riscossione provvisoria. L’irreparabilità deve essere invece valutata in termini oggettivi, ‘ tale essendo quel pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente…’ (Corte App. Torino, sez. II, ord. del 28 aprile 1995) … ritiene la Commissione che, per l’entità delle somme richieste con l’avviso impugnato, sia fondato il pericolo lamentato dal ricorrente di dover ricorrere all’improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte. Tenuto conto dei precedenti ricorsi e dell’istanza avanzata subordinatamente dall’Ufficio, stimasi prudente subordinare il provvedi- mento all’imposizione di idonea garanzia”. (Commissione Tributaria Provinciale Modena, Sez. III, Ord. del 12 aprile 1999)

La mancata allegazione di alcuna prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile non consente la sospensione dell’atto impugnato

PERICULUM IN MORA – Mancata prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato – Conseguenze – Rigetto dell’istanza di sospensione

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Ne consegue, in caso di mancata allegazione di alcuna prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato non può essere accolta l’istanza di sospensione. In tal caso, è tutto irrilevante ogni valutazione in ordine alla fondatezza del cd. “fumus”. (Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, Sez. II, Ord. n. 142 del 19 novembre 2012)

La valutazione del pericolo di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati deve tenere conto delle disponibilità economiche e finanziarie della società

PERICULUM IN MORA – Motivi – Insussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione degli impugnati atti, avuto riguardo alla entità della somma da corrispondere e alle notevoli disponibilità economiche e finanziarie della società

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Ne consegue, che non sussiste il pericolo di un danno irreparabile nel caso in cui il contribuente istante disponga di un patrimonio netto rilevante nonché di disponibilità liquide ed immobilizzazioni finanziarie rilevanti, sufficienti per far fronte al debito tributario: non configurandosi in tali ipotesi in capo al ricorrente alcun danno irreparabile che giustifichi la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato. (Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, Sez. I, Ord. n. 53 del 21 novembre 2012)

L’esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche per diniego di rateizzazione del debito tributario configura il pericolo del danno grave e irreparabile imminente

PERICULUM IN MORA – Effetti pregiudizievoli gravi e imminenti nella partecipazione a gare di affidamento di concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi –

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Inoltre, in ipotesi di eccezionale urgenza, cioè quando il pericolo del danno grave e irreparabile è così imminente da non consentire l’espletamento della procedura camerale, il presidente, valutati i presupposti del “ fumus boni iuris” e del danno, in assenza di contraddittorio tra le parti, può concedere, con decreto la sospensione della esecutività dell’atto impugnato sino alla celebrazione dell’udienza. In questo ordine di idee, sussiste il fumus nelle ipotesi di mero disguido della parte ricorrente nell’adempimento rituale dei pagamenti oggetto di rateizzazione limitatamente soltanto ad alcune rate. Sussiste altresì, l’eccezionale pericolo, se l’atto impugnato compromette la partecipazione della parte ricorrente a gare di appalto in scadenza. (Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sez. I, Decreto Presidenziale del 30 gennaio 2013 )

 

 Vedi anche:

Aggiornamenti giurisprudenziali sulla sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto tributario impugnato

I presupposti della tutela cautelare: il periculum in mora e il fumus boni iuris

Il fermo amministrativo è sospendibile ex articolo 47 del D.Lgs. 546/92 inaudita altera parte con decreto presidenziale

La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto tributario impugnato

L’ampliamento giurisprudenziale della frontiera cautelare investe l’atto di sospensione del rimborso

La sospensione in appello dell’atto impugnato ex artt. 47 e 61 del D.Lgs. 546/92 alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente, del principio del giusto processo e del principio comunitario di effettività della tutela

 




Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni di revisione della disciplina del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto delegato dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Le disposizioni si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle in materia di litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni di cui all’articolo 16, autotutela obbligatoria, discussione e udienza da remoto, sentenza in forma semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all’esito della domanda cautelare, conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d’ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo in Cassazione, richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di nova in appello, che invece si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del  decreto legislativo.




Notifiche via pec in caso di casella piena: esame delle recenti ordinanze della Corte di Cassazione

Nell’ambito della collana editoriale Tax justice è stato pubblicato il quarto update di giurisprudenza tributaria relativo alla questione delle notificazioni telematiche non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante (Ordinanze della Corte di Cassazione del 24/01/2023 n. 2193 e del 07/06/2023 n. 16125).

Fonte e link verso il Portale della Giustizia tributaria ( realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento delle finanze: https://www.giustiziatributaria.gov.it/

Si ricorda che i progetto editoriale “TAX JUSTICE DF” – Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Commissioni tributarie, a cura della Direzione Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze – prevede la ricognizione ragionata di recenti pronunce di merito e di legittimità su alcune questioni più controverse in ambito fiscale, offrendo una “bussola” aggiornata agli operatori del diritto per orientarsi nel complesso contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.




Processo Tributario Telematico. Modificate le specifiche tecniche concernenti l’apposizione della firma digitale sugli allegati agli atti processuali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2023 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 aprile 2023, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il ‘Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111’».

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023, in vigore il 15 maggio 2023, apporta modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguardano:

  • eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
  • la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;
  • la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
  • l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
  • la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (Cfr. circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 4 luglio 2019).

Il PTT consentirà, inoltre, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 aprile 2023, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il ‘Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111’». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2023




Nel Decreto Green pass e colori delle regioni la proroga al 31 dicembre la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze dinnanzi gli organi di giustizia tributaria

 

Prorogata fino al 31 dicembre 2021, l’efficacia dell’art. 27 del D.L. n. 137 del 2020 che prevede la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze nel processo tributario. È quanto prevede l’Allegato A, n. 19 al decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105.

Si ricorda che l’articolo 27 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione “sulla base degli atti”, salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo. Lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale.

 

 

Art. 6 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

 

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Allegato A, n. 19

 

 

Le regole tecnico-operative per la partecipazione e lo svolgimento dell’udienza da remoto sono state individuate nel decreto Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2020: «Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137»

Linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti – ver. Dicembre 2020 (link: www.giustiziatributaria.gov.it);

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per la partecipazione alle udienze da remoto (link: www.giustiziatributaria.gov.it.)

Link al testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021- In vigore dal 23 luglio 2021




Uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario. Le nuove date per l’utilizzo dell’applicativo informatico

E’ stato firmato il decreto del Direttore Generale delle Finanze, con il quale sono state definite le nuove date per l’utilizzo da parte dei giudici tributari dell’applicativo informatico che consente la redazione in formato digitale e il deposito con modalità telematiche dei provvedimenti giurisdizionali.

Il presente provvedimento è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le nuove date di entrata in vigore delle disposizioni relative alla redazione in formato digitale dei provvedimenti giurisdizionali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali:

  • il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
  • il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
  • il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

Link al testo del Decreto direttoriale Mef del 18 maggio 2021




Decreto “COVID-19”. Sintesi delle misure fiscali e societarie | Pubblicate le relazioni (illustrativa e tecnica)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 (in vigore dal 01.04.2021), il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell’ambito del CAPO I, l’articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021.

In particolare, la proroga riguarda:

  • l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
  • l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
  • per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L’articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell’attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L’articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione al- l’immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L’articolo 4 introduce l’obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e` obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l’osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l’assegnazione a mansioni diverse che non implichino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui cio` non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L’articolo 5, novellando l’articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il CAPO II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

In particolare, l’articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l’ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell’attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L’articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell’ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L’articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalita` semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L’articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il CAPO III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l’articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate – con una prova orale facoltativa – per i concorsi banditi nel periodo dell’emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l’applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia.

L’articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica da COVID-19. L’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l’articolo 12 disciplina l’entrata in vigore del decreto legge (1° aprile 2021).

 

Sintesi delle misure fiscali e societarie contenute nel decreto Covid

 

  • proroga delle misure speciali per l’esercizio dell’attività giudiziaria nella giustizia tributaria

 

 

Le misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario

 

Il comma 1, lett. g) dell’articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con una modifica nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, cd. Decreto “Ristori consente che le disposizioni previste nel suddetto articolo in materia di processo tributario siano applicabili fino al 31 luglio 2021, indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege. In particolare, la lettera g) modifica il citato l’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 per prorogare dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l’efficacia delle disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario. Si tratta delle previsioni in base alle quali il presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale può autorizzare la trattazione con collegamento da remoto delle udienze, tanto pubbliche quanto camerali. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, si prevede che le controversie da trattare in udienza pubblica passino in decisione «sulla base degli atti», salvo l’iniziativa di almeno una delle parti che insista per la discussione. Ove sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere da remoto, si procede mediante trattazione scritta, nel rispetto di specifici termini di legge; nell’impossibilità di rispetto dei predetti termini la controversia è rinviata a nuovo ruolo.

L’articolo 27, del Decreto “Ristori fino al 31 luglio 2021, inoltre:

  • esonera i componenti dei collegi giudicanti dal partecipare alle udienze o alle camere di consiglio, qualora risiedano, siano domiciliati o dimorino in luoghi diversi dalla commissione di appartenenza, previa richiesta e comunicazione al Presidente di sezione (comma 3);
  • rinvia, salvo quanto espressamente previsto dalle norme in esame, alla disciplina generale sulle udienze da remoto contenuta nell’articolo 16 del decreto-legge n. 118 del 2018 (che ha introdotto nel processo tributario alcune misure volte alla digitalizzazione di taluni procedimenti, segnatamente quelli riguardanti le comunicazioni via posta elettronica certificata, le notificazioni e il deposito di atti tramite modalità telematiche) (comma 4).

 

  • misure per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci degli enti del Terzo settore anche mediante modalità telematiche

 

 

Le Odv, Aps ed Onlus possono posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il prossimo 29 giugno)

 

Il comma 4, dell’articolo 8 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, consente anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l’anno 2020, erano considerati nell’articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l’anno 2021, di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, anche mediante modalità telematiche. La disposizione modifica l’articolo 106, comma 8-bis, del decreto- legge n. 18 del 2020, sopprimendo le parole «diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Si ricorda che il modificato del comma 8-bis dell’articolo 106, del decreto-legge n. 18 del 2020 nell’estendere l’ambito di applicazione di tale disposizione e delle altre dettate per le assemblee di S.p.A. ed s.r.l. anche alle associazioni e alle fondazioni, escludeva tuttavia gli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). La norma in esame sopprime tale restrizione e, pertanto, include anche gli enti del terzo settore nel periodo transitorio nell’ambito di applicazione della disciplina. Il richiamato articolo 104, comma 1 del Codice del terzo settore definisce una disciplina transitoria per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 (ONLUS) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 n. 383 del 2000 (enti del terzo settore nel periodo transitorio).

 

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del nuovo Decreto Covid

 

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge dal presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro della salute (Speranza) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro della pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”» – (Atto Senato n. 2167).

 

La ratio del nuovo Decreto Covid

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» – (Atto Senato n. 2167).

 

La relazione tecnica del nuovo Decreto Covid

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» – (Atto Senato n. 2167).

 

Il testo del nuovo Decreto Covid

Link al testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 79 del 1° aprile 2021 – in vigore dal 01.04.2021)




Contenzioso Tributario, tecniche di redazione degli atti ed esercitazioni pratiche. 5 incontri non consecutivi da giovedì 7 aprile




Udienza a Distanza (Ua) nel processo tributario. Linee Guida tecnico-operative per le parti processuali

 

L’udienza a distanza, come disciplinata dall’ articolo 16, comma 4 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla L. n. 136/2018 e dall’articolo 27 del D.L. n. 137/2020, consiste nello svolgimento dell’udienza processuale da remoto mediante l’utilizzo di una connessione internet e di una piattaforma software. La piattaforma software da utilizzare è Skype for Business. In ossequio dell’articolo 5 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze n. RR 46 dell’11 novembre 2020, il MEF ha pubblicato le linee guida per le parti e i loro difensori e l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Nel documento evidenziato alle “parti” che “per partecipare non è necessario essere in possesso dell’applicazione ma è sufficiente avere un dispositivo compatibile con la versione di Skype Web App, per i sistemi operativi Windows, oppure l’App Skype for Business per tutti gli altri casi, entrambe gratuite. Inoltre, occorre dotarsi di una webcam e di un apparato audio (altoparlanti e microfono oppure cuffia con microfono), oltre che di una connessione di rete con ampiezza di banda dedicata di almeno 0,5 Megabit/secondo in upload e di almeno 1,3 Megabit/secondo in download.

Link alle linee guida per parti e difensori per accedere al processo tributario da remoto




Approvate le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD) da parte dei giudici tributari

E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore generale delle finanze con il quale sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari.

Il provvedimento entra in vigore:

  • dal 1° dicembre 2020, per la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio;
  • dal 1° giugno 2021, per le altre Commissioni tributarie presente nel territorio nazionale.

Con il medesimo decreto, a decorrere dal 1° dicembre 2020, sarà consentito agli ausiliari del giudice il deposito telematico degli atti di competenza.

 

Link al testo del decreto del Direttore generale delle finanze del 6 novembre 2020, con il quale sono stabilite le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari

 




Processo tributario: sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento

 

Le disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia” sul processo tributario prevedono la proroga dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • della sospensione delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
  • della sospensione dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);

 

nonché la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • del decorso dei termini di impugnazione per la proposizione di nuovi ricorsi in primo grado avverso atti impoesattivi già notificati dall’ente impositore o dall’agente della riscossione e ancora impugnabili (articolo 83, commi 2, quarto periodo e 21).

 

In sostanza, i termini di sospensione prorogati al 15 aprile prossimo riguardano tutte le udienze, pubbliche ed in camera di consiglio, la decorrenza di ogni atto del processo pendente (ad es. costituzione in giudizio), l’impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado, l’impugnativa di atti non ancora impugnabili per i quali non sono ancora trascorsi i termini di legge per l’opposizione.

 

La ratio del novità introdotte dall’art. 83 D.L. n. 18/2020

 

Questo il testo della relazione illustrativa dell’articolo 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

“Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.

Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell’emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell’epidemia in corso, di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all’articolo 2.

La disposizione qui illustrata ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l’effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.

Oltre a prorogare al 15 aprile 2020 il rinvio delle udienze, il comma 2 sostituisce il riferimento ai « procedimenti indicati al comma 1» dell’articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai «procedimenti civili e penali», in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l’amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall’altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l’aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento.

Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro.

Con riguardo al riferimento alla «pendenza» dei giudizi – che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l’estensione della sospensione al termine per la proposizione dell’impugnazione delle sentenze – si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Pertanto, il secondo periodo del comma 2 chiarisce – rispetto alla originaria formulazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 – che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).

Il quarto periodo del comma 2, modificando l’originario impianto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al computo dei termini «a ritroso», optando per un meccanismo che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell’articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell’evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

Il quinto e ultimo periodo del comma 2 chiarisce espressamente che si intendono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine (novanta giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

Il comma 3 ripropone, con alcune modifiche, le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 11 del 2020, recanti l’elenco delle eccezioni alla regola della generalizzata sospensione dei termini e dei rinvii d’ufficio delle udienze.

In particolare sono introdotti, tra i procedimenti civili ai quali non si applica il rinvio, quelli riguardanti le «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità». Si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni dell’Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (articolo 1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari stricto sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari, si applica il rinvio a meno che l’imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l’udienza. Per tali udienze il regime applicabile ai procedimenti a carico di minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni: ne consegue che, fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui alla lettera b), anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si procede senza applicare il rinvio, nei casi di cui ai numeri 2) e 3) della stessa lettera b), solo su istanza dell’interessato.

La riformulazione contenuta al comma 4, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l’aggravamento e il protrarsi della situazione emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Considerato l’ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a fronte dei dubbi emersi, si è ritenuto utile puntualizzare al comma 9 – rispetto al testo del decreto-legge n. 11 del 2020 – il dato (peraltro già ricavabile in via interpretativa) che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all’articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

Il comma 5 prevede che, già nel periodo di sospensione decorrente dall’8 marzo e sino al 16 aprile, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h).

I commi da 7 a 12, 16, 17, 19 e 21 ripropongono, adeguandole, disposizioni già presenti nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.

Ha carattere innovativo, invece, l’impianto delineato dai commi 13, 14 e 15. Essi introducono, infatti, deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d’ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d’ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge sopraindicati.

In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche – già previsto e disciplinato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso.

Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l’efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.

Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all’adozione dei decreti ministeriali previsti dall’articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto-legge n. 179 del 2012.

Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti-legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti-legge adottati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, la notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d’ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

Un ulteriore intervento si rende necessario per prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l’attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari (comma 18).

La disciplina del decreto-legge n. 11 del 2020 viene integrata, infine, mediante l’introduzione di una norma (comma 20) che mira a soddisfare l’esigenza di sospendere i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell’attività giudiziaria disposto per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si prevede pertanto che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni (codici e leggi speciali) per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e proposti alla data del 9 marzo siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività ivi prevista, unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti medesimi.

Il comma 21 estende l’applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo in esame, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Infine, il comma 22 reca, conseguentemente, norma di abrogazione espressa degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2011, n. 11.

 

 

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Le Misure del decreto “Cura Italia” con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

  • delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
  • dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);
  • del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

In relazione all’attività degli enti impositori, comprese le attività svolte dalle Commissioni tributarie con riguardo alla gestione del contributo unificato tributario, l’articolo 67 interviene sulla sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso (articolo 67, comma 1).

Infine, l’articolo 83, comma 11, interviene anche nella disciplina della modalità di pagamento del contributo unificato, precisando che dal 9 marzo al 30 giugno 2020 gli obblighi di pagamento del CUT connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA.

Così, comunicato del 19 Marzo 2020 pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La ratio del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Atto Senato n. 1766




Processo tributario telematico (PTT). Estensione visibilità del fascicolo processuale informatico alle parti costituite sia in modalità cartacea che telematica

Si rende noto che, al fine di limitare l’accesso del pubblico presso le sedi delle Commissioni Tributarie durante l’emergenza COVID-19, sono state apportate modifiche software alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT). Infatti, dal 17 marzo 2020, anche le parti costituite in modalità cartacea potranno consultare gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico utilizzando, previa registrazione al PTT, il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della Home-Page dell’area riservata del PTT.

Tale consultazione, si ricorda, era precedentemente consentita alle sole parti costituite telematicamente; il servizio è direttamente integrato nel PTT e non è più disponibile tramite il “Telecontenzioso“.

Così, comunicato pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/home




Processo tributario telematico obbligatorio. Il Mef illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici

Pubblicata la circolare Mef n. 1/DF del 4 luglio 2019 riguardante il processo tributario telematico obbligatorio. La circolare illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali, a seguito dell’introduzione delle disposizioni contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, in materia di giustizia tributaria digitale.

Link al testo della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – (CIR) n. 1 DF del 4 luglio 2019, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – Modalità operative Art. 16 del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Art. 39, del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – DM 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015




È in rete la nuova al Guida al Contenzioso tributario

Pubblicata la versione aggiornata della “Guida al Contenzioso tributario”. Nel documento, cura dell’Agenzia delle Entrate, illustrate tutte le novità sul processo tributario telematico (PPT). Dalle notifiche di ricorsi e appelli via Pec al deposito degli atti processuali.

Link alla “Guida al contenzioso tributario” – Aggiornamento al 3 luglio 2019

Si ricorda che il Processo Tributario Telematico (PTT) è diventato obbligatorio per i ricorsi e gli appelli notificati a partire dal 1° luglio 2019. Come previsto dall’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha modificato l’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi degli atti giudiziari, l’utilizzo della procedura telematica è divenuta modalità esclusiva per il deposito e la notificazione degli atti processuali.

 

 




Processo tributario telematico (PTT) obbligatorio dal 1° Luglio 2019. Modificate le avvertenze delle cartelle

 

Il Processo Tributario Telematico (PTT) è diventato obbligatorio per i ricorsi e gli appelli notificati a partire dal 1° luglio 2019. Come previsto dall’articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha modificato l’art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi degli atti giudiziari, l’utilizzo della procedura telematica è divenuta modalità esclusiva per il deposito e la notificazione degli atti processuali. Pertanto, gli enti impositori e i professionisti preposti alla difesa del contribuente hanno l’obbligo di notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e depositare tramite l’applicativo PTT gli atti e i documenti del processo tributario. Il regime di obbligatorietà non trova applicazione per i soggetti che possono stare in giudizio senza l’assistenza tecnica di un professionista per le controversie di valore fino a 3.000 euro, per le quali la modalità telematica della notifica e del deposito resta facoltativa. Queste sono le motivazioni che hanno spinto sia l’Agenzia delle entrate sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha modificare le Avvertenze relative ai rispettivi ruoli. Di seguito i provvedimenti agenziali.

Entrate tributarie di competenza dell’Agenzia delle entrate. Le modifiche alle avvertenze delle cartelle di pagamento per tener conto processo tributario telematico (PTT) obbligatorio

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2019, Prot. n. 225849/2019 recante: «Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», pubblicato il 28.06.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2019/Pavvcart.pdf – 2019-07-01 

Entrate tributarie di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riferite ai Giochi pubblici. Le modifiche alle avvertenze delle cartelle di pagamento per tener conto della procedura telematica per il deposito e la notificazione degli atti processuali

Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 62070 del 28 giugno 2019 – Avvertenze relative alla riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie di competenza dell’ADM relative ai giochi pubblici con e senza vincita di denaro – pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 28/06/2019
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2019/PrAdm.pdf – 2019-07-01 

 

Vedi anche:

Il Processo tributario telematico: Obbligatorietà, aspetti operativi e prospettiveuna presentazione elaborata a scopo formativo\informativo dalla Direzione della Giustizia Tributaria aggiornata al 1 luglio 2019.




Assistenza al processo tributario telematico: codice personale di assistenza per le chiamate al numero verde

Con l’obbligatorietà, dal 1° luglio 2019, del Processo Tributario Telematico (PTT)  potenziato il servizio di assistenza per l’utilizzo dei servizi telematici della Giustizia Tributaria.

Nell’ottica di fornire un supporto personalizzato,  un comunicato pubblicato nel sito: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/,   rende noto che dalla prima settimana di Luglio gli utenti troveranno nella propria area riservata il nuovo “CODICE PERSONALE DI ASSISTENZA”. Il codice, composto da una stringa numerica composta da sette cifre,  personale e specifico per ciascun utente del PTT sarà attivo a partire dal 15 luglio p.v., per tutte le chiamate di assistenza al numero verde: 800 051 052.

L’utilizzo del codice personale consente agli operatori di riconoscere l’utente che richiede assistenza ed è funzionale alla tutela della riservatezza dei dati. La sua mancata comunicazione non consente al servizio di assistenza di indirizzare la chiamata a personale specializzato e dedicato.

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link alla pagina di registrazione:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-

Normativa e prassi

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) – Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

In particolare, l’art. 16 “Giustizia tributaria digitale” prevede modifiche agli articoli del decreto legislativo 546/1992 che disciplinano il processo tributario telematico, rendendolo obbligatorio, ed inserisce nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti detenuti dalle parti processuali.

Contributo unificato. Pagamento tramite pagoPA estenso a tutte le Regioni

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019. Questo è quanto si legge nel decreto del Direttore generale delle finanze del 6 giugno 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto Direttore Generale delle finanze 6 giugno 2019, recante: estensione nelle rimanenti regioni del sistema di pagamento telematico del contributo unificato tributario tramite “pagoPA

Vedi anche, il decreto del Direttore Generale delle finanze 10 marzo 2017, recante: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017.

 

 




Contributo unificato. Pagamento tramite pagoPA estenso a tutte le Regioni

Il pagamento del contributo unificato tributario può essere effettuato tramite il Nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) per i ricorsi e gli appelli depositati presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie di tutte le Regioni italiane a decorrere dal 24 giugno 2019. Questo è quanto si legge nel decreto del Direttore generale delle finanze del 6 giugno 2019, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Link al testo del decreto Direttore Generale delle finanze 6 giugno 2019, recante: estensione nelle rimanenti regioni del sistema di pagamento telematico del contributo unificato tributario tramite “pagoPA

Vedi anche, il decreto del Direttore Generale delle finanze 10 marzo 2017, recante: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017.




Processo tributario telematico: accesso agli atti e ai documenti del fascicolo telematico anche per la parte non costituita

Dal 28 gennaio 2019 nell’ambito del processo tributario telematico è disponibile il nuovo servizio di richiesta di accesso temporaneo al fascicolo processuale telematico. La nuova funzionalità è stata realizzata per la parte non ancora costituita in giudizio e consente la visualizzazione degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli iscritti ai rispettivi registri generali.

In sostanza, spiega il comunicato web pubblicato sul Portale della Giustizia Tributaria “il richiedente indica nelle apposite schede del PTT i dati necessari per individuare la controversia già presente nel sistema informativo e allega il file di richiesta di accesso in formato PDF/A firmato digitalmente, nonché l’atto “Procura-Nomina”, anch’esso firmato digitalmente. Gli uffici di segreteria della Commissione Tributaria esaminano l’istanza e verificano che il soggetto che ha inoltrato la richiesta abbia titolo per accedere alla visione del fascicolo processuale telematico, in quanto parte processuale, sebbene non ancora costituita; successivamente, comunicano l’esito mediante PEC al richiedente.

In caso di autorizzazione alla consultazione, la visibilità del fascicolo è consentita all’utente per un periodo di 10 giorni di calendario, mediante l’utilizzo del servizio “Telecontenzioso”, accessibile dalla sua area riservata sul PTT, selezionando la Commissione tributaria competente e inserendo nella schermata di ricerca il numero di RGR/RGA della controversia”.

 

 

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link alla pagina di registrazione:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-

Normativa e prassi

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB) Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

Il Decreto fiscale “Collegato” convertito in legge, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019

Il testo del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30/12/2018, n. 145

In particolare, l’art. 16 “Giustizia tributaria digitale” prevede modifiche agli articoli del decreto legislativo 546/1992 che disciplinano il processo tributario telematico, rendendolo obbligatorio, ed inserisce nuovi articoli che agevolano le procedure in materia di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti detenuti dalle parti processuali.




Invitati gli ordini professionali ad incentivare i propri iscritti all’utilizzo del processo tributario telematico

Il tempestivo utilizzo del PTT, nelle more della sua obbligatorietà, offrirà indubbi vantaggi: consentirà, in primis, un risparmio di tempo e di costi, in quanto non sarà più necessario recarsi fisicamente negli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) per depositare atti e documenti; permetterà, inoltre, di familiarizzare fin d’ora con una procedura che diverrà a breve obbligatoria ed, infine, darà modo ai professionisti di segnalare eventuali aree di miglioramento degli applicativi. Questo il messaggio inviato con nota del 5 aprile 2018 della Direzione della Giustizia tributaria, ufficio di segreteria regionale Marche, agli ordini professionali per incentivare gli iscritti all’utilizzo del processo tributario telematico.

Per saperne di più:

Link al Portale della Giustizia Tributaria:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/

Link alla pagina di registrazione:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/registrazione-ptt-sigit

Link per la consultazione del fascicolo processuale:

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi-

Normativa e prassi

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB)Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Processo tributario, oltre un atto su quattro è presentato via digitale

Diffuso il Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario

Dal primo agosto 2017 al 31 gennaio 2018, ossia nei primi sei mesi di piena attività dei sistemi telematici nel processo tributario, oltre un atto su quattro è stato presentato utilizzando le procedura online. In particolare, su complessivi 745.603 atti, tra ricorsi, appelli, controdeduzioni, memorie, 202.452 sono stati presentati telematicamente alle Commissioni, il 27,15%. Il dato emerge dal Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario  (Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/) redatto dalla Direzione Giustizia tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È da tener presente che il processo tributario telematico è attivo su tutto il territorio nazionale dal 15 luglio 2017, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale del processo iniziato il primo dicembre 2015. Il deposito telematico degli atti è una facoltà (non un obbligo) che sta riscuotendo sempre maggiore apprezzamento tra gli operatori e si inserisce nel processo generale di digitalizzazione della giustizia e nella semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente.

Per saperne di più:

Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel contenzioso tributario (DF, 218 KB)Link esterno al sito http://www.mef.gov.it/

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2017: «Modifica delle specifiche tecniche di cui all’articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Potenziato il processo tributario telematico: cambia lo standard previsto per la dimensione dei file trasmessi

E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale il decreto direttoriale relativo al potenziamento del deposito con modalità telematiche degli atti e dei documenti processuali nel processo tributario. Infatti, grazie ad una modifica al decreto direttoriale 4 agosto 2015, recante le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico, dal 12 dicembre cambia lo standard previsto per la dimensione dei file trasmessi. Il limite attuale dei 5 MB per ciascun file viene superato e la trasmissione degli atti e documenti informatici, effettuata mediante invio telematico, deve ora rispettare i seguenti criteri:

  • dimensione massima del singolo file 10 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima di 10 MB è necessario suddividerlo in più file;
  • numero massimo di file allegati a ciascun deposito 50
  • dimensione massima di 50 MB per ogni deposito telematico. Il sistema, prima della trasmissione, segnala all’utente l’eventuale superamento di ciascuno dei predetti limiti.

Il sistema, prima della trasmissione, segnala all’utente l’eventuale superamento di ciascuno dei predetti limiti.
In sostanza, la modifica consente di trasmettere file di dimensioni maggiori e di superare anche i limiti previsti per gli invii PEC.

 Link al decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”». – Prot.11497/2017/DF/DGT

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Processo tributario telematico: dal 15 luglio 2017 attivo in tutta Italia

20046121_10213472055099214_451993158_nDal 15 luglio 2017, con l’estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale.

L’applicazione del PTT è avvenuta gradualmente nelle diverse Regioni, consentendo così i necessari adeguamenti organizzativi degli uffici e degli studi funzionali alle nuove procedure informatiche.

In particolare:

  • dal 1° dicembre 2015 il processo tributario telematico è stato avviato in Toscana e in Umbria;
  • dal 15 ottobre 2016 in Abruzzo e Molise;
  • dal 15 novembre 2016 in Liguria e Piemonte;
  • dal 15 dicembre 2016 in Emilia-Romagna e Veneto
  • dal 15 febbraio 2017 in Basilicata, Campania e Puglia;
  • dal 15 aprile 2017 in Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
  • dal 15 giugno 2017 per le regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

Pertanto, è possibile, attraverso il portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it, accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. – PTT) per il deposito telematico presso tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali degli atti e documenti processuali già notificati via PEC alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati.

L’adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali.

L’utilizzo delle procedure informatiche comporta evidenti vantaggi in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso. (Fonte: comunicato Mef del 14/07/2017)

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2016: recante: «Estensione a undici regioni e due province autonome del Processo Tributario Telematico»

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2017: «Estensione della possibilità di pagamento del contributo unificato tributario, nell’ambito del processo tributario telematico tramite il nodo dei pagamenti – SPC (pagoPA) nella Regione Toscana e Lazio

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.




Dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni di Basilicata, Campania e Puglia

Dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), già attivo da dicembre 2015 nelle Regioni di Toscana e Umbria, e da ottobre 2016 nelle regioni di Abruzzo e Molise, Piemonte e Liguria, Emilia Romagna e Veneto, si estende alle Commissioni tributarie presenti nelle regioni di Basilicata, Campania e Puglia.

Sarà possibile, attraverso il portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T. – PTT) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali già notificati alla controparte. Inoltre, i giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati. La digitalizzazione comporta vantaggi notevoli per tutti gli attori del processo tributario in termini di semplificazione degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso.

Entro il prossimo mese di luglio 2017 il processo tributario telematico sarà esteso a tutte le restanti regioni. In particolare, sarà attivo dal 15 aprile nelle Commissioni tributarie di Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia; dal 15 giugno in quelle della Calabria, Sardegna e Sicilia e dal 15 luglio nelle Commissioni tributarie delle Marche, Val D’Aosta, Trento e Bolzano (nota Mef pubblicata nel sito www.finanze.it)




Nel 2017 processo tributario telematico esteso in tutto il territorio nazionale

Per l’anno 2016, il piano della estensione del processo tributario telematico (PTT) è stato portato a termine con l’attivazione del PTT nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.

Con il decreto del Direttore Generale delle finanze del 15 dicembre 2016, si prevede di completare nel 2017 l’estensione del PTT a tutte le Commissioni tributarie presenti nelle restanti regioni, secondo il seguente calendario:

15 febbraio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Campania, Puglia e Basilicata;

15 aprile 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia;

15 giugno 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna;

 15 luglio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche, Val d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano.

(Fonte: comunicato Mef del 15/12/2016)

Per saperne di più:

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria (CIR) n. 2 DF del 11 maggio 2016, con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Processo tributario telematico – Le linee guida sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). – Art. 39 del DL 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – D.M. 23/12/2013 n. 163 – Decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella lettera d) del comma 8, dell’articolo 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, con le specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2016, recante: «Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario»

Ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico introdotte dall’articolo 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha apportato talune modifiche alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.