Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Gennaio 2026

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall’Agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2026, riguardano, in particolare, il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l’imposta di registro, l’IVA, le imposte sulle successioni e donazioni, nonché alcuni profili di fiscalità delle operazioni straordinarie, dei trust, dei fondi pensione e delle agevolazioni fiscali.

Tra i chiarimenti di maggiore interessesi segnalano quelli relativi alla tassazione delle somme corrisposte a seguito di cessazione del rapporto di lavoro in ambito convenzionale, all’accesso al nuovo regime impatriati per lavoratori rientrati in Italia anche in presenza di attività svolta in smart working per datore estero, alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri in caso di retribuzioni convenzionali, nonché al trattamento delle azioni gratuite, dei premi in denaro e delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.

La raccolta comprende inoltre risposte in materia di IVA e imposte indirette, con chiarimenti sulla qualificazione delle prestazioni rese da una fonderia artistica, sull’attività dei gruppi di acquisto solidale, sull’imposta di registro applicabile agli accordi perfezionati per corrispondenza e sulle agevolazioni IVA per l’acquisto di veicoli da parte di persone con disabilità.

Rilevanti anche gli interventi in tema di operazioni straordinarie e passaggi generazionali, tra cui il regime del realizzo controllato per l’apporto di partecipazioni, la continuità dell’agevolazione nell’ambito di scissioni e conferimenti successivi alla donazione di partecipazioni, nonché gli effetti fiscali della trasformazione o riorganizzazione di attività professionali in società tra professionisti.

Completano la raccolta i chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme percepite da artisti per diritti d’autore, sulle misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c., sulla tassazione dei trust esteri, sull’esenzione dall’imposta sulle successioni per enti pubblici esteri in presenza del requisito di reciprocità, sugli investimenti qualificati di Casse di previdenza e fondi pensione e sull’esclusione da imposizione dei redditi dei lavoratori marittimi imbarcati su navi estere.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di gennaio  2026.

 


Le risposte esaminate in questa rassegna sono già disponibili negli archivi vettoriali del nostro Agente AI sul Fisco, su ai.finanzaefisco.com.

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Risposta n. 1 del 12/01/2026

Indennità da conciliazione per licenziamento di dirigente residente in Finlandia: imponibile in Italia la quota riferita all’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 1 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI – Remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego – Trattamento fiscale applicabile alle somme riconosciute in sede di conciliazione a seguito del licenziamento – Individuazione del Paese avente la potestà impositiva – Articolo 15 della legge 25 gennaio 1983, n. 38 (Convenzione tra l’Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni)

 

Risposta n. 2 del 12/01/2026

Nuovo regime impatriati: beneficio ammesso dal 2026 per il lavoratore rientrato in Italia che opera in smart working per un datore estero, se ricorrono tutti i requisiti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 2 del 12 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia –  Possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, diverso rispetto a quello per il quale era stato impiegato all’estero – Articolo 5, Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 3 del 13/01/2026

Studio professionale e indennizzo al socio uscente: l’accordo perfezionato per corrispondenza è registrabile in caso d’uso, con imposta proporzionale del 3 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 3 del 13 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Trattamento, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo perfezionato per corrispondenza con cui uno Studio professionale riconosce ad un socio uscente un indennizzo per l’attività svolta – Articolo 1, lettera a), della Tariffa, Parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

 

Risposta n. 4 del 14/01/2026

Fonderia artistica: la realizzazione dell’opera su commissione resta prestazione di servizi soggetta a IVA ordinaria, non cessione di oggetti d’arte al 5 per cento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 4 del 14 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Prestazione di servizi svolta da una fonderia – Aliquota IVA applicabile – Tabella A, Parte II-bis, 1-novies), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Risposta n. 5 del 15/01/2026

Retribuzioni convenzionali per lavoro all’estero: deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 5 del 15 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di determinazione del reddito di lavoro dipendente in base alle retribuzioni convenzionali – Articoli 51, comma 8-bis e 10, comma 1, lettera e) del  DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR).

 

Risposta n. 6 del 16/01/2026

Bonus edilizi acquistati da associazione professionale: dal 2024 il differenziale tra valore nominale e costo rileva ai fini IRPEF e IRAP; esclusi i crediti acquistati prima della riforma

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 6 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Determinazione della base imponibile – Associazioni professionali – Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – Articolo 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 ( TUIR) – Articolo 8 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

 

Risposta n. 7 del 16/01/2026

Somma integrativa per lavoratori dipendenti: i giorni di lavoro rilevanti sono solo quelli retribuiti; nessun beneficio se nell’anno mancano giorni lavorati e sono erogati importi non riferiti al 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 7 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: Somma riconosciuta ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) – Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell’importo spettante.

 

Risposta n. 8 del 16/01/2026

Piani di incentivazione transnazionali: azioni gratuite e premi in denaro sono tassati in Italia per intero se percepiti da residenti, mentre per i non residenti rileva solo la quota riferibile al lavoro svolto nel territorio dello Stato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 8 del 16 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all’estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente – Articolo 51 del TUIR e articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

Risposta n. 9 del 20/01/2026

Apporto di partecipazione totalitaria a patrimonio netto: realizzo controllato ammesso anche senza aumento di capitale se il socio unico trasforma il controllo diretto in controllo indiretto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 9 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, del TUIR – Regime fiscale dell’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria – Articolo 177, comma 2, del DPR 22/12/1986, n. 917.

 

Risposta n. 10 del 20/01/2026

Lavoratori marittimi su navi estere: esclusione da imposizione negata se nel periodo d’imposta il contratto di imbarco non supera 183 giorni nell’arco di dodici mesi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 10 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Tassazione dei redditi percepiti da lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera estera – Articolo 5, comma 5, della Legge 16 marzo 2001, n. 88.

 

Risposta n. 11 del 20/01/2026

Donazione di partecipazioni e passaggio generazionale: scissione proporzionale e conferimento in holding non determinano decadenza automatica dall’esenzione se il controllo resta mantenuto per cinque anni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 11 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Decadenza dall’agevolazione dell’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 – Scissione parziale proporzionale di società, le cui quote sono state ricevute in donazione con applicazione dell’agevolazione in oggetto, e successivo conferimento della totalità delle quote della società scissa in favore della neocostituita società beneficiaria.

 

Risposta n. 12 del 20/01/2026

Nuovo regime impatriati e lavoratore frontaliero: accesso possibile anche se l’attività precedente era svolta in Italia per lo stesso datore, con verifica del requisito estero rafforzato

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 12 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall’estero, dove aveva lavorato come “frontaliere” – Articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

Risposta n. 13 del 20/01/2026

Diritti d’autore musicali: non imponibile la provvista se mera anticipazione di liquidità; imponibili per cassa i proventi futuri anche se incassati tramite società mandataria

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 13 del 20 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Regime fiscale delle somme ricevute da un artista a titolo di provvista e di redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere musicali – Articolo 53, comma 2, lett. b), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

 

Risposta n. 14 del 21/01/2026

Auto aziendali in uso promiscuo: la trattenuta pari al fringe benefit può azzerare il valore convenzionale, ma gli ulteriori oneri restano a carico del netto del dipendente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 14 del 21 gennaio 2026 – Oggetto: OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – Articolo 51, comma 4, lettera a), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR)

 

Risposta n. 15 del 22/01/2026

Misure coercitive indirette ex articolo 614-bis c.p.c.: somme non tassabili se non sostituiscono redditi e non compensano mancati guadagni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 15 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: Condanna pronunciata dal giudice a eseguire la prestazione indicata nella sentenza di cui risulta ritardata l’esecuzione  – Somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta articolo 614-bis del Codice di procedura civile – Regime fiscale.

 

Risposta n. 16 del 22/01/2026

Successione a favore di ente pubblico svizzero: esclusa l’esenzione dall’imposta sulle successioni se non è dimostrata la reciprocità fiscale con il Canton Ticino

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 16 del 22 gennaio 2026 – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Inapplicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS) al trasferimento “mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino per mancanza del requisito della condizione di reciprocità.

 

Risposta n. 17 del 23/01/2026

Trust svizzero e cessione infraquinquennale di quote: applicabile la disposizione antielusiva sulle liberalità, con tassazione della plusvalenza maturata fino all’attribuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 17 del 23 gennaio 2026 – Oggetto: TRUST – Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

 

Risposta n. 18 del 26/01/2026

Investimenti qualificati di Casse e Fondi pensione: regime agevolato ammesso anche tramite fondo di fondi se la politica d’investimento garantisce la prevalenza richiesta

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 18 del 26 gennaio 2026 – Oggetto: Investimento tramite “fondo di fondi” – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Articolo 1, commi da 88 a 96, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

 

Risposta n. 19 del 27/01/2026

Agevolazioni disabili per l’acquisto di veicoli: il decreto di omologa o la sentenza non bastano per l’IVA al 4 per cento se non attestano i requisiti fiscali richiesti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 19 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI DISABILI – Agevolazione IVA con aliquota al 4% per l’acquisto dei veicoli riservata alle persone con disabilità – Valenza del decreto di omologa o della sentenza emessi dal Tribunale ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali 

 

Risposta n. 20 del 27/01/2026

Gruppi di acquisto solidale e IVA: la distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente resta fuori campo se ricorrono i requisiti di non commercialità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 20 del 27 gennaio 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trattamento IVA applicabile all’attività di distribuzione dei beni, acquistati collettivamente, dai Gruppi di acquisto solidali (GAS) nei confronti esclusivamente dei soci.

 

Risposta n. 21 del 28/01/2026

Scissione di associazione professionale in STP: i compensi fatturati prima dell’operazione e incassati dalla società concorrono al reddito d’impresa senza ritenuta d’acconto; scomputo ammesso se la ritenuta è comunque subita

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 21 del 28 gennaio 2026 – Oggetto: OPERAZIONI STRAORDINARIE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI – Scissione totale di un’associazione professionale con costituzione di una STP – Ritenuta d’acconto sui compensi relativi alle prestazioni rese e fatturate dall’associazione professionale, ma incassati dalla STP – Articolo 177-bis DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 25 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600.
Vedi anche:
Scissione di associazione professionale e incasso dei crediti in STP: niente ritenuta d’acconto sui compensi “pregressi” | Obblighi informativi verso i sostituti e gestione delle ritenute indebitamente operate

 

 

 




Riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario. I primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori) in Gazzetta Ufficiale

Dopo il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024, pubblicati nel Suppl. Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024 i primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori).

 

Testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173: Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Per effetto dell’articolo 102 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

 

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)(assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole con osservazione – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024
  • Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede consultiva il 13 febbraio 2024; annuncio nella seduta n. 157 del 13 febbraio 2024; scadenza termine il 24 marzo 2024

Esito finale del documento: favorevole con osservazioni il 21 marzo 2024

 

Testo unico tributi erariali minori

Link al testo del Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174: Testo unico dei tributi erariali minori. Per effetto dell’articolo 100 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

 

Camera

  • VI Finanze (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 31 luglio 2024 con termine al 30 agosto 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 11 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024
  • Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 31 luglio 2024; annuncio nella seduta n. 213 del 31 luglio 2024; scadenza termine il 30 agosto 2024

Esito finale del documento: favorevole il 17 settembre 2024

 

Testo unico giustizia tributaria

Link al testo del Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175: Testo unico della giustizia tributaria. Per effetto dell’articolo 131 le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Iter

Camera

  • Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art. 143, co. 4) favorevole con osservazioni – 9 ottobre 2024
  • V Bilancio e Tesoro (assegnato il 10 settembre 2024 con termine al 10 ottobre 2024 ai sensi ex art.143, co. 4) favorevole – 26 settembre 2024

 

Senato

  • Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024
  • Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro) in sede consultiva il 10 settembre 2024; annuncio nella seduta n. 218 dell’11 settembre 2024; scadenza termine il 10 ottobre 2024

 

 




Redditi 2024-Sp Redditi 2024-Sc, REDDITI 2024-Pf e Modello 730. On-line nella versione definitiva nel sito dell’Agenzia delle entrate

Ultimi provvedimenti approvati del Direttore dell’Agenzia delle entrate – Aggiornamento: 29 febbraio 2024

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68706/2024

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2024–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SP” – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29/02/2024)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68514/2024

Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2024–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC” – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29/02/2024)

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68687/2024

Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2024-PF”, con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “REDDITI 2024-PF” e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29/02/2024)

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot.n. 68511/2024

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023 – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29/02/2024)

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot.n. 68478/2024

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2024, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29/02/2024)

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68472/2024

Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29/02/2024)

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68665/2024

Linee guida per l’applicazione alla remunerazione ricevuta per l’attività svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente, o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Condizione prevista dall’articolo 162, comma 7-quater lettera d), del TUIR – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29/02/2024)

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2024, prot. n. 61647/2024

Approvazione del modello 770/2024, relativo all’anno di imposta 2023, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 26/02/2024)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024, Prot. n. 53159/2024

Proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 22/02/2024)

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024, Prot. n. 53174/2024

Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 – (Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 22/02/2024)




Ha il n. 160 la Legge di Bilancio 2020. Pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale

 

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2019, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022». La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.




In vigore il decreto che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019, il Decreto MEF 10 maggio 2019 che innalza da 100 a 400 euro il limite per l’emissione delle cosiddette fatture semplificate. Il decreto è già in vigore.

Si ricorda che la fattura semplificata, prevista ora per importi non superiori a 400 euro, consente, senza precludere l’esercizio del diritto alla detrazione, di riportare gli elementi “tradizionali” di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-bis del D.P.R. 633/72 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, di riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Da ultimo, la fattura semplificata può sostituire la fattura-ricevuta fiscale. Ulteriore semplificazione è quella di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato elettronico in luogo dello scontrino elettronico.

Tale semplificazione non è ammessa per le seguenti operazioni:

a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto legge n. 331 del 1993;

b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a). Si tratta delle operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità, effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo dell’inversione contabile, per le quali in fattura deve essere apposta l’annotazione «inversione contabile».

Come già chiarito circolare n. 15/E del 2015, la scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni certificate mediante fattura semplificata.

Nella fattura elettronica semplificata, il campo “TipoDocumento” da compilare deve contenere le seguenti casistiche:

– fattura semplificata (TD07);

– nota di credito semplificata (TD08).

 

Principali documenti di prassi sulla fattura semplificata

In una circolare tutte le novità fiscali della legge di stabilità 2013 e del decreto-legge “Crescita 2.0”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 3 maggio 2013: «NOVITÀ FISCALI – Legge di stabilità 2013 e Decreto-Legge “Crescita 2.0” – D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 17/12/2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – L. 24/12/2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» – Primi chiarimenti»

Le novità per la fatturazione elettronica e le risposte ai quesiti in tema di fattura differita e semplificata

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 24 giugno 2014: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatturazione delle operazioni – Fatturazione elettronica – Modifiche alla disciplina per il recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di IVA – Risposta ai quesiti pervenuti in generale in materia di obblighi di fatturazione – Artt. 21, e 21-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 1, commi da 325 a 328, della L. 24/12/2012, n. 228»

Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti: esclusi dallo split gli enti e associazioni ex lege 398/91. Esclusione anche per fatture semplificate e per le fatture emesse successivamente alla certificazione con scontrino

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 aprile 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – Applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) – Ulteriori chiarimenti interpretativi – Art. 1, commi 629, lett. b) e 630 della L 23/12/2014, n. 190 – Art. 17-ter, del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM del 23/01/2015 – DM del 20/02/2015»

Il testo del decreto Mef

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante: «Innalzamento a 400 euro dell’ammontare complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata», Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2019)

  

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 220-bis, il quale prevede che gli Stati consentono ai soggetti passivi, tranne che per alcune specifiche operazioni, di emettere fattura semplificata quando la stessa è di importo non superiore a cento euro o quando modifica fatture iniziali, e l’art. 238, il quale prevede che gli Stati, previa consultazione del Comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, possono consentire di emettere fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l’art. 21-bis il quale prevede, al comma 1, che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a cento euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto e, al comma 3, che con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare il limite di importo della fattura semplificata fino a quattrocento euro;

Ritenuta la necessità innalzare a quattrocento euro l’ammontare complessivo per il quale la fattura può essere emessa in modalità semplificata;

Vista la consultazione del Comitato IVA effettuata dall’Italia, ai sensi dell’art. 238 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, in data 12 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1
Limiti di importo per le fatture semplificate

1. La fattura di ammontare complessivo non superiore a euro quattrocento può essere emessa in modalità semplificata ai sensi dell’art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 2
Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

La relazione illustrativa del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019

La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, prevede, all’articolo 220-bis, che gli Stati consentono ai soggetti passivi di emettere la fattura in modalità semplificata quando l’importo della stessa è di ammontare non superiore a cento euro o quando il documento modifica una fattura iniziale, stabilendo, altresì, le ipotesi in cui la fattura semplificata non può essere emessa.

Il successivo articolo 238 accorda agli Stati la possibilità di consentire l’emissione della fattura semplificata per importi superiori a cento euro ma non superiori a quattrocento euro, alle condizioni da essi stabilite, previa consultazione del Comitato IV A.

L’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972, inserito dall’articolo 1, comma 325, lettera e), della legge n. 228 del 2012, prevede, in conformità alla normativa europea, che possano essere emesse in modalità semplificata fatture di ammontare complessivo non superiore a euro cento e fatture rettificative di cui all’articolo 26 del medesimo decreto e che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, il suddetto limite di cento euro possa essere innalzato fino a quattrocento euro.

Il presente decreto, adottato ai sensi del comma 3 del richiamato articolo 21-bis e previa consultazione del Comitato IVA, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a euro quattrocento.

Il processo di fatturazione risulta, pertanto, semplificato, senza pregiudizio, tuttavia, per l’attività di verifica, la quale risulta, peraltro, potenziata dalla introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.

La fattura semplificata di cui al citato articolo 21-bis è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi.

In particolare, il cessionario o committente può essere identificato mediante la sola partita IVA o il solo codice fiscale, se stabilito nel territorio dello Stato, o mediante il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se non stabilito nel territorio delle Stato, anziché mediante gli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall’articolo 21, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ditta, denominazione o ragione sociale, nome, cognome, residenza o domicilio).

Nella fattura semplificata, inoltre, l’operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell’imponibile e dell’imposta, essendo sufficiente indicare l’ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.

Il presente decreto non fa venir meno l’applicazione delle restanti previsioni di cui all’articolo 21-bis e, in particolare, la possibilità di emettere in modalità semplificata, senza limiti di importo, le fatture rettificative di precedenti documenti di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, e il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad IVA per difetto del requisito della territorialità (operazioni di cui articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)

 




Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: Assonime – CN sulle novità del “Decreto crescita”

 

Nell’articolo 35 del decreto legge n. 34/2019 (‘Decreto crescita’), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, è introdotta una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell’articolo 1, commi 125-129 della legge n. 124/2017.

La preesistente normativa era stata analizzata nella circolare Assonime n. 5 del 22 febbraio 2019 e nel documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” del Cndcec del 15 marzo 2019. Entrambi i documenti avevano evidenziato i problemi interpretativi ed applicativi generati dalla scarsa chiarezza del testo normativo, l’inadeguato coordinamento con le altre disposizioni vigenti e il carattere del tutto sproporzionato delle sanzioni previste in caso di inadempimento degli obblighi. La riformulazione delle previsioni normative effettuata nel decreto crescita risponde alle preoccupazioni espresse e chiarisce in molti casi questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Assonime e Cndcec hanno ora redatto una nota congiunta con la quale illustrano la struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche come riformulata dal decreto crescita e le principali novità che riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.

Nel documento interpretativo evidenziato che gli obblighi di trasparenza non si applicano:

  • ai vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La trasparenza ex legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa;
  • alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

 

Link alla nota CNDCEC-ASSONIME: Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita
(link al sito web: http://www.cndcec.it/)

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi». (In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 100 del 30 aprile 2019). In vigore dal 1° maggio 2019

Link al testo della relazione illustrativa al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge deldecreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»

Link al testo della relazione tecnica al DDL (A.C. 1807) – Disegno di legge, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»




In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il cd. Decreto Semplificazioni 2019. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)




Ha il n. 145 la Legge di Bilancio 2019. Pubblicato il testo in Gazzetta Ufficiale

 

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302, del 31 dicembre 2018, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021». La legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019




Il Decreto Fiscale è legge

La Camera, dopo aver votato, con 310 voti favorevoli e 228 voti contrari, la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.C. 1408), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.

Link al testo del Decreto-Legge – Testo a fronte (evidenziate le modificazioni apportate in sede di conversione)




Decreto-legge fiscale: approvato dal Senato

L’Assemblea di Palazzo Madama, ha approvato, con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astensioni, il disegno di legge n. 886, di conversione del decreto-legge n. 119, in materia fiscale e finanziaria (scadenza 22 dicembre). Il testo passa all’esame della Camera.




Buoni-corrispettivo e pratiche di elusione fiscale. Approvati i decreti legislativi di attuazione di direttive europee

Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 28 novembre 2018, su proposta del Ministro per gli affari europei Paolo Savona e del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi relativi all’attuazione di direttive europee. Di seguito i provvedimenti approvati.

Attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo

La direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo, al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo a una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell’elusione fiscale.

Il decreto legislativo individua il buono-corrispettivo come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Il testo tiene conto dei pareri espressi della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (link siti: www.camera.it e www.senato.it ).

Il D.Lgs. sul trattamento IVA dei “buoni-corrispettivo” monouso e multiuso

Link al testo del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 141, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni corrispettivo».

Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con Paesi terzi

Il decreto legislativo attua la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), al fine di recepire la direttiva (UE) 2016/1164 che introduce norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cosiddetta “ATAD 1”), come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi (cosiddetta “ATAD 2”).

Ritenendo essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno che gli Stati membri prendano provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un’equa ed efficace imposizione nell’Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato, le direttive ATAD adottano un approccio strategico comune al fine di impedire una frammentazione del mercato e porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni del mercato attualmente esistenti.

Le direttive stabiliscono norme per rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno e si pone in continuità con le priorità politiche di fiscalità internazionale volte ad assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati. Tali obiettivi sono stati tradotti in raccomandazioni di azioni concrete nel quadro dell’iniziativa contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Il decreto legislativo introduce, in particolare, disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi, di imposizione in uscita, di società controllate non residenti, di disallineamenti da ibridi, di società controllate estere e di dividendi e plusvalenze.

Il testo tiene conto dei pareri espressi della competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (link siti: www.camera.it e www.senato.it ).

ATAD: il Decreto Legislativo di attuazione 

Link al testo del Decreto Legislativo 29 novembre 2018, n. 142, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi».




E-fattura: approvate le istruzioni e i modelli per le deleghe

Pronte le nuove regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dell’Agenzia. Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018), vengono infatti definite le modalità con cui gli intermediari delegati possono inviare all’Amministrazione la comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe ricevute, ai fini della loro attivazione automatica.

Questa comunicazione potrà essere inviata con modalità “massiva”, e quindi conterrà i dati di più deleghe conferite, oppure potrà essere trasmessa con modalità “puntuale”, per attivare singolarmente ogni delega ricevuta. Sarà necessario fornire alcuni elementi di riscontro, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, utili a provare l’effettivo conferimento della delega all’intermediario. Nel caso in cui non siano disponibili gli elementi di riscontro sarà comunque possibile avvalersi di una ulteriore procedura che consentirà l’acquisizione delle deleghe via posta elettronica certificata (Pec), quindi senza la necessità di recarsi in ufficio.

Pronti anche i relativi modelli, uno per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di e-fattura e un secondo per il Cassetto fiscale delegato.

Invio massivo o puntuale per attivare le deleghe

Considerata la vasta platea dei soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica e i volumi di fatture previsti, l’Agenzia ha messo a punto due procedure per semplificare il processo di attivazione delle deleghe, garantendo, al contempo la tutela del delegante. In particolare, è stato realizzato un servizio che consente di inviare, con modalità massiva dal 5 novembre o con modalità puntuale dal 30 novembre 2018, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione automatica. In questo caso, verrà chiesto al delegato di indicare degli elementi, relativi alla dichiarazione IVA presentata dal delegante l’anno precedente, per provare di aver effettivamente ricevuto la delega. Ad ulteriore tutela del delegante, l’Agenzia invierà un messaggio di posta elettronica certificata – all’indirizzo risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)- per comunicare l’attivazione della delega.

Sempre per snellire le procedure, l’Agenzia ha previsto una seconda modalità che consentirà di attivare le deleghe anche per i clienti per i quali non è possibile fornire gli elementi di riscontro, ad esempio perché nell’anno precedente la dichiarazione IVA non è stata presentata. Anche in questo caso non sarà necessario recarsi in ufficio, ma sarà sufficiente inviare tramite PEC un file con gli elementi essenziali delle deleghe e la copia dei moduli di delega sottoscritti dai deleganti.

Servizi e numero di soggetti delegabili

 Gli operatori potranno delegare all’utilizzo dei servizi e- fattura fino a quattro soggetti, per un periodo massimo di due anni. Per quanto riguarda, invece, la consultazione del proprio cassetto fiscale gli operatori potranno delegare fino a 2 intermediari, automaticamente per 4 anni, salvo revoca. Per fornire un ulteriore ausilio ai contribuenti nel conferimento delle deleghe entrambi i modelli prevedono due nuove sezioni dedicate all’indicazione dei dati dell’eventuale soggetto cui si conferisce procura per la consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale e di quelli relativi all’autentica della firma del delegante. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018, recante: «Modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica», pubblicato il 05.11.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

I link:

 L’Area tematica sul sito dell’Agenzia

La fattura elettronica (video)

Il QR Code (video)

La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate (guida)




Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.
Questi in temi toccati dal Decreto:

  • Rottamazione-Ter;
  • Stralcio dei debiti fino 1000 euro;
  • Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;
  • Fatturazione elettronica;
  • Semplificazione per emissione fatture;
  • Processo tributario telematico.

Link al testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 247 del 23 ottobre 2018




Incroci tra volume d’affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. Naturalmente i contribuenti, avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78», pubblicato l’8 ottobre 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Codice della privacy: le disposizione di adeguamento al Regolamento (UE)

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018, l’atteso Decreto Legislativo (del 10 agosto 2018, n. 101) che in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Come evidenziato dal comunicato del Governo dell’8 Agosto 2018, dopo l’esame di una commissione appositamente costituita, il legislatore delegato, al fine di semplificare l’applicazione della norma, ha deciso novellare direttamente il codice della privacy esistente, nonostante il regolamento Ue abbia di fatto cambiato la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice introducendo il principio di dell’accountability.

Si è scelto di garantire, spiega il Governo, la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

Nel decreto Legislativo previsto, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del novellato codice della privacy, dovrà promuovere, nelle linee guida adottate, modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.

Il provvedimento composto di 27 articoli, raggruppati in sei Capi, che abrogano o modificano in maniera rilevante gran parte degli articoli del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 entrerà in vigore, trascorso l’ordinario periodo di vacatio legis di quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 19 settembre 2018.

Link al testo del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante: «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018




In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Link al testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione

 




Il testo del decreto legge D.L. 79/2018 che prevede la proroga degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione

E-fattura nelle cessioni di carburante per autotrazione ai soggetti IVA obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Ma per la detrazione IVA e la deduzione solo pagamenti tracciabili

Non sono interessati dalla proroga gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica. Per questi soggetti l’obbligo della e-fattura scatterà, quindi, il prossimo 1° luglio. La novella introdotta dalla lettera b) (non modificata dal D.L. 79/2018) del comma 917, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri con-tratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Di seguito il testo del decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione.

Decreto-Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante: «Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.».

In Gazzetta Ufficiale n.148 del 28 giugno 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre una proroga per consentire la piena operatività della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

Il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019»;
b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.».

Art. 2
Disposizioni finanziarie e finali

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l’anno 2020.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l’anno 2018, a 29 milioni di euro per l’anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l’anno 2018 e 27 milioni di euro per l’anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui all’articolo 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 28 giugno 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell’economia e delle finanze

Di Maio, Ministro dello sviluppo economico

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

 

I mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, recante: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Per mettersi in regola in caso di omessa dichiarazione c’è tempo fino al 30 luglio 2018 (il 29 luglio cade di domenica)

Sono in arrivo i promemoria dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest’anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l’hanno presentata compilando solo il quadro “Va” con le informazioni e i dati relativi all’attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso. Si tratta in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all’Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che successivamente hanno dimenticato di presentare la dichiarazione o hanno tralasciato alcuni dati. Con il provvedimento del Direttore pubblicato oggi sul sito delle Entrate, vengono definite le modalità con cui è possibile richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze che possano giustificare l’anomalia o sanare l’irregolarità.

Tutti i percorsi dell’alert

La comunicazione dell’opportunità disponibile viaggia su più strade. Infatti, coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2017, o che l’hanno presentata compilando solo il quadro Va, troveranno l’alert dell’Agenzia sia nella loro casella di posta elettronica certificata (Pec), sia all’interno del Cassetto fiscale (presente nell’area riservata dei servizi telematici delle Entrate), sia nell’interfaccia web Fatture e corrispettivi. I reminder di questi giorni servono a informare i soggetti IVA delle anomalie riscontrate e a consentire loro di rimediare tempestivamente alla eventuale dimenticanza commessa, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Gli step da seguire

I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni (che decorrono dal 30 aprile 2018) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro “VA” della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l’istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza.

Come richiedere assistenza

Nel caso in cui il contribuente abbia bisogno di informazioni, potrà telefonare al numero 848.800.444 da telefono fisso (tariffa urbana a tempo) oppure al numero 06.96668907 da telefono cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17. Le informazioni possono essere richieste anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. (Così, comunicato stampa Agenzia della Entrare del 27 giugno 2018)

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 giugno 2018, prot. n. 129515/2018, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato», pubblicato il 27 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Sul tema della regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo, vedi:

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42 E del 12 ottobre 2016: «SANZIONI TRIBUTARIE – Errori dichiarativi – Ravvedimento operoso – Regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo – Ulteriori chiarimenti, rispetto al comunicato stampa del 18 dicembre 2015, anche alla luce delle modifiche recate al ravvedimento operoso dapprima dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) e poi dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – Ravvedimento del modello 730 – Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive – Rettifica di precedenti istruzioni – Art. 13, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 – Artt. 1 e 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471

 




Quotazione delle PMI: in Gazzetta modalità e criteri per la concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza

I commi da 89 a 92 dell’articolo 1 legge 27 dicembre 2017, n. 205 concedono un credito d’imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno. Più in dettaglio, il comma 89 citato, concede un credito d’imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l’entrata in vigore della legge in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione. Esso è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l’ammissione alla quotazione. Ora, in applicazione del successivo comma 91 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo, che stabilisce le modalità e criteri di attuazione delle norme in esame, con particolare riguardo: all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio; ai casi di esclusione; alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; alla documentazione richiesta; all’effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa sopra indicati.

Link al testo del Decreto 23 aprile 2018 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante: «Modalità e criteri di concessione del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI»




Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio “Cassetto Fiscale. Come previsto dal provvedimento del 18 giugno 2015, le comunicazioni di anomalie saranno trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione di REDDITI 2017, per il periodo di imposta 2016, e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l’intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’alert, per mezzo degli indirizzi di Pec, che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata. Inoltre, per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate verrà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con l’invio delle citate comunicazioni di anomalie.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore», pubblicato il 18 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Normativa e prassi

Le 70 tipologie di anomalie individuate per il triennio 2013-2015

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2017, prot. n. 106666/2017: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore e modifiche alla modulistica degli studi di settore»

Le risposte ai quesiti sulle comunicazioni di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015

Faq – Risposte a domande più frequenti in merito alle comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2013-2015 – Agenzia delle Entrate – Aggiornate al 6 giugno 2017

Le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2012-2014

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’1 giugno 2016, prot. 85525/2016: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore»

Le tipologie di comunicazioni di anomalia rilevate nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2011-2013

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, prot. n. 83317/2015: «Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili – disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»




E-fattura. Fissate le regole per delegare gli intermediari al utilizzo dei servizi a supporto

Pronte le regole per conferire le deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica. Le istruzioni sono contenute in un provvedimento firmato oggi (13 giugno 2018) dal direttore dell’Agenzia.

Delega ampia o più deleghe separate

Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti di delegare uno o più intermediari all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura. Si tratta, tra gli altri, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, di quello di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi, di quello di registrazione dell’indirizzo telematico e di quello di generazione del QR-code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l’indirizzo telematico del contribuente.

In alternativa, è possibile delegare separatamente uno o più intermediari al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche. Quanto invece al QR-code, potrà essere generato anche all’interno del cassetto fiscale.

Come conferire la delega

La delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso l’utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Con le stesse modalità la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata. La durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018)

Prassi e normativa

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 giugno 2018, prot. n. 117689/2018, recante: «Conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica», pubblicato il 13 giugno 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

E-fattura dal 1° luglio 2018. I chiarimenti per le cessioni di carburante per autotrazione e subappalti P.A.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 30 aprile 2018: OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Cessione di carburanti nei confronti dei soggetti passivi IVA e documentazione della stessa – Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione con esclusione di altri motori o altri usi. – Registrazione e conservazione delle fatture – Modalità di pagamento – Obblighi di certificazione delle prestazioni rese da subappaltatori e sub contraenti (cenni) – Art. 1, Commi 919-927, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Le regole tecniche per l’emissione e la gestione della e-fattura

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, recante: «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127», pubblicato il 30.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Firmato il decreto per il “Gruppo IVA”

 

 

È stato firmato dal Ministro il decreto “Gruppo IVA” (in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Con l’emanazione del decreto, si da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio per l’anno finanziario 2017 (articolo 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), in attuazione dell’articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE.

 

Link a testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018 recante le disposizioni per l’attuazione delle norme sul Gruppo IVA




Spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA. Le regole per fruire della nuova detrazione IRPEF del 19% sugli strumenti didattici

 

Arrivano le istruzioni per usufruire dello sconto fiscale previsto per i ragazzi con Dsa (disturbo specifico dell’apprendimento) che acquistano strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi. Con il provvedimento del 6 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per usufruire dell’agevolazione introdotta dall’art. 1, commi da 665 a 667, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di Bilancio 2018), che si applica dal 1° gennaio 2018 alle spese sostenute fino al completamento delle scuole superiori. Rientrano nell’agevolazione gli acquisti di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, alla comunicazione verbale oppure utili ad assicurare ritmi graduali di acquisizione delle lingue straniere.

Chi sono i beneficiari

La detrazione del 19% dall’Irpef spetta ai soggetti, sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per i figli (e in generale i familiari per i quali è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia).

Cosa fare per portare in detrazione le spese

Ai fini dell’agevolazione occorre che il beneficiario sia in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé, o per il proprio familiare, la diagnosi di DSA. Le spese, che vanno documentate con fattura o scontrino fiscale “parlante”, sono detraibili a condizione che il collegamento funzionale tra l’acquisto e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Quali sono gli acquisti detraibili

Sono compresi nell’agevolazione gli strumenti compensativi, ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l’alunno con Dsa nella sua attività di apprendimento, come per esempio: la calcolatrice, che aiuta nelle operazioni di calcolo, la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori. Sono inoltre detraibili gli acquisti di sussidi tecnici e informatici come i computer necessari per la video scrittura, anche appositamente fabbricati, che facilitano la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018)

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, prot. n. 75067/2018, recante: «Modalità attuative per la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», pubblicato il 04.06.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018 che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità IVA e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio.

Dopo un ampio confronto con le associazioni di categoria, il provvedimento attua le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) che prevedono una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità delle spese relative all’acquisto di carburanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Valide tutte le forme di pagamento ad esclusione del contante, sia per la detraibilità che per la deducibilità

Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

Ok per le carte carburanti e i buoni benzina

Per preservare l’operatività attuale, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. (cfr. circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota IVA). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

Partenza il 1° luglio prossimo

Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori IVA, al fine di poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto. (Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018)

Di seguito il testo del provvedimento: 

Prot. n. 73203/2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018, pubblicato il 04.04.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

DISPONE

1. In applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini delle detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;

b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, (link al sito della Gazzetta Ufficiale) tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

2. I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Motivazioni

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, tra l’altro, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. l’articolo 1, comma 923) relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Nel rispetto di tale previsione normativa, il presente provvedimento individua le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.

Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E  del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nelle lettere a) e b) del presente provvedimento.

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le forme di pagamento qualificato individuate nel presente provvedimento sono da considerarsi altresì idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.

Riferimenti normativi

 a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a; art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, comma 923.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, art. 19-bis1, comma 1, lettera d).

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, art. 7, comma 6.

Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, recante disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, che ha introdotto il regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale, art. 5.

Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014 DIG, di approvazione ed emanazione del documento recante «Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi».

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 04/04/2018




Mini proroga per asili nido, amministratori di condominio e enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie

Entro il 9 marzo 2018 la trasmissione telematica dei dati

Prorogati di nove giorni i termini previsti per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e i rimborsi delle spese sanitarie. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2018, è stato infatti spostato in avanti il termine per l’invio dei dati per le precompilate 2018 con riferimento esclusivo con riferimento alle spese 2017.

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46319 del 27 febbraio 2018, recante: «Proroga dei termini per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati riguardanti le rette per la frequenza degli asili nido, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e le spese sanitarie rimborsate»», pubblicato il 27 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, prot. n. 34419/2018, recante: «Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018», pubblicato il 9 febbraio 2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Solidarietà nel pagamento dell’IVA anche nel settore dei combustibili per autotrazione

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2018, esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni sulla solidarietà nel pagamento dell’IVA di cui all’articolo 60-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e delle relative disposizioni di attuazione anche al settore dei combustibili per autotrazione.

Di conseguenza il novellato D.M. 22 dicembre 2005 ora individua le cessioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di beni:

a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;

b) prodotti di telefonia e loro accessori;

c) personal computer, componenti ed accessori;

d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche;

d-bis) pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori di gomma (“flaps”)

d-ter ) benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d. 27101249; v.d. 27101943; v.d. 27102011). La lettera aggiunta dall’ art. 1 D.M. 10.01.2018 (con applicazione alle operazioni effettuate a partire dal 24.01.2018

Link al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 gennaio 2018, recante: «Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 




Le cooperative con amministratore unico o con amministratori senza scadenza di mandato sono irregolari. Lo conferma il Mise

Con la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 2017, entra in vigore dal 1° gennaio 2018, il comma 936, lett. b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (in “Finanza & Fisco” n. 29-30/2017, pag. 2522), che modifica l’articolo 2542 del codice civile al fine di prevedere che l’amministrazione della società cooperativa sia affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. In pratica, l’amministrazione delle società cooperative deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti, sia per le coop (spa) che per le coop (srl). Con esclusione della possibilità di un amministratore unico. Altra, rilevante modifica, anch’essa in vigore in vigore dal 1° gennaio 2018, prescrive che alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applichi la norma che limita il mandato degli amministratore a tre esercizi (secondo comma dell’articolo 2383). In pratica, anche alle cooperative srl ex art. 2519 c.c. secondo comma, previsto che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi.

Di conseguenza, in mancanza di una disciplina transitoria, per le cooperative non conformi alle novelle introdotte sarà necessario adeguarsi. La conferma della necessità di un immediato adeguamento arriva ora del Mise – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – che con una nota indirizzata ai revisori interni del Ministero dello Sviluppo Economico statuisce che:

  • “non si deve ritenere regolare la situazione di cooperative che continuano ad essere amministrate da un organo monocratico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca;
  • nel caso in cui il revisore inizi l’ispezione di una cooperativa che ha l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione nominato a tempo indeterminato, deve diffidare la società a convocare l’assemblea per adeguare l’assetto amministrativo come richiesto dalla normativa;
  • nel caso in cui il revisore abbia già iniziato una ispezione e debba effettuare un accertamento, anche per motivi diversi dalla composizione dell’organo amministrativo, attesa l’impossibilità di erogare una nuova diffida, l’ispettore dovrà informare il legale rappresentante della problematica a mezzo PEC e concedere una dilazione temporale per permettere la convocazione dell’assemblea e i connessi adempimenti, avvertendo che, in mancanza, si potrà procedere con l’irrogazione di un provvedimento sanzionatorio;
  • le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche, provvedendo altresì ad informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.



Patent Box: approvate le disposizioni di dettaglio per la revisione del regime opzionale prevista dal D.L. 50/2017

E’ stato firmato il decreto di revisione del regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cd. Patent Box.

Il provvedimento, che sostituisce il decreto interministeriale 30 luglio 2015 (in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1226), è stato emanato in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede Ocse e prevede l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del beneficio con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Nello stesso provvedimento sono dettate, inoltre, disposizioni volte a salvaguardare le opzioni sui marchi d’impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, comunque non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza.

Infine, sempre con riferimento ai marchi, la disposizione regola lo scambio spontaneo d’informazioni con i Paesi terzi membri dell’Inclusive Framework on Beps con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.

Come spiega la relazione illustrativa del nuovo decreto sono state adottate disposizioni di revisione del decreto 30 luglio 2015, (in “Finanza & Fisco” n. 17/2015, pag. 1226) recante la disciplina attuativa del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali (cd. Patent box), coerentemente alle modifiche apportate alla disciplina in questione dal D.L. n. 50/2017.

“In particolare, ha recepito i seguenti punti introdotti con il richiamato art. 56 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 (in “Finanza & Fisco” n. 13-14/2017, pag. 1088):

  • eliminazione dei marchi d’impresa dall’alveo dei beni immateriali agevolabili, determinando, sostanzialmente, un restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione del beneficio;
  • introduzione di disposizioni di coordinamento per tener conto della predetta soppressione e disciplina del periodo transitorio (cd. grandfathering) per i marchi d’impresa;
  • individuazione delle modalità per l’effettuazione dello scambio spontaneo di informazioni con riferimento alle opzione esercitate per i marchi d’impresa”.

Link al testo del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 novembre 2017, recante «Revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018

Relazione illustrativa del decreto di revisione del regime opzionale cd. Patent Box

Documentazione

Legislazione

Provvedimento 27 giugno 2016 – pdf – Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 e del 23 marzo 2016 (Link sito web: http://www.agenziaentrate.gov.it)

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2016, prot. n. 43572/2016 – Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 … 1 REGIME DI ESCLUSIONE PARZIALE DEI PROVENTI DERIVANTI DA BENI IMMATERIALI Accordi preventivi Patent box: più tempo per l’invio della documentazione …

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154278/2015 – Disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi … … 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Accordi preventivi Patent box: le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura …

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 novembre 2015, prot. n. 144042/2015: «Approvazione del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”»

“Patent box”: il decreto che stabilisce ambito di applicazione e soggetti beneficiari e fissa i criteri per la determinazione del reddito agevolabile e le modalità per l’opzione del regime fiscale agevolato

Il testo del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Il testo della Relazione illustrativa del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2015

Prassi

RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 28 E del 9 marzo 2017 – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright … OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box”: attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da …

RIS-Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 81 E del 27 settembre 2016 – OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e Decreto del Ministro dello .. OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Patent Box” – Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e …

Definizione dei beni immateriali agevolabili, metodi e criteri di calcolo del reddito agevolabile e oggetto dell’accordo preventivo. Le principali caratteristiche del regime e risposte ai quesiti sul Patent box

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 7 aprile 2016: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del reddito agevolabile – Chiarimenti e risposte ai quesiti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L 23/12/2014, n. 190 – DM 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

Diffusa la prima circolare e approvate le modalità di accesso alla procedura di ruling

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015

Chiarimenti su modalità ed effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione. Focus su perdite e procedura di ruling

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36 E del 1° dicembre 2015: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione – Modalità ed effetti – Procedura finalizzata alla stipula di accordi di ruling – Primi chiarimenti – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 e D.M. 30/07/2015 – Provvedimento 10/11/2015, n. 144042 – Provvedimento 01/12/2015, n. 154278»

 

Commenti

“Patent box” ai nastri di partenza. Emanate le disposizioni attuative di Marco Orlandi

 

 

 

 




Incroci volume d’affari e “vecchio” spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con il provvedimento prot. 251544 dell’8 novembre 2017 stabilite le modalità attraverso le quali l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. I contribuenti potranno così regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, o in alternativa comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 novembre 2017, prot. n. 251544/2017, recante: «Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.»

 




Imprese e lavoratori autonomi. In G.U. il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate

Pagine da 20170817_191Finalmente pubblicato in Gazzetta il D.P.C.M. che dispone la proroga dei termini per l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.

In estrema sintesi, provvedimento prevede che le imprese ed i lavoratori autonomi tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e da quelle in materia di IVA con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta dei versamenti relativi:

  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’IRPEF e dell’IRES (comprese le addizionali), dell’IRAP, delle imposte sostitutive (dovute dai “forfetari” e dai “minimi”, cedolare secca ), dell’IVIE e dell’IVAFE;
  • al saldo 2016 e primo acconto 2017 dei Contributi Inps artigiani e commercianti IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale e di quelli a carico dei professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • al saldo IVA 2016, nel caso in cui il pagamento non sia avvenuto entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2017;
  • al versamento diritto annuale 2017 CCIAA .

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società e associazioni e imprese “traspararenti”. In altre parole, si applica anche ai contribuenti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, in base agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Di seguito il testo dell’atteso provvedimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2017

Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l’art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visti gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, riguardanti le modalità e i termini di versamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione dell’imposta sul valore aggiunto»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni recante Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonchè riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l’art. 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante i termini per gli adempimenti fiscali;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, che all’art. 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;
Visto l’art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Visti i provvedimenti del direttore della Agenzia delle entrate con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione, con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell’anno 2017, per il periodo di imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito d’impresa e dei sostituti d’imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze

Decreta:

Art. 1
Differimento, per l’anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2017