Redazione dei bilanci societari. Pubblicata lista di controllo Assirevi

Assirevi, Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale, ha reso noto di aver pubblicato nel proprio sito web (http://www.assirevi.it/checklist/) la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile e la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127).

Le liste sono state aggiornate da Assirevi, in particolar modo, per tenere conto dell’informativa prevista dal Documento Interpretativo n. 10 emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità che tratta degli aspetti contabili conseguenti alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di rivalutazione delle attività immateriali e di riallineamento fiscale.

Le liste di controllo si modificano, inoltre, per il recepimento degli emendamenti ai principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità per il recepimento della Legge Europea 2019-2020 e per l’inserimento dei riferimenti al Documento Interpretativo n. 11, per altro ancora in bozza, che recepirà la facoltà introdotta dal Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con Legge 4 agosto 2022, n. 122, di derogare ai criteri di valutazione previsti dall’art 2426 per i titoli iscritti nell’attivo circolante.




Commercialisti: prorogare di 180 giorni l’approvazione dei bilanci

La richiesta della categoria rivolta al Ministro dell’Economia Franco e alle commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato

 

Prorogare il termine finale di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci societari chiusi al 31 dicembre 2021 a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

E’ la richiesta del Consiglio nazionale dei commercialisti contenuta in una missiva inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e alle Commissioni Bilancio e Finanza di Camera e Senato, dai tre Commissari straordinari della categoria Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani. La proroga, sottolineano, sarebbe

“in analogia a quanto disposto per l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020 dall’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

I commercialisti – che alla lettera hanno allegato un apposito emendamento “da inserire nel primo “veicolo” legislativo utile” – spiegano che la proroga si rende necessaria “in considerazione del fatto che con il perdurare del periodo di emergenza nazionale causato dalla pandemia anche nel primo trimestre 2022, le difficoltà emergenti per le società di capitali nel determinare i valori di bilancio si perpetuano anche per questo esercizio. A ciò si debbono aggiungere talune norme, non marginali, che a tutt’oggi non hanno una chiara applicazione e, ancorché di natura fiscale, incidono sulla apposizione dei valori in bilancio”.

Ad esempio, scrivono i tre commissari, “i dubbi interpretativi ancora in essere in merito alla possibilità di revocare, anche a livello civilistico, la rivalutazione dei beni immateriali (marchi e brevetti) effettuata lo scorso anno in conseguenza del sopravvenire delle disposizioni della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 622-624, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), che hanno previsto il prolungamento a 50 anni (rispetto ai 18 anni ordinari) del periodo di deducibilità del maggior valore rivalutato, con conseguente radicale mutamento delle informazioni e dei dati che sono stati posti a base della decisione di rivalutare i beni, rappresentano un motivo di incertezza che grava su molte imprese”.

I rappresentanti della categoria concludono affermando che “la proroga è applicabile in ogni caso ancorché non sussistano le “particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società” previste dalla disciplina ordinaria. La proroga consente quindi alle società di determinare i dati di bilancio in modo da fornire un’informativa più attendibile”.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 9 marzo 2022)

 




Disponibile la checklist Assirevi 2021 per la nota dei bilanci IAS/IFRS

Nel sito dell’Associazione pubblicata anche la lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità

Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) rende noto di aver pubblicato la lista di controllo delle informazioni integrative (Disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e la lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità.

La checklist pubblicata da ASSIREVI ha subito alcune modifiche rispetto allo scorso anno. Nel dettaglio, sono stati recepiti i requisiti d’informativa conseguenti all’adozione dei documenti di seguito riepilogati, per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2021 o successivamente:


(1) – Il documento IASB entra in vigore a partire dagli esercizi che iniziano da o dopo il 1° aprile 2021, ma è consentita l’applicazione anticipata anche per i bilanci non autorizzati alla pubblicazione entro il 31 marzo 2021 (data di pubblicazione della modifica all’IFRS 16). Il regolamento di omologazione dell’Unione Europea, pubblicato nell’agosto del 2021 prevede che la modifica all’IFRS 16 deve essere applicata al più tardi dal 1° aprile 2021 per gli esercizi finanziari che iniziano a partire dal 1° gennaio 2021.

 

In sostanza, la check-list IFRS è stata aggiornata per tenere conto degli emendamenti degli IFRS omologati nel corso di tutto il 2021, ed applicabili nella redazione dei bilanci il cui esercizio ha inizio in data 1° gennaio 2021.

Tali emendamenti hanno riguardato in particolare le modifiche apportate ad una serie di Standard (IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ed IFRS 16) come effetto della riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. In particolare, tali modifiche implicano un trattamento contabile specifico per ripartire nel tempo le variazioni di valore degli strumenti finanziari o dei contratti di leasing dovute alla sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

È da rilevare inoltre che il principio contabile IFRS 16 è stato modificato per consentire l’estensione del sostegno operativo, già previsto nel corso del precedente esercizio, connesso alla COVID-19, facoltativo e temporaneo, per i locatari che beneficiano di sospensioni dei pagamenti dovuti per il leasing. Conseguentemente, è stata confermata l’informativa relativa alle suddette modifiche.

Infine, si segnalano le modifiche apportate all’IFRS 4 mirate a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e la data di entrata in vigore del futuro IFRS 17 Contratti assicurativi. In particolare, le modifiche all’IFRS 4 prorogano la scadenza dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 fino al 2023 al fine di allineare la data di entrata in vigore dell’IFRS 9 al nuovo IFRS 17.

La check-list IFRS è stata inoltre integrata per tenere conto di taluni principi (o modifiche a principi esistenti) omologati nel corso del 2021 di cui, pur applicabili nella redazione dei bilanci il cui esercizio ha inizio in data 1° gennaio 2022, è consentita l’applicazione anticipata:


(2)La modifica all’IFRS 16 non è stata oggetto di omologazione da parte dell’Unione Europea perché la modifica si riferisce ad un esempio illustrativo che non è parte integrante dello standard

 

La lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre Autorità è stata aggiornata al fine di tenere conto dei provvedimenti pubblicati nel 2021.

In particolare, gli aggiornamenti apportati riguardano principalmente la nuova definizione di Posizione Finanziaria Netta di cui agli Orientamenti ESMA del 4 marzo 2021.

Le checklist costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio. La nuova “lista di controllo” è accessibile a partire da oggi nella apposita sezione Checklist del sito ASSIREVI.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di ASSIREVI al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti. (Cosi, comunicato stampa Assirevi del 10 febbraio 2022)




Bilancio 2021 in base al codice civile e bilancio consolidato ex D.Lgs. n. 127/91: Assirevi pubblica le check list di controllo

Assirevi (Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale) rende noto di aver pubblicato la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile e la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127).

 Le liste sono state aggiornate da Assirevi, in particolar modo, per tenere conto dell’informativa prevista dal Documento Interpretativo n. 9 pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità conseguente all’estensione, disposta dalla Legge di bilancio 2022, delle disposizioni inizialmente introdotte dall’articolo 60 della Legge n.126 in materia di sospensione degli ammortamenti.

La lista di controllo si modifica, inoltre, per la rimozione delle informative previste per i bilanci 2020 da parte dei Documenti Interpretativi dell’Organismo Italiano di Contabilità n. 4, 5, 6 ed 8, a causa del superamento dei provvedimenti normativi sui quali gli stessi si basavano. (link al sito https://www.fondazioneoic.eu/)

Le checklist costituiscono uno strumento utile e pratico di sintesi non solo per coloro che svolgono attività di revisione contabile, ma anche per coloro che sono direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.

Le nuove “lista di controllo” sono accessibili a partire da oggi nella apposita sezione Checklist” del sito Assirevi

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti. (Cosi, comunicato stampa Assirevi del 10 febbraio 2022)

Link alla liste di controllo

Le liste oggetto di pubblicazione sono quelle relative a:

  • i principi di redazione del bilancio d’esercizio – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del codice civile;
  • i principi di redazione del bilancio consolidato – Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.



Dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti i verbali aggiornati del collegio sindacale delle non quotate

 

Si tratta di una rielaborazione del documento pubblicato nel 2016 che tiene conto delle nuove norme di comportamento delle non quotate e della normativa emergenziale adottata durante la pandemia. Nuovi verbali aggiornati saranno pubblicati nelle prossime settimane

In vista dell’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili pubblica un primo aggiornamento del documento “Verbali e procedure del collegio sindacale”.

Si tratta di una rielaborazione rivista e approfondita del documento pubblicato nell’aprile del 2016, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – applicabili dal 1° gennaio 2021 – e delle significative novità introdotte dalla normativa emergenziale adottata durante la Pandemia di Covid – 19.

Vengono resi oggi disponibili alcuni modelli: quello per il verbale relativo alla riunione del collegio sindacale per la redazione e il deposito della relazione all’assemblea ai sensi dell’art. 2429 c.c, quello per il verbale relativo alla proposta motivata per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale – sia in presenza di un’ unica offerta, sia in presenza di più offerte – , quello per il verbale relativo alla presa d’atto della proposta di applicazione della disciplina recata dall’art. 6 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dall’art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

Dai verbali è possibile estrapolare un utile schema, per la redazione della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c. e per la predisposizione della proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, da adattare ai casi concreti. Occorre evidenziare come, in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale assumono valore meramente indicativo. I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo. Una volta accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 17 maggio 2021)

 

Vedi la versione aggiornata al 21 Luglio 2021

Il documento è scaricabile dall’Area Istituzionale del sito del Consiglio nazionale dei commercialisti (www.commercialisti.it).




OIC pubblica in consultazione documento interpretativo delle disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

L’articolo 38-quater, al comma 2 del Decreto Rilancio, stabilisce che, nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al primo comma, numero 1) dell’articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze, derivanti dagli eventi successivi, sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

L’Organismo Italiano di Contabilità con il documento Interpretativo n. 8 – Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio” , pubblicato in bozza, analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal citato comma 2 dell’articolo 38-quater del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio). Il documento si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica, altresì, alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

 

Link alla bozza del documento Interpretativo n. 8 – Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

Link sito Oic:

https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/11/Bozza-per-consultazione-Documento-Interpretativo-8.pdf




Deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale. OIC pubblica documento interpretativo n. 6

L’OIC pubblica il documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione (3 giugno 2020) e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall’articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle società che redigono il bilancio d’esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Come spiega la parte motiva (parte non integrante del documento), la norma “interpretata” prevede “che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall’altro lato richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie”.

 

Ambito di applicazione

 

La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio:

  • chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
  • chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  • in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La stessa deroga non si applica ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.

 

Link al testo del documento interpretativo 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 ‘Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio’
(Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)




Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: per le imprese con bilancio abbreviato ammessa la pubblicazione online

 

La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati), con l’intento  di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, ha disciplinano il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, gli adempimenti informativi spettanti in capo a beneficiari ed erogatori. In particolare, l’articolo 1, commi da 125 a 129, della citata legge 124/2017, ha stabilito nuovi obblighi relativi a sovvenzioni o contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate in capo alle seguenti categorie di soggetti:

  • associazioni, fondazioni, Onlus;
  • cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri;
  • imprese.

 

Ora, sulla complessa materia interviene l’articolo 35 del Decreto crescita (di seguito riportato).

Di seguito, le novelle proposte nello schema di decreto legge.

Ambito oggettivo

La norma proposta precisa che deve trattarsi di «sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati … » che abbiano un “valore” complessivo almeno pari a euro 10.000. La novella va vista con favore considerata l’estremamente genericità della precedente formulazione: «a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente ».

Obblighi differenziati 

Per le associazioni, fondazioni e Onlus, previsto che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi portali digitali;”.

Mentre, per le imprese e le cooperative , si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (artt. 2083,. 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter codice civile). Per le prime, l’adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. Per la seconda categoria di imprese, che non sono soggette all’ obbligo di predisposizione della nota integrativa, l’obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa. “In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l’obbligo di trasparenza sarà assolto all’interno della nota stessa” (Così, bozza relazione illustrativa) .

Tempistica

L’obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

L’inosservanza di tale obbligo a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, da pagare entro tre mesi dalla notifica dell’atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

Il nuovo comma 125-quinquies prevede che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione in tale sistema, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dal comma 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale  digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, si provvede alla contestuale abrogazione dell’analoga disposizione contenuta all’articolo 3-quater comma 2 del DL n. 135/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 12/2019.

 

Il testo dell’articolo 35 del Decreto crescita (in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale»)

 

Articolo 35
(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi da 125 a 129 sono sostituiti dai seguenti:

«125. A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al periodo seguente sono tenuti a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:)

a) ai soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

b) ai soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;

d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al periodo precedente mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro. Competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito altresì il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis nonché il mancato pagamento  della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.

125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al periodo precedente non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lett. d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.»

2. Il comma 2 dell’articolo 3-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è soppresso.

 

 




Bilanci, dai Commercialisti focus sulle cooperative

Documento del Consiglio nazionale dottori commercialisti sul comportamento contabile alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento “Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs.139/2015”. Lo studio si inserisce in quel filone di studi approntati dal Consiglio nazionale per supportare gli iscritti e gli operatori nell’attività tecnica di implementazione delle disposizioni normative. Nello specifico, il documento è volto a definire il comportamento contabile delle società cooperative alla luce dell’introduzione del D.Lgs 139/2015 – che, si ricorda, ha novellato sostanzialmente le norme del codice civile dedicate al bilancio – dei principi contabili nazionali e dei recenti pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico. L’elaborato è dedicato alle specificità delle cooperative, poiché all’analisi dell’impatto più generale delle nuove regole di bilancio sulle società era già intervenuto un primo lavoro “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali” predisposto dal Consiglio nazionale unitamente a Confindustria.

 L’ultimo lavoro approvato dal Consiglio Nazionale è consultabile nella sezione: Studi e Ricerche – Principi contabili e di valutazione

 




Più tempo per l’approvazione dei bilanci 2016

L’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015 può rappresentare una delle cause di differimento, in presenza di espressa previsione di statuto

L’applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs 139/2015, (in “Finanza & Fisco” n. 16/2015, pag. 1168) che dà attuazione alla direttiva 34/2013/UE può rappresentare, in base anche alle conclusioni cui è pervenuta la “Commissione per lo studio dei principi contabili nazionali” presieduta dal prof. Gianfranco Capodaglio, una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 da parte dell’assemblea dei soci, in presenza di espressa previsione di statuto.

A tale proposito, si ricorda che l’art. 2364, co. 2, c.c. dispone che lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio delle S.p.A. (norma estesa alle S.r.l. dall’art. 2478-bis, co. 1, c.c.) possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora «lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società».

Nella fattispecie in esame, si ricorda che il menzionato D.Lgs 139/2015, approvato in data 18 agosto 2015, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015), è entrato in vigore, ai sensi dell’art. 12 «Disposizioni finali, transitorie» del decreto medesimo, a partire dai bilanci che hanno inizio al 1° gennaio 2016 e che chiudono, perciò, il proprio periodo amministrativo il 31 dicembre 2016. Il richiamato art. 12 dispone, ancora, al comma 3 che «[l]’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto».

In questo contesto, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato sul proprio sito, a seguito del completamento del proprio due process, 20 Principi in data 22 dicembre 2016. Il nuovo quadro giuscontabile ha richiesto una impegnativa attività di revisione dei documenti, resa più articolata anche dal fatto che in parte l’impostazione dei Principi è naturalmente mutata in virtù del riconoscimento formale del ruolo di “istituto nazionale per i principi contabili” attribuita all’OIC dal legislatore dell’art. 9-bis del D.L. 91/2014 (convertito nella legge 116/2014). “Non c’è dubbio che la presenza di principi contabili che sappiano svolgere una appropriata funzione integrativa e interpretativa – ricorda il Presidente uscente Gerardo Longobardi – è una condizione preliminare essenziale per poter applicare in modo tecnicamente corretto le norme di riferimento. In questa particolare fase di transizione, le disposizioni dello standard setter nazionale danno soluzione a molti dubbi applicativi che altrimenti sarebbero stati risolti in maniera disomogenea dagli operatori”.

Il breve tempo concesso dal Legislatore, vincolato al rispetto della tempistica fissata dall’Unione Europea, ha, quindi, già reso evidente a taluni operatori come il tempo previsto per poter approvare il bilancio nelle scadenze dettate dal codice civile non sia sufficiente per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l’impatto derivante dall’applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l’adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell’esercizio 2015.

Raffaele Marcello, consigliere nazionale con delega ai Principi contabili, Principi di revisione e Sistema dei controlli, ritiene, inoltre, che “l’attività del Consiglio nazionale dovrà adesso essere concentrata sull’analisi delle problematiche che possono emergere nell’applicazione dei principi, al fine di presentare indicazioni operative, in linea con i Principi contabili dello standard setter, e poter mettere i colleghi e gli operatori nelle migliori condizioni per poter svolgere la propria attività”.

L’attuale quadro è reso, peraltro, più complesso dalla mancanza del correlato disposto fiscale, senza del quale non è possibile determinare imposte correnti e fiscalità differita. La pubblicazione delle norme fiscali potrebbe, in aggiunta, portare a ulteriori sforzi interpretativi, ad oggi non quantificabili.

Per quanto detto, il Consiglio ritiene che, qualora ricorrano le sopra richiamate condizioni (previsione di statuto e particolari esigenze relative alla struttura della società) non sia improprio il ricorso all’art. 2364, c.c. (art. 2478-bis, c.c.) per l’approvazione del bilancio entro i 180 giorni. (Così, nota pubblicata nel sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili)

Link al sito della Fondazione OIC dove sono pubblicati i nuovi principi contabili da applicare nella redazione dei bilanci con inizio il 1° gennaio 2016

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 10 – Rendiconto finanziario (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 13 – Rimanenze (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 14 – Disponibilità liquide (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 15 – Crediti(Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 18 – Ratei e risconti (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 19 – Debiti(Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 20 – Titoli di debito (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 21 – Partecipazioni (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 25 – Imposte sul reddito (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 28 – Patrimonio netto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto (Link al sito web della Fondazione OIC)

OIC 32 – Strumenti finanziari derivati (Link al sito web della Fondazione OIC)