Intelligenza artificiale, dai Commercialisti le Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale

Un documento CNDCEC-FNC propone raccomandazioni di carattere orientativo per l’organo di controllo. Le indicazioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge e dallo statuto

“Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale sull’adozione dell’Intelligenza artificiale” è il titolo del documento pubblicato oggi da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti. Il lavoro rientra nell’attività dell’area “Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non financial)” alla quale sono delegati i Consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

La crescente regolamentazione della materia, in particolare il l’AI Act dell’Unione Europea e l’emergere di standard come la norma ISO/IEC 42001 per i sistemi di gestione dell’IA, richiedono di affiancare alle scelte tecnologiche un’adeguata attenzione ai profili di conformità, gestione dei rischi e responsabilità. In considerazione della crescente attenzione rivolta dal legislatore all’utilizzo di sistemi automatici e predittivi ai fini di controllo interno nelle società con azioni quotate (su questi temi, si veda anche il recente schema di decreto legislativo per la riforma del TUF), i commercialisti sottolineano come “accanto all’organo di amministrazione, responsabile per l’istituzione e l’implementazione dei sistemi di AI, anche il collegio sindacale deve sviluppare un nuovo approccio di vigilanza, verificando che l’adozione di tali tecnologie sia conforme alle leggi, agli standard di buona governance e agli interessi di lungo termine degli azionisti e svolgere un’azione di oversight generale sulla coerenza e sull’effettiva attuazione della pianificazione, affinché l’uso dell’IA generi valore sostenibile senza esporre l’impresa a rischi non solo di compliance ma anche di business non governati”.

Il documento offre quindi un quadro pratico per supportare il collegio sindacale nell’attuazione di tale vigilanza, mantenendo il focus del controllo sulle aree più rilevanti quali:

  1. la gestione strategica della transizione verso l’AI;
  2. la valutazione strategica dell’IA;
  3. la supervisione della governance interna;
  4. la gestione dei rischi legati all’IA;
  5. la compliance normativa e regolamentare;
  6. l’utilizzo dei sistemi di AI da parte degli organi di governance.

Il documento propone raccomandazioni di carattere orientativo per l’organo di controllo in ordine all’impiego dell’IA. È opportuno precisare che le indicazioni non introducono obblighi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla legge e dallo statuto, né costituiscono attestazioni tecniche o verifiche sostitutive dell’operato del management e del Consiglio di amministrazione. Anche gli “Use Case” riportati hanno valore esemplificativo e di supporto alla comprensione delle raccomandazioni esplicitate e non sono esaustivi né prescrittivi, non costituiscono una check-list e non ampliano i doveri del collegio sindacale.

Chiude il documento un’Appendice in cui è riportato un glossario terminologico. (link esterno verso: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2025/12/2025_12_03_linee-guida-di-vigilanza-del-collegio-sindacale-sulla-adozione-dellintelligenza-artificiale.pdf)

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 3 dicembre 2025)

 

 

 




Valutazione di bilancio e impairment test, dai Commercialisti un documento sui fattori addizionali di rischio nel costo del capitale

Proposti anche alcuni esempi applicativi tenendo conto di alcune fattispecie aziendali di riferimento in casistiche comuni e riscontrabili sul mercato azionario

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “I fattori addizionali di rischio nel costo del capitale per le valutazioni di bilancio e l’impairment test”, realizzato dalla Commissione di studio “Valutazioni per il bilancio”, operante nell’area “Principi Contabili e di valutazione” alla quale è delegato il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio.

Il documento parte dalla definizione e dalla modalità di calcolo del costo del capitale aziendale, nelle sue diverse componenti, per poi approfondire la modalità di determinazione e, se del caso, di applicazione dei fattori addizionali di rischio e delle relative modalità di stima.

Si analizza anche, con specifico riferimento all’ambito applicativo dell’impairment test, la prospettiva di valutazione nelle due diverse ottiche stand alone e aggregata, al fine di un primo orientamento per l’individuazione dei possibili fattori di rischio addizionale e per la loro opportuna, o meno, considerazione all’interno della stima del costo del capitale. Un approfondimento necessario poiché la prospettiva di valutazione, da considerarsi ai fini delle valutazioni di bilancio, può avere un impatto sulla modalità di rilevazione dei rischi e del loro trattamento all’interno del calcolo del costo del capitale aziendale.

Il documento propone infine alcuni esempi applicativi per l’individuazione e l’elaborazione di fattori addizionali di rischio nel costo del capitale, tenendo conto di alcune fattispecie aziendali di riferimento in casistiche comuni e riscontrabili sul mercato azionario.

“Le considerazioni contenute nel documento – spiega de Nuccio – fanno ampio ricorso alle prassi in uso. Obiettivo del lavoro, grazie alla sua funzionalità operativa, è quello di fornire un percorso di sviluppo logico-concettuale che possa supportare le soluzioni operate in operazioni spesso tecnicamente articolate”.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 30 luglio 2025)

Per consultare il documento completo pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, visita il seguente link esterno:
https://commercialisti.it/documenti-studio/i-fattori-addizionali-di-rischio-nel-costo-del-capitale-per-le-valutazioni-di-bilancio-e-limpairment-test/

 

 




Cooperative. Dai Commercialisti check-list e indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative – Focus cooperative” che fornisce indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative.

Il documento, predisposto dalla Commissione “Società cooperative” presieduta da Paola Maria Rho – istituita nell’ambito della relativa area di delega “Società cooperative (adempimenti, reporting, revisione)” coordinata dal consigliere nazionale Gian Luca Galletti -, integra il documento “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative”, pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali il 25 luglio 2023. (Link esterno verso: https://commercialisti.it/documenti-studio/assetti-organizzativi-amministrativi-e-contabili-check-list-operative/)

In linea con la struttura di quest’ultimo, di cui costituisce un complemento, anche questo documento, dal taglio prevalentemente pratico, individua specifici aspetti ed elementi esplicitati attraverso una serie di domande – articolate in forma di check-list – relative al modello di business, al modello gestionale e agli asseti organizzativi, amministrativi e contabili, volte a fornire supporto all’imprenditore, all’organo di controllo e al professionista nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti della società, in ordine alla quale la normativa non fornisce ancora elementi sufficientemente esaustivi.

La calibrazione dello strumento valutativo rispetto alle società cooperative nasce dalla consapevolezza dell’importanza di un approccio in cui l’analisi muova da una dimensione puntuale e aderente alla realtà aziendale, individuata in funzione delle caratteristiche, della natura, della dimensione e del settore di riferimento dell’organizzazione, nella prospettiva di implementare assetti adeguati ed efficaci nel perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e nella tutela del presupposto della continuità aziendale.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 17 ottobre 2024)

 

Link al documento CNDCEC – FNC con le indicazioni per l’istituzione o il consolidamento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società cooperative

 (Link esterno verso il Sito: Press – Professione Economica e Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/10/cndcec-assetti-oac-checklist-focus-cooperative-101024.pdf




Bilanci enti Terzo settore. Dai Commercialisti la versione aggiornata della relazione dell’organo di controllo

Pubblicato dal Consiglio nazionale della categoria il modello aggiornato che si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il modello aggiornato della relazione all’assemblea degli associati (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall’organo di controllo degli enti del Terzo settore in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre. (link esterno verso: Press – Testata ufficiale del CNDCEC: https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/05/20240520relazioneocets-1.pdf)

Il modello di relazione si attiene alle indicazioni contenute nelle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dallo stesso Consiglio nazionale nel dicembre 2020, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.

La pubblicazione del documento rientra nell’attività delle aree Enti del Terzo Settore e Sistemi di controllo e revisione legale (Financial e non Financial) cui sono delegati rispettivamente il Vicepresidente del Consiglio nazionale Michele de Tavonatti e il consigliere nazionale David Moro e i consiglieri nazionali Gianluca Ancarani e Maurizio Masini. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 20 maggio 2024)

 

Vedi anche, “Il bilancio degli enti del Terzo settore. Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio Contabile ETS”. Volume pubblicato dalla Fondazione e dal Consiglio nazionali dei commercialisti e scaricabile gratuitamente dal sito della stessa Fondazione.




Dal bilancio al reddito d’impresa, dai Commercialisti una studio sulla determinazione dell’ammontare deducibile di proventi e oneri finanziari

“Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio nazionale e Fondazione nazionale Ricerca.

Il lavoro – che rientra nell’ambito dell’attività dell’area “Fiscalità”, alla quale è delegato il Consigliere nazionale e tesoriere Salvatore Regalbuto, e della Commissione di studio “Imposte dirette”, presieduta da Stefano Poeta – è stato realizzato da Manuela Piccaluga, Veronica Pignatta e Franco Vernassa.

Gli articoli 61 e 96 del TUIR trattano del regime fiscale dei proventi e degli oneri finanziari che hanno subito numerose variazioni nel tempo. L’ultimo aggiornamento dell’art. 96, che ha comportato la revisione complessiva del regime, deriva dal recepimento della Direttiva ATAD 1 (2016/1164) con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 pe gli esercizi solari). La norma ha lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Oltre alle modifiche dell’art. 96, ci sono anche le novità, a partire dai bilanci 2016, introdotte dal Codice civile (D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139) con la conseguente variazione dei principi contabili OIC.

Inoltre, dal punto di vista fiscale, è stata introdotta la “derivazione rafforzata” con l’art. 83 TUIR (prima tramite l’art. 13-bis del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 convertito con la L. 27 febbraio 2017 n. 19, poi con l’art. 8 del D.L. 21 giugno 2022 n. 73 convertito con la L. 4 agosto 2022 n. 122 e da ultimo con l’art. 1, commi 273-275 della L. 29 dicembre 2022 n. 197).

Nella versione attuale (1° marzo 2024) della derivazione rafforzata le imprese possono essere di fatto suddivise in tre categorie:

  1. soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
  2. soggetti (non IAS adopter) diversi dalle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio ordinario, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti anche soggetti “OIC adopter”;
  3. microimprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione semplice”.

La tripartizione fiscale è piuttosto rigida come stabilito dall’art. 83, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile e che rientrano nella definizione di microimpresa (che non abbiano optato per la contabilità ordinaria), non trovi applicazione il c.d. principio di “derivazione rafforzata”, continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.

Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato art. 83 del TUIR esclude l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le microimprese anche laddove le stesse:

  • redigessero il bilancio in forma abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c.), oppure
  • decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.

La procedura non tiene conto dell’art. 6, comma 1, lett. d) della L. 111/2023, che tra i principi di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società prevede la «revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposte franchigie, fermo restando il contrasto all’erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali».

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 17 aprile 2024)

Link al Documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Ricerca “Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile”

Link esterno al sito Press https://press-magazine.it: testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) – https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/04/2024_04_17_proventi-e-oneri-finanziari-per-bilancio-2023-e-successivi.pdf




Documenti operativi dei Commercialisti. Aggiornati i facsimile in considerazione delle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza  

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”, curato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori”, la cui attività rientra nell’area di delega “Funzioni giudiziarie” seguita dal segretario nazionale Giovanna Greco.

Il documento è un utile strumento a presidio delle molteplici attività svolte dagli OCC (Organismi di composizione della crisi) e dei gestori della crisi e, in continuità con quanto fatto dal Consiglio nazionale dei Commercialisti in precedenti occasioni, aggiorna e integra la modulistica finora diffusa agli Ordini territoriali della categoria e ai loro OCC in considerazione delle novità apportate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Dopo la definitiva entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 la disciplina della crisi da sovraindebitamento risulta differentemente articolata rispetto alle previsioni e agli istituti presenti nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche e integrazioni).

Il Capo II, del Titolo IV, reca le disposizioni relative alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore, oltre alle disposizioni di carattere generale. Alle procedure di sovraindebitamento, per quanto non specificatamente previsto, si applicano le disposizioni del Titolo III del medesimo D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, oltre a definire le regole ordine a giurisdizione e competenza, disciplina l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 65 -83).

Il Capo IX, del titolo V, reca le disposizioni relative alla liquidazione controllata del sovraindebitato e il successivo Capo X risulta dedicato, tra l’altro, all’esdebitazione nella liquidazione controllata, cui si aggiunge l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (artt. 278 -283).

Al fine di supportare, anche sotto il profilo operativo e pratico, l’attività degli OCC, e del gestore della crisi in particolare, il documento propone alcuni modelli di relazione, redatti tenendo in considerazione le prescrizioni della normativa, nonché la modulistica in uso negli OCC, per soddisfare le differenti esigenze organizzative dell’Organismo medesimo.

In particolare, vengono proposti modelli di relazione del gestore della crisi per ciascuna delle procedure sopra richiamate, oltre all’attestazione da rendere ai sensi dell’art. 75, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, con gli opportuni adeguamenti, può essere adottata anche al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 67 comma 4, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Link al documento pratico e operativo “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”, curato dalla Commissione di studio “Sovraindebitamento e procedure minori”.

Link esterno al sito Press – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili:
https://press-magazine.it/wp-content/uploads/2024/03/2024_03_06_modelli-di-relazioni-del-gestore-della-crisi-e-modulistica-a-uso-degli-o.c.c.pdf

 

 




Revisione enti locali, dai Commercialisti un aggiornamento delle carte di lavoro

Un documento del Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria sulle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti”

 

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “La revisione negli enti locali: area “Attività contrattuale e appalti”.

Si tratta di un aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell’attività di revisione degli enti locali con particolare riferimento alle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti” alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e alla recente prassi. Il lavoro rientra nell’attività dell’area di delega “Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica”, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri.

Questo lavoro rientra in un più ampio intervento di aggiornamento degli strumenti operativi allegati al documento “La revisione negli enti locali: Quaderno II” pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese di luglio 2020 al fine di fornire a quanti svolgono il ruolo di organo di controllo negli enti locali un supporto operativo adeguato e allineato alle recenti modifiche normative e di prassi.

Questo documento, in particolare, è il frutto della revisione dei precedenti modelli (check-list e verbale) a seguito dell’abrogazione dal 1° luglio 2023 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’aggiornamento con le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31.3.2023, Suppl. Ordinario n. 12.

Il D.Lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma il Codice ha acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2023 prevedendo per alcune disposizioni un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicavano ancora le disposizioni del vecchio codice D.Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone check-list e un modello di verbale che, senza presunzione di completezza ed esaustività, possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio.

Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore. (Così, comunicato stampa Cndcec del 31 gennaio 2024)

 

Link ai documenti (link esterni verso il sito web del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: https://www.commercialisti.it/)