PTT: dal 4 giugno 2026 aumentano i limiti dimensionali per il deposito telematico di atti e documenti

Dal 4 giugno 2026 sono disponibili nuovi aggiornamenti evolutivi dei servizi di deposito degli atti e documenti nel PTT.

Nello specifico, gli aggiornamenti del sistema riguardano:

La dimensione dei file depositabili telematicamente

La dimensione massima consentita per ogni singolo documento informatico è stata aumentata da 10 a 50 MB, mentre la dimensione totale dei documenti trasmessi in un singolo deposito telematico è stata incrementata da 50 a 100 MB. Rimane invariato il numero massimo di 50 file consentiti per ogni deposito telematico.

Per maggiori approfondimenti in merito ai requisiti tecnici dei file depositabili e ai relativi controlli di validità effettuati dal sistema, si rimanda alla pagina web dedicata Formato degli atti e codifica delle anomalie.

L’autonoma classificazione della “procura-nomina del difensore” tra le diverse tipologie degli altri atti processuali depositato successivamente alla costituzione in giudizio

E’ stato tipicizzato l’atto processuale “procura-nomina del difensore”, da utilizzare nel caso di autonomo deposito della procura – con obbligo di firma digitale – in un momento successivo all’atto di costituzione in giudizio. La nuova tipologia di atto è disponibile selezionando la voce “ALTRI ATTI PROCESSUALI” nella funzionalità “Invio NIR – Ricorso – Altri Atti”. Si precisa che non è stato apportato alcun cambiamento nel caso di procura presentata contestualmente all’atto di costituzione in giudizio.

Vedi anche: “Formato degli atti e codifica delle anomalie”
Link esterno verso: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/en/formato-degli-atti-e-codifica-delle-anomalie

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria – MEF, www.dgt.mef.gov.it




Processo Tributario Telematico (PTT). Nuovi avvisi sull’APP IO per le comunicazioni processuali delle corti di giustizia tributaria

Il Dipartimento della Giustizia Tributaria informa che a partire dal 3 giugno 2026, il servizio APP IO relativo agli “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, è ampliato con due nuovi messaggi riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT) inviate via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti.

Si ricorda che il messaggio relativo all’”Avviso di trattazione in udienza” risulta disponibile dal 3 dicembre 2025.

Il servizio, realizzato in collaborazione con il partner tecnologico Sogei Spa, consente di ricevere dall’ APP IO, ulteriori due messaggi relativi alla Comunicazione del deposito del dispositivo e del provvedimento giurisdizionale.

L’accesso al servizio è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.

L’ampliamento del servizio App IO rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell’economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

La presentazione il nuovo servizio App IO

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina Servizi su App IO.  (Link esterno verso: https://www.dgt.mef.gov.it/gt/en/servizi-su-app-io)

Fonte: Dipartimento della Giustizia Tributaria – MEF, www.dgt.mef.gov.it

 

 




On-Line le linee guida per i difensori e le parti processuali che partecipano all’udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft teams

Disponibili on-line le linee guida tecnico-operative per i difensori e le parti processuali che partecipano all’udienza da remoto mediante la piattaforma Microsoft Teams, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel D.M. 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2025.

Le Linee guida, contengono le istruzioni necessarie per accedere, partecipare e interagire all’interno dell’udienza da remoto tramite Microsoft Teams. Il passaggio a Microsoft Teams permette di usufruire di un ambiente di videoconferenza più moderno e intuitivo, oltre che gratuito per le parti processuali. La nuova piattaforma è stata configurata dal Dipartimento della Giustizia Tributaria in modo da prevedere la presenza di una Sala di attesa virtuale che precede l’accesso all’udienza a distanza con l’organo giudicante, al fine di assicurare una migliore fruizione del servizio offerto nell’interazione con la Corte di giustizia tributaria.

Scarica le Linee guida tecnico-operative: Link esterno verso sito: https://www.dgt.mef.gov.it/ e la Presentazione operativa: Link esterno verso sito: https://www.dgt.mef.gov.it/

Vedi anche:

L’udienza a distanza (UaD) nel processo tributario su piattaforma Microsoft Teams: analisi del D.M. Mef 24 novembre 2025
di Enrico Molteni

Le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, in sostituzione di quella utilizzata in precedenza (Skype for business)

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2025: «Regole tecnico-operative relative all’udienza da remoto»




Processo Tributario Telematico (PTT): da oggi gli avvisi delle comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria sull’App IO

Un nuovo passo verso la digitalizzazione del Processo Tributario, per rendere più semplice e immediato l’accesso alle comunicazioni per i difensori

 Il Ministero dell’economia e delle finanze informa che, a partire da oggi, 3 dicembre 2025, è disponibile sull’App IO il servizio del Dipartimento della giustizia tributaria denominato “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, nell’ambito del Processo Tributario Telematico (PTT).

Il servizio consente di ricevere un messaggio di avvenuta consegna delle PEC contenenti le convocazioni in udienza inviate dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria attraverso il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT).

L’accesso al servizio è rivolto ai difensori associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che siano anche registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.

Questo servizio rappresenta un ulteriore passo del Ministero dell’economia e delle finanze verso la digitalizzazione completa del processo tributario e la semplificazione delle interazioni della pubblica Amministrazione con cittadini e professionisti.

Per ulteriori informazioni si rimanda al portale istituzionale del Dipartimento della giustizia tributaria.

(Cosi, comunicato Stampa Mef n. 118 del 3 dicembre 2025)

 

 

 




Online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria

Dal 1° ottobre è disponibile online il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’aggiornamento allinea il portale agli standard di qualità, sicurezza, accessibilità e coerenza visiva previsti per i siti della PA, in conformità alle Linee guida AgID e all’identità visiva del MEF.

Si ricorda che dal citato portale è possibile accedere alla banca dati delle sentenze tributarie.

Il servizio della Banca dati è gratuito e liberamente accessibile per la consultazione in forma pseudonimizzata di:

  • sentenze native digitali fino al 31 luglio 2025;
  • ordinanze di rinvio alle Corti superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di Giustizia dell’Unione Europea).
  • sentenze in formato analogico per le quali è stato possibile avviare il processo di digitalizzazione (in corso).

 

Tutti i documenti disponibili sono stati emessi a partire dal 2021.




Nuovo contributo Tax Justice. Art. 7, comma 5-bis: giurisprudenza a confronto nel processo tributario

È stato pubblicato a cura del Dipartimento della giustizia tributaria (MEF) il documento di ricerca “La prova nel processo tributario dopo la riforma fiscale: giurisprudenza a confronto nell’interpretazione dell’art. 7, comma 5-bis”.

La legge 31 agosto 2022, n. 130, ha disposto l’introduzione del comma 5-bis nell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 con l’obiettivo di “superare tutte quelle inversioni probatorie via via elaborate nel tempo dalla giurisprudenza, quali eccezioni al generale onere della prova gravante in capo al fisco per porlo invece in capo al contribuente” e di attivare “una modifica culturale, un cambio di mappe cognitive per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova nel rapporto tra ordinamento tributario e contribuente. Si è messo un punto da valorizzare, che naturalmente non è esaustivo, ma che vale come luce per indicare il cammino nuovo, senza che questo scardini il meccanismo delle regole dell’ordinamento.” (dal resoconto della seduta 4 agosto 2022, Senato della Repubblica).

I giudici della Corte di Cassazione sono rimasti fermi sulle loro posizioni. Viceversa, la giurisprudenza di merito alcune volte ha preso le distanze dagli impulsi ermeneutici provenienti dalla Suprema Corte optando per l’interpretazione evolutiva della novella, tesa ad alleggerire il peso probatorio a carico dei contribuenti e, in buona sostanza, a riversarlo tutto sull’Amministrazione, eccettuate le liti da rimborso.

Il nuovo Update di Tax Justice fotografa le due letture che la giurisprudenza di prossimità dà della novella al solo scopo di evidenziare il contrasto giurisprudenziale che si è venuto a registrare.

 

I due orientamenti contrapposti

Tesi innovativa: alcune Corti di giustizia tributaria (Abruzzo, Padova, Pesaro, Roma, Salerno, Venezia) hanno riconosciuto al comma 5-bis una portata innovativa, ritenendo che l’onere della prova gravi interamente sull’Amministrazione finanziaria, eccettuate le liti da rimborso.

Tesi classica: altre Corti e la Cassazione interpretano la disposizione come conferma dei principi tradizionali, con un riparto dell’onere probatorio variabile a seconda delle fattispecie e con l’ammissibilità di presunzioni: da un lato, l’idea di una svolta che alleggerisce il peso probatorio per i contribuenti; dall’altro, la continuità con l’impianto preesistente e con l’art. 2697 c.c.

Dal documento emergono numerose decisioni di merito e di legittimità, che fotografano bene il contrasto interpretativo sull’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546/1992.

 

Di seguito una selezione delle più significative suddivise per orientamento

 

Tesi innovativa (onere probatorio in capo all’Amministrazione – un’interpretazione più favorevole al contribuente, che alleggerisce il peso probatorio a carico di quest’ultimo)

 

CGT-Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, Sezione VII, 29.04.2025, n. 286 – Imponibilità IVA su cessione di yacht: onere della prova sull’Ufficio – La formulazione del comma 5-bis del art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 costituisce una innovazione importante nei rapporti tra fisco ed i contribuenti e non può ritenersi solo un principio pleonastico o superfluo, e ciò in particolare nei casi in cui il contribuente si presti a fornire una prospettazione corroborata da documenti

CGT-Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, Sezione II, 12.05.2025, n. 267 – Contributo consortile: il Consorzio deve dimostrare il beneficio concreto al fondo. É sempre onere del Consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica e comprovare, dunque, la piena legittimità della pretesa contributiva.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro, Sezione I, 02.05.2025, n. 111 – Frode fiscale e fatture inesistenti: onere probatorio rafforzato per l’Amministrazione. Il Legislatore ha ritenuto di inserire la norma all’interno del decreto sul processo, in tal modo fissando espressamente, anche all’interno del giudizio, il principio, che vede l’Amministrazione finanziaria onerata dell’onere probatorio fin dalla fase di formazione della pretesa. Conseguentemente in capo al Giudice adito, dunque, non vi sarà una facoltà di valutazione, ma – piuttosto – “obbligo” al quale non potrà sottrarsi, poiché nell’ambito del thema decidendum delimitato dalle parti e, segnatamente, dal contribuente, dovrà verificare, comunque, che l’Ufficio finanziario abbia adempiuto all’onere probatorio posto a carico della stessa A.E.

CGT- Corte di giustizia tributaria di Roma, Sezione XIII, 28.04.2025, n. 5684 – Rettifica di valore basata su valori OMI: non sufficiente senza ulteriori riscontri. Se ciò è vero in punto di diritto è altrettanto vero che anche le quotazioni “OMI” che la stessa Agenzia ha posto ad (esclusivo) fondamento dell’impugnato avviso non assumono, di per sé, valore di prova circa la fondatezza della maggior pretesa impositiva. E tanto basterebbe, di per sé, inficiare la fondatezza dell’odierna ripresa a tassazione, col conseguente annullamento – per ciò solo – dell’impugnato atto, alla stregua dell’art. 7, comma 5-bis, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dall’art. 7 della legge 130/2022 (secondo cui il giudice tributario, sulla base degli elementi di prova emergenti in giudizio, “annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni“), gravando ormai sull’ufficio impositore, in prima battuta, l’onus probandi della (legittimità della) pretesa impositiva che, attraverso l’atto emesso nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire prova esaustiva circa le violazioni contestate, senza differenziazioni in ordine alla tipologia di contestazioni mosse. Invero, premesso che le quotazioni “OMI“, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma mero strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa (Cass. Sez. VI-T, n. 25707/2015,), è ius receptum quello secondo il quale in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore del bene risultante delle quotazioni OMI pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate, atteso che queste non costituiscono fonte di prova del valore venale in comune commercio, il quale può variare in funzione di molteplici parametri (quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico), limitandosi a fornire indicazioni di massima e dovendo, invece, l’accertamento essere fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., Sez. V, n. 21813/2018; Cass., Sez. V, ord. n. 22804/2024,). D’altra parte, neanche il giudice tributario può fondare il proprio convincimento su un unico elemento costituito unicamente dai valori OMI, siccome giustappunto “privi dei requisiti di precisione e gravità, i quali devono perciò combinarsi con ulteriori indizi se allegati” (Cass., Sez. V, ord. 24550/2020).

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sezione X, 09.05.2025, n. 2757 – Utili extracontabili in società a ristretta base: presunzione semplice, occorrono ulteriori prove. Il nuovo comma 5 bis, secondo cui “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato“, richiama alla mente l’obbligo di un’adeguata motivazione dell’atto impositivo, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa che devono poi trovare inequivocabile sbocco in giudizio, imponendo all’organo giudicante di, “fondare la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio“, con una precisa sanzione in caso di inosservanza da parte dell’amministrazione procedente. Invero, è espressamente previsto che il giudice annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Nel caso che ci riguarda, vale a dire la presunzione di distribuzione di utili ai soci, è di tutta evidenza che l’Ufficio è chiamato ad indicare esplicitamente gli elementi concreti sulla cui base le somme presuntivamente sottratte a imposizione da parte della società siano poi confluite ai soci. E questi elementi non sussistono certamente nei casi, come quello in esame, in cui la difesa erariale si limita ad accertare, in capo al socio, un maggior reddito come conseguenza dell’avviso di accertamento notificato alla società. Né, tanto meno, si può invocare alcun onere in capo al contribuente atteso che la prova contraria concerne un fatto negativo, e cioè la mancata percezione degli utili, che è inammissibile sul piano generale. Per tutto quanto sopra esposto e motivato, stante l’assenza di prove circostanziali e puntuali, alla luce del già citato articolo 7 D.Lgs. 546/92 l’atto impugnato deve essere annullato.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, Sezione XI, 13.05.2025, n. 2784 – Contestata frode con cessione d’azienda: onere probatorio rafforzato, atti annullati. In definitiva, l’accoglimento del ricorso, sulla base di quanto fin qui evidenziato, costituisce l’inevitabile conclusione del presente giudizio sulla base anche della fedele applicazione del disposto dell’articolo 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/92, secondo cui “Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.” Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha fornito la prova della pretesa impositiva sulla base degli elementi valorizzati all’interno dell’avviso di accertamento e, segnatamente, in ragione della ritenuta sussistenza di fatti idonei a comprovare l’avvenuta cessione di azienda dalla V. S. alla T. S. s.r.l. Rispetto a tali fatti la prova contraria fornita dalla difesa, costituita dalla relazione del consulente tecnico, nonché dalle allegazioni a tale atto, nonché dalla successiva produzione, presenta carattere di idoneità a rendere quantomeno insufficiente la dimostrazione delle ragioni oggettive fondanti la pretesa impositiva. Tale giudizio deve essere mantenuto fermo anche alla luce degli argomenti svolti dall’ufficio in sede di costituzione in giudizio, essendosi la parte resistente limitata a ribadire la fondatezza degli elementi valorizzati nell’ambito dell’avviso di accertamento, senza, tuttavia, fornire dati oggettivi idonei a neutralizzare le difese formulate nel ricorso e, soprattutto, la portata dimostrativa delle allegazioni sopra menzionate.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sezione I, 04.03.2025, n. 140Transfer pricing: l’Amministrazione deve fornire prova circostanziata e puntuale. L’art 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/92, a differenza delle previsioni recate dall’art. 2697 c.c., non richiede ad ognuno degli attori del giudizio di attivarsi per fornire, ciascuno, per l’Amministrazione finanziaria la prova, e per la parte ricorrente la controprova della spettanza, nel merito, della somma accertata e pretesa dall’Ufficio, ciò in quanto, esprimendosi in termini di prova, sufficiente, circostanziata, puntuale e non “contraddittoria, delle ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione della sanzioni avanzata dall’ente, la stessa non potrà che essere letta ed intesa quale elemento di conferma conclusiva del legittimo operato della parte che ha promosso il proprio atto.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, Sezione I, 07.03.2025, n. 145 – Indennità di volo: la stabile organizzazione provata dal contribuente neutralizza l’atto impositivo. La legge 130/2022 ha modificato l’art. 7 D.Lgs. 546/92, aggiungendo il comma 5-bis, ristabilendo non solo le regole tradizionali in tema di onere probatorio, ma prevedendo, altresì, un maggiore rigore nell’individuazione delle prove da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la quale deve provare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa erariale. Ne consegue che il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. La nuova disposizione prevede effetti sostanziali in quanto introduce, non solo è una nuova regola di giudizio che il giudice è chiamato a rispettare, ma anche una nuova “consistenza” della prova, la quale deve essere idonea a dimostrare in modo circostanziato e puntuale la pretesa tributaria. Pertanto, non può essere una presunzione di natura amministrativa che potrà derogare alla regola d’imputazione dell’onere probatorio, proprio perché sia nel processo tributario, come in quello penale, quello del lavoro e quello civile ordinario, è ormai consolidata l’affermazione che “l’onus probandi” grava in modo rigoroso e senza facili concessioni, sul soggetto processuale che ha formulato una o più affermazioni. Il bilanciamento degli interessi contrapposti non è più una questione astratta, ma assume un’espressione di concreta genuinità e civiltà giuridica, ed i requisiti imposti dalla normativa novellata richiedono tutti e inderogabilmente la calibrazione dell’impalcatura al caso concreto e pertanto impongono la valutazione delle peculiarità e delle circostanze che involgono la realtà d’impresa o del singolo soggetto sottoposto ad accertamento. Ciò comporta che l’architrave motivazionale dell’atto di accertamento debba essere arricchita da ulteriori elementi fattuali noti e dimostrati che consentano di implementare un ragionamento qualificato come conseguenza possibile della concreta realtà sottoposta ad accertamento. Gli elementi sopra delineati conducono ad affermare che non è prevista la sola obbligatorietà della motivazione ma anche l’analitica descrizione ed esternazione dei rilievi e degli elementi probatori su cui l’Amministrazione finanziaria fonda la propria azione di accertamento, con l’obbligo delle indicazioni dei fatti certi in base ai quali l’Ufficio ha presunto l’esistenza di omissioni ed inesattezze

 

Tesi classica (continuità con art. 2697 c.c. e sistema delle presunzioni)

 

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, 05.05.2025, n. 1038 – Operazioni inesistenti: il comma 5-bis non modifica i principi consolidati sul riparto. Sulla valenza del nuovo comma 5-bis dell’articolo 7 D.Lgs. n 546 del 1992 e dell’onere di prova imposto all’Ufficio, oltre che evidenziare che la norma (il comma 5-bis) è stata introdotta con la legge n. 130 del 13 agosto 2022 ed è in vigore dal 16 settembre 2022, in realtà, anche nella nuova versione, non modifica, nella sostanza, i consolidati principi sul riparto dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Come affermato da S.C. (sentenza del 27 ottobre 2022, n. 31878): «è appena il caso di sottolineare che il comma 5-bis dell’art.7 D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni” non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale». In buona sostanza, la prova della inesistenza della operazione portata dalla fattura emessa ben può trovare la sua fonte negli elementi indiziari forniti e connotati, secondo quanto stabilito dall’art. 2729 c.c., da gravità, precisione e concordanza. Sulla ripartizione dell’onere probatorio, la Cassazione anche di recente ha affermato che, in tema di IVA, il principio di neutralità dell’imposizione comporta che l’Amministrazione finanziaria, ove contesti che siano state poste a fondamento della detrazione della relativa imposta operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, Sezione VI, 12.05.2025, n. 1121 – Indeducibilità costi: restano valide le presunzioni legali che pongono l’onere al contribuente. L’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, così dispone: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.“. Tanto, in linea pure con quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 30 gennaio 2024, n. 2746, che rileva: «Può quindi affermarsi che “In materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della L. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova “comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale”, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l’onere della prova contraria”.». La società ricorrente, come illustrato, ha puntualmente adempiuto al suo onere probatorio con riferimento ad alcune spese riprese a tassazione producendo, come detto, regolari contratti di appalto, fatture, pagamenti tracciabili ed indizi sui quali basare il convincimento dell’effettività del costo sostenuto e dedotto fornendo così un’adeguata prova contraria. In parte dunque, il ricorso va accolto, con annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui non riconosce la detraibilità dei costi sostenuti riferiti alle fatture emesse da U. in favore della ricorrente.

CGT- Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, Sezione II, 28.01.2025, n. 88 – Inerenza dei costi: onere probatorio a carico del contribuente. La fattispecie appare pertanto pienamente conforme al disposto dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, il cui comma 5 bis prevede: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni“. Recentemente anche la Cassazione è tornata sull’argomento, ribadendo che la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova (recate dalla L. 130/2022), che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale in sede processuale (ord. nn. 31878/2022 e 31880/2022 e 2746/2024). Nel caso di specie non può che prendersi atto della genericità e incompletezza delle fatture e dei documenti che dovrebbero, secondo la contribuente, provare l’effettività delle prestazioni e – conseguentemente – l’inerenza dei costi. Come puntualmente rilevato dall’Amministrazione, i contratti di collaborazione occasionale stipulati dalla società non riportano l’oggetto della collaborazione effettuata; le note per prestazioni occasionali, emesse dai collaboratori della srl, non riportano l’oggetto della prestazione, oppure presentano una descrizione della prestazione resa formulata in maniera estremamente generica e succinta; due note per prestazioni occasionali non riportano nemmeno il nome del collaboratore, benché i relativi costi siano stati registrati in contabilità; alcune prestazioni rese dai collaboratori risultano saldate senza che il percipiente avesse emesso apposita nota. È dunque insufficiente la prova del fondamento della pretesa (applicazione di un regime fiscale più favorevole, conseguente alla deducibilità), non già l’onere probatorio dell’Amministrazione.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento, Sezione III, 23.05.2025, n. 750 – Detrazione IVA per operazioni inesistenti: la novella non impedisce l’uso delle presunzioni. Né una differente soluzione potrebbe scaturire dall’applicazione del comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 introdotto dalla L. 130/2022, che non preclude di certo la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di ricorrere alla prova per presunzioni. Come osservato dalla S.C., “la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che «Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (Cass. 31878/2022; nello stesso senso, Cass. 2746/2024). Privo di rilievo è il riconoscimento dei costi di cui alle citate fatture ai fini IRES e IRAP. Invero (Cassazione n. 21706 del 08 ottobre 2020) i costi effettivamente sostenuti e riferiti ad operazioni soggettivamente false sono deducibili anche nell’ipotesi in cui l’acquirente risulti consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, a condizione però che tali costi non risultino essere stati dedotti in contrasto con i generali principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti in via generale dall’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, Sezione I, 30.04.2025, n. 225 – Utili extracontabili: confermata la validità delle presunzioni tradizionali. Va rilevato, quanto alla lamentata violazione dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, che detta disposizione prevede quanto segue: “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato; il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’erogazione delle sanzioni“. Secondo il ricorrente, detta nuova norma preclude all’Ufficio l’utilizzo di presunzioni comportanti inversione di oneri probatori privi di riscontro in sede normativa. Sennonché, con essa si ribadisce quanto già espresso dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto deve provare in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, affermando il principio che l’Amministrazione finanziaria prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impositivo e il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio: significato che richiama i nuovi contributi probatori versati in giudizio con la prova documentale, la prova tecnica e la prova testimoniale. Il Giudice, a questo punto, in esito alla valutazione di tutti gli elementi probatori confermerà l’atto impositivo o lo annullerà quando la prova della sua fondatezza manca, o è contraddittoria o se è, comunque, insufficiente. Sul punto appare risolutivo l’orientamento seguito con immediatezza dalla Suprema Corte che ha precisato, con chiarezza, che la nuova formulazione della predetta disposizione “non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano alla istruttoria dibattimentale un ruolo centrale” (cfr. Cass., 27.10.2022, n. 31878 e n. 31880). E tale orientamento va condiviso, sottolineando, altresì, che proprio la nuova norma specifica che la decisione deve essere espressa in coerenza con la normativa tributaria sostanziale.

CGT- Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, Sezione IV, 18.04.2025, n. 731 – Utili extracontabili in società a ristretta base: confermata presunzione di distribuzione. Il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede che l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato e il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni, mentre spetta al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati. Pertanto, se è vero che il comma 5 bis dell’art. 7 D.Lgs. n. 546/92, introdotto con l’articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l’onere probatorio gravante in giudizio sull’Amministrazione Finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l’inversione dell’onere probatorio, tuttavia la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. (Corte di Cassazione, Ordinanza del 27/10/2022 n. 31878) Nella presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili il fatto noto, che sorregge la distribuzione degli utili extracontabili, non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass., sez. 6-5, 19/03/2015, n. 5581). E tali principi sono stati completati con l’ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., sez. VI-T, 2/02/2016, n. 1932; Cass., sez. V, 14/07/2017, n. 17461; Cass., Sez. VI-T, 22/12/2016, n. 26873; Cass., sez. VI-T, 9/07/2018, n. 18042; Cass., sez. V, 27/09/2018, n. 23247). Nel caso in oggetto il ricorrente non ha provveduto a fornire:

  • né la prova contraria del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti;
  • né la prova contraria della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

 

Natura interpretativa del comma 5-bis

 

CGT-Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, Sezione II, 20.05.2025, n. 591 – Confermata la natura interpretativa del comma 5-bis. La novella introdotta dall’articolo sei della legge n. 130/2022 è stato aggiunto, all’articolo sette del decreto legislativo n. 546/1992, il comma cinque-bis secondo cui: “l’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni…“. Tale disposizione è di portata non innovativa ma di più pregnante valenza interpretativa e si applica alle controversie in corso al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge. Cass. n. 730 del 11/01/2025: in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum“, sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur“.

 

Corte di Cassazione (continuità con orientamento tradizionale)

Corte di Cassazione – Sezione V, Ordinanza, 27.10.2022, n. 31878




Prime applicazioni della sentenza in forma semplificata ex art. 47-ter D.Lgs. 546/1992

È stato pubblicato un nuovo Tax Justice dal titolo “La sentenza in forma semplificata: prime applicazioni delle Corti di giustizia tributaria”.

A poco più di un anno dall’introduzione dell’art. 47-ter nel D.Lgs. n. 546/1992, che ha previsto la possibilità per il giudice tributario di decidere con sentenza semplificata all’esito della fase cautelare, il documento fornisce i primi riscontri giurisprudenziali e statistici sull’efficacia dell’istituto.

 

I dati principali:

  • Oltre 2.300 sentenze semplificate tra gennaio 2024 e marzo 2025
  • Solo il 6,33% impugnate, contro una media ordinaria del 14,97

Si ricorda che la sentenza semplificata si distingue dal decreto presidenziale ex art. 27: è una pronuncia nel merito, non limitata a mere questioni di rito. È motivata anche per relationem, con rinvio a precedenti giurisprudenziali consolidati. È emessa all’esito della fase cautelare, ove il giudice ravvisi l’assenza di necessità istruttoria.

Nel documento, infine, sono state analizzate alcune Sentenze emesse dalle Corti di giustizia tributaria in esito all’udienza di sospensione.

Di seguito la sintesi:

 

1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. VII, sent. n. 5285 del 23 dicembre 2024

Motivo accolto: Omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (art. 6-bis L. 212/2000) – Principio espresso: la violazione del contraddittorio determina l’invalidità dell’atto impositivo ex se, senza necessità di “prova di resistenza“.

2. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ragusa, Sez. II, sent. n. 1103 del 30 dicembre 2024

Motivo accolto: difetto assoluto di motivazione della cartella per quota consortile in assenza di avviso di liquidazione – Principio espresso: l’ente consortile deve esplicitare metodo di calcolo e presupposti giuridici della pretesa.

3. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, Sez. I, sent. n. 419 del 5 novembre 2024

Principio espresso: in tema di intimazione contenente plurime cartelle, la richiesta di rateizzazione ritenuta idonea a interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.) – Supporto: due precedenti della Cassazione.

4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, Sez. VIII, sent. n. 2320 del 25 marzo 2025

Principio espresso: vizio revocatorio per omessa analisi documentale (art. 395, n. 4, c.p.c.).

 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, Sez. I, sent. n. 120 del 31 marzo 2025

Principio espresso: la presenza sistematica umana giustifica l’assoggettamento a TARI su impianto fotovoltaico.

6. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, Sez. I, sent. n. 5 del 17 gennaio 2025

Principio espresso: ricorso contro intimazione di pagamento senza atti prodromici, accolto: perché l’integrazione del contraddittorio non sanzionata con inammissibilità – Interpretazione dell’art. 14, comma 6-bis D.Lgs. 546/1992 in senso garantista.

7. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro, Sez. I, sent. n. 284 del 31 ottobre 2024

Principio espresso: emendabilità formale della dichiarazione fiscale – Motivazione per rinvio a precedenti consolidati – Rinvio a: Cass. 20 aprile 2018, n. 9849 – Precedente conforme come base sufficiente per sentenza semplificata.

8. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Avellino, Sent. n. 706 del 4 luglio 2024

Principio espresso: validità della notifica a mezzo posta privata . Rinvio a: Cass., SS.UU. n. 8416/2019 – Conferma la piena legittimità della notifica di atti tributari da parte di operatori privati.

9. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, Sent. n. 224 del 25 febbraio 2025

 Principio espresso: Pretesa consortile legittima per benefici derivanti dalla bonifica. Rinvio a: Cass., SS.UU. n. 8960/1996; art. 860 c.c. – Rilievo: Rafforzamento della nozione di “beneficio” come fondamento dell’obbligazione contributiva consortile.




Riforma del Processo tributario: la Corte costituzionale si pronuncia sulla nuova disciplina delle prove in appello

Con la sentenza numero 36, depositata oggi, (27 marzo 2025) la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.

Le rimettenti avevano censurato in particolare, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, l’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo numero 220 del 2023, ai sensi del quale, nel giudizio di appello «[n]on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis».

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».

Nella sentenza si legge che la novella del 2023 ha optato per un modello di gravame ad istruttoria chiusa, temperato, però, dal riconoscimento della facoltà, per le parti, di introdurre in secondo grado prove nuove indispensabili ai fini della decisione o incolpevolmente non dedotte in primo grado.

La Corte ha, però, osservato che, rispetto a tale regola generale, sancita dal riformato comma 1 dell’articolo 58, il divieto assoluto di produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere, sancito dal nuovo comma 3, non trova appiglio nelle caratteristiche oggettive dei suddetti documenti, non essendo rinvenibile in essi un elemento differenziale sul quale il legislatore possa costruire una disciplina diversificata. Inoltre – ha rilevato ancora la Corte – la nuova disciplina, là dove inibisce il deposito delle deleghe, delle procure e degli atti di conferimento di potere, pur quando ne sia stata incolpevolmente impossibile la produzione in primo grado, comprime ingiustificabilmente il diritto alla prova, posto che in tali ipotesi il processo di appello costituisce la prima e unica occasione per dedurre i mezzi istruttori che non siano stati introdotti in primo grado per causa non imputabile alla parte.

Per quanto concerne, invece, il divieto di produzione in appello delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità, pure sancito dall’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo numero 546 del 1992, la Corte ne ha escluso sia la irragionevolezza sia la contrarietà agli altri parametri evocati dalle rimettenti.

Il legislatore, con il divieto censurato, ha inteso evitare che l’appello venga promosso al solo fine di effettuare un deposito documentale che, pur essendo da solo sufficiente per la definizione del giudizio, sia stato omesso in prime cure.

Il divieto di deposito delle notifiche è stato ritenuto non contrario a Costituzione anche là dove include l’ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto depositare il documento in primo grado per causa ad essa non imputabile. Ciò in quanto «l’atto tributario produce i suoi effetti tipici per mezzo della notificazione, sicché o la notifica esiste – e quindi deve essere necessariamente conosciuta dall’amministrazione, sulla quale grava un dovere qualificato di documentazione del procedimento notificatorio e di conservazione e custodia dei relativi atti – prima che la pretesa impositiva venga azionata, oppure la stessa pretesa è da ritenersi inefficace ab origine e quindi non può essere fatta valere».

La Corte di giustizia tributaria della Lombardia aveva, poi, dubitato della legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023, là dove dispone che le nuove regole sulle prove in appello si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore di detto decreto.

La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole la disciplina censurata, in quanto la novella, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l’affidamento riposto dalle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite.

Pertanto, l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall’articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. (Così, comunicato stampa – Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale – del 27 marzo 2025)

 




La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L’assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima del 29 giugno 2024 data di dell’entrata in vigore della nuova norma. L’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 espressamente attribuisce valore di giudicato sostanziale, «in ogni stato e grado» del processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con una delle formule ivi previste («perché il fatto non sussiste» o «perché l’imputato non lo ha commesso»), ammettendo la possibilità di depositare tale sentenza anche nel giudizio di cassazione, entro il limite temporale da essa stabilito (ovvero non oltre quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza camerale). L’efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un’apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità officiosa del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull’argomento, ex ceteris, Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, Cass. n. 25632/2021, Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. SS.UU. n. 691/2016).

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza della Sez. V, n. 30675 del 28/11/2024 (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo) che dà seguito allOrdinanza interlocutoria n. 22181 del 06/08/2024 (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Daniloin www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) sull’incidenza dello “ius superveniens” nei procedimenti tributari, di sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14, depositata il 13 maggio 2014 divenuta irrevocabile, nella quale il ricorrente è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria pendente.

Conf.: Cass., Sez. V, Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo — in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1467)

Conf.: Cass., Sez. V, Ord. n. 23609 del 03/09/2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo)

Si evidenzia, infine, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata «perché il fatto non costituisce reato», a giudizio della recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25402 del 23/09/2024 (Presidente: Manzon Enrico, Relatore: Caradonna Lunella — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) non fa scattare l’automatica efficacia di giudicato, nella specie, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti, previsto dall’art. 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 87 del 2024, rubricato «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione»

 

Per le Corti di Giustizia Tributaria, vedi:

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l’ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»




La consulenza tecnica nel processo tributario. Dai Commercialisti un documento di ricerca a supporto dei professionisti che svolgono questa funzione ausiliaria

La consulenza tecnica nel processo tributario” è il titolo di un documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti pubblicato oggi e rientrante nell’attività dell’area “Contenzioso tributario” alla quale è delegata la Consigliera nazionale Rosa D’Angiolella.

Nell’ambito dei poteri istruttori riconosciuti alle Corti di Giustizia tributaria dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 vi è quello di nominare un consulente tecnico quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità utili alla decisione della controversia. Il tema inerente alla corretta individuazione della funzione della consulenza tecnica e degli effetti dell’indagine peritale svolta risulta particolarmente delicato e non può prescindere da considerazioni di più ampio respiro in ordine alla natura del processo tributario”.

Il documento, dopo una breve disamina della natura sostanzialmente dispositiva del processo tributario, dell’evoluzione storico normativa della disciplina che regola la consulenza tecnica nell’ambito di tale processo, si concentra sulla funzione e l’oggetto di detta consulenza. In particolare, viene analizzata la figura del consulente tecnico d’ufficio, le modalità di nomina, accettazione e svolgimento dell’incarico. Si affronta, inoltre, il tema della vincolatività della consulenza tecnica per il giudice richiedente, anche alla luce dei principali orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Un ulteriore approfondimento è dedicato al rapporto tra la consulenza tecnica d’ufficio e quella di parte. Un cenno viene infine rivolto all’utilizzabilità e all’efficacia nell’ambito del processo tributario di consulenze tecniche rese in altri processi.

Il documento, oltre che d’interesse per i professionisti impegnati nel settore della Giustizia tributaria, potrà risultare un utile supporto anche per Commercialisti che svolgono questa importante funzione ausiliaria nell’ambito del processo tributario.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 12 novembre 2024)

 

Link al documento CNDCEC – FNC “La consulenza tecnica nel processo tributariopubblicato rientrante nell’attività dell’area “Contenzioso tributario” 

(Link esterno verso il Sito: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/11/2024_10_12_la-consulenza-tecnica-nel-processo-tributario.pdf

 




Banca dati di giurisprudenza tributaria. Inserite le sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado depositate nel primo trimestre 2024

È online l’aggiornamento della Banca Dati della giurisprudenza tributaria di merito con l’integrazione delle sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado native digitali depositate nel primo trimestre 2024. (Link a sito web esterno gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria) .

Da oggi 31/07/2024 sarà possibile consultare tutte le sentenze digitali dal 2021 a fine marzo 2024.

Il Dipartimento della giustizia tributaria, nei prossimi mesi, continuerà a garantire l’aggiornamento delle sentenze tributarie di merito depositate in corso d’anno.




Il Cdm approva in via preliminare il Testo unico della giustizia tributaria

Testo unico della giustizia tributaria – (Decreto legislativo in esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto legislativo relativo al testo unico della giustizia tributaria in esame preliminare.

Il testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato coerentemente all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Si compone di due Parti riguardanti l’ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

La Parte I, Titolo I, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992; con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La Parte II è suddivisa in n. 3 Titoli. I Titoli I e II ripropongono i pari Titoli del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Titolo III contiene le disposizioni finali, ovvero quelle abrogate in quanto riprese nel corpus della proposta di testo unico. Infine, l’articolo 131 prevede che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Scarica lo schema di T.U. della Giustizia Tributaria – (Bozza di Decreto legislativo) – Esaminato in via preliminare nel Cdm del 22/07/2024

 




On-line la banca dati delle sentenze tributarie di merito

È attivo il servizio di ricerca e consultazione della Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria di merito: sito esterno in una nuova scheda del Ministero dell’economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

L’avvio sperimentale del servizio, finalizzato ad assicurare la conoscenza del precedente giurisprudenziale, è stato finanziato parzialmente con fondi europei nell’ambito di un progetto partecipato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

La banca dati si basa su una piattaforma digitale innovativa che offre un accesso semplificato e intuitivo per la consultazione delle sentenze tributarie di primo e secondo grado, native digitali e pseudoanonimizzate.

Il servizio, che attualmente consente la consultazione delle sentenze native digitali depositate dal 2021 al 2023, sarà progressivamente e costantemente aggiornato con le sentenze native digitali pubblicate dal 2024 ed analogiche depositate dal 2021.

Sono in corso, inoltre, implementazioni finalizzate non solo a consentire la ricerca delle ordinanze emesse dagli organi della giustizia tributaria di rinvio alle Corti superiori (Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Corte di giustizia dell’Unione Europea), ma anche alla possibilità, previo accordo con la Suprema Corte di Cassazione, di verificare l’eventuale presenza del ricorso di legittimità e della relativa decisione con riguardo alla sentenza di merito oggetto di consultazione.

L’avvio sperimentale della Banca Dati consentirà al Dipartimento della giustizia tributaria di acquisire dagli utenti suggerimenti e indicazioni volti al miglioramento del servizio.

(Così, comunicato del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Mef – sito web https://www.dgt.mef.gov.it)




Riforma del processo tributario. Concluso il primo ciclo di interventi di aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al PPT

Con una nota pubblicata sul portale del dipartimento della Giustizia tributaria, (https://www.dgt.mef.gov.it), il Mef ha comunicato che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, spiega la nota, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell’attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

In particolare, risultano implementate le funzionalità relative ai nuovi istituti entrati in vigore dal 4 gennaio scorso, quali:

  • l’impugnazione delle ordinanze che accolgono o respingono le istanze di sospensione dell’esecuzione degli atti oggetto del ricorso in primo grado;
  • la sentenza in forma semplificata (quando il giudice, nel corso del giudizio cautelare, rileva la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o l’infondatezza del ricorso);
  • la redazione del dispositivo della sentenza, da comunicare alle parti in causa, per garantire la conoscenza tempestiva dell’esito del giudizio;
  • le procedure delle richieste e di autorizzazione della prova testimoniale.



Cartella di pagamento. Le avvertenze adeguate alle modifiche introdotte alla disciplina del processo tributario

Il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 220, ha introdotto modifiche in materia di contenzioso tributario. In particolare, l’art. 2, comma 3, lettera a), ha abrogato, a decorrere dal 4 gennaio 2024, l’art. 17-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di reclamo/mediazione. Inoltre, l’articolo 1, lett. d), ha introdotto nell’art. 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 6-bis, prevedendo che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

 

Subito applicabile il nuovo litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Agente della riscossione 

 

Va sottolineato che il nuovo obbligo di notifica all’Agente della riscossione e all’Ente impositore se si eccepiscono vizi di notifica anche degli atti presupposti, ad esempio di una cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 220, si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 05.01.2024 giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 220/2023. Di conseguenza, configurata questa nuova ipotesi di litisconsorzio necessario (nella maggior parte dei casi tra Ente impositore e Agente della riscossione), laddove il contribuente contesti vizi di notifica dell’atto presupposto (ad es.: accertamento) emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato (ad es.: cartella o avviso di presa in carico), il giudice investito dal ricorso proposto nei confronti di uno soltanto dei soggetti interessati, sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 546/1992, rilevato il difetto di contraddittorio, deve ordinarne l’integrazione mediante la chiamata in causa del litisconsorte necessario assente entro un termine stabilito a pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (cfr. da ultimo: Cass., Sez. V, Ord. n. 25212 del 24/08/2023 — Presidente: Federici Francesco, Relatore: Chiesi Gian Andrea), Cass., Sez. V, Ord. n. 32235 del 21/11/2023 — Presidente: Luciotti Lucio, Relatore: Succio Roberto)

 

 

Pertanto, in conseguenza della citate modifiche con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2024, prot. n. 33980 modificato il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate. Gli allegati da 2 a 5 vengono aggiornati eliminando i riferimenti all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e nel testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 introdotte le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto.

Inoltre, il testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 viene modificato nella parte relativa alla RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA sostituendo le parole “Direzione o Centro Operativo” con “Ufficio” e il testo delle Avvertenze di cui all’allegato 2 viene aggiornato relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.




Processo Tributario Telematico. Nuove funzionalità per le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado | La giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state implementate le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, al fine di consentire il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

L’adeguamento delle funzionalità del PTT si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, contenute nell’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, modificato di recente dall’art. 1, comma 1, lettera s), n. 4), del D.Lgs. n. 220/2023.

In particolare, è previsto che l’ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, mentre l’ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

Dette impugnative si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023, ossia dal 4 gennaio 2024.

Tali impugnative non sono soggette al pagamento del CUT.

Per procedere con il deposito delle nuove impugnative, nella home page del PTT, dalla voce INVIO NIR – RICORSO – ALTRI ATTI, è possibile selezionare la Corte di Giustizia Tributaria competente e quindi la tipologia di deposito:

  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE MONOCRATICA DI PRIMO GRADO, per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  • IMPUGNATIVA ORDINANZA SOSPENSIONE COLLEGIALE DI PRIMO GRADO, per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

Il sistema, tramite una sequenza di schede, richiederà l’inserimento dei dati necessari per il deposito, tra i quali, quelli relativi al ricorso di merito: RG del ricorso ed estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare. Analogamente al deposito degli atti principali, anche per le nuove impugnative è obbligatorio apporre la firma digitale, mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.

Al termine della procedura di deposito e dei previsti controlli di validità sui file trasmessi, il sistema assegnerà un numero di registro generale, che per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000.

Per tutti i dettagli operativi delle nuove funzionalità descritte, si invita a consultare la relativa guida sul sito di Assistenza ai servizi online del Dipartimento della giustizia tributaria. (Link al sito esterno: https://giustiziatributaria.assistenzasif.gov.it/GiustiziaTributaria/s/)

Fonte: Portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, raggiungibile all’indirizzo: www.dgt.mef.gov.it 

 

I presupposti per l’esercizio del potere di sospensione da parte della delle corti di giustizia tributaria, specificati dall’art. 47 del D.Lgs. 546/92 (periculum in mora) nonchè dai principi generali dell’ordinamento (fumus boni iuris), possono essere sviluppati, sotto il profilo ontologico, anche traendo spunto dal ruolo peculiare della tutela cautelare evidenziato dalla circolare n. 98/E del 23/4/96 (in “Finanza & Fisco” Suppl. n. 16 del 20/04/1996).

 

Nell’ambito della giurisprudenza tributaria in tema di gravità e irreparabilità del danno sono stati espressi i seguenti principi:

 

 

La vendita del patrimonio immobiliare ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato configura un danno grave e irreparabile

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Alienazione del proprio patrimonio immobiliare ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato

“dall’esecuzione degli impugnati avvisi di accertamento, può derivare alla ricorrente un danno grave ed irreparabile, attesa l’entità delle somme pretese dall’Amministrazione finanziaria, il cui pagamento potrebbe essere effettuato soltanto ricorrendo a mezzi del tutto straordinari, quali l’alienazione del proprio patrimonio immobiliare, patrimonio, peraltro, difficilmente liquidabile in tempi brevi se non offrendolo ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, anche in considerazione del fatto che, allo stato, il mercato degli immobili è in gravissima crisi, certamente insuperabile in tempi brevi anche a causa dell’imposizione fiscale che frequentemente ne assorbe l’intero reddito”. (Commissione Tributaria provinciale di Bari, Sez. X, Ord. n. 1 del 4 maggio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 29/96, pag. 2940)

Eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto

ESPOSIZIONI BANCARIE – Eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto – Impossibilità di far fronte al pagamento di quanto dovuto – Sospensione concessa solo a presentazione di idonea polizza fideiussoria

“ritenuto che la situazione rappresentata dal ricorrente integra i presupposti di fatto richiesti dalla legge per la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’atto impugnato, atteso che:

la ditta istante ha evidenziato la propria eccessiva esposizione bancaria che non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto;

ritenuto che, così come esposto dalla ditta nell’istanza di sospensione, nel corso di esecuzione verrebbero pignorati ed esportati beni aziendali strumentali all’attività aziendale stessa, con ripercussioni gravissime sulla situazione occupazionale dei dipendenti;

considerato che detta sospensione debba essere sottoposta, comunque, a cauzione, allo scopo di garantire la solvibilità dell’obbligato, ove, in esito alla definizione della controversia, venisse a risultare fondata la pretesa impositiva dell’amministrazione resistente”. (Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Sez. III, Ord. 8 maggio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 25/96, pag. 2495)

Esposizioni bancarie che possono pregiudicare la prosecuzione dell’attività esercitata

ESPOSIZIONI BANCARIE – Pregiudizio grave – Sospensione dell’esecuzione sulle iscrizioni a ruolo operate dall’Ufficio IVA

“Sussistono allo stato degli atti i presupposti per l’accoglimento delle istanze di sospensione in particolare apparendo giuridicamente rilevanti le argomentazioni sviluppate nei ricorsi e in considerazione della situazione finanziaria della società, con consistenti documentate esposizioni bancarie, che possono pregiudicare la prosecuzione dell’attività alberghiera esercitata, di modesta consistenza.”. (Commissione Tributaria Provinciale di Savona, Sez. I, Ord. n. 1 del 29 maggio 1996)

L’elevato ammontare dei tributi pretesi e i tempi lunghi per l’eventuale rimborso in caso di accoglimento del ricorso sono motivi legittimanti la sospensione
PERICULUM IN MORA – Elevato ammontare dei tributi pretesi – Tempi per l’eventuale rimborso in caso di accoglimento del ricorso estremamente lunghi – Motivi legittimanti la sospensione – Concessione della sospensione subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria

“Per quanto attiene il c.d. periculum in mora, ritiene la Commissione che sia evidente la presenza di un grave danno per la società contribuente, costretta a pagare una notevole somma, con la certezza di vedere, nel caso di accoglimento del suo ricorso, trascorrere tempi lunghi per l’eventuale rimborso.”. (Commissione Tributaria Provinciale di Asti, Ord. del 24 giugno 1996 in “Finanza & Fisco” n. 34/96, pag. 3447)

 

Associazione senza finalità di lucro: il pagamento determina in ogni caso un danno grave ed irreparabile
PERICULUM IN MORA – Pagamento di imposte accertate da parte di circolo senza finalità di lucro – Pagamento che determina in ogni caso danno grave ed irreparabile

“il pagamento dell’imposta accertata e relativi accessori, tenuto anche conto delle finalità non di lucro proprie del circolo ricorrente, è tale da determinare un danno grave ed irreparabile”. (Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, Sez. I, Ordinanza n. 17 del 19 luglio 1996 — in “Finanza & Fisco” n. 34/96, pag. 3449)

La liquidazione del patrimonio immobiliare per fronte al pagamento della cartella esattoriale legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Liquidazione del proprio patrimonio immobiliare

“Ritenuto che la Società ricorrente ha evidenziato la grave situazione finanziaria risultata dal bilancio non- ché dal c/economico consegue che per far fronte al pagamento di cui alla cartella esattoriale dovrebbe ricorrere alla liquidazione del proprio patrimonio immobiliare. Dispone la provvisoria sospensione dell’atto impugnato”. (Commissione Tributaria provinciale di Roma, Sez. IX, Ord. del 15 ottobre 1996 in “Finanza & Fisco” n. 45/96, pag. 4658)

La vendita del patrimonio immobiliare in tempi brevi a prezzi ribassati legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Alienazione del patrimonio immobiliare in tempi brevi e comunque in una situazione che non consente il realizzo del giusto prezzo

“considerato che per far fronte alla pretesa erariale, stante la suddetta situazione di illiquidità e salvo interventi finanziari straordinari in questa sede non prevedibili, la società ricorrente dovrebbe alienare il patrimonio immobiliare in tempi brevi e comunque tali da non consentire il realizzo del giusto corrispettivo; che qualora ciò si verifichi, anche per l’ attuale situazione di stasi del mercato immobiliare, sussiste il concreto rischio di esecuzione esattoriale che verosimilmente provocherebbe la revoca degli affidamenti bancari e, con essa, il conseguente prevedibile dissesto; … Dispone la sospensione dell’esecuzione sia dell’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, sia della riscossione del terzo da parte del Concessionario della Riscossione, come meglio specificato in narrativa, fino alla data di pubblicazione della sentenza che definirà questo grado di giudizio.”. (Commissione Tributaria Provinciale Firenze, Sez. XVII, Ord. del 10 gennaio 1997)

Lo smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate legittima la sospensione

PERICULUM IN MORA – Entità delle somme pretese – Conseguenze per il contribuente – Improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte

“È noto che l’art. 47 del D.Lgs n. 546 del 31 dicembre 1992 richiede quale presupposto per la sospensione dell’esecuzione la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile. In particolare la gravità deve essere valutata in relazione alle condizioni soggettive della parte, rispetto alla pretesa dell’amministrazione finanziaria con una elevata sproporzione fra il vantaggio ricavabile dalla esecuzione dell’atto impugnato e il pregiudizio patito dal contribuente, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza della riscossione provvisoria. L’irreparabilità deve essere invece valutata in termini oggettivi, ‘ tale essendo quel pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente…’ (Corte App. Torino, sez. II, ord. del 28 aprile 1995) … ritiene la Commissione che, per l’entità delle somme richieste con l’avviso impugnato, sia fondato il pericolo lamentato dal ricorrente di dover ricorrere all’improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte. Tenuto conto dei precedenti ricorsi e dell’istanza avanzata subordinatamente dall’Ufficio, stimasi prudente subordinare il provvedi- mento all’imposizione di idonea garanzia”. (Commissione Tributaria Provinciale Modena, Sez. III, Ord. del 12 aprile 1999)

La mancata allegazione di alcuna prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile non consente la sospensione dell’atto impugnato

PERICULUM IN MORA – Mancata prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato – Conseguenze – Rigetto dell’istanza di sospensione

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Ne consegue, in caso di mancata allegazione di alcuna prova del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione dell’atto impugnato non può essere accolta l’istanza di sospensione. In tal caso, è tutto irrilevante ogni valutazione in ordine alla fondatezza del cd. “fumus”. (Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, Sez. II, Ord. n. 142 del 19 novembre 2012)

La valutazione del pericolo di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione degli atti impugnati deve tenere conto delle disponibilità economiche e finanziarie della società

PERICULUM IN MORA – Motivi – Insussistenza del pericolo di un danno grave ed irreparabile dall’esecuzione degli impugnati atti, avuto riguardo alla entità della somma da corrispondere e alle notevoli disponibilità economiche e finanziarie della società

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Ne consegue, che non sussiste il pericolo di un danno irreparabile nel caso in cui il contribuente istante disponga di un patrimonio netto rilevante nonché di disponibilità liquide ed immobilizzazioni finanziarie rilevanti, sufficienti per far fronte al debito tributario: non configurandosi in tali ipotesi in capo al ricorrente alcun danno irreparabile che giustifichi la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato. (Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, Sez. I, Ord. n. 53 del 21 novembre 2012)

L’esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche per diniego di rateizzazione del debito tributario configura il pericolo del danno grave e irreparabile imminente

PERICULUM IN MORA – Effetti pregiudizievoli gravi e imminenti nella partecipazione a gare di affidamento di concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi –

La sospensione dell’atto impugnato può essere disposta soltanto se ricorrono i seguenti requisiti: il cosiddetto fumus boni juris, ossia la verosimile fondatezza della domanda; il periculum in mora, ossia il pericolo che dalla esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile anche in presenza di un successivo accoglimento del ricorso. Inoltre, in ipotesi di eccezionale urgenza, cioè quando il pericolo del danno grave e irreparabile è così imminente da non consentire l’espletamento della procedura camerale, il presidente, valutati i presupposti del “ fumus boni iuris” e del danno, in assenza di contraddittorio tra le parti, può concedere, con decreto la sospensione della esecutività dell’atto impugnato sino alla celebrazione dell’udienza. In questo ordine di idee, sussiste il fumus nelle ipotesi di mero disguido della parte ricorrente nell’adempimento rituale dei pagamenti oggetto di rateizzazione limitatamente soltanto ad alcune rate. Sussiste altresì, l’eccezionale pericolo, se l’atto impugnato compromette la partecipazione della parte ricorrente a gare di appalto in scadenza. (Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sez. I, Decreto Presidenziale del 30 gennaio 2013 )

 

 Vedi anche:

Aggiornamenti giurisprudenziali sulla sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto tributario impugnato

I presupposti della tutela cautelare: il periculum in mora e il fumus boni iuris

Il fermo amministrativo è sospendibile ex articolo 47 del D.Lgs. 546/92 inaudita altera parte con decreto presidenziale

La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’atto tributario impugnato

L’ampliamento giurisprudenziale della frontiera cautelare investe l’atto di sospensione del rimborso

La sospensione in appello dell’atto impugnato ex artt. 47 e 61 del D.Lgs. 546/92 alla luce dello Statuto dei diritti del contribuente, del principio del giusto processo e del principio comunitario di effettività della tutela

 




Da 1° febbraio 2024, nuovo portale del Dipartimento della giustizia tributaria

Dal 01/02/2024 è attivo il nuovo portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria, istituito nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e deputato allo svolgimento delle attività individuate dall’articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

L’articolo 20, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in vigore dal 22/06/2023, dispone l’istituzione del nuovo Dipartimento della Giustizia Tributaria, l’individuazione delle attività istituzionali, nonché l’articolazione degli uffici centrali e territoriali e la relativa dotazione organica.
Il nuovo portale, raggiungibile all’indirizzo www.dgt.mef.gov.it, garantisce l’accesso ai servizi online e ai contenuti informativi già presenti sul Portale della Giustizia Tributaria, fornendo anche le informazioni relative all’organizzazione e alle funzioni svolte dalle strutture del Dipartimento.
Per consentire le suddette attività di aggiornamento, nella giornata del 01/02/2024 dalle ore 9:00 alle 12:00, il portale sarà sostituito con una pagina di cortesia per l’accesso ai servizi online della giustizia tributaria.

Fonte:  sito web: https://www.giustiziatributaria.gov.it

 

 




Abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo- mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data. (Così, comunicato stampa Mef del 22 gennaio 2024)

 

 




Il Cdm ha approvato definitivamente 4 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale per la riforma fiscale e un decreto-legge con il nuovo intervento sul Superbonus

Il Consiglio dei ministri di giovedì 28 dicembre 2023 ha approvato definitivamente 4 decreti legislativi attuativi della Delega fiscale per la Riforma fiscale.

Via libera anche a un decreto-legge con il nuovo intervento in materia di Superbonus.

  • decreto-legge: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Presidenza);
  • decreto-legge: Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
  • Schema di decreto legislativo: Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Schema di decreto legislativo: Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi esame definitivo (Economia e Finanze);
  • Varie ed eventuali.

Di seguito, la sintesi dei provvedimenti adottati.

 

PROROGA DI TERMINI NORMATIVI

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Le principali disposizioni fiscali:

  • proroga, per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA);
  • proroga di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024

 

BONUS EDILIZI

Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.

A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.

 

RIFORMA FISCALE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

 

1. Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (decreto legislativo – esame definitivo)

Per garantire il massimo sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e agli enti del terzo settore, anche in considerazione delle osservazioni in merito formulate dalle competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di modificare il testo approvato in esame preliminare nella parte relativa alle disposizioni di revisione della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024, per le erogazioni liberali a favore di tali soggetti. Anche nel 2024, quindi, le donazioni effettuate verso questi soggetti non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro, che rimane invece ferma per le erogazioni liberali in favore dei partiti politici.

 

2. Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame definitivo)

In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti, tra l’altro, al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

3. Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata. Sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.

Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.

 

4. Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (decreto legislativo – esame definitivo)

In considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, sono state apportate alcune modifiche al testo approvato in esame preliminare.

Tra l’altro, si valorizza la vocazione delle disposizioni dello Statuto del contribuente quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Inoltre, per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, si si prevede l’obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte.

Si rivede il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni.

Si introduce nello Statuto del contribuente la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.

 

 

In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  si pubblicano le bozze dei 4 decreti legislativi. Questi i link:

 

Riforma Irpef, lo schema di decreto legislativo coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs.  per l’ attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Irpef.pdf

 

Lo schema di decreto delegato sull’adempimento collaborativo, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. con le disposizioni in materia di adempimento collaborativo, coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Col.pdf

 

Lo schema di decreto legislativo che modifica lo Statuto dei diritti del contribuente, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. di riforma dello Statuto del contribuente coordinato dalla relazione illustrativa
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_StC.pdf

 

Lo schema di decreto legislativo che modifica le disposizioni sul processo tributario, coordinato dalla relazione illustrativa

D.Lgs. di modifica le disposizioni sul processo tributario
www.pianetafiscale.it/files/Legis/2023/Dlgs_Pt.pdf

 

 




Dal giorno 19 dicembre 2023 per l’accesso ai servizi online del Processo Tributario Telematico (PTT) necessario utilizzare una identità digitale (SPID, CIE o CNS)

A partire dal giorno 19 dicembre 2023, per accedere ai servizi online del Processo Tributario Telematico (PTT) sarà necessario utilizzare una identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Al fine di assicurare la massima accessibilità possibile agli strumenti propri del processo tributario telematico e per garantire l’esercizio del diritto di difesa, sia i nuovi utenti sia quelli già registrati, qualora non dispongano di un’identità digitale, potranno continuare a utilizzare le credenziali di accesso (user id e password) inviando una dichiarazione firmata digitalmente che attesti tale indisponibilità. Il sistema, attraverso una procedura guidata, produrrà un apposito modulo che l’utente dovrà scaricare sul proprio dispositivo, firmare digitalmente e infine trasmettere. Al termine di detta procedura, l’utente potrà accedere al sistema con le credenziali rilasciate. È fatto obbligo, comunque, per gli utenti di accedere al PTT mediante identità digitale qualora ne vengano in possesso successivamente al rilascio delle credenziali.

Per ulteriori approfondimenti sulle nuove modalità di accesso ai servizi, si invita a consultare il sito web di assistenza online (Link sito esterno: https://giustiziatributaria.assistenzasif.gov.it/GiustiziaTributaria/s/).

Fonte: Portale della Giustizia tributaria realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento delle finanze, sito web: “https://www.giustiziatributaria.gov.it”




Approvate dal Governo (in via preliminare) le disposizioni di revisione della disciplina del processo tributario

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 16 novembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale in materia di autotutela e di revisione della disciplina del contenzioso tributario (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto delegato dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

  • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
  • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
  • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
  • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
  • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Le disposizioni si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle in materia di litisconsorzio, spese, comunicazioni e notificazioni di cui all’articolo 16, autotutela obbligatoria, discussione e udienza da remoto, sentenza in forma semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all’esito della domanda cautelare, conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d’ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo in Cassazione, richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di nova in appello, che invece si applicheranno ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del  decreto legislativo.




Notifiche via pec in caso di casella piena: esame delle recenti ordinanze della Corte di Cassazione

Nell’ambito della collana editoriale Tax justice è stato pubblicato il quarto update di giurisprudenza tributaria relativo alla questione delle notificazioni telematiche non andate a buon fine per cause non imputabili al notificante (Ordinanze della Corte di Cassazione del 24/01/2023 n. 2193 e del 07/06/2023 n. 16125).

Fonte e link verso il Portale della Giustizia tributaria ( realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento delle finanze: https://www.giustiziatributaria.gov.it/

Si ricorda che i progetto editoriale “TAX JUSTICE DF” – Rassegna giurisprudenziale ragionata delle Commissioni tributarie, a cura della Direzione Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze – prevede la ricognizione ragionata di recenti pronunce di merito e di legittimità su alcune questioni più controverse in ambito fiscale, offrendo una “bussola” aggiornata agli operatori del diritto per orientarsi nel complesso contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento.




Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione. Campo di applicazione e oggetto della definizione

Nuove indicazioni sulla «rinuncia agevolata» alle liti tributarie in Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Con la circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, che segue quelle del 27 gennaio e del 20 marzo 2023, l’Agenzia torna sulla misura prevista dall’ultima legge di Bilancio come alternativa alla «definizione agevolata» delle liti pendenti. In particolare, il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l’oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l’abbattimento delle sanzioni a 1/18. Rientrano nella rinuncia agevolata gli avvisi di accertamento, gli atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti e ogni altro atto recante una “pretesa tributaria qualificata”.

 

I principali chiarimenti

 

La circolare odierna sottolinea che la rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

 

Il perimetro dell’agevolazione

 

La rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi. Per aderire occorre rinunciare al ricorso principale o incidentale dopo aver definito con la controparte tutte le pretese azionate in giudizio. La procedura prevede la firma di un accordo tra le parti e il pagamento – entro venti giorni dall’accordo stesso, nel rispetto del termine ultimo del 30 settembre 2023 – delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 luglio 2023)

 




Liti pendenti. Approvati gli aggiornamenti per il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande fino al 30 settembre 2023

Approvato il nuovo modello per chiudere in via agevolata le controversie con il Fisco. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023 viene infatti aggiornato lo schema già pubblicato a febbraio, insieme alle istruzioni, per recepire le ultime modifiche normative. Il “decreto Bollette” (D.L. n. 34/2023) ha infatti posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine per aderire, introdotto l’opzione per la rateazione mensile e modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate: le nuove deadline sono 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023. Inoltre è stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande.

 

Quali liti possono essere chiuse in via agevolata

 

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Deadline al 30 settembre e rateizzazione “lunga

 

Entro il prossimo 30 settembre, per ciascuna controversia tributaria autonoma va presentata in via telematica all’Agenzia una distinta domanda di definizione. Entro lo stesso termine va inoltre versato l’intero importo dovuto o la prima rata. Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2023, prot. n. 250755/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate», pubblicato il 05.07.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Aggiornamento del 14 febbraio 2023

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Link al testo della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 19

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




In un unico decreto Mef la nuova determinazione degli importi dei compensi fissi e aggiuntivi da corrispondere ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023 il decreto Mef del 24 marzo 2023 (di seguito riportato) nel quale vengono rideterminati gli importi dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale.

I nuovi importi saranno applicati seguendo tempistiche differenziate:

  • compensi fissi previsti all’art. 1 a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • compensi aggiuntivi previsti agli articoli 2 e 3, commi 1 e 3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • compensi aggiuntivi previsti all’art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 3.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023;
  • compensi aggiuntivi previsti all’art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 5.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° luglio 2023. 

 

Per chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto della tassazione separata, con riferimento alla liquidazione dei “Compensi aggiuntivi”, vedi la risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – (RIS) n. 483 (del 14 dicembre 2020) – Rettifica precedente risposta n. 483 pubblicata in data 13/11/2019

 

Il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 2023, recante: «Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023

 

 

IL VICE MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e processo tributari, che, tra l’altro, ha modificato e integrato le disposizioni ordinamentali e processuali di cui ai citati decreti legislativi n. 545 del 1992 e n. 546 del 1992, variando, altresì, la denominazione degli organi di giurisdizione tributaria da «commissioni tributarie provinciali e regionali» a «Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado»;

Visto, in particolare, l’art. 13 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, ove è previsto che il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l’art. 44-bis, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede la corresponsione al giudice unico di un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali, avuto riguardo ad ogni ricorso definito concernente le controversie individuate nel comma 1 del medesimo art. 44-bis

Visto, in particolare, l’art. 4-bis del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, ove è previsto che le Corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro

Visto l’art. 40, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che ha modificato il valore individuato nel citato art. 4-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, aumentandolo fino a 5.000 euro, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023;

Visto, in particolare, l’art. 70, comma 10-bis, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, che stabilisce che per i giudizi di ottemperanza riguardanti il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro, ad esclusione delle controversie di valore indeterminabile, e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso in composizione monocratica;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2002, con il quale è stato determinato, a decorrere dallo stesso anno, l’ammontare dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006, con il quale è stato fissato, a decorrere dallo stesso anno, il nuovo ammontare dei compensi aggiuntivi per ogni ricorso definito spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2019, con il quale è stato rideterminato, a decorrere dallo stesso anno, l’ammontare dei compensi fissi mensili spettanti ai giudici tributari delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 giugno 2002;

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera c), della citata legge 31 agosto 2022, n. 130, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli importi dei compensi fissi di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2019, sono aumentati del 130 per cento;

Visto, in particolare, l’art. 8, comma 4, della citata legge n. 130 del 2022, che stabilisce che entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico delle Corti di giustizia tributaria di primo grado per i ricorsi individuati dal citato art. 4-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992;

Considerato che occorre emanare un decreto che stabilisca gli importi dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria, in considerazione delle disposizioni introdotte dalla citata legge n. 130 del 2022;

Ritenuto necessario adottare un unico decreto per la determinazione degli importi dei compensi fissi e aggiuntivi da corrispondere ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con conseguente abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 giugno 2002, come modificato dai decreti 20 giugno 2019 e 24 marzo 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l’attribuzione all’on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria formulato con la delibera n. 231 del 14 febbraio 2023;

 

Decreta:

Art. 1
Compenso fisso del giudice tributario

 

1. Il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente della Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado è determinato nella seguente misura:

a) euro 1.138,50 per il Presidente;

b) euro 1.018,90 per il Presidente di sezione;

c) euro 959,10 per il vice Presidente di sezione;

d) euro 899,30 per il giudice.

2. Il compenso di cui al comma 1 spettante al Presidente di Corte di giustizia tributaria non è cumulabile con quello spettante al Presidente di sezione.

3. Gli importi di cui al comma 1 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

 

Art. 2
Compenso aggiuntivo del giudice tributario

 

1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito in euro 100,00, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun giudice tributario componente di Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui ha sede la medesima Corte di giustizia tributaria. Tale compenso aggiuntivo di euro 100,00 viene così ripartito:

a) euro 4,50 per il Presidente;

b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

d) euro 11,50 per l’estensore;

e) euro 26,00 per ciascuno dei tre componenti del collegio giudicante.

2. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo, il compenso aggiuntivo di cui al comma 1 spetta al solo giudice tributario in qualità di estensore del provvedimento ed è stabilito nella misura di euro 12,50, oltre la maggiorazione di euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, al giudice tributario residente in comune della stessa regione diverso da quello in cui ha sede la Corte di giustizia tributaria.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

 

Art. 3
Compenso aggiuntivo del giudice tributario monocratico

 

1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi dell’art. 44-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilito in euro 100,00 ed e’ così ripartito:

a) euro 4,50 per il Presidente;

b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

d) euro 89,50 per il giudice monocratico.

2. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito in composizione monocratica ai sensi dell’art. 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:

a) euro 4,50 per il Presidente;

b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

c) euro 92,00 per il giudice monocratico.

3. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito ai sensi dell’art. 70, comma 10-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito in euro 100,00 ed è così ripartito:

a) euro 4,50 per il Presidente;

b) euro 3,50 per il Presidente di sezione;

c) euro 2,50 per il vice Presidente di sezione;

d) euro 89,50 per il giudice monocratico.

4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

 

Art. 4
Copertura finanziaria

 

1. All’onere derivante dall’applicazione del presente decreto si provvede a valere sulle disponibilità iscritte in bilancio sulla Missione «Giustizia» – programma «Giustizia tributaria» – capitolo 1269, Piano di gestione 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze a decorrere dall’anno finanziario 2023.

Art. 5
Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto si applica ai compensi dei giudici tributari presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di seguito elencati:

a) compensi fissi di cui all’art. 1 spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

b) compensi aggiuntivi di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 3, in relazione ai ricorsi definiti a decorrere dal 1° gennaio 2023;

c) compensi aggiuntivi di cui all’art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 3.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023;

d) compensi aggiuntivi di cui all’art. 3, comma 2, in relazione alle definizioni dei ricorsi fino a 5.000,00 euro notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono abrogati i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 28 giugno 2002, come modificato dal decreto 20 giugno 2019, e 24 marzo 2006, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell’ammontare dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari.

 

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 marzo 2023

Il Vice Ministro: Leo

 

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2023

    Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, reg. n. 487

I decreti ministeriali abrogati dal presente atto sono consultabili sul sito istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it – alla voce «La Giustizia Tributaria/Normativa/Decreto legislativo del 31/12/1992, n. 545/Articolo 13/Documenti collegati».

Link al testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 marzo 2023, recante: «Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023




Processo Tributario Telematico. Modificate le specifiche tecniche concernenti l’apposizione della firma digitale sugli allegati agli atti processuali

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2023 il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 aprile 2023, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il ‘Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111’».

Il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 aprile 2023, in vigore il 15 maggio 2023, apporta modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico previste dall’articolo 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163.

L’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguardano:

  • eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito;
  • la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;
  • la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
  • l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
  • la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (Cfr. circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze n. 1 DF del 4 luglio 2019).

Il PTT consentirà, inoltre, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

Link al testo del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 aprile 2023, recante: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il ‘Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111’». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2023




Riforma della giustizia tributaria e chiusura agevolata liti pendenti 2023. Previste nuove tipologie di atti e documenti nel Ptt

Nel Processo Tributario Telematico (PTT) sono state aggiornate le voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento dell’upload dei file in fase di deposito.

Detto adeguamento è stato effettuato in attuazione della legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, e della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Si ricorda che la citata la legge n. 130/2022, con l’articolo 4, comma 1, lettere g) e h), interviene sull’istituto della conciliazione giudiziale prevedendo la possibilità, per i giudici della Corte di Giustizia Tributaria, di poter formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori udienza (cfr. art. 48-bis.1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato: «Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria»).

Nel PTT sono state introdotte le seguenti voci per consentire alle parti processuali e/o loro difensori il deposito degli atti riguardanti le proposte di conciliazione:

  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE – ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DAL GIUDICE – NON ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE – ADESIONE
  • CONCILIAZIONE PROPOSTA DALLA PARTE – NON ADESIONE

Un altro istituto introdotto dalla legge n. 130/2022, all’articolo 4, comma 1, lettera c), è la possibilità di utilizzare la prova testimoniale nel processo tributario, espressa esclusivamente in forma scritta. Ove il Giudice lo ritenga necessario, può ammettere tale prova anche in assenza di accordo tra le parti. In tal caso la deposizione sottoscritta con firma autenticata del testimone deve essere trasmessa all’ufficio di segreteria della Corte (art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato: «Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»).

Le voci previste nel PTT per la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale sono:

  • DEPOSITO PROVA TESTIMONIALE
  • RICHIESTA PROVA TESTIMONIALE

Per le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la legge n. 197/2022 (legge di bilancio per l’anno 2023) consente la definizione delle stesse tramite domanda di definizione agevolata effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia.

Inoltre, per le controversie definibili, è prevista la sospensione delle stesse fino al 10 luglio 2023 nel caso in cui il contribuente faccia apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, depositando, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In caso di deposito della documentazione sopra descritta il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le voci da utilizzare nel PTT per il deposito delle suddette istanze sono:

  • DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA ART. 1, C. 186, L. 197/2022
  • RICHIESTA SOSPENSIONE GIUDIZIO ART. 1 C. 197 L. 197/2022

 

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Portale Giustizia Tributaria – https://www.giustiziatributaria.gov.it

 

Per saperne di più:

 

Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

 

La Riforma della giustizia tributaria
e del processo tributario

 

Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Divieto restituzione delle somme versate e acquiescenza/rinuncia: alcuni casi particolari/clinici riferiti alle nuove definizioni agevolate 2023
di Alvise Bullo e Elena De Campo

Con la riforma della giustizia tributaria si passerà dal “libero apprezzamento del giudice” al “libero convincimento” per (potenzialmente) arrivare al c.d. “oltre ogni ragionevole dubbio”: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Tutte le modifiche alla giustizia tributaria
sotto il profilo ordinamentale e processuale

 

Le novità comma per comma

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




Tregua fiscale. La circolare con le risposte delle Entrate ai quesiti di ordini professionali, associazioni di categoria o in formulati in occasione di eventi organizzati dalla stampa specializzata

Arrivano le risposte dell’Agenzia delle Entrate ai dubbi sollevati da ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. In particolare, la circolare di oggi contiene indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

 

Irregolarità formali, sanabile l’invio tardivo delle e-fatture

 

La circolare chiarisce che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

 

Il nuovo ravvedimento speciale

 

Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

 

La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

 

La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 20 marzo 2023)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 20 marzo 2023: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159) – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Ulteriori chiarimenti interpretativi alla luce dei quesiti posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria – Risposte ai quesiti formulati in occasione del 6° forum nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili e di Telefisco 2023 – Art. 1, commi da 153 a 251, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Regole ed esemplificazioni per la definizione degli avvisi bonari (o degli importi residui) e per il prolungamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali dei piani di rateazione

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 13 gennaio 2023: «DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI – Rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni – Proroga dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 602 del 1973 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 2 e 3-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

I codici tributo per il pagamento delle somme dovute per la fruizione della misure previste dalla “Tregua fiscale

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «RISCOSSIONE – TREGUA FISCALE – Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Controlli automatizzati Lipe nella definizione degli avvisi bonari. La conferma delle dall’agenzia delle Entrate

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 14 febbraio 2023, con oggetto: «Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Nel perimetro della definizione anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv, con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Art. 1, commi da 153 a 159, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 




Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pronta la circolare e approvata la domanda | A partire dal 22 marzo 2023 l’invio delle domande  

Da oggi (15 marzo 2023) è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli la Determinazione che consente ai contribuenti di definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La determinazione – adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022) – è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli utenti nella compilazione della domanda di definizione agevolata.

Le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse, a partire dal 22 marzo 2023, esclusivamente in via telematica, accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it.

L’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.

Nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Dogane e Monopoli del 15 marzo 2023)

Link al testo della Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di cui all’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 19

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9, Prot. 141687/RU del 14 marzo 2023, con oggetto: «TREGUA FISCALE – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 203, della legge n. 197 del 2022 – Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. 141685/RU del 14 marzo 2023»

 

 

 

 




Presentazione domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Attivo il servizio web per l’invio entro il 30 giugno 2023

È aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

A partire da oggi, pertanto, diventa questa la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (L. n. 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via pec in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, da oggi operativo.

 

C’è tempo fino al 30 giugno per chiudere le liti

 

In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Le domande devono essere presentate all’Agenzia – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate. È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

 

In cosa consiste la definizione agevolata

 

Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.

 

Come si perfeziona la procedura

 

La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale. Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2023)

 

Come previsto al paragrafo 4 del Provvedimento la domanda può essere compilata mediante il software Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al percorso (Home – Strumenti – Software di compilazione).

I file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni “Entratel” e “File Internet” presenti all’interno della piattaforma “Desktop Telematico” mediante le funzionalità rispettivamente “Documenti – Autentica singolo file” e “Documenti – Prepara file“.

 

Per saperne di più:

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

 

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate

 

Liti pendenti. Il modello e le istruzioni per la domanda di definizione agevolata. Domande da oggi fino al 30 giugno 2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° febbraio 2023, prot. n. 30294/2023: «Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate»

Modello e Istruzioni per la “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
(Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

La circolare “omnibus” per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure definitorie delle pretese fiscali

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulla cd. “Tregua fiscale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 27 gennaio 2023: «TREGUA FISCALE – Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178) – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185) – Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) – Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (commi da 206 a 212) – Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione (commi da 213 a 218) – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (commi da 222 a 230) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252) – Art. 1, commi da 166 a 231, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)»