Dai Commercialisti le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore

Il documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili aggiorna il precedente del 2020

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato nella sua versione definitiva le nuove Norme di comportamento degli organi di controllo degli enti del Terzo settore, (il link rimanda a una pagina esterna del sito commercialisti.it) che rivedono ed aggiornano il testo in precedenza pubblicato nel dicembre 2020. Le disposizioni concorrono a definire le best practice che il Consiglio nazionale fornisce ai propri iscritti, affinché possano svolgere il proprio incarico in maniera tale da poter tutelare tutti i soggetti interessati. In questa prospettiva, le norme configurano principi deontologici per i commercialisti, anche se possono essere fatte proprie da tutti i professionisti (e non professionisti) che compongono l’organo di controllo degli enti del Terzo settore.

Le Norme degli organi di controllo degli enti del Terzo settore partono dall’analisi delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, considerato che le funzioni attribuite all’organo di controllo dal legislatore dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore ricalcano piuttosto evidentemente i compiti di vigilanza dell’articolo affidati dall’articolo 2403 del Codice civile al collegio sindacale.

La normativa del Terzo settore attribuisce però all’organo di controllo compiti “aggiuntivi” che si rendono necessari, da un lato, per verificare che gli adempimenti specificamente richiesti siano correttamente eseguiti e, dall’altro lato, che l’attività svolta sia orientata, per quanto possibile e nel rispetto delle funzioni attribuite, a garantire che l’ente persegua effettivamente “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Con riferimento a tali controlli, le Norme individuano il comportamento da adottare in parte, in via analogica, sulle best practice applicabili, seppur adattate, a livello nazionale e internazionale e, in altra parte, traendo spunto dalle prassi operative esistenti.

Ad ogni modo, le Norme configurano un corpus di disposizioni autonomo articolato su principi di carattere generale (principles based) che, in quanto tale, necessita di essere applicato in modo razionale ai casi concreti che il professionista si trova ad affrontare in ragione delle tipicità proprie dell’ente e delle problematiche affrontate.

Le Norme, che accolgono anche talune specifiche integrazioni avvenute a seguito dei commenti pervenuti nel periodo di pubblica consultazione e degli ulteriori approfondimenti effettuati, sono state riviste anche al fine di tenere conto delle disposizioni in essere e delle evoluzioni della prassi dei controlli delle società e degli ETS stessi. In questa prospettiva, sono state aggiunte la Norma 3.2.1. sui controlli specificamente destinati alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale che, da sole, costituiscono circa l’80% degli enti iscritti nel RUNTS, e le novellate Norma 3.9. in materia di controlli correlati all’implementazione della normativa sul “whistleblowing e Norma 4.2. concernente la partecipazione alle assemblee totalitarie.

Le Norme non sono applicabili, se non in via analogica da parte dei professionisti, ai controlli delle “imprese sociali”. La disciplina delle imprese sociali, infatti, segue le specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. n. 112 del 2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 18 febbraio 2026)

 

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Commercialisti, l’IA entra nel codice deontologico

Novità introdotte in considerazione della legge che disciplina l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Modifiche anche al codice delle sanzioni. Violazioni punite con sospensione da tre a sei mesi

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in considerazione delle previsioni contenute all’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 relative alla disciplina dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 21 e 45 del codice deontologico della professione.

Conseguentemente il Consiglio Nazionale ha deliberato anche le modifiche agli articoli 21 e 29 del Codice delle sanzioni. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 novembre 2025. Lo comunica lo stesso Consiglio nazionale con l’Informativa 178/2025.

Secondo quanto previsto dai nuovi commi dell’articolo 21 del codice deontologico, nell’esecuzione dell’incarico il professionista può impiegare i sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per le attività strumentali e di supporto alla propria attività professionale, dovendo assicurare che l’esito della prestazione sia il risultato prevalente della propria attività intellettuale resa nel rispetto dei principi di competenza, diligenza, qualità, indipendenza e autonomia. È fatto divieto al professionista di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in modo tale che questi sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione di fatti e delle norme oggetto dell’incarico professionale (Comma 8).

Quando si avvale del contributo dei sistemi di intelligenza artificiale, il professionista se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo e ha il dovere di verificare le fonti e la veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati e di accertarsi che i sistemi di intelligenza artificiale di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e riservatezza e conformi alle normative in materia di protezione dei dati personali.

In caso di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista, i doveri di competenza e di capacità adeguate comportano per il professionista medesimo e per i suoi dipendenti e collaboratori la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. In nessun caso il ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi derivanti dal codice deontologico e dalle norme vigenti in materia (Comma 9).

In ogni caso, per assicurare e mantenere il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, il professionista deve comunicare al cliente e alla parte assistita le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell’erogazione della prestazione professionale, facendone menzione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella eventuale documentazione prodotta (Comma 10).

Le novità introdotte nel codice delle sanzioni prevedono che la violazione dei doveri di cui all’articolo 21, commi 8 e 9 del Codice deontologico comporti l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a sei mesi.

La violazione dei doveri di cui all’articolo 21, comma 10 del Codice deontologico comporta invece una sospensione fino a tre mesi.

(Cosi, comunicato stampa CNDCEC del 4 dicembre 2025)




Uso dell’Intelligenza Artificiale: I Commercialisti pubblicano la clausola contrattuale tipo per l’informativa ai clienti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) della categoria ha predisposto uno schema operativo in attuazione della Legge 132/2025

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 13 della Legge 132 del 23 settembre 2025, che introduce l’obbligo per i professionisti di informare i clienti circa l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento delle attività intellettuali, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) mette a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. La clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo L’Aiuto Intelligente al Commercialista, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

La clausola, elaborata dalla Commissione Intelligenza Artificiale e Bilanci del CNDCEC con la collaborazione della Commissione Deontologia e della Commissione Compensi Professionali, rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti. L’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che «per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

La clausola tipo predisposta dal CNDCEC affronta in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale:

  • Finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
  • Responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
  • Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
  • Trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
  • Diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 9 ottobre 2025)

Link ad un esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

(da Guida operativa di intelligenza artificiale)

Vedi anche il modulo informativo realizzato da ANF (Associazione Nazionale Forense) e Confprofessioni destinato ai professionisti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 132/2025.




Approvato il nuovo codice deontologico dei Commercialisti

Sarà in vigore dal 1° aprile. Principali novità su equo compenso, social media, pubblicità

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice deontologico della categoria.

Il nuovo testo entrerà in vigore il prossimo 1° aprile. Il via libera è arrivato al termine di una pubblica consultazione conclusasi lo scorso 10 marzo. Oltre 120 le osservazioni giunte alla casella mail dedicata da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti.

Successivamente, il Consiglio nazionale pubblicherà una relazione di accompagnamento al testo per illustrare agli iscritti le novità nel modo più compiuto.

Le principali novità del Codice sono quella relative alla nuova norma sull’equo compenso – utile anche in vista dell’ormai prossima campagna di rinnovo delle cariche nei collegi sindacali – e quelle relative alla pubblicità e alla comunicazione, in particolar modo sui social media.

Per il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, “l’approvazione definitiva del nuovo Codice deontologico giunge alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria. Abbiamo ricevuto decine e decine di osservazioni, con una partecipazione avvenuta correttamente attraverso il canale ufficiale aperto del Consiglio nazionale, per la quale ringrazio i colleghi. Anche grazie a loro, abbiamo adesso un Codice più rispondente al contesto sociale nel quale operiamo, fisiologicamente mutato nel corso degli anni. Equo compenso, sanzione unica per violazioni plurime nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare, rapporti tra colleghi, utilizzo dei social network, abusivismo professionale e pubblicità sono alcuni degli aspetti più rilevanti sui quali ci siamo concentrati. Il comma 5 dell’articolo 44, che aveva suscitato qualche polemica, è stato riformulato, restando però chiarissimo relativamente alle modalità per un corretto utilizzo del titolo professionale, affinché esso sia pienamente rispondente a quanto previsto dal nostro Ordinamento professionale. Mi piace anche sottolineare il recepimento dell’osservazione di alcuni giovani colleghi che hanno giustamente chiesto che il nuovo Codice non faccia distinzioni tra iscritti giovani e anziani, entrambi tenuti al rispetto reciproco”.

Il consigliere nazionale delegato alla deontologia, Pasquale Mazza, sottolinea come “le modifiche apportate dopo la pubblica consultazione lasciano inalterati i principi, ma contribuiscono, nella nuova formulazione, a renderli più chiari e intellegibili per i nostri colleghi. In tema di comunicazione e uso dei social, ad esempio, chiariamo che, fermo restando ovviamente il diritto di critica, bisogna attenersi a comportamenti deontologicamente corretti sia verso l’esterno, a cominciare dall’approccio da avere verso le Istituzioni, sia verso l’interno, con comportamenti che devono essere rispettosi anche tra colleghi”.

(Così, comunicato stampa del CNDCEC del 21 marzo 2024) 

 

Link al nuovo Codice deontologico della categoria