Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ravvedimento “speciale” 2020-2023 con opzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027

 

Pronte regole e calendario per il ravvedimento speciale delle annualità dal 2020 al 2023, riservato a imprese e professionisti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, dopo aver aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025, rinnovano l’adesione per il 2026-2027.

 

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, firmato dal direttore Vincenzo Carbone, sono state definite le disposizioni attuative della misura, introdotta dall’articolo 29 del D.Lgs n. 148/2026, e stabiliti i tempi per l’opzione che potrà essere formalizzata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027.

 

Il ravvedimento consente di regolarizzare una o più annualità a scelta, versando un’imposta sostitutiva. Per agevolare il calcolo delle imposte dovute per ciascun anno dal 2020 al 2023, l’Agenzia ha reso già disponibili nel Cassetto fiscale dei contribuenti e dei loro intermediari delegati tutti gli elementi e i dati rilevanti desunti dalle dichiarazioni presentate fino al 12 agosto 2026.

 

Ambito soggettivo e opzione per singola annualità

 

Possono beneficiare del ravvedimento speciale i contribuenti che, nelle annualità dal 2020 al 2023, hanno applicato gli ISA oppure hanno dichiarato specifiche cause di esclusione o la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività. Il contribuente può scegliere quali e quante annualità ravvedere: ad esempio, può decidere di regolarizzare soltanto il 2021 e il 2023. In tal caso l’opzione sarà esercitata, per ciascuna di queste annualità di imposta, mediante presentazione del relativo modello F24. Se il contribuente ha conseguito sia redditi d’impresa sia di lavoro autonomo, l’opzione deve essere esercitata per entrambe le categorie reddituali. Il provvedimento ricorda che il beneficio del ravvedimento spetta solo a coloro che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 e che rinnovano l’adesione per il 2026-2027. Restano, invece, esclusi i soggetti che aderiscono al concordato per la prima volta nel biennio 2026-2027.

 

Modalità e termini di versamento

 

L’opzione per ciascuna annualità selezionata si esercita con la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive (imposte sui redditi e relative addizionali, nonché Irap, la cui applicabilità al ravvedimento è confermata anche in assenza di importi dovuti a tale titolo).

Il modello F24 va presentato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027. È possibile dilazionare il pagamento fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi legali a partire dal 16 marzo 2027. Il perfezionamento del ravvedimento opera autonomamente per singola annualità e si realizza con il versamento dell’importo unico o di tutte le rate previste. In caso di mancato pagamento di una delle rate, anche l’intervenuta decadenza interesserà esclusivamente l’annualità per la quale era stata esercitata l’opzione del ravvedimento.

Il pagamento tardivo di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta, tuttavia, la decadenza dal beneficio della rateazione. (Così, comunicato stampa del Agenzia delle entrate del 26 ottobre 2026)

 

Vedi anche:

Rinnovo CPB, opzione per il ravvedimento “speciale” entro il 15 marzo 2027

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, sono state definite le modalità …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

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Concordato preventivo biennale 2026-2027: ISA differenti consentono l’adesione del professionista anche senza quella dell’associazione

Con la risposta a interpello n. 191 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo delle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale (CPB) previste dall’articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024, come modificate dall’articolo 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto correttivo Omnibus).

Per effetto delle modifiche, applicabili dal biennio 2026-2027, il professionista che esercita un’attività di lavoro autonomo individualmente e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale o a una società tra professionisti può accedere al CPB anche se l’ente partecipato non aderisce al concordato, purché le rispettive attività economiche siano riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) differenti. La medesima condizione consente, specularmente, all’associazione di aderire al CPB indipendentemente dall’adesione individuale di tutti i professionisti associati.

Il chiarimento riguarda un notaio che esercita individualmente l’attività professionale, soggetta all’ISA DK01U, e partecipa a un’associazione tra notai costituita per la gestione delle esecuzioni e delle vendite immobiliari delegate dall’autorità giudiziaria, soggetta all’ISA DK30U.

L’Agenzia delle entrate ritiene che, in presenza di attività riconducibili a ISA differenti, non operi la causa di esclusione prevista dalla lettera b-quinquies), consentendo al notaio di aderire al CPB 2026-2027 a prescindere dall’eventuale adesione dell’associazione.

La conclusione resta subordinata alla corretta applicazione dei codici ATECO e dei modelli ISA da parte di entrambi i soggetti, circostanza sulla quale l’Amministrazione finanziaria si riserva i propri poteri di controllo.

 

Link al testo della Risposta dell’Agenzia delle Entrate – n. 191 del 23 ottobre 2026 – OGGETTO: ACCERTAMENTO – Concordato preventivo biennale (CPB) – Cause di esclusione – Esercizio individuale di attività professionale e contemporanea partecipazione ad associazione tra professionisti – Attività economiche riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) differenti – Inapplicabilità della causa di esclusione e possibilità di adesione individuale al CPB 2026-2027 anche in assenza di adesione dell’associazione – Attività notarile (ISA DK01U) e gestione di esecuzioni immobiliari (ISA DK30U) – Articolo 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificato dall’articolo 28, comma 1, lettera b), D.Lgs. 07/08/2026, n. 148

Per il concordato preventivo biennale 2026-2027, il professionista che dichiara redditi di lavoro autonomo in forma individuale e partecipa contemporaneamente a un’associazione professionale non incorre nella causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b-quinquies), del D.Lgs. n. 13/2024 se le rispettive attività economiche sono riconducibili a ISA differenti: nel caso esaminato, il notaio che applica l’ISA DK01U può aderire individualmente anche senza l’adesione dell’associazione che esercita attività di supporto alle esecuzioni immobiliari, soggetta all’ISA DK30U. La soluzione, applicabile dal biennio 2026-2027 per effetto dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 148/2026, presuppone la corretta classificazione ATECO e ISA e il mantenimento di attività riferibili a indici differenti, senza pregiudicare la verifica degli altri requisiti di accesso e delle ulteriori cause ostative.




Rinnovo CPB, opzione per il ravvedimento “speciale” entro il 15 marzo 2027

Il versamento della prima o unica rata va effettuato dal 1° gennaio 2027. Il ravvedimento per le annualità dal 2020 al 2023 è riservato ai contribuenti che, dopo aver aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027. Esclusi i nuovi aderenti. Opzione mediante modello F24 e possibilità di pagamento fino a dieci rate mensili.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2026, prot. n. 296141/2026, sono state definite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione del regime di ravvedimento previsto dall’articolo 29 del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148, relativamente ai periodi d’imposta dal 2020 al 2023.

Il provvedimento dà attuazione al comma 18 del citato articolo 29, che demanda all’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità operative per l’adesione al particolare istituto, collegato al rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni 2026 e 2027.

Il ravvedimento consente ai contribuenti interessati di beneficiare, per una o più annualità comprese tra il 2020 e il 2023, degli effetti previsti dalla disciplina speciale mediante il pagamento di imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, ove dovuta.

L’opzione è esercitata separatamente per ciascuna annualità e non richiede una specifica comunicazione distinta dal versamento: è infatti la presentazione del modello F24, relativo al pagamento dell’importo in unica soluzione oppure della prima rata, a manifestare la volontà di avvalersi del regime. (Cfr. art. 29, commi 1 e 11 del D.Lgs. n. 148/2026 e §§ 3.1 e 4.1 del provvedimento).

 

Ravvedimento riservato a chi rinnova il CPB 2024-2025

 

La principale delimitazione dell’ambito soggettivo riguarda il necessario collegamento tra il precedente concordato e quello relativo al biennio 2026-2027.

Come espressamente precisato al § 2.4 del provvedimento, possono accedere al ravvedimento esclusivamente i soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che rinnovano, entro i termini previsti dalla legge, l’adesione per il biennio 2026-2027.

Non è dunque sufficiente accettare la proposta di concordato per gli anni 2026 e 2027. Occorre che l’adesione costituisca il rinnovo di quella già effettuata per il primo biennio di applicazione dell’istituto.

Conseguentemente, i contribuenti che aderiscono per la prima volta al concordato 2026-2027 non possono beneficiare del ravvedimento delle annualità pregresse. Il § 4.2 del provvedimento chiarisce, inoltre, che l’eventuale versamento dell’imposta sostitutiva effettuato da tali soggetti non produce gli effetti dell’opzione. (Cfr. art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2026 e §§ 2.4 e 4.2 del provvedimento).

La distinzione assume particolare importanza in prossimità della scadenza per l’adesione al CPB 2026-2027, fissata, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, al 2 novembre 2026.

Si tratta, pertanto, di due adempimenti distinti: il rinnovo del concordato, che costituisce il presupposto per accedere al regime agevolato, e il successivo esercizio dell’opzione per il ravvedimento, da effettuare nei primi mesi del 2027.

 

Ambito di applicazione: le annualità dal 2020 al 2023

 

Il regime riguarda i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 e interessa i contribuenti che, nelle annualità oggetto di ravvedimento, hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

L’ambito applicativo comprende anche alcune categorie di soggetti che, pur rientrando ordinariamente nel sistema ISA, hanno dichiarato specifiche cause di esclusione.

In particolare, possono accedere all’istituto anche i contribuenti che, nelle annualità interessate:

  • hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA riconducibile agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • hanno dichiarato una condizione di non normale svolgimento dell’attività, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione conseguente all’esercizio di più attività d’impresa soggette a ISA differenti, qualora i ricavi delle attività non comprese nell’ISA dell’attività prevalente abbiano superato il 30 per cento dei ricavi complessivi.

(Cfr. art. 29, comma 7, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 148/2026 e § 2.1 del provvedimento).

Il provvedimento precisa anche che i contribuenti che, nella medesima annualità, hanno conseguito contemporaneamente redditi d’impresa e redditi di lavoro autonomo possono adottare il ravvedimento soltanto esercitando l’opzione per entrambe le categorie reddituali. Ne deriva che, pur essendo possibile selezionare le singole annualità da definire, all’interno dello stesso periodo d’imposta non è consentito limitare l’opzione a una sola delle due categorie di reddito, quando entrambe siano presenti. (Cfr. § 2.3 del provvedimento).

 

Il calcolo delle imposte sostitutive e i dati dichiarativi rilevanti

 

La disciplina sostanziale dell’istituto è contenuta nell’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026.

Per i soggetti che hanno applicato gli ISA, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando al reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato una percentuale di incremento graduata in funzione del livello di affidabilità fiscale conseguito nell’annualità interessata.

Tale incremento è pari al 5 per cento per i contribuenti con punteggio ISA pari a 10; al 10 per cento per quelli con punteggio compreso tra 8 e meno di 10; al 20 per cento per i punteggi da 6 a meno di 8; al 30 per cento per quelli da 4 a meno di 6; al 40 per cento per quelli da 3 a meno di 4 e al 50 per cento per i punteggi inferiori a 3.

Sulla base imponibile così determinata si applicano, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali del 10, 12 o 15 per cento, rispettivamente in presenza di punteggi ISA pari o superiori a 8, compresi tra 6 e meno di 8, oppure inferiori a 6.

L’imposta sostitutiva dell’IRAP, per i soggetti tenuti a tale tributo, è invece calcolata applicando l’aliquota del 3,9 per cento all’incremento del valore della produzione netta determinato secondo le medesime percentuali.

Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, il legislatore prevede una riduzione del 30 per cento delle imposte sostitutive così determinate. (Cfr. art. 29, commi da 2 a 6, del D.Lgs. n. 148/2026).

Specifiche regole di calcolo sono stabilite per le annualità caratterizzate dalle cause di esclusione dagli ISA indicate nel comma 7 dell’articolo 29. In tali ipotesi la base imponibile è determinata mediante un incremento del 25 per cento del reddito o del valore della produzione netta già dichiarati, cui si applicano rispettivamente le aliquote del 12,5 e del 3,9 per cento.

Le imposte così determinate sono ridotte del 30 per cento per le cause di esclusione legate al COVID-19 e al non normale svolgimento dell’attività, ma non per quella relativa all’esercizio di più attività d’impresa soggette a ISA differenti. (Cfr. art. 29, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 148/2026).

Resta comunque fermo il limite minimo di 1.000 euro per l’importo complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali riferito a ciascuna annualità oggetto di opzione. (Cfr. art. 29, comma 10, del D.Lgs. n. 148/2026).

Quanto ai dati da assumere per il calcolo, il § 2.2 del provvedimento stabilisce che occorre fare riferimento alle dichiarazioni presentate, comprese le informazioni rilevanti ai fini ISA, alla data del 12 agosto 2026, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2026.

L’Allegato 1 al provvedimento individua i campi dei modelli dichiarativi da utilizzare per ricostruire i redditi e i valori della produzione netta rilevanti ai fini della determinazione delle imposte sostitutive.

Si segnala, a questo proposito, che per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni l’IRAP non è più dovuta dal periodo d’imposta 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021. Coerentemente, l’Allegato 1 riporta, per tali soggetti, il riferimento al quadro IRAP relativo al periodo d’imposta 2021 e precedenti.

(Cfr. art. 29, commi 2, 3 e 8, del D.Lgs. n. 148/2026 e § 2.2, nonché Allegato 1, del provvedimento).

 

Le modalità di comunicazione dell’opzione: il modello F24

 

Il § 3 del provvedimento disciplina le modalità di esercizio dell’opzione, confermando l’impostazione già adottata per i precedenti regimi di ravvedimento collegati al concordato preventivo biennale.

La scelta di avvalersi dell’istituto si manifesta attraverso la presentazione del modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sostitutive dovute per ciascuna annualità.

Nel modello dovranno essere indicati l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, il numero complessivo delle rate prescelte e gli specifici codici tributo, che saranno istituiti dall’Agenzia delle entrate con una successiva risoluzione.

In caso di pagamento rateale dovranno inoltre essere riportati il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate previste.

La comunicazione dell’opzione e l’adempimento del versamento risultano, quindi, strettamente collegati: non è prevista la presentazione di una domanda autonoma di adesione al ravvedimento. (Cfr. § 3.1 del provvedimento e relative «Motivazioni»).

Occorre, tuttavia, distinguere il momento in cui l’opzione viene esercitata da quello del suo perfezionamento. In caso di pagamento in unica soluzione, quest’ultimo coincide con il versamento dell’intero importo dovuto. Se il contribuente sceglie la rateazione, invece, il perfezionamento richiede il pagamento di tutte le rate relative all’annualità interessata. (Cfr. art. 29, comma 11, del D.Lgs. n. 148/2026 e § 3.3 del provvedimento).

 

Società di persone, associazioni professionali e società trasparenti: versamenti di società e soci

 

Una particolare attenzione è riservata alle società e associazioni disciplinate dall’articolo 5 del TUIR e alle società che applicano il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico.

Per tali soggetti l’esercizio dell’opzione presenta maggiori complessità, in ragione della distinta soggettività fiscale della società e dei soci o associati.

Il § 3.2 del provvedimento stabilisce che devono essere presentati tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute per l’annualità interessata.

In particolare, il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP compete alla società o associazione, mentre quello delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuato dai soci o associati.

È comunque consentito che il pagamento delle imposte sostitutive sui redditi venga effettuato direttamente dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati, secondo la facoltà prevista dall’articolo 29, comma 11, del D.Lgs. n. 148/2026.

Come chiarito nelle «Motivazioni» del provvedimento, l’opzione risulta esercitata soltanto quando siano stati presentati tutti i modelli F24 necessari a effettuare il versamento complessivo delle imposte sostitutive relative alla prima o unica rata. Si tratta di una previsione che impone particolare attenzione nella gestione degli adempimenti, soprattutto qualora il pagamento sia ripartito tra più soggetti. L’omissione di uno dei versamenti richiesti può infatti compromettere l’efficacia dell’opzione per l’annualità interessata.

La possibilità di concentrare nella società o associazione il pagamento delle imposte sostitutive dovute dai soci, già contemplata dalla precedente disciplina del ravvedimento collegato al CPB 2025-2026, è quindi confermata anche per il nuovo regime. (Cfr. art. 29, comma 11, del D.Lgs. n. 148/2026 e § 3.2 del provvedimento).

 

I termini: versamento dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, fino a dieci rate

 

Il § 4.1 del provvedimento stabilisce che l’opzione deve essere esercitata mediante il versamento dell’importo dovuto in unica soluzione, oppure della prima rata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027.

Il pagamento può essere effettuato in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. (Cfr. art. 29, comma 11, del D.Lgs. n. 148/2026 e §§ 4.1 e 4.3 del provvedimento).

Il provvedimento conferma, inoltre, una disposizione di favore per i contribuenti che scelgono la rateazione.

Il pagamento tardivo di una rata successiva alla prima, purché effettuato entro la scadenza della rata seguente, non determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

La possibilità di regolarizzare il ritardo non riguarda, pertanto, la prima rata, il cui pagamento entro il termine previsto è essenziale per l’esercizio dell’opzione.

Resta fermo che il ravvedimento, per ciascuna annualità, si perfeziona soltanto con il versamento integrale di tutte le rate previste.

In caso di decadenza dalla rateazione, le somme già corrisposte a titolo di imposta sostitutiva non sono rimborsabili. (Cfr. art. 29, comma 11, del D.Lgs. n. 148/2026 e § 3.3 del provvedimento).

 

I limiti al perfezionamento del ravvedimento

 

Il provvedimento individua anche le situazioni che impediscono il perfezionamento dell’istituto.

In particolare, il § 3.4 esclude gli effetti del ravvedimento quando il pagamento in unica soluzione oppure della prima rata intervenga successivamente alla notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento ai sensi dell’articolo 6-bis della legge n. 212/2000, oppure di un atto di recupero di crediti inesistenti.

Assume dunque rilievo non soltanto il rispetto del termine finale del 15 marzo 2027, ma anche la situazione del contribuente al momento dell’effettuazione del versamento. (Cfr. art. 29, comma 12, del D.Lgs. n. 148/2026 e § 3.4 del provvedimento).

 

Gli effetti del ravvedimento e la proroga dei termini di accertamento

 

Il regime disciplinato dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026 attribuisce ai contribuenti che vi aderiscono una specifica protezione rispetto a determinate attività di accertamento.

Il comma 13 stabilisce infatti che, una volta eseguito il versamento in unica soluzione oppure durante il regolare pagamento rateale, non possono essere effettuate, per le annualità interessate dall’opzione, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, né quelle contemplate dall’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, salvo il verificarsi delle specifiche circostanze indicate dalla stessa disposizione.

La protezione non assume, pertanto, carattere generalizzato: restano esercitabili i poteri di controllo e accertamento non compresi nelle limitazioni stabilite dalla norma. In particolare, ai fini IVA, il beneficio non preclude le rettifiche diverse da quelle espressamente individuate dal legislatore.

I benefici possono inoltre venir meno nelle ipotesi previste dal comma 13, tra cui:

  • la decadenza dal concordato preventivo biennale ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024;
  • l’applicazione di determinate misure cautelari personali o reali, oppure la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per i reati individuati dalla disposizione;
  • il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
  • l’infedele dichiarazione di una delle cause di esclusione dagli ISA che consentono l’accesso al particolare regime previsto dal comma 7.

Nelle ipotesi contemplate dal comma 14, riguardanti le vicende penali indicate dal comma 13, lettera b), e il mancato pagamento delle rate, la decadenza riguarda soltanto l’annualità di riferimento. Restano validi i versamenti già effettuati, senza possibilità di rimborso, e l’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento entro i termini previsti dal comma 17.  (Cfr. art. 29, commi 13 e 14, del D.Lgs. n. 148/2026).

Merita particolare attenzione anche la disciplina dei termini di accertamento.

Il comma 17 dell’articolo 29 dispone, infatti, che, per i contribuenti che rinnovano il CPB 2026-2027 e adottano il ravvedimento per una o più annualità dal 2020 al 2023, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità ravvedute siano prorogati al 31 dicembre 2029.

La stessa disposizione prevede, inoltre, che per i soggetti ISA che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027 i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 siano prorogati al 31 dicembre 2027, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per il ravvedimento.

Il prolungamento dei termini deve essere attentamente considerato nella valutazione della convenienza dell’istituto, tenendo conto della protezione assicurata contro le specifiche tipologie di accertamento individuate dal legislatore. (Cfr. art. 29, comma 17, del D.Lgs. n. 148/2026).

 

Gli elementi informativi nel cassetto fiscale

 

Per agevolare i contribuenti nella determinazione delle imposte sostitutive, il § 5 del provvedimento prevede che l’Agenzia delle entrate renda disponibili, per ciascuna annualità, gli elementi informativi in suo possesso utili ai fini del calcolo.

Le informazioni saranno consultabili, quando disponibili, nel cassetto fiscale del contribuente, anche attraverso gli intermediari appositamente delegati. (Cfr. §§ 5.1 e 5.2 del provvedimento).

Come specificato nelle «Motivazioni» del provvedimento, tali elementi informativi non sono predisposti per i contribuenti che risultano aver presentato istanza di adesione al CPB per il biennio 2025-2026.

L’Allegato 1 individua i dati dei modelli REDDITI e IRAP utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per la predisposizione delle informazioni, fornendo un riferimento operativo anche per la verifica degli importi da versare.

In definitiva, il provvedimento del 23 ottobre 2026 completa la disciplina operativa del nuovo ravvedimento collegato al rinnovo del concordato preventivo biennale, confermando il modello dell’opzione esercitata mediante versamento e introducendo una netta delimitazione dei soggetti ammessi.

Per i contribuenti interessati, la prima verifica riguarda pertanto la sussistenza del requisito del rinnovo del CPB 2024-2025. Solo successivamente assumono rilievo la scelta delle annualità da ravvedere, la determinazione delle imposte sostitutive e la programmazione dei versamenti da effettuare entro il 15 marzo 2027.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2026

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Speciale – Concordato preventivo biennale (CPB)

 

Concordato preventivo
biennale 2026-2027

 

Concordato preventivo biennale 2026-2027, ultimo check prima del 2 novembre: non basta guardare alla proposta

Circolare n. 8/E, Faq del 13 ottobre 2026 e istruzioni aggiornate il 15 ottobre completano il quadro per la scelta …

 

Il nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate dopo il “Decreto Omnibus”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 6 ottobre 2026: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) -IMPOSTE DIRETTE – IRAP – Contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Disciplina del Concordato preventivo biennale – Biennio 2026-2027 – Modalità e termini di adesione alla proposta – Metodologia di elaborazione della proposta – Soglie massime in funzione del livello di affidabilità fiscale – Adeguamento della proposta in presenza di eventi straordinari – Requisiti di accesso e cause di esclusione – Debiti tributari e contributivi – Cause di cessazione e decadenza – Modifiche introdotte dal “Decreto Omnibus” – Adesione in assenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione priva di effetti – Rinnovo del concordato – Benefici premiali rafforzati per chi rinnova – Esonero dal visto di conformità e dalla garanzia per compensazioni e rimborsi IVA – Rateazione di saldo e acconto senza interessi – Ravvedimento delle annualità pregresse 2020-2023 – Rilevanza delle basi imponibili concordate – Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso – Determinazione degli acconti – Disapplicazione della maggiorazione con il metodo storico in caso di rinnovo – Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato – Limite di 85.000 euro – Modalità di adesione e trasmissione telematica – Attività di controllo e sanzioni accessorie – Risposte a quesiti e FAQ – Novità introdotte dal decreto Omnibus – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 07/08/2026, n. 148 – Artt. 28 e 29, del D.Lgs. 07/08/2026, n. 148 – D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L .22/05/2026, n. 88 – D.M. 11/05/2026»

 

 

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Concordato preventivo biennale 2026-2027, ultimo check prima del 2 novembre: non basta guardare alla proposta

Circolare n. 8/E, Faq del 13 ottobre 2026 e istruzioni aggiornate il 15 ottobre completano il quadro per la scelta finale

 

Prima dell’accettazione vanno verificati requisiti, cause di esclusione, dati ISA-CPB e modalità di trasmissione. Ma la valutazione deve guardare anche al biennio: variazioni dell’attività, crescita dei ricavi e modifiche della compagine sociale possono incidere sulla permanenza nel concordato e sui benefici del rinnovo

 

Mancano ormai pochi giorni alla scadenza per aderire al Concordato preventivo biennale relativo ai periodi d’imposta 2026 e 2027. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine, normativamente fissato al 31 ottobre 2026, scade effettivamente il prossimo 2 novembre, cadendo il 31 ottobre di sabato (cfr. cir. Agenzia delle entrate 6 ottobre 2026, n. 8/E, par. 1.18, nota 108).

 

In vista degli ultimi adempimenti, la pubblicazione della circolare n. 8/E del 2026 assume quindi una funzione che va oltre quella di semplice ricognizione della disciplina. Il documento, che sostituisce le precedenti circolari sul CPB, permette di ricostruire in modo unitario regole di accesso, cause di esclusione e cessazione, effetti dell’adesione, rinnovo, determinazione degli acconti, imposta sostitutiva, controlli e modalità di trasmissione.

 

Ma il quadro operativo si è ulteriormente completato dopo la circolare. Il 13 ottobre l’Agenzia ha pubblicato tre nuove Fag in materia di cause di cessazione e rinnovo e, il 15 ottobre, sono state aggiornate le istruzioni al modello CPB 2026-2027 per recepire le modifiche introdotte dall’articolo 28 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, con particolare riguardo ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione. È bene precisare che l’intervento del 15 ottobre riguarda l’aggiornamento delle istruzioni: non si tratta dell’approvazione ex novo del modello, già disciplinato dal precedente provvedimento dell’Agenzia (cfr. motivazione aggiornamento istruzioni CPB 2026-2027 del 15 ottobre 2026).

 

La decisione sull’adesione arriva, pertanto, con un quadro interpretativo ormai molto più definito. Ed è una decisione che non dovrebbe essere assunta limitandosi a confrontare il reddito proposto con quello che il contribuente prevede di conseguire. Il CPB è una scelta biennale e richiede una valutazione prospettica dell’attività: redditività attesa, struttura societaria, composizione dell’attività esercitata e possibile evoluzione dei ricavi devono essere considerate insieme alla corretta gestione degli adempimenti dichiarativi.

 

Prima dell’accettazione: il controllo parte dai requisiti

 

Il primo passaggio non è la valutazione dell’importo proposto, ma la verifica che l’adesione possa validamente perfezionarsi.

 

Nel modello CPB il rigo P01 è espressamente dedicato alla «Presenza dei requisiti». Il contribuente deve attestare di non avere i debiti tributari e contributivi ostativi oppure di averli ridotti, entro il termine di adesione, a un ammontare complessivamente inferiore a 5.000 euro, comprensivo di interessi e sanzioni. I debiti interessati da sospensione o da una rateazione non decaduta non concorrono alla determinazione della soglia (cfr. cir. n. 8/E/2026, parr. 1.6 e 1.6.1; istruzioni CPB 2026-2027, par. 2, rigo P01).

 

La verifica deve essere effettuata prima di accettare la proposta. Dal biennio 2026-2027, infatti, la conseguenza della mancanza dei requisiti non è una successiva decadenza: l’adesione è direttamente «priva di effetti». La circolare chiarisce che, in questa situazione, il CPB deve essere considerato come non perfezionato sin dall’origine (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.6.1).

 

Lo stesso principio vale per le cause di esclusione. Nel rigo P02 il contribuente deve attestare la loro assenza e le istruzioni, aggiornate il 15 ottobre, recepiscono espressamente le modifiche apportate dal decreto Omnibus. Anche l’adesione effettuata in presenza di una delle cause di esclusione dell’articolo 11 è «priva di effetti» (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1; istruzioni CPB 2026-2027, par. 2, rigo P02).

Il controllo preliminare di P01 e P02 diventa così una vera verifica di validità dell’adesione.

 

Il modello CPB non contiene soltanto la proposta

 

Il modello utilizzato per il CPB 2026-2027 è strutturato in quattro blocchi: condizioni di accesso, dati contabili, proposta CPB e accettazione.

 

Nei righi P04 e P05 devono essere indicati, rispettivamente, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB relativo al 2025 e, ove applicabile, il valore della produzione netta IRAP. Le istruzioni individuano puntualmente le componenti da escludere da tali grandezze. Nei righi da P06 a P09 trovano invece spazio il reddito e il valore della produzione netta proposti per il 2026 e per il 2027.

 

La fase di adesione non può pertanto essere separata dalla verifica dei dati di partenza. La stessa circolare ricorda che il corretto funzionamento del CPB presuppone la correttezza, completezza e veridicità delle informazioni trasmesse, perché tali informazioni non incidono soltanto sulla formulazione iniziale della proposta, ma anche sull’ammissibilità e sulla permanenza degli effetti dell’istituto (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 2).

 

Particolare attenzione merita il rigo P10. Con la firma il contribuente accetta la proposta relativa sia al 2026 sia al 2027 e sottoscrive le dichiarazioni rese nei righi P02 e P03. Le dichiarazioni relative all’assenza delle condanne rilevanti e alla presenza degli eventi straordinari hanno natura di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.17, nota 106; istruzioni CPB 2026-2027, par. 2, pag. 3).

 

L’ultima verifica non dovrebbe quindi limitarsi al valore della proposta: occorre controllare ciò che, con quella firma, viene contestualmente dichiarato.

 

Adesione con la dichiarazione o invio autonomo: due strade, un punto da non dimenticare

 

L’adesione può essere trasmessa con due modalità alternative.

La prima consiste nell’invio del modello CPB congiuntamente al modello ISA, nell’ambito della dichiarazione REDDITI 2026. La seconda è l’invio autonomo, utilizzando il frontespizio di REDDITI 2026 e compilando la casella «Comunicazione CPB» con il codice «1 – Adesione» (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.18; istruzioni CPB 2026-2027, par. 3, pag. 5).

Il secondo canale non deve generare equivoci: l’invio autonomo ha esclusivamente la funzione di comunicare l’adesione. Non sostituisce la dichiarazione annuale dei redditi. Nel frontespizio utilizzato a tale scopo devono essere inserite soltanto le informazioni richieste per la comunicazione; la compilazione degli altri campi è inibita o comunque priva di effetti (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.18; istruzioni CPB 2026-2027, par. 3, pag. 5).

È uno dei punti da presidiare con maggiore attenzione nei giorni immediatamente precedenti la scadenza: la comunicazione autonoma del CPB e la presentazione di REDDITI 2026 sono adempimenti distinti.

 

Fino al termine l’adesione già inviata può essere modificata

 

L’invio anticipato non cristallizza necessariamente la scelta.

 

Se il contribuente intende modificare una precedente comunicazione di adesione, può trasmetterne una nuova entro il termine previsto per il CPB 2026-2027, senza procedere preventivamente alla revoca di quella già inviata (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.18; istruzioni CPB 2026-2027, par. 3). Di conseguenza, la rilevazione di un errore o una diversa valutazione della posizione del cliente può essere gestita, finché il termine è aperto, mediante una nuova comunicazione.

 

Diversa è l’ipotesi in cui si voglia eliminare l’adesione. La revoca può essere effettuata autonomamente, utilizzando il codice «2 – Revoca», oppure nell’ambito della dichiarazione dei redditi attraverso il codice «3 – Revoca con flusso dichiarativo» (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.18; istruzioni CPB 2026-2027, par. 4, pag. 5).

 

La seconda modalità richiede una cautela ulteriore: il codice 3 revoca tutte le comunicazioni di adesione precedentemente inviate. Le istruzioni affrontano espressamente il caso della persona fisica che abbia aderito sia per il reddito d’impresa sia per quello di lavoro autonomo e voglia successivamente conservare soltanto una delle due adesioni: alla revoca effettuata con il flusso dichiarativo deve accompagnarsi una nuova comunicazione relativa alla proposta che si intende mantenere (cfr. istruzioni CPB 2026-2027, par. 4).

 

Prima di aderire occorre guardare anche a ciò che potrebbe accadere nel 2026 e nel 2027

 

La verifica finale non può essere esclusivamente retrospettiva. Le Faq pubblicate il 13 ottobre evidenziano come alcune vicende dell’impresa durante il biennio possano incidere sulla permanenza nel concordato e, quindi, sulla convenienza complessiva della scelta.

 

Il primo chiarimento riguarda il concetto di “rinnovo”. Se un contribuente aveva aderito al CPB 2024-2025 ma nel 2025 si è verificata una causa di cessazione, viene meno quella continuità applicativa che consente di qualificare la successiva adesione al 2026-2027 come rinnovo. Nel caso esaminato dall’Agenzia, l’aumento del numero dei soci aveva determinato la cessazione nel secondo anno del precedente concordato: la società può comunque aderire al CPB 2026-2027, ma si tratta di una nuova adesione e non può beneficiare del potenziamento degli effetti premiali riservato a chi rinnova senza soluzione di continuità (cfr. Faq Agenzia delle entrate n. 1 del 13 ottobre 2026).

 

Il chiarimento è particolarmente importante in sede di calcolo della convenienza. I maggiori benefici previsti per il rinnovo non devono essere considerati nella valutazione economica se la continuità del precedente concordato è venuta meno.

 

Ricavi: va verificata anche la specifica disciplina dell’ISA applicabile

 

La seconda Faq del 13 ottobre richiama l’attenzione su un altro elemento che può condizionare il biennio: la crescita dei ricavi.

 

L’articolo 21, comma 1, lettera b-quater), prevede la cessazione del concordato quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori al limite stabilito per il relativo ISA, maggiorato del 50 per cento.

 

Nel caso specificamente esaminato – impresa di costruzioni soggetta all’ISA EG69U – l’Agenzia precisa che la verifica della soglia non può essere effettuata limitandosi ai ricavi dell’articolo 85 del TUIR considerati isolatamente. Poiché la disciplina dell’ISA per le costruzioni stabilisce che, ai fini del relativo limite, i ricavi siano aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate secondo gli articoli 92 e 93 del TUIR, lo stesso criterio deve essere seguito anche per verificare la causa di cessazione dal CPB (cfr. Faq Agenzia delle entrate n. 2 del 13 ottobre 2026).

 

Il principio è importante: prima di aderire non basta stimare genericamente “quanto crescerà il fatturato”. Nei casi in cui la cessazione dipenda dal superamento del limite ISA, occorre verificare come tale limite venga concretamente determinato per lo specifico indice applicabile.

 

Cambio dell’attività prevalente: se cambia l’ISA può cessare il concordato

 

Ancora più rilevante in quest’ottica è la Faq n. 3 del 13 ottobre.

 

L’Agenzia affronta due ipotesi: quella in cui il contribuente esercitava già due attività prima del biennio, ma durante il concordato diventa prevalente quella secondaria; e quella in cui la seconda attività viene avviata durante il biennio e diviene poi prevalente.

 

La risposta è la stessa in entrambi i casi. Se il mutamento dell’attività prevalente conduce all’applicazione di un ISA diverso da quello utilizzato per formulare la proposta, si realizza una modifica sostanziale dell’attività e opera la causa di cessazione dell’articolo 21, comma 1, lettera a). La cessazione non si verifica, invece, quando le attività interessate continuano a ricadere nel medesimo ISA (cfr. Faq Agenzia delle entrate n. 3 del 13 ottobre 2026).

 

Il chiarimento completa una regola già richiamata dall’Agenzia: la semplice presenza di più attività non determina di per sé la cessazione. Ciò che conta è se, durante il biennio, cambi l’attività prevalente e tale cambiamento comporti il passaggio a un diverso ISA.

 

In pratica, nella decisione del 2 novembre, la verifica dovrebbe estendersi alle modifiche già programmate del modello di business. Un’attività secondaria destinata a diventare prevalente nel 2026 o nel 2027 non è un dato irrilevante ai fini della scelta.

 

La scelta del 2 novembre è quindi un controllo “a doppio tempo”

 

A ridosso della scadenza, la circolare n. 8/E, le Faq del 13 ottobre e le istruzioni aggiornate il 15 ottobre suggeriscono una metodologia di verifica su due distinti piani.

 

Il primo riguarda il momento dell’adesione: requisiti effettivamente posseduti, assenza delle cause di esclusione, corretta situazione dei debiti, attendibilità dei dati ISA e dei valori indicati nel modello CPB, correttezza delle dichiarazioni sottoscritte, scelta del canale di trasmissione ed eventuale necessità di modificare o revocare una comunicazione già inviata.

 

Il secondo riguarda invece la sostenibilità dell’adesione durante il biennio. Prima della scelta finale è opportuno domandarsi se siano già prevedibili modifiche della compagine sociale, cambiamenti dell’attività prevalente, crescite dei ricavi tali da avvicinare le soglie di cessazione o altre vicende capaci di interrompere il concordato. Le Faq del 13 ottobre dimostrano che la convenienza iniziale può essere modificata radicalmente dalla successiva perdita di efficacia dell’istituto o, nel passaggio da un biennio al successivo, dalla mancata qualificazione dell’adesione come rinnovo.

 

È questa la ragione per cui il CPB 2026-2027 va trattato come una decisione strategica e non come la semplice apposizione di una firma al rigo P10. Il dato numerico della proposta è soltanto uno degli elementi della scelta.




Concordato preventivo biennale 2026-2027: il nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate dopo il Decreto Omnibus

La circolare n. 8/E sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB e raccoglie in forma sistematica i principali chiarimenti di prassi, le risposte a interpello, le Faq, le istruzioni alla modulistica e le regole operative già intervenute sull’istituto.

Termine al 2 novembre (il 31 ottobre, infatti, cade di sabato) per l’adesione al nuovo biennio, soglie della proposta estese a tutti i livelli ISA, nuove regole su accesso, esclusione e decadenza. Per chi rinnova: benefici premiali rafforzati, acconti senza maggiorazione, rateazione senza interessi e possibilità di regolarizzare le annualità 2020-2023.

SOMMARIO

– Un nuovo documento di prassi che sostituisce la precedente prassi sul CPB

– Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

– Soglie alla proposta CPB anche per i contribuenti con ISA inferiori a 8

– Requisiti mancanti e cause di esclusione: l’adesione diventa priva di effetti

– Professionisti, STP e associazioni: rileva ora anche la corrispondenza dell’ISA

– Rinnovo e ingresso di nuovi soci: deroga entro la soglia di 35.000 euro

– Errori dichiarativi: più spazio alla dichiarazione integrativa e al ravvedimento

– Decadenza: il decreto Omnibus riscrive il rapporto con gli errori nella proposta

– Rinnovo del CPB premiato: aumentano le soglie per visto e rimborsi IVA

– Saldo e acconti rateizzabili senza interessi per chi rinnova

– Acconti: nel rinnovo salta la maggiorazione del metodo storico

– Ravvedimento 2020-2023 per chi passa dal CPB 2024-2025 al 2026-2027

– Imposta sostitutiva: oltre 85.000 euro aliquota IRPEF del 43% o IRES del 24%

– Controlli rafforzati per chi non aderisce o decade

 

Un nuovo documento di prassi che sostituisce la precedente prassi sul CPB

 

Con la circolare 6 ottobre 2026, n. 8/E, l’Agenzia delle entrate torna sul Concordato preventivo biennale con un documento che va ben oltre il tradizionale aggiornamento annuale.

La circolare ricostruisce, infatti, la disciplina dell’istituto come risultante dalle numerose modifiche intervenute dalla sua introduzione e, soprattutto, sostituisce le precedenti circolari dedicate al CPB, raccogliendo in un unico documento disposizioni normative, precedenti chiarimenti, risposte a interpello, FAQ, indicazioni sulla modulistica e regole operative. Sono inoltre recepite le novità introdotte nel 2026 e, in particolare, quelle recate dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il cosiddetto Decreto Omnibus (cfr. cir. n. 8/E/2026, Premessa).

Le modifiche dell’articolo 28 del Decreto Omnibus intervengono su alcuni dei punti chiave dell’istituto: requisiti di accesso, cause di esclusione, rinnovo, rilevanza delle basi imponibili concordate, acconti, cessazione e decadenza. Salvo le disposizioni espressamente riferite ad altre annualità, le nuove regole trovano applicazione a partire dalle adesioni relative al biennio 2026-2027 (cfr. cir. n. 8/E/2026, Premessa).

L’impostazione rende quindi la circolare n. 8/E il nuovo punto di riferimento per professionisti e contribuenti chiamati a valutare non soltanto la convenienza economica della proposta, ma anche la corretta sussistenza dei presupposti e la tenuta del concordato durante l’intero biennio.

 

 

Comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2026

 

Concordato preventivo biennale, pronta la circolare-guida dell’Agenzia

Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre

 

Una guida completa sul Concordato preventivo biennale: dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, passando per le risposte ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori. È stata firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, la circolare n. 8/E di oggi, che contiene tutte le istruzioni aggiornate in materia di Concordato (Cpb), anche alla luce del “Decreto Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026). Il documento di prassi illustra in modo sistematico tutti gli aspetti fondamentali dell’istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

 

Per l’adesione c’è tempo fino al prossimo 2 novembre

 

Per il biennio 2026-2027 la scelta va formalizzata entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre, infatti, cade di sabato), insieme alla dichiarazione o, in alternativa, in via “autonoma” e cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2026. L’accesso all’istituto è consentito ai contribuenti titolari di reddito di impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni tenuti all’applicazione degli Isa per il 2025, che intendono aderire per la prima volta o che, avendo già aderito per il biennio 2024-2025, vogliono accettare la nuova proposta elaborata dall’Agenzia.

 

Ulteriori benefici per chi rinnova la scelta

 

A coloro che rinnovano l’adesione per un altro biennio, viene riconosciuto, in aggiunta ai benefici ordinariamente previsti, l’esonero dal visto di conformità fino a 100mila euro annui per l’IVA e fino a 70mila per imposte dirette e Irap. In caso di rinnovo scatta inoltre l’esonero da visto o garanzia per i rimborsi Iva fino a 100mila euro, mentre si anticipano di due anni i termini di decadenza per l’attività di accertamento. Un ulteriore effetto premiale è la possibilità di rateizzare senza interessi, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte. Infine, per coloro che rinnovano l’adesione è inoltre prevista la possibilità di adottare un regime di ravvedimento delle annualità pregresse versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e un’imposta sostitutiva dell’IRAP con aliquote agevolate.

 

Una guida completa e aggiornata

 

Il documento di prassi sostituisce le precedenti circolari sull’argomento e tratta in maniera sistematica la disciplina del Cpb, anche alla luce delle novità normative del 2026 e degli interventi di prassi. In appendice, sono inoltre raccolti i chiarimenti resi dall’Agenzia in risposta ai quesiti e faq, formulati dalla stampa specializzata o da organismi rappresentativi di categorie di operatori economici. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 6 ottobre 2026)

 

 

Per il biennio 2026-2027 adesione entro il prossimo 2 novembre (il 31 ottobre cade di sabato)

 

In via ordinaria, l’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede l’accettazione della proposta entro il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Per il biennio 2026-2027 il termine normativo per aderire alla proposta è differito al 31 ottobre 2026; poiché tale data cade di sabato, la scadenza effettiva slitta al 2 novembre 2026 (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.1 e nota 108).

La proposta continua a essere elaborata valorizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione, gli andamenti economici e di mercato e le risultanze degli ISA. Per il biennio 2026-2027 la metodologia è quella approvata con decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 (cfr. cir. n. 8/E/2026, parr. 1.1 e 1.2).

Soglie alla proposta CPB anche per i contribuenti con ISA inferiori a 8

 

L’articolo 7-bis del D.L. n. 38/2026 ha esteso il meccanismo anche ai contribuenti caratterizzati da livelli di affidabilità ISA inferiori a 8. In base all’attuale articolo 9, comma 3-bis, del decreto CPB, il limite rispetto al corrispondente reddito del periodo precedente, opportunamente rettificato, è pari al 10% con ISA 10; 15% con ISA da 9 a meno di 10; 25% con ISA da 8 a meno di 9; 30% con ISA da 6 a meno di 8; 35% con ISA inferiore a 6 (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.5).

Non si tratta tuttavia di un limite assoluto. Le soglie non operano quando la proposta così determinata risulterebbe inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dalla metodologia prevista dall’articolo 9. Lo stesso sistema è esteso alla proposta relativa al valore della produzione netta ai fini IRAP (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.5).

 

Requisiti mancanti e cause di esclusione: l’adesione diventa priva di effetti

 

Tra le innovazioni più importanti del Decreto Omnibus vi è la diversa qualificazione delle conseguenze derivanti dall’adesione effettuata in assenza dei requisiti richiesti.

Per l’accesso rimane necessario che il contribuente eserciti un’attività per la quale trovino applicazione gli ISA. Restano inoltre rilevanti i debiti tributari e contributivi definitivamente accertati riferiti agli anni precedenti: è comunque ammesso l’accesso quando, prima dell’accettazione, il debito residuo complessivo sia stato ridotto al di sotto di 5.000 euro; non rilevano, finché perdura il relativo beneficio, i debiti oggetto di sospensione o di rateazione regolarmente adempiuta (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.6).

Dal biennio 2026-2027, però, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 10 stabilisce che l’adesione effettuata senza i requisiti prescritti è priva di effetti. Non si configura più, dunque, una successiva decadenza da un concordato validamente instaurato: l’adesione deve considerarsi inefficace sin dall’origine (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.6.1).

La stessa logica viene applicata dall’articolo 11, comma 1-bis, alle cause di esclusione: se al momento dell’adesione ne sussiste una, il CPB non decade successivamente, ma deve essere considerato come mai perfezionato (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).

La distinzione non è meramente terminologica. Decadenza e inefficacia originaria operano su piani differenti e devono essere tenute separate.

 

Professionisti, associazioni, STP e STA: rileva ora anche la corrispondenza dell’ISA

 

Il Decreto Omnibus interviene anche sulle cause di esclusione riguardanti professionisti che partecipano contemporaneamente ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.

Le lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11 vengono circoscritte alle ipotesi in cui il professionista individuale e l’associazione, STP o STA esercitino attività economiche riconducibili al medesimo ISA. Se le attività sono riconducibili a indici differenti, viene meno il necessario collegamento e non opera la causa di esclusione reciproca (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).

La modifica recepisce sul piano normativo una soluzione che l’Agenzia aveva già anticipato nella risposta a interpello n. 45 del 24 febbraio 2026, relativa al caso di un commercialista che partecipava anche a un’associazione esercente una distinta attività professionale (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7 e par. 1.7.1).

 

Rinnovo e ingresso di nuovi soci: deroga entro la soglia di 35.000 euro

 

Sempre in materia di cause di esclusione, il legislatore attenua gli effetti delle modifiche della compagine sociale quando il contribuente rinnova il concordato.

Nel nuovo testo della lettera b-quater) dell’articolo 11, l’ingresso di nuovi soci o associati non determina, nelle ipotesi di rinnovo, la causa di esclusione quando i nuovi soggetti, nell’anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati oppure abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo per un ammontare complessivo non superiore a 35.000 euro (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.7.1).

Una modifica speculare è stata apportata alle cause di cessazione disciplinate dall’articolo 21.

 

Errori dichiarativi: più spazio alla dichiarazione integrativa e al ravvedimento

 

Di rilievo è la nuova disciplina degli errori e delle omissioni che incidono sui dati utilizzati per determinare la proposta.

Dal biennio 2026-2027 il nuovo comma 3-bis dell’articolo 19 consente al contribuente di modificare o integrare la dichiarazione per rimuovere errori o omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati rilevanti per il CPB. Il reddito e il valore della produzione concordati vengono conseguentemente rideterminati e le relative sanzioni possono essere definite attraverso il ravvedimento operoso (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.13.1).

La novità segna un cambio di impostazione rispetto alla disciplina precedente: non ogni divergenza nei dati comunicati conduce necessariamente alla perdita del concordato. L’ordinamento riconosce ora espressamente uno spazio alla correzione spontanea, da coordinare però con le cause di decadenza e con i limiti temporali propri del ravvedimento.

 

Decadenza: il Decreto Omnibus riscrive il rapporto con gli errori nei dati della proposta

 

Il coordinamento emerge con particolare evidenza dalla nuova formulazione dell’articolo 22. Per gli errori o le omissioni nei dati utilizzati per la proposta, la decadenza si verifica, secondo il nuovo assetto, a seguito di accertamento relativo al periodo precedente al biennio quando il reddito o il valore netto della produzione risultanti dai dati corretti siano superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.11.1).

Resta distinta l’ipotesi dell’accertamento di attività non dichiarate oppure di passività inesistenti o indeducibili per importi superiori al 30% dei ricavi o compensi dichiarati. Rimangono inoltre ferme le violazioni qualificate dalla legge come non di lieve entità.

La nuova disciplina deve essere letta congiuntamente all’articolo 19, comma 3-bis: gli errori suscettibili di regolarizzazione possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento, mentre il sistema conserva un trattamento più rigoroso per le violazioni di maggiore gravità e per quelle già emerse nell’attività di controllo.

 

Rinnovo del CPB premiato: aumentano le soglie per visto e rimborsi IVA

 

Il Decreto Omnibus attribuisce al rinnovo del concordato un valore premiale autonomo.

Per chi prosegue senza soluzione di continuità nel CPB, l’articolo 14 riconosce soglie più elevate rispetto agli ordinari benefici ISA: l’esonero dal visto di conformità per la compensazione arriva a 100.000 euro annui per l’IVA e a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; per i rimborsi IVA, l’esonero dal visto o dalla garanzia sale anch’esso a 100.000 euro. Viene inoltre anticipato di due anni, anziché di almeno un anno, il termine di decadenza dall’accertamento nei casi previsti dalla disciplina (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.1).

La scelta normativa mostra chiaramente l’intento di favorire non la sola adesione episodica, ma la permanenza del contribuente nel meccanismo concordatario.

 

Saldo e acconti rateizzabili senza interessi per chi rinnova

 

Un ulteriore beneficio riguarda i versamenti. Per i contribuenti che rinnovano l’adesione anche per il biennio 2026-2027, il nuovo comma 1-ter dell’articolo 14 consente di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte senza applicazione di interessi, in deroga alla disciplina ordinaria dei pagamenti rateali (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.1).

Si tratta di una misura da non confondere con la determinazione degli acconti: riguarda le modalità finanziarie del versamento delle somme dovute e si aggiunge agli ulteriori vantaggi previsti per il rinnovo.

 

Acconti: nel rinnovo salta la maggiorazione del metodo storico

 

Sul versante della determinazione degli acconti, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 20 esclude, per coloro che rinnovano il CPB per il biennio immediatamente successivo, l’applicazione dei commi 2 e 3.

Ne consegue che il contribuente che rinnova può determinare l’acconto con il metodo storico senza applicare la maggiorazione prevista per il primo accesso al concordato. Secondo l’Agenzia, la ratio risiede nella continuità del “patto fiscale”: il primo anno del biennio rinnovato non viene considerato come l’avvio di un nuovo rapporto, ma quale prosecuzione del concordato precedente (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.14.1).

La deroga riguarda però il rinnovo in senso proprio. Non opera, ad esempio, quando dopo un’interruzione il contribuente torni ad aderire a un successivo biennio.

 

Ravvedimento 2020-2023 per chi passa dal CPB 2024-2025 al 2026-2027

 

Tra gli incentivi collegati al rinnovo rientra la possibilità introdotta dall’articolo 29 del Decreto Omnibus.

I soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il 2026-2027 possono accedere al ravvedimento delle annualità pregresse dal 2020 al 2023, anche scegliendo singolarmente gli anni da regolarizzare.

La definizione avviene attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP, parametrata al livello di affidabilità ISA. Per le annualità 2020 e 2021, interessate dagli effetti della pandemia, l’imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta del 30% (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.12.2).

Il collegamento normativo tra rinnovo del concordato e definizione delle pregresse annualità rafforza ulteriormente la funzione del CPB quale strumento di stabilizzazione del rapporto fiscale su un orizzonte pluriennale.

 

Imposta sostitutiva: oltre 85.000 euro aliquota IRPEF del 43% o IRES del 24%

 

La circolare riepiloga anche la disciplina dell’imposta sostitutiva applicabile al maggior reddito concordato. Per la parte della differenza tra reddito concordato e reddito effettivo del periodo precedente che eccede 85.000 euro, non operano le ordinarie aliquote agevolate dell’imposta sostitutiva: sulla quota eccedente trovano applicazione l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e quella del 24% per i soggetti IRES (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 1.15.1).

Per società e associazioni trasparenti, la verifica del superamento degli 85.000 euro viene effettuata in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota successivamente imputata ai soci o associati.

 

Controlli rafforzati per chi non aderisce o decade

 

L’accesso al CPB presuppone correttezza, completezza e veridicità delle informazioni utilizzate dall’Agenzia per formulare la proposta. La fedeltà dichiarativa rileva non soltanto nella fase iniziale, ma anche durante il biennio, potendo incidere sulla permanenza degli effetti del concordato.

Per gli aderenti, l’articolo 34, comma 1, limita l’esercizio di determinati poteri di accertamento, salvo che emergano cause di decadenza. Al contrario, nei confronti dei contribuenti che non aderiscono o che decadono, il comma 2 prevede l’intensificazione dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, anche mediante l’interconnessione delle banche dati e l’utilizzo delle informazioni contenute nell’Anagrafe dei conti finanziari (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 2).

La circolare ricorda inoltre che, per le violazioni riferibili ai periodi e ai tributi oggetto di una proposta non accettata o nei confronti di un contribuente decaduto, le soglie previste per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà (cfr. cir. n. 8/E/2026, par. 3).

 

Concordato preventivo biennale. Il vademecum 2026 dell’Agenzia aggiornato al decreto Omnibus. Nuove regole per il biennio 2026-2027 e raccolta organica di prassi, quesiti e Faq

Link al testo della Circolare – Agenzia delle Entrate – n. 8/E del 6 ottobre 2026, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Disciplina applicabile al biennio 2026-2027 – Modalità e termini di adesione – Metodologia e graduazione della proposta – Soglie delle proposte in funzione del livello di affidabilità fiscale ISA – Requisiti di accesso – Cause di esclusione, cessazione e decadenza – Effetti dell’adesione – Rinnovo del concordato – Rateizzazione senza interessi per i contribuenti che rinnovano l’adesione – Ravvedimento delle annualità 2020-2023 per i soggetti che rinnovano il CPB – Rilevanza delle basi imponibili concordate – Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso – Determinazione degli acconti – Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato – Limiti alla base imponibile dell’imposta sostitutiva – Modalità di adesione e trasmissione telematica – Attività di controllo – Sanzioni accessorie – Risposte a quesiti e Faq – Novità introdotte dal Decreto Omnibus – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificato dal D.Lgs. 07/08/2026, n. 148 – Artt. 28 e 29 del D.Lgs. 07/08/2026, n. 148 – D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88 – D.M. 11/05/2026

 

 




Concordato preventivo biennale. La Guida dei Commercialisti in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate

Un utile strumento che riepiloga la disciplina in materia valevole sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per coloro che, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione

Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ha predisposto una Guida operativa sul concordato preventivo biennale, che riepiloga la disciplina in materia valevole sia per coloro che aderiscono per la prima volta per il biennio 2026-2027 sia per coloro che, avendo già aderito nel biennio 2024-2025, intendono rinnovare l’adesione.

Nella Guida, che rappresenta un utile strumento di veloce consultazione per tutti i Colleghi, sono illustrate anche le novità introdotte dal D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (cosiddetto decreto Omnibus fiscale) che intervengono, in particolare, sulle cause di cessazione e decadenza del concordato nonché sulle premialità riconosciute al contribuente in caso di rinnovo dell’adesione. Il decreto ha recepito diverse proposte migliorative formulate dal Consiglio nazionale in sede di interlocuzione preventiva con l’esecutivo finalizzate, tra le altre, a limitare l’operatività delle cause di decadenza e cessazione dal concordato.

La Guida riepiloga anche la disciplina sullo speciale regime di ravvedimento per gli anni pregressi a cui possono aderire i contribuenti che rinnovano l’adesione.

Con questo documento, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e l’Agenzia delle Entrate rafforzano il percorso di collaborazione istituzionale attraverso un confronto costante, concreto e orientato alla semplificazione e alla corretta applicazione delle norme.

“La pubblicazione – afferma presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio – rappresenta un esempio significativo di questo metodo di lavoro: mettere a disposizione di professionisti e contribuenti strumenti chiari e operativi per accompagnare l’attuazione di istituti complessi e favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari”.

 

“Il rapporto tra Consiglio nazionale e Agenzia delle Entrate – prosegue – si fonda sul reciproco riconoscimento dei ruoli e delle rispettive funzioni istituzionali. Da una parte, l’Amministrazione finanziaria, chiamata a garantire il corretto funzionamento del sistema tributario e la tutela dell’interesse pubblico; dall’altra, i commercialisti, che ogni giorno rappresentano un presidio fondamentale di competenza, legalità e assistenza nei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. È proprio dalla piena valorizzazione di queste diverse responsabilità che può svilupparsi un sistema fiscale più efficiente. Il confronto preventivo, la condivisione delle criticità applicative e la predisposizione di strumenti informativi comuni contribuiscono infatti a ridurre le incertezze interpretative, prevenire gli errori e rendere più semplice il rapporto tra Fisco e contribuente. Il Concordato Preventivo Biennale si inserisce pienamente in questa prospettiva di compliance e cooperazione, essendo espressamente finalizzato a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi”.

 

“La collaborazione tra Consiglio nazionale e Agenzia delle Entrate – aggiunge il Vicepresidente dei commercialisti con delega alla fiscalità, Vincenzo Moretta – vuole rappresentare un modello di leale cooperazione istituzionale, nel quale l’autorevolezza delle rispettive funzioni si accompagna alla capacità di ascolto e alla ricerca di soluzioni operative. Un percorso che guarda oltre il singolo provvedimento e che punta a consolidare una cultura della compliance, della certezza delle regole e della semplificazione, nella convinzione che un sistema fiscale più comprensibile, efficiente e collaborativo costituisca un fattore essenziale di competitività, fiducia e sviluppo per il Paese”.

(Così, comunicato Stampa del CNDCEC del 16 settembre 2026)




Concordato preventivo biennale: le Faq dell’Agenzia delle Entrate in versione integrale e il focus sugli ultimi chiarimenti di giugno 2026

La ripubblicazione integrale delle Faq dell’Agenzia delle Entrate sul Concordato preventivo biennale consente di mettere a disposizione dei professionisti un quadro unitario e aggiornato dei chiarimenti resi sull’istituto. La raccolta completa evita letture parziali dei singoli interventi, consente di seguire l’evoluzione interpretativa dell’Amministrazione finanziaria e offre uno strumento operativo utile per verificare condizioni di accesso, cause di esclusione o cessazione, calcolo degli acconti, imposta sostitutiva e rinnovi dell’adesione.

In questo quadro assumono particolare rilievo le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su profili di immediata applicazione nella gestione del CPB: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

In questo quadro, assumono particolare importanza le Faq pubblicate nel mese di giugno 2026, che intervengono su tre profili di immediato interesse applicativo: il calcolo degli acconti, l’impatto delle modifiche normative sulle plusvalenze, il trattamento delle maggiorazioni in caso di rinnovo e l’accesso al concordato da parte dei soci professionisti di STP.

 

Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 . Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

 

La Faq n. 1 dell’8 giugno 2026 chiarisce il criterio da utilizzare, per il periodo d’imposta 2026, ai fini del calcolo degli acconti con metodo storico, nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB per il 2025 ma non aderisca al successivo biennio 2026-2027.

Il punto centrale della risposta è che, nella determinazione degli acconti, il reddito effettivamente conseguito nel periodo d’imposta oggetto di concordato non assume rilievo. Occorre invece fare riferimento alle imposte determinate sulla base del reddito e del valore della produzione netta concordati.

 

Faq n. 1 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva – Plusvalenze e legge di bilancio 2026 (Rif. Art. 20 del Decreto CPB e art. 1, comma 43, della legge n. 199/2025)

 

La Faq n. 1 del 3 giugno 2026 affronta il coordinamento tra la disciplina del CPB e la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2026 in materia di plusvalenze. Il quesito riguarda l’applicabilità, anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, della regola secondo cui, per il calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo, occorre assumere l’imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

La risposta dell’Agenzia valorizza il principio secondo cui l’acconto, per i soggetti aderenti al CPB, continua a essere determinato secondo le regole ordinarie, ma tenendo conto del reddito o del valore della produzione netta concordati. Tuttavia, le modifiche normative che incidono sulla determinazione dell’imposta del periodo precedente devono essere considerate anche per i contribuenti in CPB.

La rilevanza pratica è evidente: le plusvalenze realizzate nel 2025, pur non essendo comprese nel reddito concordato in senso stretto, incidono sulla rideterminazione dell’imposta del periodo precedente ai fini dell’acconto 2026. Il chiarimento evita l’errore di considerare il CPB come una sorta di “schermo” rispetto alle modifiche normative sopravvenute, confermando invece che il metodo storico deve recepire gli effetti della nuova disciplina quando la legge lo impone espressamente.

 

Faq n. 2 del 3 giugno 2026: Calcolo degli acconti e maggiorazioni in caso di rinnovo del CPB (Rif. Art. 20, comma 2, del Decreto CPB)

 

La Faq n. 2 del 3 giugno 2026 chiarisce se, in caso di rinnovo del CPB, siano dovute le maggiorazioni degli acconti previste dall’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024.

L’Agenzia afferma che tali maggiorazioni sono riferite al primo periodo d’imposta di adesione al concordato. Ne deriva che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo 2026-2027, le maggiorazioni non sono dovute.

Il chiarimento è importante perché distingue il rinnovo in continuità dalla nuova adesione dopo interruzione. L’esclusione dalle maggiorazioni opera, infatti, solo nel caso di rinnovo per il biennio immediatamente successivo. Diversa è l’ipotesi del contribuente che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, salti un anno e aderisca nuovamente per il biennio 2027-2028: in questo caso non opera l’esclusione.

Sul piano operativo, il professionista deve quindi verificare non solo l’esistenza di una precedente adesione, ma anche la continuità temporale del rinnovo.

 

Faq n. 3 del 3 giugno 2026 – Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 e 11 del Decreto CPB) – Soci professionisti di STP e clausole b-quinquies e b-sexies

 

La Faq n. 3 del 3 giugno 2026 riguarda i soci che prestano attività professionale in una società tra professionisti per la quale non è prevista l’applicazione degli ISA. Il dubbio nasce dal coordinamento con le nuove cause di esclusione previste dalle lettere b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del Decreto CPB.

L’Agenzia chiarisce che, se alla STP è preclusa l’adesione al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 13/2024, tale circostanza non impedisce ai singoli soci professionisti di aderire autonomamente al concordato, ove ne ricorrano i presupposti.

Il chiarimento delimita l’ambito applicativo delle clausole b-quinquies e b-sexies. Tali disposizioni presuppongono un vincolo di coordinamento tra soggetti potenzialmente ammessi al CPB; non possono invece essere lette come causa di blocco per i soci professionisti quando la STP non può aderire per ragioni proprie, connesse alla mancata applicazione degli ISA.

Ne deriva che l’adesione dei singoli soci non è subordinata all’adesione della STP né all’adesione di tutti gli altri soci. La risposta assume rilievo per le strutture professionali complesse, nelle quali coesistono posizioni individuali dei professionisti e partecipazioni in enti o società non sempre rientranti nel perimetro soggettivo del CPB.

 

Conclusioni

 

Le Faq di giugno 2026 confermano che il CPB richiede una lettura coordinata tra disciplina sostanziale, regole dichiarative e vicende soggettive del contribuente. Gli acconti devono essere calcolati nel rispetto della logica del reddito concordato, ma senza ignorare gli effetti delle modifiche normative sopravvenute. Le maggiorazioni seguono la regola del primo periodo di adesione e non si applicano al rinnovo immediatamente successivo. Le cause di esclusione relative a professionisti, associazioni e STP devono invece essere applicate tenendo conto dell’effettivo presupposto soggettivo di accesso al CPB.

La pubblicazione integrale delle risposte consente quindi di leggere le singole Faq non come chiarimenti isolati, ma come tasselli di un sistema applicativo unitario, indispensabile per orientare correttamente le scelte dei contribuenti e l’attività di consulenza dei professionisti.




Concordato preventivo biennale 2026-2027, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto Mef sulla metodologia di elaborazione della proposta

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 – Serie generale – il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 maggio 2026 che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Il provvedimento assume rilievo centrale nell’assetto operativo del concordato preventivo biennale, in quanto definisce il quadro metodologico in base al quale l’Agenzia delle entrate formula la proposta ai contribuenti di minori dimensioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La metodologia approvata tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, delle risultanze della loro applicazione e delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. Il decreto individua inoltre gli elementi necessari per l’elaborazione della proposta, chiarendo che la stessa viene costruita utilizzando i dati dichiarati dal contribuente, le informazioni correlate all’applicazione degli ISA anche con riferimento ad annualità pregresse e le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Il decreto disciplina anche alcuni profili di particolare interesse operativo, tra cui i criteri di adeguamento della proposta relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 in presenza di eventi straordinari e le misure di tutela dei diritti e degli interessi dell’interessato nell’ambito dei processi decisionali automatizzati.

 

Cessazione degli effetti del concordato

 

Un passaggio di particolare interesse operativo riguarda la cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale. L’articolo 4 chiarisce infatti che il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d’imposta in cui si manifestano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la soglia prevista dalla disciplina legislativa, purché tale scostamento sia collegato a circostanze eccezionali espressamente individuate.

La norma considera, tra l’altro, gli eventi calamitosi con dichiarazione dello stato di emergenza, i danni ai locali o alle scorte tali da compromettere l’attività, l’impossibilità di accesso ai luoghi di esercizio, la sospensione dell’attività per cause straordinarie, la liquidazione, la cessione in affitto dell’unica azienda, la sospensione amministrativa dell’attività o dell’esercizio della professione, nonché gli effetti economici negativi riconducibili ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale, se accompagnati da un incremento annuo dell’indice dei prezzi superiore al 5 per cento.

Si tratta di una previsione rilevante perché delimita in modo puntuale le ipotesi in cui il concordato può venir meno per eventi non riconducibili alla fisiologica oscillazione dell’attività economica, ma a fattori straordinari e oggettivamente idonei a incidere sulla capacità reddituale del contribuente.

Con la pubblicazione del decreto viene dunque completato un passaggio essenziale del cantiere attuativo del concordato preventivo biennale 2026-2027, offrendo la base tecnica di riferimento per la successiva elaborazione delle proposte da sottoporre ai contribuenti interessati.




Ravvedimento speciale CPB: l’Agenzia delle entrate chiarisce scadenze e interessi sui versamenti rateali

Con una Faq pubblicata il 5 febbraio 2026 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate interviene a chiarire in modo puntuale la disciplina dei versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovuta dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale, fornendo indicazioni operative su scadenze, decorrenza degli interessi e saggio applicabile.

I chiarimenti riguardano entrambi i regimi di ravvedimento speciale collegati al CPB: quello introdotto dall’articolo 2-quater, comma 8, del D.L. n. 113/2024, relativo alle annualità 2018-2022 e quello previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del D.L. n. 84/2025, riferito agli anni 2019-2023.

 

Scadenze delle rate: riferimento al termine “legale”

 

Sul piano delle scadenze, l’Agenzia precisa che, nel nuovo ravvedimento 2019-2023, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, oppure mediante rateazione fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo.

Se la prima rata viene versata anticipatamente (ad esempio il 20 gennaio 2026), ciò non incide sulla scansione del piano: le rate successive scadono il giorno 15 di ciascun mese, a partire dal 15 aprile 2026, poiché il 15 marzo 2026 resta il termine finale fissato dal legislatore per il primo versamento

Un’impostazione analoga viene confermata anche per il ravvedimento 2018-2022, per il quale era ammessa una rateazione più ampia (fino a 24 rate) con decorrenza dal 31 marzo 2025. In questo caso, l’Agenzia ribadisce che versamenti anticipati rispetto alla scadenza “ufficiale” della prima rata non compromettono la regolarità del piano, purché venga poi rispettata la cadenza mensile delle rate successive

 

Interessi: decorrenza e saggio applicabile

 

Rilevante il chiarimento in materia di interessi legali. Per il ravvedimento 2019-2023, gli interessi non maturano dalla data di effettivo pagamento della prima rata, ma decorrono dal 15 marzo 2026, applicandosi esclusivamente alle rate successive alla prima.

Quanto al saggio di interesse, l’Agenzia conferma che dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all’1,6% e che tale misura va applicata a tutte le rate in scadenza nel corso del 2026, anche con riferimento al ravvedimento 2018-2022.

 

Coordinamento con prassi e provvedimenti

 

Le indicazioni contenute nella Faq si inseriscono nel quadro già tracciato dai provvedimenti attuativi e dalla Risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, che ha istituito i codici tributo e disciplinato le modalità di compilazione del modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva e degli interessi in caso di rateazione.

 

 

Ravvedimento Cpb. Risposte alle domande più frequenti – Faq del 5 febbraio 2026

Domande:

Con riferimento alla disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al regime del ravvedimento speciale, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, di cui agli articoli 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024 (ravvedimento speciale per anni 2018/2022) e 12-ter, comma 1, del decreto-legge n. 84 del 2025 (ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023), è stato chiesto:

1) se il contribuente versa, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, quale siano le scadenze delle successive 9 rate;

2) quale sia il saggio legale di interesse da applicare alle rate relative al ravvedimento per gli anni 2018/2022 che scadono nel corso del 2026;

3) in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio 2026 (esempio di cui al punto 1), da quando decorrono gli interessi legali.

 

Risposte:

L’articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024 ha previsto per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024 (ovvero entro il 12 dicembre 2024 a seguito della proroga dell’originaria scadenza disposta dall’articolo 7-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155), al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, la possibilità di optare per il regime di ravvedimento speciale, versando, per le annualità dal 2018 al 2022, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025 ha previsto un analogo regime per le annualità dal 2019 al 2023.

Tanto premesso, in relazione al quesito 1), si evidenzia che l’articolo 12-ter, comma 11, del decreto-legge n. 84 del 2025 stabilisce che «Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026».

Pertanto, nel caso in cui il contribuente, ad esempio, abbia versato la prima rata il 20 gennaio 2026, tenuto conto che il termine ultimo per il versamento della stessa è stato fissato dal legislatore al 15 marzo 2026, data a partire dalla quale iniziano, peraltro. a maturare gli interessi da corrispondere sulle rate successive, si ritiene che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026. In altre parole, la seconda rata scade il 15 aprile 2026, la terza il 15 maggio 2026 e così via. In relazione alla disciplina introdotta per gli anni 2018/2022 dall’articolo 2-quater, comma 8, del decreto-legge n. 113 del 2024, tenuto conto che il versamento dell’imposta sostitutiva poteva essere effettuato mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025, si ritiene che le rate mensili successive alla prima siano scadute il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via.

Sempre in relazione alla rateizzazione per gli anni 2018/2022, appare opportuno precisare che il versamento della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 -e quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata (31 marzo 2025) – debbano essere considerati regolari, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31 maggio 2025, quarta rata entro il 30 giugno 2025, etc.). Ugualmente, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30 giugno 2025, quinta entro il 31 luglio 2025, etc.).

Con riferimento al quesito 2), si evidenzia che dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è stato fissato nella misura del 1,6%. Pertanto, tenuto conto che, in relazione al ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022, l’articolo 2-quater, comma 8, del decreto legge n. 113 del 2024 stabilisce che «Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025», si ritiene che il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a tutte le rate con scadenza nel 2026.

Per quanto riguarda il quesito 3), nel fare riferimento all’esempio del quesito 1), tenuto conto che la disciplina in esame prevede la possibilità di versare la prima rata fino al 15 marzo 2026, si ritiene che gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15 marzo 2026.

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. n. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81




Nuovo ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. 84/2025 per i contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Approvati i nuovi codici tributo

L’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito entro i termini di legge al CPB di adottare il regime di ravvedimento disciplinato da medesimo articolo 12-ter versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il “Ravvedimento anni pregressi” ex art. 12-ter si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

— hanno applicato gli ISA;

— ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020;

— ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017;

— ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, atteso che il comma 11 dell’articolo 12-ter citato prevede che il perfezionamento del ravvedimento avvenga con il versamento delle imposte sostitutive, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, previsto che, per l’adozione del ravvedimento, l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.

Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

— la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuata da parte della società o associazione;

— la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione, ai sensi dell’articolo 12-ter, comma 11 del citato decreto-legge n. 84/2025.

In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.

Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il citato provvedimento ricorda che la stessa è effettuata tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di dieci rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

 

Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del 18 dicembre 2025 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  •  “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
  • “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.

 

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0- Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

In caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l’articolo 12-ter, comma 11, del D.L. n. 84 del 2025 prevede che «il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati».

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.

Nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione, unitamente al codice “73”, denominato “Contribuente – Società”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte della società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4090”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4091”.

 

Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 E del 18 dicembre 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – RAVVEDIMENTO SPECIALE – Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del D.L. 17/06/2025, n. 84 – Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 – Versamento, mediante modello F24 – Art. 12-ter del DL 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L 30/07/2025, n. 108 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025 – Artt. da 6 a 37 del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dal CAPO II del D.Lgs. 12/06/2025, n. 81

 




Concordato preventivo biennale: nuove Faq sulle cause di esclusione e cessazione

IX aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 25 settembre 2025

In data 25 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nono aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

In particolare, con tre Faq l’Agenzia delle Entrate ha definito meglio chi può aderire e quando l’accordo cessa alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025 al citato D.Lgs. 13/2024)

  • Studi associati/STP: la presenza, tra gli associati, di un soggetto con causa di esclusione dagli ISA (es. forfettario) non preclude l’adesione al CPB dello studio e degli altri associati per i quali gli ISA si applicano.
  • Imprese individuali: la cessione di ramo d’azienda non integra la causa di cessazione ex art. 21, lett. b-ter (la norma fa “riferimento a società o enti“).
  • Biennio 2025-2026 e la situazione in cui associati e associazione/STP non hanno aderito al CPB nello stesso biennio (es. studio aderito 2024-2025, ma un associato solo dal 2025-2026, o viceversa): con le nuove clausole b-quinquies e b-sexies dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025):
    • associazione/STP aderito nel 2024-2025, associato non aderente  è l’associato può entrare nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se lo studio rinnova. In mancanza, cessazione.
    • associati aderiscono nel 2024-2025, associazione/STP no  è  lo studio può aderire nel 2025-2026; nel 2026 gli effetti continuano se gli altri associati rinnovano. In mancanza, cessazione.

 

 

Di seguito il testo:

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq del 25 settembre 2025

In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025) si chiede se possono aderire al CPB per il biennio d’imposta 2025-2026 uno studio associato e gli associati dotati di partita IVA autonoma laddove per uno dei partecipanti ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel 2024 quale, ad esempio, l’applicazione del regime forfettario.

 

Nel caso in esame è possibile richiamare i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025. In tale documento di prassi si rispondeva al quesito se una società tra professionisti, in quanto titolare di reddito di impresa, potesse accedere al CPB chiarendo che “L’articolo 10 del decreto CPB stabilisce che possono accedere al CPB .[omissis] Nel fornire risposta al quesito è stato affermato il seguente principio ”. Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfettario, non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.

 

Faq del 25 settembre 2025

Si chiede di sapere se, per una ditta individuale che ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d’azienda, opera la causa di cessazione di cui all’art. 21, lett. b-ter del decreto CPB

L’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”. Con specifico riferimento all’operazione di cessione di ramo d’azienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che “anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”. Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, si ritiene che l’ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.

 

Faq del 25 settembre 2025 – Nuove clausole di esclusione

(Quesito a))

In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024 (introdotte dall’articolo 9, comma 1, lettera a del D.Lgs. n. 81/2025) si chiede se gli associati di uno studio professionale dotati di partita IVA individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025 possano farlo per il biennio d’imposta 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025.

 

(Quesito b))

Si chiede, altresì, di sapere se può aderire al CPB per il biennio 2025-2026 lo studio professionale nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma) abbiano aderito per la propria posizione individuale al CPB per il biennio 2024-2025.

 

L’articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, prevede che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

… (omissis) …

b-quinquies) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione non opera se l’associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;

b-sexies) l’associazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all’articolo 4-bis della legge 31dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi».

Tanto premesso si ritiene che:

  • nell’ipotesi di cui al quesito a), gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d’imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione professionale;
  • nell’ipotesi di cui al quesito b), in modo analogo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte degli altri associati.

Resta fermo che, per i casi oggetto di risposta, nell’ipotesi di mancato rinnovo del CPB si verifica una causa di cessazione tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del D.Lgs. n. 13 del 2024




Nuovo ravvedimento per i contribuenti che aderiscono al Concordato preventivo biennale 2025-2026. Pubblicato il provvedimento che fissa tempi e regole

Pronte le indicazioni per i soggetti ISA che aderiscono per gli anni 2025 e 2026 al Concordato preventivo biennale (Cpb) e intendono usufruire del regime di ravvedimento “speciale” previsto dal decreto fiscale di quest’anno (D.L. n. 84/2025, art. 12-ter). Con un il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025, firmato dal direttore dell’Agenzia, vengono infatti definiti termini e modalità per comunicare la scelta, con riferimento a una o più annualità dal 2019 al 2023. In particolare, l’opzione per il ravvedimento va esercitata versando, tra il 1° gennaio e il 15 marzo del 2026, l’intero importo in unica soluzione o, in alternativa, la prima rata.

 

Chi può accedere all’istituto

 

Possono optare per il nuovo ravvedimento coloro che nel periodo d’imposta 2024 hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro i termini di legge (30 settembre 2025), al Concordato preventivo per il biennio 2025-2026. L’opzione può essere esercitata per singola annualità dal 2019 al 2023; anche coloro che nell’anno interessato dal ravvedimento hanno conseguito reddito sia d’impresa che di lavoro autonomo possono accedere all’agevolazione se esercitano l’opzione per entrambe le categorie di reddito.

 

Calendario e modalità operative

 

In base alla norma, l’opzione va esercitata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026, presentando l’F24 relativo al pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo. Il ravvedimento si considera perfezionato con il versamento dell’intero importo dovuto in unica soluzione o di tutte le rate previste.

 

Strumenti di supporto per chi vuole aderire

 

Nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati è disponibile una nuova “Scheda di sintesi” aggiornata per il Cpb 2025/2026. Il prospetto informativo contiene anche una sezione dedicata all’istituto del ravvedimento speciale per le annualità d’imposta dal 2019 al 2023, che riporta i dati utili alla determinazione delle imposte sostitutive da versare per ciascuna annualità.

Nella stessa funzionalità del cassetto fiscale è resa disponibile anche la tabella con gli importi in formato elaborabile (.csv). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025)




Faq CPB: chiarimenti su acconti e cambio codice ATECO

VIII aggiornamento delle FAQ sul Concordato Preventivo Biennale – 28 maggio 2025

In data 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’ottavo aggiornamento delle FAQ relative al Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con questo aggiornamento, l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti applicativi riguardanti due aspetti di particolare rilievo per i contribuenti e gli operatori:

  • il calcolo degli acconti per l’anno 2025 da parte dei soggetti che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025, con particolare attenzione alla rilevanza del reddito concordato e alla non inclusione della parte assoggettata a imposta sostitutiva nel calcolo secondo il metodo storico;
  • la rilevanza del cambio di codice attività nel 2025, conseguente all’aggiornamento della classificazione ATECO 2025, ai fini della verifica della continuità dell’adesione al CPB. In particolare, si chiarisce che tale variazione, se non legata a un cambiamento sostanziale dell’attività e pur comportando l’applicazione di un diverso ISA, non comporta di per sé la cessazione del concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 13 del 2024.

 

Di seguito il testo.

 

Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

Faq del 28 maggio 2025

 Si chiede se, per coloro che hanno aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, il calcolo dell’acconto per il 2025 con metodo storico possa essere effettuato sulla base dell’imposta dovuta per il 2024, determinata in considerazione del reddito CPB del 2024.

L’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che «l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati».
In forza del dato letterale della norma si ritiene, quindi, che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta precedente (2024). Si ritiene, inoltre, che ai fini della determinazione dell’acconto non sia da considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata ad imposta sostitutiva.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

Faq del 28 maggio 2025

Si chiede di sapere se, per un contribuente che ha aderito al concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, il cambio del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti, a causa delle modifiche operate in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, determini l’ipotesi di cessazione prevista all’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB.

L’ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della cessazione dall’applicazione del CPB. Al riguardo, infatti, occorre ricordare che l’art. 21, comma 1, lett. a) del decreto CPB, nel disporre che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, precisa anche che «la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, si precisa che, con riguardo al caso specifico prospettato, il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.




In Gazzetta Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026».

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, definisce i criteri tecnici e le modalità di applicazione del concordato Preventivo Biennale (CPB) nei confronti dei contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA.

Nella allegata metodologia, vengono descritti i diversi passaggi che conducono alla definizione della proposta di CPB sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni soggetti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia approvata dal D.M. in esame che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 del DM per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto in esame, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1 (cfr. articolo 2, rubricato: Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale).

 

Redditi oggetto di concordato

 

Per i citati contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano:

a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 15 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

b) il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR (articolo 16 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati);

c) il valore della produzione netta ai fini IRAP è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 17 del D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati).

 

Effetti dell’adesione al concordato

 

Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e 2026 del concordato stesso (cfr. articolo 3, rubricato: Oggetto e ambito temporale). In pratica, la metodologia produce un dato tendenzialmente “definitivo” per le due annualità fiscali, da accettare integralmente al momento dell’adesione. A tal riguardo si ricorda all’articolo 19 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, (cd. D.Lgs. CPB in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) vengono individuati i termini dell’accordo tra le parti, con cui si definisce preventivamente il quantum della pretesa tributaria attraverso l’accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato. Nel citato articolo è infatti esplicitato che «Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori». In conseguenza dell’accettazione della proposta di concordato e del corretto adempimento degli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, quindi, gli eventuali maggiori o minori redditi (anche in ipotesi di perdita) o valori della produzione conseguiti nei periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno influire sul quantum della pretesa tributaria preventivamente stabilito. Il medesimo articolo 19 del cd. Decreto CPB stabilisce, infine, che resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato e anche che in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza

È il caso di precisare che, ai fini della verifica del citato scostamento del 30 per cento, i redditi e i valori della produzione da porre a confronto con quelli concordati, sono il reddito e il valore della produzione netta effettivi quantificati secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16 del decreto CPB;

 

Cessazione degli effetti del concordato

 

Al riguardo si evidenzia che l’articolo 4 del decreto in esame, rubricato: Cessazione degli effetti del concordato, stabilisce che «1. In base a quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.».

Con riferimento a tale richiamata disposizione, va ricordato che l’articolo 4 del decreto del Mef del 14 giugno 2024, cd “Decreto CPB ISA” (in “Finanza & Fisco” n. 21/2024, pag. 928) individua le seguenti fattispecie quali sintomatiche della sussistenza di circostanze eccezionali:

a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

  1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
  2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
  4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d) cessione in affitto dell’unica azienda;

e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

 

Adeguamento della proposta per il 2025

 

Ciò detto va, inoltre, tenuto presente che per il periodo in corso al 31 dicembre 2025, il decreto all’articolo 5, rubricato: Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, stabilisce che «1. L’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:

a) in misura pari al 10 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;

b) in misura pari al 20 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;

c) in misura pari al 30 per cento, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.».

 

Graduazione della proposta per l’anno 2025

 

Infine, l’art. 7, rubricato: Misure per graduare la proposta di concordato, interviene sulla “proposta” relativa al 2025, al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato. Nel dettaglio disposto che la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1. Ai medesimi fini, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato con la metodologia.

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026»




Concordato preventivo biennale. Doppio binario per l’adesione: invio “autonomo” o insieme alla dichiarazione | On-line il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA)

Disponibile sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026.

Quest’anno l’adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via “autonoma”, cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

 

Concordato 2025-2026 al via

 

Possono aderire al Concordato 2025-2026 i contribuenti che lo scorso anno hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA e che non hanno già un’adesione in corso per il primo biennio (2024-2025).

 

Le modalità per aderire

 

Come previsto dal provvedimento dello scorso 24 aprile, l’adesione per il biennio 2025-2026 può essere trasmessa in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi e ai modelli Isa, oppure in via autonoma. In quest’ultimo caso, il contribuente potrà trasmettere il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025, tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale, entro il termine fissato per l’adesione al Concordato.

A questo scopo, nel frontespizio di Redditi è stata inserita la casella “Comunicazione CPB”, da compilare solo in caso di trasmissione in via autonoma.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 2 maggio 2025)

 


Il prodotto Software “Il tuo ISA 2025 CPB” versione 1.0.0 del 30/04/2025 consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) e dell’eventuale Revoca.

Problemi di installazione e di utilizzo del prodotto

È disponibile, a cura dell’Agenzia delle entrate, un servizio di assistenza telefonica al numero verde 800 279 107, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Link alla Guida operativa all’utilizzo di “Il tuo ISA 2025 CPB” (versione 1.0.0 del 30 aprile 2025)

 




CPB e variazioni nella compagine sociale: irrilevante la cessione delle quote nelle S.r.l.

Con la risposta ad interpello n. 102 del 15 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la cessione dell’intera partecipazione societaria da parte del socio unico di una società a responsabilità limitata non costituisce causa di cessazione del concordato preventivo piennale (CPB), ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024.

La disposizione citata, come precisato anche dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 e dalle successive FAQ, si riferisce esclusivamente a modifiche della compagine sociale che interessano società trasparenti ex art. 5 del TUIR, e non si applica alle società di capitali, neppure in presenza di cessioni totali delle partecipazioni. In definitiva, nelle SRL, il conferimento/la cessione delle quote non integrano un causa di cessazione del CPB prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b­ter), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Nel caso esaminato, la cessione delle quote da parte del socio della S.r.l. non integra una causa di cessazione del CPB, poiché:

  • la società non è parte attiva nell’operazione (non è né conferente né conferitaria);
  • la modifica riguarda la titolarità delle sue quote, non la società stessa.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 102 del 15 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Cause di cessazione e decadenza del CPB – Cessione/conferimento di partecipazioni – Società a responsabilità limitata Srl che ha aderito al concordato -Conferimento/la cessione delle quote – Causa di cessazione ex art. 21, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 (lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 e successivamente modificata dall’art. 7-quinquies, comma 1, lett. b), del D.L. 19/10/2024, n. 155, conv., con mod., dalla L. 09/12/2024, n. 189 – Esclusione – Art. 21, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13




Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. con le disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie

Trasmesso, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025, che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di:

  • Adempimenti tributari
  • Concordato preventivo biennale (CPB)
Principali interventi previsti dal Capo II (articoli 6-10) dello schema di D.Lgs. – AG 262

  • Esclusione dei forfetari (art. 6) – A decorrere dal 2025, viene abrogata la possibilità di accesso al concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario.
  • Soglia per l’imposta sostitutiva (art. 7) – Le aliquote dell’imposta sostitutiva si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a ottantacinquemila euro.
  • Professionisti in forma associata – Redditi prodotti in forma associata ed individuale – (art. 8) – Il CPB è ammesso solo se tutti i soci o associati aderiscono in modo unanime. In caso di perdita di tale condizione, l’adesione al CPB cessa automaticamente.
  • Chiarimenti in materia di conferimenti (art. 9) – Ai fini dell’esclusione o della cessazione dal concordato si considera rilevante esclusivamente il conferimento d’azienda o di ramo d’azienda. In pratica, i conferimenti bloccano il CPB solo se hanno ad oggetto aziende o rami d’azienda. Restano irrilevanti i conferimenti in denaro.
  • Proroga del termine di adesione al CPB (art. 10) – Il termine per l’adesione viene posticipato al 30 settembre (ovvero al nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

 

  • Contenzioso tributario
  • Sanzioni tributarie

Del provvedimento si segnala l’abrogazione della disciplina del concordato preventivo biennale per i soggetti che aderiscono al regime forfettario. Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria doganale. Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 11 è finalizzato a confermare l’obbligo del difensore di attestare la conformità della copia informatica al documento analogico da lui detenuto, con la conseguenza che il giudice non terrà conto degli atti e documenti cartacei, depositati con modalità digitali, sprovvisti di tale attestazione di conformità. In particolare, la lettera a) modifica il comma 5-bis dell’articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dal recente decreto legislativo n. 220/2023. 

 

Link al testo dell’atto del Governo n. 262, recante: «Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie» – Atto del Governo n. 262

La ratio del provvedimento e la relazione tecnica

Link al testo della relazione illustrativa e della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie – Atto del Governo n. 262

ATN e AIR

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN) allegate allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie, trasmesso il 7 aprile 2025 alla Presidenza del Senato della Repubblica – Atto del Governo n. 262

 

 




Trasformazione progressiva da Snc a Srl e concordato preventivo biennale. Le modalità di compilazione REDDITI SP 2024 al fine dichiarare il reddito e il valore della produzione nel periodo ante trasformazione

L’Agenzia delle entrate in data 28 gennaio 2025 ha pubblicato il VII aggiornamento delle Faq relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

 

Di seguito le indicazioni fornite.

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq del 28 gennaio 2025

Una società in nome collettivo si è trasformata ad aprile 2024 in società a responsabilità limitata. In considerazione del fatto che le operazioni di trasformazione non sono comprese tra le cause di esclusione dal CPB, la società ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 aderendo con la medesima al CPB per il biennio 2024 – 2025. La società dovrà, quindi, presentare il modello REDDITI SP 2024 e il modello IRAP 2024 relativi alla frazione di esercizio compresa tra il 1° gennaio 2024 e la data in cui ha effetto la trasformazione. Poiché nei predetti modelli non è gestito l’istituto del CPB, si chiede di precisarne le modalità di compilazione al fine dichiarare il reddito e il valore della produzione concordati, per la quota relativa alla frazione di anno 2024 che precede la trasformazione.

 

Nel caso rappresentato nel quesito, il modello REDDITI SP 2024 relativo alla frazione di esercizio compresa tra il 1° gennaio 2024 e la data in cui ha effetto la trasformazione (di seguito “periodo ante trasformazione”) va così compilato:

– nella sezione “ALTRI DATI” del frontespizio va indicato il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” per segnalare di trovarsi nella situazione in esame;

– nel quadro RF, rigo RF63, va indicata la quota di reddito concordato relativa al periodo ante trasformazione. In particolare, tale quadro va compilato secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso apposite variazioni in aumento o in diminuzione nei righi RF31 o RF55 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di reddito concordato nel predetto rigo RF63;

– la quota di reddito concordato di cui al punto precedente è determinata moltiplicando il reddito concordato per l’anno 2024 per il rapporto tra il numero di giorni ricompresi nel periodo ante trasformazione e il numero di giorni dell’intero esercizio (365). Tale quota non può essere inferiore all’importo ottenuto moltiplicando 2.000 per il medesimo rapporto.

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del reddito per le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR, occorre indicare la quota di reddito concordato nel quadro RG, rigo RG31. In particolare, tale quadro va compilato secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso opportune correzioni degli altri componenti positivi o negativi nei righi RG10 o RG22 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di reddito concordato nel predetto rigo RG31.

Si precisa che, per poter compilare la dichiarazione secondo le indicazioni sopra fornite, è necessario utilizzare il software di compilazione del modello REDDITI SP 2024 messo disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. (Vedi: versione 1.3.1 del 28 gennaio 2025 – Aggiornamento per recepire quanto chiarito con la faq del 28 gennaio 2025 in materia di trasformazione progressiva e CPB).

 

Il modello IRAP 2024 relativo al periodo ante trasformazione va così compilato:

– nella sezione II del quadro IP, rigo IP45, va indicata la quota di valore della produzione concordato relativa al periodo ante trasformazione. In particolare, la sezione II di tale quadro va compilata secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso apposite variazioni in aumento o in diminuzione nei righi IP37 o IP43 (utilizzando il codice 99), ad indicare la quota di valore della produzione concordato nel predetto rigo IP45;

– la quota di valore della produzione concordato di cui al punto precedente è determinata secondo il medesimo criterio previsto per il calcolo della quota di reddito concordato;

– non vanno compilati i righi da IP67 a IP70 (mentre va compilata la sezione I del quadro IS) e il rigo IP73.

Nel caso in cui la società abbia applicato per il periodo ante trasformazione le regole di determinazione del valore della produzione di cui all’art. 5-bis del D.Lgs n. 446 del 1997, occorre indicare la quota di valore della produzione concordato nella sezione I del quadro IP, rigo IP12. In particolare, tale sezione va compilata secondo le regole ordinarie giungendo, attraverso opportune correzioni dei ricavi o dei costi nei righi IP1 o IP5, ad indicare la quota di valore della produzione concordato nel predetto rigo IP12. La restante parte del quadro IP va compilata secondo le indicazioni di cui sopra.




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. Indicazioni per il versamento con modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione da parte di società o associazioni “trasparenti”

Pubblicata dall’Agenzia della entrate, la risoluzione n. 1 del 9 gennaio 2025 che fornisce le indicazioni per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva per l’adesione al regime di ravvedimento speciale ex articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 da parte di società o associazioni “trasparenti”, di cui all’articolo 5 ovvero 115 e 116 del TUIR, che hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale.

 

Il documento di prassi, “integra” il contenuto della risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La prima risoluzione del 2025 fornisce, ora, le attese indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui lo speciale ravvedimento si riferisca a società o associazioni “trasparenti”.

 

Le nuove indicazioni per l’adesione di società e associazioni “trasparenti” di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4 novembre 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2024, pag. 1713) sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in argomento.

In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che «Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati».

 

In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

  • “73” – “Contribuente – Società”.

 

Restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali effettuato da parte della società o associazione in luogo dei singoli soci o associati

 

L’articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.




Aggiornate le Faq del CPB – Contribuenti ISA: le prime indicazioni in tema dichiarazioni integrative, ravvedimento e acconti maggiorati

L’Agenzia delle entrate in data 9 dicembre 2024 ha pubblicato il VI aggiornamento delle Faq relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con cinque ulteriori risposte l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in tema di dichiarazioni integrative, ravvedimento, acconti maggiorati e cause di esclusione.

Di seguito le indicazioni fornite.

 

 

Risposte alle domande più frequenti

 

Dichiarazioni integrative (Rif. Art. 1 D.L .14 novembre 2024, n. 167 poi trasfuso nell’art. 7-bis D.L. n. 155 (cd. Decreto fiscale)

 

Faq n. 1 del 9 dicembre 2024

Per i contribuenti che, pur avendo validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024, non hanno ancora accettato la proposta concordataria, si chiede a quale data debba essere verificato il requisito previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto CPB per l’accesso al relativo regime.

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 2024 espressamente prevede che «I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024».

 

Tale disposizione, quindi, non individua espressamente il termine entro il quale verificare il rispetto dei requisiti al ricorrere dei quali il contribuente può aderire al CPB.

 

Pertanto, si ritiene che possa accedere al CPB il contribuente che, pur non possedendo al 31 ottobre 2024 il requisito richiesto dall’articolo 10, comma 2, del decreto CPB, soddisfi lo stesso alla data in cui accetterà la proposta concordataria.

 

Faq n. 2 del 9 dicembre 2024

Il comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 167 del 14 novembre 2024 dispone che «I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322». Si chiede conferma che non sia applicabile alcuna sanzione ai contribuenti ISA che presentano una dichiarazione integrativa entro il termine del 12 dicembre 2024 al solo fine di aderire al CPB e, dunque, senza apportare alcuna modifica al contenuto della dichiarazione dei redditi tempestivamente presentata.

 

Per il caso proposto nel quesito, si conferma la soluzione prospettata.

 

Faq n. 3 del 9 dicembre 2024

Si chiede di sapere se alla riapertura dei termini per l’adesione al CPB possano accedere i contribuenti ISA che presentano una dichiarazione integrativa, oltre che per aderire al CPB, anche al fine di correggere errori od omissioni della dichiarazione presentata entro il 31 ottobre 2024.

 

Come disposto dal secondo periodo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 14 novembre 2024, «L’esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024».

 

In base al tenore letterale della richiamata disposizione, la dichiarazione integrativa, nella quale viene anche esercitata, per la prima volta, l’adesione al CPB, può essere utilizzata anche per correggere errori o omissioni, purché dalla rimozione di questi ultimi risulti un maggior imponibile o, comunque, un maggior debito d’imposta ovvero un minor credito «(…) rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024 (…)».

 

Resta ferma, in tale ipotesi, l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione dell’art.13 del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

 

Faq n. 4 del 9 dicembre 2024

Si chiede se, per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024, restano valide le regole ordinarie per il versamento degli acconti, comprensivi delle maggiorazioni, stabilite dal comma 2 dell’art. 20 del decreto CPB, in base al quale «le maggiorazioni di cui al comma, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto».

 

In merito, si ritiene che, anche per i contribuenti ISA che aderiscono al CPB entro il 12 dicembre 2024 e ai quali non si applica il differimento al 16 gennaio 2025 della seconda rata di acconto delle imposte dirette disposto con emendamento recentemente approvato in sede di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 185 (cfr. Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 136 del 27 novembre 2024), restano applicabili le regole ordinarie per il versamento degli acconti stabilite dal comma 2 dell’articolo 20 del decreto CPB.

 

Tuttavia, considerato che la maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, richiede l’adesione al CPB, si ritiene che, ove alla data del 2 dicembre non fosse stata ancora manifestata la predetta adesione, non sia ravvisabile alcuna violazione.

 

Di conseguenza, la violazione riferita al versamento della maggiorazione dell’acconto prevista dall’articolo 20, comma 2, è ravvisabile nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga oltre il giorno in cui viene manifestata l’adesione al CPB.

 

Resta inteso che il pagamento della seconda rata dell’acconto, da calcolare in base alle modalità ordinarie, deve essere avvenuto entro il 2 dicembre, salvo che non sia possibile fruire del ricordato differimento al prossimo 16 gennaio.

 

Va da sé che l’omesso o tardivo pagamento sia della seconda rata d’acconto che della maggiorazione prevista dal richiamato articolo 20, comma 2, del decreto CPB possono essere regolarizzati mediante il pagamento delle relative sanzioni (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) e interessi. A tal riguardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Di seguito sono indicati i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione e degli eventuali interessi e sanzioni da ravvedimento:

 

Versamento maggiorazione acconto

Versamento sanzioni e interessi da ravvedimento

Codice tributo

Denominazione

Tipo

Codice tributo

Denominazione

4068

CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione
acconto imposte sui redditi

Sanzioni

8901

Sanzione pecuniaria IRPEF

Interessi

1989

Interessi sul ravvedimento IRPEF

4069

CPB – Soggetti ISA diversi
dalle persone fisiche –
Maggiorazione acconto
imposte sui redditi

Sanzioni

8918

IRES – Sanzione pecuniaria

Interessi

1990

Interessi sul ravvedimento IRES

4070

CPB – Soggetti ISA –
Maggiorazione acconto IRAP

Sanzioni

8907

Sanzione pecuniaria IRAP

Interessi

1993

Interessi sul ravvedimento IRAP

4072

CPB – Soggetti forfetari –
Maggiorazione acconto
imposte sui redditi

Sanzioni

8944

Sanzione per ravvedimento – imposta sostitutiva sul regime forfetario

Interessi

1944

Interessi per ravvedimento – imposta sostitutiva sul regime forfetario

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq n. 1 del 9 dicembre 2024 – L’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) preclude l’adesione al CPB se nel periodo d’imposta 2023 l’impresa ha conseguito redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa. Al riguardo, si chiede se i dividendi e le plusvalenze pex debbano essere ricompresi nel calcolo della soglia 40%.

 

L’articolo 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB stabilisce che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione: (…) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni»

La ratio della richiamata condizione di accesso, come chiarito nel paragrafo 2.1 della Circolare n. 18 del 2024, risiede nell’esigenza di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto nelle ipotesi in cui il contribuente abbia conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dalle richiamate attività.

Al riguardo, nella faq n. 8 del 8 ottobre 2024, è stato chiarito che la richiamata causa di esclusione ricorre, a titolo esemplificativo, nei riguardi dei seguenti soggetti:

  • le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, il reddito d’impresa di tali imprese concorre a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito in misura pari al 36%. Pertanto, atteso che detto reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64%, tali imprese non possono aderire al CPB;
  • i docenti e i ricercatori che, al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo.

 

Ne consegue che, ai fini del raggiungimento della soglia indicata all’art. 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto CPB, concorrono solo i redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile in forza di disposizioni agevolative riguardanti specifiche attività, non rilevando, invece, le componenti di reddito, come, ad esempio, le plusvalenze pex derivanti dalla cessione delle partecipazioni d’impresa oppure i dividendi percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa, citati nel quesito.




Concordato preventivo biennale. Pubblicata una nuova Faq sulle lettere di compliance (CPB – ISA)

Pubblicata una nuova Faq sulle lettere di compliance (CPB – ISA) inviate ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA)

 

Faq del 6 dicembre 2024

 

Ho ricevuto la vostra comunicazione riguardante una possibile anomalia relativa al reddito che ho dichiarato. Dall’esame della mia dichiarazione, però, non ho riscontrato inesattezze. Cosa devo fare?

“Non occorre fare nulla. La comunicazione ricevuta ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro all’Agenzia delle entrate”.

Qual è il senso di questa comunicazione?

“In un’ottica di trasparenza e per far conoscere gli strumenti introdotti dal Legislatore, l’Agenzia delle entrate condivide preventivamente i dati di cui dispone. L’intento dell’informativa è di richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori”.

Se invece ho riscontrato un’inesattezza nel reddito che ho dichiarato, che cosa devo fare?

“Nel caso in cui, dopo aver ricevuto la comunicazione, riscontra un’anomalia nella sua dichiarazione, il nostro sistema tributario mette a sua disposizione diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato”.




Il Senato approva le «Misure urgenti» che riaprono i termini del Cpb per i contribuenti ISA, ampliano la platea dei beneficiari del bonus Natale, rinviano il termine per il versamento del secondo acconto e modificano il regime del ravvedimento speciale

L’Assemblea del Senato, giovedì 28 novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il Ddl di conversione del D.L. n. 155 (cd. Decreto fiscale) in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, nel testo proposto dalla V Commissione che passa all’esame della Camera. (vedi: A.C. 2150 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” – approvato dal Senato – Stampato del  28-11-2024)

Il decreto-legge prodromico alla Manovra di bilancio 2025 vera e propria (un collegato) contiene importanti interventi in materia fiscali. In particolare, Il Capo II del decreto-legge reca disposizioni fiscali.

 

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

 

L’articolo 7, come modificato in sede referente, interviene sulla disciplina del regime di ravvedimento speciale per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024.

Il comma 1 aggiunge, alla lettera a), i commi da 6-bis a 6-quater e modifica, alla lettera b), il comma 10.

Il nuovo comma 6-bis dell’articolo 2-quater prevede che i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater medesimo, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento speciale nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell’articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dagli ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi (b-bis).

Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 2-quater dispone che, per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) (dichiarazione di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19), b) (dichiarazione di sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività), e b-bis) (causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa) ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

  1. la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  2. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5%;
  3. la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
  4. l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9%.

Il nuovo comma 6-quater dell’articolo 2-quater prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 6-ter, sono diminuite del 30%, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis).

La lettera a-bis) del nuovo comma 6-quater amplia la platea dei soggetti che possono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali prevedendo che, lo stesso, possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci. Nel dettaglio, la lettera a-bis) modifica il comma 8 dell’articolo 2-quater prevedendo, relativamente ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, imputati ai singoli soci o associati e, in riferimento ai redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR medesimo, che il versamento delle relative imposte sostitutive possa essere effettuato dalla società o dall’associazione in luogo dei singoli soci o associati.

Inoltre, al comma 10 dell’articolo 2-quater si specifica che nel caso di dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, il contribuente perde il beneficio di esclusione dalla rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia delle entrate per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 concesso dal comma 10 ai soggetti aderenti al regime di ravvedimento speciale.

 

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-bis consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di aderire al concordato medesimo presentando la dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1). Per tali soggetti si applica il regime di ravvedimento e, quindi, l’imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l’adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (comma 2). Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono dunque esclusi dall’applicazione del comma 1 i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

 

Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti

 

L’articolo 7-ter, inserito in sede referente, costituisce la trasposizione, in termini identici, dell’articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, di cui l’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l’abrogazione, con la salvezza degli effetti giuridici già verificatisi.

Il comma 1 dell‘articolo 7-ter modifica la disciplina di una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, introdotta dall’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Le novelle di cui al presente comma 1: sopprimono (lettera a)) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall’indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (lettera b)); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell’ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (lettera c)).

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all’importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L’importo dell’indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.

 

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

 

L’articolo 7-quater, introdotto in sede referente, al comma 1 rinvia, per il solo periodo d’imposta 2024, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2025. In alternativa, possono effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (4% annuo ai sensi del decreto del 21 maggio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze). Sono esclusi dal beneficio i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Si specifica inoltre che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari. Il volume di affari è definito dall’articolo 20 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare.

 

Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale

 

L’articolo 7-quinqiues limita l’operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), e della causa di cessazione del concordato prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter), del decreto-legislativo n. 13 del 2024, relativamente all’ipotesi in cui la società o l’associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, ai soli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In particolare, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera a) modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo n. 13 del 2024 recante la causa di esclusione dei contribuenti dall’accesso alla proposta di concordato che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, tale causa di esclusione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, l’unico comma dell’articolo in esame, alla lettera b), modifica l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2024, recante la causa di cessazione dal concordato preventivo che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale. Per effetto della disposizione in esame, analogamente a quanto visto per le cause di esclusione, tale causa di cessazione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

La relazione tecnica precisa che la modifica legislativa interviene per esigenze di chiarezza e di certezza nei rapporti tra fisco e contribuente chiarendo l’ambito di applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale in ipotesi di modifica della compagine sociale.

 

Modifiche al credito d’imposta ZES

 

L’articolo 8, al comma 1, modifica la disciplina del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina (lettera a)); prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell’ ammontare massimo del credito d’imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa così come disciplinata dalla lettera precedente (lettera b)); disponendo che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta siano destinate agli investimenti comunicati nell’ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a), della disposizione in esame (lettera c)).




Soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Ai contribuenti affidabili ISA nell’annualità 2019 i termini per gli accertamenti sono prorogati al 31 dicembre 2025. Confermata per l’annualità del 2018 la decadenza al 31 dicembre 2023

Con risposta n. 5-03163 Governo del 27/11/2024 (di seguito riportata), fornita dal sottosegretario del Ministero dell’economia in risposta all’interrogazione parlamentare, di Mariangela Matera (FdI) in VI Commissione Finanze, chiariti gli effetti combinati del regime premiale ISA per i contribuenti che hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale  almeno pari a 8, con la proroga di un anno dei termini per l’accertamento prevista per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb). Nella risposta confermato che ai contribuenti “affidabili” i termini di accertamento relativi all’annualità del 2018 sono scaduti  il 31 dicembre 2023.

 

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5/03163

Primo firmatario: Matera Mariangela
Data firma: 26/11/2024
VI Commissione (Finanze) – Camera
Risposta Governo del 27/11/2024

Interrogazione a Risposta immediata in commissione 5-03163 presentata da Matera Mariangela

Martedì 26 novembre 2024, seduta n. 387

 

Matera, Congedo, Filini, Giordano, Matteoni e Testa. — Al Ministro dell’economia e delle finanze — Per sapere – premesso che:

  • il concordato preventivo biennale, introdotto con il decreto legislativo n. 13 del 2024, successivamente modificato dal decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024, pone nuove questioni sotto il profilo accertativo, in relazione ai termini decadenziali previsti dall’ex articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l’articolo 2-quater comma 14 del suesposto decreto-legge n. 113 del 2024, prevede che per gli aderenti al concordato preventivo biennale (Cpb) i termini di accertamento che scadono entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025;
  • la medesima disposizione stabilisce inoltre che per i soggetti indici sintetici di affidabilità aderenti al Cpb, che hanno adottato per una o più annualità (tra i periodi d’imposta dal 2018 al 2021) il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-quater, i termini di decadenza relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027;
  • la misura suesposta (primo periodo del comma 14) è posta in deroga all’articolo 3, comma 3 dello Statuto del contribuente, a norma del quale: «i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati»;

gli interroganti evidenziano in relazione a quanto suesposto, che i soggetti Isa che hanno avuto un livello di affidabilità pari almeno a 8, godono della riduzione di un anno dei termini accertativi per le imposte su redditi – IVA;

per una questione di affidamento del contribuente, dovrebbe essere confermata, a parere degli interroganti, la decadenza dei termini di accertamento per i soggetti ISA, che aderiscono al Cpb e al regime di ravvedimento di cui al comma 1 dell’articolo 2-quater, i quali per effetto del regime premiale ISA di cui hanno beneficiato per il 2018, si sono avvalsi della riduzione dei termini di accertamento per il medesimo periodo (da 5 a 4 anni), e pertanto, trattandosi di termini già spirati a fine 2023 non dovrebbe operare alcuna proroga;

al riguardo, gli interroganti richiedono chiarimenti in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime premiale ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l’annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure in caso contrario se i termini di decadenza s’intendono riaperti –:

se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in relazione a quanto esposto in premessa.

(5-03163)

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 novembre 2024 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-03163

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni contenute nell’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Tale disposizione, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, prevede con riferimento ai soggetti che beneficiano del regime premiale ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-quater, che i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Inoltre, per tutti i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono chiarimenti “in relazione ai contribuenti che beneficiano del regime ISA, ovvero se la riduzione di un anno dei termini di accertamento può essere confermata per l’annualità del 2018 scaduto il 31 dicembre 2023, così come se per il 2019 la scadenza prevista è il 31 dicembre 2024 oppure se in caso contrario i termini si intendono riaperti”.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Deve condividersi l’approccio ermeneutico prospettato dagli Onorevoli interroganti in relazione all’articolo 2-quater, comma 14, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Invero, per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale, beneficiando della riduzione di un anno dei termini di accertamento, i termini di decadenza per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023. Tali termini non sono, quindi, interessati da alcuna proroga.

Diversamente, in relazione al periodo d’imposta 2019, il cui termine di decadenza – per i medesimi contribuenti che, a seguito dell’applicazione degli ISA, hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale adeguato (livello di affidabilità almeno pari a 8) – scadrebbe il 31 dicembre 2024, si applica, se aderenti al CPB, l’ultimo periodo del richiamato comma 14 dell’articolo 2-quater, in base al quale i termini di decadenza sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Tale proroga opera indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia scelto di ravvedersi ex articolo 2-quater in relazione al cennato periodo d’imposta 2019.

 




Adesione al Concordato (Cpb) al 12 dicembre 2024 per chi (soggetto ISA) ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024. Il Cdm ha approvato il D.L. di proroga

Il Consiglio dei ministri di martedì 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge, recante: «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze» che posticipa, appunto, il termine per aderire al concordato.

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

L’adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d’imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP), l’adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

Inoltre, si amplia la platea dei beneficiari del cosiddetto “bonus Natale”, aggiuntivo rispetto alla tredicesima mensilità.

Infine, il provvedimento destina al Fondo per le emergenze nazionali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l’anno 2024, 44 milioni di euro derivanti da altrettanti risparmi di spesa nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda, al riguardo che il termine per il versamento degli acconti – che dovranno tener conto degli effetti del reddito da Cpb proposto per il 2024 – è fissato per il 30 novembre 2024 (che cadendo di sabato slitta a lunedì 2 dicembre 2024).

Naturalmente,  chi deciderà di aderire al concordato dal 3 al 12 dicembre 2024  potrà, sia anticipare l’acconto al 2 dicembre, indipendentemente dal giorno dell’adesione, sia utilizzare l’istituto del ravvedimento per sanare i tardivi versamenti degli acconti “maggiorati”.

Si ricorda che il ravvedimento “sprint”, di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87, prevede che: «per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo».

Ne consegue che, in caso di ritardato versamento, se il pagamento avviene entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, si applica la sanzione del venticinque per cento «ridotta alla metà» (12,50%), ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 12,50% «è ulteriormente ridotta a un importo pari» a 1/15 per ogni giorno di ritardo. In pratica: per ogni giorno di ritardo, si applica una sanzione dello 0,83%. Inoltre, applicando la lett. a) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 sarà possibile applicare l’ulteriore riduzione a 1/10.

Oltre alle sanzioni sono dovuti gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno.

Dal quindicesimo giorno, il terzo periodo, dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997 non trova più applicazione e quindi si applicherà solo la riduzione a metà prevista dal secondo periodo, con la conseguenza che la sanzione con ravvedimento sarà pari ad 1/10 (dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno) ex lett. a), comma 1, articolo 13 del D.Lgs. 472/97) e quindi all’1,25%.

Si ricorda, infine, che l’articolo 20, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, per i soggetti ISA,  ai commi 2 e 3 prevede: « 2. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
b) se l’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17;
c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.
».

Per i forfettari lo stesso decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 prevede ai commi 2 e 3 dell’art. 31, che: «2. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento ovvero al 3 per cento nel caso di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente;
b) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
3. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto».

 

Prassi (con appendice normativa)

Agenzia delle entrate

Speciale – Concordato preventivo biennale

Le linee guida sul Concordato preventivo biennale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Effetti derivanti dalla adesione – Determinazione degli acconti – Modalità di adesione alla proposta di concordato – Attività di controllo – Oneri dichiarativi – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 – Risposte ai quesiti – Artt. 6 a 37, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dall’art. 4, del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 – D.M. del 14 giugno 2024 – D.M. del 15 luglio 2024»

I codici tributo per il versamento delle maggiorazioni degli acconti e della sostitutiva sul reddito eccedente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 19 settembre 2024: «RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Acconto per il primo anno di applicazione del concordato – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo antecedente – Istituzione codici tributo – Artt. 20, 20-bis, 31 e 31-bis, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Il D.M. “CPB forfetari” di approvazione della metodologia di calcolo della proposta (p.i. 2024) e delle fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario»

Il testo del Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, coordinato con le norme richiamate

Titolo II – Disciplina del concordato preventivo biennale

  • Capo I, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
  • Capo II, articoli da 10 a 22: disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • Capo III, articoli da 23 a 33: disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario;
  • Capo IV, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

 

 




Due nuove risposte Ae in tema di cause di esclusione in caso di trasformazioni societarie o modifica della compagine

L’Agenzia delle entrate in data 28 ottobre 2024 ha pubblicato il V aggiornamento delle Faq relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con due ulteriori risposte forniscono indicazioni in tema di condizioni di accesso e cause di decadenza.

Di seguito le indicazioni fornite.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

Faq n. 1 del 28 ottobre 2024 – Si chiede di confermare che la trasformazione, che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali ad un altro oppure da un tipo di società di persone ad un altro, non determini l’esclusione o la cessazione del CPB.

Si conferma che le trasformazioni societarie, indicate nel quesito, non rilevano ai fini dell’esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.

Faq n. 2 del 28 ottobre 2024 – L’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB il verificarsi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato di una modifica della compagine sociale. All’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto CPB è prevista la medesima fattispecie quale causa di cessazione del CPB. In entrambi i casi la fattispecie è riferita a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si chiede conferma che tale fattispecie di esclusione/cessazione non operi per le società e enti diversi da quelle di cui all’articolo 5 del TUIR.

Al riguardo, nel rinviare ai chiarimenti già resi con la FAQ n. 3 del 17 ottobe 2024, si conferma che, stante il tenore letterale della norma, la previsione in argomento deve intendersi riferita ai soli soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR.

 

Vedi anche:

Concordato preventivo biennale e “ravvedimento speciale”. L’Agenzia delle entrate pubblica 15 nuove Faq

Diffusi nel sito dell’Agenzia delle Entrate 15 ulteriori chiarimenti relativi all’istituto del Concordato preventivo biennale e al “ravvedimento speciale”. …  Aggiornamento del 25 ottobre 2024

Concordato preventivo biennale. Il testo integrale delle Faq pubblicate
FAQ-Agenzia delle Entrate – Risposte a domande più frequenti in merito al Concordato Preventivo Biennale – Aggiornamento del 17 ottobre 2024
www.pianetafiscale.it/files/Prassi/2024/FAQ_CPB.pdf – 2024-10-24

 




Concordato preventivo biennale e “ravvedimento speciale”. L’Agenzia delle entrate pubblica 15 nuove Faq

Diffusi nel sito dell’Agenzia delle Entrate 15 ulteriori chiarimenti relativi all’istituto del Concordato preventivo biennale e al “Ravvedimento speciale”.

Di seguito il testo delle nuove risposte.

 

Condizioni di accesso e cause di esclusione (Rif. Artt. 10 E 11 del Decreto CPB)

 

Faq n. 1 del 25 ottobre – L’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché uno degli altri reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB stesso. Al riguardo, si chiede se, ai fini dell’esclusione del CPB, occorre il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se è sufficiente una sentenza non definitiva.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare nel quale è stato precisato che “La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale» chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato”.

 

Faq n. 2 del 25 ottobre – L’inizio dell’attività nel 2023 costituisce una causa di esclusione, sia per i soggetti che applicano gli ISA che per quelli in regime forfetario. Cosa si deve intendere per “inizio attività”?

Si osserva che per l’applicazione degli ISA il concetto di “inizio attività” è stato già esplicitato, da ultimo nella circolare ISA 15/E del 2024, ove è stato sostenuto che «ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA». Il medesimo chiarimento è valido anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

 

Faq n. 3 del 25 ottobre – Si chiede se il decesso di un socio o associato, nel 2024, rientri tra le ipotesi di cessazione del CPB.

Il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad un’ipotesi di cessazione dal CPB. Resta ferma, in tali ipotesi, l’applicazione della causa di cessazione prevista dall’articolo 19 del decreto, in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato». 

 

Faq n. 4 del 25 ottobre – Si chiede se il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente debba essere considerato causa di esclusione o di cessazione.

La risposta è negativa, in quanto l’ipotesi prospettata nella domanda non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli articoli 11 e 21 del decreto CPB.

 

Faq n. 5 del 25 ottobre – Nell’ipotesi di un soggetto in regime forfetario che concordi un reddito per il 2024 al quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro, si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025?

L’accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB.

 

Faq n. 6 del 25 ottobre – Si chiede di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente ISA che nel 2023 esercita più attività, l’integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L’articolo 21 comma 1, lett. a) del Decreto CPB prevede una specifica causa d’esclusione nei casi in cui «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale».

Ciò posto, l’esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non integra la richiamata causa di cessazione a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA. Analogamente, nell’ipotesi di esercizio di attività che presuppongono l’applicazione di ISA differenti, non sembra ravvisabile la causa d’esclusione sempreché l’attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato.

 

Faq n. 7 del 25 ottobre – Soggetto con attività di albergo, bar ristorante: nell’anno 2023 l’attività alberghiera risulta prevalente al 60% dei ricavi complessivi mentre le attività di bar e ristorante sono al 40%. L’ISA applicato nel 2023, attese le particolari regole di determinazione della “attività prevalente” e delle “attività complementari” previste in tale casistica, è il DG44U relativo all’attività alberghiera con assorbimento delle altre attività. Se nel 2024 o nel 2025 la situazione si invertisse, sempre tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione della prevalenza previste in tali casi, con conseguente prevalenza dei ricavi del bar o del ristorante con compilazione del relativo ISA con prospetto multiattività per l’albergo non complementare e codice esclusione ISA 7 (Esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA), cessa il CPB?

Il caso prospettato rientra tra le cause di cessazione individuate dall’articolo 21, comma 1, lettera a) del decreto CPB «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

 

Faq n. 8 del 25 ottobre – Si chiede di sapere se, nell’ipotesi di un contribuente forfetario che nel 2023 esercita due attività rientranti in differenti gruppi di settore, l’integrazione di nuove attività durante il biennio del concordato sia causa di cessazione dello stesso.

L’articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto prevede che il CPB cessa di avere efficacia nell’ipotesi in cui «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari». Ne consegue che nel caso prospettato la richiamata causa di cessazione si applica solo a condizione che le nuove attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano diversi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari.

 

Faq n. 9 del 25 ottobre – I soggetti ISA che volontariamente non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire, in presenza dei requisiti, al CPB per il successivo biennio relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 o potranno farlo soltanto per il biennio 2026-2027?

Si ritiene che i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi d’imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026, in presenza dei requisiti di accesso.

 

Reddito oggetto di concordato (rif. artt.15,16,28 del decreto CPB)

 

Faq n. 10 del 25 ottobre – Si chiede se nell’ipotesi di passaggio, nel 2024, dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata, sia possibile ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze di magazzino.

Le variazioni (in aumento e in diminuzione), indicate nell’articolo 16 del decreto CPB, che possono essere apportate al reddito d’impresa concordato, sono tassative. Nel caso prospettato non è possibile utilizzare la perdita fiscale di periodo derivante dalla deduzione integrale delle rimanenze per abbattere il reddito d’impresa concordato.

 

Faq n. 12 del 25 ottobre – Si chiede conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che non risultano dalle scritture contabili ma che sono indicati in dichiarazione per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno 2023, sono rilevanti ai fini del CPB e concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta del periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta da indicare nei righi P04 e P05 del modello CPB?

Si conferma che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che sono dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio di affidabilità fiscale relativo all’anno d’imposta 2023, concorrono alla formazione dell’importo del reddito e del valore della produzione netta del 2023 e devono essere indicati nei righi P04 e P05 del modello CPB.

 

Benefici premiali (rif. Art. 19 del decreto CPB)

 

Faq n. 11 del 25 ottobre – Si chiede di confermare che l’accettazione della proposta di concordato, da parte dei soggetti che applicano gli ISA, comporti l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 600 del 1973 e all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito dal contribuente nei periodi oggetto di concordato.

L’articolo 19, comma 3, del Decreto CPB prevede che «Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto, previsti dall’ articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». Nel rinviare ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 18 del 2024, paragrafo 5, considerato il tenore letterale della norma si conferma che l’accesso ai benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.

 

Cause di decadenza (rif. articolo 22 e 33 del decreto cpb)

 

Faq n. 13 del 25 ottobre – Si chiede conferma che la violazione di inesatta o incompleta comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, rilevante ai fini dell’eventuale superamento della soglia del 30% del reddito e del valore della produzione netta oggetto del concordato, si riferisca al solo periodo d’imposta 2023 e non anche alle precedenti annualità.

Al riguardo, nella Circolare è stato già chiarito che “per il primo biennio di applicazione del CPB (i.e. 2024-2025) i dati comunicati in modo inesatto o incompleto sono riferibili al modello ISA 2024 relativo al p.i. 2023”.

 

Faq n. 14 del 25 ottobre – Si chiede conferma che l’omessa dichiarazione IRAP riguardo agli anni 2021/2023 non precluda l’accesso al CPB, così come l’omessa dichiarazione IRAP per gli anni 2024/2025 non comporti la decadenza dal CPB.

Si conferma che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l’articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento”.

Viceversa, l’articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.

 

Ravvedimento di cui all’art. 2-quater Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024

 

Faq n. 15 del 25 ottobre – Si chiede conferma che l’opzione per il ravvedimento non comporta alcun obbligo di versamento ai fini IVA relativamente ai maggiori imponibili soggetti a imposta sostitutiva.

L’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che «I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive». Il riferimento, nella richiamata disposizione, alle sole imposte sui redditi e alle relative addizionali nonché all’imposta regionale sulle attività produttive consente di escludere che la base imponibile, sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive, rilevi anche ai fini IVA.

 

 




In Gazzetta il D.L. che consente lo “speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater” agli esclusi, nelle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, dall’applicazione degli ISA per Covid o per la sussistenza di una condizione di non normale attività

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 di sabato 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Nel decreto-legge, introdotte importanti modifiche all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, che ha introdotto a sua volta l’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. In sostanza, modifica la disciplina del cd. “Ravvedimento speciale” legato all’adesione al Cpb.

Le modifiche sono finalizzate a consentire ai contribuenti, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, ad accedere al regime di ravvedimento “Ravvedimento speciale” nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”);

 

Si ricorda che il D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto “Rilancio”) all’articolo 148, richiamato dall’articolo in esame, ha previsto, per i periodi di imposta 2020 e 2021, la possibilità di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa. In base a questa disposizione, ed esempio, il Mef ha provveduto con due successivi decreti, rispettivamente del 2 febbraio e del 30 aprile 2021, a fissare i nuovi criteri di esclusione dall’applicazione degli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020. Anche il D.M. 21 marzo 2022 ha recepito una causa di esclusione dagli ISA legata all’emergenza Covid-19 che ha interessato i contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi, nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019. Infine, l’art. 8 del D.M. 29 aprile 2022, al fine di adeguarne i risultati dell’applicazione ISA agli effetti economici negativi provocati dalla diffusione del Covid-19, ha estenso l’inapplicabilità degli Isa a tutti i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, indipendentemente dall’aver subito una contrazione dei ricavi nel 2021.

 

ovvero

 

  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017.

 

Si ricorda che a causa di esclusione prevista dal comma 6 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017, è finalizzata a consentire la disapplicazione degli ISA nei casi in cui il singolo contribuente opera in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell’attività che contraddistinguono l’ambiente economico di riferimento e come chiarito dalle circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 16 giugno 2020, (par. 7 in “Finanza & Fisco” n. 17/2020, pag. 894), anche al netto degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19).

 

Inoltre, per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra indicate, l’incremento è del 25 per cento e si applicheranno le aliquote (considerando la riduzione del 30%, vedi infra) dell’8,75% per la sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali e del 2,73% dell’IRAP.

In dettaglio, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento speciale:

  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza

tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 12,5 per cento;
  • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è costituita dalla differenza

tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata

e

il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

  • l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento sopra descritto, l’aliquota del 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità sopra indicate, sono diminuite del 30 per cento. Resta fermo il versamento minimo, per ciascuna annualità, di 1.000 euro per le imposte sui redditi e delle relative addizionali previsto dal comma 7 all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. 

 

Infine, in conseguenza alle modifiche introdotte dal nuovo comma 6-bis dell’art. 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, al comma 10 del medesimo articolo aggiunta un’ulteriore deroga alla impossibilità di rettifica del reddito d’impresa o di lavoro autonomo a seguito del versamento dell’unica rata o del regolare pagamento rateale. Tale rettifica,  potrà essere effettuato «anche nel dichiarazione infedele della causa di esclusione (ISA) di cui al comma 6-bis».

 

 

Si riporta il testo dell’articolo 7 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Art. 7

Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13

1. All’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

6-ter. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-bis, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5 per cento;

c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9 per cento.

6-quater. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.»

b) al comma 10:

1) alla lettera c), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;»;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis.».

2. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 2,» inserire le seguenti: «e le eventuali maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143,»;

b) dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917».

 

Link al testo del Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali». In Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024




Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022. I codici tributo per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP

Online la risoluzione n. 50 del 17 ottobre 2024 che istituisce i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 50/E di oggi, per versare l’imposta sostitutiva prevista per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e scelgono il regime di ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022, sono:

“4074”, denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”;

“4075”, denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali”;

“4076”, denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 50 del 17 ottobre 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale – Ravvedimento speciale legato all’adesione – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva – Articolo 2-quater del D.L. 09/08/2024, n. 113, conv. con mod., dalla L. 07/10/2024, n. 143

Vedi anche: Dal Decreto Omnibus “incentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)
di Eugenio Grimaldi

 




D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025. Ravvedimento speciale anche per i soggetti che aderiscono al Cpb e che per gli anni 2020 e 2021 hanno dichiarato la presenza di una causa di esclusione ISA da Covid

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

 

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

 

Si dispongono tre rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

 

Rifinanziamento Ape sociale 2024

 

Si incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

 

Misure in favore di grandi eventi

 

Al fine di assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, si incrementa di 25 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa già prevista. Inoltre, per consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, si incrementa di 4 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

 

Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia

 

Al fine di garantire, tra l’altro, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2024, rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Misure in materia di PNRR

 

Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR.

In particolare, si introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR. Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

 

Disposizioni fiscali

 

Si modifica l’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

 

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

 

Si riconosce alla Regione Sicilia un contributo pari a euro 74.418.720, per l’anno 2024, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale. Inoltre, si riconosce alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l’anno 2013.